TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 55 di Luned́ 5 novembre 2001


MOZIONI SULLE MISURE PER LA TUTELA DEI MINORI DALLO SFRUTTAMENTO SESSUALE

La Camera,
premesso che:
il Parlamento italiano nel 1998, con l'apporto di tutte le forze politiche salve poche e isolate voci contrarie, ha approvato una legge molto avanzata contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, considerati come nuove forme di riduzione in schiavitù dei bambini;
il Parlamento si è fatto tra l'altro interprete di una diffusa esigenza, quale quella di contrastare il fenomeno, purtroppo in crescita sulle reti telematiche, della diffusione di immagini di bambini abusati talvolta con le modalità più atroci. L'attenzione particolare allo scambio di materiali pedo-pornografici sulle reti telematiche era motivata dal fatto che è stato rilevato che la criminalità organizzata a livello internazionale ha individuato in queste attività un nuovo lucroso affare;
il legislatore con l'approvazione della legge 269 del 1998 ha tenuto conto degli indirizzi emersi a livello internazionale ed europeo operando scelte coraggiose sul piano del diritto sostanziale e processuale che hanno da subito prodotto risultati positivi ma che oggi, dopo i primi anni di applicazione, inducono ad una riflessione sia su eventuali modifiche sia sulle esigenze dovute alla puntuale esecuzione della legge che non risulta pienamente attuata sul piano tecnico;
per quanto riguarda la presenza di materiali pedo-pornografici sulla rete internet, ancora molto consistente, sembra mancare da parte delle autorità competenti un incisivo e continuo monitoraggio ventiquattro ore su ventiquattro e sette giorni su sette. La rapidità con cui i siti vengono pubblicati e spostati al fine di far perdere le tracce rende indispensabile un monitoraggio costante che dovrebbe tra l'altro garantire lo scambio di informazioni sul piano internazionale, attraverso la rete operativa di punti di contatto istituita nell'ambito del G8 per contrastare la criminalità ad alta tecnologia. In Italia, a tutt'oggi, il monitoraggio sembra appannaggio quasi esclusivo di strutture di volontariato, e principalmente del Telefono arcobaleno fondato da don Fortunato di Noto, realtà che operano a proprie spese e con propri, naturalmente limitati, mezzi;
per quanto riguarda i tempi per l'avvio delle indagini ancora oggi si registrano tempi procedurali eccessivi rispetto alle esigenze di accertamento che rendono spesso inutili le segnalazioni. La media, secondo i dati riferiti in una recente intervista da don Fortunato di Noto, è di circa due settimane dal momento in cui il magistrato che riceve la denuncia chiede l'intervento della polizia postale competente per territorio e il momento in cui quest'ultima, espletate le comunicazioni con il dipartimento provinciale e quello nazionale, viene autorizzata ad avviare le indagini. Prima dell'autorizzazione la polizia, secondo le procedure attualmente in uso, non può nemmeno visitare il sito. I tempi tecnici non consentono di contrastare efficacemente tutti i siti cosidetti istant, generalmente allocati su free-web, che hanno una aspettativa di vita che va dalle dodici alle novantasei ore. Notevoli difficoltà si registrano anche per i siti a pagamento che normalmente non mantengono l'hosting per più di due settimane;
tenuto conto del fatto che i responsabili dei siti pedofili agiscono in maniera molto rapida e che secondo la legislazione vigente non c'è alcun obbligo per la conservazione dei files di access log indispensabili per acquisire le prove, è chiaro che le attività di contrasto sono fortemente limitate e che, come purtroppo sta accadendo, nella maggior parte dei casi la criminalità organizzata può tranquillamente proseguire le proprie attività;
i dati in possesso di Telefono arcobaleno dimostrano che a tutt'oggi la criminalità organizzata realizza un abnorme volume di affari con la produzione e la distribuzione di immagini di bambini abusati ed evidenziano le inquietanti matrici anche italiane del turpe commercio. Basti pensare al fatto che secondo le stime effettuate da Telefono arcobaleno un sito pedofilo a pagamento in quindici giorni sviluppa mediamente in Italia circa cinquantamila contatti di cui cinquemila di un certo rilievo;
impegna il Governo
a porre in essere tutte le iniziative per rafforzare i controlli diretti sulla rete internet finalizzati a contrastare la pubblicazione e lo scambio di materiali pedo-pornografici;
a verificare l'efficienza delle procedure per l'avvio delle indagini cercando di renderle più rapide pur salvaguardando tutte le esigenze e le garanzie collegate alla natura delle attività di intercettazione;
ad intensificare le forme di cooperazione internazionale multilaterale e bilaterale per stabilire regole comuni e migliorare la cooperazione giudiziaria al fine di rendere più efficace la lotta contro le organizzazioni criminali internazionali dedite a forme di sfruttamento sessuale dei bambini;
a valutare l'ipotesi di introdurre con urgenza l'obbligo, per chi offre servizi di telecomunicazione, di accesso alla rete internet o di hosting di pagine web, di conservare, per il tempo idoneo a soddisfare le esigenze dell'autorità giudiziaria e a prescindere dalle esigenze di fatturazione, i dati sul traffico e sulle comunicazioni.
(1-00017) «Volontè, Ciro Alfano, Emerenzio Barbieri, Dorina Bianchi, Brusco, Riccardo Conti, Cozzi, D'Agrò, D'Alia, Degennaro, De Laurentiis, Di Giandomenico, Filippo Maria Drago, Giuseppe Drago, Follini, Giuseppe Gianni, Grillo, Anna Maria Leone, Liotta, Lucchese, Maninetti, Mazzoni, Mereu, Mongiello, Naro, Peretti, Ranieli, Romano, Rotondi, Tabacci, Tanzilli, Tucci».
(20 settembre 2001)

La Camera,
premesso che:
con la legge 3 agosto 1998, n. 269 il Parlamento italiano ha introdotto nell'ordinamento giuridico norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù, che, insieme a quelle introdotte con la legge n. 66 del 1996 sulla violenza sessuale, costituiscono un sistema avanzato di disposizioni a tutela dell'interesse superiore dei minori, nel contrasto ai reati legati alla pedofilia, alla pedopornografia e allo sfruttamento sessuale;
la legge 269 del 1998 ha dato attuazione all'impegno descritto nell'articolo 34 della Convenzione di New York sul diritti del fanciullo del 20 novembre 1999, resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, ha rafforzato l'azione repressiva contro i suddetti reati offrendo nuove fattispecie incriminatrici ed un sistema sanzionatorio severo; ha meglio definito l'organizzazione e gli ambiti dell'attività di indagine e gli strumenti a tal fine offerti alla magistratura e alle forze di polizia, anche con la previsione di interventi svolti sotto copertura e inoltre, ha associato alle misure di contrasto disposizioni utili a realizzare un piano positivo e coordinato di prevenzione, come, in particolare, è stabilito all'articolo 17 della stessa legge;
in conformità a quanto stabilito al primo e al terzo comma dell'articolo 17 della legge 269 del 1998, la Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento per gli affari sociali - ha presentato al Parlamento, il 10 luglio 2000, la relazione sull'attività svolta per la migliore attuazione della legge, per consentire «non solo un controllo su quanto si è venuto facendo», «ma anche la valutazione di ciò che può essere ancora fatto, anche sul piano legislativo, per rendere sempre più adeguato il sistema di tutela della personalità in formazione»;
attraverso l'importante attività di indagine conoscitiva e di elaborazione, svolta dalla commissione parlamentare per l'infanzia nella XIII Legislatura, sono stati offerti al Parlamento e al Governo approfondimenti utili a definire le linee di azione con le quali corredare il contenuto della legge 269 del 1998, anche al fine di dare a questa legge piena attuazione;
in particolare, il lavoro della commissione parlamentare dell'infanzia era tradotto nel testo di risoluzioni identiche - a prima firma Cavanna Scirea e Montagnino - che impegnavano il Governo su precisi compiti ed erano così approvate il 7 febbraio 2001;
quegli stessi impegni vengono, nella loro attualità, a dover oggi essere assunti dal nuovo Governo e ad essere tema di lavoro per la presente legislatura;
impegna il Governo
a valutare la possibilità di istituire presso il ministero dell'interno un dipartimento operativo a tutela dell'infanzia (Doti) o analoga struttura che migliori la funzione di coordinamento di tutte le attività e le competenze impegnate sui livelli centrale e periferico nella lotta contro la pedopornografia, anche al fine di perseguire migliori obiettivi di efficacia delle attività di indagine, di agevolare e rendere più rapido il sistema di segnalazione, di ricevimento della denuncia e di attivazione conseguente, di migliorare la professionalità specifica di coloro che svolgono la loro attività nel settore;
a verificare, tenuto conto anche dell'esperienza di altri Paesi, la validità di tutti i programmi e le azioni che abbiano come finalità la cura di chi, avendo commesso abuso sessuale sui minori o temendo di compierlo, chieda un trattamento psicologico e/o farmacologico, favorendone la sperimentazione nelle strutture adeguate, comprese quelle penitenziarie, e destinando a tale scopo anche le risorse a disposizione del fondo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 269 del 1998 e risorse specifiche da parte del ministero della salute;
a prevedere una rete integrata di servizi territoriali pluridisciplinari che, in una solida collaborazione tra scuola e famiglia, assicuri una efficace prevenzione in grado sia di tutelare i bambini e le bambine da eventuali situazioni di rischio, sia di cogliere precocemente i segnali di malessere e turbamento derivanti dall'esposizione a pressioni o attenzioni pedofile nell'ambiente familiare e/o sociale; nonché a prevedere misure e accorgimenti che evitino, nell'ambito delle indagini e dei procedimenti penali, la sovraesposizione dei bambini ed il conseguente ulteriore disagio;
a destinare risorse: all'aumento degli organici dei servizi deputati alla presa in carico e alla tutela dei minori vittime di violenza; alla riqualificazione degli interventi in loro favore, anche tenendo conto delle particolari esigenze dei minori immigrati vittime di violenza nelle fasi di rilevazione e protezione, favorendo l'accesso ai servizi e l'introduzione di mediatori culturali; a procedere, in conformità agli orientamenti emersi nella Conferenza di Vienna del 1999, alla creazione di una banca dati comune di immagini pedofile a livello regionale, nazionale e internazionale, che sia accessibile esclusivamente alle forze dell'ordine e agli inquirenti, al fine di facilitare la loro attività di ricerca e di investigazione;
a promuovere le più opportune iniziative nei confronti delle aziende produttrici e degli internet service provider nazionali per la adozione di un codice deontologico - o di strumenti equivalenti - per realizzare la loro migliore collaborazione nell'opera di contrasto all'uso criminale di reti telematiche, soprattutto con riferimento ai reati legati alla pedofilia, alla pedopornografia e allo sfruttamento sessuale dei minori, nonché per impegnare le aziende di provider come di software e hardware a mantenere, per almeno un anno, i dati di accesso alla rete mettendoli a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne faccia richiesta, e ad adottare tutti i mezzi tecnici disponibili volti a fornire filtri o altri strumenti adeguati per la navigazione sicura dei minori nella rete;
a continuare nell'azione di collaborazione internazionale di contrasto alla diffusione e alla commercializzazione di materiale pedopornografico, promuovendo e accogliendo ogni iniziativa che agevoli la persecuzione del reati descritti nella legge 269 del 1998, anche quando questi reati sono commessi all'estero ed agendo, anche in sede extracomunitaria, per l'adozione di accordi che rendano più efficace l'azione delle autorità preposte al perseguimento di detti reati e delle attività criminose ad essi collegati;
a predisporre finanziamenti e progetti di formazione e di informazione per il personale medico, per gli insegnanti, per gli operatori, per le famiglie, le organizzazioni non governative;
a prevedere idonee forme di informazione, educazione e partecipazione dei minori stessi e ad istituire, coordinare e sostenere apposite linee di emergenza e di informazione;
a presentare al Parlamento la relazione annuale sullo stato di attuazione della legge 269 del 1998 nella giornata del 20 novembre, giornata nazionale dei diritti dell'infanzia promossa dalle Nazioni Unite, unendo alla stessa la presentazione del piano delle azioni applicative riferito alle decisioni 276/199/CE del Parlamento europeo del 25 gennaio 1999 e 2000/375/GAI del 29 maggio 2000 del Consiglio per la giustizia e gli affari interni;
a riferire periodicamente alla commissione parlamentare per l'infanzia e alle altre commissioni permanenti competenti sulle iniziative di volta in volta adottate in attuazione delle leggi 269 del 1998 e 66 del 1996, nonché in attuazione di tutte le decisioni adottate o che saranno adottate in sede di Unione europea.
(1-00022) «Lucidi, Capitelli, Montecchi, Innocenti, Bonito, Finocchiaro, Ruzzante, Carboni, Crucianelli, Grillini, Kessler, Leoni, Mancini, Siniscalchi, Giacco, Bolognesi, Pisa».
(23 ottobre 2001)

La Camera,
premesso che:
la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, segnatamente agli articoli 34, 35 e 36, impegna gli Stati a proteggere il fanciullo contro ogni forma di «sfruttamento e di violenza sessuale», nonché ad impedire il rapimento, la vendita o la tratta dei fanciulli e «ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto»;
in attuazione della suddetta Convenzione di New York è stata istituita, con legge 23 dicembre 1997, n. 451, la commissione parlamentare per l'infanzia che ha, tra i suoi compiti istituzionali, proprio quello di valutare la rispondenza della legislazione della Convenzione nazionale alla normativa dell'Unione europea e ai diritti previsti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo;
la legge 3 agosto 1998, n. 269, ha introdotto nell'ordinamento giuridico norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, come nuove forme di riduzione in schiavitù, con ciò dando attuazione ai citati articoli della Convenzione di New York;
attraverso un'indagine conoscitiva sull'attuazione della Convenzione di New York e l'elaborazione di due identiche risoluzioni approvate in data 7 febbraio 2001, la commissione parlamentare per l'infanzia nella XIII legislatura ha offerto al Parlamento e al Governo approfondimenti utili a definire le linee di azione per contrastare la pedofilia intesa sia come violenza sessuale sia come sfruttamento e abuso dei minori a fini commerciali;
la commissione parlamentare per l'infanzia, ricostituitasi nella XIV legislatura, intende promuovere un'indagine conoscitiva sull'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori anche in vista del prossimo impegno internazionale che si svolgerà a Yokohama, in Giappone, che farà il punto, sul piano internazionale, dei progressi compiuti su questo tema a 5 anni dalla Convenzione di Stoccolma del 1996, che ha rappresentato la prima presa di posizione mondiale su questa materia;
la figura del pedofilo è associabile anche a quella di un malato di mente oltre che a quella di un comune delinquente;
impegna il Governo
a incrementare la formazione di base nei confronti di tutti coloro che si occupano di bambini, in particolare del personale scolastico, per il riconoscimento dei primi segnali di disagio del bambino maltrattato e la formazione specialistica per gli operatori cui è demandato il compito di diagnosticare il maltrattamento e prendere in carico la vittima e la famiglia. A tale scopo sarebbe necessario individuare opportune modalità di collaborazione con le aziende sanitarie locali, al fine di assicurare forme di presenza di equipes medico sociali nelle scuole in funzione di prevenzione, assistenza e tempestiva percezione del disagio;
a organizzare servizi integrati in rete tra le diverse realtà che a vario titolo si occupano di bambini e delle loro famiglie (servizi socio-assistenziali, sanitari, scolastici, uffici giudiziari, privato sociale) con l'adozione di protocolli d'intesa e la condivisione di modelli operativi per un lavoro comune sui casi;
a valutare l'opportunità di prevedere un trattamento terapeutico individuale per la persona che ha commesso reati o che si ritenga in procinto di commetterne di nuovi, che la aiuti a gestire in modo non violento la propria psicopatologia;
a prevedere un altresì valido trattamento per il recupero delle vittime delle violenze, per le quali si dovrebbe assicurare un ascolto protetto ed individuare un percorso di recupero chiaro, lineare ed integrato con l'intervento di tutti gli operatori competenti;
a valutare l'opportunità di introdurre l'obbligo per i provider di conservare i dati di accesso alla rete per almeno un anno, salvo che l'autorità giudiziaria, con riferimento a specifiche indagini, non chieda che tali dati siano conservati per un periodo di tempo superiore;
a prevedere sgravi fiscali per i provider che adottino codici deontologici e sistemi di filtro per l'uso sicuro di internet;
a prevedere adeguate forme di coordinamento tra le forze dell'ordine volte a contrastare i crimini nei confronti dell'infanzia, con particolare riferimento all'abuso sessuale e all'utilizzo delle reti telematiche: il personale destinato a tali compiti dovrà essere altamente specializzato e quanto più possibile distribuito all'interno di forme di coordinamento diffuse sul territorio;
a riferire al Parlamento, anche eventualmente nella sede della commissione parlamentare per l'infanzia, entro il 15 marzo 2002, in merito alla strategia di contrasto adottata al fine di fare emergere il fenomeno, che deve essere considerato sia sotto il profilo quantitativo sia sotto quello qualitativo, al fine altresì di accertare le risorse disponibili sul territorio in grado di dare risposte in termini di protezione, diagnosi e cura, nonché di realizzare ambiti per la ricerca clinica e scientifica nel campo delle metodologie.
(1-00024) «Burani Procaccini, Bertolini, Lupi, Pinto, Azzolini, Palmieri, Crosetto, Santulli, Licastro Scardino, Lavagnini, Lenna, Tarantino, Zorzato, Saro, Savo, Antonio Barbieri, Stradella, Paoletti Tangheroni, Zanetta, Spina Diana, Taborelli, Viale, Verdini, Bondi, Schmidt, Sterpa, Zanettin, Adornato, Oricchio, Parodi, Bertucci, Borriello, Galvagno, Di Virgilio, Bruno, Marinello, Michelini, Masini, Palumbo».
(26 ottobre 2001)

La Camera,
premesso che:
l'Italia, con legge 27 maggio 1991, n. 176, ha reso esecutiva la convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, in tal modo impegnandosi a modificare le proprie normative in attuazione degli impegni assunti con la stessa;
il centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, nella relazione relativa all'anno 2000, ha puntualmente rilevato e individuato la condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, evidenziando i maggiori problemi;
in ottemperanza all'articolo 34, la legge 269 del 1998 ha sanzionato i reati di sfruttamento della prostituzione, pornografia, turismo sessuale in danno di minori, considerati quali nuove forme di riduzione in schiavitù, introducendo rilevanti innovazioni, sanzionando cioè anche i clienti, nonché colpendo gli autori di tali reati anche se commessi fuori dal territorio nazionale;
si stanno svolgendo presso l'Unione europea, anche con il contributo dei rappresentanti italiani, i lavori preparatori volti all'elaborazione di una normativa comunitaria che regolamenti anche la protezione dei minori da mezzi di comunicazione come internet, attualmente senza alcuna regola, essendo accertato che gran parte di tali reati si realizzano utilizzando le reti telematiche;
a norma degli articoli 39 e 40 gli Stati «adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza di sfruttamento o di maltrattamenti, di torture o di altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti o di un conflitto armato»;
in virtù dell'esecuzione della Convenzione di New York si ha l'obbligo non solo legale ma anche morale di estendere la tutela dei minori a tutto campo, a livello nazionale ma anche internazionale;
impegna il Governo
a snellire le procedure per la denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia postale e delle comunicazioni dei siti internet contenenti atti di pedofilia, prevedendo la possibilità di immagazzinare le immagini, allo scopo di mantenerle come prova una volta che il magistrato si sia attivato;
ad intensificare la collaborazione tra le diverse forze di polizia, compresa la polizia postale e delle comunicazioni, allo scopo di combattere lo sfruttamento sessuale dei minori nella rete internet e fuori di essa;
a favorire il trattamento psicologico, psicoterapeutico e clinico del condannato per reato di pedofilia in danno di minore, da effettuarsi con il consenso dell'interessato e tenendone conto, a normativa vigente, per la concessione di eventuali misure alternative al regime detentivo;
ad operare per la sollecita definizione della normativa della Unione europea su internet, con la consapevolezza che ciò non è sufficiente, e quindi ad impegnarsi ad operare a livello delle Nazioni Unite al fine di prevedere una Convenzione di livello internazionale, che potrà divenire operante in tutti i Paesi del mondo;
ad attuare politiche sociali volte al recupero e al reinserimento dei minori vittime di violenze e abusi.
(1-00025) «Mazzuca, Castagnetti, Bimbi, Carbonella, Milana, Rocchi, Marcora, Monaco, Duilio, Pistelli, Bindi, Loiero, Morgando, Frigato, Marini, Boccia, Mosella, Camo, Ruggeri, Potenza».
(26 ottobre 2001)