VII Commissione - Resoconto di mercoledì 21 settembre 2005


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SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 settembre 2005. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO.

La seduta comincia alle 9.15.

DL 164/2005: Disposizioni urgenti in materia di attività cinematografiche.
C. 6055 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 settembre 2005.

Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte che la Commissione Affari Costituzionali si riunirà stamattina alle ore 10.15, ai fini dell'espressione del parere sul testo come modificato nel corso dell'esame fin qui condotto. Propone quindi di sospendere la seduta in attesa dell'espressione del relativo parere.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle ore 9.20, è ripresa alle 10.30.

Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte che la Commissione Affari Costituzionali non ha ancora espresso il parere


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sul provvedimento in oggetto, avendo deliberato di rinviarne l'esame al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.
Propone quindi di sospendere la seduta, riprendendola 10 minuti dopo il termine delle votazioni della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle ore 10.35, è ripresa alle 13.50.

Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte che la Commissione Affari Costituzionali non si è ancora riunita ai fini dell'espressione del parere sul testo in titolo.
Propone quindi di sospendere la seduta fino alle ore 15.45, avvertendo peraltro che, dato che la discussione generale in Assemblea sul provvedimento è prevista per oggi, al termine delle votazioni pomeridiane, la Commissione è tenuta a concluderne l'esame prima della ripresa dei lavori dell'Assemblea. La Commissione, alle 15.45, procederà quindi comunque al conferimento del mandato al relatore, anche qualora la Commissione Affari costituzionali non avesse ancora espresso il parere.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle ore 13.55, è ripresa alle 15.55.

Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte che è pervenuto il parere favorevole della Commissione Affari Costituzionali sul nuovo testo del provvedimento in esame.

Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U) chiede di sapere quanto tempo ha a disposizione per svolgere la propria dichiarazione di voto sul conferimento del mandato al relatore.

Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte che la seduta dell'Assemblea riprenderà alle ore 16, con immediate votazioni. Il conferimento del mandato al relatore dovrà quindi avvenire prima di quell'orario.

Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U) preannuncia che il suo gruppo proseguirà nella propria azione ostruzionistica anche nel corso della discussione in Assemblea sul provvedimento in esame.
Nel merito, ricorda che il suo gruppo aveva per tempo denunciato che la disciplina voluta dal Governo e dalla maggioranza in materia di cinematografia e spettacolo dal vivo presentava evidenti profili di incostituzionalità, non prevedendo un adeguato coinvolgimento delle regioni. Il rischio di paralisi cui tali settori sono sottoposti a seguito delle recenti sentenze della Corte costituzionale deve quindi essere imputato interamente agli errori del Governo e della maggioranza, cui il decreto in esame tenta di porre rimedio. Da questo punto di vista, dichiara che il suo gruppo è quindi sostanzialmente favorevole ai contenuti dell'articolo 1, come modificato dalla Commissione, che evita il precipitare della crisi in cui versano i diversi comparti dello spettacolo, già a lungo penalizzati dalle politiche governative in questo campo.
Il suo gruppo è invece contrario alle altre disposizioni contenute nel decreto, e in particolare agli interventi concernenti Cinecittà (articolo 2) e la verifica di interesse archeologico e le collezioni numismatiche (articolo 4). Esprime inoltre la propria protesta per la decisione della presidenza della Commissione di dichiarare inammissibile una sua importante proposta emendativa concernente l'Archivio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ricorda che la necessità di evitare che i preziosi documenti in possesso della Presidenza del Consiglio siano sottratti all'Archivio centrale dello Stato è stata sostenuta con forza da tutta la comunità scientifica e culturale del Paese, indipendentemente dagli orientamenti politici, e rappresenta una questione della massima importanza nel dibattito culturale


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in atto in queste settimane. D'altronde, per quanto attiene alla dichiarazione di inammissibilità, rileva che l'articolo 4 contiene già disposizioni diverse in materia di beni culturali, materia cui l'emendamento in oggetto appare pienamente riconducibile.

Ferdinando ADORNATO, presidente, ricorda che la «stretta connessione» alle materie già trattate dal decreto-legge, richiesta, ai fini dell'ammissibilità degli emendamenti, dall'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, deve essere valutata non con riferimento agli ambiti materiali generali cui sono riconducibili le disposizioni del decreto stesso, ma agli interventi specifici da esso previsti. Peraltro, ricorda altresì che gli emendamenti potranno essere ripresentati in Assemblea.
Dichiara poi di non ritenere pienamente comprensibili e giustificate le ragioni per cui l'opposizione intende svolgere un'azione ostruzionistica su un provvedimento che, come quello in esame, è da essa sostanzialmente condiviso e di cui tutti riconoscono la particolare urgenza e delicatezza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore Rositani il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame e di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ferdinando ADORNATO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 settembre 2005. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO.

La seduta comincia alle 13.55.

Misure a sostegno del mercato dell'arte contemporanea.
Nuovo testo C. 4663 Carra.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Simonetta LICASTRO SCARDINO (FI), relatore, rileva che il provvedimento in esame è volto ad introdurre interventi agevolativi di carattere fiscale, destinati alla promozione e al sostegno dell'arte contemporanea. Fa presente che emerge la necessità di operare in tal senso, al fine di assicurare il rilancio di tale rilevante espressione della cultura nazionale, favorendo la produzione, la commercializzazione e la circolazione delle opere d'arte contemporanea e quindi la loro competitività a livello internazionale.
È così previsto un regime fiscale speciale per i giovani artisti, allentandosi altresì gli oneri burocratici che gravano sui medesimi, per effetto del coinvolgimento diretto di altri operatori del settore, quali i galleristi e le istituzioni museali, tenuti in particolare alla certificazione e all'effettuazione delle comunicazioni relative alle esposizioni di tali soggetti avvenute presso le loro sedi ai competenti uffici finanziari locali, al fine di consentire loro l'ottenimento delle specifiche agevolazioni (articolo 1).
Sono inoltre contemplati interventi tesi a promuovere la commercializzazione di opere d'arte create dai giovani artisti del Paese, nonché dell'Unione europea, prevedendosi in particolare detrazioni fiscali a favore di coloro che effettuino spese relative all'acquisto delle stesse (articolo 2). Come si legge nella relazione illustrativa, si intende in tal modo far sì che il mercato sia più trasparente, atteso che a tale regime fiscale agevolato dovrebbe conseguire l'emersione di molte transazioni che oggi avvengono in nero, sfuggendo ad ogni forma di imposizione.


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Sono poi introdotti benefici fiscali - nella forma del credito d'imposta - a vantaggio dei soggetti che procedano alla donazione di opere d'arte a favore di musei, gallerie e istituzioni pubbliche (articolo 3).
Al fine di incentivare l'impegno delle aziende italiane sul versante della promozione delle attività artistiche, è anche contemplata specifica agevolazione fiscale - consistente nella deducibilità delle relative spese - a vantaggio delle imprese che acquistino opere d'arte (articolo 4).
Dichiarando ampia condivisione in ordine alle finalità del testo in esame, che - nel riconoscimento del valore dell'arte contemporanea quale momento qualificante dell'immagine del Paese anche a livello internazionale e della pregiudizialità del suo sostegno ai fini dell'arricchimento culturale della società - è volto ad assicurarne adeguata promozione, per effetto della previsione di apprezzabili misure di agevolazione fiscale a favore di coloro che ad essi si dedichino o che operino all'interno del relativo mercato, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Carlo CARLI (DS-U) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, rimarcando il rilievo delle previsioni recate dal testo in oggetto, che introduce apprezzabili e condivisibili misure agevolative di carattere fiscale a sostegno dell'arte contemporanea, quale importante espressione della cultura del Paese. Nel sottolineare la significativa portata delle iniziative prefigurate nel provvedimento in esame, ne auspica la sollecita approvazione, dichiarandosi convinto che esso possa contribuire alla diffusione dell'arte contemporanea, che necessita di essere adeguatamente promossa e valorizzata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

RISOLUZIONI

Mercoledì 21 settembre 2005. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta comincia alle 14.

7-00669 Garagnani: Iniziative in favore delle scuole paritarie.
(Seguito della discussione e conclusione - Approvazione).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata, da ultimo, il 15 settembre 2005.

Ferdinando ADORNATO, presidente, ricorda che nella seduta del 15 settembre 2005 è mancato il numero legale nel corso della votazione della risoluzione in titolo.

Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U) chiede che, ai fini della votazione della risoluzione, sia verificata la sussistenza del numero legale.

Ferdinando ADORNATO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 46, comma 6, del regolamento, la verifica del numero legale deve essere richiesta, in Commissione, da almeno quattro deputati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione 7-00669 Garagnani.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 settembre 2005. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta comincia alle 14.05.


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Schema di direttiva per l'utilizzazione della somma residua per l'anno 2004 del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.
Atto n. 529.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Angela NAPOLI (AN), relatore, ricorda preliminarmente che la legge 18 dicembre 1997, n. 440, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, a partire dall'esercizio finanziario 1997, il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, definendone gli obiettivi e le modalità di utilizzazione. Le disponibilità del Fondo (indicate in Tabella C della legge finanziaria) sono ripartite annualmente, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, con direttive del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recanti tra l'altro indicazione degli interventi prioritari da realizzare.
Ricorda altresì che, per l'anno 2004, la somma complessiva da ripartire ammontava a 209,72 milioni di euro. Con direttiva n. 60 del 26 luglio 2004 è stato disposto il primo riparto della somma di 203,72 milioni di euro. Fa presente che su tale riparto la Commissione, nella seduta del 14 luglio 2004, ha espresso parere favorevole subordinato con osservazioni, in cui si invitava tra l'altro il Governo a trasmettere alle competenti Commissioni, ai fini dell'espressione del relativo parere, anche lo schema di direttiva determinante i criteri di ripartizione della restante somma di 6 milioni di euro.
Osservato che, con direttiva n. 56 del 10 giugno 2005, è già stato ripartito il fondo relativo all'anno 2005, pari a 196,90 milioni di euro, fa presente che lo schema di direttiva in esame è relativo alla ripartizione della restante somma per l'anno 2004, appunto di 6 milioni di euro.
Tale schema di direttiva in esame destina l'intera somma di 6 milioni di euro per il potenziamento e lo sviluppo del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), soprattutto con riferimento ai settori produttivi caratterizzanti il «made in Italy».
Ricorda che la ripartizione effettuata con il primo stanziamento del fondo per il 2004 aveva già attribuito 15 milioni di euro all'IFTS, mentre per il 2005 la direttiva ha assegnato a tale settore oltre 10 milioni di euro. Quest'ultimo schema di direttiva precisa che gli interventi da porre in essere saranno attuati nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed in raccordo con le regioni interessate al rilancio del made in Italy.
Il monitoraggio e la valutazione degli interventi saranno effettuati anche mediante il supporto di organismi nazionali e regionali competenti in materia, attraverso specifici programmi concordati con le Regioni.
L'intera somma di 6 milioni di euro viene, quindi, assegnata all'amministrazione centrale, che provvederà direttamente alla successiva ripartizione ed assegnazione agli uffici scolastici regionali.
Nel ritenere condivisibili i contenuti del testo in esame, preannuncia l'intenzione di formulare una proposta di parere favorevole, invitando peraltro l'amministrazione centrale ad avviare forme di sensibilizzazione in tutte le regioni per il rilancio del made in Italy e a garantire la ripartizione del Fondo in modo equo tra tutte le regioni stesse.

Antonio RUSCONI (MARGH-U) dichiara la contrarietà del suo gruppo allo schema in esame, censurando le progressive riduzioni di finanziamento che nel corso della legislatura sono state poste in essere a detrimento del settore scolastico. Ritiene che la condivisibile ratio e i rilevanti obiettivi previsti con l'istituzione del Fondo in oggetto siano stati gravemente disattesi ed elusi dal Governo, che opera nel completo disinteresse per i reali problemi della scuola e per le sue crescenti esigenze.

Ferdinando ADORNATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, giovedì 22 settembre 2005.


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Schema di decreto legislativo in materia di formazione degli insegnanti, ai fini dell'accesso all'insegnamento.
Atto n. 530.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Angela NAPOLI (AN), relatore, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame è attuativo degli articoli 1 e 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, relativa alla definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale. La legge n. 53 è decisamente organica e completa. Infatti non interviene solamente sugli aspetti ordinamentali, ma prevede la riforma di tutti gli altri fattori indispensabili al buon funzionamento di un sistema educativo, quali la valutazione - di istituto e nazionale - e la formazione del personale docente - iniziale ed in servizio. Ed appunto l'articolo 5 della legge n. 53 attribuisce una delega al Governo in materia di formazione iniziale dei docenti sia delle scuole dell'infanzia, del primo e secondo ciclo, che degli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica.
Dopo i numerosi interventi legislativi in materia di formazione e abilitazione del personale docente, disomogenei e che hanno creato situazioni anche di forte contrasto tra tipologie differenti di docenti abilitati, tutte inserite in una medesima graduatoria ai fini del reclutamento, osserva che finalmente con questo decreto legislativo si creano i presupposti per realizzare un sistema di formazione universitaria direttamente abilitante all'insegnamento, peraltro coerente con l'intervenuta riforma degli ordinamenti universitari, che ha istituito i percorsi di laurea triennali e le lauree specialistiche.
Ricorda che i princìpi e criteri direttivi dettati dalla norma di delega riguardano innanzitutto la realizzazione della formazione iniziale, di pari dignità per tutti i docenti, in corsi di laurea magistrale ed il conseguimento, con l'esame finale di laurea, dell'abilitazione ad uno o più insegnamenti; l'accesso a numero programmato sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili in ciascuna Regione; l'individuazione delle classi dei corsi di laurea magistrale finalizzati alla formazione dei docenti; lo svolgimento di specifiche attività di tirocinio presso le istituzioni scolastiche, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro.
Questo schema di decreto intende, quindi, configurare un nuovo sistema di formazione iniziale dei docenti, volto ad elevare la qualità ed il livello professionale degli stessi, che sia in stretto rapporto con l'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche.
Osservato che lo schema si compone di otto articoli, fa in primo luogo presente che l'articolo 1 reca le finalità della formazione iniziale e permanente dei docenti, riconoscendo il ruolo che i docenti svolgono nel processo educativo e di apprendimento e nel cambiamento del sistema di istruzione e formazione, nonché la centralità della formazione, che sostiene e qualifica la funzione docente e la indirizza verso il raggiungimento di obiettivi formativi da sottoporre a verifiche e valutazioni oggettive.
L'articolo 2 disciplina la formazione iniziale e il reclutamento dei docenti, affidando il percorso di formazione alle università e alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. Ai fini dell'accesso all'insegnamento nella scuola statale, il predetto percorso è direttamente connesso con la procedura concorsuale disciplinata dall'articolo 399, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, previa determinazione del numero complessivo dei posti che si prevede di coprire annualmente con tale procedura. Ricorda che l'articolo 399 del decreto legislativo n. 297 del 1994, come modificato dall'articolo 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria abbia luogo per il 50 per cento dei posti


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mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti.
Le fasi della procedura concorsuale che vengono previste sono: a) procedura selettiva di ammissione a corsi di laurea magistrale o di diploma accademico di secondo livello a numero programmato presso le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e conseguimento, unitamente alla laurea magistrale o al diploma accademico di secondo livello, dell'abilitazione all'insegnamento; b) esame di Stato, costituito da apposite prove aventi anche valore di prove concorsuali a conclusione dei corsi di cui alla precedente lettera; c) ammissione ad un anno di applicazione presso un'istituzione scolastica mediante la stipula dell'apposito contratto di inserimento formativo; d) valutazione dell'anno di applicazione da parte dell'istituzione scolastica e stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
L'articolo 3 disciplina le modalità di svolgimento della procedura concorsuale: viene innanzitutto previsto che la determinazione annuale dei posti da coprire nelle scuole statali mediante concorso sia adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale docente, nelle scuole statali, ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, da effettuarsi tramite stime revisionali che tengano conto del numero dei posti di insegnamento, del numero degli alunni, anche disabili e del turn-over del personale docente.
La ripartizione a livello regionale dei posti per l'accesso ai corsi universitari ad ai corsi di diploma accademico di secondo livello viene effettuata con decreti del Ministro, sulla base di un numero di posti pari a quelli che si prevede di coprire rispettivamente nelle scuole e nelle istituzioni accademiche di ciascuna regione maggiorato del 10 per cento.
L'accesso ai corsi di laurea magistrale ai corsi accademici di secondo livello avviene previo superamento di specifiche prove - alla cui indizione provvede il Ministero - finalizzate all'accertamento della preparazione dei candidati, con modalità e contenuti stabiliti a livello nazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che definisce, altresì, le modalità di nomina delle commissioni preposte all'accertamento da parte delle strutture accademiche. È richiesto inoltre il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato.
La laurea magistrale e il diploma di secondo livello rilasciato dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica si conseguono, contemporaneamente all'abilitazione all'insegnamento, previa positiva valutazione del tirocinio previsto dal successivo articolo 4, con la discussione della tesi ed il superamento di un esame di Stato - costituito da apposite prove aventi anche valore di prove concorsuali - secondo modalità stabilite con decreto del Ministro. Sempre con decreto sono inoltre definite le modalità di nomina delle commissioni d'esame.
Rileva, in sostanza, che le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 dello schema in esame prefigurano una nuova procedura concorsuale finalizzata alla copertura della quota di posti riservata al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 399, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994, caratterizzata da una formazione iniziale ed un successivo reclutamento dei docenti stessi e che contestualmente vengono abrogate le disposizioni degli articoli 400, 402, 403, 404 e 405 dello stesso decreto legislativo n. 297.
L'articolo 4 detta norme in materia di formazione iniziale dei docenti, affermando innanzitutto la pari dignità dei percorsi formativi dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo.
Con uno o più decreti, il Ministro individua le classi dei corsi di laurea magistrale finalizzate alla formazione degli insegnanti, il profilo formativo e professionale del docente, le attività didattiche


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comprensive di laboratori e attività di tirocinio, gli ambiti disciplinari ed i relativi crediti.
Con riferimento ai crediti, segnala che la norma deroga in maniera esplicita al limite del 50 per cento stabilito dal decreto ministeriale n. 270 del 2004 per il numero di crediti da riservare ad ogni ambito disciplinare che possono essere determinati con decreto ministeriale, individuando tale percentuale nell'80 per cento.
I corsi di laurea magistrale ed i corsi accademici di secondo livello sono istituiti dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sulla base di criteri, procedure e requisiti minimi strutturali stabiliti con decreto del Ministro.
L'articolo 4 contiene anche norme di carattere finanziario, prevedendo in primo luogo che, ai sensi del comma 8, i corsi non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle università e dei conservatori, in quanto verranno finanziati dalle università e dalle istituzioni di alta formazione con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse a carico dei corsisti, la cui misura è stabilita con decreto del Ministro. Per quanto invece attiene allo svolgimento dei compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo, le università possono utilizzare personale docente in servizio presso istituzioni scolastiche, nel limite di 25.822 euro, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315. Per quanto concerne poi le esigenze finanziarie connesse con il processo di riconversione delle attuali strutture, si provvede con i finanziamenti già previsti nel decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262, che ha ripartito le risorse finanziarie per la programmazione del sistema universitario relativa al triennio 2004-2006.
Nello stesso articolo 4 viene, infine, stabilito che i requisiti e le modalità essenziali della formazione iniziale ed il profilo culturale e professionale dei docenti dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale concorrono alla determinazione dei livelli essenziali di prestazione di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione; a tal fine il Ministro con proprio decreto determina gli insegnamenti afferenti alle aree disciplinari ed ai settori professionali per i quali sono definiti gli standard formativi minimi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge n. 53 del 2003.
L'articolo 5 disciplina l'accesso ai ruoli e il contratto di inserimento formativo al lavoro. A tal fine è previsto che i laureati ed i diplomati abilitati vengono collocati, sulla base del voto conseguito nell'esame di Stato abilitante, in apposite graduatorie regionali, distinte per grado di scuola e per classe abilitante. Sulla base delle predette graduatorie e tenendo conto delle preferenze espresse dagli aspiranti, l'Ufficio scolastico regionale provvede alle assegnazioni per lo svolgimento dell'anno di applicazione all'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, previa stipula del contratto di inserimento formativo al lavoro. In seguito a valutazione positiva espressa dal comitato, il dirigente scolastico stipula con l'interessato il contratto di lavoro a tempo indeterminato, con vincolo di permanenza per almeno un triennio.
L'articolo 6 disciplina la creazione, da parte degli atenei, di un'apposita struttura denominata «Centro di ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti» che ha il compito di organizzare e monitorare le attività di tutorato e provvedere allo svolgimento delle prove d'accesso ai corsi di laurea specialistica abilitanti all'insegnamento. Si prevede, inoltre, l'istituzione e l'organizzazione, nell'ambito delle Accademie e dei Conservatori, di analoghe strutture di coordinamento e di gestione delle attività.
Tali centri devono raccordarsi con le istituzioni di istruzione e formazione, gli uffici scolastici regionali, gli enti pubblici e privati, le imprese e le Camere di commercio, industria e artigianato in modo tale da coinvolgere detti soggetti nelle attività di stage e tirocinio. Sono, inoltre, chiamati ad organizzare apposite attività didattiche per la formazione degli insegnanti interessati ad assumere, nell'ambito delle istituzioni di istruzione e


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formazione, funzioni di supporto, tutorato e coordinamento dell'attività didattica e gestionale.
Al fine poi di assicurare standard omogenei di prestazione a livello nazionale, con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca vengono definiti i criteri e le modalità per il monitoraggio e la valutazione dei risultati didattici dei corsi, in relazione agli obiettivi formativi individuati nei relativi decreti ministeriali istitutivi dei corsi stessi.
L'articolo 7 prevede la costituzione e la gestione, da parte dei Centri di servizio di ateneo o d'interateneo e delle Accademie di belle arti e dei Conservatori di musica, di Centri di eccellenza per l'organizzazione delle attività per la formazione permanente degli insegnanti, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale iniziativa viene finanziata con un milione di euro a valere sul Fondo per l'offerta formativa di cui alla legge n. 440 del 1997.
Sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli uffici scolastici regionali, con l'INDIRE, con l'INVALSI e con gli IRRE e su proposta dei rispettivi Centri di servizio di ateneo, delle Accademie di belle arti e dei Conservatori di musica, le università organizzano specifiche attività di formazione dei formatori e di ricerca scientifica sull'apprendimento-insegnamento scolastico e sulla formazione permanente e ricorrente degli insegnanti.
L'articolo 8 contiene le disposizioni transitorie e finali. Viene previsto, in particolare, che i percorsi di formazione abbiano inizio con l'anno accademico 2006-2007. Sono abrogate le norme preesistenti relative allo svolgimento dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso all'insegnamento nella scuola statale, cioè gli articoli 400, 402, 403, 404 e 405 del citato decreto legislativo n 297 del 1994. Sono fatte salve le eventuali procedure concorsuali ancora in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Viene, infine, stabilito, che le graduatorie relative ai concorsi svolti sulla base della normativa previgente restino valide fino all'approvazione delle nuove graduatorie disciplinate dall'articolo 5, comma 1, del presente decreto.
Osserva che il testo in esame è corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dall'analisi tecnico-normativa, dall'analisi di impatto della regolamentazione e dal parere della Conferenza unificata.
In particolare, fa presente che la Conferenza unificata ha espresso parere negativo sullo schema di decreto in oggetto, nonché mancata intesa sull'articolo 2, comma 5, avente per oggetto la possibilità di utilizzare, ai fini dell'accesso all'insegnamento nei percorsi dell'istruzione e formazione professionale, il canale formativo disciplinato nel testo stesso. Tale comma, secondo quanto emerge dalla relazione governativa, è stato conseguentemente espunto dal testo dello schema. Il Governo ha, peraltro, dichiarato l'intendimento di disciplinare tale aspetto con un apposito decreto legislativo correttivo.
Ritiene che l'intervento legislativo in esame si renda necessario per due motivi essenziali: la necessità di ridefinire i percorsi formativi abilitanti all'insegnamento conformandoli alla nuova struttura ordinamentale accademica (il cosiddetto «3+2») e la necessità di garantire certezza di occupazione a coloro che si abiliteranno attraverso tali percorsi, come indispensabile condizione perché i giovani decidano di intraprendere l'insegnamento quale strada professionale.
Fa presente che il provvedimento in esame istituisce - in luogo dei percorsi di laurea quadriennali in Scienze della Formazione Primaria e delle Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (SSIS) - lauree magistrali abilitanti all'insegnamento, cui si accede dopo aver conseguito una laurea triennale, e previo superamento delle prove di ammissione, volte ad accertare la preparazione dei candidati.
Vi sono almeno quattro aspetti in questo decreto che ritiene di fondamentale importanza: a) la previsione di una rigorosa programmazione del numero di posti in accesso ai corsi di laurea magistrale,


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basata sulla stima del fabbisogno del sistema educativo. In questo modo, pur con la necessaria gradualità, si potrà risolvere in modo definitivo l'annoso fenomeno del c.d. «precariato storico», giungendo all'equilibrio tra domanda ed offerta nel mercato del lavoro degli insegnanti. Le stime per la programmazione dei posti disponibili nei corsi di laurea magistrale si baseranno essenzialmente sul fabbisogno del sistema statale, ma dovranno tenere conto anche del fabbisogno degli altri soggetti che fanno parte del sistema educativo nazionale, come le istituzioni scolastiche paritarie; b) la previsione di una formazione universitaria specialistica per tutte le tipologie di docenti già nella fase di formazione iniziale, come condizione per un generalizzato elevamento della qualità del nostro sistema educativo. I contenuti dei percorsi di laurea magistrale sono articolati, secondo un certo equilibrio, in tre distinte tipologie, espresse in crediti formativi universitari: crediti disciplinari, per l'approfondimento della conoscenza nelle discipline oggetto dell'abilitazione, precondizione imprescindibile di un buon docente; crediti professionalizzanti, per l'acquisizione delle competenze didattico-pedagogiche, necessarie anch'esse per un insegnamento efficace; crediti ottenuti attraverso un periodo di tirocinio presso le scuole durante la laurea magistrale; c) il coinvolgimento del mondo della scuola già durante il periodo di formazione universitaria, con il coinvolgimento diretto di personale della scuola nel percorso formativo universitario, con il tirocinio appena richiamato ma anche con uno specifico periodo di applicazione post-laurea presso la scuola, della durata di un anno, al termine del quale la scuola esprime il proprio giudizio circa la capacità di insegnare dell'abilitato; d) l'esame finale di laurea, che costituisce - integrato da apposite prove - anche esame di Stato, con valore abilitante all'insegnamento.
Si dichiara convinta che le caratteristiche dei nuovi percorsi di laurea magistrale abilitanti forniranno certamente al nostro sistema educativo docenti più preparati, più competenti, più motivati ed anche più giovani.
Lo schema di decreto in esame contiene anche previsioni su cui intende richiamare in modo particolare l'attenzione, stante la loro delicatezza e complessità. Esso, infatti, oltre ad istituire i percorsi di laurea magistrale abilitanti, interviene anche sul delicato rapporto che intercorre tra abilitazione e reclutamento.
Su questo tema, il testo in oggetto prevede che gli abilitati siano inseriti in una graduatoria, gestita dall'Ufficio scolastico regionale, sulla base della quale si determinano le assegnazioni degli abilitati alle scuole. Ritiene comunque che non si possa tacere il fatto che - a fronte delle numerose e qualificanti innovazioni introdotte dal testo circa il percorso formativo - su tale tema il testo sembra presentare soluzioni che destano perplessità.
In tema di raccordo tra percorso formativo abilitante e reclutamento, infatti, il provvedimento sembra prevedere procedure affatto innovative, che hanno già dimostrato di non garantire né efficienza, né meritocrazia, né infine raccordo con le specificità di ciascuna scuola autonoma, così come contenute nel Piano dell'offerta formativa (POF). Inoltre, tali procedure appaiono superate e in controtendenza con il nuovo assetto istituzionale, con particolare riferimento all'autonomia delle singole istituzioni scolastiche statali, all'introduzione della parità scolastica ed al ruolo delle regioni.
A questo proposito, evidenzia che uno dei requisiti per il riconoscimento della parità, così come uno dei livelli essenziali di prestazione del sistema di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni, consiste nell'utilizzo di docenti abilitati. La programmazione dei posti in accesso alle lauree abilitanti prevista dal decreto pare basarsi quasi esclusivamente sulla stima del fabbisogno delle scuole statali, senza considerare pertanto anche il fabbisogno delle scuole paritarie e delle regioni (per la realizzazione del sistema di istruzione e formazione professionale). Il mondo della parità ha già


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espresso fortissime preoccupazioni circa l'attuale versione del testo, in merito alla tutela delle proprie prerogative in materia di selezione e reclutamento del personale docente, dovute principalmente alla forte connessione tra accesso ai corsi di laurea abilitanti e fabbisogno stimato per le scuole statali e alla forte divaricazione della carriera tra scuole statali e paritarie.
Ritiene quindi che il testo si potrebbe migliorare, prevedendo che il numero di posti programmati in accesso ai corsi abilitanti tenga conto anche di questi fabbisogni, ad esempio incrementando del 30 per cento il fabbisogno stimato per le scuole statali (articolo 3, comma 2).
Infine, l'attuale meccanismo sembrerebbe porre alcune perplessità circa l'innalzamento della qualità complessiva del personale docente. Infatti, il decreto prevede che i laureati magistrali siano collocati in graduatorie «sulla base del voto finale» (articolo 5, comma 1). Questa previsione rischierebbe, a suo avviso, di scatenare meccanismi di concorrenza verso il basso fra le università: un voto finale più o meno alto potrebbe avere un valore decisivo. Ritiene che le università che abbiano necessità di attrarre studenti sappiano quale strada facile potrebbero battere.
Nel momento in cui il voto finale fosse solo un elemento, sia pure fondamentale, per l'accesso al ruolo, ma contemperato dalla valutazione della scuola nel momento del concorso, possibili effetti perversi sarebbero di molto ridimensionati; e si avrebbe, semmai anzi, un momento di verifica dell'insegnamento fornito dalle diverse università. Una concorrenza dunque verso l'alto, non verso il basso.
Ritiene che il dibattito in Commissione potrebbe dunque riconsiderare l'ipotesi di una maggiore distinzione tra momento abilitante e momento di reclutamento, per valorizzare appieno le prerogative dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
Una soluzione, a suo parere, che potrebbe andare in questa direzione consiste nella creazione di albi regionali in cui sono inseriti i docenti abilitati, quale prerequisito per partecipare a procedure concorsuali per soli titoli attivate dalle istituzioni scolastiche, regolate da disposizioni nazionali; proposta questa già contenuta in alcuni progetti di legge assegnati alla Commissione. Tali procedure potrebbero ricomprendere anche l'anno di praticantato.
Altro problema è che lo schema di decreto in esame, affrontando anche il tema del reclutamento, potrebbe, a suo avviso, costituire il contesto più pertinente per sanare in via definitiva l'annosa questione che ha visto contrapposte in questi ultimi anni diverse tipologie di abilitati. L'attuale versione del decreto rischia invece di aggravare, anziché risolvere, tali contrapposizioni, aggiungendo una nuova tipologia di abilitazione alle altre preesistenti. Le tensioni sarebbero tanto più forti con gli abilitati all'insegnamento con preparazione universitaria (SSIS e Formazione primaria), in quanto formati e abilitati secondo percorsi e modalità molto simili a quelle introdotte con il decreto oggi in discussione. Se si ritiene - e questa è stata finora l'opinione prevalente - che la preparazione universitaria assicuri un miglior livello degli insegnanti, risulta incomprensibile non valorizzarla ai fini del reclutamento docente. Fa notare, inoltre, che se non si provvede a dare uno sbocco agli attuali abilitati presso le Università, diventa pressoché inevitabile che molti di loro si iscrivano ai nuovi corsi di laurea magistrale, ponendo il problema di un riconoscimento di crediti, con l'unico risultato di intasare subito il nuovo percorso e creando un'infinità di tensioni.
Anche su questo tema, quindi, ritiene che il dibattito in Commissione potrà concentrare la propria attenzione, per apportare miglioramenti al testo. Nel caso si mantenesse una forte connessione tra abilitazione e reclutamento, si potrebbe, a suo parere, valutare l'opportunità di coprire, in via transitoria, una quota del fabbisogno con questa specifica categoria di abilitati. Se invece l'orientamento prevalente andasse per concorsi di istituto per soli titoli, allora si potrebbe pensare di consentire anche a questi docenti l'iscrizione


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all'Albo regionale degli abilitati, onde poter partecipare alle suddette procedure concorsuali.
Ulteriore problema è che nello schema di decreto, all'articolo 4, comma 2, lettera e), si estende anche ai corsi per insegnanti delle scuole dell'infanzia e primaria la prevalenza degli insegnamenti disciplinari, mentre la legge n. 53 del 2003 riserva esplicitamente il primato dell'approfondimento disciplinare alla formazione degli insegnanti della secondaria (articolo 5, comma 1, punto b)).
La ratio sottostante alla legge n. 53, su questo punto, era quella di arrestare ed invertire il processo di «secondarizzazione» della scuola primaria. Se passasse il testo attuale, invece, si registrerebbe, a suo avviso, un aggravamento di quel processo, esteso pure alla scuola dell'infanzia. Occorre che si ristabilisca il principio che la limitazione al 25 per cento dei crediti dell'area pedagogico-professionale deve valere per gli insegnanti delle secondarie, inferiori e superiori, ma non per quelli della scuola dell'infanzia e di quella primaria.
Invita, quindi, la Commissione a far sì che il dibattito si concentri in modo particolare, sia pur non esclusivo, su questi aspetti, in quanto ritiene che si tratti delle parti su cui potrebbero essere suggeriti - tramite l'espressione del parere di competenza - miglioramenti significativi nella direzione dell'innovazione del sistema educativo nazionale, che rappresenta l'obiettivo qualificante della legge n. 53 del 2003. Intende inoltre evidenziare come l'individuazione dei punti problematici testé rimarcati nella sua relazione, non puramente illustrativa dei contenuti del testo, abbia la finalità di dar vita ad un proficuo confronto in Commissione, che consenta di contribuire alla sua migliore formulazione, nel rispetto del fondamentale principio della dialettica tra Governo e Parlamento.
Prospetta infine l'opportunità di effettuare un ciclo di audizioni volto ad acquisire le valutazioni e le proposte dei soggetti operanti nel panorama scolastico in merito all'intervento legislativo proposto.

Ferdinando ADORNATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, giovedì 22 settembre 2005.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Grassi a presidente dell'INDIRE.
(Nomina n. 158).