Schema di decreto legislativo concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. (Atto n. 526).
Si fa presente quanto segue:
Capo I - Ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto, degli ispettori e del sostituti direttori antincendi.
Art. 2 (Funzioni di polizia giudiziaria).
Il riconoscimento al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria è previsto dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1941 n. 1570 e dall'articolo 16 della legge 13 maggio 1961 n. 469.
Le previsioni dell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo non comportano quindi maggiori oneri per la finanza pubblica.
Previsioni pluriennali conseguenti la progressione di carriera del personale.
Circa la necessità di una proiezione pluriennale volta a dimostrare, anche per i periodi successivi al triennio, l'adeguatezza della copertura finanziaria, si osserva che, da una prima proiezione avente per oggetto il periodo 2006/2011, i passaggi di qualifica del personale interessato, secondo quanto previsto dal nuovo ordinamento e nel rispetto delle dotazioni organiche, potranno comportare un ulteriore onere che si aggira sui 4 milioni di euro a regime. Tale previsione è basata sul presupposto di un pieno ripianamento, attraverso il turn over, delle attuali presenze, mentre, ove ciò non avvenisse, non vi sarebbe alcun maggior onere.
Ciò premesso, si osserva che in relazione a tale evenienza lo schema di decreto legislativo dispone all'articolo 172, comma 2, che le maggiori risorse derivanti dal riassorbimento delle fasce economiche, istituite dall'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000, sono riassorbite e destinate al trattamento economico del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ivi compresi, ovviamente, gli incrementi stipendiali derivanti dai passaggi a ruolo aperto.
Tali risorse, quindi, potranno essere riutilizzate per gli eventuali maggiori oneri che nel lungo periodo potrebbero derivare dalla costituzione di un ordinamento fondato sulle carriere e sui connessi istituti. Infatti il decreto legislativo, nel disciplinare il maturato economico derivante dall'attribuzione delle predette fasce, dispone che lo stesso cesserà di essere corrisposto all'atto del passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori.
Si precisa che, come evidenziato nelle relazioni al provvedimento, gli istituti di origine contrattuale dei passaggi verticali e della attribuzione di fasce retributive non trovano più spazio nell'ordinamento pubblicistico.
Si rappresenta che la pregressa contrattazione integrativa collettiva ha destinato con risorse fisse e continuative ai predetti istituti circa 9 milioni di euro di cui 4 per la istituzione delle fasce economiche in parola. È pertanto evidente che tali risorse, da riassorbirsi nel corso del quinquennio, copriranno ampiamente gli eventuali maggiori oneri che dovessero derivare dall'attuazione, nel lungo periodo, del decreto legislativo.
Si evidenzia inoltre che le predette risorse sono aggiuntive ai 7.065.000 euro previsti nel medesimo articolo 172.
Più in generale in merito alla copertura economica del nuovo impianto ordinamentale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, articolato sul sistema di carriere, che prevede anche passaggi a ruolo aperto tra qualifiche, si rileva che esso trova la sua copertura finanziaria, oltre che nei predetti 7.065.000 euro, nell'intero ammontare degli stanziamenti previsti per il finanziamento del nuovo ordinamento, come stabilito dal citato articolo 172.
Dalla lettura delle tabelle concernenti le norme di inquadramento risulta, infatti, evidente che il sistema del ruolo aperto è già abbondantemente coperto sul piano finanziario dalle risorse destinate all'adeguamento dei trattamenti economici del personale inquadrato nelle qualifiche superiori.
Circa la richiesta di chiarimenti in merito «alla componente di risorse derivanti dalla contrattazione collettiva», si osserva che la stessa, ammontante a 7.065.000 euro, è esclusivamente destinata agli avanzamenti e alle progressioni orizzontali o verticali, mentre le risorse «destinate all'incentivazione delle nuove professionalità (nel settore aeronavigante, NBCR. ecc.)» trovano la loro origine in disposizioni normative che rinviano per la loro distribuzione al personale alle procedure contrattuali concernenti l'utilizzazione del FUA.
In ordine alla richiesta di conoscere l'anzianità media già maturata dal personale del Corpo in servizio nei profilo di appartenenza, si precisa che essa è pari mediamente a circa due anni.
Formazione del personale.
Circa la richiesta di chiarire gli effetti finanziari delle accresciute esigenze formative derivanti dallo schema di decreto legislativo, si osserva che la scelta di accentuare i compiti operativi di tutti gli appartenenti ai diversi ruoli e qualifiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco viene realizzata tramite un incremento dei percorsi formativi da svolgersi attraverso applicazioni pratiche presso i Comandi provinciali, le altre strutture del Corpo medesimo e dello stesso Dipartimento.
Tali attività formative verranno rese presso i luoghi di residenza del personale al fine di evitare inutili aggravi di costi per l'Amministrazione.
Conseguentemente gli incrementi qualitativi e quantitativi non rendono necessario, come già precisato nella relazione tecnica, alcun ulteriore onere a carico dello Stato (vedasi ad esempio la formazione prevista per la qualifica di ispettore antincendio in cui i nuovi 12 mesi di formazione, essendo articolati su un percorso formativo che prevede 6 mesi di applicazione pratica e 6 di corso, risulta sostanzialmente identico sul piano economico ai 6 mesi previsti nel previgente ordinamento per l'analogo profilo di collaboratore tecnico antincendio, eccetera).
Effetti emulativi.
In merito si osserva che nessuna disposizione del provvedimento in parola determina automatismi verso analoghe categorie di personale, ed in particolare, in merito alle osservazioni concernenti l'istituzione di una qualifica di vice-dirigente, non si può che ribadire che essa costituisce attuazione di un espresso criterio di delega.
Circa l'analogia dal nuovo ordinamento dal Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco con quello delle Forze di polizia ad ordinamento civile e dei possibili riallineamenti retributivi si osserva che tale possibilità è rimessa alla valutazione politica e potrà essere realizzata solo attraverso espressa disposizione legislativa.
Relativamente alle osservazioni concernenti aspetti particolari del provvedimento si fa presente quanto segue:
Capo II - Ruolo dei vigili del fuoco.
Art. 3 (Funzioni del personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco).
In relazione allo scatto convenzionale di cui all'articolo 9 si rileva che non vi
sono attualmente unità di personale in possesso della anzianità prescritta per il conseguimento del particolare beneficio.
Non si rileva il rischio di una richiesta di inquadramento nella qualifica di capo squadra in quanto espressamente vietata dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001. Infatti, essendo previste per la qualifica di vigile coordinatore le funzioni di sostituzione del capo squadra, non sussistono i presupposti per una rivendicazione di svolgimento di mansioni superiori e lo svolgimento di tali funzioni vicarie non produce alcun aumento del trattamento economico spettante rispetto alla qualifica posseduta.
Analoghe considerazioni valgono per le altre qualifiche apicali.
In relazione alle osservazioni riferite agli effetti del nuovo ordinamento sulle indennità di rischio e operative si fa presente che è stato incrementato il solo stipendio tabellare nella considerazione che le funzioni sono individuate per ruolo e non per qualifica. Da ciò deriva che, a parità di ruolo, non è stata prevista alcuna differenziazione delle indennità in considerazione della identità dei rischi a cui il personale è esposto, ferma restando la possibilità di variazioni tramite procedure negoziali e previo stanziamento di apposite risorse.
Relativamente alla copertura dell'onere previdenziale, si ribadisce che «la copertura dell'onere previdenziale è stata considerata attraverso l'assoggettamento del nuovo beneficio alla relativa ritenuta, che è uguale sia per il personale che fruisce del sistema retributivo, sia per quello che fruisce del sistema contributivo».
Capo IV - Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.
In relazione all'inquadramento degli assistenti tecnici antincendi nelle qualifiche del nuovo ordinamento, si precisa che nessuna unità di personale appartenente a tale profilo è stata compattata nel profilo di Collaboratore tecnico antincendi e pertanto tutte le unità in tabella confluiranno nella qualifica di ispettore antincendi esperto.
Capo V - Altre disposizioni relative al personale dei ruoli tecnico-operativi.
Il sistema di riassorbimento è identico a quello che già opera nelle ipotesi dl conferimento delle promozioni per merito straordinario per il personale delle Forze di polizia; trattasi, inoltre, di fattispecie così limitata che può ritenersi ampiamente ricompresa nelle dinamiche delle vacanze annuali delle piante organiche (circa 400 annue).
Titolo I - Capo VI - Procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente.
Art. 37, comma 6 (certificazione dell'attendibilità e della compatibilità dei costi quantificati).
L'osservanza dell'articolo 47, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001 è espressamente menzionata nell'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge n. 252/04; tale previsione costituisce, quindi, criterio di delega. Conseguentemente, è stato riportato il contenuto di tale comma (e solo di tale comma) nello schema di decreto legislativo. Ciò non vuoi dire, ovviamente, che non si applichino al procedimento negoziale le previsioni dei commi 6 e 7 del medesimo articolo 47, che disciplinano la restante parte del procedimento di certificazione dell'attendibilità e delle compatibilità dei costi da parte della Corte dei Conti. Si tratta, intatti, di disposizioni di carattere generale che si applicano, salvo che leggi speciali non dispongano diversamente.
Titolo II - Capo I - Ruolo dei Direttivi e dei Dirigenti.
Si conferma che nella qualifica iniziale dei ruoli dei direttivi, dei direttivi medici
e dei direttivi ginnico-sportivi non è stata inquadrata alcuna unità di personale.
Titolo IV - Disposizioni comuni al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
In merito all'incremento delle dotazioni organiche delle posizioni appartenenti all'area C (di circa 2.000 unità), con conseguente slittamento verso l'alto delle qualifiche, si osserva che dalla tabella allegata al provvedimento emerge che lo slittamento in parola riguarda solo poche unità e comunque non determina oneri non coperti. Infatti le qualifiche di vice-collaboratore e collaboratore, come si evince dal trattamento economico per essi stabilito, non sono equiparabili alla previgente area C, bensì a quelle del pregresso profilo di assistente. La rimodulazione della dotazione organica in tale ambito è funzionale non ad un mero slittamento verso l'alto di qualifiche, bensì al riconoscimento di professionalità di personale cui lo Stato aveva già richiesto il possesso di diplomi di istruzione secondaria, senza collocarli in profili corrispondenti. Si precisa, come già sopra evidenziato, che il trattamento economico di tale personale, non solo è più basso di quello della previdente area C, ma è anche diverso da quello stabilito per le qualifiche di ispettori.
Si fa inoltre presente che per effetto della progressione in carriera risulteranno vacanti i posti nelle qualifiche iniziali che non potranno essere coperti atteso il noto blocco delle assunzioni.
Titolo VI - Capo III - Inquadramento del personale appartenente al settore aeronavigante.
Art. 159 - Personale che espleta peculiari attività.
In merito alle osservazioni relative all'articolo 159 e all'onerosità derivante dall'inquadramento del personale del settore aereonavigante, si precisa che lo stesso è stato inquadrato nelle qualifiche corrispondenti sul piano economico ai profili attualmente rivestiti. Conseguentemente le loro speciali indennità resteranno quelle in godimento.
Si rileva, inoltre, che la speciale indennità di cui trattasi, pur essendo stata istituita con espressa disposizione normativa, è completamente disciplinata dalla contrattazione, unica sede in cui si dovranno risolvere eventuali problemi di distribuzione delle risorse.
Capo IV - Inquadramento del personale che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche.
Il trattamento economico spettante al personale di cui all'articolo 163 non deroga al principio di conservazione dei benefici economici già posseduti (articolo 174), in quanto per lo stesso è stato previsto un trattamento superiore a quello attualmente in godimento che compensa la cessazione del maturato economico.
Capo V - Disposizioni transitorie.
I destinatari dell'ipotesi contenuta nell'articolo 171, comma 2, risultano essere in numero irrisorio. Si tratta di personale transitato in profili dell'area B per patologie contratte in servizio e che ha quasi raggiunto i limiti della pensione. Pertanto il riconoscimento dell'anzianità convenzionale avrà effetti finanziari irrilevanti nell'ulteriore sviluppo di carriera.
Capo VI - Disposizioni economico-finanziarie e finali.
Art. 174 - Assegni ad personam - pensionabilità.
L'istituto dell'assegno ad personam è utilizzato nello schema di decreto soltanto in merito a trattamenti economici, già assoggettati in base all'attuale normativa
al trattamento pensionistico. Ciò è evidente ove si parla esclusivamente di «assegni fissi e continuativi»; analogamente anche le fasce economiche attualmente previste nell'ordinamento contrattualistico del Corpo e trasformate come assegno ad personam, sono già assoggettate al trattamento pensionistico e precisamente:
la clausola di salvaguardia retributiva dell'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, prevede che nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito delle promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli superiori ovvero delle operazioni di primo inquadramento previste dal presente decreto, consegna, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o degli inquadramenti medesimi; l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici;
circa la pensionabilità è da chiarire che il suddetto assegno essendo calcolato quale differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio alla nuova qualifica e quello spettante nella nuova posizione non può non avere la stessa natura del trattamento in precedenza posseduto;
a tal fine si ricorda che l'articolo 202 del Testo Unico degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957) preveda espressamente che: «Nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica».
Disposizioni in materia di sicurezza sussidiaria (C. 301-A).
Al riguardo, appare opportuno riepilogare l'evoluzione del quadro normativo interessato dalla problematica in oggetto.
Si evidenzia, preliminarmente, che il regio decreto 1931 n. 733 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) prevede all'articolo 133 le guardie particolari e al successivo articolo 134 gli istituti di vigilanza privata.
In conseguenza di tale ripartizione sono stati emanati il regio decreto legge 26 settembre 1935, n. 1952 - «Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate» il regio decreto legge 12 novembre 1936, n. 2144 - «Disciplina degli istituti di vigilanza».
L'articolo 5 di tale ultimo regio decreto legge n. 2144 del 1936, in particolare, stabilisce che «il presente decreto non riguarda le guardie particolari giurate destinate da enti pubblici, altri enti collettivi e privati alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari o immobiliari, le quali rimangono sottoposte alle disposizioni del regio decreto legge n. 1952 del 1935».
Per quel che concerne il profilo fiscale, occorre ricordare che, fino all'anno 1982, il n. 26 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ricomprendeva tra le operazioni esenti dall'IVA «i servizi di vigilanza effettuati da istituti autorizzati ad effettuare esclusivamente tale attività».
L'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, ha soppresso, a decorrere dal 1o gennaio 1983, il n. 26 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sopracitato. Tuttavia, nel convertire il predetto decreto-legge, con la legge 28 febbraio 1983, n. 53, il Legislatore ha reintrodotto l'esenzione, riferendola, però, alle sole «prestazioni dei servizi di vigilanza o custodia di cui al regio decreto legge n. 1952 del 1935».
Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133, a decorrere dal 1o gennaio 1994 il n. 26 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sopracitato è stato soppresso, venendo così meno anche il trattamento di esenzione per le ipotesi residue, che sono state contestualmente ricomprese nell'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto, escludendo, in tal modo, ogni rilevanza ai fini IVA delle prestazioni di vigilanza e custodia rese nel quadro di attività di lavoro autonomo da «guardie giurate di cui al regio decreto legge n. 1952 del 1935».
Al riguardo, il Ministero delle finanze, con risoluzione n. 341687 del 4 maggio 1983, ha espresso l'avviso che la nuova formulazione dell'articolo 10, n. 26, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, comporta l'effetto di limitare l'esenzione dall'IVA alle sole prestazioni di vigilanza o custodia rese dalle guardie giurate operanti in veste di lavoratori autonomi, escludendola, invece, per le analoghe prestazioni rese dagli istituti di vigilanza utilizzando le guardie particolari giurate legate da un rapporto di lavoro subordinato con gli istituti stessi. Tale orientamento interpretativo si fonda, oltre che sulla lettera della disposizione in esame, anche sulle risultanze degli Atti Parlamentari relativi alla legge n. 53 del 1983.
Alle medesime conclusioni è pervenuto anche il Consiglio di Stato (sez. III, parere 5 marzo 1996, n. 274), come risulta anche dalla Circolare del Ministero delle finanze 17 ottobre 1996, n. 269, in cui è ribadito che la previsione di esenzione dall'IVA contenuta nell'articolo 10, n. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, rimasto in vigore fino al 31 dicembre 1993, concerneva solo le prestazioni di vigilanza rese da guardie giurate particolari e non anche quelle rese da istituti autorizzati.
Anche la Corte di Cassazione, Sez. V, con sentenza 7811 dell'8 giugno 2000, ha affermato che «dopo le modifiche apportate alla disciplina di cui all'articolo 10, n. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dall'articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982 (convertito in legge n. 53 del 1983), l'esenzione dall'IVA in essa prevista, in materia di servizi di vigilanza, va intesa come limitata alle sole prestazioni fornite direttamente dalle guardie giurate ai privati ed agli enti, in qualità di lavoratori autonomi; da ciò consegue che essa non spetta invece alle prestazioni fornite - quant'anche a mezzo di guardie giurate - dagli istituti di vigilanza privata previsti dal regio decreto legge 12 novembre 1936, n. 2144».
Con riferimento alla proposta emendativa in esame, si esprime, pertanto, parere contrario, in quanto non è possibile introdurre nell'ordinamento nazionale forme di esclusione dall'IVA per fattispecie diverse da quelle previste all'articolo 13 della VI direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977.
Pertanto, l'introduzione della normativa proposta, si potrebbe in contrasto con le richiamate norme comunitarie e provocherebbe il deferimento dell'Amministrazione italiana al giudizio della Corte di Giustizia della Comunità Europea, ai sensi degli articoli 226 e seguenti del Trattato di Roma.
Occorre, infine, ricordare che la legislazione in materia di vigilanza e di custodia distingue i servizi resi dalle guardie particolari giurate (regolati dal regio decreto legge n. 1952 del 1935) da quelli resi dagli istituti di vigilanza privata (regolati dal regio decreto legge n. 2144 del 1936). Da ciò consegue che sia il previgente articolo 10, n. 26, che l'attuale articolo 5, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, non possono che riferirsi ai servizi di vigilanza resi dalle guardie giurate di cui al regio decreto legge n. 1952 del 1935 e non anche a quelli effettuati dagli istituti di vigilanza privata, ancorché resi a mezzo di guardie particolari giurate, le quali, in tal caso, non operano in proprio, ma alle dipendenze degli istituti in base ad un rapporto di lavoro subordinato.
Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. (Nuovo testo unificato C. 3053 e abb).
In relazione alle specifiche osservazioni formulate si rappresenta quanto segue:
Articolo 2:
Le proroghe dei contatti di affidamento, di cui le Regioni si possono avvalere alla scadenza del termine del periodo transitorio, non comportano ordinariamente oneri a carico della finanza pubblica. Solo nell'ipotesi in cui dette proroghe risultassero in contrasto con la normativa comunitaria vigente in materia potrebbero derivare oneri per il contenzioso con l'Unione Europea.
In merito ai riflessi finanziari per gli enti locali derivanti dalla facoltà, prevista dal comma 3-quater dell'articolo 118 del decreto legislativo n. 422 del 1997, inserito dall'articolo 2 dal provvedimento in esame, di integrare i contratti di servizio in essere, lo Scrivente ha già espresso parere contrario con nota n. 121198 evidenziando che dalla stipula di tali atti possono derivare oneri non quantificati e per i quali non è prevista la relativa copertura finanziaria.
Articolo 4:
L'onere aggiuntivo derivante dall'attuazione dell'articolo 4, che prevede la revisione dei compensi dovuti alle aziende dei trasporto per le prestazioni oggetto del contratto di servizio, è regolato ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo n. 422 del 1997, dalla legge finanziaria al sensi dell'articolo 11 comma 3, lettera i) della legge n. 468 del 1978.
Si condivide quanto espresso nella nota tecnica sui possibili oneri aggiuntivi a carico dello Stato, derivanti da un rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi inferiore allo 0,35, già previsto dal decreto-legge n. 422 del 1997, sottolineando di aver già espresso parere negativo al riguardo con la citata nota n. 121198.
Articolo 5:
In merito alle osservazioni sulla copertura finanziaria formulate dalla Commissione Bilancio si sottolinea che le stesse risultano in linea con quanto già espresso dallo Scrivente in ordine alla necessità che la redigenda relazione illustri adeguatamente l'assenza di oneri per la finanza pubblica.
Articolo 6:
In relazione alle osservazioni formulate con riferimento ai commi 1 e 9 si sottolinea che le operazioni di indebitamento sovvenzionano l'erogazione di contributi per investimenti in favore di soggetti privati (gli autobus sono iscritti nello Stato Patrimoniale delle aziende del trasporto pubblico locale) eludendo, pertanto, l'applicazione della disciplina in materia di indebitamento di cui all'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge n. 350 del 2003, come integrato dall'articolo 3 del decreto-legge n. 1682004, convertito della legge n. 191 del 2004. Per tali motivi è stato chiesto Io stralcio della norma dal contesto del provvedimento.
La copertura finanziaria prevista al comma 4, risulta non idonea in quanto riguarda risorse previste dall'articolo 4, comma 157 della legge n. 350 del 2003, (legge finanziaria 2004) pari a 23 milioni di euro, che alla chiusura dell'esercizio 2004 hanno costituito economie di bilancio e pertanto non sono per disponibili.
Sono condivisibili le osservazioni della Commissione sui commi 5 e 6, sottolineando che non è iscritto in bilancio alcun accantonamento predeterminato sui limiti di impegno.
Si concorda con quanto rilevato dalla Commissione sui possibili riflessi fiscali derivanti dall'equiparazione alle piccole e medie imprese delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, ritenendo, peraltro, che sia necessario acquisire sulla questione il parere, del competente Dipartimento per le Politiche Fiscali.
Articolo 7:
In ordine ai chiarimenti richiesti dalla Commissione si fa presente che il riconoscimento di oneri di servizio pubblico in capo alle aziende di trasporto è suscettibile di creare oneri non quantificati e privi dl copertura finanziaria.
Articolo 8:
In merito ai profili di copertura finanziaria si condividono le perplessità espresse dalla Commissione in quanto le risorse trasferite alle Regioni ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 422 del 1997, risultano già finalizzate al finanziamento dei contatti di servizio stipulati per garantire i livelli di servizio di trasporto esistenti alla data del trasferimento delle funzioni.
Si evidenzia, inoltre, che il Fondo Speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, di cui al comma 6, non reca le necessarie disponibilità da destinare alla costituzione del Fondo per la mobilità per il personale delle aziende di trasporto pubblico locale.
Articolo 9:
Per ciò che concerne la richiesta di chiarimenti riguardanti eventuali effetti finanziari connessi con le possibilità di proroga delle concessioni derivanti dalla norma in esame, si ritiene che dall'attuazione della proroga non derivino ordinariamente oneri a carico della finanza pubblica. Solo nelle ipotesi in cui dette proroghe risultassero in contrasto con la normativa comunitaria vigente in materia potrebbero derivare oneri per il contenzioso con l'Unione Europea.
Articolo 10:
Si condivide la richiesta di acquisizione dl chiarimenti in merito agli effetti finanziari e fiscali al Dipartimento per le Politiche Fiscali e dell'Agenzia del Demanio.
Articolo 11:
Si condividono le osservazioni rappresentate dalla Commissione ed al riguardo la scrivente ha già espresso il proprio parere contrario in quanto la norma è suscettibile di determinare oneri a carico del bilancio dello Stato in termini di minori entrate.
In particolare, si ricorda che la norma prevede che per le aziende di trasporto pubblico locale non costituiscono ricavi gli importi corrisposti dalle regioni agli enti attualmente operanti in regime di concessione rilasciata con procedure ad evidenza pubblica. Tali importi vengono riqualificati conio contributi in conto esercizio fino al 31 dicembre 2006, e sono soggetti ad un regime fiscale agevolativo secondo il quale «non sono da considerarsi componenti positive del reddito e quindi non sono comprese tra i ricavi».
Effetti sul gettito.
Secondo l'Amministrazione finanziaria (1) ai fini delle imposte dirette il contributo concesso dalla regione (finanziamento finalizzato alla realizzazione di una opera individuata); è qualificabile come contributo in conto impianti (2) e quindi concorre alla formazione del reddito di esercizio in via indiretta, riducendo il costo fiscale del bene e quindi le quote di ammortamento deducibili annualmente.
(1) R.M. n. 162/E del 31/5/2002.
(2) Art. 88, co.3, lett. b) T.U.I.R.
La normativa proposta, al contrario, riqualificando i contributi in oggetto come
contributi in c/esercizio, assimila gli stessi ai ricavi da un lato, ma dall'altro lato esclude gli stessi dalla formazione del reddito di esercizio.
La normativa in oggetto sembra agevolare - non escludendoli anche gli importi erogati da parte delle regioni anche come contributi in conto esercizio.
Ne consegue, pertanto, una perdita di gettito IRES/IRAP commisurata al periodo di ammortamento dei beni finanziati relativamente ai contributi in conto impianto ed una perdita potenziale IRES/IRAP nell'esercizio stesso relativamente ai contributi in c/esercizio. A tale riguardo si rammenta che il decreto correttivo IRAP del 1999 ha reso tassabili ai fini IRAP tutti i contributi erogati a norma di legge, compresi quelli destinati al ripiano delle perdite (tranne quelli correlati a componenti negative non rilevanti ai fini IRAP, quali gli interessi passivi).
In via prudenziale si ipotizza che la metà dell'intero importo di contributi in conto esercizio ed in conto capitale erogati dalle regioni alle aziende di trasporto, quale risulta dal conto nazionale delle infrastrutture e dei Trasporti 2003 (3) (circa 0,5 miliardi di euro in conto capitale e circa 3,7 miliardi di euro in conto esercizio) sia attribuibile alle aziende di trasporto pubblico locale operanti in regime di concessione.
(3) Capitolo 1, Tabella 1.3.1.
Sui contributi in conto capitale consegue una perdita di gettito annua, con una aliquota IRES media netta (per tenere conto delle imprese in perdita) del 20 per cento ed un coefficiente medio di ammortamento degli automezzi del 25 per cento, pari a circa 0,5 X 50 per cento X 25 per cento 20 per cento = 12,5 milioni di euro nel 2005, 25 milioni di euro dal 2006: ai fini IRAP (con una aliquota netta del 4 per cento) la perdita di gettito è pari, rispettivamente, a circa 2,5 milioni di euro nel 2005 e 5 dal 2006.
Sui contributi in conto esercizio la perdita (rectius, rinuncia a maggior gettito) ai fini IRES è pari a circa 3,7 X 50 per cento X 20 per cento - 370 milioni di euro nel 2005 e nel 2006. Sempre in via prudenziale si ipotizza che la presente disposizione abbia efficacia anche nei confronti IRAP, superando quanto disposto in sede di correttivo nel 1999: ne consegue una perdita dl gettito IRAP 2005 di circa 74 milioni di euro.
Con un acconto del 75 per cento ai fini IRES e 85 per cento ai fini IRAP la perdita di gettito di cassa, nel triennio, è la seguente (in milioni di euro:
Saldo IRES 2005
| -382,5 | ||
Acconto IRES 2006
| -286,9 | +286,9 | |
Saldo IRES 2006
| -395 | ||
Acconto IRES 2007
| -296,3 | +296,3 | |
Saldo IRES 2007
| - 25 | ||
Acconto IRES 2008
| -18,8 | ||
Saldo IRAP 2005
| - 76,5 | ||
Acconto IRAP 2006
| - 65 | + 65 | |
Saldo IRAP 2006
| - 79 | ||
Acconto IRAP 2007
| - 67,2 | + 67,2 | |
Saldo IRAP 2007
| - 5 | ||
Acconto IRAP 2008
| - 4,3 | ||
Perdita di gettito
| -811 | -486 | +310 |
Ammontari espressi in milioni di Euro