Disposizioni in materia di sicurezza sussidiaria. C. 301 Lucidi e abbinate.
La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato il testo unificato A.C. 301 e abb., recante «Disposizioni in materia di sicurezza sussidiaria»;
rilevato che la materia oggetto del provvedimento in esame è oggi principalmente disciplinata dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, articoli 133 e seguenti) e dal relativo regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940, n. 635, articoli 249 e seguenti), in riferimento ai quali è stata avviata la procedura di infrazione n. 2000/4196, in quanto la normativa italiana frapporrebbe ostacoli alla libertà di stabilimento e alla prestazione dei servizi privati di sorveglianza, violando gli articoli 43 e 49 del Trattato CE, relativi alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi;
considerato pertanto che anche il testo unificato in esame andrebbe valutato alla luce dei medesimi articoli del Trattato CE;
ricordato, infatti, che secondo la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, l'articolo 49 CE prescrive non solo l'eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro in base alla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione tale da vietare, da ostacolare o da rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro ove fornisce legittimamente servizi analoghi (sentenza 13 febbraio 2003, in causa C-131/01), ritenendo giustificabile una restrizione alla libera prestazione dei servizi esclusivamente per ragioni imperative di interesse generale che non risultino già garantite dagli obblighi cui il prestatore di servizi è tenuto nello Stato membro in cui è stabilito (sentenze 9 marzo 2000 in causa C-355/98, 17 dicembre 1981, in causa C-279/80); dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia si evince altresì che la procedura nazionale deve essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito ma non andare oltre quanto necessario per il suo raggiungimento non ritardando né rendendo più complesso l'esercizio del diritto di un soggetto stabilito in un altro Stato membro di prestare i propri servizi in un altro Stato, quando l'esame dei requisiti per l'accesso alle attività di cui trattasi sia stato effettuato e sia stata accertata la sussistenza dei requisiti medesimi (sentenze Schnitzer dell'11 dicembre 2003 e Corsten del 3 ottobre 2000);
evidenziato, in relazione a tali profili, che gli articoli da 2 a 5 del testo unificato in esame prevedono la necessità di un'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di sicurezza sussidiaria, disciplinando tra l'altro anche i casi di diniego, revoca e sospensione dell'autorizzazione;
osservato, inoltre, come l'articolo 4, nel disciplinare in via generale le attività autorizzate, sottoponga la determinazione delle tariffe da parte dei soggetti che svolgono attività di vigilanza sussidiaria a forme di controllo pubblico, sulla base di criteri determinati con decreto del ministro dell'interno, nel quale sono tra l'altro
indicate le tariffe minime inderogabili per taluni servizi, disciplina da esaminare in relazione all'articolo 49 Trattato CE ed al combinato disposto degli articoli 10 e 81 del Trattato CE, con riguardo alla sua possibile incidenza sul regime di concorrenza tra le imprese operanti nel settore;
sottolineato, poi, che l'articolo 11 definisce i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni, tra i quali rientrano i limiti territoriali per l'esercizio di tali attività, che potrebbero rappresentare degli ostacoli alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi dal momento che un'impresa non potrebbe svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale se non sottoponendosi al rispetto dei differenti regimi autorizzatori locali;
rilevato, infine, che alcune disposizioni (in particolare, gli articoli 4, 10, 25, 28 e 29) fanno riferimento all'obbligo di iscrizione in appositi registri per coloro che svolgono le attività di sicurezza sussidiaria;
sottolineato al riguardo che l'iscrizione in specifici albi e simili, imposta da normative nazionali a taluni prestatori di servizi, sia stata ritenuta dalla Corte di Giustizia suscettibile di determinare un contrasto con l'articolo 49 Trattato CE, dal momento che un eventuale requisito di iscrizione in albi risulterebbe legittimo solo se automatico e qualora non costituisca una previa condizione alla prestazione dei servizi, né implichi oneri amministrativi o contributivi per il prestatore interessato (sentenze Schnitzer e Corsten);
considerato, tuttavia, che l'articolo 6 del testo in esame consente alle imprese stabilite in un altro Stato membro - in cui prestino legalmente servizi di sicurezza sussidiaria - che l'autorizzazione sia sostituita da una dichiarazione di inizio di attività, subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni, non risultando peraltro di immediata evidenza se ed in quali parti gli obblighi ed i vincoli conseguenti al regime autorizzatorio, di cui agli articoli sopra indicati, trovino applicazione anche per le imprese stabilite in altro Stato membro;
esprime
con la seguente condizione:
è necessario formulare l'articolo 6 del testo unificato in modo tale da rendere chiaro se ed in quali parti gli obblighi ed i vincoli conseguenti al regime autorizzatorio - con particolare riguardo a quanto previsto dagli articoli 2, 4, 5 e 11 - si applichino alle imprese stabilite in un altro Stato membro, in cui prestino legalmente servizi di sicurezza sussidiaria;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare se l'obbligo di iscrizione in appositi registri per coloro che svolgono le attività di sicurezza sussidiaria, previsto agli articoli 4, 10, 25, 28 e 29 del testo unificato, sia in linea con quanto previsto dall'articolo 49 Trattato CE, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.