Principi fondamentali in materia di Servizio sanitario nazionale. C. 5107 Governo, C. 4079 Costa, C. 4249 Cè, C. 4550 Palumbo, C. 4944 Dorina Bianchi, C. 5060 Anna Maria Leone, C. 5391 Galeazzi e C. 5793 Caminiti.
1. Le Regioni perseguono le finalità di tutela della salute mediante i servizi delle aziende sanitarie in base ai seguenti principi fondamentali nonché in base a quelli individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131:
a) il governo delle attività cliniche, la programmazione, l'organizzazione, lo sviluppo e la valutazione delle attività tecnico-sanitarie sono assicurati con il diretto coinvolgimento del Collegio di direzione dell'azienda; il Collegio di direzione promuove lo sviluppo della funzione di governo clinico e la conseguente adozione di programmi di miglioramento continuo della qualità e dell'efficienza delle prestazioni, ai fini del coordinamento delle attività e delle responsabilità attribuite in materia di governo clinico ai direttori di dipartimento e per tali finalità esprime pareri di natura obbligatoria al direttore generale;
b) le verifiche delle attività professionali della dirigenza medica e sanitaria sono effettuate da collegi tecnici, presieduti dal direttore sanitario aziendale e composti da esperti nelle relative discipline, estranei all'azienda, designati dal Collegio di direzione, garantendo comunque la presenza del dirigente dell'unità operativa semplice o complessa di appartenenza;
c) gli incarichi di dirigente di struttura complessa del ruolo sanitario sono conferiti esclusivamente previa selezione per avviso pubblico. Le commissioni di selezione sono composte dal Direttore sanitario aziendale e da due dirigenti di struttura complessa, scelti attraverso pubblico sorteggio tra i dirigenti di struttura complessa appartenenti ai ruoli della regione nella quale si svolge la selezione, esterni alla azienda di riferimento della selezione medesima, e sono presiedute dal dirigente più anziano di ruolo. Le commissioni di selezione valutano distintamente i titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati nonché i crediti in attività di formazione continua (ECM), formulano un giudizio motivato su ciascun candidato e presentano al direttore generale una terna di candidati, all'interno della quale il direttore generale individua il dirigente ritenuto più idoneo; qualora i candidati risultati idonei siano in numero minore di tre, la procedura di selezione è ripetuta per una sola volta prima che il direttore generale possa assegnare comunque l'incarico; nelle commissioni delle aziende ospedaliere integrate con l'università uno dei componenti deve essere scelto, attraverso pubblico sorteggio, fra i professori universitari ordinari della disciplina, che operano nelle Università presenti nella regione;
d) i criteri di accreditamento delle strutture sanitarie private ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni devono prevedere che l'attribuzione di incarichi di dirigente medico responsabile
dei servizi di diagnosi e cura avvenga fra medici con specifici requisiti ed esperienza professionale, attraverso procedure selettive basate su criteri identici a quelli previsti per le strutture pubbliche, ivi compreso il possesso di crediti in attività di formazione continua, maturati nel triennio precedente alla data di selezione.
2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
1. All'articolo 3, comma 1-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sono organi dell'azienda il direttore generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale».
1. Fermo restando il principio della invarianza della spesa, fino alla emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e salva la potestà legislativa regionale, da esercitare in base ai principi desumibili dalle leggi statali vigenti, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15-ter il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, sono attribuiti, a tempo determinato, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale. Le funzioni di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo sono attribuite dal Direttore generale, su proposta del Direttore sanitario, d'intesa con il Collegio di direzione, secondo le modalità definite nella contrattazione collettiva nazionale e tenendo conto delle valutazioni triennali del collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5. Gli incarichi di struttura semplice sono attribuiti dal Direttore generale, previa selezione pubblica, alla quale possono partecipare i dirigenti, anche di altre aziende sanitarie, con una anzianità di servizio nella disciplina di almeno cinque anni. La Commissione di selezione è composta dal Direttore sanitario aziendale e da due dirigenti di struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, scelti attraverso pubblico sorteggio tra i dirigenti di struttura complessa appartenenti ai ruoli della regione nella quale si svolge la selezione, esterni alla azienda di riferimento della selezione medesima, ed è presieduta dal dirigente più anziano di ruolo; essa formula un giudizio motivato su ciascun candidato tenendo conto distintamente dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati medesimi nonché dei crediti in attività di formazione continua (E.C.M.) maturati nel triennio precedente alla data del bando, e procede alla individuazione degli idonei, tra i quali il direttore generale sceglie il vincitore della selezione. Gli incarichi di struttura semplice hanno durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o periodo più breve, almeno biennale. Gli incarichi di funzioni hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico.»;
b) all'articolo 15-ter, al comma 2, il primo periodo è sostituito con il seguente: «L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttore generale esclusivamente previo
avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La commissione formula un giudizio motivato su ciascun candidato, tenendo conto distintamente dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati nonché dei crediti in attività di formazione continua (E.C.M.) maturati nel triennio precedente alla data del bando; il direttore generale ha facoltà di scelta fra una terna di candidati proposta dalla commissione. Se i candidati dichiarati idonei nella prima selezione sono in numero inferiore a tre la procedura selettiva è ripetuta per una sola volta prima che il direttore generale possa assegnare comunque l'incarico. Nelle commissioni delle aziende ospedaliere integrate con l'università uno dei componenti deve essere scelto, attraverso pubblico sorteggio, fra i professori universitari ordinari della disciplina, che operano nelle università presenti nella regione.»;
c) all'articolo 15-ter, al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al dirigente preposto a una struttura semplice sono attribuite funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi anche mediante direttive per il corretto espletamento del servizio a tutto il personale operante nella stessa, ivi compresi i dirigenti con funzioni di natura professionale; il dirigente sostituisce altresì il dirigente preposto alla struttura complessa di cui fa parte, su incarico dello stesso»;
d) all'articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La Regione disciplina l'attività del Collegio di direzione, che è presieduto dal direttore generale ed è composto dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo, da cinque rappresentanti dei dirigenti medici, di cui due di primo e tre di secondo livello, e da un rappresentante delle professioni infermieristiche, eletti dalle rispettive assemblee»;
e) all'articolo 17, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. Il Collegio di direzione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, formula parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Le decisioni del Direttore generale in contrasto con il parere del Collegio di direzione sono adottate con provvedimento motivato»;
f) all'articolo 17-bis, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Il direttore di dipartimento clinico ospedaliero è nominato dal direttore generale, su proposta dei dirigenti medici e sanitari responsabili delle strutture complesse costituenti il dipartimento, riuniti in apposito consesso».
1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i direttori di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni. È facoltà del dirigente di permanere, a domanda, in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età. Il Collegio di direzione può disporre a tali fini un preventivo esame di idoneità con riferimento alla specifica funzione svolta.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, fermo restando il loro stato giuridico ed i diritti acquisiti, anche ai medici ed al personale sanitario universitario, professori universitari di prima e seconda fascia e ricercatori, che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, o presso strutture assistenziali pubbliche nonché, ove previsto dagli accordi fra la regione e l'università, presso strutture sanitarie private accreditate. Per il personale medico universitario resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e successive modificazioni, per lo svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale.
1. Gli enti e istituti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato adeguano i propri ordinamenti del personale alle disposizioni della presente legge, ivi comprese quelle concernenti il limite di età.
Principi fondamentali in materia di Servizio sanitario nazionale. C. 5107 Governo, C. 4079 Costa, C. 4249 Cè, C. 4550 Palumbo, C. 4944 Dorina Bianchi, C. 5060 Anna Maria Leone, C. 5391 Galeazzi e C. 5793 Caminiti.
1. Le Regioni perseguono le finalità di tutela della salute mediante i servizi delle aziende sanitarie in base ai seguenti principi fondamentali nonché in base a quelli individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131:
a) il governo delle attività cliniche, la programmazione, l'organizzazione, lo sviluppo e la valutazione delle attività tecnico-sanitarie sono assicurati con il diretto coinvolgimento del Collegio di direzione dell'azienda; il Collegio di direzione promuove lo sviluppo della funzione di governo clinico e la conseguente adozione di programmi di miglioramento continuo della qualità e dell'efficienza delle prestazioni, ai fini del coordinamento delle attività e delle responsabilità attribuite in materia di governo clinico ai direttori di dipartimento e per tali finalità esprime pareri di natura obbligatoria al direttore generale;
b) le verifiche delle attività professionali della dirigenza medica e sanitaria sono effettuate da collegi tecnici, presieduti dal direttore sanitario aziendale e composti da esperti nelle relative discipline, estranei all'azienda, designati dal Collegio di direzione, garantendo comunque la presenza del dirigente dell'unità operativa semplice o complessa di appartenenza;
c) gli incarichi di dirigente di struttura complessa del ruolo sanitario sono conferiti esclusivamente previa selezione per avviso pubblico. Le commissioni di selezione sono composte dal Direttore sanitario aziendale e da due dirigenti di struttura complessa, scelti attraverso pubblico sorteggio tra i dirigenti di struttura complessa appartenenti ai ruoli della regione nella quale si svolge la selezione, esterni alla azienda di riferimento della selezione medesima, e sono presiedute dal dirigente più anziano di ruolo. Le commissioni di selezione valutano distintamente i titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati nonché i crediti in attività di formazione continua (ECM), formulano un giudizio motivato su ciascun candidato e presentano al direttore generale una terna di candidati, all'interno della quale il direttore generale individua il dirigente ritenuto più idoneo; qualora i candidati risultati idonei siano in numero minore di tre, la procedura di selezione è ripetuta per una sola volta prima che il direttore generale possa assegnare comunque l'incarico; nelle commissioni delle aziende ospedaliere integrate con l'università uno dei componenti deve essere scelto, attraverso pubblico sorteggio, fra i professori universitari ordinari della disciplina, che operano nelle Università presenti nella regione;
d) i criteri di accreditamento delle strutture sanitarie private ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, devono prevedere che l'attribuzione di incarichi di dirigente medico responsabile dei servizi di diagnosi e cura avvenga fra medici con specifici requisiti ed esperienza professionale, attraverso procedure selettive basate su criteri identici a quelli previsti per le strutture pubbliche, ivi compreso il possesso di crediti in attività di formazione continua, maturati nel triennio precedente alla data di selezione.
2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
1. All'articolo 3, comma 1-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sono organi dell'azienda il direttore generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale».
1. Fermo restando il principio della invarianza della spesa, fino alla emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e salva la potestà legislativa regionale, da esercitare in base ai principi desumibili dalle leggi statali vigenti, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15-ter, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, sono attribuiti, a tempo determinato, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale. I compiti professionali e le funzioni di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo sono attribuiti dal Direttore generale, su proposta del Direttore sanitario, d'intesa con il Collegio di direzione, secondo le modalità definite nella contrattazione collettiva nazionale e tenendo conto delle valutazioni triennali del collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5. Gli incarichi di struttura semplice sono attribuiti dal Direttore generale, su proposta del dirigente di struttura complessa, sentito il collegio di dipartimento, ad un dirigente, con una anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. Gli incarichi di funzioni hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico.»;
b) all'articolo 15-ter, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttore generale esclusivamente previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La commissione formula un giudizio motivato su ciascun candidato, tenendo conto distintamente dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati nonché dei crediti in attività di formazione continua (E.C.M.) maturati nel triennio precedente alla data del bando; il direttore generale ha facoltà di scelta fra una terna di candidati proposta dalla commissione. Se i candidati dichiarati idonei nella prima selezione sono in numero inferiore a tre la procedura selettiva è ripetuta per una sola volta prima che il direttore generale possa assegnare comunque l'incarico. Nelle commissioni delle aziende ospedaliere integrate con l'università uno dei componenti deve essere scelto, attraverso pubblico sorteggio, fra i professori universitari ordinari
della disciplina, che operano nelle università presenti nella regione.»;
c) all'articolo 15-ter, al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al dirigente preposto a una struttura semplice sono attribuite funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi anche mediante direttive per il corretto espletamento del servizio a tutto il personale operante nella stessa, ivi compresi i dirigenti con funzioni di natura professionale; il dirigente sostituisce altresì il dirigente preposto alla struttura complessa di cui fa parte, su incarico dello stesso»;
d) all'articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La Regione disciplina l'attività del Collegio di direzione, che è presieduto dal direttore generale ed è composto dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo, da cinque rappresentanti dei dirigenti medici, di cui due di primo e tre di secondo livello, e da un rappresentante delle professioni infermieristiche, eletti dalle rispettive assemblee»;
e) all'articolo 17, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. Il Collegio di direzione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, formula parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Le decisioni del direttore generale in contrasto con il parere del Collegio di direzione sono adottate con provvedimento motivato»;
f) all'articolo 17-bis, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Il direttore di dipartimento clinico ospedaliero è nominato dal direttore generale, su proposta dei dirigenti medici e sanitari responsabili delle strutture complesse costituenti il dipartimento, riuniti in apposito consesso».
1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i direttori di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni. È facoltà del dirigente di permanere, a domanda, in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età. Il Collegio di direzione può disporre a tali fini un preventivo esame di idoneità con riferimento alla specifica funzione svolta.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, fermo restando il loro stato giuridico ed i diritti acquisiti, anche ai medici ed al personale sanitario universitario, professori universitari di prima e seconda fascia e ricercatori, che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, o presso strutture assistenziali pubbliche nonché, ove previsto dagli accordi fra la regione e l'università, presso strutture sanitarie private accreditate. Per il personale medico universitario resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e successive modificazioni, per lo svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale.
1. Gli enti e istituti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato adeguano i propri ordinamenti del personale alle disposizioni della presente legge, ivi comprese quelle concernenti il limite di età.
Istituzione dell'Albo degli informatori scientifici del farmaco. C. 3204-B, approvata dalla 12a Commissione del Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dalla 12a Commissione del Senato.
Al comma 1, sostituire le parole: degli operatori sanitari con le seguenti: del personale sanitario medico e dei farmacisti.
2. 1.Francesca Martini, Ercole.
Al comma 1, sostituire le parole: degli operatori sanitari con le seguenti: dei medici e dei farmacisti.
* 2. 2.Valpiana.
Al comma 2, sostituire le parole: degli operatori sanitari con le seguenti: dei medici e dei farmacisti.
* 2. 3.Labate, Bolognesi, Giacco, Galeazzi, Zanotti.
Al comma 3, dopo la parola: lavoro aggiungere la seguente: univoco.
** 3. 1.Labate, Bolognesi, Giacco, Galeazzi, Zanotti.
Al comma 3, dopo le parole: Il rapporto di lavoro aggiungere la seguente: univoco.
** 3. 2.Il Relatore.
Al comma 3, dopo la parola: lavoro aggiungere la seguente: univoco.
** 3. 3.Valpiana.
Nuovo testo unificato C. 137 Battaglia ed abbinate «Medicine e pratiche non convenzionali».
Sostituire gli articoli da 1 a 5 con i seguenti:
1. La Repubblica promuove la libertà di scelta del cittadino e la libertà di pura da parte del medico, nel quadro di un rapporto medico-paziente libero, consensuale, informato e basato sulla conoscenza scientifica, quali elementi essenziali per la promozione della salute e della qualità di vita dei cittadini. Il medico, sotto la sua personale responsabilità, può integrare e coadiuvare il percorso diagnostico-terapeutico attraverso il ricorso a conoscenze, metodiche e tecniche non riconducibili alle specifiche esplicitamente previste dal titolo abilitante o dalle procedure di autorizzazione di farmaci e di prestazioni, purché conformi a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale o basate su evidenze metodologicamente fondate.
1. Il medico informa il paziente sulle caratteristiche e sulle aspettative derivanti dall'applicazione delle procedure di cui all'articolo 1, sulle ragioni che lo inducono a tale scelta, nonché sulle caratteristiche delle terapie della medicina scientifica che non vengono adottate o che si intende integrare. Tali informazioni sono riportate nel documento con il quale si raccoglie il consenso scritto del paziente e copia di detto documento viene rilasciata al paziente.
2. I rispettivi ordini professionali vigilano sulla completezza e correttezza delle informazioni riportate nei documenti di cui al comma 1 e, nei casi di violazione, adottano i relativi provvedimenti sanzionatori.
1. Le Università, nell'ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle proprie risorse finanziarie, al fine di accrescere la propria offerta culturale, possono istituire nei corsi di laurea in medicina e chirurgia, in odontoiatria, in veterinaria e in farmacia insegnamenti relativi a tradizioni, scuole di pensiero e consolidati empirismi orientati alla tutela della salute, formatisi al di fuori del pensiero scientifico.
1. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su indicazione dell'Istituto superiore di sanità, promuove la ricerca e l'erogazione sperimentale di prestazioni negli ambiti di cui all'articolo 1, comma 1 sulla base di appositi protocolli, anche avvalendosi dei dati e delle indicazioni offerte dalle esperienze maturate dai singoli medici e, in quanto compatibili, in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 e successiva decretazione ministeriale.
2. Presso l'Istituto superiore di sanità è istituita un'apposita struttura tecnico-scientifica con il compito di raccogliere ed elaborare i dati prodotti ai sensi del comma 1, di individuare e divulgare, nelle forme che riterrà più opportune, le eventuali risultanze cliniche, nonché di collaborare con analoghi organismi a livello comunitario e internazionale.
3. Il medico può partecipare a ricerche sperimentali riguardanti le pratiche e le tradizioni attinenti alla salute non riconducibili alla medicina scientifica, secondo protocolli approvati dai Comitati Etici.
4. Le regioni definiscono, con propri provvedimenti, le modalità e le sedi per la raccolta delle informazioni e delle risultanze dell'erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo.
5. Le informazioni raccolte vengono inviate mensilmente all'Istituto superiore di sanità.
1. In coerenza con le disposizioni della presente legge, gli ordini professionali adottano le eventuali modifiche ai rispettivi codici deontologici, con particolare riguardo alla corretta ed esauriente informazione dei pazienti, al rispetto dei protocolli di sperimentazione e alle sanzioni per le relative violazioni.
1. Il Ministro della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, attiva iniziative annuali di comunicazione e divulgazione, anche attraverso gli organi nazionali di informazione, nelle materie oggetto della presente legge.
2. Annualmente il Ministro della salute presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.
1. 35. Bogi.
Sopprimerlo.
1. 56. Bogi.
Sopprimere il comma 1.
1. 1. Valpiana.
Sostituire la rubrica come segue: Medicine e pratiche terapeutiche complementari.
Al comma 1 e ovunque ricorra nel testo dell'articolato e nel titolo sostituire le parole: non convenzionali con la seguente: complementari.
*1. 66. Valpiana.
Al comma 1, e ovunque ricorra nel testo e nel titolo, sostituire le parole: non convenzionali con la seguente: complementari.
*1. 36. Labate, Giacco.
Al comma 1, sostituire in tutte i punti ove ricorre la parola: odontoiatria con le parole: odontoiatria e protesi dentaria.
1. 57. Il Relatore.
Al comma 1, sostituire le parole: dai laureati in chiropratica e in osteopatia di cui all'articolo 15 con le seguenti: dagli operatori in possesso di laurea triennale di cui all'articolo 15.
1. 61. Catanoso.
Al comma 1, dopo la parola: osteopatia, inserire le seguenti: , ed in omeopatia.
1. 7. Valpiana.
Al comma 1 dopo le parole: all'articolo 21 sopprimere le parole da: iscritti ai fino alla fine del periodo.
1. 59. Il Relatore.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, e del vigente ordinamento in campo sanitario, la Repubblica tutela l'esercizio delle medicine e delle pratiche non convenzionali e il rapporto terapeutico medico-paziente, secondo il principio del consenso informato dell'integrazione e collaborazione dei percorsi diagnostici e terapeutici e attraverso la garanzia dell'adeguata formazione e qualificazione degli operatori delle medicine e pratiche non convenzionali.
1. 47. Labate, Giacco.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Repubblica, nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, tutela l'esercizio delle medicine e delle pratiche non convenzionali all'interno di un libero rapporto consensuale e informato tra gli utenti, i medici e tutti gli operatori di cui alla presente legge.
1. 58. Il Relatore.
Al comma 2, dopo la parola: riconosce inserire le seguenti: a ogni persona e conseguentemente eliminare le parole: dell'individuo.
1. 8. Valpiana.
Al comma 2 sostituire la parola: tutela con la seguente: regolamenta.
1. 14. Baiamonte.
Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Presso le università degli studi statali e non statali riconosciute, presso le strutture del Servizio Sanitarie Nazionale - SSN e gli istituti di formazione pubblici e privati riconosciuti, sono istituiti appositi corsi di formazione e attività didattiche tecnico - pratiche, nel rispetto dell'ordinamento vigente, degli strumenti di controllo e valutazione delle attività svolte, nonché delle disposizioni contenute nella presente legge.
1. 48. Labate, Giacco.
Al comma 3, sopprimere le parole da: nell'interesse fino a: persone.
1. 2. Valpiana.
Al comma 3, sopprimere le parole: garantisce e ..
1. 15. Baiamonte.
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: «garantisce e favorisce» con le seguenti: «stabilisce criteri e regole per» dopo le parole: «qualificazione
professionale» inserire le seguenti: «e garantisce il rispetto».
1. 38. Grandi.
Al comma 3, dopo le parole: presso le Strutture del Servizio Sanitario Nazionale sopprimere le seguenti: e gli istituti di formazione pubblici e privati.
1. 62. Catanoso.
Al comma 3, dopo le parole: privati inserire la seguente: accreditati.
1. 3. Valpiana.
Al comma 4 dopo le parole: di stipulare sopprimere la parola: eventuali.
*1. 30. Castellani.
Al comma 4, sopprimere la seguente parola: eventuali.
*1. 39. Grandi.
Al comma 4, sostituire le parole: con strutture del Servizio Sanitario Nazionale e istituti diformazione pubblici e privati accreditati ai sensi del comma 5 con le seguenti: con strutture del Servizio Sanitario Nazionale accreditate ai sensi del comma 5.
1. 63. Catanoso.
Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: dei corsi di laurea e ..
1. 17. Baiamonte.
Sopprimere il comma 5.
1. 18. Baiamonte.
Al comma 5, dopo la parola: ricerca aggiungere la parola: scientifica.
1. 49. Labate, Giacco.
Al comma 5, dopo le parole: di intesa con il Ministro della salute, inserire le seguenti: e con la Regione competente per territorio.
1. 24. Ercole, Francesca Martini.
Al comma 5, sostituire le parole: provvede a con la seguente: può.
1. 4. Valpiana.
Al comma 5, sopprimere le parole: su loro richiesta.
1. 5. Valpiana.
Al comma 5, dopo le parole: su loro richiesta, inserire le seguenti: L'ente di formazione o associazione consorzio di enti di formazione di operatore in discipline bioenergetiche-naturali che abbiano rilevanza regionale e siano operanti da almeno (tre anni) sul territorio.
1. 23. Ercole, Francesca Martini.
Sopprimere il comma 6.
1. 9. Valpiana.
Al comma 6, dopo le parole: aggiornamento professionale sostituire la parola: inseriti con le parole: seguendo le indicazioni previste dal.
1. 50. Labate, Giacco.
Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: e gli istituti pubblici e privati di formazione delle medicine e delle pratiche non convenzionali, previo parere vincolante delle commissioni per la formazione, ai sensi della lettera c) del comma 4 dell'articolo 9, della lettera b) comma 5 dell'articolo 18.
1. 64. Catanoso.
Al comma 5, e ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: parere vincolante con le parole: parere obbligatorio.
1. 66. Il Relatore.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Le associazioni e società scientifiche delle medicine e delle pratiche non convenzionali di cui al comma 1 del presente articolo accreditate ai sensi dell'articolo 2, nonché le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, accreditate ai sensi del comma 5 del presente articolo, possono organizzare corsi di perfezionamento, aggiornamento professionale e attività formative inseriti nel programma nazionale per la formazione continua (E. C. M.) di cui alla lettera o) comma 1 dell'articolo 5 della presente legge disciplinato dagli articoli 16-bis 16-ter e 16-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
1. 65. Catanoso.
Sopprimere il comma 7.
1. 19. Baiamonte.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
Le università, nell'ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle proprie risorse finanziarie, possono istituire corsi di studio secondo le tipologie indicate all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, anche con riferimento alle medicine e pratiche terapeutiche complementari.
1. 10. Valpiana.
Al comma 7, sostituire la parola: alle con la parola: le e le parole: è data facoltà di con la parola: possono.
1. 51. Labate, Giacco.
Al comma 7 dopo le parole: di chimica aggiungere le seguenti parole: e tecnologie farmaceutiche.
1. 60. Il Relatore.
Sopprimere il comma 8.
1. 20. Baiamonte.
Al comma 8, sostituire le parole: entro un anno con le parole: entro 6 mesi.
1. 52. Labate, Giacco.
Al comma 8, sopprimere la parola: vincolante.
1. 53. Labate, Giacco.
Sopprimere il comma 9.
*1. 11. Valpiana.
Sopprimere il comma 9.
*1. 16. Baiamonte.
Al comma 9, sostituire le parole: riconosce l'esigenza di una organizzazione dei principi fondamentali stabiliti dalle con le parole: nel rispetto del principio di armonizzazione con le.
1. 54. Labate, Giacco.
Al comma 9, sopprimere le parole: fondate sulla reciprocità.
1. 6. Valpiana.
Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a disciplinare il riconoscimento delle medicine non convenzionali e l'esercizio delle professioni ad esse connesse nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla presente legge.
1. 25. Ercole, Francesca Martini.
Al comma 10, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
*1. 27. Zanella, Boato.
Al comma 10 sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
*1. 40. Olivieri.
Al comma 10, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
*1. 33. Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collé.
Al comma 10, sostituire le parole: agli adeguamenti fino alla fine del comma con le seguenti: a disciplinare le materie relative alle medicine e alle pratiche non convenzionali secondo i principi contenuti nella presente legge, nonché ad individuare, nell'ambito della propria programmazione sanitaria, strumenti e servizi per l'attuazione delle medicine e delle pratiche convenzionali, avvalendosi altresì dell'esperienza maturata in altri Stati membri dell'UE.
1. 55. Labate, Giacco.
Sopprimere il comma 11.
1. 12. Valpiana.
Al comma 11, al primo e al secondo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
*1. 28. Zanella, Boato.
Al comma 11, primo e secondo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
*1. 32. Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collé.
Al comma 11, primo e secondo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
*1. 41. Olivieri.
Al comma 11, sostituire le parole: possono promuovere con la seguente: promuovono.
1. 13. Valpiana.
Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.
1. 26. Ercole, Francesca Martini.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con lo Statuto e le relative norme d'attuazione.
*1. 31. Brugger, Zeller, Detomas, Widmann, Collé.
Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
11-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con lo Statuto e le relative norme di attuazione.
*1. 29. Zanella, Boato.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con lo Statuto e le relative norme di attuazione.
*1. 37. Olivieri.
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente comma:
12. Per l'utilizzo di medicine e pratiche non convenzionali il medico e/o l'esperto che le prescrive e le esercita è obbligato a ricevere il consenso informato e scritto del paziente.
1. 21. Baiamonte.
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente comma:
12. Nel caso di pazienti minori il consenso informato e scritto per l'utilizzo di medicine e pratiche non convenzionali deve essere espresso obbligatoriamente da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà.
1. 22. Baiamonte.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
12. Il medico informa il paziente sulle caratteristiche delle metodiche, delle pratiche e delle terapie in relazione all'uso delle MNC e sulle aspettative derivanti dall'eventuale uso delle procedure. In base a tali informazioni raccoglie il consenso scritto del paziente e rilascia a quest'ultimo una copia ditale adesione.
I rispettivi ordini professionali vigilano sulla completezza e correttezza delle informazioni di cui il medico si avvale per il consenso informato del paziente, e, nei casi di violazione, adottano i relativi provvedimenti sanzionatori.
1. 42. Labate, Giacco.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le Università, nell'ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle proprie risorse finanziarie, al fine di accrescere la propria offerta formativa, possono istituire nei corsi di laurea in medicina e chirurgia, in odontoiatria, in veterinaria e in farmacia insegnamenti relativi alle metodiche e alle terapie delle pratiche e delle medicine non convenzionali.
1. 43. Labate, Giacco.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su indicazione dell'Istituto Superiore dì Sanità, elabora linee guida per approntare metodiche inerenti la ricerca e l'erogazione sperimentale di prestazioni e terapie delle pratiche e delle medicine non convenzionali.
Presso l'Istituto Superiore di Sanità è istituita un'apposita struttura tecnico-scientifica con il compito di raccogliere ed elaborare i dati prodotti ai sensi del comma 14, lettera a), al fine di individuare e divulgare i risultati della ricerca e delle sperimentazioni in collaborazione con analoghi organismi a livello comunitario e internazionale.
1. 44. Labate, Giacco.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. In coerenza con le disposizioni di cui alla presente legge, gli ordini professionali adottano le eventuali modifiche ai rispettivi codici deontologici, con particolare riguardo alla corretta ed esauriente informazione di pazienti e alle sanzioni per le relative violazioni.
1. 45. Labate, Giacco.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Il Ministro della salute, sentito l'Istituto Superiore di Sanità, attiva iniziative annuali di comunicazione e divulgazione, anche attraverso gli organi nazionali di informazione, nelle materie oggetto della presente legge.
Annualmente il Ministro della salute presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.
1. 46. Labate, Giacco.
Al comma 1, dopo le parole: Ministro della salute, inserire le seguenti: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,.
2. 5. Ercole, Francesca Martini.
Al comma 1, sostituire le parole: le società scientifiche di riferimento di ciascuna delle discipline di cui all'articolo 6 e all'articolo 15, con le seguenti: le associazioni scientifiche di riferimento di ciascuna delle medicine e delle pratiche non convenzionali.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Accreditamento delle associazioni e delle società scientifiche di riferimento delle medicine e delle pratiche non convenzionali.
2. 13. Catanoso.
Sopprimere il comma 2.
*2. 1. Valpiana.
Sopprimere il comma 2.
*2. 3. Baiamonte.
Al comma 2, sostituire le parole: società scientifiche di riferimento di ciascuna delle professioni sanitarie non convenzionali con le seguenti: società scientifiche di riferimento di ciascuna delle medicine e delle pratiche non convenzionali.
2. 14. Catanoso.
Sopprimere il comma 3.
2. 2. Valpiana.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni.
2. 6. Ercole, Francesca Martini.
Al comma 3, al primo periodo sostituire le parole: quattro anni con le parole: tre anni.
*2. 10. Buontempo.
Al comma 3 sostituire le parole: quattro anni con le parole: tre anni.
*2. 11. Castellani.
Al comma 3 dopo le parole: all'attività svolta aggiungere le parole: in campo di ricerca, documentazioni scientifiche e pubblicazioni su Riviste Internazionali valutate con impact factor.
2. 4. Baiamonte.
Al comma 3, secondo periodo dopo le parole: dell'informazione, inserire la seguente: scientifica.
2. 8. Ercole, Francesca Martini.
Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: , della promozione sociale nella disciplina non convenzionale specifica.
2. 7. Ercole, Francesca Martini.
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: materiale video ed informatico, inserire le seguenti parole: di preminente valore scientifico.
2. 9. Ercole, Francesca Martini.
Al comma 4, sostituire le parole da: e nomina i rappresentanti fino alla fine del comma con le seguenti parole: e indicano rispettivamente al Ministro della salute e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca i rappresentanti di ciascuna disciplina dì cui al medesimo articolo 6 e all'articolo 15 presso le commissioni previste dalla presente legge, nonché gli esperti che integrano i lavori della commissione consultiva di cui al comma 2 dell'articolo 11, individuati di concerto con le associazioni delle aziende operanti nel settore delle medicine non convenzionali.
2. 16. Il Relatore.
Al comma 5, sostituire le parole: degli ordini e degli albi professionali con le seguenti: dei collegi e dei registri professionali.
2. 15. Catanoso.
Sopprimere il comma 1.
3. 2. Baiamonte.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Ministro della salute, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, modifica la composizione del Consiglio superiore di sanità, alfine di garantire la presenza, tra i componenti non di diritto, di sei rappresentanti delle medicine e pratiche non convenzionali, in particolare quattro per le medicine e pratiche non convenzionali di cui all'articolo 6, uno per le pratiche non convenzionali di cui all'articolo 15 e uno per le professioni sanitarie di cui all'articolo 21 designati dalla Commissione permanente di cui all'articolo 4.
3. 3. Catanoso.
Al comma 1, sostituire le parole da: garantire la presenza fino alla fine del comma con le seguenti: istituire una apposita sezione di lavoro delle medicine e pratiche non convenzionali1 costituita da quattro rappresentanti per le discipline di cui all'articolo 6 e 2 per le discipline di cui all'articolo 15, designati dalla Commissione permanente di cui all'articolo 4. Tre dei componenti della sezione di lavoro entrano a far parte del Consiglio Superiore di Sanità tra i componenti non di diritto.
3. 6. Labate, Giacco.
Al comma 1 sopprimere le parole: tra i componenti non di diritto.
3. 1. Valpiana.
Al comma 1 infine aggiungere le seguenti parole: che vengono convocati quando sono trattate problematiche concernenti le discipline di cui agli articoli 6 e 15 della presente legge.
3. 7. Il Relatore.
Al comma 2, prima della parola: agli inserire la seguente: solo.
3. 4. Grandi.
Alla rubrica, sopprimere le parole: Qualificazione professionale.
3. 5. Labate, Giacco.
Al comma 2, sostituire le parole: nove mesi con le parole: sei mesi.
4. 13. Labate, Giacco.
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) il presidente della Commissione di cui all'articolo 10.
4. 23. Il Relatore.
Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: quattro con la seguente: due.
*4. 6. Baiamonte.
Al comma 2, lettera d) sostituire la parola: quattro con la seguente: due.
*4. 14. Labate, Giacco.
Al comma 2 dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) due rappresentanti della Federazione Nazionale degli Ordini degli Psicologi.
4. 5. Minoli.
Al comma 2, lettera e) sostituire la parole: due con la parola: uno.
4. 15. Labate, Giacco.
Al comma 2, lettera f) sostituire le parole: un membro designato con le parole: due membri designati.
4. 18. Il Relatore.
Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente lettera g): due membri designati dalle Federazioni dei collegi professionali previsti all'articolo 16.
4. 12. Catanoso.
Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: dalle Federazioni nazionali con le seguenti: dalla Federazione nazionale di ciascuno.
4. 2. Valpiana.
Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) un rappresentante degli operatori professionali delle discipline bio-naturali per ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2 dell' articolo 21, designati dalla Commissione nazionale delle discipline bio-naturali di cui all'articolo 24.
4. 17. Il Relatore.
Al comma 2, alla lettera h) sostituire la parola: tre con la seguente: due.
4. 7. Baiamonte.
Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:
m) docenti universitari esperti per ciascuna delle medicine e nelle pratiche non convenzionali di cui alla presente legge, e designati dal Ministro della salute, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).
4. 10. Zanella.
Al comma 2, lettera m) sostituire la parola: due con la seguente: quattro.
4. 8. Baiamonte.
Al comma 2, lettera n), aggiungere infine le seguenti parole: e rappresentativi delle aree del Nord, del Centro e del Sud.
4. 11. Castellani.
Al comma 2, sostituire la lettera o) con la seguente:
o) undici rappresentanti designati di concerto dalle associazioni e delle società scientifiche di riferimento delle medicine e delle pratiche non convenzionali, di cui nove per le medicine e pratiche non convenzionali di cui all'articolo 6, di cui uno per l'omeopatia a indirizzo unicista e uno per l'omeopatia a indirizzo pluralista, e due per le pratiche non convenzionali di cui all'articolo 15.
4. 21. Catanoso.
Al comma 2, lettera o) sostituire la parola: undici con la parola: ventidue, e la parola: nove con la parola: diciotto.
4. 25. Il Relatore.
Al comma 2, lettera o), sopprimere le parole da: di cui fino alla fine del comma.
4. 3. Valpiana.
Al comma 2, lettera o), dopo le parole: e due sopprimere le parole: per le e aggiungere le parole: ciascuna delle, sostituire le parole: due per le con le seguenti: due per ciascuna delle.
4. 24. Il Relatore.
Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
p) un rappresentante della Società Italiana di Medicina Interna, un rappresentante della Società Italiana di Chirurgia, un rappresentante della Società Italiana di Patologia, un rappresentante della Società Italiana di Farmacologia.
4. 9. Baiamonte.
Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
p) un membro in rappresentanza delle associazioni delle aziende operanti nel settore dei medicinali non convenzionali.
4. 20. Il Relatore.
Sopprimere il comma 3.
4. 4. Valpiana.
Al comma 3, sostituire le parole: società scientifiche di riferimento delle discipline di cui al comma 2 dell'articolo 6 con le seguenti: società scientifiche di riferimento delle nuove medicine e pratiche non convenzionali di cui al comma 2 dell'articolo 6.
4. 22. Catanoso.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'interno delle Commissioni permanenti è costituita la Commissione consultiva per i medicinali omeopatici, i
medicinali tradizionali di origine vegetale e i rimedi non convenzionali dì cui all'articolo 10 della presente legge.
4. 12. Il Relatore.
Al comma 5, aggiungere le seguenti parole: entro sessanta giorni dal suo insediamento.
4. 16. Labate, Giacco.
Sopprimere il comma 6.
4. 1. Valpiana.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: non convenzionali aggiungere le seguenti parole: di cui agli articoli 6 e 15 della presente legge.
5. 13. Valpiana.
Al comma 1, alla lettera c) sostituire le parole: per l'integrazione con le seguenti:»1 per l'indirizzo operativo.
5. 1. Baiamonte.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: pratiche non convenzionali aggiungere le seguenti parole: per le discipline di cui agli articoli 6 e 15 della presente legge.
5. 14. Lucchese.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
5. 2. Baiamonte.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: verifica e approva i con le seguenti: esprime parere obbligatorio sui.
5. 26. Il Relatore.
Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: e degli istituti di formazione pubblici e privati sia riconosciuti che accreditati.
5. 17. Catanoso.
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: professioni esercitate dagli operatori di cui alla presente legge con le seguenti: le medicine e le pratiche non convenzionali esercitate dagli operatori di cui alla presente legge.
5. 18. Catanoso.
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) effettua ogni anno un'attività di monitoraggio sul livello di diffusione sul territorio delle medicine e delle pratiche non convenzionali di cui alla presente legge.
Conseguentemente sopprimere la lettera h) del comma 1 dell'articolo 25.
5. 15. Il Relatore.
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: delle professioni con le seguenti: delle medicine e delle pratiche non convenzionali.
5. 19. Catanoso.
Al comma 1, sopprimere la lettera g).
5. 3. Baiamonte.
Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: vincolante con la seguente: consultiva.
5. 4. Baiamonte.
Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: vincolante con la seguente: obbligatorio.
5. 9. Labate, Giacco.
Al comma 1, lettera h), sostituire la parola: vincolante con la seguente: consultiva.
5. 5. Baiamonte.
Al comma 1, lettera h), sostituire la parola: vincolante con la seguente: obbligatorio.
5. 10. Labate, Giacco.
Al comma 1 lettera i) dopo le parole: esprime parere aggiungere la parola: obbligatorio.
5. 23. Il Relatore.
Al comma 1, sopprimere la lettera l).
5. 6. Baiamonte.
Al comma 1 lettera l) infine aggiungere le parole: componenti della Commissione permanente di cui all'articolo 4.
5. 24. Il Relatore.
Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: esprime parere vincolante al Ministro della salute per il riconoscimento del master di esperto nelle medicine non convenzionali di cui all'articolo 6 nonché per l'equipollenza del titolo, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 con le seguenti: esprime parere vincolante al Ministro della salute per il riconoscimento del master di esperto nelle medicine e pratiche non convenzionali di cui all'articolo 6 nonché all'equiparazione (equipollenza) al relativo diploma, di cui al comma 1 dell'articolo 8.
5. 20. Catanoso.
Al comma 1, lettera m), sostituire la parola: vincolante con la seguente: obbligatorio.
5. 11. Labate, Giacco.
Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:
n) esprime parere vincolante al Ministro della salute per il riconoscimento del diploma di laurea triennale nelle pratiche non convenzionali di cui all'articolo 15, nonché per l'equipollenza del titolo, di cui al comma i dell'articolo 17 conseguito precedentemente e nei sei anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma i dell'articolo 20, previo parere vincolante della commissione di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo;.
5. 21. Catanoso.
Al comma 1, lettera n), sostituire la parola: vincolante con la seguente: consultiva.
5. 7. Baiamonte.
Al comma 1, lettera n), sostituire la parola: vincolante con la seguente: obbligatorio.
5. 12. Labate, Giacco.
Al comma 1 lettera o) dopo le parole: formativi per la aggiungere le parole: formazione continua in medicina.
5. 29. Il Relatore.
Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: degli operatori delle discipline con le parole: degli operatori delle medicine e delle pratiche non convenzionali.
5. 22. Catanoso.
Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: un rappresentante per ciascuna delle medesime discipline con le seguenti: un proprio rappresentante.
5. 25. Il Relatore.
Al comma 1, lettera o) raggiungere in fine le seguenti parole: eccetto che per la medicina omeopatica dove i rappresentanti dovranno essere due in rappresentanza delle due correnti di pensiero;.
5. 8. Zanella.
Al comma 1 dopo la lettera o) aggiungere la seguente lettera:
o-bis) esprime parere obbligatorio sulle modalità di funzionamento e le competenze della Commissione consultiva di cui al comma 3 dell'articolo 10, sulla base dei principi dettati dalla presente legge e in relazione alla normativa vigente.
5. 27. Il Relatore.
Al comma 1 dopo la lettera o) aggiungere la seguente lettera:
o-bis) procede alla costituzione fra i propri membri della commissione consultiva per i medicinali omeopatici, i medicinali tradizionali di origine vegetale ci rimedi non convenzionali di cui agli articoli 10 e li della presente legge.
5. 28. Il Relatore.
Dopo l'articolo 5 inserire i seguenti:
1. È istituito presso l'Istituto superiore di sanità il Centro nazionale terapie complementari, di seguito nominato Centro Nazionale.
2. Il Centro nazionale svolge le seguenti funzioni:
a) cura le attività di promozione e informazione agli operatori sanitari e al pubblico relativa alle terapie complementari;
b) cura l'attività di supporto e formazione per la ricerca clinica ed epidemiologica;
c) cura l'attività di monitoraggio dell'utilizzo delle terapie complementari, con particolare riguardo al Servizio Sanitario Nazionale;
d) definisce i parametri per la verifica di qualità e di risultato delle strutture per le terapie complementari;
e) promuove e coordina i rapporti con le istituzioni estere di settore al fine di facilitare lo scambio di informazioni.
3. Per l'istituzione del Centro nazionale è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro annue a decorrere dal 2006.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati complessivamente in 2 milioni di euro annue a decorrere dal 2006 si provvede, per gli anni 2006, 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2006, allo scopo utilizzando 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 01. Valpiana.
Sopprimerlo.
6. 21. Bogi.
Al comma 1, sopprimere le parole da: Fermo restando fino a: atti medici.
*6. 12. Castellani.
Al comma 1, sopprimere le parole: Fermo restando che, nel supremo interesse della salute dei cittadini e a tutela della collettività, la diagnosi la cura e la terapia, nonché l'esercizio delle medicine non convenzionali di cui al presente articolo, sono atti medici,.
*6. 16. Buontempo.
Al comma 1, sostituire le parole: Fermo restando che, nel supremo interesse della salute dei cittadini e a tutela della collettività, la diagnosi, la cura e la terapia, nonché con le seguenti: Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione e dell'ordinamento sanitario vigente.
6. 22. Labate, Giacco.
Al comma 1, sostituire le parole da: nel supremo fino a: collettività con le seguenti: la salute è fondamentale diritto della persona e interesse della collettività.
6. 4. Valpiana.
Al comma 1, sostituire le parole: sono atti medici con le parole: è atto medico.
6. 23. Labate, Giacco.
Al comma 1, sostituire le parole da: è istituita fino alla fine del comma con le parole: I laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, possono esercitare la professione, con qualifica di esperto nelle medicine non convenzionali, su richiesta delle associazioni e delle società scientifiche accreditate ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2 e dopo aver conseguito il master di cui all'articolo 8 della presente legge.
6. 24. Labate, Giacco.
Al comma 1, sostituire le parole: esperto nelle medicine non convenzionali, con le parole: esperto in una o più delle medicine non convenzionali di cui al successivo comma 2.
Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: esperto nelle medicine, con le parole: esperto in una o più delle medicine.
6. 28. Zanella.
Al comma 1 sopprimere la parola: esclusivamente.
*6. 13. Castellani.
Al comma 1, sopprimere la parola: esclusivamente.
*6. 15. Buontempo.
Al comma 1, dopo la parola: veterinaria inserire le seguenti parole: in farmacia e in scienze biologiche.
Conseguentemente apportare la medesima modificazione al comma 3, alla rubrica e alla rubrica del Capo II.
6. 2. Valpiana.
Al comma 1, dopo le parole: esercitate esclusivamente dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria aggiungere le parole: e gli psicologi psicoterapeuti.
6. 8. Minoli Rota.
Al comma 1, sopprimere le parole da: su richiesta fino alla fine del comma.
*6. 3. Valpiana.
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: , su richiesta delle associazioni e delle società scientifiche accreditate ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2.
*6. 10. Ercole, Francesca Martini.
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: A tale qualifica si accede dopo la frequenza di un corso unico di base di medicina non convenzionale della durata di 120 ore per tutti gli indirizzi.
6. 18. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collé.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:
1-bis. I medici con qualifica di esperto di cui al comma 1, ai quali è riservato in via esclusiva, ai termini di legge, l'esercizio della professione medica ed in parti colar modo dell'atto diagnostico e della prescrizione di qualsiasi terapia, possono avvalersi della collaborazione di operatori delle pratiche non convenzionali, di cui ai seguenti articoli 15 e 21.
1-ter. La definizione di medicina manuale si applica a quella disciplina medica dedicata alla diagnosi e alla terapia conservativa di alcune patologie dell'apparato muscolo-scheletrico. Essa include una diagnosi medica classica ed un esame clinico speciale a carattere topografico; una terapia basata sulle manipolazioni vertebrali ed articolari affiancate da tutte le terapie non chirurgiche tradizionali come farmaci, infiltrazioni ed esercizi.
6. 29. Catanoso.
Al comma 2, sopprimere la lettera a): agopuntura.
6. 9. Minoli.
Al comma 1, sopprimere le lettere b), f), g), h) e i).
6. 11. Ercole, Francesca Martini.
Al comma 2, sopprimere la lettera b) fitoterapia.
6. 25. Bogi.
Al comma 2, sostituire la lettera b) fitoterapia con la seguente: b) verbalismo.
6. 26. Bogi.
Al comma 2, lettera c) dopo le parole: medicina omeopatica inserire le seguenti: ad indirizzo unicista.
6. 19. Grandi.
Al comma 2, lettera c) dopo le parole: medicina omeopatica inserire le seguenti: sia ad indirizzo unicista che pluralista.
6. 20. Grandi.
Al comma 2, lettera f), sostituire la parola: farmacoterapia con la seguente: medicina.
6. 5. Valpiana.
Al comma 2, lettera g), sostituire la parola: ayurveda con le parole: medicina ayurvedica.
6. 27. Il Relatore.
Al comma 2, sopprimere la lettera h).
6. 7. Baiamonte.
Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere le seguenti:
j) Neuralterapia (secondo Huneke);
l) Kneipp-terapia;
m) Dieta e cura secondo F. X. Mayr;
n) Vari sistemi di diagnosi tipici della medicina non convenzionale;.
6. 17. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collé.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:
2-bis. Gli esperti nelle discipline di cui al presente articolo sono i medici chirurghi, gli odontoiatri e i veterinari che integrano i criteri diagnostici e terapeutici propri della medicina ufficiale con la valutazione diagnostica e le indicazioni terapeutiche specifiche delle discipline di cui al comma 2 del presente articolo.
6. 30. Il Relatore.
Al comma 3, sostituire le parole: possono essere istituite con le seguenti: il Ministro della salute provvede con proprio decreto a istituire.
6. 1. Valpiana.
Al comma 3 dopo le parole: medicina veterinaria inserire le parole: nell'ambito delle rispettive sfere di competenza.
6. 14. Castellani.
Al comma 3, alla fine aggiungere le parole: previo parere vincolante del Ministero della Salute.
6. 6. Di Virgilio, Baiamonte.
Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
Art. 6-bis (Istituzione della qualifica di esperto nelle medicine non convenzionali). 1. È istituita la qualifica di esperto nelle medicine non convenzionali, esercitate dai laureati in igiene dentale, infermieristica, infermieristica pediatrica, ostetricia, fisioterapia o altre lauree in scienze motorie o in professioni sanitarie e dagli esperti laureati in altre discipline e non laureati praticanti le medicine non convenzionali in modo regolare e durevole al momento dell'entrata in vigore della legge.
2. Le qualifiche di esperto di cui al comma I sono rivolte agli indirizzi dell'articolo 6, comma 2 e alle nuove qualifiche istituite in base all'articolo 6, comma 3.
3. La qualifica di esperto di cui al comma 1 è riconosciuta:
a) ai laureati in fisioterapia, infermieristica, infermieristica pediatrica, ostetricia, igiene dentale o altre lauree in scienze motorie o in professioni sanitarie che esercitano le discipline dell'articolo 6, comma 2 da almeno 18 mesi al momento dell'entrata in vigore della presente legge;
b) ai laureati in igiene dentale, infermieristica, infermieristica pediatrica, ostetricia, fisioterapia o altre lauree in scienze motorie o in professioni sanitarie che siano in possesso di un master di esperto in medicine non convenzionali;
c) alle persone che esercitano le discipline dell'articolo 6, comma 2 da almeno 3 anni al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
4. I titoli di regolare e duraturo esercizio delle discipline da parte delle persone di cui al comma 3 sono valutati dalla commissione di cui all'articolo 4 entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda al Ministero della Salute sulla base del «silenzio assenso».
Conseguentemente,
all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: articolo 6 inserire le parole: e delle persone di cui all'articolo 6-bis;
all'articolo 5, comma 1, lettera i) e o) dopo le parole: articolo 6 inserire: , all'articolo 6-bis;
all'articolo 8, comma 1, 3 e 5 dopo le parole: articolo 6 inserire: e all'articolo 6-bis;
all'articolo 9, comma 1, aggiungere alla fine le parole: e delle persone di cui all'articolo 6-bis;
all'articolo 9, comma 3, lettera e), aggiungere alla fine le parole: o la laurea in scienze motorie o la laurea in professioni sanitarie;
all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: medicina tradizionale tibetana, cancellare le parole fino alla fine del periodo;
all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: articolo 6 inserire: , 6-bis.
6. 01. Buontempo.
Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. I laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e medicina veterinaria, già abilitati all'esercizio delle relative professioni, che hanno conseguito, ai sensi dell'articolo 8, il master di esperto delle medicine non convenzionali previste all'articolo 6, rilasciato dalle Università statali e non statali di cui al comma 1 dell'articolo 8, devono comunicano agli ordini professionali di appartenenza.
7. 7.Catanoso.
Al comma 1 dell'articolo 7, dopo le parole: i laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e medicina veterinaria aggiungere le parole: e gli psicologi psicoterapeuti.
7. 3.Minoli Rota.
Al comma 1, dopo la parola: veterinaria inserire le seguenti parole: in farmacia e in scienze biologiche.
Conseguentemente, apportare la medesima modificazione alla rubrica.
7. 1.Valpiana.
Al comma 1, sostituire le parole: master di esperto delle professioni sanitarie non convenzionali con le parole: la qualifica di esperto in una o più delle medicine non convenzionali contemplate dalla presente legge.
Conseguentemente, sostituire ove ricorra le parole: il master di esperto con le parole: la qualifica di esperto.
7. 4.Zanella.
Al comma 1, dopo le parole: privati aggiungere la seguente: accreditati.
7. 2.Valpiana.
Al comma 1, sostituire le parole: possono comunicano con le seguenti: lo comunicano entro sessanta giorni dal conseguimento.
7. 5.Labate, Giacco.
Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: con modalità definite dagli stessi.
7. 6.Il Relatore.
Al comma 1, dopo le parole: esercitate dai laureati inserire le seguenti: nell'ambito delle rispettive sfere di competenza.
8. 13.Castellani.
Al comma 1, sostituire la parola: vincolante con la seguente: obbligatorio.
8. 17.Labate, Giacco.
Al comma 1, sopprimere le parole da: secondo le tipologie fino alle parole: 3 novembre 1999, n. 509.
8. 27.Il Relatore.
Al comma 1, inserire al termine il seguente periodo: I corsi di formazione sopraindicati non possono avere una durata inferiore a tre, compreso il periodo di pratica medica.
8. 14.Grandi.
Sopprimere il comma 2.
8. 11.Catanoso.
Al comma 2, dopo le parole: in associazione aggiungere le seguenti parole: accreditati ai sensi del comma 5 dell'articolo 1.
8. 18.Il Relatore.
Al comma 2, sostituire le parole: Commissione per la formazione di cui al comma 3 del presente articolo con le seguenti: Commissione di cui all'articolo 4.
Conseguentemente, sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 7.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9.
8. 8.Ercole, Francesca Martini.
Al comma 2, sostituire le parole da: per il rilascio del fino a: riconosciuti con le seguenti: per rilasciare il titolo di master di esperto nelle medicine non convenzionali di cui all'articolo 6 riconosciuto.
8. 19.Il Relatore.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. I corsi di studio di cui ai commi 1 e 2 devono comprendere un iter di formazione, una prova pratica e la discussione di una tesi. La durata dei corsi di studio post-laurea non può essere inferiore a tre anni per un numero di ore complessivo specifico per ciascun indirizzo ma comunque non inferiore al conseguimento di ottanta crediti formativi.
8. 9.Ercole, Francesca Martini.
Al comma 3, sostituire le parole: della salute con le seguenti:
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
8. 21.Il Relatore.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
3-bis. Chiunque eserciti, ai sensi della presente legge, terapie o pratiche non convenzionali deve conseguire, come per i
professionisti della medicina tradizionale, crediti per l'educazione continua in medicina (ECM), secondo i criteri stabiliti dal Ministero della salute.
8. 4.Baiamonte.
Al comma 4, sostituire le parole: della salute, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le seguenti parole: dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro della salute.
8. 22.Il Relatore.
Al comma 4, sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: sei mesi.
8. 16.Labate, Giacco.
Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: della salute con le seguenti: dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
8. 23.Il Relatore.
Al comma 4, sostituire le parole: dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le seguenti: della salute.
8. 24.Il Relatore.
Al comma 4, dopo la lettera f), inserire la seguente:
f-bis) un membro designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei biologi;
8. 2.Valpiana.
Al comma 4, sostituire la lettera i), con la seguente:
i) docenti universitari esperti per ciascuna delle medicine e nelle pratiche non convenzionali di cui alla presente legge, e designati dal Ministro della salute, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).
8. 10.Zanella.
Al comma 4, alla lettera i), sostituire la parola: due con la seguente: quattro.
8. 6.Baiamonte.
Al comma 4, lettera i), sostituire le parole: della salute con le seguenti: dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
8. 25.Il Relatore.
Al comma 4, lettera l), sostituire il primo periodo con il seguente: dieci membri designati di concerto dalle società e associazioni scientifiche accreditate di cui all'articolo 2 per ciascuna delle medicine non convenzionali di cui all'articolo 6.
8. 12.Catanoso.
Al comma 4, alla lettera l), sostituire la parola: dieci con la parola: due.
8. 7.Baiamonte.
Al comma 4, lettera l), sopprimere l'ultimo periodo.
8. 3.Valpiana.
Al comma 4, dopo la lettera l), inserire la seguente:
m) due membri designati dalla Federazione Nazionale degli Ordini degli Psicologi.
8. 5.Minoli Rota.
Al comma 6, sostituire le parole: della salute con le seguenti: dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
8. 26.Il Relatore.
Al comma 7, alla fine, aggiungere: entro sessanta giorni dal suo insediamento.
8. 15.Labate, Giacco.
Inserire alla fine della rubrica le seguenti parole: in farmacia e in scienze biologiche.
8. 1.Valpiana.
Sopprimere il comma 1.
9. 5.Baiamonte.
Al comma 2, alinea, dopo le parole: comma 4 dell'articolo 8, sostituire la parola: definisce con le seguenti: esprime parere obbligatorio.
9. 18.Il Relatore.
Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: e dagli istituti di formazione pubblici e privati di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8.
9. 12.Catanoso.
Al comma 2, sopprimere la lettera d).
9. 13.Catanoso.
Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: sessanta con: ottanta.
9. 1.Valpiana.
Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: seicento con: milleduecento.
9. 2.Valpiana.
Al comma 3, sopprimere la lettera c).
9. 3.Valpiana.
Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) le Università degli studi statali e non statali devono garantire lo svolgimento dell'iter di formazione specifico ed il programma fondamentale di insegnamento;
9. 14.Catanoso.
Al comma 3 lettera e) dopo le parole: è richiesta la laurea in medicina e chirurgia, o la laurea in odontoiatria, o la laurea in medicina veterinaria aggiungere le seguenti: o la laurea in psicologia.
9. 6.Minoli.
Al comma 3 lettera e) 1aggiungere alla fine le seguenti parole: o laurea in scienze motorie.
9. 7.Castellani.
Al comma 4, lettera a) sostituire la parola: vincolante con la seguente: obbligatorio.
9. 8.Labate, Giacco.
Al comma 4, sopprimere la lettera b).
9. 15.Catanoso.
Al comma 4, lettera b) sostituire la parola: vincolante con la seguente: obbligatorio.
9. 9.Labate, Giacco.
Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) esprime parere vincolante per l'accreditamento delle strutture del Servizio sanitario nazionale.
9. 16.Catanoso.
Al comma 4, lettera c) sostituire la parola: vincolante con la seguente: obbligatorio.
9. 10.Labate, Giacco.
Al comma 4 lettera d) dopo le parole: esprime parere aggiungere la parola: obbligatorio.
9. 19.Il Relatore.
Al comma 4 lettera e) dopo le parole: esprime parere aggiungere la parola: obbligatorio.
9. 20.Il Relatore.
Al comma 4, lettera f), sostituire la parola: vincolante con la seguente: obbligatorio.
9. 11.Labate, Giacco.
Al comma 5 sostituire le parole: della salute e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le parole dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministro della salute.
9. 17.Il Relatore.
Inserire alla fine della rubrica le seguenti parole: in farmacia e in scienze biologiche.
9. 4.Valpiana.
Sostituirlo con il seguente:
1. Ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 4 nell'ambito della Commissione permanente è istituita la Commissione consultiva per i medicinali omeopatici, i medicinali tradizionali di origine vegetale e i rimedi non convenzionali utilizzati per l'esercizio delle professioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della presente legge.
2. La Commissione di cui al comma 1 ha funzioni consultive per quanto riguarda la trattazione da parte degli organi competenti delle questioni relative ai medicinali e ai rimedi di cui al comma 1 del presente articolo, esprimendo pareri al Ministro della salute sui provvedimenti di competenza in materia di:
a) definizione dei criteri di qualità, di sicurezza e di efficacia richiesti;
b) rilascio, ove previsto, dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
e) recepimento delle direttive emanate dall'Unione Europea concernenti i prodotti citati;
d) modalità di esecuzione delle prove tossicologiche, farmacologiche e cliniche atte ad accertare i previsti requisiti di qualità, di sicurezza e di efficacia;
e) istituzione dell'inventano dei rimedi non convenzionali utilizzati in Italia per l'esercizio delle professioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della presente legge e relativo regime di fornitura.
3. Il Ministro della salute con proprio decreto di natura regolamentare, sentito il parere obbligatorio della Commissione permanente di cui all'articolo 4, stabilisce le modalità di funzionamento nonché le ulteriori competenze della suddetta commissione sulla base dei principi dettati dalla presente legge e in relazione alla normativa vigente.
10. 30.Il Relatore.
Prima del comma 1, inserire il seguente:
01. L'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, definisce, con propria determinazione, in base anche alla normativa europea, le tipologie e le caratteristiche delle medicine non convenzionali.
10. 21.Francesca Martini, Ercole.
Sostituire i commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 e l'articolo 11 con i seguenti:
1. Il ministero della salute, previo parere vincolante della commissione di cui al comma 4, definisce, nel rispetto della normativa comunitaria, i criteri di qualità, sicurezza ed efficacia richiesti per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali non convenzionali utilizzati per l'esercizio delle professioni sanitarie non convenzionali per gli indirizzi della medicina omeopatica unicista, della medicina omeopatica pluralista, della medicina antroposofica, dell'omotossicologia.
2. La Commissione di cui al comma 4 esprime parere vincolante al Ministero della salute ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio:
a) per i medicinali di cui al comma 1 già presentì in commercio o per i quali le normative specifiche prevedano una procedura semplifIcata di registrazione, valutandone la rispondenza ai requisiti fissati dalle normative nazionali e dell'Unione Europea;
b) dei prodotti già registrati o autorizzati in uno Stato membro dell'Unione europea e presenti nel mercato da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2-bis. Il Ministro della salute, previo parere vincolante della commissione di cui al comma 4, autorizza la pubblicazione degli elenchi di ciascuna delle medicine non convenzionali di cui al comma 1, che sono aggiornati almeno ogni due anni.
2-ter. Il monitoraggio delle eventuali reazioni avverse da medicinali non convenzionali viene svolto secondo le linee di indirizzo delle attività di farmaco-vigilanza definite dalla commissione di cui all'articolo 10, comma 4. A tal fine, sono adeguatamente modificate le schede di rilevazione e segnalazione previste dalla legislazione vigente per le specialità medicinali, che devono essere inviate, attraverso il servizio farmaceutico dell'azienda sanitaria locale competente, al Dipartimento per la valutazione dei medicinali e a farmacovigilanza del Ministero della salute.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: comma 1 con le seguenti: comma 4.
10. 22.Ercole, Francesca Martini.
Al comma 1 sopprimere le parole: non convenzionali.
10. 5.Valpiana.
Al comma 1 inserire dopo: medicinali le seguenti parole: e i rimedi delle medicine e pratiche terapeutiche complementari.
Conseguentemente apportare la medesima modificazione alla rubrica.
10. 4.Valpiana.
Al comma 1, sostituire le parole: per l'esercizio delle professioni sanitarie non convenzionali con le seguenti: per l'esercizio delle medicine non convenzionali.
Conseguentemente al comma 2, lettera a), sostituire le parole: professioni sanitarie non convenzionali con le seguenti: medicine non convenzionali.
10. 24.Catanoso.
Al comma 1, dopo le parole: medicina omeopatica inserire le seguenti: ad indirizzo unicista.
10. 25.Grandi.
Al comma 1, dopo le parole: medicina omeopatica inserire le seguenti: ad indirizzo unicista o pluralista.
10. 26.Grandi.
Al comma 1 sostituire la parola: farmacoterapia con la seguente: medicina.
10. 3.Valpiana.
Al comma 1, sopprimere le parole: della medicina tradizionale tibetana.
10. 17.Baiamonte.
Al comma 1, sopprimere le parole da: esercitate fino alla fine del comma.
10. 6.Valpiana.
Al comma 1, dopo la parola: veterinaria inserire le seguenti parole: in farmacia e in scienze biologiche.
10. 1.Valpiana.
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Della commissione di cui al periodo precedente fanno parte anche due cimici e due farmacologi della Commissione Tecnico-Scientifica (CTS).
10. 20.Francesca Martini, Ercole.
Al comma 2, dopo la parola: medicinali inserire le seguenti: e i rimedi delle medicine e pratiche terapeutiche complementari.
10. 7.Valpiana.
Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole: utilizzati per l'esercizio professionale.
10. 8.Valpiana.
Al comma 2 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) valutano la rispondenza dei medicinali ai requisiti fissati dalla normativa nazionale ed europea.
10. 14.Valpiana.
Al comma 2, lettera h), sostituire la parola: medicinali con la seguente: prodotti.
10. 9.Valpiana.
Al comma 2, lettera l) sopprimere la parola: tradizionale.
10. 10.Valpiana.
Al comma 2, lettera l) sostituire le parole: non convenzionali con le seguenti: e i rimedi delle medicine e pratiche terapeutiche complementari.
10. 11.Valpiana.
Al comma 3, sostituire la parola: vincolante con la seguente: obbligatorio.
10. 28.Labate, Giacco.
Al comma 3, dopo la parola: cliniche inserire le seguenti: effettuate con criteri rispondenti alle caratteristiche intrinseche di ciascuna delle medicine e pratiche terapeutiche complementari.
10. 12.Valpiana.
Alla fine del comma 3, inserire le seguenti: ed in particolare la direttiva 2001/83/CE che esclude la prova dell'effetto terapeutico per i medicinali omeopatici di cui al comma 1 dell'articolo 14 della stessa direttiva.
10. 15.Valpiana.
Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: tenendo in debita considerazione le caratteristiche ed i principi loro propri, sia per gli aspetti produttivi che per le prove tossicologiche, farmacologiche e cliniche.
10. 23.Zanella.
Al comma 5, dopo la lettera f) inserire la seguente:
f)-bis due membri designati dalla Federazione nazionale degli ordini dei biologi;.
10. 2.Valpiana.
Al comma 5, sopprimere la lettera g).
10. 13.Valpiana.
Al comma 5, lettera m) sostituire le parole: due esperti con le seguenti: un esperto.
10. 18.Baiamonte.
Al comma 5, lettera m) dopo le parole: non convenzionali aggiungere le seguenti: due esperti della Società Italiana di Farmacologia.
10. 19.Baiamonte.
Al comma 5, dopo la lettera n) inserire la seguente:
n)-bis due membri designati dalla Federazione Nazionale degli Ordini degli Psicologi.
10. 16.Minoli Rota.
Al comma 9, alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: entro sessanta giorni dal suo insediamento.
10. 29.Labate, Giacco.
Sostituire la rubrica con la seguente: Commissione per i medicinali non convenzionati.
10. 27.Labate, Giacco.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
1. I medicinali non convenzionali, prodotti in un Paese della UE e legalmente presenti sul mercato alla data in cui viene introdotta nell'ordinamento nazionale una disciplina normativa per loro specifica, non sono soggetti alle nuove disposizioni.
2. Le norme riguardanti i medicinali non convenzionali di cui all'articolo 10 comma 1, dovranno tenere in debita considerazione le caratteristiche ed i principi loro propri, sia per gli aspetti produttivi che per le prove tossicologiche, farmacologiche e cliniche, richieste ai fini della concessione all'autorizzazione in commercio.
3. Tutte le tariffe e i diritti riferiti ai medicinali non convenzionali dovranno essere proporzionali al giro d'affari del settore.
10. 01.Zanella.
Stituirlo con il seguente:
1. La composizione della Commissione consultiva per i medicinali omeopatici, i medicinali tradizionali di origine vegetale e i rimedi non convenzionali è stabilita dalla Commissione permanente di cui all'articolo 4 prevedendo la partecipazione di almeno due rappresentanti del Ministero della salute, uno dei quali con funzione di presidente, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, un rappresentante della Federazione nazionale degli Ordini dei medici veterinari, un rappresentante della Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti, un rappresentante delle associazioni delle aziende operanti nel settore, un rappresentante dall'Agenzia italiana del farmaco, un rappresentante designato dal tribunale per i diritti del malato, un rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti, sette rappresentanti, uno per ciascuno, degli indirizzi di cui al comma 1 dell'articolo 10.
2. La Commissione di cui al comma 1 del presente articolo, quando richiesto, è assistita da esperti nella produzione, nel controllo e nella commercializzazione dei medicinali non convenzionali, con esperienza professionale documentata, uno per ciascuno degli indirizzi di cui al comma i dell'articolo 10 e da esperti nella ricerca farmacologica e clinica nel campo delle medicine non convenzionali, designati di concerto dalle associazioni delle aziende operanti nel settore dei medicinali non convenzionali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2.
11. 5.Il Relatore.
Al comma 1, sostituire le parole: le imprese produttrici possono con le seguenti: le imprese possono.
11. 4.Zanella.
Al comma 1, sopprimere la parola: tradizionale.
11. 1.Valpiana.
Sopprimere il comma 2.
11. 2.Valpiana.
Sostituire la rubrica con la seguente: Indicazioni d'uso. Elenchi dei medicinali e dei rimedi delle medicine e pratiche terapeutiche complementari. Norme per la farmacovigilanza.
11. 3.Valpiana.
Sostituirlo con il seguente:
1. Il Ministro della salute con proprio decreto, da adottarsi entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, sentita la Commissione consultiva di cui
all'articolo 10, comma 1, provvede a definire le modalità per la realizzazione di un inventano dei rimedi non convenzionali attualmente presenti sul mercato in Italia e le relative valutazioni di sicurezza.
2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, da adottarsi entro 360 giorni dall'approvazione della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo 10, comma 1, definisce i criteri relativi alla fornitura dei rimedi non convenzionali.
12. 2.Il Relatore.
Sostituire la rubrica con la seguente: Regime di fornitura dei medicinali e dei rimedi delle medicine e pratiche terapeutiche complementari.
12. 1.Valpiana.
Sopprimerlo.
13. 3.Il Relatore.
Sostituire la rubrica con le seguenti parole: Imposta sul valore aggiunto sui medicinali complementari.
13. 1.Valpiana.
Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
1. L'eventuale finanziamento pubblico delle prestazioni delle pratiche e medicine non convenzionali deve essere inserito in una voce dì bilancio diversa da quella relativa alle prestazioni farmaceutiche.
13. 2.Francesca Martini, Ercole.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: , previo parere vincolante fino alla fine del periodo.
Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
14. 5.Ercole, Francesca Martini.
Al comma 1, sostituire la parola: vincolante con la seguente: obbligatorio.
14. 6.Labate, Giacco.
Al comma 1, sostituire le parole: può comunicare con la seguente: comunica.
14. 7.Labate, Giacco.
Al comma 2, sostituire le parole: professioni sanitarie non convenzionali con le seguenti: medicine non convenzionali.
14. 11.Catanoso.
Al comma 3, lettera d), sopprimere le seguenti parole: o e presso gli istituti di formazione pubblici e privati accreditati.
14. 12.Catanoso.
Al comma 4, sostituire le parole: entro dodici mesi con le seguenti: entro sei mesi.
14. 8.Labate, Giacco.
Al comma 4, dopo la lettera f) inserire la seguente:
f)-bis un membro esperto nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti;.
14. 2.Valpiana.
Al comma 4, dopo la lettera f) inserire la seguente:
f-bis) un membro esperto nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei biologi;.
14. 3.Valpiana.
Al comma 4, alla lettera g), sopprimere le seguenti parole: esperti nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali.
14. 4.Baiamonte.
Al comma 6, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: cinque anni.
14. 9.Labate, Giacco.
Al comma 7, aggiungere in fine le parole: entro sessanta giorni dal suo insediamento.
14. 10.Labate, Giacco.
Alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: in farmacia e in scienze biologiche.
14. 1.Valpiana.
Sopprimerlo.
* 15. 8.Grandi.
Sopprimerlo.
* 15. 9.Bogi.
Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Sono riconosciute le pratiche non convenzionali esercitate dagli operatori in possesso di diploma di laurea di I livello in osteopatia e in chiropratica.
Conseguentemente nella rubrica sostituire la parole: professioni sanitarie non convenzionali con le seguenti: pratiche non convenzionali.
15. 7.Catanoso.
Al comma 1 sostituire la parola: riconosciute con la parola: istituite.
15. 10.Il Relatore.
Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: dai laureati con le seguenti: degli esperti.
15. 4.Baiamonte.
Al comma 1, dopo la parola: osteopatia aggiungere le seguenti: e di operatore naturopatia (Heilpraktiker).
15. 1.Valpiana.
Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e dagli operatori laureati in naturopatia.
15. 2.Valpiana.
Al comma 2, sostituire le parole, ovunque presenti: di laureato con le parole: di esperto.
15. 5.Baiamonte.
Al comma 2, dopo la parola: osteopatia inserire le seguenti: quella di naturopata è
equivalente a quella di operatore laureato in naturopatia (Heilpraktiker).
15. 3.Valpiana.
Al comma 1 sostituire le parole: 1. Sono istituiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli Ordini e gli albi professionali per ognuna delle professioni sanitarie non convenzionali di cui all'articolo 15, con le seguenti parole: 1. Sono istituiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i collegi e i registri professionali per ognuna delle pratiche non convenzionali di cui all'articolo 15,.
16. 5.Catanoso.
Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Possono iscriversi ai rispettivi registri di cui al comma 1 del presente articolo i laureati di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 15 che hanno conseguito il diploma di laurea triennale rilasciato dalle Università degli studi, statali e non statali, di cui al comma 1 dell'articolo 17 e che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.
16. 6.Catanoso.
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Possono iscriversi, altresì agli albi di cui ai precedenti commi anche coloro che a seguito dell'entrata in vigore della presente legge abbiano ottenuto il riconoscimento, l'equiparazione e/o l'equipollenza dei titoli conseguiti in un Paese europeo e/o in un paese terzo e siano abilitati all'esercizio della professione nel Paese in cui è stato conseguito il titolo o secondo quanto previsto dagli organismi europei di riferimento.
16. 1.Valpiana.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Le iscrizioni agli registri professionali di cui al comma i del presente articolo sono obbligatorie per l'esercizio delle pratiche non convenzionali esercitate dagli operatori di cui all'articolo 15.»
16. 8.Catanoso.
Sostituire le parole: dai laureati fino alla fine del comma con le seguenti: dai chiropratici e dagli osteopati, sia in regione libero-professionale che di lavoro subordinato.
16. 12.Il Relatore.
Al comma 3, e ovunque ricorrano sostituire le parole: dai laureati con le seguenti: dagli esperti.
16. 11.Baiamonte.
Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: e dagli operatori laureati naturopati (Heilpralctiker).
16. 4.Valpiana.
Sopprimere il comma 4.
16. 13.Il Relatore.
Al comma 4, sostituire le parole: Agli iscritti agli albi con le seguenti: Agli iscritti ai registri.
16. 9.Catanoso.
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente: 5. A tutela dei registri di cui al presente articolo, alla fattispecie in esame e di cui al capo III della presente legge, si applica l'articolo 348 del codice penale.
16. 10.Catanoso.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:
4-bis. Si prevede eventualmente la possibilità di costituire in relazione al numero degli operatori e al fine di garantire la funzionalità e l'economicità della gestione ordinistica, un unico ordine professionale per le professioni sanitarie non convenzionali dì cui all'articolo 15, prevedendo al suo interno specifici albi per le singole professioni e garantendo l'autonomia dell'azione disciplinare nell'ambito di ciascun albo.»
16. 14.Il Relatore.
Alla rubrica sopprimere le parole: non convenzionali.
16. 2.Valpiana.
Alla rubrica inserire alla fine le parole: e dagli operatori laureati in naturopatia (Heilprakitiker).
16. 3.Valpiana.
Sostituire la rubrica con la seguente: Collegi e registri professionali delle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica, dai laureati in osteopatia e da operatori in possesso di diploma di laurea triennale.
16. 7.Catanoso.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: corsi per il rilascio del diploma di laurea specialistica nelle professioni sanitarie non convenzionali con le seguenti: corsi per il rilascio del diploma di laurea triennale nelle pratiche sanitarie non convenzionali.
17. 17.Catanoso.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: corsi per il rilascio del diploma di laurea specialistica con le seguenti: corsi di formazione per il rilascio del diploma di esperto.
17. 8.Baiamonte.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: laurea specialistica inserire le seguenti: e di laurea in naturopatia.
17. 5.Valpiana.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: esercitate dai laureati.
17. 26.Il Relatore.
Al comma 1, sostituire la parola: vincolante con la seguente: obbligatorio.
17. 12. Labate, Giacco.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per la formazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, con le seguenti: di cui all'articolo 4.
Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 18.
17. 10.Ercole, Francesca Martini.
Al comma 1 secondo periodo, sostituire le parole: La formazione con le seguenti: L'attività formativa.
17. 22.Il Relatore.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: avviene con le parole: può svolgersi.
17. 24.Il Relatore.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e gli istituti di formazione pubblici e privati accreditati mediante appositi protocolli di intesa stipulati con le Regioni e con le Università degli studi con le seguenti: presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale accreditate mediante appositi protocolli di intesa stipulati con le Regioni e con le Università degli studi.
17. 18.Catanoso.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: mediante appositi fino alla fine del comma, con le seguenti parole: Le Università degli studi rilasciano i diplomi di laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270 del 2004.
17. 25.Il Relatore.
Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: Le Università degli studi rilasciano i titoli di laurea specialistica, con le seguenti: Le Università degli studi rilasciano i titoli di laurea triennale.
17. 19.Catanoso.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. E corsi di laurea di cui al comma 1 comprendono un iter di formazione, una prova pratica e la discussione di una tesi di laurea finale; la durata dei corsi non può essere inferiore a cinque anni accademici, con un biennio in comune con la facoltà di medicina e chirurgia, per un numero complessivo di crediti formativi non inferiore a 300.
17. 11.Ercole, Francesca Martini.
Al comma 3, sostituire le parole: della salute, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le seguenti parole: dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro della salute.
17. 28.Il Relatore.
Al comma 3, alinea sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: sei mesi.
17. 13. Labate, Giacco.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: rappresentante del Ministero della salute con le seguenti: un rappresentante del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Conseguentemente alla lettera b) sostituire le parole: dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le seguenti: della salute.
17. 27. Il Relatore.
Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: dall'Ordine con le seguenti: dal collegio.
17. 20. Catanoso.
Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: dall'Ordine con le seguenti: dal collegio.
17. 21. Catanoso.
Al comma 3, dopo la lettera f), inserire la seguente:
f)-bis un membro designato dall'albo professionale dei Naturopati.
17. 6. Valpiana.
Al comma 3 sostituire la lettera h) con la seguente:
h) due docenti universitari o specialisti di chiara fama, esperti nelle specifiche medicine e nelle specifiche pratiche non
convenzionali di cui all'articolo 15 della presente legge, designati dal Ministro della Salute.
17. 1. Valpiana.
Al comma 3, lettera h), sostituire la parola: due con: tre e conseguentemente aggiungere dopo la parola: osteopatia le seguenti: e in naturopatia.
17. 7. Valpiana.
Al comma 3 dopo la lettera: i aggiungere la lettera:
l) due docenti universitari designati dal Ministero della Salute, sentite la Società Italiana di Medicina Interna e quella di Chirurgia".
17. 9. Baiamonte.
Al comma 4, eliminare le lettere f) e h).
17. 2. Valpiana.
Al comma 4 dopo le parole: di cui alla lettera i) inserire le seguenti: f), h).
17. 3. Valpiana.
Al comma 5, sostituire le parole: Ministero della salute con le seguenti: Ministero dell'istruzione, dell'università, della ricerca.
17. 29. Il Relatore.
Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: entro sessanta giorni dal suo insediamento.
17. 14. Labate, Giacco.
Sostituire la rubrica con la seguente: Formazione e commissione per la formazione nelle pratiche non convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica e dai laureati in osteopatia.
17. 16.Catanoso.
Alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: e dagli operatori laureati in naturopatia (Heilpraktiker).
17. 4.Valpiana.
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: professioni sanitarie non convenzionali, con le seguenti: pratiche non convenzionali.
18. 14.Catanoso.
Al comma 1, lettera b), sostituire ovunque ricorrono, le parole: corsi di laurea, con le seguenti: corsi di formazione per il rilascio del diploma di esperto.
18. 4.Baiamonte.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
18. 15.Catanoso.
Sopprimere il comma 2.
18. 5.Baiamonte.
Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente: b) la durata dei corsi di laurea di cui al comma 1 dell'articolo 17 non deve essere inferiore a tre anni accademici, con un numero complessivo di crediti formativi non inferiore a 300.
18. 18.Catanoso.
Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: con almeno 3000 ore di lezione frontale.
18. 10.Il Relatore.
Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: professioni sanitarie non convenzionali, con le seguenti: pratiche non convenzionali.
18. 16.Catanoso.
Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: f) le modalità di esecuzione ed i criteri selettivi dell'esame di abilitazione professionale.
18. 17.Catanoso.
Aggiungere alla fine del comma le seguenti parole: e degli operatori in naturopatia.
18. 2.Valpiana.
Al comma 4 sostituire le parole: di cui al comma 2, con le parole: di cui al comma 1.
18. 6.Baiamonte.
Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: vincolante, con la seguente: obbligatorio.
18. 7.Labate, Giacco.
Al comma 4, lettera b), sostituire la parola: vincolante, con la seguente: obbligatorio.
18. 8.Labate, Giacco.
Al comma 4, alla lettera b), sopprimere le parole: e degli istituti di formazione pubblici e privati accreditati.
18. 19.Catanoso.
Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: , su richiesta della Commissione permanente parere, con le seguenti: parere obbligatorio alla Commissione permanente.
18. 11.Il Relatore.
Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: , su richiesta della, con le seguenti parole: obbligatorio alla.
18. 12.Il Relatore.
Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente: e) esprime parere vincolante, su richiesta della Commissione permanente, per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), per le pratiche non convenzionali, anche in relazione alla necessità di sostenere o meno l'esame di abilitazione necessario ai fini dell'iscrizione ai rispettivi collegi e registri professionali.
18. 20.Catanoso.
Al comma 4, lettera e), sostituire la parola: vincolante, con la seguente: obbligatorio.
18. 9.Labate, Giacco.
Nella rubrica sostituire le parole: professioni sanitarie non convenzionali, con le seguenti: pratiche non convenzionali.
18. 13.Catanoso.
Alla Rubrica sopprimere le parole: non convenzionali.
18. 1.Valpiana.
Aggiungere alla fine della Rubrica le seguenti parole: e degli operatori laureati in naturopatia (Heilpraktiker).
18. 3.Valpiana.
Sostituire l'articolo 19 con il seguente:
1. I chiropratici svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività diretta alla prevenzione e alla terapia dei disturbi funzionali, delle sindromi del dolore e degli effetti neurofisiologici relativi a disordini statici e dinamici del sistema neuro-muscolo-scheletrico attraverso la chinesiologia applicata nonché metodiche manuali, in particolare attraverso tecniche specifiche di manipolazione articolare, di aggiustamento e di supporto meccanico, fisico, energetico e nutrizionale. L'intervento del chiropratico sul paziente avviene solo manualmente previa diagnosi e prescrizione medica, fermo restando il divieto di prescrivere esami strumentali e per immagini ed ematochimici, di prescrivere farmaci o interventi di tipo chirurgico.
2. Gli osteopati svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività di prevenzione e terapia dei disturbi funzionali e delle patologie dolorose del sistema neuro-muscolo-scheletrico. L'intervento terapeutico prevede approcci manuali sul citato sistema neuro-muscolo-scheletrico, attraverso specifiche tecniche di manipolazioni articolari, mobilizzazioni, trazioni manuali e interventi sui tessuti molli, nonché tecniche dolci di inibizione e di mobilizzazione del sistema viscerale e cranio-sacrale, unitamente a kinesiologia applicata, esercizi terapeutici, di educazione e di prevenzione della salute mediante un approccio energetico e nutrizionale. L'intervento dell'osteopata sul paziente avviene solo manualmente previa diagnosi e prescrizione medica, fermo restando il divieto di prescrivere esami strumentali e per immagini ed ematochimici, di prescrivere farmaci o interventi di tipo chirurgico.
19. 6.Catanoso.
Al comma 1, dopo le parole: neuro-muscolo-scheletrico, sopprimere le parole: attraverso la chinesiologia applicata nonché metodiche manuali, in particolare.
19. 11.Il Relatore.
Al comma 1, secondo periodo sopprimere le parole da: fermo restando, fino alla fine del comma.
19. 10.Il Relatore.
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis) i laureati in chiropratica, in osteopatia e in omeopatia possono far uso della strumentazione diagnostica per immagini esclusivamente in funzione dell'esercizio della loro professione.
19. 5.Valpiana.
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: kinesiologia applicata.
19. 9.Il Relatore.
Dopo le parole: di educazione, inserire le seguenti: sanitaria.
19. 2.Valpiana.
AL comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: della salute.
* 19. 3.Valpiana.
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: della salute.
* 19. 7. Labate, Giacco.
Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole da: fermo restando fino alla fine del comma.
19. 8.Il Relatore.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. I naturopati svolgono con autonomia professionale nei confronti delle singole persone e della collettività attività di prevenzione primaria, e di educazione a stili di vita sani, all'alimentazione naturale, all'igiene di vita, attraverso la kinesiologia applicata, l'iridologia e l'uso di apparecchiature bio-elettroniche, operando con metodiche manuali riflesso-stimolanti, bio-energetiche, di respirazione; nell'ambito ditale attività di prevenzione rivolta alla persona sana, è consentita l'indicazione di integratori vegetali e di prodotti salutistici previsti dal decreto legislativo n. 169 del 21 maggio 2004; Gazzetta ufficiale 11 luglio 2004 n. 164. È espressamente proibita la prescrizione di farmaci e di tutti i prodotti per i quali la legislazione prevede l'obbligo della ricettazione medica.
19. 4. Valpiana.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. I laureati magistrali di cui ai commi 1 e 2 assistono il paziente nell'ambito delle proprie competenze e si astengono dalla prescrizione e somministrazione di terapie farmacologiche o dal praticare interventi di tipo chirurgico, indirizzando il paziente, ove necessario, ad altre figure sanitarie competenti con un approccio al caso clinico di tipo interdisciplinare.
19. 12.Il Relatore.
Alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: e degli operatori laureati in naturopatia (Heilpraktiker).
19. 1. Valpiana.
Al Comma 1, sopprimere le seguenti parole: limitatamente ai titoli conseguiti m Italia.
20. 3. Valpiana.
Al comma 1, dopo la parola: equipollenza ovunque ricorra inserire le seguenti: , ai solo fini dell'esercizio dell'attività.
20. 9. Grandi.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, previo parere fino alla fine del periodo.
Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8.
20. 6. Ercole, Francesca Martini.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: vincolante con la seguente: obbligatorio.
20. 8. Labate, Giacco.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: rispettivo Ordine professionale con le seguenti: rispettivo Collegio professionale.
20. 19. Catanoso.
Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: rispettivo Ordine ed albo professionale con le seguenti parole: rispettivo Collegio e Registro professionale.
20. 20. Catanoso.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è istituita un 'apposita commissione per la valutazione del diploma di laurea triennale nelle pratiche non convenzionali, ai sensi del comma 1.
20. 21. Catanoso.
Al comma 3, sopprimere la lettera b).
20. 10. Grandi.
Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) valuta i titoli posseduti e l'attività professionale svolta sotto la responsabilità e la prescrizione di un laureato in medicina e chirurgia ed abilitato alla professione medica, che ne attesti l'operato.
20. 22. Catanoso.
Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: non aver conseguito fino a: causa ostativa.
20. 16.Il Relatore.
Alla lettera d), sostituire le parole: non ritenga con le seguenti: non siano.
* 20. 7. Castellani.
Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: non ritenga con le seguenti: non siano.
* 20. 11. Grandi.
Al comma 3, lettera e), sostituire la parola: vincolante con la seguente: obbligatorio.
20. 12. Labate, Giacco.
Al comma 4, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.
20. 13. Labate, Giacco.
Al comma 4, lettera d), sostituire la parola: dall'ordine con la seguente: dal collegio.
20. 24. Catanoso.
Al comma 4, lettera e), sostituire la parola: dall'ordine con la seguente: dal collegio.
20. 25. Catanoso.
Al comma 4, dopo la lettera e), inserire la seguente:
e-bis) un membro designato dall'Albo dei Naturopati di cui all'articolo 16.
20. 5. Valpiana.
Al comma 4, lettera f), dopo la parola: osteopatia aggiungere le seguenti: e uno esperto in naturopatia.
20. 4. Valpiana.
Al comma 4, lettera g), sostituire la parola: due con la seguente: tre.
20. 17. Il Relatore.
Al comma 6, sostituire le parole: otto anni con le seguenti: cinque anni.
20. 14. Labate, Giacco.
Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: entro sessanta giorni dal suo insediamento.
20. 15. Labate, Giacco.
Sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni transitorie. Riconoscimento ed equipollenza del diploma di laurea triennale nelle pratiche non convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica e dai laureati in osteopatia.
20. 18. Catanoso.
Alla rubrica sopprimere le parole: non convenzionali.
20. 1. Valpiana.
Alla fine della rubrica inserire le seguenti parole: e dagli operatori laureati in naturopatia (Heilpraktiker).
20. 2. Valpiana.
Sopprimerlo.
* 21. 4.Baiamonte.
Sopprimerlo.
* 21. 15.Bogi.
Al comma 1, sopprimere le parole: alla difesa e al ripristino delle migliori condizioni della persona, alla rimozione degli stati di disagio psicofisico ed aggiungere le seguenti parole: e alla difesa delle migliori condizioni della persona.
21. 16.Il Relatore.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per operatore in discipline bioenergetiche-naturali s'intende la persona abilitata ad esercitare pubblicamente, sia in forma autonoma, sia in forma subordinata, l'attività inerente la disciplina, o le discipline, in cui abbia maturato specifica competenza.
21. 6.Ercole, Francesca Martini.
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
21. 1.Valpiana.
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
21. 14.Duca, Paola Mariani.
Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: shiatzu con la seguente: shiatsu.
21. 18.Il Relatore.
Sopprimere le lettere d), e), t) e g).
21. 7.Ercole, Francesca Martini.
Al comma 2, sopprimere la lettera e).
21. 2.Valpiana.
Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: massaggio con la seguente: trattamento.
21. 6.Il Relatore.
Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) tuina.
21. 17.Il Relatore.
Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
h) kinesiologia specializzata.
21. 20.Il Relatore.
Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:
g-bis) Cranio sacrale;
g-ter) Tai Chi Chuan.
Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:
g-bis) l'operatore professionale della Disciplina o Pratica Craniosacrale, tecnica manuale dolce e non invasiva con diversi stili e metodiche operative, opera allo scopo di preservare, consolidare e favorire lo stato di salute e benessere della persona, considerata nella sua globalità, tramite l'attivazione delle risorse innate e delle intrinseche capacità di riequilibrio presenti all'interno del sistema craniosacrale, o sistema respiratorio primario, in cui si manifestano, a più livelli, secondo la biodinamica dei fluidi cefalorachidiani e
corporei, del tubo neurale e della matrice somatica e bioenergetica originaria dell'individuo. L'operatore della Disciplina Craniosacrale, si avvale di specifiche tecniche manuali non invasive e rispettose che prevedono un contatto dolce e leggero o, a volte, l'apposizione a breve distanza, orientato all'ascolto, alla stimolazione, e al naturale riequilibrio dei ritmi craniosacrali ed applicato in varie zone corporee direttamente (cranio, sacro e rachide) o indirettamente (arti e diaframmi) collegate al sistema craniosacrale o sistema respiratorio primario, comprese le zone connesse al sistema viscerale (torace e addome);
g-ter) l'operatore professionale Tai Chi Chuan attraverso l'insegnamento e la guida all'apprendimento delle «figure» (movimenti fisici) tipiche della disciplina (uniti alla respirazione e alla consapevolezza) aiuta la persona, a raggiungere uno stato di maggiore salute e benessere psicofisico. Il Tai Chi Chuan utilizza le antiche tecniche cinesi tipiche di questa disciplina, che lavorano sulla persona nella sua globalità, stimolando la sua più ampia consapevolezza psicofisica.
21. 9.Zanella.
Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) kinesiologia.
Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis. Gli operatori di kinesiologia specializzata svolgono nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività di educazione dei sistemi sensoriali tramite il test muscolare kinesiologico manuale, ovvero la valutazione della congruenza tra i meccanismi propiocettivi e il tono basale dei muscoli volontari con l'interazione individuale e collettiva dei sistemi fisici, energetici, emozionali e spirituali dell'individuo. Il kinesiologo mira alla armonizzazione della velocità di risposta dei meccanismi propiocettivi dei muscoli rispetto agli stimoli sensoriali che li disorganizzano, al fine di permettere una risposta più consona relativamente all'obiettivo che ci si è proposti con il cliente e che deve essere orientato al mantenimento del benessere in attività pertinenti alla vita quotidiana. Le tecniche integrate nei protocolli di kinesiologia specializzata consistono nella stimolazione o tocco di punti riflessi, energetici, di muscoli e tessuti molli, esercizi specifici di educazione all'apprendimento, affermazioni e tecniche di rilassamento e consapevolezza nutrizionale, dolci mobilizzazioni e trazioni manuali.
21. 8.Zanella.
Al comma 2, aggiungere, dopo il punto g), il seguente:
h) kinesiologia specializzata.
21. 13.Galeazzi, Giacco, Quartiani.
Al comma 2, dopo la lettera g), inserire le seguenti:
h) metodo Feldenkrais;
i) disciplina o pratica craniosacrale;
l) medicina tibetana;
m) spagiria;
n) medicina manuale energetica.
21. 3.Valpiana.
Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:
h) Aroma-terapia;
i) Bicom-terapia;
j) Breema;
k) Calligaris-metodo;
l) Color-terapia;
m) Fonoforesi;
n) Ipnosi e ipnoterapia;
o) Ippo-terapia;
p) Massaggio secondo Penzel;
q) Mora -terapia;
r) Qi gong (senza Tui-na);
s) Rolfing;
t) Terapia con campi magnetici;
u) Terapia del respiro (Middendorf);
v) Feldenkrais terapia.
21. 12.Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.
Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. Restano ferme le finalità, le caratteristiche e le modalità di esercizio disciplinate dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina delle attività di estetista.
21. 5.Meduri.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. La denominazione di operatore in naturopatia, operatore in shiatsu, operatore in riflessologia ed operatore della pranoterapia equivale a quello di laureato in possesso di diploma di laurea nelle professioni sanitarie non convenzionali di cui al comma i dello stesso articolo e al comma i dell'articolo 23.
21. 10.Catanoso.
Sopprimerlo.
22. 4.Baiamonte.
Sopprimerlo.
22. 11.Buontempo.
Sopprimerlo.
22. 2.Valpiana.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Il Ministro della salute individua con proprio decreto il profilo professionale degli operatori di ciascuno degli indirizzi delle discipline bionaturali nel rispetto della normativa dell'Unione Europea.
22. 1.Valpiana.
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) l'operatore professionale della naturopatia interviene nell'ambito dell'educazione, prevenzione e consolidamento dello stato di benessere e delle migliori condizioni della persona con metodiche manuali, bioenergetiche e nutrizionali in riferimento alle caratteristiche morto-funzionali, evidenziabili anche attraverso valutazioni costituzionali-attitudinali e metodi strumentali non classificati come dispositivi medici. Il naturopata opera attraverso l'educazione-informazione sui princìpi dell'alimentazione naturale, sull'igiene della persona, sull'attività fisica e sui corretti stili di vita, anche attraverso la pedagogia dell'abitare, secondo i principi della bioarchitettura, l'utilizzo di tecniche corporee e di armonizzazione energetica, di rilassamento e di respirazione. Il naturopata fornisce indicazioni su integratori alimentari e prodotti salutistici. È comunque espressamente proibita la prescrizione di farmaci.
22. 6.Ercole, Francesca Martini.
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) l'operatore professionale della naturopatia interviene nell'ambito dell'educazione, prevenzione e consolidamento dello stato di benessere e delle migliori condizioni della persona con metodiche manuali, bioenergetiche e nutrizionali in riferimento alle caratteristiche morfo-funzionali,
evidenziabili anche attraverso valutazioni costituzionali-attitudinali e metodi strumentali non classificati come dispositivi medici. Il naturopata opera attraverso l'educazione-informazione sui princìpi dell'alimentazione naturale, sull'igiene della persona, sull'attività fisica e sui corretti stili di vita, anche attraverso la pedagogia dell'abitare, secondo i princìpi della bioarchitettura, l'utilizzo di tecniche corporee e di armonizzazione energetica, di rilassamento e di respirazione. Il naturopata fornisce indicazioni su integratori alimentari e prodotti salutistici. È comunque espressamente proibita la prescrizione di farmaci.
22. 7.Zanella.
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) l'operatore professionale della naturopatia interviene nell'ambito dell'educazione, della prevenzione e del benessere della persona in riferimento alle sue caratteristiche morfo-funzionali, evidenziabili attraverso valutazioni costituzionali-attitudinali, con mezzi strumentali e con metodiche bioenergetiche e nutrizionali. Il naturopata opera attraverso l'educazione-informazione sui principi dell'alimentazione naturale, anche attraverso l'uso di integratori alimentari, sull'igiene della persona, sull'attività fisica e sui corretti stili di vita, attraverso la pedagogia dell'abitare e con l'utilizzo di specifiche tecniche corporee di rilassamento e di respirazione.
22. 15.Il Relatore.
Al comma 2, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: principi dell'alimentazione naturale con le parole: principi alimentari.
22. 9.Zanella.
Al comma 2, lettera a), terzo periodo, sopprimere le parole: e di prodotti erboristici.
22. 8.Zanella.
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e di prodotti erboristici.
22. 14.Labate, Giacco.
Al comma 2, lettera a), ultimo periodo, dopo la parola: manipolazione sopprimere le seguenti: chiropratica ed osteopatica.
22. 10.Catanoso.
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: delle funzioni vitali attraverso sopprimere le parole da: la pressione di punti specifici fino alla fine ed aggiungere le seguenti parole: tecniche di pressione su zone e punti specifici, effettuati normalmente con le mani ed i pollici, ma anche con i gomiti o le ginocchia, modulate in modo ritmico o mantenute e costanti a seconda degli stili utilizzati, nonché stiramenti e manovre di mobilizzazione attiva e passiva.
22. 19.Il Relatore.
Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: riflessologia con la parola: reflessologia.
22. 16.Il Relatore.
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: La stimolazione avviene sopprimere le seguenti: con tecniche anche di messaggio orientale.
22. 17.Il Relatore.
Alla lettera d), sopprimere la seguente parola: qigong.
22.56.Rodeghiero, Ercole, Francesca Martini.
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: l'operatore professionale del sostituire le
parole: tui nà-qigong con la seguente: tuina.
22. 18.Il Relatore.
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: dell'energia. L'operatore sostituire le parole: tui na-qigong con la seguente: tuina.
22. 21.Il Relatore.
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: tecniche manuali sopprimere le parole: tradizionali cinesi ed aggiungere le seguenti: ed esercizi della tradizione cinese.
22. 28.Il Relatore.
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: l'operatore inoltre sopprimere la parola: insegna ed aggiungere le seguenti parole: effettua movimenti articolari, insegna.
22. 27.Il Relatore.
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: con o senza l'ausilio sopprimere le parole: degli strumenti tradizionali ed aggiungere le seguenti parole: di moxa, martelletto, coppette o altri strumenti tradizionali.
22. 30.Il Relatore.
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: all'armonizzazione dell'energia aggiungere le seguenti: scelte in base alla tipologia energetica dell'individuo da trattare.
22. 29.Il Relatore.
Al comma 2, lettera e), dopo le parole: l'operatore professionale sopprimere le parole: dei messaggio ayurvedico ed aggiungere le parole: del trattamento ayurvedico, comprendente l'oleazione e il messaggio.
22. 22.Il Relatore.
Al comma 2, lettera e), dopo la parola: agisce sostituire la parola: mantenendo con le seguenti: contribuendo a mantenere.
22. 23.Il Relatore.
Al comma 2, lettera e), dopo le parole: complesso corpo-mente sopprimere le seguenti: e prevenendo le malattie, contribuendo a fortificare le difese immunitarie.
22. 24.Il Relatore.
Al comma 2, sopprimere la lettera f) e sostituirla con la seguente lettera:
f) l'operatore professionale di pranopratica, con una approfondita conoscenza delle funzionalità bio-elettromagnetiche dell'organismo, delle leggi dell'omeostasi bioenergetica e dell'interazione di campo tra esseri umani come viene inteso dalle grandi filosofie orientali, opera attraverso l'apposizione delle mani sia a piccola distanza che a contatto superficiale su specifiche zone del corpo con tecniche codificate, per stimolare i processi vitali della persona al fine di mantenere e rafforzare lo stato di salute; inoltre educa a comportamenti che contribuiscono al benessere della persona attraverso il suo riequilibrio bio-energetico.
22. 26.Il Relatore.
Al comma 2, lettera g), dopo le parole: della persona attraverso sostituire le parole: l'imposizione con le parole: l'apposizione.
22. 31.Il Relatore.
Al comma 2, lettera g), dopo la parola: manuale sostituire le parole: senza un con le parole: con lieve.
22. 32.Il Relatore.
Al comma 2, lettera g), dopo le parole: riceve il trattamento, e sopprimere le parole:
induce benefici a livello fisico, psicologico ed energetico promuovendo un miglioramento globale della salute ed aggiungere le seguenti parole: promuovendo il benessere fisico ed energetico della persona.
22. 33.Il relatore.
Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:
h) l'operatore professionale dell'aroma-terapia usa oli essenziali fitoterapici per uso esterno. Contribuisce all'armonizzazione delle funzioni vitali massaggiando i prodotti oppure facendoli inalare dalla persona;
i) l'operatore professionale della Bicom-terapia usa tecniche di diagnosi e terapia avvalendosi dell'apparecchio Bicom che misura e altera le informazioni elettromagnetiche secondo i bisogni dei clienti ed attraverso particolari punti sulle estremità del corpo;
j) l'operatore professionale del Breema applica una speciale tecnica di lavoro sul corpo tutelata dal Breema Center-California;
k) l'operatore professionale del Calligaris-metodo produce sul soggetto vari stimoli di natura termica, tattile ed acustica, irritando in questo modo particolari zone, definite catene lineari, le quali sono in correlazione con le emozioni e determinate strutture mentali;
l) l'operatore professionale della Color-terapia stimola i processi di auto guarigione mediante l'applicazione di colori su vari punti del corpo;
m) l'operatore professionale dell'ionoforesi interviene sullo stato di benessere della persona sottoponendola a suoni oppure onde acustiche di varia intensità e durata (ritmi);
n) l'operatore professionale dell'ipnosi e ipnoterapia applica la tecnica di eterosuggestione che viene utilizzata in psicoterapia per curare varie forme di nevrosi, fobie e disturbi comportamentali come nelle dipendenze;
o) l'operatore professionale dell'ippo-terapia cura vari disturbi di sviluppo dei bambini e delle persone in riabilitazione attraverso la cinesiterapia sul cavallo;
p) l'operatore professionale del massaggio secondo Penzel stimola i meridiani sulla superficie del corpo secondo la medicina cinese avvalendosi di una matita particolare;
q) l'operatore professionale della Mora-terapia misura attraverso un apparecchio sui punti di ergopuntura resistenze cutanee e modula le frequenze misurate per reinserirle come onde terapeutiche nell'organismo squilibrato;
r) l'operatore professionale del Qi gong (senza Tui-na) assiste la persona all'esecuzione di esercizi fisici usati prevalentemente in Cina per curare varie malattie croniche come per esempio il diabete tipo due e i tumori;
s) l'operatore professionale del Rolfing provvede alla correzione della postura intervenendo manualmente su zone di riflesso di tutto il corpo;
t) l'operatore professionale della terapia con campi magnetici utilizzai campi magnetici a secondo le varie patologie e con varie attrezzature al fine di stimolare il metabolismo dei tessuti. Si avvale di campi magnetici statici e dinamici;
u) l'operatore professionale della terapia del respiro (Middendorf) insegna alla persona particolari tecniche di respirazione con lo scopo di migliorare varie funzioni del corpo;
v) l'operatore professionale della Feldenkrais terapia assiste la persona negli esercizi fisici dandole la consapevolezza del movimento praticato molto lentamente per riuscire a correggere i movimenti errati.
22. 12. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.
Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente lettera h):
h) l'operatore professionale di kinesiologia specializzata svolge attività di educazione dei sistemi sensoriali tramite il test muscolare kinesiliogico manuale, ovvero la valutazione della congruenza tra i meccanismi propiocettivi e il tono basale dei muscoli volontari con l'interazione individuale e collettiva dei sistemi fisici ed energetici dell'individuo. Il kinesiologo mira all'armonizzazione della velocità dì risposta dei meccanismi propiocettivi dei muscoli rispetto agli stimoli sensoriali che li disorganizzano al fine di raggiungere obiettivi orientati al benessere. Le tecniche consistono nella stimolazione o tocco di punti riflessi ed energetici e dei muscoli in esercizi specifici di educazione all'apprendimento in metodi di rilassamento e nella consapevolezza di corrette abitudini nutrizionali, nonché in mobilizzazioni dolci e trazioni manuali.
22. 20.Il Relatore.
Al comma 2, dopo il punto g), aggiungere il seguente:
h) l'operatore di kinesiologia specializzata svolge nei confronti dei singoli individui e della collettività, att8ività di educazione dei sistemi sensoriali tramite il test muscolare kinesiologico manuale, ovvero la valutazione della congruenza tra i meccanismi dei sistemi fisici, energetici, emozionali e spirituali dell'individuo. Il kinesiologo mira alla armonizzazione della velocità di risposta dei meccanismi propriocettivi dei muscoli rispetto agli stimoli sensoriali che li disorganizzano, al fine di permettere una risposta più consona relativamente all'obiettivo che ci si è proposti con il cliente e che deve essere orientato al mantenimento del benessere in attività pertinenti alla vita quotidiana. Le tecniche integrate nei protocolli di kinesiologia specializzata consistono nella stimolazione o tocco di punti riflessi, energetici, di muscoli e tessuti molli, esercizi specifici di educazione all'apprendimento, affermazioni e tecniche di rilassamento e consapevolezza nutrizionale; dolci mobilizzazioni e trazioni manuali.
22. 13. Galeazzi, Giacco, Quartiani.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente 22-bis:
È istituito il corso di laurea breve per la figura professionale del naturopata, con profilo professionale definito all'articolo 22, comma 2, lettera a) della presente legge.
22. 02.Duca, Paola Mariani.
Dopo l'articolo 22, è aggiunto il seguente:
1. In sede di prima attuazione della presente legge il Ministro dell'istruzione, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda, provvede ad accreditare le associazioni, con qualsiasi forma giuridica costituite, dei professionisti e degli enti di formazione di ciascuna delle discipline di cui all'articolo 21 A tale fine le associazioni interessate presentano apposita domanda al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Eventuali ricorsi possono essere presentati, sia dai soggetti interessati che da soggetti terzi, alla Commissione di cui all'articolo 24, che li trasmette al Ministro dell'istruzione per la decisione finale, corredandole di proprio parere vincolante.
2. Successivamente all'insediamento della Commissione di cui all'articolo 24, il
Ministro dell'istruzione, con le stesse modalità di cui al comma 1, provvede ad accreditare nuove associazioni di professionisti e/o di enti di formazione di riferimento di ciascuna delle discipline bionaturali, entro tre mesi dalla data di espressione del parere previsto all'articolo 25, comma 1, lettera f).
3. Sono accreditate le associazioni, costituite da professionisti nelle rispettive discipline, o da enti di formazione, in qualsiasi forma giuridica costituiti che, alla data della richiesta di accreditamento, hanno svolto in modo continuativo la loro attività da almeno quattro anni. Ai fini dell'accreditamento viene valutata la documentazione relativa alla struttura dell'associazione che ne deve garantire la democraticità, all'attività svolta dalla fondazione ditali associazioni, nel campo dell'informazione rivolta a utenti e ad operatori, della formazione professionale, della ricerca scientifica, della promozione sociale nella disciplina bionaturale specifica, nonché la produzione di pubblicazioni, articoli e libri, materiale video ed informatico.
4. Presso il Ministero dell'istruzione è istituito l'elenco delle associazioni accreditate. Le associazioni inserite nell'elenco costituiscono tavoli di consultazione denominati «consulte delle associazioni delle discipline bionaturali», distinti per le singole discipline. Ai lavori delle consulte partecipano un rappresentante per ciascuna delle associazioni, uno per il Ministero della salute e uno per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le consulte nominano i rappresentanti di ciascuna disciplina, presso le commissioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 24 dalla presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 24, comma 2, dopo le parole: designati di concerto aggiungere le parole: con le rispettive Associazioni delle suddette discipline, di cui all'articolo 22-bis, e.
Conseguentemente, all'articolo 25, comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: , sentite le consulte delle discipline bionaturali interessate, di cui all'articolo 22-bis della presente legge.
22. 01.Zanella.
Al comma 3, dopo le parole: farmaci eliminare fino alla fine del comma.
22. 3.Valpiana.
Al comma 3, dopo le parole: svolgono, con sopprimere le parole: titolarità e.
22. 34.Il Relatore.
Al comma 3, dopo le parole: dirette alla prevenzione sopprimere la parola: primaria.
22. 35.Il Relatore.
Al comma 3 dopo le parole: né alcuna attività aggiungere le parole: di competenza delle figure professionali.
22. 36.Il Relatore.
Al comma 3, dopo le parole: tipo sanitario, non aggiungere le seguenti parole: prescrivono né.
22. 25.Il Relatore.
Sopprimerlo.
23. 1.Baiamonte.
Al comma 2, sostituire le parole: il possesso del diploma di scuota media superiore con le parole: l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
23. 7.Buontempo.
Al comma 2, sostituire le parole da: il possesso del diploma fino alla fine del
periodo con le parole: l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
23. 8.Buontempo.
Al comma 3, sostituire le parole: 1200 ore con le parole: 600 ore.
Conseguentemente
al comma 5 sostituire le parole: 300 ore con le parole: 200 ore;
al comma 6 sostituire le parole: 900 ore con le parole: 400 ore.
23. 9.Buontempo.
Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: compresi stage formativi e apprendistato.
23. 3.Zanella.
Al comma 7, dopo le parole: esami di idoneità il cui sopprimere le parole: esito positivo abilita alla professione e costituisce il presupposto per il conseguimento del diploma ed aggiungere le seguenti parole: superamento consente il rilascio del diploma e abilita alla professione.
23. 16.Il Relatore.
Dopo il comma 7 è inserito il seguente:
7-bis. Il possesso della qualificazione professionale dl estetista, di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, costituisce presupposto per la riduzione del percorso di formazione e di abilitazione di cui al comma 1, tenuto conto dei rispettivi programmi del corsi e delle prove dl esame, secondo i criteri definiti dalla Commissione Nazionale di cui all'articolo 25.
23. 2.Meduri.
Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
7-bis. Il possesso della qualificazione professionale di estetista, di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, costituisce presupposto per la riduzione del percorso di formazione e di abilitazione di cui al comma 1, tenuto conto dei rispettivi programmi dei corsi e delle prove di esame, secondo i criteri definiti dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 25.
23. 5.Zanella.
Al comma 8, sono soppresse le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
23. 4.Zanella, Boato.
Al comma 8, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
23. 10. Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.
Al comma 8, sostituire le parole: a cura degli istituti di formazione pubblici e privali accreditati con le seguenti: a cura delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale accreditate.
23. 19.Catanoso.
Al comma 8, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
23. 13.Olivieri.
Sostituire il comma 10 con il seguente: il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda, provvede ad accreditare, su loro richiesta, le strutture del Servizio Sanitario nazionale. Ai fini dell'accreditamento, solo in sede di prima attuazione della presente legge, le strutture del Servizio Sanitario nazionale devono documentare una comprovata esperienza e un'attività formativa continuativa di almeno
4 anni nel settore e nella disciplina di riferimento. Successivamente all'insediamento della Commissione nazionale di cui all'articolo 24, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca provvede all'accreditamento di tali strutture previo parere vincolante della stessa Commissione ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 25.
23. 6.Catanoso.
Al comma 10 dopo le parole: su loro richiesta aggiungere le parole: le associazioni professionali e.
23. 14.Il Relatore.
Al comma 10 dopo le parole: attuazione della presente legge aggiungere le parole: le associazioni professionali e.
23. 17.Il Relatore.
Al comma 10, sostituire la parola: vincolante con la parola: obbligatorio.
23. 11. Labate, Giacco.
Al comma 10, dopo le parole: esperienza e un'attività sopprimere la parola: formativa.
23. 15.Il Relatore.
Al comma 10 dopo le parole: ricerca provvede all'accreditamento aggiungere le parole: delle associazioni professionali e.
23. 18.Il Relatore.
Al comma 11, sostituire la parola: vincolante con la parola: obbligatorio.
23. 12. Labate, Giacco.
Sopprimerlo.
23. 1.Baiamonte.
Al comma 1, sostituire le parole: nove mesi con le parole: sei mesi.
24. 5. Labate, Giacco.
Al comma 2, dopo le parole: dalla medesima conferenza aggiungere le seguenti parole: delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
24. 9.Il relatore.
Al comma 2, cancellare le parole: del tribunale dei diritti del malato.
24. 4.Buontempo.
Al comma 2, dopo le parole: e di ciascuna delle discipline di cui al comma 2 dell'articolo 21, aggiungere le seguenti: nonché del settore delle attività di estetista, di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1.
24. 10.Zanella.
Al comma 2 sostituire le parole: designati di concerto dagli istituiti di formazione pubblici e privati accreditati con le seguenti: designati di concerto dalle strutture del Servizio sanitario nazionale accreditate.
24. 3.Catanoso.
Al comma 2 dopo le parole: designati di concerto aggiungere le seguenti parole: delle associazioni professionali e.
24. 8.Il Relatore.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La composizione della Commissione nazionale, i cui membri sono nominati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di intesa con il Ministro della salute, e con la Conferenza Stato-regioni, prevede:
a) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con funzione di Presidente;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) tre rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
d) un rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;
e) un rappresentante di ciascuna delle discipline di cui al comma 2 dell'articolo 21, designanti di concerto dagli istituti di formazione pubblici e privati accreditati ai sensi del comma 10 dell'articolo 23.
24. 2.Ercole, Francesca Martini.
Al comma 3, sostituire le parole: tre anni con le parole: cinque anni.
24. 6. Labate, Giacco.
Al comma 4, alla fine del comma aggiungere: entro sessanta giorni dal suo insediamento.
24. 7. Labate, Giacco.
Sopprimerlo.
25. 1.Baiamonte.
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: definisce i criteri per l'accreditamento degli istituti di formazione pubblici e privati delle discipline bio-naturali con le seguenti: definisce i criteri per l'accreditamento delle strutture del Servizio Sanitario nazionale per le discipline bio-naturali.
25. 6.Catanoso.
Al comma 1 lettera b) sostituire la parola: vincolante con la seguente: obbligatorio.
25. 8.Baiamonte.
Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: nonché dagli elenchi degli istituti di formazione pubblici e privati delle discipline bio-naturali accreditali con le seguenti: nonché dagli elenchi delle strutture del Servizio Sanitario nazionale per discipline bio-naturali.
25. 14.Catanoso.
Al comma 1, lettera g), aggiungere in fondo il seguente inciso: o per coloro che abbiano acquisito la qualificazione professionale di estetista ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1.
25. 9.Duca, Paola Mariani.
Al comma 1 sopprimere la lettera h).
25. 13.Il Relatore.
Al comma 1 sopprimere la lettera h).
25. 12.Il Relatore.
Al comma 1, lettera i), sopprimere le seguenti parole: , nonché l'obbligo della richiesta dell'intervento del medico e di seguirne le indicazioni in caso di riscontro di possibili patologie in atto.
25. 2. Rodeghiero, Ercole, Francesca Martini.
Al comma 1, lettera l) aggiungere le seguenti parole: e per coloro che hanno acquisito la qualifica professionale di estetista ai sensi della legge n. 1 del 4 gennaio 1990:.
25. 7.Buontempo.
Al comma 1, lettera l), aggiungere in fondo il seguente inciso: o per coloro che abbiano acquisito la qualificazione professionale di estetista ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1.
25. 10.Duca, Paola Mariani.
Al comma 1, lettera l), dopo le parole: legge 18 giugno 2002, n. 136 aggiungere le seguenti parole: nonché per gli esercenti la professione di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1.
25. 11.Il Relatore.
Al comma 1, lettera m) sostituire le parole: esamina i ricorsi degli istituti pubblici e privati di formazione delle discipline bio-naturali con le seguenti: esamina i ricorsi delle strutture del Servizio Sanitario nazionale per le discipline bio-naturali.
25. 15.Catanoso.
Dopo l'articolo 25, è aggiunto il seguente:
1. Viste le finalità orientate al benessere collettivo delle discipline bio-naturali, il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto, e sue successive modificazioni, è così modificato:
a) dopo il punto 18) comma 1, articolo 10, è aggiunto il seguente punto:
18-bis. I servizi e le prestazioni rese alla persona nell'ambito delle discipline bionaturali.
25. 01.Zanella.
Sopprimerlo.
26. 1.Baiamonte.
Al comma 1, dopo le parole: dei titoli di studio e aggiungere le seguenti parole: degli attestati di formazione.
26. 5.Il Relatore.
Al comma 2, dopo le parole: la Commissione nazionale valuta sopprimere le parole: gli attestati di qualificazione professionale posseduti dal candidato e rilasciati dagli istituti di formazione pubblici e privati delle discipline bio-naturali accreditati ed aggiungere le seguenti parole: i titoli di studio e gli attestati di formazione posseduti dal candidato.
26. 6.Il Relatore.
Al comma 2, sostituire le parole: e rilasciati dagli istituti di formazione pubblici e privati delle discipline bio-naturali accreditati con le seguenti: e rilasciati dalle strutture del Servizio Sanitario nazionali per le discipline bio-naturali.
26. 3.Catanoso.
Al comma 2, sostituire lo parole: cinque anni con le parole: tre anni.
26. 4.Buontempo.
Al comma 2, dopo le parole: e le pubblicazioni sopprimere la parola: scientifiche.
26. 7.Il Relatore.
Dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis) I soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, conseguita ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1, che abbiano svolto professionalmente le attività di shiatsu, riflessologia e massaggio ayurvedico da almeno tre anni, hanno titolo a conseguire il riconoscimento utile al fini dell'equipollenza di cui al commi 1 e 2.
26. 2.Meduri.
Sopprimerlo.
27. 1.Baiamonte.
Al comma 1, sono soppresse le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
27. 2.Zanella, Boato.
Al comma 1, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
27. 4. Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.
Al comma 1 sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
27. 5.Olivieri.
Al comma 1, sostituire le parole: nonché degli elenchi degli istituti pubblici e privati di formazione delle discipline bio-naturali con le seguenti: nonché degli elenchi delle strutture del Servizio Sanitario nazionale per le discipline bio-naturali.
27. 3.Catanoso.
Sostituire la numerazione da: 29 a: 28.
29. 1.Il Relatore.
Sostituire la numerazione da: 30 a: 29.
30. 1.Il Relatore.
Tutela e valorizzazione degli equidi. C. 2806 Rava ed abbinate.
La XII Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2806 Rava ed abbinate, recanti «Tutela e valorizzazione degli equidi», così come risultante dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione;
esprime
con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 2, sia soppresso il comma 1;
b) all'articolo 3, vengano inseriti, tra i principi e criteri direttivi della delega al Governo, i seguenti:
1. la distinzione giuridico-normativa tra il cavallo da reddito (produttore di carne per l'alimentazione umana) e il cavallo sportivo e/o da compagnia;
2. la costituzione di una Commissione tecnica permanente per la tutela degli equidi composta da rappresentanti delle associazioni professionali veterinarie, del Ministero della salute, del Ministero delle politiche agricole e forestali, della F.I.S.E. e della U.N.I.R.E.;
3. l'istituzione dell'Anagrafe Equina;
c) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole «il Ministro delle politiche agricole e forestali» siano aggiunte le seguenti: «di concerto con il Ministro della salute» e conseguentemente siano soppresse, alla lettera c), le parole: «di concerto con il Ministro della salute».