Giovedì 27 gennaio 2005. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario all'Interno Alfredo Mantovano.
La seduta comincia alle 8.30.
Riordino della disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali.
C. 5362 Governo.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Niccolò GHEDINI (FI), relatore, rileva che il disegno di legge all'esame della Commissione ha ad oggetto la delega al Governo per l'adozione, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi per la modifica ed il riordino della attuale disciplina in materia di gestione dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali, nella prospettiva di una migliore e più efficace utilizzazione degli stessi.
Evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame è opportunamente volto a razionalizzare la gestione dei beni
sequestrati e confiscati onde evitare che gli stessi restino inutilizzati ovvero siano relegati in un circuito economico secondario, di scarso rilievo, senza alcuna possibilità, tranne casi eccezionali, di rientrare nel mercato produttivo in condizioni di competitività.
A tal proposito rileva che uno degli strumenti utilizzati a tal fine sia quello, per evitare la chiusura delle linee di credito bancario per le aziende poste sotto confisca o sequestro, di introdurre il principio che lo Stato garantisca i debiti che tali imprese contraggono con il sistema creditizio per le loro esigenze di gestione, riattivazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, completamento degli impianti, semprechè la crisi dell'impresa non sia irreversibile.
Altro punto qualificante la riforma è quello relativo alla introduzione di sanzioni civili, amministrative e penali nel caso della elusione delle misure di prevenzione, nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che ne risultino autori. A tal proposito mostra perplessità in ordine alla opportunità della introduzione di nuove fattispecie penali, in quanto ritiene che una eccessiva tipizzazione delle condotte punibili possa creare spazi d'ombra dove la criminalità può inserirsi.
La legge delega rimodella inoltre i soggetti, i ruoli e le procedure che vanno dal sequestro alla confisca dei beni, fino alla assegnazione degli stessi, cercando di ottenere tempi più veloci, maggiore professionalità, migliori economie di scala e garantendo al contempo un altissimo livello di guardia contro i pericoli di ulteriori infiltrazioni mafiose. La distribuzione delle competenze dell'intera materia introduce anche nuovi soggetti con funzioni di volta in volta di gestione, di controllo o di indirizzo, che dovranno operare secondo le premesse sopra esposte.
A tal fine vengono potenziati i poteri del Procuratore nazionale antimafia e delle procure distrettuali antimafia, vengono aumentate le competenze della Agenzia del demanio; viene istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione di alta vigilanza sui beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonchè della Procura nazionale antimafia. Il ruolo di tale organo tecnico è quello di monitorare continuamente ed analizzare il fenomeno dell'impiego del danaro proveniente dalla criminalità organizzata nell'economia reale del Paese.
Viene inoltre chiarito il compito dei prefetti e della Autorità giudiziaria.
In conclusione evidenzia la necessità che vengano approfonditi alcuni punti del disegno di legge delega, come quello di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e, numero 1, nella parte in cui attribuisce all'Agenzia del demanio il potere di proporre al prefetto competente la modifica della destinazione urbanistica o d'uso del bene sequestrato o confiscato, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. A tal proposito rileva, infatti, che dovrebbe essere verificata la compatibilità di tale norma con le ultime pronunce della Corte Costituzionale in tema di condono edilizio, in cui la Consulta ha ribadito la necessità che nella modifica degli strumenti urbanistici vengano coinvolti gli enti locali. Ritiene pertanto che la disposizione in esame vada rivista nel senso di prevedere una concertazione con tali enti.
Francesco BONITO (DS-U) rileva che il disegno di legge in esame affronta una tematica di straordinaria importanza, rispetto al quale l'opposizione sente una forte esigenza riformatrice.
Pertanto assicura che l'opposizione si impegnerà nel fornire un contributo costruttivo.
Il sottosegretario all'Interno Alfredo MANTOVANO rileva che l'intervento normativo si rende necessario al fine di ripensare l'essenza della funzione statuale in materia di prevenzione della delinquenza di mafioso e delle altre forme di manifestazione di pericolosità sociale. In
particolare, la legge delega tende a predisporre nuovi strumenti di intervento per contrastare l'arricchimento illecito delle mafie e delle altre forme di criminalità organizzata fino ad oggi avvenuto per mezzo dello sfruttamento parassitario del lavoro e delle risorse economiche dell'economia legale.
La legge delega, inoltre, intende riformare l'intera materia della gestione dei beni sequestrati e confiscati, predisponendo nuovi strumenti per una migliore loro utilizzazione, con l'obiettivo di conservarne la produttività e, ove ne sussistano le condizioni, di incrementarla; ma soprattutto di indirizzare la destinazione finale dei beni, legandone l'uso a scopi di ordine pubblico, sicurezza, altre utilità pubbliche o sociali, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e garantendo, in tale modo, anche la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
Inoltre nel disegno di legge in esame è avvertita la necessità di disgiungere le misure di prevenzione patrimoniali da quelle personali antimafia, anche nel caso in cui queste siano estinte o revocate, in costanza delle condizioni che hanno portato al sequestro di prevenzione, consentendo altresì la integrazione delle prime in relazione ai beni successivamente individuati.
Auspica poi che il Parlamento possa contribuire in modo determinante nel miglioramento del provvedimento in esame attraverso un opportuno approfondimento delle tematiche affrontate. Auspica altresì, anche in considerazione della prossima fine di legislatura, che tale esame sia svolto nei temi utili alla predisposizione dei relativi decreti delegati.
Assicura, infine, che il Governo si mostrerà aperto nell'accogliere ogni istanza di miglioramento del testo senza alcuna preclusione.
Gaetano PECORELLA (FI), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni in materia di investigazioni difensive.
C. 5458 Ghedini.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Niccolò GHEDINI (FI), relatore, rileva che il provvedimento in esame, composto di un unico articolo con due commi, interviene, seppur in modo marginale, sull'istituto delle indagini difensive, ovvero su di un istituto divenuto un vero e proprio perno del processo penale italiano.
Rileva che la proposta di legge è nata a seguito di alcune decisioni giurisprudenziali completamente contrarie al contenuto e allo spirito della normativa sulle investigazioni difensive e che pertanto si impone al legislatore una interpretazione autentica della materia al fine di evitare un vuoto costituzionale che si riverberi in modo diretto e immediato non già sui soggetti abilitati a tali investigazioni ma sul cittadino, persona offesa o imputato.
È quindi necessario esplicitare che da parte di coloro che svolgono investigazioni vi è non solo la possibilità di un continuo collegamento ma anche la facoltà di poter notiziare il proprio assistito riguardo all'attività in corso. Si pensi ad esempio al caso del difensore che assumendo una testimonianza ai sensi di legge sia notiziato dal teste stesso di essere già stato sentito dall'autorità giudiziaria in ordine alla responsabilità penale proprio dell'assistito. È evidente che, fermo restando il divieto di porre domande su quanto narrato dal teste all'autorità giudiziaria, il difensore non può esimersi dal fornire tale notizia al diretto interessato.
L'altra tematica affrontata è quella relativa alla natura di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio del difensore che svolge le proprie indagini difensionali. A tal proposito, anche in virtù di alcuni pronunciati giurisprudenziali che tale natura hanno riconosciuto, è opportuno che il legislatore ribadisca espressamente
che tali soggetti non possono essere considerati né pubblici ufficiali né incaricati di pubblico servizio.
Auspica, infine, che la proposta di legge in esame possa essere approvata dalla Commissione in sede legislativa.
Francesco BONITO (DS-U) rileva l'importanza della proposta di legge in esame che interviene sull'istituto delle indagini difensionali, introdotto con merito nella scorsa legislatura dalla attuale minoranza parlamentare. Pur rilevando che i tempi sono maturi per una rivisitazione generale dell'istituto, tuttavia dimostra la disponibilità dell'opposizione a discutere delle tematiche trattati nel provvedimento.
Gaetano PECORELLA (FI), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 9.05.
Giovedì 27 gennaio 2005. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA, indi del vicepresidente Paolo Cento.
La seduta comincia alle 13.30.
Decreto-legge 314/2004: Proroga termini.
C. 5521 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che è stata presentata una proposta di parere alternativa a firma degli onorevoli Finocchiaro e Bonito (vedi allegato 1).
Italico PERLINI (FI), relatore, osserva che il decreto-legge in esame contiene disposizioni volte ad intervenire, per necessità ed urgenza, sui termini relativi a vari settori (bilancio di previsione degli enti locali, liberalizzazione dell'esercizio della professione di autotrasportatore, Fondo perequativo nazionale per l'attribuzione dell'IVA alle regioni, contratti a tempo determinato della Croce rossa italiana, Fondo unico dello spettacolo).
L'unico articolo di competenza della II Commissione è l'articolo 2, che contiene una deroga alla vigente disciplina concernente l'incarico del Procuratore nazionale antimafia, che, in virtù del disposto dell'articolo 76-bis del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, è scaduto il 15 gennaio scorso.
La disposizione in esame, secondo quanto risulta dalla relazione di cui il provvedimento è corredato, al fine di «evitare una vacanza dell'Ufficio ed in ragione della gravità della situazione determinata dall'attività della criminalità organizzata in alcune zone del Paese» stabilisce che l'attuale Procuratore rimanga in carica fino al prossimo 1o agosto 2005, giorno del compimento del settantaduesimo anno di età.
Ricorda che, in virtù di quanto disposto dal citato articolo 76-bis dell'Ordinamento giudiziario e in attuazione dell'articolo 105 della Costituzione, il potere di nomina del Procuratore nazionale antimafia spetta al Consiglio superiore della magistratura.
La norma in esame non modifica tale disciplina né incide, a regime, sulla durata della carica ma, mantenendo nelle funzioni in atto la persona del Procuratore antimafia attualmente in carica, ha per effetto un differimento dell'esercizio del potere di nomina del nuovo Procuratore da parte del CSM.
Osserva che una disposizione sostanzialmente identica a quella recata dall'articolo in esame è contenuta nel disegno di legge di delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 dicembre 2004 ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione ed attualmente all'esame della II Commissione del Senato.
Ricorda che la Direzione nazionale antimafia è stata istituita con legge 20 gennaio 1992 n. 8, nell'ambito della Procura
generale presso la Corte di cassazione con il compito di coordinare, in ambito nazionale, le indagini relative alla criminalità organizzata.
Attraverso l'inserimento nell'ambito dell'Ordinamento giudiziario (R.D. n. 12/1941) dell'articolo 76-bis, alla Direzione è stato preposto il Procuratore nazionale antimafia, il cui incarico ha una durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.
In base al comma 2 dell'articolo 76-bis, il Procuratore nazionale è scelto tra i magistrati di cassazione che abbiano svolto, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore; il prescelto deve aver dimostrato specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata e l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
Il procedimento di nomina è quello delineato al comma 3 dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195: il C.S.M. delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro della giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due dal Parlamento.
In conclusione, per quanto di competenza, formula una proposta di parere favorevole.
Anna FINOCCHIARO (DS-U) evidenzia che l'articolo 2 del decreto-legge appare una norma che, oltre ad essere in palese contrasto con gli articoli 104 e 105 della Costituzione, nel merito non risponde affatto all'esigenza di evitare vacanze nella direzione dell'ufficio di Procuratore nazionale antimafia. Al contrario la norma in esame appare esclusivamente volta ad evitare che l'incarico di Procuratore antimafia possa essere ricoperto da qualche magistrato sgradito al Governo e alla sua maggioranza. Peraltro ricorda che una specifica circolare del Consiglio Superiore della Magistratura prevede che di regola i concorsi per incarichi direttivi debbano essere banditi entro 90 giorni dalla scadenza dell'incarico. Ciò dimostra che nel caso in esame non esiste l'esigenza di evitare una vacanza nella funzione, poiché secondo le ordinarie procedure concorsuali si sarebbe dovuto sopperire alla sostituzione del Procuratore in scadenza.
Ritiene comunque che se le intenzioni del Governo fossero veramente volte ad evitare una vacatio in uffici molto delicati, sarebbe molto più logico introdurre una norma di carattere generale sulla prorogatio per incarichi direttivi di particolare delicatezza, in considerazione delle sedi territoriali di competenza, per l'alto tasso di criminalità organizzata, oltre che per l'ufficio di Procuratore nazionale antimafia. In considerazione delle particolari esigenze connesse a tali incarichi, non potrebbe del resto ravvisarsi alcuna disparità di trattamento rispetto agli altri uffici.
Ribadisce pertanto che lo scopo dell'articolo 2 è meramente strumentale e non è connotato da alcuna esigenza di necessità e di urgenza.
In conclusione preannuncia un voto contrario a nome del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore e raccomanda l'approvazione della proposta alternativa da lei presentata.
Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che, nel caso di approvazione della proposta di parere del relatore, la proposta alternativa si intenderà preclusa e quindi non verrà posta in votazione.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Governo del territorio.
Testo unificato C. 153 Bossi ed abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Italico PERLINI (FI), relatore, osserva che, secondo quanto previsto dall'articolo 1, il testo unico in esame ha l'obiettivo, in adempimento dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, di stabilire i principi fondamentali in materia di governo del territorio, intendendosi con tale espressione l'insieme delle attività conoscitive, valutative, regolative, di programmazione, di localizzazione e di attuazione degli interventi, anche di vigilanza e di controllo, volte a perseguire la tutela e valorizzazione del territorio.
Gli articoli successivi determinano la ripartizione delle competenze in tale materia tra lo Stato le regioni le province ed i comuni improntando tali rapporti ai principi di sussidiarietà, cooperazione e partecipazione.
Per quanto di competenza della Commissione Giustizia, osserva che l'articolo 4 dispone, al comma 2, che nella definizione degli accordi di programma tra tali enti sono stabilite le responsabilità, le sanzioni e le relative modalità di attuazione in caso di inadempimento degli impegni assunti dai soggetti pubblici.
A tal proposito osserva che appare inopportuno il riferimento contenuto in tale norma alle sanzioni derivanti dall'inadempimento degli obblighi assunti negli accordi di programma in quanto appare più pertinente far riferimento alle conseguenze derivanti da tali inadempimenti.
Gli articoli successivi disciplinano in maniera completa i principi cui gli enti locali devono adeguarsi nella definizione dei piani urbanistici attraverso la predisposizioni delle necessarie dotazioni di attrezzature, servizi pubblici e di interesse pubblico o generale ed inoltre vengono regolamentate tutte le attività in materia edilizia.
L'articolo 11 infine delega il Governo ad emanare, entro diciotto mesi dalla entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi volti a definire un regime fiscale speciale per gli interventi di fiscalità urbanistica secondo i principi ivi dettati.
In conclusione formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2).
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose.
C. 5197 Governo, approvato dal Senato, ed abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Pier Paolo CENTO, presidente, in sostituzione del relatore onorevole Lucidi impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, osserva che il provvedimento in esame, già approvato dal Senato, reca una delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e di cose.
In particolare l'articolo 1 definisce l'oggetto della delega ed i relativi aspetti procedurali, prevedendo il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge per l'adozione di uno o più decreti legislativi, il parere delle competenti commissioni parlamentari sui relativi schemi, la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge.
L'oggetto della delega è individuato con riferimento a tre aree di intervento: servizi automobilistici interregionali di competenza statale; liberalizzazione regolata dell'attività di autotrasporto, e contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei pezzi dei servizi di autotrasporto merci per conto terzi; organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto merci.
L'articolo 2 detta i princìpi e criteri direttivi generali cui devono essere uniformati i decreti legislativi di cui all'articolo
1, nonché principi e criteri direttivi specifici in relazione alle tre aree di intervento sopra individuate.
Come princìpi e criteri direttivi generali ricorda: il riordino delle normative e il loro adeguamento alla disciplina comunitaria, in un'ottica di mercato aperto e concorrenziale; la salvaguardia della concorrenza fra le imprese operanti nei settori dell'autotrasporto di merci e dell'autotrasporto di viaggiatori; tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale; coordinamento con la recente normativa comunitaria in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, e con l'apparato sanzionatorio di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni patente a punti).
Quanto ai princìpi e criteri direttivi specifici, il progetto di legge in esame stabilisce, con riferimento al riordino delle disposizioni in materia di servizi automobilistici interregionali (articolo 2, comma 2, lettera a)), con particolare riferimento alla competenza della Commissione giustizia, la riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alla previsione di sanzioni amministrative a carico delle imprese per la perdita dei requisiti necessari al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dei servizi, per il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione, per gli adempimenti formali di carattere documentale (numero 4).
Per la liberalizzazione dell'esercizio dell'attività di autotrasporto e per il riordino della disciplina dei prezzi del servizio (articolo 2, comma 2, lettera b), il progetto di legge, per quanto di competenza della Commissione giustizia, prevede, tra i principi e criteri direttivi: la responsabilità soggettiva del vettore ai sensi della normativa vigente e, ove accertata, del committente, del caricatore e del proprietario delle merci, i quali agiscono nell'esercizio di un'attività di impresa o di pubbliche funzioni, per la violazione delle disposizioni sulla sicurezza della circolazione, per quanto riguarda, in particolare, il carico dei veicoli, i tempi di guida e di riposo dei conducenti e la velocità massima consentita (numero 3); la previsione, di regola, della forma scritta per i contratti di trasporto (numero 4); la previsione della nullità degli effetti derivanti da comportamenti diretti a far gravare sul vettore il peso economico delle sanzioni a carico del committente per effetto delle violazioni di cui al numero 3) (numero 5).
A tal proposito osserva che, dal combinato disposto dei numeri 4) e 6) dell'articolo 2, comma 2, lettera b), non si desume in maniera inequivoca se, per il contratto di trasporto di merci, la forma scritta sia richiesta ad substantiam ovvero ad probationem, sia perché ciò non è detto espressamente utilizzandosi invece una terminologia («di regola») che si presta ad interpretazioni non univoche, sia perché al numero 6) sembra presupporsi, almeno in alcuni casi, la validità dei contratti a prescindere dalla forma.
Inoltre, si evidenzia che al numero 5) dell'articolo 2, comma 2, lettera b), sarebbe opportuno riferire la nullità non agli «effetti derivanti da comportamenti diretti a far gravare sul vettore il peso economico delle sanzioni a carico del committente per effetto delle violazioni previste al numero 3», ma ai patti intercorsi tra le parti, volti a far gravare sul vettore il peso economico di dette sanzioni.
L'articolo 3 reca l'abrogazione di una disposizione del decreto-legge n. 256/2001 (articolo 3), con la quale, mediante interpretazione di una disposizione già vigente, è stato stabilito che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto di alcuni dati, a pena di nullità, non comporta l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'articolo 1678 del codice civile, ma rileva soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta.
L'articolo 3 stabilisce quindi la decadenza, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, delle azioni da esercitare (sulla base della disposizione abrogata), prevedendo contestualmente,
per la composizione di tali controversie, la facoltà delle parti di procedere, di comune accordo, in sede arbitrale. Il collegio si esprime entro novanta giorni dalla sua investitura.
Per le azioni già esercitate è data facoltà alle parti di ricorrere alla composizione in sede extragiudiziale (si intende per tale, ad esempio, la composizione presso i collegi arbitrali istituiti presso le camere di commercio).
A tal proposito osserva che l'articolo 3 presenta una formulazione che potrebbe prestarsi a dubbi interpretativi con riferimento all'ambito della decadenza dall'esercizio di nuove azioni giurisdizionali e alla possibilità di risolvere in sede extragiudiziale le controversie già instaurate.
Per tali motivi formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3).
Vincenzo SINISCALCHI (DS-U) annuncia il proprio voto contrario alla proposta di parere formulata.
La Commissione respinge la proposta di parere del relatore.
Pier Paolo CENTO, presidente, a seguito della reiezione della proposta di parere da lui presentatae non essendo state presentate proposte di parere alternative, ritiene che non vi siano le condizioni per la formulazione di una diversa proposta di parere e propone pertanto che la Commissione non esprima il parere sul provvedimento in oggetto.
La Commissione concorda.
La seduta termina alle 13.50.
Giovedì 27 gennaio 2005. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.
La seduta comincia alle 13.50.
Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
C. 3744/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Ciro FALANGA (FI), relatore, osserva che l'unica disposizione del provvedimento modificata nel corso dell'esame presso il Senato è costituita dall'articolo 4, norma che detta i principi e i criteri direttivi che il Governo deve rispettare nell'esercizio della delega per l'emanazione delle misure di sostegno degli organi amministrativi delle Casse di previdenza dei due ordini professionali. In particolare si è provveduto ad integrare il contenuto della lettera a), specificando che, nel processo di unificazione delle Casse, eventuali modifiche dei regimi previdenziali non possono comportare effetti peggiorativi sui risultati finanziari delle gestioni previdenziali rispetto alla normativa vigente. Ritiene che la norma in questione sia ultronea poiché, trattandosi di soggetti di diritto privato, la loro unificazione è regolata dal Codice civile, come ebbe già ad evidenziare nel corso dell'esame in prima lettura.
In considerazione della notevole attesa da parte degli ordini professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri per il provvedimento in esame, propone di rendere il più spedito possibile l'iter del provvedimento, del resto solo marginalmente modificato rispetto al testo approvato dalla Camera. Pertanto propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti già per l'inizio della prossima settimana.
Gaetano PECORELLA, presidente, comunicando che il provvedimento potrebbe essere calendarizzato in Assemblea già nella prima decade di febbraio, concordando la Commissione, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 10 di martedì 1o febbraio.
Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.55.
I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:
Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento.
C. 5163 Vitali, C. 921 Lumia, C. 1531 Fragalà, C. 1735 Angela Napoli, C. 1780 Misuraca e C. 1912 Gazzara.
Norme in materia di azione di prevenzione patrimoniale e di attribuzioni del procuratore nazionale e del procuratore distrettuale antimafia.
C. 3577 Lumia, C. 733 Siniscalchi e C. 4758 Fragalà.
Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione.
C. 2443 Pisapia, C. 3402 Cento e C. 5490 Lussana.