Mercoledì 26 gennaio 2005. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.
La seduta comincia alle 14.30.
Sulla riunione della COSAC, svolta a L'Aja dal 21 al 23 novembre 2004.
Giacomo STUCCHI, presidente, dà lettura della relazione da lui predisposta sulla missione in oggetto (vedi allegato).
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle 14.40.
Mercoledì 26 gennaio 2005. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.
La seduta comincia alle 14.40.
Ratifica della Convenzione europea del paesaggio.
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Giacomo STUCCHI, presidente e relatore, precisa che la Convenzione europea del paesaggio, adottata in seno al Consiglio d'Europa, è stata aperta alla firma a Firenze il 20 ottobre 2000, ed è entrata in vigore tra gli Stati ratificanti - sinora 13 - a partire dal 1o marzo 2004. Ricorda che la Convenzione mira ad incoraggiare le pubbliche autorità dei vari Paesi ad adottare a tutti i livelli di governo politiche e misure di protezione, gestione e organizzazione dei paesaggi europei. La Convenzione riguarda tutti i tipi di paesaggio e non si limita solo a quelli più conosciuti e ammirati, considerandoli nella loro interazione con la qualità della vita delle popolazioni interessate. Sottolinea che l'approccio che la Convenzione suggerisce
è assai flessibile e va dalla più rigorosa attività di conservazione fino alla vera e propria creazione di contesti paesaggistici, con tutta la gamma delle sfumature intermedie-protezione, gestione e miglioramento. Gli strumenti giuridici e finanziari proposti dalla Convenzione tanto a livello nazionale che internazionale mirano alla formulazione di politiche del paesaggio e ad incoraggiare la collaborazione tra autorità centrali e locali, nonché tra le collettività a livello transfrontaliero. Il controllo sull'attuazione della Convenzione è demandato ad alcuni Comitati intergovernativi del Consiglio d'Europa.
le diverse collettività. Illustra poi l'articolo 10 che riguarda il monitoraggio sull'attuazione della Convenzione, che sarà operato dai Comitati intergovernativi di esperti costituiti dal Comitato dei Ministri in base all'articolo 17 dello Statuto del Consiglio d'Europa: il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmetterà al Comitato dei Ministri un rapporto sull'attuazione della Convenzione dopo ogni riunione dei Comitati di esperti. Questi ultimi sono altresì competenti per la proposta al Comitato dei Ministri dei criteri di attribuzione di un «Premio del paesaggio» del Consiglio d'Europa, il quale secondo l'articolo 11 potrà essere attribuito a singole collettività locali o a loro raggruppamenti, come anche a organizzazioni non governative, che si siano distinte per la messa in campo di misure efficaci ed esemplari di tutela o di organizzazione del paesaggio. L'articolo 12 reca invece una clausola di salvaguardia di eventuali norme più rigorose in materia di protezione o pianificazione del paesaggio contenute in altra normativa nazionale o internazionale che sia o che entrerà in vigore. Gli articoli da 13 a 18 contengono invece le clausole finali della Convenzione, aperta alla firma di tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa. Dopo l'entrata in vigore della Convenzione, il Comitato dei Ministri potrà invitare, con decisione a maggioranza qualificata, la Comunità europea e ogni altro Stato europeo ad aderire alla Convenzione. Ciascuno degli Stati, ovvero la Comunità europea, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione, adesione, potranno indicare esplicitamente i territori ai quali desiderano che la Convenzione si applichi, ma in seguito ciascuna delle Parti potrà estenderne l'applicazione ad altri fra i territori sotto la propria sovranità.
Paola MARIANI (DS-U) ritiene certamente condivisibili le finalità della Convenzione che mira a incoraggiare le pubbliche autorità dei vari Paesi e ad adottare a tutti i livelli di governo politiche e misure di protezione, gestione e organizzazione dei paesaggi europei, considerandoli nella loro interazione con la qualità della vita delle popolazioni interessate. Sottolinea infatti che la Convenzione tanto a livello nazionale che internazionale incoraggia la formulazione di politiche del paesaggio e la collaborazione tra autorità centrali e locali, nonché tra le collettività a livello transfrontaliero. Rileva infatti che con la Convenzione in esame, il paesaggio, da patrimonio nazionale, diventa un patrimonio europeo. Auspica quindi, anche a nome dei deputati del suo gruppo, che in attuazione di tale Convenzione si possano realizzare forme di controllo e di salvaguardia più efficaci. Vi è quindi piena conformità tra il provvedimento in esame e le disposizioni comunitarie in materia di tutela del paesaggio.
Flavio RODEGHIERO (LNFP) rileva che il provvedimento in esame non reca nella relazione di accompagnamento del Governo alcuni riferimenti importanti sulla materia in esame, come per esempio quelli relativi alle risoluzioni approvate dall'Assemblea del Consiglio d'Europa su questa materia. Chiede invece alcuni chiarimenti al relatore in merito alla compatibilità di tale disciplina con quella recata dalla legge n. 403 del 1999 di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.
Giacomo STUCCHI, presidente e relatore, ricorda che i paesi aderenti alla Convenzione per la protezione delle alpi non sono tutti i paesi dell'attuale convenzione in esame, e in particolare la Comunità europea. Si tratta quindi di aspetti che riguardano la competenza di settore di altre Commissioni di merito e non attengono a profili di compatibilità comunitaria. Ribadisce in ogni caso che il provvedimento in esame è compatibile con la normativa comunitaria.
Flavio RODEGHIERO (LNFP) prende atto delle indicazioni del relatore e preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Marco AIRAGHI (AN) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Andrea DI TEODORO (FI) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, un convinto voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Gabriele FRIGATO (MARGH-U) ritiene opportuna l'adozione di un provvedimento come quello in esame che eleva l'attenzione sul tema dell'ambiente. La Convenzione fa sperare che il patrimonio ambientale sia considerato e condiviso in tutta Europa attraverso la sua valorizzazione. Aggiunge, d'altro canto, che la tutela dell'ambiente si collega anche al miglioramento della qualità della vita e quindi dei cittadini.
La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.
Giacomo STUCCHI, presidente, ricorda ai colleghi che è stata approvata definitivamente al Senato la legge di riforma della legge La Pergola, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati. Ritiene si tratti sicuramente di un riconoscimento dell'eccellente lavoro fatto da questa Commissione nel corso del suo esame. Ringrazia quindi tutti i componenti della Commissione, nonché gli uffici che hanno collaborato alla sua stesura, per il contributo dato all'approvazione di questo provvedimento.
Governo del territorio.
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Giacomo STUCCHI, presidente e relatore, ricorda che il testo unificato delle proposte di legge C. 153 e abbinate in esame, all'articolo 1, commi 1 e 3, pone la finalità di dettare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione, principi generali in materia di governo del territorio. Aggiunge poi che il provvedimento reca agli articoli da 5 a 11, principi generali nelle materie dell'urbanistica e dell'edilizia, cioè in due delle materie
ricomprese dal comma 2 dell'articolo 1 nella nozione di governo del territorio. Dopo avere attribuito allo Stato all'articolo 2 alcune funzioni amministrative in materia di governo del territorio e all'articolo 3 il potere di mettere in atto interventi speciali volti a fronteggiare determinate situazioni di squilibrio territoriale, la proposta di legge individua quindi all'articolo 4 i principi generali che devono ispirare la condotta dei soggetti istituzionali coinvolti nell'esercizio delle funzioni di governo del territorio.
la realizzazione di servizi per rendere più accessibili e interoperabili tali dati, e affrontando gli ostacoli che ne limitano l'uso. Aggiunge che verranno trattati in modo specifico i dati necessari per monitorare e migliorare lo stato dell'ambiente, in particolare l'aria, l'acqua, il suolo e il paesaggio naturale.
Domenico BOVA (DS-U) afferma che, pur riconoscendo la necessità di definire i principi e gli orientamenti che devono stare alla base del «governo del territorio», nuovo concetto introdotto in seguito alla riforma del titolo V della Costituzione, il provvedimento in esame suscita alcune perplessità. Una prima questione riguarda il fatto che il provvedimento reca, all'articolo 1, comma 2, una nozione estremamente ristretta di governo del territorio, limitata all'ambito dell'urbanistica e comunque intesa nel senso più restrittivo di regolazione delle trasformazioni urbane con l'unico obiettivo di definire le regole per la razionale edificazione. Nota, invece, la mancanza di ogni richiamo alla pianificazione d'area vasta e, in linea generale, guardandosi alla «tutela del suolo, dell'ambiente e dei beni culturali e ambientali» come ad un limite alla disciplina delle trasformazioni del suolo piuttosto che come una finalità essenziale per assicurare la qualità del territorio. Tenendo conto del passaggio operato dal legislatore costituzionale dalla nozione di pianificazione urbanistica a quella di governo del territorio, rileva ancora che il provvedimento non dovrebbe dunque limitarsi alla disciplina delle procedure e dei contenuti dell'urbanistica, ma cogliere questa funzione di governo del territorio nella sua trasversalità, nella esigenza, cioè, che la pianificazione realizzi innanzitutto il raccordo e la riconduzione a sistema delle più diverse politiche settoriali e specialistiche che incidono sul territorio. Ritiene invece che nel testo unificato gli interessi pubblici alla tutela del suolo, dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali siano visti come un limite esterno alla materia del governo del territorio.
Gabriele FRIGATO (MARGH-U) intende sottoporre alla valutazione del relatore se sia corretto che sui temi urbanistici il provvedimento in esame non riconosca il ruolo istituzionale alle competenze della provincia, come attualmente sancito anche dalla costituzione. Aggiunge che secondo poi le discipline definite dai vari Statuti regionali, si tratta anzi di una funzione di coordinamento in materia urbanistica e di pianificazione del territorio, assegnata alla provincia che appare ormai imprescindibile.
Giacomo STUCCHI, presidente, concorda sui profili evidenziati dal deputato Frigato, pur rilevando che si tratta di questioni di merito che vanno affrontate nella Commissione di settore. Si riserva in ogni caso di rappresentare tali profili nel corso dell'esame della VIII Commissione.
Gabriele FRIGATO (MARGH-U), preso atto delle indicazioni del relatore, pur condividendo nel merito le considerazioni espresse dal collega Bova, non ravvisa peraltro nel provvedimento in esame aspetti di incompatibilità con la normativa comunitaria.
Flavio RODEGHIERO (LNFP) osserva che il provvedimento in esame costituito da 11 articoli elenca una serie di materie necessarie per poter efficacemente adempiere al governo e allo sviluppo del territorio: vigilanza e controllo del medesimo, urbanistica, edilizia, difesa del suolo, tutela del paesaggio. Ricorda inoltre che, per le materie elencate, la sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 2003, ha chiarito i dubbi in ordine alla collocazione della disciplina delle attività edilizie, non enucleabile dal Governo del territorio, contrariamente a quanto alcuni avevano sostenuto.
Marco AIRAGHI (AN), pur concordando con alcune considerazioni riferite su aspetti di merito, che peraltro, come è
stato già ricordato andrebbero affrontate presso le Commissioni di settore, preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Andrea DI TEODORO (FI) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 15.20.
C. 5373 Governo e abb.
(Parere alle Commissioni III e VIII).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
Rileva quindi che la Convenzione consta di un Preambolo e di 18 articoli. Nel Preambolo le Parti contraenti richiamano tra l'altro una lunga serie di Trattati internazionali in materia ambientale. Osserva che l'articolo 1, reca alcune definizioni. Si intende per «paesaggio» una porzione di territorio percepita come tale dalle popolazioni interessate e i cui caratteri sono la risultante dell'interazione di fattori naturali e/o umani. D'altro canto, con «obiettivo di qualità paesaggistica» si designa la formulazione, da parte delle competenti autorità, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le note paesaggistiche del loro contesto di vita. L'articolo 1 definisce infine come «gestione del paesaggio» le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo durevole, al mantenimento del paesaggio nel contesto delle trasformazioni indotte dall'evoluzione sociale, economica e ambientale. L'articolo 2 riguarda il campo di applicazione della Convenzione, la quale concerne - salvo quanto disposto dal successivo articolo 15 - l'intero territorio delle Parti contraenti nei suoi spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. La Convenzione riguarda sia i paesaggi considerati di rilievo che quelli della vita quotidiana e quelli degradati. L'articolo 3 ribadisce invece gli obiettivi della Convenzione e l'articolo 4 salvaguarda la ripartizione di competenze e i principi costituzionali di ciascuna delle Parti contraenti nell'attuazione della Convenzione, nel corso della quale ciascuna delle Parti terrà in debito conto il principio di sussidiarietà.
L'articolo 5 contiene quindi gli impegni delle Parti a riconoscere giuridicamente il paesaggio quale componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, del loro patrimonio culturale e della loro identità; attuare politiche del paesaggio miranti alla protezione, alla gestione e alla pianificazione di esso; porre in essere procedure di partecipazione pubblica, nonché di autorità locali e regionali e di altri possibili attori delle politiche del paesaggio; integrare il paesaggio nelle politiche di organizzazione del territorio, tanto dal punto di vista urbanistico quanto dal punto di vista culturale, ambientale, agricolo, sociale, economico. In base all'articolo 6 ciascuna delle Parti si impegna ad accrescere la sensibilizzazione dei diversi attori sociali rispetto ai valori paesaggistici, anche promuovendo la formazione di specialisti nella conoscenza e negli interventi sul paesaggio, nonché programmi interdisciplinari di formazione e insegnamenti a livello scolastico e universitario. Ciascuna delle Parti si impegna inoltre all'identificazione dei propri paesaggi, analizzandone altresì le caratteristiche e il contesto evolutivo, e alla qualificazione dei paesaggi identificati, tenendo conto dei valori ad essi attribuiti dalle popolazioni interessate. Infine ciascuna delle Parti si impegna a formulare obiettivi di qualità paesaggistica previa pubblica consultazione. Aggiunge che sulla scorta dell'articolo 7 le Parti si impegnano a collaborare per far sì che le politiche e i programmi a livello internazionale includano la dimensione paesaggistica; collaborazione che, ai sensi dell'articolo 8, si concretizzerà mediante reciproca assistenza tecnica e scientifica in materia paesaggistica e mediante scambi di specialisti della formazione e dell'informazione nel settore.
Ricorda ancora che l'articolo 9 contiene l'impegno delle Parti a incoraggiare la cooperazione transfrontaliera a livello locale e regionale al fine della valorizzazione dei paesaggi interessati, se del caso con l'attuazione di programmi comuni tra
Sottolinea d'altro canto che ciascuna delle Parti potrà altresì in ogni momento denunciare la Convenzione in oggetto mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa; ciascuna delle Parti, o i Comitati di esperti di cui all'articolo 10, potranno proporre emendamenti alla Convenzione, che saranno sottoposti al Comitato dei Ministri, che ne voterà l'adozione a maggioranza qualificata, prima di trasmetterne il testo alle Parti contraenti per l'accettazione.
Ricorda che il disegno di legge A.C. 5373 si compone di tre articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione europea del paesaggio e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Osserva quindi che non vi sono specifiche direttive europee in materia di tutela del paesaggio, pertanto le disposizioni in esame non sembrano rilevare ai fini della compatibilità con il diritto comunitario.
Alla luce di tali considerazioni propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.
Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.
Preannuncia quindi il voto favorevole, anche a nome dei deputati del suo gruppo, sulla proposta di parere del relatore.
C. 153 Bossi e abb.
(Parere all'VIII Commissione).
(Esame e testo unificato e conclusione - Parere favorevole).
Sottolinea quindi che l'articolo 5, che riguarda più in particolare la materia urbanistica, affida invece al Comune il ruolo di soggetto che si occupa in via primaria delle funzioni in materia di governo del territorio, affidandogli in particolare il compito di redigere il piano urbanistico. Le Regioni individuano invece i contenuti della pianificazione territoriale, che deve essere recepita e coordinata dal piano urbanistico, il quale si pone come strumento di disciplina complessiva del territorio comunale. Lo stesso articolo 5 individua poi i contenuti della pianificazione urbanistica e distingue tra un piano strutturale e un piano operativo, assegnando al primo una funzione programmatoria e al secondo funzione di conformare la proprietà.
Passa quindi all'esame dell'articolo 6 che, ai commi 1 e 2, prevede invece che con il piano urbanistico si garantisca la presenza di attrezzature e servizi pubblici secondo criteri di dimensionamento fissati dalle Regioni, fissando al successivo comma 3 norme in materia di vincoli preordinati all'esproprio. Il successivo articolo 7 contiene norme procedurali per l'adozione degli strumenti urbanistici, prevedendo in particolare al comma 4 che le modifiche proposte nel piano urbanistico agli altri piani territoriali diventano operative se gli enti titolari di questi ultimi piani le accettano. L'articolo 8 detta quindi norme in materia di attuazione del piano urbanistico e in particolare di perequazione; il successivo articolo 9 assegna invece alle Regioni il compito di individuare le misure di salvaguardia che devono essere adottate nelle more dell'approvazione degli atti di contenuto operativo del piano urbanistico. Rileva ancora che l'articolo 10 reca norme in materia di attività edilizia, mentre l'articolo 11 delega il Governo ad adottare misure in materia di fiscalità urbanistica.
Segnala quindi che la pianificazione urbanistica e l'assetto del territorio non hanno costituito oggetto di interventi normativi da parte delle istituzioni comunitarie. Le azioni condotte dagli organi comunitari in tali settori sono state preordinate ad un efficace perseguimento degli obiettivi in materia di politica ambientale, piuttosto che all'introduzione di nuovi strumenti di pianificazione urbanistica. Non rileva pertanto difformità tra la proposta di legge in questione e atti normativi comunitari nella materia. Ricorda peraltro, per completezza, che l'11 febbraio 2004 la Commissione ha presentato la comunicazione «Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano» COM(2004)60, che costituisce la prima fase nell'elaborazione della strategia - prevista per l'estate 2005 - volta a migliorare la qualità e le prestazioni ambientali delle aree urbane. Ricorda infatti che l'obiettivo è contribuire a livello comunitario alla definizione di un solido quadro di riferimento per promuovere iniziative locali basate sulle migliori pratiche, lasciando la scelta delle soluzioni e degli obiettivi ai responsabili locali. Sottolinea ancora che la comunicazione pone l'accento sull'edilizia sostenibile, che considera una priorità, preannunciando che la Commissione europea metterà a punto una metodologia comune per valutare la sostenibilità complessiva degli edifici e dell'ambiente costruito, che si applicherà anche ai progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici o a ristrutturazioni importanti degli edifici esistenti.
Ricorda quindi che il 23 luglio 2004 la Commissione ha presentato la proposta di direttiva COM(2004)175 che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nelle Comunità (INSPIRE). La proposta intende ottimizzare lo sfruttamento di dati già disponibili, imponendo la documentazione dei dati territoriali esistenti,
Alla luce di tali considerazioni propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.
Sottolinea che altra questione attiene poi al riparto delle competenze amministrative in materia di governo del territorio. Nel testo unificato si assume il principio di sussidiarietà quale criterio di ripartizione delle attribuzioni fra diversi soggetti istituzionali, in realtà viene mantenuto un ordinamento fondato da una parte sul rafforzamento del ruolo statale e, dall'altra, su un sistema di pianificazione a geometria variabile di difficile comprensione, che certamente non punta più sulla omogeneità e sulla qualità della pianificazione. Rileva inoltre che è stata introdotta la previsione di un «programma di opere e interventi dichiarati di interesse nazionale» con un chiaro riferimento alla cosiddetta legge obiettivo, con la compromissione di ogni garanzia della salvaguardia degli interessi locali coinvolti dalla localizzazione delle opere. Ritiene che l'unico elemento di riequilibrio di questa preponderante competenza statale è costituito dalla necessità di acquisire sulle opere o interventi, ovvero sul programma, l'intesa della Conferenza unificata.
Ricorda invece che per quanto riguarda la funzione di pianificazione territoriale, nel testo unificato tale funzione è considerata eventuale e la sua attribuzione ad un ente appare fondata sul principio di differenziazione. Con riferimento all'articolo 5, comma 1, non è precisato peraltro se sarà un ente territoriale ad essere preposto alla pianificazione. Aggiunge anzi, che il sistema descritto all'articolo 5, commi 2 e 6, appare in palese contrasto con l'articolo 118 della Costituzione e, in generale, comporta una profonda svalutazione dello strumento pianificatorio, quale momento essenziale per il governo del territorio. Ritiene che occorra pertanto affermare con chiarezza che le funzioni di governo del territorio competono primariamente ai comuni, fatti salvi i compiti che attengono alla cura di interessi di area vasta, espressamente e stabilmente attribuiti dalla legge regionale alla provincia o alla regione.
Precisa quindi che altre perplessità residuano in merito al rapporto tra amministrazioni che esercitano le funzioni di governo del territorio e i soggetti privati e, più in generale, l'efficacia degli atti di pianificazione. Sottolinea infatti che nel testo unificato le indicazioni normative sembrano andare nella direzione di dare comunque priorità alla tutela delle posizioni giuridiche dei privati, come conferma il contenuto dell'articolo 4, comma 3. Ritiene peraltro necessario ribadire la natura pubblica della funzione di governo del territorio, volta a perseguire interessi generali e consistente in atti generali di pianificazione aventi contenuto conformativo della proprietà. Ne consegue che gli accordi con i privati devono essere promossi e sviluppati nell'ambito di una griglia di obiettivi e di finalità generali, già definiti in modo stabile dalla pianificazione strategica e strutturale. Inoltre, una legge statale che stabilisca i principi fondamentali in materia del governo del territorio dovrebbe rappresentare l'occasione per fornire un chiarimento definitivo in merito alla annosa questione circa la natura non espropriativa dei vincoli generali di inedificabilità e dei limiti e condizioni all'uso e alle trasformazioni del suolo, previsti dai piani. Su questo argomento ravvisa nel testo unificato ancora ampi margini di incertezza.
Sulla base delle riflessioni esposte preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.
Preannuncia, pertanto, anche a nome dei deputati del suo gruppo, l'astensione sulla proposta di parere del relatore.
Osserva inoltre che numerose Regioni hanno definito anche di recente regole per un governo innovativo delle trasformazioni della città e del territorio. In questo loro processo normativo è opportuno che vi siano indirizzi stringenti per evitare problemi che possano incidere negativamente su un territorio, ad esempio l'utilizzo incontrollato dei suoli fertili e il degrado dei grandi paesaggi storici causati da un'espansione urbana non controllata.
Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.