Mercoledì 10 novembre 2004. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Pasquale Viespoli.
La seduta comincia alle 14.10.
DL 249/04: Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali.
La Commissione inizia l'esame.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, rileva come il decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, sia stato esaminato in prima lettura al Senato, che lo ha approvato nella seduta del 3 novembre 2004.
la formazione professionale; l'accertamento - da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - del «concreto avvio», nei primi 12 mesi dell'intervento di integrazione (cioè, durante il periodo ordinario della durata del medesimo per crisi aziendale), del piano di gestione delle eccedenze di personale.
L'indennità è stata corrisposta dall'INPS per un numero non superiore a 150 unità di lavoratori.
lavoro che assumono i lavoratori del settore del trasporto aereo, interessati dalle misure di cassa integrazione e di mobilità sopra descritte, entro il limite di 10 milioni di euro, i benefici previsti: dall'articolo 8, comma 4, della legge n. 223/91, che riconosce al datore di lavoro, in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato, un contributo mensile pari al 50 per cento dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore; il contributo viene erogato per un numero di mesi non superiore a 12 ovvero a 24 ed a 36 mesi, rispettivamente per i lavoratori di età superiore a 50 anni e per quelli appartenenti alle aree suddette del Mezzogiorno o in quelle in cui il rapporto tra gli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e la popolazione residente in età di lavoro è superiore alla media nazionale; l'articolo 25, comma 9, della legge n. 223/91, che, in caso di assunzione a tempo indeterminato, riduce la contribuzione a carico dei datori di lavoro, che viene equiparata, per i primi 18 mesi, a quella dovuta per gli apprendisti (quest'ultima è pari, nel 2004, a 2,88 euro settimanali).
salve le domande presentate prima dell'ammissione al trattamento di CIGS.
del 2004 ha stabilito l'eliminazione di ogni sperequazione esistente tra le varie gestioni pensionistiche, al fine di ottenere, a parità di anzianità contributiva e di retribuzione pensionabile, uguali trattamenti pensionistici; l'inclusione dell'intera indennità di volo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1997, con effetto dal 1o gennaio 1998, al fine di eliminare il contenzioso in atto (comma 2). Al riguardo, il comma in esame stabilisce, fornendo un'interpretazione autentica, che l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, si interpreta nel senso che, per la determinazione della retribuzione pensionabile relativa alle quote di pensione maturate con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997, si tiene conto dell'intero importo dell'indennità di volo; l'abolizione della facoltà di capitalizzare, per l'iscritto al Fondo volo che ha maturato il diritto alla pensione di anzianità una quota della pensione a decorrere dal 1ogennaio 2005, attraverso l'abrogazione dell'articolo 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859 (comma 3), che prevede che l'iscritto che abbia raggiunti i requisiti per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, abbia la facoltà di chiedere che gli sia corrisposto, in sostituzione di una quota della pensione che gli spetta, il valore capitale della quota stessa, calcolato in base ai coefficienti in uso presso l'INPS. Secondo la relazione illustrativa, attualmente tale possibilità è vigente solamente nel Fondo volo, per i soggetti iscritti che possono far valere quale somma di età anagrafica e anzianità contributiva almeno il parametro 87. La stessa relazione, inoltre, specifica che tale facoltà già oggi non è più consentita per gli iscritti dopo il 27 novembre 1988 né per le quote di pensione posteriori al 30 giugno 1997.
per i quali la decadenza è provocata dal rifiuto di un'offerta di formazione ovvero di un'offerta di lavoro.»
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286; 5,75 milioni di euro sono stanziati ai fini dell'erogazione dei contributi per l'acquisto, da parte delle associazioni di volontariato e delle ONLUS, di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342. Ricorda, in proposito, che il citato articolo 96 ha disposto che annualmente venga determinata, a tali fini, una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali; 2 milioni di euro sono attribuiti in favore della comunicazione istituzionale (dovrebbe intendersi dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali); 2 milioni di euro sono stanziati per l'attuazione, in accordo con le regioni e gli enti locali, del programma di chiusura degli istituti di ricovero per minori.
Roberto GUERZONI (DS-U) propone di acquisire nel corso di un'audizione il parere delle organizzazioni sindacali in ordine al provvedimento in esame, nel testo approvato dal Senato.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, evidenziato come la medesima richiesta sia stata avanzata anche da altri gruppi, ritiene si possa procedere ad un'audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali in ordine al provvedimento in esame, nel testo approvato dal Senato. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.50.
Mercoledì 10 novembre 2004.
Audizione di FABI, FALCRI, CIDA, CGIL, CISL, UIL e UGL sulla annunciata cessione del ramo informatico del gruppo Capitalia.
L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.50.
C. 5398 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).
Il testo originario del decreto constava di soli due articoli. Nel corso dell'esame al Senato sono stati inseriti, con un maxiemendamento del Governo, alcuni nuovi articoli, che in sostanza danno attuazione agli impegni assunti per la definizione di un sistema di ammortizzatori sociali per il trasporto aereo nel protocollo di intesa siglato il 6 ottobre 2004 tra il Governo, le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria e l'Alitalia.
L'articolo 1, comma 1, consente, in determinati casi, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) concesso per crisi aziendale fino ad un periodo di 12 mesi oltre gli ordinari limiti di durata del trattamento medesimo. In base all'articolo 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, la durata del programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione per crisi aziendale, e l'erogazione del conseguente trattamento di cassa integrazione straordinaria, è ordinariamente pari ad un periodo massimo di 12 mesi, con possibilità di un nuovo intervento qualora siano decorsi almeno i 2/3 del periodo della precedente concessione.
Presupposto della proroga sono: la cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o di parte di essi; la sussistenza di programmi volti alla ricollocazione dei lavoratori e che comprendano, ove necessario,
La proroga può essere concessa entro il limite complessivo di spesa di 43 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione (di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236). La dotazione del Fondo è conseguentemente incrementata, per l'anno 2004, per il medesimo importo, riducendo nella misura corrispondente l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del fondo speciale di parte corrente.
Il comma 2 novella parzialmente l'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004). Tale comma prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la facoltà per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto il Ministro dell'economia di concedere e prorogare - anche in deroga alla normativa ordinaria - trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale (anche senza soluzione di continuità) alle seguenti condizioni: esistenza di programmi intesi alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero volti al reimpiego dei lavoratori; per i casi di prima concessione dei trattamenti, conclusione, in sede governativa, di specifici accordi entro il 30 giugno 2004; limite massimo complessivo di pari a 310 milioni di euro (a carico del summenzionato Fondo per l'occupazione); applicazione dei benefici fino al 31 dicembre 2004.
Il comma in esame incrementa il limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro (da 310 milioni a 360 milioni) ed il termine finale per l'applicazione dei relativi trattamenti viene differito dal 31 dicembre 2004 al 30 aprile 2005. Secondo la relazione illustrativa, gli accordi per i quali occorre incrementare le risorse del Fondo, già esaurite per altre emergenze, riguardano il settore tessile della provincia di Bergamo e delle regioni Emilia-Romagna, Umbria, Puglia, nonché le aziende Celestica e Case di Cura Riunite di Bari. Inoltre è necessario differire il termine al 30 aprile 2005 «al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie per un congruo periodo e con conseguente sforamento della data del 31 dicembre 2004 ... Per il settore tessile, infatti, alcuni territori non hanno ancora iniziato l'utilizzo degli ammortizzatori in deroga ed il periodo di tre mesi (da ottobre a dicembre 2004) non sarebbe sufficiente al superamento delle problematiche occupazionali».
Ricorda inoltre che, ai sensi del quinto e sesto periodo del medesimo comma 137, la misura dei trattamenti liquidati è ridotta del venti per cento, ad esclusione dei casi di prima proroga e di nuova concessione. Nel corso dell'esame presso il Senato è stato soppresso il comma 3 del decreto-legge, relativo alla decadenza dai relativi trattamenti dei lavoratori del settore aereo in CIGS e di tutti i lavoratori in mobilità o titolari di trattamenti concessi in deroga alla vigente legislazione. La materia è ora trattata dall'articolo 1-quinquies.
A seguito dell'approvazione presso l'Assemblea del Senato di un emendamento sono stati aggiunti i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater. Il comma 3-bis interviene a sostegno dei lavoratori dipendenti da datori privati operanti nella Regione Valle d'Aosta, a favore dei quali l'articolo 46 della legge n. 144 del 1999 aveva disposto alcune misure atte a fronteggiare la crisi occupazionale nelle attività connesse ai flussi internazionali di traffico derivante dalla chiusura del traforo del Monte Bianco. In particolare è stata loro attribuita, per l'eventuale periodo di sospensione dal lavoro o di riduzione del relativo orario un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale o proporzionata alla riduzione dell'orario, nonché gli assegni familiari, ove spettanti.
Il comma 3-bis, secondo periodo, dispone che gli oneri derivanti dalla disposizione introdotta da primo periodo, quantificati in 450 mila euro, siano posti a carico del Fondo per l'occupazione. Peraltro, la disposizione prevede inoltre che alla copertura degli medesimi oneri si provveda a valere sul Fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Sulla base della formulazione adottata sembra, pertanto, che l'importo di 450 milioni di euro sia assegnato al Fondo per l'occupazione, a carico del quale verranno concessi i contributi di cui al primo periodo del comma.
Il comma 3-ter introduce la cosiddetta clausola di salvaguardia, prevedendo che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978. È prevista, inoltre, sempre a fini di salvaguardia, la trasmissione alle Camere degli eventuali decreti adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, punto 2), della legge n. 468 del 1978. Si tratta dei decreti mediante i quali il Ministro dell'economia e finanze provvede ad aumentare gli stanziamenti di capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio, con risorse prelevate a valere sul Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.
L'articolo 1-bis, introdotto a seguito dell'approvazione del maxiemendamento del Governo al Senato, prevede misure volte a fronteggiare la crisi occupazionale nel settore del trasporto aereo, ed in particolare quella riguardante il personale Alitalia. Al riguardo si ricorda che il Protocollo d'intesa, siglato il 6 ottobre 2004 tra il Governo, le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria e l'Alitalia, prevede «l'impegno del Governo a definire, mediante l'adozione di uno specifico provvedimento d'urgenza, ed in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, misure di sostegno al reddito ed all'occupazione applicabili ai vettori aerei.» Pertanto il comma 1 dispone che, a decorrere dal 1o gennaio 2005, il Ministro del lavoro possa concedere il trattamento di cassa integrazione straordinaria (CIGS) al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società che dovessero derivare da questi a seguito di processi di riorganizzazione o di trasformazione societaria. Il trattamento ha la durata di 24 mesi.
Presupposto di tale concessione sono la stipula di specifici accordi in sede di governativa in caso di crisi occupazionale, ristrutturazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività. I soggetti interessati dalle disposizioni illustrate risultano essere - secondo quanto indicato nella Relazione tecnica allegata dal Governo all'articolo in esame - 3.700 unità. Con la medesima decorrenza (1o gennaio 2005) è esteso ai medesimi lavoratori il trattamento di mobilità. In conseguenza delle misure adottate, i vettori aerei e le società da questi derivanti, devono corrispondere - sempre a decorrere dal 1o gennaio 2005 - i contributi previsti per i trattamenti CIGS e di mobilità «ivi compreso quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 2 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223». Il citato articolo 7, commi 1, 2 e 3, reca disposizioni concernenti l'indennità spettante ai lavoratori in mobilità. Il richiamo a tali disposizioni appare dunque improprio, non prevedendo le stesse alcun contributo a carico dei datori di lavoro. Esse si prestano anche ad essere interpretate nel senso che la corresponsione dell'indennità di mobilità è a carico del datore di lavoro.
Al riguardo la relazione tecnica allegata all'emendamento presentato al Senato precisa che sono a carico dei datori di lavoro «i contributi previsti dalla legislazione vigente in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di trattamento di mobilità (CIGS: 0,90 per cento; mobilità: 0,30 per cento; addizionale CIGS: 4,50 per cento) nonché la tassa di ingresso alla mobilità (ipotizzata corrisposta per tre mensilità in relazione ad accordo aziendale). Il comma 2 estende ai datori di
L'articolo 1-bis, comma 3, quantifica gli oneri derivanti dal comma 1 e 2 della disposizione in esame in complessivi 383 milioni di euro per il periodo 2005-2010. La ripartizione degli oneri per ciascuno degli anni del periodo considerato è determinata, ai sensi del successivo comma 4, in: 47 milioni di euro nell'anno 2005; 76 milioni di euro nell'anno 2006; 77 milioni di euro nell'anno 2007; 74 milioni di euro nell'anno 2008; 72 milioni di euro nell'anno 2009; 37 milioni di euro nell'anno 2010.
Alla copertura dei suddetti oneri si provvede: per complessivi 336 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione. In particolare, si prevede l'istituzione, nell'ambito di detto Fondo, di una apposita voce contabile relativa ai trattamenti di cassa integrazione di cui al comma 1 e ai benefici di cui al comma 2. A tale voce contabile sono destinati 40 milioni di euro nel 2005, 64 milioni nel 2006, 67 milioni nel 2007, 64 milioni nel 2008, 64 milioni nel 2009 e 37 milioni di euro nel 2010. Tale copertura presuppone peraltro che il Fondo per l'occupazione abbia risorse disponibili per gli importi stabiliti. La relazione tecnica, al riguardo, afferma che il Fondo presenta le occorrenti disponibilità: per complessivi 47 milioni di euro, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 nel periodo considerato. In particolare, tali maggiori entrate vengono annualmente quantificate in 7 milioni di euro nel 2005, 12 milioni nel 2006, 10 milioni nel 2007, 10 milioni nel 2008 e di 8 milioni di euro nel 2009.
Il comma 4 dispone che l'INPS provveda al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale, delle domande di mobilità e dei benefici contributivi, consentendo l'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione di cui al comma 1 e dei benefici di cui al comma 2 nel limite del complessivo onere di 383 milioni di euro nel periodo 2005-2010. Le risultanze del monitoraggio devono essere comunicate al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978, ovvero delle misure correttive di cui all'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468/1978 (si tratta della già ricordata clausola di salvaguardia).
Nel periodo necessario all'adozione dei provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa si provvede mediante rideterminazione, effettuata con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, degli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione. II comma 5 detta una disciplina di carattere generale per i lavoratori delle imprese ammesse al trattamento CIGS, ai quali viene preclusa la possibilità di accedere agli incentivi al posticipo del pensionamento (cd. bonus previdenziale) previsti dalla recente legge di modifica del sistema previdenziale (articolo 1, commi 12-17, legge 23 agosto 2004, n. 243), limitatamente al periodo di ammissione dell'impresa al trattamento CIGS. Restano comunque
L'articolo 1-ter, introdotto a seguito dell'approvazione di un emendamento del Governo al Senato, istituisce presso l'INPS un Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo (comma 1). Tale disposizione recepisce il contenuto del citato protocollo di intesa del 6 ottobre 2004. Il fondo opera la riconversione e la riqualificazione professionale del personale richiamato in precedenza attraverso: il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari; l'erogazione di specifici trattamenti in favori di lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro, compresi i contratti di solidarietà (di cui all'articolo 5 del D.L 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla L. 19 luglio 1993, n. 236), da sospensioni temporanee dell'attività lavorativa o da processi di mobilità secondo modalità da concordare tra azienda ed organizzazioni sindacali.
Il comma 2 stabilisce le modalità di alimentazione del fondo di cui al comma precedente. In particolare, si prevede un contributo sulle retribuzioni pari allo 0,5 per cento, di cui lo 0,375 per cento a carico dei datori di lavoro di tutto il trasporto aereo e lo 0,125 per cento a carico dei lavoratori. Lo stesso comma prevede altresì un'ulteriore fonte di alimentazione del fondo, individuata nei contributi del sistema aeroportuale «che gli operatori stessi (cioè Assoaeroporti ed ENAC) converranno direttamente tra di loro per garantire la piena operatività del fondo e la stabilità del sistema stesso». In proposito, il richiamato protocollo d'intesa ha specificato che la tale previsione dovrebbe «garantire ai lavoratori collocati in cassa integrazione e/o in mobilità l'integrazione del reddito pari all'80 per cento della retribuzione fissa, delle mensilità aggiuntive e delle voci retributive contrattuali aventi carattere di continuità». Infine, il comma 3 rimette alle parti sociali (operatori del settore del trasporto aereo ed organizzazioni sindacali nazionali e di categoria comparativamente più rappresentative) la definizione delle modalità di gestione del fondo. Le prestazioni del fondo sono erogate nei limiti delle risorse derivanti dai contributi previsti dal comma 2. Per ciò che attiene alla copertura finanziaria, il comma 1 prevede che dall'istituzione del fondo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dal momento che i contributi previsti dal comma 2 sono a carico di tutti i datori di lavoro operanti nel settore del trasporto aereo, ivi compresi eventuali enti di diritto pubblico, la relazione illustrativa specifica che «eventuali contributi che dovessero pervenire al Fondo da parte di soggetti pubblici dovranno essere effettuati senza nuovi o maggiori oneri per il Bilancio dello Stato ovvero nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio».
L'articolo 1-quater, introdotto dal maxiemendamento del Governo al Senato, modifica la normativa inerente al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (cd. Fondo volo), di cui al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, anche a seguito del protocollo di intesa del 6 ottobre 2004. In particolare, secondo anche quanto riportato nella relazione tecnica all'articolo in esame, le modifiche concernono: le modifiche all'attuale tetto di pensione (comma 1). Il citato comma infatti prevede che, in attesa dell'armonizzazione tra le varie gestioni pensionistiche prevista nei principi di delega contenuti nella legge 23 agosto 2004, n. 243, per i soggetti iscritti al Fondo in precedenza richiamato, di cui all'articolo 2, comma 1, del citato D.Lgs. 164 del 1997, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere l'80 per cento della retribuzione pensionabile individuale determinata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite. Si ricorda che l'articolo 1, comma 2, lettera q), della legge n. 243
Il comma 4 reca la norma di copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1-quater, quantificati in 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Alla copertura, secondo l'articolo in esame, si provvede: quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), annualmente destinata allo Stato, di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222; quanto a 23 milioni di euro, a valere sul Fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando per 13 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e per 10 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Osserva, peraltro, che, secondo le indicazioni contenute nella relazione tecnica, l'onere si colloca stabilmente oltre 27 milioni di euro a partire dal 2012, e presenta negli anni successivi un andamento crescente per attestarsi, nell'anno 2023, a 29,75 milioni di euro. Il comma 5 autorizza il Ministro dell'economia ad apportare, con propri decreti, le corrispondenti variazioni di bilancio. Il comma 6 reca la disposizione di salvaguardia. Sempre a fini di salvaguardia, è poi prevista la trasmissione alle Camere degli eventuali decreti adottati dal Ministro dell'economia per aumentare gli stanziamenti di capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio, con risorse prelevate a valere sul Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.
L'articolo 1-quinquies reca una disciplina di carattere generale in tema di decadenza dai trattamenti di CIGS, di mobilità e di disoccupazione. Esso è stato introdotto a seguito dell'approvazione di un emendamento del relatore nel corso dell'esame in sede referente al Senato, contestualmente alla soppressione dell'articolo 1, comma 3, del decreto, relativo ad identica materia. L'articolo in esame è volto ad evitare un'assimilazione della disciplina della decadenza dal trattamento di CIGS a quella della decadenza dal trattamento di mobilità, prevista invece dal testo originario del comma 3 dell'articolo 1 del decreto. Si è quindi stabilito di distinguere «chiaramente tra la sanzione della decadenza dai trattamenti connessa al rifiuto di un'offerta di formazione - offerta che, a sua volta, si configura come un diritto/dovere - opposto dal lavoratore che percepisce il trattamento straordinario di cassa integrazione, e il regime sanzionatorio previsto per tutti gli altri trattamenti,
Segnala peraltro che l'articolo riproduce il contenuto dei periodi settimo, ottavo, nono e decimo del comma 137 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004). La disposizione riprende parzialmente anche il contenuto dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003, di riforma del mercato del lavoro, relativo alla decadenza dai trattamenti di sostegno al reddito dei lavoratori svantaggiati destinatari di attività volte inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro. Tale articolo prevede comunque che le attività lavorative o formative proposte al lavoratore debbano essere congrue rispetto alle sue competenze e qualifiche.
Il comma 1, primo periodo, concerne la decadenza del lavoratore dal trattamento di integrazione salariale straordinaria. La decadenza si verifica in caso di: rifiuto ad essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione (da svolgersi in un luogo distante al massimo 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici) ovvero in caso di frequenza irregolare al corso; mancata accettazione ad essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità, sempre nei limiti di distanza indicati dal punto precedente. Il secondo periodo del comma 1 prevede invece la decadenza dei lavoratori dai trattamenti di mobilità, dai trattamenti di disoccupazione speciale o da indennità o sussidi erogati a fronte dello stato disoccupazione o in occupazione, dai trattamenti di CIGS per crisi aziendale prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame e dai trattamenti comunque concessi o prorogati ai sensi di normative speciali, anche in deroga all'ordinamento vigente. Tale decadenza si verifica in caso di: rifiuto ad essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o di riqualificazione, ovvero in caso di frequenza irregolare al corso; mancata accettazione di un lavoro con inquadramento in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza; mancata accettazione ad essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità.
Anche in tali casi l'attività lavorativa o di formazione o riqualificazione deve svolgersi in un luogo distante al massimo 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici. La decadenza concerne anche i lavoratori ammessi ai trattamenti di sostegno al reddito prima dell'entrata in vigore del decreto-legge. Viene espressamente specificato che in caso di decadenza dal godimento del trattamento di cassa integrazione straordinaria, il lavoratore perde anche il diritto alle erogazioni di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, ad eccezione dei diritti già maturati (terzo periodo).
L'articolo 2, comma 1, dispone alcuni stanziamenti per l'anno 2004, in favore di specifici interventi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di «rilevanza statale», necessari ed urgenti, come evidenzia la relazione illustrativa, per la realizzazione di rilevanti misure di carattere sociale. In particolare: 11 milioni di euro sono destinati al Fondo per l'associazionismo, di cui all'articolo 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383. Ricorda che tali dotazioni sono volte al sostegno finanziario in favore di: iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla stessa legge n. 383; progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della medesima legge n. 383, al fine di «fare fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate». Al riguardo, 2,58 milioni di euro sono destinati al contributo statale in favore delle associazioni di promozione sociale, di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 438; 1,47 milioni di euro sono destinati al Fondo nazionale per le politiche migratorie, previsto dall'articolo 45 del T.U delle
Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 28 marzo 2001, n. 149, infatti, il ricovero dei minori in istituto «deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia». Infine 200.000 euro sono destinati al finanziamento di un progetto informativo per l'integrazione dei soggetti portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Il comma 2 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal precedente comma, valutati complessivamente in 25 milioni di euro per il 2004. In particolare, a tali oneri si fa fronte riducendo nella misura corrispondente il Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, istituito dall'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004). Si ricorda che, ai sensi del comma 113 dello stesso articolo 4, la dotazione iniziale del Fondo ammontava a 30 milioni di euro.
Avverte infine che sul provvedimento in esame è stato espresso il parere del Comitato per la legislazione.