Interrogazioni n. 5-02423 Didonè e n. 5-02718 Mascia: Lavoratori dell'ACI GLOBAL.
La questione sollevata negli atti parlamentari, oggi in discussione, trae origine dalla trasformazione societaria avvenuta in ACI ITALIA nel 1997, con la conseguente creazione di una società nuova, la ACI 116, oggi ACI GLOBAL, giuridicamente autonoma rispetto alla prima e con una gestione separata del proprio personale.
L'ACI GLOBAL, come è noto, nel febbraio 2003 ha avviato una procedura di mobilità relativa a 171 dipendenti in esubero. Procedura che si è conclusa il 16 maggio 2003, presso questo Ministero, con un accordo sottoscritto dalle parti, che prevede la ricollocazione all'interno dell'azienda di 41 lavoratori, e la messa in mobilità di 130 dipendenti.
La proposta di far confluire il personale in esubero nei ruoli della ACI ITALIA venne avanzata già in sede di trattazione della vertenza, ma la suddetta società trovò inapplicabile tale ipotesi, essendo necessario per accedere nei propri ruoli, un concorso pubblico.
Peraltro, bisogna tenere conto che il precedente inquadramento, nei ruoli dell'Automobil Club d'Italia, avvenne in virtù dell'articolo 46, della legge finanziaria per il 1999 e si trattava di una disposizione avente carattere di eccezionalità.
Allo stato attuale, la Direzione Centrale del personale dell'ACI ha precisato che in base alla dotazione organica dell'Ente risultano vacanti n. 234 posti e che l'ordinamento professionale richiede professionalità medio alte e specializzazioni mirate.
Sulla base di tali presupposti la citata Direzione Centrale ritiene che una eventuale assegnazione del personale in esubero alla società ACI GLOBAL non risponderebbe alle necessità funzionali dell'ENTE presso il quale non potrebbe trovare idonea collocazione.
Interrogazione n. 5-03158 D'Agrò: Prepensionamento dei dipendenti della società Athesis di Verona.
Con riferimento alla interrogazione, oggi in discussione, vorrei far presente che in data 27 aprile 2004 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato il decreto ministeriale n. 33926, relativo alla proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della Athesis S.p.A per il periodo 24 luglio 2003 - 23 gennaio 2004.
Il suddetto decreto è stato trasmesso dall'INPS, alle Sedi competenti con messaggio n. 012885 del 30 aprile 2004; pertanto l'istituto ha assicurato che provvederà immediatamente ad espletare la consueta procedura per l'erogazione dalla prestazione.
Interrogazione n. 5-03173 Capuano: Polo pediatrico nel comune di Acerra.
Vorrei, innanzitutto, confermare che la realizzazione del polo pediatrico di Acerra è uno degli obiettivi prioritari del piano degli investimenti dell'INAIL.
L'intervento è stato indicato nel decreto del Ministero della sanità del 16 giugno 1997 tra quelli da realizzare, in attuazione della legge 549/95, con i fondi dell'INAIL riferiti agli anni 1996-1997.
Come ricordato dall'onorevole Capuano, allo stato attuale, i terreni risultano liberi da persone e cose.
Va precisato, tuttavia, che nell'ambito della trattativa si inseriscono diverse figure territoriali coinvolte nella realizzazione del Polo stesso, in conseguenza degli accordi di programma sottoscritti il 21 ottobre 1998 e 10 febbraio 2001.
In particolare, l'accordo del 21 ottobre 1998 fra il Ministero della sanità (nella funzione di garante), la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Acerra, la Fondazione Sant'Alfonso e l'Inail ha previsto l'impegno dell'istituto ad elaborare, sulla scorta delle indicazioni degli Enti interessati, il progetto preliminare ed a procedere all'indizione dell'appalto concorso, l'impegno della Regione Campania ad individuare i fondi atti a sostenere l'onere delle attrezzature, adottando i necessari atti formali al fine di iscrivere nel bilancio regionale e le relative risorse finanziarie, ed a stipulare un contratto preliminare di locazione prevedendo il canone da corrispondere all'INAIL.
Il citato, accordo prevedeva, inoltre, l'impegno del Comune di Acerra a convocare una conferenza dei servizi per procedere alla predisposizione ed approvazione della variante al P.R.G. vigente nonché ad individuare lo strumento attuativo necessario anche ai fini degli allacciamenti infrastrutturali e delle opere di urbanizzazione necessarie a collegare l'area predetta con la rete già esistente dei servizi.
Allo stato attuale, l'Inail ha predisposto il progetto preliminare ed il Comune di Acerra ha approvato la variante al P.R.G., dunque, ora è necessario il concorso contestuale di tutti i soggetti interessati all'iniziativa per la definizione di vari elementi quali la congruità degli stanziamenti di spesa per le attrezzature a carico della Regione Campania, in ragione del numero di posti letto previsti dai progetto sanitario e l'impegno formale da parte della Regione Campania di assumere in locazione l'intero complesso ospedaliero; sono altresì necessari il progetto sanitario occorrente per la predisposizione del Capitolato Prestazionale richiesto dal Ministero delle infrastrutture, le indagini preliminari geologiche e archeologiche previste dall'Accordo di Programma, possibili solo con la piena disponibilità del terreno e la definizione delle reti infrastrutturali e delle opere di urbanizzazione.
Nell'ambito dell'iter attuativo dell'iniziativa, in merito alla quale l'Inail riconferma gli impegni assunti, l'acquisizione del terreno, peraltro resosi, come già detto, solo recentemente libero, potrà avvenire non appena completate le verifiche e gli adempimenti enunciati.
Interrogazione n. 5-03174 Lo Presti: Rateizzazione dei contributi agricoli.
In attuazione dei commi 21, 22 e 24 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, è in corso di emanazione il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze con il quale è stata determinata la misura della riduzione della sanzioni civili connesse ad omissioni contributive e sono state altresì individuate ipotesi di particolare eccezionalità che possano consentire la rateizzazione del debiti contributivi fino a 20 rate trimestrali. Le aziende agricole interessate dal decreto sono quelle interessate da eventi eccezionali verificatisi alla data del 30 settembre 2003.
Il decreto interministeriale è diretto a tutte le aziende singole e/o associate inquadrate nel settore agricolo in relazione alla contribuzione dovuta a titolo proprio (coltivatori diretti/coloni/mezzadri - imprenditori agricoli a titolo principale) e/o per i lavoratori dipendenti occupati (a tempo indeterminato, a tempo determinato, impiegati e dirigenti).
Rientrano altresì nelle omissioni contributive oggetto dei decreto anche le contribuzioni dovute per i rapporti di piccola colonia e di compartecipazione familiare.
Infine, vorrei ricordare che il citato decreto, secondo la definizione di imprenditore agricolo esplicitata dall'articolo 2135 del codice civile, è applicabile anche alle aziende, singole o associate, che svolgano attivItà di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione ciò a condizione che siano presenti ì requisiti soggettivi (attività compiute dallo stesso imprenditore agricolo) ed oggettivi (le attività devono avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali) indicati dallo stesso articolo 2135.
Previdenza degli spedizionieri doganali (1578 Bornacin, C. 3221 Mazzarello, C. 3734 Campa e C. 3737 Illy).
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 6.200.000 euro per l'anno 2004, 6.455.000 euro per l'anno 2005 e 6.250.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
1. 1.Il relatore.
Disposizioni varie in materia di locazioni e di edilizia residenziale (Testo unificato C. 1411 e abb.).
«La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),
esaminato il testo unificato degli abbinati progetti di legge C. 1411 e abb., recante disposizioni varie in materia di locazioni e di edilizia residenziale;
esprime
con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di:
a) ripristinare la norma, contenuta nel testo base adottato dalla VIII Commissione nella seduta del 25 febbraio 2004, volta ad interpretare autenticamente il comma 27 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, precisando che agli assegnatari di alloggi ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, che abbiano i requisiti di reddito previsti dalla normativa vigente, spetta in ogni caso il diritto di riscatto per l'acquisto degli stessi con determinazione di un prezzo di cessione pari al cinquanta per cento del costo di costruzione, ancorché non espressamente indicato nell'originario atto di assegnazione;
b) all'articolo 2, primo capoverso, sopprimere le parole: «ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento»;
c) all'articolo 3, alla lettera c), sostituire le parole: «ovvero se ultrasessantenni» con le seguenti: «ovvero se ultrasessantacinquenni».