XI Commissione - Resoconto di marted́ 27 aprile 2004


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COMITATO DEI NOVE

Martedì 27 aprile 2004.

Indicizzazione delle retribuzioni.
C. 1032/A Bertinotti.

Il Comitato si è riunito dalle 11 alle 11.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 aprile 2004. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

La seduta comincia alle 11.30.

Disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo.
Testo unificato C. 1238 ed abb.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 6 aprile 2004.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che il deputato Fratta Pasini sostituirà il relatore Di Teodoro, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna.

Pieralfonso FRATTA PASINI (FI), relatore, formula una proposta di parere favorevole, con la seguente osservazione: valuti la Commissione di merito l'opportunità


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di chiarire se, per rendere operativi i diritti di assistenza al momento della presentazione della domanda di asilo e della fase istruttoria, di cui agli articoli 5 e 7-ter, sia necessario introdurre una disciplina sul personale interessato.

Emerenzio BARBIERI (UDC) osserva che la Commissione, in base alle proprie competenze, potrebbe formulare proposte specifiche in merito alla disciplina per il personale chiamato a dare attuazione agli articoli 5 e 7-ter.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ritiene l'osservazione del deputato Barbieri meritevole di approfondimento.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo.
Testo unificato C. 2725 e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 20 aprile 2004.

Cesare CAMPA (FI), relatore, considerato l'avanzato iter del provvedimento, rinviato in Commissione dall'Assemblea per un più attento esame dell'impatto finanziario, ritiene che la Commissione possa ribadire il parere favorevole con osservazioni espresso nella seduta dello scorso 16 settembre 2003, rilevando peraltro come tali osservazioni non siano state recepite dalla Commissione di merito. Ricorda che le osservazioni formulate dalla Commissione erano le seguenti: all'articolo 3, parrebbe opportuno far riferimento anche all'indennità di buonuscita, istituto tipico dei dipendenti pubblici; pare opportuno precisare che l'assistenza psicologica prevista dall'articolo 6, comma 2, e il patrocinio legale delle vittime del terrorismo, di cui all'articolo 10, pur essendo a carico dello Stato, non fanno venire meno il diritto di scelta di un professionista di fiducia da parte del beneficiario; sembrerebbe inoltre opportuno chiarire, anche per evitare il sorgere di un possibile contenzioso, se i trattamenti previsti abbiano natura risarcitoria o assistenziale, nel primo caso potendo cumularsi con altri trattamenti previdenziali, nel secondo caso assorbendo i trattamenti meno favorevoli, o restando assorbiti dai trattamenti più favorevoli.
Evidenzia infine come sia necessario perseguire la parificazione di tutte le vittime del dovere, prevedendo che il comma 1 dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sia modificato nei seguenti termini: «Al personale pubblico di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere, ed ai superstiti dello stesso personale ucciso, nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è assicurata, a decorrere dal 1o gennaio 1967, l'applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407».

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ricorda come, con riferimento all'articolo 3, comma 2, fossero state sollevate perplessità in ordine all'esenzione dall'IRPEF delle pensioni di quanti abbiano subito invalidità in conseguenza di atti di terrorismo. Ritiene inoltre che vada ulteriormente valutata la norma recata all'articolo 7, in base alla quale alle pensioni delle vittime del terrorismo e delle stragi con la medesima matrice è assicurato l'adeguamento costante al trattamento in godimento dei lavoratori nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità, ricordando come tale adeguamento, eventualmente in misura parziale, sia un'esigenza di carattere generale.

Emerenzio BARBIERI (UDC) ritiene che con il parere della Commissione si debba invitare la Commissione di merito a prevedere, all'articolo 6, comma 2, oltre che l'assistenza psicologica, anche quella psichiatrica a carico dello Stato, per le vittime di atti di terrorismo e stragi con la


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medesima matrice. Sottolinea inoltre come, all'articolo 9, sia opportuno prevedere l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie e farmaceutiche solo in favore degli invalidi vittime del terrorismo, e non anche dei loro familiari.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, invita il relatore a verificare la possibilità che la Commissione di merito inserisca nel testo le modifiche la cui opportunità è stata evidenziata nel dibattito.

Cesare CAMPA (FI), relatore, assicura che si farà carico di effettuare tale verifica.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati.
C. 4265 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 20 aprile 2004.

Cesare CAMPA (FI), relatore, formula una proposta di parere favorevole.
Ricorda inoltre come, essendo previste opportune misure in favore di quanti siano stati danneggiati dalle trasfusioni di sangue, sia necessario prevedere analoghe misure in favore anche di quanti abbiano subito danni in conseguenza di altri tipi di interventi sanitari, come le vaccinazioni.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 aprile 2004. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la funzione pubblica Learco Saporito.

La seduta comincia alle 13.30.

Decreto-legge 66/04: Reintegrazione di pubblici dipendenti indebitamente sospesi dal servizio.
C. 4903, Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 22 aprile 2004.

Il sottosegretario Learco SAPORITO rileva come il decreto-legge in esame sia stato emanato per rendere operativa la disciplina dettata dall'articolo 3, comma 57, della legge finanziaria per il 2004, non essendo stato emanato il regolamento attuativo nei termini previsti dal medesimo comma 57. Evidenziata altresì l'esigenza di circoscrivere la platea dei possibili beneficiari, in relazione agli altrimenti eccessivi oneri finanziari, sottolinea come tale sia la ratio del limite temporale indicato all'articolo 1, comma 1, lettera a).
Quanto alle osservazioni in merito ad una possibile disparità di trattamento tra magistrati ordinari e magistrati amministrativi e contabili, sottolineato come questi ultimi rientrino nella categoria dei pubblici dipendenti, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e siano pertanto ad essi applicabili le norme del provvedimento in esame, evidenzia come il comma 3 dell'articolo 2, relativo ai magistrati ordinari, preveda che non possano essere attribuite in soprannumero funzioni di livello superiore a presidente aggiunto o procuratore generale aggiunto della Corte di cassazione, nonché funzioni apicali di uffici giudiziari di qualsiasi livello.


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Roberto GUERZONI (DS-U) evidenzia come, in base alle osservazioni del sottosegretario Saporito, emerga l'opportunità di sopprimere il comma 3 dell'articolo 2.

Emerenzio BARBIERI (UDC), lamentata l'eccessiva ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione per l'espletamento di un soddisfacente lavoro istruttorio, ritiene che la maggioranza debba responsabilmente farsi carico di approfondire alcune delle questioni emerse nel corso dell'esame del provvedimento. Rilevato come non risulti soddisfacente la motivazione dell'adozione di un provvedimento di urgenza in relazione al ritardo nell'emanazione del regolamento attuativo dell'articolo 3, comma 57, della legge finanziaria per il 2004, e come sia sempre necessario valutare attentamente l'impatto delle norme da approvare dal punto di vista dei possibili beneficiari, formula perplessità in merito alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, in base alla quale il diritto al ripristino o al prolungamento del rapporto di impiego è riconosciuto solo in seguito a provvedimenti di proscioglimento definitivo pronunciati nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2004.
Richiama inoltre, con riferimento all'applicabilità delle disposizioni del decreto a dipendenti pubblici diversi da quelli statali o di enti nazionali, la sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 3 del 2004, nella quale si è ritenuta conforme al dettato costituzionale dell'articolo 117 una disposizione della legge finanziaria per il 2002 concernente iniziative di formazione del personale delle «amministrazioni pubbliche», interpretando il riferimento alle «amministrazioni pubbliche» come sinonimo di amministrazioni «statali». Ritiene che vada attentamente valutata tale interpretazione ai fini della definizione dei beneficiari delle norme in esame.
Sottolinea quindi, con riferimento all'articolo 1, comma 2, come in presenza di elementi di responsabilità disciplinare o contabile, le amministrazioni possano negare il prolungamento e il ripristino del rapporto di impiego. Osserva infine che, prevedendo l'articolo 1, comma 3, primo periodo, la retroattività delle novelle recate all'articolo 3, comma 57, della legge finanziaria per il 2004 al momento dell'entrata in vigore della legge finanziaria stessa, tale previsione appaia contraddetta dal secondo periodo del medesimo comma 3, introdotto dal Senato, che fa salvi gli effetti delle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto.

Roberto GUERZONI (DS-U) lamenta il tempo eccessivamente ristretto per la discussione in Commissione, anche in relazione alle perplessità emerse all'interno della stessa maggioranza; sottolinea come, in considerazione dei termini di scadenza per la conversione del decreto-legge in esame, si sarebbe potuto rinviare l'esame in Assemblea alla prossima settimana. Ricordato come l'opposizione avesse votato contro il comma 57 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2004, definito in maniera affrettata e senza i necessari approfondimenti, sottolinea come i termini temporali per l'emanazione del regolamento attuativo non fossero da ritenersi perentori e come pertanto non possa addursi l'argomentazione dello spirare di tali termini a sostegno dell'emanazione del decreto-legge.
Ribadito quindi come il decreto-legge introduca disparità di trattamento che violano il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, con riferimento alla disciplina dettata all'articolo 2, comma 3, per i soli i magistrati ordinari, ma anche all'articolo 2, comma 4, laddove si prevede, in deroga al principio del superamento dei limiti di età, termini temporali massimi per il personale delle Forze di polizia e per quello del settore operativo e aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al comma 6-bis dell'articolo 2, in base al quale i docenti dei policlinici universitari sono reintegrati nelle funzioni ricoperte al momento della loro sospensione, sottolinea altresì la mancata copertura finanziaria


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del provvedimento, con particolare riferimento alle previsioni della lettera e), comma 1, dell'articolo 1.

Cesare CAMPA (FI) propone di sospendere brevemente la seduta per consentire di approfondire alcune questioni emerse nel corso del dibattito.

Elena Emma CORDONI (DS-U) evidenzia come sia tra breve prevista la seduta dell'Assemblea, cui i deputati debbono poter partecipare.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, rilevato come non siano previste votazioni prima delle 15.30, ritiene non sia opportuno restringere ulteriormente i già ridotti spazi per l'esame in Commissione del provvedimento. Condivisa pertanto la proposta del deputato Campa, sospende la seduta per mezz'ora.

La seduta, sospesa alle 14.10, è ripresa alle 14.40.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti riferiti al provvedimento in esame (vedi allegato).

Pieralfonso FRATTA PASINI (FI), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario Learco SAPORITO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cordoni 1.1 e 1.2.

Roberto GUERZONI (DS-U) illustra l'emendamento Cordoni 1.3, evidenziando come non sia opportuno prevedere disparità in favore di quanti siano stati prosciolti con sentenze pronunciate nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge e che tale emendamento riprende una delle osservazioni della I Commissione.

Il sottosegretario Learco SAPORITO rileva come il Governo stia valutando tale questione e la possibilità di presentare un proprio emendamento in materia.

Roberto GUERZONI (DS-U) ritira il suo emendamento 1.3.

La Commissione respinge l'emendamento Cordoni 1.4.

Roberto GUERZONI (DS-U) illustra l'emendamento Cordoni 1.5, sottolineando le incongruenze prodotte dalla previsione dell'articolo 1, comma 1, lettera b).

Il sottosegretario Learco SAPORITO ribadisce il parere contrario del Governo sull'emendamento 1.5, sottolineando come uno dei punti essenziali del provvedimento in esame sia rappresentato dalla previsioni di deroghe dell'età prevista per il pensionamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cordoni 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.14.

Roberto GUERZONI (DS-U) illustra l'emendamento Cordoni 1.15, sottolineando l'inopportunità delle modifiche introdotte dal Senato al comma 3 dell'articolo 1, che rendono incomprensibile la disciplina applicabile alle singole domande.

Il sottosegretario Learco SAPORITO ritiene opportuno che siano fatti salvi gli effetti delle domande presentate prima della data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge finanziaria per il 2004.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cordoni 1.15, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.

Roberto GUERZONI (DS-U) illustra l'emendamento Cordoni 2.5, invitando il Governo a chiarire le ragioni per le quali, all'articolo 2, comma 4, si sia previsto che


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il servizio per il personale delle Forze di polizia e del settore operativo e aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non possa protrarsi oltre otto anni eccedenti il limite d'età.

Il sottosegretario Learco SAPORITO rileva come il protrarsi al massimo per otto anni del servizio comporta per il personale delle Forze di polizia e del settore operativo e aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la possibilità di giungere a limiti di età analoghi a quelli previsti in altri settori del pubblico impiego.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cordoni 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8.
La Commissione delibera quindi di conferire al deputato Fratta Pasini il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali.
C. 521 e abb.

SEDE REFERENTE

Lavoro prestato all'estero.
C. 1129 Benvenuto, C. 4365 Maninetti.