XIII Commissione - Resoconto di giovedì 12 febbraio 2004


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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 12 febbraio 2004. - Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Gianpaolo Dozzo.

La seduta comincia alle 13.35.

Sull'ordine dei lavori.

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, propone una inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere subito all'esame dello schema di decreto legislativo in materia di soggetti, attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura.

La Commissione concorda.

Schema di decreto legislativo in materia di soggetti, attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura.
Atto n. 331.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 38 del 2003, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per «completare il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste», reca norme in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura.
Tra i criteri e principi direttivi contenuti nella legge di delega figurano, in particolare, lo sviluppo della forma societaria nei settori dell'agricoltura, l'adozione di appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e delle imposte, l'agevolazione alla costituzione di unità produttive di adeguate dimensioni, la semplificazione amministrativa, la promozione dell'imprenditoria giovanile e delle associazioni di produttori.
Il termine per l'esercizio della delega è fissato al 28 maggio 2004, mentre il parere


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parlamentare deve essere espresso entro il 9 marzo 2004.
Venendo al contenuto dello schema di decreto, sul quale è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni, fa presente che esso si compone di tre capi, suddivisi in 19 articoli, molti dei quali contengono rinvii a successive norme di attuazione.
Il capo I disciplina soggetti e attività in agricoltura.
L'articolo 1 introduce nell'ordinamento nazionale la nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale (imprenditore agricolo professionale), che sostituisce quella di imprenditore agricolo a titolo principale (IATP). La norma prevede che la qualifica di imprenditore agricolo professionale venga riconosciuta a chi, in possesso di specifiche conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi da tali attività almeno il 50 per cento del proprio reddito globale. Per i soggetti che operino nelle zone svantaggiate i requisiti suddetti sono ridotti al 25 per cento. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere riconosciuta, a determinate condizioni, diversificate a seconda della forma societaria prescelta, anche alle società, sempre che abbiano come unico oggetto sociale l'esercizio di attività agricole.
L'articolo 2 detta norme sulle società agricole, sancendo, in primo luogo, che l'indicazione di società agricola (ossia di società che abbia come unico oggetto sociale l'esercizio di attività agricole) debba risultare dalla ragione o dalla denominazione sociale. La disposizione prevede, inoltre, che alle società agricole con la qualifica di imprenditore agricolo professionale vengano estese le agevolazioni tributarie, relativamente alle imposte indirette, e creditizie, previste dalla normativa vigente a favore dei coltivatori diretti. Nel caso in cui trattasi di società composte, almeno per metà, da soci che siano coltivatori diretti, si prevede altresì l'estensione alle società del diritto di prelazione e di riscatto di fondi riconosciuti, dalla normativa vigente, a favore di coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi dei fondi medesimi.
L'articolo 3 detta norme in favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura. La norma dispone, in primo luogo, l'estensione a tutti i giovani imprenditori agricoli (ossia di età non superiore a 40 anni) delle misure incentivanti a favore dell'imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno di cui alla legge n. 185 del 2000. Introduce, quindi, un credito d'imposta, per un importo massimo di 5.000 euro annui per cinque anni, in favore dei giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, che accedono al premio di primo insediamento di previsto dal Regolamento (CE) n. 1257/1999. Prevede, infine, il pagamento in misura fissa dell'imposta di registrazione dei contratti d'affitto per i giovani imprenditori agricoli.
L'articolo 4 prevede che la disciplina vigente dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli si applichi anche agli enti e alle associazioni senza scopo di lucro.
L'articolo 5 detta norme in materia di organizzazioni di produttori. La disposizione, in particolare, precisa le finalità delle organizzazioni di produttori e il contenuto necessario dei loro statuti, prevede l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali dell'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori; prevede la possibilità di realizzare accordi con imprese di approvvigionamento o di trasformazione in caso di grave squilibrio del mercato; prevede che le organizzazioni di produttori riconosciute hanno priorità nell'attribuzione degli aiuti di Stato per l'organizzazione della produzione e del mercato; attribuisce valore preferenziale alla fornitura di prodotti agricoli da parte di organizzazioni di produttori riconosciute e di loro Unioni ai fini dell'aggiudicazione degli appalti dei servizi di ristorazione nelle mense scolastiche ed ospedaliere.


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Il capo II detta norme volte a favorire l'integrità aziendale, allo scopo di fronteggiare il persistente sottodimensionamento strutturale del settore primario in Italia.
L'articolo 6 detta norme volte a promuovere la conservazione dell'integrità fondiaria attraverso la costituzione e il mantenimento di compendi unici, ossia di estensioni di terreno in grado di raggiungere i livelli minimi di redditività previsti dalla normativa comunitaria per l'accesso agli aiuti strutturali. Per quanto concerne la costituzione di compendi unici, la norma prevede l'esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altra genere, dei trasferimenti di terreni agricoli, a qualsiasi titolo avvenuti, disposti in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, nonché la riduzione a un sesto degli onorari notarili. Per quanto concerne il mantenimento dei compendi unici, la norma, abrogando la vigente disciplina civilistica in materia di minima unità colturale, dispone, in particolare, l'indivisibilità del compendio unico per 10 anni dopo l'acquisto, con conseguente nullità degli atti (sia inter vivos che mortis causa) idonei a produrne il frazionamento. Prevede, quindi, una articolata disciplina dei procedimenti successori del compendio unico, al fine di evitarne il frazionamento, secondo il principio dell'assegnazione del compendio all'erede richiedente, con conseguente riconoscimento di un credito, garantito da ipoteca sul terreno medesimo e da pagarsi entro due anni dall'apertura della successione, a favore ai coeredi. La norma sancisce, infine, la revoca dei diritti agli aiuti comunitari e nazionali, nonché delle quote produttive, dei quali beneficiano i terreni o le aziende di cui nessuno dei coeredi abbia chiesto l'attribuzione preferenziale dei terreni agricoli costituiti in compendi unici.
L'articolo 7 estende agli assegnatari dei fondi acquistati dall'ISMEA il diritto di prelazione riconosciuto dalla normativa vigente a favore del coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con i fondi offerti in vendita.
L'articolo 8 detta norme volte a favorire la ricomposizione fondiaria, prevedendo la riduzione del 50 per cento delle imposte dovute per gli atti volti a tale scopo, nonché la riduzione del 50 per cento delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo per gli atti di vendita di beni appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico, qualora si tratti di beni suscettibili di utilizzazione agricola e gli acquirenti siano imprenditori agricoli o coltivatori diretti.
L'articolo 9 detta norme volte a favorire la ricomposizione aziendale prevedendo che l'imposta di registro sia dovuta in misura fissa (51,65 euro) per i contratti di affitto di particelle catastali finitime di durata non inferiore a cinque anni.
L'articolo 10 detta norme volte a favorire la ricomposizione aziendale attraverso la stipula di contratti di società cooperativa tra imprenditori agricoli che conferiscono in godimento alla società i terreni di cui sono proprietari o affittuari, per la costituzione di un'unica azienda a gestione comune, prevedendo la riduzione di 2/3 delle imposte dovute (imposte di registro, ipotecarie e catastali).
L'articolo 11 detta norme finalizzate alla valorizzazione del patrimonio abitativo rurale, stabilendo che, ai fini delle imposte sui redditi, per il periodo relativo al primo contratto di locazione e comunque per non più di nove anni, sono considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono i redditi dei fabbricati che abbiano determinate caratteristiche.
Il capo III detta norme in materia di semplificazione degli adempimenti contabili e amministrativi a carico delle imprese.
L'articolo 12 disciplina i contenuti del fascicolo aziendale elettronico e della carta dell'agricoltore e del pescatore, secondo le indicazioni recate dal Regolamento CE n. 1782/2003.


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L'articolo 13 detta norme in materia di semplificazione amministrativa.
L'articolo 14 detta norme in materia di scritture contabili, prevedendo che le imprese assoggettate al regime forfettario di determinazione del reddito, nonché i soggetti che esercitano attività di agriturismo siano obbligati alla tenuta dei soli registri previsti dalla normativa in materia di IVA
L'articolo 15 è volto a semplificare le procedure del contenzioso tra imprenditori agricoli e P.A., in materia di aiuti pubblici in agricoltura, innanzi alla Camera nazionale arbitrale in agricoltura, imponendo a quest'ultima di rilasciare una certificazione, «spendibile» dall'imprenditore presso gli istituti di credito, volta ad attestare che la definizione della posizione dell'imprenditore verrà assicurata entro 180 giorni.
Concludendo, evidenzia che il provvedimento presenta, in talune parti, aspetti problematici sotto il profilo della redazione tecnica delle norme, nonché per quanto attiene al coordinamento con la normativa vigente. Si tratta di aspetti che sarà opportuno approfondire nel corso dell'esame, al fine di predisporre il parere che dovrà essere reso al Governo: si riserva perciò di integrare successivamente la relazione svolta nella seduta odierna.

Il sottosegretario Gianpaolo DOZZO si riserva di intervenire in sede di replica.

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, concorda con il relatore sulla notevole importanza dei contenuti dello schema di decreto legislativo in esame, sottolineando l'opportunità che la Commissione proceda ad alcune audizioni con riferimento a tale schema di decreto legislativo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 12 febbraio 2004. - Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Gianpaolo Dozzo.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante sanzioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.
Atto n. 327.
(Rilievi alla II Commissione).
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 4 febbraio 2004.

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, ricorda che nella seduta del 4 febbraio 2004 il relatore aveva formulato alcune richieste di chiarimenti al Governo in merito ai contenuti dello schema di decreto legislativo in esame.

Il sottosegretario Gianpaolo DOZZO concorda con il relatore sull'opportunità di integrare i riferimenti normativi contenuti nell'articolo 2, comma 5, e nell'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto legislativo richiamando anche la legge n. 30 del 1990, sulla denominazione di origine del prosciutto di San Daniele, oltre alla legge n. 26 del 1990, sul prosciutto di Parma: il mancato richiamo della legge n. 30 del 1990 si deve infatti ad un errore materiale, che appare opportuno correggere dal momento che entrambe le leggi individuano alcune specifiche fattispecie di illecito, come la contraffazione del simbolo indelebile o l'alterazione delle bolle di accompagnamento, che appare necessario mantenere. I richiami a tali leggi non sono perciò da ritenersi pleonastici.
Quanto all'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto legislativo concorda con il relatore sulla erroneità del richiamo alla «struttura di controllo di cui al primo comma del presente articolo»: occorre


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invece riferirsi alla «struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)».
Infine, sulla norma abrogativa contenuta nell'articolo 12, concorda sull'opportunità di riformularla ma si riserva di approfondire quali siano le modalità tecnicamente più idonee a conseguire l'obiettivo voluto.

Gianluigi SCALTRITTI (FI), relatore, ringrazia il sottosegretario Dozzo dei chiarimenti forniti e si riserva di formulare una proposta di rilievi nella prossima settimana, anche alla luce delle considerazioni che emergeranno nel dibattito.

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, in considerazione dell'imminente inizio della audizione da svolgersi congiuntamente con la Commissione Agricoltura del Senato rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole.
Atto n. 325.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 438 del 5 febbraio 2004, a pagina 37, ottava riga del sommario, dopo la parola: «(AS.NA.CO.DI.)» devono intendersi aggiunte le seguenti: «e dell'Associazione nazionale delle bonifiche (A.N.B.I.)» e alla seconda colonna, riga seconda, dopo la parola: «(AS.NA.CO.DI)» devono intendersi aggiunte le seguenti: «e dell'Associazione nazionale delle bonifiche (A.N.B.I.)».