XI Commissione - Resoconto di giovedì 12 febbraio 2004


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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 12 febbraio 2004.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 febbraio 2004. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

La seduta comincia alle 15.20.

Decreto-legge n. 355/2003: Proroga termini previsti da disposizioni legislative.
C. 4653 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame.

Aldo PERROTTA (FI), relatore, rileva come soltanto alcune delle disposizioni del provvedimento in esame rientrino nella più stretta competenza della Commissione.
L'articolo 16, modificato dal Senato, prevede la proroga al 31 dicembre 2004 di alcune misure previste dal decreto-legge n. 402 del 2001 (in particolare dall'articolo 1, commi 1-6) volte a dare risposta alle difficoltà riscontrate nel ricoprire i posti in organico relativi agli infermieri ed ai tecnici sanitari di radiologia medica. Le misure straordinarie che le amministrazioni sanitarie possono adottare, ai sensi delle disposizioni citate del decreto legge n. 402 del 2001, sono di tre ordini: riammissione in servizio; stipula di contratti di lavoro a tempo determinato; possibilità di remunerazione di prestazioni orarie aggiuntive. La modifica introdotta dal Senato estende agli Istituti di ricovero e cura la possibilità di ricorrere alla riammissione in servizio e alla stipula di contratti a termine per infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica.
L'articolo 16 del decreto-legge in esame prevede infine che le misure in oggetto siano adottate «in armonia con le disposizioni


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recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica». La relazione di accompagnamento stima in circa 15 mila unità il fabbisogno di personale infermieristico.
La relazione precisa altresì che la proroga in esame non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica; a tal fine richiama il contenuto dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 402/2001, che prevede l'autorizzazione degli interventi da parte delle regioni, nei limiti delle risorse finanziarie destinate alle corrispondenti vacanze di organico.
Il comma 1-bis dell'articolo 17, introdotto in seguito all'approvazione di un emendamento in Assemblea nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, differisce il termine entro cui il personale già dipendente dalla Cassa depositi e prestiti può richiedere l'attivazione delle procedure di mobilità e reca una specifica disposizione inerente al collocamento di detto personale.
Ricorda che l'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, con conseguente trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti in rapporto privatistico, con la previsione di alcune clausole di salvaguardia allo scopo di garantire i diritti quesiti e gli effetti connessi alla originaria natura pubblica dell'ente.
È inoltre fatta salva la facoltà dei dipendenti di richiedere, sentite le organizzazioni sindacali, l'attivazione delle procedure di mobilità, con il mantenimento sostanziale dello status giuridico ed economico e con collocamento prioritario presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il termine per la relativa richiesta, originariamente fissato in sessanta giorni dalla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in Spa, è differito dal decreto in esame al 31 luglio 2004.
Il comma 1-bis prevede inoltre che il collocamento di detto personale debba avvenire anch'esso entro il 31 luglio 2004 e che possa effettuarsi anche in soprannumero nel limite complessivo di trenta unità, con priorità per i dipendenti che prestavano servizio presso gli uffici periferici. Alla copertura dei conseguenti oneri si provvede con una riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 54, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), per l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze per le assunzioni presso pubbliche amministrazioni in deroga al blocco delle assunzioni disposto dalla medesima legge (articolo 3, comma 53).
Il comma 1 dell'articolo 19 prevede che, nelle more della definizione della nuova pianta organica e della conclusione delle procedure concorsuali per la copertura dei conseguenti posti vacanti, al fine di garantire il funzionamento del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, i contratti individuali in essere alla data del 31 dicembre 2003, sono prorogati di ventiquattro mesi. La norma è volta salvaguardare, prorogandoli al 31 dicembre 2005, i rapporti di lavoro a tempo determinato in scadenza al 31 dicembre 2003. Il comma 2 precisa che la suddetta proroga opera nel limite del contributo speciale previsto per il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per gli anni 2003-2004-2005, dall'articolo 94, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003). Rammenta che tale contributo straordinario, disposto proprio al fine di far fronte alla crisi occupazionale, ammonta a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
L'articolo 23 reca disposizioni concernenti diverse materie. Esso prevede infatti il finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale, la proroga di termini in materia di servizi di trasporto automobilistico pubblico regionale e locale nonché il differimento del nuovo regime di ricorsi in materia di invalidità civile. Più specificamente, con il comma 1, come modificato in seguito all'approvazione di un emendamento nel corso dell'esame in Assemblea del provvedimento al Senato, si autorizza la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro


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214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 (il testo precedente prevedeva una spesa pari a 337,5 milioni di euro a decorrere dal 2004) per assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale. Al riguardo, la relazione e la relazione tecnica al disegno di legge di conversione rendono noto che la definizione del contratto di lavoro del secondo biennio economico 2002-2003 interessa circa 116.500 lavoratori. Il rinnovo tiene in considerazione l'accordo sottoscritto e composto di due elementi: incremento della retribuzione pari a 81 euro lordi; tale incremento è di carattere strutturale e verrà erogato a partire dal febbraio 2004. Il costo stimato è pari a 214,30 milioni di euro; «una tantum» per il periodo 1o gennaio 2002-30 ottobre 2003 pari a 970 euro. Questa somma viene coperta per 800 euro dallo Stato e per 170 euro dalle Regioni e Autonomie locali. La somma è, per sua definizione, a carattere congiunturale e non influisce sullo sviluppo futuro della retribuzione. Essa verrà erogata in tre tranches (febbraio, maggio, settembre 2004). Il costo stimato complessivo è pari a circa 148 milioni di euro, di cui 123,20 milioni sono la parte di diretta competenza dello Stato.
I trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni-Città.
Il comma 2 differisce al 31 dicembre 2004 l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Il comma 3 dell'articolo 42 del decreto-legge n. 269 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 269 (cioè dal 2 ottobre 2003) non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo nei procedimenti in materia di invalidità civile. La relativa domanda giudiziale deve essere proposta, a pena di decadenza, all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa. In sostanza, tale comma abolisce il ricorso amministrativo alla Commissione medica superiore e d'invalidità civile (CMSIC) contro i verbali di accertamento dello stato invalidante, prevedendo che la relativa domanda sia presentata direttamente in sede giurisdizionale.
Il comma 3 reca una norma di copertura dell'onere complessivo di entrambi gli interventi (contratti trasporto locale e convenzionamenti sanitari), pari a: euro 339.500.000 per l'anno 2004 (337.500.000 annui di cui al comma 1 e 2.000.000 per il solo 2004 di cui al comma 2); 214.300.000 euro annui per il solo comma 1 a decorrere dall'anno 2005. La copertura è effettuata con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento a 558,64 euro per mille litri dell'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo.
L'articolo 23-ter, introdotto in seguito all'approvazione di un emendamento in Assemblea nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, dispone il differimento al 31 dicembre 2004 del regime transitorio previsto dalla legge per il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68), che consente agli invalidi del lavoro ed al personale di polizia, militare e della protezione civile invalido per causa di servizio di essere avviati al lavoro senza necessità di inserimento nella graduatoria per il collocamento dei disabili. I medesimi soggetti, sempre in base alla disposizione differita, sono destinatari delle attività di riqualificazione professionale a fini di un inserimento lavorativo mirato, attività autorizzate e finanziate dalle regioni.
L'articolo 23-quater provvede a prorogare al 31 dicembre 2005 (il termine precedente era il 31 dicembre 2003) il termine entro il quale le cooperative con soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante la revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, devono definire un regolamento (cosiddetto regolamento interno), approvato


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dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori.
Il regolamento deve prevedere in ogni caso il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per i soci con contratto di lavoro subordinato; le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato; il richiamo espresso alle normative vigenti per i rapporti diversi da quello subordinato; l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare piani di crisi aziendale per la salvaguardia dei livelli occupazionali e siano altresì previsti la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi nonché il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili; l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare piani di crisi aziendale per la salvaguardia dei livelli occupazionali, anche prevedendo forme di apporto economico da parte dei soci lavoratori; la facoltà per l'assemblea di deliberare, nelle cooperative di nuova costituzione, piani d'avviamento alle condizioni concordate in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, «al fine di promuovere nuova imprenditorialità». Il regolamento non potrà, a pena di nullità delle relative clausole, contenere disposizioni derogatorie in peius rispetto ai contratti collettivi nazionali (salvo quanto previsto in ordine ai piani di crisi aziendale ed ai piani d'avviamento).
Sulla base delle disposizioni contenute nel codice civile in vigore dal 1o gennaio 2004, introdotte in seguito alla riforma del diritto societario di cui al decreto legislativo n. 17 gennaio 2003, n. 6 , si dispone l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile nel caso in cui il richiamato termine non sia rispettato. Tale articolo stabilisce che in caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società ad un commissario, determinando i poteri e la durata. Nel caso in cui l'importanza della società cooperativa lo richieda, l'autorità di vigilanza può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento. Al commissario, inoltre, possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità governativa. Se l'autorità di vigilanza accerta irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, può diffidare la società cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti in precedenza richiamati.
In materia, segnala inoltre che il 22 luglio 2003 il Consiglio delle Comunità europee ha adottato la direttiva 2003/72/CE, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. La direttiva provvede a disciplinare sia l'informazione che la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori in merito a questioni che riguardano le società cooperative europee (denominate «SCE»), di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, prevedendo l'istituzione di una delegazione speciale di negoziazione rappresentativa dei lavoratori delle società interessate. La delegazione ha il compito di negoziare con gli organi competenti delle società interessate le modalità di coinvolgimento dei lavoratori nella SCE secondo le disposizioni contenute nell'Allegato alla medesima direttiva.
Evidenzia infine come, con riferimento all'articolo 16, possa ritenersi poco utile riammettere in servizio persone con 35 anni di turni alle spalle, il cui rendimento, per il particolare lavoro usurante, è certamente al di sotto degli standard. Con riferimento all'articolo 23-quater, ritiene opportuno invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di abbreviare la proroga per l'emanazione del regolamento interno delle società cooperative al 31 dicembre 2004, in quanto tale adempimento doveva essere adottato l'anno scorso.


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Elena Emma CORDONI (DS-U) rileva come siano a disposizione della Commissione tempi eccessivamente ristretti per un opportuno approfondimento del provvedimento, che affronta importanti materie. Evidenzia in proposito la proroga prevista all'articolo 23-ter per una materia che da tempo avrebbe dovuto entrare a regime e che invece continua a essere prorogata.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, rileva come i tempi a disposizione della Commissione per l'espressione del parere siano ristretti in ragione della natura di disegno di legge di conversione di un decreto-legge del provvedimento in esame e a causa del fatto che solo oggi la Commissione competente in sede referente concluderà l'esame degli emendamenti.

Cesare CAMPA (FI), condivisa l'esigenza di avere a disposizione tempi adeguati per l'esame dei provvedimenti, evidenzia come sia opportuno prorogare ulteriormente i termini relativi alle opere fognarie di Venezia, di cui all'articolo 23-bis, in quanto, sebbene vi sia stata la volontà delle aziende e degli operatori con attività nel centro storico di Venezia e nelle isole della Laguna di adeguare i propri scarichi, le amministrazioni locali non hanno agevolato le relative procedure; preannuncia la presentazione di un emendamento in proposito nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.
Evidenzia come sia opportuno spostare al 31 dicembre 2005 la proroga per l'adeguamento degli scarichi, in relazione alla preoccupazione che gli operatori, chiamati a far fronte all'impegno, abbiano il tempo di eseguire e portare a termine i lavori per gli impianti di scarico, secondo le norme previste dal disegno di legge, considerando che possibili ritardi potrebbero essere causati dagli interventi pubblici avvenuti nel frattempo. Sottolinea in proposito come sia opportuno prevedere che all'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, il comma 5, già sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, sia sostituito dal seguente: «5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della Laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni entro il 30 aprile 2004, un piano di adeguamento degli scarichi secondo le prescrizioni tecniche stabilite dai comuni, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2004. I comuni possono, in ragione della complessità degli interventi previsti dal piano, posticipare i termini per la sua realizzazione fino al 31/12/2005.
Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano:
a) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;
b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione».

Evidenzia come tale proposta sia motivata da una duplice preoccupazione: rendere possibile i lavori di adeguamento degli impianti e permettere agli operatori di rispettare la legge e quindi l'ambiente, salvaguardando in questo modo i posti di lavoro che sarebbero messi grandemente in pericolo se la proroga non fosse approvata.

Roberto GUERZONI (DS-U) sottolinea come sia eccessiva la proroga del termine prevista all'articolo 23-quater per la definizione da parte delle cooperative del cosiddetto regolamento interno sulla tipologia dei rapporti che intendono attuare con i soci lavoratori, in quanto tale adempimento avrebbe dovuto essere da tempo effettuato.

Aldo PERROTTA (FI), relatore, rispondendo al deputato Cordoni, rileva come


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alcuni ritardi in materia di collocamento siano dovuti al passaggio di competenze dalle regioni alle province ed alle conseguenti difficoltà, anche di carattere logistico.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione volta a recepire le osservazioni del deputato Campa e un'osservazione sul regolamento interno delle cooperative (vedi allegato).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo in materia di licenziamenti collettivi.

Atto n. 329.