CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA
Resoconto della Commissione parlamentare di inchiesta sull'affare Telekom-Serbia


Commissione parlamentare di inchiesta sull'affare Telekom-Serbia

SOMMARIO

Mercoledì 11 febbraio 2004


UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente ... 178

Sull'ordine dei lavori ... 179

Per una inversione dell'ordine del giorno ... 181

Audizione dell'ingegner Giuseppe Gerarduzzi (Svolgimento e rinvio) ... 181

Audizione del dottor Tomaso Tommasi di Vignano (Svolgimento e rinvio) ... 182


Commissione parlamentare di inchiesta sull'affare Telekom-Serbia - Resoconto di mercoledì 11 febbraio 2004


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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 febbraio 2004. - Presidenza del presidente Enzo TRANTINO.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.

La seduta comincia alle 14.

COMMISSIONE PLENARIA

Comunicazioni del Presidente.

Enzo TRANTINO, presidente, comunica che la Commissione ha acquisito il seguente atto segreto:
uno scritto anonimo, acquisito agli atti in data 4 febbraio 2004.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, presidente, comunica che la Commissione ha altresì acquisito i seguenti atti riservati:
copia della documentazione contabile e bancaria ottenuta dalla Polizia di Cipro sulla base della rogatoria della Commissione, prelevata dalla delegazione recatasi in missione a Cipro dal 3 al 5 febbraio scorsi ed acquisita agli atti in data 5 febbraio 2004;
una nota riassuntiva sulle attività rogatoriali svolte a Cipro durante la recente missione, redatta dal dott. Sebastiano Sorbello, magistrato consulente che ha fatto parte della delegazione, acquisita agli atti in data 10 febbraio 2004.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, presidente, comunica che la Commissione ha altresì acquisito i seguenti atti liberi:
una lettera del dott. Roberto Colaninno, acquisita agli atti in data 6 febbraio


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2004, in cui il dott. Colaninno precisa che l'incontro con l'allora Ministro degli affari esteri Lamberto Dini avvenne nel novembre 1999 e conferma che «l'oggetto dell'incontro consisteva nella richiesta di un intervento ufficiale in via diplomatica presso gli uffici competenti dell'ONU a tutela degli interessi della Telecom in seguito al processo di esproprio, iniziato in conseguenza degli eventi bellici, da parte dell'UNMIK (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo - ONU) delle infrastrutture telefoniche di Telekom-Serbia presenti sul territorio del Kosovo»;
una nota del Ministero della giustizia, acquisita agli atti in data 6 febbraio 2004, di trasmissione di copia di una nota dell'Ufficio Federale di Giustizia elvetico con la quale, in riferimento ad una rogatoria della Commissione concernente accertamenti da effettuarsi a Ginevra, si richiedono chiarimenti sull'estensione del periodo in riferimento al quale debbono essere effettuati, presso la UBS SA di Ginevra, gli accertamenti concernenti la International Safari's Corporation e si comunica altresì che gli accertamenti presso la Pictet & Cie Banquiers di Ginevra non possono essere, allo stato, effettuati in quanto Stojn Branislava non è persona nota all'istituto bancario;
due memorie difensive inviate, rispettivamente, dal prof. avv. Carlo Federico Grosso (anche a nome dell'avv. Giorgio Fornasiero), difensore dell'ing. Gerarduzzi, e dagli avvocati Cesare Zaccone e Marcello Melandri, difensori del dott. Tommasi di Vignano, acquisite agli atti in data 9 febbraio 2004.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, presidente, comunica che, come convenuto nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in relazione alla richiesta di chiarimenti formulata dalle Autorità centrali elvetiche in merito al periodo temporale cui riferire gli accertamenti bancari concernenti la International Safari's Corporation (richiesti con la rogatoria della Commissione relativa ad accertamenti da effettuarsi a Ginevra), invierà alle Autorità elvetiche, per il tramite del Ministero della giustizia, una nota di rettifica in cui chiederà, a nome della Commissione, che i predetti accertamenti, analogamente agli altri richiesti con la rogatoria della Commissione, siano effettuati con riferimento al periodo 1o gennaio 1997-31 dicembre 1999.

La Commissione concorda.

Enzo TRANTINO, presidente, comunica che il dottor Livio Caputo, già sottosegretario per gli affari esteri nel 1994, contattato per le vie brevi, ha manifestato la sua disponibilità ad intervenire in audizione per il prossimo mercoledì 25 febbraio. Ricorda, inoltre, che, dopo la seduta odierna, la Commissione sarà nuovamente convocata per mercoledì 18 febbraio 2004 per procedere all'audizione del sen. Lamberto Dini.

La Commissione prende atto.

Sull'ordine dei lavori.

Enzo TRANTINO, presidente, avendo entrambe le memorie inviate dai difensori del dottor Tommasi di Vignano e dell'ingegner Gerarduzzi sollevato analoghe questioni di ordine procedurale, propone che tali questioni siano preliminarmente affrontate in modo congiunto alla presenza delle due persone da audire e dei rispettivi difensori, ai quali fornirà una risposta alle obiezioni mosse nelle memorie, senza peraltro che su ciò si apra alcun dibattito in Commissione.

La Commissione concorda.

Enzo TRANTINO, presidente, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante


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l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

(Il dottor Tomaso Tommasi di Vignano e l'ingegner Giuseppe Gerarduzzi fanno ingresso nell'Aula della Commissione, accompagnati, rispettivamente, dagli avvocati Cesare Zaccone e Marcello Melandri, difensori del dottor Tommasi di Vignano, e dal professor avvocato Carlo Federico Grosso e dall'avvocato Giorgio Fornasiero, difensori dell'ingegner Gerarduzzi).

Enzo TRANTINO, presidente, sottolinea preliminarmente che i difensori non possono prendere la parola in seduta, ma possono solo consigliare i propri assistiti durante lo svolgimento dell'audizione, anche in merito alla scelta di rispondere o meno alle domande e alle eventuali risposte da formulare. Sottolinea, quindi, che nella memoria difensiva inviata dal prof. Grosso è contenuta la tesi secondo cui le garanzie da offrire all'indagato che debba essere ascoltato da una Commissione parlamentare d'inchiesta hanno l'esplicita finalità di evitare che l'indagato sia costretto ad assumere l'ufficio di testimone, rischiando in tal modo di fare dichiarazioni autoincriminanti. La memoria difensiva del prof. Grosso sottolinea, inoltre, che l'istituto della libera audizione non offre le necessarie garanzie difensive per la persona ascoltata, qualora si tratti di persona indagata da parte dell'autorità giudiziaria.
A tali considerazioni critiche, replica che la libera audizione è una tipica modalità di raccolta di informazioni e conoscenze esperibile da parte di una Commissione parlamentare d'inchiesta là dove questa intenda procedere in modo più flessibile, senza le rigide formalità tipiche delle procedure giudiziarie, il che rappresenta una costante nella prassi delle Commissioni parlamentari d'inchiesta. Evidenzia, al riguardo, che la Corte costituzionale nella sentenza n. 231 del 1975, ha sottolineato che, come sono diversi i fini, così differiscono o possono differire i mezzi di cui si valgono le Commissioni parlamentari d'inchiesta, rispetto a quelli tipici dell'autorità giudiziaria. La Corte, nella citata pronuncia, ha rilevato che il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione attribuisce, bensì, alle Commissioni di inchiesta gli stessi poteri e prescrive le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e ciò per consentire loro di superare, occorrendo, anche coercitivamente, gli ostacoli nei quali potrebbero scontrarsi nel loro operare. Ma le Commissioni restano libere di prescegliere modi di azione diversi, più duttili ed esenti da formalismi giuridici, facendo appello alla spontanea collaborazione dei cittadini e dei pubblici funzionari. Sempre la Corte costituzionale ha, inoltre, posto in risalto che le persone interrogate dalle Commissioni non depongono propriamente quali testimoni, ma forniscono informazioni.
Alla luce delle suesposte considerazioni, non ritiene, pertanto, condivisibile, in quanto inesatta dal punto di vista della configurazione costituzionale dei poteri delle Commissioni parlamentari d'inchiesta, la tesi secondo cui le modalità di esame delle persone informate dei fatti siano tipiche e siano esclusivamente quelle elaborate dal codice di procedura penale, come invece si sostiene nella memoria difensiva trasmessa alla Commissione.
Non giudica, poi, sostenibile la tesi secondo cui le audizioni di persone indagate debbano, limitatamente alle dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità altrui, tramutarsi automaticamente in assunzioni testimoniali, con i conseguenti rischi che ne deriverebbero per le persone ascoltate. Le Commissioni parlamentari d'inchiesta non sono, infatti, obbligate ad assumere dichiarazioni in forma testimoniale neppure nell'ipotesi in cui, in corrispondenti situazioni, l'autorità giudiziaria sia invece vincolata, in base a specifiche disposizioni del codice di rito, ad assumere dichiarazioni esclusivamente nella forma testimoniale. A ciò si aggiunga che i resoconti delle audizioni libere non hanno quell'utilizzabilità probatoria in sede giudiziaria propria, invece, dei resoconti degli esami testimoniali. Già l'obbligatoria previsione


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dell'audizione libera per le persone imputate o sottoposte ad indagini dovrebbe, dunque, rappresentare una sufficiente garanzia in grado di dissipare i comprensibili timori sull'eventuale utilizzo potenzialmente autoincolpante delle dichiarazioni rese. Ove la parte ascoltata ne facesse richiesta, la Commissione potrebbe semmai disporre la segretazione dell'audizione allo scopo di evitare eventuali utilizzazioni in sede processuale delle sue dichiarazioni in Commissione.
Invita, infine, a tener presente il fatto che, nel caso di specie, un perdurante rifiuto a rispondere alle domande della Commissione produrrebbe l'effetto - palesemente lesivo dei compiti istituzionali assegnati dalla legge istitutiva alla Commissione medesima - di impedire di fatto a quest'ultima di acquisire le dichiarazioni del dottor Tommasi di Vignano e dell'ingegner Gerarduzzi prima della scadenza del termine di conclusione dei lavori della Commissione, fissato per il 10 luglio 2004, cioè pressoché in coincidenza con la scadenza del termine per le indagini preliminari, i ricorsi contro la cui proroga sono stati respinti dalla Cassazione. Conclude osservando che, a fronte della legittima facoltà di non rispondere per gli auditi, esiste anche la facoltà per la Commissione di porre le domande, volte all'accertamento non di responsabilità penali ma alla delineazione di un quadro generale sulle eventuali responsabilità politiche nei fatti oggetto dell'inchiesta.

La Commissione prende atto.

Per una inversione dell'ordine del giorno.

Enzo TRANTINO, presidente, propone un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di svolgere dapprima l'audizione dell'ingegner Gerarduzzi e poi quella del dottor Tommasi di Vignano.

La Commissione concorda.

(Il dottor Tommasi di Vignano e gli avvocati Zaccone e Melandri escono dall'Aula della Commissione).


Audizione dell'ingegner Giuseppe Gerarduzzi.
(Svolgimento e rinvio).

Dopo un intervento di Enzo TRANTINO, presidente, l'ingegner Giuseppe GERARDUZZI dichiara di avvalersi della facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, confermando il suo desiderio di collaborare con la Commissione, una volta definita la sua posizione giudiziaria, per fornire tutte le risposte in qualità di testimone e non di libero audito.

Alle ulteriori domande ripetutamente formulate da Enzo TRANTINO, presidente, - il quale ribadisce che, se l'audito si avvale di un diritto, non per questo la Commissione deve essere privata del diritto di contestare circostanze - e dal senatore Giuseppe CONSOLO (AN), l'ingegner Giuseppe GERARDUZZI si avvale della facoltà di non rispondere.

Il deputato Italo BOCCHINO (AN), richiamando l'opportunità di non superare un limite dei rapporti, manifesta il suo imbarazzo per la situazione creatasi, giudicando eccessivo fare in modo che l'audito non risponda di volta in volta, ed invita, pertanto, i colleghi a non proseguire nella formulazione delle domande.

Enzo TRANTINO, presidente, dopo aver sottolineato che un libero audito può sempre decidere di abbandonare l'audizione, tiene a precisare che le domande da lui poste all'ingegner Gerarduzzi sono state quelle essenziali, non riguardanti la posizione processuale dello stesso. Propone, in conclusione, di interrompere l'audizione.

Dopo interventi dei senatori Giuseppe CONSOLO (AN), Maurizio EUFEMI (UDC) e Roberto CALDEROLI (LP) - che si associano alla proposta del presidente, pur stigmatizzando il rifiuto di collaborare con un organo parlamentare - Enzo TRANTINO, presidente, apprezzate le circostanze, rinvia l'audizione ad altra seduta.


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Audizione del dottor Tomaso Tommasi di Vignano.
(Svolgimento e rinvio).

Dopo un intervento di Enzo TRANTINO, presidente, il dottor Tomaso TOMMASI DI VIGNANO dichiara di avvalersi della facoltà di non rispondere complessivamente ad alcuna domanda, confermando, peraltro, la sua disponibilità non appena sarà risolta la vicenda giudiziaria che lo riguarda.

Alle ulteriori domande ripetutamente formulate da Enzo TRANTINO, presidente, e dal senatore Giuseppe CONSOLO (AN), il dottor Tomaso TOMMASI DI VIGNANO si avvale della facoltà di non rispondere.

Enzo TRANTINO, presidente, apprezzate le circostanze, rinvia l'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.