Legge finanziaria per il 2004 (C. 4489 Governo, approvato dal Senato)
All'articolo 5, dopo il comma 14 inserire i seguenti:
14-bis. Allo scopo di promuovere la diffusione della cultura italiana e di sostenere lo sviluppo delle attività di ricerca e studio è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2004.
14-ter. Le disponibilità di cui al comma 14-bis sono destinate prioritariamente all'erogazione di contributi, anche in forma di crediti di imposta, a favore degli istituti di cultura di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534 per la costruzione della propria sede principale.
14-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del comma 14-ter.Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti commissioni.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2004: - 100.
5. 403. (Nuova formulazione).Boccia.
Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:
1. Le misure dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi per l'utilizzazione di beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, richiesti sulla base dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 hanno carattere di definitività per il periodo intercorrente tra il 1o gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché delle seguenti leggi di settore: legge 24 dicembre 1993, n. 537, decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, legge 5 gennaio 1994, n. 36, legge 5 gennaio 1994, n. 37, legge 23 dicembre 1994, n. 724.
2. Fatte salve le competenze conferite alle Regioni a termini della normativa vigente, resta sestuplicata dal 1o gennaio 1990 alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura dei canoni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692.
5. 0167 (Ulteriore nuova formulazione).Il Relatore.
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
1. Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano, con le medesime modalità ivi rispettivamente indicate, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il versamento entro il 16 marzo 2004 e secondo le seguenti ulteriori disposizioni:
a) per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione dell'eccedenza, il versamento da effettuare entro il 16 marzo 2004 è pari:
1) all'intero importo dovuto, fino a concorrenza, con un minimo rispettivamente di 100 e 200 euro, della somma di 3.000 euro per le persone fisiche e di 6.000 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati sono inferiori a tali somme;
2) al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro per le persone fisiche e 200 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati sono pari o superiori alle predette somme di 3.000 e 6.000 euro;
b) la presentazione della dichiarazione integrativa in forma riservata ai sensi del comma 1 del predetto articolo 8 non è consentita ai soggetti che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di cui al comma 3 del medesimo articolo, nonché al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002;
c) non possono avvalersi delle disposizioni degli articoli 7 e 8, i soggetti che hanno effettuato la definizione automatica per gli anni pregressi di cui all'articolo 9;
d) i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge n. 289 del 2002, presentano, a pena di nullità, una dichiarazione concernente tutti i periodi d'imposta per i quali le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003;
e) le definizioni ed integrazioni non possono essere effettuate dai soggetti ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dei commi 5 e 6. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di definizione o integrazione, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione o integrazione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione o l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi; non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato;
g) per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni del presente comma, si applica l'articolo 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
h) i contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2003 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente comma sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.
2. Le disposizioni dell'articolo 9-bis, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai pagamenti delle imposte e delle ritenute dovute alla data di entrata in vigore della presente legge, ed il relativo versamento è effettuato entro il 16 marzo 2004, ovvero, per i ruoli emessi, alla scadenza prevista per legge. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente comma, in applicazione del comma 1 del citato articolo 9 bis, eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e,
per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in tre rate con le modalità stabilite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 1993, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
3. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano anche relativamente agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scritture private registrate fino al 30 settembre 2003, alle denunce e le dichiarazioni presentate entro tale ultima data, nonché all'adempimento delle formalità omesse per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i relativi termini. La presentazione delle istanze, il versamento delle somme dovute, l'adempimento delle formalità omesse, di cui allo stesso articolo 11, sono effettuati entro il 16 marzo 2004; si applica, in particolare, l'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 289 del 2002.
4. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che si avvalgono delle disposizioni degli articoli 8 e 9 della stessa legge n. 289 del 2002, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, procedono alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui al predetto articolo 14, anche con riferimento alle attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2002, secondo le seguenti disposizioni:
a) le variazioni ovvero le iscrizioni sono effettuate nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni;
b) nei casi di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 14, le attività ed i maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2003, anche ai fini di quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 14;
c) il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta è effettuato entro il 16 marzo 2004.
5. Relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, le disposizioni dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche agli avvisi di accertamento, agli atti di contestazione ed agli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, agli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla predetta data, non è ancora intervenuta la definizione, nonché ai processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla medesima data, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio. Il pagamento delle somme dovute è effettuato entro il 16 marzo 2004; per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi dell'articolo 15 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione dell'eccedenza, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 1 e 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 18 marzo 2004 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni, di cui al primo
periodo, nonché quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo primo periodo.
6. Le disposizioni dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche alle liti fiscali pendenti, come definite dalla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo 16, alla data di entrata in vigore della presente legge; si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 30 ottobre 2003, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Le somme dovute sono versate entro il 16 marzo 2004. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il predetto termine del 16 marzo 2004. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 marzo 2004 sull'importo delle rate successive.
7. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
8. Per i soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e intendono avvalersi, ai sensi dell'articolo 34 del citato decreto legge n. 269 del 2003, delle medesime definizioni relativamente ad altri periodi di imposta, ovvero ad altro settore impositivo, nonché a diversi avvisi di accertamento, atti di contestazione, avvisi di irrogazione delle sanzioni, inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e processi verbali di constatazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lett. a), punti 1 e 2.
9. Ai fini del concordato preventivo di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che hanno dichiarato, relativamente al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2001, ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri, non sono tenuti ad assolvere le relative imposte, come previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, a condizione che provvedano alla definizione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 ai sensi del comma 1 del presente articolo; resta comunque fermo l'obbligo di applicare le percentuali di incremento dei ricavi o dei compensi, e dei redditi, previste dal citato articolo 33, sulla base dei ricavi o dei compensi adeguati a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri.».
5. 0174.Il Governo.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Per le finalità di controllo, trasparenza e contenimento della spesa pubblica, la Banca d'Italia trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni in merito alle operazioni finanziarie poste in essere da singole Amministrazioni pubbliche con istituzioni creditizie e finanziarie, secondo modalità e tempi indicati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la stessa Banca d'Italia.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'atto del perfezionamento di operazioni finanziarie da parte di Amministrazioni pubbliche con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, l'istituto finanziatore è tenuto a darne comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, indicando il beneficiario, l'importo dell'operazione finanziaria e il relativo piano di rimborso, secondo modalità e tempi definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione bancaria italiana.
8. 09.Il Relatore.
Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
1. Ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti ed organismi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 solo per finanziare spese di investimento.
2. Per gli enti di cui al comma 1 costituiscono indebitamento, agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata non collegati a un'attività patrimoniale preesistente e le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di mercato dell'attività oggetto di cartolarizzazione valutato da un'unità indipendente e specializzata. Costituiscono, inoltre, indebitamento le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio. Modifiche alle predette tipologie di indebitamento sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea.
Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:
a) l'acquisto, costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali, che non residenziali;
b) la costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti;
c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione
degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari e/o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedano la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
i) gli interventi aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.
4. Gli enti ed organismi di cui al comma 1 non possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite. A tal fine l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire dall'ente l'esplicazione specifica sull'investimento da finanziare a l'indicazione che il bilancio dell'azienda o della società partecipata, per la quale si effettua l'operazione, relativo all'esercizio finanziario precedente l'operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio.
5. Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 1 e 3 sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT.
6. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le disposizioni del presente articolo si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché agli enti ed organismi individuati nel comma 1 siti nei loro territori.
8. 012 (Nuova formulazione). Il Relatore.
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
1. Al comma 14 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 le parole: «1 dicembre 1998» sono così sostituite: «31 dicembre 2003».
10. 0157. Il Relatore.
All'articolo 14, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A decorrere dall'anno 2004, i contributi spettanti agli enti locali in relazione agli oneri derivanti dalla corresponsione de trattamento economico al personale immesso nei ruoli speciali ad esaurimento, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, già consolidati nel Fondo di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel loro tetto massimo, sono consolidati negli importi attribuiti ai singoli enti per l'anno 2003. Per i comuni che non certificheranno il mantenimento del requisito soggettivo dal 1o gennaio 204 e per gli anni successivi, sarà effettuata una riduzione sul trasferimento nella misura del 10 per cento annuo.
14.74 (Nuova formulazione).Gioacchino Alfano.
All'articolo 14, comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento, anche se già collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, oltre i limiti di età previsti dalla
legge, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione, secondo modalità stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14.92 (Nuova formulazione dell'emendamento 15.125).Garnero Santanché, Maccanico, Mastella, Boato, Zanella, Villetti, Alberto Giorgetti, De Franciscis, Peretti, Trantino, Crosetto, Biondi, Patria.
All'articolo 16, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Ai magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimità presso la Corte di Cassazione e la relativa Procura generale, a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti e la relativa Procura generale compete l'indennità di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della Corte d'Appello di Roma.
6-ter. Per le finalità di cui al comma 6-bis, la spesa prevista è determinata in 2.096.840 euro per l'anno 2004 e 3.844.206 euro a decorrere dall'anno 2005. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge n. 468 del 1978. Agli oneri indicati nel presente comma, pari a 2.096.840 euro per l'anno 2004 e 3.844.206 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia.
16. 59.Leone.
All'articolo 16, aggiungere il seguente comma:
«7. Il Ministero del lavoro è autorizzato, altresì, a stipulare nel limite complessivo di 1 milione di euro, e per il solo esercizio 2004, direttamente con i comuni nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori ASU, nella disponibilità, da almeno un quinquiennio, di comuni con meno di 50.000 abitanti».
Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: - 1.000.
16.106 (Nuova formulazione).Marinello, Liotta.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Nelle more dell'attuazione della vicedirigenza di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed al fine di tenere conto dei nuovi compiti attribuiti dal decreto-legge n. 194 del 2002, convertito con legge n. 246 del 2002, e dal decreto legge n. 269 del 2003, convertito nella legge 326 del 2003, il personale del Ministero dell'economia e delle finanze appartenente alla ex carriera direttiva, posizione economica C2, già in servizio alla data del 31 dicembre 1990 nella ex VIII q.f., è inquadrato ai sensi
dell'articolo 7, della legge 23 gennaio 1991, n. 21, nella nona qualifica funzionale - C3, a decorrere, ai fini giuridici, dal 31 dicembre 1990, senza effetti economici. Le vacanze di organico nella posizione economica C3, disponibili per le riqualificazioni, sono rideterminate sottraendo i posti in organico attribuiti al sopra detto personale. Le controversie pendenti, promosse dal predetto personale, relative all'applicazione dell'articolo 7 della legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono estinte di diritto con compensazione delle spese di lite.
16. 90 (Nuova formulazione).Peretti, Romano, Liotta.
Aggiungere, infine, i seguenti commi:
4. All'elenco di cui all'articolo 3 del D. lgs. C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, dopo il numero 23) è aggiunto il seguente: 24) I lavoratori autonomi esercenti attività musicali.
5. All'articolo 6 del Dlgs. C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, dopo le parole: del certificato di agibilità previsto dall'articolo 10 sono aggiunte le seguenti: In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al punto 24) salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente.
6. All'articolo 1 del D. lgs. 30 aprile 1997, n. 182 è aggiunto il seguente comma: 16. I lavoratori autonomi di cui al punto 24) dell'articolo 3 del d. lgs. 16 luglio 1947, n. 708, provvedono direttamente all'adempimento degli obblighi contributivi di cui al presente articolo.
19. 4. Caparini.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
All'articolo 14-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito in legge, con modificazioni, in data 19 novembre 2003, al comma 7, dopo l'espressione: « con il voto favorevole» sostituire l'espressione: «dei partecipanti che rappresentano almeno il 30 per cento delle quote emesse» con l'espressione: «del 50 per cento più una quota degli interventi all'assemblea. Il quorum deliberativo non potrà in ogni caso essere inferiore al 30 per cento del valore di tutte le quote in circolazione.
23. 031Il Relatore.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
All'articolo 14-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito in legge, con modificazioni, in data 19 novembre 2003, al comma 7, dopo l'espressione: «anche su richiesta dei partecipanti che rappresentino almeno il», sostituire le parole: «5 per cento» con le parole: «10 per cento».
23. 032.Il Relatore.
All'articolo 24, dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. Al fine di favorire l'integrazione dei poli di eccellenza ospedaliera con l'attività di ricerca scientifica e tecnologica avanzata, di alta formazione e di aggiornamento professionale degli operatori, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di euro 5,5 milioni annui a decorrere dal 2005 funzionali alla realizzazione del Parco della Salute e delle nuove Molinette di Torino.
4-bis. Per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei giochi olimpici «Torino 2006» è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2005, quale limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui da parte dei soggetti di cui alla legge 9 agosto 2000, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni. Nell'attesa che sia portata a termine la procedura relativa al reperimento delle risorse finanziarie previste dal presente comma, i soggetti di cui al comma medesimo sono autorizzati a stipulare contratti per l'affidamento di incarichi di progettazione, di attività accessorie e di lavori nei limiti della copertura finanziaria di cui al precedente comma.
5-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera c), al primo capoverso, comma 1-bis della legge 26 marzo 2003, n. 48, dopo le parole: «formalmente delegati», inserire le seguenti: «nonché da tre rappresentanti scelti rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e dal Ministero dell'Economia e Finanze». Di seguito eliminare il seguente periodo: «Partecipa alle riunioni del Comitato di regia, senza diritto di voto, un rappresentante del Presidente del Consiglio dei Ministri».
6-bis. Per il completamento e l'ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilità locale mediante l'interconnessione tra la strada statale 32 e la strada provinciale 299 è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2005».
Conseguentemente alla tabella 1 di cui all'articolo 62, comma 1, alla voce Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - legge 1666 del 2002, articolo 13, comma 1: realizzazione opere strategiche (1.2.10.2 - cap. 7060/p) apportare le seguenti variazioni:
2004: - 1.000;
2005: - 1.000;
2006: - 1.000.
Conseguentemente, all'articolo 69, tabella C, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni: Decreto Legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.3.1 - Ricerca scientifica - cap. 8922):
2004: + 1.000;
2005: + 1.000;
2006: + 1.000.
24. 15.Il Relatore.
Nell'articolo 23, dopo il comma 3, inserire i seguente: «Nei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei casi sia legittimata la regione, quest'ultima, fatte salve le ordinarie modalità di difesa in giudizio, può essere difesa da propri funzionari, da funzionari di enti locali o delle Aziende USL ovvero, in base ad apposita convenzione con l'INPS, da avvocati dipendenti da questo ente senza aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le controversie concernenti il trattamento economico per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il cui esercizio resta fermo che non configura mai attività di pubblico impiego, sono devolute alla competenza del giudice ordinario. Nel medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992, all'articolo 27, comma 1, sopprimere la parola: «regionale».
24.085. (Testo 2). Il Relatore.
Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:
1. Al comma 17 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «attività di promozione» sono inserite le seguenti: «rivolte ai medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti».
24. 0109. Il Relatore.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
Ciò vale anche per coloro che abbiano avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengano sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data.
Conseguenetemente, al terzo periodo, sostituire le parole: 23 milioni con le seguenti: 25 milioni; le parole: 93 milioni con le seguenti: 97 milioni; le parole: 174 milioni con le seguenti: 182 milioni.
26. 2. Mazzarello, Biondi, Banti, Bornacin, Bottino, Burlando, Cozzi, Intini, Labate, Mondello, Mascia, Parodi, Rognoni, Zunino, Buffo, Pinotti.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
1. Per l'estensione dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni anche ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro-nitro-ammine, titolari di pensione diretta, indipendentemente dagli anni di esposizione, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dal 2004.
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2004: - 2.000;
2005: - 2.000;
2006: - 2.000.
26. 048 (Nuova formulazione). Crosetto, Galvagno, Stradella, Costa, Patria.
All'articolo 28, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «15 milioni», con le seguenti: «30 milioni».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti modifiche:
Ministero della giustizia
2004: - 5000;
2005: - 5000;
2006: - 5000;
Ministero delle politiche agricole
2004: - 4000;
2005: - 4000;
2006: - 4000;
Ministero della salute
2004: - 6000;
2005: - 6000;
2006: - 6000.
28.31 (Nuova formulazione).De Laurentiis, Giuseppe Gianni, Peretti, Romano, Liotta.
All'articolo 28, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, al secondo comma, dopo le parole: «cessione in uso di circuiti telefonici», aggiungere le seguenti: «e a larga banda punto a punto e multipunto in ambito nazionale per fonia e trasmissione dati,».
All'onere derivante dalle disposizioni recate dal presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte, nel limite massimo di 2 milioni di euro, delle risorse di cui all'articolo 29, comma 1.
28. 43.Il Relatore.
Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
29. 28.Muratori, Sanza, Floresta.
All'articolo 29, sostituire il comma 6 con i seguenti:
6. Le quote versate all'ENAV e all'ASI ai sensi della legge n. 10 del 2001 non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge sono assegnate alle Regioni interessate da insediamenti di ricerca od industriali nel settore spaziale, entro il 28 febbraio 2004, con le procedure di cui al comma 6-bis, per l'esecuzione di progetti dì ricerca, di formazione, di sviluppo applicativo e di realizzazione di infrastrutture tecnologiche aventi le finalità indicate dal programma Perseus dell'ASI ed in particolare:
a) rendere più competitive le aziende italiane nell'assegnazione dei contratti del programma GalileoSat dell'ESA;
b) realizzare incubatori per imprese che intendono produrre servizi basati sull'infrastruttura satellitare Galileo;
c) promuovere l'attività delle piccole e medie imprese tramite bandi mirati nel campo della ricerca e sviluppo;
d) promuovere programmi di ricerca di base e applicata nel settore spaziale;
e) sostenere attività di formazione professionale e di alta formazione nel settore;
f) attuazione del centro di simulazione delle certificazioni del segnale del sistema Galileo;
g) realizzare le infrastrutture che rafforzino la candidatura italiana per la sede dell'Agenzia europea di navigazione satellitare.
6-bis. La ripartizione dei fondi di cui al comma precedente è affidata alla Conferenza Stato-Regioni tenendo conto della qualità dei progetti presentati e delle dimensioni dei bacini regionali di imprese, centri di ricerca e università nel settore spaziale.
6-ter. In relazione ai suddetti programmi regionali, l'ASI svolge funzioni di supporto tecnico, certificazione dei progetti e integrazione con le iniziative europee.
29. 29. Crosetto, Tocci, Lolli, Galante.
Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:
Per i soggetti che hanno stipulato prestiti agevolati a valere sul «Fondo speciale per la ricerca applicata» istituito con legge 25 ottobre 1968 n. 1089, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 e successive norme integrative e modificative e che hanno ancora in essere rate di mutuo in sofferenza, è dovuto solo il versamento della quota originaria residua con esclusione degli interessi di mora anche se ricapitalizzati che
verrà eseguito entro il 31 gennaio 2004. Per importi superiori ad euro 25.000 è consentito il versamento in quattro rate il 31 gennaio 2004, il 30 giugno 2004, il 31 dicembre 2004 ed il 30 giugno 2005, maggiorate degli interessi legali. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 - 2005 -2006.
Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
a) voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2004: - 2.000;
2005: -;
2006: - 2.000.
b) voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
2004: -;
2005: - 2.000
2006: -.
29. 01.Paolone, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 52, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: «di un polo di attività industriali ad alta tecnologia», con le seguenti: «di un polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia»;
b) dopo le parole: «del comune di Genova», inserire le seguenti: «anche in relazione all'attuazione dell'articolo 4 (Istituto italiano di Tecnologia) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,»
c) alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: «. Le risorse di cui al presente comma non possono essere utilizzate per altre finalità fino al 31 dicembre 2006».
29. 026. (Nuova formulazione).Burlando.
All'articolo 30, comma 3 dopo le parole: Ministro delle politiche agricole e forestali aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministro delle attività produttive relativamente alle risorse di cui all'articolo 67, comma 1, della legge 23 dicembre 2001, n. 448,.
30. 18. Conte.
All'articolo 30, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Per la prosecuzione delle attività nel campo della ricerca e sperimentazione agraria è concesso al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 un contributo annuo pari a un milione di euro per il triennio 2004-2006.»
Conseguentemente, alla Tabella A - Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2004: - 1.000;
2005: - 1.000;
2006: - 1.000.
* 30. 40 (Nuova formulazione).Alberto Giorgetti.
All'articolo 30, dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. In deroga a quanto stabilito al comma 12 dell'articolo 10 del decreto-legge 298 marzo 2003, n. 49, convrtito, con modificazioni, dalla legeg 30 maggio 2003, n, 119, i quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento CE n. 1257/1999, della Regione autonoma della Sardegna, possono essere
trasferiti ad aziende ubicate nelle zone di pianura della medesima regione».
30. 104. (Nuova formulazione).Marras.
Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alle imprese del settore ittico operanti nelle zone colpite da mucillagini e altri fenomeni naturali che comportino la moria della fauna marina o l'impossibilità di svolgere attività di pesca o di allevamento».
30. 113.Il Relatore.
Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:
1. Le regioni attribuiscono alle province composte per almeno il 95 per cento da comuni classificati come montani ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le funzioni di cui all'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
A tal fine, è attribuito alle stesse province l'introito dei proventi di cui all'articolo 86, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
2. A copertura dell'onere aggiuntivo a carico delle regioni interessate, derivante dall'attuazione del comma 1, è assegnato un contributo di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse di cui al comma 2 fra le regioni interessate, proporzionalmente all'ammontare dei proventi attribuiti alle province di cui al comma 1.
4. Fatte salve le disposizioni recate dalla legislazione delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni possono riconoscere alle province di cui al comma 1 condizioni speciali di autonomia nella gestione delle risorse del territorio montano.
Conseguentemente, alla tabella A Ministero delle politiche agricole e forestali apportare le seguenti variazioni:
2004: - 2.000;
2005: - 2.000;
2006: - 2.000.
32. 04(Nuova formulazione) Zanetta, Scherini, Paniz.
All'articolo 39 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: «per il 2006» con le seguenti: «a decorrere dal 2006»;
b) al comma 1, aggiungere alla fine le seguenti parole: «, nonché per il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico particolarmente rivolte alla diffusione del made in Italy nei mercati mediterranei, dell'Europa continentale ed orientale, a cura di apposita sezione dell'ente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, collocata presso due delle sedi periferiche esistenti, con particolare attenzione alla naturale vocazione geografica di ciascuna nell'ambito del territorio nazionale. A tal fine, e per l'adeguamento delle relative dotazioni organiche, è destinata all'attuazione delle attività di supporto formativo e scientifico indicate al periodo precedente un importo non superiore a 5 milioni di euro annui»;
c) aggiungere, in fine, il seguente comma: «3-bis. Al fine di garantire il consolidamento dell'azione di contrasto all'economia sommersa, nonché la piena efficacia degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria, anche alla luce dei nuovi compiti conferiti ai sensi degli articoli 34 e 35 della presente legge e dell'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'organico del ruolo degli appuntati
e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza è incrementato di 470 unità dall'anno 2004, e di ulteriori 530 unità a decorrere dall'anno 2005. Alla copertura dei posti derivante da tale incremento di organico si provvede mediante l'assunzione in deroga a quanto previsto nel comma 1 dell'articolo 16 di un corrispondente numero di finanzieri, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2004, 28 milioni di euro per l'anno 2005 e 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
3-ter. All'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la parola: «Livorno,», inserire la parola: «Manfredonia,».
Conseguentemente nella tabella A, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:
2004: - 5.000;
2005: - 28.000;
2006: - 32.000;
alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, modificare le seguenti voci: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003):
2004: - 6.543;
Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo, n. 59 (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - cap. 3935):
2004: + 6.543.
39. 5 (Nuova formulazione) Il Relatore.
All'articolo 39, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Allo scopo di assicurare migliori condizioni di trasparenza del mercato, garantendo la corretta informazione dei consumatori, con uno o più decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, in coerenza con quanto previsto dall'Unione europea in materia, sono definite le condizioni di uso delle denominazioni di vendita dei prodotti italiani di salumeria. I decreti definiscono altresì i requisiti dei soggetti e degli organismi di ispezione abilitati ad effettuare i controlli, garantendone l'integrità e l'indipendenza di giudizio.
3-ter. Salve le norme penali e le sanzioni amministrative vigenti in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, l'uso delle denominazioni di vendita dei prodotti di salumeria italiani in difformità dalle disposizioni dei decreti di cui al comma 3-bis è punito con la sanzione amministrativa da tremila a quindicimila euro. La confisca amministrativa dei prodotti che utilizzano denominazioni di vendita in violazione dei decreti di cui al comma 3-bis è sempre disposta, anche qualora non sia stata emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione di cui al presente comma.
* 39. 36. Peretti, Romano, Liotta.
All'articolo 40, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 80, comma 31, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: per l'anno 2003 sono sostituite con le seguenti: per gli anni 2003 e 2004.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2004: - 400.
40. 5.Lisi, Alberto Giorgetti.
All'articolo 40, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'esposizione permanente del designi italiano e del Made in Italy ha finalità di valorizzazione dello stile italiano, nonché obiettivi di promozione del commercio internazionale e delle produzioni italiane di qualità.
40. 6. Il Relatore.
All'articolo 42, al comma 1 sostituire le parole: «per la tutela del marchio di cui al precedente articolo 32, comma 1,» con le seguenti: «per la tutela del marchio e delle indicazioni di origine».
42. 6 Il Relatore.
All'articolo 44, sostituire il comma 2 con i seguenti:
«2. L'autorità amministrativa, qualora accerti, sia all'atto dell'importazione o esportazione che della commercializzazione o distribuzione, la violazione di un diritto di proprietà intellettuale o industriale, può disporre, anche d'ufficio, previo assenso dell'Autorità giudiziaria e facendone rapporto alla stessa, il sequestro della merce contraffatta, e, decorsi tre mesi la distruzione, a spese, ove possibile, del contravventore; è fatta salva la conservazione di campioni da utilizzarsi a fini giudiziari.
3. L'opposizione avverso il provvedimento di distruzione si propone nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni; a tal fine il termine per ricorrere decorre dalla data di notificazione del provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana».
44. 12. Il Relatore.
Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, lettera g), come modificato dal comma 2-ter dell'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «delle imprese industriali e dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «delle imprese industriali ed artigiane di produzione di beni e di servizi».
**45. 03. Zorzato, Crosetto, Verro.
Dopo l'articolo 45 è aggiunto il seguente:
1. All'articolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alla fine del primo periodo aggiungere lo seguenti parole: «, nonché alle agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215 - V bando,».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:
2004: - 10.000;
2005: - 15.000;
2006: - 15.000.
45. 014. Il Relatore.
Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:
1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge n. 67 del 1988 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2004.
2. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 1, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi
dell'articolo 30 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Le risorse di cui ai precedenti commi possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, in tal caso i rapporti tra il Provveditorato alle opere pubbliche ed i comuni interessati saranno disciplinati da apposita convenzione.
4. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1 agosto 2002, n. 166 è prorogato al 31 dicembre 2004.
Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare la seguente variazione nelle quote relative a limiti di impegno:
2004: - 5.000;
2005: - 5.000;
2006: - 5.000.
46. 05.Lucchese, Marinello, Cristaldi, Grillo, Peretti, Romano, Liotta.
All'articolo 47, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 3 milioni con le seguenti: 5 milioni.
Conseguentemente, alla Tabella A allegata, apportare le seguenti modificazioni:
alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze:
2004: - 2.000;
2006: - 2.000;
alla rubrica Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
2005: - 2.000.
47. 4.Patria.
All'articolo 47, comma 1-sexies, sostituire la parola: «ultimazione» con la parola «prosecuzione».
47. 92.Riccio.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«1-bis. Per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002 il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine, nonché per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo le disposizioni ivi previste, sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali rispettivamente di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno 2005, nonché un ulteriore limite di impegno di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. I predetti mutui, possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
1-ter. All'articolo 138, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituire le parole «31 dicembre 2003» con le seguenti «31 dicembre 2006».
1-quater. Le risorse derivanti dai mutui finanziati a valere sui limiti di impegno autorizzati con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i), della predetta legge n. 448 del 1998, spettano alle regioni Basilicata e Campania nella misura, rispettivamente del 40 per cento e del 60 per cento.
1-quinquies. All'articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostituire il secondo periodo con il seguente: «il commissario di cui al comma 1, con
propria determinazione, affida, entro otto mesi dalla definizione degli stati di consistenza, il completamento della realizzazione delle opere suddette con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura l'esecuzione.
1-sexies. Per la ultimazione dei lavori di ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, di cui alla legge n. 363 del 1984 ed alla successiva Ordinanza ministeriale n. 905/87, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di un milione di euro a decorrere dall'anno 2005.
1-septies. Per la prosecuzione degli interventi volti alla realizzazione di opere infrastrutturali e viarie atte ad agevolare gli insediamenti delle strutture universitarie di cui al comma 1, dell'articolo 3, della legge 3 agosto 1998, n. 315, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
1-octies. Per la prosecuzione degli interventi volti al riassetto idrogeologico, alla ricostruzione e allo sviluppo di cui alla legge 2 maggio 1990, n. 102, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005».
Conseguentemente:
All'articolo 62, tabella 1, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge 1o agosto 2002, n. 166 - Art. 13, comma 1: realizzazione opere strategiche (1.2.10.2 - cap. 7060/p), apportare le seguenti variazioni:
2005: - 15.000 (anno terminale 2019);
2006: - 5.000 (anno terminale 2020).
47. 9Il Relatore.
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, dopo le parole: «della presente legge» aggiungere le se-guenti: «e comunque per far fronte ad ogni calamità verificatasi nell'intero territorio regionale».
47. 03.Romano, Giuseppe Gianni, Peretti, Liotta.
All'articolo 48, comma 2, secondo periodo, dopo le parole «e agli studenti» inserire le parole: «nelle medesime condizioni».
48. 13 (Nuova formulazione).Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
1. AI fine di favorire la crescita e la sviluppo del tessuto produttivo nazionale, è istituito un Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è gestito da Sviluppo Italia S.p.A. nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria vigenti, per effettuare interventi temporanei e dì minoranza, comunque non superiori al 30 per cento, nel capitale di imprese produttive, nei settori dei beni e dei servizi, per gli scopi e nelle forme di cui al presente articolo, con priorità per quelli cofinanziati dalle regioni.
2. Sviluppo Italia è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di cui al presente articolo per sottoscrivere o acquistare, esclusivamente a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese produttive che presentino nuovi programmi di sviluppo ovvero, secondo le modalità indicate dal CIPE ai sensi del comma 5, quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che Investono In tali imprese.
3. Gli interventi non possono riguardare consolidamenti delle passività delle imprese, né operazioni per il salvataggio e
la ristrutturazione di imprese in difficoltà. La gestione del Fondo è soggetta alla disciplina di controllo generalmente applicata ai fondi di rischio privati e deve essere condotta secondo criteri tali da non determinare le condizioni per configurare un aiuto di Stato, ai sensi della comunicazione della Commissione UE 2001/ C - 235/03 relativa agli «aiuti di Stato e capitale di rischio». Il Fondo non investirà in imprese operanti in settori ai quali si applicano regole comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato nonché nelle imprese di produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del Trattato CE.
4. La partecipazione può riguardare esclusivamente medie e grandi imprese così come qualificate dalla normativa nazionale e comunitaria.
5. Le condizioni e le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono approvate dal CIPE. In particolare, il CIPE stabilisce:
a) i criteri generali di valutazione;
b) la durata massima, comunque non superiore a cinque anni, della partecipazione al capitale.
6. Per la realizzazione degli interventi dl cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni dì euro per il 2004 e 45 milioni di euro per il 2005».
Conseguentemente alla tabella E, legge 289 del 2002, articolo 83, comma 1: Mutui agevolati società Sviluppo Italia SpA, sostituire le variazioni con le seguenti:
2004: - 10.000;
2005: - 45.000;
49. 03 (Nuova formulazione).Zorzato, Crosetto, Verro.
Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:
1. Al comma 30 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: «negli articoli», fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli articoli da 33 a 37 del testo unico bancario».
49. 0. 50.Il relatore.
Sopprimere l'articolo 50.
* 50. 6.Russo Spena, Giordano.
Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:
1. Nell'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 1-quater, sono inseriti i seguenti:
«1-quinquies. La riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS Spa ai sensi del comma 1-bis è effettuata con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione tra l'ANAS Spa e l'agenzia delle entrate.
1-sexies. Nell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni interamente partecipate dallo Stato, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la società interessata stipula apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate e l'iscrizione a ruolo avviene a seguito di un'ingiunzione conforme all'articolo 2, comma 1, del regio decreto 24 aprile 1910, n. 639,
vidimata e resa esecutiva dalla direzione regionale dell'agenzia delle entrate competente in ragione della dislocazione territoriale dell'ufficio della società che l'ha richiesta».
53.0.38. Governo.
Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:
1. Nell'anno 2004, ai concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, è corrisposto, quale remunerazione per il servizio svolto, un importo pari a euro 470 milioni, che tiene luogo, per i ruoli emessi da uffici statali, dell'aggio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'aggio di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l'aggio, a carico del debitore, previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 30 luglio 2004, l'importo di cui al comma 1 è ripartito, per una quota pari al 96%, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti.
3. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
53.0.39.Governo.
Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente i soggetti incaricati della riscossione delle entrate precedentemente riscosse dai servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole «Per i compensi», con le seguenti «Fino al 31 dicembre 2003, per i compensi»;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2004, il compenso spettante a concessionari, banche e Poste Italiane S.p.A. è determinato sulla base di apposita convenzione stipulata con l'Agenzia delle Entrate, tenuto conto dei costi diretti e indiretti del servizio».
2. Dalle disposizioni del presente articolo non possono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
53.0.40 Il Governo
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
«1. Al fine di sostenere le attività dei distretti industriali della nautica da diporto è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo con la dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2004, 1 milione di euro per l'anno 2005 e 1 milione di euro per l'anno 2006.
2. Il Fondo è destinato all'assegnazione di contributi, per l'abbattimento degli oneri concessori, a favore delle imprese o dei consorzi di imprese operanti nei distretti industriali dedicati alla nautica da
diporto, che insistono in aree del demanio fluviale e che ospitano in approdo almeno cinquecento posti barca.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le aree di cui al comma precedente e sono definite le modalità di assegnazione dei contributi».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2004: - 1.000;
2005: - 1.000;
2006: - 1.000.
54. 010 (Nuova formulazione).Il Relatore.
Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:
1. I contribuenti che hanno inoltrato le istanze per la concessione del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e che, per effetto della deliberazione 25 luglio 2003, n. 23/03 del Comitato interministeriale di programmazione economica, hanno ricevuto da parte dell'agenzia delle entrate comunicazione della concessione del predetto contributo nel mese di settembre del 2004 possono:
a) avviare la realizzazione dell'investimento entro il 31 marzo 2003;
b) utilizzare il contributo entro il terzo anno successivo a quello nel quale è stata presentata l'istanza di cui alla predetta lettera d). I limiti di utilizzazione minimi e massimi previsti dalla medesima lettera f) del citato articolo 62 per l'anno di presentazione dell'istanza e per l'anno successivo sono differiti di un anno.
2. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano anche ai soggetti che beneficiano del credito d'imposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c), ultimi due periodi, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
54. 046.Il Relatore.
Dopo l'articolo 55, è inserito il seguente:
1. Per l'anno 2004, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali, di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita in 30 milioni di euro.
2. Per l'anno 2004, la dotazione finanziaria del Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale, di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita in 70 milioni di euro.
3. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e le domande da presentare ai fini dell'ammissione ai contributi a valere dei Fondi di cui al presente articolo devono essere corredate dal progetto preliminare dell'opera ovvero dell'infrastruttura che si intende realizzare. La presentazione del progetto preliminare è presupposto indispensabile ai fini dell'erogazione del contributo, a condizione che l'ente assegnatario assuma, nella medesima domanda, l'impegno a trasmettere, entro la data da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, lo studio di fattibilità e la formale comunicazione della conclusione della fase di progettazione finanziaria, quando richiesti dalle vigenti disposizioni.
Conseguentemente, alla tabella B, variare gli importi come segue:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2004: - 30.000;
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
2004: - 70.000.
55. 022.Il Relatore.
All'articolo 56, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. I risparmi derivanti dalla riduzione dei tassi di interesse applicati con riferimento ai mutui accesi mediante utilizzo del contributo annuo di cui alla deliberazione CIPE del 21 dicembre 1995, a valere sulle risorse di cui all' articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono riassegnati alla Regione del Veneto per il completamento del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto.
56. 66.Zorzato, Alberto Giorgetti, Peretti.
All'articolo 56, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 1 dell'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte le seguenti parole: «d) realizzare infrastrutture primarie con interventi intersettoriali. Per l'attuazione della lettera d) del presente articolo è autorizzata una ulteriore spesa pari a 25 milioni di euro per l'anno 2004.
Conseguentemente:
All'articolo 29, comma 1, sostituire le parole «79,5 milioni» con le seguenti: «54,5 milioni».
**56. 74 (Nuova formulazione).Volontè, Peretti, Romano, Liotta.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Qualora la regione interessata non provveda, entro 30 giorni dalla richiesta del soggetto proponente, all'attivazione degli accordi di programma per la localizzazione degli interventi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non siano stati attuati ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, si provvede, su proposta del medesimo soggetto proponente, comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla rilocalizzazione del programma in altra regione. A tal fine, il Presidente della giunta regionale ed il Sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione, sottoscrivono un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento dei programmi è comunque subordinato alle disponibilità esistenti alla data della ratifica da parte del Comune dell'accordo di programma, sullo stanziameno destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 2001, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
*56. 36. Ascierto, Airaghi, Alboni, Amoruso, Armani, Arrighi, Bellotti, Benedetti Valentini, Bocchino, Bornacin, Briguglio, Buontempo, Butti, Canelli, Cannella, Cardiello, Carrara, Caruso, Castellani, Catanoso, Cirielli, Cola, Giorgio Conte, Giulio Conti, Coronella, Cristaldi, Delmastro Delle Vedove, Fasano, Fatuzzo, Fiori, Foti, Fragalà, Franz, Gallo, Gamba, Garnero Santanché, Geraci, Ghiglia, Alberto Giorgetti, Gironda Veraldi, La Grua, La Russa, La Starza, Lamorte, Landi, Landolfi, Leo, Lisi, Lo Presti, Losurdo, Maceratini, Maggi, Malgieri, Mancuso, Luigi Martini, Mazzocchi, Menia, Meroi, Messa, Migliori, Mussolini, Angela Napoli, Nespoli, Onnis, Paolone, Patarino, Antonio Pepe, Pezzella, Porcu, Raisi, Riccio, Ronchi, Rositani, Saglia, Saia, Scalia, Selva, Strano, Taglialatela, Trantino, Villani Miglietta, Zaccheo, Zacchera.
All'articolo 56, dopo il comma 5, inserire i seguenti:
5-bis. Le operazioni con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, volte all'acquisizione della disponibilità di beni da adibire al trasporto pubblico locale e degli eventuali servizi accessori, possono essere effettuate anche mediante contratti di leasing operativo ai sensi del comma 5-ter.
5-ter. Le operazioni con oneri a carico del bilancio dello Stato volte all'acquisizione della disponibilità di beni e degli eventuali accessori, possono essere effettuate mediante contratti di leasing operativo, che in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, compresa quella a carattere speciale. Qualora l'operazione sia effettuata in deroga alla normativa vigente, essa è preventivamente autorizzata, tenuto conto della natura dei beni oggetto dell'acquisizione e degli aspetti tecnico finanziari dell'operazione stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.
5-quater. Allo scopo di promuovere il potenziamento del trasporto pubblico locale anche mediante acquisizione di beni secondo le modalità previste al comma 5-bis, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2004. Quota parte, pari a 10 milioni di euro è destinata al riequilibrio dei maggiori esborsi sostenuti dalle aziende di trasporto a titolo di IRAP entro la data del 1o gennaio 2003 in relazione a contributi per i quali è prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, in misura proporzionale all'entità degli importi sostenuti, a valere sulle risorse disponibili presso apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Gli importi corrisposti in attuazione del presente comma possono essere utilizzati in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. La dotazione del fondo per l'anno 2004 è fissata in 10 milioni di euro.
5-quinquies. Per il conseguimento di risultati di maggiore efficienza e produttività dei servizi di trasporto pubblico locale, è costituito un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La dotazione del fondo per l'anno 2004 è fissato in 13 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma.
Conseguentemente, all'articolo 28, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «15 milioni di euro» con le seguenti: «2 milioni di euro per l'anno 2004».
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti modificazioni:
2004: - 20.000.
56. 89.Governo.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali secondo le finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, è concesso un contributo in conto capitale di 37,3 milioni di euro per il 2004».
Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti modificazioni:
2004: - 37.300;
alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, limiti d'impegno, apportare le seguenti modificazioni:
2004: - 10.000.
All'articolo 62, comma 1, voce Ministero delle attività produttive, legge 24 dicembre 1985, n. 808 e legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 144, comma 3: Interventi per lo sviluppo di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (3.2.3.8 - cap. 7421) apportare le seguenti modificazioni:
2004: + 10.000;
2005: - 10.000.
56. 90.Il Relatore.
Dopo l'articolo 56 aggiungere il seguente:
1. È autorizzata in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2004, di 7 milioni di euro per l'anno 2005 e di 10 milioni di euro per l'anno 2006 destinati alla progettazione e alla realizzazione di tutte le opere di integrazione del passante di Mestre con il territorio delle comunità locali.
Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2004: - 5.000;
2005: - 7.000;
2006: - 10.000.
56. 024 (Nuova formulazione).Stradiotto, Iannuzzi, Zorzato, Rosato.
All'articolo 57, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:
1-bis. Per la promozione e il sostegno della ricerca avanzata nel settore della fisica, realizzate: in strutture specializzate per progetti innovativi riferiti alla cooperazione scientifica internazionale; per l'avviamento di strutture di recente istituzione; è autorizzata per l'anno 2004 la spesa di 2 milioni di euro in favore dell'Istituto nazionale astrofisica (INAF).
1-ter. Per l'anno 2004 è altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro per la concessione di un contributo in favore dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM).
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:
2004: - 3.000.
57. 23 (Nuova formulazione).Il relatore.
Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:
1. Nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario del secondo ricongiungimento di Trieste all'Italia, è concesso al Comune di Trieste un contributo straordinario di euro 7.500.000.
2. Il contributo è destinato a concorrere:
a) ad iniziative riguardanti l'organizzazione di celebrazioni, congressi, seminari, mostre, convegni di studio ed attività editoriali;
b) al recupero e restauro di beni storici, monumentali, artistici, architettonici e museali di particolare pregio o significato e interesse storico, sociale o culturale.
3. All'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «50 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «42,5 milioni».
57. 04 (Nuova formulazione).Menia, Alberto Giorgetti.
All'articolo 57, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. - 1. Per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 2002, n. 264, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti modificazioni:
2004: - 2.500;
2005: - 2.500;
2006: - 2.500.
57. 05 (Nuova formulazione).Burlando, Pinotti.
Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:
Per l'esercizio delle attività istituzionali del Centro nazionale di studi leopardiani è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2004: - 250;
2005: - 250;
2006: - 250.
57. 06.Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
È autorizzato lo stanziamento di euro 8.000.000,00 per gli anni 2004, 2005 e 2006 a favore dell'Istituto superiore di Sanità per proseguire l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2004: - 8.000;
2005: - 8.000;
2006: - 8.000.
58. 038. Alberto Giorgetti
Dopo l'articolo 58 inserire il seguente:
Alle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e relative modifiche si applicano i tempi e le modalità di cui rispettivamente all'articolo 17, comma 1, della Direttiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, e di cui agli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento (CE) 1084/2003 della Commissione del 3 giugno 2003
58. 048.Il Relatore.
Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:
1. Nella legge 24 novembre 2000, n. 340, all'articolo 31, dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti: 2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, muniti della firma digitale ed all'uopo incaricati dai legali rappresentanti della società.
2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società. La società è tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese su richiesta di quest'ultimo. Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio,.
59. 05. Il Relatore.
Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:
1. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, al comma 27, la lettera g) è sostituita con la seguente:
«g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni gravati da diritti di uso civico».
60. 025.Parolo, Guido Dussin, Paglierini, Sergio Rossi.
All'articolo 62, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n 78 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 6 le parole: «già predisposti e» sono soppresse e dopo la parola: «disponibili» aggiungere: «al 1o gennaio 2004 e autorizzate ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo».
62. 9 (Nuova formulazione).Rodeghiero.
All'articolo 62, dopo il comma 3, aggiungere in fine il seguente comma:
3-bis. Al comma 3 dell'articolo 45 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sostituire le parole: «e delle Fiera di Verona» con seguenti: «, della Fiera di Verona della Fiera di Foggia e della fiera di Padova».
62. 25. Pepe, Leone.
All'articolo 62, comma 1, tabella 1, rubrica Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere la seguente voce: Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, articolo 45, comma 3: Infrastrutture mobilità Fiere (U.P.B. 5.2.3.9. - capp. 8168 e 8169):
2005: 2.000;
Anno terminale: 2019.
Conseguentemente, Tabella B, voce, Ministero dell'economia e delle finanze (limiti di impegno), variare gli importi come segue:
2005: - 2.000;
2006: - 2.000.
62. 43 (Nuova formulazione).Alberto Giorgetti.
All'articolo 62, comma 2, apportare le seguenti modifiche:
a) prima delle parole: «i limiti di impegno» inserire le seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,»;
b) dopo le parole: «i soggetti interessati» aggiungere le seguenti: «, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95»;
c) aggiungere in fine il seguente periodo: «La quota di concorso viene fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro competente».
62. 53. Il Relatore.
All'articolo 63, dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. I termini finali per il completamento degli investimenti che fruiscono delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, valido per il bando del 2000, per il settore dell'industria relativo alle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 2003 ed al 30 giugno 2005, per i soggetti che abbiano richiesto l'erogazione del contributo in due o tre tranches.
63. 34 (Nuova formulazione).Il Relatore.
All'articolo 65, al comma 2, dopo le parole: di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, aggiungere le parole: anche al fine di dare attuazione al princìpi formulati nell'articolo 39 comma 12-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
al comma 2, lettera a), alinea 11, dopo la parola: comunicazione aggiungere le parole: al CONI e;
al comma 2, lettera a), alinea 13, le parole: 10 per cento sono sostituite con le parole: 30 per cento;
al comma 2, lettera a), alinea 43, dopo le parole: validità da parte aggiungere le parole: del CONI e;
al comma 2, lettera a), alinea 45, sostituire le parole: delle rate con le parole: anche di una sola rata;
al comma 2, lettera a) alinea 47, dopo le parole: della concessione aggiungere le parole: l'immediata decadenza del concessionario dal beneficio del termine;
al comma 2, lettera b), alinea 10-11, sopprimere le parole: nonché quello maturato allo stesso titolo per l'anno 2002;
al comma 2, lettera b), alinea 12, sostituire le parole: otto rate con le parole: cinque rate;
al comma 2, lettera b), alinea 14, dopo le parole: ciascun anno aggiungere le parole: a partire dal 2004;
al comma 2, lettera b), alinea 15-16, sopprimere le parole: la prima rata versata entro il 31 marzo 2004;
al comma 2, lettera h), sopprimere il seguente periodo: «Non si effettua il rimborso dello somme versare a titolo di integrazione dei minimi garantiti dai concessionari diversi da quelli nei confronti dei quali trova applicazione la disposizione di cui alla presente lettera;
al comma 2, lettera b) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il mancato versamento anche di una sola rata nei termini previsti dal presente comma comporta l'immediata decadenza dalla concessione, l'immediata decadenza dei concessionari dal beneficio del termine, l'immediato incameramento della fideiussione e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. Le stesse misure sono attivate nei confronti dei concessionari che ritardano di oltre 30 giorni il pagamento delle ulteriori somme dovute, fino alla scadenza della concessione, a titolo di integrazione fino al raggiungimento del minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica.
65. 2. Verro, Zorzato, Crosetto
All'articolo 65, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 39 del decreto-legge n. 269/03: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazione nella legge n. 326 del 24 novembre 2003, apportare la seguente modifica: al comma 7-bis dopo le parole: «regole fondamentali» aggiungere le seguenti: «Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma, e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 640/1972 e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1o maggio 2004.
65. 42.Maninetti, Peretti, Romano, Liotta.
All'articolo 65, aggiungere in fine il seguente comma:
2-bis. Al comma 13, dell'articolo 145, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sostituire le parole: «pari al 10 per cento» con le seguenti: «pari al 30 per cento».
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni per favorire l'occupazione di giovani sportivi.
65. 44. Bianchi Clerici.
All'articolo 65, aggiungere in fine i seguenti commi:
2-bis. All'articolo 8 della legge 23 maggio 1981, n. 91, aggiungere in fine il seguente comma:
Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alle società che abbiano adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
2-ter. Le società sportive possono regolarizzare le posizioni debitorie nei confronti
dell'INAIL mediante rateizzazione degli importi dovuti relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Ai fini di cui al periodo precedente, le società sono tenute a effettuare i versamenti in un'unica rata entro il 30 novembre 2004 ovvero in due rate di pari importo, rispettivamente con scadenza al 30 settembre 2004 e al 30 aprile 2005.
2-quater. Il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta la preclusione, nei confronti delle società interessate, di ogni accertamento e l'esclusione di sanzioni.
Conseguentemente all'articolo 69, comma 1, tabella A, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
2004: - 1.000.
65. 45.Bianchi Clerici.
All'articolo 65, aggiungere infine i seguenti commi:
2-bis. Alle società sportive che operino nei campionati di calcio serie C1 e C2 e nel campionato di pallacanestro serie A1 e A2, che nel periodo di imposta 2004 incrementano il numero dei giovani sportivi che siano cittadini di Paesi membri dell'Unione europea di età compresa tra i quattordici ed i ventidue anni assunti con contratto dì lavoro dipendente, è concesso un credito di imposta pari al 15 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, e comunque nella misura massima annua di 5.164 euro per dipendente.
2-ter. Il credito di imposta è fruibile limitatamente ai nuovi assunti che risultino eccedenti rispetto al numero medio dei giovani sportivi con contratto di lavoro dipendente risultanti nel periodo di imposta 2003 e alle seguenti condizioni:
a) la percentuale dei cittadini di Paesi membri dell'Unione europea rispetto al
totale dei giovani sportivi dipendenti della società sportiva deve risultare superiore a quella media dei tre anni precedenti;
b) siano osservati gli obblighi di legge previsti per l'assicurazione contro gli infortuni e la morte;
c) le società abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi tributari.
2-quater. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1o gennaio 2004, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2-quinquies. Il credito di imposta è fruibile entro il limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2004 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2005.
Conseguentemente alla rubrica aggiungere infine le seguenti parole: Disposizioni per favorire l'occupazione di giovani sportivi.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali apportare le seguenti variazioni:
2004: - 1.500;
2005: - 1.500.
65. 46 (Nuova formulazione).Bianchi Clerici.
All'articolo 65 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: «L'Istituto può concedere contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali, con le disponibilità di un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma dell'articolo 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonché con l'importo dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il disposto dell'articolo 90, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. L'Istituto di Credito sportivo è autorizzato a concedere finanziamenti alla CONI Servizi Spa, a condizione che tali finanziamenti siano utilizzati esclusivamente per la ristrutturazione del debito esistente della società stessa.
65. 55.Il Relatore.
All'articolo 65, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazione, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nel primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo quanto previsto ai sensi del secondo periodo», e nel secondo periodo, sostituire le parole: «diversi da», con la seguente: «inclusi».
65. 57.Il Relatore.
Dopo l'articolo 65 è inserito il seguente:
1. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonché per il finanziamento e il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale, agli enti di promozione sportiva è destinato 1 milione di euro per l'anno 2004.
2. All'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabiliti le modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria presso l'ente pubblico di cui al decreto del Presidente 1o aprile 1978, n. 250, nonché i termini, la natura, l'entità delle prestazioni ed i relativi premi assicurativi».
Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2004: - 1.000.
65. 027 (Nuova formulazione).Alberto Giorgetti.
All'articolo 66, comma 1, sostituire le parole: e Messina con le seguenti: Messina e Foggia.
66. 1.Antonio Pepe, Antonio Leone, Canelli.
All'articolo 66, comma 2, sostituire la cifra: «5» con la cifra: «7,5».
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modifiche:
2006: - 2.500.
66. 8.Trantino, Marras.
All'articolo 66, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 31, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole «sono abrogate le disposizioni» sono sostituite da «non trovano applicazione le disposizioni»;
b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Al fine di agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, di cui al predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stanziata, in via eccezionale, la somma annua di 600 mila euro per il triennio 2004-2006.»
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle comunicazioni, apportare le seguenti variazioni:
2004: - 600;
2005: - 600;
2006: - 600.
66. 13 (Nuova formulazione).Il Relatore.
All'articolo 67, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Per favorire il recupero del materiale rotabile, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, da destinare all'erogazione di contributi a sostegno delle attività di ripristino in uso del materiale rotabile dismesso adibito al trasporto merci.
3-ter. I contributi previsti dal comma 3-bis sono attribuiti alle piccole e medie imprese, di cui al Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, che esercitano servizi di trasporto merci, in proporzione alle unità di materiale rotabile da esse acquistate e di nuovo poste in uso direttamente o attraverso cessione ad altri soggetti che esercitano le medesime attività di trasporto.
3-quater. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni, le modalità di attribuzione e gli importi dei contributi di cui al comma 3-bis.
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 67 con la seguente: (Interventi nel settore della cantieristica e per il recupero del materiale rotabile).
67. 7 (Nuova formulazione).Gioacchino Alfano.
Dopo l'articolo 68 è inserito il seguente:
1. Il comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, deve essere interpretato nel senso che gli alloggi di proprietà statale realizzati ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni ed integrazioni, assegnati ai cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono ceduti in proprietà ai profughi assegnatari o ai loro congiunti in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge. Per la determinazione delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto dell'alloggio.
2. Gli immobili di cui al comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, realizzati ed assegnati per i profughi, non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle originarie e, di conseguenza, anche se gestiti da amministrazioni non statali, il preesistente vincolo di destinazione non può essere modificato.
3. Per i canoni degli immobili di cui al comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica la disciplina prevista dal comma 8-ter dell'articolo 5 del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507.
Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:
«1. A decorrere dal 1o gennaio 2004, l'aliquota di accisa sull'alcole etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi,
di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro».
68. 029 (Nuova formulazione). Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Menia.
Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
All'articolo 5, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, dopo le parole: «Ad esse non si applicano», sono inserite le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dalla lettera b) del comma 7 del presente articolo,».
68. 0. 161.Il Relatore.
Sopprimere l'articolo 4.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68 inserire il seguente:
«Art. 68-bis.
(Determinazione di accise).
1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato», sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro», sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro», sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro».
2. Le maggiori entrate di cui al comma 1, derivanti dall'aumento dell'aliquota di accisa e dal conseguente incremento del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, sono utilizzate a parziale copertura degli oneri recati dal terzo periodo del comma 2 dell'articolo 15, nonché all'applicazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e nel limite massimo di spesa di 21 milioni di euro, delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 48, concernenti la deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante».
4. 21.Il Relatore.
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2004: -;
2005: + 6.000;
2006: -.
Conseguentemente alla medesima tabella, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
2004: -;
2005: - 6.000;
2006: -.
Tab. A. 167. Il Relatore.
Alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
2004: - 500;
2005: - 500;
2006: - 500.
Conseguentemente alla medesima tabella, voce Ministero per i beni e le attività culturali apportare le seguenti variazioni:
2004: + 500;
2005: + 500;
2006: + 500.
Tab. A. 168.Il Relatore.
Alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:
2004: - 5.000;
2005: - 5.000;
2006: - 5.000.
Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero dell'economia e finanze, decreto legge n. 95 del 1974, convertito con modificazioni dalla legge n. 216 del 1974 - disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (Consob), apportare le seguenti modificazioni:
2004: + 5.000;
2005: + 5.000;
2006: + 5.000.
Tab. A. 12.Il Relatore.
Alla tabella A, voce Ministero affari esteri apportare le seguenti variazioni:
2004: - 12.945;
2005: - 12.585;
2006: - 12.720.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:
2004: + 12.945;
2005: + 12.585;
2006: + 12.720.
Tab. A. 163.Il Relatore.
Alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2004 - 1.500;
2005 - 1.500;
2006 - 1.500.
Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero della salute, legge n. 434 del 1998: finanziamento degli interventi in materia di animali d'affezione e per la prevenzione del randagismo (4.1.2.9 - prevenzione del randagismo - cap.4340), apportare le seguenti variazioni:
2004 + 1.500;
2005 + 1.500;
2006 + 1.500.
Tab. A. 44 (Nuova riformulazione).Rocchi, Realacci, Iannuzzi.
Alla Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: - 40.000.
Conseguentemente, alla Tabella D, Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modifiche: Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Settore n. 10) (3.2.3.19 - Artigiancassa - cap. 7165):
2004: + 40.000.
Tab. B. 177.Zorzato, Crosetto, Verro, Giudice.
Alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2004: - 3.000;
2005: - 3000;
2006: -
alla medesima tabella, voce Ministero per i beni e attività culturali, apportare la seguente variazione:
2004: -;
2005: -;
2006: - 3.000.
Conseguentemente, alla tabella D, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge n. 798 del 1984; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia; articolo 3, comma 1, lettera a): Riequilibrio idrogeologico della laguna (Settore n.6) (2.2.3.7 - Interventi per Venezia - capitolo 7191), apportare le seguenti variazioni:
2004: 3.000;
2005: 3.000;
2006: 3.000
Tab. B 276. (ex 68.10). Zorzato, Campa, Milanato.
Alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, modificare le seguenti voci: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003)
2004: - 6.543;
2005: -;
2006: -.
Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo, n. 59 (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - cap. 3935):
2004: + 6.543;
2005: -;
2006: -.
Tab. C. 78.Il Relatore.
Nella tabella F, settore 12, sotto il Ministero dell'economia e delle finanze, inserire la seguente voce:
Legge n. 28 del 1999 - Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto (7.2.3.1 - Edilizia di servizio - cap. 7822):
2004: 18.000
2005: 18.000
2006: 18.000
2007 e successivi: -
Limite impegnabilità: 3.
Tab. F. 9.Il Governo.
Legge finanziaria per il 2004 (C. 4489 Governo, approvato dal Senato)
Sopprimere l'articolo 4.
Conseguentemente dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato», sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro», sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro», sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro».
2. Le maggiori entrate di cui al comma 1, derivanti dall'aumento dell'aliquota di accisa e dal conseguente incremento del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, sono utilizzate a parziale copertura degli oneri recati dal terzo periodo del comma 2 dell'articolo 15, nonché all'applicazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e nel limite massimo di spesa di 21 milioni di euro, delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 48, concernenti la deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante.».
4. 21.Il Relatore.
Subemendamento all'emendamento 4.21 del relatore
Al comma 2, le parole che vanno da «utilizzate a parziale copertura» sino a «distribuzione del carburante» sono sostituite dalle seguenti: «assegnati al Ministero dell'economia e delle finanze che li ripartisce tra le Regioni, sentita la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché al potenziamento ci trasporto rapido di massa».
0. 4. 21. 1.Pasetto, Morgando, Carbonella, Rosato, Tuccillo.
Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:
1. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'occupazione abusiva può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile».
2. Alla lettera e) del comma 2 dell' articolo 62 dei decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati o delle affissioni abusive può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile».
5. 0150. Tocci.
Subemendamenti agli emendamenti 5.0. 174 del Governo.
Sopprimere il comma 4.
Conseguentemente, dopo l'articolo 69 aggiungere il seguente:
2. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600;
b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;
h) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
i) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
j) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
k) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.
Articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
0.5.0.174.2.Morgando, Ventura, Pistone, Lettieri, Milana, Sereni, Carli, Burlando, Barbieri, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Pinotti, Olivieri.
Soppressione proroga regolarizzazione scritture contabili attività detenute all'estero.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, dopo l'articolo 69 aggiungere il seguente:
2. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600;
b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.
Articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n: 461.
0.5.0.174.1.Morgando, Ventura, Pistone, Lettieri, Milana, Sereni, Carli, Burlando, Barbieri, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Pinotti, Olivieri.
Soppressione della proroga del concordato di massa, integrazione dei redditi e condono tombale.
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
1. Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano, con le medesime modalità ivi rispettivamente indicate, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il versamento entro il 16 marzo 2004 e secondo le seguenti ulteriori disposizioni:
a) per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione dell'eccedenza, il versamento da effettuare entro il 16 marzo 2004 è pari:
1) all'intero importo dovuto, fino a concorrenza, con un minimo rispettivamente di 100 e 200 euro, della somma di 3.000 euro per le persone fisiche e di 6.000 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati sono inferiori a tali somme;
2) al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro per le persone fisiche e 200 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati sono pari o superiori alle predette somme di 3.000 e 6.000 euro;
b) la presentazione della dichiarazione integrativa in forma riservata ai sensi del comma 4 del predetto articolo 8 non è consentita ai soggetti che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di cui al comma 3 del medesimo articolo, nonché al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002;
c) non possono avvalersi delle disposizioni degli articoli 7 e 8, i soggetti che hanno effettuato la definizione automatica per gli anni pregressi di cui all'articolo 9;
d) i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge n. 289 del 2002, presentano, a pena di nullità, una dichiarazione concernente tutti i periodi d'imposta per i quali le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003;
e) le definizioni ed integrazioni non possono essere effettuate dai soggetti ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dei commi 5 e 6. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di definizione o integrazione, ovvero
di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione o integrazione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione o l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi; non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato;
g) per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni del presente comma, si applica l'articolo 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
h) i contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2003 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui ai presente comma sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.
2. Le disposizioni dell'articolo 9-bis, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai pagamenti delle imposte e delle ritenute dovute alla data di entrata in vigore del presente decreto, ed il relativo versamento è effettuato entro il 16 marzo 2004, ovvero, per i ruoli emessi, alla scadenza prevista per legge. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente comma, in applicazione del comma i del citato articolo 9-bis, eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in tre rate con le modalità stabilite con il decreto dei Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 1993, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
3. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano anche relativamente agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scritture private registrate fino al 30 settembre 2003, alle denunce e le dichiarazioni presentate entro tale ultima data, nonché all'adempimento delle formalità omesse per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono decorsi i relativi termini. La presentazione delle istanze, il versamento delle somme dovute, l'adempimento delle formalità omesse, di cui allo stesso articolo 11, sono effettuati entro il 16 marzo 2004; si applica, in particolare, l'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 289 del 2002.
4. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che si avvalgono delle disposizioni degli articoli 8 e 9 della stessa legge n. 289 del 2002, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, procedono alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui al predetto articolo 14, anche con riferimento alle attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2002, secondo le seguenti disposizioni:
a) le variazioni ovvero le iscrizioni sono effettuate nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni;
b) nei casi di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 14, le attività ed i maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere
dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2003, anche ai fini di quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 14;
c) il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta è effettuato entro il 16 marzo 2004.
5. Relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, le disposizioni dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche agli avvisi di accertamento, agli atti di contestazione ed agli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, agli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e il del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla predetta data, non è ancora intervenuta la definizione, nonché ai processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla medesima data, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio. Il pagamento delle somme dovute è effettuato entro il 16 marzo 2004; per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi dell'articolo 15 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione dell'eccedenza, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 1 e 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 18 marzo 2004 restano sospesi i termini per la proposizione dei ricorso avverso gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni, di cui al primo periodo, nonché quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo 11. 218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo primo periodo.
6. Le disposizioni dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche alle liti fiscali pendenti, come definite dalla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo 16, alla data di entrata in vigore del presente decreto; si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 30 ottobre 2003, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Le somme dovute sono versate entro il 16 marzo 2004. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il predetto termine del 16 marzo 2004. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 marzo 2004 sull'importo delle rate successive.
7. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
8. Per i soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e intendono avvalersi, ai sensi dell'articolo 34 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, delle medesime definizioni relativamente ad altri periodi di imposta, ovvero ad altro settore impositivo, nonché a diversi avvisi di accertamento, atti di contestazione, avvisi di irrogazione delle sanzioni, inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
e processi verbali di constatazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), punti i e 2.
9. Ai fini del concordato preventivo di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che hanno dichiarato, relativamente al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2001, ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri, non sono tenuti ad assolvere le relative imposte, come previsto dal comma 5 del stesso articolo 33, a condizione che provvedano alla definizione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 ai sensi del comma 1 del presente articolo; resta comunque fermo l'obbligo di applicare le percentuali di incremento dei ricavi o dei compensi, e dei redditi, previste dal citato articolo 33, sulla base dei ricavi o dei compensi adeguati a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri.
5. 0174. Il Governo.
Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:
1. Le misure del canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi per l'utilizzazione di beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, richiesti sulla base dell'articolo 12, comma 5 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990 n. 165 hanno carattere di definitività per il periodo intercorrente tra i gennaio 1990 e la data di entrata in vigore e la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché delle seguenti leggi di settore: legge 24 dicembre 1993, n. 537, decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, legge 5 gennaio 1994, n. 36, legge 5 gennaio 1994, n. 37, legge 23 dicembre 1994, n. 724.
2. Fatte salve le competenze conferite alle Regioni a termini della normativa vigente, resta sestuplicata dall'1 gennaio 1990 alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura dei canoni di cui all'articolo 14 comma 1 del decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge i dicembre 1981, n. 692. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fatte salve le competenze conferite alle Regioni a termini della normativa vigente, la misura dei canoni di cui all'articolo 14 comma I del decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, 692 è aumentata di otto volte.
3. Le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare e ai cori amatoriali legalmente riconosciuti senza fini di lucro.
Conseguentemente alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, articolo 9-ter della legge n. 468/78 fondo di riserva per spese impreviste, apportare le seguenti modificazioni:
2004: + 2.600;
2005: + 2.600;
2006: + 2.600.
5. 0. 167 (Nuova formulazione) Il Relatore.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente comma:
14-bis. Al comma 17 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 dopo le parole: «La definizione si perfeziona versando entro il 16 marzo 2004, l'intero ammontare per ciascun tributo» sono aggiunge le seguenti: «e per ciascun contributo previdenziale ed assicurativo con esclusione di quelli oggetto di cartolarizzazioni».
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:
2004: - 40.000;
2005: - 40.000 ;
2006: - 40.000.
5. 109. (Nuova formulazione)Paolone, Strano, Alberto Giorgetti.
Subemendamento all'emendamento 5.0.1675.
Sopprimere i commi 1 e 2.
Conseguentemente, dopo l'articolo 69 inserire il seguente articolo:
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
0.5.0167.1.Ventura.
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
1. Le misure del canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi per l'utilizzazione di beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, richiesti sulla base dell'articolo 1 comma 5 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1990 n. 165 hanno carattere di definitività per il periodo intercorrente tra 1o gennaio 1990 la data di entrata in vigore e la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché delle seguenti leggi di settore: legge 24 dicembre 1993, n. 537, decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, legge 5 gennaio 1994, n. 36, legge 5 gennaio 1994, n. 37, legge 23 dicembre 1994, n.724.
2. Fatte salve le competenze conferite alle Regioni a termini della normativa vigente, resta sestuplicata dall'1 gennaio 1990 alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura dei canoni di cui all'articolo 14 comma 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692.
Conseguentemente - alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, articolo 9-ter della legge n. 468/78 - fondo di riserva per spese impreviste, apportare le seguenti modificazioni:
2004: + 2.600;
2005: + 2.600;
2006: + 2.600.
5. 0. 167. (Testo 2). Il Relatore.
1. Per gli autoveicoli e motoveicoli, per i quali alla data del 1o gennaio 2001, sia decorso il termine di 20 anni dall'anno di costruzione esclusi quelli adibiti ad uso professionale, nonché per quelli costruiti specificatamente per le competizioni e per lo scopo di ricerca tecnica o estetica, la tassa di possesso è stabilita in misura forfettaria di euro 28,00 per gli autoveicoli e di euro 10,00 per i motoveicoli. L'imposta provinciale di trascrizione per gli autoveicoli è fissata in euro 52,00.
2. Per gli autoveicoli ed i motoveicoli che, nel periodo intercorso tra il 1o gennaio 2001 e la data di entrata in vigore della presente legge, hanno compiuto 20 anni dalla data della loro costruzione la tassa di possesso, per gli anni 2001, 2002 e 2003, ovvero l'imposta provinciale di trascrizione, deve essere corrisposta in maniera ordinaria, senza applicazione di sanzioni e di interessi. Il versamento delle somme dovute deve essere effettuato entro il termine di 9 mesi a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli contenute in leggi regionali.
3. È abrogato l'articolo 63 della legge 21 novembre 2000 n. 342.
5.054.(Nuova formulazione). Gibelli, Alfano.
Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:
La determinazione dell'appartenenza dei risultati delle attività di ricerca tecnologica realizzata all'interno delle università e degli enti pubblici aventi come scopo istituzionale la ricerca sia essa svolta nell'ambito dell'attività accademica dei contratti di ricerca, di consulenza ovvero di convenzioni, è rimessa alle norme regolamentari emanate dalle università e dagli enti pubblici cli ricerca, nell'esercizio della loro autonomia. Resta fermo che il diritto di essere riconosciuti autori dell'innovazione spetta ai soli ricercatori.
2. L'articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.
6.013.Cialente, Tocci, Magnolfi, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.
Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
1. Ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende
e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti ed organismi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 solo per finanziare spese di investimento.
2. Per gli enti di cui al comma i costituiscono indebitamento, agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cantolarizzazioni di flussi futuri di entrata non collegati a un'attività patrimoniale preesistente e le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di mercato dell'attività oggetto di cartolarizzazione valutato da un'unità indipendente e specializzata. Costituiscono, inoltre, indebitamento le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio. Modifiche alle predette tipologie di indebitamento sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea.
3. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:
a) l'acquisto, costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali, che non residenziali;
b) la costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti;
c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di
trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedano la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
i) gli interventi aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio anche senza immediato e diretto arricchimento del patrimonio dell'ente locale.
4. Gli enti ed organismi di cui al comma 1 non possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite. A tal fine l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire dall'ente l'esplicazione specifica sull'inve stimento da finanziare a l'indicazione che il bilancio dell'azienda o della società partecipata, per la quale si effettua l'operazione, relativo all'esercizio finanziario precedente l'operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio.
5. Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 1 e 3 sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT.
6. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le disposizioni del presente articolo si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché agli enti ed organismi individuati nel comma 1 siti nei loro territori.
8. 012. (Nuova formulazione). Il Relatore.
All'articolo 14, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A decorrere dall'anno 2004, i contributi spettanti agli enti locali in relazione agli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico al personale immesso nei ruoli speciali ad esaurimento, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, già consolidati nel Fondo di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nel loro tetto massimo, sono consolidati negli importi attribuiti ai singoli enti per l'anno 2003. Per i comuni che non certificheranno il mantenimento del requisito soggettivo dall'1 gennaio 2004 e per gli anni successivi, sarà effettuata una riduzione sul trasferimento nella misura del 10 per cento annuo.
14. 74. (Nuova formulazione). Gioacchino Alfano.
All'articolo 15 comma 8 dopo le parole «... Agenzia del territorio...» aggiungere le seguenti: «... in attesa di intervenire con opportune misure legislative, previo parere del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero della Funzione Pubblica, che mireranno alla stabilizzazione ed alla conseguente immissione in ruolo del personale in servizio a tempo determinato, mediante procedure previste dalla legge e
che si espleteranno nell'arco di un biennio,».
15. 414.Il Relatore.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
All'articolo 41-bis del decreto-legge 30settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito in legge, con modificazioni, in data 19 novembre 2003, al comma 7, dopo l'espressione: «con il voto favorevole» sostituire l'espressione: «dei partecipanti che rappresentano almeno il 30 per cento delle quote emesse» con l'espressione: «del 50 per cento più una quota degli interventi all'assemblea. Il quorum deliberativo non potrà in ogni caso essere inferiore al 30 per cento del valore di tutte le quote in circolazione.
23. 031.Il Relatore.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
All'articolo 41-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, a 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito in legge, con modificazioni, in data 19 novembre 2003, al comma 7, dopo l'espressione: «anche su richiesta dei partecipanti che rappresentino almeno il» sostituire le parole: «5 per cento» con le parole: «10 per cento».
23. 032.Il Relatore.
All'articolo 24, dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. Al fine di favorire l'integrazione dei poli di eccellenza ospedaliera con l'attività di ricerca scientifica e tecnologica avanzata, di alta formazione e di aggiornamento professionale degli operatori, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di euro 5,5 milioni annui a decorrere dal 2005 funzionali alla realizzazione del Parco della Salute e delle nuove Molinette di Torino.
4-bis. Per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei giochi olimpici «Torino 2006» è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2005, quale limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui da parte dei soggetti di cui alla legge 9 agosto 2000, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni. Nell'attesa che sia portata a termine la procedura relativa al reperimento delle risorse finanziarie previste dal presente comma, i soggetti di cui al comma medesimo sono autorizzati a stipulare contratti per l'affidamento di incarichi di progettazione, di attività accessorie e di lavori nei limiti della copertura finanziaria di cui al precedente comma.
5-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera e), al primo capoverso, comma 1-bis della legge 26 marzo 2003, n. 48, dopo le parole: «formalmente delegati,» inserire le seguenti: «nonché da tre rappresentanti scelti rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e dal Ministero dell'Economia e Finanze». Di seguito eliminare il seguente periodo: «Partecipa alle riunioni del Comitato di regia, senza diritto di voto, un rappresentante del Presidente del Consiglio dei Ministri».
6-bis. Per il completamento e l'ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilità locale mediante l'interconnessione tra la strada statale 32 e la strada provinciale 299 è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2005.
Conseguentemente, alla tabella 1 di cui all'articolo 62, comma 1, alla voce Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - legge 166 del 2002, articolo 13, comma 1: realizzazione opere strategiche (1.2.10.2 - cap. 7060/p) apportare le seguenti variazioni:
2005: - 12.500 anno terminale 20l9.
All'articolo 69, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
2004: - 1.000;
2005: - 1.000;
2006: - 1.000.
Conseguentemente, all'articolo 69, tabella C, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni: Decreto Legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.3.1 - Ricerca scientifica - cap. 8922);
2004: + 1.000;
2005: + 1.000;
2006: + 1.000.
24. 15.Il Relatore.
Nell'articolo 23, dopo il comma 3 inserire il seguente: Nei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei casi sia legittimata la regione, quest'ultima, fatte salve le ordinarie modalità di difesa in giudizio, può essere difesa da propri funzionari, da funzionari di enti locali o delle Aziende USL ovvero, in base ad apposita convenzione con l'INPS, da avvocati dipendenti da questo ente senza aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le controversie concernenti il trattamento economico per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il cui esercizio resta fermo che non configura mai attività di pubblico impiego, sono devolute alla competenza del giudice ordinario. Nel medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992, all'articolo 27, comma 1, sopprimere la parola: «regionale».
24. 085(Nuova formulazione)Il Relatore.
Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:
1. Al comma 17 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «attività di promozione» sono inseriti le seguenti: «rivolte ai medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti».
24. 0. 109.Il Relatore.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, al secondo comma, dopo le parole: «cessione in uso di circuiti telefonici«, aggiungere le seguenti: «e a larga banda punto a punto e multipunto in ambito nazionale per fonia e trasmissione dati,». All'onere derivante dalle disposizioni recate dal presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte, nel limite massimo di 5 milioni di euro, delle risorse di cui all'articolo 29, comma 1.
28. 43.Il Relatore.
All'articolo 30, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 10, comma 12 del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo le parole:
«svantaggiate» inserire le seguenti: «ovvero ad altre aziende ubicate all'interno della medesima regione».
30. 104 (Nuova formulazione).Marras.
Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché alle imprese del settore ittico operanti nelle zone colpite da mucillagini e altri fenomeni naturali che comportino la moria della fauna marina o l'impossibilità di svolgere attività di pesca o di allevamento».
30. 113.Il Relatore.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: «per il 2006» con le seguenti: «a decorrere dal 2006»;
b) al comma 1, aggiungere alla fine le seguenti parole: «, nonché per il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico particolarmente rivolte alla diffusione del made in Italy nei mercati mediterranei, dell'Europa continentale ed orientale, a cura di apposita sezione dell'ente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, collocata presso due delle sedi periferiche esistenti, con particolare attenzione alla naturale vocazione geografica di ciascuna nell'ambito del territorio nazionale. A tal fine, e per l'adeguamento delle relative dotazioni organiche, è destinata all'attuazione delle attività di supporto formativo e scientifico indicate al periodo precedente un importo non superiore a 5 milioni di euro annui.»;
c) aggiungere, in fine, il seguente comma: «3-bis. Al fine di garantire il consolidamento dell'azione di contrasto all'economia sommersa, nonché la piena efficacia degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria, anche alla luce dei nuovi compiti conferiti ai sensi degli articoli 34 e 35 della presente legge e dell'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'organico del ruolo degli appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza è incrementato di 470 unità dall'anno 2004, e di ulteriori 530 unità a decorrere dall'anno 2005. Alla copertura dei posti derivante da tale incremento di organico si provvede mediante l'assunzione in deroga a quanto previsto nel comma 1 dell'articolo 16 di un corrispondente numero di finanzieri, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2004, 28 milioni di euro per l'anno 2005 e 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. 3-ter. All'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la parola: «Livorno,», inserire la parola: «Manfredonia,».
Conseguentemente, nella tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2004: - 5.000;
2005: - 28.000;
2006: - 32.000;
alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, modificare le seguenti voci: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003):
2004: - 6.543;
Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo, n. 59 (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - cap. 3935):
2004: + 6.543.
39. 5 (Nuova formulazione).Il Relatore.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'esposizione permanente del design italiano e del Made in Italy ha finalità di valorizzazione dello stile italiano, nonché obiettivi di promozione del commercio internazionale e delle produzioni italiane di qualità.
40. 6.Il Relatore.
Al comma 1 sostituire le parole: per la tutela del marchio di cui al precedente articolo 32, comma 1, con le seguenti: per la tutela del marchio e delle indicazioni di origine.
42. 6.Il Relatore.
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. L'autorità amministrativa, qualora accerti, sia all'atto dell'importazione o esportazione che della commercializzazione o distribuzione, la violazione di un diritto di proprietà intellettuale o industriale, può disporre, anche d'ufficio, previo assenso dell'Autorità giudiziaria e facendone rapporto alla stessa, il sequestro della merce contraffatta, e, decorsi tre mesi la distruzione, a spese, ove possibile, del contravventore; è fatta salva la conservazione di campioni da utilizzarsi a fini giudiziari.
3. L'opposizione avverso il provvedimento di distruzione si propone nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni; a tal fine il termine per ricorrere decorre dalla data di notificazione del provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
44. 12.Il Relatore.
Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:
1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge n. 67 del 1988 è autorizzato un limite di impegno quindicennali di 5 milioni di euro decorrente dal 2004.
2. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 1, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Le risorse dì cui ai precedenti commi possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, in tal caso i rapporti tra il Provveditorato alle opere pubbliche ed i comuni interessati saranno disciplinati da apposita convenzione.
4. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1 agosto 2002, n. 166 è prorogato al 31 dicembre 2004.
Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare la seguente variazione nelle quote relative a limiti di impegno:
2004: - 5.000;
2005: - 5.000;
2006: - 5.000.
46. 05 (Nuova formulazione).Lucchese, Marinello, Cristaldi, Grillo, Peretti, Romano, Liotta.
Subemendamento all'emendamento del relatore 47. 9.
Al comma 1-sexies sostituire le parole: un milione di euro con le parole: tre milioni di euro.
0. 47. 9. 1.Riccio.
Al comma 1-sexies sostituire: ultimazione con: prosecuzione.
0. 47. 9. 2.Riccio.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002 il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine, nonché per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo le disposizioni ivi previste, sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali rispettivamente di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno 2005, nonché un ulteriore limite di impegno di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. I predetti mutui, possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.
1-ter. All'articolo 138, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituire le parole: «31 dicembre 2003» con le seguenti: «31 dicembre 2006».
1-quater. Le risorse derivanti dai mutui finanziati a valere sui limiti di impegno autorizzati con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i), della predetta legge n. 448 del 1998, spettano alle regioni Basilicata e Campania nella misura, rispettivamente del 40 per cento e del 60 per cento.
1-quinquies. All'articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostituire il secondo periodo con il seguente: «il commissario di cui al comma 1, con propria determinazione, affida, entro otto mesi dalla definizione degli stati di consistenza, il completamento della realizzazione delle opere suddette con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura l'esecuzione».
1-sexies. Per la ultimazione dei lavori di ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, di cui alla legge n. 363 del 1984 ed alla successiva Ordinanza ministeriale n. 905/87, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di un milione di euro a decorrere dall'anno 2005.
1-septies. Per la prosecuzione degli interventi volti alla realizzazione di opere infrastrutturali e viarie atte ad agevolare gli insediamenti delle strutture universitarie di cui al comma 1, dell'articolo 3, della legge 3 agosto 1998, n. 315, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
1-octies. Per la prosecuzione degli interventi volti al riassetto idrogeologico, alla ricostruzione e allo sviluppo di cui alla legge 2 maggio 1990, n. 102, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005».
Conseguentemente, all'articolo 62, tabella 1, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge 1o agosto 2002, n. 166 - Art. 13, comma 1: realizzazione opere strategiche (1.2.10.2 - cap. 7060/p), apportare le seguenti variazioni:
2005: - 15.000 (anno terminale 2019);
2006: - 5.000 (anno terminale 2020).
47. 9.Il Relatore.
All'articolo 47, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i
quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002 il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine, nonché per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo le disposizioni ivi previste, sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali rispettivamente di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno 2005. I predetti mutui, possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.
1-ter. All'articolo 138, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituire le parole «31 dicembre 2003» con le seguenti: «31 dicembre 2006».
1-quater. Le risorse derivanti dai mutui finanziati a valere sui limiti di impegno autorizzati con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i), spettano alle regioni Basilicata e Campania nella misura, rispettivamente del 40 per cento e del 60 per cento. A tal fine, per il completamento degli interventi di ricostruzione, è autorizzata l'assunzione di un limite di impegno quindicennale a decorrere dal 2005.
1-quinquies. All'articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostituire il secondo periodo con il seguente: «il commissario di cui al comma 1, con propria determinazione, affida, entro otto mesi dalla definizione degli stati di consistenza, il completamento della realizzazione delle opere suddette con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura l'esecuzione».
1-sexies. Per la ultimazione dei lavori di ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, di cui alla legge n. 363 del 1984 ed alla successiva Ordinanza ministeriale n. 905/87, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di un milione di euro a decorrere dall'anno 2005.
1-septies. Per la prosecuzione degli interventi volti alla realizzazione di opere infrastrutturali e viarie atte ad agevolare gli insediamenti delle strutture universitarie di cui al comma 1, dell'articolo 3, della legge 3 agosto 1998, n. 315, è autorizzato un limite di impegno ventennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
1-octies. Per la prosecuzione degli interventi volti al riassetto idrogeologico, alla ricostruzione e allo sviluppo di cui alla legge 2 maggio 1990, n. 102, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005».
Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze per le quote relative ai limiti d'impegno apportare la seguente variazione:
2005: - 11.000;
Ministero delle infrastrutture e trasporti per le quote relative ai limiti d'impegno apportare la seguente variazione:
2005: - 4.000;
2006: - 15.000.
47. 9 (Nuova formulazione).Il Relatore.
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
1. Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano, con le medesime modalità ivi rispettivamente indicate, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il versamento entro il 16 marzo 2004 e secondo le seguenti ulteriori disposizioni:
a) per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione dell'eccedenza, il versamento da effettuare entro il 16 marzo 2004 è pari:
1) all'intero importo dovuto, fino a concorrenza, con un minimo rispettivamente di 100 e 200 euro, della somma di 3.000 euro per le persone fisiche e di 6.000 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati sono inferiori a tali somme;
2) al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro per le persone fisiche e 200 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati sono pari o superiori alle predette somme di 3.000 e 6.000 euro;
b) la presentazione della dichiarazione integrativa in forma riservata ai sensi del comma 4 del predetto articolo 8 non è consentita ai soggetti che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di cui al comma 3 del medesimo articolo, nonché al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002;
c) non possono avvalersi delle disposizioni degli articoli 7 e 8, i soggetti che hanno effettuato la definizione automatica per gli anni pregressi di cui all'articolo 9;
d) i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge n. 289 del 2002, presentano, a pena di nullità, una dichiarazione concernente tutti i periodi d'imposta per i quali le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003;
e) le definizioni ed integrazioni non possono essere effettuate dai soggetti ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dei commi 5 e 6. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di definizione o integrazione, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione o integrazione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione o l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi; non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato;
g) per i contribuenti che nomi si avvalgono delle disposizioni del presente comma, si applica l'articolo 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
h) i contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2003 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente comma sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.
2. Le disposizioni dell'articolo 9-bis, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai pagamenti delle imposte e delle ritenute dovute alla data di
entrata in vigore del presente decreto, ed il relativo versamento è effettuato entro il 16 marzo 2004, ovvero, per i ruoli emessi, alla scadenza prevista per legge. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente comma, in applicazione del comma 1 del citato articolo 9-bis, eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in tre rate con le modalità stabilite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 1993, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
3. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano anche relativamente agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scritture private registrate fino al 30 settembre 2003, alle denunce e le dichiarazioni presentate entro tale ultima data, nonché all'adempimento delle formalità omesse per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono decorsi i relativi termini. La presentazione delle istanze, il versamento delle somme dovute, l'adempimento delle formalità omesse, di cui allo stesso articolo 11, sono effettuati entro il 16 marzo 2004; si applica, in particolare, l'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 289 del 2002.
4. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che si avvalgono delle disposizioni degli articoli 8 e 9 della stessa legge n. 289 del 2002, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, procedono alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui al predetto articolo 14, anche con riferimento alle attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2002, secondo le seguenti disposizioni:
a) le variazioni ovvero le iscrizioni sono effettuate nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni;
b) nei casi di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 14, le attività ed i maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2003, anche ai fini di quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 14;
c) il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta è effettuato entro il 16 marzo 2004.
5. Relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, le disposizioni dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche agli avvisi di accertamento, agli atti di contestazione ed agli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, agli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e il del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla predetta data, non e' ancora intervenuta la definizione, nonché ai processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla medesima data, non e' stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio. Il pagamento delle somme dovute è effettuato entro il 16 marzo 2004; per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi dell'articolo 15 della predetta legge n. 289 del 2002,
ferma restando la rateizzazione dell'eccedenza, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 1 e 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 18 marzo 2004 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni, di cui al primo periodo, nonché quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo primo periodo.
6. Le disposizioni dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche alle liti fiscali pendenti, come definite dalla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo 16, alla data di entrata in vigore del presente decreto; si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 30 ottobre 2003, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Le somme dovute sono versate entro il 16 marzo 2004. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il predetto termine del 16 marzo 2004. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 marzo 2004 sull'importo delle rate successive.
7. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
8. Per i soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e intendono avvalersi, ai sensi dell'articolo 34 del citato decreto legge n. 269 del 2003, delle medesime definizioni relativamente ad altri periodi di imposta, ovvero ad altro settore impositivo, nonché a diversi avvisi di accertamento, atti di contestazione, avvisi di irrogazione delle sanzioni, inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e processi verbali di constatazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), punti 1 e 2.
9. Ai fini del concordato preventivo di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che hanno dichiarato, relativamente al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2001, ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri, non sono tenuti ad assolvere le relative imposte, come previsto dal comma 5 del stesso articolo 33, a condizione che provvedano alla definizione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 ai sensi del comma 1 del presente articolo; resta comunque fermo l'obbligo di applicare le percentuali di incremento dei ricavi o dei compensi, e dei redditi, previste dal citato articolo 33, sulla base dei ricavi o dei compensi adeguati a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri».
5. 0174.Il Governo.
L'articolo 52 è sostituito con il seguente:
1. L'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed
integrazioni è abrogato ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3, nonché dei commi 6-bis
e 7.
2. All'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n, 488, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, sono soppresse le parole: e servizi»;
b) al primo comma, dopo le parole: «di forniture», sono inserite le seguenti: «di beni»;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni pubbliche possono far ricorso alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1».
3. Il comma 6 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppresso.
4. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica e nel comma 1, sono soppresse le parole: «e servizi«;
b) nel comma 5, sono soppressi il secondo ed il terzo periodo.
5. Al comma 1, dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 403, le parole «aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388» sono sostituite dalle seguenti: «attuino i principi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e all'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
6. Il comma 2, dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, a 403, è soppresso.
7. Al comma 4, lettera a), dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 403, le parole: «al di fuori delle convenzioni e» sono soppresse.
8. All'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, primo periodo, sono soppresse le parole: «e servizi»;
b) al comma 6, sono soppressi il secondo ed il terzo periodo;
c) il comma 7 è soppresso.
9. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 le parole: «Tali enti, per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro, aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della logge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388» sono soppresse.
10. Il comma 1-bis dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è soppresso.
11. Alla data di entrata in vigore della presente: legge, tutte le gare indette dalla Consip s.p.a. per la stipulazione delle convenzioni quadro per l'approvvigionamento di servizi per le pubbliche amministrazioni sono annullate.
52. 24.Il Relatore.
Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:
1. Nell'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 1-quater, sono inseriti i seguenti:
1-quinquies. La riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS Spa ai sensi del comma 1-bis è effettuata con le modalità previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione tra l'ANAS Spa e l'agenzia delle entrate.
1-sexies. Nell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni interamente partecipate dallo Stato, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la società interessata stipula apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate e l'iscrizione a ruolo avviene a seguito di un'ingiunzione conforme all'articolo 2, comma 1, del regio decreto 24 aprile 1910, n. 639, vidimata e resa esecutiva dalla direzione regionale dell'agenzia delle entrate competente in ragione della dislocazione territoriale dell'ufficio della società che l'ha richiesta».
53. 038.Il Governo.
Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:
1. Nell'anno 2004, ai concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, è corrisposto, quale remunerazione per il servizio svolto, un importo pari a euro 470 milioni, che tiene luogo, per i ruoli emessi da uffici statali, dell'aggio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'aggio di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l'aggio, a carico del debitore, previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 30 luglio 2004, l'importo di cui al comma i è ripartito, per una quota pari al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti.
3. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.».
53. 039.Il Governo.
Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente i soggetti incaricati della riscossione delle entrate precedentemente riscosse dai servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «28 dicembre 1993, n. 567.», sono inserite le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2003»;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2004, il compenso spettante a concessionari, banche e Poste italiane S.p.A. è determinato sulla base di apposita convenzione stipulata con l'Agenzia delle Entrate, tenuto conto dei costi diretti e indiretti del servizio».
2. Dalle disposizioni del presente articolo non possono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».
53. 040.Il Governo.
Subemendamento all'emendamento del relatore 54. 10.
All'emendamento 54.10 del Relatore, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) la restante parte, comunque nel limite massimo di 4 milioni di euro, per le finalità di cui al comma 4-ter, nonché al fine di favorire il recupero del materiale rotabile, per l'erogazione di contributi a sostegno delle attività di ripristino in uso del materiale rotabile dismesso adibito al trasporto merci.
0. 54. 10. 1.Gioacchino Alfano.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. Per l'anno 2004 è istituita l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sulle unità da diporto. L'addizionale è pari a 2 euro per ciascun passeggero imbarcato ed è versata su un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e per le regioni a statuto autonomo Sicilia e Sardegna, presso le rispettive presidenze, che provvederanno a stabilire i criteri di ripartizione dello stesso tra i comuni interessati al passaggio ed allo stazionamento delle unità da diporto secondo i seguenti criteri:
a) 20 per cento del totale a favore dei comuni di sedime portuale in analogia ai criteri e modalità indicati nell'articolo 3;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, 65 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture portuali, nonché la eventuale parte eccedente dalle utilizzazioni di alla lettera e).
c) la restante parte, comunque nel limite massimo di 3 milioni di euro, per le finalità di cui al comma 4-ter.
4-ter. Nelle aree demaniali delle province e dei comuni che siano suscettibili di costituire un distretto industriale della nautica da diporto, i canoni applicabili non possono superare del 50% quelli stabiliti dallo Stato per la gestione e realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto sul demanio marittimo e di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1998 n. 343 e successive integrazioni e modificazioni. Le misure di sostegno alla nautica da diporto, le incentivazioni e le agevolazioni previste dalla legislazione statale in favore della nautica da diporto sono riservate alle imprese del settore che operano in distretti industriali dedicati alla nautica da diporto, riconosciuti tali da accordi di programma stipulati dagli enti competenti alla gestione dei vari tipi di demanio che stabiliscano uniformemente la tariffe relative ai canoni demaniali nella misura massima stabilita dal precedente comma, comunque entro il tetto di spesa di cui al comma 1, lettera e).
54. 10.Il Relatore.
Al comma 1, dopo le parole: dalla gestione dell'opera stessa aggiungere le seguenti: ovvero da attività strumentali o connesse alle infrastrutture o localizzate nell'area economicamente interessata dalla stessa; sopprimere le parole: da un'analisi costi-benefici e, dopo le parole: così come approvato inserire le seguenti: dallo stesso CIPE.
Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: Dell'ammontare necessario a realizzare l'infrastruttura secondo le previsioni del piano economico finanziario approvato dal CIPE.
Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le infrastrutture non affidate in concessione, l'eventuale mancato parziale rimborso dei finanziamenti da parte dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1, dovuto a impreviste riduzioni dei proventi individuati nel piano
economico-finanziario approvato dal CIPE può essere coperto dalla garanzia dello Stato, su delibera dello stesso CIPE.
Al comma 6 sopprimere le parole: anche nell'interesse dei soggetti finanziatori.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. I criteri e le modalità di attuazione del presente articolo sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
55. 20.Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 55, è inserito il seguente:
1. Per l'anno 2004, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali, di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita in 30 milioni di euro.
2. Per l'anno 2004, la dotazione finanziaria del Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale, di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita in 70 milioni di euro.
3. Le domande da presentare ai fini dell'ammissione ai contributi a valere dei Fondi di cui al presente articolo devono essere corredate dal progetto preliminare dell'opera ovvero dell'infrastruttura che si intende realizzare. La presentazione del progetto preliminare è presupposto indispensabile ai fini dell'erogazione del contributo, a condizione che l'ente assegnatario assuma, nella medesima domanda, l'impegno a trasmettere, entro la data da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, lo studio di fattibilità e la formale comunicazione della conclusione della fase di progettazione finanziaria, quando richiesti dalle vigenti disposizioni.
Conseguentemente, alla tabella B, variare gli importi come segue:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2004: - 30.000.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
2004: - 70.000.
55. 022.Il Relatore.
All'articolo 56, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 1, dell'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte le seguenti parole:
d) realizzare infrastrutture primarie con interventi intersettoriali. Per l'attuazione della lettera d) del presente articolo è autorizzata una ulteriore spesa pari a 25 milioni di euro per l'anno 2004.
Conseguentemente:
All'articolo 29, comma 1, sostituire le parole: «79,5 milioni» con le seguenti: «54,5 milioni».
56. 74. (Nuova formulazione)Volontè, Peretti, Romano, Liotta.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali secondo le finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, è concesso un contributo in conto capitale di 37,3 milioni di euro per il 2004.
Conseguentemente,
alla Tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti modificazioni:
2004: - 37.300;
alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, limiti d'impegno, apportare le seguenti modificazioni:
2004: - 10.000.
All'articolo 62, comma 1, voce Ministero delle attività produttive, legge 24 dicembre 1985, n. 808 e legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 144, comma 3: Interventi per lo sviluppo di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (3.2.3.8 - cap. 7421) apportare le seguenti modificazioni:
2004: + 10.000;
2005: - 10.000.
56. 90.Il Relatore.
Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:
1. Nell'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma l-quater, sono inseriti i seguenti:
1-quinquies. La riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS Spa ai sensi del comma 1-bis è effettuata con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione tra l'ANAS Spa e l'agenzia delle entrate.
1-sexies. Nell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: « 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni interamente partecipate dallo Stato, previa valutazione della rilevanza pubblica ditali crediti.
3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la società interessata stipula apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate e l'iscrizione a ruolo avviene a seguito di un'ingiunzione conforme all'articolo 2, comma 1, del regio decreto 24 aprile 1910, n. 639, vidimata e resa esecutiva dalla direzione regionale dell'agenzia delle entrate competente in ragione della dislocazione territoriale dell'ufficio della società che l'ha richiesta».
53. 0. 38.Il Governo.
Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:
1. Nell'anno 2004, ai concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, è corrisposto, quale remunerazione per il servizio svolto, un importo pari a euro 470 milioni, che tiene luogo, per i ruoli emessi da uffici statali, dell'aggio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'aggio di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l'aggio, a carico del debitore, previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 30 luglio 2004, l'importo di cui al comma 1 è ripartito, per una quota pari al 96%, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti.
3. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
53. 0. 39.Il Relatore.
Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente i soggetti incaricati della riscossione delle entrate precedentemente riscosse dai servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: « 28 dicembre 1993, n. 567.», sono inserite le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2003»;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « 2-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2004, il compenso spettante a concessionari, banche e Poste Italiane S.p.A. è determinato sulla base di apposita convenzione stipulata con l'Agenzia delle Entrate, tenuto conto dei costi diretti e indiretti del servizio».
2. Dalle disposizioni del presente articolo non possono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
53. 0. 40.Il Governo.
Dopo l'articolo 55, è inserito il seguente:
1. Per l'anno 2004, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali, di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita in 30 milioni di euro.
2. Per l'anno 2004, la dotazione finanziaria del Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale, di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita in 70 milioni di euro.
3. Le domande da presentare ai fini dell'ammissione ai contributi a valere dei Fondi di cui al presente articolo devono essere corredate dal progetto preliminare dell'opera ovvero dell'infrastruttura che si intende realizzare. La presentazione del progetto preliminare è presupposto indispensabile ai fini dell'erogazione del contributo, a condizione che l'ente assegnatario assuma, nella medesima domanda, l'impegno a trasmettere, entro la data da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, lo studio di fattibilità e la formale comunicazione della conclusione della fase di progettazione finanziaria, quando richiesti dalle vigenti disposizioni.
Conseguentemente, alla tabella A, variare gli importi come segue:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2004: - 33.000.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
2004: - 44.000.
Ministero delle politiche agricole e forestali:
2004: - 23.000.
55. 0. 22.Il Relatore.
Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:
1. Al comma 20 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 sono apportate le seguenti modifiche: alla fine del primo periodo le parole: «sotto qualsiasi forma» sono soppresse e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «a esse non si applicano i limiti quantitativi alla raccolta
previsti dalla normativa vigente; non trovano altresì applicazione gli articoli dal 2410 al 2420 del codice civile;
2. Il comma 24 del citato articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003 è così modificato: le parole sotto qualsiasi forma sono soppresse.
55. 04.Armani, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali secondo le finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, è concesso un contributo in conto capitale di 37,3 milioni di euro per il 2004».
Conseguentemente,
alla Tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti modificazioni:
2004: - 37.300;
alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, limiti d'impegno, apportare le seguenti modificazioni:
2004: - 10.000;
All'articolo 62, comma 1, voce Ministero delle attività produttive, legge 24 dicembre 1985, n. 808 e legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 144, comma 3: Interventi per lo sviluppo di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (3.2.3.8 - cap. 7421) apportare le seguenti modificazioni:
2004: + 10.000;
2005: - 10.000.
56. 90.Il Relatore.
Dopo l'articolo 56 inserire il seguente:
1. Nel triennio 2004-2006 è autorizzata in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la spesa di 60 milioni di euro destinati alla progettazione e alla realizzazione di tutte le opere di integrazione del passante di Mestre (Venezia) con il territorio delle comunità locali.
Conseguentemente, all'articolo 69, tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: - 20.000;
2005: - 20.000;
2006: - 20.000.
56. 024 (Nuova formulazione).Stradiotto, Iannuzzi, Zorzato.
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
5-bis. Le operazioni con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, volte all'acquisizione della disponibilità di beni da adibire al trasporto pubblico locale e degli eventuali servizi accessori, possono essere effettuate anche mediante contratti di leasing operativo ai sensi del comma 5-ter.
5-ter. Le operazioni con oneri a carico del bilancio dello Stato volte all'acquisizione della disponibilità di beni e degli eventuali accessori, possono essere effettuate mediante contratti di leasing operativo, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, compresa quella a carattere speciale. Qualora l'operazione sia effettuata in deroga alla normativa vigente, essa è preventivamente autorizzata, tenuto conto della natura dei beni oggetto dell'acquisizione e degli aspetti tecnico finanziari dell'operazione stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5-quater. Allo scopo di promuovere il potenziamento del trasporto pubblico locale anche mediante acquisizione di beni secondo le modalità previste al comma 5-bis, è autorizzata la spesa di 20 milioni
di euro per l'anno 2004. Quota parte, pari a 10 milioni di euro è destinata al riequilibrio dei maggiori esborsi sostenuti dalle aziende di trasporto a titolo di IRAP entro la data del 10 gennaio 2003 in relazione a contributi per i quali è prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, in misura proporzionale all'entità degli importi sostenuti, a valere sulle risorse disponibili presso apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Gli importi corrisposti in attuazione del presente comma possono essere utilizzati in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 dei 1997. La dotazione del fondo per l'anno 2004, è fissata in 10 milioni di euro.
5-quinquies. Per il conseguimento di risultati di maggiore efficienza e produttività dei servizi di trasporto pubblico locale, anche in considerazione delle esigenze di perequazione e allineamento retributivo egli addetti, al fine di assicurare il mantenimento dei collegamenti secondo percorsi e fasce orarie rivolte alla salvaguardia di fondamentali esigenze sociali, è costituito un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La dotazione del fondo per l'anno 2004 è fissato in 13 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma.
Conseguentemente,
all'articolo 28, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: « 15 milioni di euro» con le seguenti: « 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005».
Conseguentemente,
alla Tabella A, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti modificazioni:
2004: - 20.000.
56. 89.Il Governo.
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
5-bis. Le operazioni con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, volte all'acquisizione della disponibilità di beni da adibire al trasporto pubblico locale e degli eventuali servizi accessori, possono essere effettuate anche mediante contratti di leasing operativo ai sensi del comma 5-ter.
5-ter. Le operazioni con oneri a carico del bilancio dello Stato volte all'acquisizione della disponibilità di beni e degli eventuali accessori, possono essere effettuate mediante contratti di leasing operativo, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, compresa quella a carattere speciale. Qualora l'operazione sia effettuata in deroga alla normativa vigente, essa è preventivamente autorizzata, tenuto conto della natura dei beni oggetto dell'acquisizione e degli aspetti tecnico finanziari dell'operazione stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5-quater. Allo scopo di promuovere il potenziamento del trasporto pubblico locale anche mediante acquisizione di beni secondo le modalità previste al comma 5-bis, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2004. Quota parte, pari a 10 milioni di euro è destinata al riequilibrio dei maggiori esborsi sostenuti dalle aziende di trasporto a titolo di IRAP entro la data del 10 gennaio 2003 in relazione a contributi per i quali è prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, in misura proporzionale all'entità degli importi sostenuti, a valere sulle risorse disponibili presso apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Gli importi corrisposti in attuazione del presente comma possono essere utilizzati in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 dei 1997. La dotazione del fondo per l'anno 2004, è fissata in 10 milioni di euro.
5-quinquies. Per il conseguimento di risultati di maggiore efficienza e produttività
dei servizi di trasporto pubblico locale, anche in considerazione delle esigenze di perequazione e allineamento retributivo egli addetti, al fine di assicurare il mantenimento dei collegamenti secondo percorsi e fasce orarie rivolte alla salvaguardia di fondamentali esigenze sociali, è costituito un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La dotazione del fondo per l'anno 2004 è fissato in 13 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma.
Conseguentemente,
all'articolo 28, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: « 15 milioni di euro» con le seguenti: « 2 milioni di euro per l'anno 2004.
Conseguentemente,
alla Tabella A, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti modificazioni:
2004: - 20.000.
56. 89. (Seconda formulazione)Governo.
Dopo l'articolo 57 inserire il seguente:
1. Al fine del sostegno e del rilancio dell'economia mediante gli eventi culturali del programma «Genova capitale europea della cultura», per le finalità di cui all'articolo 1, della legge 8 novembre 2002, n. 264, è autorizzata la spesa annua di euro 2.500.000 a favore del Teatro comunale dell'Opera «Carlo Felice» di Genova, a decorrere dall'anno 2004.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da adottare entro il 31 marzo 2004, procede all'aumento dell'aliquota delle accise sull'alcole etilico, di cui all'articolo 32 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 40 milioni di euro.
57. 05. (Nuova formulazione) Burlando.
Dopo l'articolo 58 inserire il seguente:
Alle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e relative modifiche si applicano i tempi e le modalità di cui rispettivamente all'articolo 17, comma 1, della Direttiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, e di cui agli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento (CE) 1084/2003 della Commissione del 3 giugno 2003.
58. 048.Il Relatore.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 78, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6 le parole: «già predisposti e» sono soppresse e dopo la parola: «disponibili», aggiungere «al 1o gennaio 2004 e autorizzate ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo».
62. 9. (Nuova formulazione) Rodeghiero.
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
7-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 30 della legge 7 marzo 2001, n. 62, si interpretano nel senso che sono altresì ammissibili al finanziamento agevolato i beni oggetto delle iniziative ivi
previste anche quando siano dati in comodato ad altri soggetti, a condizione che essi vengano utilizzati prevalentemente per la produzione o per la distribuzione di giornali quotidiani, periodici o libri realizzati dalle imprese ammesse alle agevolazioni di credito. Le modalità per l'accertamento del requisito della prevalenza sono determinate, per entrambe le procedure automatica e valutativa, dai comitato di cui al comma 4 dell'articolo 7 della citata legge n. 62 del 2001.
7-ter. I termini stabiliti dal decreto ministeriale 15 settembre 2000, per la realizzazione degli investimenti di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono prorogati rispettivamente al 30 giugno 2003 ed al 30 giugno 2005 per i soggetti che abbiano richiesto l'erogazione del contributo in due o tre tranches.
63. 33.Il Relatore.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. I termini finali per il completamento degli investimenti che fruiscono delle agevolazione di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1992, n. 488, valido per il bando del 2000, per il settore dell'industria relativo alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 2003 ed al 30 giugno 2005, per i soggetti che abbiano richiesto l'erogazione del contributo in due o tre tranches.
63. 34.(Nuova formulazione) Il Relatore.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'artico1o 19, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nel primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo quanto previsto ai sensi del secondo periodo», e nel secondo periodo, sostituire le parole: «diversi da», con la seguente: «inclusi».
65. 57.Il Relatore.
Dopo l'articolo 65, è inserito il seguente:
1. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonché per il finanziamento e il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale, agli enti di promozione sportiva è destinato 1 milione di euro per l'anno 2004.
2. All'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabiliti le modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria presso l'ente pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o aprile 1978, n. 250, nonché i termini, la natura, l'entità delle prestazioni ed i relativi premi assicurativi.
Conseguentemente alla tabella A, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportate le seguenti variazioni:
2004: - 1.000.
65. 027 (Nuova formulazione).Alberto Giorgetti.
All'articolo 66, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 31, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al primo periodo le parole: «sono abrogate le disposizioni» sono sostituite da «non trovano applicazione le disposizioni»;
b) All'ultimo periodo sopprimere l'intero periodo e sostituirlo con il seguente:
«Al fine di agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, di cui al predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stanziata, in via eccezionale, la somma annua di 600 mila euro per il triennio 2004-2006».
Conseguentemente:
Alla tabella A, voce Ministero delle Comunicazioni, apportare le seguenti variazioni:
2004: - 600;
2005: - 600;
2006: - 600.
66. 13 (Nuova formulazione).Il Relatore.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Per favorire il recupero del materiale rotabile è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione 500.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, da destinare all'erogazione di contributi a sostegno delle attività di ripristino in uso del materiale rotabile dismesso adibito al trasporto merci.
3-ter. I contributi previsti dal comma 3-bis sono attribuiti alle piccole e medie imprese, di cui Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, che esercitano servizi di trasporto merci, in proporzione alle unità di materiale rotabile da esse acquistate e di nuovo poste in uso direttamente o attraverso cessione ad altri soggetti che esercitano le medesime attività di trasporto.
3-quater. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni, le modalità di attribuzione e gli importi dei contributi di cui al comma 3-bis.
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 67 con la seguente: (Interventi nel settore della cantieristica e per il recupero del materiale rotabile).
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: - 1.500;
2006: - 1.500.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 1.500.
67. 7. (Nuova formulazione) Gioacchino Alfano.
Legge finanziaria per il 2004 (C. 4489 Governo, approvato dal Senato).
All'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), per gli esercenti l'attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 e le attività di cui all'articolo 78-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa»;
b) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa»;
c) all'articolo 20 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. L'ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale».
d) all'articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative dalla piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
2. 37. (nuova formulazione). Rossiello, Rava, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Borrelli.
All'articolo 2, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il comma 3 è soppresso.
2-bis. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali da emanarsi ai sensi dell'articolo 24, comma i, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche, entro il 31 dicembre 2004, sono rideterminate le percentuali di compensazioni applicabili, a determinati prodotti agricoli, al fine di tenere conto dell'andamento delle grandezze macroeconomiche, assicurando, maggiori entrate nette per 19,2 milioni di euro a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Conseguentemente all'articolo 19, aggiungere il seguente comma 4:
4. La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 13 agosto 1980, n. 42 estesa ai trattamenti ordinari di disoccupazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione anche per i trattamenti speciali di disoccupazione aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
2. 35. (nuova formulazione). Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Banti, Ruggiri, Potenza, Sandi.
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2-bis. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il comma 3 è soppresso.
2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali da emanarsi al sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche, entro il 31 dicembre 2004, sono rideterminate le percentuali di compensazioni applicabili, a determinati prodotti agricoli, al fine di tenere conto dell'andamento delle grandezze macroeconomiche, assicurando maggiori entrate nette per 19,2 milioni di euro a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Conseguentemente, all'articolo 19, aggiungere infine, il seguente comma:
4. La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 13 agosto 1980, n. 427, estesa ai trattamenti ordinari di disoccupazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione anche per i trattamenti speciali di disoccupazione aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge;
e, all'articolo 69, comma 1, Tabella A ivi richiamata, ridurre uniformemente gli accantonamenti relativi a tutte le voci, al netto delle regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri.
2. 2. (nuova formulazione). Marcora, Rava, Banti, Ruggirei, Potenza, Franci, Preda, Rossiello, Borrelli.
2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento, delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, in misura pari al 10 per cento.
Conseguentemente all'articolo 15, aggiungere il seguente comma 4:
4. La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 13 agosto 1980, n. 42, estesa ai trattamenti ordinari di disoccupazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994 n. 451, trova applicazione anche per i trattamenti speciali di disoccupazione aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
* 2. 16. (nuova formulazione). Losurdo, Bellotti, Catanoso, Franz, La Grua, Patarino, Villani Miglietta.
Il comma 2 è sostituito dai seguenti:
2. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c) e d )»;
b) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:
c) le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
d) le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché' gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci;
c) il comma 3 è soppresso;
d) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, sempreché il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario»;
e) il comma 10 è soppresso;
f) il comma 11 è sostituito dal seguente:
11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'Ufficio secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1977, n. 442.
2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali da emanarsi ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche, entro il 31 dicembre 2004, sono rideterminate le percentuali di compensazione applicabili a determinati prodotti agricoli, al fine di tenere conto dell'andamento delle grandezze macroeconomiche, assicurando maggiori entrate nette per 19,2 milioni di euro, a decorrere dal 1o gennaio 2005.
2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento, delle aliquote di base dell'imposta
di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, in misura del 10 per cento
Conseguentemente, all'articolo 15 è aggiunto il seguente comma:
4. La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, estesa ai trattamenti ordinari di disoccupazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione anche per i trattamenti speciali di disoccupazione aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
2. 55. (nuova formulazione).Leo, Patria, Pepe.
All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:
a) modificare il titolo in: «Disposizioni fiscali per il settore agricolo e alimentare»;
b) aggiungere in fine il seguente comma:
10-bis. Al fine di sostenere l'adozione di sistemi dl rintracciabilità volontari dei prodotti agricoli ed alimentari, di garantire la sicurezza degli alimenti, di assicurare il diritto all'informazione del consumatori, dl mettere in rilievo l'origine e le qualità delle produzioni e di perfezionare l'organizzazione del cicli di prodotto attraverso la valorizzazione del lavoro e l'innovazione tecnologica, a decorrere dal 1o gennaio 2004, alle imprese della filiera agro-alimentari è concesso un credito di imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute per l'avvio di sistemi di rintracciabilità volontaria dei prodotti agro-alimentari anche in attuazione del Regolamento CE 178/02. Con decreto dei Ministro per l'economia e delle finanze, dl concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma fino al limite massimo di impegno di 10 milioni di euro per l'anno 2004, di 20 milioni di euro per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006 a valere sulla quota del fondo investimenti riservata al Ministero per le politiche agricole e forestali al sensi del comma 4 dell'articolo 46, legge 448/2201.
Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999 - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891), sia ridotta nella parte corrente di 103 milioni di euro.
2. 49. (nuova formulazione). Grotto.
All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:
a) modificare il titolo in: Disposizioni fiscali per il settore agricolo e alimentare;
b) aggiungere in fine il seguente comma:
10-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2004, alle imprese della filiera agroalimentare
che adottano regimi obbligatori o volontari di certificazione e controllo della qualità ai sensi dei Regolamenti CE un 2081/92, n. 2082/92, n. 2092/91, della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e delle norme UNI, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della attestazione della qualità. Con decreto del Ministro per l'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma fino al limite massimo di impegno di 10 milioni di euro per l'anno 2004, di 20 milioni di euro per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006 a valere sulla quota del fondo investimenti riservata al Ministero per le politiche agricole e forestali al sensi del comma 4 dell'articolo 46, legge 448/2001.
Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999 - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891), sia ridotta nella parte corrente di 103 milioni di euro.
2. 48. (nuova formulazione). Grotto.
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, il comma 3 è soppresso.
2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali da emanarsi ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche, entro il 31 dicembre 2004, sono rideterminate le percentuali di compensazione applicabili a determinati prodotti agricoli, al fine di tenere conto dell'andamento delle grandezze macroeconomiche, assicurando maggiori entrate nette per 19,2 milioni di euro a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
2. 16. (nuova formulazione). Losurdo, Bellotti, Catanoso, Franz, La Grua, Patarino, Villani Miglietta.
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il comma 3 è soppresso.
2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali da emanarsi ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche, entro il 31 dicembre 2004, sono rideterminate le percentuali di compensazione applicabili, a determinati prodotti agricoli, al fine di tenere conto dell'andamento delle grandezze macroeconomiche, assicurando maggiori entrate nette per 19,2 milioni di euro a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
2. 26. (nuova formulazione). Alberto Giorgetti.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Per il triennio 2004-2006 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Sono da intendersi beneficiarie della misura anche le imprese singole ed associate che gestiscono impianti di pesca o esercitano l'allevamento in acque dolci, salmastre e marine, nonché i pescatori che esercitano l'attività con attrezzi manuali.
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
2. 6. (nuova formulazione). Scaltritti, Marras.
Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
9-bis. La definizione di fabbricato rurale di cui al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, si applica con effetto dall'entrata in vigore di tale decreto-legge. Tale qualificazione di ruralità è attribuita anche ai fabbricati appartenenti a cooperative agricole e loro consorzi, strumentali all'attività di manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli prevalentemente conferiti ai soci.
9-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, in misura del 10 per cento
2. 13. (nuova formulazione).Rodeghiero, Sergio Rossi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
11. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, al comma 1, dopo le parole: sono ammessi in deduzione.. fino a: assunto con contratti di formazione lavoro« sono aggiunte le seguenti: nonchè il 50 per cento di tutte le spese per investimenti a favore di circuiti chiusi di utilizzo dell'acqua, oppure il 25 per cento di tutte le spese per investimenti a favore dell'utilizzo di acque depurate e affinate, per le produzioni industriali ad alto consumo d'acqua potabile, così come definite da apposito decreto del Ministro dell'ambiente. Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui al periodo precedente è emesso entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
2. 14. (nuova formulazione). Folena, Vendola.
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
1. In deroga all'articolo 3, comma 1 della Legge 27.7.2000, n.212, agli effetti dell'applicazione del comma 3-bis introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 139/98 alla Legge n. 133/94 relativo al riconoscimento della ruralità ai fini fiscali delle costruzioni strumentali delle attività agricole, deve ritenersi comunque essenziale la coincidenza soggettiva fra possessore o utilizzatore. del terreno e dei fabbricati ad esso funzionalmente asserviti.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
2. 019. (nuova formulazione).Stradiotto, Lusetti, Miolana, Molinari, Ruggieri, Fioroni, Realacci.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
In deroga all'articolo 3, comma 1 della Legge 27.7.2000, n. 212, agli effetti dell'applicazione del comma 3-bis introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 139/98 alla Legge n. 133/94 relativo al riconoscimento della ruralità ai fini fiscali delle costruzioni strumentali delle attività agricole, deve ritenersi comunque essenziale la coincidenza soggettiva fra possessore o utilizzatore del terreno e dei fabbricati ad esso funzionalmente asserviti.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
2. 020. (nuova formulazione). Montecchi, Ventura, Sereni, Carli, Burlando, Barbieri, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Pinotti, Olivieri.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
1. Al testo unico dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1968, n. 917, e successive modificazioni,
all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti temporanei ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale e ferroviario.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
4. 016. (nuova formulazione). Duca, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panettoni, Rognoni, Susini, Tidei.
Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
1-bis. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'articolo 47 è soppresso.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si provvede mediante l'incremento dell'accisa sulla benzina da determinare con decreto del ministro dell'economia e delle finanze nella misura massima di 0,08 euro.
5. 127. (nuova formulazione). Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo l'articolo 13-ter, è inserito il seguente:
1. Dal 1o gennaio 2005, la detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni per un ammontare complessivo non superiore a 75.000 euro, per una quota pari al 41 per cento degli importi a carico del contribuente, da ripartire in cinque o dieci quote annuali si applica nei seguenti casi:
a) interventi finalizzati alla prevenzione antisismica con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;
b) interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
c) interventi relativi all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
d) interventi per l'installazione degli impianti a metano;
e) interventi relativi alla eliminazione delle barriere architettoniche;
f) interventi volti alla bonifica dell'amianto;
g) interventi per l'adozione di misure finalizzate al conseguimento di risparmi energetici anche al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Direttiva 2002/91/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia;
h) interventi finalizzati al contenimento dell'inquinamento acustico.
2. La detrazione compete, altresì, per le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.
3. Le modalità per l'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono definite con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con il Ministro delle infrastrutture entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Con il decreto di cui al comma 3, sono altresì definite le modalità per l'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 anche agli immobili gestiti dagli IACP o dai nuovi enti che ne hanno assunto le funzioni«.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
5. 102. (nuova formulazione). Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
Al comma 3 dopo le parole: bonifica dell'amianto aggiungere le seguenti: interventi finalizzati alla prevenzione antisismica con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, interventi relativi all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, interventi per l'installazione degli impianti a metano, interventi relativi alla eliminazione delle barriere architettoniche, interventi volti alla bonifica dell'amianto, interventi per l'adozione di misure finalizzate al conseguimento di risparmi energetici anche al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Direttiva 2002/91/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia, interventi finalizzati al contenimento dell'inquinamento acustico.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
5. 101. (nuova formulazione). Dameri, Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
Al comma 3, dopo le parole: bonifica dell'amianto, aggiungere le seguenti: e le spese per l'acquisto dei mobili per l'arredamento, degli elettrodomestici e delle attrezzature necessarie per rendere abitabile le singole unità immobiliari.
Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
5. 289. (nuova formulazione).Delbono, Squeglia, Bottino, Camo, Duilio.
Al comma 3, dopo le parole: bonifica dell'amianto aggiungere le seguenti: e le spese per l'acquisto dei mobili per l'arredamento, degli elettrodomestici e delle attrezzature necessarie per rendere abitabili le singole unità immobiliari.
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
5. 307. (nuova formulazione). Lettieri, Morgando.
Al comma 3 dopo le parole: a carico del contribuente aggiungere le seguenti: da ripartire in cinque quote annuali.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
5. 103. (nuova formulazione). Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
Al comma 3 dopo le parole: legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni aggiungere le seguenti: Qualora gli interventi riguardino la sostituzione di manufatti di cemento-amianto o comunque prevedano opere di bonifica da amianto la detrazione fiscale è aumentata del 5 per cento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
5. 100. (nuova formulazione). Dameri, Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
Al comma 3 dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: per un ammontare complessivo non superiore a 75.000 euro.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
5. 104. (nuova formulazione). Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
Dopo il comma 4 inserire i seguenti:
4-bis. All'articolo 58 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
2-ter. Con riferimento agli ambiti provinciali affidati in concessione in territori insulari, le somme di cui al comma 2 devono essere aumentate in misura pari al 15 per cento, ove si registri una densità demografica inferiore a 120 abitanti per chilometro quadrato, nonché valore aggiunto pro capite, al costo dei fattori, inferiore a lire 35 milioni sulla base delle più recenti rilevazioni Istat;
2-quater. Per le Concessioni gestite attraverso Commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione, l'aggio determinato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, è elevato in misura non inferiore al 30 per cento.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2004: - 10.000
2005: - 10.000
2006: - 10.000
5. 160. (nuova formulazione).Marras.
All'articolo 5, dopo il comma 14 inserire il seguente:
14-bis. All'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003, le parole: «cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici milioni».
Conseguentemente, al medesimo articolo 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:
14-ter. Per l'anno 2004 è istituito un tributo speciale sulle esportazioni dei materiali di armamento di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185, a carico delle imprese esportatrici iscritte nell'apposito registro nazionale, in misura pari all'1 per cento del valore dei materiali di armamento esportati nel medesimo esercizio, tenuto conto dell'ammontare dei relativi contratti e di eventuali compensi di intermediazione; l'importo del tributo è da versarsi all'erario all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 della citata legge n. 185 del 1990, secondo modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. 394.(nuova formulazione) Falsitta.
All'articolo 5, dopo il comma 14 inserire il seguente:
14-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Al fine di incentivare la natalità e proteggere la maternità e l'infanzia, per ogni figlio nato dal 1o gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2004, e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti alla data del 1o gennaio 2004, cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie con regolare permesso di soggiorno, è concesso un assegno pari ad euro 1000.
1-bis. L'assegno di cui al comma 1 spetta altresì, nella misura di 1000 euro per ogni figlio nato nell'anno 2004, alle donne di cui al comma 1 o, in caso di soggetti minorenni, a coloro che esercitano legalmente la patria potestà, nei casi in cui le puerpere, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, affidano la prole alla nascita ad un istituto sanitario pubblico ai fini dell'adozione o dell'affido, previa rinunzia alla patria potestà e con garanzia di anonimato.
1-ter. Il beneficio di cui ai commi 1 e 1-bis spetta a condizione che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare, determinato sulla base dell'indicatore della
situazione economica equivalente, non risulti superiore a un importo pari a euro 40.000.»;
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 15 per cento.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68 aggiungere il seguente:
1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2004-2006 sono ridotti del 48 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa;
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».
3) All'articolo 69, tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri, al netto delle regolazioni debitorie, nella seguente misura:
4) Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,057 per cento delle somme trasferite.
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
provvedimenti agevolativi per le province di Catania, Ragusa e Siracusa, in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi si interpreta nel senso che l'adesione alla norma di condono, attraverso il pagamento del 10 per cento delle somme ancora dovute, è applicabile anche ai contributi previdenziali.
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2004, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate sino al 50 per cento.
Sopprimere il comma 11.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Al comma 11, sostituire le parole: 12 e 9 con le seguenti: 20 e 18.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 14 inserire il seguente:
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp.
3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 14 inserire il seguente:
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
altresì deliberare analoghe agevolazioni per favorire gli accordi di cui all'articolo 5, commi 2 e 3.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente comma:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:
Aggiungere il seguente comma:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
2. In caso di eventi che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto di concessione, ovvero danneggino le strutture dell'impresa, il canone determinato è ridotto fino al 50 per cento in proporzione all'entità del danno subito.
categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici nel settore dei concessionari demaniali marittimi.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente comma:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:
Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:
All'articolo 5 dopo il comma 14 inserire il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 14, aggiungere, in fine, il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 14 inserire il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
Aggiungere il seguente comma:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
e alla Tabella A ridurre uniformemente gli accantonamenti relativi a tutte le voci, al netto delle regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri.
Aggiungere il seguente comma 14-bis:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
e, all'articolo 69, comma 1, Tabella A ivi richiamata, ridurre uniformemente gli accantonamenti relativi a tutte le voci, al
netto delle regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri.
Aggiungere il seguente comma 14-bis:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
all'articolo 69, comma 1, Tabella A ivi richiamata, ridurre uniformemente gli accantonamenti relativi a tutte le voci, al netto delle regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. Per le aziende saccarifere, la cui attività è limitata nei mesi di luglio-agosto-settembre, che non hanno potuto usufruire delle agevolazioni, previste dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonchè della disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, per l'anno 2003 si stabilisce un recupero pari ai 9/12 dell'agevolazione non usufruita a valere sulle imposte da versare per i redditi dell'esercizio 2003.
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, De creto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. Alla tabella A parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto il seguente numero:
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp.
3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:
È soppresso l'articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.
Conseguentemente, dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.
cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere i seguenti:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
2. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con la legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con 1elle 1o agosto 2003, n. 212, sono sottoposti a tassazione con l'aliquota stabilita al comma 2 del presente articolo.
legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola: «riservata» è ovunque soppressa. Al comma 3 del medesimo articolo, le parole da: «senza indicazione» a: «riservata» sono sostituite dalle seguenti: «indicando i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e le attività finanziarie da loro rimpatriate.
Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
2. Le disposizioni di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1o gennaio 2003.
interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2004.
e, alla tabella C, apportare le seguenti modifiche: voce Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.2.3.4 Agenzia delle entrate cap. 7775):
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 1, alla lettera c), dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente:
Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
58-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:
delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro.
e, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, in misura del 10 per cento
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
All'articolo 74, comma, 1, lettera c) secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le parole «forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici» sono sostituite dalle seguenti «forfetizzazione della resa dell'80 per cento per i libri e per i giornali quotidiani e periodici».
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. L'articolo 40 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, è abrogato.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
1. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di detrazioni per oneri, è aggiunta, infine, la seguente lettera:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone, con propri decreti l'aumento, entro il 31 luglio 2004, delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, sino al 4 per cento.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Al comma 6, sostituire le parole da: limitatamente fino a: competenze arretrate con le seguenti: entro il limite di 1.500 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2004.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate
- cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
alla medesima tabella B, voce Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
Al comma 1, lettera b) dopo la parola: 2006, sono aggiunte le seguenti parole:
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
1. Nell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 5 è soppresso.
3. Al comma 3 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come modificato dalla legge 1o agosto 2003, n. 212 di conversione del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, al primo periodo le parole: «hanno l'obbligo, per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro, di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzano, nei limiti in cui sono applicabili, i parametri ed i rapporti di qualità e di prezzo, relativi ai medesimi beni e servizi, desumibili dall'Osservatorio nazionale dei prezzi di cui al successivo comma 3-ter. Nella fase antecedente all'avvio dell'Osservatorio i soggetti di cui al primo periodo del presente comma utilizzano, nei limiti in cui sono applicabili, i parametri di qualità e di prezzo, relativi ai medesimi beni e servizi, desumibili dalle Convenzioni della Consip Spa. Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle convenzioni della Consip Spa possono, altresì, aderire i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157».
5. Al comma 4-bis dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come modificato dalla legge 1o agosto 2003, n. 212 di conversione del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, al primo periodo le parole da: «, escluse quelle statali per i soli uffici centrali,» e quelle fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:
«, escluse quelle statali per i soli uffici centrali per acquisti di valore superiore al limite indicato al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, possono utilizzare ogni tipo di contratto senza utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a., qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto, a parità di qualità delle prestazioni, sia uguale o inferiore a quello previsto dall'applicazione dei parametri e dei rapporti di qualità e di prezzo, relativi ai medesimi beni e servizi, stabiliti dall'Osservatorio nazionale dei prezzi di cui all'articolo 3-ter».
Sostituire l'articolo 9 con il seguente:
1. Ai fini del pieno risarcimento dei beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia in base al trattato di pace del 10 febbraio 1947 e all'Accordo di Osimo del 10 novembre 1975, gli stanziamenti già determinati ai sensi delle leggi 26 gennaio 1980, n. 16 e 29 marzo 2001, n.137 ed iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono incrementati sino al limite di 100 milioni di euro annui per gli anni 2004-2013, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. Per l'anno 2004 il limite di spesa è determinato in 30 milioni di euro.
amministrativa. È soppresso il comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 marzo 2001, n. 137.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, voce legge n. 16 del 1980, e legge n. 137 del 2001 - Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi e agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - capitolo 7656) apportare le seguenti variazioni:
Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
In attesa che il governo libico dia piena attuazione all'accordo bilaterale Italia-Libia del 28 ottobre 2002 circa il pagamento dei crediti non assicurati vantati dalle imprese italiane nei confronti della Libia, già verificati da ALI ed UBAE, come previsto da tale accordo, ed ammontanti a 820 milioni di euro oltre alla rivalutazione
monetaria ed interessi per oltre venti anni di sofferenza, è riconosciuta una garanzia sovrana dello Stato, entro il limite degli importi dovuti, a quegli istituti di credito disponibili ad anticipare alle imprese i crediti da esse vantati.
Conseguentemente alla tabella C, ridurre tutti gli importi del 3 per cento.
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
1. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione sul 2003, è confermato anche per il 2004 ed è consolidato nei singoli trasferimenti attribuiti.
Conseguentemente, Tabella C, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, legge 468/1978, Art. 9-ter Fondo di riserva, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti l'aumento, entro il 31 luglio 2004, delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, fino a concorrenza degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter.
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
1. All'articolo 29, comma 5, lettera d) della Legge 27.12.2002, n. 289, dopo le parole «dall'Unione Europea» aggiungere le parole «e dagli altri enti che partecipano al patto di stabilità interno».
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
1. All'articolo 31, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «entrata in vigore della legge costituzionale
n. 3 del 2001» sono sostituite dalle seguenti: «entrata in vigore della presente legge».
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 31, comma 37, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Per l'anno 2004, il contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia è pari a 10.000.000 euro. Tale contributo, a decorrere dall'anno 2005, è pari a quello del 2004 incrementato del tasso di inflazione programmato ovvero, se superiore, all'8,65 per cento dei proventi di cui al primo periodo, qualora questi ultimi siano superiori a 116.000.000 euro.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
1. Ai fini del riequilibrio del finanziamento dei contributi dovuti alle Unioni e fusioni di Comuni per gli anni pregressi sono stanziati 30 milioni di euro.
Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999 - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891), sia ridotta nella parte corrente di 103 milioni di euro.
Dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2004 le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si estendono anche ai comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono
uniformemente incrementate del 10 per cento.
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
1. Per il patto di stabilità interno non considerare, ai fini del disavanzo finanziario le spese eccezionali, con particolare riferimento alle maggiori spese per il potenziamento dei servizi agli anziani e all'infanzia.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
1. Le somme che i comuni investono per la messa in sicurezza degli edifici scolastici non sono computate ai fini del calcolo di verifica del rispetto del Patto di stabilità interno.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
1. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione sul 2003, è confermato anche per il 2004 ed consolidato nei singoli trasferimenti attribuiti. Per l'anno 2004 l'incremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante all'applicazione del tasso programmato di inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449 è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Conseguentemente:
alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 delle legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri- cap. 2115) apportare le seguenti variazioni:
e, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
1. Ai fini del riequilibrio del finanziamento dei contributi dovuti alle Unioni e fusioni di Comuni per gli anni pregressi, sono stati stanziati 30 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
1. A partire dal 10 gennaio 2003 i trasferimenti statali e degli altri Enti pubblici a qualsiasi titolo corrisposti alle province ed ai comuni vengono accreditati ai tesorieri degli Enti, in deroga a quanto previsto dalla legge 23 ottobre 1984 n. 720 e dal decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
1. Il comma 3 dell'articolo 7, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è modificato nel seguente modo: «Le disponibilità derivanti dalle entrate diverse da quelle indicate nel comma 2, che sono escluse dal riversamento nella Tesoreria statale, devono essere, ad eccezione di quelle derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti da contributi statali e regionali, prioritariamente utilizzate per i pagamenti degli enti di cui al comma 1. L'utilizzo delle disponibilità vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
1. Il comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è modificato nel seguente modo: «Ai fini del rispetto del criterio del prioritario utilizzo di cui al comma 3 sono comprese tra le liquidità derivanti da entrate proprie depositate presso il sistema bancario, anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie con l'esclusione di quelle concernenti le somme derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti e da accantonamenti per i fondi di previdenza capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, e con i 'esclusione altresì dei valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati destinati a borse di studio».
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:
1. L'articolo 11 della legge 16 novembre 2001, n. 405 è sostituito dal seguente:
1. Le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni, con un fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale derivante alle farmacie dalla spedizione delle ricette contenenti la prescrizione dei farmaci concedibili in regime di Servizio Sanitario Nazionale, al netto dell'IVA e dell'eventuale quota di partecipazione a carico del cittadino, fino a euro 438.988,36, sono tenute alla contribuzione nella misura del 2 per cento sul fatturato come definito in premessa, in favore del SSN.
delle ricette contenenti la prescrizione dei farmaci concedibili in regime di Servizio Sanitario Nazionale, al netto dell'IVA e dell'eventuale quota di partecipazione a carico del cittadino, fino a 258.228,46, sono esentate da qualsiasi contribuzione.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
1. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione sul 2003, è confermato anche per il 2004 ed è consolidato nei singoli trasferimenti attribuiti. Per l'anno 2004 l'incremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione alla base di calcolo definita dall'art 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449 è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma li, legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Conseguentemente alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge 468/1978 Art. 9-ter, Fondo di riserva, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
settore, nei settori della dotazione informatica, dell'organizzazione, del reclutamento di funzionari. Nell'ambito ditale iniziativa è anche prevista un'azione di rafforzamento dei comitati tecnici in materia finanziaria operanti nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni.
Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - All'articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Al comma 1, sostituire le parole: 0,2 per cento con le seguenti: 0,4 per cento, le parole: 1.030 milioni con le altre: 2.200 milioni e le parole: 1.970 milioni con le parole: 3.960 milioni.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68 aggiungere il seguente:
1. L'articolo 13, nonché l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
Al comma 2, sostituire le parole: 430 milioni con le seguenti: 900 milioni; sostituire le parole: 810 milioni con le seguenti: 1.620 milioni; sostituire le parole: 360 milioni con le seguenti: 750 milioni, sostituire le parole: 690 milioni con le seguenti: 1.380 milioni.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68 aggiungere il seguente:
3. L'articolo 13, nonché l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni.
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni.
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68 aggiungere il seguente:
5. L'articolo 13, nonché l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
Conseguentemente:
1. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli 12 ss. decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con la legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 d.1. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con legge 1o agosto 2003, n. 212, sono sottoposti a tassazione con l'aliquota stabilita al comma 2 del presente articolo.
Conseguentemente:
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
1. Al fine di garantire la copertura finanziaria relativa agli incrementi di retribuzione determinati per legge o per contratto del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo delle università, a decorrere dall'esercizio finanziario 2004 il fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato rispetto all'anno precedente in misura percentuale pari all'incremento del prodotto
interno lordo a valori nominali, come previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria presentato al Parlamento nell'anno precedente.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68 aggiungere il seguente:
1. L'articolo 13, nonché l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68 aggiungere il seguente:
7. L'articolo 13, nonché l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
Al comma 1 dopo le parole: quelle relative alle categorie protette aggiungere le seguenti: e le assunzioni relative a tutti i vincitori di concorsi espletati alla data del 31 dicembre 2002.
Conseguentemente alla Tabella A Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti modifiche:
Al comma 2, primo periodo sopprimere le università, gli enti di ricerca».
Conseguentemente al comma 4, primo periodo dopo le parole nonché al comparto scuola aggiungere le seguenti e alle Università ed agli enti pubblici di ricerca, all'ENEA e all'ASI.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole alla data del 31 ottobre 2003. Per le università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Conseguentemente, alla Tabella C, voce decreto legislativo n. 300 del 1999, Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - articolo 70, comma 2, Finanziamento delle agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti l'aumento, entro il 31 luglio 2004, delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, fino al 4 per cento.
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 31 ottobre 2003, con le seguenti: 31 dicembre 2003.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: Fermo restando fino a: successive modificazioni.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: ricercatori inserire le seguenti: e tecnologi.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Al comma 2, terzo periodo dopo le parole: istituzioni di ricerca, aggiungere le seguenti: e di idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario.
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: istituzioni di ricerca inserire le seguenti: e di docenti associati ed ordinari delle università.
Conseguentemente l'aliquota di accisa sull'alcole etilico è rideterminata in euro 1000 per ettolitro anidro.
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: istituzioni di ricerca, aggiungere le seguenti: nonché le assunzioni di professori di prima e seconda fascia che siano risultati vincitori o idonei nelle relative valutazioni comparative.
Conseguentemente, l'aliquota di accisa sull'alcole etilico è rideterminata in euro 1000 per cento per ettolitro anidro.
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 31 ottobre 2003, con le seguenti: 30 dicembre 2003.
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: È escluso dal divieto di assunzione il personale docente e ricercatore delle Università, vincitore di concorso e già chiamato dalle Facoltà al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti l'aumento, entro il 31 luglio 2004, delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, fino a concorrenza degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter.
Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di
cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:
Conseguentemente ridurre gli importi della Tabella C uniformemente del 5 per cento.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Al comma 3, dopo il quarto periodo: aggiungere il seguente: Nell'ambito delle procedure di autorizzazioni delle assunzioni è, altresì, prioritariamente considerata l'immissione in servizio di 100 addetti all'osservazione ed al trattamento penitenziario, figura professionale di educatore penitenziario, area C.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68 aggiungere il seguente:
1. L'articolo 13, nonché l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: comparto scuola, inserire le seguenti: e alle Università ed agli Enti Pubblici di Ricerca, all'ENEA e all'ASI.
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Al comma 4 dopo le parole: al comparto scuola aggiungere le seguenti parole: e ai ricercatori delle Università, degli Enti Pubblici di Ricerca, dell'ENEA e dell'ASI.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
Al comma 4, dopo le parole: comparto scuola aggiungere: e ai ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca di cui all'articolo 6, comma 2.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Al comma 4, dopo le parole: nonché al comparto scuola, aggiungere le parole: alle università e agli enti pubblici di ricerca.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Al comma 4 dopo le parole: nonché al comparto scuola inserire le seguenti: Nei confronti del personale della scuola docente e Ata, per l'anno 2004 si procede all'assunzione a tempo indeterminato degli aspiranti, aventi diritto, nel rispetto delle norme vigenti e sulla base del 100 per cento dei posti vacanti e disponibili, nelle scuole di ogni ordine e grado, alla data del 31 dicembre 2003.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Al comma 4, dopo le parole: nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: e per gli enti previdenziali che svolgono anche attività sanitaria volta ad assicurare la piena integrazione con i livelli di tutela a carico dello stesso Servizio sanitario nazionale.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento di quattro punti percentuali dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: Ai fini del presente articolo le chiamate dei professori di prima o seconda fascia, che già prestano servizio nello stesso ateneo come professori di seconda fascia o ricercatori, non costituiscono assunzioni.
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 5 è inserito il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono
uniformemente incrementate del 10 per cento.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti nonché per le aziende ospedaliere universitarie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: , fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità aggiungere le seguenti: e le disposizioni di cui al comma 1.
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento
agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Al comma 6 dopo le parole: personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale aggiungere le parole: e per quello appartenente ai corpi ed ai Servizi di Polizia locale.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Al comma 6, dopo le parole: per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, inserire le seguenti: e per quello appartenente ai Corpi ed ai Servizi di Polizia locale.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: media regionale con le seguenti: media nazionale.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Al comma 3, dopo il quarto periodo: aggiungere il seguente: Nell'ambito delle procedure di autorizzazioni delle assunzioni è, altresì, prioritariamente considerata l'immissione in servizio di 100 addetti all'osservazione ed al trattamento penitenziario, figura professionale di educatore penitenziario, area C.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68 aggiungere il seguente:
1. L'articolo 13, nonché l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: Fatta eccezione per il personale: aggiungere le seguenti: addetto ai servizi ambientali e per il personale dei servizi tecnici comunali adibiti al contrasto dell'abusivismo edilizio, nonché per il personale.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68 aggiungere il seguente:
1. L'articolo 13, nonché l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: e per gli enti previdenziali che svolgono anche attività sanitaria volta ad assicurare la piena integrazione con i livelli di tutela a carico dello stesso Servizio sanitario nazionale.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento di quattro punti percentuali dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: Per gli enti del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: e per gli enti previdenziali che svolgono anche attività sanitaria volta ad assicurare la piena integrazione con i livelli di tutela a carico dello stesso Servizio sanitario nazionale.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento di quattro punti percentuali dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Al comma 6, penultimo periodo, dopo le parole: il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale aggiungere le parole: Sono, altresì, consentite, per le province e i comuni, che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità per l'anno 2003, le assunzioni di personale che sia risultato vincitore di concorso alla data del 31 dicembre 2002, i cui posti sono ricompresi nelle dotazioni organiche, così come rideterminate ai sensi dell'articolo 34 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68 aggiungere il seguente:
1. L'articolo 13, nonché l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
Al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
Conseguentemente ridurre uniformemente del 5 per cento gli importi della Tabella C.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
Conseguentemente ridurre uniformemente del 5 per cento gli importi della Tabella C.
Al comma 9 sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 31 dicembre 2005.
Conseguentemente ridurre uniformemente del 3 per cento gli importi della Tabella C.
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68 aggiungere il seguente:
1. L'articolo 13, nonché l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: a carattere scientifico (IRCCS) inserire le seguenti: gli istituti zooprofilattici sperimentali.
Al termine del comma, aggiungere il seguente periodo: «I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per l'attuazione delle finalità indicate nella legge n. 3 del 19 gennaio 2001 possono essere prorogati fino al termine dell'emergenza e del relativo finanziamento».
Conseguentemente ridurre uniformemente del 5 per cento gli importi della Tabella C.
Al comma 11, aggiungere infine il seguente periodo: La presente disposizione non si applica alle Università statali e agli Enti Pubblici di Ricerca, all'ENEA e all'ASI.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
Al comma 11 terzo periodo dopo le parole personale infermieristico del servizio sanitario nazionale, aggiungere le seguenti: e delle aziende ospedaliere universitarie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
Al comma 11, terzo periodo, dopo le parole e delle autonomie locali, aggiungere le seguenti parole le Università, gli Enti di Ricerca, l'ENEA e l'ASI.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
All'articolo 15 comma 16 , nel secondo periodo sostituire la parola: quintuplo, con la parola: doppio.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Dopo il comma 17, inserire i seguenti:
17-bis. È consentito all'Agenzia interregionale per il fiume Po indire concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale di comparto tecnico ed amministrativo per una percentuale non superiore al 10% del contingente trasferito dallo Stato, per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ove procedure di mobilità effettuate nel 2003 siano risultate inefficaci ai fini della copertura dei posti corrispondenti al predetto 10%. All'interno di detta percentuale possono essere altresì ricompresi funzionari tecnici ingegneri e geologi, risultati idonei al concorso pubblico indetto dal Ministero dei Lavori Pubblici per il Magistrato per il Po, le cui graduatorie sono indicate nei Decreti Ministeriali n. 3763 del 9 novembre 2001 e n. 2700 del 27 settembre 2001. I relativi oneri restano a totale carico del bilancio dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po.
Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
Conseguentemente, alla Tabella A, sono uniformemente ridotti fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.
Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
bandire, nel corso dell'anno 2004, concorsi pubblici per l'arruolamento del seguente personale: 550 allievi agenti forestali, 85 allievi vice ispettori e 165 commissari forestali. Il Corpo forestale dello Stato è, altresì, autorizzato ad assumere, nel corso dell'anno 2004, 100 allievi agenti che hanno terminato il triennio svolto presso le Forze armate in qualità di Volontari in ferma breve (V.F.B.).
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente comma:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
2003 dell'ente di cui all'articolo 14 del D.Lgs 6 settembre 1989, n. 322 sono confermati almeno fino al 31 dicembre 2004.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
Aggiungere i seguenti commi:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68 aggiungere il seguente:
1. L'articolo 13, nonché l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, all'articolo 69, comma 1, tabella C, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi e fino ad un massimo del 2 per cento, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
Conseguentemente alla Tabella A, Ministero del lavoro e della previdenza sociale apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Nelle more dell'attuazione della vicedirigenza di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed al fine di tenere conto dei nuovi compiti attribuiti dal decreto-legge n. 194 del 2002, convertito con legge n. 246 del 2002, e dal decreto legge n. 269 del 2003, convertito nella legge 326 del 2003, il personale del Ministero dell'economia e delle finanze appartenente alla ex carriera direttiva, posizione economica C2, già in servizio alla data del 31 dicembre 1990 nella ex VIII q.f., è inquadrato ai sensi dell'articolo 7, della legge 23 gennaio 1991, n. 21, nella nona qualifica funzionale - C3, a decorrere, ai fini giuridici, dal 31 dicembre 1990, senza effetti economici. Le vacanze di organico nella posizione economica C3, disponibili per le riqualificazioni, sono rideterminate sottraendo i posti in organico attribuiti al sopra detto personale. Le controversie pendenti, promosse dal predetto personale, relative all'applicazione dell'articolo 7 della legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono estinte di diritto con compensazione delle spese di lite.
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Non si applicano per l'anno scolastico 2004-2005 alle disposizioni riguardanti la riduzione degli organici di cui all'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e di cui all'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:.
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp.
3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
Conseguentemente, alla Tabella A, sono uniformemente ridotti fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.
Al comma 4, sostituire le parole da: non inferiore al 10 per cento sino alla fine del periodo con le seguenti: pari ad euro 500.000.000, da destinare alla manutenzione degli impianti, al censimento dei rischi, alla formazione e informazione dei lavoratori e degli studenti ed alla messa in sicurezza delle scuole.
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Al comma 4 sostituire le parole: 10 per cento fino alla fine del comma con le seguenti: 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 10 agosto 2002, n. 166.
Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento..
Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:
1. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un Fondo per il finanziamento di tutte le spese di funzionamento degli Istituti di alta cultura, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento..
Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:
1. L'indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogata al 31 dicembre 2004.
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:
1. In attesa della riforma del sistema degli incentivi all'occupazione e fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, articolo 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i benefici di cui ai commi 2 e 4, articolo 8 e comma 9, articolo 25 della medesima legge sono concessi alle imprese subentranti che, sulla base di un accordo collettivo stipulato presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali assumono dalle liste di mobilità i lavoratori licenziati da imprese assoggettate alle procedure concorsuali previste dall'articolo 3 della citata legge, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o cessata. La medesima disposizione si applica anche alle aziende in crisi che abbiano cessato, anche in parte, l'attività con riguardo ai lavoratori da esse licenziate ovvero ai lavoratori addetti al ramo d'azienda cessato.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento..
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
1. Ai fini del computo dell'importo dell'erogazione previdenziale ai titolari, soci e collaboratori delle aziende artigiane conto-terzi, dei comparti produttivi in crisi dei distretti industriali, individuati dalle Regioni ai sensi della legge n. 317 del 1991, e successive modificazioni, che entro il 31 dicembre 2004, maturano i requisiti al pensionamento, si prendono a riferimento i migliori 12 anni di reddito aziendale sugli ultimi 15 anni.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento..
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
All'articolo 45 del decreto-legge 30 settembre n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto al termine del comma 1, la seguente frase: «Il calcolo finale della pensione è fatto con l'aggiunto di tre punti percentuali all'aliquota contributiva effettivamente versata nei diversi periodi».
Conseguentemente, dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per
conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento..
Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:
1. Dopo l'articolo 47, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aggiungere il seguente:
1. Il recupero della debitoria maturata entro il 31 dicembre 2002 attraverso la cessione dei crediti ai sensi della legge 448/1998, relativa ai contributi previdenziali e assistenziali dei coltivatori diretti e per l'assunzione di manodopera agricola dovuti dalle aziende agricole all'Inps è sospesa fino al 31 dicembre 2003.
Conseguentemente, alla tabella C, al Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - All'articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
e, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
1. I lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti), le piccole e medie imprese nonché i datori di lavoro non agricoli tenuti al versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori, debitori per somme omesse o pagate tardivamente relative a periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 2002, possono regolarizzare la loro posizione debitoria mediante richiesta di adesione alla sanatoria entro il 31 marzo 2004, per quanto dovuto a titolo di contributi e premi senza alcuna maggiorazione per interessi, sanzioni civili ed oneri accessori.
Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, l'INAIL destina congrue risorse economiche, entro la misura massima del 1,5 per cento delle entrate contributive, ad interventi di sostegno in materia di sicurezza e salute sul lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese ed ai settori agricolo ed artigianale.
giugno 1982, n.390, convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.
Dopo l'articolo 19, aggiungere, il seguente:
1. In attesa della riforma del sistema degli incentivi all'occupazione e fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, articolo 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i benefici di cui ai commi 2 e 4, articolo 8 e comma 9, articolo 25 della medesima legge sono concessi alle imprese subentranti che, sulla base di un accordo collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assumono dalle liste di mobilità i lavoratori licenziati da imprese assoggettate alle procedure concorsuali previste dall'articolo 3 della citata legge, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o cessata. La medesima disposizione si applica anche alle aziende in crisi che abbiano cessato, anche in parte, l'attività con riguardo ai lavoratori da esse licenziate ovvero ai lavoratori addetti al ramo d'azienda cessato.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali obbligatori, debitori per somme omesse o pagate tardivamente relative a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 2003, possono regolarizzare la loro posizione debitoria mediante il versamento entro il 10 marzo 2004 di quanto dovuto a titolo di contributi e premi, senza alcuna maggiorazione per interessi civili ed oneri accessori. La disposizione che precede si applica anche alle partite debitorie cedute dagli Enti previdenziali ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni.
a titolo di contributi e premi obbligatori, la prima delle quali da versare entro il 1o marzo 2004, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10, comma 13-quinquies, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in ordine all'individuazione delle aree territoriali nelle quali è applicabile la rateazione in sessanta rate bimestrali consecutive di uguale importo. In ogni ipotesi, l'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 1 per cento annuo.
Conseguentemente, all'articolo 69, comma 1, tabella C, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi e fino ad un massimo del 5 per cento, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.
Sostituirlo con il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2004 è istituito il reddito minimo di inserimento (RMI) quale misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali dei soggetti temporaneamente non in grado di provvedere al proprio mantenimento e a quello del nucleo familiare.
Conseguentemente all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante riduzione di uguale importo a valere sulla voce Ministero dell'economia e delle finanze della Tabella A, di cui al comma 1 dell'articolo 69 della presente legge.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
Sostituire l'articolo 20 con il seguente:
1. Nei limiti di 900 milioni di euro per l'anno 2004, di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2005 e 2006, e fino alla data del 31 dicembre 2006:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Sostituirlo con il seguente:
1. È istituito, a decorrere dal 1o gennaio 2004, il reddito minimo di inserimento (RMI), quale misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali dei soggetti che non sono temporaneamente in grado di provvedere al mantenimento proprio e del nucleo familiare. Le prestazioni del RMI di cui al presente articolo sono garantite su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e costituiscono livello essenziale di assistenza ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328. Il finanziamento delle prestazioni del RMI da parte delle regioni è attuato ai sensi dei commi secondo e terzo dell'articolo 119 della Costituzione; in caso di inadempienza delle regioni stesse, lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all' articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
5. Possono essere ammessi al RMI i soggetti residenti nel territorio dello Stato, cittadini italiani o comunitari, ovvero i cittadini di Stati non appartenenti all'unione europea o apolidi in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro e regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni.
all'adeguamento dei limiti delle condizioni economiche stabiliti dal presente articolo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento..
Sostituire l'articolo 20 con il seguente:
1. È istituito, a decorrere dal 1o gennaio 2004, il reddito minimo di inserimento (RMI), quale misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali dei soggetti che non sono temporaneamente in grado di provvedere al mantenimento proprio e del nucleo familiare. Le prestazioni del RMI di cui al presente articolo sono garantite su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e costituiscono livello essenziale di assistenza ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328. Il finanziamento delle prestazioni del RMI da parte delle regioni è attuato ai sensi dei commi secondo e terzo dell'articolo 119 della Costituzione; in caso di inadempienza delle regioni stesse, lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
il valore di 51.650 euro, nonché di appezzamenti di terreno che non devono superare, ai fini dell'ICI, il valore di 3.100 euro;
5. Possono essere ammessi al RMI i soggetti residenti nel territorio dello Stato, cittadini italiani o comunitari, ovvero i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro e regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni.
Conseguentemente, all'articolo 69, comma 1, tabella A, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli
accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.
Al comma 1, sopprimere le parole da: e detratte fino a: tecnologica.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento..
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
Sostituire il comma 1, con il seguente:
Indi, al termine del comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni».
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 15 per cento.
Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:
1. È istituito per l'anno 2004, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
il Fondo a sostegno degli anziani, con una dotazione finanziaria, per il medesimo anno, di 150 milioni di euro.
Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:
1. È istituito per l'anno 2004, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo a sostegno degli anziani, con una dotazione finanziaria, per il medesimo anno, di 150 milioni di euro, nell'ambito del Fondo per le politiche sociali già istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è integrato per gli anni 2004, 2005 e 2006 di un importo pari a 100 milioni di euro, finalizzato al finanziamento di un programma di interventi a favore di persone con disabilità grave per la tutela e l'assistenza di persone disabili di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano prive di un adeguato sostegno familiare, promossi dai comuni, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni, fondazioni o da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore della tutela e dell'assistenza delle persone con disabilità.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento..
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento..
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
autonome di Trento e Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, ed in via aggiuntiva rispetto alle risorse nello stesso concordate sono posti a carico del bilancio dello Stato gli oneri per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria dei cittadini extracomunitari regolarizzati ai sensi della legge 30 luglio 2002 n. 189.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 15 per cento.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento..
Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:
1. Il comma 14 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dai seguenti:
2. La Regione Sardegna è autorizzata, ai sensi del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, alla contrazione di un mutuo, per un terzo a carico della regione, per due terzi a carico dello Stato, da destinare al ripianamento della maggiore spesa sostenuta dalle Aziende sanitarie locali della regione nel corso dell'esercizio 1991.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento..
Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:
L'articolo 42 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito con il seguente:
1. Entro il 1o gennaio 2005 le Regioni attivano una Commissione Medica Superiore con competenza esclusiva nella definizione di ricorsi amministrativi avverso i verbali emessi delle Commissioni Mediche operanti presso le Aziende Usl per l'accertamento delle minorazioni civili, dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della disabilità ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le regioni disciplinano altresì le modalità di funzionamento e la composizione delle Commissioni Mediche Superiori.
insussistenza dei requisiti, la Regione provvede alla ripetizione di tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente l'accertamento. Il numero e le modalità dei controlli a campione sono definiti annualmente dal Ministero dell'economia sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di concerto con i Ministeri della salute e del lavoro e delle politiche sociali. I nominativi dei titolari di provvidenze economiche su cui effettuare le verifiche sono indicati dalle competenti Regioni.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, secondo quanto stabilito dall'Accordo fra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, ed in via aggiuntiva rispetto alle risorse nello stesso concordate sono posti a carico del bilancio dello Stato gli oneri per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria dei cittadini extracomunitari regolarizzati ai sensi della legge 30 luglio 2002, n. 189. L'onere di cui al presente comma è quantificato in 1.000 milioni di euro annui per gli anni 2004-2005-2006.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento..
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
1. In deroga a quanto stabilito dall'Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dell' 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001 ed in relazione a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 27 dicembre 2003, n. 289, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva a quanto previsto dal predetto accordo, di 8,9 miliardi per euro per l'anno 2004 a copertura della sottostima del fabbisogno sanitario nazionale necessario a garantire i livelli essenziali di assistenza, evidenziati dal tavolo di monitoraggio Stato-Regioni, per il periodo 2001-2002-2003, e dei 5 miliardi di sottostima già previsti per il 2004.
Conseguentemente: dopo l'articolo 68, inserire i seguenti:
1. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni della legge 1o agosto 2003, n. 212, sono sottoposti a tassazione con l'aliquota stabilita al comma 2 del presente articolo.
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote dell'imposta di consumo sui prodotti superalcolici sono incrementate del 15 per cento, fermo restando il disposto di cui all'articolo 4.
1. L'articolo 13, nonché l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
e, alla tabella A, modificare proporzionalmente tutte le voci per il 2004 per un importo pari a un miliardo di euro;
alla tabella C, modificare proporzionalmente tutte le voci della tabella C per il 2004 per un importo pari a 300 milioni di euro.
Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:
1.Per fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 si intende il fatturato derivante alle farmacie dalla spedizione delle ricette contenenti la prescrizione dei farmaci concedibili in regime di servizio sanitario nazionale, al netto dell'IVA e dell'eventuale quota di partecipazione a carico del cittadino.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti variazioni:
Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:
1. In deroga a quanto stabilito dall'Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dell' 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001 ed in relazione a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dal predetto Accordo, di 950 milioni di euro per l'anno 2004 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'estensione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari risultanti regolarizzati alla data del 31 dicembre 2003.
Conseguentemente, dopo l'articolo 69 aggiungere il seguente:
1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
2. A decorrere dal 1o gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, secondo quanto stabilito dall'Accordo fra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, ed in via aggiuntiva rispetto alle risorse nello stesso concordate sono posti a carico del bilancio dello Stato gli oneri per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria dei cittadini extracomunitari regolarizzati ai sensi, della legge 30 luglio 2002 n. 189.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento..
Nell'articolo 23, dopo il comma 3 inserire il seguente:
«Nei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei casi sia legittimata la regione, quest'ultima, fatte salve le ordinarie modalità di difesa in giudizio, può essere difesa da propri funzionari, da funzionari di enti locali o delle Aziende USL ovvero, in base ad apposita convenzione con l'INPS, da avvocati dipendenti da questo ente senza aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le controversie concernenti il trattamento economico per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il cui esercizio resta fermo che non configura mai attività di pubblico impiego, sono devolute alla competenza del giudice ordinario. Nel medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992, all'articolo 27, comma 1, sopprimere la parola: »regionale«.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento..
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
1. È istituito presso l'istituto nazionale assicurazioni Spa il «Fondo di garanzia per la copertura assicurativa degli anziani di età superiore a settantacinque anni», di seguito denominato «Fondo», destinato alla tutela contro gli infortuni e le malattie degli anziani ultra settentacinquenni che svolgono attività di volontariato e che
partecipano ad attività ricreative e turistiche promosse dalle associazioni di promozione sociale autogestite dagli anziani stessi o dalle organizzazioni non profit che operano a sostegno della popolazione anziana.
3. Ai fini del contributo di cui alla lettera b) del comma 1, le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per le polizze infortuni e malattie sono tenute a versare annualmente all'istituto nazionale assicurazioni Spa, gestione autonoma del Fondo, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, un contributo percentuale dal premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni nella misura determinata ai sensi del comma 3.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 3, lettera a), è abrogato.
alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, in misura del 10 per cento.
Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:
1. Al fine di agevolare il passaggio alle diffusioni radiofoniche in tecnica digitale DAB, il Ministero delle comunicazioni eroga, in favore delle concessionarie private per la diffusione sonora in ambito nazionale che diffondano propri programmi, un contributo annuo pari a 7 milioni di euro, per il triennio 2004-2006, ripartito tra i soggetti aventi diritto in forma paritaria con le seguenti modalità:
2. Il contributo è erogato entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta inoltrata unitamente all'attestazione, con idonea documentazione, dell'effettiva attivazione del servizio e della relativa copertura.
Conseguentemente:
e, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento..
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
Conseguentemente alla Tabella A del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:
1. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone, con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi, prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere derivante dal presente articolo.
Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:
1. Gli organismi di telecomunicazioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, che realizzano infrastrutture telematiche atte alla trasmissione e ricezione dei dati a larga banda via cavo per l'offerta di servizi INTERNET al pubblico, usufruiscono, per gli anni 2004 e 2005, di un credito di imposta pari al 30 per cento delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle opere predette, qualora queste siano realizzate nel territorio dei comuni localizzati nei territori di cui all'obiettivo I del regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio. La concessione del credito di imposta è disposta entro il limite di spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2004 e di 400 milioni di euro per l'anno 2005.
Conseguentemente, all'articolo 69, comma 1, tabella A, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.
Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:
1. Ai fini dello sviluppo del federalismo fiscale e amministrativo e dei nuovi servizi ai cittadini e alle imprese, le amministrazioni centrali devono, su richiesta delle organizzazioni rappresentative degli enti locali - ANCI, UPI e UNCEM -, fornire i dati contenuti nei loro archivi, relativi ai cittadini e imprese e al territorio, alle organizzazioni suddette e a specifici enti locali indicati nella richiesta.
Conseguentemente, all'articolo 69, comma 1, tabella A, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
1985, n. 76, e successive modificazioni, sino alla copertura degli oneri di cui al comma 2-bis.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
Al comma 4, sostituire le parole: dalle imprese agricole colpite da eventi eccezionali con le seguenti: dai datori di lavoro agricolo, singoli ed associati, colpiti da eventi eccezionali.
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Al comma 4, sostituire le parole: dalle imprese agricole colpite da eventi eccezionali con le seguenti: dai datori di lavoro agricolo, singoli ed associati, colpiti da eventi eccezionali.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento, entro il 31 luglio 2004, delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, sino al 4 per cento..
Al comma 4, sostituire le parole: dalle imprese agricole colpite da eventi eccezionali con le seguenti: dai datori di lavoro agricolo, singoli ed associati, colpiti da eventi eccezionali.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
30. 5. (nuova formulazione). Catanoso, Fatuzzo, La Grua, Lo Presti, Drago, Strano.
Al comma 5, capoverso 15-bis, sostituire le parole: Per le aziende agricole colpite con le seguenti: Per i datori di lavoro agricolo, singoli ed associati, colpiti.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Al comma 5, capoverso 15-bis sostituire le parole Per le aziende agricole colpite con le seguenti: Per i datori di lavoro agricolo, singoli ed associati, colpiti.
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Al comma 5, capoverso 15-bis, sostituire le parole: Per le aziende agricole colpite con le seguenti: Per i datori di lavoro agricolo, singoli ed associati, colpiti.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento, entro il 31 luglio 2004, delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, sino al 4 per cento..
Al comma 6, capoverso 17-bis, sostituire la parola: trimestrali con la seguente: semestrali.
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
n. 119, ai produttori titolari di quantitativi individuali di riferimento compresi nell'elenco delle aziende interessate al blocco della movimentazione degli animali a seguito della diffusione della malattia infettiva della »lingua blu«, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata, per il periodo di commercializzazione 2002-2003, a restituire un importo corrispondente all'esubero produttivo del 20 per cento rispetto al quantitativo individuale assegnato».
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, all'articolo 69, comma 1, tabella C, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi e fino ad un massimo del 5 per cento, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, alla tabella A, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
seguito della presentazione della domanda di regolarizzazione della propria posizione debitoria per premi previdenziali ed assistenziali, hanno provveduto ai pagamento della prima delle rate semestrali consecutive previste ed hanno omesso il pagamento di una o più delle rate successive, possono provvedere ai versamento delle rate scadute e degli interessi legali maturati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
pagamento estingue le obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni.
Conseguentemente, all'articolo 69, comma 1, tabella C, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi e fino ad un massimo del 5 per cento, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, all'articolo 69, comma 1, tabella A, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 44 del decreto legge n. 269 del 2003, il comma 7 è sostituito dal seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento, entro il 31 luglio 2004, delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, sino al 4 per cento..
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 44 del decreto-legge n. 269 del 2003, il comma 7 è sostituito dal seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento, entro il 31 luglio 2004, delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, sino al 4 per cento..
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 1 è soppresso.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento, entro il 31 luglio 2004, delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, sino al 4 per cento.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 7 è soppresso.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento, entro il 31 luglio 2004, delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, sino al 4 per cento.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «operai agricoli a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «che hanno facoltà di optare per la tenuta del registro di impresa semplificato.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento, entro il 31 luglio 2004, delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, sino al 4 per cento.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
1. Le aziende agricole ubicate nelle zone di obiettivo i della UE, sono ammesse a regolarizzare la propria posizione contributiva maturata sino al 31 dicembre 2002, corrispondendo in unica soluzione il 20 per cento di quanto dovuto, per i soli oneri previdenziali, con esclusione di sanzioni, interessi e more. A tale beneficio sono ammessi esclusivamente gli oneri previdenziali non oggetto di cessioni di credito da parte dell'Ente Previdenziale, di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998 n. 448. Coloro che intendano avvalersi di tale disposizione debbono presentare domanda di condono entro il 31 marzo 2004, unitamente alta quietanza del relativo versamento. La regolarizzazione di cui al presente comma, estingue i reati e le violazioni connessi con i relativi rapporti di lavoro.
Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:
1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dall'INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2002 compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e successive modificazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora, con il pagamento di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
1. Le aziende agricole ubicate nelle zone di obiettivo 1 della UE, sono ammesse a regolarizzare la propria posizione contributiva maturata sino al 31 dicembre 2002, corrispondendo in unica soluzione il 20 per cento di quanto dovuto, per i soli
oneri previdenziali, con esclusione di sanzioni, interessi e more. A tale beneficio sono ammessi esclusivamente gli oneri previdenziali non oggetto di cessioni di credito da parte dell'ente previdenziale, di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998 n. 448. Coloro che intendono avvalersi di tale disposizione debbono presentare domanda di condono entro il 31 marzo 2004, unitamente alla quietanza del relativo versamento. La regolarizzazione di cui al presente comma estingue i reati e le violazioni connessi con i relativi rapporti di lavoro.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
1. Le aziende agricole i cui debiti previdenziali hanno formata oggetto delle cessioni, di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, sono ammesse a riscattare la loro posizione debitoria entro il 30 marzo 2004. Esse debbono, all'atto della domanda di regolorizzazione, corrispondere il 20 per cento dell'importo comprensivo di sanzioni, interessi e more. Contestualmente dovranno inoltrare la comunicazione, di cui al successivo comma 1 tesa o definire il contenzioso con l'INPS. Il verbale di conciliazione, di cui al comma seguente, indicherà la rateazione di contributi dovuti fino ad un massimo di quaranta rate trimestrali senza interessi; le procedure esecutive, o di espropriazione forzato eventualmente in atto, restano sospese per consentire l'adempimento concordato. La sottoscrizione del verbale di conciliazione accerta definitivamente l'ammontare del credito, costituisce titolo esecutivo dell'importo stabilito e preclude ogni eccezione sullo stesso.
Dopo l'Articolo 30 aggiungere il seguente:
1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dall'INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2002, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e successive modificazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora, con il pagamento di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.
attribuita dal comma 1, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 31 dicembre 2004. Ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento sulle somme riscosse.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
1.Le disposizioni del presente articolo si applicano alle aziende agricole singole o associate della regione Sicilia colpita da calamità naturali per almeno tre annate agrarie, anche non consecutive, nel periodo 1987-2003, di seguito denominate «aziende agricole» ed iscritte al registro delle imprese delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
7. La domanda di mutuo e di ripianamento è istruita dall'istituto di credito prescelto dall'azienda agricola.
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
Sostituirlo con i seguenti:
1. Al fine di identificare i prodotti che si segnalano per specifiche caratteristiche di originalità e di creatività, realizzati in Italia, è istituito il marchio «Qualità Italia», di proprietà dello Stato italiano.
a documentare le caratteristiche merceologiche del prodotto, corredata da una dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi nazionali, di contribuzione fiscale e previdenziale e da un'attestazione che escluda l'impiego di minori nella produzione e garantisca il rispetto della normativa vigente in materia ambientale;
6. La certificazione di cui al comma 5 lettera a) deve riguardare anche la qualità dei materiali mediante test clinici e meccanici per l'idoneità all'uso stabiliti dalle vigenti normative comunitarie. La certificazione ha validità solo se rilasciata da laboratori riconosciuti da enti di certificazione nazionale ed internazionale.
1. Le imprese interessate, che hanno ottenuto la concessione dell'uso dei marchi ai sensi dell'articolo 39-bis attestano ogni due anni, tramite autocertificazione da depositarsi presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, il permanere dei requisiti per l'utilizzo dei marchi di cui all'articolo 39-bis, commi 1 e 2. Le imprese sono comunque tenute a comunicare immediatamente al soggetto che ha rilasciato i marchi l'eventuale venir meno dei relativi requisiti ed a cessare contestualmente l'utilizzo del marchio.
commi 1 e 2, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, ovvero il consorzio o società consortile che abbia rilasciato il marchio, revoca l'autorizzazione all'utilizzo del marchio, dandone comunicazione al Ministero delle attività produttive. Nelle more degli accertamenti l'utilizzo del marchio può essere inibito a titolo cautelare.
1. A decorrere dall'anno 2004, il Ministero delle attività produttive predispone campagne annuali di promozione dei marchi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 39-bis sui principali mercati internazionali per il sostegno e la valorizzazione della produzione italiana e per la sensibilizzazione del pubblico ai fini della tutela del consumatore.
consorzi di imprese di cui all'articolo 3, comma 3, il credito di imposta è pari all'85 per cento delle spese sostenute.
1. Al fine di consentire un'adeguata informazione agli utilizzatori intermedi e ai consumatori finali circa l'origine dei prodotti commercializzati sul mercato italiano, è promossa l'etichettatura dei prodotti realizzati in Paesi non appartenenti all'Unione Europea. Tale etichettatura deve comunque evidenziare il paese di origine del prodotto finito, nonché dei prodotti intermedi e la loro realizzazione nel rispetto delle regole dell'Unione Europea in materia di origine commerciale, di igiene e sicurezza dei prodotti.
Conseguentemente, dopo l'articolo 69 inserire il seguente:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
1. Al fine di incentivare gli scambi commerciali tra le imprese del Mezzogiorno ed i paesi del bacino del Mediterraneo, è istituito presso il Ministero delle attività produttive il «Fondo per l'internazionalizzazione della Sponda Sud».
trentennali pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 e 25 milioni di euro a decorrere dal 2005.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento..
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
1. Al fine di incentivare gli scambi commerciali tra le imprese del Mezzogiorno ed i paesi del bacino del Mediterraneo, è istituito presso il Ministero delle attività produttive il «Fondo per l'internazionalizzazione della Sponda Sud».
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento..
Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 72, comma 5, della legge n. 289 del 2002, dopo le parole: «contratti di programma» sopprimere la parola: «e» e dopo le parole: «n. 297» aggiungere le parole: «e alla concessione di incentivi per l'imprenditoria femminile di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215».
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 72, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 5, dopo le parole: al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 sono inserite le seguenti parole: nonché alle agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215 - V bando (2002), da concedersi con le modalità e le procedure di cui alla circolare esplicativa del Ministero delle attività produttive n. 1151489 del 22 novembre 2002.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento..
Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
1. Al comma 5 dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» aggiungere le seguenti: «nonché della concessione dei contributi previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, limitatamente alle iniziative presentate a valere sul 5o bando di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 22 novembre 2002».
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
Al comma 1, dopo le parole: beni immobili privati, inserire le seguenti: o di proprietà di enti locali.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:
1. Per la ricostruzione dei comuni colpiti dal sisma nella Sicilia orientale del 29 ottobre 2002 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2004.
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
Al comma 1 sostituire le parole: 3 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.
Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: 1994 aggiungere: e per i soggetti colpiti dal sisma del 26 settembre 1997, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento..
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: 1994 aggiungere le seguenti: e per i soggetti colpiti dal sisma del 26 settembre 1997.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui
alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:
1. Una quota parte delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 2003, pari a euro 25.000.000 per l'anno 2003, ed euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, è assegnata al Dipartimento della protezione civile, per essere utilizzata, attraverso la ripartizione tra le regioni interessate, per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002.
Al comma 1, sostituire le parole: possono essere con la parola: sono.
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: fino al conseguimento della laurea specialistica, nonché della partecipazione a master e a corsi strutturati di alta formazione, ove non integralmente finanziati da diverse istituzioni pubbliche.
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
1. Allo scopo di favorire lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la promozione e la ricerca del cinema, del teatro, della musica, della danza e degli enti lirici, ivi compresi quelli trasformati in fondazioni, le risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo sono incrementate di 70 milioni di euro per l'anno 2004.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
alla voce Ministero della difesa:
alla medesima Tabella, voce Ministero dell'economia e delle finanze:
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
1. Alla Fondazione Teatro dell'Opera di Roma è concesso un contributo di euro 3,5 milioni per l'anno 2004 e di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Il contributo è finalizzato alla attuazione di interventi di ristrutturazione e di adeguamento degli impianti tecnologici del palcoscenico, dei laboratori e dei servizi dei teatri di propria pertinenza.
Conseguentemente , alla Tabella A, voce Ministero affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
1. Per le finalità relative alla salvaguardia di Venezia di cui alla legge n. 139 del 1992 e successive modificazioni, alla legge 194/98 ed alla legge 388/2000, è autorizzato una spesa di euro 370.300.000 per l'anno 2004.
Conseguentemente, dopo l'articolo 69 aggiungere il seguente:
1. Le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono aumentate del 10 per cento.
Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:
1. Ai fini di una corretta e congrua definizione di base imponibile nelle transazioni a mercato libero dell'energia, le imprese o le società di distribuzione, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono obbligate ad effettuare direttamente, su richiesta, tutte le cessioni di beni integrativi e prestazioni di servizi complementari, necessarie al cliente finale ed al cliente grossista per perfezionare la compravendita di energia.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
1. Nel rispetto delle prerogative e competenze delle regioni e dello Stato in materia di formazione professionale e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, al fine di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua dei lavoratori autonomi in un'ottica di sostegno alla competitività delle imprese e di promozione dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego, sono istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, del commercio, del terziario, dell'artigianato e dell'agricoltura, presso i Ministeri rispettivamente delle attività produttive e dell'agricoltura, i fondi settoriali nazionali per la formazione continua dei lavoratori autonomi, nel presente articolo denominati «fondi».
lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso né rimborso spese per l'attività espletata.
Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
1. L'articolo 22 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, è sostituito dal seguente:
2. I maggiori oneri stimati derivanti dall'applicazione della presente disposizioni sono pari ad euro 300 milioni annui a decorrere dal 2004.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, in misura pari al 10 per cento.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
1. L'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante provvedimenti agevolativi per le province di Catania, Ragusa e Siracusa, in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi si interpreta nel senso che l'adesione alla norma di condono, attraverso il pagamento del 10 per cento delle somme ancora dovute, è applicabile anche ai contributi previdenziali.
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 26 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 9 è soppresso.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
1. L'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è soppresso.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
1. L'articolo 10 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è abrogato.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 15 per cento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 69 aggiungere il seguente:
5. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 134 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole : «l'anno 2001», inserire le seguenti: «e 50 milioni di euro per l'anno 2004».
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo l'articolo 54, è inserito il seguente:
1. All'articolo 72, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «disposti con le procedure di cui» è aggiunto il seguente periodo: «alla legge 25 febbraio 1992, n. 215».
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre uniformemente tutti gli importi nella misura del 5 per cento.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
1. Ai sensi di quanto disposto all'articolo 119, comma 5 della Costituzione, è definita un'iniziativa speciale dello Stato
diretta al potenziamento dell'innovazione tecnologica delle imprese localizzate nelle aree Obiettivo 1 del Paese e, in particolare, al rafforzamento delle attività di ricerca tecnologica applicata condotte nelle Università meridionali.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento..
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
1. Ai datori di lavoro, che a partire dal 1o gennaio 2004 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato attraverso nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nell'articolo 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, è concesso un credito di imposta, nel limite di 1,3 miliardi di euro per l'anno 2004.
determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2002 e il 30 settembre 2003. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.
6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.
di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
1. Ai datori di lavoro, che a partire dal 1o gennaio 2004 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato attraverso nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nell'articolo 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, è concesso un credito di imposta, nel limite di 1,3 miliardi di euro per l'anno 2004.
decorrere dal 1o gennaio 2004, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.
con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
1. Al comma 5 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo le parole: «le province autonome di Trento e Bolzano» sono inserite le seguenti: «le Città Metropolitane o, qualora non ancora istituite, i comuni di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dall'anno 2004»; dopo le parole: «Province autonome» inserire le seguenti: «dalle Città Metropolitane o, qualora non ancora istituite, dai comuni di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
Conseguentemente, gli importi di cui alla legge 289/02 tabella C Ministero lnfrastrutture e trasporti - legge n. 431/98 articolo 11 comma 1 - disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (3.1.2.1 - sostegno all'accesso alle locazioni abitative - CAP 1690) sono stabiliti per il triennio 2004/2006 in euro 400.000.000,00.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è sostituito dal seguente:
dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. La dotazione complessiva del Fondo è fissata in misura non inferiore al 75 per cento del fabbisogno complessivamente accertato nelle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno precedente con riferimento ai requisiti minimi fissati con il decreto di cui al comma 4».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 aggiungere il seguente:
5. Il comma 6 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è sostituito dal seguente:
6. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, aggiungere il seguente:
7. Al comma 7 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono apportate
le seguenti modifiche: le parole «comma 6» sono sostituite con «comma 1» e le parole «nonché di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5» sono soppresse.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
1. Al fine di effettuare i necessari interventi di adeguamento infrastrutturale, di riqualificazione urbana e di compensazione ambientale, nonché di miglioramento dei servizi locali e di supporto alle imprese connessi al trasferimento del polo esterno della Fiera di Milano, il comune di Rho è autorizzato alla spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2004 e per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
1. Allo scopo di realizzare strutture alternative al carcere minorile, per le finalità di cui al decreto legge 11 settembre 2002, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2002, n. 259, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
Conseguentemente: alla tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo nazionale di interventi per la manutenzione straordinaria degli immobili dell'Istituto Autonomo Case Popolari, la cui dotazione è determinata annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
1. Al fine di effettuare i necessari interventi di adeguamento infrastrutturali, di riqualificazione urbana e di compensazione ambientale, nonché di miglioramento dei servizi locali e di supporto alle imprese connessi alla realizzazione della tangenziale est-esterna di Milano, già prevista nell'elenco delle opere strategiche approvate dal CIPE, i comuni interessati sono autorizzati alla spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2004 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:
1. A favore del sistema di trasporto metropolitano milanese e delle opere di infrastrutturazione trasportistica dell'area milanese riguardanti la città di Milano e i comuni della città di Milano, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014. Tali somme possono essere utilizzate anche per l'estinzione di eventuali mutui contratti dalle Amministrazioni interessate.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
1.I finanziamenti erogati dallo Stato, dalle regioni, dai comuni e dalle province autonome per la costruzione, la ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati non si considerano contributi o liberalità ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento
Dopo l'articolo 56 aggiungere il seguente:
All'articolo 26 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, dopo il comma 11-septies, aggiungere i seguenti:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
1. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:
2. Il numero 127-duodecies) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presiodente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
straordinaria, di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b) della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi case popolari così denominati;».
3. Al numero 8) del comma 1 dell'articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 aggiungere, in fine, la seguente frase: «gli immobili ad uso civile abitazione locati dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, sono equiparati a quelli ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita;».
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento
Dopo l'articolo 56 aggiungere il seguente:
All'articolo 26 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, dopo il comma 11-septies, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo l'articolo 56 aggiungere il seguente:
All'articolo 26 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, dopo il comma 11-septies, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento
Dopo l'articolo 56 aggiungere il seguente:
1. Per la realizzazione di opere infrastrutturali di interesse generale, gli enti locali sono autorizzati all'emissione di titoli obbligazionari il cui ammortamento - sia per quanto concerne la quota capitale, sia per la quota interessi - è legato, esclusivamente o in misura rilevante ai proventi generati dall'investimento realizzato con le risorse rinvenienti dall'emissione obbligazionaria. Con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze sarà definito il trattamento fiscale di tali titoli obbligazionari. Tale trattamento sarà ispirato ai principi di favore per i detentori dei titoli residenti nell'area interessata dall'infrastruttura finanziata.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare la seguente variazione:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo l'articolo 57 inserire il seguente:
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri di priorità per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, a specifici progetti di ricerca biotecnologica e le modalità e procedure di assegnazione dei fondi.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'impostadi consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
1. Il concorso finanziario aggiuntivo dello Stato per il finanziamento dell'ospedale «Bambino Gesù» di Roma, di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è esteso agli anni 2003, 2004 e 2005 per un importo di 50 milioni di euro per ciascun anno.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
1. Per far fronte alle esigenze connesse all'espletamento dei servizi tecnici della Motorizzazione Civile, il Ministero delle infrastrutture e trasporti può, in deroga alla disciplina autorizzatoria prevista dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997, coprire i posti disponibili in organico mediante il ricorso alle procedure di mobilità «intercompartimentale» di personale ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001.
12.000.000 di euro in aggiunta a quella già prevista dagli stanziamenti di bilancio.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:
1. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 32, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il termine di cui al periodo precedente è subordinato all'effettiva emanazione da parte delle regioni delle norme per la definizione del procedimento amministrativo, di cui al successivo comma 33.».
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:
1. All'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono abrogati i commi 21, 22 e 23.
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:
1. Al fine di accelerare il completamento degli interventi pubblici nelle aree depresse e di limitare le tensioni sociali in aree ad alta densità abitativa, l'articolo 21-bis, comma 1, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.34l, è da intendersi riferito anche agli alloggi prefabbricati realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale.
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 32 del decreto-legge 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i commi 21, 22 e 23 sono sostituiti dai seguenti:
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:
1. L'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è abrogato.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:
1. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 al comma 3, dopo le parole: «dal presente articolo» sono inserite le seguenti: «per le violazioni che comportano un illecito penale» e dopo le parole: «dalle normative regionali» sono aggiunte le seguenti: «per le violazioni che comportano un illecito amministrativo».
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:
1. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:
1. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, al comma 18 le parole da: «Ovvero» fino a: «al presente articolo» sono soppresse.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:
1. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 25, le parole: «o, in alternativa, un ampliamento» sono sostituite dalle seguenti: «e, comunque, non».
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:
1. All'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 36 è sostituito dal seguente:
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti misure:
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:
All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 al comma 27, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:
1. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 25, le parole da: «per singola richiesta» fino a: «3000 metri cubi» sono soppresse.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:
All'articolo 29 del decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: camere di commercio, sono inserite le seguenti: «parchi nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394».
Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4,1.5.2 - altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:
Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:
1. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001 n. 411, convertito, con modificazioni dalla legge 31 dicembre 2001 n. 463, è prorogato al 31 dicembre 2005.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo l'articolo 61 aggiungere il seguente:
1. In favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nella regione Molise e al fine di consentire un adeguato risarcimento del danno subito e una ripresa delle attività produttive e della crescita regionale, sono disposte le seguenti provvidenze aventi carattere di eccezionalità e temporaneità, e comunque entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006:
e del relativo trattamento indennitario, ove spettante, per ulteriori 24 mesi;
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Al comma 1, tabella 1, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce: Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 50, comma 1, lettera i): Ricostruzione zone terremotate Basilicata e Campania (3.2.3.12 - cap. 7095):
Conseguentemente, alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:
alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:
alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
Al comma 1, tabella 1, alla rubrica Ministero delle attività produttive inserire le voci seguenti: Legge n. 808 del 1985 - Interventi per il settore aerospaziale:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Al comma 1, tabella 1, rubrica Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti, articolo 2, comma - 5, parco autobus (5.2.3.8 Trasporti Pubblici - cap.8151/p) apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Sopprimere i commi 2 e 3.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente provvedimento i limiti di impegno conseguenti all'applicazione delle leggi n. 798 del 1984 e n. 139 del 1992.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento
delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
1. Ai fini della legge 16 marzo 2001, n. 88, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 23 milioni di euro a decorre dall'anno 2004 (scadenza 2015).
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritti al registro degli operatori di comunicazione e delle case editrici di libri è riconosciuto un credito di imposta pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta nell'anno 2004.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Sostituire il comma 7, con il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
usufruire delle tariffe agevolate di cui all'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996 n. 662. Sono esclusi dalla tariffa agevolata gli stessi giornali elencati al comma 3.
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Al comma 2 lettera d) sostituire: un contributo di 7,5 milioni di euro con il seguente: un contribuito di 10 milioni di euro.
Conseguentemente alla Tabella A, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
Dopo l'articolo 65, è inserito il seguente:
1. All'articolo 39, dopo il comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è inserito il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
Nelle medesime direttive il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad introdurre il rimborso parziale dei costi marittimi, secondo criteri che garantiscano la parità di condizioni di esercizio tra tutte le imprese del settore.
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, il contributo dello Stato per gli interventi in corso di realizzazione o ancora da realizzare è incrementato dal 60 al 70 per cento del costo complessivo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Per favorire il recupero del materiale rotabile, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, da destinare all'erogazione di contributi a sostegno delle attività di ripristino in uso del materiale rotabile dismesso adibito al trasporto merci.
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 67 con la seguente: (Interventi nel settore della cantieristica e per il recupero del materiale rotabile).
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla medesima tabella, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare la seguente variazione:
Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:
1. Per la diffusione del sistema satellitare di sorveglianza sulle autostrade italiane, in particolare nelle aree sottoutilizzate
di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
1. Al fine di consentire lo sviluppo dello scalo aereo «Gino Lisa» di Foggia, è autorizzata la defiscalizzazione degli oneri sociali relativi ai dipendenti del medesimo aeroporto per un periodo di tre anni.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
1. L'Articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è sostituito con il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo l'articolo 68 aggiungere il seguente:
1. Dopo il comma 13-bis dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono aggiunti i seguenti:
del presente decreto-legge, ivi inclusi quelli per i quali sia già stato eventualmente sottoscritto un contratto preliminare di compravendita.
Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
1. All'articolo 26 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'agricoltura, apportare le seguenti variazioni:
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 26 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 2, capoverso 3-bis, le parole: «al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «al prezzo di vendita pari al prezzo di mercato delle unità immobiliari libere ridotto del 30 per cento».
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo l'articolo 68 aggiungere il seguente:
1. Con decorrenza 1o gennaio 2004 la Cassa depositi e prestiti è regolata dal presente articolo.
anche del personale, organizzazione, patrimonio e bilancio separati da quelli dello Stato.
4. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a costituire società per azioni per operare, secondo le normative comunitarie e di settore, nei confronti di soggetti di diritto privato, che operino nei servizi pubblici o effettuino interventi di pubblica utilità o per esercitare attività strumentali o accessorie alla realizzazione dei fini istituzionali. La Cassa depositi e prestiti detiene almeno la maggioranza del capitale ditali società. I bilanci delle società controllate di cui al presente comma dovranno essere consolidati nel bilancio della capogruppo Cassa depositi e prestiti.
7. La Cassa depositi e prestiti si avvale di Poste Italiane S.p.A. per la raccolta del risparmio sotto forma di libretti e di buoni, di cui al precedente comma lettera e); può inoltre avvalersi delle stesse poste italiane, di banche e di intermediari finanziari vigilati, per il collocamento di obbligazioni o altri prodotti finanziari emessi dalla Cassa medesima.
12. I tassi di interesse da applicare alle operazioni di mutuo, sono determinati in base a parametri oggettivi individuati con deliberazione del Consiglio di amministrazione; la Cassa è tenuta a dare la massima pubblicità degli stessi al fine di consentire ai mutuatari la scelta più conveniente, dopo l'esperimento delle procedure di evidenza pubblica.
14. Il presidente del consiglio di amministrazione è il Ministro dell'economia e delle finanze.
22. Il consiglio di amministrazione è assistito da una segreteria, composta da un segretario capo, scelto tra i dirigenti, e da un segretario; i verbali delle deliberazioni del consiglio di amministrazione sono redatti e conservati a cura della segreteria e sottoscritti dal presidente e dal segretario capo.
28. I revisori sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, restano in carica per la durata di quattro esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; essi sono rinnova bili una sola volta. Per il periodo di permanenza nella carica, i revisori di cui alle precedenti lettere a) e b) sono posti in posizione di fuori ruolo dalle rispettive amministrazioni.
34. Gli utili conseguiti dalla Cassa depositi e prestiti, in quanto amministrazione dello Stato, non sono soggetti ad imposizione fiscale statale o locale.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 20 per cento.
Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
1. Al comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «e mobili» sono soppresse.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
1. Al comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dalla verifica di cui al comma 1 le cose mobili che costituiscono parte di collezioni o serie di oggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 490 del 1999, nonché gli altri beni mobili identificati agli articoli 2 e 3 del medesimo decreto legislativo qualora essi siano di proprietà pubblica».
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo l'articolo 68 inserire il seguente:
1. Al fine di favorire l'aggregazione della domanda e dell'offerta dei servizi pubblici locali negli ambiti ottimali definiti ai sensi della vigente legislazione statale o dalla normativa regionale, nonché di incentivare la trasformazione in società di capitali delle aziende speciali, ai consorzi di cui all'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che gestiscono i servizi pubblici locali si applicano le seguenti disposizioni:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo l'articolo 68 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 26 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 9 è soppresso.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Dopo l'articolo 68 aggiungere il seguente:
1.L'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è soppresso.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
Alla tabella A ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche con esclusione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al netto delle regolazioni debitorie per un importo pari a:
Alla tabella B ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie, per un importo pari a:
Conseguentemente alla tabella D: alla voce legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: articolo 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (4.2.3.3. - Edilizia sanitaria - cap. 7464) modificare gli importi come segue:
Alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
ad uso abitativo articolo 11, comma 1 (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 1690), apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella A apportare le seguenti modificazioni:
Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero dell'ambiente, legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Articolo 1, comma 43: Contributi agli enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2251) apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella A apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla tabella C, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (25.1.2.7 - Diritto allo studio - cap. 5517), apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero della salute modificare gli importi come segue:
Alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla tabella C, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, legge n. 549 del 1995 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, articolo 1, comma 43, contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 225 1), apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella A, Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero della salute, legge n. 434 del 1998: finanziamento degli interventi in materia di animali d'affezione e per la prevenzione del randagismo (4.1.2.9 - prevenzione del randagismo - cap.4340), apportare le seguenti variazioni:
Alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla medesima Tabella, Ministero dei beni culturali, apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella A, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
Alla Tabella A voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modificazioni:
Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'ambiente, modificare gli importi come segue:
Alla tabella A voce Ministero degli affari esteri apportare le seguenti modifiche:
Alla tabella B, aggiungere la seguente voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente: alla tabella C, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella A Ministero degli affari esteri apportare le seguenti variazioni:.
Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella A, alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
Alla Tabella A, Ministero dell'Interno, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
alla medesima tabella, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
Alla Tabella A, , Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla medesima tabella, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
alla medesima tabella, Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella A, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell'economia e delle finanze
apportare le seguenti variazioni:
alla medesima tabella, Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
Alla Tabella A, Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
e alla medesima tabella, Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 3191, 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 3460; 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8641, 8642, 8643, 8645) apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
Alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero della Giustizia apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modificazioni:
Conseguentemente alla tabella C, Ministero per i beni e attività culturali, legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo 12.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico perla spettacolo - capp. 3191, 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 3460; 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8641, 8642, 8643, 8645), apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella A Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
Alla medesima tabella, Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
All'articolo 7, comma 1, le parole: 1.200 siano sostituite dalle seguenti: 1150.
Conseguentemente, alla tabella C, voce Legge n. 147 del 1992: Modifiche e integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
All'articolo 7, comma 1, le parole: 1200 siano sostituite dalle seguenti: 1170.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla tabella C, voce Legge n. 338 del 2000: disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
Alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
Alla medesima tabella, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 500;
Conseguentemente alla tabella B, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella B, Ministero delle attività produttive, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Art. 9-ter - Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla tabella D, Ministero dell'economia e delle finanze, inserire la seguente voce Rifinanziamento del decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11
maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania
Alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
alla medesima tabella, voce Ministero per i beni e attività culturali, apportare la seguente variazione:
Conseguentemente, alla tabella D, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge n. 798 del 1984; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia; articolo 3, comma 1, lettera a): Riequilibrio idrogeologico della laguna (Settore n. 6) (2.2.3.7 - Interventi per Venezia - capitolo 7191), apportare le seguenti variazioni:
Alla Tabella C, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze, legge 468 del 1978, articolo 9-ter, fondo di riserva , gli stanziamenti previsti sono così ridotti:
All'articolo 69, tabella C, voce: Ministero per i beni culturali ed ambientali Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 3191, 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 3460; 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8641, 8642, 8643, 8645) apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
Alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Ad. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1 .2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775) apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla tabella C, alla voce Ministero dell'istruzione, università e ricerca, Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (4.1.5.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1722), apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella C, voce: Ministero per i beni culturali ed ambientali Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 3191, 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 3460; 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8641, 8642, 8643, 8645) apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni.
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento»;
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
Alla tabella C, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiutò pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti modifiche:
Conseguentemente, dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine,
la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
3. 11 Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto al monopolio, sono uniformemente incrementate del 4 per cento.
Alla tabella C, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 58 del 2001: «Istituzione di un fondo per lo sminamento umanitario» (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2210), apportare le seguenti modifiche:
Conseguentemente, dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto
a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.«
Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2.-Altri fondi di riserva - cap. 3003) apportare la seguente variazione:
Conseguentemente, alla Tabella D, rubrica: Ministero economia e finanze, voce: Legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria anno 2003) - articolo 61 comma 1 fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi sulle medesime aree (a) (Settore n. 4) (4.2.3.27 - aree sottoutilizzate - cap 7576), apportare la seguente variazione:
Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2.-Altri fondi di riserva - cap. 3003) apportare la seguente variazione:
Conseguentemente alla tabella D, rubrica: Ministero delle attività produttive, alla voce: Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilità e lo sviluppo - Art. 52, comma 1: Fondo unico incentivi alle imprese (Settore 2) (3.2.3.8 - Cap. 7420), apportare la seguente variazionie
Alla Tabella C, Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti modifiche:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
1. A decorrere dal 1 gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
Alla tabella C, Ministero degli affari esteri, legge n. 58 del 2001: Istituzione di un fondo per lo sminamento umanitario (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2210), apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla tabella A, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
Alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti modifiche:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate.
Alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59 - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare la seguente variazione:
Conseguentemente, alla Tabella D, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 321 del 1990, apportare la seguente variazione:
Alla Tabella C, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Legge 328 del 2000: legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - articolo 20, comma 8 Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1 Fondo per le politiche sociali cap. 1711)
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Alla tabella C, Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca, Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: - Art. 5, comma 1: Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università (25.1.2.5 - Finanziamento ordinario delle Università statali - cap. 5507), apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.
Alla Tabella C, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica - Art. 5, comma 1: Costituzione Fondo finanziamento ordinario delle università (25.1.2.5) - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 5507), apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Alla Tabella D, inserire la rubrica Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, voce: Legge n. 388 del 2000:Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): articolo 104, Ricerca di base (settore n. 13) (25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire - investimenti università e ricerca- cap. 9000/p):
Conseguentemente alla Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
Alla Tabella D, Ministero delle attività produttive Legge n. 57 del 2001: Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati - Art. 14 - (Misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992. Disposizioni in materia di incentivi alle imprese e di finanziamento delle iniziative dell'IPI) e decreto ministeriale 2 1-11-2002 Modalità semplificate per l'accesso delle imprese artigiane alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare la seguente variazione:
Legge finanziaria per il 2004 (C. 4489 Governo, approvato dal Senato)
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 (C. 4490 Governo, approvato dal Senato)
TAB. 1.
Nella tabella 1 - Stato di previsione dell'Entrata e nella tabella 02 Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - introdurre le seguenti modificazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze - 6.12.4 Devoluzione canoni sulle audiotelevisioni:
Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
U.P.B. 3.1.5.1 - (Organi Costituzionali):
Tab. 2. 27.Costa.
Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla
U.P.B. 2.1.1.0 - Funzionamento apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla U.P.B. 3.1.2.2. - Uffici giudiziari, apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella 2, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla tabella 5 nello stato di previsione del Ministero della giustizia, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla U.P.B. 2.1.1.0 - Funzionamento apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla U.P.B. 2.1.2.1. - Spese di giustizia, apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella 2, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla tabella 5, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella 2, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla tabella 5, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella 2 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla tabella 5, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella 2, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla tabella 14, nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella 2, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla tabella 5, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla tabella 14, Ministero per i beni e le attività culturali, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla tabella 14, Ministero per i beni e le attività culturali, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla tabella 14, Ministero per i beni e le attività culturali, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella 2, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla tabella 5 nello stato di previsione del Ministero della giustizia, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella 2 allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla tabella 14, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella 2 allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla tabella 14, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla tabella 14, Ministero per i beni e le attività culturali, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla tabella 14, Ministero per i beni e le attività culturali, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Allo stato di previsione del Ministero della Giustizia, alla U.P.B. 3.1.1.0. - (Organizzazione giudiziaria - Funzionamento), apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla U.P.B. 2.1.1.0 - Funzionamento apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla tabella 14, Ministero per i beni e le attività culturali, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla tabella 14, Ministero per i beni e le attività culturali, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla tabella 14, Ministero per i beni e le attività culturali, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla tabella 14, Ministero per i beni e le attività culturali, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla tabella 14, Ministero per i beni e le attività culturali, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla tabella 7, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla U.P.B. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla tabella 7, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle U.P.B. sottoelencate, apportare le seguenti variazioni dello stanziamento di competenza e di cassa:
7.1.2.1 - 32.226.394 euro;
Nella tabella 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, (7.2.3.1 Edilizia di servizio) introdurre le seguenti modificazioni:
Allo stato di previsione del Ministero della giustizia, alla u.p.b. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: u.p.b. 4.1.2.1, mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti:
Conseguentemente alla tabella 12, Stato di previsione del Ministero della difesa, alle u.p.b. sottoelencate, apportare le seguenti variazioni: u.p.b. 3.1.1.4 mezzi operativi e strumentali,
All'articolo 6, aggiungere in fine, il seguente comma:
All'articolo 6, aggiungere in fine, il seguente comma:
All'articolo 6, aggiungere, in fine, il seguente comma:
n. 1281, 1572, 1573, 1574, 1575, 1579, 1653, 1654, 1712, 1730, 2160, 7330 e 7245 sono soppressi. I relativi stanziamenti vengono fatti confluire nell'istituendo capitolo «spese di funzionamento degli uffici all'estero». I capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri n. 1280, 1154, 1504, 1582, 1611, 2493, 2762, 2763, 3092, 3121, 3122, 3962, 4020, 4111, 4211, 4311, 4411 sono soppressi. I relativi finanziamenti vengono fatti confluire nell'istituendo capitolo «spese per attività istituzionali all'estero». Sono, infine, soppressi i seguenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri relativi alle attività scolastiche e culturali: 1612, 2491, 2551, 2552, 2553, 2560, 2619, 2620, 2749, 2764, 2767, 3152, 3153, 7246. I relativi stanziamenti vengono fatti confluire nel capitolo «spese per la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero». I fondi così ripartiti vengono assegnati alle sedi all'estero in unica soluzione all'inizio dell'anno.
All'articolo 6, aggiungere in fine il seguente comma:
All'articolo 6, dopo il comma 6, inserire il seguente:
All'articolo 6, dopo il comma 6 inserire il seguente:
Alla tabella 6, Ministero degli affari esteri, alle u.p.b. sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla tabella 8, Ministero dell'interno, alla u.p.b. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella 6, Ministero degli affari esteri, alle u.p.b. sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla tabella 12, allo stato di previsione del Ministero della difesa, alla u.p.b. sottoelencata apportare le seguenti variazioni:
Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:
Upb 10.1.2.1 cap 2761 (Istituti italiani di cultura):
Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche - allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tab. 2):
allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive (Tab. 3):
allo stato di previsione del Ministero del welfare (Tab.4):
allo stato di previsione del Ministero degli esteri (Tab. 6):
allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca (Tab. 7):
allo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tab. 8):
allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio (Tab. 9):
allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tab. 10):
allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni (Tab. 11):
allo stato di previsione del Ministero della difesa (Tab. 12):
allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali (Tab. 13):
allo stato di previsione del Ministero per i beni artistici e culturali (Tab. 14):
allo stato di previsione del Ministero della salute (Tab. 15):
Alla tabella 4, allo stato di previsione del Ministero del lavoro, alla u.p.b. sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla tabella 12, allo stato di previsione del Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
Non riferibile al testo.
Tabella 9 - Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è sostituita dalla seguente:
Tabella 9
La tabella è interamente sostituita dalla seguente: (*)
Previsioni risultanti per l'anno finanziario 2004
358.996.000 78.975.772 99.914.210
(*) Tabella risultante dall'approvazione di un emendamento della VIII Commissione interamente sostitutivo dello stato di previsione.
Segue: tabella 9
Segue: tabella 9
Segue: tabella 9
Segue: tabella 9
Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: Alla gestione finanziaria degli interventi previsti dall'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, si può provvedere secondo le procedure e le modalità. dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Nella tabella 10 - Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti introdurre le seguenti variazioni:
Nella tabella 2 - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
Bilancio di previsione per l'anno 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 (C. 4490 Governo, Approvato dal Senato).
Tabella 9 - Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è sostituita dalla seguente:
Tabella 9
La tabella è interamente sostituita dalla seguente: (*)
Previsioni risultanti per l'anno finanziario 2004
Segue: tabella 9
358.996.000 78.975.772 99.914.210
Segue: tabella 9
Segue: tabella 9
Segue: tabella 9
Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo:
Nella tabella 1 - Stato di previsione dell'Entrata e nella tabella 02 Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - introdurre le seguenti modificazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze - 6.12.4 Devoluzione canoni sulle audiotelevisioni:
Nella tabella 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, (7.2.3.1 Edilizia di servizio) introdurre le seguenti modificazioni:
Nella tabella 10 - Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti introdurre le seguenti variazioni:
Nella tabella 2 - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
b) al comma 2 le parole: «308 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «398 milioni»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Con regolamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della sanità, sono emanate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alle modalità per il rispetto della riservatezza e la garanzia dell'anonimato delle puerpere nell'ambito delle procedure ospedaliere e nell'erogazione del contributo concesso ai sensi del comma 1-bis»;
d) al comma 7, le parole «
2004: - 90.000;
2005: - 15.000.
5. 386.(nuova formulazione) Falsitta, Leo.
14-bis. Per le finalità di cui ai commi 2 e 6, articolo 31, legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di unioni di comuni, è attribuito per ciascuno degli anni 2004 e 2005 un contributo statale di 350 milioni di euro.
5. 504.Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
6. Le Regioni, le province, i comuni, le ASL, per l'anno 2004, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato fino alla copertura delle piante organiche e al soddisfacimento di eventuali nuove esigenze intervenute, comprovate ed approvate entro il 1.3.2003. Per detto personale l'orario di lavoro secondo le modalità di calcolo previste dai contratti collettivi è fissato in 35 ore settimanali. La direttiva sull'orario di lavoro di cui al periodo precedente, a partire dal 1.1.2004, è estesa a tutto il personale del comparto della Pubblica Amministrazione, e comunque entro il limite massimo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 68 bis.
2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:
«29. A decorrere dal 1o gennaio 2004 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (S02) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente
2004: - 93 per cento;
2005: - 90 per cento;
2006: - 89 per cento.
15. 352. (nuova formulazione). Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.
6-bis. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti pubblicitari realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi.
6-ter. L'esenzione di cui al comma 1 si applica nella misura del 100 per cento per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti locali ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto legge 27 agosto 1993 n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
6-quater. L'attestazione dell'effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n 79, convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 1997 e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
5. 334. (nuova formulazione). Collè, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.
7-bis. All'articolo 42, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel primo periodo del comma 7, le parole: «per gli anni dal 1998 al 2002» sono soppresse; al medesimo comma, è soppresso il secondo periodo.
5. 415. (nuova formulazione). Olivieri, Detomas, Kessler, Boato.
8-bis. L'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
5. 349. (nuova formulazione). Burtone, Enzo Bianco, Cusumano, Finocchiaro, Lumia.
8-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da: «In particolare, ai fini dell'applicazione» fino a: «obbligazione tributaria nei confronti della regione stessa». Sono sostituite dalle seguenti: «In ogni caso i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, provvedono, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana, all'assolvimento della relativa obbligazione tributaria ripartendo l'ammontare dei versamenti dovuti secondo le risultanze dell'applicazione all'imponibile esposto del parametro forfettizzato individuato dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla definizione delle modalità di attuazione di quanto previsto al comma 1. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro il medesimo termine di cui al comma 2, provvede all'assegnazione dei relativi codici tributo da utilizzare per i conseguenti versamenti.
5. 351. (nuova formulazione). Burtone, Enzo Bianco, Cardinale, Mattarella, Cusumano, Piscitello, Finocchiaro, Lumia.
5. 84. (nuova formulazione). Grandi, Benvenuto, Lettieri, Buemi, Cima, Pistone.
5. 267. (nuova formulazione).Russo Spena, Giordano.
13-bis. All'articolo 80, comma 37, della legge 27 dicembre 2002, n.289, dopo le parole «associazioni pro-loco» sono aggiunte le parole «e alle associazioni senza scopo di lucro».
13-ter. L'articolo 4 del decreto legge n. 269 del 2003 è abrogato.
5. 96. (nuova formulazione).Boato.
14-bis. All'articolo 13-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente lettera:
e-bis) le spese sostenute per l'attività fisica svolta presso palestre e impianti sportivi, per importo complessivamente non superiore a mille euro;
al comma 2, dopo le parole: «alle lettere c) e)» è aggiunto: «, e-bis)» e le parole: «alla lettera f)» sono sostituite con: «alle lettere e-bis) ed f)».
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
5. 355. (nuova formulazione). Angelino Alfano.
14-bis. Al comma 6, dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole; «Le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi sui luoghi di lavoro» sono aggiunte: «anche attivati presso strutture private convenzionate coi datori di lavoro».
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
5. 350. (nuova formulazione).Fistarol.
14-bis. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: «comuni ricadenti», aggiungere le parole «anche parzialmente».
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
5. 58. (nuova formulazione). Maran, Rosato, Damiani.
14-bis. Al comma 10, lettera e) n. 2) dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiungere le seguenti parole: «e nei comuni facenti parte della provincia di Trieste».
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
5. 60. (nuova formulazione). Rosato, Damiani, Maran.
14-bis. Ai consorzi costituiti tra enti territoriali, locali e regionali anche con l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici o privati rappresentativi delle realtà locali si applica, in quanto consorzi di funzione, l'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo l'attuale regime di deducibilità dell'IVA sugli acquisti.
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
5. 314. (nuova formulazione).Carbonella.
14-bis. Con decorrenza 1o gennaio 2004 sono sospesi gli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e le relative disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni, per le imprese commerciali che hanno aderito agli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
5. 378. (nuova formulazione).Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.
14-bis. All'articolo 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo il primo periodo, aggiungere: «I comuni possono
5. 302. (nuova formulazione). Ruzzante, Coluccini, Lucidi, Mancini, Martella, Melandri, Pinotti, Nigra, Filippeschi, Maran, Lumia, Raffaella Mariani, Sereni.
14-bis. Gli enti non commerciali che svolgono, strumentalmente ai propri fini non lucrativi, una o più attività di impresa sono esclusi dalla normativa sugli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
5. 326. (nuova formulazione).Benvenuto, Lucà, Realacci, Buemi, Cima, Battaglia, Bianchi, Calzolaio, Del Bono, Fioroni, Giacco, Lettieri, Lolli, Pistone, Sereni, Ruzzante.
14-bis. All'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «9 per cento» e «7 per cento» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «6,5 per cento» e «5 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «4,5 per cento» e «3,5 per cento» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «4 per cento» e 2,5 per cento«.
5. 233. (nuova formulazione). Agostini.
14-bis. Al fine di promuovere uno sviluppo sociale ed economico durevole a beneficio dei piccoli produttori e dei lavoratori dei Paesi in via di sviluppo, è introdotto un regime fiscale agevolato dei prodotti del commercio equo e solidale che rispettano i criteri previsti dalle organizzazioni di certificazione del «fair trade».
14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono individuate le tipologie e le modalità di attuazione delle agevolazioni di cui al precedente comma.
2-bis. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.
5. 77. (nuova formulazione). Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
14-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 10, comma 2, alla fine del terzo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché per i portieri di stabili».
14-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, in misura del 10 per cento.
5. 344. (nuova formulazione). Sergio Rossi, Pagliarini.
14-bis. Alle cambiali di cui all'articolo 10 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, si applica il trattamento agli effetti dell'imposta di bollo previsto dall'articolo 6, comma 5, della Tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 642.
14-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, in misura del 10 per cento
5. 346. (nuova formulazione). Pagliarini.
14-bis. La norma di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che il terreno agricolo è comprensivo dei fabbricati rurali asserviti, posseduti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del medesimo decreto, come definiti dall'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446.
5. 297. (nuova formulazione). Michele Ventura, Sereni.
14-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al punto 12) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383».
5. 309. (nuova formulazione). Lucà, Realacci, Buemi, Cima, Cossutta, Battaglia, Benvenuto, Bianchi, Calzolaio, Delbono, Fioroni, Giacco, Lettieri, Lolli, Pistone, Sereni, Ruzzante.
14-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2004, per le concessioni di beni di cui agli articoli 28 e 29 del codice della navigazione e di specchi acquei, assentite per utilizzazioni turistiche o ricreative ad uso pubblico, aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1997, la misura del canone annuo è determinata esclusivamente in funzione dei metri quadrati di area concessa, nelle seguenti misure:
alta valenza turistica fino a 1.000 mq. euro mq. 2,00 media e bassa valenza turistica 1,70 euro;
alta valenza turistica da 1.001 a 3000 mq. euro mq. 1,50 media e bassa valenza turistica 1,30 euro;
alta valenza turistica da 3001 a 5000 mq. euro mq. 1,00 media e bassa valenza turistica 0,80 euro;
alta valenza turistica da 5001 a 15.000 mq. euro mq. 0,70 media e bassa valenza turistica 0,60 euro;
alta valenza turistica fino da 15.001 a 50.000 mq. euro mq. 0,60 media e bassa valenza turistica 0,60 euro;
alta valenza turistica oltre 50.000 mq. euro mq. 0,50 media e bassa valenza turistica 0,50 euro.
3. Nel caso in cui il concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad eseguire lavori di straordinaria manutenzione del bene pertinenziale, e nei casi previsti dagli articoli 40 e 45, comma 1, del codice della navigazione, il canone determinato è ridotto fino al 30 per cento.
4. Qualora il titolare della concessione consenta l'accesso gratuito all'arenile o la gratuità dei servizi generali offerti alla clientela, il canone è ridotto fino al 50 per cento.
5. Per le concessioni per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, sono fissati canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale del bene che non potranno essere inferiori a 1000 euro.
6. Per le concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione italiana vela, ovvero alle federazioni sportive nazionali, il canone determinato potrà essere ridotto fino al 50 per cento.
7. Per le concessioni di superficie coperte e scoperte non superiori complessivamente a mq. 400, il canone annuale è determinato forfettariamente nella misura di euro 2000.
8. I canoni annui devono essere rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione se l'utilizzazione è inferiore all'anno, purché non sussistano strutture che permangano oltre la durata della concessione stessa.
9. I canoni versati fino al 31 dicembre 2003 sono definitivi.
10. Le somme per canoni demaniali versate in eccedenza rispetto a quelle dovute
11. I canoni possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con la Conferenza permanente Stato-regioni, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici del settore dei concessionari demaniali marittimi, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.
12. L'accertamento dei requisiti di alta valenza e normale/bassa valenza turistica di cui al comma 1, in relazione alle specifiche aree richieste in concessione ovvero in relazione a concessioni in essere, nonché la fissazione della misura di riduzione dei canoni disposta dai precedenti commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono riservate alle regioni, di concerto con le associazioni di
13. Sono abrogati l'articolo 03, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, l'articolo 32, commi 21, 22 e 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 nonché qualsiasi altra norma in contrasto con il presente articolo.
5. 423. (nuova formulazione). Agostini.
14-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: «a decorrere dal primo gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal primo gennaio 2005».
14-ter. All'articolo 6 comma 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: «entro il 30 giugno 2003» sono sostituite con le seguenti: «entro il 30 giugno 2004».
5. 149. (nuova formulazione). Michele Ventura, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Mancini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco, Sereni, Tidei.
14-bis. Ai commi 3 e 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 56 del 2000, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999 n. 133, le parole «triennio 2001-2003» sono sostituite con le seguenti: «periodo 2001-2005».
5. 148. (nuova formulazione). Michele Ventura, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Mancini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco, Sereni, Tidei.
14-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al punto 20), dopo le parole: «e da ONLUS» sono inserite le seguenti parole: «nonché, altresì, dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383».
5. 308. (nuova formulazione). Lucà, Realacci, Buemi, Cima, Cossutta, Battaglia, Benvenuto, Bianchi, Calzolaio, Delbono, Fioroni, Giacco, Lettieri, Lolli, Pistone, Sereni, Ruzzante.
14-bis. Per gli operatori di telecomunicazioni licenziatari che effettuino investimenti per la realizzazione di una rete a larga banda, che presentino al 31 dicembre 2003 un credito IVA superiore a Euro 50.000.000, per i soli anni 2004 e 2005, è ammessa in compensazione, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, quota parte di tale credito Iva sino all'ammontare massimo di Euro 20.000.000 annui.
14-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, in misura del 10 per cento.
5. 353. (nuova formulazione).Caparini.
14-bis. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente: «Articolo 20-bis. 1. I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende aggiungere i manifesti per i soggetti di cui all'articolo 20 e deve avvenire secondo le modalità previste dalla presente legge e dai relativi regolamenti comunali. Il Comune non fornisce personale per l'affissione. L'affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.».
14-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, in misura del 10 per cento
5. 449. (nuova formulazione). Sergio Rossi, Pagliarini.
14-bis. Al comma 1 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è aggiunto il comma 1-bis: «A partire dal periodo d'imposta 2004 non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili che appartengono alle ONLUS che sono strumentali per l'esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse».
(Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e altri enti e società finanziarie).
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»;
b) al medesimo articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento»;
c) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.
5. 354. (nuova formulazione). Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo, Zanella, Turco, Battaglia, Del Bono.
13-bis. A decorrere dal periodo di imposta 2004, i redditi derivanti da indennità percepite dai volontari delle Organizzazioni non Governative impegnati all'estero non sono imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
2004: - 10.000;
2005: - 10.000;
2006: - 10.000.
5. 51. (nuova formulazione). Benvenuto, Lettieri, Pistone, Buemi, Pinza, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto.
14-bis. Ai fini della formazione del reddito di esercizio per le attività commerciali nei settori dell'abbigliamento e suoi accessori, calzature ed articoli sportivi, la composizione percentuale di magazzino deve essere considerata secondo l'anno d'acquisto della merce al fine di calcolare il valore effettivo delle giacenze. Le percentuali di abbattimento vengono considerate da un 5 per cento in meno a partire dal secondo anno, ad un 10 per cento al terzo anno, ad un 30 per cento al quarto anno ed, infine, ad un 70 per cento al quinto anno.
5. 119. (nuova formulazione).Mazzocchi, Taglialatela, Raisi, Fatuzzo, Saglia, Alberto Giorgetti.
14-bis. Con decorrenza 1o gennaio 2004 sono sospesi gli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, anche per le imprese commerciali che, per mancanza dei requisiti soggettivi, non possono aderire al concordato preventivo, fermo restando, che per quanto riguarda l'IRPEG e l'IVA, i relativi bilanci saranno certificati dalle società di revisione contabile.
14-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, nella misura del 10 per cento.
5. 120. (nuova formulazione). Mazzocchi, Taglialatela, Raisi, Fatuzzo, Saglia, Alberto Giorgetti.
14-bis. Il rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale previsto nei casi indicati dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ai punti b) e f) della norma in questione è possibile se:
b) quando effettua cessioni all'esportazione e/o operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione e/o servizi internazionali per un ammontare superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
f) fuori dai casi previsti, il rimborso dell'IVA può essere chiesto se la dichiarazione dell'anno precedente risulta a credito.
5. 479. (nuova formulazione). Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Taglialatela, Raisi, Fatuzzo.
14-bis. Ai fini della formazione del reddito di esercizio per le attività commerciali nei settori dell'abbigliamento e suoi accessori, calzature ed articoli sportivi, la composizione percentuale di magazzino deve essere considerata secondo l'anno d'acquisto della merce al fine di calcolare il valore effettivo delle giacenze. Le percentuali di abbattimento vengono considerate da un 5 per cento in meno a partire dal secondo anno, ad un 10 per cento al terzo anno, ad un 30 per cento al quarto anno ed, infine, ad un 70 per cento al quinto anno.
5. 119. (nuova formulazione). Mazzocchi, Taglialatela, Raisi, Fatuzzo, Saglia, Alberto Giorgetti.
14-bis. Le indennità percepite dai volontari impegnati all'estero dalle Organizzazioni non Governative non sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta regionale sulle attività produttive.
2004: - 40.000;
2005: - 40.000;
2006: - 40.000.
5. 310. (nuova formulazione). Sereni, Lucà, Realacci, Buemi, Cima, Battaglia, Benvenuto, Giovanni Bianchi, Calzolaio, Delbono, Fioroni, Giacco, Lettieri, Lolli, Pistone, Ruzzante.
14-bis. Dopo il comma 1-quater dell'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il «Testo unico delle imposte sui redditi» è inserito il seguente:
1-quinquies. A partire dal periodo d'imposta 2004 dall'imposta lorda si detrae un importo pari alle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.
(Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e altri enti e società finanziarie).
d) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»;
e) al medesimo articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento»;
f) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.
5. 367. (nuova formulazione).Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo, Ventura, Duca, Zanella, Pasetto, Giachetti.
14-bis. La norma di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che il terreno agricolo è comprensivo dei fabbricati rurali asserviti, posseduti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del medesimo decreto, come definiti dall'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446.
5. 283. (nuova formulazione). Milana, Stradiotto, Fioroni, Lusetti, Molinari, Ruggieri, Realacci.
14-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2004 i canoni relativi alle concessioni di beni del demanio di cui all' articolo 105, comma 2 lettera l) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 sono versati dai concessionari a favore dei Comuni nel cui territorio i beni si trovano.
* 5. 467. (nuova formulazione). Realacci, Stradiotto, Milana, Fioroni, Lusetti, Molinari, Ruggieri.
14-bis. A partire dall'anno 2004 il gettito dell' addizionale comunale all'Irpef è versato direttamente all'ente locale. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Stato Città, determina modalità e criteri per la riscossione diretta.
5. 464. (nuova formulazione). Fioroni, Lusetti, Milana, Stradiotto, Ruggieri, Realacci, Molinari.
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
5. 088. (nuova formulazione). Pinza, Marcora.
(Interventi in favore del turismo).
41-quinquies) prestazione di servizi resi nell'ambito del settore del turismo, ivi compresa la ristorazione e la gestione di stabilimenti balneari.
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
5.01. (nuova formulazione).Crucianelli.
(Detrazioni per oneri).
e-bis) le erogazioni in denaro, e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 33.000 euro, a favore di soggetti proponenti iniziative ad alto contenuto di innovazione, articolate in forma progettuale in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico e di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi, sostenute da ciascuna delle piccole o medie imprese costituite in consorzi o comunque in forma associata, potenziali utilizzatrici dell'innovazione.
5. 018. (nuova formulazione). Benvenuto, Lettieri, Pistone, Buemi, Pinza, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto.
(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).
2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.
4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla
5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma i del presente articolo.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
i) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
j) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
k) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
l) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
m) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
(Emersione di attività detenute all'estero).
2. L'aliquota di cui al comma 1 è pari alla differenza tra 12,5 per cento e la percentuale applicata per le regolarizzazioni di cui alle leggi menzionate al comma 1.
3. La somma complessivamente dovuta in base ai commi 1 e 2 viene corrisposta ripartendola in misura eguale negli anni 2004, 2005 e 2006.
4. All'articolo 13, decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con la
5. L'articolo 15, comma 5, decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con la 1egge 23 novembre 2001, n. 409 è abrogato.
6. All'articolo 6, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con legge 1o agosto 2003, n. 212, sono abrogate le parole da: «Relativamente» a: «precedente».
5. 0134. (nuova formulazione). Grandi, Benvenuto, Pistone, Lettieri, Buemi, Cima.
5-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al punto 20), dopo le parole «e da ONLUS» sono inserite le seguenti parole: «nonché, altresì, dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383.
5. 0121. (nuova formulazione). Lucà, Realacci, Buemi, Cima, Maura Cossutta, Battaglia, Benvenuto, Giovanni Bianchi, Calzolaio, Del Bono, Fioroni, Giacco, Lettieri, Lolli, Pistone, Sereni, Ruzzante.
(Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto).
10-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole, l'aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002».
3. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, le parole: 33,6 per cento« sono sostituite dalle seguenti: 36,9 per cento».
4. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 30 settembre 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2004; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli
5. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei nove esercizi successivi, salvo quelle imputate all'esercizio in corso alla data del 10 gennaio 2002, che sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro esercizi successivi;
2004: - 14.500;
2005: - 7.000;
2006: - 8.000.
5. 026. (nuova formulazione).Benvenuto, Olivieri, Agostani, Ventura, Innocenti, Cordoni, Quartini, Mariotti, Maturandi, Maran, Calzolaio, Boato.
«Se il supporto integrativo è costituito da videocassette, nastri e dischi o altri supporti, che riproducono films e canzoni originali e d'autore si applica l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti.»
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, in misura del 10 per cento
5. 0111. (nuova formulazione). Caparini, Sergio Rossi.
«1-bis. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i redditi di lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori operanti nel settore privato non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive».
1. A decorrere dal 1o gennaio 2004, l'aliquota di accisa sull'alcole etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
5. 0171. (nuova formulazione). Alberto Giorgetti.
(Disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per i libri).
5. 0158. (nuova formulazione).Giulietti, Capitelli, Sasso, Grignaffini, Martella, Tocci, Chiaromonte, Lolli, Carli.
5. 0171. (nuova formulazione). Alberto Giorgetti.
i-quinquies) le spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti annuali per il trasporto pubblico sulle linee urbane ed extraurbane.
(Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e altri enti e società finanziarie).
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»;
b) al medesimo articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento»;
c) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.
5. 023. (nuova formulazione). Pistone, Maura Cossutta, Bellillo.
1-bis. Per ciascun anno del biennio 2005-2006 il fondo di finanziamento ordinario delle università è aumentato del 5 per cento rispetto all'anno precedente.
6. 7. (nuova formulazione). Grignaffini, Tocci, Martella, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Carli, Lolli, Giulietti.
1-bis. Per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014 il fondo di finanziamento ordinario delle università è aumentato del 5 per cento rispetto all'anno precedente.
6. 13. (nuova formulazione). Grignaffini, Martella, Tocci, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Carli, Lolli, Giulietti.
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
6. 17. (nuova formulazione).Colasio, Bimbi, Carra, Rusconi, Gambale, Volpini.
6-bis. È istituito un fondo di Cofinanziamento a regime dei centri di eccellenza con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2004 e 20 milioni di euro per gli anni dal 2005 al 2008. A tale fondo accedono i centri di eccellenza approvati e finanziati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto ministeriale 13 gennaio 2000, n. 11, al termine del periodo triennale di finanziamento erogato dal Ministero dell'istruzione, dell'economia e della ricerca. L'accesso al fondo avviene sulla base di una valutazione di merito, espressa da un'apposita commissione tecnico-scientifica nominata con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca. Detta valutazione è relativa:
a) all'attività svolta, sulla base del giudizio della commissione preposta alla selezione dei centri di eccellenza della ricerca, con particolare riferimento ai risultati scientifici, alla valenza per la formazione avanzata; all'autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria; ai finanziamenti aggiuntivi; alla multidisciplinarietà; alla partecipazione e al ruolo in progetti europei e nazionali;
b) al programma di attività proposto, a diversi livelli di dettaglio, sino al 2008 con riferimento agli aspetti di ricerca applicata e industriale e alla congruenza tra le priorità del Piano nazionale della ricerca, valutati dal Comitato di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 279, e agli aspetti di innovazione, ricaduta sociale e produttiva e formazione, valutata dal comitato di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
6-ter. Il cofinanziamento erogato a ciascun centro non può superare l'ammontare delle risorse aggiuntive in danaro, conseguenti a specifici progetti e commesse, acquisite autonomamente dal Centro per il rispettivo esercizio finanziario.
6-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti l'aumento, entro il 31 luglio 2004, delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, fino a concorrenza degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter.
6. 1. (nuova formulazione). Cirielli.
Art. 6-bis. - (Fondo per l'adeguamento infrastrutturale e tecnologico delle forze di polizia). - 1. Per la realizzazione e il completamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia, di cui al decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 217, convertito con legge 28 febbraio 1992, n. 9, sono autorizzati nel triennio 2004-2006 limiti di impegno di 20 milioni di euro a decorrere dal 2004.
2004: - 20.000;
2005: - 10.000;
2006: - 10.000.
2005: - 10.000;
2006: - 10.000.
6. 01. (nuova formulazione). Bressa, Boato, Leoni, Amici.
La medesima disposizione si applica nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a favore del quale è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'estinzione dei debiti accumulati al 31 dicembre 2003, dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
2004: - 30.000.
* 8. 10. (nuova formulazione).De Laurentiis, Peretti, Romano, Liotta.
2-bis. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi contratti dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari per le attività svolte fino al 31 dicembre 2003, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
2-ter. Gli importi di cui al comma precedente sono iscritti in specifico fondo nello stato di previsione del Ministero della Giustizia - Centro di responsabilità Amministrazione penitenziaria - per essere assegnati nel corso della gestione alle unità previsionali di base interessate, con decreti del Ministro della Giustizia, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Corte dei conti.
2004: - 20.000;
2005: - 20.000;
2006: - 20.000.
8. 4. (nuova formulazione). Lussana.
4-bis. In attesa di regolarizzazione del sistema dei rimborsi fiscali ed al fine del rispetto dell'adeguamento temporale dei pagamenti della pubblica amministrazione nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, gli imprenditori o le imprese che intrattengono transazioni commerciali con la pubblica amministrazione e che vantano dei crediti nei confronti della stessa possono utilizzare tali crediti in compensazione con i propri debiti verso la pubblica amministrazione (per INPS, IRPEF, IVA, etc.).
4-ter. La procedura per la compensazione avviene secondo quanto viene stabilito da un decreto ministeriale da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
8. 13. (nuova formulazione).Mazzocchi, Taglialatela, Raisi, Fatuzzo, Alberto Giorgetti.
(Acquisto di beni e servizi).
2. Il comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è sostituito dal seguente:
«3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, per gli acquisti di beni e servizi di valore superiore a 200.000 euro, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni, e quelle centrali e periferiche dello stato per esigenze di approvvigionamento di importo inferiore al limite sopra enunciato, hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne, ove applicabili, i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento».
4. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come modificato dalla legge 1o agosto 2003, n. 212 di conversione del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143 è inserito il seguente:
«3-ter. È istituito presso la Consip Spa l'Osservatorio sui prezzi e le condizioni di fornitura dei beni e servizi di maggior interesse per le pubbliche amministrazioni. L'Osservatorio assicura un costante monitoraggio delle forniture praticate alle pubbliche amministrazioni con periodica pubblicazione dei dati, consultabili sul sito Internet della Consip Spa. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana con proprio decreto le norme di costituzione e funzionamento dell'Osservatorio assicurando una adeguata partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali, delle associazioni di categoria, e di esperti in materia statistica ed economica. Al fine di conseguire i propri scopi conoscitivi l'Osservatorio potrà avvalersi della collaborazione delle Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale. L'Osservatorio determina i parametri ed i rapporti di qualità e prezzo, tenendo conto delle diverse situazioni territoriali e di mercato e considerando:
1) i parametri di qualità e prezzo dei beni e servizi desumibili dalle convenzioni stipulate dalla Consip Spa;
2) statistiche sugli atti relativi agli acquisiti effettuati in via autonoma secondo quanto stabilito al precedente comma 3;
3) statistiche sulle gare esperite dalle pubbliche amministrazioni;
4) i dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria.
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti l'aumento, entro il 31 luglio 2004, delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, fino a concorrenza degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter.
8. 02. (nuova formulazione). Agostini, Benvenuto, Ventura.
(Chiusura della questione relativa agli indennizzi dovuti agli esuli, istriani, fiumani e dalmati).
2. La liquidazione del risarcimento è corrisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, a fronte dei diritti soggettivi esercitati dagli esuli istriani, fiumani e dalmati, sulla base dell'equo prezzo medio dei beni nell'anno 1938 moltiplicato per il coefficiente di rivalutazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti da eventi bellici, ovvero del rapporto tra i prezzi attuali ed i prezzi degli edifici vigenti nel mese precedente la dichiarazione di guerra (maggio 1940), stabilito annualmente con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica, con l'incremento relativo alla svalutazione della lira nel periodo dal gennaio 1938 al maggio 1940. L'equo prezzo medio nell'anno 1938 è fissato in misura pari a 1,5 volte il valore di stima attualmente in uso per i beni stessi. Gli indennizzi liquidati in base alle leggi precedenti costituiscono acconti e vanno detratti dalle liquidazioni definitive effettuate in base alla presente legge. È soppressa la tabella A allegata alla legge 29 marzo 2001, n.137.
3. Ai titolari dei diritti soggettivi cui al comma 2, è corrisposta l'accumulazione degli interessi a partire medesima dalla data, calcolata in base al tasso legale, su un capitale pari all'ammontare dell'indennizzo definitivo, come calcolato ai sensi del comma 1, dal quale devono essere detratti, dalla data della loro liquidazione, gli indennizzi corrisposti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
4. Agli effetti del comma i sono valide le domande già presentate se confermate nei termini della legge 20 marzo 2001, n. 137. Per la valutazione delle precedenze nelle liquidazioni si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 5 aprile 1985, n. 135. Le domande di riliquidazione sono presentate su carta semplice e sono esaminate esclusivamente sotto il profilo della verifica della titolarità del diritto. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di semplificazione
5. Gli indennizzi saranno corrisposti fino all'ammontare di 100.000 euro interamente in contanti; per gli indennizzi superiori a tale cifra la somma eccedente sarà corrisposta per il 50 per cento in contanti, per il restante 50 per cento in titoli di credito. Per gli indennizzi superiori a 25.000.000 di euro, il Ministro dell'economia e delle finanze, in accordo con gli aventi diritto, può disporre, con propri decreti, la cessione di beni del demanio o del patrimonio pubblico o l'applicazione di un regime concessorio agevolato o gratuito sui suddetti beni. Si applicano le disposizioni dei commi da 3 a 11 dell'articolo 9 della legge 26 gennaio 1980, n.16, in quanto compatibili.
6. Al fine di accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con le associazioni degli esuli riconosciute o con società direttamente controllate dallo Stato o con enti pubblici, con le quali affidare l'istruttoria delle domande presentate, dietro pagamento dei costi documentati e di una commissione per la gestione. All'onere derivante dall'applicazione presente comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse accantonate nel fondo di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n.289.
7. Sulla base dell'autorizzazione di spesa, determinata ai sensi del comma 1, annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce, con propri decreti, l'entità, le caratteristiche dei titoli di credito, il tasso di interesse, le modalità relative alla consegna ed al collocamento dei titoli medesimi. Gli stanziamenti eventualmente non utilizzati nell'anno di assegnazione possono esserlo nei due anni successivi.
2004: - 4.177;
2005: - 74.177;
2006: - 74.177.
2004: + 4.177;
2005: + 74.177;
2006: + 74.177.
9. 1. (seconda formulazione). Moretti, Collarini, Rosso, Lenna, Fontanini, Amato, Alfredo Vito, Biondi, Lo russo, Paolone, Campa, D'Agrò, Menia, Milanato, Gastaldi, Cozzi, Collarini, Ranieri, Viale, Deodato, Galli Daniele, Zanetta, Lazzari, Baiamonte, Costa, Massidda, Perrotta, Parodi, Conti, Cossiga, Scartritti, Sterpa, Zama, Iannuccilli, Mario Pepe, Oricchio, Parolo, Azzolini, Barbieri, Peretti, Mormino, Bertolini, Falanga, Meroi, Paniz, Masini, Stagno d'Alcontres, D'Alia, Lezza, Gazzarra, Previti, Michelini, Pina Diana, Garagnani, Napoli, Paroli.
9. 04. (nuova formulazione).D'Agrò, Peretti, Romano, Liotta.
2. Per l'anno 2004 l'incremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449 è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, legge 23 dicembre 1998, n. 448.
2004: - 331.000.
10. 0167. (nuova formulazione).Fiori, Leoni, Pisa, Milana, Mosella, Ceremigna, Angioni, Di Serio D'Antona, Pistone, Melandri, Tocci, Bettini, Amici, Sciacca, Lucidi, Rugghia, Di Virgilio, Coluccini, Battaglia, Carra, Pasetto, Buontempo, Ricciotti.
2. All'articolo 29, comma 15, sopprimere e cancellare dalle parole «a qualsiasi titolo» fino alla fine del comma.
10. 0. 11. (nuova formulazione). Alberto Giorgetti.
10. 0. 25 (nuova formulazione). Raisi, Angela Napoli, Alberto Giorgetti.
(Modifiche all'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).
10. 046. (nuova formulazione).Rizzi.
10. 0176. (nuova formulazione).Grotto, Di Gioia.
2. L'articolo 13, nonché l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
10. 020. (nuova formulazione). Milana, Fioroni, Lusetti, Stradiotto, Molinari, Ruggieri, Realacci.
10. 089. (nuova formulazione). Tidei, Crisci, Tolotti, Oliviero, Mariotti, Calzolaio.
10. 0104. (nuova formulazione). Tidei, Crisci, Tolotti, Oliviero, Mariotti, Calzolaio.
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: - 100.000;
2004: - 231.000;
10. 0137. (nuova formulazione). Tidei, Crisci, Tolotti, Oliviero, Mariotti, Calzolaio.
10. 0. 134. (nuova formulazione). Tidei, Crisci, Tolotti, Oliviero, Calzolaio, Mariotti.
2. Le giacenze esistenti sulle contabilità speciali fruttifere al 31 dicembre 2003 presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato vengono versate al tesoriere dell'Ente entro il 31 gennaio 2004.
3. Le giacenze ancora esistenti sulle contabilità speciali infruttifere alla data del 31 dicembre 2003, vengono versate ai tesorieri degli Enti entro il 30 giugno 2004 in rate mensili di uguale importo.
10. 091. (nuova formulazione). Tidei, Crisci, Tolotti, Oliviero, Mariotti, Calzolaio.
2. L'articolo 13, nonché l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
10. 021. (nuova formulazione). Fioroni, Stradiotto, Molinari, Milana, Ruggieri, Realacci, Lusetti.
2. L'articolo 13, nonché l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
10. 022. (nuova formulazione). Milana, Realacci, Lusetti, Ruggieri, Molinari, Fioroni, Stradiotto.
(Agevolazioni in regime IVA per le farmacie rurali).
2. Le farmacie rurali con un fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale derivante alle farmacie dalla spedizione delle ricette contenenti la prescrizione dei farmaci concedibili in regime di Servizio Sanitario Nazionale, al netto dell'IVA e dell'eventuale quota di partecipazione a carico del cittadino, compreso fra euro 438.988,37 e fino a 619.748,28, sono tenute alla contribuzione nella misura del 3 per cento sul fatturato come definito in premessa, in favore del SSN.
3. Le farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale derivante alle farmacie dalla spedizione
4. Per l'anno 2004 il calcolo deve essere fatto sul fatturato dell'anno antecedente.
2004: - 15.000;
2005: - 15.000;
2006: - 15.000.
10. 06. (nuova formulazione).Marras.
2004: - 331.000.
(Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e altri enti e società finanziarie).
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»;
b) al medesimo articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento»;
c) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.
10. 0124. (nuova formulazione). Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Art. 13-bis. - (Finanziamento del programma di potenziamento dell'amministrazione meridionale). - 1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 119, comma 5, della Costituzione, è definita una iniziativa speciale dello Stato diretta al potenziamento dell'amministrazione meridionale nei settori della gestione finanziaria e contabile. Tale iniziativa, il cui programma sarà definito, in accordo con le Regioni interessate e attraverso il ricorso ad una o più società specializzate nel settore della organizzazione aziendale ed amministrativa individuate attraverso ricorso a procedure ad evidenza pubblica, prevede interventi, condotti anche in deroga alla normativa di
2. Ai fini di cui al comma 1 è concesso un finanziamento sulla base di un programma diretto a promuovere lo scambio di esperienze, lo sviluppo di prassi comuni, la definizione di parametri comuni di conduzione dell'attività delle singole amministrazioni.
3. Le risorse necessarie al finanziamento del predetto programma sono ottenute attraverso la contrazione di mutui di durata trentennale con la Banca europea per gli investimenti, la Cassa Depositi e prestiti ed altre istituzioni finanziarie non aventi scopo di lucro. Le risorse rinvenienti da tali mutui sono distribuite tra le varie regioni sulla base di indicatori afferenti al grado di efficienza dell'amministrazione, alle sue dimensioni, alle esigenze di potenziamento obiettivamente dimostrate, alla qualità dei programmi di intervento presentati.
4. Per il finanziamento del programma di cui al presente articolo è autorizzata una spesa pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
2004: - 25.000;
2005: - 25.000;
2006: - 25.000.
13. 02. (nuova formulazione). Roberto Barbieri, D'Alema, Agostini, Benvenuto, Ventura, Bersani, Cabras, Oliviero, De Simone, Marone, Cennamo, Luongo, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Albertini, Amici, Angioni, Bonito, Borrelli, Bova, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, Diana.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2004, il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 30 per cento.
14. 33. (nuova formulazione). Delbono, Squeglia, Bottino, Camo, Duilio.
4. A decorrere dal 1 gennaio 2004, il Ministro dell'economia e delle finanze,
14. 32. (nuova formulazione). Delbono, Squeglia, Bottino, Camo, Duilio.
2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2004, per adeguare il trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla complessità e alla onerosità dei compiti di istituto sono stanziate risorse per i miglioramenti economici e l'incentivazione della produttività, determinate in 140 milioni di euro per l'anno 2004 e in 80 milioni di euro a decorrere dal 2005.
2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 20 per cento.
14. 23. (nuova formulazione).Colasio, Bimbi, Carra, Rusconi, Gambale, Volpini.
2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2004, per adeguare il trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla complessità e alla onerosità dei compiti di istituto sono stanziate risorse per i miglioramenti economici e l'incentivazione della produttività, determinate in 140 milioni di euro per l'anno 2004 e in 80 milioni di euro a decorrere dal 2005.
2-ter. L'articolo 13, nonché l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
* 14. 87. (nuova formulazione).Delbono, Squeglia, Bottino, Camo, Duilio.
Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento, anche se già collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, oltre i limiti di età previsti dalla legge, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione, secondo modalità stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14. 92. (nuova formulazione - ex 15.125).Garnero Santanché, Maccanico, Mastella, Boato, Zanella, Villetti, Alberto Giorgetti, De Franciscis, Peretti, Trantino, Crosetto.
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
* 14. 31. (nuova formulazione). Delbono, Squeglia, Bottino, Camo, Duilio.
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
* 14. 22. (nuova formulazione). Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Gambale, Volpini.
4-bis. Agli organismi paritetici costituiti in conformità ad accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, si applica la disciplina tributaria vigente per le associazioni sindacali.
4-ter. Al secondo comma dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Ropubblica 22 dicembre 1988, n. 917 recante disposizioni in materia di lavoro dipendente, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
«i-bis) le somme versate dai datori di lavoro e dai lavoratori agli organismi paritetici costituiti in conformità ad accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori».
6. A decorrere dal 1 gennaio 2004, il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
14. 9. (nuova formulazione). Burtone, Meduri.
5-bis. L'articolo 29, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dal seguente:
10. Per l'anno 2004 il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune, calcolato secondo le modalità previste per il 2003, non deve risultare superiore a quello registrato nel 2001 aumentato del tasso d'inflazione programmato: 1,7 per cento.
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
14. 10. (nuova formulazione). Stradiotto.
6-bis. In deroga a quanto stabilito dall'Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001 ed in relazione a quanto previsto dall' articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva a quanto previsto dal predetto accordo, di 7,4 miliardi di euro per l'anno 2004 e di 7,4 miliardi di euro per l'anno 2005 a copertura dei disavanzi certificati del 2002 e del 2003.
dopo l'articolo 68, inserire il seguente articolo:
(Emersione di attività detenute all'estero).
2. L'aliquota di cui al comma 1 è pari alla differenza tra 12,5 per cento e la percentuale applicata per le regolarizzazioni di cui alle leggi menzionate al comma 1.
3. La somma complessivamente dovuta in base ai commi 1 e 2 viene corrisposta ripartendola in misura eguale negli anni 2004, 2005 e 2006.
4. All'articolo 13, decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con la legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola «riservata» è ovunque soppressa. Al comma 3 del medesimo articolo, le parole da «senza indicazione» a «riservata» sono sostituite dalle seguenti: «indicando i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e le attività finanziarie da loro rimpatriate.»
5. L'articolo 15, comma 5, decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con la legge 23 novembre 2001, n. 409 è abrogato.
6. All'articolo 6, d), decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con legge 1o agosto 2003, n. 212, sono abrogate le parole da «Relativamente» a «precedente».
ridurre proporzionalmente tutte le voci della Tabella A per il 2004 e per il 2005 per un importo pari a un miliardo di euro;
ridurre proporzionalmente tutte le voci della Tabella C per il 2004 e per il 2005 per un importo pari a 500 milioni euro.
14. 70. (nuova formulazione). Labate.
(Copertura degli incrementi stipendiali del personale delle università).
2. A decorrere dal 1 gennaio 2004, il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 10 per cento.
14. 01. (nuova formulazione). Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Gambale, Volpini.
8. A decorrere dal 1 gennaio 2004, il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, del 30 per cento.
15. 144. (nuova formulazione). Delbono, Squeglia, Bottino, Camo, Duilio.
2004: - 125.000;
2005: - 125.000;
2006: - 125.000.
15. 309. (nuova formulazione). Emerenzio Barbieri, Mereu, Peretti, Romano, Liotta.
(Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e altri enti e società finanziarie).
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»;
b) al medesimo articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento»;
c) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.
15. 197. (nuova formulazione). Pistone, Rizzo, Bellillo.
2004: - 25.000;
2005: - 25.000;
2006: - 25.000.
15. 337. (nuova formulazione).Mariotti, Maurandi, Grignaffini, Tocci, Ventura.
15. 214. (nuova formulazione).Butti, Alberto Giorgetti.
15. 54. (nuova formulazione). Martella, Grignaffini, Tocci, Sasso, Capitelli, Carli, Lolli, Giulietti, Chiaromonte.
15. 55. (nuova formulazione). Tocci, Martello, Grignaffini, Sasso, Capiteli, Carli, Lolli, Giulietti, Chiaromonte.
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
15. 228. (nuova formulazione).Boccia.
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
15. 223. (nuova formulazione). Loiero, Morgando.
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
15. 118. (nuova formulazione). Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
15. 117. (nuova formulazione). Colasio, Bimbi, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
15. 227. (nuova formulazione).Letta.
Rientrano in ogni caso nella deroga i ricercatori e i professori associati delle Università, che siano chiamati, rispettivamente a ruolo o fascia superiore, qualora le classi stipendiali di provenienza siano la classe VIII o superiore.
15. 213. (nuova formulazione).Angela Napoli, Maggi, Alberto Giorgetti.
Rientrano in ogni caso nella deroga i ricercatori e i professori delle università, che siano chiamati, rispettivamente a ruolo o fascia superiore, qualora le classi stipendiali di provenienza siano la classe VIII o superiore.
15. 14. (nuova formulazione).Angela Napoli, Maggi, Cannella, Rositani.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono inoltre consentite, entro il limite di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le assunzioni di professori universitari di prima e seconda fascia risultati idonei nelle relative procedure di valutazione comparativa espletate entro il 31 dicembre 2003.
15. 57. (nuova formulazione). Grignaffini, Martella, Tocci, Sasso, Capitelli, Carli, Lolli, Giulietti, Chiaromonte.
Le Università istituite a partire dell'anno 1997 possono procedere alla assunzione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di docenti e ricercatori universitari e di personale tecnico ed amministrativo, sia a seguito di nuove procedure concorsuali che di procedure concorsuali già espletate o in fase di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali assunzioni possono essere effettuate con quota parte, a ciò specificamente destinata, del fondo appositamente costituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e Finanze, nonché con le effettive disponibilità di bilancio degli Atenei interessati, e in ogni caso, non sono soggette alle procedure di cui al successivo comma 3, ferme restando, in ogni caso, le priorità in esso previste.
15. 296. (nuova formulazione).Mazzoni, Peretti, Romano, Liotta.
2-bis. In deroga a quanto previsto al comma 6, settimo periodo, sono escluse divieto di assunzione a tempo indeterminato, di cui al comma 1, le assunzioni personale delle polizie municipali nel rispetto del patto di stabilità e dei bilanci comunali, ferme restando le piante organiche stabilite dalle regioni.
15. 195. (nuova formulazione).Alberto Giorgetti.
2-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1 sono fatte salve le assunzioni di personale per i corpi di polizia locale per quegli enti che abbiano rispettato il patto di stabilità per l'anno 2003, che abbiano in essere graduatorie valide anche per effetto della deroga di cui al comma 12 dell'articolo 34 della legge 276 dicembre 2002, n. 289, ed i cui posti siano stati previsti nella dotazione organica rideterminata anche provvisoriamente alla data del 31 dicembre 2002, ai sensi del comma 3 del citato articolo 34.
15. 196. (nuova formulazione). Lisi, Alberto Giorgetti.
15. 235. (nuova formulazione).Burtone, Meduri.
3-bis. Il personale risultato idoneo a seguito di concorso bandito dall'Agenzia delle Entrate pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80, quarta serie speciale, del 9 ottobre 2001, prevedente l'assunzione a tempo indeterminato per 550 funzionari, che in data 4 settembre 2003 risulta immesso temporaneamente in servizio tramite convenzione tra Italia Lavoro e Agenzia delle Entrate, viene assunto a tempo determinato, direttamente dall'Agenzia delle Entrate, fino all'espletamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato in base alla deroga di cui al comma 3.
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
15. 151. (nuova formulazione). Rosato, Damiani, Maran.
3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2004 e fino all'entrata in vigore del riordinamento di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per garantire l'omogeneità dei trattamenti fra le carriere dirigenziali della Pubblica Amministrazione, alle rappresentanze del personale appartenente alla carriera ed ai ruoli di cui agli articoli 1, 29 e 43 del Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 sono estese, per la definizione degli aspetti normativi del rapporto d'impiego e senza ulteriori oneri rispetto ai trattamenti economici previsti dal vigente contratto di lavoro, le previsioni del Capo II del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa pari a 500 mila euro per il 2004 a 500 mila euro per il 2005 e a 500 mila euro per il 2006.
15. 15. (nuova formulazione).Angela Napoli, Cannella.
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
15. 113. (nuova formulazione). Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi, Volpini, Gambale.
(Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e altri enti e società finanziarie).
p) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»;
q) al medesimo articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento»;
r) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.
15. 199. (nuova formulazione). Pistone, Rizzo, Bellillo.
15. 210. (nuova formulazione).Angela Napoli, Maggi, Alberto Giorgetti.
15. 74. (nuova formulazione). Martella, Tocci, Grignaffini, Sasso, Capitelli, Carli, Lolli, Giulietti, Chiaromonte.
15. 53. (nuova formulazione). Damiani, Grignaffini, Colasio, Bulgarelli, Titti De Simone, Carra, Capitelli, Sasso, Bimbi, Chiaromonte, Rusconi, Martella, Tocci, Gambale, Carli, Lolli, Giulietti.
15. 87. (nuova formulazione). Dario Galli, Sergio Rossi, Pagliarini.
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
15. 229. (nuova formulazione).Boccia.
5-bis. I vincitori di concorso per arruolamento nelle Forze armate e Forze di polizia, rimasti esclusi dall'arruolamento per motivi di bilancio, sono utilizzati, senza ulteriori esami concorsuali, per la copertura delle esigenze organiche del ruolo.
15. 193. (nuova formulazione). Ascierto, Alberto Giorgetti.
5-bis. I vincitori dei concorsi espletati nell'anno 2003 per l'arruolamento nelle Forze armate e Forze di polizia, rimasti esclusi dall'arruolamento per motivi di bilancio, sono utilizzati, senza ulteriori esami concorsuali, per la copertura delle esigenze organiche del ruolo.
5-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti l'aumento, entro il 31 luglio 2004, delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, fino a concorrenza degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5-bis.
15. 207. (nuova formulazione).Ascierto, Alberto Giorgetti.
5-bis. I vincitori dei concorsi espletati negli anni 2002 e 2003 per l'arruolamento nelle Forze armate e Forze di polizia, rimasti esclusi dall'arruolamento per motivi di bilancio, sono utilizzati, senza ulteriori esami concorsuali, per la copertura delle esigenze organiche del ruolo.
15. 208. (nuova formulazione). Ascierto, Alberto Giorgetti.
(Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e altri enti e società finanziarie).
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»;
b) al medesimo articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento»;
c) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.
15. 201. (nuova formulazione). Pistone, Rizzo, Bellillo.
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
15. 225. (nuova formulazione). Stradiotto.
15. 161. (nuova formulazione). Minniti, Molinari, Pisa, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tanoni, Lucidi.
15. 389. (nuova formulazione). Sciacca.
15. 224. Stradiotto.
6-bis. È consentito all'Agenzia Interregionale per il fiume Po indire concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale di comparto tecnico ed amministrativo per una percentuale non superiore al 10% del contingente trasferito dallo Stato per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del decreto legislativo 112 del 1998 articolo 92, ove procedure di mobilità effettuate nel 2003 siano risultate inefficaci ai fini della copertura dei posti corrispondenti al predetto 10 per cento. All'interno di detta percentuale possono essere altresì ricompresi funzionari tecnici ingegneri e geologi, risultati idonei al concorso pubblico indetto dal Ministero dei lavori pubblici per il Magistrato per il Po, le cui graduatorie sono indicate nei Decreti Ministeriali n. 3763 del 9 novembre 2001 e n. 2700 del 27 settembre 2001. I relativi oneri restano a totale carico del bilancio dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po.
15. 177. (nuova formulazione). Dameri, Vigni, Bandoli, Chianale, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
6-bis. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, al fine di consentire di fronteggiare le medesime molteplici situazioni di emergenza in atto sull'interi territorio nazionale che siano state oggetto di provvedimenti legislativi o per le quali sia stato dichiarato, e sia tuttora vigente, lo stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le Regioni, le Province autonome e l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) che, alla data di entrata in vigore della presente legge, per esigenze connesse con le attività di protezione civile e di messa in sicurezza del territorio, si avvalgono di personale tecnico e amministrativo, reperito tramite procedure selettive, con rapporto di lavoro a tempo determinato con oneri a carico di stanziamenti straordinari contenuti in ordinanze di protezione civile emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le quali sia ancora vigente lo stato di emergenza, o dei propri bilanci, possono procedere alla trasformazione dei predetti rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1. lett. A) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di corrispondenti posti vacanti adeguando, se necessario, le dotazioni organiche e il programma triennale di fabbisogno del personale, senza oneri per lo Stato e a carico delle disponibilità dei propri bilanci.
15. 176. (nuova formulazione). Dameri, Vigni, Bandoli, Chianale, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
15. 235. (nuova formulazione). Burtone, Meduri.
15. 63. (nuova formulazione).Realacci.
15. 88. (nuova formulazione).Dario Galli, Sergio Rossi, Pagliarini.
15. 128. (nuova formulazione). Dario Galli, Sergio Rossi, Pagliarini.
2004: - 10.000;
2005: - 10.000;
2006: - 10.000.
15. 286. (nuova formulazione). Gioacchino Alfano, Cosentino.
6-bis. Sono, comunque, consentite assunzioni a tempo indeterminato alle amministrazioni locali impegnate nei processi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Agli Enti che utilizzano i lavoratori socialmente utili e che procedono all'assunzione degli stessi in pianta organica, sono estesi gli incentivi e gli sgravi fiscali previsti dalla legge n. 407 del 1990 nonché il credito di imposta previsto dalla legge n. 388 del 2000.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2004, il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo
15. 126. (nuova formulazione). Delbono, Squeglia, Bottino, Camo, Duilio.
6-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1 e in deroga al comma 6, le Regioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si avvalgono di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto, ai sensi del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito nella legge n. 365 del 2000 e delle ordinanze del Ministero dell'interno 3090 del 18 ottobre 2000 e 3110 del 1o marzo 2001, tramite procedure selettive, possono, utilizzando propri fondi economici, procedere alla trasformazione del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale.
(Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e altri enti e società finanziarie).
v) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»;
w) al medesimo articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento»;
x) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.
15. 181. (nuova formulazione). Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
I contratti sono comunque prorogati fino all'espletamento di specifiche procedure concorsuali per la conversione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, le quali sono attivate nel rispetto delle autorizzazioni alle assunzioni del personale e con priorità rispetto ad ogni altra procedura, ivi comprese quelle di mobilità.
15. 313. (nuova formulazione). Peretti, Romano, Liotta, Giuseppe Gianni.
8-bis. Il Ministero della Giustizia è autorizzato ad avvalersi sino al 31 dicembre 2006 dei lavoratori a tempo determinato assunti in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242. Entro la medesima data l'amministrazione giudiziaria è tenuta a stabilizzare il predetto personale, mediante procedure selettive individuate dall'amministrazione stessa e previa intesa con il Ministero della funzione pubblica, nei limiti di spesa già impegnati negli anni precedenti.
15. 216. (nuova formulazione). Cola, Catanoso, Lisi, Carrara, Alberto Giorgetti.
I contratti in essere sono comunque prorogati fino alla conversione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
15. 314. (nuova formulazione). Peretti, Romano, Liotta, Giuseppe Gianni.
15. 308. (nuova formulazione). Emerenzio Barbieri, Peretti, Romano, Liotta.
9-bis. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione lavoro nelle autonomie locali, terminati negli anni 2002 e 2003 e temporaneamente sospesi o prorogati all'1 gennaio 2004, potranno avvenire in tale data in deroga alle limitazioni ed alle modalità previste nel presente articolo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato
* 15. 62. (nuova formulazione). Stradiotto, Milana, Lusetti, Realacci, Ruggieri, Molinari, Fioroni.
15. 315. (nuova formulazione). Peretti, Romano, Liotta, Giuseppe Gianni.
(Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e altri enti e società finanziarie).
a all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»;
b) al medesimo articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento»;
c) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.
15. 202. (nuova formulazione). Pistone, Rizzo, Bellillo.
(Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e altri enti e società finanziarie).
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»;
b) al medesimo articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento»;
c) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.
15. 203. (nuova formulazione). Pistone, Rizzo, Bellillo.
9-bis. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione lavoro nelle autonomie locali, terminati negli anni 2002 e 2003 e temporaneamente sospesi o prorogati all'l.l.2004, potranno avvenire in tale data in deroga alle limitazioni ed alle modalità previste nel presente articolo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato.
(Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e altri enti e società finanziarie).
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»;
b) al medesimo articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento»;
c) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.
15. 204. (nuova formulazione). Sgobio, Rizzo, Pistone.
(Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e altri enti e società finanziarie).
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»;
b) al medesimo articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento»;
c) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.
15. 200. (nuova formulazione). Pistone, Rizzo, Bellillo.
15. 178. (nuova formulazione). Pisa, Deiana.
15. 326. (nuova formulazione). Crosetto, Zanetta.
17-bis. Per le inderogabili esigenze di sicurezza ambientale del territorio, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato a bandire, nel corso dell'anno 2004, concorsi pubblici per l'arruolamento del seguente personale: 550 allievi agenti forestali, 85 allievi vice ispettori e 165 commissari forestali. Il Corpo forestale dello Stato è, altresì, autorizzato ad assumere, nel corso dell'anno 2004, 100 allievi agenti che hanno terminato il triennio svolto presso le Forze armate in qualità di Volontari in ferma breve (V.F.B.).
15. 233. (nuova formulazione). Marcora, Molinari.
17-bis. Per le inderogabili esigenze di sicurezza ambientale del territorio, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato a
17-ter. Al fine di potenziare sul territorio nazionale l'espletamento delle attività di prevenzione, repressione e lotta attiva agli incendi boschivi nonché delle attività di tutela ambientale e di vigilanza antibracconaggio, le dotazioni organiche complessive del Corpo forestale dello Stato di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 27 maggio 1995, n. 201 ed alle tabelle A, B e C allegate al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 sono aumentate nelle seguenti misure: 300 unità aggiuntive nel ruolo degli agenti ed assistenti, 150 unità aggiuntive nel ruolo dei sovrintendenti, 60 unità aggiuntive nel ruolo degli ispettori, 40 unità aggiuntive nel ruolo dei funzionari direttivi-commissari e i unità aggiuntiva nel ruolo dei dirigenti superiori. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato a bandire, nel corso dell'anno 2004, concorsi pubblici per l'arruolamento del suindicato personale nei limiti degli oneri indicati dal presente comma.
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
15. 231. (nuova formulazione). Marcora, Molinari.
17-bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali al fine di espletare le funzioni e i compiti relativi alla dismissione dei beni dello stato, attribuitigli dalle leggi in materia, è autorizzato per l'anno 2004, a procedere alla assunzione di personale tecnico scientifico a tempo indeterminato con le modalità e le regole previste dalle leggi in materia.
15. 75. (nuova formulazione). Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Lolli, Tocci, Giulietti, Martello, Sasso, Capitelli.
17-bis. I dipendenti con contratto a tempo determinato dell'ente di cui all'articolo 14, del D.lgs 6 settembre 1989 n. 322, assunti tramite selezione pubblica e in conformità col D.Lgs 368 del 2001, che alla data del 31.12.2003 abbiano maturato almeno 24 mesi di anzianità di servizio nell'ultimo triennio vengono inseriti in ruolo, secondo le modalità selettive che stabilità il dipartimento della funzione pubblica e compatibilmente con la disponibilità finanziaria per l'anno in corso, nelle qualifiche e nel profilo per il quale hanno prestato o prestano servizio.
17-ter. I rapporti in essere del personale a tempo determinato dal 1o settembre
15. 145. (nuova formulazione). Rugghia.
18. Il comma 1-bis dell'articolo 24 del Decreto legge 24 novembre 2000, n. 341 convertito con modificazioni dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4 si interpreta nel senso che l'obbligo del Ministero della Giustizia di provvedere alla copertura della metà dei posti vacanti della carriera dirigenziale attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima amministrazione permane per tutto il periodo di validità delle graduatorie in riferimento e che per l'attingimento dalle graduatorie di merito sono periodicamente individuati tutti i posti comunque vacanti nella carriera dirigenziale comprensivi delle eventuali nuove disponibilità.
19. Della metà dei posti vacanti periodicamente individuati e riservati agli idonei non possono essere detratti posti a nessun titolo.
20. Il Ministero della Giustizia provvede direttamente alle assunzioni nella carriera dirigenziale previste dal comma 1-bis dell'articolo 24 del decreto legge 24 novembre 2000, n. 341 nei confronti del personale che ha maturato il diritto nel periodo di validità delle graduatorie.
15. 153. (nuova formulazione). Migliori, Alberto Giorgetti.
16-bis. Al fine di garantire il consolidamento dell'azione di contrasto all'economia sommersa, nonché la piena efficacia degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria, anche alla luce dei nuovi compiti conferiti ai sensi dell'articolo 35 della presente legge e dell'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 2609, converito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, l'organico del ruolo degli appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza è incrementato di 470 unità dall'anno 2004, e di ulteriori 530 unità a decorrere dall'anno 2005. Alla copertura dei posti derivante da tale incremento di organico si provvede mediante l'assunzione, in deroga a quanto previsto dal comma 1, di un corrispondente numero di finanieri nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2004, 28 milioni di euro per l'anno 2005 e 32 milioni id euor a decorrere dall'anno 2006.
2004: - 5.000;
2005: - 28.000;
2006: - 32.000.
15. 403. (nuova formulazione). Il Relatore.
17-bis. Per l'anno 2004, nell'ambito delle deroghe di cui al comma 2, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000 n. 146, possono essere utilizzate con assunzioni di agenti, anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo dl polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000 n. 356 e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, anche se cessati dal servizio.
17-ter. Le conseguenti posizioni in soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto del passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le procedure autorizzatorie di cui al comma 3, con decreto del Ministro della giustizia sono definiti i requisiti e le modalità per le assunzioni di cui al comma precedente, nonché i criteri per la formazione della relativa graduatoria e le modalità abbreviate del corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2004, il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, in misura pari al 10 per cento.
15. 234. (nuova formulazione). Burtone, Meduri.
6-bis. Alla fine del comma 4, dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, aggiungere il seguente periodo: è fatto assoluto divieto di estendere gli effetti delle decisioni irrevocabili di accoglimento di ricorsi individuali, rese in sede di giustizia amministrativa prima dell'entrata in vigore della medesima legge.
16. 97. (nuova formulazione). Peretti, Romano, Liotta.
6-bis. Per il completamento del processo di attuazione del decreto legislativo n. 300 del 1999, le indennità di trasferimento, di prima sistemazione e quelle equipollenti, corrisposte dalle Agenzie fiscali per il triennio 2004-2006, utilizzando istituti Contrattuali e nell'ambito delle disponibilità finanziarie proprie, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare, allorquando siano state erogate in relazione ad interventi di ristrutturazione e riorganizzazione, concordati con te Organizzazioni sindacali nazionali di categoria e finalizzati a riequilibrare la distribuzione del personale sul territorio, o a sanare situazioni dl particolari carenze di organico.
2004: - 25.000:
2005: - 25.000;
2006: - 25.000.
16. 88. (nuova formulazione). Volonté, Peretti, Romano, Liotta.
16. 90. (nuova formulazione). Peretti, Romano, Liotta.
(Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e altri enti e società finanziarie).
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»;
b) al medesimo articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento»;
c) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.
17. 14. (nuova formulazione). Maura Cossutta, Battaglia, Zanella, Bindi, Turco, Bolognesi, Zanotti, Meduri, Mosella, Fioroni.
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
18. 41. (nuova formulazione). Carra, Colasio, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale.
3-bis. L'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' abrogato.
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
18. 39. (nuova formulazione). Rusconi, Colasio, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.
3-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assegnazione della titolarità delle cattedre di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado passa da assegnazione di titolarità in ambito provinciale (D.O.S.) a titolarità sull'istituzione scolastica di servizio così come avviene per tutti gli altri ordini di scuola. La dotazione organica di insegnanti di sostegno specializzati per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap è fissata nella misura di un insegnante ogni due alunni certificati ai sensi ai dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In ogni caso le riduzioni del personale scolastico previste non possono essere operate nei confronti dei docente di sostegno specializzati per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.
18. 17. (nuova formulazione). Rusconi, Colasio, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
18. 32. (nuova formulazione). Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.
5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti misure:
a) l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;
b) a decorrere dal 1o gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
18. 33. (seconda versione).Carra, Colasio, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale, Lusetti, Milana, Stradiotto, Ruggeri, Molinari, Fioroni.
7-bis. Le classi in cui sono iscritti alunni in situazione di handicap dei rispettivi cicli scolastici materno, elementare, medio e superiore sono costituite con non più di 20 alunni.
7-ter. In una stessa classe la presenza di due alunni con handicap deve essere una ipotesi del tutto eccezionale e residuale e comunque gli alunni debbono essere con handicap lieve.
18. 48. (nuova formulazione). Giacco, Capitelli.
7-bis. Tutte le nomine a tempo determinato del personale docente, effettuate per l'anno scolastico 2003-2004 sulla base delle graduatorie provinciali permanenti, sono trasformate con la medesima decorrenza, ai fini giuridici ed economici, a tempo indeterminato. Nell'anno scolastico 2004-2005 le sedi definitive e le eventuali nuove nomine, sono assegnate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti. Il personale già nominato a tempo indeterminato, a cui non possa essere assegnata la sede definitiva sulla base dei posti disponibili, rimane in servizio a tempo indeterminato e collocato negli organici di istituto
7-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 sono assegnati a tempo indeterminato il 70 per cento dei posti vacanti all'inizio dell'anno scolastico corrispondente.
7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano anche al personale ATA.
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
18. 11. (nuova formulazione). Grignaffini, Colasio, Bulgarelli, Damiani, Titti De Simone, Carra, Capitelli, Sasso, Bimbi, Chiaromonte, Rusconi, Martella, Tocci, Gambale, Carli, Lolli, Giulietti.
7-bis. Tutte le nomine a tempo determinato del personale docente, effettuate per l'anno scolastico 2003-2004 sulla base delle graduatorie provinciali permanenti, sono trasformate con la medesima decorrenza, ai fini giuridici ed economici, a tempo indeterminato. Nell'anno scolastico 2004-2005 le sedi definitive e le eventuali nuove nomine, sono assegnate sulla base delle vigenti graduatorie provinciali permanenti. Il personale già nominato a tempo indeterminato, a cui non possa essere assegnata la sede definitiva sulla base dei posti disponibili, rimane in servizio a tempo indeterminato e collocato negli «organici di istituto».
7-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 sono assegnati a tempo indeterminato il 70 per cento dei posti vacanti all'inizio dell'anno scolastico corrispondente.
7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano anche al personale ATA.
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
18. 27. (nuova formulazione). Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.
7-bis. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno 3.000 nuovi asili nido entro l'anno 2005, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito «Fondo nazionale per gli asili nido», di seguito denominato «fondo», con detrazione pari a 1.000 milioni di euro, finalizzato al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni locali per la costruzione ovvero la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accesso al fondo.
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
18. 21. (nuova formulazione). Rusconi, Colasio, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.
2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 18 milioni di euro per l'anno 2004 e in 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
3. La dotazione del Fondo per il 2004 garantisce anche il finanziamento delle spese effettuate negli anni 2001, 2002, 2003 e non ancora erogate alle suddette istituzioni.
2004: - 18.000;
2005: - 6.000;
2006: - 6.000.
18. 03. (nuova formulazione). Grignaffini, Martella, Tocci, Carli, Lolli, Giulietti, Chiaromonte, Sasso, Capitelli.
3-bis. Il comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 326 del 24 novembre 2003 è soppresso.
19. 26. (nuova formulazione). Olivieri, Ventura, Mariotti, Maurandi, Quartiani, Maran, Calzolaio, Kessler, Detomas, Boato.
(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà).
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
19. 019. (nuova formulazione). Delbono, Squeglia, Bottino, Camo, Duilio.
(Clausola di salvaguardia per le assunzioni nelle liste di mobilità).
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle aziende subentranti che assumono lavoratori posti in mobilità da aziende che abbiano cessato l'attività nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore della presente disposizione.
19. 025. (nuova formulazione). Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca.
19. 050. (nuova formulazione). Lulli, Gambini, Ventura.
(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).
2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.
4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma i del presente articolo.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.
19. 057. (nuova formulazione). Grandi, Benvenuto, Pistone, Lettieri, Buemi, Cima.
(Sospensione della cessione dei crediti contributivi in agricoltura).
2. Le aziende agricole debitrici entro il termine del 31 dicembre 2004 potranno regolarizzare la propria posizione direttamente con l'Inps attraverso il pagamento del 25 per cento delle somme effettivamente dovute, al netto di sanzioni, interessi e benefici non goduti ai sensi della legge 185/1992. Le aziende agricole, inoltre, potranno avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni professionali di categoria.
2004: - 40.000.
19. 031. (nuova formulazione). Rossiello, Nicola Rossi, Rava.
(Sanatoria previdenziale per i lavoratori autonomi e i datori di lavoro non agricoli).
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle partite debitorie cedute dagli enti previdenziali ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La regolarizzazione può avvenire mediante pagamento in unica soluzione o in alternativa, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in trentasei rate bimestrali consecutive di uguale importo, con riferimento al 100 per cento del debito complessivo a titolo di contributi e premi obbligatori, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 2004, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10, comma 13-quinquies, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in ordine all'individuazione delle aree territoriali nelle quali è applicabile la rateazione in sessanta rate bimestrali consecutive di uguale importo. In ogni ipotesi, l'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al i per cento annuo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi, prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere derivante dal presente articolo.
19. 01. (nuova formulazione). Fatuzzo, Mazzocchi.
(Interventi di sostegno in materia di sicurezza e salute sul lavoro).
2. Al finanziamento di tali interventi nonché di ulteriori misure di riduzione per prevenzione dei tassi medi, integrative di quelle di cui all' articolo 24 delle modalità per l'applicazione delle tariffe approvate con decreto ministeriale 12 dicembre 2000, è destinato, con la stessa decorrenza, il contributo dovuto annualmente dall'INAIL per attività di ricerca nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto legge 30
3. Con norme regolamentari deliberate dal Consiglio di Amministrazione, l'INAIL individua l'ammontare annuo degli stanziamenti, le tipologie di interventi, i relativi criteri e modalità e gli ambiti lavorativi interessati.
4. Le norme regolamentari di cui al comma 3 del presente articolo sono approvate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone, con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi, prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere derivante dal presente articolo.
19. 015. (nuova formulazione). Guido Dussin, Sergio Rossi, Pagliarini.
(Clausola di salvaguardia per le assunzioni nelle liste di mobilità).
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle aziende subentranti che assumono lavoratori posti in mobilità da aziende che abbiano cessato l'attività nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore della presente disposizione.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone, con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi, prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere derivante dal presente articolo.
19. 027. (nuova formulazione). Caparini.
(Sanatoria previdenziale).
2. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, con riferimento al 100 per cento del debito complessivo
3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le somme già versate a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, di oneri accessori nonché di sanzioni amministrative, ad eccezione delle somme versate a titolo di interessi di dilazione e per eventuali spese legali connesse ad atti giudiziari e precetti già notificati, per effetto delle domande di condono presentate nei termini e per gli effetti dell'articolo 116, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dell'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, alle partite debitorie più remote, come specificato al successivo articolo 5.
4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce riferimento per l'individuazione delle somme sulle quali applicare l'interesse di differimento di cui all'articolo 2.
5. L'articolo 2 terzo comma del Regio Decreto 28 agosto 1924 n. 1422 e l'articolo 2 secondo comma del regio decreto 7 dicembre 1924 n. 2270 sono abrogati. In coerenza con la previsione di cui al comma 1, viene stabilito l'esonero dall'obbligo contributivo relativo ai pregressi rapporti intercorsi tra le cooperative ed i soci lavoratori, in adempimento al contratto sociale. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data con compensazione delle spese tra le parti ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.
6. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente articolo 3, sono tenuti a presentare, entro il termine il 1o marzo 2004 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando sia le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati, che la normativa di riferimento utilizzata per quei periodi contributivi che fossero già stati oggetto di domande di regolarizzazione.
7. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 116, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative, e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura anche in relazione a violazioni di carattere formale diverse da quelle sul collocamento e che non comportino il versamento di contributi e di premi.
8. Le singole partite debitorie per contributi e premi di importo non superiore ad euro 50,00 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 2003, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione.
9. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a garanzia delle operazioni di cessione dei crediti contributivi e di cartolarizzazione di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 13, viene istituito un fondo di garanzia presso il Ministero dell'Economia dei titoli emessi e dei prestiti contratti dalla società cessionaria al fine di finanziare le operazioni di acquisito dei predetti crediti contributivi. Tale fondo di garanzia verrà alimentato fino a concorrenza dell'80 per cento dell'importo complessivo dei crediti contributivi ceduti mediante i proventi derivanti dalla sanatoria previdenziale.
10. Una quota non inferiore ai 2/3 della consistenza del fondo istituito ai sensi del precedente articolo 8 viene riservata alle finalità di fornire idonee garanzie circa la circolazione e l'integrale rimborso dei titoli emessi in seguito alle operazioni di cartolarizzazione.
19. 067. (nuova formulazione). Giuseppe Drago, Peretti, Romano, Lotta, Volontà, Maninetti, Emerenzio Barbieri, De Laurentiis, D'Agrò, Di Giandomenico, Tucci, Giuseppe Gianni.
(Istituzione del Reddito minimo d'inserimento).
(Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e altri enti e società finanziarie).
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»;
b) al medesimo articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento»;
c) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.
20. 23. (nuova formulazione). Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo, Turco, Ventura Simone, Battaglia, Cento, Zanella, Morgando.
(Proroga ed estensione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento).
a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina di cui al medesimo decreto legislativo, a proseguire gli interventi previsti in attuazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento fino al 31 dicembre 2005;
b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è estesa ai comuni compresi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e ad altre aree con indicatori di disagio sociale omogenei a quelli delle aree dell'obiettivo 1».
20. 11. (nuova formulazione). Duilio, Delbono, Boccia, Lettieri, Morgando, Squeglia, Bottino, Camo.
(Istituzione a regime del reddito minimo d'inserimento).
2. Possono accedere al RMI i soggetti che non fruiscano dei benefici previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento di disoccupazione e che siano in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.
3. Ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, competente per l'ammissione al RMI è il comune di residenza del soggetto richiedente, che provvede alla concessione degli interventi monetari integrativi, all'attuazione degli interventi di integrazione sociale e allo svolgimento delle altre funzioni previste dal presente articolo. La regione provvede all'erogazione degli interventi monetari integrativi.
4. Per accedere al RMI i soggetti interessati devono trovarsi nelle seguenti condizioni economiche:
a) l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente non deve essere superiore a 6.200 euro; tale somma è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
b) il nucleo familiare del richiedente non deve risultare in possesso di patrimonio mobiliare, definito ai fini dell'ISEE, di valore superiore a 1.500 euro;
c) il nucleo familiare del richiedente non deve risultare in possesso di patrimonio immobiliare, ad eccezione dell'unita immobiliare adibita ad abitazione principale che deve essere situata nel luogo di residenza di tutti i componenti il nucleo familiare e non deve superare, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), il valore di 51.650 euro, nonché di appezzamenti di terreno che non devono superare, ai fini dell'ICI il valore di 3.100 euro;
d) in caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale in locazione, la stessa unità deve essere situata nel luogo di residenza di tutti i componenti il nucleo familiare;
e) i componenti il nucleo familiare del richiedente non devono possedere beni mobili registrati per un valore complessivo superiore a 5000 euro, acquistati nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di ammissione al RMI.
6. I soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili al lavoro, devono dichiarare la disponibilità al lavoro e alla frequenza di corsi di formazione o di riqualificazione professionale ai servizi per l'impiego territorialmente competenti, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
7. Il valore medio nazionale del RMI è pari a 390 euro mensili per una persona che vive sola, da riparametrare sulla base della scala di equivalenza dell'ISEE per un nucleo familiare composto da due o più persone. Tale valore medio è annualmente aggiornato sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale soglia è riparametrata sulla base della scala di equivalenza dell'ISEE. L'integrazione non può essere concessa a soggetti che già ne beneficiano in quanto componenti di un nucleo familiare destinatario delle prestazioni del RMI, e fino a quando non siano decorsi tre anni dall'ultima prestazione concessa al medesimo nucleo familiare di provenienza.
8. L'integrazione di cui al comma 7 è concessa per un anno e, permanendo le condizioni previste dal presente articolo, è rinnovabile annualmente, a domanda, per un massimo di due anni ove sia rinnovata, l'integrazione è ridotta del 20 per cento per ciascun anno di rinnovo. L'integrazione è erogata mensilmente dalla regione sulla base della comunicazione dei dati dei soggetti ammessi al RMI effettuata dal comune di residenza degli stessi.
9. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'erogazione del RMI, di seguito denominato «Fondo», le cui risorse sono destinate alle regioni. La ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni è stabilita dal Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in proporzione ai potenziali beneficiari presenti nelle diverse regioni.
10. Per gli anni 2004, 2005 e 2006, in sede di prima attuazione della presente legge, il Fondo è determinato in 1 miliardo di euro. L'ammontate del Fondo è stimato a regime pari a 4,5 miliardi di euro ed è iscritto nella tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La legge finanziaria determina per ciascun esercizio l'ammontare del Fondo, in relazione alle risorse disponibili, e provvede
11. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno schema tipo per eventuali convenzioni tra le regioni e l'INPS finalizzate ad attribuite all'Istituto il ruolo di erogatore delle prestazioni di integrazione monetaria del RMI.
20. 34. (nuova formulazione). Turco, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Lolli, Meduri, Labate, Cennamo, Oliverio, Bova, Mosella.
(Istituzione a regime del reddito minimo d'inserimento).
2. Possono accedere al RMI i soggetti che non fruiscono dei benefici previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento di disoccupazione e che si trovano nelle condizioni economiche e sono in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.
3. Ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, competente per l'ammissione al RMI è il comune di residenza del soggetto richiedente, che provvede alla concessione degli interventi monetari integrativi, all'attuazione degli interventi di integrazione sociale e allo svolgimento delle altre funzioni previste dal presente articolo. La regione provvede all'erogazione degli interventi monetari integrativi.
4. Per accedere al RMI i soggetti interessati devono trovarsi nelle seguenti condizioni economiche:
a) l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente non deve essere superiore a 6.200 euro; tale somma è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
b) il nucleo familiare dei richiedente non deve risultare in possesso di patrimonio mobiliare, definito ai fini dell'ISEE, di valore superiore a 1.500 euro;
c) il nucleo familiare del richiedente non deve risultare in possesso di patrimonio immobiliare, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale che deve essere situata nel luogo di residenza di tutti i componenti il nucleo familiare e non deve superare, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI),
d) in caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale in locazione, la stessa unità deve essere situata nel luogo di residenza di tutti i componenti il nucleo familiare;
e) i componenti il nucleo familiare del richiedente non devono possedere beni mobili registrati per un valore complessivo superiore a 5.000 euro, acquistati nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di ammissione al RMI.
6. I soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili al lavoro, devono dichiarare la disponibilità al lavoro e alla frequenza di corsi di formazione o di riqualificazione professionale ai servizi per l'impiego territorialmente competenti, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
7. Il valore medio nazionale del RMI è pari a 390 euro mensili per una persona che vive sola, da riparametrare sulla base della scala di equivalenza dell'ISEE per un nucleo familiare composto da due o più persone. Tale valore medio è annualmente aggiornato sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale soglia è riparametrata sulla base della scala di equivalenza dell'ISEE. L'integrazione non può essere concessa a soggetti che già ne beneficiano in quanto componenti di un nucleo familiare destinatario delle prestazioni del RMI, e fino a quando non siano decorsi tre anni dall'ultima prestazione concessa al medesimo nucleo familiare di provenienza.
8. L'integrazione di cui al comma 7 è concessa per un anno e, permanendo le condizioni previste dal presente articolo, è rinnovabile annualmente, a domanda, per un massimo di due anni; ove sia rinnovata, l'integrazione è ridotta del 20 per cento per ciascun anno di rinnovo. L'integrazione è erogata mensilmente dalla regione sulla base della comunicazione dei dati dei soggetti ammessi al RMI effettuata dal comune di residenza degli stessi.
9. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'erogazione del RMI, di seguito denominato «Fondo», le cui risorse sono destinate alle regioni. La ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni è stabilita dal Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in proporzione ai potenziali beneficiari presenti nelle diverse regioni.
10. Per gli anni 2004, 2005 e 2006, in sede di prima attuazione della presente legge, il Fondo è determinato in 1 miliardo di euro. L'ammontare del Fondo è stimato a regime pari a 4,5 miliardi di euro ed è iscritto nella tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La legge finanziaria determina per ciascun esercizio l'ammontare del Fondo, in relazione alle risorse disponibili, e provvede all'adeguamento dei limiti delle condizioni economiche stabiliti dal presente articolo.
11. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno schema tipo per eventuali convenzioni tra le regioni e l'INPS finalizzate ad attribuire all'Istituto il ruolo di erogatore delle prestazioni di integrazione monetaria del RMI.
20. 9. (nuova formulazione). Duilio, Delbono, Burtone, Squeglia, Bottino, Camo.
20. 17. (nuova formulazione).Cialente.
3-bis. La facoltà, riconosciuta dall'articolo 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996 n. 282, agli iscritti alla gestione separata, di far valere periodi contributivi presso l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi, può essere esercitata anche nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi.
3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone, con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi, prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere derivante dal comma 3-bis.
20. 1. (nuova formulazione). Riccio.
1. Nei limiti di 700 milioni di euro per l'anno 2004, 740 milioni di euro per l'anno 2005, di 740 milioni di euro per l'anno 2006:
a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237 e dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina di cui al decreto 237 del 1998, a proseguire gli interventi previsti in attuazione dell'Istituto del Reddito Minimo d'inserimento, fino al 31 dicembre 2006;
b) la disciplina dell'Istituto del Reddito Minimo d'Inserimento di cui al citato decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è estesa ai comuni compresi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 120/99 del Consiglio quelli delle aree dell'obiettivo 1».
20. 47.Cento, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion.
2. Il Fondo è destinato alla concessione di contributi a favore dei nuclei famigliari che abbiano anziani a carico.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti soggettivi e reddituali per l'accesso ai benefici di cui al comma 2. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.
4. Al comma 2 dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole «di 308 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 158 milioni di euro».
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone, con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi, prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere derivante dal presente articolo.
22. 01. (nuova formulazione). Lisi, Alberto Giorgetti, Canelli, Antonio Pepe.
2. Il Fondo è destinato alla concessione di contributi a favore dei nuclei familiari che abbiano anziani a carico.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti soggettivi e residuali per l'accesso ai benefici del comma 2. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone, con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi, prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.
22. 04. (nuova formulazione). Lisi, Alberto Giorgetti, Canelli, Antonio Pepe.
(Tutela delle persone con grave disabilità prive del sostegno familiare).
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di criteri indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante detrazioni per oneri, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
« 1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro a favore dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza delle persone con disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano prive di una adeguata assistenza, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
4. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, e successive modificazioni, recante deducibilità di oneri di utilità sociale, dopo la lettera c-undecies) è aggiunta la seguente:
«c-duodecies) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.500 euro o al 3 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza delle persone con disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano prive di una adeguata assistenza».
20. 02. (nuova formulazione). Turco, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Fioroni, Canotti, D'Antona, Damiani.
(Pensioni in favore di soggetti disagiati).
6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2004 i benefici previsti dal presente articolo sono concessi ai soggetti di età pari o superiore ai sessantotto anni e ai soggetti di età pari o superiore a cinquatotto anni che rientrano nelle condizioni di cui al comma 4.
20. 07. (nuova formulazione). Cordoni, Innocenti, Motta, Gasperoni, Trupia, Nigra, Guerzoni, Buffo, Sciacca, Diana, Battaglia, Giacco.
2-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, secondo quanto stabilito dall'Accordo fra Governo, Regioni, Province
2-ter. L'onere di cui al precedente comma è quantificato in 975 milioni di euro annui per gli anni 2004-2005-2006.
24. 6. (nuova formulazione). Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Mancini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Ventura, Visco, Sereni, Tidei.
2. Le autorizzazioni di spesa per l'attivazione del Centro di alta specializzazione di cui al comma 1, determinate nel limite massimo di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, sono assegnate alla Fondazione IME, rispettivamente, per l'anno 2004, per la quota dello stanziamento non utilizzato alla data 31 dicembre 2003 e per la somma di 15 milioni di euro per l'esercizio 2005 e 15 milioni per il 2006.
24. 015. (nuova formulazione). Alberto Giorgetti.
(Disavanzi delle aziende sanitarie).
«14. Limitatamente alle misure adottate con riferimento ai disavanzi delle aziende sanitarie ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Fondo Sanitario Nazionale (FNS) a carico dello Stato, sono considerate idonee le misure che danno luogo alla copertura dei citati disavanzi, ancorché gli effetti si realizzino complessivamente in un periodo pluriennale, o con maggiori entrate o attraverso la riduzione di altre spese regionali, realizzata con la destinazione allo scopo di risorse altrimenti iscrivibili in capitoli dei bilanci regionali diversi da quelli destati alla sanità.
14-bis. Nella valutazione delle coperture dei disavanzi di cui al comma 14 ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del FSN a carico dello Stato, non si tiene conto dei disavanzi prodotti dagli IRCCS dai Policlinici Universitari e delle Aziende miste.
14-ter. Ai fini dell'ammissione all'integrazione del finanziamento statale per la copertura dei disavanzi 2001, le misure di cui al comma 14 possono essere adottate entro il 31 gennaio 2004».
24. 066. (nuova formulazione). Maurandi, Cabras, Carboni.
(Disposizioni in materia di invalidità civile).
(Disposizioni in materia di invalidità civile).
2. I ricorsi amministrativi avverso i verbali emessi dalle Commissioni Usl di cui al comma 1 sono presentati dagli interessati entro sessanta giorni dalla notifica dei verbali. La Commissione Medica Superiore di cui al comma 1, si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza. Trascorso inutilmente tale termine, i ricorsi si intendono respinti ed è ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario. È facoltà delle singole Regioni diminuire il termine massimo dì 120 giorni previsto nel presente comma.
3. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente articolo concernenti gli accertamenti sanitari la legittimazione passiva spetta alle Regioni.
4. È abrogato il comma 7 dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295.
5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della disabilità ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, tenendo conto delle innovazioni introdotte dal presente articolo. L'abrogazione delle vigenti norme di legge incompatibili con il regolamento di cui al presente comma ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.
6. Le Commissioni di verifica del Ministero dell'economia e delle finanze effettuano controlli periodici a campione relativi alla permanenza nei beneficiari del possesso dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, segnalando alla Regione di competenza sia l'eventuale accertata insussistenza dei requisiti sanitari che la permanenza degli stessi. Nei casi di accertata
7. La verifica della permanenza delle minorazioni civili può essere effettuata dalle Commissioni di verifica del Ministero dell'economia o da parte della Commissione Medica Superiore di cui al comma 1, una sola volta nei cinque anni successivi al primo accertamento e complessivamente due volte nell'intero arco della vita dell'interessato. L'attesa della revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile prevista dall'articolo 24, comma 1, lettera h), della legge 8 novembre 2000, n. 328, le visite di rivalutazione disposte dalle Commissioni Mediche operanti presso le Aziende Usl, gli accertamenti possono essere ripetuti una sola volta nei tre anni successivi al primo accertamento e complessivamente tre volte nell'arco della vita dell'interessato. È fatta salva la possibilità per l'interessato dì richiedere l'accertamento di eventuali modificazioni o aggravamenti del proprio stato di salute. Le disposizioni di cui al presente comma sono applicabili alle visite di accertamento e di revisione effettuate in data successiva all'entrata in vigore della presente norma. È abrogato il comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
24. 011. (nuova formulazione). Turco, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Zanotti, Battaglia, Meduri, Burtone, Fioroni, Labate.
(Oneri di assistenza sanitaria per gli immigrati regolarizzati).
24. 042. (nuova formulazione). Quartiani, Tolotti, Capitelli, Olivieri.
(Emersione di attività detenute all'estero).
2. L'aliquota di cui al comma 1 è pari alla differenza tra 12,5 per cento e la percentuale applicata per le regolarizzazioni di cui alle leggi menzionate al comma 1.
3. La somma complessivamente dovuta in base ai commi 1 e 2 viene corrisposta ripartendola in misura eguale negli anni 2004, 2005 e 2006.
4. All'articolo 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificqazioni della legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola: «riservata», ovunque siano, è soppressa. Al comma 3 del medesimo articolo, le parole da: «senza indicazione» a: «riservata» sono sostituite dalle seguenti: «indicando i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e le attività finanziarie da loro rimpatriate».
5. L'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 è abrogato.
6. All'articolo 6, lettera d), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2003, n. 212, sono abrogate le parole da: «Relativamente» a: «precedente».
(Aumento imposta di consumo sui tabacchi).
(Aumento imposta di consumo sui superalcolici).
24. 08. (nuova formulazione). Bindi, Battaglia, Labate, Fioroni, Maura Cossutta, Zanella, Petrella.
(Percentuale di sconto a carico delle farmacie).
2004: - 15.000;
2005: - 15.000;
2006: - 15.000.
24. 077. (nuova formulazione). Marras.
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
qq) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
24. 04. (nuova formulazione). Bindi, Battaglia, Maura Cossutta, Zanella, Labate, Zanotti, Petrella.
2. L'onere di cui al precedente comma è quantificato in 975 milioni di euro annui per gli anni 2004-2005-2006.
3. Le relative somme sono individuate riducendo per l'importo di 575 milioni di euro l'U.P.B. 4.1.5.10 «Fondo di riserva per le spesa obbligatorie e d'ordine», per l'importo di 200 milioni di euro l'U.P.B. 4.1.5.2 «Altri fondi di riserva» e per l'importo di 200 milioni di euro l'U.P.B. 4.1.5.9 «Fondo speciale» dello Stato di Previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del ddl Bilancio di previsione 2004 e del bilancio pluriennale.
24. 081. (nuova formulazione). Fiori, Carlo Leoni, Rutelli, Rocchi, Pisa, Milana, Mosella, Ceremigna, Sciacca, Rugghia, Di Virgilio, Coluccini, Carra, Battaglia, Pasetto, Ricciotti, Angioni, Di Serio D'Antona, Pistone, Melandri, Tocci, Bettini, Amici, Mosella.
24.0.85 (nuova formulazione). Il Relatore.
2. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
a) al comma 5 le parole: «1o ottobre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003»;
b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Sono comunque fatte salve le domanda avanzate per il riconoscimento del trattamento pensionistico di cui alla legge n.257 del 1992 anche per i lavoratori con aziende in crisi o dichiarate fallite che fruiscano di cassa integrazione speciale alla data di entrata in vigore del presente decreto o in procinto di mobilità a decorrere dal 1o gennaio 2004, avendo già ottenuto il riconoscimento da parte dell'INAIL».
2004: - 45.000;
2005: - 45.000;
2006: - 45.000.
26. 12. (nuova formulazione). Tarantino, Gioacchino Alfano, Duca, Sgobio, Marras.
All'articolo 47, comma 1, del Decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003 le parole: «è ridotto da 1,50 a 1,25» sono sostituite con le seguenti: «è ridotto da 1,50 a 1,35»; conseguentemente le seguenti parole sono soppresse: «Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli finì della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime».
26. 28. (nuova formulazione). Tidei, Crisci, Tolotti, Oliviero, Mariotti, Calzolaio.
1-bis. All'articolo 47, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre, n. 326 del 30 settembre 2003 sono soppresse le seguenti parole: «compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'Inail prima del 1o ottobre 2003».
26. 29. (nuova formulazione). Tidei, Crisci, Tolotti, Oliviero, Mariotti, Calzolaio.
2. Il Fondo è alimentato da:
a) un contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge finanziaria, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
b) un contributo determinato ai sensi dei commi 2 e 3 sulle polizze infortuni e malattie stipulate dalle imprese autorizzate.
4. La misura del contributo di cui ai commi 1 e 2 è determinata annualmente, nel limite massimo dello 0,5 per mille, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Per la determinazione del contributo di cui al comma 3 l'Istituto nazionale assicurazioni Spa, gestione autonoma del Fondo, è tenuto a trasmettere ogni anno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un rendiconto della gestione riferito all'anno precedente.
6. Nel primo anno di attuazione della presente legge il contributo di cui al comma 3 è stabilito nella misura dello 0,5 per mille dei premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato di ogni impresa di assicurazione di cui al comma 2.
(Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e altri enti e società finanziarie).
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»;
b) al medesimo articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento»;
c) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.
26. 013. (nuova formulazione). Pistone, Maura Cossutta.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento, delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui
26. 032.(nuova formulazione). Alberto Giorgetti.
7-bis. L'articolo 1, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n 326 e sostituito dal seguente: a) un importo pari al dieci per cento dei costi di ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché degli investimenti in tecnologie informatiche e telematiche hardware e software ad esclusione del digitale terrestre finalizzati a rilevanti innovazioni dei processi aziendali e interaziendali. A tale importo si aggiunge il trenta per cento dell'eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi di imposta precedenti.
7-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone, con propri decreti, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi, prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere derivante dal comma 7-bis.
28. 20. (nuova formulazione). Alberto Giorgetti.
(Interventi a sostegno dello sviluppo delle diffusioni radiofoniche in tecnica digitale).
a) per il primo anno, tra le concessionarie che entro il 31 dicembre 2004 diffondano programmi radiofonici in tecnica digitale T-DAB su un'area che comprenda almeno il 40 per cento della popolazione nazionale;
b) per l'esercizio 2005, tra le concessionarie che entro il 31 dicembre dello stesso anno diffondano programmi radiofonici e dati in tecnica digitale T-DAB su un'area che comprenda almeno il 50 per cento della popolazione nazionale;
c) per l'esercizio 2006, tra le concessionarie che entro il 31 dicembre dello stesso anno diffondano programmi radiofonici e dati in tecnica digitale T-DAB su un'area che comprenda almeno il 60 per cento della popolazione nazionale.
3. Le agevolazioni tariffarie in materia di servizi di telecomunicazione previste dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applicano anche ai servizi per le diffusioni radiofoniche in tecnica DAB prestati da società di telecomunicazioni e dalle società consortili, composte esclusivamente da concessionari per radiodiffusione sonora.
alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: - 7.000;
2005: - 7.000;
2006: - 7.000.
28. 05. (nuova formulazione). Caparini, Bianchi Clerici.
6-bis. È istituito presso il Ministero dell'Innovazione il Fondo per il supporto all'acquisto di tecnologie assistive, con dotazione finanziaria di 1 milione di euro per il 2004, 2 milioni di euro per il 2005, 3 milioni di euro per il 2006. Il Fondo è destinato alla concessione di agevolazioni, anche in forma di detrazioni fiscali, per l'acquisto di strumenti di tecnologie assistive utili a rendere possibile l'uso del computer alle persone con disabilità fisiche e sensoriali, così da favorirne l'autosufficienza e l'integrazione.
6-ter. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto congiunto del Ministero dell'Innovazione e del Ministero del Welfare vengono stabilite le modalità per l'accesso dei benefici previsti dal fondo.
2004: - 1.000;
2005: - 2.000;
2006: - 3.000.
29. 2. (nuova formulazione). Palmieri.
6-bis. Le norme di cui all'articolo 24 legge 289/2002 non si applicano alle Università statali e agli Enti Pubblici di Ricerca, all'Enea e all'ASI e alle istituzioni AFAM.
(Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e altri enti e società finanziarie).
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»;
b) al medesimo articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento»;
c) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.
29. 18. (nuova formulazione). Pistone, Rizzo, Bellillo.
a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: Agevolazioni per ridurre il costo del lavoro dei ricercatori operanti nel settore privato e incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. A partire dalla entrata in vigore del presente decreto, il 30 per cento dei redditi di lavoro dipendente o autonomo di ricercatori operanti nel settore privato non concorre alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive.
29. 037. (nuova formulazione). Polledri, Didoné.
(Credito di imposta per favorire la diffusione della larga banda Internet).
29. 022. (nuova formulazione). Fistarol, Napoli.
(Norme in materia di banche dati territoriali).
2. La fornitura deve essere consentita anche attraverso collegamento telematico diretto tra i sistemi informativi delle amministrazioni centrali e i sistemi informativi delle organizzazioni di cui al comma 1, e quelli degli enti locali.
3. I dati devono essere utilizzati ai fini istituzionali degli enti locali e delle loro organizzazioni per la conoscenza dei cittadini e imprese e del territorio di cui all'ente locale ha competenza e per migliorare e promuovere nuovi servizi che l'ente deve fornire, nella logica di rappresentare tutta la pubblica amministrazione, ai cittadini e alle imprese.
4. La fornitura o il collegamento deve avvenire senza oneri e deve essere attivata entro due mesi dalla richiesta.
5. Le modalità attuative sono disposte con decreto del ministro competente, a cui è stata presentata la richiesta, di concerto con ANCI, UPI e UNCEM.
29. 035. (nuova formulazione). Morgando.
2-bis. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 63, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alle imprese agricole ubicate nelle provincie in cui, all'atto della data di entrata in vigore della presente legge, per effetto dei vigenti accordi di riallineamento, i livelli salariali dovessero risultare inferiori a quelli minimali previsti contrattualmente, è applicata la prosecuzione delle agevolazioni attualmente in essere, sino al raggiungimento del livello contrattuale. A tale scopo le parti possono adeguare gli accordi di riallineamento entro la data del 31 marzo 2004.
2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento, entro il 31 luglio 2004, delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo
30. 19. (nuova formulazione). Villani Miglietta.
2-bis. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 63, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alle imprese agricole ubicate nelle provincie in cui, all'atto della data di entrata in vigore della presente legge, per effetto dei vigenti accordi di riallineamento, i livelli salariali dovessero risultare inferiori a quelli minimali previsti contrattualmente, è applicata la prosecuzione delle agevolazioni attualmente in essere, sino al raggiungimento del livello contrattuale. A tale scopo le parti possono adeguare gli accordi di riallineamento entro la data del 31 marzo 2004.
2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, sino alla copertura degli oneri di cui al comma 2 bis.
30. 26. (nuova formulazione). Villani Miglietta, Catanoso, La Grua, Losurdo.
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
30. 12. (nuova formulazione). Burtone, Marcora.
30. 42. (nuova formulazione). Catanoso, Fatuzzo, La Grua, Lo Presti, Drago, Strano.
* 30. 3. (nuova formulazione).Catanoso, Fatuzzo, La Grua, Lo Presti, Drago, Strano.
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
30. 11. (nuova formulazione). Burtone, Marcora.
* 30. 43. (nuova formulazione). Catanoso, Fatuzzo, La Grua, Lo Presti, Drago, Strano.
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
30. 10. (nuova formulazione). Burtone, Marcora.
«9-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dagli articoli 9, comma 3, lettera c-bis), e 10, comma 30, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003,
9-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento, entro il 31 luglio 2004, delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, sino alla copertura degli oneri di cui al comma 9-bis.
30. 47. (nuova formulazione). Alberto Giorgetti.
6-bis. Al fine di consentire all'agricoltura italiana di svolgere un ruolo trainante nei mercati internazionali, in particolare attraverso il sostegno dei prodotti tipici, nonché al fine di concorrere alla valorizzazione e alla conservazione dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un fondo per il finanziamento di un piano nazionale di promozione e di sostegno dei consorzi di tutela dei prodotti di qualità controllata DOP e IGP, di seguito denominato «fondo». La dotazione del fondo, per ciascun anno del triennio 2004-2006 e è di 20 milioni di euro. Nell'ambito del piano nazionale di promozione dei prodotti di qualità è prevista l'istituzione, previo accordo tra i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio di una marchio di qualità per i prodotti ittici provenienti dalle aree marine protette. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per l'accesso al fondo.
Conseguentemente alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n.468 del 1978 - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:
2004: - 15.000;
2005: - 15.000;
2006: - 15.000.
30. 112. (nuova formulazione - ex 20.46). Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
8-bis. Per far fronte alle nuove emergenze determinatesi nel settore agricolo ed a quelle che perdurano tuttora, a seguito delle malattie e della crisi di mercato da esse determinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attivazione degli interventi in base ai seguenti tetti di spesa:
a) interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata: 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006;
b) interventi strutturali e di prevenzione per le aziende produttrici di mais colpite dalla diabrotica: 2 milioni di euro per il 2004, 4 milioni di euro per il 2005 e 6 milioni di euro per il 2006;
c) interventi strutturali e di prevenzione negli impianti di castagno colpiti dall'insetto cinipide Driocosmus kuriphylus: 0,3 milioni di euro per il 2004, 0,5 milioni di euro per il 2005 e i milione di euro per il 2006;
2004: - 15.300;
2005: - 17.500;
2006: - 20.000.
30. 100. (nuova formulazione). Patria.
9-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dagli articoli 9, comma 3, lettera c-bis), e 10, comma 30, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, ai produttori titolari di quantitativi individuali di riferimento compresi nell'elenco delle aziende interessate al blocco della movimentazione degli animali a seguito della diffusione della malattia infettiva della «lingua blu», l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata, per il periodo di commercializzazione 2002-2003, a restituire un importo corrispondente all'esubero produttivo del 20 per cento rispetto al quantitativo individuale assegnato.
30. 97. (nuova formulazione). Peretti, Romano, Liotta.
«9-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dagli articoli 9, comma 3, lettera c-bis), e 10, comma 30, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, ai produttori titolari di quantitativi individuali di riférimento compresi nell'elenco delle aziende interessate al blocco della movimentazione degli animali a seguito della diffusione della malattia infettiva della «lingua blu», l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata, per il periodo di commercializzazione 2002-2003, a restituire un importo corrispondente all'esubero produttivo del 20 per cento rispetto al quantitativo individuale assegnato.
9-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento, entro il 31 luglio 2004, delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, sino alla copertura degli oneri di cui al comma 9-bis.»
30. 21. (nuova formulazione). Losurdo, Bellotti, Catanoso, Franz, La Grua, Patarino, Villani Miglietta.
10-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 1 è abrogato.
30. 6. (nuova formulazione). Marcora, Motta, Rava, Banti, Ruggieri, Potenza, Franci, Preda, Rossiello, Borrelli.
10-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 7 è abrogato.
30. 14. (nuova formulazione). Marcora, Banti, Ruggieri, Potenza, Franci, Preda, Rossiello, Borrelli.
10-bis. I soggetti di cui all'articolo 76, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, che, a
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
30. 8. (nuova formulazione). Marcora, Burtone, Carbonella.
10-bis. I soggetti di cui all'articolo 76, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, che, a seguito della presentazione delle domanda di regolarizzazione della propria posizione debitoria per premi previdenziali ed assistenziali, hanno provveduto al pagamento della prima delle rate semestrali consecutive prevista ed hanno omesso il pagamento della seconda e terza rata, possono provvedere al versamento delle rate scadute e dagli interessi legali maturati entro il 30 giugno 2001 in relazione alla scadenza della quarta rata semestrale.
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
30. 9. (nuova formulazione). Marcora, Burtone, Carbonella.
10-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 7 è abrogato.
10-ter Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento, entro il 31 luglio 2004, delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, sino alla copertura degli oneri di cui al comma 9-bis.
30. 27. (nuova formulazione). Benedetti Valentini.
10-bis. Per favorire il pagamento in un'unica soluzione dei contributi previdenziali maturati dal 1o gennaio 1998 al 30 settembre 2003, anche se già cartolarizzati ed iscritti a ruolo, dovuti dai datori di lavoro agricolo, singoli ed associati, è concesso dallo Stato un contributo in conto interessi a fronte di finanziamenti bancari di durata massima decennale, destinati esclusivamente al rimborso del debito previdenziale. Il contributo riduce nella misura massima del 5 per cento il tasso di interesse annuo applicato dall'istituto bancario sull'importo finanziato. Il
30. 90. (nuova formulazione). Giuseppe Gianni, Peretti, Romano, Liotta.
10-bis. In conformità a quanto previsto dall'allegato alla Decisione 90/424/CEE del 26 giugno 1990 relativa a talune spese nel settore veterinario, come modificato dalla Decisione 2/001/572 del Consiglio del 23 luglio 2001, l'indennità di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 2 giugno 1988, n. 218 è concessa anche per gli animali morti dopo il 1o gennaio 2003 a seguito di febbre catarrale, accertata dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente.
30. 7. (nuova formulazione). Marcora, Rava, Banti, Ruggieri, Potenza, Franci, Preda, Rossiello, Borrelli.
7. A decorrere dal 30 aprile 2004 la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere presentata su apposito modello predisposto dall'INPS. Nel caso in cui a seguito della stima tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, venga ravvisata l'impossibilità che la prestazione di lavoro sia stata effettuata in tutto o in parte, l'INPS emette pronuncia di disconoscimento di detta prestazione ai fini della tutela previdenziale.
30. 041. (nuova formulazione). Alberto Giorgetti.
«7. A decorrere dal 30 aprile 2004 la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere presentata su apposito modello predisposto dall'INPS. Nel caso in cui a seguito della stima tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, venga ravvisata l'impossibilità che la prestazione di lavoro sia stata effettuata in tutto o in parte, l'INPS emette pronuncia di disconoscimento di detta prestazione ai fini della tutela previdenziale».
30. 042. (nuova formulazione). Losurdo, Bellotti, Catanoso, Franz, La Grua, Patarino, Villani Miglietta.
30. 035. (nuova formulazione). Villani Miglietta, Bellotti, Catanoso, Franz, La Grua, Losurdo, Patarino.
30. 034. (nuova formulazione). Villani Miglietta, Bellotti, Catanoso, Franz, La Grua, Losurdo, Patarino.
30. 033. (nuova formulazione). Villani Miglietta, Bellotti, Catanoso, Franz, La Grua, Losurdo, Patarino.
30. 015. (nuova formulazione). Villani Miglietta.
(Definizione concordata dai carichi di ruolo INPS per l'agricoltura).
2. La definizione di cui al comma 1 comporta la rinuncia a qualunque forma di contestazione in merito alla sussistenza ed entità degli importi iscritti a ruolo, con conseguente estinzione dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali pendenti.
3. Nei 90 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 30 giugno 2004, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di awalersi della facoltà attribuita dal comma 1, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 31 dicembre 2004. Ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento sulle somme riscosse.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi d'intesa con il Ministro dell'economia e delle fi nanze, è approvato il modello dell'atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di versamento da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento, entro il 31 luglio 2004, delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, in misura del 10 per cento.
30. 014. (nuova formulazione). Losurdo, Bellotti, Catanoso, Franz, La Grua, Patarino, Villani Miglietta.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento, entro il 31 luglio 2004, delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, in misura del 10 per cento.
30. 010. (nuova formulazione). Villani Miglietta, Catanoso, La Grua, Losurdo.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento, entro il 31 luglio 2004, delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, in misura del 10 per cento.
30. 09. (nuova formulazione). Villani Miglietta, Catanoso, La Grua, Losurdo.
(Definizione concordata dai carichi di ruolo INPS per l'agricoltura).
2. La definizione di cui al comma 1 comporta la rinuncia a qualunque forma di contestazione in mento alla sussistenza ed entità degli importi iscritti a ruolo, con conseguente estinzione dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali pendenti.
3. Nei 90 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 30 giugno 2004, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi d'intesa con il Ministro dell'economia e delle fi nanze, è approvato il modello dell'atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con propri decreti, l'aumento, entro il 31 luglio 2004, delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, in misura del 10 per cento.
30. 03. (nuova formulazione). Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Patarino, Villani Miglietta, Bellotti.
(Interventi per le aziende agricole colpite da calamità naturali).
2. Alle aziende agricole di cui al comma 1 sono concessi mutui trentennali di ripianamento e di consolidamento delle esposizioni finanziarie derivanti da operazioni di credito agrario, dai prestiti per il ripianamento delle passività onerose contratti ai sensi del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, e del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, a 31, e dall'acquisto di aziende agricole, nonché da situazioni debitorie di natura non fiscale verso enti ed organismi pubblici (INPS, Consorzi di Bonifica), nonché le esposizioni debitorie dei conti correnti destinati alla conduzione dell'azienda agricola. I mutui sono assistiti dal Fondo interbancario di garanzia, cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni, e sono concessi a tasso agevolato.
3. Il 50 per cento della parte capitale dei mutui di consolidamento di cui al comma 2 è a carico del bilancio dello Stato: gli stessi mutui sono comprensivi sia delle esposizioni finanziarie già scadute che del debito residuo in parte capitale, rideterminati con il sistema dell'attualizzazione, con esclusione dei soli interessi tuoi moratori.
4. Alle aziende che intendano rinunziare alle possibilità di contrarre il mutuo trentennale, optando per una pronta estinzione del debito, è concessa una ulteriore riduzione del 20 per cento sul capitale residuo.
5. Alle aziende agricole di cui al comma i viene concessa l'esenzione triennale dal pagamento dell'I.C.I., e l'esenzione triennale degli oneri previdenziali ed assistenziali, al fine di permettere la ricapitalizzazione aziendale.
6. Le aziende agricole beneficiarie dei mutui di cui al comma 1 sono individuate con delibera regionale o con decreto del Ministro delle politiche agricole o su presentazione da parte dalle aziende richiedenti di apposita dichiarazione corredata da perizia giurata elaborata da un dottore agronomo, dottore forestale o perito agrario, che contenga:
a) la natura e la consistenza delle esposizioni da ripianare;
b) l'effettiva destinazione culturale attuata dall'azienda;
c) eventuali interventi precedenti effettuati ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185;
d) la percentuale del danno subito a causa delle avversità atmosferiche.
8. Sono sospese fino alla data della stipula del contratto di mutuo, tutte le operazioni e le procedure esclusive in atto nei confronti delle aziende agricole.
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
30. 036. (nuova formulazione). Burtone, Marcora, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.
4-bis. In deroga a quanto stabilito al comma 4, in virtù dell'ingresso della Slovenia nell'Unione europea e della conseguente, necessaria riorganizzazione urgente degli Uffici dell'Agenzia delle Dogane del Friuli-Venezia Giulia, viene autorizzata la spesa di euro 290.000 per l'anno 2004.
2004: - 290.
37. 2. (nuova formulazione). Rosato, Maran, Damiani.
(Istituzioni dei marchi «Qualità Italia» e «Qualità Italia - integralmente Italiano»).
2. Si intendono realizzati interamente in Italia i prodotti per i quali il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano, ancorché con utilizzo di materie prime o semilavorati grezzi di importazione.
3. Al fine di identificare i prodotti il cui processo produttivo è realizzato interamente in Italia è istituito il marchio «Qualità Italia - integralmente Italiano», di proprietà dello Stato italiano.
4. Il Ministro delle Attività produttive, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative del settore, stabilisce con propri decreti i criteri per l'individuazione dei prodotti di cui al comma 3, con riferimento alle diverse filiere produttive ed avendo particolare riguardo alle fasi di lavorazione che generano valore aggiunto in ragione delle caratteristiche di professionalità e di creatività del processo produttivo.
5. Il Ministro delle attività produttive provvede con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire criteri, modalità e procedure per la concessione dell'uso dei marchi di cui ai commi 1 e 2, prevedendo in particolare che:
a) la richiesta di utilizzo del marchio sia accompagnata da certificazione idonea
b) per i prodotti di cui al comma 3, la richiesta di utilizzo dei marchi sia accompagnata dalla certificazione comprovante che la produzione della merce è avvenuta integralmente sul territorio italiano rilasciata da un organismo italiano autorizzato;
c) i marchi siano apposti esclusivamente sul prodotto finito con modalità atte a rendere immediata e comprensibile l'informazione per il consumatore;
d) il marchio di cui al comma 1 possa essere altresì apposto sui prodotti finiti, anche non destinati al consumo finale, realizzati nelle filiere produttive dei distretti industriali di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317.
7. Il decreto di cui al comma 5 individua altresì le caratteristiche dei semilavorati grezzi di cui al comma 2, con riferimento ai distinti settori produttivi.
8. I marchi di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, su richiesta delle imprese interessate e previa verifica della sussistenza dei prescritti requisiti. Il Ministero delle attività produttive può autorizzare al rilascio dei marchi consorzi o società consortili facenti parte di distretti industriali individuati ai sensi dell'articolo 36 della citata legge n. 317 del 1991 ovvero di specifiche filiere produttive.
(Controlli e sanzioni).
2. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite istituti e consorzi di certificazione da esse individuati, effettuano controlli a campione sulle imprese che utilizzano i marchi di cui all'articolo 39-bis, commi 1 e 2, ai fini della verifica della sussistenza dei relativi requisiti.
3. Il Ministero delle attività produttive può comunque acquisire notizie atte a verificare la sussistenza dei requisiti per l'utilizzo dei marchi di cui all'articolo 39-bis, commi 1 e 2, segnalando eventuali ipotesi di indebito utilizzo, ai fini dei conseguenti accertamenti, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, ovvero al consorzio o società consortile facente parte di un distretto industriale, di cui all'articolo 39-bis, comma 8, che abbia rilasciato il marchio.
4. Nel caso in cui i controlli di cui ai commi 2 e 3 facciano emergere a carico dell'impresa interessata violazioni nell'utilizzo dei marchi di cui all'articolo 39-bis,
5. Il Ministero delle attività produttive provvede a rendere nota al pubblico la revoca del marchio disposta ai sensi del comma 4 tramite appositi comunicati diffusi, a spese dell'impresa interessata, su tre testate giornalistiche, di cui, almeno due a diffusione nazionale.
6. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto all'uso dei marchi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 39-bis non possono presentare nuove richieste di autorizzazione all'utilizzo dei marchi prima che siano decorsi tre anni dal provvedimento di revoca. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi lo stesso prodotto per il quale è intervenuto il provvedimento di revoca, essa non può essere presentata prima che siano decorsi cinque anni.
7. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di contraffazione e di uso abusivo dei marchi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 39-bis.
8. L'uso illecito dei marchi di cui all'articolo 39-bis è punito ai sensi del libro 11, titolo VII, capo 11, del codice penale, e del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni. Per l'irrogazione delle pene accessorie, si applica l'articolo 518 del codice penale.
(Promozione dei marchi e registrazione comunitaria).
2. Il Ministero delle attività produttive promuove altresì la registrazione dei marchi di cui al comma 1 presso l'apposito Ufficio di armonizzazione comunitaria ai fini della tutela internazionale del marchio in Stati terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, fatto a Madrid il 27 giugno 1989, reso esecutivo ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 169.
3. Per il sostegno delle campagne promozionali di cui al comma 1 sono stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
4. Le imprese facenti parte di distretti industriali individuati ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, possono altresì concertare azioni di promozione dei prodotti contrassegnati dai marchi di cui alla presente legge con le regioni, i comuni e le camere di commercio interessati. Per l'attività di promozione dei singoli prodotti attuata dalle imprese è concesso un credito d'imposta nella misura massima del 65 per cento delle spese sostenute a decorrere dall'esercizio 2003 a valere sul Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, che a tal fine è incrementato di 50 milioni di euro. L'agevolazione è concessa secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della disciplina comunitaria sugli aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l'ambiente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso dei
(Etichettatura dei prodotti).
2. Nella etichettatura di prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1, il produttore fornisce altresì informazioni specifiche sulla conformità alle norme internazionali vigenti in materia di lavoro e sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in materia ambientale.
3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le caratteristiche dell'etichettatura di cui ai commi 1 e 2, le modalità per i relativi controlli, nonché le regole per la tracciabilità dei prodotti lungo la filiera produttiva. Con il medesimo decreto sono altresì definite misure volte a promuovere presso gli operatori e presso il pubblico i criteri di etichettatura previsti dal presente articolo, nonché forme di semplificazione delle procedure doganali per i prodotti dotati di etichettature conformi ai medesimi criteri. Dal decreto di cui al precedente periodo non possono discendere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(Incremento delle aliquote per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati).
39. 17. (Nuova formulazione)Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Nieddu, Quartiani, Rugghia.
(Incentivi finanziari per le imprese italiane che investono nei Paesi della sponda Sud del bacino del Mediterraneo).
2. Nei limiti della rilevante normativa comunitaria, le risorse del predetto Fondo saranno destinate al finanziamento di programmi di investimento di imprese localizzate nelle aree Obiettivo 1 del paese che decidano attività di promozione commerciale o di investimento diretto nei paesi del bacino del mediterraneo.
3. La gestione del predetto fondo è affidata ad un comitato composto da esperti chiamata a valutare la qualità dei programmi di intervento presentati dalle imprese richiedenti sulla base di criteri tecnico-finanziari e di un'analisi costi-benefici dei singoli interventi.
4. L'attività di valutazione è condotta con il supporto di istituti bancari specializzati nella attività di valutazione.
5. Per il finanziamento del predetto programma sono autorizzati limiti di impegno
39. 01. (nuova formulazione). Roberto Barbieri, D'Alema, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Bersani, Cabras, Oliviero, De Simone, Marone, Cennamo, Luongo, Abbondanzieri, Adduce Albonetti, Albertini, Amici, Angioni, Bonito, Borrelli, Bova, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, Diana.
(Incentivi finanziari per le imprese italiane che investono nei Paesi della sponda Sud del bacino del Mediterraneo).
2. Nei limiti della rilevante normativa comunitaria, le risorse del predetto Fondo saranno destinate al finanziamento di programmi di investimento di imprese localizzate nelle aree Obiettivo 1 del paese che decidano attività di promozione commerciale o di investimento diretto nei paesi del bacino del mediterraneo.
3. La gestione del predetto fondo è affidata ad un comitato composto da esperti chiamata a valutare la qualità dei programmi di intervento presentati dalle imprese richiedenti sulla base di criteri tecnico-finanziari e di un'analisi costi-benefici dei singoli interventi.
4. L'attività di valutazione è condotta con il supporto di istituti bancari specializzati nella attività di valutazione.
39. 02. (nuova formulazione). Roberto Barbieri, D'Alema, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Bersani, Cabras, Oliviero, De Simone, Marone, Cennamo, Luongo, Abbondanzieri, Adduce Albonetti, Albertini, Amici, Angioni, Bonito, Borrelli, Bova, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, Diana.
(Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e altri enti e società finanziarie).
xx) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»;
yy) al medesimo articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento»;
zz) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
45. 06. (nuova formulazione). Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
*45. 020. (nuova formulazione). Olivieri, Detomas, Kessler, Boato.
(Imprenditorialità femminile).
2004: - 15.000;
2005: - 15.000;
2006: - 15.000.
45. 016. (nuova formulazione). Gianfranco Conte.
46. 29. (nuova formulazione).Armani, Foti, Coronella, Ghiglia.
(Finanziamento dei comuni colpiti dal sisma nella Sicilia orientale del 29 ottobre 2002).
2004: - 250.000.
46. 016. (nuova formulazione). Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro.
1-bis. - Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge del 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2004, ovvero secondo le modalità di rateizzazione prevista dal citato comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002.
47. 1. (nuova formulazione). Sereni, Abbondanzieri, Michele Ventura, Giulietti, Galeazzi, Agostini, Duca, Calzolaio, Giacco, Paolo Mariani, Gasperoni, Lion.
1-bis Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge del 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2004, ovvero secondo le modalità di rateizzazione prevista dal citato comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002.
47. 2. (nuova formulazione). Sereni, Abbondanzieri, Michele Ventura, Giulietti, Galeazzi, Agostini, Duca, Calzolaio, Giacco, Paolo Mariani, Gasperoni, Lion.
(Altri interventi della protezione civile).
47. 011. (nuova formulazione). Parolo, Sergio Rossi, Stucchi, Caparini, Lussana, Gibelli.
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
48. 12. (nuova formulazione). Rusconi, Colasio, Bimbi, Carra, Gambale, Volpini.
48. 11. (nuova formulazione). Carra, Colasio, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale.
(Interventi a sostegno di attività culturali).
alla voce Ministero delle politiche agricole:
2004: - 40.000;
2004: - 10.000;
2004: - 20.000.
48. 08. (Nuova formulazione)Pistone, Rizzo.
(Interventi a sostegno di attività culturali).
2004: - 3.500;
2005: - 2.000;
2006: - 2.000;
48. 09. (nuova formulazione).Pistone, Rizzo.
Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, a trasferire dette risorse al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.
49. 055 (ex Tab. D. 29.) (nuova formulazione). Duca, Raffaldini, Tidei, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini.
(Provvedimenti urgenti al fine di favorire la vendita di energia ai consumatori finali del mercato elettrico libero).
2. La richiesta di cessione di beni o prestazioni di servizi è avanzata alla società di distribuzione dal cliente consumatore o dal grossista fornitore.
3. Nel caso di semplice fornitura a clienti consumatori finali a mercato libero, senza altre prestazioni o cessioni, il grossista ha diritto di ottenere nell'acquisto dell'energia elettrica per fornire i suddetti clienti, le stesse aliquote di imposta sul valore aggiunto che il grossista dovrà applicare all'imponibile relativo alla vendita di energia ai suddetti consumatori finali.
(Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e altri enti e società finanziarie).
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»;
b) al medesimo articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento»;
c) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.
50. 02. (nuova formulazione). Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
(Incentivi alla formazione continua dei lavoratori autonomi).
2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati al cofinanziamento, nell'ambito delle politiche regionali per la formazione continua e per la promozione dell'autoimpiego, di piani e progetti aziendali, territoriali settoriali o individuali finalizzati alla formazione dei lavoratori autonomi.
3. Alla gestione dei fondi concorrono le organizzazioni dei datori di lavori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
4. Con decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'agricoltura, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati, per ciascun fondo, le modalità di accesso ai fondi, nonché i criteri di composizione degli organismi di gestione dei medesimi. I medesimi Ministeri esercitano altresì la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi.
5. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'Osservatorio per la formazione continua dei lavoratori autonomi con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida. Le proposte d'indirizzo sono trasmesse alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate affinché ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni. Tale Osservatorio è composto da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, da due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di
6. I fondi di cui al comma 1 sono finanziati attraverso un apposito «Fondo intersettoriale nazionale per la formazione continua dei lavoratori autonomi», istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito denominato «fondo intersettoriale». Al fondo intersettoriale possono affluire le eventuali quote di contribuzione dei datori di lavoro, laddove previste da specifici accordi o intese con le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Alla ripartizione del fondo intersettoriale tra i singoli fondi provvede annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanarsi entro il 31 marzo
7. Ai fini del finanziamento del fondo intersettoriale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014.
2004: - 50.000;
2005: - 100.000;
2006: - 100.000.
51. 02. (nuova formulazione). Ruggeri, Morgando, Duilio, Rocchi, Milana.
2. Al comma 1 dell'articolo 49 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 approvato con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «aziende sanitarie locali» aggiungere le seguenti: «nonché dei servizi di natura manutentiva e/o gestionale connessi ai servizi di cui all'articolo 14 della presente legge».
52. 22. (nuova formulazione). Guerzoni.
«Art. 22. 1. A partire dal 1o gennaio 2004 è istituito il Fondo triennale per gli asili nido comunali, con dotazione propria di 300 milioni di euro.
2. L'assegno di maternità per le lavoratrici atipiche, precarie, discontinue è aumentato a 2.500 euro».
53. 025. (seconda formulazione). Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
(Interpretazione autentica dell'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289).
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
53. 015. (nuova formulazione). Burtone, Enzo Bianco, Cusumano, Finocchiaro, Lumia, Mattarella, Piscitello.
53. 017. (seconda formulazione). Pistone, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
53. 029. (seconda formulazione). Pistone, Rizzo, Maura Cossutta, Benvenuto, Lucidi, Sgobio, Bellillo.
«5-bis. Sono comunque fatte salve le domande avanzate per il riconoscimento del trattamento pensionistico di cui alla legge n. 257 del 1992 dei lavoratori impiegati in aziende in crisi o dichiarate fallite che usufruiscono della cassa integrazione speciale alla data di entrata in vigore del presente decreto e/o in procinto di mobilità a decorrere dal 1o gennaio 2004, avendo già ottenuto il riconoscimento da parte dell'INAIL».
53. 023. (seconda formulazione). Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
4-bis. All'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2003, n. 289, all'Allegato 1, la voce: «legge n. 488/1999, articolo 27, comma 11, Autoimprenditorialità e autoimpiego» è abrogata.
(Risorse aggiuntive per le aree sotto utilizzate).
2. Sono previste le seguenti dotazioni aggiuntive per le risorse di cui:
a) al decreto legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, articolo 1, comma 3, interventi di agevolazione alle attività produttive: 500 milioni di euro per ciascuno degli armi 2004, 2005 e 2006;
b) alla legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11, Fondo per gli interventi per la imprenditorialità giovanile: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006;
c) alla legge n. 388 del 2000, articolo 7, credito di imposta per l'incremento dell'occupazione: 1.000 milioni di euro per l'anno 2004;
d) alla legge n. 388 del 2000, articolo 8, credito di imposta per gli investimenti: 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
ddd) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
54. 9. (nuova formulazione). Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Luongo, Maurandi.
(Misure a favore della Regione Sicilia).
2. All'articolo 135, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituire le parole: «lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002», con le seguenti: «75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004».
3. Alla Regione Sicilia è assegnato, a decorre dall'anno 2004, un ulteriore limite di impegno di 20 milioni di euro della durata di quindici anni per gli interventi di cui all'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Al momento dell'immissione per l'impiego nella Regione Sicilia, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte per l'anno 2004 al 10 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale. La suddetta quota percentuale sarà incrementata del 10 per cento per ogni successivo fino al 2012.
54. 05. (nuova formulazione). Lumia.
(Modifica all'articolo 72, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289).
54. 043. (nuova formulazione). Mazzoni, Peretti, Romano, Liotta.
(Finanziamento poli tecnologici presso le Università localizzate nelle aree Obiettivo 1 del paese).
2. Il programma di innovazione - condotto secondo le linee di indirizzo stabilite dal Consiglio europeo di Lisbona quale successivamente attuato dalla Commissione europea e definito dalle singole Università e valutato da soggetti indipendenti e di alta professionalità - è focalizzato sulla costruzione di parchi tecnologici localizzati nelle Università e diretto a promuovere la localizzazione di imprese di carattere innovativo in tali aree.
3. Le risorse necessarie al finanziamento del predetto programma sono ottenute attraverso la contrazione di mutai trentennali con la Banca europea per gli investimenti, la Cassa Depositi e prestiti ed altre istituzioni finanziarie non aventi scopo di lucro.
4. Le risorse rinvenienti da tali mutui sono distribuite tra le varie realtà Universitarie che faranno richiesta sulla base di indicatori afferenti al grado di efficienza dell'Università, alle dimensioni ed alla qualità dei programmi di investimento proposti, al numero di imprese che abbiano fornito la propria disponibilità a localizzare i propri investimenti in tali aree, alla coerenza ed alla sinergia tra il programma di livello nazionale e quelli eventualmente condotti a livello regionale.
5. Per il finanziamento del predetto programma sono autorizzati limiti di impegno trentennali pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 e 25 milioni di euro a decorrere dal 2005.
54. 07. (nuova formulazione). Roberto Barbieri, D'Alema, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Bersani, Cabras, Oliviero, De Simone, Marone, Cennamo, Luongo, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Albertini, Amici, Angioni, Bonito, Borrelli, Bova, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialese, Crisci, De Brasi, Diana.
(Nuova disciplina dei crediti d'imposta sulle nuove assunzioni effettuate nel Mezzogiorno).
2. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2002 e il 30 settembre 2003. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo
3. L'incremento della base occupazionale va considerato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1o gennaio 2004, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1o gennaio 2004, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:
a) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a, tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi o siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
b) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;
c) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiori a 2.582,28 euro, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.
8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.
9. Entro il 31 dicembre 2004 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni
10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore dal 1o gennaio 2004.
11. Al credito di imposta di cui al presente articolo si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di 92.962,2 milioni di euro nel triennio.
12. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
13. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate determinate dalle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
* 54. 019. (nuova formulazione). Delbono, Squaglia, Bottino, Camo, Duilio.
(Nuova disciplina dei crediti d'imposta sulle nuove assunzioni effettuate nel Mezzogiorno).
2. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto ai numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2002 e il 30 settembre 2003. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2002 e il 30 settembre 2003. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.
3. L'incremento della base occupazionale va considerato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a
4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive ne ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1o gennaio 2004, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:
a) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a, tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
b) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;
c) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiori a 2.582,28, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.
8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.
9. Entro il 31 dicembre 2004 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.
10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore dal 1o gennaio 2004.
11. Al credito di imposta di cui al presente articolo si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di 92.962,2 milioni nel triennio.
12. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
13. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
* 54. 022 (nuova formulazione).Boccia, Morgando, Lettieri, Rocchi, Milana, Duilio.
(Modifica all'articolo 11 della legge 431/98).
2. Al comma 6 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo le parole: «di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «e le Città Metropolitane possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci» ed è soppressa la restante parte del comma.
3. Al comma 7 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, prima delle le parole: «provvedono alla ripartizione» sono inserite le seguenti: «e le Città Metropolitane».
55. 020. (nuova formulazione). Fiori, Pistone, Battaglia, Pasetto, Ricciuti, Leoni, Rocchi, Pisa, Milana, Mosella, Ceremigna, Angioni, De Serio D'Antona, Tocci, Bettini, Amici, Sciacca, Lucidi, Rugghia, Di Virgilio, Coluccini, Carra, Buontempo.
(Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431).
«1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Il Fondo nazionale è alimentato attraverso il cofinanziamento
«1-bis. La dotazione annuale del Fondo nazionale, come individuata al comma 1, è posta a carico dello Stato per una quota pari al 50 per cento e delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la restante quota del 50 per cento. La quota statale del Fondo è determinata annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. Per gli anni 2004, 2005 e 2006 tale quota è determinata in euro 246.010.000. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al finanziamento del Fondo, con proprie risorse iscritte annualmente nei rispettivi bilanci».
3. Al comma 4 dell'articolo 11, dopo le parole «presente legge» sono aggiunte le seguenti: «e successivamente ogni tre anni».
4. Il comma 5 dell'articolo 11 legge 9 dicembre 1998, n. 431, è sostituito dal seguente:
«5. Il riparto della quota statale del Fondo di cui al comma 1 avviene entro il 31 gennaio di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in relazione al fabbisogno accertato dalle regioni e dalle province autonome per l'anno precedente con riferimento ai requisiti minimi fissati nel decreto di cui al comma 4 ed in rapporto alla quota di ulteriori risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome in aggiunta a quelle previste al comma 1-bis. Il fabbisogno, accertato con le modalità sopra indicate, è comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l'anno 2004 il riparto delle risorse assegnate al Fondo è effettuato entro il 30 aprile 2004 sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 marzo 2004».
«6. Le somme attribuite dallo Stato a ciascuna regione e provincia autonoma con il riparto di cui al comma 5, sono erogate successivamente all'adozione del provvedimento formale di iscrizione della quota di cofinanziamento nei rispettivi bilanci. Al fine di garantire la copertura della propria quota del Fondo, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano possono aumentare, fino ad un massimo del 30 per cento, i canoni di edilizia residenziale pubblica attualmente in vigore fino alla definizione dei criteri in materia di determinazione dei canoni ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della presente legge».
«3-bis. Nei comuni indicati all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni i contributi di cui al comma 3 sono destinati prioritariamente ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 4 e dei requisiti indicati al comma 20 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nei cui confronti risulti emesso provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione».
56. 039. (nuova formulazione). Armani, Alberto Giorgetti.
(Interventi per la realizzazione del polo esterno di Fiera Milano).
2. Alla copertura delle spese relative si provvede mediante corrispondente riduzione della Tabella A, accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, che risulta modificata come segue:
2004: - 7.000;
2005: - 7.000;
2006: - 7.000.
56. 022. (nuova formulazione). Quartiani, Capitelli, Tolotti.
2004: - 20.000
2005: - 20.000
2006: - 20.000
56. 048 (ex 62. 50). (nuova formulazione). Capitelli, Zanotti, De Simone, Magnolfi, Turco, Finocchiaro.
2. Il Fondo è finalizzato ad interventi per la manutenzione straordinaria.
3. Per «interventi di manutenzione straordinaria», si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso e l'installazione di ascensori.
(Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e altri enti e società finanziarie).
eee) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»;
fff) al medesimo articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento»;
ggg) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.
56. 013. (nuova formulazione). Pistone, Angioni.
(Interventi per la riqualificazione urbana e ambientale dell'area del Sud-Est milanese).
La spesa è ripartita tra i comuni in ragione del numero degli abitanti.
2004: - 7.000;
2005: - 12.000;
2006: - 12.000.
56. 023. (nuova formulazione). Quartiani, Capitelli, Tolotti.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
(Infrastrutture nell'area metropolitana di Milano).
2. L'articolo 4 del decreto-legge 269 del 2003, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 è abrogato.
56. 021. (nuova formulazione). Quartiani.
56. 014. (nuova formulazione). Susini.
«12. All'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere, dopo il comma 2, i seguenti:
2-bis. Gli Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati possono derogare il disposto dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella determinazione del reddito degli immbili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio d'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa.
2-ter. La lettera c-bis) dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è soppressa».
56. 015. (nuova formulazione). Susini.
(Agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto per gli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati).
«21-ter) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione costruiti dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati».
«127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e
56. 016. (nuova formulazione). Susini.
«12. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente comma:
2-bis. Nei confronti degli Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota prevista dal comma 1 ridotta alla metà«.
56. 017. (nuova formulazione). Susini.
«12. In deroga a quanto previsto dal secondo periodo del comma i dell'articolo 11 della legge 27 luglio 1978, n. 392, depositi cauzionali costituiti dagli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica non sono fruttiferi di interessi».
56. 018. (nuova formulazione). Susini.
(Emissioni obbligazionarie delle amministrazioni territoriali legate ai proventi dei progetti finanziati).
56. 06. (nuova formulazione). Roberto Barbieri, D'Alema, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Bersani, Cabras, Oliviero, De Simone, Marone, Cennamo, Luongo, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Albertini, Amici, Angioni, Bonito, Borrelli, Bova, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, Diana.
1-bis. Per la promozione ed il sostegno della ricerca avanzata nel settore della fisica, realizzate:
a) in strutture specializzate per progetti innovativi riferiti alla cooperazione scientifica internazionale;
b) per l'avviamento di strutture di recente istituzione;
è autorizzata per l'anno 2004 la spesa di 4 milioni di euro a favore dell'Istituto nazionale astrofisica (INAF).
1-ter. Per l'anno 2004 è altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro per la concessione di un contributo in favore dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFN).
2004: - 5.000.
57. 23 (nuova formulazione). Il Relatore.
1-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole «definite dall'Unione europea, che, nell'ambito di», sono inserite le seguenti: «parchi scientifici e tecnologici, incubatori di imprese».
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
57. 11. (nuova formulazione). Rosato, Damiani, Maran.
1-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole «distretti industriali o filiere produttive» sono inserite le seguenti «enti pubblici non economici deputati alla gestione di zone industriali».
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
57. 12. (nuova formulazione). Rosato, Maran, Damiani.
1-bis. Il comma 4 dell'articolo 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:
«4. L'incentivo di cui al presente articolo si applica alle spese sostenute a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i successivi tre anni».
57. 14. (nuova formulazione). Alberto Giorgetti.
Art. 57-bis. 1. Al fine del sostegno e del rilancio dell'economia mediante gli eventi culturali del programma «Genova capitale europea della cultura», per le finalità di cui all'articolo 1, della legge 8 novembre 2002, n. 264, è autorizzata la spesa annua di euro 2.500.000 a favore del Teatro comunale dell'Opera «Carlo Felice» di Genova, a decorrere dall'anno 2004.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da adottare entro il 31 marzo 2004, procede all'aumento dell'aliquota delle accise sull'alcole etilico, di cui all'articolo 32 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 40 milioni di euro.
57. 05 (nuova formulazione). Burlando.
1. Al fine di potenziare la ricerca biotecnologica in Italia è istituito un Fondo nazionale «per le biotecnologie moderne» presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al fondo è assegnato l'importo di 12,5 milioni di euro per l'anno 2004 e di 15 milioni di euro per l'anno 2005.
1-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro delle attività produttive e il Ministro della salute, entro 90 giorni dalla data di
1-ter. I finanziamenti di cui al comma 1-bis sono destinati a progetti di ricerca presentati, singolarmente o in forma associata, da università, enti di ricerca pubblici o privati o aziende del settore.
1-quater. Per il potenziamento dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica, è destinata una quota di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006.
58. 5. (nuova formulazione). Cialente, Roberto Barbieri.
**** 58. 018. (nuova formulazione). Fiori, Pistone, Tocci, Leoni, Bettini, Carra, Rutelli, Amici, Battaglia, Rocchi, Sciacca, Pasetto, Pisa, Lucidi, Buontempo, Milana, Rugghia, Mosella, Di Virgilio, Masini, Ceremigna, Angioni, Ricciotti, Melandri.
(Misure urgenti per garantire il funzionamento degli uffici operativi del dipartimento dei trasporti terrestri).
2. Per provvedere alla formazione del personale adibito alle operazioni attinenti la circolazione stradale relativamente ai conducenti, ai veicoli ed alle infrastrutture, nonché alla sicurezza del trasporto terrestre, è autorizzata la spesa di 2.500.000 euro.
3. Al fine di assicurare il funzionamento del Centro Elaborazione Dati del Dipartimento dei trasporti terrestri ed il necessario potenziamento per far fronte agli adempimenti connessi all'attuazione del decreto legislativo 28 giugno 1993 n. 214 è autorizzata, per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 l'ulteriore spesa di
4. Al fine di provvedere alla estinzione del debiti pregressi contratti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti per l'espletamento delle attività del Dipartimento dei trasporti terrestri connesse all'erogazione dei servizi tecnici della motorizzazione civile è autorizzata la spesa di 43.000.000 di euro.
59. 01. (nuova formulazione). Pezzella, Alberto Giorgetti.
(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
«4-bis. Il conferimento e l'assegnazione dei beni alle società di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette, statali e regionali».
60. 054. (nuova formulazione). Bianchi Clerici, Pagliarini.
(Modifiche al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).
60. 024. (nuova formulazione). Parolo, Guido Dussin, Paglierini, Sergio Rossi.
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
60. 044. (nuova formulazione). Tocci, Bersani, Vigni, Cialente.
(Interpretazione autentica dell'articolo 21-bis, comma 1, del decreto legge 23 giugno 1995, n.244, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341).
2004:-40.000
2005:-40.000
2006:-40.000
60. 053 (nuova formulazione). Iannuzzi.
«21. A decorrere dal 1o gennaio 2004 i canoni demaniali marittimi per le concessioni d'uso sono calcolati con riferimento a valori massimi per metro quadrato e per anno suddivisi negli scaglioni d'area concessa di cui alla allegata Tabella A, fermo restando comunque, quanto disposto dall'articolo 3 della legge 4 dicembre 1993, n. 494 e dall'articolo 2 del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342.
22. Per le aree demaniali marittime affidate in concessione a chioschi che, in forma autonoma, sono adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, ad edicola giornali e a qualsiasi altra attività commerciale, il canone minimo annuale non può essere inferiore ad 2.500,00.
23. Il canone demaniale marittimo per metro quadrato, come a suo tempo stabilito dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 novembre 1995, n. 595, è ora applicabile alle concessioni demaniali marittime e specchi acquei ad uso turistico e ricreativo solo per le porzioni di demanio destinate a verde, a verde attrezzato e alla tutela e conservazione dell'ambiente, della flora e della fauna ittica locale».
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
60. 062. (nuova formulazione). Buontempo.
60. 069. (nuova formulazione). Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
60. 066. (nuova formulazione). Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
a) al comma 14 le parole da: «ovvero» fino a: «Stato» sono soppresse;
b) al comma 15, le parole da: «ovvero» fino a: «Stato» sono soppresse:
c) al comma 16 le parole da: «ovvero» fino a: «Stato» sono soppresse;
d) il comma 20 è abrogato.
60. 076. (nuova formulazione). Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
60. 042. (nuova formulazione). Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
60. 079. (nuova formulazione). Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
«36. La definizione della domanda di sanatoria di cui al comma 32 con il rilascio del titolo abilitativo edilizio da parte del comune competente produce gli effetti di cui all'articolo 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.»
a) l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;
b) a decorrere dal 1o gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.«
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
60. 038. (nuova formulazione). Realacci, Iannuzzi.
a) il comma 38 è sostituito dal seguente:
«38. Il versamento dell'oblazione viene ripartito in quattro rate. Il trenta per cento dell'oblazione deve essere versato insieme alla domanda entro il 31 marzo 2004. Due rate vanno versate entro il 30 giugno 2004: una, nella misura del 17,5 per cento deve essere versata al Comune nel cui territorio è stato commesso l'abuso edilizio; la seconda, nella misura del 17,5 per cento, deve essere versata allo Stato. La parte residuale deve essere versata entro il 30 settembre 2004. Qualora l'oblazione sia di importo fisso e venga effettuata in un'unica soluzione, entro il 31 marzo 2004, devono essere fatti due versamenti: uno pari all'82,5 per cento allo Stato, il secondo, nella misura del 17,5 per cento al Comune nel cui territorio è stato commesso l'abuso edilizio;
b) il comma 41 è abrogato.
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
60. 059. (nuova formulazione). Stradiotto.
«g-bis) qualora siano state realizzate da soggetti che hanno beneficiato di condoni edilizi precedenti».
60. 071. (nuova formulazione). Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
60. 080. (nuova formulazione). Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
«1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 47 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 in materia di patrimonio immobiliare dell'Istituto Superiore di Sanità sono estese all'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro».
60. 096. (nuova formulazione). Alberto Giorgetti.
(Interventi a favore degli Enti Parco).
2. A decorrere dal 1o gennaio 2004, gli enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono esonerati dal pagamento dei canoni radio complessivamente dovuti.
2004: - 1.000;
2005: - 1.000;
2006: - 1.000.
60. 098. (nuova formulazione). Violante, Vigni, Calzolaio, Bandoli, Ventura.
(Proroga di termini e agevolazioni a favore delle strutture ricettive).
2. Alla tabella allegata all'articolo 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il punto 7) è abrogato. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera f) del medesimo comma, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2004. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre periodi successivi.
61. 020. (nuova formulazione). Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.
a) la restituzione dei contributi e dei premi di cui all'articolo 7, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, prorogata dall'articolo 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 n. 3300, avviene a partire dal quinto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. La riscossione dei tributi e dei premi avrà luogo secondo le modalità di cui al citato articolo 7, comma 2;
b) al fine di indennizzare complessivamente il territorio investito dagli eventi ed, in particolare, le imprese colpite, ivi comprendendo anche le imprese di grandi dimensioni, è disposto uno stanziamento, a valere sul bilancio dello Stato e con previsione nella tabella C) attinente gli stanziamenti autorizzati in relazione alle disposizioni di legge - Attività e compiti della Protezione civile pari a un miliardo di euro per le conseguenze del terremoto e novecento milioni di euro per quelle dell'inondazione, da erogare in attuazione della legge 27 dicembre 2002, n. 286.
c) in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 446 del 2000 e per l'intero territorio colpito dagli eventi calamitosi è disposta la sospensione del pagamento IRAP, per il tempo necessario a favorire la ripresa delle attività produttive e comunque per almeno 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. La relativa quota è posta a carico del bilancio dello Stato secondo modalità che garantiranno l'invarianza del gettito tributario regionale e secondo uno specifico provvedimento del Ministro dell'economia, da emanarsi sulla base delle risultanze prodotte dall' Agenzia delle Entrate - Struttura di gestione - e su proposta di un apposito Comitato tecnico paritetico Ministero - Regione, istituito con decreto del Ministro dell' Economia, con funzionamento senza oneri a carico del bilancio dello Stato;
d) le agevolazioni in atto sia contributive che fiscali per le assunzioni incentivate di cui all'articolo 7, 2 comma, dell'Ordinanza PCM n. 3268 del 12 marzo 2003, sono prorogate per ulteriori 36 mesi rispetto alla loro naturale data di scadenza;
e) i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità hanno diritto alla proroga dell'iscrizione
f) per gli interventi di programmazione negoziata regionalizzata, da definire con specifica delibera CIPE, è previsto un finanziamento a valere sul bilancio dello Stato pari a sessanta milioni di euro da realizzare, in via prioritaria, attraverso gli strumenti attuativi in essere;
g) per la progettazione definitiva per gli studi e le indagini occorrenti, in prosecuzione di quanto disposto dall'articolo 144, 11 comma, della legge n. 388 del 2000 e dell'aggiudicazione effettuata per il progetto preliminare, nonché per la realizzazione di un primo lotto del collegamento autostradale A1-A14, Termoli - San Vittore, è autorizzata la spesa, a valere sul bilancio dello Stato, di 15 milioni di euro. I criteri e le modalità di attribuzione del finanziamento sono stabiliti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il finanziamento, nel caso l'intervento venga realizzato in partenariato pubblico-privato attraverso lo strumento del project flnancing, costituisce quota di partecipazione pubblica;
h) per il finanziamento della progettazione definitiva degli studi di fattibilità di cui alla delibera CIPE 70/98 e degli strumenti di programmazione regionale, riguardanti l'area interessata, valutati positivamente dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici di cui alla legge n. 144 del 1999, è stanziato l'importo di 2,5 milioni di euro a valere sul bilancio dello Stato;
i) il contributo erariale per lo svolgimento di funzioni e servizi in modo associato a norma del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è raddoppiato per i Comuni interessati dagli eventi calamitosi. Restano invariate le modalità per la fruizione dello stesso;
l) misure straordinarie per il potenziamento degli interventi per la sicurezza sociale nell'area colpita al fine di impedire l'infiltrazione di fenomeni malavitosi, sono definite d'intesa fra la Regione Molise, gli Enti locali e le Prefetture competenti. La copertura dei relativi oneri, previsti in euro 1,5 milioni, è a carico del bilancio dello Stato.
61. 03. (nuova formulazione). Riccio.
2004: 10.000 (anno terminale 2018);
2005: 5000 (anno terminale 2019);
2006: 5000 (anno terminale 2020).
2004:-10.000 (limiti di impegno);
2005:-10.000 (limiti di impegno);
2006:-10.000 (limiti di impegno).
2005: - 5.000 (limiti di impegno);
2006: - 10.000(limiti di impegno).
62. 54 (nuova formulazione). Il Relatore.
2004: 75.000 (anno terminale: 2018);
2005: 75.000 (anno terminale: 2019).
Legge n. 140 del 1999 - Norme in materia di attività produttive:
2004: 60.000 (anno terminale: 2018);
2005: 60.000 (anno terminale: 2019);
62. 22. (nuova formulazione). Tocci, Cialente.
2005: +25.000; Anno terminale: 2019.
62. 36. (nuova formulazione). Pezzella.
62. 42. (nuova formulazione). Michele Ventura, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco, Sereni, Tidei.
62. 35. (nuova formulazione). Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Zanella, Realacci, Lion.
62. 8. (nuova formulazione). Vianello.
2. Ai fini della legge 28 dicembre 1999, n. 522, articolo 2, è autorizzato un limite d'impegno quindicennale, a partire dal 2005, pari a 13 milioni di euro.
3. Ai fini della legge 28 dicembre 1999, n. 522, articolo 4, è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di 1.500.000 euro a partire dal 2004 (scadenza 2018).
62. 08. (nuova formulazione). Albonetti, Duca, Raffaldini, Adduce, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Buffo.
63. 7. (nuova formulazione). Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Sasso, Martella, Tocci, Chiaromonte, Lolli, Carli.
7. Il comma 30, dell'articolo 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1o gennaio 2002, le cooperative di giornalisti editrici di agenzie di stampa quotidiane accedono ai contributi previsti dal comma 2, dell'articolo 3, della legge 7 agosto 1990 n. 250, qualunque siano le modalità di trasmissione.
63. 24. (nuova formulazione). Rositani, Alberto Giorgetti.
8-bis. Le imprese editrici di giornali quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione possono
2004: - 103.000;
2005: - 103.000;
2006: - 103.000.
63. 16. (nuova formulazione). Carra, Colasio.
b) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
L'Istituto può concedere contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali, con le disponibilità di un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma dell'articolo 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003 n. 179, nonché con l'importo dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948 n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il disposto dell'articolo 90, comma 16 della legge 27 dicembre 2002 n. 289.
65. 28. (nuova formulazione). Alberto Giorgetti.
2004: - 2.500.
65. 24. (nuova formulazione). Rusconi, Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Volpini
2-bis. Le sponsorizzazioni a società od associazioni sportive che svolgono attività nei settori giovanili iscritte a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva effettuate da parte di qualsiasi soggetto sono portate in detrazione, ai fini delle imposte sul reddito, per una cifra pari all'importo erogato incrementato sino ad un massimo del 50 per cento nei limiti di 5.000 euro annui.
2004:-5.000;
2005:-5.000;
2006:-5.000.
65. 13. (nuova formulazione). Morgando.
11-bis. All'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni dopo il quarto comma è inserito il seguente:
4-bis. Per gli apparecchi identificati dal decreto-legge del Ministero dell'economia e delle finanze del 7 agosto 2003 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9 settembre 2003 come categoria di appartenenza AMI: biliardi e apparecchi similari attivati a moneta e gettone ovvero affidati a tempo installati stabilmente in sale ricreative di circoli associazioni e centri sociali giovanili e per anziani si applicano gli imponibili di cui al predetto decreto ministeriale del 7 agosto 2003 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9 settembre 2003 ridotti di un terzo.
65. 03. (nuova formulazione). Alberto Giorgetti.
2-bis. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
5-bis. Ai fini dell'equiparazione delle condizioni di esercizio del trasporto merci alla medie nazionali dei consumi energetici e della velocità d'esercizio, è concesso alle imprese di autotrasporto, con sede legale e stabilimento operativo in Sardegna, un contributo per l'acquisto di carbolubrificanti nei limiti del massimale previsto dal vigente regime degli aiuti di Stato per la piccola e media impresa nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, secondo le procedure di cui al comma 6, a valere sulle risorse di cui al comma 7.
5-ter. Non costituiscono aiuti di Stato in violazione dei principi comunitari della concorrenza, i provvedimenti volti a ridurre i differenziali regionali del costo del denaro mediante abbattimento degli interessi sui crediti di esercizio, destinati alle imprese di trasporto operanti nelle aree in cui si applica la continuità territoriale. Sono nulli tutti i provvedimenti in contrasto con la presente disposizione e sono integralmente restituite agli aventi diritto le somme già riconosciute e successivamente ripetute dagli istituti di credito.
5-quater. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3 del decreto legge 28 dicembre 1998, n.451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, in materia di riduzione compensata di pedaggi autostradali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo nelle aree interessate dalla continuità territoriale, modifica le direttive ivi previste tenendo conto dei costi marittimi gravanti sulle imprese di autotrasporto, nonché delle distanze chilometriche percorse in mare e per raggiungere i porti d'imbarco.
5-quater. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater è autorizzata la spesa massima di 15.000.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
2004: - 15.000;
2005: - 15.000;
2006: - 15.000.
66. 7. (nuova formulazione). Marras.
67. 13. (nuova formulazione). Burlando.
3-ter. I contributi previsti dal comma 3-bis sono attribuiti alle piccole e medie imprese, di cui Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, che esercitano servizi di trasporto merci, in proporzione alle unità di materiale rotabile da esse acquistate e di nuovo poste in uso direttamente o attraverso cessione ad altri soggetti che esercitano le medesime attività di trasporto.
3-quater. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni, le modalità di attribuzione e gli importi dei contributi di cui al comma 3-bis.
2004: - 500;
2006: - 500.
2005: - 500.
67. 7. Gioacchino Alfano.
2004: - 2.000;
2005: - 2.000;
2006: - 2.000.
67. 063. (nuova formulazione). Tocci.
2004: - 3.000;
2005: - 3.000;
2006: - 3.000.
67. 021. (nuova formulazione). Di Gioia, Folena, Bonito.
«Art. 27. - 1. Le norme, i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico sono quelle definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283».
68. 057. (nuova formulazione). Grignaffini, Colasio, Bulgarelli, Damiani, Titti De Simone, Chiaromonte, Carli, Melandri, Carra, Capitelli, Sasso, Bimbi, Rusconi, Martella, Tocci, Gambale, Lolli, Giulietti.
13-ter. I beni immobili individuati con l'elenco di cui al D.P.C.M. 11 agosto 1997, situati nel territorio del comune di Venezia, sono ceduti gratuitamente in proprietà al comune di Venezia su istanza dello stesso a condizione che quest'ultimo si impegni ad assumere destinazioni d'uso utili alla comunità locale per trent'anni.
13-quater. Le disposizioni di cui al comma 13-ter derogano alle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e nell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dall'articolo 4, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
13-quinquies. Il comma 13-ter trova applicazione immediata anche ai procedimenti di cessione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione
2-bis. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.
68. 0121. (nuova formulazione). Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
(Disposizioni in materia di cessione e regolarizzazione di immobili).
10-bis. Al fine del sostegno e del rilancio dell'economia mediante lo sviluppo delle attività turistiche connesse alla valorizzazione del patrimonio ambientale delle aree costiere e delle isole sedi di installazioni militari, le infrastrutture e le aree ivi ubicate non più utili e non più utilizzate dal Ministero della difesa sono assegnate in concessione gratuita con durata trentennale all'Ente parco che provvede alla loro riqualificazione e riutilizzazione.
2004: - 10.000;
2005: - 10.000;
2006: - 10.000.
68. 069. (nuova formulazione). Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
(Disposizioni in materia di cessione e regolarizzazione di immobili).
68. 0. 082. (nuova formulazione). Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannacini, Nicola Rossi, Tolotti.
(Nuovo assetto della Cassa depositi e prestiti).
2. La Cassa depositi e prestiti è una amministrazione dello Stato dotata di una propria personalità giuridica. La Cassa depositi e prestiti ha proprio ordinamento,
3. La Cassa depositi e prestiti svolge le seguenti attività e servizi di interesse economico generale:
a) accettazione e costituzione di depositi amministrativi e giudiziari;
b) raccolta di risparmio tramite il circuito postale;
c) esercizio del credito, sotto qualsiasi forma, nei confronti dello Stato, delle regioni, delle province autonome, degli enti locali territoriali e di altri soggetti pubblici indicati da legge dello Stato.
d) gestire fondi e svolgere attività per conto di altre amministrazioni pubbliche e, nei casi e per le finalità previsti dalla legge, di altri soggetti.
5. Il fondo di dotazione al 31 dicembre 2003 costituisce ìl capitale della Cassa depositi e prestiti; esso viene incrementato annualmente con i quattro decimi dell'utile netto dell'esercizio, ai sensi del successivo comma 33.
6. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Cassa depositi e prestiti si avvale:
a) del proprio capitale;
b) dei fondi provenienti da depositi amministrativi e disposti dall'autorità giudiziaria;
c) dei fondi provenienti dai libretti di risparmio postale e dai buoni fruttiferi postali, dal servizio dei conti correnti postali, nei limiti di cui alla legge 15 aprile 1965, n. 344 e da altri prodotti finanziari;
d) dei fondi provenienti dall'assunzione di prestiti;
e) di ogni altro fondo non avente specifica destinazione.
8. Le caratteristiche e le condizioni relativi ai titoli di credito ed alle loro emissioni sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su deliberazione del Consiglio cli amministrazione della Cassa depositi e prestiti.
9. Alla Cassa depositi e prestiti si applicano le disposizioni vigenti relative alla pubblicità, trasparenza ed alle comunicazioni periodiche in materia di raccolta di capitali o di risparmio.
10. I fondi rimborsabili raccolti dalla Cassa sotto forma di libretti di risparmio postale, buoni fruttiferi postali e di altri prodotti finanziari, non sono assistiti dalla garanzia dello Stato.
11. La Cassa depositi e prestiti impiega le proprie disponibilità in:
a) mutui ai soggetti di cui al precedente articolo3, lettera e);
b) acquisto di titoli, obbligazioni ed altri strumenti finanziari, emessi o garantiti dai soggetti da essa finanziabili o controllati, dagli Stati membri della Comunità europea, da istituzioni finanziarie e creditizie nonché da enti ed organismi pubblici comunitari o internazionali;
c) aperture di credito temporanee allo Stato ed alle Regioni e province autonome;
d) depositi fruttiferi presso la Tesoreria dello Stato.
13. Sono organi della Cassa depositi e prestiti:
a) il presidente del consiglio di amministrazione;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori.
15. Con proprio decreto il Ministro dell'economia e delle finanze può nominare annualmente o per la durata in carica degli amministratori, un suo delegato, con le funzioni di presidente del consiglio di amministrazione.
16. Il presidente, ha la rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti, convoca e presiede le riunioni del consiglio di amministrazione.
17. In caso di assenza o impedimento del presidente, il consiglio verrà presieduto dal consigliere più anziano tra i membri di diritto,
18. Il consiglio di amministrazione di 9 membri, è così composto:
a) dal presidente;
b) dal ragioniere generale dello Stato;
c) dal direttore generale del Dipartimento del tesoro;
d) dal direttore generale del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione;
e) da due esperti in materie finanziarie scelti dal Ministro dell'economia e delle finanze;
f) da tre esperti scelti da teme presentate dalla conferenza dei presidenti delle giunte regionali, dall'UPI e dall'ANCI in rappresentanza rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni; quali membri nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
19. I membri di nomina ministeriale restano in carica per la durata di quattro esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; sono rinnovabili una sola volta e ad essi si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n.14.
20. Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di indirizzo e di gestione per il raggiungimento dei fini istituzionali; il Consiglio nomina tra i membri di cui al precedente comma 18, punto e) un consigliere delegato, determinandone i poteri (il consiglio può nominare anche un comitato esecutivo composto, dal presidente, dall'amministratore delegato, da tre membri scelti rispettivamente tra i quelli di diritto, tra gli esperti ministeriali e tra quelli designati dalle Autonomie.)
21. Sono riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione:
a) la definizione delle linee strategiche e la determinazione dei tassi attivi e passivi;
b) la creazione di società controllate ai sensi del secondo comma del precedente articolo 3 ed i criteri per il loro coordinamento. Il Consiglio, dopo avere deliberato la costituzione di società controllate, deve ottenere un parere da parte della conferenza dei presidenti delle giunte regionali, dell'UPI e dell'ANCI sulla costituzione stessa;
c) l'assunzione e la cessione di partecipazioni societarie;
d) l'approvazione del regolamento del personale, delle relative piante organiche e dell'ordinamento dei servizi e degli uffici;
e) la nomina e la revoca dei dirigenti;
f) l'approvazione degli accordi sindacali;
g) l'approvazione del rendiconto annuale;
h) l'emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari;
i) la concessione di finanziamenti di importo superiore a 50 milioni di euro.
23. I compensi spettanti al presidente delegato, ai consiglieri, all'amministratore delegato ed ai segretari sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
24. In caso di impedimento, i membri di diritto di cui al comma 18 lettere b), c) e d) possono farsi sostituire nelle riunioni di consiglio, da dirigenti dei rispettivi dipartimenti con delega scritta.
25. Il Consigliere delegato esercita i poteri conferiti dal Consiglio di amministrazione, sovrintende al personale ed è responsabile della gestione dell'istituto.
26. In caso d'urgenza, il consigliere delegato, sentito il presidente del consiglio di amministrazione può adottare qualsiasi provvedimento nell'interesse dell'Istituto, ad esclusione delle materie di cui alle lettere da a) a g) del precedente comma 21, riferendone al consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva.
27. Il collegio dei revisori è composto da:
a) un presidente di Sezione della Corte dei Conti, con funzioni di presidente;
b) un dirigente generale del dipartimento della ragioneria generale dello Stato;
c) un revisore, iscritto all'albo dei revisori contabili, in rappresentanza degli enti locali, scelto tra una tema di nomi proposta congiuntamente dall'UPI e dall'ANCI.
29. Con lo stesso decreto, viene stabilito il compenso spettante al Presidente ed ai componenti il collegio.
30. Il collegio dei revisori esercita il controllo sull'attività della Cassa depositi e prestiti a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e successive modificazioni ed integrazioni.
31. Il bilancio, cui si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 2423-2435 c.c., è redatto per esercizio solare e dovrà essere approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.
32. Il bilancio con la relazione della Corte dei Conti, di cui al successivo comma 40, viene allegato al rendiconto generale dello Stato dell'esercizio cui si riferisce.
33 Gli utili annuali, al netto di eventuali accantonamenti per la costituzione di particolari fondi per rischi ed oneri, vanno attributi:
a) per il 20% al fondo di riserva;
b) per l'80 % ad incremento del capitale;
35. La Cassa depositi e prestiti ha un proprio ordinamento del personale, approvato dal Consiglio di amministrazione, sulla base delle intese e della contrattazione con le organizzazioni sindacali che rappresentino almeno il 10 per cento del personale in servizio.
36. La determinazione della pianta organica é attribuita al Consiglio di amministrazione.
37. Nel limite massimo del 20% del numero dei dirigenti previsti dalla pianta organica, la Cassa è autorizzata a stipulare contratti a tempo determinato, non rinnovabili, per un periodo non superiore a cinque anni, con esperti di alta qualificazione in discipline connesse all'attività della Cassa. Gli esperti non potranno assumere la direzione delle unità amministrative previste dall'ordinamento. I compensi degli esperti sono fissati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del consigliere allegato.
38. Il trattamento economico del personale della Cassa depositi e prestiti, anche con qualifica dirigenziale, è determinato in base alla contrattazione con le organizzazioni sindacali rappresentative come indicato al primo comma.
39. Tutte le spese per il personale fanno integralmente carico al conto economico della Cassa depositi e prestiti.
40. La Corte dei conti sulla base della delibera del Consiglio di amministrazione di approvazione del bilancio e della relazione del Collegio dei revisori, riferisce al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, sulla gestione e sull'attività della Cassa depositi e prestiti.
41. Sulle delegazioni di pagamento rilasciate dagli enti locali per l'ammortamento dei mutai concessi dalla Cassa depositi e prestiti, sulle disponibilità esistenti in conto mutuo e sui relativi mandati di pagamento, non sono ammessi sequestri, opposizioni ed altri impedimenti.
42. Gli atti di pignoramento eventualmente notificati agli uffici pagatori, non sospendono il pagamento agli intestatari dei mandati emessi.
43. Gli atti compiuti in violazione dei precedenti commi sono nulli; la nullità può essere rilevata d'ufficio dall'autorità giudiziaria.
44. Sino a quando il Consiglio di amministrazione non avrà provveduto alle deliberazioni relative al nuovo ordinamento, continuano a trovare applicazione le regolamentazioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
45. Relativamente agli organi, i Consiglieri di amministrazione, i Revisori ed il Direttore generale, continueranno a svolgere le loro funzioni sino alla nomina dei nuovi amministratori.
46. A seguito della riorganizzazione dei servizi, il Consiglio di amministrazione potrà deliberare il trasferimento presso altre strutture ministeriali, previe necessarie intese, o favorire l'esodo volontario ricorrendone i requisiti, dei dirigenti che non troveranno utile collocazione nel nuovo organigramma.
47. Sono abrogate la legge 13 maggio 1983, n. 197, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 ed ogni altra disposizione che riguardi l'attività ordinaria della Cassa e le disposizioni comunque incompatibili con la presente legge.
68. 0145. (nuova formulazione). Agostini, Violante, Ventura, Visco, Bersani, Benvenuto.
68. 051. (nuova formulazione). Damiani, Grignaffini, Colasio, Bulgarelli, Titti De Simone, Chiaromonte, Carli, Melandri, Carra, Capitelli, Sasso, Bimbi, Rusconi, Martella, Tocci, Gambale, Lolli, Giulietti.
68. 050. (nuova formulazione). Chiaromonte, Carli, Grignaffini, Melandri, Sasso, Capitelli, Martella, Tocci, Lolli, Giulietti.
(Norme riguardanti la fusione di società di servizi pubblici locali).
a) le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti inerenti alle società partecipate in misura maggioritaria da enti locali e affidatarie della gestione dei servizi pubblici locali, effettuati dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, sono esenti, senza limite di valore, dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
b) per il periodo che va dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, i costi connessi alle operazioni di cui alla lettera a) non hanno rilevanza ai fini della determinazione del saldo finanziario previsto dalle norme inerenti al patto di stabilità interno.
68. 0124 (nuova formulazione). Tidei, Crisci, Tolotti, Oliviero, Mariotti, Calzolaio.
68. 011. (nuova formulazione). Alberto Giorgetti, Raisi.
68. 0101. (nuova formulazione). Colasio, Grignaffini, Bulgarelli, Damiani, Titti De Simone, Chiaromonte, Carra, Capitelli, Sasso, Bimbi, Rusconi, Martella, Tocci, Gambale, Carli, Lolli, Giulietti.
2004: - 555.438;
2005: - 538.091.
2004: - 414.446
2005: - 431.793
2004: 969.884;
2005: 969.884.
Tab. A. 119. (nuova formulazione). Bindi, Battaglia, Maura Cossutta, Zanella, Labate, Damiani.
a) voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2004: - 52.000;
2006: - 14.000.
b) voce Ministero degli affari esteri:
2004: - 100.000;
2005: - 153.990;
2006: - 140.000.
2004: 152.000;
2005: 153.990;
2006: 154.000.
Tab. A. 45. (nuova formulazione). Iannuzzi, Realacci.
a) voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2004: - 50.000;
2006: - 17.000.
b) voce Ministero degli Affari esteri:
2005: - 50.000;
2006: - 33.000.
2004: 50.000;
2005: 50.000;
2006: 50.000.
Tab. A. 47. (nuova formulazione). Realacci.
a) voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2004 - 25.000;
2006 - 17.000.
b) voce Ministero degli Affari esteri:
2005: - 25.000;
2006: - 8.000.
2004: 25.000;
2005: 25.000;
2006: 25.000.
Tab. A. 17. (Nuova formulazione). Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Gambale, Volpini
2004: - 10.000;
2006: - 10.000.
2004: 10.000;
2006: 10.000.
Tab. A. 116. (nuova formulazione). Bindi, Battaglia, Maura Cossutta, Zanella, Labate, Turco.
2004: - 10.000;
2006: - 10.000.
2004: 10.000;
2006: 10.000.
Tab. A. 46. (nuova formulazione). Realacci, Iannuzzi.
2004: - 1.500;
2005: - 1.500;
2006: - 1.500.
2004: 1.500;
2005: 1.500
2006: 1.500.
Tab. A. 44. (nuova formulazione). Rocchi, Realacci, Iannuzzi.
2004: - 700;
2006: - 700.
2004: 700;
2006: 700.
Tab. A. 143. (nuova formulazione). Rocchi.
2004: - 1.000;
2005: - 2.000;
2006: - 2.000.
2004: 1.000;
2005: 2.000;
2006: 2.000.
Tab. A. 115. (ex 65.6) (nuova formulazione). Arnoldi
2004: - 1.000;
2005: - 1.000;
2006: - 1.000.
2004: 1.000;
2005: 1.000;
2006: 1.000.
Tab. A. 145. (nuova formulazione). Capitelli, Zanotti, De Simone, Magnolfi, Turco.
2004: - 2.000;
2005: - 2.000;
2006: - 2.000.
2004: 2.000;
2005: 2.000;
2006: 2.000.
Tab. A. 148. (nuova formulazione). Capitelli, Zanotti, De Simone, Magnolfi, Turco.
2004: - 3.000;
2005: - 3.000;
2006: - 3.000.
2004: 3.000;
2005: 3.000;
2006: 3.000.
Tab. A. 78. (nuova formulazione). Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaele Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Zanella, Realacci, Lion.
2004 - 5.000;
2005 - 4.000;
2006 - 3.000.
2004 5.000;
2005 4.000;
2006 3.000.
Tab. A. 41. (nuova formulazione). Ruzzante.
2004: - 5.000;
2005: - 5.000;
2006: - 5.000.
Legge n. 328 del 2000 legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:
Articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1 Fondo per politiche sociali - cap. 1711):
2004: 5.000;
2005: 5.000;
2006; 5.000.
Tab. A. 156. (nuova formulazione). Capitelli, Zanotti, De Simone, Magnolfi, Turco.
2004: - 5.000;
2005: - 5.000;
2006: - 5.000.
2004: 5.000;
2005: 5.000;
2006: 5.000.
Tab. A. 150. (nuova formulazione). Capitelli, Zanotti, De Simone, Magnolfi, Turco.
2004: - 5.000;
2005: - 5.000;
2006: - 5.000.
2004: 5.000;
2005: 5.000;
2006: 5.000.
Tab. A. 149. (nuova formulazione). Capitelli, Zanotti, De Simone, Magnolfi, Turco.
2004 - 6.000;
2005 - 6.000;
2006 - 6.000.
2004 6.000;
2005 6.000;
2006 6.000.
Tab. A. 35. (nuova formulazione). Ruzzante.
2004: - 10.000;
2005: - 10.000;
2006: - 5.000.
2004: 10.000;
2005: 10.000;
2006: 5.000.
Tab. A. 1. (nuova formulazione). Lumia.
2004: 5.000;
2005: 7.500;
2006: 7.500.
2004: - 5.000;
2006: - 7.500.
2005: - 7.500.
Tab. A. 51. (nuova formulazione). Migliori, Alberto Giorgetti.
2004: 2.000;
2005: 2.000;
2006: 1.000;
2004: - 2.000;
2005: - 2.000;
2006: - 1.000;
Tab. A. 54. (nuova formulazione). Menia.
2004: 5.000;
2005: 7.500;
2006: 7.500.
2004: - 5.000;
2006: - 7.500.
2005: - 7.500;
Tab. A. 56. (nuova formulazione). Alberto Giorgetti.
2004: + 2.000;
2005: + 2.000;
2006: + 1.000.
2004: - 2.000;
2006: - 1.000.
2005: - 2.000;
Tab. A. 82. (nuova formulazione). Menia.
2004: 86.700;
2005: 41.300;
2006: 37.600.
2004: - 86.700;
2006: - 37.600.
2005: - 41.300;
Tab. A. 89. (nuova formulazione). Ramponi, Alberto Giorgetti.
2004: - 10.000;
2005: - 10.000;
2006: - 10.000.
2004: 10.000;
2005: 10.000;
2006: 10.000.
Tab. A. 13. (nuova formulazione). Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Meandri, Sasso, Capitelli, Martella, Tocci, Lolli, Giulietti.
variazioni:
2004: - 10.000;
2005: - 10.000;
2006: - 10.000.
2004: 10.000;
2005: 10.000;
2006: 10.000.
Tab. A. 153. (nuova formulazione). Capitelli, Zanotti, De Simone, Magnolfi, Turco.
2004: - 6.000;
2005: - 20.000;
2006: - 20.000.
2004: 6.000;
2005: 20.000;
2006: 20.000.
Tab. A. 5. (nuova formulazione). Martella.
2004: - 10.000;
2005: - 20.000;
2005: - 20.000.
2004: 10.000;
2005: 20.000;
2006: 20.000.
Tab. A. 73. (nuova formulazione). Rava, Rossiello, Sedioli, Borrelli, Preda, Oliverio, Sandi, Franci.
2004: - 20.000;
2005: - 20.000;
2006: - 20.000.
2004: 20.000;
2005: 20.000;
2006: 20.000.
Tab. A. 114. (nuova formulazione). Siniscalchi, Finocchiaro, Bonito, Magnolfi, Carboni, Mancini.
2004: - 22.000;
2005: - 22.000;
2006: - 22.000.
2004: 22.000;
2005: 22.000;
2006: 22.000.
Tab. A. 14. (nuova formulazione). Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Meandri, Sasso, Capitelli, Martella, Tocci, Lolli, Giulietti.
2004: - 10.000;
2005: - 10.000;
2006: - 10.000.
2004: 10.000;
2005: 10.000;
2006: 10.000.
Tab. A. 146. (nuova formulazione). Capitelli, Zanotti, De Simone, Magnolfi, Turco.
2004: - 30.000;
2005: - 30.000;
2006: - 30.000.
2004: 30.000;
2005: 30.000;
2006: 30.000.
Tab. A. 115. (nuova formulazione). Battaglia, Bindi, Zanella, Maura Cossutta, Rava, Marcora, Fistarol, Labate.
2004: - 150.000.
(Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e altri enti e società finanziarie).
hhh) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»;
iii) al medesimo articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento»;
jjj) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.
Tab. A. 86. (nuova formulazione). Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
2004: 50.000;
2005: 50.000;
2006: 50.000.
2005: - 50.000;
2006: - 50.000.
(Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e altri enti e società finanziarie).
k) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»;
lll) al medesimo articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento»;
mmm) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.
Tab. A. 87. (nuova formulazione). Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
2005: - 30.000;
2006: - 30.000.
2004: 30.000;
2005: 30.000;
2006: 30.000.
(Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e altri enti e società finanziarie).
nnn) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»;
ooo) al medesimo articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento»;
ppp) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.
Tab. A. 88. (nuova formulazione). Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
2004: - 500;
2006: - 500.
2004: 500;
2005: 500;
2006: 500.
Tab. A. 2. (nuova formulazione). Cola.
2004: 25.000;
2005: 25.000;
2006: 25.000.
2004: - 25.000;
2005: - 25.000;
2006: - 25.000.
Tab. B. 275. (ex 56.60 e 56.61) (nuova formulazione). Vitali, Marras.
2004: - 20.659;
2005: - 15.494;
2006: - 15.494.
2004: 20.659;
2005: 15.494;
2006: 15.494.
Tab. D. 1. (nuova formulazione). Riccio.
2004: - 3.000;
2005: - 3000;
2006: -
2004: -;
2005: -;
2006: - 3.000.
2004: 3.000;
2005: 3.000;
2006: 3.000
Tab. B 276. (ex 68.10) Zorzato, Campa, Milanato.
2004: - 100.000;
2005: - 110.000;
2006: - 120.000.
2004: 100.000;
2005: 110.000;
2006: 120.000.
(Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e altri enti e società finanziarie).
qqq) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»;
rrr) al medesimo articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento»;
sss) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.
Tab. C. 39. (nuova formulazione). Pistone, Rizzo, Bellillo.
2004: - 100.000;
2005: - 100.000;
2006: - 100.000.
2004: 100.000;
2005: 100.000;
2006: 100.000.
Tab. C. 15. (nuova formulazione). Colasio, Damiani, Grignaffini, Bulgarelli, Titti De Simone, Carra, Capitelli, Sasso, Bimbi, Chiaromonte, Rusconi, Martella, Tocci, Gambale, Carli, Lolli, Giulietti.
2004: 25.000;
2005: 35.000;
2006: 45.000.
(Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e altri enti e società finanziarie).
ttt) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»;
uuu) al medesimo articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
vvv) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.
Tab. C. 40. (nuova formulazione). Pistone, Rizzo, Bellillo.
2004: 500.000;
2005: 1.000.000;
2006: 1.500.000.
(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).
2. Dall'imposta di cui al comma i sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali; b) transazioni infracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.
4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma i con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione ditale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.
Tab. C. 29. Calzolaio, Spini, Ranieri.
2004: 4.800;
2005: 4.800;
2006: 4.800.
Tab. C. 5. (nuova formulazione). Crucianelli.
2004: - 200.000.
2004: 200.000.
Tab. C. 22. (nuova formulazione). Cialente, Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Lulli, Rugghia.
2004: - 250.000.
2004: 250.000.
Tab. C. 21. (nuova formulazione). Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Rugghia.
2004: 500.000;
2005: 1.000.000;
2006: 1.500.000.
2. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n.383.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2004, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.
Tab. C. 16. (nuova formulazione). Fioroni, Giovanni Bianchi, Realacci, Iannuzzi, Mosella.
2004: 4.800;
2005: 4.800;
2006: 4.800.
2004: - 4.800;
2005: - 4.800;
2006: - 4.800.
Tab. C. 13. (nuova formulazione). Castagnetti, Monaco, Giovanni Bianchi, Realacci, Mosella, Fioroni, Pistelli.
2004: 500.000;
2005: 500.000;
2006: 500.000.
Tab. C. 33. (nuova formulazione). Calzolaio, Spini, Ranieri.
2004: - 500.000;
2005: - 500.000;
2006: - 500.000.
Tab. C. 3. (nuova formulazione). Crucianelli.
2004: - 50.000
2004:50.000
Tab. C. 79 (ex Tab. F. 5). (nuova formulazione). Grotto.
2004: 730.000;
2005: 730.000;
2006: 730.000.
Tab. C. 64. (nuova formulazione). Turco, Bindi, Zanella, Maura Cossutta
2004 1.000.000;
2005 1.000.000;
2006 1.000.000.
Tab. C. 12. (nuova formulazione). Damiani, Grignaffini, Colasio, Bulgarelli, Titti De Simone, Carra, Capitelli, Sasso, Bimbi, Chiaromonte, Rusconi, Martella, Tocci, Gambale, Carli, Lolli, Giulietti.
2004: 320.000;
2005: 320.000;
2006: 335.000.
Tab. C. 11. (nuova formulazione). Grignaffini, Colasio, Bulgarelli, Damiani, Titti De Simone, Carra, Capitelli, Sasso, Bimbi, Chiaromonte, Rusconi, Martella, Tocci, Gambale, Carli, Lolli, Giulietti.
2004: 361.000.
2004: - 361.000.
Tab. D. 38 (nuova formulazione). Gerardo Bianco.
2004: 80.000.
2004: - 80.000
Tab. D. 28. (nuova formulazione). Grotto.
ARTICOLO
CODICE AGGIUNTIVO
NUMERO
PRIMO FIRMATARIO
MOTIVAZIONE
ESITO
NOTA 5 271 RUSSO SPENA NON
COMPENSATORIAMMESSO 5 340 DETOMAS NON
COMPENSATORIAMMESSO 6 33 SAVO MATERIA
ESTRANEARIAMMESSO 8 0 4 PAGLIARINI MATERIA
ESTRANEARIAMMESSO 11 0 6 GIORGETTI
ALBERTOMATERIA
ESTRANEARIAMMESSO 11 19 SELVA MATERIA
ESTRANEARIAMMESSO 15 326 CROSETTO COMPENSAZIONE INIDONEA RIAMMESSO 15 351 RUSSO SPENA COMPENSAZIONE INIDONEA RIAMMESSO 15 396 RELATORE MATERIA
ESTRANEARIAMMESSO 16 0 6 CÈ MATERIA
ESTRANEARIAMMESSO 16 59 LEONE
ANTONIOMATERIA
ESTRANEARIAMMESSO 16 88 PERETTI COMPENSAZIONE INIDONEA RIAMMESSO 16 97 PERETTI NON
COMPENSATORIAMMESSO 16 115 ALFANO
ANGELINOMATERIA
ESTRANEARIAMMESSO 16 121 RELATORE NON
COMPENSATORIAMMESSO 19 4 CAPARINI MATERIA
ESTRANEARIAMMESSO 19 6 DUSSIN
LUCIANOMATERIA
ESTRANEARIAMMESSO 19 0 58 DUSSIN
LUCIANOMATERIA
ESTRANEARIAMMESSO 19 0 67 DRAGO
GIUSEPPENON
COMPENSATORIAMMESSO 24 0 2 MARRAS MATERIA
ESTRANEARIAMMESSO 24 13 ERCOLE NON
COMPENSATORIAMMESSO
ARTICOLO
CODICE AGGIUNTIVO
NUMERO
PRIMO FIRMATARIO
MOTIVAZIONE
ESITO
NOTA 24 14 PECORARO
SCANIONON
COMPENSATORIAMMESSO 24 0 55 ERCOLE MATERIA
ESTRANEARIAMMESSO 24 0 56 ERCOLE MATERIA
ESTRANEARIAMMESSO 24 0 60 ERCOLE MATERIA
ESTRANEARIAMMESSO 24 0 74 BATTAGLIA MATERIA
ESTRANEARIAMMESSO 24 0 75 BATTAGLIA MATERIA
ESTRANEARIAMMESSO 24 0 90 COMMISSIONE AFFARI SOCIALI NON
COMPENSATORIAMMESSO 24 0 91 COSSUTTA MAURA MATERIA
ESTRANEARIAMMESSO 24 0 103 BOATO MATERIA
ESTRANEARIAMMESSO 24
0
20
CROSETTO
MATERIA
ESTRANEA
RIAMMESSO
24
0
48
FIORONI
MATERIA
ESTRANEA
RIAMMESSO
24
0
70
BIANCHI DORINA
MATERIA
ESTRANEA
RIAMMESSO
24
0
58
ERCOLE
MATERIA
ESTRANEA
RIAMMESSO
24
0
39
CONTI GIULIO
MATERIA
ESTRANEA
RIAMMESSO
24
0
73
BATTAGLIA
MATERIA
ESTRANEA
RIAMMESSO
26 0 4 GIACCO MATERIA
ESTRANEARIAMMESSO 30 0 2 GIORGETTI
ALBERTOMATERIA
ESTRANEARIAMMESSO 30 0 25 GIORGETTI
ALBERTOMATERIA
ESTRANEARIAMMESSO 30 0 38 PERETTI NON
COMPENSATORIAMMESSO 30 90 GIANNI
GIUSEPPENON
COMPENSATORIAMMESSO 30 97 PERETTI NON
COMPENSATORIAMMESSO 30 104 MARRAS MATERIA
ESTRANEARIAMMESSO 35 0 1 GIORGETTI
ALBERTOMATERIA
ESTRANEARIAMMESSO 46 1 LUPI MATERIA
ESTRANEARIAMMESSO 46 78 VERRO MATERIA
ESTRANEARIAMMESSO 55 6 LUSETTI MATERIA
ESTRANEARIAMMESSO 56 0 32 ROSSI
SERGIOMATERIA
ESTRANEARIAMMESSO 56 0 34 MARAN MATERIA
ESTRANEARIAMMESSO 56 35 ROSATO MATERIA
ESTRANEARIAMMESSO 56 0 44 CROSETTO MATERIA
ESTRANEARIAMMESSO 56 0 45 CROSETTO MATERIA
ESTRANEARIAMMESSO
ARTICOLO
CODICE AGGIUNTIVO
NUMERO
PRIMO FIRMATARIO
MOTIVAZIONE
ESITO
NOTA 56 68 BUFFO MATERIA
ESTRANEARIAMMESSO 56 76 ROMANO NON
COMPENSATORIAMMESSO 57 0 2 MORGANDO MATERIA
ESTRANEARIAMMESSO RIN.
24.010457 0 4 MENIA MATERIA
ESTRANEARIAMMESSO 57 0 6 GIORGETTI
ALBERTOMATERIA
ESTRANEARIAMMESSO 60 0 25 PAROLO NON
COMPENSATORIAMMESSO 60 0 99 RICCIO MATERIA
ESTRANEARIAMMESSO 60 0 100 RICCIO MATERIA
ESTRANEARIAMMESSO 60 0 101 RICCIO MATERIA
ESTRANEARIAMMESSO 60 0 105 GIUDICE MATERIA
ESTRANEARIAMMESSO 62 19 COLASIO NON
COMPENSATORIAMMESSO 65 1 VERRO MATERIA
ESTRANEARIAMMESSO 65 0 9 LOLLI MATERIA
ESTRANEARIAMMESSO 68 0 16 PAGLIARINI MATERIA
ESTRANEARIAMMESSO TAB B 276 ZORZATO RIAMMESSO
Entrata 1.1.20.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione:
Competenza + 61.000.000;
Cassa + 61.000.000.
Competenza + 94.200.000;
Cassa + 94.200.000:
4.1.5.10 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine:
Competenza (-) 33.200.000;
Cassa (-) 33.200.000.
Tab. 1. 1. Il Governo.
34-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della Cassa Depositi e prestiti in società per azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. 1.Governo
CP: - 155.022.822;
CS: - 155.022.822.
Inammissibile per estraneità di materia.
U.P.B. 3.1.5.1 - (Organi Costituzionali):
CP: - 70.340.619;
CS: - 70.340.619.
Tab. 2. 26.Costa.
Inammissibile per estraneità di materia.
CP: - 60.000.000;
CS: - 60.000.000.
CP: + 60.000.000;
CS: + 60.000.000.
Tab. 2. 28.II Commissione.
U.P.B. 2.1.1.0 - Funzionamento:
CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.
U.P.B. 2.1.2.1 - Affari di giustizia, spese di giustizia:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.
Tab. 2. 23.Siniscalchi, Finocchiaro, Bonito, Magnolfi, Carboni, Mancini.
2.1.1.0 - Funzionamento:
CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.
3.2.3.1 - Edilizia di servizio:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000,000.
Tab. 2. 17.Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Papini.
Inammissibile per estraneità di materia.
CP: - 40.000.000;
CS: - 40.000.000.
CP: + 40.000.000;
CS: + 40.000.000.
Tab. 2. 29.II Commissione.
2.1.1.0 - Funzionamento:
CP: - 40.000.000;
CS: - 40.000.000.
3.1.5.1 - Fondi da ripartire per oneri di personale:
CP: + 40.000.000;
CS: + 40.000.000.
Tab. 2. 18.Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Papini.
2.1.1.0 - Funzionamento:
CP: - 40.000.000;
CS: - 40.000.000.
4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti:
CP: + 40.000.000;
CS: + 40.000.000.
Tab. 2. 19.Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Papini.
2.1.1.0 - Funzionamento:
CP: - 20.000.000;
CS: - 20.000.000.
5.1.1.0 - Funzionamento (Giustizia minorile):
CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.
Tab. 2. 20.Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Papini.
3.1.5.17 - Funzionamento:
CP: - 15.000.000;
CS: - 15.000.000.
3.2.3.1 - Informatica di servizio:
CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.
Tab. 2. 25.Crosetto.
2.1.1.0 - Funzionamento:
CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.
4.1.2.2 -Contributo ai comuni per la gestione delle carceri mandamentali:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
Tab. 2. 21.Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Papini.
U.P.B. 6.2.3.4. - Agenzia delle entrate:
CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.
U.P.B. 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
Tab. 2. 11.Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Martella, Capitelli, Sasso, Tocci, Lolli, Giulietti, Melandri.
Inammissibile per estraneità di materia.
U.P.B. 6.2.3.4. - Agenzia delle entrate:
CP: - 8.000.000;
CS: - 8.000.000.
U.P.B. 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo:
CP: + 8.000.000;
CS: + 8.000.000.
Tab. 2. 10.Carli, Chiaromonte, Grignaffini, Martella, Capitelli, Sasso, Tocci, Lolli, Giulietti, Melandri.
Inammissibile per estraneità di materia.
U.P.B. 6.2.3.4. - Agenzia delle entrate:
CP: - 5.720.000;
CS: - 5.720.000.
U.P.B. 4.2.3.7 - Interventi e spese per l'attuazione del piano straordinario pluriennale per l'archeologia:
CP: + 5.720.000;
CS: + 5.720.000.
Tab. 2. 12.Chiaromonte, Carli, Grignaffini, Martella, Capitelli, Sasso, Tocci, Lolli, Giulietti, Melandri.
Inammissibile per inidoneità della copertura finanziaria.
2.1.1.0 - Funzionamento:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.
2.2.3.3 - Beni mobili:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.
Tab. 2. 22.Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Papini.
U.P.B. 6.2.3.4. - Agenzia delle entrate:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.
U.P.B. 9.1.1.0 - Patrimonio storico artistico e demo-etno-antropologico - Funzionamento:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.
Tab. 2. 4.Carli, Chiaromonte, Grignaffini, Martella, Capitelli, Sasso, Tocci, Lolli, Giulietti, Melandri.
Inammissibile per inidoneità della copertura finanziaria.
U.P.B. 6.2.3.4. - Agenzia delle entrate:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.
U.P.B. 9.2.3.2 - Patrimonio culturale non statale:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.
Tab. 2. 5.Chiaromonte, Carli, Grignaffini, Martella, Capitelli, Sasso, Tocci, Lolli, Giulietti, Melandri.
Inammissibile per estraneità di materia.
U.P.B. 6.2.3.4. - Agenzia delle entrate:
CP: - 4.000.000;
CS: - 4.000.000.
U.P.B. 7.1.2.2 - Fondo Unico per lo Spettacolo:
CP: + 4.000.000;
CS: + 4.000.000.
Tab. 2. 16.Grignaffini, Carli, Chiaromonte, Martella, Capitelli, Sasso, Tocci, Lolli, Giulietti, Melandri.
Inammissibile per estraneità di materia.
U.P.B. 6.2.3.4. - Agenzia delle entrate:
CP: - 3.000.000;
CS: - 3.000.000.
U.P.B. 9.1.1.0 - Spese di funzionamento:
CP: + 3.000.000;
CS: + 3.000,000.
Tab. 2. 9.Carli, Chiaromonte, Grignaffini, Martella, Capitelli, Sasso, Tocci, Lolli, Giulietti, Melandri.
Inammissibile per inidoneità della copertura finanziaria.
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.
* Tab. 2. 2.II Commissione.
U.P.B. 2.1.1.0 - Funzionamento:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.
U.P.B. 3.1.1.0 - Organizzazione giudiziaria - Funzionamento:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000,000.
* Tab. 2. 24.Mancini, Siniscalchi, Oliverio, Pappaterra
U.P.B. 6.2.3.4. - Agenzia delle entrate:
CP: - 350.000;
CS: - 350.000.
U.P.B. 6.1.1.0 - Spese di funzionamento:
CP: + 350.000;
CS: + 350.000.
Tab. 2. 3.Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Martella, Capitelli, Sasso, Tocci, Lolli, Giulietti, Melandri.
Inammissibile per inidoneità della copertura finanziaria.
U.P.B. 6.2.3.4. - Agenzia delle entrate:
CP: - 250.000;
CS: - 250.000.
U.P.B. 4.1.1.0 - Spese di funzionamento:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
Tab. 2. 7.Chiaromonte, Carli, Grignaffini, Martella, Capitelli, Sasso, Tocci, Lolli, Giulietti, Melandri.
Inammissibile per inidoneità della copertura finanziaria.
U.P.B. 6.2.3.4. - Agenzia delle entrate:
CP: - 200.000;
CS: - 200.000.
U.P.B. 5.1.1.0 - Spese di funzionamento:
CP: + 200.000;
CS: + 200.000.
Tab. 2. 8.Chiaromonte, Carli, Grignaffini, Martella, Capitelli, Sasso, Tocci, Lolli, Giulietti, Melandri.
Inammissibile per inidoneità della copertura finanziaria.
U.P.B. 6.2.3.4. - Agenzia delle entrate:
CP: - 100.000;
CS: - 100.000.
U.P.B. 3.1.1.0 - Spese di funzionamento:
CP: + 400.000;
CS: + 400.000.
Tab. 2. 6.Carli, Chiaromonte, Grignaffini, Martella, Capitelli, Sasso, Tocci, Lolli, Giulietti, Melandri.
Inammissibile per inidoneità della copertura finanziaria.
U.P.B. 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate:
CP: - 100.000;
CS: - 100.000.
U.P.B. 10.1.1.0 - Spese di funzionamento:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.
Tab. 2. 15.Chiaromonte, Carli, Grignaffini, Martella, Capitelli, Sasso, Tocci, Lolli, Giulietti, Melandri.
Inammissibile per inidoneità della copertura finanziaria.
U.P.B. 4.2.3.19 - Fondo federalismo amministrativo:
CP: - 369.783.140;
CS: - 369.783.140.
U.P.B. 4.1.5.7 - Scuole non statali:
CP: + 369.783.140;
CS: + 369.783.140.
Tab. 2. 14.Capitelli, Sasso, Grignaffini, Martella, Tocci, Chiaromonte, Carli, Lolli, Giulietti, Melandri.
Inammissibile per estraneità di materia.
U.P.B. 4.2.3.19 - Fondo federalismo amministrativo:
CP: + 157.691.335;
CS: + 157.691.335.
8.1.2.1 - 9.290.543 euro;
9.1.2.1 - 4.079.493 euro;
10.1.2.1 - 18.825.887 euro;
11.1.2.1 - 12.165.142 euro;
12.1.2.1 - 2.857.040 euro;
13.1.2.1 - 7.534.590 euro;
14.1.2.1 - 1.240.013 euro;
15.1.2.1 - 15.444.644 euro;
16.1.2.1 - 2.149.494 euro;
17.1.2.1 - 456.031 euro;
18.1.2.1 - 2.121.088 euro;
19.1.2.1 - 9.415.009 euro;
20.1.2.1 - 21.272.860 euro;
21.1.2.1 - 793.278 euro;
22.1.2.1 - 10.192.277 euro;
23.1.2.1 - 3.085.314 euro;
24.1.2.1 - 4.542.238 euro.
Tab. 2. 13. Sasso, Capitelli, Grignaffini, Martella, Tocci, Chiaromonte, Carli, Lolli, Giulietti, Melandri.
Inammissibile per estraneità di materia.
CP: + 46.973.232;
CS: + 46.973.232;
Tab. 2. 1.Il governo.
CP: + 20 milioni;
CS: + 20 milioni.
CP: - 10 milioni;
CS: - 10 milioni.
alla u.p.b. sottoelencata apportare, le seguenti variazioni: u.p.b. 3.1.1.5 ammodernamento e rinnovamento:
CP: - 10 milioni;
CS: - 10 milioni.
Tab. 5. 1.Cento, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion.
6-bis. I capitoli di spesa del bilancio del Ministero degli Affari Esteri n. 1281, 1572, 1573, 1574, 1575, 1579, 1653, 1654, 1712, 1730, 2160, 7330 e 7245 sono soppressi. I relativi stanziamenti vengono fatti confluire nell'istituendo capitolo «spese di funzionamento degli uffici all'estero». I capitoli n. 1280, 1154, 1504, 1582, 1611, 2493, 2762, 2763, 3092, 3121, 3122, 3962, 4020, 4111, 4211, 4311, 4411 sono soppressi. I relativi finanziamenti vengono fatti confluire nell'istituendo capitolo «spese per attività istituzionali all'estero». Sono, infine, soppressi i seguenti capitoli relativi alle attività scolastiche e culturali: 1612, 2491, 2551, 2552, 2553, 2560, 2619, 2620, 2749, 2764, 2767, 3152, 3153, 7246. I relativi stanziamenti vengono fatti confluire nel capitolo «spese per la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero». I fondi così ripartiti vengono assegnati alle sedi all'estero in unica soluzione all'inizio dell'anno
*6. 1.Sereni, Spini, Calzolaio, Crucianelli, Ranieri.
Inammissibile per estraneità di materia.
6-bis. I capitoli di spesa del bilancio del Ministero degli Affari Esteri n. 1281, 1572, 1573, 1574, 1575, 1579, 1653, 1654, 1712, 1730, 2160, 7330 e 7245 sono soppressi. I relativi stanziamenti vengono fatti confluire nell'istituendo capitolo «spese di funzionamento degli uffici all'estero». I capitoli n. 1280, 1154, 1504, 1582, 1611, 2493, 2762, 2763, 3092, 3121, 3122, 3962, 4020, 4111, 4211, 4311, 4411 sono soppressi. I relativi finanziamenti vengono fatti confluire nell'istituendo capitolo «spese per attività istituzionali all'estero». Sono, infine, soppressi i seguenti capitoli relativi alle attività scolastiche e culturali: 1612, 2491, 2551, 2552, 2553, 2560, 2619, 2620, 2749, 2764, 2767, 3152, 3153, 7246. I relativi stanziamenti vengono fatti confluire nel capitolo «spese per la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero». I fondi così ripartiti vengono assegnati alle sedi all'estero in unica soluzione all'inizio dell'anno.
*6. 2.Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, ...., Cento, Lion.
Inammissibile per estraneità di materia.
6-bis. I capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri
*6. 3.III Commissione.
Inammissibile per estraneità di materia.
6-bis. Per razionalizzare la spese delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolati all'estero, sono soppressi i tre capitoli, di cui all'unità previsionale di base 6.1.1.2, relativi alle spese di funzionamento delle sedi all'estero, alla manutenzione, riparazione ed adattamento di locali ed oneri accessori, all'acquisto e manutenzione di mobili, suppellettili e macchine di ufficio ed al loro trasporto, agli interventi di sicurezza, all'acquisto divise del personale ausiliario, all'acquisto, esercizio, manutenzione, assicurazione e noleggio dei mezzi di trasporto. I relativi stanziamenti confluiscono in un unico capitolo istituito, nell'ambito della stessa unità previsionale di base 6.1.1.2., per le predette finalità di spesa. Per la successiva attribuzione a ciascuna sede all'estero degli importi del capitolo si provvede con ordini di rimessa valutaria, aventi valore degli ordini di accreditamento, di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 15
6. 4. Michelini, Paoletti Tangheroni, Zorzato, Crosetto.
Inammissibile per estraneità di materia.
6-bis. Per razionalizzare la spese delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari all'estero, sono soppressi i capitoli, di cui all'unità previsiona1e di base 6.1.1.2., relativi alle spese di funzionamento e di manutenzione delle sedi all'estero. Per la successiva attribuzione a ciascuna sede all'estero degli importi del capitolo si provvede con ordini di rimessa valutaria, aventi valore degli ordini di accreditamento di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 15.
*6. 5. Michelini, Paoletti Tangheroni, Zorzato, Crosetto.
Inammissibile per estraneità di materia.
6-bis. Per razionalizzare la spese delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolati all'estero, sono soppressi i capitoli, di cui all'unità previsionale di base 6.1.1.2., relativi alle spese di funzionamento e di manutenzione delle sedi all'estero. Per la successiva attribuzione a ciascuna sede all'estero degli importi del capitolo si provvede con ordini di rimessa valutaria, aventi valore degli ordini di accreditamento di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 15.
*6. 6.Michelini, Paoletti Tangheroni.
Inammissibile per estraneità di materia.
u.p.b. 9.1.2.2: paesi in via di sviluppo;
CP: + 92.292.354;
CS: + 92.292.354;
u.p.b. 17.1.2.3: solidarietà internazionale:
CP: + 13.174.199;
CS: + 13.174.199.
u.p.b. 4.1.2.5: immigrati, profughi e rifugiati:
CP: - 105.466.553;
CS: - 105.466.553.
Tab. 6. 1.Crucianelli.
Inammissibile per estraneità di materia.
Upb 11.1.1.0: + 224.686;
Upb 11.1.2.3: + 2.000.000;
Upb 11.1.2.2: + 10.000.000;
Upb 2.1.2.2: + 1.000.000;
Upb 11.1.2.1: + 2.094.869;
Upb 10.1.2.1: + 4.857.749.
u.p.b. 3.1.1.5:
CP: - 20.177.304;
CS: - 20.177.304.
Tab. 6. 2.Sereni, Calzolaio, Spini, Crucianelli.
Inammissibile per estraneità di materia.
Upb 11.1.1.0 cap. 3091 (spese consiglio generale italiani all'estero):
CP: + 224.686 ;
CS: + 224.686 ;
Upb 11.1.2.3 cap 3103(Comites):
CP: + 2.000.000 ;
CS: + 2.000.000.
Upb 11.1.2.2 cap. 3121(assistenza collettività italiane):
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
Upb 2.1.2.2 cap 1163 (Contributi ad associazioni):
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
Upb 11.1.2.1 cap 3153 (materiale didattico):
CP: + 2.094.869;
CS: + 2.094.869.
CP: + 4.857.749;
CS: + 4.857.749.
Upb 1.1.1.1:
CP: - 1.500.000
CS: - 1.500.000
Upb 1.1.1.0:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.
Upb 1.1.1.0:
CP: - 500.000;
CS: - 500.000.
allo stato di previsione del ministero della giustizia (Tab. 5):
Upb 1.1,1.0:
CP: - 2.500.000 ;
CS: - 2.500.000;
Upb 6.l.1.1:
CP: - 4.500.000;
CS: - 4.500.000.
Upb 1.1.1.0:
CP: - 2.500.000;
CS: - 2.500.000.
Upb 1.1.1.0:
CP: - 500.000:
CS: - 500.000.
Upb 1.1.1.0:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.
Upb 1.1.1.1:
CP: - 200.000;
CS: - 200.000.
Upb 1.1.1.0:
CP: - 1.500.000;
CS: - 1.500.000.
Upb 1.1.1.0:
CP: - 700.000;
CS: - 700.000.
Upb 1.1.1.0:
CP: - 500.000;
CS: - 500.000.
Upb 1.1.1.0:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.
Upb 1.1.1.0:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.
Tab. 6. 2. (Nuova formulazione) Sereni, Calzolaio, Spini, Crucianelli.
Inammissibile per estraneità di materia.
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
Upb 3.1.1.5: - 1.000.000;
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.
Tab. 4. 1.Giacco, Lucà, Lolli.
Unità previsionale di base
Denominazione
Residui
Competenza
Autorizzazione di cassa
1
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro
540.075.000
850.688.169
871.687.539 1.1 Spese correnti 4.230.000 10.665.883 10.665.883 1.1.1.0 Funzionamento 4.230.000 10.665.883 10.665.883 1.1.5 Residui passivi perenti 0 0 0 1.2 Spese in conto capitale 535.845.000 840.022.286 861.021.656 1.2.3 Investimenti 535.845.000 840.022.286 861.021.656 1.2.3.1 Programmi di tutela ambientale - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale 1.2.3.2 Fondo unico da ripartire 176.760.000 760.975.772 760.975.772 1.2.3.3 Beni mobili 89.000 131.674 131.674 1.2.10 Oneri comuni 0 0 0 1.2.10.1 Residui passivi perenti 0 0 0 2 Protezione della natura 117.919.013 138.907.762 184.057.462 2.1 Spese correnti 63.296.463 138.088.576 145.226.576 2.1.1.0 Funzionamento 3.519.463 12.468.728 12.468.728 2.1.2 Interventi 59.777.000 125.619.848 132.757.848 2.1.2.1 Parchi nazionali e aree protette 25.000 30.780 30.780 2.1.2.2 Interventi diversi 258.000 3.356.970 3.356.970 2.1.2.3 Contributi ad enti ed altri organismi 13.160.000 61.672.008 68.810.000 2.1.2.4 Accordi ed organismi internazionali 2.741.000 4.835.327 4.835.327 2.1.2.5 Difesa del mare 43.593.000 55.724.771 55.724.771
Unità previsionale di base
Denominazione
Residui
Competenza
Autorizzazione di cassa
21.5
Oneri comuni
0
0
0 2.1.5.1 Residui passivi perenti 0 0 0 2.2 Spese in conto capitale 54.622.550 819.186 38.830.886 2.2.3 Investimenti 54.622.550 819.186 38.830.886 2.2.3.1 Parchi nazionali e aree protette 42.459.000 500.000 26.606.021 2.2.3.2 Tutela ambientale e salvaguardia della biodiversità 371.000 0 347.679 2.2.3.3 Difesa del mare 5.677.000 0 5.677.000 2.2.3.4 Mezzi navali e aerei 5.881.000 0 5.881.000 2.2.3.5 Beni mobili 234.550 319.186 319.186 2.2.10 Oneri comuni 0 0 0 2.2.10.1 Residui passivi perenti 0 0 0 3 Qualità della vita 224.681.035 50.946.998 208.971.898 3.1 Spese correnti 53.030.035 35.107.021 36.135.921 3.2.10 Funzionamento 2.699.314 9.858.161 10.873.161 3.1.2 Interventi 50.330.721 25.248.860 25.262.760 3.1.2.1 Contributi in conto interessi 50.320.900 25.231.272 25.245.172 3.1.2.2 Manutenzione opere pubbliche 9.821 17.588 17.588 3.1.5 Oneri comuni 0 0 0 3.1.5.1 Residui passivi perenti 0 0 0 3.2 Spese in conto capitale 171.651.000 15.839.977 172.835.977 3.2.3 Investimenti 171.651.000 15.839.977 172.835.977 3.2.3.1 Piani disinquinamento 128.690.000 0 126.790.000 3.2.3.2 Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo 16.425.000 0 16.425.000 3.2.3.3 Intese istituzionali di pogramma 6.280.000 0 6.280.000 3.2.3.4 Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie 16.030.000 15.575.991 18.899.991 3.2.3.5 Interventi per Venezia 4.177.000 0 4.177.000 3.2.3.6 Beni mobili 49.000 263.986 263.986 3.2.10 Oneri comuni 0 0 0 3.2.10.1 Residui passivi perenti 0 0 0 4 Ricerca ambientale e sviluppo 172.176.649 119.455.512 216.839.942 4.1 Spese correnti 9.446.059 92.470.935 93.152.610
Unità previsionale di base
Denominazione
Residui
Competenza
Autorizzazione di cassa 4.1.1.0 Funzionamento 861.301 7.175.500 7.175.500 4.1.2 Interventi 8.584.758 85.295.435 85.977.110 4.1.2.1 Accordi ed organismi internazionali 8.268.758 85.295.435 85.677.110 4.1.2.2 Risanamento e valorizzazione del territorio 316.000 0 300.000 4.1.5 Oneri comuni 0 0 0 4.1.5.1 Residui passivi perenti 0 0 0 4.2 Spese in conto capitale 163.730.590 26.984.577 123.687.332 4.2.3 Investimenti 163.730.590 26.984.577 123.687.332 4.2.3.1 Piani disinquinamento 1.400.000 0 900.000 4.2.3.2 Ricerca ambientale 860.000 0 860.000 4.2.3.3 Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo 800.000 0 800.000 4.2.3.4 Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico 5.487.000 0 5.000.000 4.2.3.5 Accordi ed organismi internazionali 28.500.000 26.859.245 28.000.000 4.2.3.6 Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale 126.492.590 0 88.002.000 4.2.3.7 Beni mobili 191.000 125.332 125.332 4.2.10 Oneri comuni 0 0 0 4.2.10.1 Residui passivi perenti 0 0 0 5 Salvaguardia ambientale 84.536.185 31.085.807 74.591.437 5.1 Spese correnti 13.512.907 30.328.514 32.697.759 5.1.1.0 Funzionamento 13.012.907 30.328.514 32.291.428 5.1.2 Interventi 500.000 0 406.331 5.1.2.1 Piani di disinquinamento 500.000 0 406.331 5.1.5 Oneri comuni 0 0 0 5.1.5.1 Residui passivi perenti 0 0 0 5.2 Spese in conto capitale 71.023.278 757.293 41.893.678 5.2.3 Investimenti 71.023.278 757.293 41.893.678 5.2.3.1 Piani disinquinamento 17.063.000 500.000 14.063.000 5.2.3.2 Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico 42.628.671 0 21.573.385 5.2.3.3 Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale 11.200.000 0 6.000.000
Unità previsionale di base
Denominazione
Residui
Competenza
Autorizzazione di cassa 5.2.3.4 Beni mobili 131.607 257.293 257.293 5.2.10 Oneri comuni 0 0 0 5.2.10.1 Residui passivi perenti 0 0 0 6 Difesa del suolo 412.595.112 43.131.711 281.022.506 6.1 Spese correnti 4.161.440 16.467.750 16.978.055 6.1.1.0 Funzionamento 1.661.644 15.746.850 16.257.155 6.1.2 Interventi 2.499.796 720.900 720.900 6.1.2.1 Manutenzione opere idrauliche 2.499.796 720.900 720.900 6.1.5 Oneri comuni 0 0 0 6.1.5.1 Residui passivi perenti 0 0 0 6.2 Spese in conto capitale 408.433.672 26.663.961 264.044.451 6.2.3 Investimenti 407.194.171 26.663.961 262.804.950 6.2.3.1 Informatica di servizio 7.636 0 7.636 6.2.3.2 Difesa del suolo 194.031.000 25.972.488 97.799.488 6.2.3.3 Opere varie 34.872.000 0 30.500.000 6.2.3.4 Calamità naturali e danni bellici 118.671.500 0 96.880.500 6.2.3.5 Opere idrauliche e sistemazione del suolo 58.891.885 0 36.358.853 6.2.3.6 Intese istituzioni di programma 567.000 0 567.000 6.2.3.7 Beni mobili 153.150 691.473 691.473 6.2.1.0 Oneri Comuni 1.239.501 0 1.239.501 6.2.10.1 Residui passivi perenti 1.239.501 0 1.239.501 7 Servizi interni del Ministero 85.620.492 119.326.750 151.424.749 7.1 Spese correnti 17.806.492 87.938.353 87.945.352 7.1.1.0 Funzionamento 5.272.492 14.581.630 14.588.629 7.1.2 Interventi 12.534.000 68.031.000 68.031.000 7.1.2.1 Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici 11.413.000 63.161.000 63.161.000 7.1.2.2 Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente 1.121.000 4.870.000 4.870.000 7.2.5 Oneri Comuni 0 5.325.723 5.325.723 7.1.5.1 Fondi da ripartire per oneri di personale 0 2.664.847 2.664.847 7.1.5.2 Residui passivi perenti 0 0 0 7.1.5.3 Fondo di riserva consumi intermedi 0 2.660.876 2.660.876
Unità previsionale di base
Denominazione
Residui
Competenza
Autorizzazione di cassa
7.1.6
Trattamento di quiescenza integrale
0
0
0 7.1.6.1 Indennità 0 0 0 7.2 Spese in conto capitale 67.814.000 31.388.397 63.479.397 7.2.3 Investimenti 67.814.000 31.388.397 63.479.397 7.2.3.1 Informatica di servizio 645.000 653.200 653.200 7.2.3.2 Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici 19.204.000 30.055.000 30.055.000 7.2.3.3 Risanamento e valorizazione del territorio 47.013.000 0 32.091.000 7.2.3.4 Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale 879.000 492.200 492.200 7.2.3.5 Beni mobili 73.000 187.997 187.997 7.2.10 Oneri Comuni 0 0 0 7.2.10.1 Residui passivi perenti 0 0 0 Totale 1.638.603.486 1.353.542.709 1.988.595.533
Tab. 9. 1.VIII Commissione.
10. 1.Il Relatore.
Upb 3.2.3.5 - Edilizia abitativa:
CS + 41.317000;
CS + 41.317000;
U.P.B. 6,1.1.1 - Spese generali di funzionamento:
CP + 760.000;
CS + 760.000.
U.P.B. 4.1 5.10 - Fondo di riserva per le spese obbbligatorie e d'ordine
CP - 42,077.000;
CS - 42,077.000.
Tab. 10.1. Il Relatore.
34-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della Cassa Depositi e prestiti in società per azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. 1. Il Governo.
Unità previsionale di base
Denominazione
Residui
Competenza
Autorizzazione di cassa
1
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro
540.075.000
850.688.169
871.687.539 1.1 Spese correnti 4.230.000 10.665.883 10.665.883 1.1.1.0 Funzionamento 4.230.000 10.665.883 10.665.883 1.1.5 Residui passivi perenti 0 0 0 1.2 Spese in conto capitale 535.845.000 840.022.286 861.021.656 1.2.3 Investimenti 535.845.000 840.022.286 861.021.656
(*) Tabella risultante dall'approvazione di un emendamento della VIII Commissione interamente sostitutivo dello stato di previsione.
Unità previsionale di base
Denominazione
Residui
Competenza
Autorizzazione di cassa
1.2.3.1
Programmi di tutela ambientale - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale
1.2.3.2 Fondo unico da ripartire 176.760.000 760.975.772 760.975.772 1.2.3.3 Beni mobili 89.000 131.674 131.674 1.2.10 Oneri comuni 0 0 0 1.2.10.1 Residui passivi perenti 0 0 0 2 Protezione della natura 117.919.013 138.907.762 184.057.462 2.1 Spese correnti 63.296.463 138.088.576 145.226.576 2.1.1.0 Funzionamento 3.519.463 12.468.728 12.468.728 2.1.2 Interventi 59.777.000 125.619.848 132.757.848 2.1.2.1 Parchi nazionali e aree protette 25.000 30.780 30.780 2.1.2.2 Interventi diversi 258.000 3.356.970 3.356.970 2.1.2.3 Contributi ad enti ed altri organismi 13.160.000 61.672.008 68.810.000 2.1.2.4 Accordi ed organismi internazionali 2.741.000 4.835.327 4.835.327 2.1.2.5 Difesa del mare 43.593.000 55.724.771 55.724.771 21.5 Oneri comuni 0 0 0 2.1.5.1 Residui passivi perenti 0 0 0 2.2 Spese in conto capitale 54.622.550 819.186 38.830.886 2.2.3 Investimenti 54.622.550 819.186 38.830.886 2.2.3.1 Parchi nazionali e aree protette 42.459.000 500.000 26.606.021 2.2.3.2 Tutela ambientale e salvaguardia della biodiversità 371.000 0 347.679 2.2.3.3 Difesa del mare 5.677.000 0 5.677.000 2.2.3.4 Mezzi navali e aerei 5.881.000 0 5.881.000 2.2.3.5 Beni mobili 234.550 319.186 319.186 2.2.10 Oneri comuni 0 0 0 2.2.10.1 Residui passivi perenti 0 0 0 3 Qualità della vita 224.681.035 50.946.998 208.971.898 3.1 Spese correnti 53.030.035 35.107.021 36.135.921 3.2.10 Funzionamento 2.699.314 9.858.161 10.873.161 3.1.2 Interventi 50.330.721 25.248.860 25.262.760 3.1.2.1 Contributi in conto interessi 50.320.900 25.231.272 25.245.172 3.1.2.2 Manutenzione opere pubbliche 9.821 17.588 17.588
Unità previsionale di base
Denominazione
Residui
Competenza
Autorizzazione di cassa
3.1.5
Oneri comuni
0
0
0 3.1.5.1 Residui passivi perenti 0 0 0 3.2 Spese in conto capitale 171.651.000 15.839.977 172.835.977 3.2.3 Investimenti 171.651.000 15.839.977 172.835.977 3.2.3.1 Piani disinquinamento 128.690.000 0 126.790.000 3.2.3.2 Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo 16.425.000 0 16.425.000 3.2.3.3 Intese istituzionali di pogramma 6.280.000 0 6.280.000 3.2.3.4 Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie 16.030.000 15.575.991 18.899.991 3.2.3.5 Interventi per Venezia 4.177.000 0 4.177.000 3.2.3.6 Beni mobili 49.000 263.986 263.986 3.2.10 Oneri comuni 0 0 0 3.2.10.1 Residui passivi perenti 0 0 0 4 Ricerca ambientale e sviluppo 172.176.649 119.455.512 216.839.942 4.1 Spese correnti 9.446.059 92.470.935 93.152.610 4.1.1.0 Funzionamento 861.301 7.175.500 7.175.500 4.1.2 Interventi 8.584.758 85.295.435 85.977.110 4.1.2.1 Accordi ed organismi internazionali 8.268.758 85.295.435 85.677.110 4.1.2.2 Risanamento e valorizzazione del territorio 316.000 0 300.000 4.1.5 Oneri comuni 0 0 0 4.1.5.1 Residui passivi perenti 0 0 0 4.2 Spese in conto capitale 163.730.590 26.984.577 123.687.332 4.2.3 Investimenti 163.730.590 26.984.577 123.687.332 4.2.3.1 Piani disinquinamento 1.400.000 0 900.000 4.2.3.2 Ricerca ambientale 860.000 0 860.000 4.2.3.3 Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo 800.000 0 800.000 4.2.3.4 Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico 5.487.000 0 5.000.000 4.2.3.5 Accordi ed organismi internazionali 28.500.000 26.859.245 28.000.000 4.2.3.6 Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale 126.492.590 0 88.002.000 4.2.3.7 Beni mobili 191.000 125.332 125.332
Unità previsionale di base
Denominazione
Residui
Competenza
Autorizzazione di cassa
4.2.10
Oneri comuni
0
0
0 4.2.10.1 Residui passivi perenti 0 0 0 5 Salvaguardia ambientale 84.536.185 31.085.807 74.591.437 5.1 Spese correnti 13.512.907 30.328.514 32.697.759 5.1.1.0 Funzionamento 13.012.907 30.328.514 32.291.428 5.1.2 Interventi 500.000 0 406.331 5.1.2.1 Piani di disinquinamento 500.000 0 406.331 5.1.5 Oneri comuni 0 0 0 5.1.5.1 Residui passivi perenti 0 0 0 5.2 Spese in conto capitale 71.023.278 757.293 41.893.678 5.2.3 Investimenti 71.023.278 757.293 41.893.678 5.2.3.1 Piani disinquinamento 17.063.000 500.000 14.063.000 5.2.3.2 Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico 42.628.671 0 21.573.385 5.2.3.3 Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale 11.200.000 0 6.000.000 5.2.3.4 Beni mobili 131.607 257.293 257.293 5.2.10 Oneri comuni 0 0 0 5.2.10.1 Residui passivi perenti 0 0 0 6 Difesa del suolo 412.595.112 43.131.711 281.022.506 6.1 Spese correnti 4.161.440 16.467.750 16.978.055 6.1.1.0 Funzionamento 1.661.644 15.746.850 16.257.155 6.1.2 Interventi 2.499.796 720.900 720.900 6.1.2.1 Manutenzione opere idrauliche 2.499.796 720.900 720.900 6.1.5 Oneri comuni 0 0 0 6.1.5.1 Residui passivi perenti 0 0 0 6.2 Spese in conto capitale 408.433.672 26.663.961 264.044.451 6.2.3 Investimenti 407.194.171 26.663.961 262.804.950 6.2.3.1 Informatica di servizio 7.636 0 7.636 6.2.3.2 Difesa del suolo 194.031.000 25.972.488 97.799.488 6.2.3.3 Opere varie 34.872.000 0 30.500.000 6.2.3.4 Calamità naturali e danni bellici 118.671.500 0 96.880.500 6.2.3.5 Opere idrauliche e sistemazione del suolo 58.891.885 0 36.358.853
Unità previsionale di base
Denominazione
Residui
Competenza
Autorizzazione di cassa
6.2.3.6
Intese istituzioni di programma
567.000
0
567.000 6.2.3.7 Beni mobili 153.150 691.473 691.473 6.2.1.0 Oneri Comuni 1.239.501 0 1.239.501 6.2.10.1 Residui passivi perenti 1.239.501 0 1.239.501 7 Servizi interni del Ministero 85.620.492 119.326.750 151.424.749 7.1 Spese correnti 17.806.492 87.938.353 87.945.352 7.1.1.0 Funzionamento 5.272.492 14.581.630 14.588.629 7.1.2 Interventi 12.534.000 68.031.000 68.031.000 7.1.2.1 Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici 11.413.000 63.161.000 63.161.000 7.1.2.2 Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente 1.121.000 4.870.000 4.870.000 7.2.5 Oneri Comuni 0 5.325.723 5.325.723 7.1.5.1 Fondi da ripartire per oneri di personale 0 2.664.847 2.664.847 7.1.5.2 Residui passivi perenti 0 0 0 7.1.5.3 Fondo di riserva consumi intermedi 0 2.660.876 2.660.876 7.1.6 Trattamento di quiescenza integrale 0 0 0 7.1.6.1 Indennità 0 0 0 7.2 Spese in conto capitale 67.814.000 31.388.397 63.479.397 7.2.3 Investimenti 67.814.000 31.388.397 63.479.397 7.2.3.1 Informatica di servizio 645.000 653.200 653.200 7.2.3.2 Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici 19.204.000 30.055.000 30.055.000 7.2.3.3 Risanamento e valorizazione del territorio 47.013.000 0 32.091.000 7.2.3.4 Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale 879.000 492.200 492.200 7.2.3.5 Beni mobili 73.000 187.997 187.997 7.2.10 Oneri Comuni 0 0 0 7.2.10.1 Residui passivi perenti 0 0 0 Totale 1.638.603.486 1.353.542.709 1.988.595.533
Tab. 9. 1.VIII Commissione.
Alla gestione finanziaria degli interventi previsti dall'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, si può provvedere secondo le procedure e le modalità. dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
10. 1.Il Relatore.
Entrata 1.1.20.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione:
Competenza + 61.000.000;
Cassa + 61.000.000.
Competenza + 94.200.000;
Cassa + 94.200.000:
4.1.5.10 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine:
Competenza (-) 33.200.000;
Cassa (-) 33.200.000.
Tab. 1. 1. Il Governo.
CP: + 46.973.232;
CS: + 46.973.232;
Tab. 2. 1.Il Governo.
Upb 3.2.3.5 - Edilizia abitativa:
CS + 41.317000;
CS + 41.317000;
U.P.B. 6,1.1.1 - Spese generali di funzionamento:
CP + 760.000;
CS + 760.000.
U.P.B. 4.1 5.10 - Fondo di riserva per le spese obbbligatorie e d'ordine
CP - 42,077.000;
CS - 42,077.000.
Tab. 10.1. Il Relatore.