Commissione V

Disegno di legge n. 4447

CAMERA DEI DEPUTATI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

EMENDAMENTI
(Articoli da 27 a 40)

ART. 27.

      Sopprimerlo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
27. 76.    Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

      Sopprimerlo.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:

Art. 52-ter.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 50 per cento.
27. 58.    Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Volpini, Realacci.

      Sopprimerlo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
27. 57.    Realacci.

      Sopprimerlo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
27. 35.    Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      Sopprimerlo.

      Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui sopra si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

      A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.
27. 33.    Grignaffini, Melandri, Colasio, Carra, Rizzo, Pistone, Zanella, Intini, Buemi, Villetti, Violante, Agostini, Rossi Nicola, Innocenti, Montecchi, Ruzzante, Bogi, Magnolfi, Calzolaio.

      Sopprimerlo.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:

Art. 52-ter.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
27. 27.    Bulgarelli, Colasio, Grignaffini, Titti De Simone, Damiani.

      Sostituirlo con il seguente:

      Art. 27. - 1. Le norme, i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico sono quelle definite dai decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:

Art. 52-ter.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 50 per cento.
27. 59.    Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi, Gambale, Volpini.

      Sostituirlo con il seguente:

      Art. 27. - 1. Le norme i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico sono quelle definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.
27. 28.    Colasio, Grignaffini, Titti De Simone, Damiani, Bulgarelli.

      Al comma 1 sostituire le parole: Le cose immobili e mobili con le seguenti: Gli immobili.

      Conseguentemente ai commi 2, 3, 4, 5 e 7 ovunque ricorra la parola: cose sostituirla con la seguente: immobili.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:

Art. 52-ter.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 50 per cento.
27. 60.    Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi, Gambale, Volpini.

      Al comma 1 sostituire le parole: Le cose immobili e mobili con le seguenti: Gli immobili.

      Conseguentemente ai commi 2, 3, 5 e 7 ovunque ricorra la parola cose
sostituirla con la seguente: immobili.
Inammissibile per carenza di compensazione.
27. 36.    Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: e mobili.
Inammissibile per carenza di compensazione.
27. 32.    Damiani, Colasio, Grignaffini, Bulgarelli, Titti De Simone.

      Al comma 2, dopo la parola: archeologico aggiungere la seguente: , paesaggistico.
27. 49.    Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono.
27. 37.    Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      Al comma 2, in fine, sostituire le parole: dal Ministero per i beni e le attività culturali con le seguenti: dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.
27. 39.    Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo schema di regolamento di cui al presente comma è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari da rendere entro 60 giorni dall'assegnazione alle commissioni medesime.
27. 38.    Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dalla verifica di cui al comma 1, le cose immobili e mobili che costituiscono beni culturali di interesse nazionale, nonché i beni culturali che costituiscono beni mobili facenti parte di collezioni di interesse nazionale.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:

Art. 52-ter.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
27. 9.    Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Lolli, Sasso, Capitelli, Tocci, Martella, Giulietti.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
27. 8.    Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Carli, Sasso, Tocci, Martella, Giulietti, Lolli.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e del Consiglio di Stato, sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
27. 7.    Carli, Grignaffini, Lolli, Chiaromonte, Sasso, Capitelli, Tocci, Martella, Giulietti.

      Al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: con proprio decreto, il cui schema è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni da esprimere entro 30 giorni dalla data di trasmissione.
27. 62.    Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi, Gambale, Volpini.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
27. 61.    Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi, Gambale, Volpini.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti.
27. 6.    Chiaromonte, Carli, Grignaffini, Lolli, Sasso, Capitelli, Tocci, Martella, Giulietti.

      Dopo il comma 2 inserire il seguente:

      2-bis. Al comma 10 dell'articolo 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112 di conversione del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, sostituire le parole «Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali» sono sostituite con le seguenti: «Sono comunque inalienabili i beni riconosciuti come monumenti nazionali, i beni di interesse archeologico, gli edifici destinati ad uso amministrativo dello Stato, fino a quando ne sussista l'uso, i beni di cui all'articolo 2 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, così come recepito nel Titolo I del decreto legislativo n. 490 del 1999 - Testo unico dei beni culturali e ambientali, ogni altro bene riconosciuto con proprio decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali, che documenti e testimoni l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche.
      Il trasferimento di beni di valore artistico, storico e paesaggistico, così come definiti e individuati dal decreto legislativo n. 490 del 1999 è effettuato di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali che dovrà preventivamente approvare l'elenco dei beni trasferibili, nonché i criteri di valorizzazione con cui questi potranno essere gestiti e l'eventuale cambio di destinazione d'uso. Qualora i beni trasferiti rientrino nell'ambito di aree naturali protette , ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'interno di aree di particolare pregio naturalistico, individuate ai sensi della normativa comunitaria, per il loro trasferimento nonché per la definizione dei criteri di valorizzazione occorre l'assenso del Ministro dell'ambiente e del territorio.
      Prima del definitivo trasferimento dei beni alla società "Patrimonio dello Stato Spa" l'elenco di questi dovrà essere approvato dalla Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali che dovrà essere altresì interpellata relativamente agli elenchi dei beni su cui si intendesse procedere all'alienazione anche attraverso eventuale applicazione delle procedure di sdemanializzazione».

      Conseguentemente gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e le relative proiezioni per gli anni 2005 e 2006 concernenti le spese classificate «Consumi intermedi», sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché quelli aventi natura obbligatoria.
Inammissibile per carenza di compensazione.
27. 75.    Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo, Benvenuto, Ventura, Zanella.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      2-bis. Gli immobili di cui al comma i sono inalienabili quando siano:

          a) beni riconosciuti, con provvedimento avente forza di legge, monumenti nazionali;

          b) beni di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

          c) beni di interesse archeologico;

          d) beni che documentano l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche, riconosciuti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'ora in avanti indicato come «Ministro», anche su proposta delle altre amministrazioni statali, delle regioni e degli altri enti territoriali o di associazioni titolari di interessi diffusi;

          e) beni di interesse paesaggistico e ambientale.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:

Art. 52-ter.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 50 per cento.
27. 63.    Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi, Gambale, Volpini.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      2-bis. Gli immobili di cui al comma I sono inalienabili quando siano:

          a) beni riconosciuti, con provvedimento avente forza di legge, monumenti nazionali;

          b) beni di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera 1b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

          c) beni di interesse archeologico;

          d) beni che documentano l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche, riconosciuti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'ora in avanti indicato come «Ministro», anche su proposta delle altre amministrazioni statali, delle regioni e degli altri enti territoriali o di associazioni titolari di interessi diffusi;

          e) beni di interesse paesaggistico e ambientale.
Inammissibile per carenza di compensazione.
27. 40.    Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      Sopprimere i commi 3, 4 e 5.
Inammissibile per carenza di compensazione.
27. 51.    Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      Sostituire il comma 3 con il seguente:

      Qualora nelle cose sottoposte a verifica sia stata accertata l'inesistenza dell'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999.

      Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 10, sopprimere l'ultimo periodo.
      Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

      10-bis. In caso di mancata comunicazione da parte della soprintendenza regionale nel termine complessivo di centoventi giorni, l'Agenzia del Demanio o gli enti di cui al successivo comma 12 richiedono che la verifica sia effettuata dal Ministero per i beni e le attività culturali. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali sono individuati i beni per i quali la verifica circa la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico ha avuto esito negativo. Fino all'adozione del decreto di cui al periodo precedente, continuano ad applicarsi le disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999.

      Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 12, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Al procedimento così avviato si applicano le disposizioni dei commi 10, 10-bis e 11.
27. 5.    Alberto Giorgetti.

      Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: Avverso tale decisione può essere avanzato ricorso presso la magistratura amministrativa da parte di chi abbia titolo nonché da parte delle associazioni di tutela maggiormente rappresentative.
27. 10.    Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Capitelli, Tocci, Lolli, Sasso, Martella, Giulietti.

      Sopprimere il comma 4.

      Conseguentemente dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

Art. 51-bis.

      1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

          b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

      2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
27. 1.    Russo Spena, Giordano, Vendola.

      Al comma 4, dopo le parole: ragioni di pubblico interesse aggiungere le parole: e previo parere favorevole dell'ente proprietario, qualora questo sia la regione, la provincia o il comune.
Inammissibile per carenza di compensazione.
27. 11.    Carli, Chiaromonte, Grignaffini, Capitelli, Tocci, Lolli, Sasso, Martella, Giulietti.

      Al comma 5, sostituire le parole: liberamente alienabili con le parole: alienabili solo a condizione che i potenziali acquirenti avanzino proposte e progetti integrati tali da migliorare le condizioni di fruizione, valorizzazione, conservazione dei beni in questione.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:

Art. 52-ter.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
27. 12.    Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Capitelli, Tocci, Lolli, Sasso, Martella, Giulietti.

      Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: Sono comunque inalienabili gli immobili di cui al comma 1 situati all'interno dei parchi e delle aree protette.
Inammissibile per carenza di compensazione.
27. 42.    Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      Al comma 6, dopo la parola: archeologico aggiungere la seguente: , paesaggistico.
27. 50.    Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      Al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo.
27. 25.    Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Sasso, Gilietti, Martella, Tocci, Capitelli, Lolli.

      Al comma 8, sostituire le parole: trenta giorni con le parole: centottanta giorni.
27. 13.    Capitelli, Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Tocci, Lolli, Sasso, Martella, Giulietti.

      Al comma 8, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
27. 41.    Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «Gli elenchi degli immobili di cui al presente comma sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro 24 ore dall'avvenuta trasmissione alle soprintendenze regionali.
27. 45.    Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      Al comma 9, dopo le parole: con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, aggiungere le seguenti: sulla base dei parametri stabiliti per la catalogazione scientifica dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, e sentito il parere del il Consiglio per i beni culturali e ambientali.
27. 14.    Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Tocci, Capitelli, Lolli, Sasso, Martella, Giulietti.

      Al comma 9, dopo le parole: di concerto con l'Agenzia del demanio aggiungere: e con la Conferenza Stato-regioni-enti locali.
27. 16.    Grignaffini, Chiaromonte, Martella, Carli, Tocci, Capitelli, Lolli, Sasso, Giulietti.

      Al comma 9, dopo le parole: con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, aggiungere le seguenti: sulla base dei parametri stabiliti per la catalogazione scientifica dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, e sentito il parere del il Consiglio per i beni culturali e ambientali.
27. 64.    Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi, Gambale, Volpini.

      Al comma 9, dopo le parole: con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, da emanare inserire le seguenti: di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
27. 15.    Carli, Lolli, Chiaromonte, Grignaffini, Tocci, Capitelli, Sasso, Martella, Giulietti.

      Al comma 9, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: centottanta.
27. 17.    Grignaffini, Sasso, Giulietti, Chiaromonte, Martella, Carli, Tocci, Capitelli, Lolli.

      Al comma 9, aggiungere in fine le seguenti parole: Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari da rendere entro 60 giorni dall'assegnazione alle commissioni medesime.
27. 46.    Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      Al comma 10, dopo la parola: termine sopprimere la parola: perentorio.
27. 19.    Carli, Grignaffini, Sasso, Giulietti, Chiaromonte, Martella, Tocci, Capitelli, Lolli.

      Al comma 10 sostituire le parole: nel termine perentorio di 30 giorni con le seguenti: nel termine perentorio di 22 mesi e le parole: entro 60 giorni con le seguenti: entro 24 mesi.
Inammissibile per carenza di compensazione.
27. 18.    Chiaromonte, Grignaffini, Sasso, Giulietti, Martella, Carli, Tocci, Capitelli, Lolli.

      Al comma 10 sostituire le parole: nel termine perentorio di trenta giorni con le altre: nel termine ordinatorio di centottanta giorni.
27. 77.    Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

      Al comma 10, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
27. 72.    Colasio, Bimbi, Carra, Volpini, Rusconi, Gambale.

      Al comma 10, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti:
60 giorni.
27. 73.    Colasio, Bimbi, Carra, Volpini, Rusconi, Gambale.

      Al comma 10, sostituire le parole: alla sussistenza con le seguenti: all'assenza.
27. 47.    Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      Al comma 10, sostituire le parole: alla sussistenza con le seguenti: all'assenza.
* 27. 65.    Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi, Gambale, Volpini.

      Al comma 10, sostituire le parole: alla sussistenza con le seguenti: all'assenza.
* 27. 21.    Chiaromonte, Carli, Grignaffini, Sasso, Giulietti, Martella, Tocci, Capitelli, Lolli.

      Al comma 10 dopo le parole: della relativa scheda descrittiva aggiungere: il termine è sospeso fino a trenta giorni per una sola volta, se la competente soprintendenza richiede chiarimenti o elementi integratativi di giudizio, ovvero procede ad accertamenti di natura tecnico-valutativa, dandone espressa comunicazione.
27. 74.    Colasio, Bimbi, Carra, Volpini, Rusconi, Gambale.

      Al comma 10, sostituire l'ultimo periodo come segue: Qualora il provvedimento non venga emanato entro 180 giorni il silenziò così formato equivale a diniego non suscettibile di revisione.
27. 66.    Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi, Gambale, Volpini.

      Al comma 10, aggiungere in fine le seguenti parole: Qualora la comunicazione non venga trasmessa entro il predetto termine di sessanta giorni, si intende che i beni oggetto di verifica restano definitivamente sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999 e non viene altresì modificato il regime giuridico previsto agli articoli 822, 823 e 829 del codice civile.
27. 68.    Colasio, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.

      Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

      10-bis. In caso di mancata o ritardata conclusione del procedimento di verifica di cui al comma 10, non vale il principio del silenzio assenso.
27. 67.    Colasio, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale, Rusconi.

      Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

      10-bis. Al fine di valorizzare il patrimonio ambientale dell'arcipelago de la Maddalena, le infrastrutture e le aree ivi ubicate non più utili o non più utilizzate dal Ministero della Difesa sono assegnate in concessione gratuita con durate trentennale all'Ente parco che provvede alla loro riqualificazione e riutilizzazione.
Inammissibile per estraneità di materia.
27. 78.    Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

      Al comma 10, sostituire le parole: trenta giorni con le parole: centottanta giorni.
27. 20.    Carli, Grignaffini, Sasso, Giulietti, Chiaromonte, Martella, Tocci, Capitelli, Lolli.

      Al comma 9, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
27. 43.    Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      Al comma 10, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: centoventi giorni e in fine, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.
27. 44.    Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      Al comma 10, sostituire la parola: negativo con la seguente: positivo.

      Conseguentemente dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

Art. 51-bis.

      1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

          b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

      2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
27. 4.    Russo Spena, Giordano, Vendola.

      Al comma 10, aggiungere in fine le seguenti parole: Qualora la comunicazione non venga trasmessa entro il predetto termine di sessanta giorni, si intende che i beni oggetto di verifica restano definitivamente sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999 e non viene altresì modificato il regime giuridico previsto agli articoli 822, 823 e 829 del codice civile.
27. 24.    Carli, Chiaromonte, Grignaffini, Sasso, Giulietti, Martella, Tocci, Capitelli, Lolli.

      Al comma 10, aggiungere, in fine le seguenti parole: Nei casi di particolare difficoltà in ordine alla verifica della sussistenza dell'interesse culturale, la Soprintendenza può, con atto motivato, chiedere al Ministero una proroga di ulteriori trenta giorni per la conclusione del procedimento. In ogni caso, la mancata conclusione del procedimento di verifica o la mancata emanazione o motivazione dello stesso, comportano l'impossibilità di procedere all'esclusione dell'applicazione delle disposizioni di tutela di cui al comma 3.
27. 23.    Carli, Chiaromonte, Capitelli, Grignaffini, Sasso, Giulietti, Martella, Tocci, Lolli.

      Al comma 10, aggiungere in fine le seguenti parole: Qualora la comunicazione non venga trasmessa entro il predetto termine di sessanta giorni, si intende che i beni oggetto di verifica restano definitivamente sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999 e non viene altresì modificato il regime giuridico previsto agli articoli 822, 823 e 829 del codice civile.
27. 54.    Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      Al comma 10, aggiungere, in fine, le parole: Qualora il provvedimento non venga emanato entro 180 giorni il silenzio così formato equivale a diniego non suscettibile di revisione.
27. 22.    Carli, Sasso, Giulietti, Chiaromonte, Grignaffini, Martella, Tocci, Capitelli, Lolli.

      Al comma 10 aggiungere il seguente periodo: La soprintendenza regionale, sulla base dell'istruttoria svolta dalle soprintendenze competenti e del parere da queste formulato nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, conclude il procedimento di verifica in ordine alla sussistenza dell'interesse culturale dell'immobile con provvedimento motivato e ne dà comunicazione all'agenzia richiedente, entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa scheda descrittiva. La mancata comunicazione nel termine complessivo di centoventi giorni dalla ricezione della scheda equivale ad esito negativo della verifica; al fine di rispettare il termine indicato nel periodo precedente il ministero per i Beni e le Attività Culturali è autorizzato a stipulare in totale ,500 rapporti di lavoro a tempo determinato per le professionalità tecniche e amministrative da individuarsi con decreto ministeriale per ciascuna soprintendenza di settore e regionale.
Inammissibile per carenza di compensazione.
27. 56.    Gioacchino Alfano.

      Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

      10-bis. I provvedimenti motivati di cui al comma 10 sono depositati presso le soprintendenze regionali competenti per la durata di quindici giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione; fino a 15 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono presentare osservazioni le associazioni ambientaliste e di tutela del patrimonio culturale e ambientale dello Stato nonché gli altri enti pubblici e le istituzioni interessate. Entro 15 giorni dalla presentazione delle osservazioni, la soprintendenza regionale, al fine di assicurare la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici, può modificare il provvedimento motivato dandone comunicazione immediata all'agenzia richiedente.
27. 53.    Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

      10-bis. In caso di mancata o ritardata conclusione del procedimento di verifica di cui al comma 10, non vale il principio del silenzio assenso.
27. 30.    Grignaffini, Titti De Simone, Bulgarelli, Damiani, Colasio.

      Al comma 11, sostituire le parole: e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali con le seguenti: nonché di tutela del patrimonio culturale e ambientale.
27. 48.    Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

      12-bis. Per espletare le funzioni e i compiti di cui al presente articolo, il Ministero per i beni e le attività culturali, è autorizzato per l'anno 2004, in deroga ad eventuali disposizioni contrarie, a procedere alla assunzione di personale tecnico scientifico a tempo indeterminato con le modalità e le regole previste dalle leggi in materia. Per provvedere ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, determinati nel limite massimo di 20 milioni di euro, a decorrere dal 2004, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

      1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
27. 31.    Titti De Simone, Colasio, Grignaffini, Damiani, Bulgarelli.

      Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

      12-bis. Nel caso in cui le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché gli altri enti ed istituti pubblici, possessori o detentori dei beni di cui al comma 1, non procedano entro 180 giorni all'istanza di verifica dell'interesse culturale, la procedura è avviata d'ufficio dalle competenti soprintendenze.
27. 70.    Colasio, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.

      Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:

      12-bis. Per espletare le funzioni e i compiti di cui al presente articolo, Il Ministero per i beni e le attività culturali, è autorizzato per l'anno 2004, in deroga ad eventuali disposizioni contrarie, a procedere alla assunzione di personale tecnico scientifico a tempo indeterminato con le modalità e le regole previste dalle leggi in materia. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, determinati nel limite massimo di 20 milioni di euro, a decorrere dal 2004, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:

Art. 52-ter.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 50 per cento.
27. 69.    Colasio, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale, Rusconi.

      Dopo il comma 12 inserire il seguente:

      12-bis. Indipendentemente dalla verifica di cui al comma 2, i beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, di interesse artistico o storico, privi di reddito, sono trasferiti gratuitamente al demanio delle Regioni, delle province o dei comuni, su specifica richiesta dell'amministrazione interessata, da presentare all'Agenzia del Demanio, e previo parere favorevole della soprintendenza competente, nei casi in cui l'amministrazione medesima abbia investito o dimostri con appositi progetti di voler investire risorse del proprio bilancio per la salvaguardia, la riqualificazione e la valorizzazione dei beni. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di natura non regolamentare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri per la valutazione dei progetti e degli investimenti. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

      Conseguentemente:

      Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti, da emanare entro il 31 marzo 2004, ad aumentare l'aliquota dell'imposta di consumo accisa sui tabacchi e sulle bevande alcoliche fino a totale copertura dell'onere.
27. 34.    Rossi Sergio, Parolo, Guido Dussin.

      Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

      12-bis. Nel caso in cui le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché gli altri enti ed istituti pubblici, possessori o detentori dei beni di cui al comma 1, non procedano entro 180 giorni all'istanza di verifica dell'interesse culturale, la procedura è avviata d'ufficio dalle competenti soprintendenze.
27. 26.    Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Sasso, Giulietti, Martella, Tocci, Capitelli, Lolli.

      Sopprimere il comma 13.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:

Art. 52-ter.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 50 per cento.
* 27. 71.    Colasio, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale, Rusconi.

      Sopprimere il comma 13.
Inammissibile per carenza di compensazione.
* 27. 52.    Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      Sopprimere il comma 13.
Inammissibile per carenza di compensazione.
27. 29.    Bulgarelli, Damiani, Colasio, Titti De Simone, Grignaffini.

      Sopprimere il comma 13.

      Conseguentemente dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

Art. 51-bis.

      1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

          b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

      2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
27. 2.    Russo Spena, Giordano, Vendola.

      Sopprimere il comma 13-bis.

      Conseguentemente dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

Art. 51-bis.

      1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

          b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

      2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
27. 3.    Russo Spena, Giordano, Vendola.

      Al comma 13-bis, dopo le parole: beni immobili aggiungere le seguenti: , con esclusione di quelli interessati alle richieste dei comuni presentate ai sensi dell'articolo 12-ter, della legge 30 marzo 1998, n. 61, o per i quali siano stati già stipulati contratti di vendita ovvero sottoscritti accordi di programma o intese con enti locali.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:

Art. 52-ter.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
27. 55.    Benvenuto, Minniti, Pistone, Molinari, Lettieri, Pisa, Ruzzante,Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tanoni, Lucidi.

ART. 28.

      Sopprimere l'articoto 28.

      1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

          b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

      2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
28.  1. Russo Spena, Giordano.

      Sopprimere l'articolo 28.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 32-bis, è inserito il seguente:

Art. 32-ter.
(Fondo speciale di riserva).

      1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato «Fondo speciale di riserva» nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
      2. Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.
      3. Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro».
28.  5. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      Sopprimere l'articolo 28.
Inammissibile per carenza di compensazione.
28.  3. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

      All'articolo 28, comma 1, sono soppresse le parole: Non si applicano alle operazioni fondiarie attuate attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001 le disposizioni previste dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e dall'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Tali operazioni usufruiscono delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604».

      Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

      «1-ter. Non si applicano alle operazioni fondiarie attuate attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001 le disposizioni previste dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e dall'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Tali operazioni usufruiscono delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604.».
Inammissibile per carenza di compensazione.
28.  2. Peretti, Liotta.

      All'articolo 28, comma 1, sono soppresse le parole: Non si applicano alle operazioni fondiarie, attuate attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001 le disposizioni previste dall'articolo 7 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e dall'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Tali operazioni usufruiscono delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604.

      Conseguentemente: all'articolo 28, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

      «1-ter. Non si applicano alle operazioni fondiarie attuate attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001 le disposizioni previste dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e dall'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Tali operazioni usufriuscono delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604.».
Inammissibile per carenza di compensazione.
*28.  4. Alberto Giorgetti.

ART. 29.

      Sopprimere l'articolo 29.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

Art. 51-bis.

      1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

          b) all'articolo 45, il comma 2, è soppresso;

      2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: fra «il 3,5 e il 7,5».
29.  1. Russo Spena, Giordano.

      L'articolo 29 è soppresso.

      Ai maggiori oneri stimati derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2004 e 1.000 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006.

      Conseguentemente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente alla data indicata variazione tariffa il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1,5 milioni di euro, in ragione annua.
29.  7. Pistone, Cossutta Maura, Rizzo, Sgobio, Bellillo, Ventura, Agostini, Benvenuto.

      Sopprimere l'articolo 29.

      Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 1.000.000.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2004, dopo l'articolo 41-bis è inserito il seguente:

Art. 41-ter

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 30 aprile 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
      2. I decreti di cui al comma 1, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
29.  14. Zanella, Ventura, Agostini, Benvenuto, Rizzo, Pistone, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Morgando, Rocchi, Milana.

      Sopprimere l'articolo 29.

      Conseguentemente dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

      1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
      2. A decorrere dal 1o gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.
29.  15. Morgando, Ventura, Rizzo, Zanella, Pinza, Agostini, Lettieri, Benvenuto.

      All'articolo 29, comma 1, sostituire le parole: a vendere a trattativa privata, anche in blocco «c2on le altre: previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti a vendere, secondo le regole di trasparenza e seguendo le procedure concorsuali e di appalto in vigore.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

Art. 51-bis.

      1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

          b) all'articolo 45, il comma 2, è soppresso;

      2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: fra «il 3,5 e il 7,5».
29.  2. Russo Spena, Giordano.

      Al comma 1, sostituire le parole: a trattativa privata con le seguenti: attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.

      Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 100.000.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2004, dopo l'articolo 41-bis è aggiunto il seguente:

Art. 41-ter

      1. Alla tariffa di cui alla tabella 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni, l'importo annuale della tassa è fissato in 500 euro.
29.  10. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      All'articolo 29 sopprimere il secondo periodo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
29.  8. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

      Al comma 1, al secondo periodo, in fine, sopprimere le parole da: ovvero per i quali fino alla fine del periodo.

      Conseguentemente dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.
29.  5. Morgando.

      Al comma 1, al secondo periodo, in fine, sopprimere le parole da: ovvero per i quali fino alla fine del periodo.

      Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 100.000.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2004, dopo l'articolo 41-bis è aggiunto il seguente:

Art. 41-ter

      1. Alla tariffa di cui alla tabella 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni, l'importo annuale della tassa è fissato in 500 euro.
29.  12. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: ovvero per i quali fino al punto con le seguenti: . In ogni caso per procedere alla vendita di ciascuno dei beni immobili di cui al presente articolo, l'Agenzia del demanio deve dimostrare la sussistenza di un vantaggio effettivo, in ragione di una proiezione pluriennale, in relazione agli oneri da sostenere per il pagamento del canone di locazione e quelli relativi alle spese di ammortamento e manutenzione straordinaria che giustifichi la vendita degli stessi».

      Conseguentemente dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

      1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
      2. A decorrere dal 1o gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
      3. A decorrere dal 1o gennaio 2004, la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.
29.  4. Morgando, Vigni, Zanella.

      All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: a trattativa privata con le seguenti: mediante asta pubblica.
Inammissibile per carenza di compensazione.
29.  9. Alberto Giorgetti.

      Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Sono comunque esclusi dall'alienazione quei beni immobili che testimoniano eventi che hanno caratterizzato la storia dell'Italia.

      Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 200.000.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2004, dopo l'articolo 41-bis è aggiunto il seguente:

Art. 41-ter

      1. Alla tariffa di cui alla tabella 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni, l'importo annuale della tassa è fissato in 500 euro.
29.  11. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      Al comma 1, sopprimere il terzo e il quarto periodo.
29.  6. Morgando.

      Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
29.  13. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      All'articolo 29, sopprimere il comma 1-bis.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

Art. 51-bis.

      1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

          b) all'articolo 45, il comma 2, è soppresso;

      2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: fra «il 3,5 e il 7,5».
29.  3. Russo Spena, Giordano.

ART. 30.

      Sopprimerlo.
30. 3.    Russo Spena, Giordano.

      Sopprimerlo.

      Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 500.000.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2004, dopo l'articolo 41-bis è inserito il seguente:

Art. 41-ter

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 30 aprile 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
      2. I decreti di cui al comma 1, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
30. 24.    Zanella, Ventura, Benvenuto, Rizzo, Agostini, Pistone, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      Sopprimerlo.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:

Art. 52-ter.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
30. 11.    Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Sasso, Giulietti, Martella, Tocci, Capitelli, Lolli.

      Sopprimere il comma 1.
Inammissibile per carenza di compensazione.
30. 20.    Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: e con le procedure fino a: n. 410.
30. 21.    Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      Al comma 1, dopo le parole: le società di trasformazione umana inserire le seguenti: interamente pubbliche.
30. 9.    Russo Spena, Giordano, Vendola.

      Al comma 1, dopo le parole: proprietà dello Stato aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelli accertati con le modalità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.
Inammissibile per carenza di compensazione.
30. 22.    Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: un anno.
* 30. 1.    Zorzato.

      Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: un anno.
* 30. 14.     Mariotti, Agostini, Montecchi, Ventura, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi, Tolotti.

      Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: un anno.
* 30. 12.    Alberto Giorgetti.

      Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: un anno.

      Motivazione: la costituzione di una società di trasformazione urbana è un'operazione complessa che può richiedere tempi più ampi dei 180 giorni contenuti nel testo in esame. Si propone riportare questo termine a un anno.
* 30. 16.    Mariotti, Agostini, Montecchi, Ventura, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi, Tolotti.

      Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: un anno.
* 30. 18.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 1, sopprimere le parole da: L'agenzia del demanio fino a: procedura di evidenza pubblica.
30. 10.    Russo Spena, Giordano, Vendola.

      Al comma 1, dopo le parole: Una quota dei proventi inserire le seguenti: non inferiore al 30 per cento.

      Conseguentemente, sostituire la parola: convenzionata con la seguente: sovvenzionata.
30. 4.    Russo Spena, Giordano, Vendola.

      Al comma 1, dopo le parole: Una quota dei proventi inserire le seguenti: non inferiore al 30%.
30. 5.    Russo Spena, Giordano, Vendola.

      Al comma 1, sostituire la parola: convenzionata con la seguente: sovvenzionata.
30. 6.    Russo Spena, Giordano, Vendola.

      Al comma 1, dopo le parole: edilizia residenziale sopprimere la parola: convenzionata e sostituirla con la seguente: pubblica.
* 30. 2.    Zorzato.

      Al comma 1, dopo le parole: edilizia residenziale sopprimere la parola: convenzionata e sostituirla con la seguente: pubblica.
* 30. 13.    Alberto Giorgetti.

      Al comma 1, dopo le parole: edilizia residenziale sopprimere la parola: convenzionata e sostituirla con la seguente: pubblica.
* 30. 15.    Montecchi, Ventura, Mariotti, Agostini, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi, Tolotti.

      Al comma 1, dopo le parole: edilizia residenziale sopprimere la parola: convenzionata e sostituirla con la seguente: pubblica.

      Motivazione: l'emendamento proposto è finalizzato ad ampliare le tipologie dei programmi da realizzare.
* 30. 17.    Montecchi, Ventura, Mariotti, Agostini, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi, Tolotti.

      Al comma 1, dopo le parole: edilizia residenziale sopprimere la parola: convenzionata e sostituirla con la seguente: pubblica.
* 30. 19.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 1, dopo la parola: convenzionata aggiungere le seguenti: e sovvenzionata.
30. 7.    Russo Spena, Giordano, Vendola.

      Al comma 1, dopo la parola: convenzionata aggiungere le seguenti: con locazione a tempo indeterminato.
30. 8.    Russo Spena, Giordano, Vendola.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Le società di trasformazione urbana operano nell'ambito delle previsioni urbanistiche e secondo le disposizioni delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune nel quale risiede il patrimonio immobiliare interessato.
30. 23.    Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

      1. I Comuni il cui centro storico è riconosciuto totalmente o parzialmente come «Sito UNESCO» possono richiedere al competente ministero il trasferimento dal demanio statale al demanio comunale di beni immobili vincolati, ai sensi della legge 1o giugno 1939 n. 1089, non più utilizzati dallo Stato o a rischio di degrado, al fine di consentirne il recupero, la salvaguardia e la gestione. A seguito della richiesta i beni interessati sono trasferiti al demanio comunale, sentito il parere delle competenti soprintendenze.
30. 01.    Vigni.

ART. 32.

      Sopprimerlo.

      Conseguentemente dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

Art. 51-bis.

      1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

          b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

      2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
32. 21.    Russo Spena, Giordano.

      Sopprimerlo.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:

Art. 52-ter.
(Emersione di attività detenute all'estero).

      1. 1. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli 12 e seguenti decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con la legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con legge 1o agosto 2003, n. 212, sono sottoposti a tassazione con l'aliquota stabilita al comma 2 del presente articolo.
      2. L'aliquota di cui al comma 1 è pari alla differenza tra 12,5 per4 cento e la percentuale applicata per le regolarizzazioni di cui alle leggi menzionate al comma 1.
      3. La somma complessivamente dovuta in base al commi 1 e 2 viene corrisposta ripartendola in misura eguale negli anni 2004, 2005 e 2006.
      4. All'articolo 13, decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con la legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola «riservata» è ovunque soppressa. Al comma 3 del medesimo articolo, le parole da «senza indicazione» a «riservata» sono sostituite dalle seguenti: «indicando i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e le attività finanziarie da loro rimpatriate».
      5. L'articolo 15, comma 5, decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con la 1egge 23 novembre 2001, n. 409 è abrogato.
      6. All'articolo 6, d), decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con legge 1o agosto 2003, n. 212, sono abrogate le parole da «Relativamente» a «precedente».
32. 152.    Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

      Sopprimerlo.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire i seguenti:

Art. 52-ter.
(Imposta sui tabacchi).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 19985, n.76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 40 per cento.

Art. 52-quater.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

      1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
32. 193.    Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Vicari, Morgando.

      Sopprimerlo.

      Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui sopra si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

Art. 52-ter.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 40 per cento.
32. 225.    Vigni, Morgando, Lettieri, Zanella, Villetti, Intini, Buemi, Rizzo, Pistone, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

      Sopprimerlo.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:

Art. 52-ter.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 36 per cento.
32. 154.    Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

      Sopprimerlo.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:

Art. 52-ter.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
32. 153.    Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

      Sopprimerlo.

      Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 3.600.000.000 euro per l'anno 2004, e a 100.000.000 per gli anni successivi, dopo l'articolo 32-bis, sono inseriti i seguenti:

Art. 32-ter.
(Fondo speciale di riserva).

      1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato «Fondo speciale di riserva» nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
      2. Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.
      3. Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dell'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro.

Art. 32-ter.

      1. Alla tariffa di cui alla tabella 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni, l'importo annuale della tassa è fissato in 500 euro.
32. 81.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Sopprimerlo.

      Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 3.600.000.000 euro per l'anno 2004 e 100.000.000 euro a decorrere dal 2005, dopo l'articolo 41-bis è aggiunto il seguente:

Art. 41-ter.

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 30 aprile 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'importa di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
      2. I decreti di cui al comma 1, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
32. 64.    Zanella, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion.

      Sopprimerlo.

      Conseguentemente gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e le relative proiezioni per gli anni 2005 e 2006 concernenti le spese classificate «Consumi intermedi» sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché quelli aventi natura obbligatoria.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
32. 221.    Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

      Sopprimerlo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
32. 222.    Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.

      Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 32.
(Misure per fronteggiare il fenomeno dell'abusivismo edilizio).

      1. Le opere abusive sono acquisite di diritto al patrimonio dello Stato, ovvero, nel caso di presenza di vincoli di tutela a favore dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, unitamente all'area sulla quale sono state realizzate. In caso di presenza di più vincoli, l'acquisizione è effettuata a favore dell'amministrazione comunale. L'acquisizione dell'area può essere estesa fino al limite di dieci volte la superficie utile abusivamente costruita. L'acquisizione ha effetto, se non sono realizzati la demolizione ed il ripristino dei luoghi da parte del responsabile dell'abuso, nel termine di novanta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione ad opera del dirigente o del responsabile. L'accertamento dell'inottemperanza alla predetta ingiunzione costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione, a titolo gratuito, nei registri immobiliari, del trasferimento della proprietà a favore dell'amministrazione competente.
      2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il segretario comunale trasmette al prefetto, informandone il presidente della giunta regionale, l'elenco delle opere abusive non sanabili e indica lo stato dei procedimenti relativi. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni, il prefetto si sostituisce all'amministrazione comunale ai tini degli adempimenti previsti dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e provvede altresì, nel termine di trenta giorni dalla trasmissione dell'elenco, agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.
      3. L'esecuzione immediata della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto, che si avvale del personale e dei mezzi degli organismi tecnici del Ministero della difesa. La demolizione, il ripristino, nonché la riqualificazione ambientale dello stato dei luoghi, sono effettuate secondo le modalità prescritte, ai fini della tutela del bene, dalle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo, a spese del responsabile dell'abuso.
      4. Eseguita la demolizione e il ripristino, nonché la riqualificazione ambientale dello stato dei luoghi, le aree acquisite possono essere utilizzate per finalità di interesse pubblico conformi alla natura e ai contenuti del vincolo. L'onere per la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi restano a carico dei soggetti obbligati ai sensi delle disposizioni vigenti.
      5. Se l'opera abusiva è destinata ad abitazione del responsabile dell'abuso, entro sessanta giorni dalla notifica del trasferimento di proprietà di cui al comma 1, può esserne richiesto l'uso temporaneo al prefetto, che sospende l'esecuzione della demolizione, ai tini dell'attivazione delle procedure di cui all'articolo solo qualora l'opera sia sanabile e possa permanere sul territorio senza danno alcuno per l'ambiente. Qualora l'opera abusiva ricada in un'area protetta, statale la sospensione può essere disposta previo assenso del Ministero dell'ambiente, oltre che dell'ente di gestione dell'area.
      6. L'uso temporaneo dell'abitazione è soggetto alla sussistenza di tutte le seguenti condizioni:

          a) la costruzione deve essere stata completata ed abitata entro il 31 dicembre 2002;

          b) il responsabile dell'abuso o i componenti del suo nucleo familiare non devono essere proprietari o detentori a qualsiasi titolo di altra abitazione sul territorio nazionale;

          c) il responsabile dell'abuso è tenuto a corrispondere allo Stato un'indennità annua commisurata ai valori del mercato delle locazioni, nonché a sostenere le spese per gli oneri concessori e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile per tutta la durata della utilizzazione, se l'immobile è costituito da un'unica unità abitativa; in caso di pluralità di unità abitative costituenti l'immobile abusivo, gli oneri anzidetti ricadono nella stessa misura in capo a ciascun usuario delle predette unità abitative;

          d) il responsabile dell'abuso ha realizzato l'opera abusiva su area di cui aveva il legittimo possesso;

          e) il reddito del responsabile dell'abuso e del suo nucleo familiare non è superiore a quello previsto per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

      7. La mancanza di uno dei requisiti previsti dalle lettere a), b) c) ed e) del comma precedente preclude l'assegnazione in uso temporaneo e il successivo godimento dell'opera abusiva; l'omesso versamento delle somme dovute comporta - previa diffida, notificata entro cinque giorni, ad adempiere entro i successivi quindici giorni - la perdita dell'uso anzidetto.
      8. L'uso temporaneo dell'abitazione non è consentito oltre un anno nelle aree sottoposte a vincoli storico-artistici ed ambientale-paesaggistici, nonché in quelle di particolare valore ambientale e paesistico per le quali è urgente ed indifferibile il ripristino dello stato dei luoghi, individuate su proposta del presidente della giunta regionale, con decreto del Ministro del lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro per i beni e le attività culturali. Negli altri luoghi esso ha un limite massimo di anni tre.

      Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 2.000.000.000 euro per l'anno 2004, e a 80.000.000 per gli anni successivi, dopo l'articolo 32-bis, sono è inserito il seguente:

Art. 32-ter.
(Fondo speciale di riserva).

      Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato «Fondo speciale di riserva» nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.
Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro.
32. 134.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Sostituire l'articolo 32 con il seguente:

Art. 32.
(Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica e per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio).

      1. Al fine di concorrere alla partecipazione alla realizzazione delle politiche di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio, attivate dalle regioni è destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli interventi da ammettere a finanziamento.
      2. Per attivare un programma nazionale di interventi, anche con la partecipazione di risorse private, rivolto alla riqualificazione di ambiti territoriali caratterizzati da consistente degrado economico e sociale, con riguardo al fenomeni di abusivismo edilizio, da attuare anche attraverso il recupero delle risorse ambientali e culturali, è destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporti di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli ambiti di rilevanza e interesse nazionale oggetto di riqualificazione urbanistica, ambientale e culturale attribuendo priorità alle aree oggetto di programmi di riqualificazione già approvati di cui al decreto Ministro dei lavori pubblici dell'8 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998, e di cui all'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Su tali aree, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma di interventi, anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 42 del presente articolo.
      3. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico è destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree comprese nel programma. Su tali aree, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma operativo di interventi e le relative modalità di attuazione.
      4. Allo scopo di attuare un programma di interventi per il ripristino e la riqualificazione delle aree e dei beni soggetti alle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tale somma è assegnata alla soprintendenza per i beni architettonici e ambientali, per l'esecuzione di interventi di ripristino e di riqualificazione paesaggistica delle aree tutelate, dopo aver individuato, d'intesa con le regioni, le aree vincolate da ricomprendere nel programma.
      5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive, per la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 41, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante ruolo al sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle modalità stabilite, il Ministro dell'interno provvede al reintegro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo al comuni.
      6. Le attività di monitoraggio e di raccolta delle informazioni relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fanno capo all'Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio. Il Ministero collabora con le regioni al fine di costituire un sistema informativo nazionale necessario anche per la redazione della relazione al Parlamento di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono aggiornate le modalità di redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione delle informazioni contenute nei rapporti di cui all'articolo 31, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per le suddette attività è destinata una somma di 0,2 milioni di euro per l'anno 2004 e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
      7. Le disposizioni del presente comma e dei commi successivi si applicano alle opere abusive comunque censite non suscettibili di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, realizzate nelle aree e negli immobili soggetti al vincoli di cui agli articoli 32 e 33 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, realizzate entro il 31 dicembre 1993, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, regioni e comuni non abbiano provveduto alla esecuzione delle misure sanzionatorie previste dalla medesima legge n. 47 del 1985.
      8. Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nei commi da 9 a 30 si intende:

          a) per «responsabile dell'abuso» colui che ha realizzato o ha commissionato ad altri la realizzazione di opere o di interventi in violazione di norme urbanistico-edilizie; ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 5, al responsabile dell'abuso è equiparato colui che, a qualsiasi titolo, detenga o possieda il manufatto realizzato in violazione delle predette norme ovvero l'immobile sul quale è stato eseguito l'intervento abusivo;

          b) per «dirigente», il dirigente dell'ente locale preposto all'ufficio competente per la vigilanza e la repressione degli abusi edilizi. Al dirigente e' equiparato il responsabile del servizio, nominato dall'ente locale, tra le cui competenze sono comprese la vigilanza e la repressione degli abusi edilizi.

      9. Le opere abusive di cui al comma 9 sono acquisite di diritto al patrimonio dello Stato, ovvero, nel caso di presenza di vincoli di tutela a favore dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, unitamente all'area sulla quale sono state realizzate. In caso di presenza di più vincoli, l'acquisizione è effettuata a favore dell'amministrazione comunale. L'acquisizione dell'area può essere estesa fino al limite di dieci volte la superficie utile abusivamente costruita L'acquisizione ha effetto, se non sono realizzati la demolizione ed il ripristino dei luoghi da parte del responsabile dell'abuso, nel termine di tre mesi dalla notificazione dell'ingiunzione ad opera del dirigente o del responsabile. L'accertamento dell'inottemperanza alla predetta ingiunzione, emessa ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione, a titolo gratuito, nei registri immobiliari, del trasferimento della proprietà a favore dell'amministrazione competente.
      10. I provvedimenti di cui al comma 11 sono notificati anche al proprietario, nel caso in cui il responsabile dell'abuso sia il detentore o il possessore del bene sul quale l'abuso stesso e' stato realizzato.
      11. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il segretario comunale trasmette al prefetto, informandone il presidente della giunta regionale, l'elenco delle opere di cui al comma 9 non sanabili, per le cui demolizioni è stato esperito il procedimento di cui all'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 31, lettera d), e indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al comma 11. Il segretario comunale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al prefetto, informandone il presidente della giunta regionale, l'elenco delle opere per le quali non è stata definita la procedura repressiva, prevista dal citato articolo 7 della legge n. 47 del 1985. Decorso inutilmente il predetto termine di sei mesi, il prefetto si sostituisce all'amministrazione comunale ai fini degli adempimenti previsti dal citato articolo 7 della legge n. 47 del 1985. Qualora il segretario comunale non ottemperi nel termine previsto agli adempimenti di trasmissione degli elenchi al prefetto, il presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta che provvede alla trasmissione nei successivi due mesi. Nel medesimo termine di due mesi le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire, nelle ipotesi previste al comma 11. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il nominativo del proprietario e dell'eventuale occupante dell'immobile abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile, anche ai fini di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo l998, n. 112. È escluso dall'applicazione delle procedure di cui al presente comma l'elenco di cui al comma 14.
      12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente dell'ente locale redige l'elenco delle istanze di sanatoria presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, relative ad opere abusive riguardanti aree ed immobili soggetti ai vincoli stabiliti dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il cui procedimento non sia ancora concluso e lo trasmette al presidente della giunta regionale. Entro i successivi sei mesi l'amministrazione comunale provvede ad istruire le istanze pervenute, acquisendo la documentazione necessaria per il rilascio o il diniego della autorizzazione o concessione edilizia in sanatoria. Il rilascio della concessione o della autorizzazione è subordinato all'espressione del parere prescritto dall'articolo 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni. Per i beni e le aree tutelati ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999, il predetto parere è reso secondo la procedura prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di inattività dell'amministrazione locale, il presidente della giunta regionale, previa diffida, nomina un commissario ad acta per gli adempimenti previsti nel presente comma. I pareri negativi, emessi al sensi del citato articolo 32 della legge n. 47 del 1985, sulle istanze di sanatoria, ovvero gli annullamenti dei pareri positivi da parte dei competenti organi ministeriali, con esclusione dei provvedimenti di silenzio rifiuto, sono trasmessi dal segretario comunale al prefetto ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma e ai commi da 16 a 27, entro due mesi dalla loro emissione.
      13. Sono fatte salve, per quanto attiene al demanio marittimo, le disposizioni di cui all'articolo 29 del codice della navigazione. Nelle aree protette nazionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, relativamente alle opere abusive realizzate posteriormente al 1o gennaio 1994. Si applicano le medesime disposizioni della citata legge n. 426 del 1998 anche relativamente agli abusi realizzati nelle aree naturali protette prima del 1o gennaio 1994 qualora il prefetto competente non provveda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a porre in essere gli adempimenti previsti dal presente articolo e dai commi da 16 a 27.
      14. Il prefetto, entro un mese dalla ricezione dell'elenco di cui al comma 13, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.
      15. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresi la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto, che si avvale del personale e dei mezzi previsti dall'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 31, lettera i), del presente articolo.
      16. La demolizione, il ripristino, nonché la riqualificazione ambientale dello stato dei luoghi, sono effettuati secondo le modalità prescritte, al fini della tutela del bene, dalle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo, a spese del responsabile dell'abuso.
      17. Eseguiti la demolizione e il ripristino, nonché la riqualificazione ambientale dello stato dei luoghi, le ree acquisite ai sensi del comma 11 possono essere utilizzate per finalità di interesse pubblico conformi alla natura e ai contenuti del vincolo. L'onere per la demolizione, come definita al comma 17, ed il ripristino dello stato dei luoghi, eseguiti al sensi dei commi 16, 17 e 18, restano a carico dei soggetti obbligati ai sensi delle disposizioni vigenti.
      18. Se l'opera abusiva e' destinata ad abitazione del responsabile dell'abuso ovvero dei componenti del suo nucleo familiare, entro due mesi dalla notifica del trasferimento di proprietà di cui al comma 11, può esserne richiesto l'uso temporaneo al prefetto, che sospende l'esecuzione della demolizione, ai fini dell'attivazione delle procedure di cui ai commi 22 e seguenti. Qualora l'opera abusiva ricada in un'area protetta statale, la sospensione può essere disposta previo assenso del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
      19. Il prefetto cura la redazione di un rapporto quadrimestrale riportante la situazione relativa all'applicazione del presente articolo, con particolare riguardo alle acquisizioni, e provvede alla trasmissione del suddetto rapporto al Ministeri dell'interno, per i beni e le attività culturali, delle infrastrutture e trasporti, dell'economia, dell'ambiente e della tutela del territorio e al presidente della regione ove è collocata l'opera abusiva.
      20. Nel caso previsto dal comma 20, il prefetto, entro due mesi dalla richiesta di uso temporaneo dell'abitazione da parte del responsabile dell'abuso, sentite, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ed il comune, provvede alla sospensione della demolizione ed alla attribuzione dell'uso temporaneo dell'immobile per un periodo non superiore a tre anni, non prorogabili, decorsi i quali il prefetto emette ordinanza di sgombero che costituisce titolo esecutivo. L'uso temporaneo dell'alloggio non obbliga il comune alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.
      21. L'uso temporaneo dell'abitazione, fatto salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione di cui al comma 30, è soggetto alla sussistenza di tutte le seguenti condizioni:

          a) la costruzione deve essere stata completata ed abitata entro il 31 dicembre 1993 e tali circostanze devono essere attestate con dichiarazioni innanzi al giudice competente del luogo ove è situato l'immobile, ovvero al segretario comunale o funzionario dallo stesso delegato;

          b) il responsabile dell'abuso o i componenti del suo nucleo familiare non devono essere proprietari o detentori a qualsiasi titolo di altra abitazione sul territorio nazionale;

          c) il responsabile dell'abuso è tenuto a corrispondere allo Stato un'indennità annua non superiore al 15 per cento del reddito imponibile annuo del nucleo familiare, nonché a sostenere le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile per tutta la durata della utilizzazione, se l'immobile è costituito da un'unica unità abitativa in caso di pluralità di unità abitative costituenti l'immobile abusivo, gli oneri anzidetti ricadono nella stessa misura in capo a ciascun usuario delle predette unità abitative. Tali introiti sono attribuiti al comuni e destinati ad interventi di riqualificazione ambientale e per l'attuazione delle varianti di recupero urbanistico;

          d) il responsabile dell'abuso ha realizzato l'opera abusiva su area di cui aveva il legittimo possesso;

          e) il reddito del responsabile dell'abuso e del suo nucleo familiare non e superiore a quello previsto per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

      22. La mancanza di uno dei requisiti previsti dalle lettere a), b), d) ed e) del comma 23 preclude l'assegnazione in uso temporaneo e il successivo godimento dell'opera abusiva; l'omesso versamento delle somme indicate alla lettera c) del medesimo comma 23 comporta, previa diffida, notificata entro cinque giorni, ad adempiere entro i successivi quindici giorni, la perdita dell'uso anzidetto.
      23. L'uso temporaneo dell'abitazione non è consentito oltre un anno nelle aree sottoposte a vincoli storico-artistico ed ambientale-paesaggistico, nonché in quelle di particolare valore ambientale e paesistico per le quali è urgente ed indifferibile il ripristino dello stato dei luoghi, individuate su proposta del presidente della giunta regionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro per i beni e le attività culturali.
      24. Entro i termini massimi di uso temporaneo delle abitazioni, l'amministrazione comunale predispone, ai fini dell'attivazione delle richieste di finanziamento, un piano d'intervento per l'assegnazione di abitazioni necessarie per soddisfare le esigenze abitative aggiuntive determinate dall'attuazione della presente legge, ai sensi di quanto disposto dai commi 28 e seguenti.
      25. Il responsabile dell'abuso, qualora si trovi nella condizione prevista alla lettera e) del comma 23, e qualora siano decorsi i termini previsti per l'uso temporaneo delle abitazioni, può beneficiare del contributo a carico del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, secondo l'entità e le modalità di erogazione dei contributi definite dal comune.
      26. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concorre, unitamente alla regione e agli altri enti locali interessati, alla elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica per fronteggiare l'emergenza abitativa derivante dalla esecuzione degli interventi di cui ai commi da 16 a 21. I programmi prevedono in via prioritaria l'acquisto ed il recupero di abitazioni, nonché l'insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie. Con atto di indirizzo e coordinamento, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono stabilite le priorità di intervento a livello nazionale.
      27. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le amministrazioni comunali, di intesa con gli istituti autonomi case popolari comunque denominati, possono assegnare, anche a titolo provvisorio e nelle more dell'attuazione dei programmi di cui al comma 28, alloggi di edilizia residenziale pubblica al responsabile dell'abuso e al suo nucleo familiare. In ogni caso l'assegnazione definitiva degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al nucleo familiare del responsabile dell'abuso è disciplinata al sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
      28. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, al sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento attuativo delle disposizioni di cui al presente capo, nel rispetto delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
      29. Alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

      Art. 3-bis. - (Definizioni). - 1. Ai fini della presente legge si intende:

              a) per «dirigente» il dirigente dell'ente locale preposto all'ufficio tra le cui competenze sono comprese la vigilanza e la repressione degli abusi edilizi. Al dirigente e equiparato il responsabile del servizio, nominato dall'ente locale, tra le cui competenze sono comprese la vigilanza e la repressione degli abusi edilizi;

              b) per «responsabile dell'abuso» colui che ha realizzato o ha commissionato ad altri la realizzazione di opere o di interventi in violazione di norme urbanistico-edilizie;

          b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

      Art. 4-bis. - (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia). - 1. Il dirigente esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive prescritte dalla concessione o dall'autorizzazione. Il sindaco, ai sensi dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sovrintende al funzionamento dell'ufficio di vigilanza urbanistica ed edilizia. Ad integrazione di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, la sanzione della sospensione dalla qualifica è inflitta al dirigente o al responsabile dei procedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio che ritardino, oltre quindici giorni dal momento in cui è insorto l'obbligo, l'emanazione degli atti relativi al procedimenti citati.
      2. Il dirigente che accerta l'esecuzione di opere illegittimamente eseguite su aree assoggettate, ai sensi degli strumenti urbanistici adottati o approvati, o a leggi statali e regionali o a qualunque titolo, a vincolo di inedificabilità, o destinate a opere e spazi pubblici, ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, oppure in difformità dagli strumenti urbanistici approvati o in contrasto con quelli adottati, dispone la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi. Costituisce elemento di difformità o contrasto ai predetti strumenti urbanistici l'assenza della dotazione minima di superficie del lotto prescritta per l'edificazione. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti al beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree ed immobili di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, al decreto-legge 27 giugno 1985, a 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ed alle leggi 18 maggio 1989, n. 183, 6 dicembre 1991, n. 394, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 2, commi 1, 2 e 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il dirigente dispone la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione alle amministrazioni competenti, che stabiliscono le modalità esecutive al tini della tutela del bene e possono effettuare direttamente la demolizione.
      3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il dirigente, accertata l'inosservanza di norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, dispone senza ritardo, e comunque entro quarantotto ore dall'accertamento medesimo, l'immediata sospensione dei lavori fino all'adozione dei provvedimenti definitivi, avvalendosi anche del nucleo di controllo del territorio di cui al comma 5.
      4. I provvedimenti emanati in esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono notificati anche al proprietario nel caso in cui il responsabile dell'abuso sia il detentore o il possessore del bene sui quale è stato realizzato l'abuso. In particolare, i provvedimenti emanati in esecuzione delle disposizioni di cui al comma 2 sono notificati anche al proprietario, contestualmente all'esecuzione delle demolizioni e del ripristino dello stato dei luoghi.
      5. In ogni comune è istituito un apposito nucleo di controllo del territorio, composto da vigili urbani e dipendenti del ruolo tecnico. Il nucleo provvede al costante controllo del territorio e redige gli atti di accertamento degli abusi, notificando l'immediata sospensione dei lavori. Il nucleo, inoltre, predispone un rapporto sull'attività di vigilanza, anche se negativo, con cadenza almeno mensile. Tali rapporti sono trasmessi al presidente della giunta regionale e al prefetto anche al fine della eventuale verifica sulla congruità dell'azione di vigilanza.
      6. Se nei luoghi in cui vengono realizzate opere non e esibita la prescritta concessione edilizia, o non è apposto il prescritto cartello, e comunque in tutti i casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria danno immediata comunicazione, anche a mezzo telematico, al presidente della giunta regionale, al sindaco e al dirigente. Il dirigente, entro le successive quarantotto ore, è tenuto ad inviare sul posto un agente di polizia giudiziaria e un tecnico per la verifica della regolarità delle opere e per la redazione di contestuale rapporto, anche se negativo, ai fini dell'adozione degli atti conseguenti. Il rapporto relativo alla sussistenza della violazione è inoltrato, anche a mezzo telematico, all'autorità giudiziaria e al presidente della giunta regionale. Il dirigente è tenuto ad adottare i provvedimenti di legge, entro le successive quarantotto ore.
      7. In relazione all'entità degli abusi edilizio su specifica richiesta da parte dell'amministrazione comunale, o degli enti ed organi che hanno poteri di vigilanza e repressione in materia di abusivismo edilizio, e in ogni caso di sospetto di presenza di criminalità organizzata nei reati edilizi, la vigilanza in ordine alla repressione dei reati di abusivismo edilizio è esercitata anche da un apposito nucleo interforze istituito dal prefetto e, nell'ambito delle direttive da questi impartite, dal personale addetto a specifici piani coordinati di controllo del territorio, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

          c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

      Art. 6. - (Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del progettista, del costruttore e del direttore e del direttore dei lavori). - 1. Il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano, nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle della concessione a edificare e alle modalità esecutive stabilite nella medesima, nonché delle autorizzazioni e dei nullaosta per la tutela storico-artistica e paesaggistico-ambientale. Essi sono, altresì, sottoposti solidalmente alle sanzioni di natura pecuniaria previste dalle normative predette e, solidalmente, alle spese di demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi, salvo che dimostrino che la violazione non è dipesa da loro comportamento.
      2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia segnalato agli altri soggetti obbligati la violazione delle prescrizioni della concessione edilizia, con esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 15, e se fornisce al dirigente contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto alla concessione, il direttore dei lavori è, altresì, tenuto all'atto della comunicazione resa al dirigente, alla sospensione della propria funzione. In caso contrario, il dirigente ne dà segnalazione al consiglio dell'ordine professionale cui appartiene il direttore dei lavori. Detta violazione è sanzionata secondo quanto previsto dall'ordine professionale di appartenenza.
      3. L'esecuzione accertata di lavori in assenza di concessione edilizia o in totale difformità dalla medesima, comunicata dal dirigente all'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, costituisce grave negligenza professionale agli effetti dell'esclusione dell'impresa dalle procedure di affidamento di lavori pubblici;

          d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

      Art. 7 - (Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali). - 1. Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso, per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione, da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto, tali da costituire un organismo edilizio, o parte di esso, con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
      2. Il dirigente, accertata l'esecuzione di opere o di interventi urbanistico-edilizi in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate al sensi dell'articolo 8, ingiunge la demolizione ovvero la remissione in pristino, entro il termine di un mese dall'accertamento della violazione ovvero dalla data di notifica dell'ordinanza di sospensione dei lavori, ove emanata. Nell'ordinanza di demolizione sono richiamate le norme di cui ai commi 3 e 4.
      3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dei luoghi entro tre mesi dalla notificazione dell'ingiunzione di demolizione, il bene e l'area di sedime sono acquisiti, di diritto e gratuitamente, al patrimonio del comune. L'area acquisita non può essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. Nel caso di opere realizzate in assenza di concessione edilizia ed in contrasto con gli strumenti urbanistici, la demolizione e effettuata al sensi di quanto previsto all'articolo 4, comma 2.
      4. L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, nel termine di cui al comma 3, notificata all'interessato, costituisce titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione del trasferimento della proprietà, a titolo gratuito, nei registri immobiliari.
      5. Il comune, sentita l'amministrazione competente alla tutela del vincolo, ove esistente, dichiara l'esistenza di prevalenti interessi pubblici che escludono la demolizione o la remissione in pristino. Non è consentita quest'ultima dichiarazione se l'opera contrasta con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali o se riguarda aree od immobili soggetti al vincoli di inedificabilità imposti da norme statali e regionali. L'eventuale sequestro delle opere abusive, disposto dal giudice penale, non impedisce l'accesso al custode giudiziario e ai soggetti incaricati della demolizione, autorizzati dal giudice stesso, che provvede, mediante consulente tecnico, alla ricognizione dello stato di fatto ai fini dell'acquisizione della prova del reato. È fatto divieto di nominare custode giudiziario dell'immobile soggetto a sequestro penale il responsabile dell'abuso o persone con lui conviventi. Al responsabile dell'abuso spetta l'onere finanziario relativo al compenso del custode giudiziario, determinato nel provvedimento di nomina. In caso di opere di ampliamento o sopraelevazione di fabbricati esistenti, si procede alla sola demolizione e al ripristino dei luoghi, a spese dei responsabili dell'abuso. Fermo restando quanto stabilito dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comune può affidare la gestione dei beni e dell'area di sedime acquisiti al patrimonio pubblico agli enti di gestione dei parchi e delle associazioni ambientaliste, anche al fine di valorizzare il bene acquisito e diffondere la cultura della tutela e conservazione delle bellezze naturali.
      6. Per le opere eseguite abusivamente su terreni sottoposti a vincolo di inedificabilità, stabilito da leggi statali o regionali, la demolizione è effettuata ai sensi di quanto previsto all'articolo 4, comma 2.
      7. Tutti i provvedimenti emanati in esecuzione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 sono notificati anche al proprietario, nel caso in cui il responsabile dell'abuso sia il detentore o il possessore del bene sul quale è stato realizzato l'abuso.
      8. II segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali e agenti di polizia riguardanti opere e lottizzazioni realizzate abusivamente e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente e al presidente della giunta regionale. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i contenuti significativi di tali rapporti e le relative modalità di inoltro, per il tramite del competente ufficio territoriale del Governo, al Ministero dei lavori pubblici, da utilizzare anche ai fini di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e per la redazione della relazione di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298. Le regioni, anche avvalendosi dei mezzi previsti dall'articolo 23, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono istituire gli osservatori regionali sull'abusivismo edilizio, che si avvalgono delle rilevazioni dei comuni, dell'autorità giudiziaria competente e dei propri uffici. Con alto di indirizzo e coordinamento, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'ambiente, sono individuati gli obiettivi degli osservatori regionali.
      9. In caso di inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di accertamento dell'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, la regione, nel successivo mese, al sensi dell'articolo 2, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nomina un commissario ad acta, il quale adotta i provvedimenti necessari, dandone contestuale comunicazione all'autorità giudiziaria, al prefetto, per l'esecuzione delle demolizioni delle opere abusive, ed alla procura regionale della Corte dei conti. Resta fermo l'obbligo di applicazione del risarcimento del danno ambientale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché l'obbligo, da parte degli enti preposti alla tutela dei vincoli, di comminare le sanzioni previste dalle vigenti leggi di tutela.
      10. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice con la sentenza di condanna dispone, quale misura accessoria, la demolizione delle opere abusive se non già eseguita, incaricandone, entro il termine prefissato, le strutture tecnico-operative del Ministero della difesa nei modi previsti dall'articolo 27";

          e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

      Art. 13 - (Accertamento di conformità). - 1. La domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria e' ammessa fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 7, comma 3, per i casi di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti nell'ordinanza del dirigente di cui al primo comma dell'articolo 9; nel termine di cui al primo comma dell'articolo 12, nei casi di parziale difformità, ovvero nel caso di opere eseguite in assenza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 10, e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso può ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria quando l'opera eseguita in assenza della concessione o dell'autorizzazione sia conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda. Alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria è allegata, a pena di irricevibilità, una dichiarazione di un professionista abilitato che attesti le predette conformità. Ai fini di tale attestazione il professionista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale.
      2. Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il dirigente si pronuncia entro due mesi, decorsi i quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni.
      3. Il rilascio della concessione in sanatoria e subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari al doppio del contributo di concessione, ovvero, nei soli casi di gratuità della concessione a norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.
      4. Per i casi di parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla sola parte di opera difforme dalla concessione.
      5. L'autorizzazione in sanatoria è subordinata al pagamento di una somma determinata dal dirigente nella misura da lire 500 mila a lire 2 milioni;

          d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

      Art. 14 - (Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici). - 1. Quando è accertata l'esecuzione di opere da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 5 in assenza di concessione ad edificare, ovvero in totale o parziale difformità dalla medesima, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato, o di enti pubblici, nonché del demanio marittimo ai sensi degli articoli 54 e 55 del codice della navigazione, il dirigente, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, ordina la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.
      2. La demolizione, compresi la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è eseguita a cura del prefetto ed a spese dei responsabili dell'abuso, mediante l'utilizzo delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa di cui all'articolo 27;

          g) all'articolo 17, primo comma, primo periodo, dopo le parole: «di diritti reali» sono inserite le seguenti: «ovvero la locazione» e dopo le parole «dell'alienante» sono inserite le seguenti: «ovvero del locatario»;

          h) l'articolo 20 è sostituito dai seguenti:

      Art. 20 - (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive stabilite dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalle concessioni è punita con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 50 milioni.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

              a) la pena della reclusione fino a due anni e della multa da lire 20 milioni a lire 100 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;

              b) la pena della reclusione da tre mesi a tre anni e dalla multa da lire 50 milioni a lire 200 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 18. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza della concessione.

      Art. 20-bis. - (Ravvedimento operoso). - 1. Nelle ipotesi previste dal comma 2 dell'articolo 20 l'imputato, fino alla dichiarazione di apertura del dibattito di primo grado, può essere ammesso a pagare una somma corrispondente alle metà del massimo della multa qualora dimostri di aver provveduto alla demolizione delle opere abusivamente realizzate e alla restituzione in pristino dello stato dei luoghi.
      2. Con la domanda di ravvedimento l'imputato deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo della multa unitamente alla prova della avvenuta demolizione delle opere abusivamente realizzate.
      3. Il giudice respinge la domanda quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 102, dall'articolo 103 o dall'articolo 105 del codice penale ovvero quando manca la prova dell'avvenuta demolizione delle opere abusivamente realizzate.
      4. Il giudice può respingere con ordinanza la domanda se il fatto risulta di particolare gravità.
      5. Il pagamento delle somme indicate al comma 1 estingue il reato;

          d) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

      Art. 27 - (Demolizioni di opere). - 1. In tutti i casi in cui la demolizione rientra nella competenza del comune, essa è disposta dal dirigente secondo l'ordine cronologico delle ordinanze di demolizione o sulla base di criteri generali di priorità delle demolizioni, preventivamente determinate dal comune. In alternativa a detto ordine, è facoltà del comune predisporre, entro il mese di dicembre di ogni anno, un piano, comprensivo di valutazione tecnico-economica delle demolizioni da eseguire entro l'anno successivo, indicando l'ordine di priorità delle demolizioni stesse. I relativi lavori sono affidati dal comune ai sensi della normativa vigente. La demolizione delle opere abusive rientra nelle attività per le quali possono essere utilizzati anche i lavoratori di cui all'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le disposizioni del presente comma si applicano a tutti i soggetti competenti, al sensi della presente legge, alla demolizione di opere abusive, in quanto compatibili.
      2. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il dirigente ne dà notizia al prefetto, il quale può avvalersi delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base della convenzione stipulata fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa, al sensi dell'articolo 2, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
      3. Ai fini dell'utilizzo delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa sono lavori di demolizione i lavori, le forniture ed i noli a caldo, finalizzati all'abbattimento, con mezzi meccanici o tramite esplosivi, di manufatti abusivi, realizzati su suoli pubblici e privati. Sono escluse dai predetti lavori le operazioni di sgombero delle macerie, di bonifica del territorio e di ripristino ambientale dello stato dei luoghi.
      4. Entro il mese di dicembre di ogni anno, il dirigente o il responsabile devono dare notizia al presidente della giunta regionale e al prefetto, dei casi in cui sono decorsi sei mesi dall'ordinanza di demolizione, ovvero sono decorsi i termini del piano di cui al comma 1, comunicando, altresì, lo stato delle procedure attivate dall'amministrazione comunale per l'esecuzione delle demolizioni. Il presidente della giunta regionale, accertato che sono state esperite infruttuosamente le procedure di cui all'articolo 7 nonché quelle previste dal presente articolo, ne dà notizia al prefetto, ai fini dell'attivazione delle procedure di demolizione da parte di quest'ultimo;

          d) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

      Art. 45 - (Aziende erogatrici di servizi pubblici). - 1. È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione, nonché per opere prive di concessione ad edificare iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
      2. Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio al sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicante gli estremi della concessione ad edificare, o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 13 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35. II contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da lire 5 milioni a lire 15 milioni. Nell'ipotesi di cui all'articolo 13, il richiedente è tenuto a presentare, entro due mesi dalla presentazione della richiesta di attivazione dell'utenza, la copia della concessione in sanatoria ottenuta. Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della predetta documentazione, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un servizio pubblico.
      3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia, può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegare al contratto medesimo».
      30. All'onere previsto dal presente articolo si provvede mediante quota delle entrate di cui agli articoli 52-ter e 52-quater.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere i seguenti:

Art. 52-ter.
(Imposta sui tabacchi).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n.76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

Art. 52-quater.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

      1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
32. 189.    Realacci, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi, Villari, Morgando.

      Sopprimere il comma 1.
32. 82.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:

      1. Non è consentito il rilascio del titolo abilitativo edilizio per le opere in difformità alla disciplina vigente.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:

Art. 52-ter.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.
32. 155.    Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nei limiti consentiti dalla legislazione regionale in materia urbanistica, edilizia e di governo del territorio e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione.

      Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 100.000.000 euro per l'anno 2004, e a 50.000.000 per gli anni successivi, dopo l'articolo 32-bis, è inserito il seguente:

Art. 32-ter.
(Fondo speciale di riserva).

      Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato «Fondo speciale di riserva» nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
      Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.
      Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro.
32. 137.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 2, aggiungere il seguente periodo:

      Le disposizioni di sanatoria di cui al presente articolo non si applicano nelle regioni che abbiano provveduto o provvedano ad adeguare la propria normativa ai princìpi di cui al citato testo unico delle disposizioni in materia edilizia.

      Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 1.000.000.000 euro per l'anno 2004, e a 50.000.000 per gli anni successivi, dopo l'articolo 32-bis, è inserito il seguente:

Art. 32-ter.
(Fondo speciale di riserva).

      Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato «Fondo speciale di riserva» nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
      Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.
      Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro.
32. 83.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 3, dopo le parole: dal presente articolo inserire le seguenti per le violazioni che comportano un illecito penale e dopo le parole: dalle normative regionali aggiungere le seguenti: per le violazioni che comportano un illecito amministrativo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
32. 156.    Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

      Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando il potere delle regioni di non dare attuazione o di imporre limiti più restrittivi alle disposizioni di cui al presente articolo.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.
(Imposta sui tabacchi).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n.76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
32. 194.    Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

      Al comma 3, aggiungere il seguente periodo:

      Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai fini della tutela ambientale di cui all'articolo 9 della Costituzionale, le regioni possono determinare con propria legge ulteriori limitazioni all'applicabilità delle sanatorie di cui al presente articolo nell'ambito del territorio di propria competenza.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 32-ter è inserito il seguente:

Art. 32-ter.
(Fondo speciale di riserva).

      Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato "Fondo speciale di riserva" nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
      Le disponibilità del fondo di cui al comma I sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.
      Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante "Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina del centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro".
32. 84.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Sopprimere i commi 7 e 8.
*32. 4.    «Zorzato.

      Sopprimere i commi 7 e 8.
*32. 65.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Sopprimere il comma 7.
32. 76.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 7, sostituire il capoverso c-bis, con il seguente:

      c-bis. Qualora entro 18 mesi dalla data delle elezioni i comuni non adottano il piano regolatore regionale la regione interessata esercita il potere sostitutivo con la nomina di un commissario ad acta che, entro sei medi dalla data della nomina, adotta il piano regolatore.
32. 77.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Dopo il comma 7, inserire il seguente:

      7.bis. Le regioni o gli enti da esse delegati approvano gli strumenti urbanistici adottati dai comuni entro sei mesi dall'invio della delibera di adozione alla regione competente, trascorso i quali lo strumento urbanistico si intende approvato . La regione ha la possibilità, entro i sei mesi previsti, di chiedere chiarimenti o di formulare osservazioni rispetto alle leggi e ai propri strumenti di pianificazione regionale e di tutela del territorio, dando quattro mesi di tempo al comune di formulare le contro deduzioni La regione , acquisite le contro deduzioni del comune, approva definitivamente lo strumento urbanistico.
32. 157.    Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

      Al comma 9, secondo periodo, dopo le prole: delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere le seguenti: di concerto coni Ministri dell'Ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali.
32. 125.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 10, sostituire le cifre: 20 milioni di euro e 40 milioni di euro rispettivamente con le seguenti: 250 milioni di euro e 300 milioni di euro.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.

      1. Per le finalità di cui all'articolo 32, comma 10, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n.76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono ulteriormente incrementate del 2,5 per cento nel 2004 e del 3 per cento a decorrere dal 2005.
32. 192.    Iannuzzi, Realacci, Meru, Reduzzi, Villari.

      Al comma 10, sostituire: 20 milioni con 120 milioni.

      Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire: 40 milioni con 140 milioni.

      Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 100.000.000 a decorrere dall'anno 2004, dopo l'articolo 41-bis è inserito il seguente:

Art. 41-ter

      1. Alla tariffa di cui alla tabella 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni, l'importo annuale della tassa è fissato in 500 euro.
32. 128.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 10, le parole: 20 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 70 milioni di euro; le parole: 40 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 140 milioni di euro; dopo le parole: aree comprese nel programma sono inserite le seguenti: Vengono inserite di diritto nel programma le aree colpite da dissesto idrogeologico nel 2003 che presentano un forte impatto sullo sviluppo economico e industriale.

      Conseguentemente è abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001 n. 383.
32. 190.    Ruta.

      Al comma 10, aggiungere infine: , in conformità alla normativa vigente.
32. 165.    Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

      Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

      10bis: I laboratori autorizzati di cui all'articolo 20 della Legge 1086/71, oltre che presso i laboratori ufficiali di cui a1 1o comma della Legge 1086/71, possono eseguire la taratura delle apparecchiature principali anche presso i Centri di Taratura appartenenti al Sistema Nazionale di Taratura istituito con Legge 273/91 , verificando le capacità operative del Centro stabilite dalla relativa tabella di accreditamento.
      Tali Centri hanno il compito, come previsto al articolo 1 paragrafo 2 della legge 273/1991, di assicurare la riferibilità ai campioni nazionali del risultati delle misurazioni. Come previsto all'articolo 4 paragrafo 2 della legge 273/1991 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica deve disporre annualmente la pubblicazione del Centri di Taratura sulla Gazzetta Ufficiale per i quali faranno fede le tabelle di accreditamento riportanti le grandezze e le apparecchiature ricadenti all'interno l'attività accreditata.
      Le tarature delle apparecchiature principali saranno eseguite solo dai Centri di Taratura assoggettati all'approvazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
32. 229.    Lupi.

      Al Comma 11, dopo le parole: 29 ottobre 1990, n. 490 aggiungere le seguenti: e delle aree protette di cui alla legge n. 394/1991.
32. 209.    Realacci, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi, Villari.

      Al comma 11, dopo le parole: attività culturali, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio.
32. 126.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

      11-bis. Allo scopo di favorire la programmazione e l'attuazione delle procedure di demolizione delle opere edilizie abusive e la successiva riqualificazione ambientale del territorio, è destinata una somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali, tale somma è assegnata alle regioni per l'esecuzione delle demolizioni da parte dei comuni e delle amministrazioni interessate nonché per coprire le spese relative agli abbatti menti effettuati con l'impiego del Genio Civile.

      Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 100.000.000 euro a decorrere dall'anno 2004, dopo l'articolo 41-bis è inserito il seguente:

Art. 41-ter

      1. Alla tariffa di cui alla tabella 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni, l'importo annuale della tassa è fissato in 500 euro.
32. 130.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 12, sostituire: 50 milioni con: 150 milioni.

      Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 100.000.000 euro a decorrere dall'anno 2004, dopo l'articolo 41-bis è inserito il seguente:

Art. 41-ter

      1. Alla tariffa di cui alla tabella 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni, l'importo annuale della tassa è fissato in 500 euro.
32. 131.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 12, sopprimere le parole: di rotazione, sostituire le parole: di anticipazioni, senza interessi, con le altre: di contributi, e sopprimere le parole da: Le anticipazioni, fino alla fine del comma.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 53-bis inserire il seguente articolo:

"Art. 52-ter

      A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
32. 63.    Drago, Montecchi, Ventura, Agostani, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi, Tolotti.

      Al comma 12, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere le seguenti: e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
32. 166.    Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zumino.

      Al comma 12, sopprimere l'ultimo periodo.
* 32. 5.    Forzato.

      Al comma 12, sopprimere l'ultimo periodo.
* 32. 195.    Iannuzzi, Realacci, Merlo, Reduzzi, Villari.

      Al comma 12, sopprimere l'ultimo periodo.
* 32. 66.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 12, sopprimere l'ultimo periodo.
* 32. 42.    Ventura, Montecchi, Agostani, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi, Tolotti.

      Al comma 12, sopprimere l'ultimo periodo.
* 32. 34.    Alberto Giorgetti.

      Al comma 12, sopprimere l'ultimo periodo.
* 32. 58.    Montecchi, Ventura, Agostani, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi, Tolotti.

            Al comma 12, aggiungere, in fine il seguente periodo:

      Al fine di agevolare le procedure di demolizione delle opere abusive, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti cura la messa in rete dell'elenco delle imprese cui affidare i relativi lavori ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori l'affidamento delle demolizioni al Genio civile viene effettuato a titolo gratuito.

      Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 10.000.000 euro a decorrere dall'anno 2004, dopo l'articolo 41-bis è inserito il seguente:

Art. 41-ter

      1. Alla tariffa di cui alla tabella 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni, l'importo annuale della tassa è fissato in 500 euro.
32. 132.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 13, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

      In ogni comune è istituito un apposito Nucleo di coordinamento per il controllo del territorio e la repressione dell'abusivismo edilizio, composto da vigili urbani e dipendenti del molo tecnico, agenti di polizia di stato, carabinieri, guardia forestale, polizia provinciale e guardia di finanza. Il Nucleo provvede al costante controllo del territorio e redige gli atti di accertamento degli abusi, nonché lo stato di attuazione delle ordinanze di demolizione emesse ai sensi della normativa vigente. Il Nucleo predispone un rapporto sull'attività di vigilanza con cadenza bimestrale. Tali rapporti sono trasmessi al Sindaco, al Presidente della Giunta regionale e al prefetto anche al fine della eventuale verifica sulla congruità dell'azione di vigilanza.

      Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 100.000.000 euro per l'anno 2004, e a 50.000.000 per gli anni successivi, dopo l'articolo 32-bis, è inserito il seguente:

Art. 32-ter.
(Fondo speciale di riserva).

      Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato «Fondo speciale di riserva» nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
      Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.
      Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro.
32. 136.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Sopprimere i commi 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19.bis, 20, 21, 22, 23 e 24.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:

Art. 52-ter.
(Emersione di attività detenute all'estero)

      1. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli 12 e seguenti, decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con la 1egge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con legge 1 agosto 2003, n. 212, sono sottoposti a tassazione con l'aliquota stabilita al comma 2 del presente articolo.
      2. L'aliquota di cui al comma i è pari alla differenza tra 12,5 per cento e la percentuale applicata per le regolarizzazioni di cui alle leggi menzionate al comma 1.
      3. La somma complessivamente dovuta in base ai commi 1 e 2 viene corrisposta ripartendola in misura eguale negli anni 2004, 2005 e 2006.
      4. All'articolo 13, decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con la legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola «riservata» è ovunque soppressa. Al comma 3 del medesimo articolo, le parole da «senza indicazione» a «riservata» sono sostituite dalle seguenti: «indicando i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e le attività finanziarie da loro rimpatriate».
      5. L'articolo 15, comma 5, decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con la legge 23 novembre 2001, n. 409 è abrogato.
      6. All'articolo 6, d), decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con legge 1 agosto 2003, n. 212, sono abrogate le parole da «Relativamente» a «precedente».
32. 159.    Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zumino.

      Sopprimere i commi 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19.bis, 20, 21, 22, 23 e 24.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:

Art. 52-ter.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 mazzi 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.
32. 159.    Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zumino.

      Sopprimere i commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.

      Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 2.000.000.000 euro per l'anno 2004, e a 70.000.000 per gli anni successivi, dopo l'articolo 32-bis, è inserito il seguente:

Art. 32-ter.
(Fondo speciale di riserva).

      1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato «Fondo speciale di riserva» nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
      2. Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.
      3. Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro.
* 32. 86.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Sopprimere i commi da 14 a 20.

      Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 1.000.000.000 euro per l'anno 2004, e a 50.000.000 per gli anni successivi, dopo l'articolo 32-bis, è inserito il seguente:

Art. 32-ter.
(Fondo speciale di riserva).

      1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato «Fondo speciale di riserva» nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
      2. Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.
      3. Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro.
* 32. 187.    Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      Sopprimere i commi da 14 a 20.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere i seguenti:

Art. 52-{f1}ter.
(Imposta sui tabacchi).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

Art. 52-quater.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

      L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
32. 188.    Realacci, Iannuzzi, Vigni, Bandoli, Ventura.

      Sopprimere il comma 14.

      Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 1.500.000.000 euro per l'anno 2004, e a 50.000.000 per gli anni successivi, dopo l'articolo 32-bis, è inserito il seguente:

Art. 32-ter.
(Fondo speciale di riserva).

      Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato «Fondo speciale di riserva» nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
      Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.
      Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro.
32. 85.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Sostituire i commi da 14 fino alla fine dell'articolo con i seguenti:

      «Gli ordini di demolizione delle opere edilizie abusive e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, vengono eseguiti dall'ufficio del competente pubblico ministero che, a tal fine, potrà avvalersi della forza pubblica. Il giudice dispone la trasmissione della sentenza di condanna passa in giudicato all'Ufficio del pubblico ministero.
      Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che ometta l'adozione o l'esecuzione degli ordini di demolizione e di rimessione in pristino è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica ai pubblici ufficiali che omettano l'adozione dell'ordinanza di sospensione dei lavori. La sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui ai commi 1 e 2 comporta, oltre alle pene ivi previste, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per due anni.

      Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 1.000.000.000 euro per l'anno 2004, e a 50.000.000 per gli anni successivi, dopo l'articolo 32-bis, è inserito il seguente:

Art. 32-ter.
(Fondo speciale di riserva).

      Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato «Fondo speciale di riserva» nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
      Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.
      Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro.
32. 135.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Sostituire i commi da 14 a 20 con i seguenti:

      «14. Quando è accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione ad edificare, ovvero in totale o parziale difformità dalla medesima, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato, o di enti pubblici, nonché del demanio marittimo ai sensi degli articoli 54 e 55 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, l'amministrazione competente, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, ordina la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.
      15. La demolizione, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è eseguita a cura del prefetto ed a spese del responsabili dell'abuso, mediante l'utilizzo delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa».

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere i seguenti:

Art. 52-ter.
(Imposta sui tabacchi).

      «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

Art. 52-quater.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

      3. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».
32. 196.    Iannuzzi, Realacci, Merlo, Reduzzi, Villari.

      Sostituire il comma 14 con il seguente:

      «Le opere edilizie realizzate illegittimamente su area demaniale ovvero appartenente al patrimonio disponibile o indisponibile dello stato, sono acquisite al patrimonio dello Stato per all'immediata demolizione e la rimessione in pristino, ponendo gli oneri a carico del responsabile dell'abuso. Qualora l'opera non pregiudichi l'ambiente o il paesaggio e la sua presenza non costituisca un problema ai fini della sicurezza idrogeologica, essa può essere destinata a fini di pubblica utilità sociale. Non possono essere mantenute opere realizzate in aree soggette a vincolo di inedificabilità, nell'ambito del demanio marittimo e lacuale, in aree protette e su immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dello stato».

      Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 250.000.000 euro per l'anno 2004, e a 18.000.000 per gli anni successivi, dopo l'articolo 32-bis, è inserito il seguente:

Art. 32-ter.
(Fondo speciale di riserva).

      Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato «Fondo speciale di riserva» nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
      Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.
      Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro.
32. 91.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Sostituire il comma 14 con il seguente:

      4. Le opere edilizie realizzate illegittimamente su area demaniale ovvero appartenente al patrimonio disponibile o indisponibile dello stato, sono acquisite al patrimonio dello Stato per l'immediata demolizione e la rimessione in pristino, ponendo gli oneri a carico del responsabile dell'abuso. Qualora l'opera non pregiudichi l'ambiente o il paesaggio e la sua presenza non costituisca un problema ai fini della sicurezza idrogeologica. Essa può essere destinata a fini di pubblica utilità sociale. Non possono essere mantenute opere realizzate in aree soggette a vincolo di inedificabilità, nell'ambito del demanio marittimo e lacuale, in aree protette e su immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato».

      Conseguentemente sopprimere i commi 15, 16, 17, 18, 19, 19-bis e 20 inoltre, dopo l'articolo 52-bis aggiungere i seguenti:

Art. 52-ter.
(Imposta sui tabacchi).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

Art. 52-quater.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

      4. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».
32. 197.    Realacci, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi, Villari, Morgando.

      Sostituire il comma 14 con il seguente:

      4. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente è subordinato al rilascio della disponibilità da parte dello Stato proprietario, per il tramite dell'Agenzia del demanio, rispettivamente a cedere a titolo oneroso la proprietà dell'area appartenente al patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste l'opera ovvero a garantire onerosamente il diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato. Il rilascio della disponibilità da parte dello Stato, di cui al periodo precedente, e il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria sono esclusi per le opere eseguite su aree facenti parte del demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché sui terreni gravati da diritti di uso civico».
32. 223.    Alberto Giorgetti.

      Al comma 14 inserire, prima del primo periodo, il seguente: Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo tutte le opere realizzate sul demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché sui terreni gravati da diritti di uso civico» e, conseguentemente, sopprimere le parole da: , ad esclusione, fino a: uso civico,».
32. 168.    Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zumino.

      Al comma 14, sopprimere le parole: di proprietà dello Stato.

      Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 1.000.000.000 euro per l'anno 2004, e a 50.000.000 per gli anni successivi, dopo l'articolo 32-bis, è inserito il seguente:

Art. 32-ter.
(Fondo speciale di riserva).

      Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato «Fondo speciale di riserva» nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
      Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.
      Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro.
32. 87.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 14, sopprimere le parole: o facenti parte del demanio statale.

      Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 200.000.000 euro per l'anno 2004, e a 10.000.000 per gli anni successivi, dopo l'articolo 32-bis, è inserito il seguente:

Art. 32-ter.
(Fondo speciale di riserva).

      Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato «Fondo speciale di riserva» nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
      Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.
      Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro.
32. 88.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 14 sopprimere le parole da: rispettivamente, fino a: ovvero.

      Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 1.000.000.000 euro per l'anno 2004, e a 50.000.000 per gli anni successivi, dopo l'articolo 32-bis, è inserito il seguente:

Art. 32-ter.
(Fondo speciale di riserva).

      Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato «Fondo speciale di riserva» nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
      Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.
      Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro.
32. 90.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 14, sopprimere la parola: rispettivamente. Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine del comma.

      Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 150.000.000 euro per l'anno 2004, e a 5.000.000 per gli anni successivi, dopo l'articolo 32-bis, è inserito il seguente:

Art. 32-ter.
(Fondo speciale di riserva).

      Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato «Fondo speciale di riserva» nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
      Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.
      Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro.
32. 89.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 14 sopprimere le parole da: ovvero, fino a: Stato.

      Conseguentemente, sopprimere al comma 15 le parole da: ovvero, fino a: Stato, al comma 16 le prole da: ovvero, fino a: Stato, e, infine, sopprimere il comma 20.
32. 167.    Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zumino.

      Al comma 14, aggiungere in fine le seguenti parole: Qualora il rilascio della disponibilità da parte dello Stato non avvenga entro sessanta giorni dalla richiesta, da parte dell'ente locale, essa si intende negata.
32. 78.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 16 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

      «In caso di mancata espressione entro tale termine della disponibilità alla cessione ovvero del riconoscimento al diritto di mantenimento dell'opera, il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria si intende negato».
32. 92.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La mancata espressione del parere nei termini prescritti comporta il rigetto della domanda di sanatoria.
* 32. 198.    Iannuzzi, Realacci, Merlo, Reduzzi, Villari.

      Al comma 17, aggiungere , in fine, il seguente periodo: La mancata espressione del parere nei termini prescritti comporta il rigetto della domanda di sanatoria.
* 32. 93.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 18, sopprimere le parole da: Ovvero delle decementificazione, fino alla fine del comma.
** 32. 160.    Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zumino.

      Al comma 18, sopprimere le parole da: ovvero della documentazione, fino alla fine del comma.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.
(Imposta sui tabacchi).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento».
** 32. 199.    Realacci, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi, Villari.

      Al comma 18 sostituire le parole: sulla quale è intervenuto il silenzio assenso, con le seguenti: nonché la documentazione attestante il parere positivo delle amministrazioni preposte al vincolo, ove presente, e la disponibilità alla cessione dell'area ovvero al mantenimento dell'opera».
32. 94.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 19, sostituire le prole da: in due rate, fino alla fine del periodo, con le seguenti: in unica soluzione entro 15 giorni dall'accoglimento della domanda.

      Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 100.000.000 euro per l'anno 2004, e a 50.000.000 per gli anni successivi, dopo l'articolo 32-bis, è inserito il seguente:

Art. 32-ter.
(Fondo speciale di riserva).

      Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato «Fondo speciale di riserva» nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
      Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.
      Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro.
32. 150.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Dopo il comma 19-bis, inserire il seguente:

      9-ter. Ai tini della presentazione della domanda di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, il richiedente deve avere la titolarità della concessione dell'area da almeno 5 anni».

      Conseguentemente al comma 15, del medesimo articolo sostituire le tabelle A allegata con la seguente:

TABELLA A

Valori unitari degli indennizzi

Classi dimensionali comuni Zone territoriali omogenee
A B C D E F
1o <10.000 45,00
30,00
22,50
30,00

15,00

22,50
2o 10.001
÷ 100.000
90,00
60,00
45,00
60,00
3o 100.001
÷ 300.000
180,00
120,00
90,00
120,00
4o >300.001 270,00
180,00
135,00
180,00

E al comma 19, sostituire la tabella B allegata con la seguente:

TABELLA B

Valori unitari delle aree

Classi dimensionali comuni Zone territoriali omogenee
A B C D E F
1o <10.000 135,00
90,00
67,50
90,00

45,00

67,50
2o 10.001
÷ 100.000
270,00
180,00
135,00
180,00
3o 100.001
÷ 300.000
540,00
360,00
270,00
360,00
4o >300.001 710,00
540,00
405,00
540,00

32. 28.Parolo, Guido Dussin, Gibelli, Sergio Rossi.

      Al comma 20, sostituire le parole: venti, con: cinque.
32. 95.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 20 sostituire la parola: venti, con la parola: dieci.
32. 170.    Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zumino.

      Al comma 20 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando l'esclusione della condonabilità e della regolarizzazione del possesso nelle aree del demanio marittimo, lacuale e fluviale, per le restanti aree demaniali e del patrimonio indisponibile dello Stato il diritto al mantenimento delle opere di cui al presente comma non può essere riconosciuto qualora le opere stesse non siano state condonate con provvedimenti espliciti, escludendo in tali casi il formarsi della sanatoria per silenzio/assenso».

      Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 100.000.000 euro per l'anno 2004, e a 50.000.000 per gli anni successivi, dopo l'articolo 32-bis, è inserito il seguente:

Art. 32-ter.
(Fondo speciale di riserva).

      Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato «Fondo speciale di riserva» nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
      Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.
      Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro.
32. 186.    Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      Sopprimere i commi 21, 22 e 23.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, inserire il seguente articolo:

Art. 52-ter.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementale del 10 per cento.
32. 2.    Buffo, Ruggieri.

      Sopprimere i commi 21, 22 e 23.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:

Art. 52-ter.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementale dell'8 per cento.
* 32. 22.    Burlando, Ruggieri.

      Sopprimere i commi 21, 22 e 23.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:

Art. 52-ter.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementale dell'8 per cento.
* 32. 227.    Benvenuto, Lettieri, Zanella, Lion, Lusetti, Morgando, Pistone, Iannuzzi, Burlando, Rizzo, Carli, Grandi, Pistone, Cennamo, Colucci, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Buffo, Villetti, Buemi, Intini, Nannicini, Nicola Rossi, Toltoti, Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zumino, Gambini, Ruggieri.

      Sopprimere i commi 21, 22 1 23.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

      1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
32. 23.    Gambini, Albonetti, Benvenuto, Bova, Buffo, Bulgarelli, Calzolaio, Carboni, Carli, Cennamo, Colucci, Cordoni, Crisci, De Brasi, Duca, Fluvi, Galeazzi, Gasperoni, Grandi, Labate, Santino Loddo, Martini, Paola Mariani, Mazzarello, Maturandi, Nannicini, Oliverio, Pinotti, Pistone, Nicola Rossi, Rotundo, Sandri, Toltoti Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartini, Ruggia, Carli, Ruggieri.

      Sopprimere i commi 21 e 22.

      Ai maggiori oneri, pari a 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
32. 220.    Cozzi, Peretti, Lotta.

      Al comma 21, aggiungere in fine le seguenti parole: secondo criteri di gradualità.

      Conseguentemente sopprimere il comma 22.

      Conseguentemente dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

      1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
32. 218.    Iannuzzi, Lusetti, Ruggieri.

      Al comma 22, dopo le parole: d'uso, aggiungere le seguenti: escluse quelle di cui al comma 21.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:

Art. 52-ter.

      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
32. 3.    Buffo, Ruggieri.

      Al comma 22 dopo le parole: d'uso, aggiungere le seguenti: escluse quelle di cui al comma 21.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

      1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
32. 24.    Gambini, Albonetti, Benvenuto, Bova, Buffo, Bulgarelli, Calzolaio, Carboni, Carli, Cennamo, Colucci, Cordoni, Crisci, De Brasi, Duca, Fluvi, Galeazzi, Gasperoni, Grandi, Labate, Santino Loddo, Martini, Paola Mariani, Mazzarello, Maturandi, Nannicini, Oliverio, Pinotti, Pistone, Nicola Rossi, Rotundo, Sandri, Toltoti Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartini, Ruggia, Carli, Ruggieri.

      Al comma 22 sostituire la parola: trecento, con la seguente: dieci, e alla fine del comma aggiungere la seguente frase: I predetti aumenti sono devoluti agli enti locali per il miglioramento, la tutela e la valorizzazione delle aree demaniali.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

      1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
32. 25.    Gambini, Albonetti, Benvenuto, Bova, Buffo, Bulgarelli, Calzolaio, Carboni, Carli, Cennamo, Colucci, Cordoni, Crisci, De Brasi, Duca, Fluvi, Galeazzi, Gasperoni, Grandi, Labate, Santino Loddo, Martini, Paola Mariani, Mazzarello, Maturandi, Nannicini, Oliverio, Pinotti, Pistone, Nicola Rossi, Rotundo, Sandri, Toltoti Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartini, Ruggia, Carli, Ruggieri.

      Al comma 22 sostituire la parola: trecento, con la seguente: venti, e alla fine del comma aggiungere la seguente frase: I predetti aumenti sono devoluti agli enti locali per il miglioramento, la tutela e la valorizzazione delle aree demaniali.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

      1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
32. 26.    Gambini, Albonetti, Benvenuto, Bova, Buffo, Bulgarelli, Calzolaio, Carboni, Carli, Cennamo, Colucci, Cordoni, Crisci, De Brasi, Duca, Fluvi, Galeazzi, Gasperoni, Grandi, Labate, Santino Loddo, Martini, Paola Mariani, Mazzarello, Maturandi, Nannicini, Oliverio, Pinotti, Pistone, Nicola Rossi, Rotundo, Sandri, Toltoti Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartini, Ruggia, Carli, Ruggieri.

      Al comma 22, sostituire la parola: trecento, con la seguente: venticinque.

      Conseguentemente dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

      2-bis. Per i minori introiti derivanti dal comma precedente si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dal seguente provvedimento:

      L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 è abrogato.
32. 191.    Sinisi, Ruggieri.

      Al comma 22 sostituire la parola: trecento, con la seguente: trenta, e alla fine del comma aggiungere la seguente frase: I predetti aumenti sono devoluti agli enti locali per il miglioramento, la tutela e la valorizzazione delle aree demaniali.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

      1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
32. 27.    Gambini, Albonetti, Benvenuto, Bova, Buffo, Bulgarelli, Calzolaio, Carboni, Carli, Cennamo, Colucci, Cordoni, Crisci, De Brasi, Duca, Fluvi, Galeazzi, Gasperoni, Grandi, Labate, Santino Loddo, Martini, Paola Mariani, Mazzarello, Maturandi, Nannicini, Oliverio, Pinotti, Pistone, Nicola Rossi, Rotundo, Sandri, Toltoti Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartini, Ruggia, Carli, Ruggieri.

      Al comma 22 sostituire la parola: trecento, con la seguente: trenta.

      Ai maggiori oneri, pari a 15 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
32. 219.    Cozzi, Peretti, Lotta.

      Al comma 22 sostituire la parola: trecento, con la seguente: quaranta, e alla fine del comma aggiungere la seguente frase: I predetti aumenti sono devoluti agli enti locali per il miglioramento, la tutela e la valorizzazione delle aree demaniali.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

      1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
32. 234.    Gambini, Albonetti, Benvenuto, Bova, Buffo, Bulgarelli, Calzolaio, Carboni, Carli, Cennamo, Colucci, Cordoni, Crisci, De Brasi, Duca, Fluvi, Galeazzi, Gasperoni, Grandi, Labate, Santino Loddo, Martini, Paola Mariani, Mazzarello, Maturandi, Nannicini, Oliverio, Pinotti, Pistone, Nicola Rossi, Rotundo, Sandri, Toltoti Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartini, Ruggia, Carli, Ruggieri.

      Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

      2-bis. Le disposizioni di cui al comma 22 non si applicano alle aree individuate dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 32 del 1995, convertito dalla legge n. 104 del 1995 e successive modificazioni.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:

Art. 52-ter.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 mani 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dello 10 per cento.
32. 51.    Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Cabras, Maturandi, Finocchiaro, Lumia, Borrelli, Cialente, Lolli, Mariotti, Bova, Mancini, Minniti, Oliverio, Bonito, Caldarola, Piglionica, Rava, Rossiello, Rotundo, Sasso, Adduce, Luongo, Siniscalchi, Cennamo, Chiaromonte, Marone, Putrella, Ranieri, De Luca, De Simone, Diana, Ruggieri.

      Al comma 24, primo periodo, sopprimere le parole: e della valorizzazione.
* 32. 210.    Realacci, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi, Villari, Ruggieri.

      Al comma 24, primo periodo, sopprimere le parole: e della valorizzazione.
*32. 96.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 24, ultimo periodo, dopo le parole: e dei trasporti aggiungere il seguente: e con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio.
32. 129.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 24, aggiungere in fine, le seguenti parole: e con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e dei beni e delle attività culturali.
32. 211.    Realacci, Merlo, Reduzzi, Villari, Ruggieri.

      Sopprimere i commi da 25 a 41.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere i seguenti:

Art. 52-ter.
(Imposta sui tabacchi)

      1. A decorrere dalla data di entrata i vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 35 per cento.
32. 215.    Realacci, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi, Villari, Morgando.

      Sopprimere i commi da 25.

      Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 200.000.000 euro per l'anno 2004, e a 20.000.000 per gli anni successivi, dopo l'articolo 41-bis, è inserito il seguente:

Art. 41-ter

      1. Alla tariffa di cui alla tabella 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni, l'importo annuale della tassa è fissato in 500 euro.
32. 123.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Il comma 25 è sostituito dal seguente: Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985 n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 con le limitazioni di cui al successivo comma 27.
*32. 6.    Zorzato.

      Il comma 25 è sostituito dal seguente: Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985 n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 con le limitazioni di cui al successivo comma 27.
*32. 67.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 25, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2003 con le seguenti: entro il 30 giugno 2002.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere i seguenti:

Art. 52-ter.
(Imposta sui tabacchi)

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

Art. 52-quater.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

      1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
32. 212.    Realacci, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi, Villari.

      Al comma 25, sostituire le parole: 31 marzo 2003, con le seguenti: 30 giugno 2002.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere i seguenti:

Art. 52-ter.
(Imposta sui tabacchi)

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 7 per cento.

Art. 52-quater.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

      5. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
32. 200.    Realacci, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi, Villari.

      Al comma 25, sostituire le parole: 31 marzo 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2002.

      Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: nel termine di cui sopra con le seguenti: 31 dicembre 2002.

      Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 100.000.000 euro per l'anno 2004, e a 5.000.000 per gli anni successivi, dopo l'articolo 32-bis, è inserito il seguente:

Art. 32-ter.
(Fondo speciale di riserva).

      Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato «Fondo speciale di riserva» nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
      Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.
      Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro.
32. 97.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 25, sostituire le parole: 31 marzo 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2002.

      Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: nel termine di cui sopra con le seguenti: 31 dicembre 2002.

Art. 52-ter.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 15 per cento.
32. 161.    Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vinello, Zunino.

      Al comma 25, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 10 per cento.

      Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 100.000.000 euro per l'anno 2004, e a 50.000.000 per gli anni successivi, dopo l'articolo 32-bis, è inserito il seguente:

Art. 32-ter.
(Fondo speciale di riserva).

      Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato «Fondo speciale di riserva» nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
      Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.
      Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro.
32. 151.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 25, sostituire le parole: o, in alternativa, un ampliamento con le seguenti: e, comunque, non.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:

Art. 52-ter.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
32. 169.    Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vinello, Zunino.

      Al comma 25, sopprimere l'ultimo periodo.

      Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 1.000.000.000 euro per l'anno 2004, e a 50.000.000 per gli anni successivi, dopo l'articolo 32-bis, è inserito il seguente:

Art. 32-ter.
(Fondo speciale di riserva).

      Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato «Fondo speciale di riserva» nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
      Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.
      Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro.
32. 98.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 25, sopprimere l'ultimo periodo.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere i seguenti:

Art. 52-ter.
(Imposta sui tabacchi)

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

Art. 52-quater.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

      6. L'articolo 13 i il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
32. 201.    Iannuzzi, Realacci, Merlo, Reduzzi, Villari.

      Al comma 25, secondo periodo, sopprimere le parole da: per singola richiesta fino alla fine del comma.

      Conseguentemente, dopo comma 50 aggiungere il seguenti:

      50-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 25 si provvede mediante corrispondente incremento, in misura comunque non inferiore al 20 per cento, delle accise sui tabacchi lavorati.
32. 224.    Alberto Giorgetti.

      Al comma 25, ultimo periodo, sopprimere la parola da: per singola richiesta fino alla fine del comma.

      Conseguentemente il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto, da emanare entro il 31 marzo 2004, modifiche alle accise in tabacchi e alcolici in misura corrispondente alle minori entrate.
32. 231.    Lupi.

      Al comma 25, sopprimere le parole da: per singola richiesta fino alla fine del comma.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:

Art. 52-ter.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
32. 171.    Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vinello, Zunino.

      Al comma 25, secondo periodo, sopprimere le parole da: per singola richiesta fino alla fine del comma.

      Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 500.000.000 euro per l'anno 2004, e a 25.000.000 per gli anni successivi, dopo l'articolo 32-bis, è inserito il seguente:

Art. 32-ter.
(Fondo speciale di riserva).

      Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato «Fondo speciale di riserva» nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
      Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.
      Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro.
32. 99.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 25, sostituire le parole da: per singola richiesta del titolo abilitativo edilizio in sanatoria fino alla fine del comma, con le seguenti: per singolo edificio.

      Conseguentemente al comma 15, del medesimo articolo sostituire le tabelle A allegate con la seguente:

TABELLA A

Valori unitari degli indennizzi

Classi dimensionali comuni Zone territoriali omogenee
A B C D E F
1o <10.000 52,00
35,00
25,50
40,00

17,50

26,95
2o 10.001
÷ 100.000
105,00
70,00
55,00
70,00
3o 100.001
÷ 300.000
210,00
140,00
105,00
140,00
4o >300.001 315,00
210,00
157,50
210,00

E al comma 19, sostituire la teblla B allegata con la seguente:

TABELLA B

Valori unitari delle aree

Classi dimensionali comuni Zone territoriali omogenee
A B C D E F
1o <10.000 157,50
105,00
78,75
105,00

67,50

78,75
2o 10.001
÷ 100.000
315,00
210,00
15,75
210,00
3o 100.001
÷ 300.000
630,00
420,00
315,00
420,00
4o >300.001 845,00
630,00
472,50
630,00

32. 29.Parolo, Guido Dussin, Gibelli, Sergio Rossi.

      Al comma 25 sostituire le parole: per singola richiesta di titolo abilitativi edilizio in sanatoria con le seguenti: per singolo edificio.

      Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 100.000.000 euro per l'anno 2004, e a 50.000.000 per gli anni successivi, dopo l'articolo 32-bis, è inserito il seguente:

Art. 32-ter.
(Fondo speciale di riserva).

      Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato «Fondo speciale di riserva» nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
      Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.
      Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro.
32. 139.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 25, sostituire le parole: per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria con le seguenti: per fabbricato complessivo indipendentemente dal numero delle unità immobiliari che lo compongono.

      Conseguentemente sopprimere le parole: a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3000 metri cubi.

      Inoltre, dopo l'articolo 52-bis aggiungere i seguenti:

Art. 52-ter.
(Imposta sui tabacchi).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n.76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

Art. 52-quater.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

      1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
32. 202.    Realacci, Iannuzzi, Merlo, Meduzzi, Villari, Morgando.

      Al comma 25, alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo:

      Il condono è altresì escluso per tutte quelle costruzioni - indipendentemente dal loro volume - che siano state riconosciute con atti definitivi amministrativi o giudiziari, facenti parte di una lottizzazione abusiva, ovvero che siano state eseguite in violazione dell'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942.

      Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 100.000.000 euro per l'anno 2004, e a 10.000.000 euro a decorrere dal 2005, dopo l'articolo 41-bis, è aggiunto il seguente:

Art. 41-ter.

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 30 aprile 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
      2. I decreti di cui al comma 1, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
32. 185.    Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      Al comma 25, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Sono escluse in ogni caso le costruzioni, qualunque sia il loro volume, riconducibili, sulla base di provvedimenti giudiziario amministrativi, ad una lottizzazione abusiva, sia in quanto non prevista dagli strumenti urbanistici sia perché realizzata in violazione dell'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942 o di altre norme urbanistiche fondamentali.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.
(Imposta sui tabacchi).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n.76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
32. 213.    Realacci, Iannuzzi, Merlo, Meduzzi, Villari, Morgando.

      Al comma 25, aggiungere, in fine, la seguente frase: La sanatorio di tutti gli illeciti, di qualsiasi tipologia, che interessino aree comunque vincolate è subordinata al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo secondo le procedure stabilite dai commi 17 e 43 del presente articolo.
32. 214.    Realacci, Iannuzzi, Merlo, Meduzzi, Villari, Morgando.

      Il comma 26 è sostituito dal seguente:

      26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1 con le limitazioni di cui al successivo comma 27.
*32. 7.    Zorzato.

      Il comma 26 è sostituito dal seguente:

      26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1 con le limitazioni di cui al successivo comma 27.
*32. 68.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Il comma 26 è sostituito dal seguente:

      26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1 con le limitazioni di cui al successivo comma 27.
*32. 35.    Alberto Giorgetti.

      Al comma 26, lettera a), sostituire le parole da: nell'ambito fino alla fine della lettera, con le seguenti: nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 delle legge 28 febbraio 1985, n. 47.

      Conseguentemente, alla lettera b) sostituire le parole da: nelle aree fino alla fine della lettera medesima, con le seguenti: nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando il parere positivo delle autorità preposte al vincolo, ove esistente.
Inammissibile per carenza di compensazione.
32. 145.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 26, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: previo parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo.
32. 100.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 26, dopo la lettera a), inserire la seguente:

          a-bis) il condono di tutti gli abusi, di qualsiasi tipologia, che interessino aree comunque vincolate è subordinato ai parere favorevole delle amministrazioni preposto alla tutela dei vincoli, secondo le procedure stabilite dai commi 17 e 43 del presente articolo.
32. 184.    Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      Dopo il comma 26, inserire il seguente:

      26-bis. Nelle zone omogenee E) di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, non sono suscettibili di sanatoria edilizia le modifiche della destinazione d'uso degli immobili esistenti destinati ad usi agricoli, qualora realizzati con contributi pubblici dello Stato delle regioni o della comunità europea.

      Conseguentemente, al comma 15, del medesimo articolo sostituire le tabelle A allegata con la seguente:

TABELLA A

Valori unitari degli indennizzi

Classi dimensionali comuni Zone territoriali omogenee
A B C D E F
1o <10.000 45,00
30,00
22,50
30,00

15,00

22,50
2o 10.001
÷ 100.000
90,00
60,00
45,00
60,00
3o 100.001
÷ 300.000
180,00
120,00
90,00
120,00
4o >300.001 270,00
180,00
135,00
180,00

E al comma 19, sostituire la tabella B allegata con la seguente:

TABELLA B

Valori unitari delle aree

Classi dimensionali comuni Zone territoriali omogenee
A B C D E F
1o <10.000 135,00
90,00
67,50
90,00

45,00

67,50
2o 10.001
÷ 100.000
270,00
180,00
135,00
180,00
3o 100.001
÷ 300.000
540,00
360,00
270,00
360,00
4o >300.001 710,00
540,00
405,00
540,00


32. 30.Parolo, Dussin Guido, Gibelli, Sergio Rossi.

      Al comma 27, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

          b-bis) facenti parte di una ionizzazione in violazione delle norme e degli strumenti urbanistici vigenti.

      Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 100.000.000 euro per l'anno 2004, e a 8.000.000 porgi anni successivi, dopo l'articolo 32-bis, è inserito il seguente:

Art. 32-ter.
(Fondo speciale di riserva).

      Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato «Fondo speciale di riserva» nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
      Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzato a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.
      Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettere a), dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro.
32. 101.    Lion, Zanella, Pecoraio Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 27, lettera d), dopo le parole: realizzate su, inserire le seguenti: aree o.
32. 183.    Zanella, Pecoraio Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      Al comma 27, lettera d), dopo le parole: soggetti a, aggiungere le seguenti: usi civici, aree del demanio marittimo e lacuale, aree del patrimonio indisponibile dello stato, immobili assoggettanti.
32. 138.    Lion, Zanella, Pecoraio Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al con 27, lettera d) sopprimere le parole da: qualora, fino alla fine della lettera.

      Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 200.000.000 euro per l'anno 2004, e a 10.000.000 per gli anni successivi, dopo l'articolo 32-bis, è inserito il seguente:

Art. 32-ter.
(Fondo speciale di riserva).

      Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato «Fondo speciale di riserva» nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
      Le disponibilità del fondo di cui al comma i sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.
      Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina del centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure del rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro.
32. 102.    Lion, Zanella, Pecoraio Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 27,. dopo la lettera, d), aggiungere le seguenti:

      d-bis) siano state, comunque, realizzate all'interno dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali;

      d-ter) siano state, comunque, realizzate all'interno di aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale;

      inoltre alla lettera d), sopprimere le parole da: dei parchi, fino a: dette opere; sopprimere, inoltre, la lettera e) del comma 27 e i commi da 14 a 20.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere i seguenti:

Art. 52-ter.
(Imposta sui tabacchi).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

Art. 52-quater.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

      1. L'articolo 13 e il corna 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
32. 217.    Realacci, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi, Vilari, Morgando.

      Al comma 27, lettera f) sostituire le parole: nell'ultimo decennio con le seguenti: negli ultimi venti anni.

      Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 100.000.000 euro per l'anno 2004, e a 50.000.000 per gli anni successivi, dopo l'articolo 32-bis, è inserito il seguente:

Art. 32-ter.
(Fondo speciale di riserva).

      Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato «Fondo speciale di riserva» nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
      Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.
      Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei conti autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro».
32.  148.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 27, sostituire la lettera g) con la seguente:

          g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale;.
32.  31.    Parolo, Guido Dussin, Gibelli, Sergio Rossi.

      Al comma 27, lettera g), sopprimere le parole da: di preminente fino alla fine della lettera.

      Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 100.000.000 euro per l'anno 2004, e a 5.000.000 per gli anni successivi, dopo l'articolo 32-bis, è inserito il seguente:

Art. 32-ter.
(Fondo speciale di riserva).

      Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato «Fondo speciale di riserva» nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
      Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.
      Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei conti autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributario convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro».
32.  103.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 27, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

          g-bis) siano state realizzate su immobili già oggetto di sanatoria ai sensi dell'articolo 39 della legge 724/94 o della legge 47/85.

      Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 100.000.000 euro per l'anno 2004, e a 5.000.000 per gli anni successivi, dopo l'articolo 32-bis, è inserito il seguente:

Art. 32-ter.
(Fondo speciale di riserva).

      Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato «Fondo speciale di riserva» nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
      Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.
      Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei conti autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributario convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro».
32.  104.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 27, dopo la lettera g) inserire la seguente:

          g-bis) siano state realizzate da soggetti che hanno beneficiato di condoni edilizi precedenti.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:

Art. 52-ter.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
32.  162.    Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

      Al comma 27 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

          h) che gli interventi eseguiti non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3000 metri cubi.
32.  8.    Zorzato.

      Al comma 27 aggiungere la seguente lettera:

          h) che gli interventi eseguiti non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori a 750 metri cubi.

      Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 100.000.000 euro per l'anno 2004, e a 50.000.000 per gli anni successivi, dopo l'articolo 32-bis, è inserito il seguente:

Art. 32-ter.
(Fondo speciale di riserva).

      Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato «Fondo speciale di riserva» nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
      Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.
      Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei conti autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro».
32.  69.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

      27-bis. I comuni e le regioni perimetrano le aree di cui al comma 27 lettera d).

      Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 100.000.000 euro per l'anno 2004, e a 50.000.000 per gli anni successivi, dopo l'articolo 32-bis, è inserito il seguente:

Art. 32-ter.
(Fondo speciale di riserva).

      Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato «Fondo speciale di riserva» nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
      Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.
      Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei conti autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro».
32.  141.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Dopo il comma 27 è aggiunto il seguente:

      27-bis. Nei casi di cui al comma 27, ai punti precedentemente elencati, qualora non siano removibili le cause di contrasto con quanto previsto dai punti stessi, i comuni provvederanno a denegare l'istanza di condono, ed applicheranno le sanzioni previste dall'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47.
*32.  9.    Zorzato.

      Dopo il comma 27 è aggiunto il seguente:

      27-bis. Nei casi di cui al comma 27, ai punti precedentemente elencati, qualora non siano removibili le cause di contrasto con quanto previsto dai punti stessi, i comuni provvederanno a denegare l'istanza di condono, ed applicheranno le sanzioni previste dall'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47.
*32.  70.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Dopo il comma 27 è aggiunto il seguente comma:

      27-bis. nei casi di cui al comma 27, ai punti precedentemente elencati, qualora non siano removibili le cause di contrasto con quanto previsto dai punti stessi, i comuni provvederanno a denegare l'istanza di condono, ed applicheranno le sanzioni previste dall'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47.
*32.  41.    Alberto Giorgetti.

      Al comma 29, l'ultimo periodo è così sostituito: Fatto salva la dichiarazione sottoscritta dal richiedente nelle forme di cui all'articolo 2, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, il Comune può effettuare gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale.
**32.  10.    Zorzato.

      Al comma 29 l'ultimo periodo è così sostituito: Fatto salva la dichiarazione sottoscritta dal richiedente nelle forme di cui all'articolo 2, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, il Comune può effettuare gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale.
**32.  71.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 29 l'ultimo periodo è così sostituito: Fatto salva la dichiarazione sottoscritta dal richiedente nelle forme di cui all'articolo 2, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, il Comune può effettuare gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale.
**32.  43.    Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi, Tolotti, Montecchi, Agostini.

      Al comma 29 l'ultimo periodo è così sostituito: Fatto salva la dichiarazione sottoscritta dal richiedente nelle forme di cui all'articolo 2, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, il Comune può effettuare gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale.
**32.  59.    Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi, Tolotti, Montecchi, Agostini.

      L'ultimo periodo del comma 29 è così sostituito:fatto salva la dichiarazione sottoscritta dal richiedente nelle forme di cui all'articolo 2, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, il comune può effettuare gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale.
**32. 40.    Alberto Giorgetti.

      Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:       31-bis. La concessione i sanatoria può essere realizzata solo se l'abuso compare in una foto aerea certificata antecedente al 31 marzo 2003. I comuni non possono rilasciare concessioni in sanatoria senza prima aver acquisito le foto aeree di cui al presente comma.
*32. 203.    Iannuzzi, Realacci, Merlo, Reduzzi, Villari.

      Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:       31-bis. La concessione i sanatoria può essere realizzata solo se l'abuso compare in una foto aerea certificata antecedente al 31 marzo 2003. I comuni non possono rilasciare concessioni in sanatoria senza prima aver acquisito le foto aeree di cui al presente comma.
*32. 142.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Il comma 34 è così sostituito: Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 37, comma 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. I Comuni possono incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria già fissati per gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche difinite dalle Regioni in attuazione dell'articolo 16 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 fino alla misura massima del maggior carico urbanistico che gli interventi abusivamente eseguiti determinano, in quanto realizzati al di fuori della pianificazione urbanistica comunale.
*32. 11.    Zorzato.

      Sostituire il comma 34 con il seguente:

      34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. I comuni possono incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria già fissati per gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche definite della Regioni in attuazione dell'articolo 16, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 fino alla misura massima del 300 per cento, in funzione del maggior carico urbanistico che gli interventi abusivamente eseguiti determinano, in quanto realizzati al di fuori della pianificazione urbanistica comunale.
*32. 204.    Iannuzzi, Realacci, Merlo, Reduzzi, Villari.

      Il comma 34 è così sostituito: Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 37, comma 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. I Comuni possono incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria già fissati per gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche definite dalle Regioni in attuazione dell'articolo 16 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 fino alla misura massima del 300 per cento, in funzione del maggior carico urbanistico che gli interventi abusivamente eseguiti determinano, in quanto realizzati al di fuori della pianificazione urbanistica comunale.
*32. 72.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Sostituire il comma 34 con il seguente: Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 37, comma 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. I Comuni possono incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria già fissati per gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche definite dalle Regioni in attuazione dell'articolo 16 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 fino alla misura massima del 300 per cento, in funzione del maggior carico urbanistico che gli interventi abusivamente eseguiti determinano, in quanto realizzati al di fuori della pianificazione urbanistica comunale.
*32. 228.    Agostin, Zanella, Montecchi, Lion, Pistone, Lettieri, Rizzo, Villetti, Bueni, Morgando, Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi, Tolotti.

      Sostituire il comma 34 con il seguente: Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 37, comma 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. I Comuni possono incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria già fissati per gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche definite dalle Regioni in attuazione dell'articolo 16 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 fino alla misura massima del 300 per cento, in funzione del maggior carico urbanistico che gli interventi abusivamente eseguiti determinano, in quanto realizzati al di fuori della pianificazione urbanistica comunale.
*32. 52.    Mariotti, Agostini, Montecchi, Ventura, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi, Tolotti.

      Il comma 34 è così sostituito: Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 37, comma 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. I Comuni possono incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria già fissati per gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche definite dalle Regioni in attuazione dell'articolo 16 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 fino alla misura massima del 300 per cento, in funzione del maggior carico urbanistico che gli interventi abusivamente eseguiti determinano, in quanto realizzati al di fuori della pianificazione urbanistica comunale.
*32. 62.    Agostini, Montecchi, Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi, Tolotti.

      Sostituire il comma 35 con il seguente:

      35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione: dichiarazione del richiedente resa ai sensi dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successivamente modificazioni e integrazioni, con allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativi edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo. Nei successivi 180 giorni la domanda dovrà essere integrata con la documentazione tecnica necessaria ad identificare in maniera inequivocabile l'immobile oggetto di condono e di una certificazione, redatta da tecnico abilitato che attesti la sicurezza dell'edificio sotto il profilo statico e che lo stesso è stato ultimato entro il 31 marzo 2003. I comuni potranno definire con proprio provvedimento gli elaborati tecnici necessari a conseguire gli obiettivi sopradescritti.
**32. 205.    Iannuzzi, Realacci, Merlo, Reduzzi, Villari.

      Il comma 35 è così sostituito: La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione: dichiarazione del richiedente resa ai sensi dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successivamente modificazioni e integrazioni, con allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativi edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo. Nei successivi 180 giorni la domanda dovrà essere integrata con la documentazione tecnica necessaria ad identificare in maniera inequivocabile l'immobile oggetto di condono e di una certificazione, redatta da tecnico abilitato che attesti la sicurezza dell'edificio sotto il profilo statico o in difetto gli interventi strutturali necessari per conseguirla.
      I comuni potranno definire con proprio provvedimento gli elaborati tecnici necessari a conseguire gli obiettivi sopradescritti.
**32. 12.    Zorzato.

      Il comma 35 è sostituito dal seguente:

      La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione: dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, con allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativi edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo. Nei successivi 180 giorni la domanda dovrà esser integrata con la documentazione tecnica necessaria ad identificare in maniera inequivocabile l'immobile oggetto di condono e di una certificazione, redatta da tecnico abilitato che attesti la sicurezza dell'edificio sotto il profilo statico o in difetto gli interventi strutturali necessari per conseguirla. I comuni potranno definire con proprio provvedimento gli elaborati tecnici necessari a conseguire gli obiettivi sopradescritti.
** 32. 61.    Ventura, Mariotti, Agostini, Montecchi, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi, Tolotti.

      Il comma 35 è sostituito dal seguente:

      La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione: dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, con allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativi edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo. Nei successivi 180 giorni la domanda dovrà esser integrata con la documentazione tecnica necessaria ad identificare in maniera inequivocabile l'immobile oggetto di condono e di una certificazione, redatta da tecnico abilitato che attesti la sicurezza dell'edificio sotto il profilo statico o in difetto gli interventi strutturali necessari per conseguirla. I comuni potranno definire con proprio provvedimento gli elaborati tecnici necessari a conseguire gli obiettivi sopradescritti.
** 32. 44.    Ventura, Mariotti, Agostini, Montecchi, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi, Tolotti.

      Il comma 35 è sostituito dal seguente:

      La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione: dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, con allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativi edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo. Nei successivi 180 giorni la domanda dovrà esser integrata con la documentazione tecnica necessaria ad identificare in maniera inequivocabile l'immobile oggetto di condono e di una certificazione, redatta da tecnico abilitato che attesti la sicurezza dell'edificio sotto il profilo statico o in difetto gli interventi strutturali necessari per conseguirla. I comuni potranno definire con proprio provvedimento gli elaborati tecnici necessari a conseguire gli obiettivi sopradescritti.
** 32. 73.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 35 sostituire la lettera b) con la seguente:

          b) una perizia giurata sulle dimensioni, sullo stato delle opere e sull'eventuale incidenza sulla struttura della costruzione. In tale ultima evenienza, la domanda è altresì corredata da una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite.
32. 172.    Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

      Al comma 35 sostituire la lettera b) con la seguente:

          b) una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e, qualora l'opera abusiva superi i 150 metri cubi, da una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite.
32. 173.    Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

      Al comma 35, lettera b) sopprimere le parole: qualora l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una.
32. 105.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 35, lettera b), sostituire le parole: 450 metri cubi con le seguenti: 150 metri cubi.
32. 174.    Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

      Al comma 35, lettera b) sostituire: 450 con 250.
32. 106.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 35, dopo le parole: metri cubi aggiungere le seguenti: e comunque in tutti i casi in cui l'opera sia stata realizzata nell'ambito di centri storici o in aree interessate da fenomeni di dissesto geologico.
32. 107.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

      35-bis. I comuni, prima di rilasciare la concessione in sanatoria, devono provvedere alla verifica sui posto della corrispondenza tra la documentazione tecnica presentata e l'opera realizzata.
32. 143.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Sopprimere i commi 36 e 37.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

52-ter.
(Imposta sui tabacchi).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

52-quater.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

      1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
32. 207.    Realacci, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi, Villari.

      Sopprimere il comma 36.
32. 175.    Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

      Sostituire il comma 36 con il seguente:

      36. La definizione della domanda di sanatoria di cui al comma 32 con il rilascio del titolo abilitativo edilizio da parte del comune competente produce gli effetti di cui all'articolo 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

52-ter.
(Imposta sui tabacchi).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
32. 206.    Realacci, Iannuzzi, Merlo, Villari, Reduzzi.

      Al comma 36 le parole: da cui risulta il suddetto pagamento sono sostituite dalle seguenti: di integrazione della domanda.
* 32. 13.    Zorzato.

      Al comma 36 le parole: da cui risulta il suddetto pagamento sono sostituite dalle seguenti: di integrazione della domanda.
* 32. 60.    Mariotti, Agostini, Montecchi, Ventura, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi, Tolotti.

      Al comma 36 le parole: da cui risulta il suddetto pagamento sono sostituite dalle seguenti: di integrazione della domanda.
* 32. 39.    Alberto Giorgetti.

      Al comma 36 le parole: da cui risulta il suddetto pagamento sono sostituite dalle seguenti: di integrazione della domanda.
* 32. 74.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 36 le parole: da cui risulta il suddetto pagamento sono sostituite dalle seguenti: di integrazione della domanda.
* 32. 45.    Mariotti, Agostini, Montecchi, Ventura, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi, Tolotti.

      Al comma 36, sopprimere l'ultimo periodo.
32. 176.    Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

      Sopprimere il comma 37.

      Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 100.000.000 euro per l'anno 2004,e a 50.000.000 per gli anni successivi, dopo l'articolo 32-bis, è inserito il seguente:

Art. 32-ter.
(Fondo speciale di riserva).

      Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato «Fondo speciale di riserva» nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
      Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.
      Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro.
32. 79.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 37, sopprimere il primo periodo.
32. 177.    Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

      Al comma 37, sostituire il primo periodo con i seguenti: Il comune, a fronte della verifica della sussistenza dei requisiti tecnici e giuridici previsti dalla legislazione vigente, nonché del pagamento degli oneri di concessione, della presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai tini dell'imposta comunale degli immobili di cui al decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, e, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, da presentarsi entro il 30 settembre 2004, rilascia, entro il termine di ventiquattro mesi, il titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Il comune può delegare, tramite apposita convenzione e procedure di evidenza pubblica, l'accertamento definitivo degli adempimenti amministrativi, ai fini del rilascio del titolo abilitativo di cui al presente comma.
32. 178.    Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

      Al comma 37, sopprimere le parole da: nonché il decorso fino a: del comune.
32. 108.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 37, sostituire le parole: nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a titolo abilitativo edilizio in sanatoria con le seguenti:
sono condizioni essenziali per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

52-ter.
(Imposta sui tabacchi).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 15 per cento.
32. 208.    Realacci, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi, Villari.

      Al comma 37, sostituire le parole da: nonché il decorso fino a: negativo con le seguenti: l'emissione dei prescritti pareri e del provvedimento positivo.
32. 110.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 37 le parole: ventiquattro mesi sono sostituite dalle seguenti: sessanta mesi.
* 32. 53.    Montecchi, Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi, Tolotti, Ventura.

      Al comma 37 le parole: ventiquattro mesi sono sostituite dalle seguenti: sessanta mesi.
* 32. 14.    Zorzato.

      Al comma 37 le parole: ventiquattro mesi sono sostituite dalle seguenti: sessanta mesi.
* 32. 75.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 37 le parole: ventiquattro mesi sono sostituite dalle seguenti: sessanta mesi.
* 32. 38.    Alberto Giorgetti.

      Al comma 37 le parole: ventiquattro mesi sono sostituite dalle seguenti: sessanta mesi.
* 32. 46.    Montecchi, Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi, Tolotti, Ventura.

      Al comma 37, sostituire: ventiquattro con: quarantotto.
32. 111.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 37, dopo il primo periodo inserire il seguente: Il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo è prorogato di un periodo pari a quello che intercorre tra la data di richiesta per una solo volta, a fini istruttori, di eventuali integrazioni da parte del comune competente e la data della trasmissione delle medesime integrazioni da parte del richiedente il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
32. 32.    Parolo, Guido Dussin, Gibelli, Sergio Rossi.

      Al comma 37, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La procedura del silenzio assenso, non applica in ogni caso nelle aree sottoposte a vincolo in forza di leggi statali o regionali e nelle aree protette.
32. 109.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 38, allegato 1, alle lettere a) e b) sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 90 per cento.

      Conseguentemente, al comma 41 sopprimere le parole: conguaglio dell'.

      Per far fronte ai maggiori oneri pari a 500.000.000 euro per l'anno 2004, e a 50.000.000 per gli anni successivi, dopo l'articolo 32-bis, è inserito il seguente:

Art. 32-ter.
(Fondo speciale di riserva).

      Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato «Fondo speciale di riserva» nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
      Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.
      Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati o in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro.
32. 149.    Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 38, allegato 1, sostituire la tabella D con la seguente:

Tabella D

Misura dell'anticipazione degli oneri di concessione
numero abitanti nuove costruzioni e ampilamenti (euro/mq) Ristrutturazioni e modifiche della destinazione d'uso (euro/mq)
Fino a 10.000 80,00 40,00
Da 10.001 a 100.000 110,00 55,00
Da 10.001 a 100.000 110,00 55,00
Da 100.001 a 300.000 145,00 75,00
Oltre 300.001 180,00 100,00

32. 146.Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 38, allegato 1, sostituire la tabella D con la seguente:

Tabella D - Misura dell'anticipazione degli oneri di concessione
1. Nuove costruzioni e ampliamenti (euro/mq) 89,00
2. Ristrutturazioni e modifiche della destinazione d'uso (euro/mq) 45,00
32. 33.Parolo, Guido Dussin, Gibelli, Sergio Rossi.

      Al comma 40, ultimo periodo sostituire la parola: 10 con la seguente: 100.
32.  163. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Mariani Raffaella, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

      Al comma 40, sostituire: 10 per cento con: venticinque per cento
32.  112. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Sopprimere il comma 42.
32.  164. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Mariani Raffaella, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

      Al comma 42, sopprimere le parole: e privati.
32.  113. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Sopprimere il comma 43.
32.  124. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 43, capoverso 32, punto 1, sopprimere il secondo periodo.
32.  114. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 43, capoverso 32, punto 1, sostituire le parole: il richiedente può impugnare il silenzio rifiuto con le seguenti: il titolo si intende negato.
32.  117. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 43, capoverso 32, punto 1, sopprimere il terzo periodo.
32.  115. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 43, capoverso 32, punto 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il rilascio del titolo abilitativi edilizio non estingue il reato di cui all'articolo 734 codice penale.
32.  116. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 43, punto 1, dopo le parole: 17 rilascio dei titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo, aggiungere le seguenti parole: per cui non sono applicabili ulteriori sanzioni amministrative.
*32.  15. Zorzato.

      Al comma 43, punto 1, dopo le parole: Il rilascio dei titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo, aggiungere le seguenti parole: per cui non sono applicabili ulteriori sanzioni amministrative.

      Si propone l'emenedamento in questione al fine di sgomberare il campo da possibili equivoci che il peroiodo del comma 43 così formulato potrebbe generare.
*32.  54. Ventura, Vigni, Benvenuto.

      Al comma 43, punto 1, dopo le parole: Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo, aggiungere le seguenti parole: per cui non sono applicabili ulteriori sanzioni amministrative.
*32.  47. Montecchi, Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi, Tolotti, Ventura.

      Al comma 43, al capoverso 32, sopprimere i punti 2 e 3.
32.  80. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 43, capoverso 2, alinea, dopo le parole: dopo la loro esecuzione aggiungere le seguenti: purché aventi carattere modesto, non stabili e non strutturali.

      Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 10.000.000 euro per l'anno 2004, e a 2.000.000 per gli anni successivi, dopo l'articolo 41-bis è aggiunto il seguente:

Art. 41-ter

      1. Alla tariffa di cui alla tabella 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni, l'importo annuale della tassa è fissato in 500 euro.
32.  127. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 43, capoverso 2, lettera a) sostituire le parole: quando possano essere con le seguenti: che siano già state.
Inammissibile per carenza di compensazione.
32.  144. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 43, capoverso 2, sopprimere la lettera c).

      Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 100.000.000 euro per l'anno 2004, e a 50.000.000 per gli anni successivi, dopo l'articolo 32-bis, è inserito il seguente:

Art. 32-ter.
(Fondo speciale di riserva).

      Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato «Fondo speciale di riserva» nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
      Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.
      Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro.
32.  140. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al punto 4, del comma 43, eliminare la seguente frase: Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giungo 2001, n. 380.
*32.  16. Zorzato.

      Al punto 4, del comma 43, eliminare la seguente frase: Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giungo 2001, n. 380.
*32.  55. Montecchi, Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi, Tolotti, Agostini.

      Al punto 4, del comma 43, eliminare la seguente frase: Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giungo 2001, n. 380.
*32.  48. Montecchi, Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi, Tolotti, Agostini.

      Al comma 43, capoverso 32, punto 4, è inserita, in fine, il seguente periodo: Le Soprintendenze ai beni architettonici e al paesaggio partecipano sempre alle Conferenze di servizi, pena la loro illegittimità, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza della A.P. 9/2001 e al parere della Sez. II 2457/2001, ed in quella sede il loro motivato dissenso prevale sugli assensi eventualmente manifestati da regioni e comuni, equivalendo alla procedura di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica. Contro tale dissenso è dato appello alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto prescritto dall'articolo 14-quater della legge 241/1990 e modificazioni successive. In caso di ricorso a procedure diverse si applica comunque quanto previsto dall'articolo 151 del testo unico dei beni CC.AA.
32.  182. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      Al comma 43, capoverso 32, punto 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Qualora le aree siano sottoposte a vincolo paesaggistico/ambientale ai sensi del Titolo II del T.U. dei Beni CC.AA., le autorizzazioni o assensi comunque denominati rilasciati ai finì dell'articolo 151 del medesimo T.U. dalle amministrazioni preposte vengono immediatamente trasmesse con i relativi progetti alle competenti Sopraintendenze per i Beni architettonici e il Paesaggio. Nel termine di 60 giorni dalla ricezione - durante i quali la procedura rimane sospesa - la Sopraintendenze possono annullarle, per motivi di legittimità ovvero perché le opere da esse autorizzate rivestono tale gravità ambientale da equivalere alla soppressione del vincolo.
32.  216. Realacci, Iannuzzi, Mereu, Reduzzi, Villari.

      Al comma 43, capoverso 32, punto 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Qualora ai sensi del Titolo II del testo unico dei beni culturali ed ambientali le aree risultino sottoposte a vincolo paesaggistico o ambientale, le amministrazioni competenti rilasciano, ai fini dell'articolo 151 del medesimo testo unico, le relative autorizzazioni e ne danno contestuale comunicazione alle competenti Sovrintendenze per i beni architettonici e il paesaggio, unitamente ai relativi progetti. Le Sovrintendenze possono in ogni caso annullarle con provvedimento motivato, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.
32.  179. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Mariani Raffaella, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

      Al comma 43, capoverso 5, sopprimere le parole: anche se gravato da usi civici.
32.  121. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 43, punto 5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: La mancata espressione alla disponibilità determina il rigetto della richiesta. Il silenzio-rifiuto non è suscettibile di impugnativa.
32.  118. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 43, capoverso 5, sopprimere le parole: con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato.
32.  122. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 43, capoverso 5, sostituire: anni sessanta con: anni dieci.
32.  119. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Al comma 43, capoverso 32, dopo il punto 7, inserire il seguente:

      7-bis. Le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente decreto sono automaticamente e gratuitamente acquisite al patrimonio pubblico comunale. Il comune può disporre dell'uso dell'immobile e può deciderne l'eventuale demolizione.
32.  180. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Mariani Raffaella, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

      Sopprimere il comma 45.
*32.  56. Mariotti, Agostini, Montecchi, Ventura, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi, Tolotti.

      Sopprimere il comma 45.
*32.  17. Zorzato.

      Sopprimere il comma 45.
*32.  49. Mariotti, Agostini, Montecchi, Ventura, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi, Tolotti.

      Sopprimere il comma 45.
*32.  37. Alberto Giorgetti.

      Al comma 46, sopprimere le parole: o di inedificabilità assoluta.
32.  181. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      Al comma 46, sopprimere le parole: e 56.
*32.  18. Zorzato.

      Al comma 46, sopprimere le parole: e 56.
*32.  57. Mariotti, Montecchi, Ventura, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi, Tolotti.

      Al comma 46, sopprimere le parole: e 56.
*32.  50. Mariotti, Montecchi, Ventura, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi, Tolotti.

      Al comma 46, sopprimere le parole: e 56.
*32.  36. Alberto Giorgetti.

      Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

      46-bis. Il secondo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

      Il sindaco, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme o prescrizione degli strumenti urbanistici, provvede senza indugio alla demolizione d'ufficio ed al ripristino dello stato dei luoghi, senza obbligo di notifica del provvedimento al responsabile dell'abuso, a carico del quale sono comunque addebitate le relative spese. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999, alla legge 1989, n. 183, ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, il sindaco provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti, le quali possono eventualmente intervenire alla demolizione d'ufficio, anche di propria iniziativa, senza obbligo di notifica del provvedimento al responsabile dell'abuso, a carico del quale restano comunque le relative spese.
32.  133. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

      Dopo il comma 49-quater, inserire i seguenti:

      49-quinquies. Al fine di realizzare interventi urgenti per contrastare il fenomeno dell'erosione che interessa le coste tirreniche della Toscana, è riconosciuto un contributo straordinario alla regione Toscana per la realizzazione del progetto di intervento, pari a 118 milioni di euro per l'armo 2004.

      49-sexies. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma precedente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 1,5 per cento.
32.  1. Buffo.

      Dopo il comma 49-quater, inserire il seguente comma:

      49-quinquies. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 46-bis.
(In trasmissibilità agli eredi dei beni immobili abusivi nonché dei terreni sui quali insistono).

      1. I terreni sui quali insistono le opere abusive previsti dall'articolo 31, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché l'opera abusiva medesima, non possono formare oggetto di successione ereditaria o di disposizione testamentaria o di legato qualora si sia verificata l'inottemperanza alla ingiunzione a demolire ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 31.
      2. Il chiamato all'eredità deve comunicare al comune ove insiste l'immobile oggetto dell'abuso, entro sei mesi dall'apertura della successione, l'elenco dei terreni sui quali insistono beni non suscettibili di sanatoria ai sensi del comma i ovvero allegare alla dichiarazione di successione idonea certificazione rilasciata dall'autorità competente attestante la regolarità urbanistica degli stessi nonché l'assenza di opere abusive. La dichiarazione va resa nel luogo ove si è aperta la successione.
      3. I terreni e le opere abusive di cui all'articolo i sono acquisiti di diritto al patrimonio dello Stato, ovvero, nel caso di presenza di vincoli di tutela, a favore dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, unitamente all'area sulla quale le opere stesse sono state realizzate. In caso di presenza di più vincoli, l'acquisizione è effettuata a favore dell'amministrazione comunale competente per territorio.
      L'acquisizione dell'area può essere estesa fino al limite di dieci volte la superficie utile abusivamente costruita.
      L'acquisizione ha effetto, se non sono realizzati la demolizione e il ripristino dei luoghi da parte dell'erede o dell'avente causa iure ereditatis, nel termine di centocinquanta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione ad opera del dirigente o del responsabile competente. L'accertamento dell'inottemperanza alla predetta ingiunzione, emessa ai sensi dell'articolo 31 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione, titolo gratuito, nei registri immobiliari, del trasferimento della proprietà a favore dell'amministrazione competente.
      4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono notificati al chiamato all'eredità. Il segretario comunale trasmette al prefetto, informandone il presidente della giunta regionale, l'elenco delle opere di cui all'articolo i della presente legge non sanabili, per le cui demolizioni è stato esperito il procedimento previsto dall'articolo 31 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il segretario comunale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al prefetto, informandone il presidente della giunta regionale, l'elenco delle opere per le quali non è stata definita la procedura repressiva, prevista dall'articolo 31 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Decorso inutilmente il predetto termine di sei mesi, il prefetto si sostituisce all'amministrazione comunale ai fini degli adempimenti previsti dal medesimo articolo 31 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Qualora il segretario comunale non ottemperi, nel termine previsto, agli adempimenti di trasmissione degli elenchi al prefetto, il presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta che provvede alla trasmissione nei successivi due mesi. Nel medesimo termine di due mesi le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire, nelle ipotesi previste al comma 3. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il nominativo dell'erede e dell'eventuale occupante dell'immobile abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile, anche ai fini di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
      5. Il prefetto, entro due mesi dalla ricezione dell'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, primo periodo, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessati, notificando l'avvenuta acquisizione al chiamato all'eredità o avente causa iure ereditatis.
      6. Le aree acquisite ai sensi del comma 3 possono essere utilizzate per finalità di interesse pubblico conformi alla natura e ai contenuti dei relativi vincoli ambientali.
32.  20. Paolo Russo.

      Dopo il comma 49-quater, inserire il seguente:

      49-quinquies. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 è aggiunto il seguente comma 6. Le opere abusive di cui all'articolo 31, comma 1, non possono formare oggetto di successione ereditaria o di disposizione testamentaria o di legato qualora si sia verificata l'inottemperanza alla ingiunzione a demolire ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 31.
      Alla denuncia di successione deve essere allegato un certificato dell'autorità competente sull'inesistenza per i beni immobili del de cuius delle condizioni di irregolarità urbanistica. In caso contrario, i relativi beni immobili saranno acquisiti al patrimonio pubblico ai sensi e con le modalità di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 32.
32.  19. Paolo Russo.

      Dopo il comma 49-quater, inserire il seguente:

      49-quinquies. All'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 le parole: e sagoma sono soppresse.
32.  230. Lupi.

      Dopo il comma 49-quater, aggiungere il seguente:

      49-quinquies. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso.
32.  232. Lupi.

      All'articolo 32, dopo il comma 49-quater, aggiungere il seguente comma:

      49-quinquies. Nell'ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano, in ogni caso, a seguito della delibera del comune di approvazione del medesimo piano che autorizza la stipula della convenzione con il soggetto attuatore.
32.  233. Lupi.

ART. 32-bis.

      Sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente: Al fine di contribuire alla realizzazione di interventi connessi alla riduzione del rischio sismico è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio 2003-2005 un apposito fondo per interventi straordinari.
32-bis.  3. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Mariani Raffaella, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

      Al comma 1, dopo le parole: città d'arte aggiungere le seguenti parole: «, nonché per gli interventi previsti dall'articolo 17, comma 5, della legge n. 67 del 1988».

      Conseguentemente al comma 1 sostituire le parole: 100.000.000 con le seguenti: 120.000.000 e al comma 3 sostituire le parole: 100.000.000 con le seguenti: 120.000.000.
Inammissibile per carenza di compensazione.
32-bis.  5. Lucchese, Perotti, Liotta.

      All'articolo 32-bis, ai commi 1 e 3, le parole: euro 73.487.000 sono sostituite dalle seguenti: euro 173.487.000; le parole: euro 100.000.000 sono sostituite dalle seguenti: euro 350.000.000.

      Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      2-bis. Per far fronte ai gravi eventi sismici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, nel territorio della provincia di Campobasso, è disposto uno stanziamento di euro 100.000.000 per l'anno 2003 e di euro 250.000.000 per ciascuno degli anni 2004-2005, da valersi sul fondo previsto al comma 1.

      Conseguentemente a decorrere dal 1o gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985 n. 76 per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 7 per cento.
32-bis.  4. Ruta.

      Ai commi 1 e 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 73.487.000 e 100.000.000, rispettivamente con le parole: 2.734.870.000 e 3.500.000.000.
32-bis.  1. Russo Spena, Giordano, Vendola.

      All'articolo 32-bis, al comma 2, dopo le parole: Consiglio dei Ministri inserire le altre: d'intesa con la conferenza Stato-regioni.
32-bis.  2. Russo Spena, Giordano, Vendola.

      All'articolo 32-bis, al comma 2, dopo le parole: disponibilità del Fondo aggiungere le seguenti: , garantendo che almeno il 50 per cento delle risorse stesse venga destinato alla copertura dei costi delle opere di ripristino delle condizioni abitative sostenuti dalle famiglie nonché dei costi di ripristino delle condizioni produttive delle aziende sostenuti dai proprietari delle medesime nelle località colpite dai fenomeni alluvionali dell'autunno 2002 nelle regioni del Nord Italia.
32-bis.  7. Quartiani, Tolotti, Capitelli.

      Dopo il comma 2, inserire il seguente:

      2-bis. Una quota parte delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a euro 25.000.000 per l'anno 2003, ed euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, è assegnata al Dipartimento della protezione civile, per essere utilizzata, attraverso la ripartizione tra le regioni interessate, per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002.
32-bis.  6. Parolo, Rossi Sergio, Stucchi, Capanni, Lussana, Gibelli.

Art. 32-ter.
(Interventi di emergenza a favore della provincia di Carrara in seguito agli eventi calamitosi del mese di ottobre 2003.

1. In favore dei territori colpiti dagli eventi calamitosi che hanno interessato la provincia di Carrara nel mese di ottobre 2003 è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 35 milioni di euro, si provvede mediante l'utilizzo di parte degli stanziamenti assegnati al fondo di cui all'articolo 32-bis.
      3. Ai fini di cui al comma 2, gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari ai sensi del presente articolo sono individuati con il decreto del presidente del Consiglio di cui al citato articolo 32-bis, comma 2.
32-bis.  02. Cordoni, Mariani Raffaella.

      Dopo l'articolo 32-bis, inserire il seguente articolo:

Art. 32-ter.

      1. La scadenza del termine di cui all'articolo 17-ter del decreto-legge 24 giugno 2003 convertito con modificazioni nella legge 1o agosto 2003 n. 147 è fissata al 31 dicembre 2004; gli alloggi così realizzati possono essere assegnati anche agli appartenenti ai Corpi armati dello Stato ed ai dipendenti del Ministero dell'interno.
Inammissibile per estraneità di materia.
32-bis.  01. Lupi.

      Dopo l'articolo 32-bis, è aggiunto il seguente:

Art. 32-ter.

      1. Al comma 12 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

          b) pagamento dilazionato in quindici, venti e trenta anni, ad un interesse pari al
tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia del costo dell'alloggio.

      Ai maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Inammissibile per estraneità di materia.
32-bis.  03. Mereu, Peretti, Liotta.

ART. 33.

      Sopprimerlo.

      Conseguentemente dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

Art. 51-bis.

      1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

          b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

      2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
33.  2.    Russo Spena, Giordano.

      Sopprimerlo.

      Conseguentemente gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e le relative proiezioni per gli anni 2005 e 2206 concernenti le spese classificate «Consumi intermedi» sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ed accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché quelli aventi natura obbligatoria.
Inammissibile per estraneità di materia.
33.  17.    Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

      Sopprimerlo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
33.  22.     Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      Sopprimere l'articolo.

      Conseguentemente dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

«Art. 52-ter

      1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
      2. A decorrere dal i gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
33.  15.    Pinza, Benvenuto, Zanella, Morgando, Nicola Rossi, Lettieri, Ventura.

      Sopprimerlo.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:

«Art. 52-ter
(Emersione di attività detenute all'estero)

      1. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli 12 ss decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con la legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con legge 1o agosto 2003, n. 212, sono sottoposti a tassazione con l'aliquota stabilita al comma 2 del presente articolo.
      2. L'aliquota di cui al comma 1 è pari alla differenza tra 12,5 per cento e la percentuale applicata per le regolarizzazioni di cui alle leggi menzionate al comma 1.
      3. La somma complessivamente dovuta in base ai commi 1 e 2 viene corrisposta ripartendola in misura eguale negli anni 2004, 2005 e 2006.
      4. All'articolo 13, decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con la legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola «riservata» è ovunque soppressa. Al comma 3 del medesimo articolo, le parole da «senza indicazione» a «riservata» sono sostituite dalle seguenti: «indicando i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma I e le attività finanziarie da loro rimpatriate».
      5. L'articolo 15, comma 5, decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con la legge 23 novembre 2001, n. 409 è abrogato.
      6. All'articolo 6, d), decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con legge 1o agosto 2003, n. 212, sono abrogate le parole da «Relativamente» a «precedente».
33.  18.    Visco, Benvenuto, Agostini, Ventura, Grandi, Pistone, Buemi, Cima, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Toltoti.

      Sopprimerlo.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

«Art. 52-ter

      1. All'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 7 aprile 2003, n. 80, il punto 2) è sostituito dal seguente:

      «2) convergenza della aliquota applicabile nel regime fiscale sostitutivo sulla aliquota applicabile al primo scaglione dell'imposta sul reddito;».

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:

Art. 52-ter.

      Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

          a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

          b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983 n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

          c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;

          d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;

          e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

          f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

          g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

          h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
33.  19.    Benvenuto, Zanella, Pinza, Nicola Rossi, Villetti, Visco, Agostini, Ventura, Morgando, Grandi, Buemi, Intini, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Buemi, Cima.

      All'articolo 33, comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

      Conseguentemente dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

Art. 51-bis.

      1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

          b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

      2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
33.  3.    Russo Spena, Giordano.

      All'articolo 33, sopprimere la lettera b) del comma 3 e il comma 13.
33.  21.     Fluvi, Agostini, Ventura.

      Al comma 3, sopprimere la lettera b).
33.  23.    Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      All'articolo 33, comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente: b) salvo che i documenti non siano richiesti dal cliente, la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale, della ricevuta fiscale, nonché della fattura limitatamente a quella nei confronti di soggetti non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo e sostituire il comma 13 con il seguente: 13. A partire dalle operazioni poste in essere dalla data di presentazione della comunicazione di adesione e fino alla fine del periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2004, sono sospesi gli obblighi tributari di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 3, lettera b). Resta comunque ferma la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto periodicamente dovuta da calcolare tenendo conto dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizio effettuate.
33.  20.    Fluvi, Agostini, Ventura.

      All'articolo 33 apportare le seguenti modificazioni:

      al comma 3, lettera b) le parole: dello scontrino fiscale;

      al comma 13, primo periodo sopprimere le parole: dello scontrino fiscale e.

      dopo il comma 14 aggiungere il seguente comma: 14-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2004 è abrogata la legge 26 gennaio 1983, n. 18. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente disposizione.
33.  1.    Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

      Al comma 3, sopprimere la lettera c).
33.  24.    Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      All'articolo 33, comma 4, sostituire la parola: 1000 con la seguente: 10000.

      Conseguentemente dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

Art. 51-bis.

      1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

          b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

      2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
33.  4.    Russo Spena, Giordano.

      All'articolo 33, comma 4, lettera a), sostituire le parole: 9 e 7 con le seguenti: 90 e 90.

      Conseguentemente dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

Art. 51-bis.

      1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

          b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

      2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
33.  5.    Russo Spena, Giordano.

      All'articolo 33, comma 4, lettera b), sostituire le parole: 4.5, 3.5 e 5 con le seguenti: 90, 90 e 0,1.

      Conseguentemente dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

Art. 51-bis.

      1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

          b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

      2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
33.  6.    Russo Spena, Giordano.

      All'articolo 33, sopprimere il comma 7.

      Conseguentemente dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

Art. 51-bis.

      1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

          b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

      2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
33.  7.    Russo Spena, Giordano.

      All'articolo 33, comma 7, sostituire le parole: 100.000 con le seguenti: 10.000.

      Conseguentemente dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

Art. 51-bis.

      1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

          b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

      2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
33.  8.    Russo Spena, Giordano.

      All'articolo 33, comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

      Conseguentemente dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

Art. 51-bis.

      1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

          b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

      2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
33.  9.    Russo Spena, Giordano.

      All'articolo 33, sopprimere il comma 8.

      Conseguentemente dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

Art. 51-bis.

      1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

          b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

      2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
33.  10.    Russo Spena, Giordano.

      All'articolo 33, comma 8, sostituire le parole da: possono essere fino alla fine del comma, con la seguente: sono oggetto di accertamento ai fini tributari e contributivi.

      Conseguentemente dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

Art. 51-bis.

      1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

          b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

      2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
33.  12.    Russo Spena, Giordano.

      All'articolo 33 comma 12 lettera b), sostituire la parola: 5.154.569,00 con la seguente: 50.000,00.

      Conseguentemente dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

Art. 51-bis.

      1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

          b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

      2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
33.  13.    Russo Spena, Giordano.

      Sopprimere il comma 13.
33.  25.    Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      All'articolo 33, comma 13, sopprimere il primo periodo.

      Conseguentemente dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

Art. 51-bis.

      1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

          b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

      2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
33.  14.    Russo Spena, Giordano.

      Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

      «18-bis. Qualora in seguito ai controlli della Guardia di finanza mirati a rilevare i prezzi al consumo, vengano rilevati casi di indiscriminati e immotivati aumenti dei prezzi da parte di titolari di impresa e di esercenti di arti e professioni, il concordato preventivo di cui al presente articolo viene automaticamente sospeso e contestualmente si avviano i relativi accertamenti tributari e contributivi.»
33.  26.    Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

      «16-bis. Con decorrenza 1o gennaio 2004 sono comunque sospesi gli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale e della prevista dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18 e dl cui all'articolo 12, comma 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, anche per i soggetti che, per mancanza dei requisiti soggettivi non possono aderire al concordato preventivo».
33.  2.    Peretti, Minoli.

      Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis
(Imposta sul reddito delle società)

      1. L'articolo 4, comma 2, della legge 7 aprile 2003, n. 80, è sostituito dal seguente: «Sull'imponibile determinato ai sensi del comma i insiste una aliquota pari al 23 per cento fino a 50.000 euro ed un'aliquota pari al 33 per cento oltre tale importo».
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 7 aprile 2003, n. 80, il punto 2) è sostituito dal seguente:

       «2) convergenza della aliquota applicabile nel regime fiscale sostitutivo sulla aliquota applicabile al primo scaglione dell'imposta sul reddito;».
Inammissibile per estraneità di materia.
33.  01.    Nicola Rossi, Violante, Benvenuto, Gambini, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Albertini, Amici, Angioni, Roberto Barbieri, Battaglia, Bolognesi, Bonito, Borrelli, Bova, Buglio, Burlando, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Cordoni, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Di Serio d'Antona, Filippeschi, Fistarol, Fluvi, Franci, Galeazzi, Gasperoni, Giacco, Grandi, Guerzoni, Labate, Lucà, Lucidi, Lulli, Lumia, Lusetti, Magnolfi, Manzini, Maran, Paola Mariani, Raffaella Mariani, Mariotti, Martella, Maurandi, Mazzarello, Micheli, Montecchi, Motta, Nannicini, Nigra, Oliverio, Olivieri, Ottone, Panattoni, Piglionica, Pinza, Preda, Quartiani, Ranieri, Rava, Rossiello, Rotundo, Ruggeri, Rugghia, Ruzzante, Sandi, Sandri, Santagata, Sedioli, Sereni, Siniscalchi, Spini, Stramaccioni, Tocci, Tolotti, Trupia, Turco, Vianello, Villari, Zani, Zunino.

      Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis
(Imposte sulle PMI)

      1. All'articolo 4, comma 1, della legge 7 aprile 2003, n. 80, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale, apportare le seguenti modifiche:

      Al comma 1, dopo la lettera s), inserire la seguente:

          «s-bis) introduzione per le piccole e medie imprese, così come definite dall'Unione europea, di una tassazione differenziata: ai fini delle imposte sul reddito, con una tassazione ad aliquota ridotta, in misura pari alla prima aliquota dell'Irpef, per una quota di reddito e la restante quota ad aliquota ordinaria ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'ampliamento della deduzione dalla base imponibile.»

      Al comma 2, dopo le parole: «del comma 1», inserire le seguenti: «, salvo quanto previsto dalla lettera s-bis)

      2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 miliardo di euro, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 7 aprile 2003, n. 80, il punto 2) è sostituito dal seguente:

      «2) convergenza della aliquota applicabile nel regime fiscale sostitutivo sulla aliquota applicabile al primo scaglione dell'imposta sul reddito;».
Inammissibile per estraneità di materia.
33.  02.    Agostini, Nicola Rossi, Ventura, Benvenuto.

      Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente.

«Art. 33-bis
(Proroga della clausola di salvaguardia)

      1. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica, anche per la determinazione dell'Irpef dovuta sul reddito complessivo dell'anno 2004.
33.  03.    Benvenuto, Lettieri, Villetti, Zanella, Rizzo, Intini, Buemi, Agostini, Visco, Ventura, Buemi, Pistone, Cima, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Toltoti.

ART. 34.

      Sopprimerlo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
34. 15.    Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      Sopprimerlo.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 34-bis, inserire il seguente:

Art. 34-bis.

      1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

          b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

      2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: fra «il 3,5 e il 7,5».
34. 4.    Russo Spena, Giordano.

      Sopprimerlo.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 34-bis inserire il seguente articolo:

Art. 34-ter.

      A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'8 per cento.
34. 13.    Benvenuto, Agostini, Ventura, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Buemi, Cima.

      Sopprimerlo.
34. 12.    Rizzo, Pistone, Cossutta, Sgobio, Bellillo.

      Sostituirlo con il seguente:

      Art. 34. Il decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003 n. 212, è abrogato.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 34-bis, inserire il seguente:

Art. 34-bis.

      1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

          b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

      2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
34. 5.    Russo Spena, Giordano.

      Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 34-bis, inserire il seguente:

Art. 34-ter.

      A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzi 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
34. 7.    Benvenuto, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

      Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole «30 giugno 1999» sono sostituite dalle seguenti: «21 dicembre 2002».

      Ai maggiori oneri, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
34. 8.    Cozzi, Peretti, Liotta.

      Dopo il comma 3, inserire il seguente:

      3-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini, per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta Comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente all'annualità d'imposta 2000.
34. 1.    Crisci.

      Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

      3-bis. Nell'articolo 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2 le parole 31 dicembre 2002 sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003»;

          b) al comma 5, primo periodo le parole 31 dicembre 2002 sono sostituite dalle seguenti: «21 dicembre 2003»;

          c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

              «5-bis. Le regolarizzazioni contabili previste dai commi 2 e 5 comportano l'esclusione della punibilità dei reali previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, commessi nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2002 sempre che direttamente correlale alle regolarizzazioni effettuale nel bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2003».
34. 10.    Mazzocchi.

      All'articolo 34, comma 4, sostituire le parole da: ridotte fino al dieci per cento dell' con le altre quintuplicate rispetto all'.
34. 6.    Russo Spena, Giordano.

      Dopo il comma 6, aggiungere:

          b-bis) Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano spetta, ove non già previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, nei termini e nei modi previsti dagli stessi, le compartecipazioni al gettito delle imposte derivanti dall'applicazione del Capo 11 del Titolo 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, sono stabilite con successive procedure di regolamentazione contabile;

          b-ter) comma 6 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è da intendersi quale norma meramente interpretativa.

      Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri Decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sull' alcool etilico di cui all'articolo 32 del Decreto Legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di 100.000.000 milioni di euro.
34. 2.    Collè, Detomas, Brugger, Widmann, Zeller.

      Dopo il comma 6 aggiungere:

          b-bis) alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano spetta, ove non già previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, nei termini e nei modi previsti dagli stessi, le compartecipazioni al gettito delle imposte derivanti dall'applicazione del Capo 11 del Titolo 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

          b-ter) Il comma 6 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 si applica a decorrere dai versamenti effettuati nel mese di dicembre 2001.

      Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri Decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico di cui all'articolo 32 del Decreto Legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di 100.000.000 milioni di euro.
34. 9.    Collè, Detomas, Brugger, Widmann, Zeller.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

          b-bis) Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano spetta, ove non già previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, nei termini e nei modi previsti dagli stessi, la compartecipazione al gettito delle imposte derivanti dall'applicazione del Capo 11 del Titolo Il della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, a decorrere dalla sua entrata in vigore;

          b-bis) Il comma 6 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è da intendersi quale norma meramente interpretativa.
Inammissibile per carenza di compensazione.
34. 3.    Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

      Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni per la determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive).

      1. All'articolo il del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

          a-bis) sono ammesse in deduzione le spese relative al personale dipendente o autonomo destinato a progetti di ricerca ed innovazione tecnologica.

      2. A compensazione totale del minore gettito IRAP derivante dall'applicazione del comma 1, sono attribuiti ulteriori trasferimenti erariali alle Regioni.

      Conseguentemente, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti da emanare entro il 31 marzo 2004 ad aumentare l'aliquota dell'imposta di consumo accisa sui tabacchi e sulle bevande alcoliche fino a totale copertura dell'onere.
34. 01.    Sergio Rossi.

      Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Sanatoria per le omissioni degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali)

      1. L'omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni relative alle annualità i cui termini di presentazione sono scaduti il 31 ottobre 2002 da parte degli incaricati alla trasmissione di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, è sanata versando la somma di 400,00 euro per ogni annualità per la quale è stata commessa l'irregolarità.
      2. Il perfezionamento della definizione avviene con il versamento della somma dovuta entro 1116 marzo 2004. Entro la medesima data, nei casi di omissione della trasmissione telematica delle dichiarazioni, gli incaricati dovranno provvedere all'invio delle stesse.
      3. Il versamento è effettuato secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista.
      4. Le dichiarazioni trasmesse tardivamente relative ad annualità i cui termini di presentazione sono scaduti successivamente al 1 gennaio 2002 si considerano presentate a tutti gli effetti.
34. 02.    Mazzocchi.

ART. 35.

      All'articolo 35, comma 1, lettera a), dopo le parole a particolari settori, aggiungere le seguenti: limitatamente a titolari di reddito fino a 75.000 euro.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35-bis.

      1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque (ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
      2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti delta pubblica amministrazioni di cui al comma I non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
      3. Il limite di cui al comma I si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
35. 1.    Russo Spena, Giordani.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Determinazione delle quote IVA spettanti alla Regione Sardegna).

      1. Alla Regione Sardegna spettano i dieci decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto riscossa sul suo territorio, compresa quella relativa alle importazioni, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni.
      2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, ammontanti a 600 milioni di curo a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione.
      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 7 per cento.
35. 0. 1.    Maturandi, Cabras, Carboni.

      Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Determinazione quote IVA spettanti alla regione Sardegna)

      1. Alla Regione Sardegna spettano i dieci decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel suo territorio, compresa quella relativa alla importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.
      2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 600 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
35. 0. 2.    Paolo Cuccu.

      Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35-bis.
(Determinazione del gettito tributario spettante alla regione Sardegna)

      1. Le entrate spettanti alla Regione Sardegna, ricomprendono anche quelle che seppur riscosse al di fuori del territorio della Regione sono afferenti a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionali. Alla Regione Sardegna per i singoli tributi compartecipati spettano altresì, secondo le stesse aliquote di compartecipazione, le entrate accessorie costituite dagli interessi di mora e dalle sopratasse, nonché quelle derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative e penali.
      2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono istituiti i codici-tributo necessari alla contabilizzazione del gettito tributario spettante alla Sardegna riscosso fuori dal territorio regionale.
      3. Il Ministero dell'economia provvede alla quantificazione e alla restituzione in favore della Sardegna degli interessi relativi ai rimborsi IRPEF posti dal 1983 al 2003 a carico della Regione. 4. Alla Regione Sardegna spettano altresì dal 1983 al 2003 le quote dei rimborsi IRPEF, da determinarsi anche forfetariamente, che pur se riferibili alla parte di IRPEF non compartecipata, sono stati posti a carico della Regione.
      5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 500 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
35. 0. 3.    Paolo Cuccu.

      Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche al regime IVA per il turismo d'affari).

      Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 19-bis, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 dopo le parole «sostitutivi di mense aziendali,» sono aggiunte le seguenti: «fatta eccezione per quella relativa alle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e viaggi d'affari, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, nella misura del 50 per cento;

          b) all'articolo 74-ter, dopo 11 comma 8 è aggiunto il seguente:

      8-bis. Le agenzie dl viaggio e turismo possono, per ciascuna prestazione per cui è ammesso il regime speciale di imposizione ai sensi dei commi precedenti, applicare il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto. Le agenzie di viaggio che applicano li regime normale dell'imposta sul valore aggiunto possono dedurre dall'imposta dovuta t'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad essa forniti dai suoi fornitori, se si tratta dì operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. 0 diritto a deduzione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggio optano per il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggio devono seguire separatamente netta propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi;

          c) alla parte III della Tabella A allegata dopo il numero 120) è aggiunto il seguente: 20-bis) prestazioni di organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo inerenti alla partecipazione a convegni, congressi a viaggi d'affari».

      Ai maggiori oneri, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
35. 0. 4.    Cozzi, Perretti, Liotta.

      Dopo l'articolo 35-bis aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

      1. In attesa della regolarizzazione del sistema dei rimborsi fiscali ed al fine del rispetto dell'adeguamento temporale dei pagamenti della pubblica amministrazione nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, gli imprenditori o le imprese che intrattengono transazioni commerciali con la pubblica amministrazione e che vantano dei crediti nei confronti della stessa possono utilizzare tali crediti in compensazione con i propri debiti verso la pubblica amministrazione.
      2. La procedura per la compensazione avviene secondo quanto viene stabilito da un decreto ministeriale da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
      3. I crediti da ritardato pagamento possono essere utilizzati come fidejussioni o delle altre garanzie richieste dalle pubbliche amministrazioni all'impresa creditrice anche in esecuzione di disposizioni di legge, se l'impresa creditrice si obbliga, per il periodo per cui è richiesta la garanzia a mantenere a disposizione della pubblica amministrazione i ratei di credito rimborsati per l'escussione immediata a prima richiesta o, alternativamente, a fornire idonee garanzie in luogo degli stessi.
      4. I consorzi e le cooperative di garanzia fidi che sono enti strumentali di Regioni ed enti locali possono stipulare una convenzione con il Ministero delle Attività Produttive la quale prevede: a) modalità di computo dei crediti da ritardato pagamento che siano particolarmente favorevoli all'impresa che richiede la prestazione di garanzia o cogaranzia.
Inammissibile per carenza di compensazione.
35. 0. 5.    Alberto Giorgetti.

      Dopo l'articolo 35-bis aggiungere il seguente:

      1. Ai fari della formazione del reddito di esercizio per le attività commerciali nei settori dell'abbigliamento e suoi accessori, calzature ed articoli sportivi, la composizione percentuale di magazzino deve essere considerata secondo l'anno d'acquisto della merce al fine di calcolare il valore effettivo delle giacenze.
Inammissibile per estraneità di materia.
35. 0. 6.    Alberto Giorgetti.

      Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35-bis.
(Imposta regionale sulle attività produttive).

      1. Al comma 4-bis. 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dall'articolo 5, comma 2, lettera e), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostituire le parole: «fino ad un massimo di cinque», con le seguenti: «fino ad un massimo di nove».

      Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:

Art. 52-ter.

      Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

          a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

          b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983 n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

          c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;

          d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;

          e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

          f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

          g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

          h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
35. 0. 7.    Nicola rossi, Violante, Benvenuto, Gambini, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Albertini, Amici, Angioni, Roberto Barbieri, Battaglia, Bolognesi, Bonito, Borrelli, Bova, Buglio, Burlando, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Cordoni, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Di Serio D'antona, Filippeschi, Fistarol, Fluvi, Franci, Galeazzi, Gasperoni, Giacco, Grandi, Guerzoni, Labate, Lucà, Lucidi, Lulli, Lumia, Lusetti, Magnolfi, Manzini, Maran, Paola Mariani, Raffaella Mariani, Mariotti, Martella, Maurandi, Mazzarello, Micheli, Montecchi, Motta, Nannicim, Nigra, Oliverio, Olivieri, Ottone, Panattoni, Piglionica, Pinza, Preda, Quartiani, Ranieri, Rava, Rossiello, Rotundo, Ruggeri, Rugghia, Ruzzante, Sandi, Sandri, Santagata, Sedioli, Sereni, Siniscalchi, Spini, Stramaccioni, Tocci, Tolotti, Trupia, Turco, Vianello, Villari, Zani, Zunino.

ART. 37.

      Sopprimerlo.
37. 76.    Russo Spena, Giordano.

      Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente

Art. 37bis.

      1. È istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri e merci sulle aeromobili. L'addizionale è pari ad euro 1,00 per passeggero imbarcato e euro 0,01 per ciascun kilogrammo di merce imbarcata.
      2. L'addizionale è versata in un apposito fondo unico costituito presso il Ministero dell'interno e ripartito secondo i seguenti criteri:

          a) 20 per cento del fondo (deposito di riequilibrio) è ripartito, in parti uguali, tra tutti i comuni di sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti;

          b) la restante parte è ripartita, con riferimento al gettito di ciascun aeroporto, secondo i seguenti criteri:

              a. 40 per cento del totale in favore dei comuni nel cui territorio risiede l'aerostazione passeggeri, cargo o charter in parti uguali;

              b. 40 per cento del totale a favore dei comuni di sedime o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali:

                  i. percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto
aeroportuale (sul totale del sedime);

                  ii. la percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 Kmq;

                  iii. la percentuale del numero totale degli abitanti del comune considerando comunque la popolazione fino ad un massimo di 100.000 abitanti.
37. 0. 1.    Peretti, Lotta.

ART. 38.

      Sopprimere l'articolo 38.
38. 1.    Russo Spena, Giordano.

      Al comma 1, lettera a), al numero 1), alinea 2, primo periodo, le parole: o di custodirlo sono soppresse; nello stesso periodo aggiungere, in fine, le parole: secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia stradale.; al quarto periodo le parole: Di ciò sono sostituite dalle seguenti: Del sequestro; al numero 2), alinea 2-bis, secondo periodo, le parole: estremi di reato sono sostituite dalle seguenti: reati per violazione degli obblighi posti a carico del custode; al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , ovvero da uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.; alinea 2-ter, primo periodo, le parole: All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati sono sostituite dalle seguenti: I soggetti di cui al comma 2; nello stesso periodo sono aggiunte, in fine, le parole: ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.; alinea 2-quater, primo periodo, dopo le parole: indicati nell'articolo 196 sono inserite le seguenti: , limitatamente all'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio e utilizzatore a titolo di locazione finanziaria,; nello stesso periodo le parole: l'immediato sono sostituite dalla seguente: il; nello stesso periodo dopo le parole: in proprietà al custode, sono inserite le seguenti: ai sensi dell'articolo 274-bis,; nel terzo periodo le parole: indicati nell'articolo 196 sono sostituite dalle seguenti: anzi detti di cui all'articolo 196; nel settimo periodo le parole: all'avente diritto sono sostituite dalle seguenti: al proprietario che risultava al momento dell'accertamento; al numero 3), alinea 3, quarto periodo, dopo le parole: distinta ordinanza sono inserite le seguenti: di sola confisca; lettera b), alinea 1, nel quarto periodo, in fine, dopo le parole da uno a tre mesi sono aggiunte le seguenti: , ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.; nel penultimo periodo le parole: Di ciò sono sostituite dalle seguenti: Del fermo amministrativo; nell'ultimo periodo le parole: Si applicano, sono sostituite dalle seguenti: Al proprietario del veicolo o, in sua vece, ad uno dei soggetti sopra citati, è notificato avviso che, se nei dieci giorni successivi alla scadenza del fermo amministrativo il veicolo non viene ritirato, si applicano,.
38. 3.    Pasetto, Lusetti, Carbonella, Tuccillo, Rosato.

      Al comma 1, alla lettera a) punto 1), eliminare le parole o di custodirlo.

      Al primo periodo dopo la parola stradale inserire le parole: seguendo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia stradale.

      Al terzo periodo sostituire le parole Di ciò con le parole Di detti adempimenti.
38. 10.    Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

      Al comma 1, punto 2), comma 2-bis, apportare le seguenti modifiche:

          al secondo periodo, dopo la parola: reato inserire le seguenti parole: per violazione degli obblighi posti in capo al questore;

          al terzo periodo, dopo la parola: sequestro inserire le parole: ovvero da uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.
38. 9.    Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

      Al comma 1, lettera a), punto 2), comma 2-ter, sostituire le parole: All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati con: I soggetti di cui al comma 2.
38. 8.    Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

      Al comma 1, lettera a) punto 2) comma 2-quater, apportare le seguenti modifiche:

          al primo periodo, dopo la parola: avviso inserire la parola: al proprietario e dopo la parola: decorsi sostituire la parola: dieci con la parola trenta; sostituire la parola: del proprietario con la parola: dello stesso; dopo la parola: custode inserire le parole: ai sensi dell'articolo 214-bis;

          Al terzo periodo, dopo la parola: sequestro eliminare tutto il terzo periodo fino alla parola: nell'articolo 196; sostituire le parole: all'avente diritto con le parole: al proprietario quale risultava al momento dell'accertamento.
38. 7.    Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

      Al comma 1, punto 3), quarto periodo, all'alinea 6 dopo la parola: ordinanza aggiungere le parole: finalizzata al solo provvedimento di confisca.
38. 6.    Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

      Dopo il comma 13, inserire il seguente:

          13-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di autoveicoli sequestrati o confiscati nell'ambito di azioni contro la malavita organizzata.
38. 2.    Russo Spena, Giordano.

      Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

          13-bis. Le alienazioni di autoveicoli effettuate dal curatore fallimentare sono assoggettate ad una Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) ridotta del 50 per cento.

      Conseguentemente è abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
38. 5.    Pasetto, Lusetti, Carbonella, Tuccillo, Rosato.

      Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

          13-bis. Nel caso di alienazioni di autoveicoli disposte dal curatore fallimentare, l'imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è ridotta del 50 per cento.

      Conseguentemente è abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
38. 4.    Pasetto, Lusetti, Carbonella, Tuccillo, Rosato.

      Dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:

Art. 38-bis.
(Modifiche alla disciplina sul fermo di beni mobili registrati applicato in sede di riscossione delle imposte sul reddito).

      1. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. Decorsi inutilmente ulteriori 30 giorni dal termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo di beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, per un valore non eccedente del 40 per cento il debito tributario risultate dalla cartella di pagamento. Il concessionario ne dà notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza».
38. 0. 1.    Sergio Rossi.

      Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Norme di semplificazione nei rapporti tra pubblica amministrazione e imprese).

      1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, sono tenute a fornire con ogni strumento di comunicazione, anche tramite gli Uffici per le relazioni al pubblico, l'elenco dettagliato ed esaustivo della documentazione e degli atti pubblici o privati, stabilito dal responsabile dell'Ufficio competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare all'atto dell'istanza ai fini dell'adozione del provvedimento amministrativo richiesto. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di richiedere ai privati documentazione diversa da quella elencata secondo le modalità di cui al periodo precedente. L'eventuale documentazione mancante o incompleta rispetto all'elenco stabilito, è richiesta, previa motivazione del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione richiesta. Decorso tale termine senza che il responsabile del procedimento abbia richiesto l'integrazione della documentazione si prescinde ai fui dell'adozione del provvedimento. Nel caso in cui l'amministrazione non adotti il provvedimento favorevole al richiedente in quanto la documentazione non acquisita è determinante per il completamento dell'istruttoria ai fini della tutela di interessi costituzionalmente garantiti, il responsabile del procedimento risponde personalmente dei danni patrimoniali cagionati al richiedente per la mancata adozione del provvedimento favorevole.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

          A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.
Inammissibile per estraneità di materia.
38. 0. 2.    Nicola Rossi, Cennamo, Ventura.

ART. 39.

A      All'articolo 39, sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.

      1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

          b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

      2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: fra «il 3,5 e il 7,5».
39. 3.    Russo Spena, Giordano.

      All'articolo 39, al comma 3, sopprimere il terzo periodo, dalle parole: Tenuto conto dell'esaurimento fino alla fine del comma.

      Conseguentemente gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e le relative proiezioni per gli anni 2005 e 2206 concernenti le spese classificate Consumi intermedi sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ed accordi internazionali, ad in tese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché quelli aventi natura obbligatoria.
39. 11.    Rizzo, Pistone, Mauro Cossutta, Sgobio, Bellillo.

      Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente nuovo comma:

          «4-bis. All'articolo 4, comma 4 , del Decreto Legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2005».

       Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2004 l'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di euro 30.000.000.
39. 2.    Collé, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

      Sopprimere i commi da 5 a 13-quinquies.

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 30 aprile 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
      2. I decreti di cui al comma 1, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
39. 23.    Zanella, Grandi, Benvenuto, Pistone, Rizzo, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Grandi, Benvenuto, Pistone, Rizzo.

      Sopprimere il comma 6 con il seguente:

      6. Al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931 , n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «50 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «20 centesimi»; le parole «la durata di ciascuna partita» sono sostituite dalle seguenti: «la durata della partita»; le parole «venti volte» sono sostituite dalle seguenti: «80 volte»; le parole «7.000 partite» sono sostituite dalle seguenti: 4.000 partite»; le parole «90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento».
39. 16.    Sergio Rossi.

      Al comma 7-bis dopo le parole: regole fondamentali aggiungere le seguenti: Per gli apparecchi o congegni di cui alla lettera b) dello stesso comma, e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 640/1972 e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1o maggio 2004.
39. 6.    Maninetti, Peretti, Liotta.

      Dopo il comma 11, inserire il seguente comma:

      11-bis. All'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni dopo il quarto comma è inserito il seguente: 4-bis. Per gli apparecchi identificati dal decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 7 agosto 2003 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9 settembre 2003 come categoria di appartenenza AM1: biliardi e apparecchi similari attivati a moneta e gettone ovvero affittati a tempo installati stabilmente in sale ricreative di circoli, associazioni e centri sociali giovanili e per anziani si applicano gli imponibili di cui al predetto decreto ministeriale del 7 agosto 2003 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9 settembre 2003 ridotti di un terzo.
39. 1.    Raisi.

      Sopprimere il comma 12-bis.

      Ai maggiori oneri, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
39. 9.    Peretti, Liotta.

      Sopprimere il comma 12-bis.
39. 17.    Sergio Rossi.

      Il comma 13-quater è sostituito dal seguente:

      13-quater. Al fine di razionalizzare e semplificare i compiti amministrativi diretti ad evitare comportamenti elusivi del monopolio statale dei giuochi, assicurando nel contempo una più diretta attività di controllo senza aggravio degli adempimenti a carico dei soggetti che intendono svolgere manifestazioni a premio, con decreto interdirigenziale del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, emanato entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, è rideterminata la forma della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio per consentire la trasmissione in via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle comunicazioni relative ai concorsi a premio pervenute al Ministero delle attività produttive. Ferme restando le attribuzioni del Ministero delle attività produttive in materia di manifestazioni a premio, come previste dall'articolo19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, qualora, sulla base delle informazioni relative alle modalità di svolgimento delle manifestazioni a premio acquisite per via telematica, rilevi ipotesi di elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse, ne dà notizia entro cinque giorni al Ministero delle attività produttive. Con le modalità di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n 430, il Ministero delle attività produttive, avvalendosi di un apposito Comitato costituito dal Ministro delle attività produttive con decreto di natura non regolamentare e composto da funzionari delle Amministrazioni competenti ed esperti anche estranei ad esse, accerta, entro sessanta giorni dall'invio della richiesta di controdeduzioni di cui al predetto articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, la elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse. 11 relativo provvedimento di accertamento è comunicato al soggetto interessato nonché al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 124, commi I e 4, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 e successive modificazioni, nonché per l'assoggettamento delle attività di giuoco insite nel concorso a premio, che prosegua nelle stesse forme enunciate con la comunicazione prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, al regime fiscale proprio cui le stesse corrispondono. Nelle more della completa informatizzazione del processo comunicativo, di cui al primo periodo del presente comma, il Ministero delle attività produttive segnala al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i concorsi a premio per i quali rilevi elementi che facciano presumere l'elusione del monopolio statale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430.
* 39. 4.    Alfano.

      Il comma 13-quater è sostituito dal seguente:

      13-quater. Al fine di razionalizzare e semplificare i compiti amministrativi diretti ad evitare comportamenti elusivi del monopolio statale dei giuochi, assicurando nel contempo una più diretta attività di controllo senza aggravio degli adempimenti a carico dei soggetti che intendono svolgere manifestazioni a premio, con decreto interdirigenziale del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, emanato entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, è rideterminata la forma della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio per consentire la trasmissione in via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle comunicazioni relative ai concorsi a premio pervenute al Ministero delle attività produttive. Ferme restando le attribuzioni del Ministero delle attività produttive in materia di manifestazioni a premio, come previste dall'articolo19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, qualora, sulla base delle informazioni relative alle modalità di svolgimento delle manifestazioni a premio acquisite per via telematica, rilevi ipotesi di elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse, ne dà notizia entro cinque giorni al Ministero delle attività produttive. Con le modalità di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n 430, il Ministero delle attività produttive, avvalendosi di un apposito Comitato costituito dal Ministro delle attività produttive con decreto di natura non regolamentare e composto da funzionari delle Amministrazioni competenti ed esperti anche estranei ad esse, accerta, entro sessanta giorni dall'invio della richiesta di controdeduzioni di cui al predetto articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, la elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse. 11 relativo provvedimento di accertamento è comunicato al soggetto interessato nonché al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 124, commi I e 4, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 e successive modificazioni, nonché per l'assoggettamento delle attività di giuoco insite nel concorso a premio, che prosegua nelle stesse forme enunciate con la comunicazione prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, al regime fiscale proprio cui le stesse corrispondono. Nelle more della completa informatizzazione del processo comunicativo, di cui al primo periodo del presente comma, il Ministero delle attività produttive segnala al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i concorsi a premio per i quali rilevi elementi che facciano presumere l'elusione del monopolio statale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430.
* 39. 7.    Barbieri, Peretti, Liotta.

      Sostituire i commi 13-ter, quater e quinquies con il seguente:

      13-ter. Ai fini della corretta individuazione delle elusioni al divieto indicato all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, il Ministero delle attività produttive - Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela del consumatore concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze - Direzione generale dei Monopoli di Stato, mediante decreto interdirigenziale, un sistema di informazione sulle manifestazioni a premio che ad un primo esame non sembrano consentire l'esatta determinazione del valore di mercato del prodotto promozionato. Su tali manifestazioni l'Amministrazione dei Monopoli esprime le sue valutazioni che, qualora negative, concorrono all'instaurazione del procedimento di cui all'articolo 12, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001. In tale circostanza il Ministero delle attività produttive si avvale di una commissione di sei esperti della quale fanno parte due funzionari della Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela del consumatore e due funzionari della Direzione generale dei Monopoli di Stato. Gli altri due esperti insieme al Presidente, scelti anche fra estranei all'Amministrazione, sono nominati con decreto del Ministro delle attività produttive che fissa i criteri e il funzionamento della commissione stessa.
39. 8.    Peretti, Liotta.

      All'articolo 39, comma 13-quater supportare le seguenti modificazioni:

      Dopo le parole: «comunicazione preventive di avvio dei concorsi a premio» inserire le seguenti: «rintracciamento immediato».

      Sostituire le parole «dal ricevimento, della copia delle comunicazioni» con le seguenti: «dall'invio della comunicazione;

      Dopo le parole «lo dichiara con provvedimento espresso» aggiungere le seguenti: «e motivato»;

      Sostituire le parole «con l'arresto fino ad un anno» con le parole: «con una sanzione pari a cinque volte le sanzioni di cui all'articolo 124, commi 1 e 4 del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni.
39. 19.    Alberto Giorgetti.

      All'articolo 39, dopo il comma 13-sexies, aggiungere i seguenti:

      13-septies. L'ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto deve garantire una riscossione media fissata dall'articolo 5, comma 2 della legge 19 aprile 1990, n. 85, assicurando anche ai ricevitori del lotto ex dipendenti dello Stato la distanza minima come previsto per i ricevitori tabaccai dall'articolo 21, primo comma, della legge 23 dicembre 1957, n. 1293, dall'articolo 6 della legge 19 aprile 1990, n. 85, e dall'articolo 45, comma 21, della legge 23 dicembre 1998, n. 445. Tali requisiti sono estesi ai coadiutori o aventi causa dei ricevitori del lotto e dei ricevitori tabaccai.
      13-opties. L'aggio sulla raccolta del gioco del lotto è fissato al 1.0 per cento dell'incasso lordo delle giocate, come stabilito dall'articolo 4 deI decreto del Presidente della Repubblica n. 303, del 1990. l'ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto deve garantire una riscossione media, fissata in conformità all'articolo 5, comma 2, della legge 19 aprile 1990, n. 85, previa intesa con le associazioni cli categoria maggiormente rappresentative su scala nazionale dei raccoglitori del gioco del lotto».
      13-nonies. 11 riconoscimento del trattamento attribuito agli ex lottisti divenuti concessionari come stabilito dall'articolo 6, della legge 19 aprile 1990, n. 85, è esteso anche ai coadiutori o aventi causa, analogamente a quanto riconosciuto ai coadiutori delle ,rivendite di generi di monopolio.
39. 14.    Benvenuto, Maccanico, Pistone, Buemi, Grandi, Cennamo, Cima, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicolai, Rossi, Tolotti.

      Dopo il comma 13-sexies aggiungere il seguente:

      13-septies. 1. Le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche amatoriali e filodrammatiche legalmente riconosciute senza fini di lucro».

      Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle Finanze può disporre con propri decreti, entro il 31luglio 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a copertura dell'onere.
39. 15.    Stucchi, Bianchi Clerici.

      Il comma 14 è soppresso.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 41-bis, aggiungere il seguente:

Art. 41-ter.

      1. A partire dal 1o gennaio 2004 è istituita un 'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani. Aifini del presente comma, costituiscono transazioni valutarie, se effettuati nei mercati italiani, i contratti, sia a contanti che a tennine, gli swap e tutti i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto scambio di valute. L 'aliquota è stabilita, per ciascuna delle parti, nella misura dello 0,06% del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale. 11 Ministro dell 'Economia e delle Finanze provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di accertamento e riscossione dell 'imposta.
      2. 11 gettito dell 'imposta di cui al comma i è suddiviso in parti uguali tra tre fondi, da istituirsi presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, presso lo stato dl previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente.
      3. I Ministeri di cui al comma 2 provvedono a destinare i fondi a/finanziamento di programmi realizzati in concerto con enti, associazioni, organismi di rappresentanza sociale e organizzazioni non governative, per ilperseguimento dei seguenti obiettivi:

          a) aumento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo e loro riallocazione alfine del miglioramento delle condizioni delle categorie socioeconomiche più deboli e svantaggiate dei paesi assistiti, calcolate in base agli indici di sviluppo UNDP: indice di sviluppo umano, indice di sviluppo di genere, indice di povertà umana, indici di sopravvivenza e sviluppo dell'infanzia;

          b) riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito, con particolare riguardo verso i paesi che abbiano avviato programmi di riconversione e disinvestimento nel settore degli armamenti;

          c) incremento dei fondi destinati allo sviluppo del Mezzogiorno, ai fini dell 'aumento dell 'occupazione e dei servizi di assistenza socio le pubblica;

          d) investimenti finalizzati alla riduzione di emissioni inquinanti in atmosfera, all'attuazione del protocollo di Kyoto, allo sviluppo delle politiche di tutela ambientale, per la diffusione delle aree protette eper l'adozione di modalità di trasporto a basso impatto ambientale;

          e) compensazione delle eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto-legge.
39. 20.    Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

      14-bis Per le ricevitorie del lotto gestite dagli ex lottisti e loro subentrati si prescinde dal requisito delle distanze ai fini del rilascio delle concessioni per la raccolta dei giochi pronostici ex Coni, Sisal e scommesse sportive. Agli stessi viene rilasciata, su domanda, l'autorizzazione alla vendita di tabacchi e generi di monopolio.
39. 5.    Benvenuto, Maccanico, Grandi.

      Il comma 14-quater è soppresso.
39. 21.    Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      Il comma 14-nonies è soppresso.
39. 22.    Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

      All'articolo 39, sostituire il comma 14-undecies con il seguente:

      14-undecies. Nell'articolo 2, conuna 2, del decreto legge 24 dicembre 2002, n.282, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole «1 gennaio 2003», sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2004» e le parole 6 maggio 2003», ove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: « 16 marzo 2004».
39. 10.    Lupi.

      All'articolo 39 dopo il comma 14-undecies aggiungere il seguente:

          «Sono prorogati al 31 dicembre 2004, i termini per l'attività di liquidazione e di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili per gli anni 1998 e seguenti».
39. 12.    Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.

      All'articolo 39 dopo il comma 14-undecies, aggiungere il seguente:

      Il termine per la liquidazione e l'accertamento dei tributi locali viene uniformato al 31 dicembre del quinto arino successivo all'esercizio in cui sono state commesse le violazioni.
39. 13.    Pietro, Tidei.

      Dopo il comma 14-undecies aggiungere il seguente:

      l4-dedecies. I diritti di azionista in Rete Ferroviaria Italiana S.p.A e in Trenitalia Sp.A., relativamente alla quota di capitale di proprietà dello Stato, sono esercitati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
39. 18.    Gibelli, Sergio Rossi.

      Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente articolo 39-bis:

      A decorrere dal i gennaio 2004 sui premi derivanti a ciascun singolo vincitore dai giochi di abilità e dai concorsi pronostici di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948 no 496 e successive modificazioni ratificato con legge 22 aprile 1953 no 342, nonché da manifestazioni a premio e di sorte di cui alla legge 20 luglio 1982 no 464 si applica un'imposta del 10 per cento. I provenienti derivanti dalla disposizioni di cui al comma primo sono destinati alla costituzione di un Fondo di solidarietà nazionale per ilfinanziamento di intervento a sostegno della famiglia, degli anziani, degli invalidi civili e dei pensionati di guerra e per servizio cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288 recante provvidenze in favore dei grandi invalidi e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2002, n. 305».
39. 0. 1.    Raisi.

      Dopo l'articolo 39 è aggiunto il seguente:

Art. 39-bis.

      1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941. n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «Non è, inoltre, considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera da parte degli istituti di ricovero, dei centri per anziani, dei centri sociali per disabili, per giovani e per altre categorie sociali, formalmente istituiti o riconosciuti ufficialmente dalla pubblica amministrazione, nonché delle associazioni culturali o di volontariato, purché destinate, per queste ultime, ai soli soci o invitati, e sempre che non sussistano scopi di lucro».
      2. Il comma 1 dell'articolo 15-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, é sostituito dal seguente:

          «Agli autori non spetta alcun compenso da parte delle categorie di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 15».

      3. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) puÒ concedere permessi per l'utibzzazione g atuita delle opere, qualora l'utilizzazione dalle stessé avvenga nel corso di nuìnifestazlonj òrg3nizzate e svolte nei casi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
      2. La disposizione 41 cui all'articolo 10, comma 4, dello statuto della SIAE, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1995, n. 223, è adeguata a quanto previsto dal comnia i del presente articolo.

      Ai maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
39. 0. 2.    Mereu, Peretti, Liotta.

      Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie).

      1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma i è inserito il seguente:

          «1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento».
      2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citata decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45».
      3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 èsoppresso.
      4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
39. 0. 3.    Rizzo, Pistone, Mario Cossutta, Sgobio, Bellillo.

ART. 40.

      Sopprimere l'articolo 40.
*  40. 1.    Benvenuto, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

      Sopprimere l'articolo 40.
*  40. 3.    Alberto Giorgetti, Armani.

      Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: 2433-bis del codice civile, aggiungere il seguente periodo: nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003, che eccedono la media di quelli deliberati nei tre esercizi precedenti.
40. 2.    Morgando, Rocchi, Milana.

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

      2-bis. In deroga ai comma precedenti, resta ferma l'attribuzione ai comuni del credito d'imposta sui dividendi, nonché la facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 anche per le distribuzioni di utili deliberate successivamente al 30 settembre 2003.
40. 4.    Agostini, Montecchi, Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi, Tolotti.

      Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Norme di carattere antielusivo).

      1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

          f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2004.
40. 01.    Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.