Disegno di legge n. 4447
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
1. Per i soggetti in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, in aggiunta alla ordinaria deduzione, è escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa:
a) un importo pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali. La percentuale di cui al periodo precedente è elevata al venti per cento per gli investimenti ambientali, intendendosi tali i costi di ricerca e sviluppo di processi e prodotti a ridotto impatto ambientale iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera b), n. I, del codice civile, ivi compresi i costi dei diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno che comportano innovazioni tecnologiche nei processi produttivi che determinano risparmio energetico, risparmio idrico e riduzione delle emissioni inquinanti, nonché i costi di acquisto delle immobilizzazioni materiali, di cui al citato articolo 2424, primo comma, lettera b), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare i danni ambientali, con particolare riferimento agli investimenti in beni strumentali - impianti, macchinari e attrezzature industriali - volti all'adozione di cicli produttivi a ridotto consumo energetico ed idrico e a basse emissioni inquinanti, restano esclusi dall'agevolazione gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge; ai fini dell'agevolazione si intendono comunque inclusi nella fattispecie di cui al secondo periodo della presente lettera gli investimenti ambientali in beni materiali e immateriali direttamente funzionali alla partecipazione al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), di cui di cui al regolamento (CE) n. 761 del 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, e all'ottenimento della registrazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel, di cui al regolamento (CE) n. 1980 del 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativamente ai prodotti cui esso risulta applicabile ai sensi della normativa comunitaria; agli importi di cui sopra si aggiunge il 30 per cento dell'eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti; la percentuali del 10 e del 30 per cento si applicano all'ammontare delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese, come definite dall'Unione europea, che, nell'ambito di distretti industriali o filiere produttive, si aggregano in numero non inferiore a dieci, utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche. L'efficacia delle disposizioni di cui al precedente periodo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea;
b) l'importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero; sono comunque escluse le spese per sponsorizzazioni;
c) l'ammontare delle spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dai termine del relativo corso di studi;
d) l'ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato di cui all'articolo 11.
2. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.
2-bis. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti detassati di cui al comma 1, ne rilevano progressivamente i dati su apposito prospetto sezionale, in cui è data specifica evidenza della tipologia e delle finalità delle spese sostenute, sottoscritto dal legale rappresentante. L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalità di comunicazione, a consuntivo, con provvedimento del direttore della stessa Agenzia.
3. Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata con riferimento a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma 2-bis dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. L'effettività delle spese di cui alla lettera c) del comma 1 è comprovata dalle convenzioni stipulate con gli istituti di appartenenza degli studenti, da attestazioni concernenti l'effettiva partecipazione degli stessi o da altra idonea documentazione.
4. L'incentivo di cui al presente articolo si applica alle spese sostenute nel primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), il beneficio spetta nei limiti del 25 per cento della media dei redditi relativi, nel massimo, ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta cui si applicano le disposizioni del presente articolo. Ai fini del primo periodo gli esercizi in perdita non sono presi in considerazione.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati
destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
1. 10. Benvenuto, Pistone, Cima, Buemi, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
Sostituirlo con il seguente:
1. Per i soggetti in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, in aggiunta alla ordinaria deduzione è escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa:
a) per tre anni un importo pari al cinquanta per cento dei costi di ricerca e di sviluppo di qualunque natura, compresi quelli nelle innovazione informatiche;
b) l'importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero, sono comunque escluse le spese per sponsorizzazioni;
c) l'ammontare delle spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di studi;
d) l'ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato di cui all'articolo 11.
2. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti detassati di cui al comma 1, ne rilevano progressivamente i dati su apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante. L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalità di comunicazione, a consuntivo, con provvedimento del direttore della stessa Agenzia.
3. Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata con riferimento a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma 2-bis dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. L'effettività delle spese di cui alla lettera c) del comma 1 è comprovata dalle convenzioni stipulate con gli istituti di appartenenza degli studenti, da attestazioni concernenti l'effettiva partecipazione degli stessi o da altra idonea documentazione.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
1. 1. Grandi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dieci per cento con le seguenti: quaranta per cento.
Conseguentemente dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, lettera a), valutato in 2 miliardi di euro, per l'anno 2005 e 400 milioni di euro per il 2006, si provvede rispettivamente mediante l'incremento uniforme del 30 per cento per il 2005 e del 10 per cento per il 2006, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio. L'incremento decorre dal 1o gennaio 2004.
1. 22. Pinza, Lettieri, Morgando, Santagata, Stradiotto, Milana.
Sostituire la lettera a) con la seguente:
a) un importo pari al dieci per cento dei costi di ricerca e sviluppo iscrivibili tra la immobilizzazioni immateriali, nonché degli investimenti in tecnologie informatiche e telematiche hardware e software ad esclusione del digitale terrestre finalizzati a rilevanti innovazioni dei processi aziendali e interaziendali. A tale importo si aggiunte il trenta per cento dell'eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi di imposta precedenti. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla presente lettera si fa fronte mediante corrispondente incremento dell'accisa sui tabacchi lavorati.
1. 13. Giudice, Crosetto.
Al comma 1, lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) un importo pari al 10 per cento dei costi di ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché degli investimenti in tecnologie informatiche e telematiche Hardware e software ad esclusione del digitale terrestre analizzati a rilevanti innovazioni dei processi aziendali e interaziendali. A tale importo si aggiunge il trenta per cento dell'eccedenza rispetto alla media degli Stessi costi Sostenuti nei tre periodi di imposta precedenti.
Inammissibile per carenza di compensazione.
1. 8. Alberto Giorgetti, Armani.
Sostituire la lettera a) con la seguente:
a) un importo pari al dieci per cento dei costi di ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché degli investimenti in tecnologie informatiche e telematiche hardware e software ad esclusione del digitale terrestre finalizzati a rilevanti innovazioni dei processi aziendali e interaziendali. A tale importo si aggiunge il trenta per cento dell' eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi di imposta precedenti.
Inammissibile per carenza di compensazione.
1. 19. Peretti, Liotta.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di sviluppo inserire le seguenti: e di diffusione e trasferimento delle innovazioni e della tecnologia.
Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera a), pari a 100 milioni di euro per il 2005 e 30 milioni di euro per il 2006, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dal seguente provvedimento:
a) è abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
1. 23. Pinza, Lettieri, Morgando, Santagata, Stradiotto, Milana.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: immobilizzazioni immateriali aggiungere le seguenti: nonché degli investimenti direttamente sostenuti in tecnologie volte a innovazioni di prodotto e di processo e per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie finalizzate all'efficienza energetica e all'uso di fonti rinnovabili di energia.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 50 per cento.
1. 34. Vernetti, Realacci.
Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: immobilizzazioni immateriali inserire le seguenti: nonché degli investimenti direttamente sostenuti in tecnologie digitali finalizzate ad innovazioni di prodotto, di processo, di organizzazione e di diffusione e trasferimento tecnologico.
Conseguentemente dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, lettera a), valutato in 100 milioni di euro, per l'anno 2004 e in 50 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede fino a concorrenza degli importi, con le maggiori entrate derivanti dal seguente provvedimento:
a) è abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
1. 31. Morgando, Pinza, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Milana.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: immobilizzazioni immateriali aggiungere le seguenti: nonché degli investimenti direttamente sostenuti in tecnologie digitali, volte a innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative;.
Conseguentemente, al medesimo A.C.4447, all'articolo 39, dopo il comma 14-quinquies introdurre il seguente:
14-quinquies-1. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 12. Magnolfi, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.
Al comma 1, lettera a) dopo le parole: immobilizzazioni immateriali, inserire le seguenti parole: nonché degli investimenti direttamente sostenuti in tecnologie digitali, volte a innovazioni di prodotto, di processo e organizzative.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
1. 7. Tocci, Grignaffini, Martella, Lolli, Sasso, Chiaromonte, Capitelli, Giulietti, Carli.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: le stesse percentuali si applicano all'ammontare delle spese sostenute dalle con le seguenti: l'importo pari al dieci per cento è elevato al trenta per cento per le piccole e medie imprese.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
1. 3. Tocci, Martella, Grignaffini, Lolli, Chiaromonte, Carli, Capitelli, Sasso, Giulietti.
Al comma 1 lettera a) dopo le parole: definite dall'Unione Europea, che, nell'ambito di, aggiungere le parole: parchi scientifici e tecnologici, incubatori di imprese.
Conseguentemente dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 lettera a) si provvede, fino a concorrenza degli importi, con le maggiori entrate derivanti dai seguenti provvedimenti:
a) è abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;
b) a decorrere dal 1o gennaio 2004 le aliquote base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 3 per cento.
1. 33. Rosato, Damiani, Maran.
Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche aggiungere: nonché per svolgere attività comuni nel campo della ricerca applicata e del trasferimento tecnologico.
Conseguentemente dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, lettera a), pari a 100 milioni di euro per l'anno 2005 e 30 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dal seguente provvedimento:
a) è abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
1. 30. Morgando, Pinza, Lettieri, Stradiotto, Milana.
Dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) un importo pari al 50 per cento del costo del lavoro riferito alle unità di personale assunte, anche ad incremento della base occupazionale, con contratto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato o con forme contrattuali relative a rapporti convenzionali con università e istituti di ricerca pubblici e privati, nell'ambito dei dottorati di ricerca, dei titolari di dottorato di ricerca o possessori di altro titolo di formazione post-laurea, conseguito anche all'estero, ricercatori universitari, tecnologici e tecnici di ricerca.
Conseguentemente a decorrere dal 1o gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento; è abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383; a decorrere dal 10 gennaio 2004, la tassa sui superalcolici è aumentata del 5 per cento.
1. 20. Bimbi, Colasio.
Dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) un importo pari al 50 per cento del costo del lavoro riferito alle unità di personale assunte con contratto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato o con forme contrattuali relative a rapporti convenzionali con università e istituti di ricerca pubblici e privati, italiani e comunitari, ad incremento della base occupazionale, nell'ambito dei titolari di dottorato di ricerca o possessori di altro titolo di formazione post-laurea, conseguito anche all'estero, ricercatori universitari, tecnologici e tecnici di ricerca;.
Conseguentemente dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383. A decorrere dal 1o gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
1. 28. Colasio, Morgando, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) l'importo delle spese sostenute per contratti di ricerca o di ricerca e innovazioni stipulati con Università ed Enti pubblici di ricerca.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
1. 4. Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Carli, Giulietti.
Al comma 1, lettera b), sostituire alle parole: direttamente sostenute le seguenti: sostenute direttamente, o tramite i Consorzi export,.
1. 16. Mariani.
Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: estero con le seguenti: nei paesi in via di sviluppo.
1. 24. Pinza, Lettieri.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) l'ammontare delle spese sostenute dalle piccole imprese, anche riunite in consorzio, per la promozione di interventi finalizzati al risparmio o all'efficienza energetica, nonché alla riduzione dei rifiuti e delle emissioni liquide o gassose.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti, stimati in 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004-2005, nell'ambito dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 14. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) un importo pari al 50 per cento del costo del lavoro riferito alle unità di personale assunte con contratto di dipendenza a tempo indeterminato, ad incremento della base occupazionale, nell'ambito dei titolari di dottorato di ricerca o possessori di altro titolo di formazione post-laurea, conseguito anche all'estero, ricercatori universitari, tecnologici e tecnici di ricerca;.
Conseguentemente, per provvedere ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 6. Tocci, Martella, Grignaffini, Sasso, Capitelli, Giulietti, Lolli, Carli, Chiaromonte.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
1. 5. Martella, Grignaffini, Tocci, Sasso, Giulietti, Lolli, Capitelli, Carli, Chiaromonte.
Dopo il comma 1, lettera d), aggiungere la seguente lettera:
d-bis) l'importo delle spese sostenute per la costituzione ed il funzionamento dei consorzi stabili di cui all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,.
Inammissibile per carenza di compensazione.
1. 2. Lupi.
Dopo il comma 1, lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) l'importo delle spese direttamente sostenute per la predisposizione dei campionari.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.
1. 11. Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Cabras, Maurandi, Finocchiaro, Lumia, Borrelli, Cialente, Lolli, Mariotti, Bova, Mancini, Minniti, Oliverio, Bonito, Caldarola, Piglionica, Rava, Rossiello, Rotundo, Sasso, Adduce, Luongo, Siniscalchi, Cennamo, Chiaromonte, Marone, Petrella, Ranieri, De Luca, De Simone, Diana.
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. La deduzione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta ai soggetti che incrementano la base occupazionale attraverso l'assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato o con forme contrattuali relative a rapporti convenzionali con università e istituti di ricerca pubblici e privati, italiani e comunitari, ricompresi nell'elenco di cui al comma 1-ter, per un importo pari al 50 per cento del maggiore costo del lavoro a tal fine sostenuto.
1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito elenco dei ricercatori cui si applica la disciplina agevolata. Possono accedere a tale elenco i cittadini italiani e comunitari, in possesso di un titolo universitario, residenti all'estero da non meno di 12 mesi e non più di 15 anni, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di ricerca in strutture pubbliche o private. Le modalità di iscrizione all'elenco, nonché di tenuta, aggiornamento e pubblicizzazione del medesimo, sono disciplinate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 30 per cento.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2004, la tassa sui superalcolici è aumentata del 5 per cento.
1. 29. Colasio, Morgando, Bimbi, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. La deduzione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta ai soggetti che, anche ad incremento della base occupazionale, assumono a tempo indeterminato o a tempo determinato o con forme contrattuali relative a rapporti convenzionali con università e istituti di ricerca pubblici e privati, italiani e comunitari, ricercatori italiani e comunitari, ricompresi nell'elenco di cui al comma 1-ter, per un importo pari al 50 per cento del maggiore costo del lavoro a tal fine sostenuto.
1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito elenco dei ricercatori cui si applica la disciplina agevolata. Possono accedere a tale elenco i cittadini italiani e comunitari, in possesso di un titolo universitario, a partire dal livello dei dottorandi di ricerca e dai titolari di dottorato di ricerca, conseguito anche all'estero, dimoranti o residenti all'estero da non meno di 12 mesi e non più di 15 anni, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono, in strutture pubbliche o private, attività di ricerca la cui rilevanza sia presentata e certificata da un dipartimento universitario o istituto di ricerca. Le modalità di iscrizione all'elenco, nonché di tenuta, aggiornamento e pubblicizzazione del medesimo, sono disciplinate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro trènta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente a decorrere dal 1o gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985,
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento; è abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383; a decorrere dal 1o gennaio 2004, la tassa sui superalcolici è aumentata del 5 per cento.
1. 21. Colasio, Bimbi.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. La deduzione di cui al comma 1 è attribuita per una quota pari ad almeno il 30 per cento delle disponibilità complessive alle PMI come definite dal decreto ministeriale 18 settembre 1997.
1. 25. Pinza, Lettieri.
Al termine del comma 3, sostituire le parole: o da altra idonea documentazione con le seguenti: La convenzione di cui al presente comma deve indicare la durata degli stage aziendali e il costo del personale impiegato.
1. 15. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Sostituire il comma 4 il seguente: l'incentivo di cui al presente articolo si applica alle spese sostenute a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i successivi tre anni.
Inammissibile per carenza di compensazione.
1. 9. Alberto Giorgetti, Armani.
Al comma 4 sostituire le parole: primo periodo con le seguenti: nei tre periodi.
Conseguentemente dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 4, pari a 1,3 miliardi di euro, per gli anni 2005 e 2006 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dai seguenti provvedimenti:
a) è abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;
b) a decorrere dal 1o gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.
1. 26. Morgando, Pinza, Lettieri.
Sostituire il comma 6 con i seguenti:
6. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 15 per cento.
1. 27. Pinza, Morgando, Lettieri.
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
1. Le imprese operanti nei sistemi produttivi locali ovvero i contesti produttivi omogenei caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140, possono costituire nella forma delle società di capitali, società di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell'ambito del sistema produttivo locale nei seguenti, non esclusivi, settori di attività:
a) supporto per la qualità e per le attività di innovazione, ricerca e sviluppo, e trasferimento tecnologico;
b) gestione e promozione dei marchi e attività di contrasto della contraffazione;
c) consulenza fiscale, finanziaria e del lavoro;
d) sostegno alla commercializzazione, alla promozione all'estero ed alla internazionalizzazione delle imprese;
e) cablaggio dei sistemi produttivi locali e applicazioni delle tecnologie dell'informazione;
f) formazione professionale e manageriale;
g) certificazioni ambientali, depurazione delle acque, risanamento dei siti industriali dismessi;
h) logistica;
i) sicurezza;
j) sportello informativo.
2. Le Società di servizi dei sistemi produttivi locali operano, per i primi 10 anni dalla loro costituzione, nei soli confronti delle imprese aderenti.
3. Le Società di servizi di cui al comma 1 possono essere partecipate esclusivamente dalle imprese operanti nel singolo sistema produttivo locale con partecipazioni non superiori al 5 per cento o dalle relative Associazioni di categoria con partecipazioni non superiori all'1 per cento.
4. Le Società di servizi di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta regionale sulle attività produttive per un periodo di 10 anni dalla data della loro costituzione.
5. L' esenzione di cui al comma 4 è concessa nei limiti e subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, in conformità alle disposizioni dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato.
6. Alle imprese aderenti alla Società di servizi di cui al comma i è riconosciuto un credito d'imposta pari al 23 per cento del valore della partecipazione nella Società stessa.
7. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, per gli investimenti in laboratori di ricerca di cui al comma 9, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di servizi di cui al comma 1, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle Società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta nella misura:
a) del 75 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale;
b) del 50 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca industriale ivi incluso il design e la predisposizione dei campionari;
c) del 35 per cento dei costi documentati nel caso di sviluppo competitivo.
8. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.
9. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono:
a) i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;
b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;
c) i costi per il personale: ricercatori tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;
d) i costi relativi alla messa a punto di un piano, un progetto, un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o alla utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali;
e) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;
f) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;
g) gli altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.
10. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo di imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
11. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla Società di servizi di cui all'articolo 10 della presente legge in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta Società di servizi.
12. Le operazioni di costituzione e aumento del capitale o patrimonio relative alle piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali per 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
13. Ai fini di cui ai comma 12 per «piccole e medie imprese» si intendono quelle così individuate dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1o ottobre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria.
14. Le operazioni di acquisto o conferimento di aziende o di rami di azienda, acquisto o conferimento di partecipazioni superiori al 51 per cento del capitale, e fusioni anche per incorporazioni che intercorrano fra piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e, quando presente, dall'imposta sul valore aggiunto per 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
15. Per tutti i costi amministrativi, notarili e legali, entro limiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentiti i rispettivi ordini professionali, connessi alle operazioni di cui al comma precedente, è riconosciuto, a valere sull'esercizio successivo, un credito di imposta pari al 23 per cento.
16. Le agevolazioni previste dal comma 7 sono attribuite alla società o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese o alla Società di servizi di cui al comma i e alle società partecipanti al capitale delle stesse, anche a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico condotte congiuntamente alle Università, all'interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale.
17. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 16, alle Università è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
i) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
j) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
k) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
l) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
m) articoli 5, 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 0. 12. Nicola Rossi, Agostini, Violante, Innocenti, Montecchi, Ruzzante, Bogi, Magnolfi, Calzolaio, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
1. Le imprese operanti nei sistemi produttivi locali ovvero i contesti produttivi omogenei caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140, possono costituire nella forma delle società di capitali, Società di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell'ambito del sistema produttivo locale nei seguenti, non esclusivi, settori di attività:
a) supporto per la qualità e per le attività di innovazione, ricerca e sviluppo, e trasferimento tecnologico;
b) gestione e promozione dei marchi e attività di contrasto della contraffazione;
c) consulenza fiscale, finanziaria e del lavoro;
d) sostegno alla commercializzazione, alla promozione all'estero ed alla internazionalizzazione delle imprese;
e) cablaggio dei sistemi produttivi locali e applicazioni delle tecnologie dell'informazione;
f) formazione professionale e manageriale;
g) certificazioni ambientali, depurazione delle acque, risanamento dei siti industriali dismessi;
h) logistica;
i) sicurezza;
l) sportello informativo.
2. Le Società di servizi dei sistemi produttivi locali operano, per i primi 10 anni dalla loro costituzione, nei soli confronti delle imprese aderenti.
3. Le Società di servizi di cui al comma 1 possono essere partecipate esclusivamente dalle imprese operanti nel singolo sistema produttivo locale con partecipazioni non superiori al 5% o dalle relative Associazioni di categoria con partecipazioni non superiori all'1 per cento.
4. Le Società di servizi di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta regionale sulle attività produttive per un periodo di 10 anni dalla data della loro costituzione.
5. L'esenzione di cui al comma 4 è concessa nei limiti e subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, in conformità alle disposizioni dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato.
6. Alle imprese aderenti alla Società di servizi di cui al comma i è riconosciuto un credito d'imposta pari al 23 per cento del valore della partecipazione nella Società stessa.
7. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, per gli investimenti in laboratori di ricerca di cui al comma 9, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di servizi di cui al comma 1, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle Società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta nella misura:
a) del 75 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale;
b) del 50 per cento dei Costi documentati nel caso di attività di ricerca industriale ivi incluso il design e la predisposizione dei campionari;
c) del 35 per cento dei costi documentati nel caso di sviluppo competitivo.
8. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.
9. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono:
a) i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;
b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;
c) i costi per il personale: ricercatori tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;
d) i costi relativi alla messa a punto di un piano, un progetto, un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o alla utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali;
e) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;
f) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;
g) gli altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.
10. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo di imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
11. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla Società di servizi di cui al comma 1 in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta Società di servizi.
12. Le operazioni di costituzione e aumento del capitale o patrimonio relative alle piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali per 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
13. Ai fini di cui al comma 12 per «piccole e medie imprese» si intendono quelle così individuate dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1o ottobre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria.
14. Le operazioni di acquisto o conferimento di aziende o di rami di azienda, acquisto o conferimento di partecipazioni superiori al 51 per cento del capitale, e fusioni anche per incorporazioni che intercorrano fra piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e, quando presente, dall'imposta sul valore aggiunto per 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
15. Per tutti i costi amministrativi, notarili e legali, entro limiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentiti i rispettivi ordini professionali, connessi alle operazioni di cui al comma precedente, è riconosciuto, a valere sull'esercizio successivo, un credito di imposta pari al 23 per cento.
16. Le agevolazioni previste dal comma 7 sono attribuite alla società o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese o alla Società di servizi di cui al comma i e alle società partecipanti al capitale delle stesse, anche a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico condotte congiuntamente alle Università, all'interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale.
17. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 16, alle Università è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento.
18. Ai maggiori oneri di cui ai precedenti commi, determinati nel limite massimo di 1.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti delle risorse derivanti dalla seguente disposizione: le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
1. 0. 3. Nicola Rossi, Agostini, Violante, Innocenti, Montecchi, Ruzzante, Bogi, Magnolfi, Calzolaio, Ventura, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente articolo:
1. Alla società o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese o alla Società di servizi e alle società partecipanti al capitale delle stesse che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico in collaborazione con le Università, all'interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura:
a) del 75 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale;
b) del 50 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca industriale;
c) del 35 per cento dei costi documentati nel caso di sviluppo competitivo.
2. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo, alle Università è riconosciuto un credito d'imposta pari al 100 per cento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1 o dicembre 1981, n. 692;
e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
h) articoli 5, 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 0. 4. Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
1. Alla società o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese, che effettuano investimenti in attività di ricerca e Sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico in collaborazione con le Università, all'interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura:
a) del 75 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale;
b) del 50 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca industriale;
c) del 35 per cento dei costi documentati nel caso di sviluppo competitivo.
2. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo, alle Università è riconosciuto un credito d'imposta pari al 100 per cento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
1. 0. 13. Tocci, Grignaffini, Sasso, Martella, Capitelli, Giulietti, Lolli, Chiaromonte, Carli.
Dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti:
1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il Ministero delle Attività Produttive è istituito il Fondo per lo Sviluppo dell'Innovazione, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo, che ha una dotazione pari a 150 milioni di euro, è destinato all'anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato altresì alla copertura dell'onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei Comitati Tecnico Scientifici regionali di cui all'articolo 1-ter, comma 2.
2. La dotazione del Fondo, a decorrere dall'anno 2006, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle Attività Produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell'innovazione e della Università e della Ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.
4. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate da Gruppi Proponenti qualificati di ricerca, di seguito denominati «Proponenti», costituiti in forma associata, formati da piccole e medie imprese e da istituti o enti di ricerca quali Università, Enti di ricerca pubblici e privati, Laboratori universitari, Associazioni o centri di ricerca, Dipartimenti universitari.
5. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative assegnatarie del contributo di cui al comma 4.
6. I contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due bandi annuali delle Regioni nel cui territorio i Proponenti intendono sviluppare l'iniziativa innovativa.
7. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra:
a) gli obiettivi generali dell'innovazione;
b) il vantaggio economico e le implicazioni commerciali;
c) la Capacità dei Proponenti di realizzare il progetto.
1. Il contributo di cui all'articolo 1-bis, comma 4, è destinato al finanziamento di uno studio di fattibilità delle proposte progettuali di cui all'articolo 1-ter, comma 3, finalizzato a fornire tutti gli elementi necessari, a valutare le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connesso allo sviluppo del progetto ed alla sua copertura brevettuale. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui all'articolo 1-bis, comma 3, in misura comunque non superiore al costo, documentato o documentabile, dello studio di fattibilità, le proposte progettuali sono valutate da un Comitato Tecnico Scientifico, istituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle Attività Produttive, designato d'intesa con il Ministero dell'Innovazione e dell'Università e della Ricerca Scientifica.
2. La selezione dei progetti avviene in base ai seguenti criteri:
a) livello di innovazione, validità ed originalità dei risultati attesi;
b) fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
c) adeguatezza scientifica, culturale, tecnica ed organizzativa dei Proponenti e delle unità tecnico-operative partecipanti nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;
d) congruità dei finanziamenti richiesti rispetto alla proposta;
e) prospettive di ricaduta tecnico-scientifica e applicativa, con particolare riferimento al territorio e agli operatori dei settori interessati;
f) grado di coinvolgimento dell'impresa nel progetto in relazione all'organizzazione e alle risorse necessarie per lo sviluppo del progetto;
g) grado di complessità previste nella gestione del progetto, qualora nel progetto sia coinvolto un gruppo di imprese.
3. Lo studio di fattibilità è presentato al Comitato entro sei mesi dall'erogazione del contributo, con i seguenti elementi essenziali:
a) oggetto e descrizione delle attività;
b) obiettivi e risultati;
c) curriculum del soggetto responsabile della realizzazione del progetto e dei ricercatori e dei tecnici partecipanti;
d) costo totale previsto per la realizzazione del progetto;
e) specificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;
f) collegamento con programmi di ricerca nazionali, comunitari ed internazionali invia di realizzazione;
g) indicazione di modi e strumenti per la valorizzazione scientifica e socio-economica dei risultati.
1. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui all'articolo 1-bis, comma 5, in misura comunque non superiore al costo, documentato o documentabile, del prototipo che incorpora l'innovazione, i medesimi Comitati di cui all'articolo 1-ter, comma 2, selezionano e valutano le proposte progettuali già assegnatarie del contributo di cui all'articolo 1-bis, comma 4, in base ai seguenti criteri:
a) conseguenze economiche e sociali della realizzazione del progetto a livello regionale e/o nazionale, sul mercato, sul fatturato, sull'occupazione, sull'organizzazione della o delle imprese che utilizzano l'innovazione;
b) costi di sviluppo del progetto;
c) costi di passaggio dalla fase di prototipo alla produzione in serie;
d) tempi complessivi di sviluppo del progetto in termini di studio di fattibilità, prototipazione, elaborazione della struttura produttiva per la produzione in serie, formazione del personale, organizzazione aziendale, sviluppo del mercato.
1. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei due bandi annuali di cui all'articolo 1-bis, comma 6, i Comitati regionali approvano la graduatoria delle proposte.
2. I contributi di cui all'articolo 1-bis, commi 4 e 5, sono erogati dal Ministero delle Attività Produttive secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai Comitati Tecnico Scientifici regionali nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.
1. Entro 60 giorni dal termine, indicato nello studio di fattibilità, per lo sviluppo del progetto nelle varie fasi di cui all' articolo 1-quater, comma 1, lettera d), i Comitati regionali valutano la rispondenza dei risultati rispetto al progetto. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1-bis, commi 4 e 5, sono tenuti a comunicare ai Comitati regionali, per la relativa approvazione, ogni rilevante modifica intervenuta nella realizzazione del progetto. Qualora dall'esame di cui al comma 1 non risulti la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del progetto, i Comitati regionali possono disporre la revoca dei contributi assegnati; la revoca preclude ai proponenti la possibilità di partecipare a successivi bandi a valere sulle risorse del Fondo. Le risorse revocate sono versate all'entrata del bilancio della Regione per le finalità di cui all'articolo 1-bis.
Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli dall'1-bis all'1-sexies, si provvede utilizzando parzialmente le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
1) all'articolo 39, dopo il comma 14-undecies introdurre il seguente:
14-dodecies-1. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
2) dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
1. 0. 5. Magnolfi, Gambini, Bersani, Agostini, Ventura, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.
Dopo l'articolo 1, introdurre il seguente:
1. Alle imprese che svolgono attività industriale ed artigianale, come definite, rispettivamente, dagli articoli 2195, primo comma, e 2135 del codice civile, è concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un credito di imposta nella misura massima del 75 per cento dell'incremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute a decorrere dall'esercizio 2004 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti.
2. Gli investimenti devono riguardare spese per l'innovazione tecnologica effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.
3. Per la concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui al comma 1 nonché per la regolazione contabile dei mancati o minori versamenti effettuati dai contribuenti che fruiscono del credito di imposta si applicano per quanto compatibili le norme e le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. A tale fine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale per la gestione degli interventi della convenzione stipulata in applicazione del citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.
4. Fatta salva la misura massima di cui al comma 1, l'agevolazione è concessa, tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo. L'agevolazione non è cumulabile con quelle di cui al citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, nonché, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni previste per attività di ricerca e sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.
5. Qualora all'atto della domanda dell'impresa non siano maturati i tre esercizi di cui al comma 1, l'agevolazione è concessa a fronte del valore complessivo dei costi sostenuti nell'esercizio cui la domanda stessa si riferisce nella misura percentuale definita dal citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con propria circolare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla rapida attivazione degli interventi, fissando anche il termine iniziale di presentazione delle domande nonché le ulteriori informazioni e documentazioni necessarie.
7. All'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sopprimere le parole da «Il Ministro dell'università» a «maggioranza italiana».
8. Ai maggiori oneri di cui ai precedenti commi, determinati nel limite massimo di 600 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:
le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 6 per cento.
1. 0. 8. Nicola Rossi, Agostini, Violante, Innocenti, Montecchi, Ruzzante, Bogi, Magnolfi, Calzolaio, Ventura, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente articolo:
1. Le imprese operanti nei sistemi produttivi locali possono costituire, nella forma delle società di capitali, Società di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell'ambito del sistema produttivo locale nei seguenti, non esclusivi, settori di attività:
a) supporto per la qualità e per le attività di innovazione, ricerca e sviluppo, e trasferimento tecnologico;
b) gestione e promozione dei marchi e attività di contrasto della contraffazione;
c) consulenza fiscale, finanziaria e del lavoro;
d) sostegno alla commercializzazione, alla promozione all'estero ed alla internazionalizzazione delle imprese;
e) cablaggio dei sistemi produttivi locali e applicazioni delle tecnologie dell'informazione;
f) formazione professionale e manageriale;
g) certificazioni ambientali, depurazione delle acque, risanamento dei siti industriali dismessi;
h) logistica;
i) sicurezza;
l) sportello informativo.
2. Le Società di servizi dei sistemi produttivi locali operano, per i primi 10 anni dalla loro costituzione, nei soli confronti delle imprese aderenti.
3. Le Società di servizi di cui al comma 1 possono essere partecipate esclusivamente dalle imprese operanti nel singolo sistema produttivo locale con partecipazioni non superiori al 5 per cento o dalle relative Associazioni di categoria con partecipazioni non superiori all'1 per cento.
4. Le Società di servizi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta regionale sulle attività produttive per un periodo di 10 anni dalla data della loro costituzione.
5. L'esenzione di cui al comma precedente è concessa nei limiti e subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, in conformità alle disposizioni dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
n) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
o) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
p) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
q) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
r) articoli 5, 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 0. 9. Nicola Rossi, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
1. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, per gli investimenti in laboratori di ricerca di cui al successivo comma 3, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di servizi, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle Società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta nella misura:
a) del 75 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale;
b) del 50 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca industriale;
c) del 35 per cento dei costi documentati nel caso di sviluppo competitive.
2. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.
3. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono:
a) i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;
b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;
c) i costi per il personale: ricercatori tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;
d) i costi relativi alla messa a punto di un piano, un progetto, un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o alla utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali;
e) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;
f) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;
g) gli altri costi di esercizio direttamente imputabili all' attività di ricerca.
3. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo di imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti a Società di servizi in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta Società di servizi.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
2. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;
s) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
t) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
u) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
v) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
w) articoli 5, 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 0. 10. Nicola Rossi, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente articolo:
1. Le operazioni di acquisto o conferimento di aziende o di rami di azienda, acquisto o conferimento di partecipazioni superiori al 51 per cento del capitale, e fusioni anche per incorporazioni che intercorrano fra aziende operanti all'interno dei sistemi produttivi locali sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e, quando presente, dall'imposta sul valore aggiunto per 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per tutti i costi amministrativi, notarili e legali, entro limiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentiti i rispettivi ordini professionali, connessi alle operazioni di cui al comma precedente, è riconosciuto, a valere sull'esercizio successivo, un credito di imposta pari al 23 per cento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
x) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
y) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
z) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
aa) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
bb) articoli 5, 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 0. 11. Nicola Rossi, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il Ministero delle Attività Produttive è istituito il Fondo per lo Sviluppo dell'innovazione, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo, che ha una dotazione pari a 100 milioni di euro, è destinato all'anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato altresì alla copertura dell'onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei Comitati Tecnico Scientifici regionali di cui al successivo comma 8.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle Attività Produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell'innovazione e della Università e della Ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.
3. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate da gruppi proponenti qualificati di ricerca, costituiti in forma associata, formati da piccole e medie imprese e da istituti o enti di ricerca quali Università, Enti di ricerca pubblici e privati, Laboratori universitari, Associazioni o centri di ricerca, Dipartimenti universitari.
4. Sono ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative assegnatarie del contributo di cui al comma 3.
5. I contributi di cui ai commi 3 e 4 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due bandi annuali del Ministero delle Attività Produttive.
6. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra:
gli obiettivi generali dell'innovazione;
il vantaggio economico e le implicazioni commerciali; la capacità dei proponenti di realizzare il progetto.
7. Il contributo di cui al comma 3, è destinato al finanziamento di uno studio di fattibilità delle proposte progettuali di cui al medesimo comma 3, finalizzato a fornire tutti gli elementi necessari, a valutare le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connesso allo sviluppo del progetto ed alla sua copertura brevettuale.
8. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 3, le proposte progettuali sono valutate da un Comitato Tecnico Scientifico, istituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle Attività Produttive, designato d'intesa con il Ministero dell'innovazione e dell'Università e della Ricerca Scientifica 9. La selezione dei progetti avviene in base ai seguenti criteri:
a) livello di innovazione, validità ed originalità dei risultati attesi;
b) fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
c) adeguatezza scientifica, culturale, tecnica ed organizzativa dei proponenti come definiti all'articolo 1-bis, comma 3, e delle unità tecnico-operative partecipanti nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;
d) congruità dei finanziamenti richiesti rispetto alla proposta;
e) prospettive di ricaduta tecnico-scientifica e applicativa, con particolare riferimento al territorio e agli operatori dei settori interessati;
f) grado di coinvolgimento dell'impresa nel progetto in relazione all'organizzazione e alle risorse necessarie per lo sviluppo del progetto;
g) grado di complessità previste nella gestione del progetto, qualora nel progetto sia coinvolto un gruppo di imprese.
10. Lo studio di fattibilità è presentato al Comitato entro sei mesi dall'erogazione del contributo, con i seguenti elementi essenziali:
a) oggetto e descrizione delle attività;
b) obiettivi e risultati;
c) curriculum del soggetto responsabile della realizzazione del progetto e dei ricercatori e dei tecnici partecipanti;
d) costo totale previsto per la realizzazione del progetto;
e) specificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;
f) collegamento con programmi di ricerca nazionali, comunitari ed internazionali in via di realizzazione;
g) indicazione di modi e strumenti per la valorizzazione scientifica e socio-economica dei risultati.
11. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 4, i Comitati di cui al comma 8, selezionano e valutano le proposte progettuali già assegnatarie del contributo di cui al comma 3, in base ai seguenti criteri:
a) conseguenze economiche e sociali della realizzazione del progetto a livello regionale e/o nazionale, sul mercato, sul fatturato, sull'occupazione, sull'organizzazione della o delle imprese che utilizzano l'innovazione;
b) costi di sviluppo del progetto;
c) costi di passaggio dalla fase di prototipo alla produzione in serie;
d) tempi complessivi di sviluppo del progetto in termini di studio di fattibilità, creazione di prototipi, elaborazione della struttura produttiva per la produzione in serie, formazione del personale, organizzazione aziendale, sviluppo del mercato.
12. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei due bandi annuali di cui al comma 5, i Comitati regionali approvano la graduatoria delle proposte.
13. I contributi di cui ai commi 3 e 4, sono erogati dal Ministero delle Attività Produttive secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai Comitati Tecnico Scientifici regionali nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.
14. Entro 60 giorni dal termine, indicato nello studio di fattibilità, per lo sviluppo del progetto nelle varie fasi di cui al comma 10 lettera d), i Comitati regionali valutano la rispondenza dei risultati rispetto al progetto. I soggetti beneficiari dei contributi di cui ai commi 3 e 4, sono tenuti a comunicare ai Comitati regionali, per la relativa approvazione, ogni rilevante modifica intervenuta nella realizzazione del progetto.
15. Qualora dall'esame di cui al comma 14 non risulti la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del progetto, i Comitati regionali possono disporre la revoca dei contributi assegnati; la revoca preclude ai proponenti la possibilità di partecipare a successivi bandì a valere sulle risorse del Fondo. Le risorse revocate sono versate all'entrata del bilancio della Regione per le finalità di cui al presente articolo.
Conseguentemente, per provvedere ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
2. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
i) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
j) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
k) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
l) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
m) articoli 5, 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 0. 15. Martella, Sasso, Grignaffini, Tocci, Giulietti, Lolli, Chiaromonte, Capitelli, Carli.
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
1. Al fine di garantire le condizioni per uno sviluppo competitivo delle aree svantaggiate, le imprese ubicate nelle aree obiettivo 1 e 2 che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge effettuano investimenti in ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché investimenti in tecnologie volte a innovazioni di prodotto, di processo e organizzative, fruiscono di un credito di imposta aggiuntivo sui costi sostenuti e certificati ai sensi dell'articolo 1, comma 3.
2. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta per gli investimenti di cui al comma 1, al netto dell'iva, e comunque in misura non superiore a 450.000,00 euro nel triennio, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 450.000 euro nel triennio, si provvede nel seguente modo:
a) è abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;
b) a decorrere dal 1o gennaio 2004, la tassa sui superalcolici è aumentata del 5 per cento.
1. 016. Morgando, Ventura, Pinza, Lettieri, Rizzo, Pistone, Zanella.
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
In aggiunta ai conferimenti di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per le finalità di cui al medesimo articolo, al Fondo previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la somma di 200 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983 n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 0. 2. Magnolfi, Ventura, Agostini, Violante, Nicola Rossi, Innocenti, Montecchi, Ruzzante, Bogi, Calzolaio.
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
1. In aggiunta ai conferimenti di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per le finalità di cui al medesimo articolo, al Fondo previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la somma di 200 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983 n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 0. 7. Agostini, Violante, Nicola Rossi, Innocenti, Montecchi, Ruzzante, Bogi, Magnolfi, Calzolaio, Ventura.
Dopo l'articolo 1, inseguire il seguente:
1. In aggiunta ai conferimenti di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per le finalità di cui al medesimo articolo, al Fondo previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la somma di 200 milioni di euro.
2. Ai maggiori oneri di cui al precedente comma, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti delle risorse derivanti dalla seguente disposizione: le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.
1. 0. 6. Agostini, Violante, Nicola Rossi, Innocenti, Montecchi, Ruzzante, Bogi, Magnolfi, Calzolaio, Ventura, Gambini, Bersani.
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
1. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
e-bis) le erogazioni in denaro, e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 33.000 euro, a favore di soggetti proponenti iniziative ad alto contenuto di innovazione, articolate in forma progettuale in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico e di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi, sostenute da ciascuna delle piccole o medie imprese costituite in consorzi o comunque in forma associata, potenziali utilizzatrici dell'innovazione.
Conseguentemente, per provvedere alle minori entrate oneri derivanti dal presente emendamento dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
n) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
o) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
p) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
q) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
r) articoli 5, 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 0. 14. Grignaffini, Sasso, Martella, Capitelli, Tocci, Giulietti, Lolli, Chiaromonte, Carli.
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
1. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
e-bis) le erogazioni in denaro, e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 33.000 curo, a favore di soggetti proponenti progetti innovativi, sostenute da ciascuna delle piccole o medie imprese potenziali utilizzatrici del frutto della ricerca, costituite in forma associata.
Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 14-quinquies introdurre il seguente:
14-quinquies-1. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 0. 1. Gambini, Magnolfi, Ventura, Agostini, Violante, Nicola Rossi, Innocenti, Montecchi, Ruzzante, Bogi, Calzolaio.
Sostituirlo con il seguente:
1. Le risorse derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione, effettuate ai sensi dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, dei crediti dello Stato o di altri enti pubblici, relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca e innovazione, sono destinate alla concessione di ulteriori finanziamenti da erogare con le modalità stabilite dal Ministro competente.
2. 1. Grandi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Cennamo, Colucini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
Al comma 1, dopo le parole: stabilite dal Ministro competente aggiungere le seguenti: con priorità per i progetti di ricerca in campo ambientale e per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
2. 4. Realacci, Vernetti.
Al comma 1, dopo le parole: stabilite dal Ministro competente aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti espresso entro sessanta giorni dal deferimento.
2. 5. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 1, sostituire le parole: nei limiti del venti per cento con le seguenti: in misura non inferiore al trenta per cento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 7 aprile 2003, n. 80, il punto 2) è sostituito dal seguente:
«2) convergenza della aliquota applicabile nel regime fiscale sostitutivo sulla aliquota applicabile al primo scaglione dell'imposta sul reddito;».
2. 7. Martella, Tocci, Grignaffini, Sasso, Capitelli, Carli, Giulietti, Lolli, Chiaromonte.
Al comma 1, sostituire le parole: nei limiti del venti per cento con le seguenti: in misura non inferiore al trenta per cento.
2. 3. Colasio, Morgando, Bimbi, Carra.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di favorire la diffusione dei risultati della ricerca e delle applicazioni scientifiche e tecnologiche di particolare interesse per il mondo produttivo, le società costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, a partire dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esenti dalle imposte sul reddito delle persone giuridiche per i primi due anni di attività.
1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede, fino a concorrenza degli importi necessari, con le maggiori entrate derivanti dai seguenti provvedimenti:
a) è abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;
b) a decorrere dal 1o gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento;
c) a decorrere dal 1o gennaio 2004, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.
2. 2. Morgando, Pinza, Lettieri, Agostini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono concesse, per le stesse finalità, autorizzazioni di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2004 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
2. 6. Grignaffini, Martella, Tocci, Capitelli, Chiaromonte, Sasso, Giulietti, Lolli, Carli.
Sopprimerlo.
* 3. 1. Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.
Sopprimerlo.
* 3. 18. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Sopprimere l'articolo e sostituirlo con il seguente:
1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, un apposito Fondo con dotazione di 250 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2004-2006, a favore delle Università statali e dei Politecnici Universitari, finalizzato allo sviluppo della ricerca pubblica di base, ad esclusione di quella effettuata mediante sperimentazione animale.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e delle ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.
3. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari da rendere entro 60 giorni dall'assegnazione alle commissioni medesime.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004-2005, nell'ambito dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Inammissibile per carenza di compensazione.
3. 19. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Sostituirlo con il seguente:
1. Ai soggetti in attività alla data di entrata in vigore della presente legge che anche ad incremento della base occupazionale, assumono a tempo indeterminato o a tempo determinato o con forme contrattuali relative a rapporti convenzionali con università e istituti di ricerca pubblici e privati, italiani e comunitari, ricercatori italiani e comunitari ricompresi nell'elenco di cui al comma 2, in aggiunta alle ordinarie deduzioni, è riconosciuta l'esclusione dal reddito d'impresa di un importo pari al 50 per cento del maggiore costo del lavoro a tal fine sostenuto.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituto presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito elenco dei ricercatori cui si applica la disciplina agevolata. Possono accedere a tale elenco i cittadini italiani e comunitari, in possesso di un adeguato titolo universitario, i dottorandi di ricerca e dai titolari di dottorato di ricerca, dimoranti o residenti all'estero da non meno di 12 mesi e non più di 15 anni, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono, in strutture pubbliche o private, attività di ricerca la cui rilevanza sia presentata e certificata da un dipartimento universitario o istituto di ricerca.
3. Le modalità di iscrizione all'elenco, nonché di tenuta, aggiornamento e pubblicizzazione del medesimo, sono disciplinate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'incentivo di cui al presente articolo si applica ai costi sostenuti per ciascuna nuova assunzione nei primi tre periodi d'imposta successivi all'assunzione medesima.
5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni: a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
3. 2. Colasio, Grignaffini, Zanella, Rizzo, Bimbi, Melandri, Carra, Rusconi, Pistone, Gambale, Volpini,
Sostituirlo con il seguente:
1. I vincoli e i limiti alla conoscenza e alla trattazione dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle disposizioni legislative e regolamentari attuative della predetta legge n. 675 del 1996, non si applicano per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica svolta da soggetti pubblici o privati finalizzata all'acquisizione di nuove conoscenze o alla dimostrazioni di tesi scientifiche per mezzo della utilizzazione di dati statistici. I soggetti pubblici comunque competenti per le rilevazioni statistiche sono tenuti a fornire, su richiesta motivata, ai ricercatori, e agli istituti di ricerca pubblici o privati i dati in loro possesso. Ricercatori ed enti di ricerca pubblici o privati sono comunque tenuti a non trasferire a terzi i dati stessi ed a non identificare gli individui cui gli stessi dati fanno riferimento né a presentare i dati stessi in modo tale da consentire l'identificazione. Restano coperti da riservatezza i dati trattati dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 675 del 1996 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma I ai ricercatori, ai responsabili dei progetti di ricerca, ai direttori delle strutture pubbliche e private di ricerca si applicano nelle attività di utilizzazione e divulgazione dei dati, e del trattamento dei dati personali ovvero della loro detenzione, le disposizioni di cui alla legge n. 675 del 1996, e successive modificazioni e integrazioni, aumentate le sanzioni penali e amministrative ivi previste di un terzo, nonché, in quanto compatibili, i codici di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali di cui alle deliberazioni del Garante per la protezione dei dati personali.
Inammissibile per estraneità di materia.
3. 15. Nicola Rossi, Abbondanzieri, Adduce, Amici, Angioni, Annunziata, Benvenuto, Giovanni Bianchi, Borrelli, Bova, Buemi, Buglio, Burtone, Cabras, Camo, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cennamo, Chiaromonte, Cialente, Cordoni, Crisci, Di Serio D'antona, De Brasi, Diana, Duca, Fanfani, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Gambini, Giacco, Giulietti, Grandi, Grignaffini, Innocenti, Labate, Lettieri, Loiero, Lusetti, Maccanico, Magnolfi, Mancini, Mantini, Maran, Raffaella Mariani, Mariotti, Martella, Maurandi, Mussi, Nesi, Nigra, Ottone, Panattoni, Pappaterra, Pennacchi, Pepe, Pisicchio, Pistone, Potenza, Preda, Quartiani, Ranieri, Rava, Reduzzi, Rocchi, Rossiello, Ruggeri, Rugghia, Ruzzante, Sandi, Sasso, Sciacca, Siniscalchi, Soro, Stramaccioni, Tanoni, Tidei, Trupia, Tocci, Tolotti, Ventura, Villari, Visco, Volpini, Zanotti, Zunino, Oliverio.
Al comma 1, sopprimere le parole: ,e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive.
3. 10. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 1 sostituire le parole: siano non occasionalmente residenti all'estero con le seguenti: dimoranti o residenti all'estero per motivi documentati di studio o di ricerca.
3. 7. Colasio, Bimbi, Carra, Volpini, Rusconi, Gamba, Realacci.
Al comma 1 sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
3. 8. Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale, Realacci.
Al comma 1 sostituire le parole: vengono a svolgere la loro attività in Italia con le parole: rientrano in Italia per svolgervi la loro attività dopo almeno un triennio di lavoro di ricerca trascorso all'estero.
3. 12. Damiani, Colasio, Bulgarelli, Grignaffini, Titti De Simone.
Al comma 1, dopo le parole: dipendente o autonomo dei ricercatori aggiungere la parola: universitari e degli enti pubblici di ricerca e sostituire le parole: vengono a svolgere con le parole: rientrano in Italia per svolgervi.
3. 11. Tocci, Martella, Grignaffini, Chiaromonte, Capitelli, Sasso, Giulietti, Lolli, Carli, Oliverio.
Al comma 1, nel primo periodo, dopo la parola equiparato sono inserite le seguenti parole: a partire dal livello dei dottorandi di ricerca e dai titolari di dottorato di ricerca.
3. 6. Colasio, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi, Realacci,
Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: Gli stessi vantaggi fiscali sono estesi ai ricercatori di nuova assunzione residenti in Italia.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983 n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
3. 13. Titti De Simone, Bulgarelli, Grignaffini, Colasio, Damiani.
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
1-bis. A valere sul fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stanziato un contributo per gli anni 2004, 2005 e 2006 di 300.000 euro in ragione d'anno finalizzato al finanziamento di contratti a tempo determinato con giovani ricercatori stipulati da università ed enti di ricerca.
1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis pari ad euro 300.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 si provvede con le maggiori entrate derivanti dal seguente provvedimento:
a) è abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
Conseguentemente nella rubrica aggiungere infine le seguenti parole: e per la carriera dei giovani ricercatori.
3. 3. Colasio, Grignaffini, Zanella, Rizzo, Bimbi, Carra, Melandri, Pistone, Tocci, Oliverio.
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
1-bis. A valere sul fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stanziato un contributo per gli anni 2004, 2005 e 2006 di 300.000 euro in ragione d'anno finalizzato al finanziamento di contratti a tempo determinato con giovani ricercatori, titolari di dottorato di ricerca conseguito anche all'estero, stipulati da università ed enti ed enti di ricerca per svolgere attività di ricerca e anche per partecipare alle attività didattiche correlate ai progetti di ricerca stessi.
1-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel seguente modo: è abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
Conseguentemente nella rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: e per la carriera dei giovani ricercatori.
3. 5. Bimbi, Colasio, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi, Realacci.
Al comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis: A partire dalla entrata in vigore del presente decreto, i redditi dì lavoro dipendente o autonomo di ricercatori operanti nel settore privato non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Ai maggiori oneri, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
3. 9. Peretti, Liotta.
Al comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis: A partire dalla entrata in vigore del presente decreto, i redditi di lavoro dipendente o autonomo di ricercatori operanti nel settore privato non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Inammissibile per carenza di compensazione.
3. 14. Alberto Giorgetti, Armani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A partire dalla entrata in vigore del presente decreto, i redditi di lavoro dipendente o autonomo di ricercatori operanti nel settore privato non concorrono alla formazione del valore della produzione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulla attività produttive.
1-ter. Le minori entrate per le regioni derivanti dal comma precedente sono compensate dal Ministro dell'economia e delle finanze mediante corrispondente incremento dei trasferimenti erariali alle medesime regioni.
1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si fa fonte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel Fondo speciale di parte corrente, accantonamento Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Inammissibile per carenza di compensazione.
3. 16. Giudice, Crosetto.
Al comma 1, aggiungere i seguenti commi:
1-bis. Per un periodo di tre anni a partire dalla entrata in vigore del presente decreto, i redditi di lavoro dipendente o autonomo di ricercatori operanti nel settore privato non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive.
1-ter. Le minori entrate per le regioni derivanti dal comma precedente sono compensate dai Ministro dell'economia e delle finanze mediante corrispondente incremento dei trasferimenti erariali alle medesime regioni.
1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003-2005, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nei Fondo speciale di parte corrente, accantonamento Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Inammissibile per carenza di compensazione.
3. 17. Giudice, Crosetto.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
1. Le Università sono comunque autorizzate a disporre, con oneri a carico dei loro bilanci, le assunzioni di docenti e ricercatori le cui procedure concorsuali si sono concluse entro il 31 dicembre 2003, a condizione che ciò assicuri il rispetto del limite del 90 per cento del Fondo di Funzionamento Ordinario di cui all'articolo 51, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Inammissibile per estraneità di materia.
3. 01. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'innovazione è istituito un Fondo rotativo per l'innovazione e la ricerca, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004, destinato alla concessione di prestiti d'onore per un importo pro capite non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a 32 anni, per progetti originali ed innovativi, articolati in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico, di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi. Il prestito è accordato per l'elaborazione di studi di fattibilità e per attività di prototipazione, nonché per tutti gli adempimenti necessari alla creazione della struttura produttiva per la produzione in serie.
2. Ai fini dell'assegnazione del prestito di cui al comma 1, i progetti sono valutati da Comitati Tecnico-Scientifici istituiti entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati sono integrati da un rappresentante del Ministero dell'Innovazione, designato d'intesa con il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica.
Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 14-quinquies introdurre il seguente:
14-quinquies-1. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
3. 02. Magnolfi, Gambini, Bersani, Buglio, Nicola Rossi, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
1. Nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della L.27 dicembre 2002, n.289, una quota pari al 10 per cento della dotazione della L.488/1999, articolo27, comma Il, di cui all'allegato 1, per il finanziamento del prestito d'onore, è riservata alla concessione di prestiti d'onore per un importo pro capite non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a 32 anni, per progetti originali ed innovativi, articolati in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico, di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi. Il prestito è accordato per l'elaborazione di studi di fattibilità e per attività di prototipazione, nonché per tutti gli adempimenti necessari alla creazione della struttura produttiva per la produzione in serie.
2. Ai fini dell'assegnazione del prestito di cui al comma 1, i progetti sono valutati da un Comitato Tecnico Scientifico, istituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle Attività Produttive, designato d'intesa con il Ministero dell'innovazione e dell'Università e della Ricerca Scientifica.
Conseguentemente, al medesimo A.C. 4447, all'articolo 39, dopo il comma 14-quinquies introdurre il seguente:
14-quinquies-1. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
3. 03. Magnolfi, Nicola Rossi, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.
Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:
Alla Legge 27 dicembre 2002, n. 289 articolo 34, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. In deroga a quanto disposto dal presente articolo è autorizzata l'assunzione dei ricercatori vincitori di concorso presse le università e gli enti pubblici di ricerca».
Inammissibile per estraneità di materia.
3. 04. Tocci, Grignaffini, Martella, Capitelli, Sasso, Lolli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Realacci, Oliverio.
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
1. Le università, assicurando con proprie disposizioni idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono stipulare con laureati che abbiano conseguito il dottorato di ricerca o titolo equipollente in Italia o all'estero, contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento.
2. I titolari di contratto, oltre l'attività di ricerca, svolgono esercitazioni, seminari, attività di orientamento, di tutorato e assistenza didattica agli studenti sotto la guida dei responsabili dei corsi di studio.
3. I contratti sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo e dalla normativa vigente per i contratti di formazione e lavoro, in quanto applicabile, escludendo comunque le norme relative al limite di età. I contratti hanno durata triennale e sono successivamente rinnovabili, anche annualmente, per non più di tre anni, previa valutazione positiva dell'attività svolta. I contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso al ruolo dei professori universitari. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali, comunitarie od estere utili ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca e di avviamento all'insegnamento dei titolari del contratto. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni.
4. Ai contratti di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale e previdenziale, le disposizioni di cui all'oliavo periodo del comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, alla determinazione del trattamento economico minimo e massimo, comunque non inferiore all'ammontare degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si provvede con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
5. Dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore della presente legge sono abolite le borse di studio di cui all'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la stipula dei contratti di cui al presente articolo le università utilizzano anche le risorse finanziarie di cui all'articolo 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, già destinate al cofinanziamento degli assegni di ricerca da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
6. Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge possono concorrere alla stipula dei contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento anche i titolari, per almeno un biennio, degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge27 dicembre 1997, n. 449.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
Inammissibile per estraneità di materia.
3. 05. Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Chiaromonte, Capitelli, Lolli, Giulietti, Carli, Conti, Oliverio.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
1. Nel rispetto delle prerogative e competenze delle regioni e dello Stato in materia di formazione professionale e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, al fine di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua dei lavoratori autonomi in un'ottica di sostegno alla competitività delle imprese e di promozione dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego, sono istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, del commercio, dei terziario, dell'artigianato e dell'agricoltura, presso i Ministeri rispettivamente delle attività produttive e dell'agricoltura, i fondi settoriali nazionali per la formazione continua dei lavoratori autonomi, nel presente articolo denominati «fondi».
2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati al cofinanziamento, nell'ambito delle politiche regionali per la formazione continua e per la promozione dell'autoimpiego, di piani e progetti aziendali, territoriali, settoriali o individuali finalizzati alla formazione dei lavoratori autonomi.
3. Alla gestione dei fondi concorrono, secondo le modalità individuate dai decreti di cui al comma 4, le organizzazioni dei datori di lavori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
4. Con decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'agricoltura, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati, per ciascun fondo, le modalità di accesso ai fondi, nonché i criteri di composizione degli organismi di gestione dei medesimi. I medesimi Ministeri esercitano altresì la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi.
5. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'«Osservatorio per la formazione continua dei lavoratori autonomi» con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida. Le proposte d'indirizzo sono trasmesse alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate affinché ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni. Tale Osservatorio è composto da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, da due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso né rimborso spese per l'attività espletata.
6. I fondi di cui al comma i sono finanziati attraverso un apposito «Fondo intersettoriale nazionale per la formazione continua dei lavoratori autonomi», istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito denominato «fondo intersettoriale». Al fondo intersettoriale possono affluire le eventuali quote di contribuzione dei datori di lavoro, laddove previste da specifici accordi o intese con le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Alla ripartizione del fondo intersettoriale tra i singoli fondi provvede annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanarsi entro il 31 marzo.
7. Ai fini del finanziamento del fondo intersettoriale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014.
8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per il 2004 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2005 fino al 2014 si provvede, fino a concorrenza degli importi, attraverso le maggiori entrate derivanti dal seguente provvedimento:
a) è abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
3. 06. Morgando, Pinza, Lettieri, Colasio, Bimbi, Ruscon, Realacci, Carra, Volpini, Gambale.
Sopprimerlo.
* 4. 4. Morgando, Rocchi, Milana.
Sopprimerlo.
* 4. 12. Rizzo, Pistone, Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Sopprimerlo.
* 4. 13. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Sopprimerlo.
* 4. 8. Peretti, D'Agrò, Liotta.
Sostituirlo con il seguente:
1. Al fine di agevolare e qualificare la programmazione degli interventi a sostegno della ricerca e lo sviluppo dell'innovazione e della competitività del sistema produttivo nazionale, è istituita, come fondazione, la Fondazione «Istituto Superiore della Scienza e della Tecnica», di seguito denominato «ISST». L'ISST, opera in stretto e costante coordinamento con le Università, gli Enti di ricerca pubblici e privati, i Laboratori universitari, le Associazioni, le Fondazioni e i centri di ricerca, i Dipartimenti universitari, con le seguenti finalità:
a) definire un programma per la ricerca e lo sviluppo dei sistemi innovativi, denominato Sistema Innovazione Ricerca Impresa Occupazione (SIRTO), con cadenza triennale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione degli indirizzi generali dei Ministri delle attività produttive, dell'innovazione, dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, della Salute, dell'Ambiente e della tutela del territorio, delle Politiche Agricole e Forestali, delle Comunicazioni, di concerto con le parti sociali, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di innovazione tecnologica e di concorrenza;
b) istituire una rete permanente di collegamento tra centri di eccellenza nell'ambito della ricerca pubblica e privata e imprese che intendano sviluppare iniziative innovative di evidente rilievo tecnico-scientifico con prospettive di valorizzazione economica e sociale nel contesto di piani di sviluppo locale;
c) individuazione delle filiere tecnologiche in relazione alle vocazioni di sviluppo dei diversi territori e alle risorse disponibili nel campo dell' innovazione;
d) selezione dei livelli di eccellenza della ricerca pubblica e privata disponibili ad operare nelle filiere di cui alla lettera c);
e) individuazione e promozione degli attori imprenditoriali che intendano sviluppare iniziative produttive ad alto contenuto di innovazione;
f) valutazione, monitoraggio e individuazione delle fonti pubbliche e private di copertura del fabbisogno finanziario dei progetti ad alto contenuto di innovazione;
g) determinazione degli obiettivi, degli strumenti, dei punti di eccellenza, nonché delle priorità da realizzare in materia di ricerca e sviluppo per qualificare il sistema produttivo, sviluppare servizi innovativi nei sistemi urbani e sostenere i progetti a più alto contenuto tecnologico, in particolare nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
h) promozione e sostegno alla diffusione di innovazioni nell'ambito dell'organizzazione del lavoro e della produzione nelle aziende e nei sistemi territoriali, al fine di valorizzare la flessibilità e l'adattabilità del sistema produttivo nell'utilizzo del capitale umano;
i) riordinare gli incentivi e le agevolazioni in materia di innovazione tecnologica, in funzione degli obiettivi definiti dai programma triennale (SIRIO) di concerto con i Ministri delle Attività produttive, dell'innovazione, dell'Istruzione, dell'Università della Ricerca Scientifica, della Salute, dell'Ambiente, delle Politiche Agricole e Forestali, delle Comunicazioni.
2. Al fine di ridurre in misura significativa il rischio associato al finanziamento di investimenti innovativi e favorire l'attrazione di capitali privati nella realizzazione di iniziative ad alto contenuto di innovazione tecnologica, l'ISST provvede altresì a definire metodologie e sistemi di «rating tecnologico» allo scopo di consentire un'efficiente analisi e valutazione delle tecnologie e dello stato della ricerca nei settori individuati dal piano SIRIO di cui al comma 1, lettera a), nonché di valutare le condizioni del mercato attuale e di quello potenziale, domestico ed internazionale di una scoperta o di un'innovazione nell'ambito di uno specifico settore produttivo.
3. L'ISST ha come scopo principale lo studio, l'analisi e la valutazione dello «stato della tecnica» nelle diverse aree del paese; opera inoltre a sostegno del Governo in materia di ricerca e innovazione, con un'azione continuativa di monitoraggio del sistema nazionale della tecnologia e dei risultati conseguiti nel settore pubblico e in quello delle imprese.
4. L'ISST opera come «nucleo di valutazione degli investimenti innovativi» e offre servizi di assistenza e consulenza alla Pubblica Amministrazione, centrale e decentrata, per la strutturazione e il finanziamento di progetti ad alto contenuto di innovazione, nell'intento di favorire l'accesso ai canali di finanziamento e alle provvidenze pubbliche disponibili sulle leggi nazionali di spesa e sui fondi comunitari. Allo scopo di far conoscere l'esistenza e l'utilità delle nuove tecnologie applicate, l'ISST provvede a fornire alla stampa e a tutti gli interessati informazioni sulle tecnologie e sui loro effetti.
5. Lo statuto della fondazione, concernente anche l'individuazione degli organi dell'istituto, della composizione e dei compiti, è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle Attività Produttive.
6. Il patrimonio della fondazione è costituito ed incrementato da apporti dello Stato, di soggetti pubblici e privati; le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato.
7. Al fine di costituire il patrimonio dell'ISST, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonché gli enti ad essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse all'istituto fino a 2 anni dopo la pubblicazione dello statuto di cui al comma 5, con modifiche, soggette all'approvazione dall'autorità vigilante, degli atti costitutivi e degli statuti dei propri enti. Con le modalità di cui al comma 5, sono apportate modifiche allo statuto dell'istituto per tenere conto dei principi contenuti negli statuti degli enti che hanno disposto la devoluzione.
8. Ai fini del rapido avvio delle attività della fondazione Istituto Superiore della Scienza e della Tecnica, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'innovazione e delle Attività produttive, sono nominati un commissario unico, un comitato di indirizzo e regolazione ed un collegio dei revisori, Il commissario unico con i poteri dell'organo monocratico realizza il rapido avvio delle attività della fondazione ISST in un periodo non superiore a due anni dalla sua istituzione ed al termine rende il proprio bilancio di mandato.
9. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario unico è autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di 10 unità di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione su sua richiesta, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti ed organismi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, Può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari.
10. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, in favore del commissario unico nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che fissano, altresì, le condizioni di scadenza e di tasso di interesse.
11. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti al commissario unico devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla fondazione ISST e ne costituiscono il patrimonio iniziale.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dal 2005 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle somme anticipate, secondo modalità da stabilire con propri decreti. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti o delle anticipazioni sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità, anche di tasso e di tempo.
13. A favore della fondazione, ai fini della sua valorizzazione, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014. Tali somme possono essere utilizzate anche per l'estinzione di eventuali mutui contratti dall'istituto.
14. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
15. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.
4. 5. Colasio, Morgando, Bimbi, Volpini.
Sostituirlo con il seguente:
1. Al fine di agevolare e qualificare la programmazione degli interventi a sostegno della ricerca e lo sviluppo dell'innovazione e della competitività del sistema produttivo nazionale, è istituito l'«Istituto Superiore della Scienza e della Tecnica», di seguito denominato «ISST». L'ISST opera in stretto e costante coordinamento con le Università, gli Enti di ricerca pubblici e privati, i Laboratori universitari, le Associazioni, le Fondazioni e i centri di ricerca, i Dipartimenti universitari, con le seguenti finalità:
a) definire un programma per la ricerca e lo sviluppo dei sistemi innovativi, denominato Sistema Innovazione Ricerca Impresa Occupazione (SIRIO), con cadenza triennale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione degli indirizzi generali dei Ministri delle attività produttive, dell'innovazione, dell'istruzione dell'Università e della Ricerca, della Salute, dell'Ambiente e della tutela del territorio, delle Politiche Agricole e Forestali, delle Comunicazioni, di concerto con le parti sociali, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di innovazione tecnologica e di concorrenza;
b) istituire una rete permanente di collegamento tra centri di eccellenza nell'ambito della ricerca pubblica e privata e imprese che intendano sviluppare iniziative innovative di evidente rilievo tecnico-scientifico con prospettive di valorizzazione economica e sociale nel contesto di piani di sviluppo locale;
c) individuazione delle filiere tecnologiche in relazione alle vocazioni di sviluppo dei diversi territori e alle risorse disponibili nel campo dell'innovazione;
d) selezione dei livelli di eccellenza della ricerca pubblica e privata disponibili ad operare nelle filiere di cui alla lettera c);
e) individuazione e promozione degli attori imprenditoriali che intendano sviluppare iniziative produttive ad alto contenuto di innovazione;
f) valutazione, monitoraggio e individuazione delle fonti pubbliche e private di copertura del fabbisogno finanziario dei progetti ad alto contenuto di innovazione;
g) determinazione degli obiettivi, degli strumenti, dei punti di eccellenza, nonché delle priorità da realizzare in materia di ricerca e sviluppo per qualificare il sistema produttivo, sviluppare servizi innovativi nei sistemi urbani e sostenere i progetti a più alto contenuto tecnologico, in particolare nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
h) promozione e sostegno alla diffusione di innovazioni nell'ambito dell'organizzazione del lavoro e della produzione nelle aziende e nei sistemi territoriali, al fine di valorizzare la flessibilità e l'adattabilità del sistema produttivo nell'utilizzo del capitale umano;
i) riordinare gli incentivi e le agevolazioni in materia di innovazione tecnologica, in funzione degli obiettivi definiti dal programma triennale (SIRIO) di concerto con i Ministri delle Attività produttive, dell'innovazione, dell'istruzione, dell'Università della Ricerca Scientifica, della Salute, dell'Ambiente, delle Politiche Agricole e Forestali, delle Comunicazioni.
2. Al fine di ridurre in misura significativa il rischio associato al finanziamento di investimenti innovativi e favorire l'attrazione di capitali privati nella realizzazione di iniziative ad alto contenuto di innovazione tecnologica, l'ISST provvede altresì a definire metodologie e sistemi di «rating tecnologico» allo scopo di consentire un'efficiente analisi e valutazione delle tecnologie e dello stato della ricerca nei settori individuati dal piano SIRIO di cui al comma 1, lettera a), nonché di valutare le condizioni del mercato attuale e di quello potenziale, domestico ed internazionale di una scoperta o di un'innovazione nell'ambito di uno specifico settore produttivo.
3. L'ISST ha come scopo principale lo studio, l'analisi e la valutazione dello «stato della tecnica» nelle diverse aree del paese; opera inoltre a sostegno del Governo in materia di ricerca e innovazione, con un'azione continuativa di monitoraggio del sistema nazionale della tecnologia e dei risultati conseguiti nel settore pubblico e in quello delle imprese.
4. L'ISST opera come «nucleo di valutazione degli investimenti innovativi» e offre servizi di assistenza e consulenza alla Pubblica Amministrazione, centrale e decentrata, per la strutturazione e il finanziamento di progetti ad alto contenuto di innovazione, nell'intento di favorire l'accesso ai canali di finanziamento e alle provvidenze pubbliche disponibili sulle leggi nazionali di spesa e sui fondi comunitari. Allo scopo di far conoscere l'esistenza e l'utilità delle nuove tecnologie applicate, l'ISST provvede a fornire alla stampa e a tutti gli interessati informazioni sulle tecnologie e sui loro effetti.
5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri delle Attività produttive e dell'innovazione definisce la composizione, le modalità organizzative e di funzionamento dell'Istituto Superiore della Scienza e della Tecnica di cui al comma 1, nonché la remunerazione dei componenti in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale.
6. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che fissano, altresì, le condizioni di scadenza e di tasso di interesse.
7. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla fondazione ISST e ne costituiscono il patrimonio iniziale.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dal 2005 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle somme anticipate, secondo modalità da stabilire con propri decreti. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti o delle anticipazioni sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità, anche di tasso e di tempo.
9. A favore dell'ISST, ai fini della sua valorizzazione, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014. Tali somme possono essere utilizzate anche per l'estinzione di eventuali mutui contratti dall'istituto.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
4. 9. Tocci, Burlando, Colasio, Grignaffini, Pinotti, Agostini, Ventura, Gambini, Labate, Martella, Magnolfi, Bimbi, Carra.
Sostituirlo con il seguente:
1. È costituito un fondo per lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione del Paese. il fondo è costituito da 50 milioni di euro per il 2004 e da 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014.
2. Il fondo è ripartito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra università ed enti pubblici di ricerca sulla base di programmi di sviluppo tecnologico e di alta formazione da essi presentati in collaborazione con imprese.
3. Tutti gli anni connessi alle operazioni di conferimento e di devoluzione alle università e agli enti pubblici di ricerca di beni mobili e immobili nell'ambito dei programmi di cui al comma precedente sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa in favore delle università e degli enti pubblici di ricerca destinatarie dei fondi di cui al comma 2 nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dal 2005 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle somme anticipate, secondo modalità da stabilire con propri decreti. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti o delle anticipazioni sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità, anche di tasso e di tempo.
6. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 52-ter.
Conseguentemente dopo l'articolo 52-bis inserire i seguenti:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legislativo di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985 n. 76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati desttinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementati dell'1 per cento.
4. 03. Colasio, Bulgarelli, Grignaffini, Titti De Simone, Damiani.
Sostituirlo con il seguente:
1. È costituito un fondo per lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione del Paese. Il fondo è costituito da 50 milioni di euro per il 2004 e da 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014.
1-bis. Nelle iniziative di promozione dello sviluppo tecnologico e nell'alta formazione sono comprese anche quelle inerenti alle discipline afferenti alle scienze umane e alle scienze sociali.
2. Il fondo è ripartito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra università, fondazioni universitarie ed enti pubblici di ricerca sulla base di programmi di sviluppo tecnologico e di alta formazione da essi presentati in collaborazione con imprese.
3. Tutti gli anni connessi alle operazioni di conferimento e di devoluzione alle università e agli enti pubblici di ricerca di beni mobili e immobili nell'ambito dei programmi di cui al comma precedente sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa in favore delle università e degli enti pubblici di ricerca destinatarie dei fondi di cui al comma 2 nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dal 2005 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle somme anticipate, secondo modalità da stabilire con propri decreti. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti o delle anticipazioni sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità, anche di tasso e di tempo.
6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per il 2004 e da 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.
4. 6. Bimbi.
Sostituirlo con il seguente:
1. Alle università è attribuito un ulteriore stanziamento pari alle entrate derivanti dai commi seguenti.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, in favore del commissario unico nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che fissano, altresì, le condizioni di scadenza e di tasso di interesse.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dal 2005 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle somme anticipate, secondo modalità da stabilite con propri decreti. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti o delle anticipazioni sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità, anche di tasso e di tempo.
4. Ai fini del comma 1, della sua valorizzazione, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014, tali somme possono essere utilizzate anche per l'estinzione di eventuali mutai contratti.
5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.
4. 1. Grandi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Cennamo, Colucini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Oliverio.
Sostituirlo con il seguente:
1. Al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, un apposito Fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a favore dei Politecnici.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e delle ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.
3. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari da rendere entro 60 giorni dall'assegnazione alle commissioni medesime.
Inammissibile per carenza di compensazione.
4. 14. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 1, dopo le parole: è istituita aggiungere le altre: presso il Ministero della Pubblica Istruzione.
4. 3. Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.
Al comma 1, dopo la parola nazionale inserire le parole: la Fondazione si avvale di un numero limitato e selezionato di poli, diffusi sul territorio nazionale, di comprovata capacità scientifica ed esperienza nel campo del trasferimento tecnologico.
4. 10. Pinotti, Burlando, Labate, Rognoni, Mazzarello.
Il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:
A tal fine la fondazione opera con funzioni di agenzia e si avvale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e degli altri Enti pubblici di ricerca instaurando rapporti con organismi omologhi in Italia e assicurando l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti esteri di eccellenza.
4. 7. D'Agrò, Peretti, Liotta.
Al comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
4. 15. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: è autorizzato fino a dirigenziali con: si avvale di competenze professionali maturate nel management della ricerca a livello internazionale.
4. 11. Pinotti, Burlando, Labate, Rognoni, Mazzarello.
Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da: di esperti fino a: ovvero.
4. 2. Russo Spena, Giordano.
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
1. Anche in deroga agli artt. 23 e 24 del regio decreto 29 giugno1939, n. 1127, e successive modificazioni, all'articolo 3, comma 2, della legge 21 febbraio 1989, n. 70 prodotti agli articoli 12-bis e 12-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in attuazione dell'articolo 11, Paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, la determinazione dell'appartenenza dei risultati dell'attività di ricerca tecnologica realizzata all'interno delle università, sia essa svolta nell'ambito dell'attività accademica o realizzata nell'ambito dei contratti di ricerca, di consulenza ovvero di convenzioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o di altri strumenti normativi italiani o comunitari, è rimessa alle norme emanate dalle università nell'esercizio della propria autonomia.
2. Le università, provvedono, al fine di cui al comma 1, a disciplinare i rapporti con i propri dipendenti nonché con i terzi partecipano alle ricerche di cui al medesimo comma 1 attraverso l'instaurazione di un rapporto che prevede che se la titolarità dei diritti patrimoniali è attribuita alle università, ai ricercatori deve essere garantita una congrua partecipazione ai proventi deve essere attribuita alle università in misura tale da dover conto delle risorse e degli impegni messi in opera da parte dell'ente pubblico. Resta fermo che il diritto ad essere riconosciuti autori dell'innovazione spetta ai soli ricercatori.
3. Le università possono, altresì, prevedere un'ulteriore differenziazione nelle ipotesi che la ricerca sia svolta nell'ambito dell'attività accademica ovvero sia realiz zata nell'ambito dei contratti di ricerca, di consulenza e di convenzioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero di altri strumenti normativi italiani o comunitari, nonché stabilire una apposita disciplina per i casi di eventuale estensione all'estero delle richieste di protezione della titolarità delle ricerche e dei relativi diritti.
4. L'articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, comprese le garanzie per i ricercatori di cui al comma 2, si applicano anche ai risultati della ricerca realizzata nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici aventi come scopo istituzionale la ricerca.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 5 del presente articolo gli organi statutari delle Amministrazioni e degli enti interessati adottano le determinazioni di cui ai commi 2 e 3 in conformità alle disposizioni ivi stabilite.
7. Le università, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui ai commi 5 e 6 potranno, altresì, assumere, singolarmente o attraverso rapporti convenzionali o associativi, le determinazioni che consentano loro di dotarsi di strutture idonee a valorizzare le innovazioni di cui sono titolari o delle quali detengono una quota di partecipazione.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle innovazioni per le quali è stata depositata la richiesta di protezione o è stato acquisito il diritto di titolarità, limitatamente alle innovazioni per le quali non è previsto un deposito, in data successiva all'adozione delle determinazioni di cui ai comma da 1 a 6.
4. 02. Cialente, Tocci, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Oliverio.
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
1. Entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, istituiscono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, il registro delle imprese che richiedono progetti innovativi di elevato contenuto tecnico e imprenditoriale. Le Camere di commercio istituiscono altresì il registro dei proponenti progetti di ricerca innovativi di rilievo scientifico-tecnologico, di interesse economico e sociale nell'ambito della produzione di beni e di servizi.
2. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e l'aggiornamento, secondo tecniche informatiche, dei registri di cui al comma 1 sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicità per tutte le imprese e i proponenti iscritti, garantendo l'aggiornamento e la tempestività dell'informazione sulla domanda e offerta di innovazione su tutto il territorio nazionale.
3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'innovazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo, ed in particolare:
a) la disciplina della rete informativa tra imprese e proponenti progetti innovativi di ricerca;
b) le disposizioni per garantire la riservatezza delle domande e delle offerte di innovazione e in generale sulle notizie di carattere tecnico, economico, statistico ed amministrativo fornite dalle imprese e dai proponenti per l'accesso ai registri;
c) la misura dei contributi e dei proventi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e c), della legge 19 dicembre 1993, n. 580.
Conseguentemente, al medesimo A.C. 4447, all'articolo 39, dopo il comma 14-quinquies introdurre il seguente:
14-quinquies. - 1. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
4. 01. Magnolfi, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
1. All'articolo 48, comma 1, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «conservazione dei beni culturali» sono aggiunte le parole: «, progetti di ricerca e di innovazione tecnologica».
Inammissibile per estraneità di materia.
4. 04. Grignaffini, Colasio, Bulgarelli, Titti De Simone, Damiani.
Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:
1. All'articolo 2, comma 11, del Decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 novembre 1994, n. 644, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La restante quota è assegnata direttamente alla Società Sincrotrone Trieste spa, di cui all'articolo 10, comma 4, della Legge 19 ottobre 1999, n. 370.".
2. Quale concorso dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze di gestione dei laboratori li luce di sincrotrone di Trieste e di Grenoble, il finanziamento previsto dall'articolo 2, comma 11, del citato decreto-legge n. 547 del 1994 è incrementato di 17.542.000 euro a decorrere dal 2004, da ripartire tra due iniziative di Trieste e di Grenoble con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca.
Conseguentemente l'articolo 13 e l'articolo 14 , comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
Inammissibile per estraneità di materia.
4. 05. Rizzo, Pistone, Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Sopprimerlo.
Conseguentemente dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2004, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.
* 5. 71. Morgando, Pinza, Lettieri, Rizzo, Pistone, Zanella.
Sopprimerlo.
Conseguentemente dopo l'articolo 51, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
5. 2. Giovanni Russo, Giordano.
Sostituirlo con il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 30 aprile 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
2. I decreti di cui al comma 1, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 2.550 milioni di euro all'anno 2004 e 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
5. 64. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Sostituirlo con il seguente:
1. Con decorrenza 1o gennaio 2004 la Cassa depositi e prestiti è regolata dal presente articolo.
2. La Cassa depositi e prestiti è una amministrazione dello Stato dotata di una propria personalità giuridica. La Cassa depositi e prestiti ha proprio ordinamento, anche del personale, organizzazione, patrimonio e bilancio separati da quelli dello Stato.
3. La Cassa depositi e prestiti svolge le seguenti attività e servizi di interesse economico generale:
a) accettazione e costituzione di depositi amministrativi e giudiziari;
b) raccolta di risparmio tramite il circuito postale;
c) esercizio del credito, sotto qualsiasi forma, nei confronti dello Stato, delle regioni, delle province autonome, degli enti locali territoriali e di altri soggetti pubblici indicati da legge dello Stato;
d) gestire fondi e svolgere attività per conto di altre amministrazioni pubbliche e, nei casi e per le finalità previsti dalla legge, di altri soggetti.
4. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a costituire società per azioni per operare, secondo le normative comunitarie e di settore, nei confronti di soggetti di diritto privato, che operino nei servizi pubblici o effettuino interventi di pubblica utilità o per esercitare attività strumentali o accessorie alla realizzazione dei fini istituzionali. La Cassa depositi e prestiti detiene almeno la maggioranza del capitale di tali società. I bilanci delle società controllate di cui al presente comma dovranno essere consolidati nel bilancio della capogruppo Cassa depositi e prestiti.
5. Il fondo di dotazione al 31 dicembre 2003 costituisce il capitale della Cassa depositi e prestiti; esso viene incrementato annualmente con i quattro decimi dell'utile netto dell'esercizio, ai sensi del successivo comma 33.
6. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Cassa depositi e prestiti si avvale:
a) del proprio capitale;
b) dei fondi provenienti da depositi amministrativi e disposti dall'autorità giudiziaria;
c) dei fondi provenienti dai libretti di risparmio postale e dai buoni fruttiferi postali, dal servizio dei conti correnti postali, nei limiti di cui alla legge 15 aprile 1965, n. 344 e da altri prodotti finanziari;
d) dei fondi provenienti dall'assunzione di prestiti;
e) di ogni altro fondo non avente specifica destinazione.
7. La Cassa depositi e prestiti si avvale di Poste Italiane S.p.A. per la raccolta del risparmio sotto forma di libretti e di buoni, di cui al precedente comma lettera c); può inoltre avvalersi delle stesse poste italiane, di banche e di intermediari finanziari vigilati, per il collocamento di obbligazioni o altri prodotti finanziari emessi dalla Cassa medesima.
8. Le caratteristiche e le condizioni relativi ai titoli di credito ed alle loro emissioni sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti.
9. Alla Cassa depositi e prestiti si applicano le disposizioni vigenti relative alla pubblicità, trasparenza ed alle comunicazioni periodiche in materia di raccolta di capitali o di risparmio.
10. I fondi rimborsabili raccolti dalla Cassa sotto forma di libretti di risparmio postale, buoni fruttiferi postali e di altri prodotti finanziari, non sono assistiti dalla garanzia dello Stato.
11. La Cassa depositi e prestiti impiega le proprie disponibilità in:
a) mutai ai soggetti di cui al precedente articolo 3, lettera e);
b) acquisto di titoli, obbligazioni ed altri strumenti finanziari, emessi o garantiti dai soggetti da essa finanziabili o controllati, dagli Stati membri della Comunità europea, da istituzioni finanziarie e creditizie nonché da enti ed organismi pubblici comunitari o internazionali;
c) aperture di credito temporanee allo Stato ed alle Regioni e province autonome;
d) depositi fruttiferi presso la Tesoreria dello Stato.
12. I tassi di interesse da applicare alle operazioni di mutuo, sono determinati in base a parametri oggettivi individuati con deliberazione del Consiglio di amministrazione; la Cassa è tenuta a dare la massima pubblicità degli stessi al fine di consentire ai mutuatari la scelta più conveniente, dopo l'esperimento delle procedure di evidenza pubblica.
13. Sono organi della Cassa depositi e prestiti:
a) il presidente del consiglio di amministrazione;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori.
14. Il presidente del consiglio di amministrazione è il Ministro dell'economia e delle finanze.
15. Con proprio decreto il Ministro dell'economia e delle finanze può nominare annualmente o per la durata in carica degli amministratori, un suo delegato, con le funzioni di presidente del consiglio di amministrazione.
16. Il presidente, ha la rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti, convoca e presiede le riunioni del consiglio di amministrazione.
17. In caso di assenza o impedimento del presidente, il consiglio verrà presieduto dal consigliere più anziano tra i membri di diritto.
18. Il consiglio di amministrazione di 9 membri, è così composto:
a) dal presidente;
b) dal ragioniere generale dello Stato;
c) dal direttore generale del Dipartimento del tesoro;
d) dal direttore generale del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione;
e) da due esperti in materie finanziarie scelti dal Ministro dell'economia e delle finanze;
f) da tre esperti scelti da teme presentate dalla conferenza dei presidenti delle giunte regionali, dall'UPI e dall'ANCI in rappresentanza rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni; quali membri nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
19. I membri di nomina ministeriale restano in carica per la durata di quattro esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; sono rinnovabili una sola volta e ad essi si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
20. Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di indirizzo e di gestione per il raggiungimento dei fini Istituzionali; il Consiglio nomina tra i membri di cui al precedente comma 18, punto e) un consigliere delegato, determinandone i poteri (il consiglio può nominare anche un comitato esecutivo composto, dal presidente, dall'amministratore delegato, da tre membri scelti rispettivamente tra i quelli di diritto, tra gli esperti ministeriali e tra quelli designati dalle Autonomie.)
21. Sono riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione:
a) la definizione delle linee strategiche e la determinazione dei tassi attivi e passivi;
b) la creazione di società controllate ai sensi del secondo comma del precedente articolo 3 ed i criteri per il loro coordinamento. Il Consiglio, dopo avere deliberato la costituzione di società controllate, deve ottenere un parere da parte della conferenza dei presidenti delle giunte regionali, dell'UPI e dell'ANCI sulla costituzione stessa;
c) l'assunzione e la cessione di partecipazioni societarie;
d) l'approvazione del regolamento del personale, delle relative piante organiche e dell'ordinamento dei servizi e degli uffici;
e) la nomina e la revoca dei dirigenti;
f) l'approvazione degli accordi sindacali;
g) l'approvazione del rendiconto annuale;
h) l'emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari;
i) la concessione di finanziamenti di importo superiore a 50 milioni di euro.
22. Il consiglio di amministrazione è assistito da una segreteria, composta da un segretario capo, scelto tra i dirigenti, e da un segretario; i verbali delle deliberazioni del consiglio di amministrazione sono redatti e conservati a cura della segreteria e sottoscritti dal presidente e dal segretario capo.
23. I compensi spettanti al presidente delegato, ai consiglieri, all'amministratore delegato ed ai segretari sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
24. In caso di impedimento, i membri di diritto di cui al comma 18 lettere b), c) e d) possono farsi sostituire nelle riunioni di consiglio, da dirigenti dei rispettivi dipartimenti con delega scritta.
25. Il Consigliere delegato esercita i poteri conferiti dal Consiglio di amministrazione, sovrintende al personale ed è responsabile della gestione dell'Istituto.
26. In caso d'urgenza, il consigliere delegato, sentito il presidente del consiglio di amministrazione può adottare qualsiasi provvedimento nell'interesse dell'Istituto, ad esclusione delle materie di cui alle lettere da a) a g) del precedente comma 21, riferendone al consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva.
27. Il collegio dei revisori è composto da:
a) un presidente di Sezione della Corte dei Conti, con funzioni di presidente;
b) un dirigente generale del dipartimento della ragioneria generale dello Stato;
c) un revisore, iscritto all'albo dei revisori contabili, in rappresentanza degli enti locali, scelto tra una tema di nomi proposta congiuntamente dall'UPI e dall'ANCI.
28. I revisori sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, restano in carica per la durata di quattro esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; essi sono rinnova bili una sola volta. Per il periodo di permanenza nella carica, i revisori di cui alle precedenti lettere a) e b) sono posti in posizione di fuori ruolo dalle rispettive amministrazioni.
29. Con lo stesso decreto, viene stabilito il compenso spettante al Presidente ed ai componenti il collegio.
30. Il collegio dei revisori esercita il controllo sull'attività della Cassa depositi e prestiti a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e successive modificazioni ed integrazioni.
31. Il bilancio, cui si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 2423 - 2435 c.c., è redatto per esercizio solare e dovrà essere approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.
32. Il bilancio con la relazione della Corte dei Conti, di cui al successivo comma 40, viene allegato al rendiconto generale dello Stato dell'esercizio cui si riferisce.
33. Gli utili annuali, al netto di eventuali accantonamenti per la costituzione di particolari fondi per rischi ed oneri, vanno attributi:
a) per il 20% al fondo di riserva;
b) per l'80% ad incremento del capitale.
34. Gli utili conseguiti dalla Cassa depositi e prestiti, in quanto amministrazione dello Stato, non sono soggetti ad imposizione fiscale statale o locale.
35. La Cassa depositi e prestiti ha un proprio ordinamento del personale, approvato dal Consiglio di amministrazione, sulla base delle intese e della contrattazione con le organizzazioni sindacali che rappresentino almeno il 10% del personale in servizio.
36. La determinazione della pianta organica è attribuita al Consiglio di amministrazione.
37. Nel limite massimo del 20% del numero dei dirigenti previsti dalla pianta organica, la Cassa è autorizzata a stipulare contratti a tempo determinato, non rinnovabili, per un periodo non superiore a cinque anni, con esperti di alta qualificazione in discipline connesse all'attività della Cassa. Gli esperti non potranno assumere la direzione delle unità amministrative previste dall'ordinamento. I compensi degli esperti sono fissati dai Consiglio di amministrazione, su proposta del consigliere allegato.
38. Il trattamento economico del personale della Cassa depositi e prestiti, anche con qualifica dirigenziale, è determinato in base alla contrattazione con le organizzazioni sindacali rappresentative come indicato al primo comma.
39. Tutte le spese per il personale fanno integralmente carico al conto economico della Cassa depositi e prestiti.
40. La Corte dei conti sulla base della delibera del Consiglio di amministrazione di approvazione del bilancio e della relazione del Collegio dei revisori, riferisce al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, sulla gestione e sull'attività della Cassa depositi e prestiti.
41. Sulle delegazioni di pagamento rilasciate dagli enti locali per l'ammortamento dei mutai concessi dalla Cassa depositi e prestiti, sulle disponibilità esistenti in conto mutuo e sui relativi mandati di pagamento, non sono ammessi sequestri, opposizioni ed altri impedimenti.
42. Gli atti di pignoramento eventualmente notificati agli uffici pagatori, non sospendono il pagamento agli intestatari dei mandati emessi.
43. Gli atti compiuti in violazione dei precedenti commi sono nulli; la nullità può essere rilevata d'ufficio dall'autorità giudiziaria.
44. Sino a quando il Consiglio di amministrazione non avrà provveduto alle deliberazioni relative al nuovo ordinamento, continuano a trovare applicazione le regolamentazioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
45. Relativamente agli organi, i Consiglieri di amministrazione, i Revisori ed il Direttore generale, continueranno a svolgere le loro funzioni sino alla nomina dei nuovi amministratori.
46. A seguito della riorganizzazione dei servizi, il Consiglio di amministrazione potrà deliberare il trasferimento presso altre strutture ministeriali, previe necessarie intese, o favorire l'esodo volontario ricorrendone i requisiti, dei dirigenti che non troveranno utile collocazione nel nuovo organigramma.
47. Sono abrogate la legge 13 maggio 1983, n. 197, il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 ed ogni altra disposizione che riguardi l'attività ordinaria della Cassa e le disposizioni comunque incompatibili con la presente legge.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, no 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
5. 38. Agostini, Violante, Ventura, Visco, Bersani.
Al comma 1, dopo le parole: per azioni aggiungere le seguenti: interamente pubblica.
5. 3. Russo Spena, Giordano.
Al comma 1 sono aggiunti i seguenti periodi:
al primo comma dell'articolo 3 del citato regio decreto n. 453 sono soppresse le parole: «tre consiglieri di Stato ed un consigliere della Corte dei Conti» e sono abrogati i successivi commi quarto e quinto dello stesso articolo.
Il Presidente della CDP S.p.A. e, ove nominato, l'amministratore delegato, riferiscono trimestralmente alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'andamento della «gestione separata» della CDP S.p.A.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro i due mesi successivi all'approvazione del bilancio, presenta alla Commissione stessa i risultati gestionali, riferendo sugli indirizzi seguiti e sull'attività svolta dalla CDP S.p.A.; la Commissione trasmette al Parlamento il bilancio della CDP S.p.A. in allegato ad una propria relazione sulla gestione della società.
5. 32. Tidei, Crisci, Toltoti, Oliverio, Mariotti.
Al comma 1 dopo le parole: e conserva inserire le altre: il regime giuridico.
5. 30. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
* 5. 4. Russo Spena, Giordano.
Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
* 5. 65. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 2, dopo le parole: di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, aggiungere le seguenti: i comuni.
* 5. 45. Montecchi, Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi, Tolotti, Agostini.
Al comma 2, dopo le parole: di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, inserire le seguenti: i comuni, le regioni e le province.
* 5. 77. Morgando.
Al comma 2, dopo le parole: di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, aggiungere le seguenti: i comuni.
* 5. 63. Montecchi, Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi, Tolotti, Agostini.
Al comma 2, dopo le parole: di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, inserire le seguenti: i comuni.
* 5. 31. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 2, sopprimere le parole: o privati.
* 5. 8. Russo Spena, Giordano.
Al comma 2, sopprimere le parole: o privati.
* 5. 18. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 3, dopo le parole: delle finanze aggiungere le altre: previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti.
* 5. 5. Russo Spena, Giordano.
Al comma 3, dopo le parole: delle finanze aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti.
* 5. 56. Agostini, Ventura, Visco, Bersani.
Al comma 3, sopprimere le parole: di natura non regolamentare;
Dopo le parole: presente decreto, aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza Unificata.
* 5. 46. Agostini, Montecchi, Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi, Tolotti.
Al comma 3 sopprimere le parole: di natura non regolamentare.
Conseguentemente dopo le parole: presente decreto inserire le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata.
* 5. 74. Morgando, Pinza, Lettieri.
Al comma 3, sostituire le parole: di natura non regolamentare con le seguenti: adottato secondo i criteri previsti dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
5. 25. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 3, sostituire le parole: di natura non regolamentare con le seguenti: da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 indi, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari da rendere entro 60 giorni dall'assegnazione alle commissioni medesime.
5. 66. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 3, dopo le parole: da emanare» inserire le seguenti: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
5. 78. Morgando, Pinza.
Al comma 3, lettera b) sopprimere le parole: , anche in deroga alla normativa vigente.
* 5. 23. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 3, lettera b) sopprimere le parole: , anche in deroga alla normativa vigente.
* 5. 79. Morgando, Pinza.
Al comma 3, lettera b) sopprimere dalle parole: , anche in deroga agli articoli fino alle seguenti: 27 dicembre 2002, n. 289.
5. 24. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 4, sostituire le parole da: Con decreto fino a: e delle finanze con le altre: Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
5. 26. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 4, sopprimere le parole: di natura non regolamentare, e dopo le parole: Ministro dell'Economia e delle Finanze inserire le parole: d'intesa con la Conferenza Unificata.
* 5. 47. Agostini, Montecchi, Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi, Tolotti.
Al comma 4 sopprimere le parole: di natura non regolamentare conseguentemente dopo le parole: Consiglio dei Ministri inserire le seguenti: , il cui schema è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro 15 giorni dalla data di trasmissione».
5. 75. Morgando, Pinza, Lettieri.
Al comma 4 aggiungere infine il seguente periodo:
La Cassa Depositi e Prestiti spa adotta il modello gestionale «dualistico» di cui agli articoli 2409-octies ss. c.c.. il consiglio di sorveglianza è integrato dal ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale del Dipartimento del tesoro e da tre esperti scelti da terne presentate dalla conferenza dei presidenti delle giunte regionali, dall'UPI e dall'AINCI in rappresentanza rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni. Spetta alla competenza del consiglio di sorveglianza la definizione delle linee strategiche e la determinazione dei criteri generali di determinazione dei tassi attivi e passivi, ogni decisione di scorporo e costituzione di società e l'acquisto e vendita di partecipazioni societarie."
Le parole «i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale» sono sostituite con: «i componenti del consiglio di sorveglianza, fatti salvi i membri di cui alla prima frase di questo comma».
* 5. 53. Ventura, Agostini, Visco, Bersani.
Al comma 4, aggiungere, in fine il seguente periodo:
La Cassa depositi e prestiti spa adottato il modello gestionale «dualistico» di cui agli articoli 2409-octies e seguenti del codice. Il consiglio di sorveglianza è integrato dal ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale del dipartimento del tesoro e da tre esperti dalla conferenza dei presidenti delle giunte regionali, dall'UPI, dall'Anci, dall'Uncem e da Legautonomie in rappresentanza rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni. Spetta alla competenza del consiglio di sorveglianza la definizione delle linee strategiche e la determinazione dei criteri generali di determinazione dei tassi attivi e passivi, ogni decisione di scorporo e costituzione di società e l'acquista e vendita di partecipazione societarie».
* 5. 33. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.
Al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo:
Una quota degli utili della Cassa Depositi e prestiti società per azioni, da determinarsi con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, è destinata a finanziarie uno specifico fondo da distribuirsi tra i comuni ad alta densità abitativa, per l'integrazione all'affitto per le famiglie socialmente più deboli.
5. 36. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.
Al comma 4 aggiungere infine le seguenti parole: Il decreto di cui al comma 3 prevede la presenza nel consiglio di amministrazione della CDP s.p.a. dei rappresentanti, con funzioni di amministratore, indicati alle lettere c), d), e f) del primo comma dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1983 n. 197. Lo statuto, in sede di approvazione e nel caso di modifiche, contiene disposizioni che garantiscono la presente disposizione. Di conseguenza il successivo comma 10 è soppresso.
* 5. 15. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: Il decreto di cui al comma 3 prevede la presenza nel consiglio di amministrazione della CDP S.p.a. dei rappresentanti, con funzioni di amministratore, indicati alle lettere c), d) ed f) del primo comma dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1983 n. 197. Lo Statuto, in sede di approvazione e nel caso di modifiche, contiene disposizioni che garantiscono la presente disposizione.
Conseguentemente si richiede la soppressione del comma 10 del presente articolo.
* 5. 48. Agostini, Montecchi, Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi, Tolotti.
Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: Il decreto di cui al comma 3 prevede la presenza nel consiglio di amministrazione della CDP S.p.a. dei rappresentanti, con funzione di amministratore, indicati alle lettere c), d), ed f) del primo comma dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1983, n. 197. Lo Statuto, in sede di approvazione e nel caso di modifiche, contiene disposizioni che garantiscono la presente disposizione.
5. 17. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 6, sopprimere le parole da: tenendo presenti fino alla fine del comma.
5. 39. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Alla Cdp spa si applica il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385, tenendo presente la speciale disciplina della gestione separata di cui al comma 8.
5. 37. Ventura, Agostini, Visco, Bersani, Pinza, Morgando.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Alla CDP spa si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
5. 72. Morgando, Visco, Pinza, Agostini, Ventura, Zanella, Visco.
Al comma 7, alla lettera a), sopprimere le parole: e gli organismi di diritto pubblico.
5. 28. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 7, lettera a), sopprimere le parole: dall'emissione di titoli, e le parole: e da altre operazioni finanziarie.
5. 13. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 7, alla lettera a), sopprimere le parole: che possono essere.
5. 27. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 7, alla lettera a), sostituire le parole: che possono essere assistiti con le seguenti: non assistiti.
5. 22. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 7 lettera a), premettere alle parole: possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato la seguente: non.
* 5. 12. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 7, lettera a) premettere alle parole: possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato la seguente: non.
* 5. 14. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 7 viene aggiunta la lettera c) come segue:
e) la ristrutturazione del debito degli Enti locali con estinzione totale e parziale delle residue quote capitali dei mutuo in corso, fino ad una durata massima di trenta anni ai tassi di mercato, se richiesta degli enti debitori, a condizione che non si trovino in stato di dissesto finanziario.
5. 35. Tidei, Crisci, Toltoti, Oliverio, Mariotti.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. La CDP SpA garantisce l'offerta di credito nel settore delle opere ordinarie degli enti locali e nel settore dei servizi pubblici locali. Infrastrutture SpA è preposta esclusivamente al finanziamento delle grandi opere di interesse nazionale.
* 5. 70. Zanella, Pecoraro, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. La CDP SpA garantisce l'offerta di credito nel settore delle opere ordinarie degli enti locali e nel settore dei servizi pubblici locali. Infrastrutture SpA è preposta esclusivamente al finanziamento delle grandi opere di interesse nazionale.
* 5. 34. Tidei, Crisci, Toltoti, Oliverio, Mariotti.
Sopprimere dal comma 8 fino alla fine dell'articolo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
5. 11. Russo Spena, Giordano.
Al comma 8 sopprimere le parole: e svolge le attività, strumentali, connesse e accessorie.
5. 19. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. A partire dal 30 giugno 2004, alla CDP S.p.A. relativamente alla struttura, al funzionamento e ai criteri di raccolta propri della gestione separata di cui al comma 8, si applicano le norme vigenti in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
5. 67. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 9, sopprimere le parole da: Al Ministro dell'economia e delle finanze fino a: comma 8.
5. 54. Ventura, Agostini, Visco, Bersani.
Al comma 9, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «per la gestione separata».
5. 73. Morgando, Pinza, Lettieri.
Al comma 9 sostituire il secondo periodo come segue e aggiungere i seguenti commi: È confermata l'attività di controllo della commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453.
9-bis. All'articolo 4 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 apportare le seguenti modificazioni:
il comma 3 è sostituito dal seguente: La commissione si riunisce due volte al mese ed esercita in modo particolare la sua vigilanza sulle decisioni di maggiore importanza, sugli orientamenti strategici, sulla gestione dei fondi di risparmio e sulla gestione dei finanziamenti concessi per la realizzazione di opere di interesse pubblico. Essa esercita altresì un ruolo di controllo permanente e di verifica dei compiti.
Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: La relazione deve inoltre contenere i procedimenti verbali delle sedute effettuate dalla commissione con allegati gli avvisi, le mozioni o le risoluzioni che essa ha votato e un quadro delle risorse e degli impieghi previsionali dei fondi gestiti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.
5. 76. Morgando, Pinza, Lettieri.
Al comma 9, aggiungere i seguenti periodi:
Al primo comma dell'articolo 3 del citato regio decreto n. 453 sono soppresse le parole: «tre consiglieri di Stato ed un consigliere della Corte dei Conti» e sono abrogati i successivi commi quarto e quinto dello stesso articolo.
Il presidente della CDP S.p.A. e, ove nominato, l'amministratore delegato, riferiscono trimestralmente alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'andamento della «gestione separata» della CDP S.p.A.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro i due mesi successivi all'approvazione del bilancio, presenta alla Commissione stessa i risultati gestionali, riferendo sugli indirizzi seguiti e sull'attività svolta dalla CDP S.p.A. in allegato ad una propria relazione sulla gestione della società.
Sopprimere il comma 16.
5. 50. Agostini, Ventura, Visco, Bersani.
Al comma 11, sopprimere le parole: di natura non regolamentare e la lettera c).
5. 55. Ventura, Agostini, Visco, Bersani.
Al comma 11, dopo le parole: con propri decreti sopprimere le parole: di natura non regolamentare e aggiungere le parole: d'intesa con la Conferenza Unificata.
* 5. 80. Morgando.
Al comma 11, dopo le parole: con propri decreti sopprimere le parole: di natura non regolamentare e aggiungere le parole: d'intesa con la Conferenza Unificata.
* 5. 49. Agostini, Montecchi, Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi, Tolotti.
Al comma 11, sostituire le parole: di natura non regolamentare con le seguenti: d'intesa con la Conferenza Unificata.
* 5. 16. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 11, sostituire le parole: di natura non regolamentare con le seguenti: adottato secondo i criteri previsti dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
5. 29. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Sostituire il comma 16 con i seguenti:
16. È istituita una Commissione parlamentare di vigilanza, di seguito denominata «Commissione», sulla CDP S.p.A.
16-bis. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni. Per ciascun parlamentare componente effettivo della Commissione è nominato un supplente, chiamato a sostituirlo in caso di dimissioni, di incarico di Governo o di cessazione del mandato parlamentare. La Commissione e' presieduta, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno.
16-ter. La nomina dei componenti della Commissione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
16-quater. La Commissione è rinnovata integralmente all'inizio di ciascuna legislatura. In caso di elezione di una sola Camera, sono rinnovati esclusivamente i membri appartenenti alla medesima. Essa esercita i propri poteri sino alla prima riunione delle nuove Camere.
16-quinquies. Prima dell'inizio dei lavori, la Commissione predispone il proprio regolamento interno che è emanato di intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento, sentiti i rispettivi Uffici di presidenza. Il regolamento stabilisce le modalità per il funzionamento della Commissione.
16-sexies. La Commissione:
a) vigila sulla adeguatezza statutaria, sul sistema di amministrazione e di controllo adottato e sull'andamento gestionale e contabile della CDP S.p.A.;
b) verifica che la società svolga la propria attività nel rispetto della legislazione vigente e dello statuto;
c) verifica che gli organi della società svolgano le funzioni ad essi attribuite in modo da assicurare una adeguata redditività e una corretta gestione, nel rispetto della legislazione vigente;
d) verifica che la destinazione delle risorse della società sia conforme alla legislazione vigente e allo statuto;
e) verifica che la gestione del patrimonio dello Stato trasferito alla società ai sensi del comma 3, lettera b) sia ispirata a principi di valorizzazione dello stesso;
f) verifica l'adozione e l'efficacia dei provvedimenti in materia di vigilanza prudenziale e di comunicazioni alla Banca d'Italia vigenti nei confronti di CDP S.p.A. ai sensi del comma 6.
16-septies. Per le finalità di cui al comma 1 la Commissione può:
a) chiedere al Ministro dell'economia e delle finanze di riferire in ordine alle attività di vigilanza e di indirizzo ad esso attribuite dal presente articolo;
b) chiedere agli organi sociali di CDP S.p.A. di riferire in merito alla gestione sociale;
16-octies. Nello svolgimento della sua attività la Commissione può svolgere audizioni degli organi delle società, ivi compresi i soggetti incaricati del controllo contabile, di rappresentanti della Corte dei conti, della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa, e di ogni altro soggetto, pubblico o privato, che ritenga opportuno.
16-nonies. La Commissione riferisce ai Presidenti delle Camere annualmente, e in ogni altro caso lo ritenga opportuno, sull'attività svolta.
5. 42. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
Al comma 16, dopo la parola: spa, aggiungere la seguente: e di una relazione della Corte dei Conti redatta sulla base della delibera del Consiglio di amministrazione di approvazione del bilancio e della relazione del Collegio dei revisori.
5. 51. Agostini, Ventura, Visco, Bersani.
Al comma 17, sostituire le parole da: si svolge fino alla fine del comma con le seguenti: rimane invariato.
5. 20. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Sopprimere il comma 18.
* 5. 6. Russo Spena, Giordano.
Sopprimere il comma 18.
* 5. 21. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 20, alla fine del primo periodo, sopprimere le parole: sotto qualsiasi forma e sostituire il secondo periodo con il seguente: a esse non si applicano i limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa vigente; non trovano altresì applicazione gli articoli dal 2410 al 2420 del codice civile; al comma 24, al secondo rigo, sopprimere le parole: sotto qualsiasi forma.
5. 44. Alberto Giorgetti.
Al comma 20, sopprimere il secondo periodo.
5. 41. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
Al comma 20, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Ad esse non si applicano i limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa vigente; non trovano altresì applicazione gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Alle operazioni di raccolta di fondi di cui al comma 7, lettera a), non si applica il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo 11, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
5. 43. Alberto Giorgetti.
Al comma 20, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.
5. 40. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
Sostituire il comma 26 con il seguente:
26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della Cassa depositi e prestiti al momento della trasformazione prosegue con la CDP S.p.A. ed è disciplinato dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato e dalla contrattazione collettiva che ne definisce il settore di collocazione. Sono fatti salvi i diritti quesiti e gli effetti, per i dipendenti della Cassa, rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilità ai concorsi pubblici per i quali sia richiesta una specifica anzianità di servizio, ove conseguita. I trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi al personale già dipendente della Cassa depositi e prestiti fino alla stipulazione di un nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non può essere attribuito al predetto personale un trattamento economico e normativo meno favorevole di quello spettante alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in ogni caso sono salvaguardati eventuali trattamenti economici e normativi più favorevoli. Per il personale già dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne fa richiesta, entro centoventi giorni dalla trasformazione si attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure di mobilità, nell'ambito della pubblica amministrazione e con collocamento prioritario al Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento prioritario all'ambito territoriale in cui insistono gli uffici della Cassa depositi e prestiti. Il personale trasferito è inquadrato, in base al livello posseduto al momento del trasferimento e secondo le equipollenze definite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 e successive modificazioni e 4 agosto 1986 e successive modificazioni, nella corrispondente area e posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in precedenti servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni, se superiore. Al personale trasferito o reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente comma è riconosciuto un assegno personale pensionabile, compreso il trattamento economico previsto dal biennio economico 2002/2003, riassorbibile, pari alla differenza Ira la retribuzione globale percepibile al momento della trasformazione, come definita dal vigente CCNL e dal Contratto collettivo integrativo, e quella spettante in base al nuovo inquadramento; le indennità spettanti presso l'amministrazione di destinazione sono corrisposte nella misura eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale. Al personale trasferito il servizio prestato presso la CDP è riconosciuto, a tutti gli effetti, quale servizio utile presso l'amministrazione ricevente. Entro cinque armi dalla trasformazione, il personale già dipendente della Cassa depositi e prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente con CDP S.p.A. può richiedere il reinquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 54 del CCNL per il personale non dirigente della Cassa depositi e prestiti per il quadriennio normativo 1998-2001. Al personale che richiede il reinquadramento nei ruoli della pubblica amministrazione il periodo di servizio prestato antecedentemente alla CDP prima della sua trasformazione ed il periodo compreso dalla data di trasformazione alla data di reinquadramento è considerato servizio utile a tutti gli effetti presso l'amministrazione ricevente ed al suddetto personale si riconosce l'esercizio della opzione per il regime pensionistico e tutto quanto previsto dal presente comma. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione mantengono il regime pensionistico e quello relativo all'indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di trasformazione, i predetti dipendenti possono esercitare, con applicazione dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, opzione per il regime pensionistico applicabile ai dipendenti assunti in data successiva alla trasformazione, i quali sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS e hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile. Il presente comma, in quanto compatibile, si applica anche al personale dell'area dirigenziale.
5. 57. Agostini, Ventura, Visco, Bersani.
Al comma 26, primo periodo, sostituire la parola: privato con le seguenti: del suddetto personale alla data del 30 settembre 2003.
5. 7. Russo Spena, Giordano.
Al comma 26, al quinto periodo, dopo le parole: organizzazioni sindacali aggiungere le seguenti: comparativamente più rappresentative.
5. 68. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Sopprimere il comma 27.
* 5. 69. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Sopprimere il comma 27.
* 5. 9. Russo Spena, Giordano.
Al comma 27, primo periodo, dopo le parole: Infrastrutture SpA aggiungere la seguente: non.
5. 10. Russo Spena, Giordano.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
27-bis. Per la prima fase di interventi di miglioramento del sistema di trasporto ferroviario sulla linea Chivasso-Aosta, in esito allo studio di fattibilità redatto nella prospettiva della realizzazione del collegamento con Martigny previsto dal comma 72 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e dal primo programma delle infrastrutture strategiche approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è autorizzata, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2004 e di 15 milioni di euro in ciascuno degli anni 2005 e 2006.
Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri Decreti, entro il 31 luglio del 2004, 2005 e 2006, l'aumento dell'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di conseguire un maggior gettito pari a 3 milioni di euro per il 2004 e ad 15 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005.
Inammissibile per estraneità di materia.
5. 1. Collè, Detomas, Brugger, Widmann, Zeller.
Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
27-bis. Sulle delegazioni di pagamento rilasciate dagli enti locali per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, sulle disponibilità esistenti in conto mutuo e sui relativi mandati di pagamento, non sono ammessi sequestri, opposizioni ed altri impedimenti. Gli atti di pignoramento eventualmente notificati agli uffici pagatori, non sospendono il pagamento agli intestatari dei mandati emessi. Gli atti compiuti in violazione dei precedenti commi sono nulli; la nullità può essere rilevata d'ufficio dall'autorità giudiziaria.
5. 52. Ventura, Agostini, Visco, Bersani.
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
1. La CDP SpA garantisce l'offerta di credito nel settore dei pubblici servizi affinché la riforma del settore non debba scontare ritardi nel processo di infrastrutturazione, e, a differenza di Infrastrutture SpA che è preposta al finanziamento delle grandi opere di interesse nazionale, la nuova Cassa depositi e Prestiti opera in un settore quale quello delle opere funzionali all'erogazione dei servizi pubblici locali, in cui il valore economico dell'investimento è più agevolmente apprezzabile secondo logiche di mercato.
5. 0. 1. (ex 7. 0. 1.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Nel Capo III, prima dell'articolo 6, inserire il seguente:
1. Le imprese operanti nei sistemi produttivi locali, di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140, possono costituire, nella forma delle società di capitali, Società di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell'ambito dei sistemi produttivi locali nei seguenti, non esclusivi, settori di attività: a) supporto per la qualità e per le attività di innovazione, ricerca e sviluppo, e trasferimento tecnologico; b) gestione e promozione dei marchi e attività di contrasto della contraffazione; c) consulenza fiscale, finanziaria e del lavoro; d) sostegno alla commercializzazione, alla promozione all'estero ed alla internazionalizzazione delle imprese; e) cablaggio dei Sistemi produttivi locali e applicazioni delle tecnologie dell'informazione; f) formazione professionale e manageriale; g) certificazioni ambientali, depurazione delle acque, risanamento dei siti industriali dismessi; h) logistica; i) sicurezza; l) sportello informativo. Le Società di servizi dei sistemi produttivi locali operano, per i primi 10 anni dalla loro costituzione, nei soli confronti delle imprese aderenti. Le Società di servizi di cui al presente articolo possono essere partecipate, oltre che dalle imprese operanti nel singolo sistema produttivo locale con partecipazioni non superiori al 5 per cento, anche dalle relative Associazioni di categoria e da Enti locali con partecipazioni non superiori all'1 per cento.
2. Le Società di servizi di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta sul reddito delle società e dall'imposta regionale sulle attività produttive per un periodo di 10 anni dalla data della loro costituzione.
3. L'esenzione di cui al comma precedente è concessa nei limiti e subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, in conformità alle disposizioni dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato.
4. Alle imprese aderenti alla Società di servizi di cui all'articolo 10 della presente legge è riconosciuto un credito d'imposta pari al 23 per cento del valore della partecipazione nella Società stessa.
5. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, alle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese ed alle Società di servizi di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto un credito d'imposta nella misura: a) del 75 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale; b) del 50 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca industriale ivi incluso il design e la predisposizione dei campionari; del 35 per cento dei costi documentati nel caso di sviluppo competitivo. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.
6. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono: a) i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca; b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca; c) i costi per il personale: ricercatori tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca; c) i costi relativi alla messa a punto di un piano, un progetto, un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o alla utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali; d) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza; e) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca; f) gli altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.
7. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo di imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
8. Le agevolazioni previste dal comma 4 del presente articolo sono attribuite alla società o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese ovvero alle Società di cui al comma 1 del presente articolo anche a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico condotte congiuntamente alle Università, all'interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati nell'ambito di dette convenzioni, alle Università è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983 n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
5-bis. 01. Nicola Rossi, Violante, Benvenuto, Gambini, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Albertini, Amici, Angioni, Roberto Barbieri, Battaglia, Bolognesi, Bonito, Borrelli, Bova, Buglio, Burlando, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Cordoni, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Di Serio D'Antona, Filippeschi, Fistarol, Fluvi, Franci, Galeazzi, Gasperoni, Giacco, Grandi, Guerzoni, Labate, Lucà, Lucidi, Lulli, Lumia, Lusetti, Magnolfi, Manzini, Maran, Paola Mariani, Raffaella Mariani, Mariotti, Martella, Maurandi, Mazzarello, Micheli, Montecchi, Motta, Nannicini, Nigra, Oliverio, Olivieri, Ottone, Panattoni, Piglionica, Pinza, Preda, Quartiani, Ranieri, Rava, Rossiello, Rotundo, Ruggeri, Rugghia, Ruzzante, Sandi, Sandri, Santagata, Sedioli, Sereni, Siniscalchi, Spini, Stramaccioni, Tocci, Tolotti, Trupia, Turco, Vianello, Villari, Zane, Zunino.
Dopo l'articolo 5-bis inserire il seguente:
1. È istituita l'Autorità per i trasporti, con sede a Roma (di seguito «l'Autorità»).
2. L'Autorità è preposta alla fissazione delle tariffe autostradali. A tal fine sotto trasferite all'Autorità le funzioni spettanti al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, legge 23 dicembre 1992, n. 498.
3. L'Autorità è dotata di autonomia organizzativa, funzionale, contabile e gestionale e persegue le finalità stabilite dalla legge istitutiva con indipendenza di giudizio e di valutazione.
4. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. La designazione è sottoposta al parere vincolante della Commissione parlamentare competente, la quale delibera con il voto favorevole di 3/4 presenti.
5. I componenti dell'Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica sette anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. Per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico i componenti dell'Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza; la violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 500 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 300 milioni di lire e non superiore a 200 miliardi di lire, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterate, la revoca dell'atto concessivo o autorizzativo. I valori di tali sanzione sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
6. I componenti e i funzionari delle Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio.
7. I ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono proposti avanti il tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'Autorità.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:
Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da adottare entro il 31 marzo 2004, procede all'aumento dell'aliquota dell'accise sull'alcole etilico, di cui all'articolo 32 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 5 milioni di euro.
Inammissibile per estraneità di materia.
5-bis. 02. Agostini, Ventura, Visco, Bersani.
Sopprimere l'articolo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
6. 19. Morgando, Vernetti, Pizza.
Sopprimerlo.
Ai maggiori oneri stimati derivanti dall'applicazione della presente disposizione pari a circa 250 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
6. 18. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 3, sostituire le parole: di natura non regolamentare, con le parole: ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
6. 12. Ventura, Agostini, Visco, Bersani.
Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere la parola: non.
6. 11. Agostini, Ventura, Visco, Bersani.
Al comma 7, sostituire le parole da: in deroga a: non regolamentare, con le parole: ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
6. 13. Ventura, Agostani.
Al comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Nel consiglio di amministrazione della SACE, di cui all'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 143 del 1998, in fase transitoria e in quello di SACE SpA, sono inclusi rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero del welfare.
8-ter. È istituito senza nuovi o maggiori oneri per la funzione pubblica un organismo di controllo socio-ambientale sulle attività della SACE S.p.A., composto da quattro rappresentanti della associazioni sindacali maggiormente rappresentative e da quattro rappresentanti delle maggiori associazioni ambientaliste riconosciute, che riferisce con scadenza trimestrale al Consiglio di Amministrazione della SACE S.p.A., al fine di garantire:
a) l'accesso ex-ante alle informazioni e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali, nel rispetto della Convenzione UN/ECE di Aarhus sull'accesso all'informazione, la partecipazione pubblica nei processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, ratificata dall'Italia con la legge 108 del 2001 del 16 marzo 2001 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l'l1 aprile 2001;
b) la definizione e l'applicazione alle attività assicurative della SACE S.p.A. di chiare e definite linee guida di carattere socio-ambientale che facciano riferimento alle linee guida OCSE per l'operato delle compagnie multinazionali e per le politiche operative agli standard del Gruppo della Banca mondiale;
c) la pubblicazione di un rapporto socio-ambientale sulle attività della SACE S.p.A. entro il 30 aprile di ogni anno.
Conseguentemente al comma 18, dopo le parole: contrattualmente definite o approvate dal consiglio di amministrazione della SACE, aggiungere le seguenti: previo parere dell'Organismo di controllo socio-ambientale.
6. 10. Realacci, Iannuzzi, Anedda, Reduzzi, ...
Dopo il comma 8 inserire i seguenti:
8-bis. Nel consiglio di amministrazione della SACE, di cui all'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 143 del 1998, in fase transitoria e in quello di SACE SpA, sono inclusi rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero del welfare.
8-ter. Viene istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica un organismo di controllo socio-ambientale sulle attività della SACE S.p.A., composto da quattro rappresentanti della associazioni sindacali maggiormente rappresentative e da quattro rappresentanti delle maggiori associazioni ambientaliste riconosciute, che riferirà con scadenza trimestrale al Consiglio di Amministrazione della SACE S.p.A., al fine di garantire:
a) l'accesso ex-ante alle informazioni e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali, nel rispetto della Convenzione UN/ECE di Aarhus sull'accesso all'informazione, la partecipazione pubblica nei processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, ratificata dall'Italia con la legge 108 del 2001 del 16 marzo 2001 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l'l1 aprile 2001;
b) la definizione e l'applicazione alle attività assicurative della SACE S.p.A. di chiare e definite linee guida di carattere socio-ambientale che facciano riferimento alle linee guida OCSE per l'operato delle compagnie multinazionale e le politiche operative e gli standard del Gruppo della Banca mondiale;
c) la pubblicazione di un rapporto socio-ambientale sulle attività della SACE S.p.A. entro il 30 aprile di ogni anno.
6. 5. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Viene istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica un organismo di controllo socio-ambientale sulle attività della SACE S.p.A., composto da quattro rappresentanti della associazioni sindacali maggiormente rappresentative e da quattro rappresentanti delle maggiori associazioni ambientaliste riconosciute, che riferirà con scadenza trimestrale al Consiglio di Amministrazione della SACE S.p.A., al fine di garantire:
a) l'accesso ex-ante alle informazioni e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali, nel rispetto della Convenzione UN/ECE di Aarhus sull'accesso all'informazione, la partecipazione pubblica nei processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108;
b) la definizione e l'applicazione alle attività assicurative della SACE S.p.A. di chiare e definite linee guida di carattere socio-ambientale che facciano riferimento alle linee guida OCSE per l'operato delle compagnie multinazionale e le politiche operative e gli standard del Gruppo della Banca mondiale;
c) la pubblicazione di un rapporto socio-ambientale sulle attività della SACE S.p.A. entro il 30 aprile di ogni anno.
6. 15. Zanella, Pecoraro, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Nel consiglio di amministrazione della SACE, di cui all'articolo 4, comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, in fase transitoria e in quello di SACE SpA, sono inclusi rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero della salute.
6. 14. Zanella, Pecoraro, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 9, sostituire la parola: può, con le altre: deve, previo parere delle commissioni parlamentari competenti.
6. 1. Russo Spena, Giordano.
Al comma 12, sopprimere le parole da: o costituendo, fino a: comma 3.
6. 2. Russo Spena, Giordano.
Al comma 6, sopprimere il comma 14.
6. 3. Russo Spena, Giordano.
Al comma 14, in fine, aggiungere il seguente periodo: , inclusa la definizione di specifiche politiche assicurative e di credito mirate alla promozione dell'esportazione di tecnologie ambientalmente e socialmente sostenibili, con particolare attenzione al ruolo delle piccole e medie imprese.
*6. 7. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 14, aggiungere in fine la seguente frase: , inclusa la definizione di specifiche politiche assicurative e di credito mirate alla promozione dell'esportazione di tecnologie ambientalmente e socialmente sostenibili, con particolare attenzione al ruolo delle piccole e medie imprese.
*6. 8. Realacci, Morgando, Vernetti, Pinza.
Al comma 17, in fine, aggiungere il seguente periodo: che includa la lista di tutte le operazioni assicurate dalla SA CE S.p.A. e la lista di tutte le operazioni di indennizzo, specificando per ciascuna il nome ed il Paese dell'operazione, l'ammontare e l'esportatore o la Banca beneficiari dei servizi assicurativi accordati dalla SACE S.p.A.
*6. 9. Realacci, Vernetti, Morgando, Pinza.
Al comma 17, aggiungere in fine le seguenti parole: La relazione di cui al presente comma deve includere la lista di tutte le operazioni assicurate dalla stessa SACE S.p.A. e la lista di tutte le operazioni di indennizzo, specificando per ciascuna il nome ed il Paese dell'operazione, l'ammontare e l'esportatore o la Banca beneficiari dei servizi assicurativi accordati dalla SACE S.p.A.
*6. 17. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 19, dopo le parole: dal consiglio di amministrazione della SACE, inserire le seguenti: dopo aver ascoltato il parere dell'Organismo di controllo socio-ambientale.
6. 20. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 19, sopprimere le parole da: su tale patrimonio, fino alla fine del comma.
Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
25. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.06 per cento delle somme trasferite.
6. 4. Russo Spena, Giordano.
Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:
1. Al fine di promuovere le attività di prevenzione dei fenomeni di contraffazione nonché gli investimenti in tecnologie intese a consentire la identificazione dei prodotti, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di servizi di cui al comma 6, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle predette Società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 35 per cento. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 mazzi 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dello 0,5 per cento.
*6. 01. Nicola Rossi, Gambino, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Agostini, Ventura, Innocenti, Magnolfi.
Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:
1. La protezione delle indicazioni geografiche di origine «prodotto italiano di qualità» e «prodotto interamente realizzato in Italia», istituite per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913 del 1992 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario, è garantita contro qualsivoglia imitazione, ancorchè risulti indicata la reale origine del prodotto o l'indicazione geografica sia tradotta in altra lingua o accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «modo», «imitazione» e simili.
2. La protezione è altresì garantita contro l'utilizzo, di qualsiasi genere e natura, di segni e simboli idonei a determinare un rischio di confusione per il pubblico in ordine alla provenienza del prodotto nonché contro l'uso decettivo di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichi o suggerisca che il prodotto provenga da località italiana.
3. È considerato comunque sempre idoneo a determinare un rischio di confusione ai termini del precedente comma l'uso decettivo sui prodotti di:
a) simboli di enti pubblici, territoriali e non, e di Autorità dello Stato italiano, ivi compresi, ad esempio, lo stemma e la bandiera nazionali, il sigillo di Stato, gli emblemi degli enti territoriali minori e qualsiasi simbolo che richiami tali soggetti;
1) raffigurazioni e riproduzioni di monumenti, edifici pubblici ed opere site in Italia;
2) espressioni o raffigurazioni che richiamino elementi caratteristici della identità italiana.
4. Qualora, a seguito dei controlli anticontraffazione, sia accertato che, imprese o Società di servizi costituite da imprese eventualmente autorizzate alla gestione del marchio «prodotto italiano di qualità» o del marchio «prodotto interamente realizzato in Italia», pur non avendone diritto, ne facciano uso o vi riportino informazioni non veridiche, con decreto del Ministro delle attività produttive, è revocato il credito d'imposta nella misura del 100 per cento riconosciuto alle medesime per gli investimenti connessi alle attività di promozione del marchio, a partire dalla data di utilizzo del marchio.
5. Chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni di categoria, è legittimato ad agire a tutela degli interessi propri e collettivi richiedendo al giudice:
e) che sia disposta l'inibitoria ai sensi dell'articolo 63 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;
d) che sia disposta la descrizione o il sequestro ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 in quanto compatibile.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dello 0,2 per cento.
6. 02. Bersani, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Agostini, Nicola Rossi, Innocenti, Magnolfi.
Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:
1. Al fine di garantire agli utilizzatori intermedi ed ai consumatori finali un'adeguata informazione sui processi produttivi è istituito, nel rispetto della vigente normativa europea in tema di origine commerciale dei prodotti, l'obbligo di etichettatura. Tale etichetta deve evidenziare il paese di origine del prodotto finito nonché dei prodotti intermedi che racchiudano un processo produttivo complesso e definito.
2. Nel caso di prodotti alimentari trasformati, per luogo di origine si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.
3. Il Ministero delle attività produttive e, per quanto di propria competenza, il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le associazioni nazionali riconosciute per la tutela dei consumatori, stabilisce con proprio decreto i compartì produttivi ai quali si applica l'obbligo di etichettatura.
4. Nella etichetta di prodotti finiti e intermedi è fatto obbligo di fornire informazioni relative al conseguimento, o meno, di specifiche certificazioni ambientali e sociali.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dello 0,5 per cento.
6. 03. Gambini, Nicola Rossi, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Agostini, Innocenti, Magnolfi, Ventura.
Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
1. Le imprese operanti nei sistemi produttivi locali, di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge il maggio 1999, n. 140, possono costituire, nella forma delle società di capitali, Società di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell'ambito dei sistemi produttivi locali nei seguenti, non esclusivi, settori di attività: a) supporto per la qualità e per le attività di innovazione, ricerca e sviluppo, e trasferimento tecnologico; b) gestione e promozione dei marchi e attività di contrasto della contraffazione; c) consulenza fiscale, finanziaria e del lavoro; d) sostegno alla commercializzazione, alla promozione all'estero ed alla internazionalizzazione delle imprese; e) cablaggio dei sistemi produttivi locali e applicazioni delle tecnologie dell'informazione; 1) formazione professionale e manageriale; g) certificazioni ambientali, depurazione delle acque, risanamento dei siti industriali dismessi; h) logistica; i) sicurezza; i) sportello informativo. Le Società di servizi dei sistemi produttivi locali operano, per i primi 10 anni dalla loro costituzione, nei soli confronti delle imprese aderenti. Le Società di servizi di cui al presente articolo possono essere partecipate, oltre che dalle imprese operanti nel singolo sistema produttivo locale con partecipazioni non superiori al 5 per cento, anche dalle relative Associazioni di categoria e da Enti locali con partecipazioni non superiori all'1 per cento.
2. Le Società di servizi di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta sul reddito delle società e dall'imposta regionale sulle attività produttive per un periodo di 10 anni dalla data della loro costituzione.
3. L'esenzione di cui al comma precedente è concessa nei limiti e subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, in conformità alle disposizioni dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato.
4. Alle imprese aderenti alla Società di servizi di cui all'articolo 10 della presente legge è riconosciuto un credito d'imposta pari al 23 per cento del valore della partecipazione nella Società stessa.
5. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, alle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese ed alle Società di servizi di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto un credito d'imposta nella misura: a) del 75 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale; b) del 50 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca industriale ivi incluso il design e la predisposizione dei campionari; del 35 per cento dei costi documentati nel caso di sviluppo competitivo. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.
6. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono: a) i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca; b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca; c) i costi per il personale: ricercatori tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca; c) i costi relativi alla messa a punto di un piano, un progetto, un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o alla utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fui commerciali; d) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza; e) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca; f) gli altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.
7. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo di imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono attribuite alla società o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese ovvero alle società o enti consortili di cui al comma 1 del presente articolo anche a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico condotte congiuntamente alle Università, all'interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati nell'ambito di dette convenzioni, alle Università è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:
all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 7 aprile 2003, n. 80, il punto 2) è sostituito dal seguente:
2) convergenza della aliquota applicabile nel regime fiscale sostitutivo sulla aliquota applicabile al primo scaglione dell'imposta sul reddito.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
6. 04. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Agostini, Nicola Rossi, Innocenti, Magnolfi.
Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
1. Al fine di identificare i prodotti il cui processo produttivo è realizzato interamente in Italia è istituito il marchio «Integralmente Italiano», di proprietà dello Stato italiano.
2. Si intendono realizzati interamente in Italia i prodotti per i quali il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano, ancorché con utilizzo di materie prime o semilavorati grezzi di importazione.
3. Al fine di identificare i prodotti che si segnalano per specifiche caratteristiche di originalità e di creatività, realizzati in Italia, è istituito il marchio «Qualità Italia», di proprietà dello Stato italiano. 4. Il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative del settore, stabilisce con propri decreti i criteri per l'individuazione dei prodotti di cui al comma 3, con riferimento alle diverse filiere produttive ed avendo particolare riguardo alle fasi di lavorazione che generano valore aggiunto in ragione delle caratteristiche di professionalità e di creatività del processo produttivo.
5. Il Ministro delle attività produttive provvede con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire criteri, modalità e procedure per la concessione dell'uso dei marchi di cui ai commi 1 e 3, prevedendo in particolare che:
a) la richiesta di utilizzo del marchio sia accompagnata da certificazione idonea a documentare le caratteristiche merceologiche del prodotto, corredata da una dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di lavoro, rispetto dei contratti collettivi nazionali, di contribuzione fiscale e previdenziale e da un'attestazione che escluda l'impiego di minori nella produzione e garantisca il rispetto della normativa vigente in materia ambientale;
b) per i prodotti di cui all'articolo 1, la richiesta di utilizzo dei marchi sia accompagnata dalla certificazione comprovante che la produzione della merce è avvenuta integralmente sul territorio italiano;
e) i marchi siano apposti esclusivamente sul prodotto finito con modalità atte a rendere immediata e comprensibile l'informazione per il consumatore;
d) il marchio di cui all'articolo 2 possa essere altresì apposto sui prodotti finiti, anche non destinati al consumo finale, realizzati nelle filiere produttive dei distretti industriali di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317.
6. Il decreto di cui al comma 5 individua altresì le caratteristiche dei semilavorati grezzi di cui al comma 2, con riferimento ai distinti settori produttivi.
7. I marchi di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, su richiesta delle imprese interessate e previa verifica della sussistenza dei prescritti requisiti. Il Ministero delle attività produttive può autorizzare al rilascio dei marchi gruppi di imprese facenti pane di distretti industriali individuati ai sensi dell'articolo 36 della citata legge n. 317 del 1991 ovvero di specifiche filiere produttive, che a tal fine si associno, anche in forma consortile.
8. Al fine di consentire un'adeguata informazione agli utilizzatori intermedi e ai consumatori finali sul processo lavorativo dei prodotti commercializzati sui mercato italiano, è promossa l'etichettatura dei prodotti realizzati in Paesi non appartenenti all'Unione Europea. Tale etichettatura deve comunque evidenziare il paese di origine del prodotto finito, nonché dei prodotti intermedi e la loro realizzazione nel rispetto delle regole dell'Unione Europea in materia di origine commerciale, di igiene e sicurezza dei prodotti.
9. Nella etichettatura di prodotti finiti e intermedi di cui al comma 8, il produttore fornisce altresì informazioni specifiche sulla conformità alle norme internazionali vigenti in materia di lavoro e sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in materia ambientale.
10. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le procedure per il rilascio dell'etichettatura di cui ai commi 8 e 9 e le modalità per i relativi controlli. Con il medesimo decreto sono altresì definite misure volte a promuovere presso gli operatori e presso il pubblico i criteri di etichettatura previsti dal presente articolo, nonché forme di semplificazione delle procedure doganali per i prodotti dotati di etichettature conformi ai medesimi criteri. Dal decreto di cui al precedente periodo non possono discendere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
11. Le imprese interessate attestano ogni due anni, tramite autocertificazione da depositarsi presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, il permanere dei requisiti per l'utilizzo dei marchi di cui ai commi 1 e 3. Le imprese sono comunque tenute a comunicare immediatamente al soggetto che ha rilasciato i marchi l'eventuale venir meno dei relativi requisiti ed a cessare contestualmente l'utilizzo del marchio.
12. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite istituti e consorzi di certificazione da esse individuati, effettuano controlli a campione sulle imprese che utilizzano i marchi di cui ai commi 1 e 3 ai fini della verifica della sussistenza dei relativi requisiti.
13. Il Ministero delle attività produttive può comunque acquisire notizie atte a verificare la sussistenza dei requisiti per l'utilizzo dei marchi di cui ai commi 1 e 3, segnalando eventuali ipotesi di indebito utilizzo, ai fitti dei conseguenti accertamenti, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, ovvero al gruppo di imprese facente parte di un distretto industriale, di cui al comma 7, che abbia rilasciato il marchio.
14. Nel caso in cui i controlli di cui ai commi 12 e 13 facciano emergere a carico dell'impresa interessata violazioni nell'utilizzo dei marchi di cui ai commi 1 e 3, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, ovvero il gruppo di imprese che abbia rilasciato il marchio, revoca l'autorizzazione all'utilizzo del marchio, dandone comunicazione al Ministero delle attività produttive. Nelle more degli accertamenti l'utilizzo del marchio può essere inibito a titolo cautelare.
15. Il Ministero delle attività produttive provvede a rendere nota al pubblico la revoca del marchio disposta ai sensi dei comma 14 tramite appositi comunicati diffusi, a spese dell'impresa interessata, su tre testate giornalistiche, di cui almeno due a diffusione nazionale.
16. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto all'uso dei marchi di cui ai commi 1 e 3 non possono presentare nuove richieste di autorizzazione all'utilizzo dei marchi prima che siano decorsi tre anni dal provvedimento di revoca. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi lo stesso prodotto per il quale è intervenuto il provvedimento di revoca, essa non può essere presentata prima che siano decorsi cinque anni.
17. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di contraffazione e di uso abusivo dei marchi di cui ai commi 1 e 3.
18. L'uso illecito dei marchi di cui alla presente legge è punito ai sensi del libro II, titolo VII, capo II, del codice penale, e del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni. Per l'irrogazione delle pene accessorie, si applica l'articolo 518 del codice penale.
19. A decorrere dall'anno 2004, il Ministero delle attività produttive predispone campagne annuali di promozione dei marchi di cui ai commi 1 e 3 sui principali mercati internazionali per il sostegno e la valorizzazione della produzione italiana e per la sensibilizzazione del pubblico ai fini della tutela del consumatore.
20. Il Ministero delle attività produttive promuove altresì la registrazione dei marchi di cui alla presente legge presso l'apposito Ufficio di armonizzazione comunitaria ai fini della tutela internazionale del marchio in Stati terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 40 del 1994 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, fatto a Madrid il 27 giugno 1989, reso esecutivo ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 169.
21. Per il sostegno delle campagne promozionali di cui al comma 19 sono stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
22. Le imprese facenti parte di distretti industriali individuati ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, possono altresì concertare azioni di promozione dei prodotti contrassegnati dai marchi di cui alla presente legge con le regioni, i comuni e le camere di commercio interessati. Per l'attività di promozione dei singoli prodotti attuata dalle imprese è concesso un credito d'imposta nella misura massima del 65 per cento delle spese sostenute a decorrere dall'esercizio 2003 a valere sul Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, che a tal fine è incrementato di 50 milioni di euro. L'agevolazione è concessa secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della disciplina comunitaria sugli aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l'ambiente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso del consorzi di imprese di cui al comma 7, il credito di imposta è pari all'85 per cento delle spese sostenute.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da adottare entro il 31 marzo 2004, procede all'aumento dell'aliquota dell'accise sull'alcole etilico, di cui all'articolo 32 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 100 milioni di euro.
6. 05. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.
Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
1. È istituito il marchio del «prodotto italiano di qualità» per designare i prodotti progettati e realizzati nelle filiere produttive dei distretti industriali, nel rispetto dei princìpi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913 del 1992 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario.
2. Il Ministero delle attività produttive, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce con proprio decreto le fasi di lavorazione ad elevato valore aggiunto che si distinguono per le caratteristiche di elevata professionalità e di creatività nel processo produttivo e che danno diritto all'utilizzo del marchio. La proprietà del marchio è dello Stato.
3. È altresì istituito il marchio full made in Italy per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano, nel rispetto dei princìpi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913 del 1992 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario. Ai fini della presente legge, un determinato prodotto si intende interamente realizzato sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, le lavorazioni ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano.
4. Le imprese attestano annualmente, attraverso autocertificazione, presso il Ministero delle attività produttive, l'effettuazione delle produzioni soggette al marchio nelle filiere produttive individuate. L'utilizzo del marchio è condizionato alla piena osservanza della vigente legislazione e dei contratti collettivi di lavoro.
5. Previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, le Società di servizi dei sistemi produttivi locali, possono gestire i marchi del «prodotto italiano di qualità» e fuil made in Italy e predisporre le relative azioni di promozione. Alle stesse Società è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 100 per cento per gli investimenti connessi alle attività di promozione del marchio. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla Società di servizi dei sistemi produttivi locali in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta Società di servizi.
6. Ai fini del comma 5 sono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140.
7. Il Ministero delle attività produttive, secondo modalità stabilite con proprio decreto, conduce controlli a campione sulla veridicità delle informazioni contenute nei marchi di cui ai commi 1 e 3, la cui proprietà è dello Stato.
8. Al fine di garantire agli utilizzatori intermedi ed ai consumatori finali un'adeguata informazione sui processi produttivi è istituito, nel rispetto della vigente normativa europea in tema di origine commerciale dei prodotti, l'obbligo di etichettatura. Tale etichetta deve evidenziare il paese di origine del prodotto finito nonché dei prodotti intermedi che racchiudano un processo produttivo complesso e definito.
9. Nel caso di prodotti alimentari trasformati, per luogo di origine si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.
10. Il Ministero delle attività produttive e, per quanto di propria competenza, il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le associazioni nazionali riconosciute per la tutela dei consumatori, stabilisce con proprio decreto i comparti produttivi ai quali si applica l'obbligo di etichettatura.
11. Nella etichetta di prodotti finiti e intermedi è fatto obbligo di fornire informazioni relative al conseguimento, o meno, di specifiche certificazioni ambientali e sociali.
12. La protezione delle indicazioni geografiche di origine «prodotto italiano di qualità» e full made in Italy è garantita contro qualsivoglia imitazione, ancorché risulti indicata la reale origine del prodotto o l'indicazione geografica sia tradotta in altra lingua o accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «modo», «imitazione» e simili.
13. La protezione è altresì garantita contro l'utilizzo, di qualsiasi genere e natura, di segni e simboli idonei a determinare un rischio di confusione per il pubblico in ordine alla provenienza del prodotto nonché contro l'uso decettivo di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichi o suggerisca che il prodotto provenga da località italiana.
14. È considerato comunque sempre idoneo a determinare un rischio di confusione ai termini del precedente comma l'uso decettivo sui prodotti di: a) simboli di enti pubblici, territoriali e non, e di Autorità dello Stato italiano, ivi compresi, ad esempio, lo stemma e la bandiera nazionali, il sigillo di Stato, gli emblemi degli enti territoriali minori e qualsiasi simbolo che richiami tali soggetti; b) raffigurazioni e riproduzioni di monumenti, edifici pubblici ed opere site in Italia; espressioni o raffigurazioni che richiamino elementi caratteristici della identità italiana.
15. Qualora, a seguito dei controlli di cui al comma 7, sia accertato che, imprese o Società di servizi di cui al comma 6, eventualmente autorizzate alla gestione del marchio prodotto italiano di qualità o del marchio full made in Italy, pur non avendone diritto, ne facciano uso o vi riportino informazioni non veridiche, con decreto del Ministro delle attività produttive, sono revocate tutte le agevolazioni eventualmente godute in base alla presente legge a partire dalla data di utilizzo del marchio.
16. Chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni di categoria, è legittimato ad agire a tutela degli interessi propri e collettivi richiedendo al giudice:
a) che sia disposta l'inibitoria ai sensi dell'articolo 63 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;
b) che sia disposta la descrizione o il sequestro ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 in quanto compatibile.
17. Al fine di promuovere le attività di prevenzione dei fenomeni di contraffazione nonché gli investimenti in tecnologie intese a consentire la identificazione dei prodotti, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di servizi di cui al comma 6, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle predette Società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 35 per cento. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.
18. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:
L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
6. 06. Nicola Rossi, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Agostini, Innocenti, Magnolfi.
Sopprimerlo.
7. 2. Morgando, Vernetti, Pinza.
Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio della persona fisica, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona fisica, società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica.
7. 1. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.
Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Nel caso di colpa grave o dolo nell'esercizio dell'incarico, gli amministratori ed i sindaci, nell'ambito delle rispettive responsabilità, sono solidalmente responsabili per le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica.
7. 3. Morgando, Vernetti, Pinza.
Sopprimerlo.
8. 1. Benvenuto, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
Sopprimerlo.
9. 2. Russo Spena, Giordano.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: «prestazioni alberghiere» fino a: «mense aziendali, a» sono soppresse.
1-ter. All'articolo 19-bis 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo la lettera g) è aggiunta la lettera h) l'importo relativo alla ricettività ed alle attività connesse all'ospitalità alberghiera è ridotta al 6 per cento.
Conseguentemente, ai fini della copertura dei maggiori oneri recati dalla disposizione, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 504 del 1995, fino a concorrenza degli importi necessari.
9. 1. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il comma 3 è soppresso.
1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali da emanarsi ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche, entro il 31 dicembre 2004, sono rideterminate le percentuali di compensazioni applicabili, a determinati prodotti agricoli, al fine di tenere conto dell'andamento delle grandezze macroeconomiche, assicurando maggiori entrate nette per 19,2 milioni di euro a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Conseguentemente La rubrica è così sostituita: (disposizioni in materia di Iva).
Conseguentemente all'articolo 44, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-bis. La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 13 agosto 1980, n. 42, estesa ai trattamenti ordinari di disoccupazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione anche per i trattamenti speciali di disoccupazione aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. 3. Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il comma 3 è soppresso.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali da emanarsi ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche, entro il 31 dicembre 2003, sono rideterminate le percentuali di compensazione applicabili, a determinati prodotti agricoli, al fine di tenere conto dell'andamento delle grandezze macroeconomiche, assicurando maggiori entrate nette per 9,5 milioni di euro a decorrere dal i gennaio 2004.
Conseguentemente all'articolo 44, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 13 agosto 1980, n. 47 estesa ai trattamenti ordinari di disoccupazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione anche per i trattamenti speciali di disoccupazione aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. 01. Peretti, Lotta.
Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
1. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
e-bis) le erogazioni in denaro, e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 33.000 euro, a favore di soggetti proponenti iniziative ad alto contenuto di innovazione, articolate in forma progettuale in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico e di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi, sostenute da ciascuna delle piccole o medie imprese costituite in consorzi o comunque in forma associata, potenziali utilizzatrici dell'innovazione;
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.
9. 02. Magnolfi, Gambini, Nicola Rossi, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Agostini, Innocenti, Ventura.
Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
1. L'articola 4, comma 2, della legge 7 aprile 2003, n. 80, è sostituito dal seguente: «Sull'imponibile determinato ai sensi del comma 1 insiste una aliquota pari al 23 per cento fino a 100.000 euro ed un'aliquota pari al 33 per cento oltre tale importo».
2. Al comma 4-bis. 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dall'articolo 5, comma 2, lettera e), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostituire le parole: «fino ad un massimo di cinque», con le seguenti: «fino ad un massimo di nove».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 1 per cento.
Inammissibile per estraneità di materia.
9. 03. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.
Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
1. L'articolo 4, comma 2, della legge 7 aprile 2003, n. 80, è sostituito dal seguente: «Sull'imponibile determinato ai sensi del comma 1 insiste una aliquota pari al 23 per cento fino a 100.000 euro ed un'aliquota pari al 33 per cento oltre tale importo».
2. Al comma 4-bis 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dall'articolo 5, comma 2, lettera e), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostituire le parole: «fino ad un massimo di cinque», con le seguenti: «fino ad un massimo di nove».
3 Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.
Inammissibile per estraneità di materia.
9. 04. Agostini, Nicola Rossi, Bersani, Ventura, Benvenuto, Gambini.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Per gli anni 2004 e 2005, il limite di cui al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è fissato in 400 mila euro.
1-ter. I contribuenti che vantino nei confronti dell'erario crediti di imposta a titolo di IRPEF, IRPEG e IVA, relativi a periodi di imposta per i quali siano scaduti i termini di accertamento e di cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ricevuto rimborso, possono, previa presentazione dell' istanza di cui al comma 1-quater, compensare tali crediti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Nel caso in cui al presente comma, il limite di cui al comma 1-bis è stabilito in 600 mila euro.
1-quater. Per avvalersi della facoltà di cui al comma 1-ter, i contribuenti interessati presentano apposita istanza all'Agenzia delle entrate territorialmente competente.
1-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per effettuare le dovute comunicazioni all'Agenzia delle entrate.
Conseguentemente: il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti da emanare entro il 31 marzo 2004 ad aumentare l'aliquota dell'imposta di consumo accisa sui tabacchi e sulle bevande alcoliche fino a totale copertura dell'onere.
10. 2. Sergio Rossi.
All'articolo 10 aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Nel caso di versamenti di tributi locali eseguiti erroneamente dai contribuenti ed Enti locali errati, il concessionario della riscossione o il soggetto abilitato alla riscossione delle entrate, procede alla corretta attribuzione delle somme, previa semplice richiesta da parte del soggetto passivo, senza alcuna ulteriore autorizzazione degli Enti in questione.
10. 1. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.
Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
1. Per gli anni 2004, 2005, e 2006 le misure di incentivo all'autoimpiego, di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono rifinanziate nella misura di 75 milioni di euro in ragione annua.
Ai maggiori oneri stimati in 75 milioni di euro annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e le relative proiezioni per gli anni 2005 e 2006 concernenti le spese classificate «Consumi intermedi» in norma del 5 per cento per ciascuno anno, con l'esclusione di quelli relativi ed accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché quelli aventi natura obbligatoria.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
10. 01. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 19, al comma 1, sopprimere le parole: per un prezzo pari o superiore a 50 euro, nonché, al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le parole: 11 milioni di euro» e sostituire le parole: 5 milioni di euro con le parole: 15 milioni di euro.
Conseguentemente dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«A quota parte dei maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2003-2005, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».
11. 9. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 1, sopprimere le parole: e fino al 31 dicembre 2004.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.
11. 4. Morgando, Vernetti, Pinza.
Al comma 1, sostituire le parole: è ridotta al 20 con le seguenti: è aumentata al 60.
11. 2. Russo Spena, Giordano.
Al comma 1 dell'articolo 11 sostituire le parole: ridotta al 20 per cento con le seguenti: elevata al 45 per cento.
11. 8. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 2, sostituire la parola: 30 con la seguente: 10.
11. 3. Russo Spena, Giordano.
Al comma 2, sostituire le parole: 30 con le seguenti: 50.
Inammissibile per carenza di compensazione.
11. 1. Grandi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Cennamo, Colucini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
Al comma 1, sopprimere le paro1e: che le azioni delle predette società non siano state precedentemente negoziate in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea e.
Conseguentemente è soppresso l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
11. 5. Morgando, Vernetti, Pinza.
Al comma 1, sopprimere le parole da: e che le società effettuino.
Conseguentemente, è soppresso l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
11. 6. Morgando, Vernetti, Pinza.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Per i periodi d'imposta in cui è applicabile l'agevolazione di cui al comma 1, le società ivi indicate possono optare per l'applicazione in via alternativa della disciplina di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2004».
11. 7. Morgando, Vernetti, Pinza.
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
1. Le operazioni di costituzione e aumento del capitale o patrimonio relative alle piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali per 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le operazioni di acquisto o conferimento di aziende o di rami di azienda, acquisto o conferimento di partecipazioni superiori al 31 per cento del capitale, e fusioni anche per incorporazioni che intercorrano fra piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e, quando presente, dall'imposta sul valore aggiunto per 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per tutti i costi amministrativi, notarili e legali, entro limiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentiti i rispettivi ordini professionali, connessi alle operazioni di cui al comma precedente, è riconosciuto, a valere sull'esercizio successivo, un credito di imposta pari al 23 per cento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983 n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
11. 0. 1. Nicola Rossi, Violante, Benvenuto, Gambini, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Albertini, Amici, Angioni, Roberto Barbieri, Banaglia, Bolognesi, Bonito, Borrelli, Bova, Buglio, Burlando, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Cordoni, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Di Serio D'Antona, Filippeschi, Fistarol, Fluvi, Franci, Galeazzi, Gasperoni, Giacco, Grandi, Guerzoni, Labate, Lucà, Lucidi, Lulli, Lumia, Lusetti, Magnolfi, Manzini, Maran, Paola Mariani, Raffaella Mariani, Mariotti, Martella, Maurandi, Mazzarello, Micheli, Montecchi, Motta, Nannicini, Nigra, Oliverio, Olivieri, Ottone, Panattoni, Piglionica, Pinza, Preda, Quartiani, Ranieri, Bava, Rossiello, Rotundo, Ruggeri, Rugghia, Ruzzante, Sandi, Sandri, Santagata, Sedioli, Sereni, Siniscalchi, Spini, Stramaccioni, Tocci, Tolotti, Trupia, Turco, Vianello, Villari, Zani, Zunino.
Sostituire l'articolo 12, con il seguente:
1. Si definiscono «Società private di partecipazione» le società di capitali aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni a carattere temporaneo e prevalentemente di minoranza al capitale di rischio di piccole e medie imprese, come individuate dal decreto del Ministro del Findustria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria, costituite in forma di società di capitali e non quotate al momento dell'acquisizione di partecipazione. Il requisito di prevalenza si intende soddisfatto qualora almeno il 75 per cento del patrimonio investito venga destinato all'acquisizione di partecipazioni di minoranza in piccole e medie imprese.
2. Le Società private di partecipazione perseguono l'oggetto sociale per il tramite delle seguenti operazioni:
a) acquisto o sottoscrizione di quote di società a responsabilità limitata ovvero di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi o non partecipativi di società per azioni e in accomandita per azioni;
b) acquisto o sottoscrizione di quote di consorzi, società consortili, cooperative a mutualità non prevalente;
c) acquisto o sottoscrizione di quote o azioni nelle società e negli enti sopra individuati tramite operazioni di ftisione, scissione e altre operazioni straordinarie;
d) prestiti partecipativi convertendi.
3. Le Società private di partecipazione devono rivestire la forma di società a responsabilità limitata ed avere un capitale minimò interamente versato di euro 1 milione. Le Società private di partecipazione possono essere partecipate esclusivamente da investitori qualificati nessuno dei quali può detenere una quota del capitale sociale superiore al 30 per cento. Sono considerati investitori qualificati le categorie di soggetti di cui all'articolo 31, comma 2, del Regolamento della Commissione per le Società e la Borsa n. 11522.
4. Alle Società private di partecipazione, che operano in conformità della presente legge, si applicano le norme previste per i soggetti non operanti nei confronti del pubblico e, in particolare, gli articoli 108, 109 e 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza delle Società private di partecipazione si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto legislativo I settembre 1993, n. 385.
5. Ai fini della presente legge si considerano prestiti partecipativi i finanziamenti di durata non inferiore a tre anni erogati dalla Società privata di partecipazione a piccole e medie imprese nei quali una parte del corrispettivo è commisurata al risultato economico dell'ìmpresa finanziata. Detti prestiti devono prevedere l'obbligo di conversione del prestito in azioni o quote nel caso di quotazione o cessione dell'impresa e, in caso cli mancata conversione, un premio al rimborso commisurato al risultato economico dell'impresa nel periodo oggetto del finanziamento. Il prestito partecipativo è subordinato a tutte le passività, finanziarie e commerciali, in essere dell'impresa. Ai fitti delle imposte sui redditi, i premi al rimborso corrisposti nel caso di mancata conversione del prestito partecipativo sono equiparati a plusvalenze realizzate.
6. L'ammontare complessivo delle operazioni di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, al netto dei fondi di svalutazione, non deve superare il limite quantitativo costituito dai fondi patrimoniali (capitale sociale e riserve) delle Società private di partecipazione. Le partecipazioni assunte in ciascuna impresa, nelle forme di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge non possono eccedere il 10 per cento dei fondi patrimoniali (capitale sociale e riserve) delle Società private di partecipazione. Nel caso di utilizzo di prestiti partecipativi per un importo almeno pari al 50 per cento del prezzo di acquisto o sottoscrizione di ciascuna partecipazione nelle piccole e medie imprese, il limite di cui al precedente comma è aumentato al 20 per cento.
7. L'atto costitutivo delle Società private di partecipazione deve prevedere una durata della Società non superiore a 10 anni e prorogabile per non più di 2 anni nei sei mesi precedenti la data di scadenza.
8. Alle Società private di partecipazione è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 23% del valore delle partecipazioni acquistate o del prestito partecipativo erogato. 11 credito d'imposta può essere, in alternativa, utilizzato anche dalle singole società partecipate o finanziate dalla Società privata di partecipazioni entro la data di cessazione delle attività della Società stessa.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983 n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
12. 4. Nicola Rossi, Violante, Benvenuto, Gambini, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Albertini, Amici, Angioni, Roberto Barbieri, Battaglia, Bolognesi, Bonito, Borrelli, Bova, Buglio, Burlando, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Cordoni, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Di Serio D'antona, Filippeschi, Fistarol, Fluvi, Franci, Galeazzi, Gasperoni, Giacco, Grandi, Guerzoni, Labate, Lucà, Lucidi, Lulli, Lumia, Lusetti, Magnolfi, Manzini, Maran, Paola Mariani, Raffaella Mariani, Mariotti, Martella, Maurandi, Mazzarello, Micheli, Montecchi, Motta, Nannicini, Nigra, Oliverio, Olivieri, Ottone, Panattoni, Piglionica, Pinza, Preda, Quartiani, Ranieri, Rava, Rossiello, Rotundo, Ruggeri, Rugghia, Ruzzante, Sanidi, Sandri, Santagata, Sedioli, Sereni, Siniscalchi, Spini, Stramaccioni, Tocci, Tolotti, Trupia, Turco, Vianello, Villari, Zani, Zunino.
Al comma 2, sostituire la parola: 800 con la seguente: 300.
12. 1. Russo Spena, Franco Giordano.
Al comma 7, sostituire la parola: 800 con la seguente: 300.
12. 2. Russo Spena, Franco Giordano.
Al comma 7, sostituire la parola: 800 con la seguente: 300.
12. 3. Russo Spena, Franco Giordano.
Al comma 1 sostituire le parole da: attività di garanzia fino a: settore finanziario con le seguenti: attività di garanzia collettiva dei Vidi», l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalla compagine sociale per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorire finanziamenti o apporti di capitale di rischio da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario alle imprese consorziate o socie.
13. 88. De Laurentiis, Peretti, Liotta.
Al comma 1, sostituire le parole da: in tutto o in parte fino a: nel settore finanziario con le seguenti: dalla compagine sociale per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorire finanziamenti o apporti di capitale di rischio da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario alle imprese consorziate o socie.
13. 49. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.
Al comma 1, sostituire le parole: dalle imprese consorziate o socie con le seguenti: dalla compagine sociale.
13. 73. Morgando, Vernetti, Pinza.
Al comma 1 sostituire le parole: dalle imprese consorziate o socie con le parole: dalla compagine sociale e le parole: a favorirne finanziario con le parole: a favorirne finanziamenti o apporti di capitale di rischio da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario alle imprese consorziate o socie.
13. 48. Alberto Giorgetti.
Al comma 1, sostituire le parole: dalle imprese consorziate o socie con le parole: dalla compagine sociale.
Conseguentemente, sostituire le parole: a favorirne il finanziamento da parte dalle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario con le seguenti: a favorire finanziamenti o apporti di capitale di rischio da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario alle imprese consorziate o socie.
13. 75. Morgando, Vernetti, Pinza.
Al comma 1, sostituire le parole da: delle imprese consorziate a settore finanziario con le seguente: dalla compagine sociale per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorire finanziamenti o apporti di capitale di rischio da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario alle imprese consorziate o socie.
Al comma 1, sostituire le parole: a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario con le parole: a favorire finanziamenti o apporti di capitale di rischio da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario alle imprese consorziate o socie.
Al comma 1 dopo le parole: a favorirne il finanziamento aggiungere il seguente inciso: o gli apporti di capitale di rischio.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32, svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o complementari in relazione alla gestione finanziaria delle imprese consorziate o socie, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.
Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32, svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o complementari in relazione alla gestione finanziaria delle imprese consorziate o socie, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.
Al comma 2 sostituire alle parole: connessi o strumentali il seguente inciso: connessi o complementari in relazione alla gestione finanziaria delle imprese consorziate o socie.
Al comma 2 sostituire le parole: o siromentali con le parole: connessi o complementari in relazione alla gestione finanziaria delle imprese consorziate o socie.
Al comma 2, sostituire le parole: o strumentali con le altre: o complementari in relazione alla gestione finanziaria delle imprese consorziate o socie,
Al comma 2 sostituire le parole: o strumentali con le seguenti: o complementari in relazione alla gestione finanziaria delle imprese consorziate o socie.
Al comma 5, aggiungere in fine: nel seguente modo sono esclusi dalla presente disciplina i Consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o coopera riva, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei lidi esclusivamente a favore di imprese operanti nel settore agricolo ed agroalimentare.
Sopprimere i commi 9, 10 e 11.
Al comma 10, sostituire le parole: essi non divengono consorziati o soci nè fruiscono delle attività sociali con le seguenti: essi divengono consorziati o soci ma non possono usufruire delle attività sociali.
Al comma 12, dopo le parole: 100 mila euro inserire le seguenti: ed a 50 mila euro per i confidi operante nel settore agricolo.
Al comma 12, dopo le parole: 100 mila euro, inserire le seguenti: ovvero non inferiore a 50 mila euro per i confidi che operano nel settore agricolo.
Al comma 13 sopprimere le seguenti parole: nè inferiore a 250 euro.
Al comma 13, comma 13, dopo le parole inserire le seguenti: ovvero per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, non inferiore a 100 euro.
Al comma 13, dopo le parole: né inferiore a 250 euro aggiungere le seguenti: ovvero per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, non inferiore a 100 euro.
Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: 250 mila euro inserire le seguenti: ovvero non inferiore a 125 mila euro per i confidi che operano nel settore agricolo.
Al comma 14, dopo le parole: 250 mila euro aggiungere le seguenti: ovvero non inferiore a 125 mila euro per i confidi che operano nel settore agricolo.
Sopprimere i commi 19 e 43.
Al comma 19 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Tale obbligo per i confidi operanti nel settore agricolo, la cui base associativa sia composta, per almeno il 50 per cento, da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, si intende riferito, in mancanza del fondo di garanzia interconsortile a cui il confidi aderisce, alla Sezione Speciale del Fondo Interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni».
Al comma 20 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Per i confidi operanti nel settore agricolo, il numero delle imprese e l'ammontare dei finanziamenti garantiti necessari per la costituzione di fondi di garanzia interconsortile, vengono stabiliti rispettivamente in 5 mila imprese e 100 milioni di euro.
Al comma 20-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Per i confidi operanti nel settore agricolo, la cui base associativa sia composta, per almeno il 50 per cento, da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, il numero delle imprese e l'ammontare dei finanziamenti garantiti necessari per la costituzione di fondi di garanzia interconsortile, vengono stabiliti rispettivamente in 5 mila imprese e 100 milioni di euro.
Sopprimere il comma 22.
Sostituire il comma 22 con il seguente:
2. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio pari al 3 per cento degli avanzi dell'esercizio al lordo ditale contributo. Gli statuti dei fondi di garanzia interconsortile possono prevedere un contributo più e1evato.
Sostituire il comma 22 con il seguente:
22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsorzie versano annualmente a tal fondo, entro un mese dall'approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio pari al 3 per cento degli avanzi dell'esercizio al lordo di tale contributo. Gli statuti dei fondi di garanzia interconsortile possono prevedere un contributo più elevato...
Conseguentemente, sopprimere il comma 23.
Al comma 22, sostituire le parole: allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti con le seguenti: al 3 per cento degli avanzi di gestione al lordo del contributo stesso.
Al comma 22, le seguenti parole: a 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti sono sostituite dalle seguenti parole: al 3 per cento degli avanzi dell'esercizio al lordo di tale contribuito.
Al comma 22, sostituire le parole: pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti con le altre: obbligatorio pari al 3 per cento degli avanzi dell'esercizio al lordo ditale contributo.
Al comma 22, sostituire le parole: allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti con le seguenti: al 3 per cento degli avanzi dell'esercizio al lordo di tale contributo.
Al comma 22 sostituire le parole: pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti con le seguenti: al 3 per cento degli avanzi dell'esercizio al lordo di tale contributo.
Al comma 22 sostituire alle parole: contributo obbligatorio pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti comp1essivamente garantiti le seguenti: una contributo obbligatorio pari al 3 per cento degli avanzi dell'esercizio al lordo di tale contributo.
All'articolo 13, comma 22, sostituire le parole: 0,5 per mille con le seguenti: 0,1 per mille.
All'articolo 13, comma 22, sostituire le parole: 0,5 per mille con le seguenti: 0,1 per mille.
Al comma 22, sostituire le parole: dei finanziamenti complessivamente garantiti con le seguenti: delle garanzie complessivamente erogate.
Al comma 22, primo periodo, sostituire le parole: dei finanziamenti complessivamente garantiti con le seguenti: degli importi complessivamente garantiti su finanziamenti dei soci.
Sopprimere il comma 23.
Sopprimere il comma 23.
Sopprimere il comma 23.
Sopprimere il comma 23.
Sopprimere il comma 23.
Al comma 23, primo periodo, sostituire le parole: allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti con le seguenti: al 3 per cento degli avanzi di gestione al lordo del contributo stesso.
Al comma 23, le seguenti parole: allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti sono sostituite dalle seguenti: «al 3 per cento degli avanzi dell'esercizio al lordo di tale contribuito.
Al comma 23, sostituire le parole: 0,5 per mille con le seguenti: 0,1 per mille.
Al comma 23, primo periodo, sostituire le parole: dei finanziamenti complessivamente garantiti con le seguenti: degli importi complessivamente garantiti su finanziamenti dei soci.
Al comma 23, dopo le parole: 0,5 per mille , sostituire le parole: dei finanziamenti complessivamente garantiti con le seguenti: calcolata sul totale delle garanzie prestate.
Al comma 25, al primo periodo, dopo le parole: è conferito, sono aggiunte le parole: a partire dal 1o gennaio 2006,.
Al comma 27 sostituire le parole: del fondo con le seguenti: delle società per azioni.
Sostituire il comma 28 con il seguente:
28. Per il settore dell'artigianato, le disposizioni di cui ai commi 25, 26, 27 possono essere applicate su iniziativa delle Regioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali. Resta salva la facoltà delle Regioni di costituire fondi multiregionali ovvero di partecipare alla società di cui al comma 25 ai fini dell'applicazione della disciplina dei commi 25, 26, 27 anche alle imprese artigiane.
Sostituire il comma 28 con il seguente:
28. Per il settore dell'artigianato, le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 del presente articolo, possono essere applicate su iniziativa delle Regioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali. Resta salva la facoltà delle Regioni di costituire fondi multiregionali ovvero di partecipare alla società di cui al comma 25 ai fini dell'applicazione della disciplina dei commi 25, 26 e 27 anche alle imprese artigiane.
Sostituire il comma 28 con il seguente:
28. Per il settore dell'artigianato, le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 del presente articolo possono essere applicate su iniziativa delle regioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali. Resta salva la facoltà delle regioni di costituire fondi multiregionali ovvero di partecipare alla società di cui al comma 25 ai fini dell'applicazione della disciplina dei commi 25, 26 e 27 anche alle imprese artigiane.
Sostituire il comma 28 con il seguente:
28. Per il settore dell'artigianato, le disposizioni di cui ai commi 25, 26, 27 possono essere applicate su iniziativa delle Regioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali. Resta salva la facoltà delle Regioni di costituire fondi multiregionali ovvero di partecipare alla società di cui al comma 25 ai fini dell'applicazione della disciplina dei commi 25, 26, 27 anche alle imprese artigiane.»
Sopprimere i commi 29, 30, 31, 32 e 33.
Sostituire il comma 31, con il seguente:
31. La Banca d'Italia fissa criteri specifici relativi alla competenza territoriale con riguardo alla attività di garanzia collettiva dei fidi, tenendo conto dell'esigenza di consentire un'operatività determinata, secondo criteri prudenziali, sulla base dell'ubicazione delle imprese socie.
Sostituire il comma 31 con il seguente:
31. La Banca d'Italia fissa criteri specifici relativi alla competenza territoriale con riguardo alla attività di garanzia collettiva dei fidi, tenendo conto dell'esigenza di consentire un'operatività determinata, secondo criteri prudenziali, sulla base dell'ubicazione delle imprese socie.
Sostituire il comma 31, con il seguente:
31. La Banca d'Italia fissa criteri specifici relativi alla competenza territoriale con riguardo alla attività di garanzia collettiva dei fidi, tenendo conto dell'esigenza di consentire un'operatività determinata, secondo criteri prudenziali, sulla base dell'ubicazione delle imprese socie.
Sostituire il comma 31, con il seguente:
31. La Banca d'Italia fissa criteri specifici relativi alla competenza territoriale con riguardo alla attività di garanzia collettiva dei fidi, tenendo conto dell'esigenza di consentire un'operatività determinata, secondo criteri prudenziali, sulla base dell'ubicazione delle imprese socie.
Sostituire il comma 31 con il seguente:
31. La Banca d'Italia fissa criteri specifici relativi alla competenza territoriale con riguardo alla attività di garanzia collettiva dei fidi, tenendo conto dell'esigenza di consentire un' operatività determinata, secondo criteri prudenziali, sulla base dell'ubicazione delle imprese socie.
Sostituire il comma 32 con il seguente:
1. I confidi si iscrivono nell'elenco speciale qualora integrino i requisiti determinati in via generale dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'iscrizione nello stesso elenco speciale, nonché quelli fissati dallo stesso Ministro per t'iscrizione in tale elenco degli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie.
Sostituire il comma 32 con il seguente:
32. I confidi si iscrivono nell'elenco speciale qualora integrino i requisiti determinati in via generale dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'iscrizione nello stesso elenco speciale, nonché quelli fissati dallo stesso Ministro per l'iscrizione in tale elenco degli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie.
Sostituire il comma 32 con il seguente:
32. I confidi si iscrivono nell'elenco speciale qualora integrino i requisiti determinati in via generale dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'iscrizione nello stesso elenco speciale, nonche quelli fissati dallo stesso Ministro per l'iscrizione in tale elenco degli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie. I confidi iscritti nell'elenco speciale devono svolgere in via prevalente attività di garanzia collettiva dei fidi. A essi non si applica l'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario.
Sostituire il comma 32 con il seguente:
32. I confidi si iscrivono nell'elenco speciale qualora integrino i requisiti determinati in via generale dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'iscrizione nello stesso elenco speciale, nonché quelli fissati dallo stesso Ministro per l'iscrizione in tale elenco degli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie. I confidi iscritti nell'elenco speciale devono svolgere in via prevalente attività di garanzia collettiva dei fidi. A essi non si applica l'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario.
Sostituire il comma 32 con il seguente:
32. I confidi si iscrivono nell'elenco speciale qualora integrino i requisiti determinati in via generale dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'iscrizione nello stesso elenco speciale, nonché quelli fissati dallo stesso Ministro per l'iscrizione in tale elenco degli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie. I confidi iscritti nell'elenco speciale devono svolgere in via prevalente attività di garanzia collettiva dei fidi. A essi non si applica l'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario.
Al comma 32, capoverso 4-quater, aggiungere il seguente paragrafo:
attività complementari alla prestazione di garanzia collettiva fidi o comunque rivolte al miglioramento della gestione finanziaria dell'impresa consorziata o socia. È escluso in ogni caso l'esercizio del credito.
Al comma 33, primo periodo, sostituire le parole da: Le banche a possono con le seguenti: I confidi possono.
Sostituire il comma 34, con il seguente:
34. Al terzo comma dell'articolo 2612 del codice civile è aggiunta la seguente frase: «Le modificazioni riguardanti gli elementi indicati nel numero 2 devono essere iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio».
Sostituire i commi 34, 35 e 36 con i seguenti:
34. Al terzo comma dell'articolo 2612 del codice civile sono aggiunte le seguenti parole:
«Le modificazioni riguardanti gli elementi indicati nel numero 2 devono essere iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio».
35. Il primo comma dell'articolo 2615-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
«Gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese».
36. All'articolo 2615-bis del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214, il consorzio deve tenere: 1) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi; 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico; 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste; 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste, I primi tre libri indicati nel quarto comma devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati al quarto comma e, per quelli indicati nei numeri 1 e 2, di ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato nel numero 1 del quarto comma può altresì essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell'articolo 2615, secondo comma e deve essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio».
Al comma 34 premettere le parole: Al terzo comma dell'articolo 2612 del codice civile sono aggiunte le seguenti parole:
Al comma 35 premettere le parole: Il primo comma dell'articolo 2615-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
Al comma 36 premettere le parole: All'articolo 2615-bis del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
Sostituire il comma 37, con il seguente:
37. L'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario è sostituito dal seguente:
«I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco, A essi non si applica il titolo V del presente decreto legislativo e gli articoli 2, 3 e 4 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197».
Sostituire il comma 37 con il seguente:
37. L'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario è sostituito dal seguente:
«4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non si applica il titolo V del presente decreto legislativo e gli articoli 2, 3 e 4 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197».
Al comma 37, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e gli articoli 2, 3 e 4 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
Al comma 37 aggiungere, dopo le parole: presente decreto legislativo le seguenti: e gli articoli 2, 3 e 4 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
Al comma 37, dopo le parole: non si applica il titolo V del presente decreto legislativo aggiungere le seguenti: e gli articoli 2, 3 e 4 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
Sopprimere i commi 38, 39, 40 e 41.
Sopprimere il comma 43.
Al comma 45, aggiungere il seguente periodo: Ai confidi costituiti come società cooperative si applica la legislazione fiscale prevista per le cooperative.
Al comma 45, aggiungere infine, il seguente periodo: Ai confidi costituiti come società cooperative si applica la legislazione fiscale prevista per le cooperative.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Al comma 52, sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.
Al comma 52, sostituire le parole: due anni con le parole: quattro anni.
Al comma 52, sostituire le parole: due anni con le seguenti: quattro anni.
Al comma 52, dopo le parole: hanno tempo due anni inserire le seguenti: , ovvero quattro anni per i confidi che operano nel settore agricolo,.
Al comma 52, dopo le parole: anche decorso tale termine, i confidi in forma cooperativa, aggiungere le altre: o di consorzi.
Sopprimere il comma 53.
Conseguentemente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 e il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «il 3,5 e il 7,5».
Al comma 54 aggiungere infine il seguente periodo: Ai confidi costituiti come società cooperative possono partecipare, in qualità di soci finanziatori, i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo il della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
Sostituire il comma 55 con il seguente:
55. I confidi che all'entrata in vigore della presente legge gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, e comunque fino alla scadenza delle convenzioni in essere con le Regioni, le Camere di commercio, industria e artigianato e gli altri enti pubblici. Fino allo stesso termine i confidi possono prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie.
Conseguentemente, dopo il comma 55, aggiungere il seguente:
55-bis. Le limitazioni del comma precedente non trovano applicazione qualora le attività previste nel medesimo comma rientrino tra le materie di esclusiva competenza delle Regioni e delle Province autonome.
Sostituire il comma 55 con il seguente:
55. I confidi che all'entrata in vigore della presente legge gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, e comunque fino alla scadenza delle convenzioni in essere con le Regioni, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri enti pubblici. Fino allo stesso termine i confidi possono prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie.
Al comma 55, al primo periodo, la parola: tre è sostituita dalla seguente: cinque.
Al comma 55, dopo le parole: dalla stessa data aggiungere le seguenti: e comunque fino alla scadenza delle convenzioni in essere con le Regioni, le Camere di commercio, industria e artigianato e gli altri enti pubblici.
Al comma 55, dopo le parole: alla stessa data sono aggiunte le seguenti: , e comunque fino alla scadenza delle convenzioni in essere con le regioni, le camere di commercio, industria e artigianato e gli altri enti pubblici.
Conseguentemente, aggiungere il comma 55-bis:
55-bis. Le limitazioni del comma precedente non trovano applicazione qualora le attività previste nel medesimo comma rientrino tra le materie di esclusiva competenza delle regioni e delle province autonome.
Al comma 55, aggiungere il seguente:
55-bis. Le limitazioni del comma precedente non trovano applicazione qualora le attività previste nel medesimo comma rientrino tra le materie di esclusiva competenza delle Regioni e delle Province autonome.
Sostituire il comma 57 con il seguente:
57. Per il periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, i confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioniseicentomila euro possono chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale. La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti d'iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro la fine ditale periodo, i confidi si adeguano ai requisiti indicati nel precedente comma 32. La Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si sono tempestivamente adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi e servizi connessi, strumentali o complementari, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:
a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del testo unico bancario, di fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del testo unico bancario, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
I confidi iscritti nell'elenco speciale possono inoltre svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.
Sostituire il comma 57 con il seguente:
57. Per il periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, i confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioniseicentomila euro possono chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale. La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti d'iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro la fine ditale periodo, i confidi si adeguano ai requisiti indicati nel precedente comma 32. La Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si sono tempestivamente adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi e servizi connessi, strumentali o complementari, possono svolgere, esclusivamente le seguenti attività:
a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del testo unico bancario, di fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del testo unico bancario, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
I confidi iscritti nell'elenco speciale possono inoltre svolgere in via residuale nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.
Sostituire il comma 57 con il seguente:
57. Per il periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, i confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioniseicentomila euro possono chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale. La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti d'iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro la fine ditale periodo, i confidi si adeguano ai requisiti indicati nel precedente comma 32. La Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si sono tempestivamente adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi e servizi connessi, strumentali o complementari, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:
a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del testo unico bancario, di fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del testo unico bancario, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
I confidi iscritti nell'elenco speciale possono inoltre svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.
Sostituire il comma 57 con il seguente:
57. Per il periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, i confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioniseicentomila euro possono chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale. La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti d'iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro la fine ditale periodo, i confidi si adeguano ai requisiti indicati nell'articolo 10 del citato testo unico bancario. La Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si sono tempestivamente adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi e servizi connessi strumentali o complementari, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:
a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del testo unico bancario, di fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del testo unico bancario, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
I confidi iscritti nell'elenco speciale possono inoltre svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
Al comma 57, all'inizio del terzo periodo, la parola: tre è sostituita dalla seguente: cinque.
Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:
57-bis. I confidi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, integrano i requisiti previsti dall'articolo 10 del testo unico bancario, procedono all'iscrizione nell'elenco speciale entro diciotto mesi da detta data, continuando ad applicarsi ad essi, nel frattempo, l'articolo 155, comma 4, del Testo Unico Bancario.
Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:
57-bis. I confidi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, integrano i requisiti previsti dall'articolo 10 del testo unico bancario, procedono all'iscrizione nell'elenco speciale entro diciotto mesi da detta data, continuando ad applicarsi ad essi, nel frattempo, l'articolo 155, comma 4, del Testo Unico Bancario.
Al comma 61-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la garanzia di finanziamenti di giovani agricoltori è, in ogni caso, prevista una quota di riserva pari al 20 per cento delle disponibilità della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia.
Dopo il comma 61-ter aggiungere il seguente:
61-quater. I confidi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, integrano i requisiti previsti dal comma 32, procedono all'iscrizione nell'elenco speciale entro diciotto mesi da detta data, continuando ad applicarsi ad essi, nel frattempo, l'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario.
Dopo il comma 61-ter aggiungere il seguente:
61-quater. I confidi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, integrano i requisiti previsti dal comma 32, procedono all'iscrizione nell'elenco speciale entro diciotto mesi da detta data, continuando ad applicarsi ad essi, nel frattempo, l'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 223-duodecies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, introdotto dall'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni, anche non inderogabili, sono assunte dall'assemblea ordinaria a maggioranza semplice dei soci intervenuti che rappresentino almeno un terzo del capitale»;
b) il secondo capoverso del terzo comma è sostituito dal seguente: «Le modifiche statutarie necessarie per l'attribuzione all'organo amministrativo, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza all'adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui al presente decreto sono deliberate dall'assemblea ordinaria con le maggioranze dell'assemblea straordinaria di cui al comma precedente»;
c) il settimo comma è sostituito dal seguente: «Conservano le agevolazioni fiscali le società cooperative e i loro consorzi che, con le previste delibere dell'assemblea ordinaria, adeguano i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le cooperative a mutualità prevalente entro il 31 dicembre 2004»;
d) dopo il settimo comma è aggiunto il seguente: «Il verbale di assemblea ordinaria recante l'adeguamento statutario delle cooperative e loro consorzi deve essere depositato a norma di legge presso il competente registro delle imprese unitamente al nuovo testo dell'atto costitutivo e dello statuto».
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
1. Al fine del rafforzamento della struttura patrimoniale dei Confidi esistenti ed al fine di garantire una maggiore diffusione dell'accesso al credito da parte delle PMI, il CIPE destina, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 61 del Fondo Unico previsto dalla legge 289/2003, un importo pari a 250 milioni di Euro per il cofinanziamento delle risorse a disposizione dei Confidi destinate alla concessione di garanzie per il finanziamento a medio e lungo termine degli investimenti delle PMI ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'Obiettivo 1 e 2.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo delle aree sotto utilizzate, la dotazione finanziaria di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, individuata dal CIPE per il finanziamento dei contratti di programma di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 203, lettera e), è destinata alle iniziative imprenditoriali di rilevanza strategica nazionale.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
1. Ai fini della promozione dell'occupabilità dei residenti nelle aree di cui all'Obiettivo 1 del regolamento comunitario iscritti presso i servizi pubblici per l'impiego è istituito un Fondo speciale per il sostegno a programmi per l'occupabilità e l'inserimento lavorativo.
a) complementare e cumulabile al reddito di cittadinanza o ad interventi assistenziali o di sostegno alla povertà;
b) alternativo ad indennità di disoccupazione, mobilità o ad istituti di integrazione salariale, cumulabile con tirocini, borse lavoro ed istituti non costituenti rapporto di lavoro.
4. I programmi territoriali vengono promossi e coordinati dalle Regioni e finanziati attraverso ricorso a specifica attribuzione di risorse dalla programmazione FSE regionale, quale azione di sistema per l'occupabilità. Le Regioni promuovono il programma di attività territoriale attraverso specifica deliberazione della Commissione regionale tripartita per le politiche attive del lavoro, con la collaborazione scientifica dell'Ente strumentale regionale per il lavoro, quale «Piano annuale per l'occupabilità». Alle Province è demandata l'organizzazione e la gestione degli interventi di orientamento, formazione ed inserimento individuale costituenti il Piano per l'occupabilità. Gli interventi vengono messi a bando annualmente in relazione alle attività sostenute dall'FSE ed in coerenza con le indicazioni del Piano annuale regionale per l'occupabilità. Partecipano al bando le strutture formative e di intervento per il mercato del lavoro accreditate ai sensi della normativa vigente. Il coordinamento organizzativo delle attività e l'attivazione del rapporto con le imprese in relazione allo svolgimento dell'intervento per l'occupabilità è attribuito ai Servizi provinciali per l'impiego.
a) soggetti di età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da venti nove fino a trentadue anni;
c) lavoratori disoccupati con più di cinquant'anni di età;
d) lavoratori che desiderino riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne inoccupate o disoccupate;
f) persone affette da disabilità riconosciute ai sensi della legge 68 del 1999.
7. I destinatari dell'intervento vengono selezionati attraverso avviso pubblico rivolto agli aventi diritto, in relazione ad una programmazione delle disponibilità del Fondo definita annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in riferimento alle risorse attribuite e considerando il tasso di disoccupazione e la percentuale degli iscritti ai servizi pubblici per l'impiego. La ripartizione delle risorse e dei destinatari degli interventi e del relativo bonus è effettuata su base provinciale.
Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:
1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica alimentato a metano, a GPL, a trazione elettrica, ovvero a doppia alimentazione, è riconosciuto un contributo statale di 2.500 euro. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante uno sconto pari a 2.500 euro sul prezzo di acquisto. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 1o gennaio 2004 e il 30 giugno 2005 relativi a contratti di locazione finanziaria o di compravendita stipulati dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo a condizione che:
a) il veicolo acquistato sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo codice della strada), non immatricolato in precedenza;
b) al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, (Nuovo codice della strada), non conforme alla normativa comunitaria sull'inquinamento, in particolare alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive modificazioni, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, intestato al soggetto utilizzatore del veicolo nuovo o a uno dei familiari conviventi;
c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sia indicata la misura dello sconto pari al contributo statale di 2.500 euro.
2. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e sono avviati o alle case costruttrici o ai centri autorizzati alla demolizione, anche convenzionali con le case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato ovvero copia dell'estratto cronologico in caso dì mancanza del libretto, della carta di circolazione e del foglio complementare;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal Pubblico registro automobilistico;
d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 1, lettera b).
5. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «è fissato in lire 1 miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «è fissato in 2,5 milioni di euro per le piccole e medie imprese, il cui fatturato nel corso dell'anno 2003, per una quota superiore al 50 per cento, è relativo a forniture e subforniture di beni e i servizi all'industria automobilistica italiana».
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.
Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo di solidarietà per i titolari di obbligazioni argentine», le cui risorse sono destinate ad un indennizzo parziale a favore di piccoli risparmiatori con cittadinanza italiana, che hanno sottoscritto obbligazioni argentine e ne risultano intestatari prima dell'accertato default dello Stato argentino.
Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:
1. All'articolo 223-duodecies delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice Civile, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica delle Società di capitali e cooperative sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2o è sostituito dal seguente: «Le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni, anche non inderogabili, sono assunte dall'assemblea ordinaria a maggioranza semplice dei soci intervenuti che rappresentino almeno un terzo del capitale.»;
b) il secondo capoverso del comma 30 è sostituito dal seguente: «Le modifiche statutarie necessarie per l'attribuzione all'organo amministrativo, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza all'adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui al presente decreto sono deliberate dall'assemblea ordinaria con le maggioranze dell'assemblea straordinaria di cui al comma precedente.»;
c) il settimo comma è sostituito dal seguente: «Conservano le agevolazioni fiscali le società cooperative e i loro consorzi che, con le previste delibere dell'assemblea ordinaria, adeguano i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le cooperative a mutualità prevalente entro il 31 dicembre 2004.»;
d) è introdotto l'ottavo comma così formulato: «Il verbale di assemblea ordinaria recante l'adeguamento statutario delle Cooperative e loro consorzi alle disposizioni di cui al presente decreto deve essere depositato a norma di legge presso il competente registro delle Imprese unitamente al nuovo testo dell'atto costitutivo e dello statuto.».
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
1. Il tasso di interesse applicato dalle banche o istituti di intermediazione finanziaria, iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, per le operazioni di anticipazione sui creditiacquistati vantati dalle imprese nei confronti dello Stato o delle pubbliche amministrazioni non può essere superiore a quello più favorevole concesso dallo Stato nell'emissione dei Buoni del Tesoro con scadenza superiore ad un anno avvenuta nel trimestre precedente.
13. 34. Scherini.
13. 74. Morgando, Vernetti, Pinza.
13. 106. Mazzocchi.
13. 35. Scherini.
13. 76. Morgando, Vernetti, Pinza.
13. 105. Mazzocchi.
13. 47. Alberto Giorgetti.
13. 50. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.
13. 89. De Laurentiis, Peretti, Liotta.
13. 22. Scherini.
13. 17. Russo Spena, Franco Giordano.
13. 23. Scherini.
13. 5. Rava, Preda, Borrelli, Sedioli, Rossiello, Franci, Oliverio, Sandi.
13. 24. Scherini.
13. 6. Marras, de Ghislanzoni Cardoli, Santori, Jacini, Ricciuti, Zama.
13. 25. Scherini.
13. 70. Marcora, Rava, Banti, Ruggieri, Preda, Borrelli, Sedioli, Rossiello, Franci, Oliverio, Sandi.
13. 26. Scherini.
13. 71. Marcora, Rava, Bandi, Ruggieri, Preda, Borrelli, Sedioli, Rossiello, Franci, Oliverio, Sandi.
13. 90. Volontè, Peretti, Liotta.
13. 7. Marras, de Ghislanzoni Cardoli, Santori, Jacini, Ricciuti, Zama.
13. 4. Rava, Preda, Borrelli, Sedioli, Rossiello, Franci, Oliverio, Sandi.
13. 8. Marras, de Ghislanzoni Cardoli, Santori, Jacini, Ricciuti, Zama.
13. 66. Zanella, Pecoraro, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
13. 45. Alberto Giorgetti.
13. 27. Scherini.
13. 3. Rava, Preda, Borrelli, Sedioli, Rossiello, Franci, Olivierio, Sandi.
13. 14. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.
13. 51. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.
13. 77. Morgando, Vernetti, Pinza.
13. 91. De Laurentiis, Peretti, Liotta.
13. 110. Paola Mariani.
13. 31. Benvenuto, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
13. 52. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.
13. 53. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.
13. 9. Marras, de Ghislanzoni Cardoli, Santori, Jacini, Ricciuti, Zama.
* 13. 67. Cento, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
* 13. 72. Marcora, Rava, Banti, Ruggieri, Preda, Borrelli, Sedioli, Rossiello, Franci, Oliverio, Sandi.
* 13. 78. Morgando, Vernetti, Pinza.
* 13. 92. Peretti, Liotta, Barbieri, De Laurentiis, D'Agrò, Volontè.
* 13. 54. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.
* 13. 2. Rava, Marcora, Preda, Borrelli, Sedioli, Rossiello, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggeri, Monaco.
* 13. 12. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.
13. 30. Benvenuto, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
13. 10. Marras, de Ghislanzoni, Cardoli, Santori, Jacini, Ricciuti, Zama.
13. 32. Lupi.
13. 13. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.
13. 93. D'Agrò, Peretti, Liotta.
* 13. 38. Scherini.
* 13. 53. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.
* 13. 79. Morgando, Vernetti, Pinza.
* 13. 94. De Laurentiis, Peretti, Liotta.
13. 18. Russo Spena, Giordano.
* 13. 39. Scherini.
*13. 56. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.
*13. 80. Morgando, Vernetti, Pinza.
*13. 95. De Laurentiis, Peretti, Liotta.
*13. 104. Mazzocchi.
2. I confidi iscritti nell'elenco speciale devono svolgere in via prevalente attività di garanzia collettiva dei fidi. A essi non si applica l'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario.
*13. 40. ......
I confidi iscritti nell'elenco speciale devono svolgere in via prevalente attività di garanzia collettiva dei fidi. A essi non si applica l'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario.
*13. 57. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.
*13. 81. Morgando, Vernetti, Pinza.
*13. 96. D'Agrò, De Laurentiis, Peretti, Liotta.
*13. 107. Mazzocchi.
13. 82. Morgando, Vernetti, Pinza.
13. 28. Scherini.
13. 108. Mazzocchi.
13. 33. ......
13. 97. D'Agrò, De Laurentiis, Peretti, Liotta.
13. 98. D'Agrò, De Laurentiis, Peretti, Liotta.
13. 99. D'Agrò, De Laurentiis, Peretti, Liotta.
* 13. 41. Scherini.
*13. 83. Morgando, Vernetti, Pinza.
*13. 58. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.
*13. 100. D'Agrò, De Laurentiis, Peretti, Liotta.
*13. 109. Mazzocchi.
13. 19. Russo Spena, Giordano.
13. 20. Russo Spena, Giordano.
13. 84. Morgando, Vernetti, Pinza.
13. 64. Cazzaro.
13. 1. Rava, Marcora, Preda, Borrelli, Sedioli, Rossiello, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Monaco.
* 13. 68. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
13. 69. Marcora, Rava, Banti, Ruggieri, Preda, Borrelli, Sedioli, Rossiello, Franci, Oliverio, Sandi.
13. 29. Scherini.
13. 59. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.
13. 21. Russo Spena, Giordano.
13. 65. Cazzaro.
* 13. 42. Scherini.
* 13. 85. Morgando, Vernetti, Pinza.
13. 16. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.
13. 60. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.
13. 101. De Laurentiis, Peretti, Liotta.
13. 61. Gambini, Bersani.
13. 43. Scherini.
* 13. 86. Morgando, Vernetti, Pinza.
* 13. 102. D'Agrò, De Laurentiis, Peretti, Liotta.
13. 62. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.
13. 15. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.
* 13. 63. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.
* 13. 87. Morgando, Vernetti, Pinza.
13. 11. Marras, De Ghislanzoni Cardoli, Santori, Jacini, Ricciuti, Zama.
* 13. 44. Scherini.
* 13. 103. De Laurentiis, Peretti, Liotta.
Inammissibile per estraneità di materia.
* 13. 0. 1. Benvenuto, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
2. Le risorse a disposizione del Fondo di cui al comma i sono incrementate di un importo pari a 250 milioni di euro a partire dall'anno 2004.
3. Il Ministero delle Attività Produttive con apposito decreto determina le modalità e le condizioni del cofinanziamento, da attribuire mediante apposita procedura ad evidenza pubblica, prevedendo in particolare che i soggetti destinatari del cofinanziamento siano Confidi in possesso di precisi requisiti di affidabilità in materia di istruttoria delle imprese richiedenti la garanzia, di procedure per la concessione e le gestione delle garanzie e di solidità patrimoniale, tale per cui si possa procedere immediatamente all'ottenimento, da parte dei Confidi beneficiari, di un rating investiment grade minimo, così come riconosciuto dalle agenzie di rating internazionali.
4. Con lo stesso decreto il Ministero delle Attività Produttive stabilisce le caratteristiche garanzie che dovranno essere rilasciate dai Confidi beneficiari del cofinanziamento, prevedendo in particolare che tali garanzie siano rilasciate sotto forma di garanzia escutibile a prima richiesta, che le garanzie siano destinate a coprire al massimo l'80 per cento del finanziamento concesso, che i Confidi beneficiari del cofinanziamento dovranno stipulare convenzioni con le banche nelle quali dovrà essere previsto che non potrà essere richiesta ulteriore garanzia alle imprese se non nella misura massima del complemento al 100 per cento quella rilasciata dai Confidi, che le stesse convenzioni dovranno stabilire che il tasso di interesse omnicomprensivo, in base al quale verrà concesso il finanziamento garantito dal Confidi, dovrà essere inferiore di almeno 50 punti base rispetto alla media dei tassi attivi a medio e lungo tendine rilevato territorialmente dalla Banca d'Italia.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante incremento nella misura del 2 per cento dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.
13. 0. 3. Barbieri, D'Alema, Agostini, Ventura, Bersani, Cabras, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Albertini, Amici, Angioni, Bonito, Borrelli, Bova, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Lulli, Oliverio.
2. Con delibera CIPE, sentite le Regioni interessate, verranno definite le modalità ed i criteri di presentazione delle proposte progettuali di cui al comma 1, le quali dovranno prevedere le definizioni dei soggetti imprenditoriali di adeguata solidità economica e finanziaria, spiccata vocazione internazionale e comprovata esperienza in attività di ricerca e sviluppo, la presenza di investimenti in ricerca e sviluppo in misura non inferiore al 20 per cento del programma di investimento, nonché il sostegno finanziario del sistema bancario nella forma di finanziamento o di capitalizzazione del soggetto giuridico attuatore dell'investimento.
3. In prima applicazione, a valere sullo stanziamento per l'anno 2004, saranno finanziate iniziative nei settori delle biotecnologie, delle nanotecnologie e dei materiali avanzati; per gli anni successivi, con delibera CIPE, sentite le commissioni parlamentari competenti, si provvederà ad individuare altri settori di intervento in relazione agli stanziamenti annuali disponibili.
4. Con decreto del Ministero delle Attività Produttive le modalità ed i criteri per l'individuazione di advisor di comprovata esperienza internazionale a cui affidare la promozione delle proposte progettuali così come definite ai commi precedenti che, sentite le Regioni interessate, saranno proposte al CIPE per l'approvazione.
13. 04. Barbieri, D'Alema, Agostini, Ventura, Bersani, Cabras, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Albertini, Amici, Angioni, Bonito, Borrelli, Bova, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Lulli, Oliverio.
2. Il Fondo di cui al comma i provvede al finanziamento di un bonus, erogato quale indennità di sostegno alla partecipazione a programmi territoriali per l'orientamento, la formazione e l'inserimento lavorativo. Il bonus comporta l'erogazione di una indennità di 700 euro mensili, erogata quale incentivo automatico, generale e non contrattato.
3. L'erogazione del bonus per l'occupabilità è subordinata alla effettiva partecipazione ai programmi di cui al comma 2 ed è prevista per la durata del programma medesimo. Il bonus per l'occupabilità è:
5. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali elabora annualmente le linee guida del programma per l'occupabilità, svolge attività di controllo e verifica presso le Regioni e fornisce gli standard di intervento, con la consulenza scientifica dell'Isfol ed il coordinamento tecnico ed operativo nazionale dell'Agenzia tecnica Italia Lavoro SpA, cui è demandata la funzione di assistenza tecnica alle Regioni e alle Province.
6. Possono partecipare ai programmi territoriali di cui al comma 2 le seguenti categorie di persone:
8. La regolamentazione attuativa delle disposizioni e delle misure di programmazione degli interventi di cui al presente articolo avviene attraverso apposito decreto ministeriale da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
9. Il Fondo speciale per l'occupabilità ed i relativi programmi territoriali di intervento hanno durata triennale. Il termine della sperimentazione di cui al presente articolo è previsto per il 31 dicembre 2006.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante incremento nella misura del 10 per cento dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.
13. 0. 5. Barbieri, D'Alema, Agostini, Ventura, Bersani, Cabras, Filippeschi, Fistarol, Fluvi, Franci, Galeazzi, Labate, Lulli, Lumia, Lusetti, Raffaella Mariani, Mariotti, Martella, Maurandi, Micheli, Montecchi, Oliverio, Ottone, Piglionica, Preda, Ranieri, Rotundo, Ruggeri, Sandi, Sandri, Santagata, Sedioli, Siniscalchi, Stramaccioni.
3. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta in compensazione delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al Pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.
4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
6. L'imposta provinciale di trascrizione, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è soppressa in misura pari al 50 per cento per l'anno 2004 e in misura pari al 100 per cento per l'anno 2005 negli atti di acquisto da parte delle imprese esercenti attività di commercio di autoveicoli usati di potenza non superiore a 85 Kilowatt, conformi alla citata direttiva 94/12/CE effettuati dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Fino al 31 dicembre 2005, l'Automobil Club d'Italia, entro il giorno 5 di ogni mese, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'ammontare delle minori entrate relative alla riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione per ogni provincia, comprensivo delle aliquote eventualmente applicate dalle province stesse. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede entro i successivi dieci giorni a riversare il corrispondente importo direttamente presso le tesorerie delle singole province, in deroga alle norme del sistema di tesoreria unica. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, tali versamenti sono contabilizzati dalle province tra le entrate tributarie dei rispettivi bilanci.
13. 0. 6. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.
2. Il rimborso è stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale delle obbligazioni.
3. Il Fondo è alimentato da un contributo speciale a carico degli istituti di credito, autorizzati ad operare in Italia, che hanno collocato i suddetti titoli. Il contributo è prelevato sulle commissioni d'intermediazione delle negoziazioni di titoli in misura idonea consentire il rimborso stabilito al comma 2, e deve essere proporzionale alla quantità di titoli venduti dai soggetti abilitati. A tal fine gli istituti di credito sono tenuti a comunicare alla Banca d'Italia la documentazione relativa al collocamento delle obbligazioni.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per identificare gli aventi diritto al rimborso e le modalità per l'attuazione del presente articolo.
13. 0. 7. Guido Rossi.
Inammissibile per estraneità di materia.
* 13. 0. 8. Peretti, Liotta.
2. Per le operazioni di anticipazione sui crediti futuri vantati dalle imprese nei confronti dello Stato o delle pubbliche amministrazioni il tasso di interesse non può superare di un punto percentuale il tasso di cui al comma 1.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze rileva ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 i tassi di cui ai commi 1 e 2».
Inammissibile per estraneità di materia.
13. 0. 9. Morgando, Vernetti, Pinza.