II Commissione - Resoconto di marted́ 21 ottobre 2003


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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 ottobre 2003. - Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in attuazione dei regolamenti CE sull'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.
Atto n. 282.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Sergio COLA (AN), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3 della legge comunitaria 2001, stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale in materia di identificazione e registrazione dei bovini, nonché di etichettatura delle relative carni e dei prodotti derivati.
Il provvedimento completa il quadro normativo in materia di passaporto sanitario


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ed etichette delle carni bovine che dal primo gennaio 2002 prevede, tra l'altro, l'indicazione non solo del Paese di nascita dell'animale ma anche del luogo di ingrasso e di macellazione.
Ricorda che la etichettatura delle carni è stata resa obbligatoria dal Regolamento 1760/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha previsto disposizioni dirette a rendere rintracciabili le fasi di lavorazione delle carni, di immediata applicazione, e disposizioni volte ad assicurare anche informazioni sul luogo di nascita e di ingrasso dell'animale, per le quali è stato concessa una fase di adeguamento del comparto produttivo. Pertanto, per il combinato disposto degli articoli 13 e 25, è stata resa obbligatoria l'etichettatura delle carni bovine con la indicazione delle seguenti informazioni: numero o codice dell'animale; numero di approvazione del macello; l'indicazione dello Stato nel quale il macello è situato; numero del laboratorio dove è stata sezionata la carcassa; lo Stato dove il laboratorio si trova; indicazione dello Stato membro o del Paese terzo di nascita; lo/gli Stati comunitari o paesi terzi nei quali ha avuto luogo l'ingrasso.
Per le disposizioni interne ricorda che va fatto riferimento al decreto ministeriale 30/8/2000 adottato dal Ministero delle politiche agricole, che ha abrogato il precedente decreto ministeriale 22/12/97 adeguando le norme nazionali in tema di etichettatura al Regolamento 1760/2000.
Il provvedimento, entrato in vigore il 1o dicembre 2000, ha reso obbligatorio recare nella etichetta delle carni commercializzate i dati indicati dalle norme CE, relativi al codice animale ed al Paese di macellazione e sezionamento. A partire dal 1o gennaio 2002 è stata resa obbligatoria anche l'indicazione del (o dei) Paesi di nascita e d'ingrasso.
Condizione indispensabile per la realizzazione del sistema di rintracciabilità della carne e pervenire alla etichettatura del prodotto commercializzato è la esistenza di un sistema di identificazione e registrazione dei bovini, nonché la realizzazione di una banca dati informatizzata che renda disponibili i dati sull'intero territorio comunitario.
Assoggettati al sistema di identificazione sono tutti capi nati a partire dal 1o gennaio 1998, o introdotti successivamente a tale data sul territorio comunitario per la loro commercializzazione. Gli strumenti informativi previsti sono i seguenti: marchi auricolari di identificazione del singolo capo, che debbono essere conservati dall'animale per tutta la vita; banche dati informatizzate nazionali che consentano di individuare tutti i movimenti dell'animale in qualunque azienda del proprio territorio; passaporti che accompagnino gli animali nel corso dei vari movimenti; registri custoditi dalla singola azienda dai quali si possa trarre, in modo aggiornato, il dato sulla presenza dei capi nell'azienda.
Lo schema di decreto legislativo in esame, che stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale in materia di identificazione e registrazione dei bovini, nonché di etichettatura delle relative carni e dei prodotti derivati, si compone di due capi: il primo si riferisce al titolo I del regolamento CE n. 1760/2000 sul sistema di «identificazione e registrazione dei bovini» (articoli 1-4); il secondo capo, relativo al titolo II dello stesso regolamento (articoli 5-7), riguarda l'etichettatura delle carni e dei prodotti a base di carni bovine» con richiami al regolamento di applicazione n. 1825/2000, della Commissione.
L'articolo 1 - salvo che il fatto costituisca reato - introduce sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni in tema di apposizione dei marchi auricolari. Si ricorda che per «detentore», in base all'articolo 2 del Regolamento 1760/CE deve intendersi «qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali, su base sia permanente che temporanea, anche durante il trasporto o su un mercato». In relazione alla violazione di cui al comma 1, è invece immune da sanzione il detentore dell'animale che dimostri dovuta a caso fortuito o forza maggiore l'assenza di una delle due marche auricolari.


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L'articolo 2 prevede, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie anche per le violazioni in materia di fornitura di marchi auricolari. Per il caso di reiterazione nelle violazioni in tema di fornitura di marchi auricolari l'articolo 2 prevede il raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista e la non ammissione al pagamento in misura ridotta previsto dalla legge 689/1981. Come sanzione accessoria per la reitera delle violazioni è disposta, inoltre, la cancellazione dell'elenco dei fornitori.
L'articolo 3 del provvedimento, fatta salva la riserva di legge penale, introduce numerose e diversificate sanzioni pecuniarie per le violazioni in materia di cedole identificative, passaporto e registro aziendale. La reitera delle violazioni previste dal comma 1 comporta, anche in tal caso, il raddoppio della sanzione pecuniaria e l'impossibilità di accesso al pagamento in misura ridotta.
L'articolo 4 stabilisce che, in sede di accertamento, l'autorità incaricata debba indicare nel verbale a carico del detentore dell'animale le carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento alla normativa vigente.
In caso di primo controllo in azienda, l'autorità competente, quando - anche in presenza di violazioni - sia comunque possibile la sicura identificazione degli animali, prescrive al detentore gli adempimenti necessari a regolarizzare la sua posizione, fissando un termine massimo di 5 giorni; in caso di adempimento degli obblighi nel termine indicato, le sanzioni relative agli illeciti riscontrati sono estinte.
Le sanzioni relative alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti da esse derivate sono elencate dall'articolo 5 dello schema di decreto. Salvo che il fatto costituisca reato, soggetti a tali sanzioni sono il singolo operatore commerciale ovvero l'organizzazione; quest'ultima, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento CE n. 1760/2000, è definita come «un gruppo di operatori del medesimo settore o di settori diversi negli scambi di carni bovine». In particolare vengono sanzionata la commercializzazione di carni bovine: prive, anche solo parzialmente, della prescritta etichettatura; con etichettatura non corrispondente al vero; con indicazioni dell'etichettatura (oltre quelle obbligatorie) non conformi ad alcun disciplinare approvato dalle autorità competenti. Viene inoltre sanzionata la mancata adozione di un sistema idoneo a garantire la veridicità delle informazioni e il nesso tra carni e animale o gruppo di animali.
La recidiva della commercializzazione di carni bovine con indicazioni dell'etichettatura (oltre quelle obbligatorie) non conformi ad alcun disciplinare approvato comporta la revoca dell'approvazione del disciplinare quando la condotta sia tale da compromettere l'affidabilità dell'operatore (o dell'organizzazione) nella prosecuzione della gestione del disciplinare (comma 4).
Sanzioni in materia di controlli, fatta salva la riserva di legge penale, sono previste dall'articolo 6. In particolare si sanziona il non consentire alle autorità a ciò preposte l'accesso ai locali e alla relativa documentazione.
Ai sensi dell'articolo 7, salvo che il fatto costituisca reato, introduce sanzioni in materia di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche protette. In particolare viene punita la commercializzazione di carni bovine con utilizzazioni di indicazioni o segni atti ad ingenerare confusione in relazione alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche.
L'articolo 8 è volto a sanzionare gli organismi indipendenti di controllo riconosciuti che non effettuano correttamente i controlli previsti dall'articolo 16, comma 1, del regolamento CE n. 1760/2000 relativamente al sistema di etichettatura facoltativa. Si ricorda che il regolamento 1760/2000, articoli 16-18, ha previsto la possibilità di instaurare un sistema di etichettatura facoltativo, con ricorso alla elaborazione ed approvazione, da parte delle autorità riconosciute dagli Stati membri, di disciplinari produttivi, che non possono essere resi obbligatori. In tali disciplinari deve essere indicato, tra l'altro, il sistema di controllo da applicare alle diverse fasi della produzione, inclusi i controlli da effettuarsi ad opera di un


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organismo indipendente riconosciuto dall'autorità competente e designato dall'operatore o dall'organizzazione.
Al riguardo si osserva che l'articolo 8 andrebbe formulato con maggiore chiarezza. Peraltro non si comprende l'inciso «di cui all'articolo 5», giacché tale articolo dispone in generale sulle sanzioni in materia di etichettatura, senza far riferimento all'attività degli organismi indipendenti di controllo.
L'articolo 9 attribuisce alle regioni il compito di accertare le eventuali violazioni amministrative e di irrogare le conseguenti sanzioni, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e al Ministero della salute.
Ai fini degli accertamenti e delle procedure sanzionatorie, per quanto non previsto dal provvedimento, si applicano le disposizioni della legge n. 689 del 1981, che detta la disciplina generale sulle sanzioni amministrative.
Sollecita infine il contributo della Commissione ai fini della stesura del parere.

Nino MORMINO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 ottobre 2003. - Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO.

La seduta comincia alle 13.35.

Deposito legale dei documenti di interesse culturale.
C. 4258, approvato dal Senato, ed abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vittorio TARDITI (FI), relatore, illustra il provvedimento in esame, che mira ad introdurre una nuova disciplina del deposito legale dei documenti di interesse culturale, al fine di garantire la produzione di servizi per la collettività. A tal fine il provvedimento provvede alla integrale sostituzione della disciplina vigente della materia, recata essenzialmente dalla legge n. 374 del 1939 e dal relativo regolamento di attuazione, adottato con R.D. n. 2052 del 1940.
Il provvedimento, dopo aver definito oggetto (articolo 1), finalità (articolo 2), soggetti obbligati (articolo 3) e categorie di documenti destinati al deposito legale (articolo 4), rinvia ad un regolamento per l'individuazione dei soggetti depositari, oltre alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze e alla Biblioteca nazionale centrale di Roma, prevedendo che i documenti vengano depositati entro i sessanta giorni successivi alla prima distribuzione (articolo 5); al regolamento di attuazione è rimessa, altresì, l'individuazione del numero di copie da depositare. Il provvedimento disciplina, quindi, il deposito su richiesta presso le biblioteche della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Ministro della giustizia e delle regioni (articolo 6). Prevede, infine, sanzioni amministrative per le violazioni della legge (articolo 7) e l'abrogazione della disciplina vigente della materia (articolo 8).
Per quanto di competenza della Commissione, si sofferma sull'articolo 7 relativo alle sanzioni.
A tal proposito ricorda che le prescrizioni recanti l'obbligo di deposito legale, originariamente assistite da sanzioni penali, sono state depenalizzate per effetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale». Le sanzioni amministrative attualmente previste vanno dal pagamento di una somma da lire 40.000 a lire 400.000 sino alla sospensione temporanea dell'esercizio della professione (articolo 8 della legge n. 374 del 1939).
Il provvedimento modifica la disciplina sanzionatoria, prevedendo che nel caso di


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violazione delle disposizioni del provvedimento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria «pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro».
Pertanto si introduce un meccanismo di proporzionalità dell'entità della sanzione al valore commerciale del documento.
Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dal deposito degli esemplari. Inoltre la sanzione è ridotta ad un terzo qualora il soggetto obbligato provveda successivamente al deposito degli esemplari dovuti. La disposizione dovrebbe intendersi nel senso che la sanzione è ridotta ad un terzo qualora il soggetto provveda in ritardo (rispetto al termine di sessanta giorni di cui all'articolo 5, c. 3), ma prima della contestazione della violazione, alla consegna delle copie dovute.
Al riguardo osserva che sarebbe opportuno precisare che la riduzione opera purché la violazione non sia ancora stata contestata. Inoltre nella disposizione non è individuato il parametro di commisurazione della sanzione ridotta, se il limite minimo o massimo edittale. Generalmente il legislatore, nel caso di ravvedimento operoso per un obbligo amministrativamente sanzionato, prende come riferimento il minimo edittale, come nel caso del settore tributario.
Formula conclusivamente una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 ottobre 2003. - Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO indi del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni in materia di patti successori d'impresa.
C. 3870 Buemi.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 settembre.

Nino MORMINO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 di martedì 4 novembre 2003. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Tutela degli animali.
C. 432-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 settembre.

Italico PERLINI (FI), relatore, intervenendo sull'emendamento Vigni 3.1 (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 30 luglio 2003), si sofferma sul problema degli animali impiegati in manifestazioni storiche, come ad esempio il Palio di Siena, o in sagre, per le quali pare opportuno prevedere una deroga rispetto alla disciplina in esame.

Enrico BUEMI (Misto-SDI) ritiene il principio della deroga debba in ogni caso essere stabilito attraverso una norma di rango legislativo.

Francesco BONITO (DS-U), soffermandosi sulla necessità di tutelare gli animali impiegati in sagre e manifestazioni storiche e culturali tipiche della tradizione italiana, rileva che il testo modificato dal Senato non prevede nulla al riguardo. Ritiene pertanto necessario inserire una


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deroga nella normativa di rango primario, rinviandone nelle modalità applicative ad una disciplina di rango diverso, eventualmente regionale.

Vittorio TARDITI (FI) invita a riflettere sui rischi connessi ad una eccessiva frammentazione delle norme.

Italico PERLINI (FI), relatore, giudicando eccessivamente ampio e fuorviante l'aggettivo culturale riferito alle manifestazioni in cui è previsto l'impiego di animali, ritiene preferibile affidare alle regioni la definizione della tipologia delle manifestazioni per le quali è necessario ottenere le autorizzazioni ad impiegare gli animali.

Francesco BONITO (DS-U) concorda sulla proposta del relatore di fare riferimento a manifestazioni storico-culturali autorizzate dalla regione competente.

Nino MORMINO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 159 del codice penale, in materia di sospensione del corso della prescrizione.
C. 4152 Gironda Veraldi.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 ottobre.

Aurelio GIRONDA VERALDI (AN), illustrando la proposta di legge della quale è firmatario, sottolinea che essa è finalizzata a colmare una lacuna esistente nell'ordinamento in materia di disciplina della prescrizione, che talvolta ha comportato interpretazioni giurisprudenziali tra loro contraddittorie, ma soprattutto non conformi al principio costituzionale del giusto processo. A tale fine ritiene opportuno fissare ope legis un termine di trenta giorni a partire dal quale la prescrizione può riprendere il suo corso.

Francesco BONITO (DS-U) ribadisce le perplessità già espresse sulla proposta di legge in esame, che appare come uno strumento a disposizione della difesa per ottenere legittimamente la prescrizione del reato e, conseguentemente, la vanificazione del processo.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) si associa ai rilievi critici del deputato Bonito sull'impianto normativo della proposta di legge, pur dichiarandosi favorevole ad una norma finalizzata ad evitare interpretazioni difformi rispetto al prevalente orientamento della Cassazione.

Sergio COLA (AN) ritiene che la fissazione di un termine massimo di durata della sospensione della prescrizione risponda ad un principio di civiltà giuridica e che non sia opportuno assumere come dato di fatto le lungaggini dovute alla crisi della giustizia. Ritiene tuttavia che il termine di trenta giorni a partire dal momento in cui sia stato eccepito l'impedimento che ha dato luogo alla sospensione della prescrizione sia troppo breve, ritenendo più congruo quello di sessanta giorni.

Niccolò GHEDINI (FI), pur ritenendo opportuno prevedere una norma che eviti interpretazioni discordanti dell'articolo 159 del codice penale, richiama l'attenzione sull'articolo 477 del codice di procedura penale in materia di durata e prosecuzione del dibattimento. In ogni caso non condivide il termine di trenta giorni contenuto nella proposta di legge in esame e ritiene preferibile fare riferimento all'effettiva durata dell'impedimento, come del resto già prevede il codice di rito.

Nino MORMINO (FI), nel richiamare la variegata casistica dei legittimi motivi di impedimento alla prosecuzione del dibattimento, esprime perplessità sulla fissazione di un termine unico, manifestando maggior propensione per una modulazione di termini articolata a seconda delle varie cause di sospensione.


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Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 di martedì 4 novembre. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione.
C. 26 Stefani, C. 385 Volontè, C. 1177 Anedda, C. 1243 Pisapia, C. 2084 Pecorella, C. 588 Cola, C. 539 Siniscalchi, C. 3021 Giulietti e C. 2764 Pisapia.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 maggio 2003.

Gaetano PECORELLA, presidente, fa presente che il deputato Anedda, a seguito della sua nomina a capogruppo di Alleanza nazionale, non potrà portare a termine il proprio mandato di relatore del provvedimento. Comunica quindi che il deputato Bertolini ha accettato la proposta di subentrare all'onorevole Anedda in qualità di relatore. Ritiene tuttavia necessario - consentendovi la Commissione - chiedere alla Presidenza della Camera di rinviare la trattazione del provvedimento in Assemblea, prevista per la prossima settimana, al fine di consentire al deputato Bertolini di presentare eventuali modifiche al testo unificato, anche alla luce degli orientamenti emersi dal dibattito.

Sergio COLA (AN), dopo aver ricordato il generale orientamento favorevole al progetto di legge, concorda sull'opportunità di chiedere un rinvio del suo esame in Assemblea.

Nino MORMINO (FI), dopo aver ricordato che fra le questioni più controverse vi era quella delle sanzioni per il reato di diffamazione, prospetta l'opportunità di costituire un Comitato ristretto che riprenda l'esame del testo unificato sulla base di una visione organica delle varie problematiche.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) rileva che la sostanziale depenalizzazione del reato di diffamazione ha suscitato forti perplessità, soprattutto in considerazione del grave vulnus inflitto all'onorabilità della persona. In ogni caso non ritiene necessario modificare sostanzialmente il testo unificato, che è stato elaborato anche a seguito di un confronto con le varie categorie interessate, e si dichiara disponibile ad una rivisitazione delle norme più controverse.

Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

COMITATO DEI NOVE

Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi.
C. 2444-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.40 alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni.
C. 4294 Governo.

Modifiche alla composizione ed alle competenze del tribunale penale per i minorenni.


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C. 2501 Governo, C. 1485 Valpiana, C. 1887 Biondi, C. 2119 Siniscalchi e C. 2705 Lucidi.

Norme di recepimento della decisione quadro del Consiglio UE relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.
C. 4246 Kessler.

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire.
C. 3838 Bonito e C. 3839 Lettieri.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI