II Commissione - Resoconto di marted́ 29 luglio 2003


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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 luglio 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino.

La seduta comincia alle 9.20.

Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2003, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni ed altri organismi.
Atto n. 252.
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Gaetano PECORELLA, presidente, in sostituzione del relatore Lussana, illustra lo schema di decreto ministeriale trasmesso alle Camere il 1o luglio scorso, che dà attuazione al disposto dell' articolo 32 (commi 2 e 3) della legge finanziaria 2002, disponendo in ordine al riparto - per l'anno 2003 - dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia relativo ai contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.


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Nella tabella 1 allegata alla legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002) viene individuato il Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale di Milano (CNPDS) come ente destinatario di uno specifico contributo da parte del Ministero della giustizia pari a 155.000 euro. Tale somma era appostata in un autonoma unità previsionale di base, U.P.B. 4.1.2.3, al capitolo 1806.
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2002 gli importi dei contributi previsti da leggi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni e così via, sono ora iscritti in un'unica U.P.B., nello stato di previsione di ogni Ministero.
Per quanto riguarda l'anno finanziario 2003, la tabella C allegata alla legge n. 289 del 2002 prevede, per tali contributi da parte del Ministero della giustizia, uno stanziamento complessivo in bilancio pari a 138.000 euro, appostato nella U.P.B. 1.1.2.1, al capitolo 1160.
Tale stanziamento è assegnato per la quota parte di - 137.000 al Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale di Milano.
Nella relazione ministeriale al provvedimento «viene considerato il ruolo attivo svolto da tale centro sin dal 1948 nei settori legati al sistema delle prevenzione del crimine, della giustizia penale e della difesa sociale, nonché il rilievo delle iniziative e delle ricerche promosse dallo stesso Ente nel campo dei problemi giuridici e dell'amministrazione della giustizia in genere».
Propone conclusivamente di esprimere parere favorevole.

Luigi VITALI (FI) concorda con il relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 9.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 luglio 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino.

La seduta comincia alle 9.25.

Riassetto del sistema radiotelevisivo.
C. 310-B e abbinate, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite VII e IX).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi VITALI (FI), relatore, ricorda che il testo unificato in esame sul quale la Commissione giustizia è chiamata ad esprimere un parere interviene in diversa misura su vari profili della disciplina del sistema delle comunicazioni, e in particolare sul sistema dell'emittenza radiotelevisiva nazionale e locale. Trattandosi di una seconda lettura da parte della Camera, l'esame si riduce alle sole parti in cui non vi sia la doppia lettura da parte dei due rami del Parlamento.
Si tratta in particolare dell'articolo 10, relativo alla tutela dei minori nella programmazione televisiva, che detta una serie di norme a tutela dei minori nella programmazione televisiva. La disposizione prevede, in particolare, il recepimento a livello legislativo del codice di autoregolamentazione «TV e minori» (approvato il 29 novembre 2002), la rimodulazione, in un'ottica di sostanziale inasprimento delle pene, delle procedure sanzionatorie, nonché l'introduzione di specifici obblighi di tutela e garanzia dei minori a carico delle emittenti, con particolare riferimento alla programmazione in determinate fasce orarie, alle trasmissioni specificamente dedicate ai minori e ai contenuti dei messaggi pubblicitari.
Le principali modifiche introdotte al Senato riguardano, innanzitutto, l'impiego di minori di anni 14 nelle trasmissioni televisive e le sanzioni per la violazione delle norme a tutela dei minori. Per quanto concerne l'impiego dei minori di


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14 anni nelle trasmissioni televisive, si rimette la disciplina della materia a un regolamento interministeriale.
Per quanto concerne l'applicazione delle sanzioni per la violazione delle norme a tutela dei minori, si è esplicitato che la pubblicità delle sanzioni, inflitte sia dalla Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che dal Comitato di applicazione del codice «TV e minori», deve essere assicurata in modo adeguato, anche mediante la diffusione della notizia nei notiziari trasmessi, in ore di massimo o di buon ascolto, dall'emittente sanzionata (comma 4, ultimo periodo).
Il testo approvato dalla Camera dei deputati rinviava, sul punto, a «quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione TV e minori», il quale, tuttavia, non recava alcuna specifica disposizione al riguardo, rendendo di incerta applicazione la norma.
Sempre in materia di sanzioni, si è di fatto ammessa la possibilità di oblazione.
Altre modifiche introdotte al Senato riguardano l'attività del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione «TV e minori» (comma 5), l'attività di informazione al Parlamento sull'applicazione della legge (comma 7), nonché le trasmissioni per promuovere l'uso corretto e consapevole del mezzo radiotelevisivo (comma 9).
Si è poi specificato che le trasmissioni televisive realizzate dai ministri delle comunicazione e dell'istruzione, al fine di promuovere un uso corretto e consapevole del mezzo radiotelevisivo, debbano essere trasmesse in orari di buon ascolto, con particolare riferimento al servizio pubblico.
Formula conclusivamente una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 29 luglio 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino.

La seduta comincia alle 9.30.

Disposizioni in materia di corrispondenza dei detenuti.
C. 2675 Governo.
(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 9 luglio 2003.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che sono stati presentati due emendamenti (vedi allegato 1).

Francesco CARBONI (DS-U), relatore, illustra il suo emendamento 1.2, diretto ad inserire l'obbligo della motivazione sia per i provvedimenti emessi la prima volta, sia per quelli reiterati.

Gaetano PECORELLA, presidente, fa presente che tale disposizione è già contenuta nel testo base in esame ed invita il relatore a ritirare l'emendamento 1.2.

Francesco CARBONI (DS-U), relatore, al fine di evitare dubbi interpretativi, ritira l'emendamento 1.2.

Gaetano PECORELLA, presidente, stante l'assenza dei presentatori, avverte che si intende abbiano rinunciato all'emendamento Mantini 1.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli 1, 2, 3 e 4 del disegno di legge C. 2675 del Governo.

Gaetano PECORELLA, presidente, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.


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SEDE REFERENTE

Martedì 29 luglio 2003. - Presidenza del vicepresidente Pier Paolo CENTO. - Intervengono il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo ed i sottosegretari di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino e Jole Santelli.

La seduta comincia alle 9.35.

Traffico di persone.
C. 1255-1584/D approvato, in un testo unificato, dalla Camera, modificato dal Senato e successivamente dalla Camera e dal Senato.
(Esame e rinvio - Richiesta di trasferimento in sede legislativa).

La Commissione inizia l'esame.

Anna FINOCCHIARO (DS-U), relatore, dà conto delle modifiche apportate dal Senato con l'inserimento, all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, di una disposizione riguardante anche i reati monosoggettivi di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta, alienazione ed acquisto di schiavi. La Camera aveva ridotto la modifica alla sola ipotesi associativa finalizzata a tali reati. Il Senato è poi tornato sulle disposizioni relative all'inapplicabilità delle speciali misure di protezione previste per i collaboranti ed all'attività sotto copertura, in relazione alle quali il Governo, in Commissione giustizia alla Camera, aveva espresso parere contrario sugli emendamenti volti a modificare il testo approvato dal Senato in prima lettura. Per quanto riguarda le misure di protezione, il Senato ha infatti soppresso la citata norma sulla inapplicabilità, reintroducendo all'articolo 11 la disposizione sulla materia dei collaboranti già prevista dal testo approvato dal Senato in prima lettura. Quanto alle attività sotto copertura, il Senato ha confermato la sua prima lettura del testo eliminando il presupposto associativo ed ha inoltre reintrodotto la possibilità di applicare la disposizione in esame alle fattispecie di istigazione alla prostituzione e sfruttamento e favoreggiamento della stessa.
Sono state infine introdotte modifiche di carattere tecnico-contabile, volte ad assicurare la copertura finanziaria per il fondo sulle misure contro la tratta previsto dall'articolo 12.
Dopo aver ricordato che il provvedimento è giunto alla quarta lettura, sottolinea la necessità di pervenire rapidamente alla sua approvazione, anche in considerazione dell'emergenza del fenomeno criminale del traffico legato all'espianto di organi. Al fine di accelerare l'iter, chiede pertanto che esso prosegua in sede legislativa.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO si sofferma sui punti nodali emersi nei vari passaggi del provvedimenti fra i due rami del Parlamento, sottolineando il fatto che il Senato ha inteso affidare le misure di carattere premiale ad un provvedimento organico ed ha voluto eliminare aprioristiche limitazioni alla possibilità di svolgere attività sotto copertura, che spesso sono necessarie al fine di identificare le organizzazioni criminali.
Sottolinea quindi che lo spostamento della copertura finanziaria dal Ministero del welfare alla Presidenza del Consiglio rende più certo il reperimento dei fondi destinati alla copertura delle norme di carattere sociale che si sono volute accompagnare a quelle di natura repressiva.
Osserva infine che, dato il minuzioso approfondimento di ciascuna norma del testo da parte di entrambi i rami del Parlamento, è auspicabile pervenire prima della pausa estiva dei lavori parlamentari all'approvazione di una legislazione adeguata sulla materia, conformemente alle aspettative presenti in ambito europeo.

Pier Paolo CENTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di oggi.


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Invita quindi i rappresentanti dei gruppi a pronunciarsi in merito alla richiesta di trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

I deputati Luigi VITALI (FI), Enrico BUEMI (Misto-SDI), Giuseppe FANFANI (MARGH-U) e Carolina LUSSANA (LNP) esprimono l'assenso dei rispettivi gruppi.

Pier Paolo CENTO, presidente, avverte che la richiesta di trasferimento in sede legislativa sarà trasmessa al Presidente della Camera una volta verificata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 92, comma 6, del regolamento. Rinvia quindi il seguito dell'esame al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 9.50, è ripresa alle 18.10.

Misure in materia di diritto di famiglia e dei minori.
C. 2517 Governo, C. 308 Mazzuca, C. 315 Mazzuca, C. 816 Molinari, C. 2088 Mario Pepe, C. 2703 Castagnetti, C. 2663 Tanzilli e C. 2641 Finocchiaro.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 luglio 2003.

Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nella precedente seduta è stato accantonato l'esame dell'articolo 3 e delle proposte modificative ad esso riferite ed è iniziato l'esame dell'articolo 4 e dei subemendamenti presentati all'emendamento 4.200 del Governo (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 24 luglio 2003).

La Commissione respinge il subemendamento Maura Cossutta 0.4.200.30.

Ciro FALANGA (FI) ritira il suo subemendamento 0.4.200.5.

Tino IANNUZZI (MARGH-U) illustra il subemendamento 0.4.200.8, diretto ad assicurare la presenza dei giudici onorari nei collegi giudicanti non solo per la materia penale ma anche in quella civile, a differenza di quanto contenuto nell'emendamento 4.200 del Governo che la limita soltanto alla materia penale. Sottolinea l'importanza della presenza di un soggetto specializzato quale è il giudice onorario al fine dell'integrazione dei saperi, che appare fondamentale data la complessità e la delicatezza del giudizio in materia minorile.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) si dichiara favorevole all'emendamento Fanfani 0.4.200.8, non comprendendo i motivi per i quali si voglia limitare l'apporto dei giudici onorari in materia civile, la cui esperienza può risultare utile per il superamento di uno stato di difficoltà attinente anche alle dinamiche relazionali all'interno della famiglia e non soltanto in ordine a comportamenti devianti di rilevanza penale.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) giudica irrazionale la distinzione operata tra la materia civile e quella penale sotto il profilo della presenza del giudice onorario, il cui ruolo è peraltro definito in maniera poco chiara e tale da far assimilare le sue funzioni a quelle di un semplice consulente.

Carolina LUSSANA (LNP), relatore, fa presente che la differenziazione proposta corrisponde alla scelta del Governo, condivisa anche dal relatore, di ricondurre il momento della decisione in capo ai magistrati togati e non anche ad esperti che, essendo per lo più privi di una specifica cultura giuridica, potrebbero non essere in grado di valutare adeguatamente le prove. La presenza del giudice onorario appare inoltre più importante per una migliore valutazione delle problematiche relative alla devianza minorile, mentre non è da ritenersi parimenti fondamentale per i giudizi in sede civile.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) osserva che la distinzione tra la materia


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penale e quella civile non è coerente con l'obiettivo di ricondurre ad unità la giurisdizione minorile. Esprime inoltre rilievi critici sulla figura del giudice onorario, che in materia penale sembra dotato di poterE giudicante mentre in materia civile sembra equiparato al ruolo di un mero consulente. Ritiene che la presenza del giudice onorario nelle cause di separazione dei coniugi potrebbe essere utile ai fini della scelta circa l'affidamento dei figli.
Nel ricordare che gran parte del lavoro giudiziario in materia minorile viene svolto dai giudici onorari, la cui presenza risulterà limitata anche in virtù dell'approvazione del provvedimento in esame, ribadisce infine preoccupazione per il fatto che il medesimo non prevede un aumento dell'organico della magistratura.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) rileva che la figura di giudice onorario delineata nel provvedimento in esame configura un istituto che si pone al di fuori del vigente ordinamento. Infatti qualunque giudice, togato od onorario che sia, si intende che debba partecipare alla camera di consiglio in quanto è un magistrato a tutti gli effetti. Non ha quindi senso limitare le funzioni dei giudici onorari assimilando questi ultimi a consulenti incaricati di delineare il profilo psicologico del minore perché ciò, oltre a presentare una forviante incertezza terminologica, introduce nel sistema principi poco chiari e perciò suscettibili di incertezza interpretativa.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) esprime rilievi fortemente critici sull'impronta culturale che caratterizza il provvedimento, improntato ad una visione arcaica e primitiva della giustizia minorile che il suo gruppo respinge fermamente, quella cioè che la devianza minorile rappresenti un rischio per l'ordine pubblico cui è necessario far fronte con misure meramente repressive. Al contrario l'evoluzione della scienza giuridica, confortata anche dalla giurisdizione di altri paesi, appare in netto contrasto con un sistema che riduca la giustizia minorile ad una giustizia del «piccolo adulto», adattando ai minori le pene previste nel codice penale. La filosofia alla quale si ispira il Governo in materia di diritto minorile si evince chiaramente dal disegno di legge C.2501, il cui esame è stato sospeso dalla Commissione.

Il sottosegretario Jole SANTELLI nega che la riforma del Governo si ispiri alla filosofia ipotizzata dal deputato Finocchiaro e ribadisce che l'obiettivo è quello di estendere la competenza dei giudici specializzati ad una più vasta gamma di problematiche.
Fa altresì presente che in materia penale la partecipazione del giudice onorario al collegio giudicante ha una valenza ineliminabile proprio sotto il profilo della specializzazione, a differenza della materia civile dove il procedimento si basa soprattutto sulla fase istruttoria che è affidata ad un singolo giudice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Fanfani 0.4.200.8 ed approva il subemendamento Cirielli 0.4.200.9.

Ciro FALANGA (FI) ritira il subemendamento 0.4.200.11.

Tino IANNUZZI (MARGH-U) raccomanda l'approvazione del subemendamento Fanfani 0.4.200.10, diretto a consentire la scelta del giudice onorario all'interno di un'ampia gamma di professionalità di specialisti, al fine di tutelare nel miglior modo possibile l'interesse del minore.

Enrico BUEMI (Misto-SDI), nel sottolineare il distacco e la freddezza che spesso caratterizza il giudicato in materia di minori, richiama l'importanza di un apporto di sensibilità più ampie, capaci di interpretare la molteplicità di situazioni di cui si deve tener conto ai fini di decisioni che possono influire anche negativamente sulla crescita dei minori.

Ciro FALANGA (FI) invita a circoscrivere le figure professionali da cui trarre i


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giudici onorari a quelle realmente utili a dare un contributo nell'adozione di decisioni che abbiano ad oggetto i minori.

Nino MORMINO (FI) non ritiene utile allargare eccessivamente il campo degli specialisti tra i quali nominare i giudici onorari, ricordando che è soltanto uno il soggetto chiamato ad integrare il collegio giudicante. Da questo punto di vista ritiene che gli assistenti sociali siano tra i soggetti maggiormente qualificati, proprio per la loro esperienza professionale, a far parte dei collegi giudicanti.

Gaetano PECORELLA, presidente, data la molteplicità delle posizioni espresse, propone, consentendovi la Commissione di porre in votazione il subemendamento Fanfani 0.4.200.10 per parti separate, con riferimento ad ogni singola figura professionale, salvo che per la parte relativa ai pedagogisti, che risulta preclusa dall'approvazione del subemendamento Cirielli 0.4.200.9.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge ciascun riferimento a sociologi, pediatri ed assistenti sociali contenuto nel subemendamento Fanfani 0.4.200.10.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U), illustrando il subemendamento 0.4.200.12, si sofferma sulla definizione dei compiti del giudice onorario che, in base all'emendamento del Governo, configura un quid novi che si pone in contrasto con il vigente ordinamento. A tale proposito ricorda che l'articolo 6 della legge istitutiva del tribunale dei minori, che risale al 1934, configura i giudici onorari come soggetti esperti che, una volta nominati, acquisiscono a tutti gli effetti la qualifica di magistrati, in evidente contrasto con quanto previsto all'articolo 6-bis come formulato nell'emendamento 4.200 del Governo.
Osserva altresì che all'articolo 4 del provvedimento è previsto che in sede di udienza preliminare la sezione sia composta da un giudice togato assistito da un giudice onorario, di fatto affidando il giudizio ad un giudice monocratico e dequalificando a ruolo di mero assistente quello onorario.

Il sottosegretario Jole SANTELLI, al fine di evitare ambiguità interpretative in ordine al ruolo di assistenza del magistrato onorario, presenta una riformulazione dell'emendamento 4.200 del Governo (vedi allegato 2).

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) ritira il subemendamento 0.4.200.12.

Tino IANNUZZI (MARGH-U), intervenendo sull'emendamento 4.200 (seconda formulazione) del Governo, rileva che, nonostante le modifiche introdotte, quella del giudice onorario rimane una figura ibrida sotto il profilo delle funzioni. In materia civile, infatti, esse restano di carattere meramente istruttorio, non potendo egli partecipare alla fase decisionale, in base ad un'ingiustificata separatezza che impedisce di portare in camera di consiglio il suo sapere.

Marcella LUCIDI (DS-U) osserva che l'emendamento 4.200 (seconda formulazione) del Governo configura una violazione del principio del contraddittorio, in quanto, a fronte di un giudice onorario che in sostanza riveste funzioni di assistente del giudice togato, non consente di sviluppare una dialettica processuale alla presenza di un consulente di parte. Ritiene quindi necessario consentire al giudice togato di avvalersi dell'apporto di una figura effettivamente giudicante per assumere una decisione che sia realmente nell'interesse del minore.

La Commissione approva l'emendamento 4.200 (seconda formulazione) del Governo, risultando preclusi tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 4.

Gaetano PECORELLA presidente, avverte che la Commissione dovrà ora riprendere l'esame dell'emendamento 3.350 (terza formulazione) del relatore, precedentemente accantonato.


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Anna FINOCCHIARO (DS-U) osserva che la dizione «magistrati del tribunale per i minorenni» contenuta alla lettera b) di tale emendamento si presta a dubbi interpretativi, non potendosi evincere con certezza se in tale categoria siano ricompresi anche i pubblici ministeri.

Carolina LUSSANA (LNP), relatore, condivide i rilievi del deputato Finocchiaro e presenta una riformulazione del suo emendamento 3.350 (terza formulazione) (vedi allegato 2).

La Commissione approva l'emendamento 3.350 (quarta formulazione) del relatore.

Gaetano PECORELLA, presidente, passando all'esame dell'articolo 5, avverte che gli emendamenti Ruta 5.320 e Magnolfi 5.323 sono preclusi dall'approvazione dell'articolo 7. Avverte altresì che, stante l'assenza dei presentatori, si intende abbiano rinunciato all'emendamento Olivieri 5.321, identico all'emendamento Benedetti Valentini 5.350, ritirato dal proponente.

Tino IANNUZZI (MARGH-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Fanfani 5.324, che al secondo comma ripropone la questione della specializzazione dei pubblici ministeri assegnati alle sezioni specializzate.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) sottolinea l'importanza della specializzazione del pubblico ministero nei giudizi in materia minorile.

Carolina LUSSANA (LNP), relatore, dopo aver sottolineato la necessità di prevedere la specializzazione dei magistrati requirenti anche per il secondo grado di giudizio, presenta gli emendamenti 5.30 e 5.31 (vedi allegato 2). Fa presente che l'emendamento 5.31 tiene conto sia delle preoccupazioni espresse dal deputato Fanfani sia di quanto già approvato dalla Commissione all'articolo 1 relativamente ai magistrati.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) ritira l'emendamento 5.32.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 5.30 e 5.31 del relatore.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che, stante l'assenza dei presentatori, si intende abbiano rinunciato agli emendamenti Maura Cossutta 5.6 e Burani Procaccini 5.7.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di circostanze del reato e di recidiva. C. 2055 Cirielli.
Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. C. 3744 Governo.
Disposizioni concernenti i giudici onorari. C. 3413 Catanoso e C. 2840 Mazzoni.
Tutela del commercio filatelico. C. 1156 Peretti.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI