IX Commissione - Marted́ 15 luglio 2003


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ALLEGATO 1

Decreto-legge 151/2003: Modifiche ed integrazioni al codice della strada (C. 4118 Governo).

EMENDAMENTI DEL GOVERNO

ART. 2.

Premettere al comma 1 il seguente:
01. All'articolo 85, comma 4, dopo le parole: «destinato a tale uso» sono aggiunte le parole: «ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione».
2. 500.Il Governo.

Al comma 3, lettera a), le parole: delle categorie A sono sostituite dalle seguenti: della categoria. Conseguentemente le parole: B, C e D sono soppresse.
2. 501.Il Governo.


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ALLEGATO 2

Decreto-legge 151/2003: Modifiche ed integrazioni al codice della strada (C. 4118 Governo).

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI DEL RELATORE

Al capoverso «Al comma 14», sopprimere la lettera a).

Al capoverso «7-bis», dopo le parole: dai commi 4, 5 e 6 aggiungere le seguenti: salvo quanto previsto dal 5-bis.

Sopprimere la lettera c).

Al capoverso «Al comma 15» sopprimere la lettera a).

Al capoverso «4-bis» dopo le parole: comma 3 aggiungere le seguenti: salvo quanto previsto dal 3-bis e sopprimere le parole: con tutte le cautele.

Sopprimere la lettera c).
0. 3. 101. 1.Duca, Raffaldini, Mazzarello.

Inserire nella Tabella la seguente voce: Art. 7, comma 14 (ZTL) punti 2.
0. Tab. 38. 14. Tocci, Duca, Raffaldini.

Inserire nella Tabella la seguente voce: Art. 7, comma 14 (aree pedonali) punti 2.
0. Tab. 38. 13.Tocci, Raffaldini, Duca.

Inserire nella Tabella le seguente voce: Art. 7 comma 14 (corsie riservate) punti 2.
0. Tab. 38. 12.Tocci, Duca, Raffaldini.

Punti previsti per l'articolo 145:
comma 5: sostituire la cifra
8 con la cifra 4;
commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9: sostituire la cifra 5 con la cifra 2.
0. Tab. 38. 9.Duca, Raffaldini, Panattoni.

Punti previsti per l'articolo 145:
comma 2: sostituire la cifra
2 con la cifra 1;
comma 3: sostituire la cifra 5 con la cifra 4.
0. Tab. 38. 10.Duca, Raffaldini, Susini.

Punti previsti per l'articolo 148: comma 15, con riferimento al comma 2 sostituire la cifra: 4 con la cifra 3.
0. Tab. 38. 11.Duca, Raffaldini, Susini.

Punti previsti per l'articolo 149: comma 6: sostituire la cifra 8 con la cifra 5.
0. Tab. 38. 5.Raffaldini, Duca, Panattoni.

Punti previsti dell'articolo 154: comma 7: sostituire la cifra 8 con la cifra 5.
0. Tab. 38. 1.Duca, Raffaldini, Mazzarello.


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Inserire nella Tabella la seguente voce: Art. 158 comma 2, lettera d) punti 2.
0. Tab. 38. 6.Tocci, Raffaldini, Duca, Panattoni.

Inserire nella Tabella la seguente voce: Art. 158, comma 2, lettera g) punti 2.
0. Tab. 38. 7.Raffaldini, Duca, Mazzarello, Tocci.

Inserire nella Tabella la seguente voce: Art. 158, comma 2, lettera h) punti 2.
0. Tab. 38. 8.Raffaldini, Duca, Mazzarello, Tocci.

Sopprimere la voce: Art. 159, comma 7.
0. Tab. 38. 2.Tocci, Raffaldini, Duca.

Punti previsti per l'articolo 172, commi 8 e 9: sostiture la cifra 4 con la cifra 2.
0. Tab. 38. 3.Duca, Raffaldini, Mazzarello.

Punti previsti per l'articolo 172, commi 8 e 9: sostiture la cifra 4 con la cifra 3.
0. Tab. 38. 4.Duca, Raffaldini, Susini.

Alla tabella allegata, ultimo periodo, dopo le parole: patente aggiungere le seguenti: di categoria B o superiori.
0. Tab. 37. 17.Duca, Raffaldini, Panattoni.

Alla tabella allegata, ultimo periodo, le parole: cinque anni sono sostituite con le parole: 2 anni.
0. Tab. 37. 16.Duca, Raffaldini, Mazzarello.

Alla tabella allegata, ultimo periodo, le parole: cinque anni sono sostituite con le parole: tre anni.
0. Tab. 37. 15.Raffaldini, Duca, Mazzarello.


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ALLEGATO 3

Decreto-legge 151/2003: Modifiche ed integrazioni al codice della strada (C. 4118 Governo).

EMENDAMENTO 3.101 DEL RELATORE (NUOVA FORMULAZIONE)

ART. 3.

Al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere la lettera c).
b) alla lettera d), sostituire il capoverso: «7-bis» con il seguente:
«7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima ai conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Della intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo;
c) sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, al comma 15 apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere la lettera b).
b) alla lettera d), sostituire il capoverso: «4-bis» con il seguente:
«4-bis
. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida.
Trascorso il necessario periodo di riposo la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo».
c) sopprimere la lettera e).


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Conseguentemente, dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
15-bis. All'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 9 è sostituito dal seguente:
9. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II del titolo VI.
b) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relativi ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis viola le altre prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.
3. 101.(Nuova formulazione). Il Relatore.


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ALLEGATO 4

Decreto-legge 151/2003: Modifiche ed integrazioni al codice della strada (C. 4118 Governo).

PROPOSTE DI COORDINAMENTO FORMALE DEL RELATORE

All'articolo 2:
al comma 1, lettera
a), la parola: «motocarrozzetta» è sostituita dalla seguente: «motocarrozzette».
al comma 1, lettera b), le parole: «lettera c)» sono soppresse.

All'articolo 3:
al comma 4, lettera
d), le parole: «alla sanzione amministrativa», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione amministrativa è».
al comma 4, lettera e), le parole: «è sostituito dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è sostituito dai seguenti».
al comma 6, lettera b), le parole: «sono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «sono abrogati».
al comma 16, lettera d), le parole: «ovvero con limitatori di velocità o di cronotachigrafo manomesso» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero con limitatori di velocità o cronotachigrafo manomesso».
al comma 16, lettera f), le parole: «mancante o manomesso» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «mancante, manomesso o non funzionante».
al comma 16, lettera g), le parole: «Alle violazioni di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Alla violazione di cui al comma 2».
al comma 19, lettera b), le parole: «articolo 13, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 13, terzo comma».

All'articolo 4:
al comma 1, lettera
b), le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti».
al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, lettera f), le parole: «come modificato dall'articolo 7, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «e successive modificazioni».
al comma 1, lettera b), le parole da: «In altri casi» sino a: «apparecchiature debitamente omologate» sono soppresse.
al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di Polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate».
al comma 2, lettera a), le parole: «il secondo periodo è abrogato» sono sostituite dalle seguenti: «il secondo periodo è soppresso».


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All'articolo 7:
al comma 3, alinea, dopo le parole: «All'articolo 7, comma 1,» sono inserite le seguenti: «capoverso Art. 126-bis
al comma 6, le parole: «ed integrazioni» sono soppresse.
al comma 9, le parole: «12 giugno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «20 giugno 2002» e le parole: «del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «dello stesso decreto legislativo».
al comma 10, le parole: «decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».