III Commissione - Resoconto di marted́ 17 giugno 2003


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SEDE REFERENTE

Martedì 17 giugno 2003. - Presidenza del presidente Gustavo SELVA. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Cosimo Ventucci.

La seduta comincia alle 10.30.

Ratifica Convenzione Italia-Uzbekistan sulle evasioni fiscali.
C. 3957 Governo.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Giuseppe NARO (UDC), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e quello della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 novembre 2000. Osserva preliminarmente che il trattamento fiscale, per quanto attiene alle imposte sui redditi dei soggetti non residenti, è regolato dal TUIR (testo unico sull'imposta sul reddito) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, quando non contemplato appositamente da regole poste in essere a livello di diritto internazionale. E tale circostanza si verifica con il documento di cui il disegno di legge in discussione prevede la ratifica e l'esecuzione.
È risaputo che, nella seconda metà del secolo appena trascorso, il progresso tecnologico e lo sviluppo delle comunicazioni abbiano reso più frequenti, più dinamiche e soprattutto più produttive le relazioni tra i popoli, specialmente quelle di natura economico-finanziaria. I mercati si sono allargati al punto da non poter essere


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garantiti dai dispositivi normativi vigenti, sia a livello di diritto internazionale che a livello di diritto interno proprio di ogni singolo Paese. Per tale ragione si sono rese necessarie intese multilaterali o semplicemente bilaterali, quale - ad esempio - quella in esame. Tali intese creano il clima idoneo all'ottimizzazione dei rapporti commerciali, delle strutture finanziarie relative e soprattutto della maggiore tutela nei riguardi degli operatori. Il loro perfezionamento, in definitiva, produce uno strumento flessibile per l'adeguamento del mercato alle dinamiche globali in costante trasformazione.
Tra le tante intese, di cui si avvertiva il bisogno, importanza rilevante assumeva - e continua ad assumere - la Convenzione-tipo dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), per mezzo della quale si impedisce che gli operatori vengano gravati da doppia tassazione sulla stessa operazione economico-finanziaria o commerciale. Si tratta di uno schema-tipo bilaterale, nel cui contesto vengono regolate le necessità e le prospettive dei due Paesi contraenti, per offrire le migliori garanzie agli operatori e per non intralciare la competitività.
Nello specifico, rileva che la Convenzione in esame tra l'Italia e l'Uzbekistan appartiene all'attualità storica, in quanto questo Stato è uno dei tanti Paesi che devono la propria indipendenza allo sfaldamento dell'ex Unione Sovietica. In queste realtà vengono proposte allettanti offerte agli investitori italiani, anche in funzione della politica di privatizzazioni che la nuova classe dirigente di quei Paesi ha programmato e intende realizzare.
La Convenzione è composta da 31 articoli e da un Protocollo aggiuntivo e mantiene quindi la struttura fondamentale del modello elaborato dall'OCSE. È un documento che consente al nostro paese di avviare con questo giovane autonomo Stato rapporti di fiducia, destinati comunque al reciproco sviluppo socio-economico. Il documento in esame, nella sostanza, rende possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra Stato in cui viene prodotto il reddito e Stato di residenza del beneficiario di esso.
Naturalmente la Convenzione vale per i soggetti (persone fisiche, giuridiche e loro associazioni) residenti in uno dei due Stati contraenti o in entrambi. Essa si applica tanto all'imposizione sul reddito quanto a quella sul patrimonio. Anche se in Italia non esiste in atto un'imposta sul patrimonio, il punto 1 del Protocollo aggiuntivo decreta l'applicabilità della Convenzione a tale imposta, qualora l'imposta stessa dovesse essere introdotta in tempi successivi. Viene riconosciuto il principio della non discriminazione, per cui uno Stato non può usare trattamento differenziato, o comunque più oneroso, nei confronti dei residenti della controparte rispetto a quello usato nei riguardi dei propri residenti.
Le determinazioni convenute sono conformi a quelle previste dallo schema-tipo dell'OCSE: la tassazione dei beni immobiliari avviene nello Stato in cui gli immobili sono situati (articolo 6); gli utili di impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (articolo 7), a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente a mezzo di stabile organizzazione ivi situata; gli utili del traffico aereo e marittimo sono tassati nello Stato cui appartengono le compagnie e ivi svolgono il volume più consistente delle loro attività (articolo 8); i dividendi societari (articolo 10), gli interessi sugli utili (articolo 11) e le royalties (articolo 12), di norma, sono imponibili nello Stato di residenza, mentre lo Stato in cui i redditi vengono prodotti possono prelevare sui dividendi un'imposta non superiore al 10 per cento e negli altri due casi non superiore al 5 per cento.
Abbastanza articolate e ben delineate sono le risoluzioni che si riferiscono ai redditi da lavoro dipendente (articolo 14) e da lavoro subordinato (articolo 15), tassabili rispettivamente nello Stato in cui il beneficiario ha una «base fissa» e nello Stato i cui redditi vengono prodotti, salvo il caso in cui il beneficiario non


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soggiorni meno di 183 giorni nell'anno. I compensi di artisti e sportivi (articolo 17) sono imponibili nel luogo ove si esercita l'attività, quelli di pensione (articolo 18) nello Stato di residenza del beneficiario.
Sono fatti salvi i prelievi fiscali in capo ai funzionari diplomatici, come vuole il diritto internazionale, ed è prevista la soluzione amichevole delle future controversie in merito alla corretta applicazione della Convenzione. Come contempla lo schema OCSE, è previsto lo scambio di informazioni tra le amministrazioni dei due Paesi contraenti per consentire l'applicazione delle norme convenzionali e prevenire e/o reprimere evasioni fiscali, ferma restando la tutela dei segreti commerciali, industriali e professionali e la salvaguardia di esigenze di ordine pubblico.
Quanto convenuto dai due Stati nell'articolato, esaminato per sommi capi, dimostra quale importanza assume la Convenzione nella razionalizzazione dei rapporti fra Stati in tema fiscale e quali possibilità di crescita e di sviluppo essa è chiamata a esercitare. Ciò osservato, nel ricordare che le determinazioni convenute sono applicabili solo dopo la ratifica del documento, raccomanda una sollecita approvazione del disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Cosimo VENTUCCI condivide i contenuti della relazione svolta ed auspica una sollecita approvazione del disegno di legge di ratifica, osservando in particolare che la Convenzione in esame si muove nella direzione di favorire l'attività delle imprese italiane nei paesi sorti dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica.

Laura CIMA (Misto-Verdi-U) dichiara il proprio assenso sul disegno di legge, auspicando che si pervenga alla ratifica di tute le convenzioni tese a favorire i rapporti con i paesi dell'est.

Gustavo SELVA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e avverte che il disegno di legge sarà inviato alle competenti Commissioni per l'espressione del prescritto parere.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica Accordo culturale, scientifico e tecnologico Italia-Algeria.
C. 4000 Governo.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Marcello PACINI (FI), relatore, illustra i contenuti dell'Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, sottoscritto il 3 giugno 2002 e finalizzato a migliorare la conoscenza reciproca tra i due paesi attraverso la collaborazione nei settori della cultura, della scienza e della tecnologia.
Nell'osservare che l'Accordo prende in considerazione tutti gli aspetti della collaborazione culturale, evidenzia in particolare le disposizioni di cui all'articolo 3 dell'Accordo stesso, relative all'esenzione doganale e fiscale per i beni mobili e immobili necessari all'espletamento delle attività delle istituzioni culturali, nonché quelle di cui agli articoli 4 e 5, che prevedono la cooperazione nel campo editoriale e la collaborazione inter-archivistica e inter-bibliotecaria.
Si sofferma poi sull'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, che quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo ed autorizza il ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Alla luce dei contenuti dell'Accordo e quindi delle prospettive di cooperazione con la Repubblica algerina, conclude auspicando una sollecita approvazione del disegno di legge di ratifica.

Il sottosegretario Cosimo VENTUCCI, nell'auspicare una rapida conclusione dell'iter


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del disegno di legge, sottolinea che l'Accordo in esame consolida la presenza culturale del nostro paese in Algeria ed è propedeutico al rilancio del partenariato euromediterraneo.

Laura CIMA (Misto-Verdi-U) manifesta l'assenso al potenziamento dei rapporti culturali, scientifici e tecnologici con la Repubblica algerina nel quadro della politica euromediterranea, ricordando tuttavia che un atto normativo del Parlamento europeo invita gli Stati membri a condizionare i rapporti con altri paesi al rispetto da parte di questi ultimi dei diritti delle donne. Posto che in Algeria la sharia non agevola la tutela di tali diritti, sollecita il Governo italiano ad adoperarsi in tal senso attraverso l'adozione di una precisa linea politica.

Gustavo SELVA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e avverte che il disegno di legge sarà inviato alle competenti Commissioni per l'espressione del prescritto parere.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.50.

INCONTRO CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

Incontro con una delegazione parlamentare della Moldavia.

L'incontro informale si è svolto dalle 12 alle 12.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 17 giugno 2003. - Presidenza del presidente Gustavo SELVA.

La seduta comincia alle 14.45.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.
Doc. XXII, n. 13 Calzolaio.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta dell'11 giugno 2003.

Gustavo SELVA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Comunica che, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del regolamento, il deputato Emerenzio Barbieri, del gruppo UDC, sostituirà il deputato Marco Follini, dello stesso gruppo, durante l'esame del Doc. XXII, n. 13.

Alberto MICHELINI (FI) dichiara, anche a nome del suo gruppo, l'assenso sull'istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta, allo scopo di fornire una doverosa risposta ai molti interrogativi ancora aperti su una vicenda caratterizzata da aspetti intricati, che tuttavia non nascondono responsabilità primarie delle autorità militari del nostro paese.

Gustavo SELVA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di concludere l'esame preliminare nella seduta odierna.

Valerio CALZOLAIO (DS-U) e Alberto MICHELINI (FI) concordano su tale proposta.

Gustavo SELVA, presidente, dichiara quindi concluso l'esame preliminare ed invita il relatore ad intervenire in sede di replica.

Gian Paolo LANDI di CHIAVENNA (AN), relatore, osserva innanzitutto che a più di nove anni dall'uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin non si può ancora affermare con certezza se si sia trattato


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di una tragica casualità o di un assassinio deliberato, nonostante si siano susseguiti nel tempo indagini giudiziarie, processi, audizioni presso Commissioni parlamentari, atti di sindacato ispettivo. Il fatto che un esecutore materiale e/o partecipante al commando stia scontando una pena definitiva di ventisei anni di reclusione non è sufficiente per poter affermare che giustizia è stata fatta e che è stata raggiunta quella verità che non solo viene pretesa dai genitori e dai parenti delle vittime, ma che deve anche essere ricercata e voluta, in nome della sovranità del popolo italiano, da tutte le istituzioni preposte a vario titolo alla difesa della democrazia.
Evidenzia inoltre che in questo come in altri casi oscuri della storia del nostro paese, la molteplicità degli attori e delle comparse presenti sulla scena del fatto rende complessa e contraddittoria la trama, inquietanti i contorni ambientali, delicato il contesto geopolitico, fatto di azioni militari, attività di cooperazione allo sviluppo, forti interessi economici, coinvolgimento dei servizi di intelligence, bande locali, in uno scenario caratterizzato dalla totale assenza di un ordine costituzionale ed istituzionale. Nella «terra di nessuno» quale era all'epoca la Somalia si è quindi venuto a consumare, fra le tante nefandezze, anche l'omicidio della giornalista e dell'operatore televisivo.
Ribadisce che, nonostante le numerose indagini giudiziarie ed i molti - sicuramente troppi - giudici inquirenti che si sono occupati del caso, nonostante le indagini parlamentari, ad oggi non è possibile affermare se l'omicidio sia riconducibile alla cooperazione deviata, al commercio di armi, allo smaltimento di sostanze tossiche e radioattive, a fatti militari, a bande locali oppure, più banalmente e drammaticamente, ad un fatto occasionale ed estemporaneo. Restano infatti aperti molti interrogativi in merito alla mancata disposizione di un'autopsia per accertare se i colpi mortali furono sparati da distanza ravvicinata o meno; al mancato confronto tra i periti che si occuparono del caso; al mancato confronto tra i responsabili del SISMI e dell'UNOSOM; alle reali ragioni che hanno indotto il SISDE e la polizia giudiziaria ad opporre il segreto ex articolo 203 del codice di procedura penale; ai rapporti ai quali faceva riferimento il direttore del SISDE; al permanere, a tutt'oggi, delle condizioni storico-ambientali per opporre il segreto ex articolo 203 del codice di procedura penale.
Osserva inoltre che alle certezze espresse da alcuni parlamentari in merito ad un movente legato all'attività di inchiesta che la giornalista uccisa stava conducendo, si contrappone la nebulosità che ha caratterizzato le indagini giudiziarie, richiamando in particolare la contraddittorietà tra le dichiarazioni rese dai diversi giudici e la disparità di conclusioni cui sono pervenuti il perito balistico ed il medico legale.
Posto che in questo quadro di ritardi, incertezze, omissioni, opposizioni di segreti e contraddizioni processuali la Camera è chiamata a pronunciarsi sull'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta, precisa che la decisione assunta in sede parlamentare sarà dirimente rispetto a qualsivoglia valutazione che egli, in qualità di relatore, potrà esprimere sul merito della questione, trattandosi di un atto di indirizzo politico che compete alla politica e, per essa, ai partiti rappresentati alla Camera. Dichiara pertanto di rimettersi, in qualità di relatore, a tale sovrana decisione, nella convinzione che alla luce degli elementi sinora acquisiti le forze politiche potranno e dovranno trovare le risposte adeguate per autorizzare o meno l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti in Somalia.
Nel prendere atto conclusivamente di come sia emersa in questa sede una sostanziale condivisione sull'opportunità di istituire una Commissione di inchiesta, ribadisce tuttavia l'intendimento di rimettersi, in qualità di relatore, alla valutazione complessiva della Commissione e successivamente dell'Assemblea.


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Gustavo SELVA, presidente, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per lunedì prossimo, 23 giugno, alle ore 15.

La Commissione concorda.

Gustavo SELVA, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero.
C. 3987 Governo e abb. C. 2208 Calzolaio.