Riordino del settore energetico (C. 3297 Governo e abb.).
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 3297, recante «Riordino del settore energetico», nel testo risultante dagli emendamenti approvati;
rilevato in particolare che le disposizioni di cui al Capo V introducono significative misure in materia di diversificazione delle fonti energetiche a tutela dell'ambiente;
osservato a tal fine che occorre garantire la massima coerenza possibile delle nuove norme con la legislazione vigente e con i provvedimenti legislativi in corso di definizione, salvaguardando altresì i compiti istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che svolge un ruolo primario nel settore delle fonti rinnovabili;
considerato che, in questo contesto, la legge comunitaria 2001 (legge n. 39 del 2002) ha conferito, all'articolo 43, una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, che deve necessariamente essere coordinata con il testo in esame;
espresso apprezzamento per le disposizioni contenute nell'articolo 27, il quale si pone l'obiettivo di garantire la messa in sicurezza dei materiali radioattivi;
ricordato che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2003, anche sulla base dei significativi elementi emersi nel corso dell'apposita indagine conoscitiva svolta dalla VIII Commissione, è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati in varie regioni italiane e che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003 il presidente della società di gestione degli impianti nucleari (SOGIN) è stato nominato commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari;
esprime:
con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 22, comma 1, si specifichi che le variazioni della quota di energia da fonti rinnovabili, per gli anni successivi fino al 2012, possono essere solo variazioni d'incremento e che i decreti che le fissano devono essere adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
b) all'articolo 22, comma 7, si specifichi, conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2001/77/CE, quali prodotti derivanti dalla trasformazione dei rifiuti sono assimilati alle fonti rinnovabili, considerato che, in base all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della citata direttiva 2001/77/CE, sono compresi nella definizione di «fonti energetiche rinnovabili», solo alcuni dei prodotti derivanti dalla trasformazione dei rifiuti (biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas);
c) all'articolo 22, comma 7, si chiarisca che il principio della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti implica il rispetto delle disposizioni del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, attraverso le quali si esplicita il principio in questione;
d) all'articolo 22, si modifichi il comma 8, adeguandolo ai principi della direttiva 77/2001/CE, che include nella definizione di fonte rinnovabile il combustibile da rifiuti, limitatamente alle parti biodegradabili dei rifiuti stessi;
e) all'articolo 24-bis, comma 5, si puntualizzi che i limiti di emissione e di rumore ivi previsti devono essere conformi a quelli previsti dalla disciplina generale contenuta nella legge 26 ottobre 1995, n.447 (legge quadro sull'inquinamento acustico) e successive modificazioni;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, lettera c), in materia di criteri per la formazione di prezzi e tariffe, si consideri l'eventualità di aggiungere infine le parole «con esclusione di quelli istituiti a tutela dell'ambiente», come previsto nell'originario testo presentato dal Governo;
b) all'articolo 6, comma 1, si valuti l'opportunità di sopprimere la lettera g-bis), in quanto i criteri ivi contenuti sono già richiamati dall'articolo 1 comma 1 della legge n. 443 del 2001;
c) all'articolo 6, comma 4, si verifichi la possibilità di coordinare la lettera d) con l'articolo 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001, che ha previsto una forma di coordinamento fra Stato e Regioni, da realizzarsi attraverso la stipula di «intese generali quadro»;
d) all'articolo 21, comma 2, si consideri la possibilità di coordinare la disposizione ivi contenuta con la legge di ratifica del Protocollo di Kyoto (legge n. 120 del 2002), che assegna al Ministro dell'ambiente, o a comitati interministeriali comunque presieduti dal Ministro dell'ambiente, la competenza a determinare gli obiettivi generali per assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal protocollo;
e) all'articolo 22, comma 8, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riferire la disposizione ivi prevista alla «produzione di energia» anzichè alla «produzione di elettricità»;
f) all'articolo 24-bis, comma 3, si consideri la possibilità di riferire la novella ivi contenuta al punto 2 dell'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996;
g) all'articolo 27, si valuti l'opportunità di richiamare i provvedimenti con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati in varie regioni italiane ed è stato nominato il presidente della società di gestione degli impianti nucleari (SOGIN) commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari;
h) all'articolo 27, comma 3, lettera a), si valuti l'opportunità di invertire l'ordine delle proposizioni di cui si compone la stessa lettera a) e di sostituire al primo periodo le parole «di tutti» con «dei»;
i) all'articolo 27, comma 3, lettera l), si consideri la possibilità di riferire la disposizione ivi contenuta anche ai produttori di rifiuti radioattivi;
j) all'articolo 27-sexies, al comma 1 si valuti l'opportunità di prevedere che la delega ivi prevista sia esercitata di «concerto con il Ministro dell'ambiente».