Commissione parlamentare di inchiesta sull'affare Telekom-Serbia - Mercoledì 28 maggio 2003


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ALLEGATO

PROPOSTA DI RICHIESTA DI PROROGA DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEI LAVORI APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare d'inchiesta sull'affare Telekom-Serbia, istituita con la legge 21 maggio 2002, n. 99,
premesso che il suo compito, ai sensi della legge istitutiva, è quello di «indagare sulle vicende relative all'acquisto da parte di STET - Società finanziaria telefonica p.a. - e di Telecom Italia, del 29 per cento di Telekom-Serbia e sugli atti presupposti, connessi e conseguenti all'acquisto, da chiunque compiuti»;
considerato che, senza alcuna anticipazione delle conclusioni che si riterrà di dover tracciare in esito alle indagini, è possibile operare una prima ricostruzione degli elementi oggettivi della vicenda oggetto dell'inchiesta parlamentare, per come finora emersi, nei termini seguenti:
il 9 giugno del 1997, a Belgrado, fu firmato il contratto di compravendita del 49 per cento delle azioni della società Telekom Serbia, ceduto da PTT Traffic Serbia a Stet International Netherlands per il 29 per cento e alla società ellenica di telecomunicazioni OTE per il restante 20 per cento, per un controvalore totale di 1.568.000.000 marchi tedeschi;
su un conto presso la «Leu Bank» di Ginevra - intestato alla società di consulenza macedone «Mak Environment» - venivano accreditati da STET International Netherlands, il 2 luglio 1997 e il 22 giugno 1998, 30 milioni di marchi tedeschi, che costituivano il compenso, convenuto con Telecom Italia da Srdja Dimitrijevic e Gianni Vitali, per la mediazione e le «facilitazioni» svolte dagli stessi nel corso delle trattative per l'acquisto della quota della società telefonica serba;
alla valutazione della società telefonica serba e alle trattative per la conclusione dell'affare lavorarono, quali advisors, la UBS (per la STET-Telecom Italia) e la Natwest Markets (per la PTT Traffic Serbia);
rilevato che il primo anno di lavoro è stato caratterizzato da una intensa attività istruttoria, tradottasi in un alto numero di sedute e di soggetti ascoltati, in una ingente mole di acquisizioni documentali e in talune deliberazioni di rilevante spessore investigativo, e in particolare:
dopo la costituzione, avvenuta con l'elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari nella seduta del 10 luglio 2002, sono stati individuati, già nella seduta del 17 luglio 2002, i possibili filoni di indagine nei quali articolare l'inchiesta, nel rispetto degli scopi fissati dalla legge istitutiva;
successivamente, nel corso di trentacinque sedute (che hanno riguardato, fra l'altro, l'audizione di trentotto soggetti e l'esame testimoniale di sei persone, oltre ad un confronto, e la deliberazione di dieci rogatorie all'estero), gli accertamenti hanno riguardato i tempi e le modalità della trattativa con Telekom-Serbia;
sono state, poi, effettuate indagini con l'obiettivo di verificare, tra l'altro: quali siano stati i fattori alla base della scelta di intavolare le trattative e quali gli amministratori, i manager e le branche operative delle società del gruppo STET-Telecom Italia che hanno condotto le trattative, fino alla stipula definitiva del contratto di acquisizione; se siano stati espressi pareri tecnici, anche da parte delle strutture di controllo interno delle società del gruppo, e quale seguito abbiano avuto tali pareri; a quale livello, tecnico o politico, sia stata gestita la trattativa con Telecom Italia da parte serba e quali fossero i canali privilegiati di comunicazione tra le controparti e i tempi e le


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modalità della partnership tra Telecom Italia e OTE;
un ulteriore filone investigativo ha avuto ad oggetto l'attività di consulenza prestata da banche d'affari e l'attività di mediazione posta in essere da privati per la gestione e la positiva conclusione della trattativa con Telekom-Serbia;
sono state svolte, poi, indagini finalizzate ad accertare se, e in quali termini, della trattativa fosse informato il Governo italiano;
da ultimo, l'attenzione si è concentrata, attraverso le audizioni dell'avvocato Fabrizio Paoletti e del signor Igor Marini, sulla fondatezza o meno di un'ipotesi di pagamento di tangenti che si evincerebbe da uno scritto anonimo pervenuto alla Commissione nel febbraio 2003, corredato di copia di documenti bancari; a tale riguardo, va in effetti sottolineato che trattasi di un aspetto marginale dei lavori finora svolti, aspetto che si è voluto approfondire rapidamente per completezza di accertamenti e, soprattutto, per garantire, attraverso la verifica degli elementi di riscontro che il Marini assumeva di poter fornire, l'onorabilità dei personaggi chiamati in causa;
nella prospettiva di approfondimento dei contorni della vicenda Telekom-Serbia si è, poi, ritenuto opportuno richiedere l'esame di numerose persone, coinvolte a vario titolo nella vicenda e residenti all'estero, e l'acquisizione, anche fuori dall'Italia, della documentazione societaria e bancaria necessaria per verificare la destinazione finale del denaro corrisposto per l'acquisizione; a tal fine, sono state deliberate, nella seduta del 2 aprile 2003, e inoltrate nove rogatorie all'estero, da svolgersi in Serbia, in Grecia, a Cipro, in Svizzera, nel Regno Unito, presso il Principato di Liechtenstein e nella Repubblica di San Marino;
alle nove rogatorie di cui al punto precedente va aggiunta, inoltre, la specifica richiesta di assistenza giudiziaria deliberata nella seduta del 14 maggio 2003 e indirizzata, in via d'urgenza, alle competenti autorità elvetiche, con la quale sono stati richiesti l'interrogatorio di Igor Marini, detenuto in Svizzera, e, preliminarmente ad esso e al fine di effettuare i necessari riscontri documentali delle sue dichiarazioni in Commissione, taluni prelievi documentali;
sia per le rogatorie deliberate nella seduta del 2 aprile 2003, sia per la rogatoria urgente deliberata nella seduta del 14 maggio 2003 e concernente la vicenda di Igor Marini, non vi sono, al momento, indicazioni da parte del Ministero della giustizia e da parte delle stesse autorità straniere rogate circa i tempi di esecuzione degli atti istruttori richiesti, per i quali è presumibile che si debba attendere alcuni mesi, ad eccezione della rogatoria riferita al Marini, in merito alla quale si fa ragionevolmente affidamento in una rapida esecuzione da parte delle autorità elvetiche;
si è deciso, inoltre, nella seduta del 9 aprile 2003, di segnalare i fatti finora accertati alla Corte dei conti e ai Tribunali civili di Roma e Torino (oltre che ad altre autorità), affinché valutino l'eventuale sussistenza di responsabilità patrimoniali e contabili a carico degli amministratori dell'epoca di Telecom Italia, della STET e della STET International;
considerato che l'imminente scadenza del termine di conclusione dei lavori, attualmente fissato al 10 luglio 2003, non consente, allo stato, di completare, con i dovuti approfondimenti istruttori, gli accertamenti sui temi di indagine fin qui enucleati, attraverso lo svolgimento di ulteriori audizioni, nuove acquisizioni documentali, anche dall'autorità giudiziaria, e soprattutto attraverso gli sviluppi che potranno discendere dall'esecuzione delle numerose rogatorie all'estero;

DELIBERA

ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge istitutiva, di richiedere ai Presidenti delle Camere che il termine di conclusione dei propri lavori sia prorogato di un anno.