Risoluzione n. 7-00251 Scherini: Proroga agevolazioni fiscali sui carburanti utilizzati per riscaldamento nelle zone climaticamente svantaggiate.
L'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha fissato al 30 giugno 2003 il termine relativo ad alcune agevolazioni fiscali per determinati prodotti energetici.
In particolare, con riferimento alle misure agevolative prese in considerazione nella risoluzione in esame, si evidenzia che il comma 5 dello stesso articolo 21 ha prorogato, fino al 30 giugno 2003, l'applicazione delle aliquote agevolate che l'articolo 27, comma 4, dalla Legge 23 dicembre 2000, n. 388, aveva stabilito, per gli anni 2001 e 2002, per i consumi di gas metano per combustione per uso riscaldamento individuale a tariffe T2, fino a 250 metri cubi annui e per altri usi civili, nelle province nelle quali oltre il settanta per cento dei comuni ricade nella zona climatica F (Aosta, Belluno, Bolzano e Trento) di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Il comma 3 dello stesso articolo 21 della legge finanziaria per il 2003, invece, ha confermato, sempre fino al 30 giugno 2033, le ulteriori riduzioni di costo (pari rispettivamente ad euro 0.0258 per litro di gasolio e ad euro 0,0258 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto) stabilite, in via temporanea, dall'articolo 5, comma 1, del decreto legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, su tali prodotti, utilizzati per riscaldamento in determinate zone del Paese, tra cui le aree climaticamente svantaggiate ed alcune isole.
Tali riduzioni si aggiungono, attualmente, a quelle previste in via permanente dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della citata legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni (0,103 euro per litro di gasolio e 0,133 euro per chilogrammo di gpl utilizzati per riscaldamento nelle predette zone).
Stante l'attuale quadro normativo, gli Onorevoli firmatari della risoluzione chiedono che il Governo si impegni a prendere in esame l'opportunità di adottare iniziative normative volte a disporre, alla scadenza del 30 giugno 2003, un'ulteriore proroga delle agevolazioni in esame.
Al riguardo, si fa presente che l'Esecutivo sta valutando le opportune iniziative che potranno assumersi in materia, non senza tenere conto che da un eventuale provvedimento di proroga delle agevolazioni in scadenza il prossimo 30 giugno deriverebbe anche una riduzione del gettito fiscale.
Va comunque ricordato che l'articolo 7, comma 1, lettera b), della stessa legge indica tra i criteri direttivi della riforma del sistema dell'accisa, oltre alla graduale eliminazione degli squilibri fiscali esistenti tra le diverse zone del Paese, anche la previsione di un'aliquota di accisa sugli oli minerali da riscaldamento diversificata, congelata alla quantità di consumi, che consenta la riduzione dell'incidenza nelle aree climaticamente svantaggiate, e di un'aliquota di accisa sugli oli minerali diversificata per le isole minori, compatibilmente con la disciplina comunitaria.