TESTO AGGIORNATO AL 19 FEBBRAIO 2003
Martedì 18 febbraio 2003. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO, indi del vicepresidente Domenico VOLPINI.
La seduta comincia alle 12.10.
Ferdinando ADORNATO, presidente, in attesa del deputato Palmieri, relatore sulle proposte di legge C. 3084 Melandri e C. 3525 Adornato, recanti disposizioni per la promozione del libro e della lettura, propone di anticipare l'esame dei progetti di legge in materia di ordinamento della professione di educatore fisico e sportivo.
La Commissione concorda.
Ordinamento della professione di educatore fisico e sportivo.
C. 2588 Santulli e C. 3064 Ronchi.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte che il deputato Santulli svolgerà l'incarico di relatore, in luogo del deputato Licastro Scardino.
Paolo SANTULLI (FI), relatore, illustra i progetti di legge in esame, l'atto Camera 2588 del 27 marzo 2001 (primo firmatario Santulli) e l'atto Camera 3064 del 24 luglio 2002 (primo firmatario Ronchi). Evidenzi anche entrambe le proposte sono volte a introdurre una nuova disciplina per l'esercizio della professione di educatore fisico e sportivo.
Secondo quanto evidenziato nelle relazioni illustrative dei due provvedimenti, la necessità di addivenire ad una regolamentazione delle professioni connesse all'insegnamento delle attività motorie muove dall'esigenza di assicurare una adeguata preparazione professionale degli operatori del settore, soprattutto a fronte del costante aumento, tra tutte le fasce sociali e di età, del numero dei praticanti che si avvicinano all'attività motoria e sportiva, nonché degli specifici rischi che tali attività, laddove vengano esercitate senza la guida di personale qualificato, possono comportare per la salute degli utenti. In particolare, le relazioni evidenziano l'opportunità di garantire che l'esercizio della professione sia limitato a soggetti in possesso di determinati requisiti professionali, con l'obiettivo specifico di porre un freno al dilagare, in primo luogo attraverso le palestre, di fenomeni di vero e proprio dilettantismo.
In particolare, la proposta di legge Santulli C. 2588 intende chiarire quali siano le figure professionali abilitate all'esercizio dell'attività nelle palestre. Sotto questo specifico aspetto, la proposta di legge 3064 si distingue in quanto è volta a disciplinare l'attività degli educatori sportivi anche in altri contesti, quali le strutture alberghiere e turistiche e luoghi privati nei quali si esercitino comunque, attività motorie.
Osserva che la proposta di legge 2588 (Santulli e altri) prevede l'istituzione dell'ordine degli educatori fisici e sportivi, stabilendo che l'esercizio della professione di educatore fisico e sportivo sia riservata ai diplomati ISEF, ai laureati in scienze motorie e sportive e ai tecnici federali operanti da almeno un triennio nelle federazioni riconosciute dal CONI, i quali, superato un apposito esame di Stato, conseguano l'abilitazione e si iscrivano al relativo albo professionale. La proposta detta, quindi, una articolata disciplina delle nuove strutture professionali e delle relative forme di gestione e partecipazione, stabilendo, tra l'altro, le modalità di iscrizione e cancellazione dall'albo, l'obbligo di versare una tassa di iscrizione, le procedure per i ricorsi e l'applicazione di sanzioni disciplinari, nonché la composizione, le modalità di elezione e le attribuzioni del Consiglio dell'ordine e del presidente. In particolare, analogamente a quanto oggi sancito dalla normativa vigente per varie professioni regolamentate, al Consiglio dell'ordine spetta il compito di proporre al ministro della giustizia le tabelle minime e massime delle tariffe professionali degli onorari e delle indennità. L'alta vigilanza sull'ordine, infine, è affidata al Ministero della giustizia.
Precisa che la proposta di legge 3064 (Ronchi ed altri) riserva l'insegnamento delle attività motorie e sportive ai laureati, anche specializzati, in scienze delle attività motorie, ai diplomati ISEF, ai tecnici sportivi del sistema di formazione del CONI e ai soggetti in possesso del titolo di maestro di sport, i quali si iscrivano ad appositi albi professionali regionali. Gli albi, in particolare, sono formati da due elenchi, ciascuno suddiviso in due sezioni, alle quali possono iscriversi, in corrispondenza del livello di qualificazione professionale conseguito, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti. A ciascun livello professionale corrisponde, quindi, l'abilitazione all'esercizio, con differenti gradi di responsabilità e autonomia professionale, dell'attività di insegnamento.
Informa, quindi, che a seguito di un ampio e approfondito confronto intervenuto con gli altri firmatari della sua proposta di legge, nonché con vari rappresentanti delle diverse categorie interessate dai provvedimenti, si è resa evidente la necessità
di adeguarne il testo alle esigenze discendenti dalla necessità di tenere conto di taluni profili di compatibilità comunitaria e di legittimità costituzionale.
Per quanto attiene ai profili di compatibilità comunitaria, appare necessario modificare l'articolo 8, in ottemperanza al principio di libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea, al fine di consentire l'iscrizione all'albo anche ai cittadini comunitari e ai soggetti non residenti in Italia.
Per quanto concerne, invece, gli aspetti di legittimità costituzionale, occorre tenere presente che le materie «professioni» e «ordinamento sportivo» rientrano, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione nell'ambito della podestà legislativa concorrente, con la conseguenza che all'intervento normativo statale è consentita unicamente la fissazione di principi, mentre l'adozione di disposizioni attuative e di dettaglio è riservata alle regioni. Al fine di adeguare il testo al mutato quadro costituzionale, appare necessario pertanto sostituire l'articolo 6, al fine di prevedere un'articolazione degli alibi su base regionale, nonché gli articoli 9 e seguenti al fine di sostituire le numerose disposizioni di dettaglio ivi recate con poche e chiare norme di principio, all'interno delle quali potrà dispiegarsi la legislazione regionale di disciplina concreta di funzionamento degli alibi.
Alle modifiche fin qui descritte dovranno, poi, aggiungersene altre, volte a far salve l'autonomia delle istituzioni universitarie e la sfera di attribuzioni degli operatori del settore sanitario. A questo fine, in particolare, sarà opportuno integrare l'articolo 4, chiarendo che restano ferme le attribuzioni professionali degli operatori sanitari come definite dalla legislazione vigente, nonché le attribuzioni del CONI e delle Federazioni sportive nazionali relative alla formazione dei quadri tecnici e sportivi dell'organizzazione sportiva. Occorrerà, poi, sopprimere l'articolo 5.
Evidenzia, altresì, un errore di stampa all'articolo 3 ove il riferimento deve intendersi ai tecnici federali inquadrati al più alto livello professionale. Quanto, infine, alle esigenze di tutela della concorrenza, richiamando la costante giurisprudenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale negli ultimi anni ha assunto un giudizio complessivamente negativo sull'istituzione di nuovi albi, evidenziando che la subordinazione dell'esercizio di una professione all'iscrizione ad un albo configura di norma un'indebita restrizione della concorrenza, osserva che nel caso di specie tali rilievi potrebbero essere superati, i quanto viene in gioco un'esigenza costituzionalmente protetta, ossia la tutela della salute e dell'incolumità fisica dei praticanti.
Concludendo, auspica che possano essere attivate rapidamente, all'interno della VII Commissione, le procedure volte a consentire un esame approfondito delle proposte e dei profili problematici evidenziati.
Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte che la 7a Commissione del Senato ha avviato, il 24 ottobre 2002, l'esame delle proposte di legge n. 557, 851 e 1351, recanti disciplina della professione di maestro di fitness, materia connessa a quella delle proposte di legge di cui la Commissione ha testé avviato l'esame. Appare pertanto opportuno rinviare il seguito dell'esame di tali proposte, avviando nel frattempo gli opportuni contatti con la presidenza della 7a Commissione del Senato, anche ai fini del raggiungimento delle intese di cui all'articolo 78 del regolamento della Camera. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni per la promozione del libro e della lettura.
C. 3084 Melandri e C. 3525 Adornato.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Antonio PALMIERI (FI), relatore, sottolinea, preliminarmente, che anche nel caso della discussione sui provvedimenti in esame (entrambi di iniziativa parlamentare, che dettano norme volte a promuovere il libro e la lettura), come è già avvenuto con le proposte di legge relative
alla musica e al cinema, la VII Commissione affronta alcuni nodi irrisolti della vita culturale del paese. Ritiene che questo sia un indubbio titolo di merito della VII Commissione, specie su di una materia come la promozione del libro e della lettura, sulla cui importanza convergono i giudizi del Governo, della maggioranza e dell'opposizione.
Precisa che per inquadrare il contesto in cui vengono a collocarsi le proposte di legge in esame, farà riferimento ai dati forniti nel mesi di ottobre 2002 (dati che coprono fino all'anno 2000 compreso) dall'Ufficio Studi dell'Associazione italiana editori, integrati con alcuni dati più recenti resi noti nelle scorse settimane.
Per quanto riguarda la lettura in Italia, osserva che nel 2000 si è dichiarato lettore di almeno un libro non scolastico oltre il 38 per cento della popolazione, pari a 21.073.000 persone superiori ai 6 anni d'età. Nel 1965 i lettori di almeno un libro erano 7.450.000, pari al 32,3 per cento della popolazione. Osserva che alla crescita hanno concorso migliori livelli di scolarità, di reddito, maggiori consumi culturali e il miglioramento dei canali distributivi.
Precisa che nella suddetta categoria rientra un nucleo di cosiddetti «lettori forti» (persone che leggono almeno 12 libri all'anno, un libro al mese) composto da circa 3 milioni di persone. Il 49,5 per cento dei lettori sono lettori occasionali, che non leggono più di tre libri all'anno. Precisa che tra questi non vengono considerati i lettori cosiddetti «morbidi», vale a dire i lettori di gialli, romanzi rosa, guide turistiche, fantascienza da edicola.
L'indagine Censis (ottobre 2002) sul consumo dei media ci ricorda inoltre che tra i giovani compresi tra i 18 e i 30 anni, il 27,3 per cento non legge alcun libro, mentre il 16,2 per cento legge uno o due libri all'anno.
Sottolinea il fatto che, a parere degli editori, il principale e strutturale ostacolo all'allargamento del mercato della lettura deriva dalle scadenti competenze alfabetiche degli italiani. La scuola fatica a formare cittadini che sappiano accedere a contenuti editoriali nella loro vita adulta. Sottolinea che il 65.5 per cento della popolazione con più di 16 anni d'età possiede competenze alfabetiche molto modeste. È evidente (si tratta di una battuta ma non troppo) che questo stato di cose non possa essere imputato all'attuale Governo.
Osserva che il pubblico dei lettori mantiene da tempo un assetto strutturale così composto: le donne leggono più degli uomini (vi sono 12 milioni di lettrici che hanno letto un libro nel 2000, contro meno di 9 milioni di uomini); leggono di più i bambini (6-10 anni) e i ragazzi (11-17 anni) rispetto ai giovani fino ai 24 anni; un fenomeno nuovo, anche se ancora non in grado di sconvolgere la situazione attuale, è dato dall'incremento della lettura tra la popolazione anziana (si registrano aumenti del 4,6 per cento tra chi ha 65-74 anni, del 13,9 per cento tra chi ha più di 75 anni. Migliorano le condizioni economiche, le competenze intellettuali e la disposizione di tempo per coloro che hanno più di 65 anni); si legge di più nelle aree metropolitane e nei comuni superiori ai 50 mila abitanti, zone più provviste di librerie, catene e centri commerciali.
Per quanto riguarda il mercato editoriale, osserva che in Italia si legge molto di più al nord che non al sud (le cifre mostrano questo squilibrio territoriale del mercato editoriale italiano): al nord risiede il 67 per cento degli acquirenti di libri con più di 14 anni d'età; nel sud e nelle isole risiede il 19 per cento degli acquirenti.
Sottolinea che la libreria (indipendente o di catena) continua a essere il principale canale dove si acquistano i libri, come è confermato sia dall'indagine AC - Nielsen Cra sia da quella della Demoskopea. Secondo i dati divulgati dalla Società editrice bibliografica il 46,4 per cento degli acquirenti di libri entra in un punto vendita per comprare un titolo preciso, il 29,3 per cento decide sul momento, il 24,3 per cento sceglie per curiosità e impulso. Inoltre il 40 per cento degli acquirenti di libri dichiara di aver acquistato libri in occasione di prezzi agevolati. Del resto anche
la ricerca Demoskopea per l'Aie afferma che per il 63 per cento del pubblico il prezzo conveniente è il principale motivo di acquisto di libri allegati a quotidiani e periodici.
Con riferimento all'industria libraria, osserva che nel 1995 le novità editoriali ammontavano al 63,5 per cento del mercato; nel 2000 si sono ridotte al 60,4 per cento e sono stati pubblicati in tutto 52.288 titoli tra vecchi e nuovi, per un totale di 260.500.000 di copie. Nel 2001 i titoli sono stati 55 mila, per un totale di 267 milioni di copie stampate. La tiratura media per titolo si attesta sotto le 5 mila copie: erano 8.500 negli anni Ottanta. Il mercato della lettura - esclusi il mercato della narrativa e dei best seller - si va sempre più caratterizzando come un mercato formato da un insieme di mercati sempre più ristretti.
Per quanto riguarda le biblioteche italiane precisa che esse sono 15.280: come è dimostrato dai dati 2002 dell'Iccu (Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche, facente capo al Ministero dei beni e delle attività culturali). Le regioni con più biblioteche rispetto al numero di abitanti sono la Valle D'Aosta (49,8 biblioteche per 100.000 abitanti) e il Trentino Alto Adige (42,3 biblioteche per 100.000 abitanti). Quelle meno dotate sono la Campania (16,9 biblioteche per 100.000 abitanti) e la Puglia (15,3 biblioteche per 100.000 abitanti). Precisa che di queste biblioteche l'Iccu ne ha censite finora 13 mila. Due sono le biblioteche nazionali, 2.145 quelle d'insegnamento superiore (specie universitarie), 3.422 quelle speciali dedicate ad un singolo settore, 1.297 non specializzate e 5.292 biblioteche pubbliche, di cui 4.843 gestite dagli enti locali. Queste biblioteche hanno un patrimonio di oltre 284 milioni di testi, dei quali 213 milioni sono libri.
I dati mostrano che solo il 7,5 per cento degli italiani visita d'abitudine una biblioteca e il 26 per cento vi entra una volta all'anno.
Sottolinea il fatto che nel 2002 si è assistito ad un fenomeno eccezionale: oltre 40 milioni di copie di libri venduti in abbinamento a quotidiani e periodici; si tratta di un fenomeno d'eccezione se paragonato alle 100 milioni di copie vendute in media in un anno da tutto il sistema editoriale italiano. Su questo fenomeno - che peraltro prosegue anche nel 2003 - il mondo del libro italiano si sta interrogando, considerando tutti i fattori in gioco, tra i quali segnala: i libri proposti non sono novità ma di solito classici; il prezzo di copertina è molto contenuto e quindi rende questi libri economicamente accessibili; la qualità del prodotto è elevata.
Precisa che su questa iniziativa di marketing la riflessione all'interno del sistema editoriale italiano è in corso ed esprime la convinzione che la VII Commissione se ne possa avvantaggiare nel corso dell'esame delle proposte di legge in titolo.
Per quanto riguarda le iniziative del Governo in tale settore, rileva che nel corso della prima parte della legislatura l'esecutivo ha concentrato la propria azione su due principali direttive: attuare quanto previsto dalla legge n. 62 del 2001 a favore dell'industria editoriale italiana e mettere in moto nella scuola dei processi atti a «coltivare lettori».
Per quanto riguarda la normativa vigente e gli interventi a favore dell'editoria, sottolinea che le principali disposizioni volte, direttamente o indirettamente, alla promozione del libro e della lettura sono contenute in primo luogo, dalla legge 7 marzo 2001, n. 62 («Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416»). Osserva che tale legge, in particolare, prevede: agevolazioni di credito per le imprese editoriali (articoli 5-7); credito di imposta per le imprese editoriali (articolo 8); l'istituzione di un fondo per la promozione del libro (articolo 9); disposizioni sul prezzo dei libri (articolo 11).
Precisa che premi per l'attività di promozione del libro della lettura sono erogati, inoltre, a istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi senza scopo di lucro, mediante una circolare ministeriale a cadenza annuale a valere sui fondi che il Ministero per i beni e le attività culturali
ripartisce annualmente, ai sensi dell'articolo 32, commi 2 e 3, della legge n. 448 del 2001, a tali soggetti.
La circolare 4 luglio 2002, n.79 (»Premi per l'attività di promozione del libro e della lettura da erogare a istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro») prevede cinque premi (migliore manifestazione di promozione del libro, miglior progetto di diffusione del libro in aree carenti di biblioteche, miglior progetto di promozione della lettura per ragazzi e adolescenti, miglior progetto per la diffusione della poesia, migliore iniziativa tematica di promozione della lettura caratterizzata dall'originalità del programma) con uno stanziamento totale di 130.960 euro.
Per quanto concerne, specificamente, le misure previste dalla legge n. 62 del 2001, si evidenzia quanto segue: con riferimento alle agevolazioni di credito, osserva che gli articoli da 5 a 7 prevedono l'istituzione presso il Dipartimento dell'editoria di un fondo per la concessione di contributi in conto interessi in favore delle imprese del settore editoriale, per un ammontare pari al 50 per cento degli interessi sull'importo ammesso al contributo. Alla concessione dei contributi si provvede, a seconda dei casi, mediante procedura automatica o valutativa. La disciplina attuativa è stata adottata con decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2002, in materia di «regolamento concernente le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale, previste dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62».
Sottolinea quindi che l'articolo 8 riconosce un credito d'imposta, pari al 3 per cento del costo sostenuto, alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuino determinate tipologie di investimenti entro il 31 dicembre 2004. La disciplina attuativa è stata adottata con decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2000, che reca il «regolamento concernente la disciplina del credito d'imposta in favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n.62».
In merito all'attività di promozione del libro, sottolinea che l'articolo 9 ha istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo per la promozione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale. Il fondo è volto a finanziare l'attività di editori e altri soggetti che commercializzano o esportano prodotti editoriali, nonché a favorire l'apertura di nuove librerie in comuni con offerta insufficiente e la ristrutturazione di librerie esistenti. Le risorse previste ammontano a 2 miliardi di lire annue a decorrere dal 2003 e sono state allocate nella unità previsionale di base del ministero per l'anno in corso. Precisa che il ministero sta definendo la disciplina attuativa prevista dall'articolo 7.
Osserva inoltre che l'articolo 11 ha introdotto nuove disposizioni sul prezzo fisso dei libri, finalizzate a regolare la concorrenza in materia tra i vari canali commerciali. Il nucleo della disciplina è contenuto nei primi due commi, a norma dei quali si prevede che ogni editore o importatore di libri stabilisca un prezzo di vendita al pubblico, che è tenuto a indicare su ciascuna copia; che il prezzo effettivo di vendita al consumatore finale, da chiunque e comunque effettuata, non possa contemplare sconti superiori al 15 per cento del prezzo così fissato.
L'obbligo di rispetto del prezzo fisso non trova applicazione per le seguenti categorie di libri, elencate al comma 3: libri per bibliofili; libri d'arte; libri antichi e di edizioni esaurite; libri usati; libri fuori catalogo; opere prenotate prima della pubblicazione; edizioni destinate esclusivamente alla cessione nell'ambito di rapporti associativi; libri venduti mediante attività di commercio elettronico oppure ceduti a biblioteche archivi e musei; libri pubblicati da almeno venti mesi e rimasti invenduti in un determinato punto vendita per almeno sei mesi.
Osserva che nelle seguenti, ulteriori ipotesi (comma 4), lo sconto massimo può raggiungere il 20 per cento: libri venduti in occasione di manifestazioni fieristiche; libri destinati a particolari categorie di consumatori (ONLUS; scuole, centri di
formazione, istituzioni educative ed università; istituti scientifici e di ricerca); libri venduti per corrispondenza.
Sottolinea che i commi 7 e 8 prevedono l'irrogazione (da parte dei comuni) di sanzioni amministrative (mutuate dalla disciplina generale del commercio di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998) in caso di infrazione degli obblighi recati dall'articolo.
Ai sensi del comma 9, infine, la misura massima degli sconti ammessi e la disciplina delle deroghe al regime di prezzo fisso potranno essere riviste, a decorrere dal secondo anno successivo all'entrata in vigore della legge, con decreto del ministro per i beni e le attività culturali, sentito il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali.
Sottolinea inoltre che la disciplina sul prezzo - che inizialmente doveva valere sperimentalmente per un solo anno - è stata successivamente prorogata fino al 30 settembre 2003. Precisa che, sull'esito di questa iniziativa, vigila, con il compito di formulare valutazioni e proposte in materia di disciplina del prezzo del libro e di redigere uno specifico rapporto sull'esito della sperimentazione, il Comitato - istituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001 - presieduto dal capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e da rappresentanti dei ministeri interessati alla materia (istruzione, università e ricerca, beni e attività culturali, attività produttive) nonché da rappresentanti delle associazioni di categoria (editori, librai, distributori) e dei consumatori.
Osserva inoltre che presso la Presidenza del Consiglio è stato inoltre di recente istituito il «Comitato per il libro», comitato interministeriale con il compito di procedere all'esame congiunto delle principali problematiche attinenti il settore dell'editoria libraria, attualmente suddivise tra diverse amministrazioni, al fine di favorire un organico sviluppo del settore.
Sottolinea che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha nello scorso anno iniziato a mettere in campo una serie di interventi volti a favorire la diffusione della lettura tra gli studenti. Nel suo intervento «Un nuovo rapporto tra scuola e lettura» (10 maggio 2002) il ministro Moratti ha confermato l'intenzione di costruire nelle scuole un ambiente orientato alla lettura, attraverso il potenziamento delle biblioteche scolastiche e della formazione e dell'aggiornamento dei docenti. Sono state finanziate direttamente oltre 500 scuole per costruire moderne e attrezzate strutture per la lettura, che siano laboratori multimediali di cultura. A queste si aggiungono altre 300 scuole che, consorziate alle prime 500, costituiranno un network nazionale a sostegno dei tanti progetti di lettura avviati nel paese.
Parallelamente sono stati progettati e realizzati interventi di formazione per trasformare i docenti da «bibliotecari» a veri e propri mediatori culturali e partner didattici degli studenti, per avvicinarli alla lettura di libri e riviste.
Ritiene che sarà interessante conoscere i risultati di queste iniziative e in che modo tali iniziative saranno continuate nel tempo.
Entrando nel merito dei provvedimenti in titolo, osserva che l'atto Camera 3084 (Melandri e altri), composto di 11 articoli, prevede, in particolare, la costituzione di una fondazione, denominata «Centro per la promozione del libro e della lettura», a cui possono partecipare, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, altri ministeri, enti territoriali e altri soggetti pubblici e privati (articolo 7). Il Centro è chiamato a svolgere la funzione di Osservatorio del libro e della lettura, nonché ad esercitare, sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, varie attività di promozione, quali: la promozione dei prodotti editoriali e della lettura, tramite l'organizzazione di manifestazione ed eventi, l'istituzione di giornate della
lettura, la realizzazione di campagne informative e di sensibilizzazione (articolo 3); il sostegno alle biblioteche di pubblica lettura (articolo 4); il sostegno degli autori e dei traduttori, mediante la concessione di borse di lavoro e prestiti d'onore.
Il provvedimento prevede, inoltre, l'istituzione della figura professionale del bibliotecario scolastico (articolo 8), nonché l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un Fondo, con una dotazione di 25 milioni di euro, per il credito agevolato e i prestiti d'onore per l'acquisto dei libri di testo (articolo 9).
Osserva inoltre che l'atto Camera C. 3084 (Melandri e altri) prevede i seguenti adempimenti normativi: l'articolo 4, comma 2, rinvia a un regolamento la definizione dei criteri e delle modalità di sostegno alle biblioteche di pubblica lettura, mentre il comma 4 rimette a un decreto del ministro per i beni e le attività culturali la ripartizione delle risorse disponibili tra le regioni e le province autonome; l'articolo 6, comma 2, rinvia al regolamento di cui all'articolo 4, comma 2, per la definizione dei criteri e delle modalità di attribuzione dei contributi a favore degli autori e dei traduttori; l'articolo 8, comma 1, rimette a un decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro per i beni e le attività culturali, l'adozione del regolamento per l'istituzione e il funzionamento delle biblioteche scolastiche; l'articolo 9, comma 2, rimette a un decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, l'adozione del regolamento per l'accesso al fondo per il credito agevolato e i prestiti d'onore per l'acquisto di libri di testo.
Per quanto riguarda l'atto Camera C. 3525 (Adornato), precisa che esso è composto di 9 articoli e prevede l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali del «Centro di coordinamento delle politiche di promozione del libro e della lettura» (articolo 1), composto di 13 membri (tra cui rappresentanti di vari ministeri, della Conferenza Stato-regioni e del settore editoriale) (articolo 2), con il compito di coordinare le iniziative finalizzate alla promozione del libro e della lettura (campagne pubblicitarie, convegni, mostre mercato, concorsi di recensione per studenti, sviluppo delle biblioteche scolastiche, diffusione dei prodotti italiani all'estero) (articolo 3) e, in particolare, le attività connesse alla festa nazionale del libro e della lettura, istituita per l'11 aprile (giorno di pubblicazione della prima edizione a stampa della Divina Commedia) (articolo 4).
Il provvedimento prevede, inoltre, la proroga fino al 31 dicembre 2005 del credito d'imposta per le imprese editoriali previsto dall'articolo 8 della legge n. 62 del 2000 (articolo 5), misure per facilitare l'accesso al credito della piccola editoria indipendente (mediante la costituzione di un fondo per la concessione di contributi in conto interessi e la prestazione di garanzie fidejussorie) (articolo 7) e agevolazioni fiscali (deduzioni dal reddito) per l'acquisto di libri (articolo 8). Ritiene che questo sia il punto qualificante e innovativo di questa proposta, in quanto l'incentivo fiscale agisce direttamente sulla domanda e sul mercato, utilizzando la leva fiscale per rendere più «conveniente» l'acquisto dei libri. Osserva inoltre che l'incentivo fiscale non ha limite nel caso di acquisto di libri per ragazzi, adeguatamente individuati come tali. Questo è un ulteriore incentivo a favore della diffusione del libro e della lettura, utile a «coltivare» il pubblico dei giovani lettori e a sgravare le famiglie da costi e spese, con particolare vantaggio per la diffusione della lettura (e quindi della cultura) tra le famiglie meno abbienti.
Osserva che la copertura degli oneri finanziari è assicurata a valere sulle disponibilità connesse all'applicazione dell'articolo 60, comma 4, della legge finanziaria per il 2003 (articolo 9).
Per quanto riguarda la legge 27 dicembre 2002, n. 289, osserva che l'articolo 60, comma 4, prevede che il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture venga destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle
attività culturali. L'utilizzo e la destinazione di tale quota saranno definiti con apposito regolamento, da adottare d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero per i beni e le attività culturali.
Osserva inoltre che l'atto Camera n. 3525 (Adornato) prevede i seguenti adempimenti normativi: l'articolo 2, comma 5, rimette a un decreto del ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle risorse finanziarie e dei compensi da corrispondere ai componenti del Centro di coordinamento delle politiche di promozione del libro e della lettura; l'articolo 7, comma 5, rimette a un decreto del ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di istituzione e di funzionamento del Fondo di garanzia per le agevolazioni al credito delle piccole case editrici librarie e multimediali indipendenti; l'articolo 8, comma 2, rimette a un decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro per i beni e le attività culturali, la fissazione dei requisiti dei libri per ragazzi.
Ritiene di poter proporre le seguenti considerazioni: in primo luogo, l'importanza della lettura e del libro come «strumento insostituibile di conoscenza e di formazione culturale dei cittadini» (proposta di legge Melandri) e la conseguente necessità di tentare di porre fine alla «situazione di crisi del settore editoriale» (proposta di legge Adornato) ritiene sia riconosciuta da tutti: Governo, maggioranza e minoranza. Esprime l'auspicio che su di un tema così condiviso si possa lavorare concordemente in Commissione e raggiungere una ampia unità d'intenti tra la maggioranza e le forze di opposizione. In secondo luogo, ritiene sia utile, anche nel caso di questi provvedimenti, avviare un ampio e ragionato ciclo di audizioni con i soggetti interessati alla materia (editori, autori, personalità della cultura e della comunicazione, compresi i responsabili delle principali Tv nazionali, con particolare riguardo alla RAI), allo scopo di recepire le loro osservazioni in merito alle proposte di legge, eventuali integrazioni e proposte aggiuntive e, infine, per mettere all'ordine del giorno della pubblica opinione la lettura e tutte le tematiche ad essa connesse. In terzo luogo, conformemente all'impostazione politico-culturale legata al tema della sussidiarietà, esprime la convinzione che sia utile e proficuo mettere a fuoco le numerose iniziative di diffusione della lettura presenti nel territorio a opera di enti locali e di realtà del non profit o del mondo editoriale italiano: si tratta di un patrimonio di esperienze che merita di essere conosciuto e divulgato (richiama a titolo di esempio: l'Assessorato alla diffusione del libro del comune di Cosenza, i «Presìdi del libro», iniziative quali «Nati per leggere» o la «Banca del tempo ritrovato» oppure «Libri in gioco». Esprime inoltre la convinzione che una campagna televisiva o radiofonica di invito alla lettura potrebbe avere più successo se fosse «ancorata» a iniziative come queste.
In conclusione, esprime il proprio ringraziamento ai responsabili del Servizio studi per l'utile lavoro istruttorio svolto sulle proposte di legge in titolo.
Ferdinando ADORNATO, presidente, invita i rappresentanti dei gruppi a fornire suggerimenti e indicazioni dei soggetti da audire nel corso di apposite audizioni da svolgere sia nell'ambito del provvedimento in titolo sia di quello relativo al cinema.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.55.
Martedì 18 febbraio 2003. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO.
La seduta comincia alle 12.55.
Schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva 2001/29/CE, in materia di diritto d'autore.
Atto n. 167.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 13 febbraio 2003.
Franca CHIAROMONTE (DS-U) rileva, preliminarmente, che il parere della VII Commissione sul decreto legislativo del Governo di recepimento della direttiva comunitaria 2001/29/CE (armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione) rappresenta per il suo gruppo un momento particolarmente significativo per il ruolo che i Democratici di sinistra hanno avuto - sia in Parlamento, sia sul piano europeo - durante tutte le fasi di elaborazione della direttiva, fino alla sua approvazione. Osserva quindi che l'innovazione tecnologica ha prodotto un contesto nel quale i ruoli e le caratteristiche della creazione, della produzione, della diffusione e della fruizione delle opere protette siano profondamente cambiati. La multimedialità e l'innovazione tecnologica offrono la possibilità di rispondere ad una domanda di conoscenza e di accesso alle opere sempre più estesa e, allo stesso tempo, la tipicità di questi strumenti tecnologici supera il concetto tradizionale della territorialità della circolazione delle opere. Osserva inoltre che tutto questo è libertà ed espansione delle possibilità per le persone di accedere non solo al consumo, ma anche alla produzione di cultura: a tale riguardo, richiama la possibilità di creare musica. Esprime quindi la convinzione che, rispetto a questo nuovo contesto, peraltro in continua evoluzione il diritto d'autore rischi di uscire «con le ossa rotte». Sottolinea quindi il fatto che la stessa direttiva europea che ci si appresta a recepire sia stata ed è oggetto di numerose proteste, non solo per la questione - risolta - dell'equo compenso o per quella, solo parzialmente risolta, delle biblioteche. Più in generale, ritiene che rischi di fuggire il nesso profondo che esiste tra le tutele del diritto d'autore e i diritti connessi e la promozione, la libertà, l'autonomia della cultura, ovvero le ragioni sostanziali per le quali è nata la normativa sul diritto d'autore.
Dopo aver sottolineato l'esigenza di evitare che le norme relative al diritto d'autore ed alla sua tutela vengano percepite esclusivamente in chiave repressiva e restrittiva, esprime l'auspicio che su tale materia si aprano le porte della discussione a tutti quei soggetti, giovani e non, che, prima ancora di contestare l'esistenza di normative a tutela del diritto d'autore, non ne abbiano tratto alcun vantaggio, essendo stati spesso esclusi dal novero dei beneficiari: occorre quindi evitare di tutelare i diritti di chi ha già diritti, escludendo invece chi non ne ha.
Esprime la convinzione che rispetto all'istituto del diritto d'autore (come garante delle libertà artistiche e creative, della continuità delle produzioni degli autori, degli interpreti e degli esecutori, nonché come strumento di propulsione e di diffusione delle opere) vi sia la necessità di individuare all'interno dei processi d'innovazione il proprio radicamento, a partire dalla centralità del ruolo degli autori.
Giudica essenziale l'armonizzazione delle legislazioni dei paesi dell'Unione europea su alcuni concetti fondamentali come il diritto di riproduzione, il diritto di comunicazione al pubblico, il diritto di distribuzione e le misure tecnologiche; tutto ciò è essenziale per assicurare l'effettiva esercitabilità del diritto d'autore di fronte all'ampia diffusione delle nuove tecnologie.
Ritiene che il decreto legislativo che recepisce la direttiva comunitaria debba essere considerato un punto di partenza: infatti, i processi d'innovazione appena richiamati sono e saranno oggetto di continua evoluzione e, di conseguenza, sarà comunque necessario un coerente e progressivo adeguamento delle legislazioni nazionali ed europee in materia di diritto d'autore.
Richiama quindi la questione dell'equo compenso, precisando che tra i fruitori e i consumatori di prodotti culturali e di altri generi di opere esiste un sentimento diffuso di pregiudizio verso l'equo compenso e, quindi, verso il diritto d'autore, che viene percepito come un ostacolo alla libertà d'accesso e di consumo delle opere protette.
Alla luce di tale premessa, ritiene opportuno sostenere il principio ispiratore dell'adeguamento delle quote dell'equo compenso vigente in Italia a quelle, superiori, dei principali paesi europei. Richiama quindi i contenuti di una proposta del suo gruppo volta a conciliare il diritto all'equo compenso con la crescita culturale della società italiana: essa si basa sulla istituzione di un fondo ministeriale per la promozione e la valorizzazione dei giovani artisti, da alimentare attraverso una quota dei contributi versati alla SIAE per l'equo compenso, come si verifica già in molti altri paesi europei.
Ferdinando ADORNATO, presidente, ricorda che la VII Commissione dovrà procedere alla votazione sulla proposta di parere del relatore, relativa allo schema di decreto legislativo in titolo, entro la data del 25 febbraio.
Andrea COLASIO (MARGH-U), con riferimento alle eventuali osservazioni che accompagneranno la proposta di parere del relatore, sottolinea l'opportunità di considerare la questione della traduzione scorretta degli «spartiti sciolti» e di fare riferimento al principio dell'opera rara, onde evitare di creare problemi tra quest'ultima e l'opera fuori catalogo.
Giovanna BIANCHI CLERICI (LNP) esprime l'auspicio che la proposta di parere del relatore tenga conto anche delle osservazioni avanzate dalla Associazione editori italiani.
Guglielmo ROSITANI (AN), relatore, anche in considerazione delle osservazioni formulate, si riserva di presentare nella prossima seduta una proposta di parere.
Ferdinando ADORNATO, presidente, ritiene che nella seduta di giovedì 20 febbraio possa essere presentata dal relatore una proposta di parere, da porre in votazione nella seduta di martedì 25 febbraio. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.10.
Martedì 18 febbraio 2003. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO.
La seduta comincia alle 13.10.
Modifiche all'articolo 117 della Costituzione.
C. 3461 costituzionale, Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Giovanna BIANCHI CLERICI (LNP), relatore, sottolinea che il disegno di legge in esame, che è composto di due articoli, modifica l'articolo 117 della Costituzione, prevedendo, attraverso l'introduzione di un ulteriore comma, che le regioni attivino la competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie: assistenza e organizzazione sanitaria, organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici di formazione, definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della regione, polizia locale. Osserva che secondo la formulazione costituzionale antecedente alla riforma del titolo V della Costituzione, le competenze delle regioni, nell'ambito del sistema scolastico, erano limitate alla materia della formazione professionale e dell'assistenza scolastica, rispetto alle quali veniva loro riconosciuta potestà legislativa concorrente.
Precisa che la riforma del titolo V, avvenuta con legge costituzionale n. 3 del 2001, ha modificato l'assetto costituzionale delle competenze legislative dello Stato e delle regioni, attribuendo a queste ultime potestà legislativa esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale» .
In base al descritto quadro costituzionale, spetta pertanto allo stato: la determinazione delle norme generali sull'istruzione,
tra cui dovrebbero rientrare, in base a gli orientamenti interpretativi prevalenti, la garanzia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche - espressamente sottratta alla competenza concorrente - e le regole essenziali di tali autonomie, la disciplina del personale, il quadro degli ordinamenti degli studi, la definizione dei relativi percorsi, la disciplina dell'obbligo scolastico, la garanzia della libertà d'insegnamento; la determinazione dei principi fondamentali della materia in ordine all'istruzione; l'attribuzione di forme ulteriori e particolari di autonomia alle regioni relativamente all'istruzione. In merito segnala che non risulta agevole la distinzione tra «norme generali» e «principi fondamentali» in materia d'istruzione, distinzione rilevante soprattutto al fine di verificare la spettanza rispettivamente allo Stato o alle regioni, della relativa potestà regolamentare. Ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, infatti, la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di sua competenza esclusiva, mentre per il resto è rimessa alle regioni. Precisa che le regioni risultano, invece, titolari: della potestà legislativa concorrente in materia di istruzione, entro i limiti rappresentati dai principi fondamentali posti dallo Stato; della potestà legislativa esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale; di forme ulteriori e particolari di autonomia in materia, che lo Stato potrebbe attribuire loro.
Per quanto concerne la parte di competenza della VII Commissione, rileva che il disegno di legge costituzionale in esame interviene, nel settore dell'istruzione, su due campi: la lettera b) dell'articolo 1 relativa «all'organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni» e la lettera c) dello stesso articolo «definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione».
In base alla relazione governativa che lo accompagna, il disegno di legge costituzionale, persegue con riguardo all'istruzione statale lo scopo di demandare alla legislazione statale esclusivamente la definizione delle norme generali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, tra cui si fanno rientrare l'ordinamento degli Studi, gli standard di insegnamento, le condizioni per il conseguimento e la parificazione dei titoli di studio.
Alla potestà esclusiva delle regioni spetterà, invece, la disciplina degli assetti organizzativi e professionali, con particolare riguardo all'organizzazione scolastica, offerta dei programmi educativi di specifico interesse regionale, alla gestione degli istituti scolastici. A questo proposito, la relazione al disegno di legge recita: «una volta attribuita alle regioni la competenza esclusiva in materia di programmazione di loro specifico interesse, spetterà allo Stato assicurare l'omogeneità complessiva degli studi, in maniera da contemperare i «saperi» comuni a tutto il territorio con i «saperi» e le tradizioni «locali». In tal modo, si intende realizzare pienamente la libertà di insegnamento, dando un nuovo e maggiore impulso al processo di modernizzazione del paese. A tal fine, non si ritiene sufficiente una scelta uniforme su tutto il territorio nazionale, a causa degli ostacoli burocratici che potrebbero frapporsi al processo decisionale ed alla sua attuazione. La conseguenza sarebbe quella di assumere iniziative che, al momento della concreta realizzazione, risulterebbero già superate da nuove istanze sociali. Questa è, infatti, ritenuta la causa del fallimento dei tentativi di riforma del sistema scolastico compiuti in questi anni: «le soluzioni approntate, dopo un lunghissimo processo decisionale, erano già vecchie quando, finalmente, giungevano ad un passo dall'attuazione». Per superare tali inconvenienti, si ricorre pertanto allo strumento della sussidiarietà verticale, avvicinando i centri decisionali alla realtà su cui sono destinati ad incidere»
Nella relazione si sottolinea, inoltre, la differenza tra il sistema predisposto e quanto previsto dall'articolo 116, terzo comma della Costituzione, in ordine alle forme particolari di autonomia. Infatti, l'attuale disposizione costituzionale porterebbe ad un regionalismo differenziato
«calato dall'alto», mentre il disegno di legge in esame segue una logica opposta (dal basso verso l'alto), legittimando direttamente a livello costituzionale le regioni in materie per le quali la necessità di autonomia è maggiormente avvertita.
Sottolinea inoltre il carattere «aperto» del processo di devoluzione e gli obiettivi di efficienza e di autogoverno, attraverso un modello che lascia alle singole regioni la scelta su tempi e modi delle competenze. Osserva che ciò, oltre a rispondere ad un criterio di buon senso, appare pienamente rispettoso delle stesse autonomie regionali.
Osserva inoltre che il ricorso al verbo «attivare» riferito alla potestà legislativa costituisce un elemento inedito in un testo costituzionale e, come tale, meritevole di approfondimento. Il significato letterale del termine adottato fa ritenere che l'attribuzione alle regioni della competenza legislativa esclusiva - e il corrispondente venir meno di quella statale - nelle materie indicate, benché indubitabilmente disposta dalla legge di revisione costituzionale, non risulti immediatamente efficace con l'entrata in vigore di questa, ma abbisogni appunto di un' «attivazione» da parte delle regioni, ovvero di una qualche loro iniziativa.
Sottolinea che la relazione governativa, puntualizza infatti: «La attivazione da parte delle regioni della propria competenza esclusiva per alcune materie essenziali espressamente indicate costituisce [...] lo snodo fondamentale del progetto, una sorta di rivoluzione copernicana che riconosce potestà legislativa esclusiva alle regioni che autonomamente - e non per determinazione imposta - eserciteranno il potere loro attribuito dalla Costituzione».
Sottolinea inoltre che in senso analogo si è espresso il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Bossi nelle comunicazioni rese allo scorso ottobre alla Commissione bicamerale per le questioni regionali: «La competenza legislativa nelle tre importanti materie non può peraltro essere attribuita - proprio per la loro stessa rilevanza sostanziale - direttamente dalla Costituzione, ma si fa rinvio ad apposite leggi regionali che potranno tener conto delle peculiari e contingenti situazioni a livello locale». Ne conseguirebbe in ogni caso, sul versante della potestà legislativa statale, l'impossibilità di continuare a legiferare sulla medesima materia, ovvero - qualora l'attivazione avesse luogo in tempi diversi nelle diverse regioni - l'inefficacia della nuova legislazione statale nelle sole regioni che avessero attivato la propria competenza esclusiva.
Con ciò si giunge al principale più dibattuto nodo interpretativo tra quelli posti dalla norma: quello della sua natura facoltativa o, al contrario, obbligatoria per le regioni.
Secondo il Governo, la formulazione adottata nel disegno di legge costituzionale, ai sensi della quale le regioni «attivano» le competenze legislative esclusive in alcune materie, deve intendersi nel senso di un obbligo che le regioni devono adempiere e non nel senso di una facoltà - fatte salve al diversa tempistica e le modalità - rimessa alla volontà di ciascuna regione. Mettere le regioni nella condizione di agire in autonomia rispetto a talune competenze, sviluppando modelli che siano in grado di rispondere più puntualmente alle esigenze del territorio (esigenze e bisogni che spesso assumono differenti peculiarità nelle diverse regioni e talvolta nell'ambito degli stessi confini regionali), diventa quindi strumento per promuovere lo sviluppo del paese, attraverso lo stimolo che proviene da una reale concorrenza tra i modelli adottati dalle varie regioni, in settori strategici come la scuola, la sanità e la polizia.
Ad avviso del relatore, il disegno di legge si connota per il suo carattere di profonda innovatività, che vuole, da un lato, rispondere alle richieste di maggiori autonomia e dei conseguenti mezzi per esercitarla, dall'altro lato, incidere in settori fondamentali quali sanità, istruzioni e polizia, comparti tradizionalmente contrassegnati da un accentuato centralismo.
Osserva che la devolution, punto fondamentale su cui si basa l'equilibrio ed il
programma politico della coalizione di maggioranza, è tra gli obbiettivi dei lavori parlamentari.
Ricorda infine, per quanto attiene alla materia dell'istruzione, che in parte la previsione della riforma costituzionale sul trasferimento dei poteri dallo Stato alle regioni è contenuta nel disegno di legge governativa o di riforma degli ordinamenti scolastici (Atto Camera 3387) in particolare per quanto riguarda l'individuazione di una quota di programmi d'interesse regionale.
Osserva che nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto l'articolo 2 del testo all'esame della Camera che - sino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia - estende le disposizioni della legge che prevedono forme di autonomia più ampie alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano; la formulazione è identica a quella già adottata al medesimo fine della legge di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione (articolo 10 della legge costituzionale n.3 del 2001).
Andrea COLASIO (MARGH-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti in merito all'iter del provvedimento in titolo.
Ferdinando ADORNATO, presidente, precisa che nella giornata di domani si procederà alla votazione sulla proposta di parere del relatore.
Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U), data la delicatezza e la consistenza dell'oggetto dei provvedimenti in esame, si riserva di intervenire nella seduta di domani.
Andrea COLASIO (MARGH-U) invita la maggioranza a chiarire alcuni nodi fondamentali relativi alla importante materia in discussione. Ricorda che, sia alcune proposte emendative presentate da deputati della maggioranza, sia una proposta più organica dell'UDC, erano finalizzate ad abrogare il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione.
Riguardo al disegno di legge in esame, esprime le proprie perplessità rispetto alla cosiddetta «devolution scolastica» e ricorda che la modifica del Titolo V della Costituzione prevedeva principi di federalismo asimmetrico.
Dopo aver chiesto chiarimenti in merito alla quota regionale dei programmi scolastici, osserva che se tale quota fosse lesiva dell'autonomia scolastica, una previsione di tal genere sarebbe sbagliata rispetto al modello di federalismo verticale che si intende introdurre nell'ordinamento. Esprime la convinzione che quello della gestione degli istituti scolastici sia un nodo strategico che attiene ai governi locali. Sottolinea quindi che, con il provvedimento in titolo, si vengono a configurare dei «micro stati nazionali» su base regionale. Riguardo al provvedimento in esame, esprime le proprie perplessità sulla incoerenza tra i principi dell'autonomia scolastica e la presenza di una funzione regionale che determinerà la percentuale dei programmi di storia e di geografia regionali da studiare.
Dichiara quindi la contrarietà del suo gruppo al provvedimento in esame che configura un modello federalista più regressivo e che riproduce delle strutture di «micro stati nazionali», su basi regionali, che sono incoerenti con il principio di sussidiarietà.
Ferdinando ADORNATO, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.
Ratifica accordo Italia-Russia su cooperazione giovanile.
C. 3538 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame.
Simonetta LICASTRO SCARDINO (FI), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, che reca l'Accordo con la Federazione russa sulla cooperazione bilaterale
in ambito giovanile, oggetto del disegno di legge di ratifica, è stato firmato a Roma il 15 gennaio 2001. Precisa che esso è volto a favorire il mantenimento e lo sviluppo delle iniziative che possono essere realizzate mediante soggiorni di scambio tra gruppi di giovani italiani e russi, scambi che vanno inquadrati nell'ambito delle relazioni culturali tra paesi. Osserva che la cooperazione in ambito giovanile tra i due paesi è richiamata anche nel Trattato di amicizia e cooperazione del 14 ottobre 1984, ratificato con legge 8 febbraio 1996, n. 69, e nell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione del 10 febbraio 1998, ratificato con legge 21 dicembre 1999, n. 515, nonché nel Piano di azione nelle relazioni tra Italia e Federazione russa del 10 febbraio 1998 nella parte relativa alla cooperazione nel campo culturale.
Precisa che l'Accordo in esame si compone di un preambolo e dieci articoli. Nel Preambolo si fa riferimento alle intese sopra citate e a quelle conseguite da entrambe le parti nell'ambito dell'OSCE e del Consiglio d'Europa.
Sottolinea che l'articolo 1 impegna i due Stati, in conformità alla loro legislazione interna, ad incoraggiare i rapporti di amicizia e gli scambi giovanili di ogni tipo, che potranno svolgersi a livello nazionale e regionale sotto forma sia di gruppi sia di singoli individui.
Gli indirizzi e gli obiettivi prioritari della cooperazione bilaterale in ambito giovanile sono elencati all'articolo 2 e riguardano, tra l'altro, l'educazione dei giovani ai valori democratici e al rispetto dei diritti umani; il coinvolgimento dei giovani nella soluzione di problemi relativi alla tutela sociale, all'istruzione, alla protezione dell'ambiente e alla conservazione del patrimonio culturale dei due paesi; l'assistenza ai giovani nello studio delle lingue, della cultura, della letteratura e dell'arte di entrambi i paesi ai fini della creazione di un unico spazio culturale europeo; lo sviluppo della cooperazione nel settore del turismo e dello sport giovanili.
Osserva che l'articolo 3 specifica le molteplici attività che le parti incoraggiano al fine di perseguire gli obiettivi dell'Accordo indicati nel precedente articolo. Tali attività riguardano lo svolgimento di incontri, forum, festival ed altre manifestazioni dirette ad approfondire la reciproca comprensione e i contatti diretti tra i giovani dei due paesi. È prevista l'organizzazione di conferenze e seminari su temi socio-politici, socio-economici, giuridici, tecnico-scientifici, culturali e umanitari. Sarà inoltre incoraggiata la partecipazione ad attività giovanili multilaterali nell'ambito del Consiglio d'Europa e di altre organizzazioni europee ed internazionali. Sono previsti anche contatti e scambi tra scolari e studenti delle scuole superiori e professionali e lo svolgimento di iniziative a carattere artistico (mostre, tournees, giornate della cultura e dell'arte, concorsi, e via dicendo) con la partecipazione di giovani interpreti ed artisti. Gli scambi giovanili potranno essere effettuati nell'ambito dei rapporti di partenariato tra le città e le regioni russe e italiane. Agli scambi giovanili nell'ambito dell'Accordo in esame sono ammessi, in base a quanto disposto dall'articolo 4, i giovani di età non inferiore a 18 anni, mentre la consistenza numerica dei gruppi partecipanti non potrà di regola superare le 15 persone.
Per quanto concerne i mezzi necessari alla realizzazione della cooperazione in ambito giovanile, rileva che l'articolo 5 prevede che essi siano forniti da ciascuna parte in misura possibilmente equa, rinviando la ripartizione delle spese per l'invio e l'ospitalità dei giovani ai programmi relativi agli scambi giovanili che saranno concordati periodicamente dalle due parti.
L'esecuzione dell'Accordo è affidata, ai sensi dell'articolo 6, alle autorità competenti delle due parti, per l'Italia precisamente al Ministero degli affari esteri, Direzione Generale per la promozione e la cooperazione culturale. È inoltre prevista la possibilità di costituire un gruppo misto di lavoro, che si riunirà alternativamente in Italia e in Russia ogni due anni, con lo
scopo di predisporre i programmi degli scambi giovanili e coordinarne l'attività.
Osserva che l'articolo 7 non esclude che possano essere realizzate ulteriori iniziative, non esplicitamente previste all'articolo 3, nel settore degli scambi giovanili tra i due paesi.
Con riferimento all'articolo 8, osserva che esso impegna le parti ad agevolare le condizioni per il rilascio dei visti d'ingresso a coloro che parteciperanno alle manifestazioni organizzate nell'ambito dell'Accordo in esame.
Le disposizioni relative all'entrata in vigore e all'abrogazione del precedente Accordo del 1989, nonché quelle relative alla durata (quinquennale) sono infine contenute negli articoli 9 e 10.
Sottolinea che il disegno di legge di ratifica, che ha per oggetto il descritto Accordo, si compone di quattro articoli, recanti l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e la quantificazione degli oneri finanziari, valutati in 133.720 euro per gli esercizi finanziari 2003 e 2004 e in 146.125 euro annui a decorrere dal 2005.
Osserva che la relazione tecnica allegata all'Atto Camera 3538 fornisce una dettagliata previsione delle spese derivanti da alcune disposizioni dell'Accordo, riconducibili allo scambio di giovani ed esperti tra i rispettivi paesi, alla realizzazione di iniziative a favore dei giovani (incontri, festival, campeggi, mostre, eccetera), allo svolgimento di attività di cooperazione nel settore giovanile in corrispondenza all'analogo impegno assunto dalla Federazione russa ai sensi dell'articolo 5, comma l, dell'Accordo e alle riunioni del Gruppo misto di lavoro, previsto dall'articolo 6 dell'Accordo. Per quanto riguarda più specificamente gli scambi giovanili, la relazione precisa altresì che nella suddivisione degli oneri vige il principio in base al quale le spese di viaggio siano a carico della parte inviante e quelle di soggiorno spettano al paese ospitante.
In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.
Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte che si procederà immediatamente alla votazione sulla proposta di parere del relatore e, successivamente, alla votazione per la deliberazione di un'indagine conoscitiva sulla prevenzione degli infortuni nello sci.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.
La seduta termina alle 13.40.
Martedì 18 febbraio 2003. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO.
La seduta comincia alle 13.40.
Indagine conoscitiva sulla prevenzione degli infortuni nello sci.
(Deliberazione).
Ferdinando ADORNATO, presidente, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 13 febbraio 2003 - ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento - propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla prevenzione degli infortuni nello sci, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del regolamento, nell'ambito dell'esame in sede referente dei progetti di legge vertenti su tale materia (C. 1051 ed abbinati).
Avverte che, nel corso dell'indagine conoscitiva, che dovrebbe concludersi entro il 4 marzo 2003, la Commissione intende procedere all'audizione dei seguenti soggetti: Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome; Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM); Istituto nazionale per la ricerca sulla montagna (INRM); Federazione nazionale sport invernali (FISI); Club alpino italiano (CAI) e Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS); Associazione delle guide alpine; Associazione dei maestri di sci; Associazione dei gestori degli impianti sciistici e dei centri turistici montani.
La Commissione approva la proposta del presidente.
La seduta termina alle 13.45.
Martedì 18 febbraio 2003.
Disciplina delle attività musicali.
C. 587 Cola, C. 756 Angela Napoli, C. 835 Carli, C. 1184 Grignaffini, C. 1213 Volontè, C. 2065 Calzolaio, C. 2129 Rositani, C. 2434 Mazzoni, C. 2246 Lussana, C. 2623 Rositani, C. 2672 Zanetta e C. 3009 Garagnani.
Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.