II Commissione - Resoconto di mercoledì 15 gennaio 2003


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COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 15 gennaio 2003.

Disposizioni a tutela degli animali.
C. 432 ed abb./A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 8.55 alle 9.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 gennaio 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino.

La seduta comincia alle 9.35.

Disposizioni in materia di amnistia e di indulto.
C. 458 Cento, C. 523 Carboni, C. 1283 Pisapia, C. 1284 Pisapia, C. 1606 Boato, C. 1607 Boato, C. 2417 Russo Spena, C. 3151 Taormina, C. 3152 Biondi, C. 3178 Siniscalchi, C. 3196 Cento, C. 3385 Finocchiaro, C. 3395 Kessler, C. 3399 Jannone, C. 3332 Giuseppe Gianni e C. 3465 Moretti.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta di ieri.


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Nino MORMINO (FI), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Siniscalchi 4.1. Esprime parere contrario sugli emendamenti Guido Rossi 4.10, Siniscalchi 4.3, Guido Rossi 4.1, nonché sugli identici emendamenti Fanfani 4.5 e Siniscalchi 4.2. Esprime altresì parere contrario sugli articoli aggiuntivi Kessler 4.01, 4.02, 4.03, 4.04 e 4.05.
Per quanto riguarda le proposte emendative riferite all'articolo 5, esprime parere contrario sugli emendamenti Guido Rossi 5.4 e 5.3 e Siniscalchi 5.1. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento Finocchiaro 5.2 e sugli articoli aggiuntivi Kessler 5.01 e 5.03.
Esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6.
Per quanto riguarda le proposte emendative riferite all'articolo 3, ritiene di poter esprimere un parere più articolato rispetto a quello formulato nella seduta di ieri. Esprime quindi parere contrario sugli identici emendamenti Kessler 3.3 e Pisapia 3.13. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Guido Rossi 3.17, purché riformulato nel senso di limitare le esclusioni oggettive dall'indulto ai delitti elencati nella lettera a), numeri 1), 2), 4), 7), 10), 22), 23), 29), 30), 33), 35), 38), 39), 40), 42), 43), 44), 46) e 47), e trasformato da emendamento sostitutivo ad aggiuntivo, salvando quindi tutte le ipotesi di esclusione già previste dal testo unico in esame. Esprime parere contrario sugli emendamenti Siniscalchi 3.1 e Fanfani 3.16, limitatamente alle parti non ricomprese nell'emendamento precedente, come riformulato. Esprime parere contrario sugli emendamenti Guido Rossi 3.18 e Finocchiaro 3.9. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Fragalà 3.30, purché riformulato eliminando la parte consequenziale. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Gironda 3.12, Finocchiaro 3.5, Guido rossi 3.22, 3.21, 3.7 e 3.19, Finocchiaro 3.8, Guido Rossi 3.20 e 3.60. Esprime parere favorevole sull'emendamento Finocchiaro 3.10. Esprime parere contrario sugli emendamenti Guido Rossi 3.31, Finocchiaro 3.11 e Carboni 3.4. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Fragalà 3.35 e Cento 3.15, di contenuto sostanzialmente identico. Esprime infine parere contrario sugli emendamenti Siniscalchi 3.2 e Russo Spena 3.14, nonché sugli articoli aggiuntivi Siniscalchi 3.01, 3.02 e 3.03.

Il sottosegretario Giuseppe VALENTINO, pur sottolineando che il Governo ha posto mano in maniera efficace ai problemi delle carceri, la cui situazione non presenta quegli aspetti di drammaticità denunciati, osserva che il sovraffollamento della popolazione carceraria può giustificare altri interventi del legislatore con strumenti non straordinari, come quello previsto dalle proposte di legge in esame, di cui però l'Esecutivo rispetta lo spirito; coerentemente con gli argomenti sopra enunciati fa presente che il Governo si rimetterà alla Commissione su tutte le proposte emendative presentate.

Enrico BUEMI (Misto-SDI) ritiene necessario, prima di procedere alla votazione dei singoli emendamenti, affrontare il problema della opportunità di inserire nel provvedimento norme in materia di amnistia, chiedendo che il ministro della giustizia chiarisca alla Commissione l'orientamento del Governo in materia.

Gaetano PECORELLA, presidente, fa presente al deputato Buemi che la Commissione ha già deliberato di accantonare gli emendamenti volti ad introdurre nel testo in esame norme in materia di amnistia. Pertanto la richiesta da lui formulata presupporrebbe un nuovo pronunciamento della Commissione.

Anna FINOCCHIARO (DS-U), pur comprendendo la motivazione della richiesta del deputato Buemi, osserva che il tema dell'introduzione di norme in materia di amnistia è di tale delicatezza da non poter essere affrontato e risolto in sede di esame degli emendamenti, anche se appare indubbiamente opportuno un chiarimento del ministro della giustizia sulle sue improvvide dichiarazioni in merito ad una maggiore «utilità» dell'amnistia rispetto


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all'indulto. A suo avviso, in una fase complessa come quella dell'esame degli emendamenti, il tentativo di introdurre norme in materia di amnistia significherebbe la riapertura della discussione sul provvedimento, rispetto al quale sono maturate forti attese nella popolazione carceraria. Ribadendo che la situazione esistente richiede che l'esame del provvedimento venga concluso al più presto, invita i presentatori a ritirare i loro emendamenti finalizzati ad introdurre norme in materia di amnistia.

Giuliano PISAPIA (RC), pur ritenendo che solo esaminando contestualmente indulto ed amnistia sia possibile affrontare la crisi legata all'enorme mole di processi penali pendenti, prende atto che il mantenimento degli emendamenti relativi all'amnistia non farebbe che ulteriormente dividere la Commissione e conseguentemente li ritira.

Paolo CENTO (Misto-Verdi-U) si associa alle considerazioni del deputato Pisapia.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U), prima di accedere all'invito del deputato Finocchiaro, per agevolare il rapido andamento dei lavori della Commissione su una materia così importante e delicata ritiene utile che il Governo si pronunci alla luce delle dichiarazioni - peraltro rilasciate in una sede non istituzionale - del ministro Castelli in materia di indulto e di amnistia. Dal momento che tali dichiarazioni sono anche all'origine della stessa sua decisione di presentare emendamenti in materia, osservando come fino ad ora le iniziative legislative su amnistia e indulto siano per lo più state assunte dal Governo, riterrebbe auspicabile una pronuncia di quest'ultimo in merito alla propria posizione sulla questione.

Gaetano PECORELLA, presidente, ritiene che un intervento del Governo sulla questione dell'amnistia risulterebbe utile solo nel momento in cui la Commissione dovesse passare all'esame degli emendamenti presentati in materia.

Sergio COLA (AN) suggerisce che la questione precedentemente accantonata relativa agli emendamenti in materia di amnistia venga discussa in un secondo momento in modo da non frenare l'iter per l'approvazione delle norme in materia di indulto.

Enrico BUEMI (Misto-SDI) è convinto che non sia possibile esprimere un parere compiuto sulla questione dell'indulto senza disporre del quadro di insieme relativo ad entrambi gli istituti. Per tale motivo, senza alcuna posizione pregiudiziale, sente l'esigenza politica e tecnica di comprendere quale sia l'opinione del Governo in proposito.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U), nell'esprimere sconcerto di natura tanto politica quanto procedurale in merito all'andamento del dibattito, formalizza il ritiro dei suoi emendamenti.

Enrico BUEMI (Misto-SDI) rimanendo convinto della necessità che il Governo fornisca un chiarimento sulla questione nel suo complesso, fa suoi gli emendamenti Boato 01.01 e 01.02.

Il sottosegretario Giuseppe VALENTINO chiarisce come lo stesso fatto che alla tanto enfatizzata dichiarazione resa dal ministro, peraltro in un contesto non istituzionale, non sia seguita alcuna iniziativa legislativa da parte del Governo rappresenta di per se una risposta alle questioni poste. Ribadisce peraltro l'intenzione del Governo di partecipare alla discussione rimettendosi alle determinazioni del Parlamento.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Giovanni KESSLER (DS-U) illustra il suo emendamento 1.2, volto a ridurre da tre a due anni la misura dell'indulto concesso per pene detentive. Tale emendamento,


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assieme agli altri da lui presentati, segue una filosofia che consente di ridurre l'ambito applicativo della norma, di non interpretare l'indulto come un colpo di spugna, di non applicarlo a pena pecuniarie e accessorie e di non entrare, nell'ottica di un istituto di clemenza, nell'ambito delle esclusioni oggettive e soggettive.

Giuseppe FANFANI (Margh-U) illustra il suo emendamento 1.8, che mira ad individuare il giusto equilibrio nel momento in cui si adotta un provvedimento di clemenza. Ritiene infatti che la decisione di ridurre a due anni la misura dell'indulto oltre ad essere in linea con gli altri provvedimenti in materia precedentemente adottati consentirebbe di fare fronte alla insostenibile situazione carceraria senza tuttavia ricomprendere coloro che di fatto si trovano in carcere per reati di una certa gravità, per i quali non hanno neppure potuto usufruire dei benefici già previsti in caso di condanne lievi.

Pierluigi MANTINI (Margh-U) sollecita i colleghi ad una riflessione personale e ad uno sforzo politico sottolineando come la questione non attenga tanto ad una rivendicazione del titolo alla tutela della sicurezza dei cittadini, quanto all'esigenza di contemperare la necessità di un intervento fondato su motivi di rango tanto costituzionale quanto umanitario con il principio di certezza della pena.

Guido ROSSI (LNP), nel sottolineare la contrarietà all'indulto del suo gruppo, che verrà formalizzata in aula con la presentazione di una questione pregiudiziale, chiarisce che al contrario del caso dell'indultino il provvedimento in esame presenta una propria dignità. Per questo motivo intende partecipare al dibattito ed invita il relatore a rivedere il parere contrario sugli identici emendamenti in discussione.

Nino MORMINO (FI), relatore, precisa di aver introdotto il riferimento ai tre anni tenendo conto delle diverse misure previste nelle varie proposte di legge sull'argomento.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) osserva come ci si trovi fronte alla necessità di comporre l'esigenza di intervenire a fronte di una situazione di oggettiva crisi del sistema penale carcerario con la paura, che aleggia tra le forze politiche, che l'indulto venga declinato in termini di perdonismo e di lassismo. L'indulto reca in se un rischio sotto il profilo del consenso ma richiama la necessità che la classe dirigente si faccia carico dell'esigenza di contemperare l'insostenibilità democratica del sistema penale carcerario e la paura diffusa della gente.
Precisando come l'indulto vada considerato uno strumento e non un fine e sottolineato a sua volta come occorra trovare un punto di equilibrio che sia tuttavia in grado di raccogliere il consenso della maggioranza necessaria per la sua approvazione, invita il relatore a trovare un punto di composizione tra le due posizioni.

Gaetano PECORELLA, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata al termine dei lavori antimeridiani dell'Assemblea.

La seduta termina alle 11.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico.
Testo unificato C. 1774 Muratori ed abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2002.


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Italico PERLINI (FI), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1), rilevando l'esigenza di prevedere un'articolazione sanzionatoria che risulti proporzionata alla gravità delle violazioni commesse.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 gennaio 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di amnistia e di indulto.
C. 458 Cento, C. 523 Carboni, C. 1283 Pisapia, C. 1284 Pisapia, C. 1606 Boato, C. 1607 Boato, C. 2417 Russo Spena, C. 3151 Taormina, C. 3152 Biondi, C. 3178 Siniscalchi, C. 3196 Cento, C. 3385 Finocchiaro, C. 3395 Kessler, C. 3399 Jannone, C. 3332 Giuseppe Gianni e C. 3465 Moretti.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta antimeridiana.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che il relatore ha presentato l'emendamento 3.100, contenente una riformulazione dell'articolo 3 (vedi allegato 2).

Enrico BUEMI (Misto-SDI), dichiara il voto contrario sugli identici emendamenti Kessler 1.2, Fanfani 1.8 e Guido Rossi 1.9, ritenendo non opportuno un ulteriore restringimento dello sconto di pena, dal momento che la questione relativa alla tutela della sicurezza pubblica di fronte alla messa in libertà dei detenuti potrà essere adeguatamente affrontata con altri meccanismi.

Nino MORMINO (FI), relatore, nel prendere atto del mutamento di opinione da parte di quei deputati che, a seguito di una opportuna riflessione e valutazione politica, hanno rilevato l'opportunità di concedere l'indulto nella misura non superiore a due anni anziché a tre, ritiene di dover modificare il parere precedentemente espresso ed esprime dunque parere favorevole sugli identici emendamenti Kessler 1.2, Fanfani 1.8 e Guido Rossi 1.9.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Guido Rossi 1.10 e 1.11.

Dopo dichiarazioni di voto contrario dei deputati Pier Paolo CENTO (Misto-Verdi-U) e Enrico BUEMI (Misto-SDI), la Commissione approva gli identici emendamenti Kessler 1.2, Fanfani 1.8 e Guido Rossi 1.9.

Giovanni KESSLER (DS-U) illustra le finalità del suo emendamento 1.1, teso ad escludere l'applicazione dell'indulto alle pene pecuniarie, osservando in particolare come queste ultime, qualora non possano essere pagate dal condannato, si convertano in misure non detentive, quali la libertà vigilata.

La Commissione respinge l'emendamento Kessler 1.1.

Giovanni KESSLER (DS-U) illustra il suo emendamento 1.3, soppressivo del comma 2, rilevando che la disposizione in esso contenuta appare non solo inutile ma rischiosa, in quanto porrebbe problemi interpretativi ed appesantirebbe i procedimenti di applicazione dell'indulto. Richiama in proposito le disposizioni di cui all'articolo 174 del codice penale, che già prevede, nel concorso di più reati, l'applicazione dell'indulto una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati, nonché l'articolo 672 del codice di procedura penale, in base al quale per l'applicazione dell'indulto il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667, comma 4.


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Anna FINOCCHIARO (DS-U) rileva l'opportunità di approfondire la questione oggetto dell'emendamento, anche alla luce delle osservazioni testé espresse dal deputato Kessler.

Gaetano PECORELLA, presidente, fa presente che il problema si pone solo nell'ipotesi di condanna per più reati in continuazione tra loro, la qual cosa comporta una valutazione di merito.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) dichiara di condividere il contenuto dell'emendamento Kessler 1.3, rilevando che nell'ordinamento vigente l'unico limite all'applicazione in sede esecutiva dell'istituto della continuazione è rappresentato dal caso in cui sul punto si sia già pronunciato il giudice di merito.

Nino MORMINO (FI), relatore, manifesta perplessità al riguardo, osservando che, mentre l'articolo 174 del codice penale prevede espressamente una sola ipotesi, quella in cui nel concorso di più reati l'indulto si applica una sola volta, esistono invece casi in cui il condono è selettivo rispetto alle condanne per reati diversi.

Giuliano PISAPIA (RC) ritiene che la disposizione in questione appaia corretta e rappresenti una norma di salvaguardia per quei casi, abbastanza frequenti, in cui è ancora possibile chiedere la continuazione per sentenza passata in giudicato.

Gaetano PECORELLA, presidente, osserva che, sulla base della disposizione di cui al comma 2, qualora sia stata già riconosciuta la continuazione e si tratti di determinare i reati per i quali sia concedibile l'indulto si applicherebbe la procedura dell'incidente di esecuzione.

Giovanni KESSLER (DS-U) condivide le considerazioni espresse dal presidente e dal relatore, ricordando come la Cassazione abbia stabilito che nei casi di continuazione il reato è unico ai fini della determinazione della pena, mentre per quanto riguarda tutti gli altri effetti si tratta di singoli reati.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U), alla luce delle considerazioni espresse, prospetta l'opportunità di riformulare il comma 2.

Nino MORMINO (FI), relatore, rileva l'opportunità di sostituire il riferimento all'osservanza delle forme previste per gli incidenti esecutivi con la determinazione della quantità di pena condonata ai sensi dell'articolo 672, comma 1, del codice di procedura penale.

Gaetano PECORELLA, presidente, nell'evidenziare che la questione posta riguarda essenzialmente i tempi di applicazione delle disposizioni di legge, ritiene si debba stabilire se mantenere il riferimento alla norma ordinaria (in tal caso risulterebbe inutile la disposizione di cui al comma 2) o se conferire invece un carattere di immediatezza al contraddittorio.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) condivide il suggerimento avanzato dal relatore.

Nino MORMINO (FI), relatore, invita il deputato Kessler a riformulare l'emendamento 1.3 nel senso precedentemente indicato.

Giovanni KESSLER (DS-U) ritiene di non accogliere il suggerimento del relatore.

Nino MORMINO (FI), relatore, ribadisce quindi il parere contrario sull'emendamento 1.3.

La Commissione respinge l'emendamento Kessler 1.3.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che il relatore ha presentato l'emendamento 1.100 (vedi allegato 2).

La Commissione approva l'emendamento 1.100 del relatore, risultando di


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conseguenza precluso l'emendamento Bonito 1.4.

Giuliano PISAPIA (RC) ritira il suo emendamento 1.6.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) illustra il suo emendamento 1.5, identico all'emendamento Pisapia 1.6, testé ritirato dal proponente, ribadendo l'opportunità di sopprimere il comma 3 dell'articolo 1.

Giovanni KESSLER (DS-U) illustra il suo emendamento 1.40, rilevando, in particolare, come la formulazione del comma 3 dell'articolo 1 non sia coerente con la logica sottesa ai provvedimenti di clemenza. In tale ottica, sottolinea l'opportunità di prevedere che non si applichi la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.

Giuliano PISAPIA (RC) preannuncia voto favorevole sull'emendamento Kessler 1.40.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) dichiara voto contrario sull'emendamento Kessler 1.40, ritenendo preferibile la formulazione del comma 3 dell'articolo 1 prevista dal testo unificato.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) ritira il suo emendamento 1.5.

Giuliano PISAPIA (RC) suggerisce al deputato Kessler di modificare il testo del suo emendamento 1.40 nel senso di ricomprendervi un richiamo all'ultimo comma dell'articolo 174 del codice penale. Ritiene, infatti, che la formulazione tecnica dell'emendamento dovrebbe essere ricondotta a termini maggiormente precisi.

Giovanni KESSLER (DS-U), pur dichiarando di non concordare sul suggerimento del deputato Pisapia di modificare il testo dell'emendamento 1.40 nel senso di ricomprendervi un richiamo all'ultimo comma dell'articolo 174 del codice penale, condivide l'esigenza di pervenire ad una riformulazione tecnica dell'emendamento stesso.

Francesco BONITO (DS-U), pur apprezzando le considerazioni svolte dai deputati Kessler e Pisapia, dichiara l'astensione del suo gruppo sull'emendamento Kessler 1.40.

Aurelio GIRONDA VERALDI (AN) prospetta l'opportunità di una riformulazione tecnica dell'emendamento Kessler 1.40.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) ribadisce l'esigenza di non modificare il comma 3 dell'articolo 1 così come formulato nel testo unificato in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Kessler 1.40 e Pisapia 1.7.

Gaetano PECORELLA, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Rossi Guido 1.12, 1.13 e 1.14; si intende che vi abbiano rinunciato.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) illustra il suo articolo aggiuntivo 1.01, che configura una sorta di graduazione delle fattispecie di reato ai fini della concessione dell'indulto.

Gaetano PECORELLA, presidente, con riferimento all'articolo aggiuntivo 1.01, sottolinea l'opportunità di votare prima il principio finalizzato a prevedere una differenziazione dell'indulto per talune fattispecie di reati e, successivamente, il riferimento a ciascun reato preso in considerazione. A tale proposito, fa presente che allo stesso principio si ispira anche l'emendamento Fragalà 3.30.

Francesco BONITO (DS-U) chiede di conoscere la posizione dei gruppi sul principio sotteso all'articolo aggiuntivo Fanfani 1.01, preannunciando che, nell'ipotesi in cui si registrasse un generale consenso, il suo gruppo contribuirebbe all'approvazione.


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Enrico BUEMI (Misto-SDI), pur comprendendo lo spirito sotteso all'articolo aggiuntivo Fanfani 1.01, osserva che con lo stesso si rischia di riprodurre la confusione tra la gestione dell'emergenza carceraria e l'adozione di misure di clemenza. Si tratta di profili che non debbono necessariamente coincidere. Peraltro è dell'avviso che nell'attuale fase non siano individuabili eventi tali da giustificare l'adozione di misure di clemenza, mentre appare importante intervenire per ridurre la popolazione carceraria.

Vincenzo FRAGALÀ (AN) ritiene che sia utile graduare un provvedimento di clemenza tenendo conto delle diverse tipologie di reato e, in particolare, dell'allarme sociale suscitato da ciascuna di essa. Peraltro una logica di graduazione è rinvenibile anche nei provvedimenti di clemenza adottati in passato e risponde altresì all'esigenza di modulare in termini adeguati l'impatto sull'opinione pubblica. Richiama, in particolare, i reati associativi, per i quali non può evidentemente essere adottato un metro unico sia per i personaggi che abbiano operato al vertice dell'associazione sia per i cosiddetti gregari.
Conclude facendo presente come il suo successivo emendamento 3.30 sia in linea con l'impostazione sottesa all'articolo aggiuntivo Fanfani 1.01.

Nino MORMINO (FI), relatore, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Fanfani 1.01, osservando che una compiuta valutazione sul merito di esso potrebbe più utilmente essere svolta dopo che la Commissione avrà definito l'impianto dell'articolo 3.

Giovanni KESSLER (DS-U) condivide le considerazioni svolte dal relatore e si dichiara favorevole alla proposta di accantonamento.

La Commissione delibera di accantonare l'articolo aggiuntivo Fanfani 1.01.

Gaetano PECORELLA, presidente, fa presente che il primo comma dell'articolo aggiuntivo Fanfani 1.02 è precluso da precedenti votazioni.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) ne prende atto e ritira il suo articolo aggiuntivo 1.02.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che, per un mero errore materiale, l'emendamento Kessler 2.1 risulta ricompreso in un'unica formulazione mentre, in realtà, deve intendersi articolato in due diverse proposte emendative, rappresentate, rispettivamente, dall'emendamento Kessler 2.1 e dall'articolo aggiuntivo Kessler 2.01 (vedi allegato 2).

Anna FINOCCHIARO (DS-U) illustra il suo emendamento 2.1, rappresentando l'esigenza che le pene accessorie siano escluse dall'ambito di applicazione dell'indulto.
Quanto all'articolo aggiuntivo 2.01, ne riformula il contenuto nel senso di prevedere che l'indulto si applica ai condannati che abbiano espiato almeno un quarto della pena detentiva.

Vincenzo SINISCALCHI (DS-U) sottolinea la particolare valenza giuridica e politica dell'emendamento 2.1 e dell'articolo aggiuntivo 2.01, seconda formulazione, che dichiara di sottoscrivere. Ritiene, in particolare, che le due proposte emendative siano coerenti con l'obbiettivo di trasmettere all'opinione pubblica un messaggio nuovo, nel senso di garantire che l'indulto non confligge con il principio della certezza della pena.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) dichiara di condividere le finalità sottese all'emendamento Kessler 2.1.

Gaetano PECORELLA, presidente, esprime perplessità sul meccanismo configurato dall'articolo aggiuntivo 2.01, seconda formulazione, invitando a riflettere sul rischio di penalizzare coloro che abbiano riportato condanne lievi.


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Nino MORMINO (FI), relatore, condivide le considerazioni del presidente, rilevando come la previsione di cui all'articolo aggiuntivo 2.01, seconda formulazione, andrebbe ad incidere, in particolare, sui soggetti ai quali siano state comminate condanne inferiori ai due anni.

Giuliano PISAPIA (RC) concorda con le considerazioni del relatore.

Pier Paolo CENTO (Misto-Verdi-U), pur comprendendo lo spirito sotteso all'emendamento 2.1 ed all'articolo aggiuntivo 2.01, seconda formulazione, ritiene che, qualora fossero approvati, verrebbe a perpetrarsi una palese situazione di iniquità. Invita pertanto i presentatori a ritirare tali emendamenti, con l'impegno di approfondirne il contenuto nel momento in cui sarà definito il testo del provvedimento.

Vincenzo SINISCALCHI (DS-U), rilevato che per i reati in ordine ai quali sono previste condanne lievi già operano normative specifiche - quale, ad esempio, la legge Simeone - ribadisce che l'obbiettivo prioritario è di garantire il principio della certezza della pena.

Nino MORMINO (FI), relatore, ribadisce il parere contrario sull'emendamento 2.1 e sull'articolo aggiuntivo 2.01, seconda formulazione.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) osserva che le pene accessorie sono il più delle volte legate a reati di entità medio-grave.

Enrico BUEMI (Misto-SDI) ritiene che le pene accessorie collegate a reati per i quali non si applica l'indulto siano, per ciò stesso, escluse anch'esse dal beneficio.

Giovanni KESSLER (DS-U) fa presente che la non applicazione dell'indulto alle pene accessorie è prevista dal codice penale, salvo che la legge di concessione dell'indulto stesso non preveda diversamente.

Guido Giuseppe ROSSI (LNP) ribadita la contrarietà alle misure di indulto, preannuncia voto favorevole sull'emendamento Kessler 2.1.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Kessler 2.01, seconda formulazione.

Nino MORMINO (FI), relatore, propone l'accantonamento dell'emendamento Kessler 2.1 e dell'articolo aggiuntivo Kessler 2.01, seconda formulazione.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) e Giuseppe Guido ROSSI (LNP) si dichiarano contrari alla proposta di accantonare l'emendamento Kessler 2.1.

Gaetano PECORELLA, presidente, stante l'imminente svolgimento di votazioni in Assemblea, avverte che il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 3.100 del relatore è fissato alle ore 9 di domani, giovedì 16 gennaio 2003; rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non è sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di corrispondenza dei detenuti.
C. 2675 Governo.

Modifiche all'articolo 162-bis del codice penale in materia di applicazione dell'oblazione in materia penale.
C. 540 Bonito.

Disposizioni penali in materia fallimentare.
C. 2342 Cola.