V Commissione - Mercoledì 20 novembre 2002


Pag. 70


ALLEGATO 1

Legge di semplificazione del 2001 (Nuovo testo C. 2579 Governo, approvato dal Senato).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL SOTTOSEGRETARIO VITO TANZI

Oggetto: Disegno di legge di semplificazione 2001. A.C. 2579 Nuovo testo.

Risulta iscritto all'o.d.g. della V Commissione della Camera dei deputati per la riunione del 19 novembre 2002, il provvedimento indicato in oggetto, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione.
In ordine a tale testo si segnalano le norme introdotte che comportano riflessi negativi sul bilancio dello Stato:
Art. 3, comma d-bis) - parere contrario, in quanto comporta maggiori oneri privi di copertura;
Art. 12-bis, comma 3 - parere contrario, in quanto il personale di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 88/89 risulta già destinatario delle disposizioni recate dall'articolo 5 della legge n. 145/2002 che consente l'inquadramento del personale in parola, a determinate condizioni, nel ruolo dirigenziale. La norma comporta inoltre una ingiustificata disparità di trattamento con il personale delle qualifiche ad esaurimento dell'Amministrazione statale disciplinato dal citato articolo 5. Comporta infine oneri aggiuntivi derivanti anche dal riconoscimento delle anzianità di servizio di cui ai commi 1 e 2;
Art. 18, comma 03 - parere contrario, in quanto l'esenzione prevista dalla norma determina minori entrate per l'Erario.

Si segnala inoltre all'attenzione dell'Ufficio Legislativo che, in data 14 novembre u.s., si è svolta una riunione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in cui è stata esaminata la riformulazione dell'articolo 10, sulla base della proposta di modifica richiesta dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Al riguardo, si è in attesa della trasmissione del testo formale dell'emendamento che verrà predisposto dal Ministro medesimo in seguito all'accordo raggiunto nella riunione suddetta.

Si fa seguito alla nota n. 127870 del 19 novembre u.s., con la quale lo scrivente ha espresso il proprio parere circa il provvedimento indicato in oggetto, iscritto all'o.d.g. della V Commissione della Camera dei deputati per la riunione del 19 novembre p.v.
Al riguardo, circa le richieste di chiarimenti formulate nella nota tecnica predisposta dai Servizi della Commissione bilancio ora pervenuta, si comunica quanto segue:
Art. 6-bis e 10-bis. - si fa presente che tali articoli aggiuntivi rientrano comunque nella clausola di invarianza degli oneri disposta dall'articolo 17 per le norme del Capo I, segnalando specificatamente per l'articolo 6-bis unicamente un carattere programmatorio, per le cui attività provvederanno le Amministrazioni competenti per materia nel limite delle risorse a tale scopo stanziate nei rispettivi bilanci.
Art. 13. - Circa l'onere recato dalla norma in questione, si segnala che lo scrivente con nota n. 103167 del 18 settembre (allegata in copia - All. 1), ha già comunicato il proprio avviso contrario


Pag. 71

sulla nuova formulazione dell'articolo al Sottosegretario Prof. Tanzi, il quale, in V commissione nella seduta del 18 settembre (cfr. Bollettino parlamentare - All 2), ha già manifestato la necessità di una riformulazione, imputando l'onere relativo all'anno 2002, pari a 516.457 euro, e la relativa copertura sull'accantonamento di conto capitale relativo al Ministero delle attività produttive, che presenta sufficienti disponibilità.
Art. 15 e 15-bis. - si segnala, come da informazioni assunte presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - che le norme suddette, rientrano nell'esplicita previsione di uno strumento di e-democracy la cui attuazione è già parzialmente attuata in via sperimentale on line, sia per le iniziative normative del Governo sia per quelle degli organi di giurisdizione, per cui non si rinvengono profili di onerosità.
Art. 17. - nel concordare con quanto segnalato nella nota tecnica sulla necessità di adeguare la formulazione dell'autorizzazione di spesa, modificando le parole «valutato in» con le seguenti «pari a», come segnalato precedentemente nella citata nota del 18 settembre, si rinvia a valutazione politica l'opportunità di rimodulare parte degli oneri gravanti sul primo esercizio, segnalando che, al momento sono assicurate nello specifico accantonamento le sole risorse previste per l'anno 2003.

Oggetto: Disegno di legge recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001 - Emendamenti (A.C. 2579)

Risulta iscritto all'o.d.g. della V Commissione della Camera per la seduta del 18 settembre p.v. il provvedimento in oggetto, nel testo approvato con modifiche dal Senato della Repubblica nella seduta del 27 marzo u.s.
In ordine a tale provvedimento e in relazione agli ulteriori elementi di informazione richiesti nella nota tecnica trasmessa dal Servizio bilancio della Camera si fa presente quanto segue:
circa la quantificazione degli oneri recati dall'articolo 13 a regime a decorrere dall'anno 2002, quale spesa di parte corrente valutata in 516.457 euro, si segnala che l'originario testo governativo autorizzava correttamente la relativa spesa, per un solo esercizio, imputandolo al fondo speciale di conto capitale del Ministero delle attività produttive, che presentava sufficienti disponibilità per l'istituzione del registro. Successivamente, in sede di esame presso la Commissione Bilancio del Senato, nella seduta del 26 febbraio u.s. il testo è stato modificato, malgrado il parere contrario dello scrivente, imputando la spesa all'accantonamento di parte corrente di questo Ministero per l'intero triennio.

Ciò premesso, si fa presente che risultano presentati numerosi emendamenti, sia di iniziativa parlamentare che governativa, il cui esame avrà luogo quanto prima e, pertanto il provvedimento potrà tornare quasi certamente al Senato in terza lettura. Nel concordare quindi con quanto fatto presente nella nota di osservazioni della Commissione bilancio, ed anche al fine di assicurare la corretta imputazione della spesa, si rappresenta l'opportunità nel caso si rendesse necessario nuovamente l'esame al Senato, che l'articolo 17 recante la clausola di copertura finanziaria sia riformutato nel senso di:
a) sostituire al comma 2 le parole «valutato in» con «pari a»;
b) imputare l'onere relativo all'anno 2002, trattandosi di spesa d'investimento, e la relativa copertura sull'accantonamento di conto capitale relativo al Ministero delle attività produttive che presenta sufficienti disponibilità, mentre per l'onere a regime riferito agli anni 2003 e successivi si ritiene condivisibile l'attuale formulazione.

Oggetto: A.C. 2579 - Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo


Pag. 72

e codificazione - Legge di semplificazione 2001.

Il presente disegno di legge, che costituisce una delle leggi di semplificazione annuale previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, ha la funzione di contenere l'indicazione dei metodi e degli schemi procedimentali che di anno in anno saranno utilizzati per gli obiettivi del riassetto normativo il cui prodotto finale sarà il codice che darà luogo in singole materie ad un complesso di norme stabili e armonizzate.
Con riferimento alle modifiche apportate dalla Commissione I affari costituzionali si segnalano, in particolare, gli articoli 18 e 19.
L'articolo 18 prevede la sostituzione dell'articolo 35 della legge n. 340 del 2000 relativo alle controversie in materia di masi chiusi, in particolare, il comma 03 dispone l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa e dal contributo unificato, per tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi. La disposizione comunque comporta minori entrate di modestissima entità quantificabili in circa 15.000 euro annui, sostanzialmente in linea con quanto osservato dal Servizio di bilancio.
L'articolo 19, comma 1-bis abroga i commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge n. 90 del 1990, con i quali si stabilisce che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private formate o autenticate, relative al trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane devono contenere, o avere allegata, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato dichiarato. Si prevede, inoltre, che la mancanza di tale dichiarazione comporta la nullità dell'atto e che il pubblico ufficiale ha l'obbligo, nell'ipotesi in cui la parte non abbia reso la suindicata dichiarazione, di trasmettere copia in carta libera dell'atto o della scrittura privata autenticata entro 60 giorni dalla registrazione, all'Ufficio delle entrate.
L'abrogazione di tali disposizioni, pur non producendo immediati effetti finanziati, è suscettibile di determinare potenziali minori entrate in quanto le stesse hanno un evidente fine di contrasto all'evasione.


Pag. 73


ALLEGATO 2

Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza (C. 2031-bis/B Governo, modificato dal Senato).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL SOTTOSEGRETARIO VITO TANZI

Oggetto: A.C. 2031-bis-B - Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza. Nota tecnica.

Si fa seguito alla precedente nota n. 128110 del 18 novembre u.s. con la quale è stato espresso il parere in merito al provvedimento indicato in oggetto, iscritto all'o.d.g. della V e VI Commissione della Camera dei deputati per le sedute del 19 e 20 novembre p.v.
È ora pervenuta la nota di verifica n. 114 riferita al provvedimento in parola predisposta dai Servizi della Commissione Bilancio della Camera dei deputati.
Al riguardo, circa la richiesta di ulteriori chiarimenti in ordine alle modifiche introdotte dal Senato, si fa presente quanto segue:
Art. 8, commi 1-4: com'è noto l'articolo 103, comma 3 della legge n. 388/2000 (Legge finanziaria 2001) ha destinato una quota del fondo UMTS pari a lire 50 miliardi (25,8 milioni di euro) nell'anno 2001, confermata poi dalla legge finanziaria 2002, per l'istituzione della carta di credito formativa per l'acquisto di beni e servizi nel settore della tecnologia e dell'informazione entro il limite massimo di lire 10 milioni per ciascuno interessato che abbia compiuto 18 anni, acquisto da effettuare entro il 2005. Con il comma 4 del disegno di legge in esame è stata introdotta, tra l'altro, una modifica al citato limite massimo di spesa che viene ridotto da 10 milioni di lire (5.165 euro) a 2.500 euro. Nella nota tecnica dei servizi della Commissione si segnala che tale riduzione viene parzialmente utilizzata a copertura del maggior onere recato dal comma 1 del medesimo articolo 8 per l'intero intervento di sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e medie imprese nelle aree depresse. In proposito, ed in relazione agli elementi di informazione richiesti si ritiene che gli interventi volti alla promozione ed allo sviluppo dell'economia informatica delle piccole e medie imprese rientrino a pieno titolo tra le finalità originarie del fondo per il finanziamento della ricerca scientifica che prevede tra le sue finalità lo sviluppo tecnologico delle imprese. Quanto poi alla riduzione del limite massimo di spesa si fa presente che la modifica introdotta non comprometterà la realizzazione dei previsti interventi e che anzi il ridotto limite ora introdotto amplierà la platea dei beneficiari, con effetto moltiplicativo dell'intervento. Circa poi la richiesta di elementi in merito all'adozione di specifici provvedimenti che consentano l'assegnazione delle predette risorse, premesso che la modificazione del riparto delle risorse del fondo UMTS è stata già disposta con D.P.C.M. del 25 gennaio 2001, si fa presente che ciò comporta la necessità di riconsiderare le quote di finanziamento già destinate alle Amministrazioni interessate, che avverrà mediante appositi decreti di variazione di bilancio, da formalizzare da parte del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 11 - si conferma quanto già chiarito in occasione dell'esame presso la Commissione


Pag. 74

bilancio del Senato circa la sussistenza delle disponibilità giacenti sulla sezione di contabilità speciale presso il competente M.A.P. per la proroga della gestione temporanea delle miniere del Sulcis;

Art. 22 - si rinvia alle valutazioni del competente Ministero delle attività produttive e del Dipartimento per le politiche fiscali circa la ricaduta degli effetti finanziari conseguenti alla omogeneizzazione su scala nazionale dei premi assicurativi, da attuarsi peraltro entro il termine di 120 giorni;
Art. 46 - premesso che dalla disposizione non emergono profili di onerosità, come peraltro segnalato nella nota dei Servizi della Commissione bilancio, ci si rimette a quanto in proposito potrà comunicare il competente Dipartimento del tesoro circa l'opportunità di istituire ulteriori fondi per il sostegno degli investimenti ivi indicati.