X Commissione - Resoconto di mercoledì 16 ottobre 2002


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COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 16 ottobre 2002.

Decreto-legge 193/2002: Misure urgenti in materia di servizi pubblici.
C. 3244-A Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.10 alle 9.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 ottobre 2002. - Presidenza del presidente Bruno TABACCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Mario Valducci.

La seduta comincia alle 15.10.

Decreto-legge 209/2002: Interventi urgenti in materia di fiscalità di impresa, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione dell'autotrasporto, di


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adempimenti per i concessionari della riscossione ed imposta di bollo.
Nuovo testo C. 3185 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame.

Gianfranco COZZI (UDC), relatore, rileva che il provvedimento in esame contiene disposizioni, per un verso, volte a garantire, già per il 2002, il rispetto degli impegni assunti con il Patto di stabilità e di crescita per quanto concerne i saldi di finanza pubblica; per altro verso, si apportano alcuni correttivi alla disciplina tributaria vigente diretti a contrastare comportamenti elusivi, che si traducono in una riduzione del gettito, e a rimuovere alcune ingiustificate disparità di trattamento nell'ambito delle stesse categorie di contribuenti.
Venendo più in particolare alle singole disposizioni recate dal decreto-legge, osserva in primo luogo che l'articolo 1 prevede alcune misure volte ad incidere sull'anno di imposta in corso e riferite ai soggetti IRPEG. Per quanto concerne il regime applicabile alle svalutazioni di partecipazioni, si dispone, in sostanza, all'articolo 1, comma 1, lettera a), l'esclusione della deducibilità nel caso di svalutazioni che dipendono da distribuzioni di utili da parte della società partecipata ovvero dal fatto che quest'ultima abbia sostenuto costi e oneri fiscalmente non deducibili. Tale previsione è volta a prevenire comportamenti elusivi.
L'articolo 1, comma 1, lettera b), prevede che le minusvalenze diverse da quelle realizzate non siano deducibili nello stesso esercizio in cui sono iscritte in bilancio. Si stabilisce, infatti, che la minusvalenza debba essere «spalmata» in 5 esercizi a partire da quello in cui è stata iscritta. Come chiarito nella relazione illustrativa, la disposizione ovviamente non troverebbe applicazione nel caso in cui la minusvalenza fosse realizzata prima dello scadere del quinquennio.
L'articolo 1, comma 1, lettera c) interviene sul calcolo della DIT prevedendo, per un verso, che nel computo della misura dell'agevolazione non si debba tener conto del cosiddetto moltiplicatore e, per l'altro, che il CRO (coefficiente di remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito) non sia più pari al 6 per cento, come in precedenza previsto dall'amministrazione finanziaria, ma in una misura pari al saggio di interesse legale, vale a dire il 3 per cento.
L'articolo 1, comma 2, introduce una norma concernente la misura della deducibilità degli accantonamenti in riserve tecniche delle imprese di assicurazione. Viene in particolare fissato un tetto massimo pari al 98 per cento della media di quelli dedotti nei tre periodi di imposta precedenti. L'eccedenza viene comunque riconosciuta in deduzione in quote costanti nei nove periodi di imposta successivi.
L'articolo 1, comma 3, prevede che le disposizioni recate ai commi precedenti valgono già per gli acconti del prossimo novembre i quali dovranno essere calcolati assumendo le modifiche apportate alla normativa previgente; in questo modo si consegue il vantaggio di assicurare le maggiori entrate attese già nell'anno in corso.
Con una integrazione al comma 4, la Commissione finanze ha previsto che i dipendenti pubblici che hanno conseguito prima del 9 maggio 2002 avanzamenti di qualifica a seguito di corsi-concorsi continuino a percepire, a titolo personale e in via provvisoria, sino a una specifica disciplina contrattuale, il relativo trattamento economico e ad esercitare le funzioni connesse. Ricorda che il 9 maggio scorso la Corte costituzionale aveva dichiarato incostituzionale la norma sui corsi-concorso.
Il comma 5 introduce una sorta di «scudo fiscale» relativamente alle fusioni e scissioni di cui al decreto legislativo n. 358/2002, il quale consente di affrancare i plusvalori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi di fusione (sia di annullamento che da concambio), e quindi di affrancarli, ai fini del


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riconoscimento fiscale, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 19 per cento. Con la disposizione di cui all'articolo 1, comma 5, si consente al contribuente di evitare qualsiasi accertamento tributario sui valori affrancati gratuitamente, a condizione che paghi un'imposta sostitutiva del 4 per cento (da versare in unica soluzione entro il 30/11/2002).
Il comma 6, introdotto dalla Commissione finanze, estende alle imprese della pesca e dell'acquacoltura la possibilità di godere del credito di imposta, previsto dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, per i nuovi investimenti effettuati nelle aree svantaggiate.
L'articolo 2 è volto a consentire la fruizione del credito di imposta per le nuove assunzioni, di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche per il secondo semestre dell'anno in corso. Il decreto-legge in esame, intende garantire i diritti dei datori di lavoro che hanno effettuato assunzioni prima dell'8 luglio 2002 e che mantengono per i restanti mesi del 2002 l'incremento del numero dei lavoratori occupati.
L'articolo 2 del decreto-legge riconosce il diritto alla fruizione del credito di imposta anche per le mensilità da luglio a dicembre 2002. Tuttavia, considerato l'avvenuto esaurimento delle risorse per il 2002, si stabilisce che i crediti d'imposta maturati sulla base dell'incremento occupazionale rilevato alla fine di ciascuno dei predetti mesi possono essere utilizzati a decorrere da gennaio 2003, in quote mensili non superiori ad un terzo del totale (ossia, il credito maturato potrà essere utilizzato in compensazione nei primi 3 mesi dell'anno 2003). Viene inoltre precisato che il credito d'imposta spetta in ogni caso nei limiti dell'incremento occupazionale rilevato al 7 luglio 2002; ciò comporta che il predetto limite non può essere superato, ma eventuali lavoratori assunti successivamente alla data del 7 luglio 2002, ed entro il 31 dicembre 2002, possono essere considerati ai fini della eventuale reintegrazione dell'incremento occupazionale qualora nello stesso periodo si siano verificati licenziamenti. In tal modo si assicurano le legittime aspettative dei datori di lavoro che hanno effettuato assunzioni confidando nella fruizione del credito di imposta in argomento, ancorché gli effetti finanziari sono posticipati a decorrere dal prossimo anno e nel limite di quote mensili non superiori ad un terzo del totale. La Commissione finanze ha chiarito che non dovrà essere restituito il credito di imposta relativo agli incrementi occupazionali effettuati fino al 7 luglio 2002.
Quanto all'articolo 3, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), ricorda che l'articolo 6 del decreto-legge n. 452/2001 ha disposto, con decorrenza dal 1o ottobre 2002, la soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e su altri prodotto utilizzati in usi diversi dall'autotrazione e dalla combustione.L'articolo 7 del decreto-legge n. 452/2001 istituisce un contributo ecologico, definito «di riciclaggio e di risanamento ambientale», di natura non tributaria, a carico dei soggetti che immettono in consumo oli lubrificanti. L'istituzione del contributo è connessa all'abolizione - disposta dall'articolo 6 del citato decreto-legge - dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti. Con le lettere a) e b) del comma 1 del decreto-legge in esame si modifica il termine del 1o ottobre 2002 previsto nei citati articoli 6 e 7 del decreto-legge n. 452/2001 in modo da stabilire che l'abrogazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti deve avvenire contestualmente all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7 comma 5-bis che dovrà disciplinare il nuovo contributo di riciclaggio e risanamento ambientale.
La modifica recata dalla lettera c) del comma 1, è volta ad escludere dalla base imponibile IRAP sia i crediti di imposta previsti per gli autotrasportatori dall'articolo 8 della legge n. 448/1998, sia il credito d'impsta riconosciuto a seguito dell'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi (di cui al decreto-legge n. 265/2000 e successive proroghe). Tenuto conto che l'IRAP è un'imposta regionale, si è reso necessario garantire l'invarianza delle entrate


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per le regioni. A tal fine si prevede l'emanazione di un provvedimento amministrativo da adottare da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, che provveda alle necessarie regolazioni contabili.
Quanto al comma 2, ricorda che il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 504/1995 stabilisce che i termini e le modalità di pagamento dell'accisa sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La disposizione recata dal comma 2 è finalizzata ad evitare lo sfasamento temporale intercorrente tra l'acquisizione di entrate per competenza e per cassa, prevedendo che con il predetto decreto ministeriale possono essere fissati anche i termini per il pagamento in acconto delle accise.
Introducendo il comma 3, la Commissione di merito ha previsto l'estensione del concorso alla determinazione dell'imponibile IRAP ai contributi esclusi dall'imponibile delle imposte sui redditi, anticipando sostanzialmente la disposizione prevista dall'articolo 5, comma 3, del disegno di legge finanziaria per il 2003.
Il comma 1 dell'articolo 4 apporta alcune modifiche alla disciplina di cui al DL n. 79/1997 che, al comma 1 dell'articolo 9, prevede che i concessionari della riscossione, entro il 15 dicembre di ogni anno, versino il 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente. Con le modifiche apportate si differisce al 30 dicembre il termine di versamento e si aumento di 3,5 punti percentuali la misura dell'acconto.
Il comma 2 dell'articolo in esame reca alcune modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112; in particolare, si inserisce all'articolo 59, un comma aggiuntivo in base al quale si fissa al 1o ottobre 2004 il termine ultimo per il discarico per inesigibilità dei ruoli consegnati ai concessionari fino al 30 settembre 2001.
Infine, il comma 3 del testo originario del decreto-legge modifica il testo della legge 28 dicembre 2001, n. 448, articoli 5 e 7 (legge finanziaria 2002), in materia di rideterminazioni dei valori di acquisto sia delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati che dei terreni edificabili e con destinazione agricola. In particolare, si differiscono dal 30 settembre 2002 al 30 novembre 2002 i termini per la redazione della perizia con la quale si ridetermina il valore dei beni e per i relativi versamenti da parte dei soggetti interessati.
All'articolo 4 la VI Commissione ha apportato numerose integrazioni. Fra queste, si segnala la disposizione che prevede che i concessionari della riscossione, in alternativa al ricorso alla Corte dei conti, potranno definire la controversia con l'amministrazione pagando la metà dell'importo dovuto (comma 2, lettera d)); segnala altresì la possibilità riconosciuta agli enti creditori di annullare, entro il 31 dicembre 2002, in presenza di determinate condizioni, i ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non ancora riscossi.
L'articolo 5 prevede che fra gli atti soggetti ad imposta di bollo, oltre a vaglia cambiari e fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, debbano essere inclusi anche i vaglia cambiari della Banca d'Italia, fino ad ora assoggettati alla imposta sulla circolazione; rimangono, invece, esclusi quelli emessi per il servizio di tesoreria dello Stato, che risulteranno quindi esenti dall'imposta di bollo.
Si tratta di un provvedimento di estremo rilievo per le imprese italiane, peraltro con aspetti di problematicità che l'esame presso la Commissione di merito non ha contribuito a sciogliere. Si riferisce in particolare alle disposizioni in materia di minusvalenze, di deducibilità degli accantonamenti in riserve tecniche delle società di assicurazioni e di DIT. Si tratta di questioni che hanno formato oggetto di confronto nelle scorse settimane e sulle quali è emersa una disponibilità a pervenire ad una diversa stesura che tenga conto dei rilievi prospettati da più parti.
In attesa che tali modifiche vengano formalizzate, è probabilmente opportuno che la Commissione fornisca indicazioni al riguardo nel suo parere.


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Bruno TABACCI, presidente, fa presente che la Commissione di merito procederà nella seduta di domani a deliberare il conferimento del mandato al relatore sul disegno di legge in esame; ritiene pertanto che la Commissione non possa che esprimere oggi stesso un parere, tenendo conto dei rilievi formulati dal relatore. Osserva, in particolare, che da una disamina tecnica svolta dal Servizio bilancio dello Stato della Camera dei deputati si evince che il Governo ha sottostimato gli effetti finanziari di rilevanti disposizioni contenute nel provvedimento.
Riterrebbe opportuno, ad esempio, che, senza modificare i saldi, si intervenisse sulle modalità di calcolo della DIT e superDIT; sarebbero inoltre auspicabili interventi di carattere equanime nei confronti delle compagnie di assicurazione, con l'obbiettivo di realizzare condizioni più favorevoli per i soggetti assicurati.

Sergio GAMBINI (DS-U) esprime un giudizio negativo sul disegno di legge in esame, definito da molti come la reale manovra finanziaria del Governo. Richiamati, in particolare, i rilievi critici formulati dalla Confindustria, ricorda che nel corso dell'audizione della presidente dell'ISAE, svoltasi nei giorni scorsi presso la Commissione bilancio, sono stati forniti precisi elementi volti a demolire la tesi di chi continua a ritenere che la DIT e la superDIT siano finalizzate a favorire le grandi imprese mentre le norme della legge cosiddetta Tremonti-bis risulterebbero efficaci per le piccole imprese.
Ricordato che l'istituzione della DIT e della superDIT era stata finalizzata a promuovere la capitalizzazione e gli investimenti delle imprese, osserva che il tentativo, perpetrato attraverso le disposizioni in esame, di vanificare tale obbiettivo, rappresenta motivo di forte preoccupazione.
Esprime inoltre un giudizio negativo sull'istituzione, sancita nel disegno di legge finanziaria, del fondo unico per gli incentivi alle imprese, che ha annullato i meccanismi automatici introdotti all'epoca dei Governi di centrosinistra e che rischia di porre le imprese italiane in una condizione di sudditanza che agevola deleterie spinte alla burocratizzazione ed al malcostume.
Esprime inoltre rilievi critici sui criteri introdotti dal disegno di legge in materia di assicurazioni. Ritiene infatti che in tale settore gli obbiettivi da perseguire dovrebbero essere la liberalizzazione della distribuzione nonché alla certificazione puntuale del volume delle riserve: se queste ultime, infatti, assumono un'entità superiore rispetto alla reale possibilità di utilizzazione, il meccanismo introdotto potrebbe rappresentare un mezzo per alterare i bilanci, con conseguenze negative sui consumatori, che sarebbero costretti a sopportare costi più alti. Per tale ragione, le compagnie di assicurazione dovrebbero verificare annualmente l'entità delle riserve alla luce del numero dei sinistri.
In conclusione, ribadisce il giudizio negativo sul disegno di legge in esame e sulla complessiva impostazione di politica economica che informa l'azione del Governo.

Luigi GASTALDI (FI) fa presente che le riserve tecniche delle società di assicurazione sono finalizzate a rappresentare una garanzia nei confronti dei soggetti assicurati; se in tale ambito l'esperienza pregressa ha fatto registrare problemi, ciò è stato dovuto al fatto che molte compagnie di assicurazione non hanno attestato le riserve in modo corretto.
Invita infine il relatore a dedicare nella proposta di parere un riferimento al rischio che alcune disposizioni possano penalizzare le compagnie più serie.

Bruno TABACCI, presidente, invita il relatore a formulare la proposta di parere.

Gianfranco COZZI (UDC), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato1).

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che nelle premesse in cui si articola la proposta di parere del relatore siano individuabili valutazioni critiche nei confronti della filosofia che ispira l'azione del Governo,


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soprattutto laddove si prospetta l'ipotesi di recuperare il meccanismo della DIT. La Lega Nord conferma la valutazione negativa su tale meccanismo, che agevola le grandi imprese ma non le piccole.

Bruno TABACCI, presidente, rileva come le considerazioni del deputato Polledri non trovino riscontro nelle valutazioni del mondo delle imprese. Del resto, la Commissione di merito starebbe valutando l'opportunità di predisporre una modifica del meccanismo della DIT,

Ruggero RUGGERI (MARGH-U) esprime perplessità sulle norme in materia di assicurazioni e sottolinea l'opportunità che la Commissione proceda ad un'indagine conoscitiva su questo settore.
Chiede inoltre la votazione per parti separate della proposta di parere, nel senso di votare distintamente dalla prima parte le osservazioni.

Sergio GAMBINI (DS-U), ribadita la contrarietà sul provvedimento, dichiara invece di condividere le osservazioni proposte dal relatore, quantunque le stesse non siano esaustive di tutti gli aspetti critici riscontrabili nel provvedimento. Si associa alla richiesta di votazione per parti separate e propone di integrare l'osservazione di cui al punto b), nel senso di aggiungere alle parole: «imprese interessate» le seguenti: «ed, in ultima analisi, penalizzanti per i consumatori».

Massimo POLLEDRI (LNP) espresse perplessità sulla prospettata sottostima degli effetti finanziari, di cui al punto a) delle osservazioni, chiede anch'egli la votazione per parti separate, nel senso di votare separatamente anche le due osservazioni.

Bruno TABACCI, presidente, fa presente che la sottostima degli effetti finanziari è un dato accertato dal Servizio bilancio dello Stato della Camera dei deputati.

Gianfranco COZZI (UDC), relatore, si dichiara disponibile sia ad accedere alla richiesta di votazione per parti separate della proposta di relazione sia ad integrare il punto b) delle osservazioni nel senso indicato dal deputato Gambini. Riformula di conseguenza la sua proposta di parere (vedi allegato 2).

Massimo POLLEDRI (LNP) si chiede se non sia possibile rinviare ad altra seduta la votazione sulla proposta di parere.

Bruno TABACCI, presidente, ribadisce che la Commissione di merito procederà alla votazione sul conferimento del mandato al relatore nella seduta di domani; se la Commissione aderisse alla richiesta del deputato Polledri, si precluderebbe di fatto la possibilità di esprimersi su un tema di particolare rilevanza in ordine al quale la Commissione stessa ha sempre manifestato particolare sensibilità.

Massimo POLLEDRI (LNP), precisato che la valutazione del mondo delle imprese sul meccanismo della DIT non è univoca, ribadisce che riaffacciare l'ipotesi di reintrodurre tale meccanismo non è in linea con la filosofia che ispira l'azione del Governo. Sottolinea in particolare che le piccole imprese non sono favorevoli al meccanismo della DIT, che ha finito per avvantaggiare solo le grandi industrie. Esprime quindi contrarietà sull'osservazione di cui al punto a).

Andrea LULLI (DS-U) osserva che la sua esperienza diretta in un contesto caratterizzato dalla presenza di piccole imprese ha dimostrato come queste ultime, a differenza di quanto sostenuto dal deputato Polledri, abbiano utilizzato la DIT, in coerenza con una scelta di capitalizzazione.

Sergio GAMBINI (DS-U) dichiara voto contrario sulla prima parte della proposta di parere, fino alle parole: «parere favorevole»; dichiara invece parere favorevole sulle osservazioni di cui ai punti a) e b).


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La Commissione, con distinte votazioni, approva la parte motiva della proposta di parere, fino alle parole: «parere favorevole», l'osservazione di cui al punto a) e, infine, l'osservazione di cui al punto b).

La seduta termina alle 16.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 ottobre 2002. - Presidenza del presidente Bruno TABACCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Mario Valducci.

La seduta comincia alle 16.

Programma di utilizzo per l'anno 2002 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, concernente studi e ricerche per la politica industriale.
Atto n. 142
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta di ieri.

Bruno TABACCI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri è emersa l'esigenza che il Governo fornisca alla Commissione una serie di chiarimenti sull'atto in esame.

Il sottosegretario Mario VALDUCCI ricorda che l'articolo 3 della legge n.140 del 1999 autorizza il Ministro delle attività produttive, sentito il parere delle Commissioni parlamentari, ad avvalersi di esperti per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, analisi e studio nei settori delle attività produttive. L'onere relativo a tali consulenze per l'anno 2000 è determinato in euro 3.098.741, ripartiti in euro 2.065.827 presso il centro di responsabilità Imprese e in euro 1.032.914 di pertinenza del centro di responsabilità Gabinetto. Lo scorso anno è stato richiesto il parere per il loro utilizzo, individuando otto aree di ricerca sulle quali concentrare l'attenzione. Pertanto, per quanto di competenza dell'Ufficio di gabinetto del ministero, sono stati conferiti degli incarichi di consulenza che si possono distinguere in tre gruppi, a seconda delle modalità di conferimento.
Un primo gruppo di sei incarichi è stato conferito, applicando per analogia la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 338 del 1994 recante «Semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali a esperti da parte dei Ministri», per cui con decreto ministeriale 25 settembre 2001 l'ingegnere Riccardo Gallo, il dottor Alberto Pera, la professoressa Lucia Vitali, il professor Emmanuele Emanuele, il dottor Arrigo Sadun, il professor Giuliano Mussati hanno ricevuto un incarico di consulenza con scadenza 31 marzo 2002. Il comitato nominato per la valutazione del lavoro svolto ha espresso il proprio parere favorevole al fine di poter procedere alla liquidazione del compenso per i primi quattro dei suddetti nominativi, mentre, il professor Sadun ha comunicato di rinunziare al proprio compenso e il professor Mussati ha comunicato che farà avere a breve la propria relazione illustrativa.
Un secondo gruppo di sette incarichi è stato conferito con contratto di studio a firma del Capo del Gabinetto e successivo decreto di approvazione da parte del ministro, rispettivamente al professor Romano Mosconi, al professor Roberto Pasca, al professor Giuseppe Cassano, al professor Cesare Imbriani, al dottor Mario Orazi, alla dottoressa Alessandra Taccone ed alla dottoressa Adriana Barbato. Tutti con scadenza 30 settembre 2002.
L'impegno si spesa relativo ai suddetti incarichi individuali di consulenza ammonta a 294.380 euro più imposte.
Il terzo gruppo di incarichi è stato conferito a seguito dell'istituzione di due Commissioni di studio. La prima è stata istituita con decreto ministeriale 13 dicembre 2001 recante la predisposizione di uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, assicurazioni e inventivi alle attività economiche e produttive; sono stati nominati


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13 esperti esterni il cui compenso grava sul medesimo capitolo, per un importo pari a 407.500 euro più imposte.
La seconda Commissione è stata istituita con decreto ministeriale del 20 dicembre 2001 recante la predisposizione di uno o più provvedimenti per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale; e sono stati nominati 5 esperti esterni con una spesa pari a 100.000 euro più imposte.
In totale, per l'autorizzazione di spesa relativa all'annualità 2001 ammontante a 2.000.000.000 lire (1.032.914 euro) sono stati impegnate 1.803.033.325 lire (931.188 euro)

Sergio GAMBINI (DS-U), nel ringraziare il sottosegretario per i dati forniti, sottolinea l'esigenza che, ancor prima di procedere al conferimento di nuovi incarichi, le Commissioni parlamentari competenti siano poste nella condizione di verificare in che modo siano state utilizzate le risorse disponibili nonché di conoscere i risultati delle iniziative poste in essere, nell'ambito di un corretto rapporto tra Governo e Parlamento, che possa consentire a quest'ultimo di avvalersi dei risultati conseguiti dall'attività di consulenza esercitata presso il ministero.

Bruno TABACCI, presidente, invita il relatore a formulare la proposta di parere.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, dopo aver dato atto al sottosegretario Valducci della sensibilità dimostrata nel soddisfare tempestivamente la richiesta emersa nel corso della precedente seduta, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 3).

Ruggero RUGGERI (MARGH-U), nel dichiarare di concordare sulla proposta di parere del relatore, esprime scetticismo sulla effettiva volontà del Governo di dar corso alle indicazioni in essa contenute, alla luce dell'esperienza maturata negli anni precedenti, quando precise osservazioni della Commissione non hanno mai avuto un coerente riscontro nella pratica. Precisa che l'intento sotteso all'iniziativa della Commissione è non quello di ergersi a controllori quanto, piuttosto, quello di creare le condizioni perché gli esiti dell'attività di consulenza presso il ministero possano essere proficuamente messi a disposizione del Parlamento.

Sergio GAMBINI (DS-U) dichiara voto favorevole sulla proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 ottobre 2002. - Presidenza del presidente Bruno TABACCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Mario Valducci.

La seduta comincia alle 16.10.

Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.
C. 2031-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Luigi GASTALDI (FI), relatore, osserva che il disegno di legge in esame costituisce uno dei provvedimenti collegati alla manovra finanziaria per il 2002. Già approvato dalla Camera, nel corso dell'esame presso il Senato è stato oggetto di significative modifiche, sulle quali si soffermerà in modo particolare.
Ponendosi sulla scia degli impegni assunti dal Governo in sede di DPEF 2002-2006 in ordine al recupero di competitività del sistema Italia, esso contiene una serie di misure diversificate, volte in primo luogo a stimolare l'iniziativa economica privata, a favorire la protezione della ri


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cerca ed il sostegno alla tutela brevettuale, ad intervenire in materia assicurativa.
Esaminando più in dettaglio le principali disposizioni, introdotte o modificate dal Senato nei sei capi nei quali si sostanzia il provvedimento, ricorda che il Capo I reca disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese. Le norme, infatti, tendono in parte a razionalizzare e a semplificare interventi preesistenti, in parte a creare e introdurre nuove misure.
L'articolo 1 non è stato modificato nel corso dell'esame presso il Senato, mentre nell'articolo 2, concernente disposizioni in materia di agevolazioni alle piccole e medie imprese, sono state introdotte talune nuove disposizioni. È stato in particolare previsto, al comma 1, che gli interventi del fondo per l'innovazione tecnologica possano essere utilizzati anche per programmi di imprese volti ad introdurre rilevanti innovazioni di contenuto stilistico o qualitativo del prodotto, in modo da promuovere uno dei tratti tipici delle produzioni italiane. Per il finanziamento di questi programmi, nonché degli altri previsti dall'articolo 14, secondo comma, della legge n. 46 del 1982, si dispone l'utilizzo delle risorse derivanti dal rimborso delle rate di ammortamento dei finanziamenti già concessi, in misura pari ad una quota non superiore al 70 per cento delle risorse medesime (comma 2).
Nel medesimo articolo 2 è stata inserita una misura in favore del settore tessile-abbigliamento, specificamente diretta a premiare l'ideazione di nuove collezioni di prodotti, con un finanziamento aggiuntivo di 2 milioni di euro del fondo per l'innovazione tecnologica (commi 4-6). Si soddisfa così l'esigenza del settore per sostenere gli elementi di creatività che caratterizzano la produzione italiana di fronte ad una competitività esasperata esistente sul mercato.
L'articolo 3, introdotto dal Senato, prevede l'utilizzo delle economie derivanti dalla revoca di incentivi automatici per interventi di programmazione negoziata per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di programma.
Nel testo dell'articolo 4 il Senato ha introdotto una modifica relativa allo strumento con cui il Ministro delle attività produttive definisce procedure semplificate per la concessione definitiva delle agevolazioni di cui alla legge n. 64 del 1986, mentre all'articolo 5 sono state modificate le disposizioni relative ai criteri di riparto dei fondi utilizzati dal Ministero delle attività produttive al fine di assumere partecipazioni nelle società finanziarie costituitesi ai sensi della legge n. 49 del 1985 per salvaguardare l'occupazione nel settore della cooperazione, prevedendo un regime transitorio per il 2002 e il 2003 ed una diversa, definitiva modalità a decorrere dal 1o gennaio 2004.
L'articolo 6, introdotto dal Senato, riprende in effetti un tema su cui la Commissione aveva avuto modo di soffermarsi in sede di prima lettura del provvedimento e che non aveva trovato positiva soluzione per problemi di copertura finanziaria. Al fine di favorire lo sviluppo della rete a larga banda, viene prevista l'esenzione dal contributo relativo alle attività di installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, di fornitura al pubblico di servizi di telefonia vocale e di servizi di comunicazioni mobili e personali anche per i soggetti che, in caso di perdite di esercizio, abbiano investito nella realizzazione di infrastrutture di rete a larga banda, fatturando, al netto di tali spese di investimento, un importo inferiore a 100 milioni di euro.
Il Senato non ha modificato l'articolo 7 (già articolo 6 nel testo licenziato dalla Camera), mentre è intervenuto sull'articolo 8 che reca una serie di interventi economici per sviluppare l'economia informatica nelle piccole e medie imprese, specialmente quelle situate in aree depresse. A tali sono state incrementate le autorizzazioni di spesa, pari ora a 10.620.000 euro per l'anno in corso, a quasi 13 milioni per il 2003 e ad oltre 9 milioni di euro per il 2004. Il comma 6, inoltre, novella il comma 54 dell'articolo


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52 della legge finanziaria 2002, relativo all'istituzione di un «Fondo per l'informatizzazione della rete distributiva delle piccole e medie imprese commerciali».
L'articolo 9 reca disposizioni a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo, prevedendo con limitate modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera, una diversa modalità di utilizzo delle risorse conferite al FIT dall'articolo 108, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001). Al riguardo va rilevato che occorrerà coordinare con questa disposizione il disegno di legge C. 2238, recentemente licenziato dalla X e dalla VII Commissione, che reca una norma sulla stessa materia.
L'articolo 10 ricomprende, con una nuova rubrica ma senza ulteriori modifiche, le disposizioni che nel testo licenziato dalla Camera costituivano gli articolo 10 e 11, in materia, rispettivamente, di accesso agli stanziamenti al settore aerospaziale per i programmi intergovernativi realizzati e gestiti da agenzie o da enti pubblici o privati e di di calcolo dei contributi destinati agli interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva dell'industria bellica.
Anche l'articolo 11 raggruppa disposizioni già contenute in distinti articoli. In particolare il comma 1 riproduce l'articolo 12 del testo approvato dalla Camera - relativo alla cessione delle aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate ad insediamenti produttivi - con la ulteriore specificazione che tali aree non possono essere cedute a terzi nei cinque anni successivi all'acquisto, mentre il comma 2 dispone la proroga al 31 dicembre 2002 del termine per la gestione temporanea delle miniere del Sulcis (già articolo 9 del testo Camera).
L'articolo 12 reca misure di incentivazione per il settore delle fonderie (ex articolo 13 Camera), con l'aggiunta di un'ulteriore finalità del programma di razionalizzazione del comparto delle fonderie, ossia quella di favorire l'innovazione tecnologica per la riduzione delle fonti inquinanti e l'incremento del risparmio energetico. Rispetto agli stanziamenti previsti alla Camera, il Senato ha operato un lieve riduzione tanto per l'anno 2002, quanto per i successivi anni 2003 e 2004.
L'articolo 13, introdotto dal Senato, prevede uno stanziamento complessivo di circa 6 milioni di euro per il triennio 2002-2004 al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, mentre il successivo articolo 14 - anch'esso approvato dal Senato, dispone uno stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 in favore dell'ENIT per accelerare le procedure di rilascio dei visti turistici da parte delle sedi diplomatiche italiane all'estero.
Con l'articolo 15 iniziano le disposizioni del capo II, in materia di proprietà industriale.
L'articolo 15 (già articolo 14 del testo Camera) prevede il conferimento di una delega al Governo per il riordino della disciplina inerente la «proprietà industriale». Rispetto al testo licenziato dalla Camera, va in particolare sottolineata l'aggiunta di un ulteriore criterio direttivo, volto a precisare che la rivelazione o l'impiego di conoscenze ed esperienze tecnico-industriali, generalmente note e facilmente accessibili ad esperti ed operatori del settore, non costituiscono violazioni di segreto aziendale.
L'articolo 16 (ex articolo 15 Camera) conferisce al Governo una delega per l'istituzione, presso i tribunali capoluoghi di distretto e presso le Corti d'appello, di sezioni specializzate per la trattazione delle controversie in materia di concorrenza sleale, brevetti, modelli ornamentali e di utilità, segni distintivi e diritti d'autore. Rispetto al testo approvato dalla Camera è stata parzialmente ridefinita la materia oggetto di delega e, in particolare, sono state espressamente individuate le sedi di tribunali e corti d'appello presso le quali dovranno essere istituite le sezioni specializzate in ognuno dei settori relativi alla materia della proprietà industriale oltre che del diritto d'autore. Le sezioni specializzate, quindi, saranno complessivamente dodici, ed avranno una composizione collegiale; è stato peraltro previsto


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che entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo possa rivedere con un ulteriore decreto legislativo la dislocazione delle sezioni specializzate in conseguenza della rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari.
L'articolo 17 (ex articolo 16 Camera) prevede un'adeguata armonizzazione tra i due settori dei disegni e modelli industriali e del diritto d'autore, in maniera che si conosca contestualmente, o comunque prima del rilascio della registrazione del disegno e modello, se per tali depositi siano esistiti diritti d'autore anche per le registrazioni già concesse e non ancora scadute entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame. Il Senato ha previsto che i diritti di utilizzazione economica del disegno o modello protetto dal diritto d'autore durino fino al termine del venticinquesimo anno dopo la morte dell'autore.
L'articolo 18, che riproduce identicamente il testo dell'articolo 17 licenziato dalla Camera, dispone uno stanziamento di 5.150.000 di euro per il biennio 2002-2003, finalizzato al potenziamento dell'attività amministrativa nel settore della proprietà industriale.
Il Capo III contiene disposizioni in materia di RC auto. Come si ricorderà, tali disposizioni sono finalizzate a contrastare gli effetti inflattivi provocati dai sistematici ed elevati aumenti delle tariffe dell'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, verificatisi a seguito della liberalizzazione del mercato assicurativo, avvenuta con il recepimento della direttiva 92/49/CEE.
L'articolo 19 (ex articolo 18 Camera), relativo all'attestato di rischio rilasciato ai contraenti dalle imprese di assicurazione, dispone che esso debba contenere anche l'indicazione degli eventuali importi delle franchigie non corrisposti dall'assicurato, a condizione che gli stessi siano stati richiesti dalle imprese di assicurazione.
Appare opportuno ricordare in proposito che, nel caso di risarcimento del danno dovuto in base ad un contratto di assicurazione con franchigia, l'impresa assicurativa rimborsa l'intero importo al terzo danneggiato, riservandosi di procedere alla rivalsa nei confronti dell'assicurato dell'importo di franchigia. In base alla disposizione in esame, pertanto, se il contraente non corrisponde l'importo dovuto, l'impresa di assicurazione provvede ad indicare nell'attestato di rischio l'ammontare della franchigia non corrisposta dall'assicurato.
Al fine di favorire la diffusione dei contratti con franchigia, il successivo comma 2 prevede per le compagnie di assicurazione la possibilità di pattuire con l'interessato forme idonee di garanzia, senza costi aggiuntivi per l'interessato.
Il comma 3, introdotto dal Senato, prevede l'abrogazione dell'articolo 12, comma 2-bis, della legge n. 990 del 1969, che stabilisce l'obbligo a carico delle imprese di assicurazione di stipulare, su richiesta della controparte, contratti bonus malus con franchigia ed individua il limite minimo e massimo dell'importo della franchigia medesima, il cui valore, in sede contrattuale, deve essere scelto dall'assicurato.
Nell'articolo 20 (ex articolo 19 Camera), che impone alle imprese di avvalersi di un attuario responsabile sotto il profilo tecnico della corretta costruzione delle tariffe e delle riserve tecniche, al fine di agevolare l'esercizio dei poteri di controllo da parte dell'ISVAP, il Senato ha introdotto un comma 2, volto a prevedere che l'attività dell'attuario incaricato sia regolamentata con un decreto del Ministro delle attività produttive, sentito l'ISVAP.
L'articolo 21 (già articolo 20 Camera) persegue come obiettivo quello di osservare gli incrementi tariffari praticati dal mercato assicurativo, in modo che sia possibile verificarne l'andamento anche in rapporto agli altri Paesi dell'Unione europea. Il Senato ha in particolare affidato al Comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria il compito di valutare le differenza tariffarie applicate in Italia e in quale misura si sia tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel corso dell'anno non abbiano denunciato incidenti.


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Gli articoli successivi di questo capo sono stati tutti introdotti dal Senato, pur se in parte riprendono disposizioni che erano già presenti nel testo licenziato dalla Commissione attività produttive e che l'Assemblea della Camera aveva successivamente soppresso.
L'articolo 22 reca una nuova formulazione, in sostituzione della vigente, dell'articolo 12-bis della legge n. 990/1969, in materia di trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore. In particolare, il capoverso 1 del nuovo articolo 12-bis reca disposizioni dirette a garantire il mantenimento della trasparenza e della concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché della informazione agli utenti in materia di RC auto. Il capoverso 2 dell'articolo 12-bis, approvato al Senato, dispone l'obbligo, per ciascuna impresa di assicurazione, di uniformare a livello nazionale l'importo dei premi praticati agli assicurati inseriti nella classe di merito di massimo sconto nell'ultimo biennio.
Dal punto di vista tecnico-tariffario, la modifica introdotta dal Senato è illogica e fonte di sostanziali iniquità poiché: 1) il parametro della residenza dell'assicurato, vale a dire della sua prevalente circolazione territoriale, costituisce un elemento fondamentale per classificare i rischi in funzione della loro diversa intensità, come dimostra l'enorme differenza della frequenza degli incidenti e del costo medio dei sinistri RC auto tra i diversi territori nazionali; 2) la sterilizzazione del parametro territoriale, sia pure per i soli assicurati inseriti nelle classi di massimo sconto, finirebbe per «caricare» su molte categorie di assicurati obiettivamente meno rischiosi le conseguenze dei comportamenti mediamente più a rischio di altri assicurati, determinando una mutualità trasversale che condurrebbe a risultati iniqui sotto l'aspetto della distribuzione del fabbisogno tariffario tra le varie categorie di rischio omogenee; una tariffa che prescindesse dal parametro della territorialità determinerebbe, a fronte di riduzioni di premio per le zone ad alta sinistrosità e con costi elevati dei risarcimenti dei danni ingiustificati aumenti per le zone caratterizzate da rischi di intensità modesta.
Escludere il fattore area geografica - sia pure per gli assicurati più virtuosi - significherebbe in pratica che il 35 per cento di questi assicurati beneficerebbero di uno sconto in media pari al 15 per cento ma d'altro lato il restante 65 per cento vedrebbe aumentare le proprie polizze del 12 per cento.
La norma introdotta al Senato viola i principii recati dalla c.d. IIIa Direttiva Danni della C.E. (18.6.1992 n. 92/49) che fa divieto agli Stati membri di applicare disposizioni che prevedano la predefinizione delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, nonché delle tariffe e dei criteri di costruzione delle tariffe stesse.
Secondo quanto indicato nel capoverso 3 dell'articolo 12-bis, i premi e le condizioni assicurative devono essere rese pubbliche sia presso ogni agenzia della compagnia di assicurazione, sia attraverso la diffusione su siti Internet.
Il comma 2 sopprime i primi due periodi del comma 2, articolo 2, della legge n. 57/2001, con un intervento di sostanziale coordinamento con la nuova formulazione del richiamato articolo 12-bis.
L'articolo 23, reca disposizioni in materia di risarcimento del danno.
In particolare, il comma 1, stabilisce che il modello di denuncia di sinistro previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 857/76, si applichi, oltre ai sinistri con soli danni a cose, anche ai danni a persona.
Il comma 2 inserisce un comma aggiuntivo all'articolo 3 del decreto-legge n. 857/1976, disponendo che entro tre mesi dalla data di ricevimento del risarcimento dei danni, l'assicurato è obbligato a trasmettere alla compagnia di assicurazione la documentazione fiscale che attesti la riparazione dei danni subiti ovvero, nel caso di rottamazione del veicolo, la documentazione attestante l'avvenuta rottamazione.
Il comma 3 interviene in materia di determinazione del risarcimento del danno biologico, prevedendo che l'ammontare


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del risarcimento delle lesioni micropermanenti, può essere aumentato dal giudice in misura non superiore al quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. In sostanza, la disposizione in esame introdurrebbe un limite al potere del giudice di adeguare l'ammontare del risarcimento.
Il comma 4 prevede, infine, che entro sei mesi sia predisposta una tabella unica su tutto il territorio nazionale delle menomazioni comprese tra 10 e 100 punti, con individuazione del valore da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità.
L'articolo 24 sostituisce l'articolo 642 del codice penale, con un nuovo testo volto a precisare e ampliare le fattispecie del fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e della mutilazione fraudolenta della propria persona sanzionate dalle citate norme penali.
Rispetto al testo vigente si rilevano tre sostanziali novità: in primo luogo, mentre la norma in vigore fa riferimento esclusivamente alla assicurazione contro infortuni, la disposizione sostitutiva elimina tale precisazione; in secondo luogo la condotta incriminata viene ampliata fino a ricomprendere, oltre ai reati di danneggiamento e occultamento, anche quello di falsificazione della polizza assicurativa e della relativa documentazione; infine, con riguardo alla pena, viene soppressa la sanzione della multa fino a due milioni di lire, mentre i limiti massimi edittali sono elevati da tre a quattro anni. A tale fattispecie si ricollega anche la denuncia di un sinistro non accaduto ovvero la distruzione, falsificazione, alterazione o precostituzione di elementi probatori o documentali relativi al sinistro.
L'articolo 25 reca disposizioni dirette a limitare, nonché a sanzionare, i comportamenti elusivi che le imprese di assicurazione potrebbero adottare al fine di evitare la stipulazione di contratti riferiti a determinate zone o a singole categorie di assicurati, mentre l'articolo 26 dispone che la richiesta di risarcimento dei danni, presentata dal danneggiato alla compagnia di assicurazioni a seguito di sinistri che abbiano causato danni a cose nonché lesioni o decesso di persone, deve contenere anche l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento.
Il capo IV del provvedimento reca disposizioni in materia di politica energetica.
L'articolo 27 (ex articolo 21 Camera), relativo al potenziamento delle infrastrutture internazionali di approvvigionamento di gas naturale, finalizza la sicurezza degli approvvigionamenti dall'estero e prevede un'incentivazione finanziaria per il potenziamento e la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento di gas naturale. Il Senato ha riformulato la disposizione di cui al comma 2, che adesso prevede che i soggetti che investono nella realizzazione di nuovi gasdotti di importazione di gas naturale, di nuovi terminali di rigassificazione e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale hanno diritto di allocare una quota pari all'80 per cento delle nuove capacità realizzate, in regime di accesso di cui alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, per un periodo pari a venti anni.
L'articolo 28, introdotto dal Senato, è volto all'introduzione di ulteriori misure destinate ad agevolare l'uso di veicoli a metano o a GPL, autorizzando, per ciascun anno del triennio 2002-2004, una spesa pari a 5 milioni di euro, destinata ad incentivare non solo l'acquisto di autoveicoli a metano o a GPL, motocicli e ciclomotori elettrici, biciclette a pedalata assistita, ma anche l'installazione di impianti a metano o a GPL sui veicoli a motore esistenti.
L'articolo 29 (ex articolo 22 Camera) dispone la rialimentazione del Fondo per la razionalizzazione delle reti di distribuzione dei carburanti al fine di poter disporre di risorse sufficienti per coprire gli indennizzi previsti dalla legge a favore dei gestori interessati dalle chiusure degli impianti.
Mentre l'articolo 30 è identico all'articolo 23 approvato dalla Camera, l'articolo 31 (ex articolo 24 Camera), ridetermina il contributo straordinario già destinato all'ENEA dall'articolo 111 della legge finanziaria per il 2001, relativamente agli anni


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2002 e 2003, intervenendo altresì sulle finalità di tali contributi e sulle modalità di erogazione dei relativi finanziamenti. Il comma 1, in particolare, sostituisce il primo periodo del comma 2 dell'articolo111 e prevede l'assegnazione di un contributo straordinario pari a 25.822.844 euro per l'anno 2002, di 20.658.275 per l'anno 2003, da impiegarsi, nella misura pari per lo meno ad un terzo, per la realizzazione degli interventi nel settore dell'uso efficiente dell'energia, definiti da un apposito accordo di programma tra il Ministero delle attività produttive e l'ENEA, secondo la modifica introdotta al Senato.
L'articolo 32 è identico all'articolo 25 del testo approvato dalla Camera, mentre i successivi articoli 33, 34 e 35 sono stati introdotti ex novo dal Senato.
L'articolo 33 riguarda il versamento delle quote di capitale non ancora conferite da parte dei soci della società Sotacarbo spa-Società sarda tecnologie avanzate carbone. Si tratta di una norma finalizzata all'attuazione da parte della società del piano di attività per lo sviluppo di tecnologie pulite per l'uso del carbone previsto nella legge n. 140 del 1999.
L'articolo 34 consente ai soggetti beneficiari delle incentivazioni CIP6 di presentare entro il 31 dicembre 2002 le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti. Tale termine risulta attualmente scaduto in quanto le predette autorizzazioni dovevano essere presentate entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 79 del 1999. La norma conferma invece che le autorizzazioni devono comunque essere intervenute entro il medesimo termine di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 79 del 1999.
L'articolo 35 reca disposizioni in materia di importazione e fornitura di energia elettrica, prevedendo che, in presenza di capacità di trasporto disponibile insufficiente rispetto alla domanda, abbiano diritto ad una assegnazione prioritaria della medesima capacità, sulla base di bande di capacità non inferiore a 10 MW i clienti idonei direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale, i clienti idonei dotati di apparecchiature di distacco del carico tali da assicurare il servizio di interrompibilità istantanea del carico di potenza richiesta e i clienti idonei o finali ed i consorzi di clienti finali in grado di assicurare il completo utilizzo della capacità assegnata per almeno l'80 per cento delle ore annue. Al Ministro delle attività produttive è affidato il compito di definire le quote di capacità riservate per le assegnazioni prioritarie suddette. Il comma 1 fa salva la capacità impegnata per i contratti esistenti nonché per l'importazione di energia elettrica destinata al mercato vincolato. I contratti di fornitura stipulati dai clienti idonei aventi l'accesso prioritario sopra descritto non sono soggetti all'autorizzazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.
L'ultimo capo del provvedimento, il capo V, reca misure organizzative.
L'articolo 36 è identico all'articolo 27 approvato dalla Camera, mentre l'articolo 37 - introdotto dal Senato - modifica l'articolo 49 della legge n. 448 del 2001, attribuendo all'Autorità amministrativa il potere di predisporre la distruzione della merce contraffatta sequestrata nelle vendite abusive su aree pubbliche.
L'articolo 38 reca un nuovo comma 1, approvato dal Senato che interviene in materia di rinnovo dei consigli delle camere di commercio, consentendo a questi ultimi, in caso di ritardo nell'insediamento dei nuovi consigli, di continuare ad esercitare le relative funzioni per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla loro scadenza.
Gli articoli 39 e 40 sono identici agli articolo 30 e 31 già approvati dalla Camera.
L'articolo 41 (ex articolo 32 Camera), attribuisce alla competenza del Ministro delle attività produttive i provvedimenti relativi alla messa in liquidazione dei consorzi agrari. Il Senato ha precisato che entro i dieci giorni successivi alla cessazione dall'incarico dei commissari liquidatori il Ministro delle attività produttive provvede alla ricostituzione degli organi tenendo conto delle opportune professionalità tecniche ed amministrative.


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L'articolo 42 è identico all'articolo 33 approvato dalla Camera, mentre il Senato ha apportato talune modifiche alle disposizioni in materia di fiere di cui all'articolo 43 (ex articolo 34 Camera), al fine di ampliare le esenzioni da esse previste.
All'articolo 44 (già articolo 35) il Senato ha introdotto un comma 2, che incide in particolare sull'applicazione di una sanzione amministrativa in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale dovuto da ogni impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese.
L'articolo 45, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca modifiche nella disciplina della cambiale e del vaglia cambiario volte ad impedire, nella sostanza, che possano verificarsi errori sulla persona del trattario o dell'emittente, nonché disposizioni di coordinamento alla legge n. 77 del 1955, al fine di prevedere che titolare al ricevimento dell'istanza di cancellazione dal registro informatico dei protesti (ed ai conseguenti provvedimenti) sia il dirigente responsabile dell'ufficio protesti anziché il presidente della camera di commercio.
L'articolo 46, infine, autorizza a costituire, ai sensi e per le finalità della legge n.100 del 24 aprile 1990, e successive modificazioni, fondi rotativi per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nella Repubblica Federale di Jugoslavia, per il finanziamento di operazioni venture capital nei Paesi del Mediterraneo e per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane.

Il sottosegretario Mario VALDUCCI sottolinea la particolare rilevanza del disegno di legge nel quadro degli interventi di sostegno volti a favorire il rilancio della situazione economica del Paese, attraverso interventi mirati, in particolare, al settore produttivo.
Osserva che le disposizioni contenute nel Capo I riproducono sostanzialmente lo schema licenziato in prima lettura dalla Camera, fatte salve talune integrazioni volte essenzialmente a favorire la possibilità di utilizzazione di una serie di risorse.
Sostanzialmente inalterata è rimasta anche la struttura del Capo II, nel quale sono ricomprese le disposizioni in materia di proprietà industriale. A tale riguardo segnala la modifica introdotta dal Senato in ordine all'individuazione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale.
Fa presente inoltre che le disposizioni di cui al Capo III sono state integrate con cinque nuovi articoli, che disciplinano profili sui quali, peraltro, era stata richiamata l'attenzione nel corso dell'esame in prima lettura. L'unica reale innovazione è rappresentata dal nuovo articolo 25, articolata come norma antielusione in materia di assicurazioni.
Richiama inoltre le importanti disposizioni contenute nell'articolo 22, che al Senato è stato votato da tutti i gruppi ad eccezione della Lega Nord. Le norme di cui al Capo IV, in materia di politica energetica, corrispondono sostanzialmente a quelle approvate dalla Camera, sia pure con l'aggiunta di modifiche migliorative.
Particolarmente importante appare anche la disciplina, di cui al nuovo articolo 45, in materia di protesti cambiari.
In definitiva, ritiene che il provvedimento favorisca il rilancio dell'economia del Paese. In tale prospettiva, il Governo pur disponibile a valutare le osservazioni che i gruppi parlamentari riterranno di dover formulare nel corso del dibattito, ritiene che le stesse potranno essere più opportunamente recepite nell'ambito di successivi provvedimenti.

Sergio GAMBINI (DS-U) propone di rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana, al fine di consentire un adeguato approfondimento delle questioni che emergono dal testo come modificato dal Senato.
Assicura peraltro che tale richiesta non è motivata da intenti dilatori, e dichiara la disponibilità a fissare fin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti.

Ruggero RUGGERI (MARGH-U) chiede al sottosegretario se l'Autorità, allo stesso


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modo di quanto gli risulta abbia fatto con riferimento al testo trasmesso dalla Camera all'altro ramo del Parlamento, abbia trasmesso segnalazioni scritte su alcune disposizioni del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Mario VALDUCCI informa che il testo dell'articolo 27 è stato concordato con l'Autorità, mentre la formulazione dell'articolo 35 rappresenta il risultato di una mediazione. In linea generale, osserva che il testo del disegno di legge non contiene norme che incidano sulle prerogative delle authority.

Bruno TABACCI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del «certificato professionale controllato» e delega al Governo per la disciplina delle professioni non regolamentate.
C. 1048 Ruzzante, C. 2488 Mantini, C. 2552 Polledri, C. 2767 Pistone.
(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento delle proposte di legge C.2552 e C. 2767).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo, nella seduta dell'8 maggio 2002.

Bruno TABACCI, presidente, avverte che, rispettivamente, in data 12 giugno 2002 e 8 ottobre 2002, sono state assegnate alla Commissione, in sede referente, le proposte di legge Polledri ed altri C. 2552, recante disposizioni in materia di certificazione di qualità professionale, e Pistone C. 2767, recante disciplina delle nuove attività professionali intellettuali.
Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia delle proposte di legge Ruzzante C. 1048 e Mantini C. 2488, ne è stato disposto l'abbinamento.
Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, avvertendo che l'esame delle proposte di legge proseguirà in sede di Comitato ristretto.

La seduta termina alle 17.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Istituzione del «certificato professionale controllato» e delega al Governo per la disciplina delle professioni non regolamentate.
C. 1048 Ruzzante, C. 2488 Mantini, C. 2552 Polledri, C. 2767 Pistone.