Giovedì 20 giugno 2002. - Presidenza del presidente Giorgio LA MALFA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Manlio Contento.
La seduta comincia alle 14.
Variazione nella composizione della Commissione.
Giorgio LA MALFA, presidente, comunica che il deputato Iorio è entrato a far parte della Commissione e che il deputato Verdini ha cessato di farne parte.
Disposizioni in materia di banche popolari.
La Commissione inizia l'esame.
Giorgio LA MALFA, presidente relatore, rileva che le due proposte di legge in titolo sono finalizzate ad innovare la disciplina delle banche popolari, attualmente dettata dagli articoli da 29 a 32 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle legge in materia bancaria e creditizia). In particolare, l'articolo 29 precisa che le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata; ad esse, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 (meglio noto come legge Basevi), recante provvedimenti in materia di cooperazione.
azioni in misura superiore allo 0,50 per cento del capitale sociale, oltre al fatto che il numero minimo dei soci non può essere inferiore a cento. Il comma 5 dell'articolo 30 dispone altresì in ordine al cosiddetto gradimento. Quanto alle problematiche connesse alla trasformazione delle banche popolari, l'articolo 31 del Testo unico attribuisce alla Banca d'Italia la facoltà di autorizzare le trasformazioni di banche popolari in società per azioni.
della partecipazione che può essere detenuta da ciascun socio. Rispetto all'attuale limite dello 0,5 per cento, si prospetta un consistente incremento della quota massima, facendo salva la possibilità che gli statuti stabiliscano un limite inferiore.
Roberto PINZA (MARGH-U) concorda sull'opportunità di avviare tempestivamente l'indagine conoscitiva e propone di integrare il programma di massima indicato dal presidente con l'audizione dei rappresentanti delle associazioni dei soci delle banche popolari nonché con le rappresentanze dei lavoratori, avendo riguardo sia alle organizzazioni sindacali che ai lavoratori azionisti. Sottolinea infine l'opportunità che i rappresentanti delle associazioni delle banche popolari siano ascoltati al termine delle altre audizioni programmate.
GIORGIO JANNONE (FI) sottolinea l'urgenza di procedere alla modifica della disciplina legislativa in materia di banche popolari alla luce della circostanza che in sede di Unione europea si vanno affermando in maniera sempre più evidente orientamenti, sia pure indiretti, in questa direzione. Espressa soddisfazione per il fatto che il confronto in materia si avvia avendo ad oggetto proposte di iniziativa parlamentare e non provvedimenti di urgenza del Governo, fa presente che l'elemento caratterizzante della sua proposta di legge riguarda la riforma delle banche popolari quotate nei mercati regolamentati. Si tratta di una precisazione che ritiene utile introdurre nel dibattito, al fine di evitare che continuino ad generarsi equivoci.
SERGIO ROSSI (LNP) concorda sull'opportunità di avviare tempestivamente l'indagine conoscitiva e propone di inserire nel novero dei soggetti da audire anche i rappresentanti della Confesercenti e della Confartigianato.
Renzo PATRIA (FI), sottolineata l'opportunità di rinviare lo svolgimento della
discussione di carattere generale ad un momento successivo alla conclusione dell'indagine conoscitiva, propone di integrare il programma prospettato dal presidente con l'audizione dei rappresentanti del settore del credito cooperativo (casse rurali), al fine di acquisire elementi di conoscenza più ampi di quelli connessi esclusivamente all'ambito delle banche popolari. Preannuncia infine la presentazione di una proposta di legge in materia.
Alfiero GRANDI (DS-U), dopo aver evidenziato l'esigenza di acquisire elementi di conoscenza anche dagli organi competenti dell'Unione europea, dichiara di condividere l'opportunità di procedere con tempestività alle audizioni previste nell'ambito dell'indagine conoscitiva, anche al fine di fornire utili elementi di valutazione e di conoscenza ai deputati che intendessero presentare ulteriori proposte di legge in materia.
Giorgio BENVENUTO (DS-U), con riferimento alle audizioni delle organizzazioni sindacali che saranno previste nel programma dell'indagine conoscitiva, suggerisce di ascoltare le segreterie delle confederazioni sindacali ed i rappresentanti dei sindacati nazionali di categoria. Si riserva infine di indicare i nominativi di soggetti da audire in qualità di esperti.
Maurizio LEO (AN) si riserva anch'egli di indicare il nominativo di esperti da audire nell'ambito dell'indagine conoscitiva.
Giorgio LA MALFA, presidente, concorda con le richieste di integrazione del programma di audizioni da lui prospettato ed evidenzia l'opportunità di avviare l'indagine fin dal prossimo mese di luglio.
La seduta termina alle 14.35.
Giovedì 20 giugno 2002. - Presidenza del vicepresidente Maurizio LEO.
La seduta comincia alle 15.30.
Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della riforma dell'Amministrazione finanziaria - Audizione del Direttore del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.
La Commissione inizia l'audizione.
Maurizio LEO, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Giorgio TINO, Direttore del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e finanze, svolge una relazione sul tema oggetto dell'indagine.
Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Giorgio BENVENUTO (DS-U) ed Alfiero GRANDI (DS-U), ai quali replica Giorgio TINO, Direttore del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e finanze.
Intervengono quindi il presidente Maurizio LEO ed i deputati Giorgio BENVENUTO (DS-U) e Nicola CRISCI (DS-U), ai quali replica Giorgio TINO, Direttore del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e finanze.
Maurizio LEO, presidente, ringrazia il dottor Tino per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 16.55.
N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.
C. 2599 Jannone e C. 2619 Pinza.
(Esame e rinvio).
La disciplina vigente ribadisce il principio del voto capitario, già affermato dall'articolo 2532, comma 1, del codice civile, in base al quale ciascun socio, a prescindere dal numero e dal valore delle azioni detenute, dispone di un solo voto. La disciplina del Testo unico, peraltro, non richiama le disposizioni del terzo comma dell'articolo 2532 del codice civile, in base al quale l'atto costitutivo può consentire l'esercizio del voto multiplo alle persone giuridiche che partecipano a società cooperative. Viene inoltre stabilito (articolo 30, comma 2) che nessun socio può detenere
Il problema fondamentale affrontato dalle proposte di legge in esame è essenzialmente legato alla corrispondenza tra banche popolari e cooperative. Su tale punto la Corte di cassazione, con sentenza n. 5887 del 26 novembre 1985, ha evidenziato la prevalenza, nelle banche popolari, della funzione bancaria su quella mutualistica; dal canto suo, la dottrina ha fornito una serie di interpretazioni, che vanno dalla tesi, sostenuta da Marchetti e Schlesinger, secondo cui la disciplina delle banche popolari configurerebbe le stesse come public company, a quella di Rescigno, il quale ha invece osservato che la disciplina in materia sancirebbe un allontanamento delle banche popolari dalla mutualità, anche sotto il profilo strutturale, fino ad arrivare all'impostazione sostenuta da Bassi, per effetto della quale le banche popolari sarebbero configurabili come cooperative di produzione e non di consumo.
Richiama quindi alcuni dati contenuti nella Relazione annuale 2001 della Banca d'Italia dai quali si evince che nel nostro paese operano 44 banche popolari (con un numero di sportelli pari al 17 per cento) e 252 strutturate nella forma di società per azioni (con un numero di sportelli pari al 72 per cento), in un contesto che vede le banche popolari somigliare molto più alle società per azioni che al modello cooperativo. Quest'ultimo aspetto non giustifica più la permanenza della vigente normativa ed è proprio da questa consapevolezza che hanno preso spunto i presentatori delle proposte di legge in esame.
Nel merito, osserva che entrambe le proposte di legge sanciscono che, quando si tratti di banche popolari quotate nei mercati regolamentati, debba essere necessariamente adottata la forma giuridica della società per azioni di diritto speciale. Un'ulteriore novità, prevista da entrambe le proposte di legge, consiste nella previsione della specifica denominazione di «banche popolari S.p.A. di diritto speciale», che dovrebbe essere adottata dalle società quotate.
Entrambe le proposte in esame prevedono inoltre, per le banche popolari costituite in forma di società cooperativa, la possibilità di trasformarsi in banche popolari S.p.A. di diritto speciale, ferma restando la possibilità di trasformarsi in S.p.A. di diritto ordinario, secondo quanto previsto dall'articolo 31 del testo unico. In sostanza, per le banche popolari si prospettano le seguenti possibilità alternative: esse possono continuare a mantenere la forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata; possono continuare a trasformarsi, anche mediante fusioni, in società per azioni ordinarie; possono adottare la forma giuridica di società per azioni di diritto speciale; debbono necessariamente costituirsi in forma di società per azioni di diritto speciale quando siano quotate in mercati regolamentati. Peraltro, dal tenore dell'articolato sembrerebbe venir meno la competenza della Banca d'Italia ad autorizzare la trasformazione sulla base della verifica dei presupposti indicati dal comma 1 dell'articolo 31 del testo unico.
L'articolo 2 della proposta di legge C. 2599 stabilisce l'obbligo per le banche popolari quotate nel mercati regolamentati di trasformarsi in società per azioni entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, precisando altresì che gli istituti del voto capitario, del gradimento ed i limiti alla detenzione del capitale sociale sono regolati in deroga alla disciplina vigente. Si prevede inoltre che i soci esercitano il proprio diritto di voto proporzionalmente al numero di azioni da ciascuno detenute, senza, quindi, applicare il principio del voto capitario.
Entrambe le proposte di legge intervengono in termini molto incisivi in ordine alla rideterminazione del limite massimo
Un'ulteriore, significativa modifica all'ordinamento vigente è costituita dalla previsione, contenuta in entrambe le proposte di legge, della possibilità di derogare al principio del voto capitario. In materia di delega di voto, inoltre, entrambe le proposte affermano che la rappresentanza nelle assemblee sociali è permessa soltanto ad opera di un altro socio e nei casi previsti dall'atto costitutivo della banca.
Quanto alle disposizioni in materia di trasferibilità e cessione delle azioni, la proposta di legge C. 2599 non prevede alcuna restrizione, salvo il caso che il soggetto acquirente di azioni in percentuale superiore al 2 per cento del capitale sociale non sia dotato dei requisiti di onorabilità; la proposta di legge C. 2619 prevede, invece, che la cessione debba essere autorizzata dal consiglio di amministrazione.
In conclusione, propone che l'attività istruttoria della Commissione, anche alla luce della preannunciata presentazione di ulteriori proposte di legge in materia, prosegua nel senso di differire la discussione di carattere generale ad un momento successivo allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle banche popolari, che la Commissione si accinge a deliberare in conformità all'orientamento emerso nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza di ieri, in maniera tale da acquisire i necessari elementi di conoscenza per affrontare la materia nel modo più adeguato. Riterrebbe opportuno che nell'ambito dell'indagine si procedesse all'audizione del ministro dell'economia e delle finanze nonché dei rappresentanti della Banca d'Italia, della Consob, dell'ABI, delle associazioni di rappresentanza degli operatori del settore, delle associazioni tra dipendenti azionisti delle banche popolari, delle rappresentanze sindacali dei dipendenti, dell'Assonime, della Borsa italiana S.p.A., delle organizzazioni rappresentative delle categorie produttive e, infine, dei rappresentanti delle regioni e di esperti e studiosi della materia.
Fa inoltre presente al deputato Jannone che non esiste alcuna normativa od iniziativa a livello europeo che imponga una riforma della disciplina legislativa relativa alle banche popolari.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
(Svolgimento e conclusione).
Introduce, quindi, l'audizione.