Mercoledì 23 gennaio 2002. - Presidenza del presidente Paolo ROMANI.
La seduta comincia alle 16.
Ratifica accordo quadro tra Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia, Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo alla ristrutturazione industriale europea per la difesa.
C. 1927 Governo.
(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame e conclusione - Nulla osta).
La Commissione inizia l'esame.
Paolo RICCIOTTI (FI), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite III e IV sul disegno di legge C. 1927, recante l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo quadro tra Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia, Gran Bretagna sull'industria europea della difesa, nonché modifiche alla legge n. 185 del 1990.
L'Accordo, sottoscritto nel 2000, è volto a stabilire un quadro giuridico-normativo comune per accelerare il processo di razionalizzazione e concentrazione dell'industria della difesa a livello europeo, e fa seguito ad una serie di iniziative politiche che sollecitavano la ristrutturazione di tale settore, per garantirne una maggiore competitività in ambito internazionale. L'Accordo, composto di 60 articoli, persegue in particolare gli obiettivi di: facilitare la ristrutturazione dell'industria europea della difesa; contribuire ad assicurare la sicurezza di approvvigionamento di armi e servizi tra i paesi contraenti; omogeneizzare le procedure nazionali di controllo sull'esportazione di prodotti e tecnologie militari; facilitare gli scambi di informazioni classificate tra i paesi firmatari e le industrie della difesa; promuovere il coordinamento
della ricerca nel settore e l'armonizzazione dei requisiti militari delle rispettive forze armate; tutelare le informazioni sensibili a livello commerciale. Il disegno di legge apporta inoltre modifiche alla legge n. 185 del 1990, recante norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, al fine di adeguare le disposizioni di legge ai contenuti nell'Accordo.
In particolare, l'articolo 3 estende il divieto di esportazione e transito di materiali d'armamento verso i paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo da parte dell'Unione europea, e specifica che le violazioni delle convenzioni sui diritti umani causa del divieto di esportazione, devono essere gravi ed accertate dall'ONU, dall'Unione europea o dal Consiglio d'Europa. L'articolo 4 sostituisce, all'articolo 9, comma 4, della legge n. 185, relativo alle trattative contrattuali afferenti ad operazioni di importazione, esportazione o transito di materiale d'armamento verso paesi NATO o appartenenti all'UEO, la parola «UEO» con la parola «UE», in ragione del trasferimento della maggior parte delle competenze dell'Unione dell'Europa occidentale all'Unione europea. L'articolo 5 esclude dalla disciplina delle trattative contrattuali prevista dall'articolo 9 della legge n. 185 le operazioni svolte nell'ambito di programmi congiunti di ricerca, sviluppo e produzione di materiali di armamento tra imprese di paesi dell'Unione europea e della NATO.
L'articolo 6 modifica l'articolo 11 della legge n. 185 relativo alla domanda di autorizzazione per l'esportazione, importazione e transito di materiali d'armamento, prevedendo che alla domanda per il rilascio della licenza globale di progetto debba essere allegata copia dell'autorizzazione a trattare. L'articolo 7 introduce, tra le forme di autorizzazione all'esportazione, importazione o transito di armamenti di cui all'articolo 13 della legge n. 185, la sopra citata licenza globale di progetto, la quale costituisce una forma particolare di autorizzazione che viene rilasciata ad imprese che partecipino a programmi congiunti di ricerca, sviluppo e produzione nel campo degli armamenti con altre imprese di paesi dell'Unione europea o della NATO. L'articolo 8 stabilisce, modificando l'articolo 14, comma 3, della legge n. 185, che la licenza globale di progetto ha una validità massima di tre anni ed è prorogabile.
L'articolo 9 apporta una modifica di carattere tecnico all'articolo 19, comma 2, della legge n. 185, mentre l'articolo 10 inserisce la licenza globale di progetto tra i documenti che, ai sensi dell'articolo 20 della medesima legge n. 185, devono essere inviati al Ministero degli affari esteri a conclusione delle operazioni di esportazione o transito di materiali d'armamento; lo stesso articolo 10 dispone che la documentazione relativa deve essere conservata per cinque anni dall'impresa che ha utilizzato la licenza per l'effettuazione di spedizioni di materiali d'armamento. L'articolo 11 esclude le operazioni realizzate utilizzando la licenza globale di progetto dall'obbligo di notifica al Ministero dell'economia delle transazioni bancarie relative. L'articolo 12 stabilisce che, per i programmi di coproduzione intergovernativa di materiali di armamento delle forze armate e di polizia già avviati, l'operatore, in caso di concessione di licenza globale, presenti al Ministero degli affari esteri e all'amministrazione doganale competente, l'elenco dei materiali movimentati fino all'entrata in vigore della legge. L'articolo 13 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione delle condizioni per l'applicazione delle norme sul segreto di Stato ai paesi dell'Unione europea o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di trasferimento, esportazione o fornitura di materiali d'armamento. L'articolo 14 reca infine la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento.
Nel rilevare come il disegno di legge non rechi norme rientranti direttamente nella competenza della Commissione, propone di esprimere su di esso nulla osta.
La Commissione approva la proposta del relatore.
Ratifica emendamento all'articolo XXI della Convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale.
C. 2051 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).
Giulio Antonio LA STARZA (AN), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione sul disegno di legge C. 2051, già approvato dal Senato, recante l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo XXI della Convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale, adottato a Monaco Principato nel corso della XV Conferenza idrografica internazionale, svoltasi tra il 14 ed il 25 aprile 1997.
L'articolo XXI della Convenzione prevede in particolare, ai paragrafi 3 e 4, che le proposte di modifica della Convenzione siano esaminate dalla Conferenza, ed approvate a maggioranza dei due terzi dei membri presenti. Le modifiche entrano in vigore quando ne sia stata notificata la ratifica da parte dei due terzi delle parti contraenti la Convenzione stessa.
L'emendamento introduce un nuovo paragrafo 4 all'articolo XXI, volto a prevedere che le modifiche alla Convenzione che non siano entrate in vigore all'apertura della sessione ordinaria successiva nella quale è stata approvata la proposta di modifica, sono nulle, salvo che la Conferenza non decida diversamente.
Secondo la relazione di accompagnamento al disegno di legge, nel testo presentato al Senato, la modifica all'articolo XXI è stata adottata in quanto numerose proposte di emendamento, approvate in Conferenze precedenti (la Conferenza ha luogo ordinariamente ogni cinque anni) ma non entrate in vigore in mancanza del previsto quorum di ratifiche, intralciano notevolmente i lavori della Conferenza medesima nelle sessioni successive.
Rilevato come la norma non attenga direttamente alle competenze della Commissione, sottolinea l'opportunità di procedere rapidamente alla ratifica dell'emendamento, approvato dalla Conferenza da ormai quasi cinque anni, essendo ormai imminente lo svolgimento della prossima Conferenza: propone pertanto di esprimere nulla osta sul provvedimento.
La Commissione approva la proposta del relatore.
La seduta termina alle 16.25.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.25 alle 16.30.
Mercoledì 23 gennaio 2002. - Presidenza del presidente Paolo ROMANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Giancarlo Innocenzi.
La seduta comincia alle 16.30.
Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet.
Testo unificato C. 435 Giulietti, C. 1251 Folena, C. 1320 di Luca, C. 1389 Bornacin e C. 1673 Lusetti.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 dicembre 2001.
Ilario FLORESTA (FI), relatore, dopo aver ricostruito le fasi dell'iter di esame del provvedimento, ribadisce il parere già espresso in precedenza sugli emendamenti.
Giorgio PANATTONI (DS-U) ritiene che il Governo debba chiarire se intende mantenere il suo emendamento 1.7.
Paolo ROMANI, presidente, sospende brevemente la seduta, in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo.
La seduta, sospesa alle 16.35, è ripresa alle 16.50.
Il sottosegretario Giancarlo INNOCENZI esprime parere conforme a quello del relatore e ritira l'emendamento 1.7 del Governo; dichiara inoltre la disponibilità del Governo ad accettare una riformulazione dell'emendamento Lusetti 1.3, nel senso di sostituire alle parole «terminazioni di chiamate» le parole «terminazioni di connessione».
La Commissione approva l'emendamento 1.9 del relatore, risultando pertanto assorbito l'emendamento 1.6 del Governo. Constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Pasetto 1.1, Lusetti 1.2, 1.3, 1.4 e Pasetto 1.5, s'intende che vi abbiano rinunciato. La Commissione approva infine l'emendamento 1.8 del Governo.
Ilario FLORESTA (FI), relatore, ribadisce l'opportunità di procedere al trasferimento in sede legislativa del provvedimento.
Paolo ROMANI, presidente, invita i rappresentanti dei gruppi ad esprimersi in ordine all'ipotesi di richiedere il trasferimento del provvedimento in sede legislativa.
Eugenio DUCA (DS-U) dichiara che il suo gruppo e gli altri gruppi dell'opposizione sono favorevoli al trasferimento del provvedimento in sede legislativa.
Paolo ROMANI, presidente, ricorda che il testo del provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, ai fini dell'espressione su di esso del parere. Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 17.