Martedì 23 ottobre 2001. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.
La seduta comincia alle 13.45.
Sulla programmazione dei lavori della Commissione.
Gaetano PECORELLA, presidente, comunica che, a seguito della riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi di giovedì 18 ottobre 2001, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione per i mesi di ottobre-novembre 2001:
Ottobre
Sede referente:
Commissioni riunite II-III
Sede referente:
Novembre
Sede referente:
Commissioni riunite II-III
Sede referente:
La Commissione esaminerà inoltre i provvedimenti trasmessi dal Senato e gli altri eventuali disegni di legge di conversione, che le saranno assegnati.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle 13.50.
Martedì 23 ottobre 2001. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino e Jole Santelli.
La seduta comincia alle 13.50.
Disposizioni transitorie sulla conversione del ricorso per Cassazione in ricorso in appello.
Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto nella riunione del 18 ottobre scorso, di fissare un breve termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge in esame in maniera tale da consentire una sua eventuale approvazione finale entro la seduta odierna.
La seduta, sospesa alle 13.55, è ripresa alle 15.15.
Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che, non essendo stati presentati
emendamenti alla proposta di legge n. 1636, la Commissione procederà direttamente alla votazione nominale finale dell'articolo unico.
La seduta termina alle 15.25.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
Martedì 23 ottobre 2001. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.
La seduta comincia alle 13.55.
Decreto-legge n. 374/2001: Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale.
La Commissione inizia l'esame.
Gaetano PECORELLA, presidente relatore, illustra il decreto-legge in esame, che reca misure urgenti per la prevenzione ed il contrasto dei reati commessi per finalità di terrorismo internazionale. L'urgenza e la necessità di dare risposte immediate volte a fronteggiare il violento attacco terroristico, che è attualmente in atto a livello internazionale contro le istituzioni democratiche, deriva - oltre che dalla esigenza di trovare soluzioni giuridiche adeguate alla gravità del momento che stiamo vivendo - da impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale, al fine di predisporre una strategia unitaria che possa sconfiggere il fenomeno nel suo complesso.
terrorismo internazionale. Quest'ultimo adeguamento è finalizzato a consentire l'arresto in flagranza, secondo i limiti di pena previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale.
ai fini della prosecuzione delle indagini. È da notare che tale disciplina derogatoria si estende anche a coloro che non partecipano all'associazione ma prestano una assistenza agli associati, per cui l'applicazione di tale disciplina è alquanto estesa.
abbiano per oggetto delitti di terrorismo interno od internazionale. Sempre per tali delitti, si prevede l'applicazione delle norme sulle videoconferenze che abbiano per oggetto l'esame di persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso. Il secondo comma prevede, invece, l'abrogazione dell'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, come successivamente modificato, che fissa alla data del 31 dicembre 2002 il termine di efficacia delle disposizioni sulle videoconferenze contenute nelle norme di attuazione del codice di procedura penale e del comma 2 dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La norma ha l'effetto di eliminare la natura temporanea delle disposizioni sulle videoconferenze e di quelle sulla sospensione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla legge sull'ordinamento penitenziario. Senonchè l'innovazione, di cui non c'è traccia nella relazione del Governo, richiede un attento esame da parte della Commissione.
Disposizioni in materia di limiti temporali alla permanenza dei magistrati presso le sezioni delle indagini preliminari.
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 ottobre 2001.
Gaetano PECORELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.
Luigi VITALI (FI), relatore, conformemente alle indicazioni emerse dal dibattito, propone che la Commissione adotti quale testo base la proposta di legge Pisapia n. 1239.
La Commissione adotta quale testo base la proposta di legge Pisapia n. 1239.
Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato a domani, mercoledì 24 ottobre, alle ore 12. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.
Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti.
La Commissione inizia l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 ottobre 2001.
Niccolò GHEDINI (FI), relatore, propone di assumere come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge di legge Vitali n. 1488, che potrebbe essere integrata con il contenuto dell'articolo 2 della proposta di legge Palma n. 1423. Ritiene inoltre necessario portare il limite di pena per il quale è consentito il patteggiamento a cinque anni.
Giuliano PISAPIA (RC) condivide i rilievi del relatore ed è favorevole all'aumento a cinque anni del limite di pena, nel quale non dovrebbe essere conteggiata la pena pecuniaria.
Luigi VITALI (FI) concorda con l'osservazione del deputato Pisapia.
Giuseppe FANFANI (MARGH-U) osserva che il vigente regime accusatorio stabilito nel codice non tutela adeguatamente le persone offese da reato; ritiene quindi opportuno inserire nello schema del patteggiamento una sistematica tutela di questi soggetti. Quanto all'adozione del testo base, ritiene preferibile la proposta di legge Palma n. 1423, che appare sostanzialmente più completa.
Giovanni KESSLER (DS-U) condivide la proposta del deputato Fanfani di assumere come testo base la proposta di legge n. 1423. Per quanto riguarda il merito, manifesta perplessità su una sorta di premio speciale che la normativa offre all'imputato che abbia risarcito il danno, in quanto ciò andrebbe a premiare doppiamente taluni comportamenti assunti in certi tipi di reato, creando disparità enormi tra le varie situazioni. Come condizione per accedere al patteggiamento ritiene pregiudiziale l'avvenuto risarcimento della parte offesa e si dichiara favorevole ad estendere il patteggiamento ai reati che prevedono pene superiori ai cinque anni, nonché ad escludere le pene pecuniarie dal computo della pena ai fini del patteggiamento.
Niccolò GHEDINI (FI), relatore, osserva che si potrebbe introdurre una diminuzione della pena fino alla metà, eventualmente correlata al risarcimento.
Giacomo Angelo Rosario VENTURA (FI) non ritiene opportuno snaturare l'essenza del patteggiamento, che è quella di consentire la decongestione della fase dibattimentale; è preferibile viceversa modulare le norme a seconda delle varie situazioni. Osserva altresì che con la condizione dell'avvenuto risarcimento della parte offesa si corre il rischio di invadere il campo delle attenuanti.
Nino MORMINO (FI), dopo essersi dichiarato propenso ad adottare come testo base la proposta di legge Palma, concorda sull'elevazione del limite delle pene per le quali è consentito il patteggiamento. Ritiene opportuno modulare le situazioni sulle quali intervenire con minore o maggiore incisività, per esempio elevando il tetto della pena applicabile per taluni reati e diminuendolo nelle situazioni di maggiore gravità.
Aurelio GIRONDA VERALDI (AN) evidenzia l'opportunità di pervenire alla redazione di un testo unificato, dichiarandosi favorevole alla riduzione della pena alla metà.
Luigi VITALI (FI) fa presente, a nome del suo gruppo, di essere favorevole a non superare il limite dei cinque anni di pena, nei quali non dovrebbe essere computata la sanzione pecuniaria.
Vincenzo FRAGALÀ (AN), nel condividere le osservazioni del deputato Vitali, si dichiara favorevole ad assumere come testo base la proposta di legge n. 1488, che maggiormente risponde ad esigenze deflattive della fase dibattimentale dei processi.
Giuliano PISAPIA (RC) osserva che il limite dei cinque anni di pena appare adeguato, perché comprende la maggior parte dei reati per i quali si potrebbe richiedere l'applicazione del patteggiamento.
Maurizio PANIZ (FI), dopo essersi dichiarato favorevole ad adottare come testo base la proposta di legge n. 1488, concorda sull'elevazione a cinque anni del limite di pena previsto per la richiesta di patteggiamento.
Erminia MAZZONI (CCD-CDU) si dichiara favorevole ad adottare come testo base la proposta di legge Vitali n. 1488.
Carolina LUSSANA (LNP) concorda con il deputato Mazzoni e richiama l'attenzione sulla necessità di escludere dal computo la pena pecuniaria.
Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.
Niccolò GHEDINI (FI), relatore, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge Vitali C. 1488
La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge Vitali C. 1488.
Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge n. 1488, assunta come testo base, è fissato a martedì 6 novembre alle ore 14.
La seduta termina alle 15.10.
Martedì 23 ottobre 2001. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Jole Santelli e per i beni culturali Mario Pescante.
La seduta comincia alle 15.10.
Disposizioni in materia di limiti temporali alla permanenza dei magistrati presso le sezioni delle indagini preliminari C. 1637 Pecorella e C. 1239 Pisapia;
DL 374/2001: Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale C. 1797 Governo;
Disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato C. 248 Spini, C. 610 Siniscalchi, 803 Pisapia, 1311 Perlini e C. 1476 Sen. Florino ed altri, approvato dal Senato;
Modifica all'articolo 342-bis del codice civile, in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari C. 1495 Lucidi;
Composizione delle Commissioni tributarie C. 481 Contento;
Traffico di persone C.1255 Finocchiaro e C. 1584 Governo;
Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, recante disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi C. 24 Stefani;
Disposizioni per la deflazione del contenzioso e per l'abbreviazione dei tempi del processo civile C. 538 Bonito ed altri;
Modifiche agli articoli 62-bis, 69 e 99 del codice penale, in materia di circostanze del reato e di recidiva C. 1400 Luciano Dussin ed altri;
Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire C. 38 Duilio;
Introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente C. 239 Realacci ed altri;
Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli C. 66 Tarditi ed altri;
D.l 370/2001: Proroga dei termini relativi alla presentazione della domanda di equa riparazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 marzo 2001, n. 89 C. 1757 Governo;
Fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive C. 45 Giorgetti, C. 459 Cento e C. 805 Siniscalchi;
DL 369/01 Misure urgenti contro il finanziamento del terrorismo internazionale C. 1756 Governo.
Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti C. 1423 Palma e C. 1488 Vitali;
Disposizioni in materia di limiti temporali alla permanenza dei magistrati presso le sezioni delle indagini preliminari C. 1637 Pecorella e C. 1239 Pisapia;
DL 374/2001: Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale C. 1797 Governo;
Modifica all'articolo 342-bis del codice civile, in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari C. 1495 Lucidi;
Composizione delle Commissioni tributarie C. 481 Contento;
Traffico di persone C. 1255 Finocchiaro e C. 1584 Governo;
Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, recante disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi C. 24 Stefani;
Disposizioni per la deflazione del contenzioso e per l'abbreviazione dei tempi del processo civile C. 538 Bonito ed altri;
Modifiche agli articoli 62-bis, 69 e 99 del codice penale, in materia di circostanze del reato e di recidiva C. 1400 Luciano Dussin ed altri;
Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire C. 38 Duilio;
Introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente C. 239 Realacci ed altri;
Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli C.66 Tarditi ed altri;
D.l 370/2001: Proroga dei termini relativi alla presentazione della domanda di equa riparazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 marzo 2001, n. 89 C. 1757 Governo;
Fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive C. 45 Giorgetti, C. 459 Cento e C. 805 Siniscalchi;
DL 369/01 Misure urgenti contro il finanziamento del terrorismo internazionale C. 1756 Governo
Procederà alla eventuale discussione in sede legislativa dei provvedimenti in tale sede assegnati o trasferiti.
Si riuniranno poi i Comitati dei nove per i provvedimenti della Commissione in corso d'esame in Assemblea.
Saranno inserite sedute di sindacato ispettivo (anche a risposta immediata).
Si terranno audizioni sulle principali questioni inerenti alla sicurezza dei cittadini ed alla amministrazione della giustizia. Sul primo tema saranno sentiti il Direttore generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Prefetto Giovanni De Gennaro, il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale Corpo d'Armata Alberto Zignani, il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale Corpo d'Armata Sergio Siracusa, ed il Capo della polizia penitenziaria, Consigliere Giovanni Tinebra. Saranno sentiti rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense, dell'Associazione Nazionale Magistrati, dell'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, dell'Unione Camere Penali, dell'Organismo unitario dell'avvocatura e dei sindacati di lavoratori amministrativi che operano nel campo della giustizia, per quanto attiene al secondo tema.
Si riuniranno i Comitati permanenti che la Commissione intenderà costituire.
C. 1636 Pecorella.
(Discussione e approvazione).
Si richiama dunque alla relazione svolta in sede referente in sostituzione del relatore Cola nella seduta dell'11 ottobre 2001.
Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali ed avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle 15.15 di oggi. Sospende pertanto la seduta.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con votazione nominale finale, la proposta di legge n. 1636.
C. 1797 Governo.
(Esame e rinvio).
Le disposizioni del decreto possono essere suddivise in quattro gruppi: a) norme che attribuiscono rilevanza tipica anche ad attività meramente preparatorie, in forma associativa, di atti terroristici in danno di Stati esteri od organismi internazionali, che non siano riconducibili alla figura criminosa di associazione terroristica prevista attualmente dal codice penale; b) norme che consentono di procedere ad intercettazioni preventive ed a quelle giudiziarie, estendendone l'applicabilità ai delitti associativi con finalità di terrorismo; c) norme che estendono alle attività antiterrorismo le norme che rendono possibili in specifici settori (contrasto al traffico degli stupefacenti, riciclaggio, immigrazione clandestina, ecc.) le operazioni «sotto-copertura», il ritardo degli ordini di cattura, arresto e sequestro e, nonché le perquisizioni di edifici o blocchi di edifici; d) norme che prevedono la possibilità di utilizzare anche nell'ipotesi di contrasto alla criminalità di stampo terroristico le misure di prevenzione e gli strumenti di controllo patrimoniale attualmente impiegati nel settore della criminalità mafiosa e per altre gravi tipologie di reato.
L'articolo 1 introduce nell'ordinamento il reato di associazione con finalità di terrorismo internazionale (articolo 273-ter c.p.). La fattispecie è formulata sulla falsariga del corrispondente reato associativo relativo al terrorismo interno. Le condotte dei due reati sono pressoché identiche, salvo che per il soggetto destinatario dell'atto violento, che in un caso è lo Stato estero o un'istituzione internazionale, nell'altro è, invece, l'ordine democratico interno. È da segnalare che la normativa vigente è modificata al fine di adeguare la condotta di associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico a quella compiuta con finalità di terrorismo internazionale. Si prevede, infatti, che anche la prima possa essere commessa attraverso una attività di finanziamento anche indiretto di associazioni terroristiche. Inoltre, è elevata la pena per il solo fatto della partecipazione alle associazioni con finalità di terrorismo interno, portandola alla reclusione da cinque a dieci anni come previsto per il
È inoltre sanzionata, per i reati associativi di cui agli articoli 270, 270-bis e 270-ter, anche l'attività di assistenza agli associati (articolo 270-quater c.p.), secondo quanto disposto dall'articolo 418 del codice penale per l'associazione a delinquere semplice e per quella a stampo mafioso.
Le due fattispecie di assistenza agli associati non sono completamente identiche, poiché la condotta relativa al fornire il vitto agli associati è specificata come attività diretta a fornire l'ospitalità, mezzi di trasporto e strumenti di comunicazione. È da ritenere che la fattispecie di assistenza agli associati ad associazioni di stampo eversivo o terroristico sia più ampia di quella prevista per i reati associativi semplici o di stampo mafioso, in quanto in quest'ultima non rientrano le condotte relative ai mezzi di trasporto ed agli strumenti di comunicazione. L'assistenza ad associati ad associazioni terroristiche è punita con la reclusione sino a quattro anni, anziché sino a due, come invece previsto il delitto di assistenza agli associati attualmente vigente. La Corte di Cassazione, in ordine all'articolo 418, c.p. ha altresi' precisato che il concetto di «dare vitto» va identificato con qualunque forma di protezione logistica - precaria o stabile, temporanea o permanente - offerta al singolo associato; e che quello di «fornire vitto» va inteso in senso ampio, tenendo presente che la parola «vitto» indica la provvisione necessaria al vivere, vale a dire quel complesso di beni, come il cibo, il vestiario ed altri generi necessari alle esigenze soggettive del singolo individuo, indispensabili per assicurare il minimo vitale ad una persona.
Il comma 3 integra l'elenco delle armi da guerra, di cui alla legge n. 110 del 1975, includendovi anche gli aggressivi biologici e radioattivi, che oramai fanno parte dell'arsenale a disposizione dei terroristi.
L'articolo 1, infine, estende ai delitti associativi con finalità di terrorismo internazionale la condizione di procedibilità della preventiva autorizzazione del Ministero della giustizia, già prevista per una serie di reati contro la personalità dello Stato. Nella relazione si legge «che tale passaggio procedimentale ha lo scopo di consentire una attenta valutazione politica dei fatti, riguardati nei possibili e delicati riflessi sui rapporti internazionali». Senonchè deve rilevarsi che, anche con tale limite, l'obbligo di chiedere al Ministro una decisione sull'autorizzazione a procedere potrà comportare un eccessivo ed inutile carico di lavoro all'organo dell'accusa e allo stesso ministro
L'articolo 2 contiene una disposizione di carattere generale diretta ad adeguare, ai fini della legge penale, la fattispecie del terrorismo internazionale a quella del terrorismo interno. In sostanza, la disposizione conferisce al terrorismo internazionale una specifica valenza penale, in quanto si specifica che la finalità di terrorismo ricorre, ai fini della legge penale, anche quando riguarda uno Stato estero, una istituzione od un organismo internazionale.
L'articolo 3 ha per oggetto le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e le perquisizioni di edifici. Il comma 1 estende ai delitti commessi per finalità di terrorismo interno o internazionale puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni o nel massimo a 10 anni e al delitto di assistenza agli associati la disciplina derogatoria prevista dall'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni dalla legge n. 203 del 1991. Secondo tale disposizione, per i delitti di criminalità organizzata o di minaccia con mezzo del telefono è sufficiente come presupposto per l'autorizzazione a disporre le intercettazioni o comunicazioni la sussistenza di sufficienti indizi in deroga a quanto previsto dall'articolo 267 del codice di procedura penale, il quale per la medesima autorizzazione richiede la sussistenza di gravi indizi di reato e che l'intercettazione sia assolutamente indispensabile
Il comma 2 estende ai delitti con finalità di terrorismo internazionale le disposizioni in materia di perquisizioni di edifici, che il decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992 prevede per alcuni reati estremamente gravi, quali, ad esempio quelli di stampo mafioso, il sequestro di persona e il traffico di stupefacenti. Al contrario di quanto previsto nel comma 1, non sono individuate specificatamente le fattispecie criminose che legittimano la perquisizione di edifici, ma è fatto genericamente rinvio alla finalità di terrorismo internazionale, per cui si potrebbe ritenere che la norma sia applicabile anche al di fuori di ipotesi associative, essendo sufficiente che l'indagine abbia ad oggetto un qualsiasi reato commesso con quella finalità
L'articolo 4 introduce una disciplina specifica diretta a regolamentare le «operazioni sotto copertura», nonché il ritardo degli atti di cattura, di arresto e sequestro che siano compiuti nell'ambito delle attività dirette al contrasto dei delitti di terrorismo interno e internazionale. Si tratta di una disposizione che, facendo salva l'applicazione dell'esimente dell'adempimento di un dovere prevista dall'articolo 51 c.p., stabilisce la non punibilità degli ufficiali di polizia giudiziaria che nel corso di specifiche operazioni di polizia previamente autorizzate, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo anche internazionale, acquistano, ricevano, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, beni o cose che siano oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego.
L'articolo 5 ha per oggetto le intercettazioni preventive. Secondo tale disposizione, quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di terrorismo interno od internazionale o di altri delitti particolarmente gravi, quali, ad esempio quelli di stampo mafioso, il sequestro di persona e il traffico di stupefacenti, il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei Servizi centrali servizi centrali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché' il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione, l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica. Limitatamente ai delitti diversi da quelli di stampo terroristico, il Ministro dell'interno può' altresì' delegare il Direttore della Direzione investigativa antimafia.
In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale.
L'articolo 6 estende la possibilità di effettuare le intercettazioni di comunicazioni tra presenti anche alle ricerche di latitanti, in relazione a delitti commessi con finalità di terrorismo anche internazionale. Anche in questo caso sono state estese a tali delitti disposizioni del codice già previste per reati estremamente gravi.
L'articolo 7 contiene un'altra estensione di norme vigenti ai delitti commessi con finalità di terrorismo anche internazionale. In particolare, la norma consente l'applicazione delle particolari misure di previsione previste dalla legge n. 575 del 1965 a coloro che, in gruppo o separatamente pongano in essere atti preparatori indirizzati a concretizzare reati di stampo terroristico anche internazionale.
L'articolo 8 è composto da due commi. Il primo consente di utilizzare lo strumento della videoconferenza (partecipazione a distanza al procedimento penale) per i dibattimenti relativi a processi che
L'articolo 9 contiene una disposizione che non riguarda unicamente i delitti commessi con finalità di terrorismo interno od internazionale, in quanto circoscrive l'impiego della polizia giudiziaria per l'esecuzione di notificazioni ai soli casi in cui le stesse siano disposte nel corso di procedimenti con detenuti. La ratio della norma è quella di recuperare alla attività operativa di indagine gli organi di polizia giudiziaria che attualmente sono utilizzati anche per attività amministrative, quali, ad esempio, la notificazione degli atti processuali. Tuttavia è opportuno valutare se non si debbano prevedere altri strumenti per bilanciare il maggior carico degli ufficiali giudiziari.
L'articolo 10 iscrive nei rispettivi centri di responsabilità amministrativa del Ministero dell'Interno, onde consentirne l'effettiva utilizzazione, le quote già assegnate per l'anno in corso, con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a termini della legge n. 212/92, concernente la collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale: La disposizione riflette l'esigenza di consentire l'impiego di risorse in parte destinate a rafforzare la collaborazione, a livello internazionale, anche nel settore della prevenzione del crimine di stampo terroristico.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
C. 1637 Pecorella e C. 1239 Pisapia.
(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).
C. 1423 Palma e C. 1488 Vitali.
(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).
Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.