EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI
ART. 1.
Nell'allegato A sopprimere le parole: 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità e le seguenti: 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.
Conseguentemente, aggiungere le stesse nell'allegato B.
1. 3.Rava, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci, Nannicini.
Nell'allegato A sopprimere le parole: 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità e, conseguentemente, aggiungere le stesse nell'allegato B.
1. 1.Collavini, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Zama, Romele.
Nell'allegato A sopprimere le parole: 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana e conseguentemente, aggiungere le stesse nell'allegato B.
1. 2.Scaltritti, Zama, Collavini, Romele.
ART. 12
Sopprimerlo.
12. 1.Rava, Marcora, Franci, Preda, Nannicini, Rossiello.
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ART. 21.
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 21-bis.
(Attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità).
1. L'attuazione della direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, sarà informata al principio e criterio direttivo della introduzione, accanto al sistema di etichettatura obbligatorio, di un sistema di etichettatura volontario che consenta di evidenziare le caratteristiche qualitative e di tipicità del prodotto commercializzato.
21. 01.Scaltritti, Zama, Collarini.
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 21-bis.
(Attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità).
1. L'attuazione della direttiva 2000/ 13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, sarà informata al principio e criterio direttivo della introduzione, accanto al sistema di etichettatura obbligatorio, di un sistema di etichettatura volontario aggiuntivo, certificato da organismi di controllo riconosciuti dalla Comunità europea, che consenta di evidenziare le caratteristiche qualitative e di tipicità del prodotto commercializzato.
21. 01 (seconda versione).Scaltritti, Zama, Collarini.
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 21-bis.
(Attuazione della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana).
1. L'attuazione della direttiva 2000/36/CE, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire che l'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato, oltre ad assicurare la trasparenza, rechi una distinta indicazione a seconda che il bene sia prodotto con aggiunta di grassi vegetali diversi dal burro di cacao o che sia prodotto utilizzando esclusivamente burro di cacao; nel primo caso l'etichetta dovrà contenere la dizione «cioccolato» mentre nel secondo caso potrà essere utilizzata la dizione «cioccolato puro»;
b) individuare meccanismi di certificazione di qualità per i prodotti tipici che utilizzano esclusivamente burro di cacao per la produzione di cioccolato.
21. 02.Scaltritti, Zama, Collavini, Romele.
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 21-bis.
(Attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità).
1. L'attuazione della direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pub
blicità,
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sarà informata al principio e criterio direttivo per cui, al fine di tutelare le imprese del territorio italiano che producono in modo tradizionale e per rendere trasparente il mercato, le aziende possano inserire in etichetta la dicitura «OGM free», purché il processo produttivo sia certificato da enti accreditati nel rispetto della normativa EN 45011.
21. 03.Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Franci, Nannicini.
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 21-bis.
1. Al fine di garantire la sicurezza dei consumatori secondo il principio di precauzione il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo per adeguare la normativa vigente in materia di produzione e commercializzazione del cacao ai princìpi e alle prescrizioni della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. L'attuazione della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dovrà essere, in particolare, informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere che nelle produzioni nazionale ed estera destinate al consumo nell'ambito del territorio italiano sia vietato l'utilizzo di sostanze proveniente da organismi geneticamente modificati.
21. 04.Rava, Franci, Preda, Nannicini, Rossiello.