I Commissione - Giovedì 28 giugno 2001


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ALLEGATO

Decreto-legge 179/01: Disposizioni urgenti in materia di giurisdizione amministrativa nonché di organizzazione della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni,
esaminato il disegno di legge C. 21 di conversione del decreto-legge 18 maggio 2001, n. 179, recante disposizioni urgenti per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti ai Tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana ed al Consiglio di Stato, nonché per l'organizzazione della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato;
considerato che il contenuto del decreto-legge riproduce per la massima parte disposizioni presenti nei progetti di legge S. 4961 e C. 6561-octies, approvati entrambi in prima lettura nella precedente legislatura rispettivamente dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati;
visto che nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione si afferma che l'intervenuto scioglimento delle Camere ha determinato il mancato completamento dell'iter parlamentare del citato disegno di legge S. 4961 e che la conseguente fase istituzionale ha giustificato l'intervento con decreto-legge;
ritenuta l'opportunità che si procede su tale materia con strumento normativo diverso da quello del provvedimento d'urgenza, anche in considerazione della rilevanza delle misure contenute nel provvedimento in esame, volte ad incidere a fini deflattivi sul contenzioso giudiziario amministrativo pendente e a consentire l'applicazione delle disposizioni recante dalla legge n. 205 del 2000, nonché di quelle organizzative relative alla Corte dei conti e all'Avvocatura dello Stato;
considerato che la tempestività dell'intervento normativo potrebbe essere comunque perseguita utilizzando al riguardo le norme regolamentari sia della Camera che del Senato, che prevedono un iter accelerato per i progetti di legge già approvati da uno dei rami del Parlamento nella precedente legislatura;
considerato che alcune misure, quale quelle relative agli aumenti di organico di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, la cui efficacia è differita nel tempo, non sembrerebbero sostenute, proprio in ragione di tale circostanza, dal carattere dell'urgenza;
rilevato che il ricorso, in luogo del decreto-legge, ad un disegno di legge ordinario apparirebbe tantopiù opportuno in considerazione del fatto che la definizione della disciplina di alcuni importanti profili, quali quelli di cui all'articolo1, comma 7, viene rimessa alla fonte regolamentare;
considerato, inoltre, che sotto il profilo dell'efficace conseguimento dell'obiettivo


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dello smaltimento dell'arretrato giudiziario, non appare congrua la previsione della partecipazione alle sezioni stralcio di magistrati amministrativi, con rischio di determinare ulteriori rallentamenti nella definizione delle future controversie giudiziarie;
ritenuto opportuno, infine, che al fine proprio di garantire la massima efficacia delle misure disposte, si proceda preventivamente ad una puntuale ricognizione della quantità e della qualità del contenzioso pendente, elemento questo che potrebbe essere accuratamente ponderato proprio nel corso di un procedimento di approvazione di un disegno di legge ordinario;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
all'articolo 2, comma 2 e 3, appare opportuno chiarire l'ambito di applicazione delle norme relative all'integrazione degli organici dei magistrati e del personale amministrativo con riferimento alle regioni a statuto speciale, posto che per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige la materia risulta disciplinata secondo le disposizioni contenute nei decreti legislativi di attuazione dello statuto.