Allegato B
Seduta n. 874 del 14/3/2001


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INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

ALOI. - Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il gruppo intero avrebbe programmato il licenziamento di 407 dipendenti dell'esazione tributi della regione Calabria;
si tratta di una decisione, che, ove avesse luogo, provocherebbe l'ennesima pesante difficoltà a carico della situazione, già grave, degli assetti economici ed occupazionali del territorio;
sono già state spedite 450 lettere, aventi per contenuto quanto prescritto dalla legge n. 223 del 1991 e questo atto sembra proprio l'anticamera del licenziamento;
la vicenda è oggetto di interventi da parte di esponenti delle istituzioni e del sindacato, per trovare una mediazione al riguardo -:
quali urgenti iniziative i Ministri interrogati vogliano assumere, per acclarare i termini della situazione qui illustrata, evitando che questa diventi l'ennesimo duro momento di una via dolorosa fatta di promesse mancate e di disoccupazione.
(4-30444)

Risposta. - Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante ha chiesto chiarimenti in merito alle decisioni prospettate dalla holding Intesa Riscossione Tributi in sede di riordino del comparto dedicato al settore esattoriale, con particolare riferimento alle problematiche occupazionali della regione Calabria.
Come è noto, il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 recante disposizioni per il riordino del servizio nazionale della riscossione (emanato in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337) prevede, all'articolo 63, l'adozione di misure di riqualificazione e di sostegno dell'occupazione mirate a fronteggiare i processi di ristrutturazione delle aziende concessionarie.
Pertanto, allo scopo di dare concreta applicazione a tale previsione normativa, il Ministero delle Finanze ha interessato i competenti Ministeri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, nonché del Lavoro e della Previdenza Sociale, al fine di aprire un tavolo di trattative con categorie interessate per studiare, utilizzando anche le risorse finanziarie ricavabili dalle eventuali eccedenze del fondo speciale dei dipendenti esattoriali aperto presso l'INPS, le misure idonee alla salvaguardia dell'occupazione del settore.
In data 9 ottobre 2000, si è pervenuti alla conclusione dell'annosa questione, con la stipula di un contratto di solidarietà tra l'E.T.R. SPA e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori (ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge n. 236 del 1993, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, alla presenza dei Ministeri delle Finanze e del Tesoro.
L'accordo raggiunto ha consentito una gestione non traumatica e graduale nel tempo degli esuberi del personale attraverso l'adozione di misure atte a fronteggiare le ricadute sull'occupazione, a ridurre il costo del lavoro, ad evitare il perdurare nel tempo


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della situazione di dissesto economico della società. Le misure strutturali individuate, ed in particolare l'apporto delle nuove attività, sono destinate ad assicurare la continuità aziendale anche oltre il periodo di scadenza delle concessioni decennali.
Le parti, inoltre, hanno concordato l'istituzione di una commissione paritetica costituita da rappresentanti dell'azienda e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, con il compito di verificare con periodicità non superiore ai quattro mesi, lo stato di attuazione del piano di riorganizzazione aziendale oltre che la valutazione dei progetti formativi, il monitoraggio delle prestazioni a carattere straordinario, nonché i criteri e gli obiettivi su cui basare i sistemi di incentivazione del personale.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

APOLLONI. - Al Ministro della sanità. - Per sapere - premesso che:
desta molta preoccupazione nella cittadinanza dell'altopiano dei sette comuni (VI) l'eventuale chiusura, già a partire dal prossimo mese di giugno, del reparto di ginecologia e di ostetricia dell'ospedale di Asiago;
si tratterebbe di un ulteriore provvedimento che metterebbe in ginocchio la locale struttura sanitaria, già penalizzata dalla grave mancanza di personale medico ed infermieristico presente;
il ministero della sanità dovrebbe considerare maggiormente l'ospedale di Asiago come struttura sita in zona montana e per tale ragione difendere le necessità della locale cittadinanza;
il ministero della sanità dovrebbe inoltre considerare la struttura sanitaria di Asiago come vero e proprio ospedale di montagna -:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dell'eventuale chiusura, già a partire dal prossimo mese di giugno, del reparto di ginecologia e di ostetricia dell'ospedale di Asiago;
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dell'eventuale chiusura dell'ospedale di Asiago;
se il Ministro interrogato ritenga opportuno prevedere una maggiore retribuzione per il personale medico ed infermieristico che lavora nell'ospedale di Asiago situato in zona di montagna, quindi in condizioni più disagiate.
(4-30006)

Risposta. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, sulla base dei dati trasmessi dalle competenti Autorità Sanitarie regionali del Veneto, per il tramite del locale Commissariato del Governo.
Il Presidio Ospedaliero di Asiago (Vicenza), è classificato dalla programmazione sanitaria regionale «ospedale per acuti».
Proprio in attuazione di tale programmazione, con atto deliberativo del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 3 di Bassano del Grappa (VI) n. 864, del 14 giugno 1999, che ha conseguito il parere di congruità regionale, è stato approvato, in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 740/99, il piano attuativo aziendale contenente, tra l'altro, la dotazione di posti letto delle strutture di ricovero dell'ospedale aziendale, che comprende i Presidi Ospedalieri di Asiago, Bassano del Grappa e Mezzaselva di Roana.
In particolare, nell'ambito dell'area materno-infantile, è prevista la presenza della funzione di ostetricia-ginecologia nei due Presidi Ospedalieri di Bassano (con 52 posti letto) ed Asiago (con 5 posti letto), avuto riguardo della direttiva regionale che ne prevede, appunto, l'articolazione nelle due sedi ospedaliere ora citate.
Sussistendo talune difficoltà nel reclutamento di personale sia medico che infermieristiche per la sede ospedaliera di Asiago, l'Azienda ULSS n. 3 ha assunto tutte le iniziative ritenute necessarie per mettere a disposizione del reparto di Ostetricia e Ginecologia di Asiago le risorse professionali occorrenti per il mantenimento di adeguati livelli qualitativi di risposta alla domanda assistenziale.
Al momento attuale, la consistenza del personale assegnato alla sede ospedaliera di


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Ostetricia-Ginecologia in Asiago è la seguente:
Dirigenti medici ospedalieri n. 3;
Dirigenti medici a rapporto professionale per il periodo estivo n. 2;
Ostetriche n. 6;
Infermieri n. 3.

Così come per la funzione di Ostetricia-Ginecologia, anche per le altre funzioni sanitarie localizzate nell'ospedale di Asiago, il reclutamento del personale avviene con la necessaria tempestività e con il mantenimento del livello di risorse umane adeguate alle dotazioni organizzative della struttura ospedaliera.
Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Labate.

ASCIERTO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
i recenti fatti di violenza verificatisi a Bologna, hanno riproposto la pericolosità ed i tanti problemi d'ordine pubblico che caratterizzano ogni manifestazione degli appartenenti ai centri sociali;
al termine di dette manifestazioni si contano spesso ingenti i danni delle cose, alle persone e non di rado appartenenti alle forze di polizia rimangono feriti nel tentativo di ripristinare l'ordine;
durante gli incidenti verificatisi nel corso della manifestazione di Bologna è stato arrestato anche un esponente dei Centri sociali di Padova a dimostrazione del fatto che i partecipanti alla manifestazione arrivano da più regioni d'Italia;
alcune emittenti come ad esempio «radio Scherwood», riferimento dei centri sociali del nord Italia, vengono utilizzate come mezzo d'informazione e coordinamento delle varie attività degli esponenti di estrema sinistra -:
quali iniziative intenda adottare nei confronti di quelle radio che coordinano manifestazioni che sfociano in azioni di violenza.
(4-29785)

Risposta. - L'interrogazione in esame fa riferimento ai disordini verificatisi in occasione delle manifestazioni svoltesi il 13 maggio 2000 a Bologna, che hanno visto la partecipazione contemporanea di aderenti al movimento di destra «Forza Nuova» e di esponenti della sinistra istituzionale ed extraparlamentare.
Al riguardo, si fa presente che l'intensa attività investigativa sviluppata nei giorni precedenti dalle Forze dell'ordine, al fine di acquisire tempestivamente ogni utile notizia circa eventuali azioni illegali da parte di alcune frange violente di manifestanti, ha consentito di venire a conoscenza della volontà degli appartenenti ai centri sociali dell'Italia settentrionale di impedire, con ogni mezzo, lo svolgimento del raduno indetto da «Forza Nuova».
Per evitare che tali intendimenti potessero sfociare in atti violenti sono stati, pertanto, predisposti specifici dispositivi miranti a scongiurare la contrapposizione tra militanti delle due fazioni politiche.
I cordoni della forza pubblica all'uopo organizzati si sono rivelati efficaci nel contrastare i tentativi promossi da gruppi di manifestanti appartenenti alla sinistra antagonista, muniti tra l'altro di bastoni, scudi e caschi, di entrare in contatto con i militanti di «Forza Nuova».
Nel corso di tali assalti, preceduti dal danneggiamento delle vetrine di vari esercizi pubblici, gli aderenti ai centri sociali hanno lanciato oggetti contundenti e una bottiglia «molotov», costringendo le Forze dell'Ordine a ricorrere a delle brevi cariche di alleggerimento e all'impiego di artifizi lacrimogeni.
A seguito degli scontri quattro agenti della Polizia di Stato ed alcuni manifestanti sono rimasti lievemente feriti.
Durante le predette cariche si è proceduto, altresì, all'arresto di un giovane appartenente all'area dell'«autonomia» per lesioni finalizzate alla resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento in concorso ed adunata sediziosa, nonché al sequestro di manganelli, scudi e di una tanica di liquido infiammabile.


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Gli accertamenti svolti successivamente dalla Questura di Bologna hanno permesso di giungere all'identificazione di 54 manifestanti, che sono stati deferiti alla competente Autorità Giudiziaria per i reati di adunata sediziosa, porto abusivo di armi improprie, uso di mezzi atti ad impedire il riconoscimento e partecipazione a manifestazione non autorizzata.
Per quanto concerne l'emittente di Padova «Radio Sherwood», nata nel 1975 come radio libera e divenuta portavoce prima del «movimento autonomo» operante a Padova e nel Veneto e, in un secondo momento, dei gruppi politici facenti riferimento ai centri sociali del nord-est, si rileva che le informative finora fornite dalla locale Questura alla magistratura in merito ad iniziative penalmente rilevanti poste in essere dalla predetta emittente non hanno mai dato luogo ad azioni giudiziarie.
Il Ministro dell'interno: Enzo Bianco.

BALLAMAN. - Al Ministro dei trasporti e della navigazione. - Per sapere - premesso che:
in località Ponte della Delizia, comune di Valvasone (PN), è sita una attività imprenditoriale denominata «Bar al Ponte della Delizia» che offre servizi di ristorazione e di rivendita di tabacchi e servizio postale, che tale attività, nata oltre 60 anni fa, dispone di un ampio parcheggio ed è nata ed è cresciuta in quanto sita lungo la strada statale 13, detta Pontebbana, che collega la fascia pedemontana nel tratto tra Pordenone e Udine in prossimità del fiume Tagliamento, tale attività è sempre prosperata grazie al continuo flusso di viaggiatori ed in particolare di camionisti che nei decenni hanno sempre trovato quivi ristoro;
su tale attività i proprietari ed i gestori hanno realizzato negli ultimi tre anni notevoli opere di ristrutturazione spendendo alcune centinaia di milioni, spese finanziate anche con mutui che ora debbono essere restituiti;
l'Ente nazionale per le strade, ex Anas, ha chiuso l'accesso diretto sulla Pontebbana in data 25 agosto 1999, con un preavviso di 30 giorni;
ora l'accesso disponibile è un'unica strada che di fatto allunga il percorso di 2/3 chilometri in entrata ed altrettanti in uscita ed il cui tratto finale passa in un incavo fra strette pareti di cemento ed in prossimità di una curva, cosa che rende non solo scomodo, ma di fatto impraticabile l'accesso, non solo alla normale clientela di camionisti ma anche ai mezzi di soccorso ed ai camion del gasolio che in prossimità dell'inverno dovranno in qualche modo poter riempire le cisterne per il riscaldamento;
sulle rampe di accesso e di uscita sino ad oggi, da quando, oltre dieci anni fa furono richiesti i lavori di ristrutturazione dall'Anas, non sono mai accaduti incidenti rilevanti, ovvero con morti o feriti, e che sulla stessa strada si possono notare centinaia di altre rampe di entrata o di uscita, che portano a luoghi privati, decisamente in condizioni di maggior pericolo, tanto che allo scrivente risulta che la stessa polizia stradale non si sia espressa in favore della chiusura;
tale situazione di fatto provocherà la chiusura dell'attività poiché è del tutto impensabile costringere i possibili avventori ad un lungo, tortuoso e pericoloso percorso per raggiungere il luogo;
risulta allo scrivente che le risposte di alcuni preposti all'Ente, interpellati sulla questione, siano state del tenore di «la strada è nostra e ne facciamo quello che vogliamo» dimenticando che: la strada non è un bene privato dell'Ente ma è di tutti i cittadini, che coloro che sono preposti a questo impegnativo governo devono fare solo ciò che è più vantaggioso per i cittadini stessi e non quello che a lor signori aggrada -:
quali iniziative intenda adottare al fine di evitare una inutile e anzi dannosa chiusura di un'attività imprenditoriale, che oltretutto offre l'unico servizio di posta e di


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cabina telefonica per molti chilometri prima del passaggio del fiume, ricordando inoltre che tale chiusura nega la possibilità di usufruire di un'area fondamentale di sfogo per i mezzi di soccorso in prossimità di un lungo e frequentatissimo ponte, con la conseguenza di non rendere più sicura la strada, ma anzi di negare una preziosa area di soccorso nel malaugurato caso di un incidente sul ponte o di un intervento sugli argini del fiume.
(4-25286)

Risposta. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per fornire esaustive informazioni ai quesiti proposti con l'atto ispettivo indicato, sono stati richiesti elementi all'Ente Nazionale per le Strade che riferisce quanto segue.
La località denominata Ponte della Delizia, situata lungo la statale n. 13 Pontebbana in Comune di Valvasone (Pn) è stata oggetto di grossi lavori stradali comprendenti il rifacimento di un nuovo ponte con relativi svincoli su ambo le sponde.
In particolare sul versante pordenonese, attesa la particolare situazione viaria originaria (incrocio tra due statali e provinciali), lo studio all'uopo svolto ha portato a realizzare una serie di percorsi unidirezionali per facilitare i conseguenti deflussi del traffico.
Per motivi di sicurezza stradale sono stati intercettati tutti gli accessi privati ed è stata costruita la viabilità alternativa per non intercludere le proprietà ai privati.
Il Compartimento di Trieste, competente per territorio, al fine di poter costruire tali opere ha dovuto acquisire i pareri di rito culminati con l'intesa Stato-Regione resa ai sensi dell'articolo 89 della legge 52/91.
Il citato Compartimento è stato recentemente diffidato dal Comune di Valvasone per non aver dato ancora seguito alla chiusura dell'accesso diretto sulla Pontebbana.
Con ordinanza n. 419/99 del 17 settembre scorso, il Tribunale di Pordenone ha però autorizzato i Sigg.ri Perseo e Nicoletti (proprietari dell'esercizio) a rimuovere il guard-rail che l'ANAS aveva posto a chiusura degli ingressi, così come era previsto dal progetto originario, rimandando al giudizio di merito un accertamento più approfondito.
L'Ente Nazionale per le Strade, in tale situazione, ritiene di non poter adottare alcun'altra iniziativa.
L'ANAS ribadisce, infine, l'impegno ad operare costantemente nell'interesse dell'utenza al fine di garantire la sicurezza e la funzionalità della rete viaria di competenza.
Il Ministro dei lavori pubblici: Nerio Nesi.

BECCHETTI. - Al Ministro dell'interno, al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che:
gli argini del fiume Tevere nel tratto immediatamente precedente lo sbocco a mare, ed in particolare tra il viadotto Scafa e il ponte Due Giugno nel comune di Fiumicino sono stati considerati «fragili» dall'Autorità di Bacino competente secondo la quale in caso di «piena» del fiume le sponde non sarebbero in grado di contenere il flusso idrico con conseguente allagamento di Fiumicino, Isola Sacra e di parte dell'aeroporto intercontinentale Leonardo da Vinci;
i cittadini che verrebbero colpiti dalla calamità sono oltre centotrentamila e i danni compresi quelli all'aeroporto incalcolabili;
il piano straordinario emesso a settembre 1999 dall'Autorità di bacino del Tevere ha vincolato l'area interessata vietando la costruzione di nuovi fabbricati e bloccando opere pubbliche per 20 miliardi di lire;
il Tribunale delle Acque pubbliche ha, su ricorso dell'amministrazione locale, sospeso il vincolo condizionandolo al restauro degli argini del fiume;
la regione Lazio ha messo a disposizione sei miliardi di lire per effettuare i lavori necessari, lavori che ad oggi non sono stati neppure incominciati nonostante i solleciti effettuati dalla Regione Lazio al comune di Fiumicino;


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considerato il particolare andamento climatico che ha già causato ingenti danni in altre regioni a causa dell'abbondanza di piogge cadute in maniera eccezionale sul nostro Paese il pericolo di una catastrofe naturale, e preannunciata, non può essere ulteriormente ignorato -:
cosa intendano fare per eliminare il rischio di allagamento di quattromila ettari di terreno densamente abitato e la possibilità di vedere allagato ed inagibile lo scalo aereo di Fiumicino;
quali siano le ragioni che hanno impedito di nominare un commissario ad acta per gestire e velocizzare il restauro delle sponde e di intervenire sul comune di Fiumicino perché proceda nel minor tempo possibile all'esecuzione dei lavori.
(4-32893)

Risposta. - In merito all'interrogazione indicata, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
L'Autorità di Bacino del fiume Tevere ha provveduto agli approfondimenti tecnici di rito onde individuare la tipologia ed il costo delle opere idrauliche, in corrispondenza del canale di Fiumicino, necessarie alla messa in sicurezza dei territori di Isola Sacra, di Fiumicino e dell'aeroporto «Leonardo da Vinci».
Il Comitato Istituzionale, nel corso della seduta del 3 agosto 2000, con delibera n. 91, ha altresì disposto l'approvazione della variazione di programma degli interventi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, per le annualità 1998, 1999 e 2000, conseguenti all'inserimento del finanziamento delle opere di massima urgenza in comune di Fiumicino, trasmettendo la variazione medesima a questo Ministero per gli adempimenti di competenza.
Il Dipartimento della Protezione Civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi, ha provveduto - con ordinanza n. 3099 del 14 dicembre 2000 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale del 27.12.2000, Serie Generale n. 300 - alla nomina del commissario ad acta per la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza idraulica del territorio comunale di Fiumicino, come individuati dalla citata Autorità di Bacino ed approvati dal Comitato Istituzionale. Tale incarico è stato affidato al Sindaco del comune in questione.
Il Ministro dei lavori pubblici: Nerio Nesi.

BERGAMO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro del commercio con l'estero, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
alcune notizie di stampa, Sole 24 Ore, Il Quotidiano, riportano notizie allarmanti secondo cui una holding emiliana ha presentato 452 progetti identici di investimento nel Meridione d'Italia per usufruire delle risorse economiche previste dalla legge n. 488 del 1992;
questa notizia ha suscitato forti preoccupazioni negli ambienti istituzionali e imprenditoriali della regione Calabria non per l'azzardata operazione di neocolonialismo o per l'incapacità degli imprenditori meridionali nel presentare programmi validissimi, ma perché la holding in questione con sede a Parma, denominata Maguro ha un capitale di 1.000 miliardi interamente versati, ma senza alcun dipendente, e investiti nelle società controllate, tra cui alcune di queste hanno presentato i progetti prima citati e in particolare, in Calabria, la realizzazione di industrie per la costruzione di aeromobili, macchine per la produzione di energia eolica e macchine per il sollevamento;
non si tratta, in questo caso, di rifiutare gli investimenti delle imprese del Nord o di quelle estere, anzi, a parere dell'interrogante, sarebbe il caso di incentivarle maggiormente, ma la questione investe soprattutto il problema della scarsità delle risorse economiche previste dalla 488 per il Mezzogiorno che sarebbero completamente prosciugate se i programmi della


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Maguro fossero effettivamente e totalmente finanziati;
i dubbi sorgono, in ordine a tale holding, in quanto negli ambienti industriali emiliani la Maguro risulterebbe completamente sconosciuta anche perché di recentissima costituzione e, probabilmente, sarebbe operativa soltanto al momento dell'ottenimento dei finanziamenti della legge prima richiamata;
non è sconosciuto invece il Presidente della Carisma, società controllata dalla Maguro, che si chiama Rodolfo Marusi Guareschi, nel passato protagonista della cronaca per alcuni progetti politici;
l'Assessore regionale all'industria, onorevole Fuda, è preoccupato di tale questione in quanto la Giunta regionale aveva fissato dei criteri precisi per favorire le imprese locali e, quindi, se i progetti della Maguro dovessero ottenere i benefici della 488, l'impostazione politica della regione Calabria risulterebbe vanificata e gli imprenditori calabresi notevolmente penalizzati -:
se non sia immediatamente necessario avviare un'indagine ministeriale per verificare l'attendibilità dell'azienda Maguro e delle sue controllate, ribadendo che la stessa è stata costituita appositamente per le risorse della 488 destinate al sud e che, al momento, non ha alcun dipendente;
se non sia indispensabile salvaguardare gli investimenti dello Stato per il Sud che già in passato sono stati razziati e preda di speculazione per mancata realizzazione di progetti e opere a danno delle imprese meridionali e calabresi;
se non sia opportuno dare immediata assicurazione all'interrogante, nonché agli organi istituzionali della Regione, anche perché nel 1998, proprio un atto di sindacato ispettivo presentato dal sottoscritto, ha sventato un tentativo di appropriazione indebita delle risorse della 488 da parte di un'azienda inesistente, dal punto di vista imprenditoriale, che aveva ottenuto un finanziamento di 55 miliardi per realizzare un'industria per cosiddette strane "biomasse vegetali" in Calabria, a Belvedere Marittimo.
(4-32578)

Risposta. - Si risponde all'interrogazione in esame per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Entro il 31 ottobre u.s. termine di chiusura del bando del 2000 «industria» relativo alle sole aree dell'obiettivo 1, sono state presentate circa 12.400 domande a valere sulla legge 488/92 che prevedono investimenti per complessivi 66.000 miliardi di lire, la creazione di 290.000 nuovi posti di lavoro ed una richiesta di contributi per un totale di circa 20.300 miliardi di lire.
Tra tali domande, 452 riguardano altrettanti programmi che presentano le seguenti caratteristiche:
sono tutte coordinate da un medesimo soggetto, la Maguro SpA, la quale, secondo gli elementi attualmente disponibili, non avrebbe una palese partecipazione nel capitale delle imprese richiedenti;
si tratta di altrettanti nuovi impianti in settori produttivi diversi gli uni dagli altri (sono praticamente interessati tutti i settori ammissibili alle agevolazioni);
la quasi totalità dei progetti prevede una spesa di 49,9 miliardi di lire;
tutte le domande avanzano la richiesta della medesima misura agevolativa del 35 per cento rispetto a quella massima consentita;
tranne quattro o cinque casi, tutti i programmi prevedono un'occupazione a regime di 243 addetti; quasi tutti i progetti prevedono l'avvio a realizzazione alla fine del 2000, l'ultimazione alla fine del 2002 ed indicano nel 2004 l'anno a regime;
il fatturato previsto a regime, quantificato in 70 miliardi di lire, risulta essere sempre lo stesso per ciascuno dei progetti presentati;
la documentazione progettuale è stata riprodotta in modo pressoché identico per
tutte le domande.


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Tali 452 domande sono state formulate da 242 diverse imprese: una domanda da parte di ciascuna impresa, ad eccezione della Avka Sri che ne ha presentate 211. Quest'ultima, tuttavia, ha già rappresentato, nei business plan allegati alle domande, il proposito di cedere ad altrettante imprese di nuova costituzione i rami d'azienda di copertura e, con essi, le titolarità delle relative domande. Da quanto risulta, tali operazioni sono già in corso.
Le società istanti, secondo quanto è possibile desumere dalla documentazione prodotta, presentano le seguenti caratteristiche:
hanno tutte sede legale in Emilia Romagna, nelle province di Parma o Reggio Emilia;
sono di nuova o, quanto meno, di recente costituzione (tra il 1999 e il 2000);
in gran parte inattive e prive di dipendenti;
hanno tutte un medesimo amministratore unico;
hanno tutte un capitale modesto, pari a circa 20 milioni di lire;
hanno tutte a monte una compagine sociale composta da sei diverse società; cinque delle quali posseggono il 18 per cento ed una il 10 per cento, le quali, a loro volta, sono pariteticamente possedute da due
holding di partecipazione, con sede al di fuori dell'Italia, delle quali non è nota la proprietà (tali holding non sono le stesse per tutte le società, anche se sono presenti in più di una impresa, e dovrebbero essere circa 20); alcuni degli amministratori unici delle società italiane che posseggono il capitale delle imprese richiedenti sono anche amministratori della Maguro SpA.

Le domande in argomento sono state presentate presso 11 delle 24 banche concessionarie tra le quali si segnalano, per il numero delle domande prodotte:
il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia (n. 101 domande);
l'Interbanca (n. 100);
la Cassa di Risparmio di Bologna (n. 76);
il Mediocredito dell'Umbria (n. 73);
l'Irfis (n. 68).

La Maguro SpA è una società costituita nel 1986, con sede legale in S. Prospero Parmense (Parma) e capitale di 1000 miliardi di lire (interamente versato, secondo quanto desumibile dai bilanci e dal certificato camerale), il cui presidente è il Signor Rodolfo Marusi Guareschi. Essa, secondo quanto asserito dal proprio presidente, è una holding di partecipazioni industriali ed ha il fine dichiarato di contribuire all'incremento della produzione di ricchezza delle imprese italiane; di sollecitare la destinazione delle maggiori ricchezze prodotte a fini produttivi; di far partecipare tutti i collaboratori ai rischi ed ai risultati dell'impresa, mediante rapporti di collaborazione che, dopo un periodo di avviamento, sfociano nell'incarico di amministratori delle società partecipate; di promuovere nuove iniziative di interesse generale in campo sociale, politico ed economico.
L'insieme delle imprese costituite su iniziativa della Maguro SpA, secondo quanto rende noto la stessa società, producono beni strumentali (macchinari, impianti, aziende complete e rami di esse) e prestano servizi (progettazioni, marketing, informatica, pubblicità, servizi finanziari, ecc.) alle attività industriali svolte.
Sempre secondo quanto affermato dal presidente della stessa Maguro SpA, dietro l'elevato numero di iniziative proposte si celerebbe l'impegno di alcuni imprenditori - che, al momento, non intendono apparire ufficialmente - finalizzato alla realizzazione di 452 iniziative nel Mezzogiorno (le domande presentate interessano più o meno diffusamente tutte e sei le regioni meridionali) che comportano investimenti per circa 22.000 miliardi (pronti a raddoppiarsi immediatamente dopo l'avvio dell'attività) e 110.000 nuovi posti di lavoro.
Il contributo richiesto da tali domande è tale che qualora tutte dovessero essere ammesse alle agevolazioni impegnerebbero, da


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sole, l'intero ammontare di risorse disponibili (circa 5.000 miliardi).
A partire dal 1o novembre ha avuto inizio l'attività istruttoria delle predette 12.400 domande presentate, tra le quali le 452 in argomento. Tale attività istruttoria è disciplinata da una rigorosa e puntuale normativa (direttive, regolamenti, decreti e circolari), nonché da un elevato numero di pareri interpretativi espressi dal Comitato Tecnico Consultivo istituito tra il Ministero dell'industria e le Banche concessionarie.
Il rigore, la completezza e la uniforme applicazione delle norme da parte delle banche sono pertanto assicurati.
I temi oggetto di istruttorie sono sostanzialmente di quattro tipi: formali, tecnici, economici e finanziari e consentono la valutazione delle 12.400 domande presentate con gli approfondimenti necessari a garantire, attraverso la successiva conseguente assegnazione delle risorse finanziarie disponibili alle più meritevoli, il perseguimento delle finalità di interesse pubblico poste a base della legge 488/92.
I meccanismi procedurali previsti dalla legge non impediscono la presentazione di alcun tipo di domanda, ma gli stessi sono tali da sottoporre ciascun programma presentato ad una serie di rigorose e complesse valutazioni istruttorie che si sono fino ad ora dimostrate efficaci.
Tra i temi istruttori più rilevanti e significativi, peraltro previsti dal regolamento che disciplina i criteri per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni della legge 488, si evidenziano:
la verifica circa l'affidabilità e la credibilità dell'impresa richiedente, attraverso la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa stessa e, ove occorra, anche dei soci, l'esperienza maturata nel settore di cui si intende operare, le professionalità del management, ecc.;
la validità tecnica del programma proposto, attraverso il puntuale esame degli impianti e dei macchinari che si intendono acquistare, la loro pertinenza rispetto al ciclo produttivo previsto, l'adeguatezza delle aree disponibili, la concreta capacità degli impianti previsti di conseguire le produzioni ipotizzate, ecc.;
la piena disponibilità dell'immobile (terreno e/o fabbricato) ove verrà sviluppato il programma e la corretta destinazione d'uso in relazione all'attività da svolgere;
il piano finanziario di copertura degli investimenti e del capitale circolante, il cui esame, oltre ad affrontare il tema del capitale proprio già rappresentato, riguarda anche la concreta possibilità dell'impresa di accedere al mercato finanziario, anche in relazione ad eventuali precedenti esposizioni;
l'ammissibilità, nel rispetto delle norme comunitarie, delle singole voci di spesa;
gli sbocchi di mercato, attraverso l'esame di specifiche indagini svolte da soggetti terzi specializzati e prodotte dall'impresa;
la validità economica dell'iniziativa, attraverso l'esame del conto economico previsto a regime, il raffronto dello stesso con quelli precedenti; il programma e la puntuale valutazione dei ricavi indicati e delle singole voci di costo rappresentate.

L'attività istruttoria si protrarrà per tre mesi e verrà effettuata sulla base della documentazione presentata dalle imprese a corredo della domanda così come previsto dalla normativa. Quest'ultima, infatti, al fine di assicurare il pieno rispetto di tempi così ristretti, previsti a garanzia delle imprese e per fornire alle stesse una risposta in tempi rapidi, ha disciplinato con particolare rigore la definizione ed il riscontro della documentazione da produrre con le domande di agevolazioni, fornendo un elenco puntuale ed un altrettanto puntuale indice di argomenti che l'impresa è tenuta a trattare nella parte numerica del business plan; a tale disciplina l'impresa deve scrupolosamente e compiutamente attenersi. La previsione degli elementi da fornire (informazioni e documentazioni) è stata infatti studiata in modo da assicurare alle banche


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tutto ciò che è necessario e sufficiente per condurre gli accertamenti previsti.
Al termine dell'attività istruttoria le banche proporranno gli esiti dell'esame condotto, esprimendo, per ciascun programma esaminato (ivi comprese le 452 iniziative oggetto dell'interrogazione) un giudizio conclusivo che potrà risultare positivo o negativo. Solo in quel momento, pertanto, potranno essere formulati giudizi in modo compiuto sui richiamati aspetti formali, tecnici, economici e finanziari sulle singole domande.
La normativa, come detto ha già in sé tutti gli elementi utili a garantire il necessario rigore e gli indispensabili approfondimenti che, com'è avvenuto fino ad ora, saranno riservati a tutte le domande presentate ivi comprese le 452 coordinate dalla Maguro SpA.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero: Enrico Letta.

BIELLI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
si paventa la decisione di smantellare l'ufficio Inps del comune di Savignano sul Rubicone, aperto il 30 gennaio 1995;
la chiusura sarebbe addebitabile alla mancanza di uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'ufficio, vale a dire il numero dei residenti nei comuni del Rubicone: 53.818 contro i 60.000 richiesti;
tutti gli altri parametri, dal numero della popolazione attiva al numero delle pensioni, dal numero delle aziende sul territorio al numero dei lavoratori autonomi sono ben più alti rispetto alla norma;
la stessa Confcommercio si è espressa favorevolmente al mantenimento della sede Inps, istituita dopo anni di richieste vane e che, con i dieci dipendenti, a detta degli utenti, sta svolgendo un lavoro egregio -:
se, qualora corrisponda al vero la notizia della chiusura dell'ufficio Inps del comune di Savignano, non si intenda riconsiderare la questione, avendo riguardo alle effettive necessità del territorio ed al lavoro svolto dall'ufficio.
(4-32141)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in argomento, nella quale si rappresenta la possibilità di cessazione dell'attività per l'agenzia di Savignano sul Rubicone, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato che in base ad una verifica effettuata sui dati aggiornati al 31.12.1999, è emerso che detta Agenzia risulta essere in linea con i parametri di dimensionamento previsti dal Consiglio di Amministrazione, con delibera del 23.6.1996.
Per tutto quanto sopra l'istituto fa presente che, al momento, non vi sono elementi tali da giustificare un provvedimento di chiusura.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

BIRICOTTI e SUSINI. - Al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che:
nel territorio della provincia di Livorno, nel tratto Collesalvetti-Livorno-Rosignano, esistono problemi molto rilevanti per quanto riguarda la grande viabilità costituita dalla variante Aurelia, l'autostrada A12, la strada statale n. 26 Emilia;
la variante Aurelia che prosegue da Livorno fino a Grosseto è interrotta, da anni, nel tratto Maroccone-Chioma, e ciò obbliga i mezzi circolanti ad inserirsi nella vecchia Aurelia, una strada a due corsie che corre lungo la costa, molto pericolosa tanto che recentemente è stato posto il divieto di circolazione ai camion superiori a sette tonnellate e mezzo;
l'autostrada A12 che termina a Rosignano, nel tratto Livorno-Rosignano rappresenta una sorta di «cattedrale nel deserto» poiché è pochissimo utilizzata, in


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particolare dai mezzi pesanti a causa del livello eccessivo delle tariffe che risultano essere tra le più alte d'Italia;
la strada statale n. 26 Emilia, in conseguenza della situazione di cui sopra, è diventata una sorta di imbuto in cui praticamente si concentra tutto il traffico, in particolare, dei mezzi pesanti con ricadute assai rilevanti sui livelli di sicurezza dell'abitato, in particolare, del Crocino dove passano, ogni minuto, cinque mezzi pesanti, come rilevato dai vigili urbani del comune di Collesalvetti;
la situazione di estrema pericolosità della strada statale Emilia ha indotto il Sindaco di Collesalvetti ad emettere ordinanza di inibizione ai Tir dell'uso di tale strada, che scatterà il 3 agosto 1998;
la chiusura dell'Emilia e dell'Aurelia alla circolazione dei mezzi pesanti obbliga gli autotrasportatori ad utilizzare l'autostrada con costi aggiuntivi rilevanti per le imprese;
le associazioni degli autotrasportatori hanno denunciato il rischio che si scarichino sulla categoria i costi di una viabilità inidonea a fronteggiare l'aumento dei traffici commerciali in un territorio dove lo sviluppo economico è questione di primo piano;
la situazione sta assumendo, in questi giorni, i tratti di una vera e propria emergenza -:
se intenda affrontare la complessità dei problemi della viabilità del territorio livornese la cui risoluzione, comunque, non può essere immediata;
quali iniziative da subito, intenda assumere presso la società Autostrade perché la Sat pratichi sull'autostrada A12, nel tratto Livorno-Rosignano, una riduzione significativa del pedaggio che consenta l'accessibilità reale di tale strada a tutti gli automezzi;
se intenda intervenire urgentemente per ridurre le tariffe per l'uso della A12 anche in relazione al fatto che, in data 10 giugno 1998, l'Ente nazionale per le strade ha deliberato di procedere alla stipula della transazione relativa al ripiano dello squilibrio gestionale della Sat causa prima dell'alto livello del pedaggio fin qui praticato.
(4-19323)

Risposta. - In risposta all'interrogazione indicata, l'Ente Nazionale per le Strade, cui sono stati richiesti elementi di risposta comunica quanto segue.
La Convenzione fra Ente ANAS, SAT, Enti locali ed autotrasportatori per la progettazione del lotto «O» Maroccone- Chioma della Variante Aurelia, è stata firmata il 31 maggio ed il 1o giugno 2000.
I lavori di completamento del Lotto 1 della Variante di Livorno (completamento dello svincolo Maroccone e della canna lato mare della galleria di Montenero) sono attualmente in corso. Gli stessi sono stati consegnati nel mese di settembre 1998 e la loro scadenza contrattuale è fissata per il mese di febbraio 2001.
Anche per l'anno 2000, da parte degli Enti locali del territorio di Livorno e dalla locale Prefettura, è stata attuata la deviazione del traffico pesante dalla S.S. 206 (tratto Malandrone-Vicarello) all'Autostrada A12 (tratto Rosignano-Collesalvetti).
I relativi oneri sono previsti nella misura del 20 per cento a carico della Società Concessionaria e, per il rimanente 80 per cento, a carico in egual misura degli Enti locali e degli autotrasportatori. Il competente Compartimento ANAS di Firenze è stato incaricato della apposizione di idonea segnaletica di deviazione del traffico.
Il predetto Compartimento, nell'ambito delle attività di pianificazione e programmazione degli interventi manutentori, ha costantemente vigilato affinché sulla S.S. n. 1 Aurelia fossero garantiti i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti e, in particolare, ha provveduto ad attivare con speciale priorità gli interventi già programmati per l'esercizio in corso, i quali recepiscono le segnalazioni della Prefettura di Livorno.
Il Ministro dei lavori pubblici: Nerio Nesi.


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BONAIUTI e TORTOLI. - Al Ministro della sanità. - Per sapere - premesso che:
nei giorni scorsi, nel parcheggio del Nosocomio fiorentino di Santa Maria Nuova, a pochi metri dal pronto soccorso, una persona anziana colta da malore, non è stata prontamente assistita, decedendo poco dopo;
due agenti della polizia di Stato, accorsi in soccorso, si sono rivolti immediatamente alla portineria dell'ospedale per chiedere l'immediato intervento dei medici che prestavano servizio e che si sono sentiti rispondere che il regolamento non consentiva loro di uscire e quindi intervenire per soccorrere e probabilmente salvate quel povero anziano che invece è deceduto;
i due agenti, via radio, hanno richiesto l'intervento del 118 (servizio ambulanze con medico a bordo) per trasportare l'anziano colpito da malore;
si ritengono inaccettabili le dichiarazioni del direttore generale dell'Asl fiorentina che confermavano che il regolamento attualmente in vigore impedisce ai medici in servizio di lasciare l'ospedale in quanto tutto ciò che accade sul territorio esterno alle strutture sanitarie è competenza esclusiva del servizio 118 -:
se il ministro della sanità è venuto a conoscenza del grave fatto che ha creato grande sconcerto tra i cittadini della Toscana;
se la normativa attualmente in vigore può vietare d'intervenire per salvare una vita umana nel rispetto di quei regolamenti;
se intenda verificare le eventuali responsabilità che hanno determinato quest'incredibile vicenda che antepone alla vita umana i regolamenti burocratici.
(4-33762)

Risposta. - In merito all'episodio, segnalato nell'atto ispettivo in esame, si riferisce quanto espresso dalle competenti Autorità Sanitarie della Regione Toscana per il tramite di quel Commissariato del governo.
Il giorno 11 marzo 2000, alle ore 8,52, un passante chiama col proprio cellulare il 118, dicendo che una persona sta male vicino a Santa Maria Nuova.
Il 118 valuta il caso come codice C2 giallo (problemi cardiologici) e cerca il mezzo più adatto: alle ore 8,53 viene inviata l'ambulanza più vicina con un equipaggio di volontari formati.
Alle ore 8,55, arriva al 118 una seconda telefonata, questa volta da parte del portiere dell'Ospedale di Santa Maria Nuova, che avverte, su segnalazione di un poliziotto, che una persona sta male nelle vicinanze dell'ospedale stesso.
Subito dopo un medico dell'ospedale in questione, che sta entrando in servizio, viene avvertito da un ausiliario; il medico esce, vede il malato, ne verifica lo stato critico, quindi torna in ospedale per chiedere aiuti.
Alle ore 9,00 l'ambulanza arriva sul posto ed un minuto dopo il paziente arriva al DEA, dove gli vengono praticate le manovre rianimatorie, che si rivelano purtroppo inutili poiché alle ore 9,55, viene registrato il decesso del paziente.
Le autorità regionali hanno inteso precisare che l'organizzazione dell'assistenza sanitaria per l'emergenza si fonda su due livelli, quello territoriale, affidato al servizio 118 e quello ospedaliero, fondato sul DEA/PS.
I due livelli hanno compiti ben precisi e studiati appositamente per integrarsi in funzione della massima efficacia di intervento sul paziente in emergenza: tutto ciò che accade sul territorio è di competenza del 118, mentre l'ospedale ha un'organizzazione pensata e costruita per far fronte esclusivamente alle emergenze in arrivo dall'esterno e dall'interno dello stesso presidio.
Ogni medico e sanitario operante al PS/DEA, o in guardia divisionale, non può abbandonare la sede di attività.
D'altro canto, la rete di distribuzione dei punti di emergenza del 118 permette di garantire l'intervento tempestivo di personale qualificato, medico e non, entro gli standard ottimali su tutto il territorio aziendale.
L'organizzazione così delineata configura il «regolamento», che ogni operatore


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conosce e che più volte è stato richiamato nella vicenda in questione.
Possono, però, verificarsi situazioni, che si possono definire di «confine», in cui il presentarsi di un'emergenza nelle immediate vicinanze dell'ospedale può porre in discussione l'opportunità e la necessità di un tipo di risposta diversamente articolata.
Queste situazioni sono talvolta affrontate con il diretto intervento di personale della struttura ospedaliera (portieri, ausiliari, infermieri e medici), mentre in altri casi si è fatto ricorso all'emergenza territoriale.
Proprio in considerazione di tali evenienze, si sono indicati alcuni indirizzi di comportamento, validi soprattutto per gli operatori che lavorano alle portinerie degli ospedali, i quali costituiscono spesso i primi contatti per la ricerca di aiuto:
a) telefonare immediatamente al 118 chiedendo l'intervento;
b) telefonare successivamente al PS/DEA per segnalare il caso: il medico del PS/DEA valuterà la possibilità di intervento in funzione della situazione di gravità dei pazienti presenti al DEA.

Le stesse Autorità regionali ritengono che la prossima evoluzione del modello organizzativo di gestione dell'emergenza a Firenze, previsto già per quest'anno, basato su automediche che partono dai presidi ospedalieri, con presenza di personale medico ed infermieristico dedicato, permetterà di superare anche le situazioni-limite ricordate.
Infatti, in questo nuovo assetto l'attivazione dell'emergenza territoriale coincide anche fisicamente con il punto di emergenza ospedaliera.
Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Grazia Labate.

BORGHEZIO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
il Ministro in carica, al pari dei suoi predecessori, ha affermato l'impegno allo smaltimento del carico di arretrato civile ed amministrativo -:
se sia a conoscenza del fatto che tale carico è particolarmente rilevante presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti del Piemonte, con sede in Torino;
se sia a conoscenza della situazione, giunta ormai ai limiti della funzionalità, degli organici dei magistrati della sezione regionale della Corte dei conti sedente in Torino, in cui, a parte il presidente, sono attualmente in organico - su 6 previsti - soltanto 3 magistrati «in aggiuntiva», i quali svolgono in altre sedi l'incarico principale, aggiungendosi a tale situazione quella del personale di cancelleria con organico largamente insufficiente e senza un numero adeguato di figure dirigenziali;
quali urgenti iniziative si intendano attuare per evitare che l'attuale situazione impedisca nel prossimo futuro lo svolgimento di gran parte delle udienze già fissate per mancanza di magistrati, allungando ulteriormente i tempi di aspettativa per i cittadini piemontesi che attendono da decenni una pronunzia in ordine alle proprie richieste di pensioni, danni di guerra, eccetera.
(4-29955)

Risposta. - Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in argomento, la Corte dei Conti che come è noto, gode di autonomia organizzativa, ha fatto presente che il Consiglio di Presidenza della stessa Corte dei Conti, nell'adunanza del 16-17 ottobre 2000, ha rilevato che per quanto riguarda il personale di magistratura ha provveduto ad assegnare alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti del Piemonte un numero sufficiente di magistrati per assicurare l'ordinario svolgimento delle udienze fino al 31 dicembre 2000 e che è in previsione l'assegnazione a tempo pieno di un magistrato alla Sezione medesima.
Ha sottolineato altresì che la riforma del processo pensionistico, con l'introduzione del giudice unico ha reso, di fatto, meno problematica la situazione di carenza di organico.
Per quanto attiene al personale amministrativo, in conseguenza dei vincoli imposti alle assunzioni di personale dalle leggi finanziarie e dai provvedimenti collegati alle


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stesse, succedutisi negli ultimi anni, la Corte ha proceduto, solo parzialmente, alla copertura dei posti resi disponibili per le cessazioni dal servizio a vario titolo (pensionamenti, dimissioni, passaggi ad altre amministrazioni).
Attualmente a fronte di una situazione organica di n. 21 unità previste dal D.P. n. 35 del 1.10.1998, risultano in servizio presso la Sezione Giurisdizionale Regionale per il Piemonte n. 17 impiegati suddivisi rispettivamente in quattro di area C, dodici di area B e uno di area A.
Infine la Corte ha comunicato che è in corso di completamento la procedura per il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Enrico Micheli.

BORGHEZIO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
l'Inpgi si è trasformato in questi ultimi tempi in un centro di potere che cerca di omologare una folta schiera di giornalisti professionalmente impegnati agli interessi di una sola parte politica;
le elezioni per il rinnovo delle cariche direttive dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi) si sono svolte il 13, 14 e 15 novembre 1999; in base all'attuale meccanismo elettorale è stato eletto il consiglio generale con quarantaquattro giornalisti in attività professionale più nove pensionati;
successivamente, l'assemblea degli eletti ha proceduto, il 16 dicembre successivo, all'elezione del presidente, del vice presidente e del vice presidente rappresentante della federazione italiana editori giornali (Fieg); più di recente, con delibera del 22 febbraio 2000, il consiglio d'amministrazione ha stabilito i seguenti compensi annui: Gabriele Cescutti del Gazzettino Veneto, in aspettativa, presidente dell'Inpgi lire 252.530.395;
Arsenio Tortora, direttore generale lire 285 milioni annui;
Paolo Saletti, ex redattore dell'Unità, in pensione, vice presidente vicario lire 63.132.600;
Giancarlo Zingoni della Fieg, vice presidente lire 50.506.079;
inoltre sono stati stabiliti compensi, per i consiglieri giornalisti e Fieg nella misura annua di lire 31.566.301;
di tale compenso beneficiano i seguenti giornalisti: Paolo Serventi Longhi, giornalista parlamentare e vice capo redattore dell'Ansa, segretario nazionale della Federazione italiana della stampa italiana; Vittorio Fiorito, direttore della scuola Rai di Perugia, ex vice direttore di Televideo ed ex reggente della sede Rai di Cosenza; Silvana Mazzocchi, inviato speciale di La Repubblica, vice segretario dell'Associazione stampa romana; Francesco Gerace, giornalista del l'Ansa e tesoriere dell'Associazione stampa romana; Maurizio Calzolari del comitato di redazione del Gruppo editoriale Mondadori di Milano; Francesca Detotto del comitato di redazione del gruppo Rizzoli di Milano;
Lino Zaccaria, capo direttore centrale del Mattino di Napoli; Maurizio Andriolo, pensionato, ex redattore del Corriere della Sera ed ex presidente dell'Associazione lombarda dei giornalisti; Raffaele Nicolò, pensionato, presidente dell'ordine dei giornalisti della Calabria; Roberto Cilenti, funzionario dirigente della Fieg; Vera Paggi, free-lance, eletta come rappresentante della gestione previdenziale per il lavoro autonomo (Inpgi-2);
con la stessa delibera del 22 febbraio 2000, sono stati decisi anche i compensi per i consiglieri non giornalisti, nel modo seguente: Anna Maria Muolo, dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei ministri (settore editoria) lire 63.139.601; Maria Teresa Ferraro, dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale lire 63.132.601; Michele Daddi, presidente del collegio sindacale lire 88.385.631 (Michele Daddi è direttore generale


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del ministero del lavoro e della previdenza sociale con delega di controllo sugli enti previdenziali privatizzati come l'Inpgi, il quale da controllore viene stipendiato dall'ente controllato);
è stato stabilito un compenso annuo di lire 37.879.556 per:
Riccardo Sabbatini del Sole 24 Ore di Milano; Guido Bossa, pensionato, ex redattore de Il Giorno, Sergio Raimondi del Giornale di Sicilia di Palermo; Domenico Tedeschi, sindaco per la gestione previdenziale separata Inpgi-2; un compenso di lire 75.759.111 è stato poi assegnato a: Mario Basili, direttore generale del Ministero del tesoro ed ex ispettore del tesoro presso l'Inpgi; Virgilio Povia, funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri; va ricordato che l'Inpgi è un ente previdenziale privatizzato e, come tale ricade nella normativa prevista dal decreto legislativo del «governo Berlusconi» n. 509 del 30 giugno 1994;
la Corte dei conti esercita il proprio controllo in base all'articolo 3, comma 5, dello stesso decreto legislativo ed è tenuta ad assicurare l'efficacia delle norme di controllo e della complessiva legalità della gestione dell'Inpgi, riferendo annualmente con apposita relazione al Parlamento;
la già citata delibera del 22 febbraio 2000 ha stabilito anche i rimborsi spese:
appartamento per abitazione fissa a Roma nei pressi di piazza Navona, circa lire 3.000.000 mensili;
rimborsi dei biglietti per viaggi aerei settimanali Venezia-Roma-Roma-Venezia;
telefonino cellulare personale a carico dell'Inpgi;
tre autisti a disposizione nell'arco delle 24 ore per l'automobile di rappresentanza;
contemporaneo rimborso per utilizzo di un'automobile utilitaria per l'uso privato e personale;
tutti i compensi annui sopra indicati ed anche i rimborsi spese figurano nel bilancio del l'Inpgi in aggiunta ai «gettoni di presenza»;
per sporadicità delle prestazioni e per la mancanza di una continuità di lavoro, da parte della quasi totalità dei consiglieri e dei sindaci, manca la controprestazione fissa in grado di giustificare lo stipendio annuo;
per l'Inpgi le spese si dilatano ulteriormente se si considera che, con effetto retroattivo dal 1 gennaio, saranno adottati criteri particolari per i rimborsi spese sostenute dai componenti gli organi collegiali dell'Istituto, le commissioni consultive, il presidente, i vice presidenti, i fiduciari e il direttore generale; in particolare, per quanto riguarda il rimborso delle spese di viaggio verranno interamente rimborsate tutte le spese documentate per l'uso di mezzi pubblici di trasporto (treno, aereo, nave eccetera), ivi compresi i taxi, in città e per gli spostamenti da e per la stazione e/o l'aerostazione e viceversa; l'uso dell'auto privata, limitatamente al tragitto per raggiungere dall'abitazione l'aeroporto o la stazione ferroviaria (e viceversa) è del pari consentito senza specifica autorizzazione; in tal caso il rimborso avverrà secondo le tabelle Aci (pari attualmente a 724 lire a chilometro); qualora l'uso del mezzo pubblico sia oggettivamente meno funzionale ed economico rispetto all'uso dell'auto privata (in quanto l'utilizzo del treno o dell'aereo comporterebbe, per la difficoltà dei collegamenti, spese aggiuntive di pernottamento e di vitto, nonché forte dispendio di tempo) è consentita una deroga per l'utilizzo permanente dell'auto privata, su autorizzazione del presidente o del direttore generale (e con rimborso, secondo i criteri vigenti, correlati alle tabelle Aci che prevedono attualmente 724 lire a chilometro);
sono fatte salve le autorizzazioni previste qualora qualcuno tra i componenti degli organi collegiali decidesse, con carattere permanente e per motivi di maggiore comodità personale, di utilizzare la propria autovettura per raggiungere la sede


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dell'istituto; oltre al pedaggio autostradale verrà corrisposto il rimborso chilometrico, in maniera tale che in totale l'interessato venga a percepire un importo pari al costo del biglietto aereo, maggiorato delle spese di taxi andata-ritorno sia nella città di provenienza nei tratti residenziali o stazione e viceversa, sia a Roma nei tratti aeroporto, stazione-istituto e viceversa;
per i componenti degli organi collegiali che abitano a Roma e che si spostano con auto propria per motivi legati alla carica ricoperta, il rimborso delle spese avverrà secondo le tabelle Aci (724 lire al chilometro);
per quanto riguarda il rimborso pasti giornalieri, verranno rimborsate le spese documentate fino ad un massimo di lire 75.000 a pasto;
per quanto riguarda il rimborso delle spese per l'albergo verranno rimborsate le spese per alberghi di categoria non superiore a quattro stelle; per quanto riguarda il rimborso delle spese di parcheggio verranno rimborsate per intero le spese di parcheggio-custodito presso l'aeroporto o la stazione ferroviaria di provenienza;
custodito presso l'albergo di Roma o presso un'autorimessa;
il rimborso delle spese verrà effettuato a presentazione di documentazione o attestazione fiscale e, comunque, a decorrere dal giorno antecedente a quello fissato per le riunioni, sino a quello immediatamente successivo;
tale rimborso spetta anche ai consiglieri che intervengono alle riunioni delle commissioni consuntive e ai sindaci che intendano eseguire abitualmente controlli attinenti alle loro funzioni;
per quanto riguarda il gettone di presenza (in aggiunta allo stipendio già percepito), l'importo del gettone di presenza spettante al presidente, ai vice presidenti, ai componenti degli organi collegiali dell'istituto, ai componenti delle commissioni consultive e al direttore generale è elevato da 100.000 a 120.000 lire; per gli stipendi indicati, i compensi e i rimborsi spese, l'Inpgi deve sostenere una spesa annua di circa 3 miliardi di lire;
l'attuale gestione dell'istituto di recente ha ridotti i sussidi previsti per i giornalisti disoccupati o cassaintegrati di aziende che attraversano una crisi quali l'Unità, Noi Donne, Liberal, Il Tempo, abbassando lo stanziamento complessivo annuo previsto da 600 a 400 milioni di lire; sono state poi eliminate tutte le borse di studio per i figli e gli organi dei giornalisti; è stata ridotta la pensione alle vedove dei giornalisti -:
come si spieghi che il rappresentante del Governo, con il ruolo di controllore di un ente previdenziale privatizzato come l'Inpgi percepisca dall'istituto controllato uno stipendio di 88 milioni annui, gettoni di presenza e rimborsi spese per un totale che supera certamente i cento milioni;
come si spieghi che gli altri rappresentanti del Governo, in seno al consiglio di amministrazione (un consigliere della Presidenza del Consiglio e un Sindaco del ministero del tesoro) percepiscano compensi che variano dai 63 ai 76 milioni di lire annui;
se quanto esposto in premessa sia compatibile con la gestione di un ente previdenziale privato, qual' è l'Inpgi, il cui fondamento giuridico e morale dovrebbe essere quello della solidarietà tra giornalisti (soprattutto in un grave momento di crisi occupazionale), gestione che dovrebbe essere contraddistinta da trasparenza, chiarezza d'informazione e senso di responsabilità nella ripartizione di fondi che provengono dalle contribuzioni di giornalisti che lavorano e che sono in pensione.
(4-31685)

Risposta. - In ordine all'interrogazione in argomento si rappresenta quanto segue. Occorre, innanzitutto precisare che l'I.N.P. G.I., a seguito dell'intervenuta privatizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 509/94, gode di autonomia gestionale, organizzativa e contabile nell'ambito del quadro giuridico e del regime di controlli definito


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dal decreto medesimo. La privatizzazione non ha modificato la posizione dell'ente, in quanto continua ad essere pubblica l'attività istituzionale dell'Istituto, cioè lo scopo della sua azione, mentre è del tutto privata l'attività strumentale, preordinata al perseguimento di tale scopo. In questo ambito devono essere inquadrate le prestazioni obbligatorie e le prestazioni facoltative quali, ad esempio, l'erogazione di sussidi e borse di studio. In relazione a queste ultime l'Istituto ha piena autonomia nel decidere se sospenderle, ridurle o aumentarle con riferimento all'andamento della propria gestione.
In merito poi agli interrogativi posti negli atti ispettivi l'istituto ha riferito che, per quanto concerne i compensi ai 16 componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai 7 membri del Collegio dei Sindaci, nel 2000 il totale annuo sarà di 1.161.639.808 lire con un aumento complessivo, rispetto al precedente quadriennio, di 157.491 milioni annui.
Un aumento contenuto quindi (media individuale di 980.000 lire annue lorde) che deriva unicamente dall'applicazione dell'indice del costo della vita realizzatosi nei quattro anni precedenti: 3,9 per cento dal '96 al '97; 1,7 per cento dal '97 al '98; 1,8 per cento dal '98 al '99; 1,7 per cento dal '99 al 2000.
È anche opportuno ricordare l'origine di tali compensi. Il 7 marzo 1996 l'allora Consiglio generale determinò i compensi degli amministratori, avendo a parametro di riferimento le norme contenute nel decreto approvato il 31 ottobre '79 dal Ministero del lavoro di concerto con il Ministero del Tesoro, che all'articolo 1 statuisce che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, della legge 24/1/1978 n. 14, l'indennità di carica spettante al Presidente degli Enti per l'attività svolta è pari al trattamento vigente economico dei Direttori generali dei rispettivi Enti pubblici maggiorato del 20 per cento».
L'indennità del Presidente nel 1996 fu calcolata in base alla retribuzione che era stata riconosciuta dalla precedente amministrazione all'allora Direttore generale aumentando la somma totale non del 20 per cento - come previsto dal decreto ministeriale - ma di un simbolico 0,05 per cento. Ne derivò un compenso annuo al presidente di 230.838.595 lire lorde.
Il compenso del presidente fu preso a base per determinare le indennità annue di tutti gli altri componenti del Consiglio di amministrazione del Collegio dei Sindaci: 50 per cento al Vice Presidente vicario (115.419.298 lire); 40 per cento al Vice Presidente proposto dalla Federazione Editori (92.335.438 lire); 25 per cento ai componenti Consiglio di Amministrazione (57.709.650 lire); 35 per cento al Presidente del Collegio dei Sindaci (80.793.500 lire); 30 per cento ad ogni componente del Collegio dei Sindaci (69.251.570 lire).
Le indennità così calcolate rimasero tali fino al 3 febbraio '98, data in cui il Consiglio di amministrazione decise di ridurre del 50 per cento i compensi, «escludendo solo coloro che fossero in aspettativa senza stipendio o comunque senza redditi da lavoro dipendente o assimilati». In questa previsione rientrava appunto il Dott. Cescutti essendosi posto fin dall'inizio del mandato in aspettativa senza stipendio dal giornale (Il
Gazzettino di Venezia dove lavorava con la qualifica di caposervizio.
La decisione di dimezzare i compensi fu spiegata ampiamente nelle assemblee di categoria e anche nel bollettino d'informazione del marzo '98 (sempre inviato a tutti gli iscritti). Dopo una lunga discussione avviata nell'ambito dell'intera categoria, il Consiglio di amministrazione e Consiglio generale avevano approvato a stragrande maggioranza una manovra di contenimento della spesa previdenziale al fine di consolidare l'Istituto e dare, soprattutto ai giornalisti più giovani, la certezza di appartenere ad un istituto previdenziale che potesse garantire il pagamento delle prestazioni previdenziali.
In quella circostanza, quindi, fu ritenuto necessario che anche gli amministratori dessero l'esempio, dimezzando i loro compensi, che sono stati mantenuti così immutati fino al 31.12.1999.
Gli stessi criteri (compensi ridotti del 50 per cento, tranne a chi non disponga di altri


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redditi) sono stati confermati dal nuovo Consiglio generale il 3 marzo 2000, con l'unico adeguamento Istat.
Si è trattato dunque di un adeguamento (spesa aumentata complessivamente di 157 milioni annui) rapportato a compensi la cui riduzione al 50 per cento è stata comunque confermata.
Va anche sottolineato che nella circostanza, il Consiglio di amministrazione ha aumentato la retribuzione del Direttore generale da 238 milioni a 285 milioni annui, riconoscendo il notevole apporto da egli dato per il consolidamento dell'Istituto e per la messa a reddito di parti rilevanti del patrimonio immobiliare.
Nella stessa circostanza il Consiglio di amministrazione ha anche deliberato di abbandonare il parametro di riferimento tra Presidente (e quindi componenti del Consiglio) e Direttore generale, derivante dal decreto ministeriale del 31/10/79, decidendo - come si è detto - che i compensi dimezzati fossero adeguati unicamente ai valori Istat.
La delibera riguardante questo settore ha confermato esattamente le regole in vigore nello scorso quadriennio. Pertanto l'unico aumento, rispetto al precedente quadriennio, ha riguardato il tetto massimo del rimborso pasti, passato da 70 a 75 mila lire e il valore di riferimento al rimborso chilometrico per chi usi l'auto propria, che essendo collegato alle tabelle ACI si adegua automaticamente (oggi 724 lire al chilometro).
Per avere un quadro assolutamente chiaro ci si può comunque riferire a quanto l'istituto ha dovuto esporre a bilancio nel 1999 per spese di viaggio, vitto e alloggio rimborsate agli amministratori, compreso Presidente e i due Vice Presidenti che ammonta a 503.543.782 lire nell'anno.
Considerato che nel 1999 le presenze registrate in seguito a convocazioni istituzionali sono state 804 nell'anno a cui vanno aggiunte anche quelle del presidente e del Vice Presidente vicario in totale si superano le 1100 presenze. Ne deriva un costo medio a titolo rimborso spese di 458.000 lire per ogni presenza. Il contratto di locazione dell'appartamento, utilizzato attualmente dal Presidente, è regolarmente intestato all'Ente che per motivi di praticità ha deciso dopo aver comparato gli oneri della locazione con quelli derivanti una sistemazione in albergo, di metterlo a disposizione del proprio rappresentante legale
pro tempore.
L'auto di servizio è a disposizione dell'Inpgi (Presidente, Direttore Generale, consiglieri e per ogni altra necessità) e i tre autisti si alternano per i necessari turni. Le altre auto di servizio sono una Fiat Punto, una Fiat Uno e una Fiat 600 usate rispettivamente dal Direttore generale, dal Vice Presidente vicario e dal Presidente per i normali spostamenti quotidiani.
Per quanto concerne la riduzione dello stanziamento annuo ridotto da 600 a 400 milioni, va precisato che lo stesso si riferisce alle erogazioni straordinarie che, l'Istituto, sulla base delle domande pervenute, riconosce in favore di quei giornalisti che si trovano in situazioni di difficoltà. Si tratta di prestazioni facoltative che non vengono corrisposte nei confronti di coloro che già percepiscono un'indennità di disoccupazione e di cassa integrazione. La riduzione, pertanto, è stata determinata dal fatto che nel 1999 sono pervenute all'Istituto poche domande ed in fase di assestamento al bilancia, si decise di rivedere lo stanziamento.
Da ultimo, vorrei affrontare la questione, sollevata dall'interrogante, relativa a possibili conflitti di interesse a causa della presenza dei rappresentanti dei Ministeri vigilanti negli organi statuari degli enti di previdenza «privatizzati».
La presenza di detti rappresentanti è pienamente conforme alla normativa vigente, come si evince dalla lettura degli artt. 1, comma 4, lettera
a), e 3, comma 1, del decreto legislativo n. 509 del 1994 che, rispettivamente confermano i criteri di composizione degli organi secondo la previgente disciplina pubblicistica ed espressamente impongono tale presenza nei collegi sindacali.
La perdurante vigenza dei principi concernenti la vigilanza amministrativa sugli enti di previdenza di diritto privato, trova molteplici conferme nella legislazione di settore, che nel dichiarare la «natura pubblica»


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dell'attività svolta dagli stessi (articolo 2, comma 1 decreto legislativo n. 509/94) mantiene, come nel precedente ordinamento pubblicistico il tradizionale ruolo di controllo generale in capo alla Corte dei Conti (articolo 3, comma 5, decreto legislativo n. 509/94). Con riferimento poi, all'entità degli emolumenti dovuti ai rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti si rileva che la Corte dei Conti ha riconosciuto agli enti privatizzati una maggiore liberta nel fissare gli emolumenti per i componenti degli organi di amministrazione, pur nel rispetto dei criteri correnti e dei canoni di proporzionalità correlati alle effettive mansioni.
I compensi dei componenti del collegio sindacali sono pertanto stabiliti con delibera del Consiglio Generale non soggetta ad approvazione ministeriale e rimane affidata alla piena autonomia degli enti medesimi, i cui amministratori rispondono nell'ambito dell'equilibrio gestionale complessivo.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

BOSCO, LUCIANO DUSSIN, FONTANINI, CALZAVARA, COPERCINI, PITTINO e PIROVANO. - Al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che:
le autostrade italiane sono cosparse di una miriade di cartelli indicanti limite di velocità ai 50 Km/h;
i divieti sopra richiamati sono accompagnati da altrettanti cartelli rettangolari bianchi con la scritta «in caso di nebbia»;
i primi appartengono alla segnaletica stradale internazionale riconosciuta, mentre i secondi sono illeggibili dagli stranieri in transito che non conoscono la nostra lingua e possono essere tratti in inganno dai limiti così esposti;
il codice della strada prevede già il concetto della velocità di sicurezza, dove la stessa deve essere rapportata sempre, di volta in volta, alle condizioni meteorelogiche stradali e di visibilità;
tale concetto stride con un limite di velocità fisso previsto «genericamente» per qualsiasi condizione di scarsa visibilità-:
gli interroganti chiedono di sapere quali siano state le regioni che hanno indotto l'installazione della cartellonistica in questione;
se non ci sia «business della cartellonistica» in atto;
quali siano i responsabili della segnaletica così posta in essere.
(4-30811)

Risposta. - In merito ai quesiti posti nell'interrogazione indicata, si forniscono i seguenti elementi di risposta. Con circolare n. 335 del 16.02.1993 dell'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale sono state impartite le opportune direttive agli Enti proprietari o concessionari di strade per l'imposizione di un limite massimo temporaneo di velocità non superiore a 50 Km/h in caso di visibilità inferiore a 100 m., attraverso la relativa segnaletica supportata da un pannello integrativo ed esplicativo.
Il pannello integrativo è stato realizzato con l'uso di iscrizioni poiché nella simbologia internazionale non è previsto il simbolo della nebbia.
Ai sensi della citata Direttiva, nel caso di fenomeni la cui raffigurazione non sia prevista da appositi simboli internazionalmente riconosciuti, quali ad esempio la nebbia, l'opportuno segnale «Limite massimo di velocità», deve essere corredato di pannello integrativo esplicativo con l'iscrizione «in caso di nebbia».
Il Ministro dei lavori pubblici: Nerio Nesi.

BURANI PROCACCINI. - Al Ministro della sanità. - Per sapere - premesso che:
l'Associazione italiana sclerosi multipla, organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS ha realizzato a Lucignano in provincia di Arezzo un centro specializzato per soggiorni di vacanza destinato ad accogliere le persone con sclerosi multipla e patologie similari mirato al recupero dell'autonomia ed alla promozione


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della salute in un ambiente gradevole e privo di barriere architettoniche;
il centro è sorto grazie soprattutto al sostegno della maratona TV Trenta Ore per la Vita del 1995, dei donatori dell'Associazione italiana sclerosi multipla e di una importante eredità, oltre all'intervento di numerosi sponsor;
chi è affetto da questa grave malattia dovrà però purtroppo sostenere dei costi molto elevati per usufruire dei servizi indispensabili offerti da questa casa vacanze: la cifra si aggira intorno alle lire duecentomila giornaliere impensabile per molti di loro -:
per quale motivo i fondi raccolti per l'assistenza ai disabili vengono indirizzati a privati che richiedono poi cifre così elevate per i loro servizi e per quale motivo non concedere quindi l'opportunità agli stessi privati di stipulare convenzioni con le Aziende, sanitarie locali affinché tutti gli utenti possano usufruire di tali servizi e non solo qualcuno facoltoso.
(4-32450)

Risposta. - In merito ai quesiti contenuti nell'atto ispettivo in esame, occorre ricordare che la vigente normativa non prevede autorizzazioni da parte dello Stato per la raccolta di fondi.
Si segnala, peraltro, che recentemente, con il D.P.C.M. 26 settembre 2000, è stata istituita l'Agenzia per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), organismo di controllo degli enti non commerciali e delle ONLUS stesse.
Tale organismo, previsto dalla legge 23 novembre 1996, n. 662, ha, tra l'altro, il compito di assicurare la tutela da abusi da parte di enti che svolgono attività di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica attraverso l'impiego dei mezzi di comunicazione.
Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Carla Rocchi

CANGEMI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere:
se sia a conoscenza di irregolarità compiute nel corso delle prove scritte per l'abilitazione alla professione di avvocato, che si sono svolte il 14, 15, 16 dicembre 1999 alla fiera campionaria di Messina. In particolare, se risponda a verità che:
1) la commissione giudicatrice non ha proceduto, il giorno precedente gli esami scritti, all'assegnazione dei posti ai candidati, dopo l'appello in ordine alfabetico, come preannunciato nell'avviso ad essi fatto pervenire, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel quale era, inoltre, prevista la consegna agli stessi di un cartoncino su cui scrivere nome e cognome, che doveva rimanere sul banco assegnato per i tre giorni delle prove scritte. Di fatto, i candidati, di una sommaria identificazione, si sono immessi caoticamente nei locali della fiera, occupando posti per sé e per altri, sulla base della legge del più forte. Significativamente, nel verbale n. 2 di insediamento della commissione, datato 13 dicembre 1999, ore otto, si omette ogni riferimento all'avvenuto adempimento, da parte della stessa, al suddetto obbligo di assegnazione dei posti, iniziando la verbalizzazione dal controllo o dei codici portati dai candidati, per verificare se rispondenti a quelli ammessi. Potrebbe trattarsi di un lapsus freudiano;
2) non è stato garantito l'anonimato assoluto dei compiti scritti presentati dai candidati. Difatti, ogni mattina, all'ingresso in Fiera, gli stessi dovevano firmare, per attestare la presenza, un foglio, nel quale, accanto al nome e cognome, era scritto un numero, che, tramite un rettangolo di carta, veniva affisso con la cucitrice sulla busta esterna, contenente i compiti, al momento della consegna da parte del candidato, per cui era possibile risalire dal numero alle sue generalità;
3) in occasione dello svolgimento della prima prova scritta, vertente su un parere in materia di diritto civile, la commissione esaminatrice ha distribuito un numero limitato di fotocopie del testo integrale della sentenza della Corte di Cassazione, n. 2315/99 (Disconoscimento di paternità del bambino nato da fecondazione artificiale eterologa con il consenso del marito), che consentiva di risolvere


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senza difficoltà il parere. Queste fotocopie sono state consegnate a pochi candidati, mentre tutti gli altri ne sono rimasti sprovvisti, oppure hanno potuto consultare la sentenza pochi minuti prima del termine della prova, dopo ripetute proteste nei confronti del presidente della commissione. Ciò ha determinato una disparità di trattamento tra i candidati;
4) nel verbale di insediamento della commissione sopra richiamato viene indicata la composizione della commissione giudicatrice, ma non si fa menzione dei due docenti universitari nominati, il professore Falzea e il professore Anastasi, e del componente in rappresentanza dell'Ordine degli avvocati di Mistretta, per cui non è dato sapere se erano assenti al momento dell'insediamento, se non hanno accettato la nomina, se hanno motivato in altro modo la loro assenza o se questa era immotivata;
5) nello stesso verbale sono stati fissati criteri di valutazione delle prove scritte assolutamente generici, che hanno attribuito ampia discrezionalità alla commissione giudicatrice;
6) la stessa commissione ha motivato il voto insufficiente, riportato in calce ai compiti scritti dei candidati non ammessi all'orale, con giudizi altrettanto generici;
7) dai verbali di correzione dei compiti risulterebbe che la commissione ha proceduto alla stessa a ranghi ridotti, con molte assenze da parte dei commissari e con la totale assenza da parte della componente dei docenti universitari sopra indicata;
se intenda qualora, risultino verificati i fatti descritti, assumere opportuni e conseguenti provvedimenti.
(4-30941)

Risposta. - Con riferimento allo svolgimento delle prove scritte per l'abilitazione di avvocato nel distretto della Corte d'Appello di Messina relativamente all'anno 1999, di cui all'interrogazione in esame, si rappresentano le notizie acquisite tramite la competente Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni.
La commissione ha proceduto alla assegnazione dei posti ai candidati ponendo sopra i vari banchi i codici annotati di ciascun candidato sui quali era apposta una etichetta adesiva con il relativo nominativo.
Immediatamente dopo l'appello del Presidente e la requisizione di eventuali borse e telefoni cellulari, il candidato veniva guidato dagli altri componenti della Commissione e dal personale di Cancelleria al posto designato. Non può escludersi tuttavia che, essendovi movimento di circa 500 persone, qualche candidato, non visto dalla forza pubblica, abbia potuto scambiare il suo posto con altro candidato; non vi è stato comunque alcun episodio di prevaricazione.
Secondo la procedura seguita ormai da oltre un decennio, si è proceduto ad assegnare a ciascun candidato un numero che si riporta tramite etichetta in tre buste medie in ciascuna delle quali è inserito nei tre giorni d'esame l'elaborato corrispondente a quel candidato unitamente ad una busta piccola anonima contenente le sue generalità. Al termine di ogni prova le buste medie chiuse e vidimate sono inserite in uno scatolone, che viene vidimato dai componenti della Commissione, sigillato e portato in locali blindati della Corte d'appello. Come voluto dalla legge, il giorno successivo al termine delle prove scritte, nei locali della Corte ed alla presenza della Commissione e di almeno sei candidati «testimoni», i tre scatoloni (uno per ogni prova d'esame) vengono aperti e le buste medie vengono raccolte a gruppi di tre con lo stesso numero (una per ogni scatolone) dal segretario, il quale, tranciata l'etichetta (non spillata) così da renderle anonime, le inserisce insieme in una unica busta grande assolutamente anonima. Tutte le buste grandi vengono quindi mescolate, disordinatamente riversate su un tavolo, vidimate dal Presidente e numerate progressivamente per dare l'ordine di correzione. Non vi è dunque alcuna possibilità di identificare il nome del candidato all'atto della disamina degli elaborati, dal momento che, soltanto dopo la correzione di tutti gli


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elaborati, vengono aperte le suddette buste piccole contenenti le generalità dei diversi candidati.
In occasione dello svolgimento della prima prova si è appurato che alcuni candidati avevano all'interno dei codici annotati la massima della sentenza del Supremo Collegio n. 2315/99, che poteva essere richiamata nel parere, essendo consentito consultare la giurisprudenza. Pertanto, proprio per mettere nelle stesse condizioni tutti i candidati che avevano intenzione di redigere quel determinato parere, la Commissione ha ritenuto equo divulgarne il testo a tutti i candidati nella consueta sommaria esplicitazione delle tracce. Non risponde al vero dunque che siano stati favoriti alcuni candidati, anzi tutt'altro, o che altri candidati abbiano potuto avere notizia della sentenza pochi minuti prima del termine per la consegna, ovvero che vi siano state proteste nei confronti del Presidente.
Al termine di ogni prova tutta la Commissione è stata coralmente ringraziata per la imparzialità del comportamento e per avere in varie occasioni stemperato l'immancabile tensione emotiva esistente durante le prove d'esame.
La Commissione si è correttamente insediata, con l'assenza durante le prove scritte del Prof. Anastasi, impegnato all'estero, e quella parziale dell'Avv. Spinnato di Mistretto, per seri problemi di salute. Nel corso della correzione tutti i Commissari, con una certa turnazione tale da garantire comunque una regolare composizione numerica, sono stati presenti. Si è in effetti verificata la totale assenza di un componente, poiché l'Università di Messina, dopo la mancata accettazione dell'incarico da parte del Prof. Falzea per precedenti impegni, ha omesso di procedere ad altra designazione, benché più volte sollecitata anche in forma epistolare dal segretario della Commissione e dal Presidente della stessa.
Contrariamente a quanto sostenuto nell'interrogazione in esame, i criteri di valutazione, per la prima volta inseriti a verbale in maniera piuttosto puntuale, pur tracciati ovviamente per linee generali non possono essere considerati generici.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa e numerosi T.A.R. hanno più volte affermato che è sufficiente l'espressione del voto soltanto numerica sugli elaborati esaminati. Tuttavia, questa volta la Commissione ha ritenuto di correggere gli errori riscontrati con tratti di matita rossa o blu e di esprimere una succinta motivazione dopo l'espressione del voto, per consentire al candidato di potere eventualmente impugnare davanti al Giudice amministrativo (circostanza avvenuta in due soli casi) la decisione di non ammissione all'orale in maniera analitica.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

CAPARINI, FAUSTINELLI e MOLGORA. - Al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che:
il lago Sebino come il lago di Garda presenta corone di strade litoranee costellate da gallerie;
alcune di queste gallerie sono datate: ricordano spelonche buie più che moderni tunnel;
il passaggio del Giro d'Italia, a fine maggio, aveva messo a nudo le insidie di alcune gallerie sebine, la San Carlo e la Santa Barbara. Allora le parole di quello che, in quel momento, parlava da leader del Giro, Francesco Casagrande furono di denuncia: «abbiamo percorso 500 metri con un indice di rischio elevatissimo. Situazioni come quelle che abbiamo vissuto in queste due gallerie sono intollerabili perché è la vita stessa che è messa a repentaglio». La testimonianza di Casagrande dilata la denuncia di turisti e appassionati che attraversano il tunnel dei laghi in questione;
alla illuminazione o meglio alla non illuminazione, in qualche caso, si aggiunge la sezione stradale stretta, in qualche altro - come sul Garda, dove verrà abbassata la sede stradale di 70 centimetri - il soffitto delle gallerie basso rende difficile la percorrenza dei tir. La galleria Trentapassi del


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Sebino, ad esempio, oltre ai problemi legati al rivestimento in disfacimento presenta un tasso di incidenti altissimo -:
se il Ministero intenda mettere a norma le gallerie citate;
quali sono i tempi previsti per i lavori di ammodernamento.
(4-31181)

Risposta. - In risposta all'interrogazione indicata, sono stati acquisiti dall'Ente Nazionale per le Strade i seguenti elementi di risposta.
Per quanto riguarda le gallerie lungo la s.s. n. 510 «Sebina Orientale», S. CarloS. Barbara, nell'ambito degli adempimenti previsti dalla circolare del Ministero dei LL.PP. del dicembre 1999, relativa alla sicurezza della circolazione nelle gallerie stradali, sono stati già definiti gli oneri economici per l'adeguamento alla normativa degli impianti delle gallerie e si sta provvedendo alla redazione del progetto esecutivo degli impianti di illuminazione.
Il tasso sostenuto degli incidenti che avvengono nella galleria «Trentapassi», riferisce l'ANAS, sarebbe da attribuirsi alla non osservanza della segnaletica sui limiti di velocità posta sia all'interno che all'esterno della galleria stessa.
Il Ministro dei lavori pubblici: Nerio Nesi.

CARDIELLO. - Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della giustizia. - Per sapere - premesso che:
nella zona industriale del comune di Oliveto Citra (Salerno), area C/9 sorge lo stabilimento della Società industria italiana alcool s.r.l., realizzato con i fondi della legge n. 219/81 e costato circa 24 miliardi di lire;
la disciplinare ministeriale aveva previsto l'utilizzo di 55 unità lavorative ma all'interrogante risulta che l'impiego effettivo di maestranze non avrebbe mai superato il numero di 21 unità;
negli ultimi 5 anni lo stabilimento è stato produttivo complessivamente per 11 mesi, con richieste continue di C.i.g., lunghi periodi di sospensione delle attività per gli impianti e di trasferimento temporaneo del personale ad altri complessi appartenenti al gruppo, nonché di ferie forzate;
nel 1996 vi è stato il tentativo di ridurre ulteriormente il personale, di ben 8 unità collocandolo in mobilità;
tale operazione veniva vanificata dal pretore del lavoro di Eboli che ha intimato l'immediato reintegro degli operai;
nel periodo di gestione la società non ha effettuato alcun investimento per il miglioramento del servizio;
i lavoratori sono creditori dall'azienda di una somma complessiva pari a circa lire 150.000.000 per spettanze regresse;
il legale che tutela gli interessi delle maestranze ha avviato le pratiche necessarie al recupero delle somme con eventuale richiesta di pignoramento di macchine o altri beni;
allo stato non esisterebbe un piano concreto di rilancio dello stabilimento e di salvaguardia dell'occupazione, ma, al contrario, soltanto un progetto teso alla dismissione del ramo d'azienda;
gli impianti in questione sono funzionali e possono tranquillamente produrre alcool grezzo a 95 per cento V ed alcool assoluto a 99,9 per cento V, salvo piccoli interventi di manutenzione per migliorarne l'efficienza;
la finalità dell'intervento statale post-terremoto era quello di creare occupazione nelle zone depresse del cratere;
le aziende beneficiarie del contributo statale dovrebbero essere ancora sottoposte a vincoli;
le maestranze hanno espresso la volontà di costituirsi in cooperativa per chiedere al ministero dell'industria la concessione della gestione dello stabilimento;


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gli operai, con l'esperienza lavorativa maturata, potrebbero gestire gli impianti e sarebbero disposti anche ad investire proprio denaro per il rilancio dell'attività produttiva, salvaguardando, nel contempo, il posto di lavoro -:
quali utili interventi si intendano attivare per garantire la piena ripresa delle attività dello stabilimento riportato in premessa;
quale soluzione il Governo intenda ricercare per la conservazione del posto di lavoro delle maestranze;
come si possa accertare la legittimità di tutto l'iter burocratico.
(4-28325)

Risposta. - In relazione all'interrogazione in esame, si fa presente, in via preliminare, che la ditta Industria Italiana Alcool s.r.l di Oliveto Citra - Salerno:
ha realizzato la costruzione di uno stabilimento e relativi impianti per la produzione di alcool;
in data 19.06.1986 ha ultimato i lavori;
in data 29.07.1987 ha ottenuto il collaudo finale.
Con decreto n. 33 del 05.02.1996 la società in questione ha avuto l'approvazione del Collaudo finale. Da tale decreto si evince che la stessa deve restituire l'importo di lire 743.506.000 e che lo svincolo delle fideiussioni è subordinato al predetto versamento.
Con decreto n. 520 del 3 novembre 1997 la Industria Italiana Alcool ha ottenuto il trasferimento in proprietà dell'area con tutte le sue pertinenze.
Il capitale sociale dell'industria italiana Alcool è posseduto per il 76,76% da Italgrani Industrie S.r.l. e per il 23,24% da Italgrani S.p.A, entrambe facenti capo al gruppo AMBROSIO, per il quale ultimo risulta emessa sentenza di fallimento.
In data 29.09.1999 è stata effettuata un'ispezione, da parte di funzionari del Ministero dell'industria, da cui è risultato che lo stabilimento non era in produzione ed inoltre è emerso quanto segue:
in data 30.06.1999, con atto preliminare di compravendita, la società Le Calorie S.r.l. ha manifestato l'intenzione di acquistare gli immobili dello stabilimento dell'Industria Italiana Alcool impegnandosi a procedere alla sottoscrizione del contratto definitivo di vendita;
in data 03.08.1999 è stato sottoscritto un accordo sindacale dal quale si evince che la ditta Energia Italia S.r.l. ha manifestato il proprio interesse a rilevare l'impianto di produzione dell'Industria Italiana Alcool ed a mantenere occupati tutti i dipendenti della medesima;
dall'1.09.1999 tutto il personale dell'Industria Italiana Alcool S.r.l. è stato trasferito alla società Energia Italia S.r.l. per cessione di ramo d'azienda industriale, mentre la parte immobiliare dello stabilimento dell'Industria Italiana Alcool è stato dato in fitto alla società Le Calorie S.r.l.;
in data 24.01.2000 una parte degli addetti dell'Industria Italiana Alcool hanno inviato una nota al Ministero dell'industria nella quale hanno tra l'altro espresso la volontà di costituirsi in cooperativa al fine di poter richiedere al Ministero medesimo la concessione della gestione dello stabilimento in oggetto.
Successivamente, rappresentanti degli operai sono stati ricevuti presso gli Uffici G.S.T. (Gestione Separata Terremoto), su richiesta del Sindaco di Oliveto Citra, che ha partecipato alla riunione.
Premesso quanto sopra, si rappresenta che gli impegni del Disciplinare sottoscritti dalla beneficiaria Industria Italiana Alcool, che prevedono all'articolo 5, lettera
i) di «...non cedere l'impresa o il controllo della società per almeno 5 anni dal collaudo finale, salvo espressa autorizzazione», risultano rispettati.
Il medesimo articolo 5, lettera
i), recita, inoltre, «...» la beneficiaria è tenuta «...a mantenere occupate, salvo esplicita autorizzazione, unità lavorative ... per un periodo non inferiore a 3 anni dal trasferimento della proprietà dell'area...». Tale obbligo non è stato soddisfatto dalla ditta beneficiaria, in quanto, essendo il trasferimento


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della proprietà dell'area intervenuto in data 03.11.1997, la scadenza dei tempi di cui a detto obbligo risulta il 03.11.2000.
Stante la situazione rappresentata, il Ministero dell'industria in data 23.03.2000 ha inoltrato alla ditta comunicazione di avvio del procedimento di revoca parziale del contributo concesso in relazione al mancato rispetto del termine fissato per il mantenimento di unità lavorative occupate, invitando la ditta stessa a produrre eventuali controdeduzioni.
Poiché la società Industria Italiana Alcool non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione al preavviso di cui sopra, con decreto n. 97 del 06.09.2000 è stata approvata la revoca parziale del contributo relativamente al periodo di mancato assolvimento dell'obbligo di cui al citato articolo 5, lettera
i) dei disciplinare di concessione a suo tempo sottoscritto dalla ditta. Ad oggi, la ditta in questione non ha impugnato tale decreto.
Si rappresenta, infine, che sono in corso, da parte del competente Ufficio G.S.T., verifiche e valutazioni atte a consentire la ripresa dell'attività produttiva.
Resta, tuttavia, esclusa, sulla base delle norme vigenti, la possibilità di affidare, da parte del Ministero dell'industria, la gestione dell'azienda alla cooperativa che gli operai intenderebbero costituire.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero: Enrico Letta.

CHIAPPORI e LEMBO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che:
con la decisione 98/343/CE del 19 maggio 1998 il Consiglio dei ministri Ecofin ha approvato uno stanziamento di 420 milioni di Ecu, per gli anni 1998-2000, relativo a misure di assistenza finanziaria alle piccole e medie imprese innovatrici, tra le quali è stata prevista l'istituzione di un sistema di garanzia, al quale sono stati riservati oltre 150 milioni di Ecu;
per tale specifica finalità, la Commissione Unione europea ha sottoscritto un accordo con il Fondo europeo per gli investimenti (Fei) in cui è stato stabilito che è il Fondo stesso a gestire l'iniziativa;
sembra che la Commissione abbia provveduto a pubblicare le misure relative all'applicazione ed i criteri di selezione dei sistemi di garanzia nazionali, in base ai quali gli intermediari possono presentare le loro proposte;
a seguito di un'interrogazione scritta indirizzata alla Commissione (P-3806/98IT del 4 dicembre 1998), in cui si chiedevano informazioni sulle procedure attuative della citata decisione, il commissario de Silguy ha risposto che al finanziamento possono accedere tutti i sistemi di garanzia nazionali, sia pubblici che privati, giudicati appropriati, aggiungendo che il fondo procede a contattare preventivamente le autorità degli Stati membri;
nella sua risposta il commissario de Silguy ha aggiunto che «nel caso dell'Italia le autorità nazionali sono già state contattate. Non avendo l'Italia un sistema nazionale di fondo di garanzia, il Fei intende pubblicare un invito a manifestare interesse al fine di selezionare gli istituti regionali di garanzia che fungeranno da intermediari» -:
se le autorità italiane siano a conoscenza delle citate misure di applicazione e del successivo invito del Fei a manifestare interesse;
se e in quali termini le stesse autorità italiane intendano rispondere al suddetto invito;
se non ritengano che una tardiva o, addirittura mancata, risposta costituisca l'ennesima rinuncia a consistenti finanziamenti comunitari, che porrebbe le piccole e medie imprese italiane in una situazione di svantaggio, rispetto alle imprese degli Stati più attenti a cogliere le opportunità di sviluppo create dall'Unione europea.
(4-23728)


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Risposta. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, si fa presente quanto segue.
Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge n. 662/1996 è operativo da dicembre 1999. Inizialmente dotato di 185 miliardi di lire, di cui residuano, al 30 settembre 2000, disponibilità per 119 miliardi di lire, il Fondo ha garantito fino ad oggi 790 operazioni per un ammontare complessivo di finanziamenti pari a lire 517.000.000.000, su un totale di 1485 richieste pervenute per circa lire 965.000.000.000.
Stime di massima elaborate sulla base dei dati disponibili indicano che, dopo questa prima fase di avvio in cui l'intervento risulta non ancora molto conosciuto sul territorio e presso il sistema bancario, a regime, dovrebbero pervenire non meno di 3000 domande per anno, per un importo richiesto complessivo che si aggira sui 2000 miliardi di lire.
Come è noto, nell'ambito delle iniziative comunitarie a sostegno delle piccole e medie imprese, si colloca anche la
Smal and Medium Sized Guarantee Facility a valere sulla quale il Fondo Europeo per gli Investimenti può controgarantire fondi regionali di garanzia, tra cui anche il Fondo di cui alla legge n. 662/1996, producendo un consistente effetto moltiplicativo sulle risorse disponibili.
L'attivazione del meccanismo di controgaranzia suddetto - per la quale Mediocredito Centrale ha provveduto ad informare dettagliatamente il FEI in merito al metodo di valutazione del rischio ed alle procedure per l'istruttoria e la concessione delle garanzie prevede tuttavia che venga rispettato il principio di «addizionabilità», secondo il quale il rischio assunto dal FEI deve essere aggiuntivo al rischio che l'intermediario assume nella sua operatività ordinaria.
Tale principio limita la possibilità dell'intervento del FEI in presenza di significative risorse a disposizione e non ancora impegnate, sufficienti a far fronte alla domanda di garanzie da parte del mercato, perché in tal caso la garanzia del FEI risulterebbe sostitutiva e non aggiuntiva delle risorse nazionali disponibili.
Tuttavia, il FEI ha reso nota la possibilità di attivare fin da subito il meccanismo della controgaranzia per specifiche categorie di intervento, laddove si applichino regimi «speciali» di aiuto, in considerazione di particolari ragioni di politica economica.
A seguito del recente summit di Lisbona e delle conseguenti proposte della Commissione Europea in materia di garanzie, infatti, sono stati individuati alcuni settori in favore dei quali si ritiene opportuno predisporre interventi mirati a sostegno dell'accesso al credito, con particolare riguardo alle imprese operanti nella cosiddetta
new economy o che prestino servizi nel settore dell'information technology, all'imprenditoria femminile e, più in generale, alle imprese di nuova o recente costituzione.
A tale proposito, si segnala che il Ministero dell'Industria sta predisponendo alcune modifiche al Fondo di cui alla legge n. 662/1996 proprio per la Costituzione di «canali privilegiati» di accesso alla garanzia pubblica, sia al fine di promuovere la nascita e lo sviluppo di piccole e medie imprese operanti nel settore della
new economy, sia per agevolare l'accesso al credito delle imprese a prevalente partecipazione femminile.
In tal senso sono stati messi a punto alcuni emendamenti al decreto ministeriale 248/1999 che disciplina il funzionamento del Fondo, che consentano di introdurre, in favore delle categorie suddette, una copertura di garanzia fino all'80 per cento del finanziamento, la gratuità della stessa, nonché una eventuale specifica riserva di fondi da costituirsi a valere sulle risorse disponibili annualmente.
In relazione a tali regimi speciali di aiuto potrebbe quindi configurarsi un intervento in controgaranzia del FEI, attivabile nell'immediato futuro, anche in presenza di risorse a disposizione non ancora impegnate a valere sui rimanenti fondi destinati all'operatività ordinaria.
Sull'argomento il Ministero dell'Industria ed il Mediocredito Centrale hanno già provveduto ad informare il FEI e ad esaminare con quest'ultimo gli adempimenti


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necessari per attivare il meccanismo sopra citato in tempi brevi.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero: Enrico Letta.

CHIAPPORI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
nel settembre 1997, in seguito alla cessione da parte della Ansaldo Energia dei propri servizi generali al consorzio Manital, vengono licenziate 300 persone;
i lavoratori colpiti dai provvedimenti di cessazione del rapporto di lavoro ricorrono al giudice che, dopo anni di vicende giudiziarie, ha condannato la Ansaldo Energia spa a reintegrare le persone licenziate, avendo dichiarato la nullità del citato contratto di cessione;
la citata azienda non ha provveduto al reintegro di 25 persone;
su questo mancato reintegro sono stati sensibilizzati alcuni sindaci e giunte comunali -:
se non ritenga grave la decisione dell'Ansaldo Energia spa di non ottemperare ad una decisione della Magistratura;
quali siano le motivazioni che hanno indotto tale azienda ad adottare una procedura di reintegro quantomeno anomala;
quali siano le misure che intenda adottare affinché anche le 25 persone non reintegrate possano essere al più presto reinserite nella propria funzione lavorativa.
(4-32047)

Risposta. - In relazione al tema oggetto della suindicata interrogazione si rappresentano gli esiti degli accertamenti effettuati dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Genova.
In data 15 settembre 1997, le società del gruppo ANSALDO hanno ceduto il ramo d'azienda «Servizi Generali», comprendente attività di manutenzione generale, conduzione impianti e gestione servizi, al Consorzio Manital, che risultava già operante in questo settore del mercato. Tale operazione è stata condotta senza alcun accordo preventivo con le Organizzazioni Sindacali, le quali solo per iscritto sono state informate del trasferimento di 338 lavoratori, di cui 225 erano dipendenti della Ansaldo Energia (n. 111 di Genova e n. 114 di Legnano).
A ciò è seguito un contenzioso legale nei confronti della Ansaldo e della Manital, attuato da parte dei lavoratori trasferiti. Infatti, 142 lavoratori hanno richiesto alla magistratura la nullità del trasferimento. Le vertenze di primo grado sono state nella quasi totalità favorevoli all'azienda mentre, in sede di appello, i Tribunali di Milano e Genova hanno accolto, seppure con motivazioni diverse, il ricorso di 43 lavoratori, disponendo il loro reinserimento in Ansaldo Energia. Presso quest'ultima però, fin dal momento della cessione dei «Servizi Generali» non erano più attive quelle funzioni che i suddetti lavoratori svolgevano prima del trasferimento.
In totale i lavoratori Manital, reinseriti nell'unità di Genova della Ansaldo sono risultati 11, di cui 7 reintegrati il 30/7/1999 e 4 il 2/8/1999. Si deve, tuttavia, precisare che i suddetti lavoratori non sono stati mai reinseriti in attività lavorative, ma sono stati tenuti a disposizione, considerandoli in ferie o in permesso retribuito.
La società ha giustificato la sua posizione asserendo di aver riassunto i lavoratori in questione, unicamente per rispettare la sentenza dell'Autorità Giudiziaria ma di trovarsi nell'impossibilità di collocarli al lavoro proprio per l'avvenuta cessazione dell'attività dei «Servizi Generali» e, per l'impossibilità di proporre qualsiasi altra attività, considerando il fatto che già prima della cessione, circa 800 lavoratori erano in Cassa Integrazione Straordinaria a zero ore.
Contestualmente all'avvenuta riassunzione, con lettere datate 2/8/99, è stata attivata la procedura di mobilità,
ex lege 223/91, per 43 lavoratori (32 a Legnano, il a Genova). La relativa consultazione sindacale, con FIM-FIOM-UILM, si è esaurita il


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26/10/99 presso questo Ministero, senza raggiungere alcun accordo. Nel frattempo il consorzio Manital proponeva l'inserimento nel proprio organico dei lavoratori reintegrati nella Ansaldo, purchè tale proposta venisse accettata entro il 15/10/99.
Intanto, il 20/10/99, il Tribunare di Genova ha dichiarato la «nullità della cessione dei contratti di lavoro», da Ansaldo Energia a Manital, per 34 lavoratori, obbligando il reinserimento lavorativo. Il 16/4/99 ed il 17/12/99, con sentenza del Pretore di Genova veniva dichiarata la ricostituzione del rapporto di lavoro per due addetti all'ufficio posta. Il 16/2/2000, con sentenze emesse dal Tribunale di Genova, è stata riconosciuta la nullità della cessione del contratto di lavoro, per un altro gruppo di ex dipendenti della Ansaldo Energia, con conseguente reinserimento lavorativo. Avverso tali sentenza la suddetta società proponeva ricorso alla Corte di Cassazione.
Nonostante il confronto aperto con le Organizzazioni sindacali non si è trovata soluzione alla vicenda e, pertanto, il 22/2/2000, la Ansaldo Energia ha avviato una nuova procedura di mobilità. A tale riguardo, si deve far presente che la società non ha esercitato la facoltà di recesso del rapporto di lavoro verso quei lavoratori già inseriti nella prima procedura di mobilità del 2/8/99. Quest'ultima, infatti, ha riguardato i 46 lavoratori (37 operai e 9 impiegati), oggetto delle varie sentenze di reinserimento lavorativo.
Per tali lavoratori, è stata prospettata una soluzione lavorativa presso il consorzio Manital, limitatamente al periodo di tempo necessario all'esaurimento della procedura di mobilità, fatta eccezione per quei lavoratori in possesso dei requisiti di legge per la mobilità lunga, secondo quanto disposto dall'articolo 1-septies, della legge 176/98.
Analogamente, per i lavoratori della ex sede di Legnano, che non avevano i requisiti per la mobilità in accompagnamento alla pensione, è stata prevista l'assunzione presso la Casti Group, la società che ha rilevato lo stabilimento di Legnano della Ansaldo Energia.
Anche la consultazione sindacale, relativa alla seconda procedura di mobilità si è conclusa senza alcun accordo e occorre far presente che la società in esame ha atteso l'ultimo giorno utile fissato dalla legge per attuare il procedimento di mobilità. Inoltre, prima di attuarla, ha ribadito la possibilità di assunzione presso il Consorzio Manital.
La risoluzione dei rapporti di lavoro, ha avuto effetto dal 8/9/2000, per 24 lavoratori di Ansaldo Energia.
Il 19/9/2000, è stato risolto anche il rapporto di lavoro di 1 dipendente di un'azienda FINMECCANICA della Ansaldo. Lo stesso è stato reintegrato a seguito della sentenza del Tribunale di Genova.
Tutti i lavoratori sono stati esonerati dal lavoro per il periodo di preavviso, previsto dal contratto ed hanno percepito l'indennità sostitutiva di fine rapporto. L'azienda ha garantito inoltre il sostegno, anche economico, per la ricollocazione al lavoro, fornendo il supporto di una delle imprese maggiormente quotate sul territorio.
Il 19/10/2000 è stato sottoscritto un accordo sindacale, finalizzato alla ricollocazione dei citati lavoratori ed allo scopo è stato istituito un «osservatorio azienda/sindacato». Tale azione sinergica è prevista per un periodo non superiore a 18 mesi e, in ogni modo fino alla prima occasione di lavoro, proposta da una azienda con un minimo di 15 dipendenti avente sede nella provincia di Genova. La Ansaldo si è impegnata a riconoscere un importo di lire 25 milioni, a titolo transattivo. Ciò è stato riconosciuto anche per il lavoratore licenziato il 19/9/2000.
Per completezza di informazione, si fa presente che la cessione del citato ramo d'azienda non è in contrasto con l'accordo sindacale siglato presso il Ministero dell'Industria, il 18/7/1998. Infatti a quella data la cessione era stata già realizzata da circa un anno (settembre 1997) e la questione non è stata mai oggetto di confronto tra le parti.
Infine, il piano di riorganizzazione concordato il 18/7/l998 è attualmente in fase di realizzazione, secondo le linee concordate con le Organizzazioni Sindacali, sia sotto il profilo industriale che


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sotto quello produttivo, in proporzione all'acquisizione di ordini al dimensionamento degli organici.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

COLUCCI. - Al Ministro dei lavori pubblici, al Ministro dei trasporti e della navigazione. - Per sapere - premesso che:
nel Cilento, in provincia di Salerno, la strada statale 488 è totalmente chiusa al traffico dal 10 aprile 2000 a causa di una frana caduta nel territorio del comune di Stio Cilento;
il Cilento, come più volte evidenziato dall'interrogante in numerosi atti di sindacato ispettivo, è una zona turistica fortemente penalizzata dalla scarsità e dalla inadeguatezza dei collegamenti sia tra i comuni montani e quelli costieri che con il resto della provincia;
la strada statale 488 è la sola via di transito automobilistico che consente agli abitanti di numerosi comuni (Monteforte Cilento, Magliano Vetere, Stio Cilento, Oria, Moio della Civitella, Felitto, Castel San Lorenzo, Roccadaspide, Laurino, Campora e Piaggine) di raggiungere in breve tempo Vallo della Lucania, unico centro della zona sede di ospedale, tribunale, scuole medie superiori, ufficio del registro e altri numerosi ed importanti enti pubblici;
in data 20 aprile, nell'aula consiliare del comune di Stio, nel corso di un'assemblea, cui parteciparono oltre a sindaci, assessori e consiglieri comunali in rappresentanza dei comuni interessati, un rappresentante della prefettura di Salerno e rappresentanti dell'Anas, scaturirono tanti consigli e la promessa della soluzione del problema nel tempo massimo di un mese;
a tale assemblea sono seguite altre due riunioni, entrambe senza concreto esito, una presso la Prefettura di Salerno in data 8 maggio ed un'altra, il 10 maggio, nella sede del Bacino interregionale di Napoli;
comunque, dalla chiusura della strada statale 488 sono trascorsi circa 4 mesi ma, nonostante le continue pressioni dei comuni interessati (i cui sindaci, esasperati, minacciano per protesta le dimissioni in blocco), non è stato compiuto alcun intervento concreto per consentirne la riapertura, almeno parziale, al traffico -:
quali concreti ed urgenti provvedimenti i ministri interrogati intendono adottare per porre fine ai disagi cui le popolazioni interessate sono sottoposte a causa della inerzia degli enti preposti.
(4-30915)

Risposta. - In risposta all'interrogazione indicata, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
Da elementi assunti presso l'Ente Nazionale per le Strade, si fa presente che la sede stradale della s.s.n. 488, al km. 65 (in zona Retara), è stata investita da un evento franoso di enorme proporzione e in continua evoluzione, tale da essere riportato anche su carte geologiche.
Tale dissesto inizia a circa 100 metri a monte della strada e, allargandosi verso valle, raggiunge un fronte di circa 90 metri in corrispondenza della suddetta statale, continuando ad allargarsi verso valle fino a coinvolgere la strada provinciale e l'alveo del fiume Trenico che corre sul fondo valle e che ha subito una riduzione del proprio alveo.
Sono stati interessati anche i tralicci di sostegno delle linee elettriche e telefoniche presenti lungo il conoide in movimento.
Per la vastità del fenomeno che degenera quotidianamente creando improvvisi ed imprevedibili smottamenti è stato possibile intervenire solo con modalità provvisoria, in quanto le acque sorgive che, partendo dal vertice, interessano tutto il bacino franoso, devono essere preventivamente incanalate ed allontanate fino al torrente sottostante.
Si informa che nelle varie riunioni tenutesi presso il Comune di Stio, la Prefettura,


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l'Autorità di Bacino destra Sele e la Regione, l'ANAS ha sempre sostenuto la necessità di intervenire solo successivamente alla bonifica dell'intero versante di circa otto ettari da parte degli Enti territorialmente competenti.
L'Ente fa sapere che si è sempre adoperato al fine di garantire la transitabilità sul tratto di statale in questione, attuando gli opportuni interventi.
A seguito di successive riunioni tenutesi presso la Prefettura e la Regione, l'ANAS è stata delegata a redigere una perizia dei lavori necessari, dopo una opportuna indagine geologico-geotecnica.
Infine, si informa che presso la Regione Campania, è in fase di approvazione uno schema di convenzione per la definizione tecnica ed economica dell'intervento di prima fase per il risanamento totale della pendice in frana.
Il Ministro dei lavori pubblici: Nerio Nesi.

CONTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, ed al Ministro dell'ambiente, al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere, premesso che:
l'alveo del fiume Chienti (provincia di Macerata), nelle vicinanze dell'estuario a valle del ponte sulla strada statale 16, presenta un restringimento del letto di scorrimento delle acque dovuto ad accumuli di terra ed alla crescita di una folta vegetazione spontanea;
il dirigente del servizio decentrato Opere Pubbliche e Difesa del suolo della regione Marche, dottor Giovannino Casale, ha certificato lo stato attuale del fiume come sopra descritto;
la necessaria pulizia, però, può attivarsi solo in presenza di opportuni e idonei finanziamenti regionali, per ora non previsti;
se non ritengano opportuno intervenire per quanto di competenza sul competente assessorato della regione Marche affinché provveda a progettare e finanziare tale intervento sempre più necessario, onde evitare esondazioni che sarebbero ben più costose di una doverosa azione preventiva.
(4-33131)

Risposta. - In risposta all'interrogazione indicata su delega dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si deve preliminarmente far presente che la competenza al controllo del territorio ed all'individuazione delle linee guida del suo sviluppo nella particolare zona in questione, nonché la competenza alla realizzazione di opere idrauliche, appartengono alla Regione Marche.
Per quanto di competenza di questa Amministrazione , si comunica che il Ministero dei Lavori Pubblici ha effettuato i seguenti trasferimenti di fondi a favore della Regione Marche, da utilizzare per la messa in sicurezza del rischio idraulico ed idrogeologico nel bacino del Chienti.
Anno 2000 L.2.775.000.000 impegnati;
Anno 2001 L.2.000.000.000 da impegnare.
Il Ministro dei lavori pubblici: Nerio Nesi.

CONTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
Duilio Loi è stato uno dei più grandi campioni di boxe nel mondo, un fuoriclasse che non usava la violenza brutale per vincere ma privilegiava la sua grande tecnica e la sua abilità schermistica;
più volte campione europeo e mondiale dei pesi welter e welter junior ha creato attorno al suo nome una grande leggenda e ha illustrato il nome dell'Italia in tutto il mondo;
attualmente Duilio Loi è affetto dal morbo di Alzheimer, quindi gravemente malato e in difficilissime condizioni economiche tanto che è «costretto a vivere» con la pensione sociale -:
se non si ritenga opportuno, anzi doveroso, operare affinché nei confronti di


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Duilio Loi, celeberrimo pugile italiano, venga applicata la legge Bacchelli istituita per sostenere quei cittadini in difficoltà che, con la loro azione, abbiano illustrato il nome dell'Italia nel mondo.
(4-33394)

Risposta. - Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in argomento si fa presente che questa Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto ad attivare l'istruttoria di rito al fine di accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge n. 440/85 a favore del pugile Duilio Loi.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Enrico Micheli.

COPERCINI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
le leggi di riforma della Corte dei conti hanno ridefinito l'ambito della giurisdizione dell'organo, limitandola ai danni provocati all'Erario per colpa grave e/o dolo;
l'istituto, per definizione e tradizione storica, è il giudice naturale della pubblica spesa ed ha il dovere, anche d'ufficio, mediante la competente procura regionale, di indagare affinché l'esercizio di funzioni pubbliche, ancorché gestito dalle pubbliche finanze, avvenga senza dolosi sprechi e senza sprechi per colpa grave;
ad avviso dell'interrogante non è esente da tale giurisdizione l'attivita giurisdizionale ordinaria, come di converso, la giurisdizione amministrativa contabile non è sottratta alla giurisdizione ordinaria -:
se la Corte dei conti, nell'esercizio delle funzioni conferite dalla Costituzione italiana e dalle norme ordinamentali, abbia promosso, previo accertamento dei presupposti minimi della colpa grave, l'azione di responsabilità per danno erariale, nei confronti di componenti l'autorità giudiziaria ordinaria colpevoli di aver utilizzato risorse pubbliche per l'istruzione di indagini inutili, pretestuose e/o finalizzate, costringendo, di conseguenza, il patrimonio pubblico a privarsi di fondi, per il risarcimento delle spese legali e di danno all'immagine a ristoro degli individui ingiustamente lesi; per non citare i danni indiretti, provocati dall'utilizzo di risorse investigative umane, parimenti sottratte a ben più importanti indagini;
se ritengano essere personale soltanto la responsabilità penale ed amministrativa di tutti i pubblici dipendenti, nessuno escluso, oppure, viceversa che possano esistere categorie di pubblici dipendenti, quali i magistrati ordinari, che, nella potestà di far rispondere al comune cittadino di reali ed ipotetiche responsabilità, possano essere esenti dal rispondere in proprio dei loro sbagli e/o omissioni, trincerandosi dietro l'intervento risarcitorio dello Stato;
se in tali presupposti, non vengano violati i principi basilari degli articoli 28 e 101 della Costituzione, che sinteticamente recitano «la giustizia è amministrata in nome del popolo», mentre, nella fattispecie, si crea una discriminazione netta tra cittadini/magistrati ordinari, cittadini/pubblici dipendenti altri, cittadini/comuni.
(4-30235)

Risposta. - Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in argomento, la Corte dei Conti che come è noto gode di autonomia organizzativa, ha fatto presente che, da un accertamento effettuato presso le varie Procure regionali della Corte stessa, non sono pervenute notizie d'istruttorie in corso riguardanti la fattispecie segnalata dall'interrogante.
A tale proposito, va ricordato che la responsabilità degli adempimenti dei magistrati nell'esercizio delle loro specifiche funzioni è disciplinata dalla legge 13 aprile 1988, n. 177 "Responsabilità dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati" e, come tale pertanto, esula dalla giurisdizione


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della Corte dei Conti in quanto attività non riconducibile a funzioni amministrative e contabili.
Tuttavia esistono alcune ipotesi molto marginali di eventuali responsabilità che possono essere inquadrate nelle previsioni del danno erariale di competenza del suddetto organo di giurisdizione e controllo; in tali casi ove ne ricorrano i presupposti, il P.M. contabile provvede al relativo accertamento.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Enrico Micheli.

CUSCUNÀ, MALGIERI, BENEDETTI VALENTINI, MANZONI, ASCIERTO, NAPOLI, ZACCHEO, RALLO, MENIA, FRANZ, AMORUSO, POLIZZI, COLUCCI, TRINGALI e CARDIELLO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
l'organico del corpo di Polizia penitenziaria risulta già da tempo carente in dotazione benché si sia verificato negli ultimi 10 anni il costante incremento dei compiti istituzionali ad esso assegnati;
malgrado tale carenza e l'assenza di qualsiasi incremento negli ultimi 6 anni, con recente provvedimento del direttore generale dell'amministrazione penitenziaria Gian Carlo Caselli è stata disposta l'apertura dei nuovi istituti di Rossano, Castelvetrano e Massa Marittima che comporterà complessivamente la necessità di ulteriori 300 posti di servizio da parte di unità di cui il corpo al momento non dispone;
per quanto è dato di conoscere, inoltre, detta apertura comporterà impoverimenti di organico di strutture penitenziarie rilevanti ai fini della sicurezza e già ampiamente penalizzate, quali Milano-San Vittore o Palermo-Ucciardone, senza possibilità di sostituzione delle unità trasferite da tali sedi ai nuovi istituti;
l'Osapp - Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria da oltre due anni rappresenta ad autorità politiche ed amministrative l'incongruenza di disposizioni, quali nella in premessa che a fronte di un aggravio delle incombenze istituzionali e degli organici non forniscono al personale supporti o soluzioni, senza ottenere ad oggi alcuna concreta risposta -:
quali iniziative urgenti si intendano assumere per alleviare i disagi del personale di Polizia penitenziaria che nell'immediato vedrà impoverite le proprie risorse organiche senza possibilità di affrontare adeguatamente non solo le emergenze ma anche il proprio lavoro quotidiano.
(4-26519)

Risposta. - In merito alle problematiche sollevate dall'interrogante con il presente atto di sindacato ispettivo, deve essere in primo luogo e in linea generale evidenziato che il Governo ha recentemente assunto una serie di iniziative di grande rilievo e significato riguardanti molteplici profili sul delicato fronte del sistema penitenziario del nostro Paese.
La linea d'azione perseguita per ovviare alla difficile situazione del settore muove da una prospettiva del tutto innovativa che contempla, oltre ad alcune indispensabili misure emergenziali, una fitta rete di interventi strutturali di breve medio e lungo periodo volti a rimuovere i problemi più rilevanti del sistema carcerario nel suo complesso.
In particolare, con il cosiddetto «piano d'azione giustizia», articolato in varie priorità tra le quali spiccano il piano di edilizia penitenziaria e il potenziamento degli organici dell'amministrazione penitenziaria, si è fatto un decisivo passo in avanti nella prospettiva del miglioramento delle condizioni di vita nelle carceri. I settori dell'intervento sul piano dell'edilizia - per i quali sono previsti in Finanziaria circa 830 miliardi per il triennio 2001-2003 - non sono, infatti, limitati all'apertura di nuovi istituti e alla ristrutturazione di quelli già in essere, ma muovono in direzione dell'acquisizione di strutture da altri ministeri da utilizzare secondo le necessità.


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In proposito si segnala che si è di recente riunito il Comitato Paritetico per l'edilizia penitenziaria, presieduto dal Ministro della Giustizia e composto dai rappresentanti dei Ministeri della Giustizia e dei Lavori Pubblici, per definire il programma di edilizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 145, comma 34, lett.
b) della legge 23.12.2000, n. 388.
È stato stabilito con l'approvazione del programma in questione la costruzione di 22 nuovi istituti di pena che andranno a sostituire altrettanti carceri fatiscenti. Con la realizzazione di tali interventi la capienza degli istituti individuati nel programma passerà dagli attuali 1.800 posti circa a oltre 5.000.
Si è inoltre convenuto di istituire un gruppo permanente per approfondire gli aspetti tecnici degli interventi e per procedere tempestivamente ad una periodica verifica dello stato di attuazione del programma.
Ovviamente, la dimensione finanziaria di detti interventi richiede, accanto alle risorse pubbliche, anche la mobilitazione di capitali privati ed è la prima volta che si accede a questo sistema. Per tale ragione sono state previste, d'intesa anche con il Ministero dei lavori pubblici, modalità che consentono di ricorrere a forme di
leasing immobiliare e di project financing.
Sul parallelo terreno del potenziamento degli organici del corpo di polizia penitenziaria, del personale amministrativo e trattamentale, resosi ancor più necessario in ragione dell'attenzione prestata allo sviluppo di circuiti differenziati e dei programmi di reinserimento sociale, è stata prevista una significativa assunzione di personale (agenti di polizia penitenziaria e addetti sociali ed amministrativi per il sistema penitenziario), da attuarsi in tempi brevissimi: 2300 nuovi Agenti di Polizia penitenziaria entro l'anno 2001; 2000 profili orientativi e trattamentali entro lo stesso periodo.
Inoltre nella Finanziaria sono previsti circa 1750 miliardi per il miglioramento dei trattamenti dei Corpi di Polizia, di cui beneficerà anche la Polizia Penitenziaria.
Inoltre, il nuovo Regolamento di vita penitenziaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, contiene importanti novità per ciò che concerne le condizioni generali di vita all'interno degli istituti, le strutture edilizie, l'uso di tecnologia all'interno delle celle e introduce nuove modalità di comunicazione con l'esterno, nonché incentivi per lo studio e per il lavoro. Le disposizioni relative alle strutture penitenziarie sono senz'altro quelle più innovative; esse riguardano, ad esempio, gli sbocchi di luce e la ristrutturazione dei servizi igienici all'interno delle celle.
Altri interventi riguardano il complesso di norme sulle modalità di trattamento all'interno dell'istituto, quali ad esempio le telefonate e la possibilità di avere colloqui. Ovviamente, ciò riguarda i detenuti ma incidendo sulle modalità di vita all'interno degli istituti, si riflette anche sugli agenti penitenziari tenuti a convivere con le attuali situazioni di estrema difficoltà.
Per dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nel regolamento - col miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti si renderà meno difficile e pesante il lavoro del personale di vigilanza e custodia - oltre ai consistenti finanziamenti già previsti per l'edilizia penitenziaria, su sollecitazione del Ministero, sono stati assegnati 60 miliardi di aumento sullo stanziamento previsto per interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria.
Altro intervento significativo riguarda le attività di recupero e reinserimento - lavoro, formazione, cura, attività esterne - per le quali nei documenti di bilancio per l'anno 2001 sono approvate risorse per circa 325 miliardi.
E, infine, vanno ricordati la nuova legge per il lavoro in carcere, nonché il Decreto Legislativo di riforma dell'Amministrazione penitenziaria.
Le iniziative sopra menzionate costituiscono, in definitiva, la dimostrazione che il Ministero è fortemente impegnato a realizzare quella strategia strutturale di intervento che vuole affrontare non solo l'emergenza, ma soprattutto i nodi di fondo del sistema penitenziario italiano.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.


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CUSCUNÀ. - Al Ministro della sanità, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro dell'interno, al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
è in atto in Italia un vero e proprio attentato alla salute pubblica;
questo è causato dal commercio clandestino di farmaci di ogni tipo, vaccini ed ormoni utilizzati clandestinamente in moltissimi allevamenti zootecnici;
ciò accade in quanto i controlli in tal senso sono estremamente insufficienti, e, comunque, molto tolleranti al fine di fronteggiare realmente un così diffuso malcostume, ed ancora perché le leggi in vigore sono inconsistenti;
accade infatti, che le aziende zootecniche in regola con le norme in materia di utilizzo dei farmaci ad uso zootecnico (farmaci custoditi nell'apposito armadietto con controllo e responsabilità di legge di un medico veterinario per la somministrazione controllata agli animali) sono spesso sottoposte a continue verifiche, con enormi fastidi e molta perdita di tempo per i titolari degli allevamenti, al contrario chi acquista farmaci «al nero» non subisce praticamente quasi mai alcun controllo in merito;
in virtù di quanto innanzi esposto erroneamente si ritiene che gli allevatori non acquirenti di farmaci, ormoni, vaccini eccetera, posseggano allevamenti indenni e bestie sane;
conseguentemente si ritiene che la presenza di farmaci nell'allevamento è sinonimo di allevamento infetto;
inoltre, i controlli alla macellazione sono insufficienti per cui tali farmaci, vaccini ed ormoni, giunti clandestinamente negli allevamenti, vengono somministrati agli animali senza controllo alcuno e soprattutto senza il rispetto dei tempi di sospensione, ciò significa che residui di queste sostanze dannose all'uomo finiscono inevitabilmente nei prodotti alimentari di origine animale e derivati;
gli allevatori disonesti preferiscono non usufruire della scontistica comunemente praticata dai depositi farmaceutici, che in taluni casi può anche superare il 50 per cento di sconto sul listino, preferendo acquistare i farmaci «al nero», con il solo 20-30 per cento, di sconto, pur di non subire fastidiosi e continui controlli dalle Asl preposte;
non è superfluo ricordare che questo mercato è gestito da personaggi, in certi casi anche agenti di case farmaceutiche che non fanno solo divulgazione scientifica e promozione dei loro prodotti ma potrebbero avere collegamenti con la malavita organizzata;
inoltre, è arcinoto come in alcune zone d'Italia la vendita diretta al banco è effettuata senza prescrizione del medico veterinario;
tutto quanto innanzi esposto significa anche evasione fiscale, rappresenta rischio per l'economia e l'occupazione nel già disastrato comparto agrozootecnico -:
se i Ministri in indirizzo intendano:
1) avviare una verifica su tutto il territorio nazionale anche al fine di accertare il coinvolgimento di depositi, farmacie, agenti, venditori, eccetera;
2) modificare la legge sulla detenzione e modalità d'uso dei farmaci per uso zootecnico;
3) predisporre maggiori e più attenti accertamenti sanitari ai prodotti alimentari provenienti dall'estero e alle carni macellate in Italia.
(4-30719)

Risposta. - Il settore della distribuzione del medicinale veterinario è regolamentato dal decreto legislativo n. 119/92, come modificato dal decreto legislativo n. 47/97.
Tali normative individuano, tra l'altro, le corrette modalità con cui deve essere attuata la distribuzione del medicinale veterinario lungo tutta la filiera comprendente i produttori, i distributori all'ingrosso, l'utilizzatore finale, gli allevatori, nonché l'attività


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dei farmacisti operanti sia presso i grossisti sia presso le farmacie e l'attività dei veterinari.
La normativa, inoltre, assegna alle Aziende sanitarie locali il compito di verificare periodicamente la corretta esecuzione di tali attività.
A questi controlli si affiancano quelli che già in alcune occasioni il Ministro della Sanità ha richiesto al Nucleo Carabinieri per la Sanità sia per interventi di carattere generale, sia in casi specifici, a seguito di segnalazioni per le quali esistevano fondati sospetti, tali da giustificare un intervento di tipo repressivo.
Va evidenziato che il Nucleo Carabinieri per la Sanità, anche senza preventiva richiesta da parte del Ministro della Sanità, effettua annualmente verifiche ed interventi in materia, che spesso si concretizzano in denunzie all'autorità giudiziaria nei confronti di soggetti operanti illecitamente nel settore.
Tra gli ultimi casi registrati, ad esempio, si è avuto il reperimento di un vaccino non autorizzato contro l'influenza aviare in un allevamento di polli in Emilia-Romagna, a seguito del quale questo Ministero ha disposto una campagna di controllo sierologico negli allevamenti di pollame al fine di verificare l'estensione d'uso di tale vaccino.
Non si ritiene necessario, pertanto, modificare la normativa attualmente in vigore nelle sue previsioni sostanziali, tanto più che le problematiche evidenziate nell'atto ispettivo in esame sono essenzialmente riferibili ad operatori che svolgono la loro attività in assoluto contrasto con la corretta applicazione della normativa stessa.
Peraltro, è in fase di studio un provvedimento incentrato sul potenziamento e coordinamento di tutte le attività di controllo svolte nell'ambito della filiera dai vari organismi competenti.
Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Ombretta Fumagalli Carulli.

DE GHISLANZONI CARDOLI. - Al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che:
in data 13 marzo 2000 sulla S.S. n. 35 dei Giovi in comune di Bastida Pancarana (Pavia) un incidente stradale all'altezza del Ponte sul Po ha provocato, sul lato sinistro del ponte in direzione Casteggio, la caduta di circa 200 metri lineari del parapetto di protezione, andando ad aggravare una situazione di già notevole precarietà e di pericolo per la circolazione stradale e l'incolumità dei passanti;
la sicurezza del ponte risultava già seriamente compromessa, oltre che dalla mancanza di interventi di manutenzione, da un precedente incidente automobilistico a seguito del quale, sul medesimo lato del ponte, era stato divelto, e non più sostituito, un tratto lungo circa 40 metri della barriera in profilati metallici formante il parapetto verso il fiume;
benché sin dal luglio 1999 sia stata ripetutamente segnalata al compartimento Anas di Milano da parte della prefettura di Pavia e del comune di Bastida Pancarana la necessità di procedere con urgenza ad interventi di sistemazione della rete stradale e di ripristino della barriera protettiva, tali opere attendono a tutt'oggi di essere eseguite, né si hanno notizie circa i tempi e le modalità di intervento -:
se non ritenga che si debbano tempestivamente adottare opportuni provvedimenti al fine di porre rimedio alla situazione di grave incuria e di serio pericolo per la pubblica sicurezza venutasi a creare sul Ponte del Po in comune di Bastida Pancarana in un tratta stradale ad alta intensità di traffico e di grande importanza per i collegamenti tra le due sponde.
(4-29024)

Risposta. - In risposta all'interrogazione indicata, l'Ente Nazionale per le Strade, cui sono stati richiesti elementi, fa presente che i parapetti pedonali del ponte sul fiume Po in comune di Bastida Pancarana lungo la strada statale n. 35, abbattuti nel 1999, sono stati ripristinati.
Le operazioni di recupero del parapetto divelto si sono svolte in condizioni di oggettiva difficoltà per la vicinanza della sottostante


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linea ferroviaria, senza peraltro incidere sulla transitabilità del ponte stesso.
L'ANAS, a seguito dell'evento rappresentato, ha immediatamente predisposto tutta la necessaria segnaletica ed adeguati sbarramenti e protezioni provvisorie.
L'Ente comunica, infine, che a causa degli eventi alluvionali che hanno interessato lo scorso ottobre il Nord-Italia ed hanno richiesto lavori di somma urgenza, le procedure relative all'affidamento della posa in opera delle barriere metalliche di protezione sui marciapiedi del ponte in questione, ove, per motivi di sicurezza, sussiste il limite di velocità di 50 Km./h, sono state procrastinate alla prossima primavera.
Il Ministro dei lavori pubblici: Nerio Nesi.

de GHISLANZONI CARDOLI. - Al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che:
in Comune di Mortara (Pavia) l'incrocio tra la strada statale n. 211 per Novara e le vie Grocco e Salvemini risulta estremamente pericoloso a causa di una segnaletica stradale insufficiente e inadeguata che mette a serio rischio l'incolumità delle persone che vi transitano;
a seguito di un ultimo grave incidente verificatosi lo scorso 3 febbraio, nel quale morì travolta da un camion una quattordicenne liceale di ritorno in motorino alla frazione Madonna del Campo, una petizione popolare promossa dai genitori della vittima e sottoscritta da 946 cittadini ha evidenziato la necessità di procedere da parte delle autorità competenti ad interventi di limitazione della velocità in prossimità dell'incrocio, di adeguamento della segnaletica orizzontale affinché non vengano effettuati sorpassi pericolosi, di posizionamento di uno spartitraffico di mezzeria e di introduzione di una corsia preferenziale per chi, provenendo da Mortara, svolta verso la frazione Madonna del Campo -:
quali provvedimenti urgenti intenda adottare al fine di eliminare lo stato di pericolo e garantire la pubblica incolumità presso l'incrocio in comune di Mortara tra la strada statale n. 211 e le vie Grocco e Salvemini.
(4-29402)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, l'Ente Nazionale per le Strade, cui sono stati richiesti elementi, riferisce che da sopralluoghi effettuati dai tecnici compartimentali è stato accertato che la segnaletica lungo la statale n. 211 «della Lomellina», in corrispondenza dell'innesto con la strada comunale di Mortara, è conforme al disposto del vigente Codice della Strada.
L'elevata incidentalità rilevata dall'interrogante è, a parere dell'Ente stradale, da far risalire alla velocità sostenuta ed al mancato rispetto del Codice da parte degli utenti.
Il passaggio alla competenza regionale della strada statale in questione a decorrere dal 1o gennaio 2000 non rende possibile, peraltro, i lavori di miglioramento dell'innesto suggeriti dal Comune di Mortara, in quanto rientrano nella esclusiva competenza regionale.
Il Ministro dei lavori pubblici: Nerio Nesi.

de GHISLANZONI CARDOLI. - Al Ministro della sanità, al Ministro per le politiche agricole e forestali. - Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432 in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi ha stabilito le spese relative alle ispezioni ed ai controlli veterinari degli animali vivi;
per quanto riguarda i volatili da cortile il contributo viene stabilito in base al peso dell'animale e distinto in tre fasce: peso inferiore a 2 Kg. (0,01 Ecu/capo); peso da 2 Kg. a 5 Kg. (0,02 Ecu/capo); peso uguale o maggiore a 5 Kg. (0,04 Ecu/capo);
detta distinzione penalizza in modo particolare gli allevamenti indirizzati in modo esclusivo al trattamento della quaglia il cui peso, notoriamente, non supera


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i 200 grammi, mentre il contributo dovuto ai sensi del decreto legislativo n. 432, equipara detto volatile a quelli di peso fino a 2 Kg. (ad esempio i polli);
a conferma di quanto sopra indicato si evidenzia il caso della cooperativa agricola «Quaja veneta» di Malo (Vicenza) che tratta in modo esclusivo la quaglia, e che ha ricevuto dalla Unità Locale Socio sanitaria n. 4 «Alto vicentino» la fattura n. 4637 del 17 aprile 2000 di importo superiore a lire 106 milioni per «Contributi Ispezioni/Controlli veterinari anno 1999 decreto legislativo 432, mentre sino al 1998 detti contributi non superavano i 15 milioni di lire -:
se si ritenga non adatto e non proporzionato agli allevamenti di quaglie il contributo dovuto ai sensi del decreto legislativo n. 432 del 1998;
quale valutazione si ritenga di effettuare in merito alla situazione della cooperativa «Quaja veneta»;
se si ritenga necessario rideterminare i contributi dovuti dagli allevamenti di quaglie per le ispezioni ed i controlli veterinari.
(4-32222)

Risposta. - Come ricordato nell'atto ispettivo in esame, il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, ha recepito nell'ordinamento legislativo nazionale la Direttiva 96/43/CEE, che stabilisce le fasce contributive per la macellazione dei volatili da cortile, decise in sede comunitaria sulla base degli equilibri raggiunti fra le delegazioni dei diversi paesi membri.
Questo Ministero è consapevole della forte penalizzazione per gli operatori della macellazione delle quaglie, incluse dalla citata direttiva nella fascia contributiva dei volatili da cortile di peso non superiore ai due kg e, pertanto, nel corso delle discussioni tenutesi presso il Dipartimento delle Politiche Comunitarie in sede di recepimento della direttiva stessa, aveva suggerito l'inserimento di una fascia contributiva inferiore per i volatili di piccola taglia: tuttavia ciò non è stato possibile in quanto espressamente contrario alla disposizione comunitaria.
Al riguardo, occorre sottolineare che non sussiste neppure la possibilità di procedere ad una rideterminazione del contributo, in quanto tale previsione non è contemplata dalla norma.
Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Ombretta Fumagalli Carulli.

DEL BARONE. - Al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che:
ampie e motivate dissonanze si sono create contro il decreto del ministero dei lavori pubblici che vieta la discesa sulle isole del Golfo di Napoli di auto e motocicli con targhe della Campania;
sul fatto è già in corso un ricorso al Tar dell'Associazione dei piccoli proprietari, l'Uppi, che, con ampie motivazioni si oppone al ricordato decreto;
infatti, a causa del decreto in questione a Procida, ma molto più particolarmente ad Ischia, vengono penalizzati i proprietari di una seconda casa nelle isole in questione, dimenticando che ad Ischia alcune località possono essere raggiunte solo in auto data la lontananza e la non facile ubicazione di case e villette e l'estensione del territorio;
l'ingiusto provvedimento dimentica, attuando una forma di assurdo razzismo, che i campani in genere ed i napoletani in particolare, hanno creato lavoro nell'isola, costruendo case e ville, consentendone una manutenzione continua anche per quanto riguarda opere di giardinaggio, facendo lavorare, a vari livelli, i locali, essendo sicuro veicolo turistico;
è inoltre da ricordare il fatto che immediatamente si è creato un commercio sul fitto della macchina, aumentato notevolmente nei prezzi e che garanzie limitatissime vengono date dai controlli fatti, specie a Pozzuoli, sulla legittimità dell'imbarco


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dei mezzi, cosa che punisce solo i rispettosi della legge;
si aggiunga che quanto prima ricordato porterà un calo di presenze nell'isola con danni turistici notevolissimi, danni che si ripercuoteranno su alberghi, bar, ristoranti, centri termali e simili, con l'aggravante che, a quanto si dice con notevole continuità e certezza, il provvedimento sarebbe sorto in loco essendo stato suggerito dal sindaco di Ischia Porto;
ultima considerazione quella che vede consentito il traffico sull'isola di macchine di altre province italiane, alcune, tipo Lazio, vicinissima all'isola, e il fatto l'interrogante lo reputa fisiologico, mentre si proibisce la cosa ai proprietari di una seconda casa che potrebbe essere occupata da anziani e malati -:
se il Ministro non intenda almeno modificare il decreto a favore dei proprietari di una seconda casa eliminando un motivo di contendere che, se mantenuto, procurerebbe per le isole stesse e per gli interessati, grave motivo poggiante su di una forma di razzismo strisciante ed in una posizione anticostituzionale.
(4-23989)

Risposta. - In merito all'interrogazione indicata, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
Il Ministero dei Lavori Pubblici ha tra i suoi poteri anche quello di vietare nelle piccole isole l'afflusso e la circolazione dei veicoli appartenenti a persone non residenti secondo quanto previsto dall'articolo 8 del Codice della Strada.
Tale potere, però, è esercitabile unicamente dopo aver acquisito i pareri dei Comuni e delle Regioni interessate.
Nella fattispecie prospettata dall'interrogante, i sei Comuni dell'Isola di Ischia sulla base delle esperienze negative degli anni precedenti, hanno deliberato il divieto di afflusso e di circolazione per i veicoli appartenenti ai non residenti nell'Isola stessa, specificando espressamente che nel decreto di interdizione al traffico, da emanare da parte di questo Ministero, non venissero previste deroghe al divieto stesso.
Nell'emettere detto decreto, il Ministero ha quindi recepito le indicazioni pervenute dai Comuni e sentito il parere favorevole della Regione Campania, della Prefettura di Napoli e dell'Azienda Autonoma di cura e soggiorno dell'Isola di Ischia.
La Prefettura di Napoli, con nota n. 14242 del 26/1/1999, difatti, aveva rilevato come l'enorme quantità di veicoli presenti sull'isola avesse creato seri problemi di ordine pubblico negli anni precedenti.
Anche per l'anno 2000 il Ministero dei Lavori Pubblici, su indicazione dei Comuni interessati, ha emanato il relativo decreto di limitazione all'afflusso dei veicoli sull'Isola di Ischia, il cui termine è, peraltro, scaduto lo scorso 30 settembre.
Il Ministro dei lavori pubblici: Nerio Nesi.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'Ufficio delle entrate di Cossato, in provincia di Biella, diretto dal dottor Carlo Adinolfi è suddiviso, organizzativamente, in due grosse aree: l'una per il rapporto con i contribuenti e l'altra per il controllo;
la prima area contempla una serie di incombenze complesse e disparate: dà le necessarie informazioni, riceve gli atti, esamina i problemi delle denunce di successione, delle cessioni d'azienda, cura l'emissione dei codici fiscali e delle partite Iva, bolla i registri ed i biglietti delle lotterie;
la seconda area verifica l'attività dei contribuenti (Iva e registro), svolge i controlli sulle imposte dirette, esegue tutti gli accertamenti;
il personale in servizio dovrebbe essere di quarantuno unità, mentre gli effettivi sono soltanto ventisette;
considerando le assenze per corsi, sopralluoghi, ferie e permessi, l'abnegazione di tutto il personale non può compensare una carenza di organico che, se


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non coperta, rischia di limitare l'efficienza del lavoro -:
se e quando si riterrà di completare l'organico dell'ufficio delle entrate di Cossato, in provincia di Biella.
(4-29496)

Risposta. - Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, nel lamentare la carenza di personale che si registra nell'Ufficio delle Entrate di Cossato, in provincia di Biella, chiede di conoscere quando sarà completato l'organico del predetto ufficio.
Al riguardo l'Agenzia delle Entrate, in via preliminare, ha precisato che all'Ufficio di Cossato sono state destinate 6 delle 41 unità di personale vincitrici del concorso a 1510 posti di collaboratore tributario, assegnate in data 4 settembre 2000 agli uffici finanziari del Piemonte.
Ciò premesso, la medesima Agenzia ha rilevato che, a seguito dell'avvenuta trasformazione del Dipartimento delle Entrate in Agenzia, sarà possibile gestire le risorse umane in modo più razionale.
L'Agenzia si avvarrà, infatti, di un sistema di reclutamento più snello rispetto a quello precedente ed avrà la possibilità di prevedere incentivi alla mobilità, che potranno garantire una distribuzione più razionale del personale sul territorio.
Ciò consentirà di alleviare situazioni di disagio analoghe a quelle sollevate dall'interrogante, che oggi si verificano in gran parte degli uffici del nord Italia.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
il Governo, attraverso il Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, si è impegnato a dedicare attenzione e cura ai problemi della riabilitazione della disabilità con riferimento all'impegno, su tale versante, anche nel settore scolastico;
in particolare il Governo si è impegnato all'ulteriore miglioramento del servizio scolastico attraverso «verifica del grado di accessibilità delle scuole di ogni ordine e grado», (Programma di azione del Governo per le politiche dell'handicap 2000-2003, testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000 su proposta del Ministro per la solidarietà sociale onorevole Livia Turco, pagina 43) -:
se la verifica di cui sopra sia già stata attivata e, in caso affermativo, quali siano i risultati significativi del monitoraggio effettuato, al fine di individuare la sfera dei bisogni e delle urgenze per rendere effettivamente praticabile il diritto allo studio da parte di alunni e studenti disabili.
(4-32995)

Risposta. - In riferimento all'atto ispettivo in argomento, rappresento quanto segue.
Ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante «Norme per l'edilizia scolastica», sono stati ripartiti fra tutte le Regioni circa 2.300 miliardi, essenzialmente finalizzati ad opportuni interventi di adeguamento e messa a norma degli edifici adibiti all'uso scolastico, tra i quali rientrano anche quelli di cui al Programma di azione indicato dall'interrogante.
È opportuno, inoltre, precisare che anche il Ministero della pubblica istruzione si è fattivamente attivato sul fronte dell'accessibilità delle scuole di ogni ordine e grado, attraverso l'attribuzione di finanziamenti
ad hoc, sotto forma di mutui accessibili presso la Cassa Depositi e Prestiti, con totale ammortamento dello Stato.
Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro della sanità, al Ministro della solidarietà sociale. - Per sapere - premesso che:
il mondo dell'handicap, nel corso degli ultimi due lustri, sembra finalmente entrato nella società civile con pieno diritto di cittadinanza;


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le legislazioni di tutti gli Stati, ivi compresa quella italiana, tengono conto delle esigenze di civiltà che obbligano i parlamenti a riservare puntuale attenzione ai problemi dei portatori di handicap;
appare peraltro necessario approfondire in modo metodico ed organico la conoscenza di questo mondo silenzioso e sofferente, perché soltanto attraverso l'organizzazione dei dati complessivi può emergere in modo nitido l'insieme delle esigenze dei portatori di handicap -:
se, in via di preventiva applicazione degli inviti rivolti dalle Nazioni Unite agli Stati nazionali, non ritengano di dover allestire un archivio statistico comprendente tutti dati relativi all'handicap e, in particolare, per avviare ricerche sull'intero territorio nazionale al fine di verificare l'incidenza dell'handicap, le cause principali e le misure prese dai singoli e dalle famiglie per affrontare questa particolare situazione, il reddito, il tipo di lavoro svolto e il grado di scolarizzazione.
(4-33752)

Risposta. - Il coordinamento di tutti i progetti, programmi ed interventi nel settore dell'handicap viene svolto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Sociali.
Presso detto Dipartimento è in fase di definizione un Programma di Azione «per le politiche di superamento dell'handicap, che intende delineare l'impegno del Governo a favore delle persone disabili, per il prossimo triennio.
Si è svolta, al riguardo, a Roma, nei giorni 16, 17 e 18 dicembre 1999, una Conferenza che ha visto una significativa e convinta partecipazione di disabili e di famiglie, di amministratori locali, di operatori dei servizi sanitari e sociali, di pubbliche amministrazioni e di istituzioni ed enti interessati al tema, quali l'INAIL, l'ISTAT e l'ENEA.
Nel corso dei lavori preparatori sono emerse concrete indicazioni sulle iniziative e sugli indirizzi da intraprendere sia nel campo legislativo che nelle scelte operative delle diverse amministrazioni, per favorire un più elevato livello di integrazione ed una migliore qualità della vita per le persone disabili.
Il programma di azione tende, infatti, a realizzare i seguenti principi fondamentali:
Principio della non discriminazione;
Principio delle pari opportunità;
Principio delle maggiori gravità;
Principio della concreta integrazione.

L'azione dovrà, quindi, essere particolarmente rivolta a rendere effettivamente esigibili i diritti umani e sociali compressi dalle situazioni di disabilità.
Il Dipartimento per gli Affari Sociali ha stipulato, con l'Istituto Nazionale di Statistica, una convenzione che ha per oggetto la realizzazione di un sistema integrato di fonti informative sull'handicap.
Dai primi dati (l'ISTAT ha fornito per il momento solo una quantificazione del problema) risulta che in Italia vivono al loro domicilio circa 2 milioni e settecentomila persone, in età superiore ai sei anni, definiti disabili a causa di limitazioni nell'espletamento delle attività nella vita quotidiana.
Si giunge a circa 3 milioni di disabili se si considerano anche i bambini al di sotto dei sei anni e, soprattutto, i ricoverati in istituzioni assistenziali o sanitarie.
Fra i circa 3 milioni di disabili, se ne possono stimare 1 milione e centomila con difficoltà motorie, 350.000 ciechi totali o parziali, 800.000 persone con problemi dell'udito più o meno gravi, tra cui 49.000 sordi prelinguali (sordomuti) e circa 700.000 persone con disagio mentale.
Il 15 per cento delle famiglie italiane è direttamente coinvolto nel fenomeno.
Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Ombretta Fumagalli Carulli.

DELMASTRO DELLE VEDOVE e URSO. - Al Ministro della sanità. - Per sapere - premesso che:
sembra essere effettivo il pericolo di importazioni illegali di cereali e ortaggi


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provenienti dall'Ucraina, nell'area del «fallout» di Chernobyl, ma apparentemente provenienti, per via delle etichettature false, da altri paesi dell'Est europeo;
secondo le autorità comunitarie, il rischio, ad oggi, riguarderebbe soltanto i mercati europei centro-settentrionali e dunque l'Italia non sarebbe coinvolta;
peraltro l'esperienza insegna che occorre prestare la massima attenzione per evitare che tali illeciti commerci abbiano come destinazione il nostro Paese e, dunque, i consumatori italiani -:
se sia al corrente dei rischi denunciati dalle autorità comunitarie in relazione alle importazioni di ortaggi e cereali provenienti dall'area di Chernobyl e, in caso affermativo, quali iniziative abbia assunto o intenda assumere per assicurare i doverosi controlli onde evitare che tali prodotti giungano sui mercati italiani.
(4-33753)

Risposta. - Nel giugno scorso, l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) ha inviato al Ministero della Sanità la lettera della Commissione Europea, Direttorato Generale per l'Ambiente, contenente notizie su possibili illeciti relativi a importazioni di alimenti dall'Ucraina.
In detta comunicazione non si precisavano quali fossero gli alimenti coinvolti negli illeciti.
Solo in un secondo momento l'ANPA trasmetteva una nota della Commissione in cui si comunicava là possibilità che gli alimenti coinvolti nel traffico illecito fossero prodotti ittici congelati provenienti dalla Romania.
Tale informazione, tuttavia, non è stata successivamente confermata.
Si assicura, comunque, che questo Ministero, attraverso i, propri uffici periferici (Uffici di Sanità Marittima e/o Aerea) deputati alla vigilanza sui prodotti alimentari importati, effettua costantemente i controlli stabiliti dal regolamento Comunitario n. 737/90 (condizioni d'importazione di prodotti agricoli a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl), prorogato a marzo 2010 con regolamento n. 616/2000.
Tali controlli vengono applicati con particolare riguardo all'importazione di funghi selvatici, come stabilito dal regolamento Comunitario n. 1661/99 che prevede il controllo documentale sulla base dei certificati di esportazione debitamente compilati e l'analisi sistematica di tutte le partite di funghi presentate, al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi accettabili (600 Bq/kg) stabiliti dal regolamento CEE n. 737/90 e conseguire un adeguato livello di protezione sanitaria dei consumatori.
La lista dei prodotti sottoposti al regolamento n. 737/90 è fissata dal regolamento comunitario n. 727/97. La Commissione Europea ha proposto di revisionare tale lista in previsione dell'ampliamento della U.E. ai Paesi che sono coinvolti nelle esportazioni dei prodotti sottoposti a controlli a causa dell'incidente di Chernobyl.
Inoltre, il Sistema Rapido di Allerta attivo presso la DG-SANCO della Commissione Europea costituisce il fondamentale punto di scambio di informazioni tra gli Stati membri per un'azione coordinata al fine di provvedere ai controlli previsti e di contrastare le eventuali azioni illecite.
Ovviamente, le strutture periferiche del Ministero della Sanità deputate al controllo, già in varie occasioni sollecitate ad intensificare i controlli, continueranno a svolgere una attenta attività di vigilanza, in particolare sulle importazioni di prodotti a rischio di contaminazione radioattiva, in ottemperanza a quanto disposto dall'Unione Europea.
Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Ombretta Fumagalli Carulli.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro della sanità. - Per sapere - premesso che:
Il Giornale del Piemonte di mercoledì 4 ottobre 2000, alla pagina 16, ha dato notizia di una grave vicenda occorsa al signor Carlo R., pensionato di Asti, ex-operaio della Way Assauto, che ha avuto la


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vita letteralmente distrutta dalla assunzione di un farmaco;
essendogli stata diagnosticata un'ulcera duodenale, e dopo aver effettuato gli esami del caso, al signor Carlo R. veniva prescritta l'assunzione di un farmaco in compresse, il «Rotil»;
in breve tempo, pare a causa dell'assunzione di tale farmaco, il paziente accusava una epatite fulminante e veniva salvato soltanto grazie al provvidenziale trapianto di fegato;
il signor Carlo R. ha ora deciso, sulla scorta di una perizia medico-legale, di promuovere azione risarcitoria nei confronti del Ministero della sanità e della società titolare dei diritti di commercializzazione del farmaco «Rotil»;
secondo il medico-legale che ha provveduto a predisporre il supporto tecnico per l'azione giudiziale, è pacifico che l'epatite è stata provocato dal farmaco in questione, ed anzi ricerche effettuate negli Stati Uniti e presso l'ospedale «Gemelli» di Roma avrebbero consentito di accertare che si sono verificati altri 25 casi identici a quello denunciato dal pensionato astigiano;
quale indiretta conferma dei dubbi, sembra che il farmaco sia stato ritirato su tutto il territorio nazionale dopo soli tre mesi di vendite, nel mese di agosto 1995;
parrebbe che né la casa farmaceutica né, soprattutto, il Ministero della sanità, benché ripetutamente richiesti di spiegazioni in ordine alle ragioni del ritiro del farmaco dal mercato, abbiano mai risposto;
è evidente che, indipendentemente dalle questioni giuridiche attinenti alla responsabilità, il signor Carlo R. abbia il diritto di sapere quali siano state le ragioni precise del ritiro del farmaco dal mercato -:
se risponde a verità che il farmaco «Rotil» sia stato ritirato dal mercato dopo soli tre mesi di vendita nel mese di agosto 1995 e, in caso affermativo, quali siano state le ragioni che hanno giustificato tale ritiro, assolutamente anomalo dato il periodo particolarmente breve di immissione sul mercato.
(4-33754)

Risposta. - La specialità medicinale denominata ROTIL in compresse, della ditta BIOPROGRESS SpA, è stata registrata il 7 giugno 1993 dal Ministero della Sanità e commercializzata, dal settembre 1993, su licenza della Biotekfarma bhf Srl.
Nell'aprile 1994, la Biotekfarma bhf Srl ha ceduto il brevetto della materia prima, produzione ed uso della stessa alla Mediolanum Spa e, in data 21 giugno 1994, ha ceduto anche i diritti derivanti dalle licenze concesse per l'Italia alla BIOPROGRESS Spa e ad altre società farmaceutiche.
In data 19 luglio 1995 il Ministero della Sanità, a seguito di parere della Commissione Unica del Farmaco (CUF) del 10 luglio 1995, ha emesso i provvedimenti di sospensione di tutti i prodotti a base di niperotidina, compresa la specialità medicinale ROTIL, per gli effetti collaterali segnalati a carico del fegato, ritenuto organo bersaglio.
Pertanto il prodotto, dalla data di entrata in vigore del decreto di sospensione, non è più disponibile sul mercato.
In data 17 dicembre 1997, a seguito dei pareri della C.U.F. del 13 dicembre 1996 e del Consiglio Superiore di Sanità - Sezione V - del 26 novembre 1997, il Ministero della Sanità ha emanato il decreto di revoca dell'autorizzazione per tutti i prodotti a base di niperotidina, tra cui il ROTIL.
Si precisa che il Consiglio Superiore di Sanità ha espresso parere favorevole alla revoca, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, per tutte le confezioni di specialità medicinali contenenti niperotidina, in quanto non ha ritenuto valide le motivazioni addotte dalle ditte produttrici a sostegno del mantenimento della registrazione.
In particolare, il Consiglio non ha ritenuto dimostrabile che la sola presenza di nuove impurità nella materia prima avessero potuto provocare le gravi forme di epatite neocrocolestatica, riscontrate dal marzo al luglio 1995, e che la sola sostituzione del fornitore di materia prima, proposta dalla ditta BIOPROGRESS SpA, titolare


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dell'AIC, al fine di mantenere la registrazione, potesse eliminare del tutto il rischio connesso all'impiego della specialità ROTIL prodotta dalla stessa società BIOPROGRESS SpA.
Inoltre, il 1o agosto 2000 l'Avvocatura dello Stato di Torino ha trasmesso al Ministero della Sanità la richiesta formale di risarcimento danni avanzata dal Sig. CARLO RAINERO, in data 8 maggio 2000, nei riguardi della ditta BIOPROGRESS SpA, della SALUS RESEARCHES SpA e del Ministero della Sanità, per assunzione di farmaco antiulcera con conseguente epatite fulminante.
Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.

DEODATO, FRATTINI, GASTALDI, PALMIZIO, BECCHETTI e DI COMITE. - Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro dei trasporti e della navigazione. - Per sapere - premesso che:
la regione Lombardia e l'Ente fiera di Milano appaiono fermamente intenzionati a dare corretta e tempestiva esecuzione all'accordo di programma con la provincia, i comuni di Milano, Rho e Pero per la realizzazione del nuovo quartiere fieristico;
i comuni di Rho e Pero rendono difficile l'operazione in quanto insistono a subordinare il rilascio della concessione edilizia:
all'impegno di costruire il 50 per cento dei parcheggi previsti a raso in edifici multipiani, nonostante l'ipotesi dei parcheggi a raso sia quella considerata dal nucleo di valutazione che ha identificato le aree idonee e nonostante la presenza dei parcheggi a raso in tale analisi abbia determinato la scelta di parametri dimensionali di sistemazione delle aree, privilegiando le aree di maggior dimensione rispetto a quelle di superficie inferiore;
al pagamento degli oneri di urbanizzazione che non sembrerebbero dovuti e che comunque non trovano nelle tabelle dei comuni un valore di riferimento per il calcolo, essendo la funzione SS non prevista da tali tabelle -:
se i Ministri interessati siano a conoscenza di quanto esposto in premessa e se non ritengano utile e urgente sollecitare, attraverso i canali istituzionali, i comuni interessati affinché permettano la realizzazione dell'accordo di programma rinunciando a pretese non previste dall'accordo medesimo e dal nucleo di valutazione e inoltre assicurino la soluzione certa alle seguenti ulteriori problematiche di carattere essenziale richieste dalla Fiera di Milano e specificamente:
approvvigionamento idrico;
approvvigionamento di energia elettrica;
coordinamento con teleriscaldamento di Figino;
definizione delle modalità delle aree di sviluppo contigue al quartiere fiera e ad esso esterne per la messa a punto di un sistema del verde che non si basi solo sulla disponibilità del fondiario destinato a fiera e indispensabile per la sua logistica;
verifica dell'idoneità della viabilità presente e di quella prevista per sostenere il volume di traffico di Fiera;
risulterebbe infatti che i comuni non abbiano ancora dato alcun riscontro effettivo a tali essenziali esigenze manifestate dal Collegio commissariale della Fiera.
(4-30983)

Risposta. - Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 112/1998, tutte le funzioni concernenti l'Ente Fiera di Milano sono di competenza della Regione Lombardia.
L'importanza che detto Ente riveste per l'economia anche a livello nazionale è innegabile, come l'urgenza di addivenire a soluzioni idonee per realizzare il polo esterno della fiera, al fine di non perdere in competitività con gli altri Paesi europei,
in


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primis Germania e Francia, che hanno saputo dotarsi di quartieri fieristici all'avanguardia come struttura e come servizi offerti.
Tuttavia, il Ministero dell'Industria non ritiene di potersi attivare stante l'esclusiva competenza regionale al riguardo.
Si fa, inoltre, presente che le tematiche specifiche sollevate nell'interrogazione parlamentare di cui trattasi non appaiono comunque rientrare nei settori di attività di competenza del Ministero dell'Industria.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero: Enrico Letta.

FAGGIANO e STANISCI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
la cooperativa sociale Alba, che opera nel recupero e reinserimento di soggetti portatori di handicap, ha realizzato un progetto presentato ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge n. 59 del 1992;
il progetto di importo pari a lire 252 milioni, approvato nell'aprile del 1999, è stato avviato a maggio dello stesso anno e completato come previsto nei dodici mesi successivi, cioè a maggio 2000;
allo stato attuale il finanziamento risulta solo parzialmente corrisposto per 100 milioni concessi come prima rata dopo tre mesi dall'avvio del progetto e della presentazione della relativa documentazione;
in data 6 giugno 2000, la cooperativa Alba ha spedito fattura e relativa documentazione per ottenere il saldo del finanziamento, pari a circa 153 milioni;
il 2 ottobre 2000 la direzione generale della cooperazione, con nota n. 50136, comunicava alla cooperativa l'avvenuta trasmissione all'ufficio centrale di bilancio di un ordinativo di pagamento impegnato su cap. 2211-e.f.2000-fondi per enti 1997, per l'importo relativo al saldo richiesto;
l'invio dell'ordinativo di pagamento alla ragioneria, avveniva anche grazie alla solerzia ed alla sensibilità della dottoressa Cassata, dirigente dell'ufficio preposto, a cui giungevano le ripetute segnalazioni, anche degli interroganti, rispetto alle gravissime difficoltà delle cooperative sociali in attesa di ricevere il saldo di finanziamento dei progetti eseguiti;
è indubbia la valutazione che, la positività della norma di legge che permette il finanziamento dei progetti, se non sostenuta da risposte efficienti e rapide nella somministrazione, rischia di determinare la morte di tante imprese cooperative a cui non si può chiedere solidità finanziaria sufficiente a sopportare debiti per centinaia di milioni;
allo stato attuale non solo non è ancora avvenuto ilpagamento, ma cosa ancora più grave, la ragioneria avrebbe restituito alla direzione generale della cooperazione le pratiche trasmesse il 2 ottobre 2000 con generica motivazione di impegni nell'esecuzione di precedenti mandati;
i mandati in questione potrebbero riguardare addirittura progetti presentati ed approvati successivamente a quelli in attesa solo perché il loro finanziamento avveniva con fondi imputati su capitoli non perenti per cui, anche per strane scelte contabili, sarebbe possibile pagare prima chi è arrivato dopo;
la difficoltà di contatto della ragioneria centrale, a causa di un centralino quasi sempre collegato in automatico con musica bellissima ma di lunga ed inutile attesa, rende impossibile peraltro sia agli utenti, sia agli interroganti, verificare la rispondenza della situazione descritta;
in ogni caso la gestione puramente burocratica e le lungaggini procedurali previste tra i vari uffici, si contrappongono agli obiettivi di snellimento amministrativo, di decentramento e di responsabilità fortemente perseguiti dal Governo, riducendo la credibilità e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni -:
quali provvedimenti urgenti si possono assumere per garantire che la cooperativa


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Alba e le altre cooperative in attesa di saldo di finanziamento, ricevano immediatamente gli importi dovuti;
quale azione infine si intenda avviare per verificare la veridicità della situazione evidenziata ed assumere provvedimenti conseguenti rispetto ad eventuali responsabilità.
(4-32518)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame si fa presente quanto segue.
La cooperativa sociale Alba, con decreto direttoriale del 28.12.1998 è stata ammessa a fruire di un contributo pari a lire 254.563.200 per l'attuazione di un progetto di «Valorizzazione di prodotti agrobiologici della pianura pugliese».
La concessione di tale contributo è avvenuta nell'ambito delle iniziative di promozione e sviluppo della cooperazione finanziate con i fondi previsti dall'articolo 11 della legge n. 59 del 3 1.12.1992 le cui modalità di impiego erano state fissate, per l'anno 1997, nella circolare n. 162 del 30 dicembre dello stesso anno.
La suddetta concessione del contributo, gravante sui fondi per l'esercizio finanziario 1997, accantonati in bilancio per l'esercizio successivo, ha potuto divenire operativa solo dopo la registrazione del decreto direttoriale già menzionato da parte del competente Ufficio centrale di bilancio; successivamente è stato avviato l'
iter a conclusione del quale la scrivente ha autorizzato i responsabili della cooperativa ad avviare le attività progettuali a far data dal 26 maggio 1999.
La cooperativa medesima, in data 28 settembre 1999 ha inoltrato una richiesta di acconto sul contributo stesso accompagnata da una relazione sullo stato di avanzamento delle attività progettuali nonché dal rendiconto analitico delle spese sostenute e dalla relativa fattura; a seguito di tale istanza è stato predisposto un ordine di pagamento a favore dell'ente in parola per lire 101.825.280.
Come anche rappresentato nell'interrogazione, a conclusione delle attività progettuali, la cooperativa ha prodotto la richiesta del saldo finale corredata dalla prescritta documentazione.
Dopo l'esame di detta documentazione e l'acquisizione del necessario parere del Nucleo di valutazione - istituito presso la Direzione Generale della Cooperazione allo scopo di esaminare ed approvare i progetti da ammettere al finanziamento in parola - è stato predisposto il Decreto direttoriale del 27.9.2000 con cui si è provveduto ad impegnare la somma ancora dovuta alla cooperativa Alba; somma gravante - come già fatto presente - sui fondi dell'esercizio 1997 andati, nel frattempo, in perenzione amministrativa il 31.12.1999.
Detto stanziamento è stato, pertanto, conservato e successivamente reiscritto in bilancio per l'esercizio finanziario 2000, con decreto direttoriale del 27.9.2000 ed infine, è stato emesso l'ordine di pagamento a favore dell'ente
de quo.
Tale ordine, nella stessa data, è stato trasmesso per la prescritta registrazione alla competente Ragioneria Centrale, che non ha potuto provvedere in tempo alla necessaria reiscrizione dei fondi perenti e, nel restituire il suddetto ordine, ha invitato la Direzione Generale della Cooperazione a rieffettuarne la trasmissione all'inizio del nuovo esercizio finanziario (gennaio 2001) onde pervenire alla erogazione del saldo finale.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

FOTI. - Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere quale sia lo stato - e cosa osti all'accoglimento - del ricorso n. 0108362, in materia di pensione militare, presentato da Vesentini Fernando, nato a Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) il 23 ottobre 1940 e residente in Caorso (Piacenza) - Via Gobetti 6; detto ricorso è rubricato al n. 1813 del registro della segreteria regionale della Corte dei conti dell'Emilia Romagna e la prosecuzione del giudizio è stata richiesta - dal Vesentini - con istanza rivolta al Presidente della sezione giurisdizionale regionale della predetta Corte in data 17 dicembre 1997.
(4-29866)


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Risposta. - Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in argomento la Corte dei Conti che, come è noto gode di autonomia organizzativa, ha fatto presente che il ricorso del Sig. Vesentini, unitamente ad altri aventi per oggetto l'intempestiva constatazione dell'infermità e la conseguente decadenza dal diritto a pensione privilegiata, risulta assegnato all'udienza del 9 maggio 2001.
Il ricorrente e l'Amministrazione controinteressata riceveranno ritualmente la notifica della data di udienza entro i termini di legge.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Enrico Micheli.

FOTI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere:
quale sia lo stato del ricorso presentato alla commissione centrale Scau da Chiappponi Oreste, nato ad Agazzano (Piacenza) il 21 aprile 1909 e residente in Piacenza, Viale Pubblico Passeggio 16. Detto ricorso è stato presentato avverso il provvedimento di iscrizione dello stesso nell'assicurazione per invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli Iaip a far tempo dal 21 giugno 1991 (adottato con provvedimento del 20 settembre 1996, n. 789 del registro notifiche) in quanto lo stesso Chiapponi non ritiene riscontrabili entrambe le condizioni necessarie per l'attribuzione, ai fini previdenziali, della qualifica di «imprenditore agricolo a titolo principale».
(4-31055)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, concernente il ricorso prodotto dal Sig. Oreste Chiapponi alla Commissione Centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente quanto segue.
Dall'esame della documentazione acquisita dalla sede INPS di Piacenza non erano emersi sufficienti elementi di giudizio per la definizione del ricorso, in quanto gli accertamenti effettuati dalla suddetta sede contrastavano con l'età avanzata e le condizioni di salute del ricorrente che, nonostante fosse stato dichiarato, a decorrere dal 29.2.1996, invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa al 100 per cento dalla competente Commissione medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile, era stato iscritto come IATP poiché risultava che di fatto gestiva ed organizzava l'azienda agricola familiare.
Si sono resi necessari, pertanto, ulteriori approfondimenti per completare l'istruttoria del ricorso.
Una volta acquisiti tutti gli elementi utili, il ricorso è stato sottoposto all'esame della Commissione che, in data 26 settembre 2000, ne ha deciso il parziale accoglimento, nel senso di cancellare il Sig. Chiapponi Oreste come IATP dal 29.2.1996, cioè dalla data in cui è stato riconosciuto totalmente e permanentemente inabile a proficuo lavoro.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

FOTI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere quale sia lo stato dell'istanza di distacco al tribunale di Piacenza presentata dalla dottoressa Maria Rosaria De Anseris (nata a Napoli il 18 marzo 1967, residente in Via Camilla 8 a Pozzuoli - Napoli), funzionario di cancelleria in servizio presso il tribunale di Napoli; se evidenzia che il distacco nominativo presso il tribunale di Piacenza di detta funzionaria è stato richiesto dal Presidente di quel tribunale, anche in considerazione del fatto che il funzionario di cancelleria in servizio presso il tribunale stesso, dottoressa Angela De Luise, dopo essere stata distaccata nel Gabinetto del ministro risulta, con effetto dal 3 aprile 2000, distaccata presso la procura della Repubblica di Napoli.
(4-31741)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame si rappresenta che la competente Direzione Generale dell'Organizzazione


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Giudiziaria, ha disposto il 15 gennaio u.s. il distacco immediato al Tribunale di Piacenza fino al 31.12.2001 della dott.ssa De Anseris Maria Rosaria, cancelliere - posizione economica C2 in servizio nel Tribunale di Napoli.
Precedentemente, in data 25 ottobre 2000, a seguito di richiesta di questo Ministero, il Dirigente dell'ufficio giudiziario di appartenenza della dott.ssa De Anseris aveva espresso parere favorevole al distacco sollecitato dal Tribunale di Piacenza il 20.9.2000.
Con nota del 9 gennaio 2001 il Presidente del Tribunale di Napoli confermando il parere favorevole già espresso dal Dirigente, trasmetteva la dichiarazione di assenso della dott.ssa De Anseris che segnalava contestualmente di aver tardato a dare la propria disponibilità al distacco in quanto in data 20 dicembre 2000 aveva sostenuto gli esami per l'abilitazione all'insegnamento di materie giuridiche ed economiche.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

FOTI. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
risulta all'interrogante che, a seguito di asta pubblica, il Ministro delle finanze abbia alienato alcune aree demaniali poste lungo via Circonvallazione, nel comune di Marano sul Panaro, in provincia di Modena;
il comune di Marano sul Panaro aveva, a suo tempo, più volte manifestato la propria disponibilità ad acquisire la proprietà delle predette aree che interessano il lato ovest del fiume Panaro sul quale, sin dagli anni 80, venne realizzata una pista ciclabile intercomunale di indubbia utilità ed un parco fluviale urbano altamente caratteristico, meritevole di espansione verso quelle aree demaniali oggi alienate;
il comune di Marano sul Panaro, con nota n. 8999 del 14 agosto 2000 indirizzata ai competenti Uffici del Territorio di Modena, ha manifestato fondati dubbi in ordine alla legittimità dell'asta avente per oggetto l'alienazione dei terreni di cui sopra, rinnovando l'interesse per gli stessi e riservandosi di adire le vie legali per la tutela dei legittimi interessi -:
quali urgenti iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere al fine di assecondare le richieste del comune di Marano sul Panaro in premessa evocate;
quale sia il giudizio del Ministro interrogato rispetto alla decisione di alienare i terreni demaniali in questione da parte dell'Ufficio del Territorio di Modena.
(4-31743)

Risposta. - Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, nell'esprimere le proprie doglianze in merito all'alienazione, da parte del Ministero delle Finanze, di alcune aree demaniali nel comune di Marano sul Panaro in provincia di Modena, ha chiesto, in particolare, che venga assecondata la richiesta del predetto Comune di acquistare la proprietà di tale area.
Al riguardo, l'Agenzia del Demanio, sulla base delle notizie acquisite dal competente Ufficio di Modena, ha preliminarmente comunicato che il compendio oggetto della vendita, cui si fa riferimento nella interrogazione, rientra nel patrimonio disponibile in quanto è stato oggetto di sdemanializzazione, con decreto del Magistrato per il Po n. 7696 del 12 novembre 1963, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 anno 1964.
Inoltre, il medesimo Ufficio ha riferito che, non risultano pervenute da parte del Comune di Marano sul Panaro richieste di acquisto delle predette aree ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 579 del 1993, né dell'articolo 2, commi 36 e 37 della legge n. 549 del 1995.
Risultano, invece, pervenute da parte del predetto Comune richieste di concessione relative soltanto ai sottoindicati lotti, e non all'intero compendio:
Foglio 8 mappali 246 e 290 di mq. 11.284, richiesta del 17 giugno 2000;
Foglio 8 mappali 271 e 292 di mq. 11.095, richiesta del 27 gennaio 1997;


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Foglio 8 mappali 277 e 296 di mq. 4.391, richiesta del 20 giugno 1996.

Ciò posto, il predetto Ufficio ha precisato che la gara, per l'alienazione del compendio immobiliare di che trattasi, è stata effettuata in osservanza alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 99, legge n. 662 del 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (articolo 14, comma 12, legge n. 449 del 1997 e articolo 4, legge n. 488 del 1999) e in conformità a quanto disposto con Circolari n. 172 del 2 luglio 1998 e n. 33/T del 6 marzo 2000.
Successivamente, il Comune di Marano sul Panaro informato, con raccomandata del 14 settembre 2000, di quanto disposto dall'articolo 3, comma 113, della legge n. 662 del 1996, al fine dell'esercizio del diritto di prelazione, ha manifestato, con note del 30 settembre 2000 e del 2 ottobre 2000, l'intenzione di esercitare tale diritto su otto lotti.
Trattandosi, tuttavia, di terreni in uso agli ex concessionari ed al fine di eliminare
in radice l'insorgere di un'eventuale controversia in ordine alla vendita degli stessi al Comune di Marano sul Panaro, l'allora Ufficio del Territorio di Modena, in conformità a quanto disposto dal Ministero delle Finanze con circolare n. 172 del 2 luglio 1998, ha informato del risultato della gara sia gli utilizzatori che i confinanti al fine dell'esercizio dell'eventuale diritto di prelazione ad essi spettante, ai sensi della legge n. 590 del 1965.
Nelle more di detta procedura, il medesimo Ufficio ha richiesto all'Avvocatura dello Stato di Bologna il parere in ordine alla preminenza del diritto di prelazione spettante agli utilizzatori rispetto a quello spettante al Comune. Non risulta che il predetto Organo legale abbia ancora reso il parere richiesto.
Il predetto Ufficio ha disposto la temporanea sospensione della procedura di assegnazione, in attesa dell'esercizio del diritto di prelazione spettante ai coltivatori diretti, siano essi affittuari o confinanti.
Una parte degli interpellati coltivatori diretti, risulta, infatti, aver manifestato l'interesse all'esercizio del diritto di prelazione.
Infine, la Regione Emilia Romagna, evidenziando l'interesse pubblico per una parte, seppur limitata delle aree, ha chiesto la sospensione delle procedure di vendita delle aree in questione.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

GALDELLI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
la direzione dell'azienda Ciare di Senigallia il 7 ottobre 2000 ha compiuto un gesto grave: ha forzato un blocco delle merci in uscita messo in atto dalle maestranze utilizzando un elicottero;
il blocco delle merci in uscita era stato adottato dalle maestranze quale forma di lotta volta a contrastare la decisione aziendale di collocare in mobilità quaranta lavoratori pur in presenza di ordinativi in grado di assorbire interamente e oltre le capacità produttive della Ciare;
l'azienda ha beneficiato negli ultimi anni di consistenti finanziamenti pubblici finalizzati all'innovazione tecnologica allo scopo di garantire l'occupazione e la competitività;
il gesto compiuto in sfregio ad ogni tentativo di composizione sindacale della vertenza ha esasperato oltre ogni limite di tolleranza lo stato d'animo delle lavoratrici e dei lavoratori, fra l'altro riteniamo quanto meno dubbia la regolarità delle procedure adottate per prelevare la merce dall'alto -:
quali iniziative intenda assumere al fine di riportare la vertenza su canali di correttezza e di impedire che quaranta lavoratrici e lavoratori perdano il posto di lavoro in un'azienda che se correttamente gestita potrebbe addirittura aumentare l'occupazione.
(4-31849)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata, dalle indagini


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effettuate dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Ancona è emerso quanto segue.
Presso la Regione Marche, in data 17.10.2000 si è addivenuti ad un accordo tra la CIARE S.p.A. e le OO.SS. in forza del quale si è provveduto, in sede di commissione di conciliazione ex articolo 410, all'esecuzione di tale accordo con l'esodo incentivato di n. 32 lavoratori in esubero.
Tale accordo prevede, inoltre, la ricollocazione dei suddetti lavoratori presso aziende del territorio a cura della stessa CIARE S.p.A. e di altri Enti Pubblici (Regione e Comune).
Pertanto, con l'accordo in parola, la vertenza è da ritenersi conclusa.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

GAZZILLI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
alcuni mesi fa i magistrati onorari della provincia di Caserta si posero in stato di agitazione a causa dell'entità, definita «irrisoria», del trattamento economico loro assegnato;
in particolare, veniva rappresentato che nel circondario sammaritano la funzione di magistrato onorario tanto giudicante quanto requirente è per lo più ricoperta da appartenenti all'ordine forense ai quali, in considerazione dei pesantissimi carichi di lavoro esistenti in tutti gli uffici, viene richiesto un impegno assiduo e non meramente episodico, com'è invece normativamente previsto;
poiché, per altro verso, il Consiglio superiore della magistratura ha stabilito l'incompatibilità dello svolgimento delle funzioni in questione con l'esercizio della professione forense nella stessa area, la misura del complesso mediamente percepito da ciascun interessato risulta ancor più inadeguata e misera;
nessun riscontro è sinora pervenuto a fronte delle ripetute richieste degli operatori -:
quali siano gli intendimenti del Governo in ordine alla problematica suddescritta e quali provvedimenti si intendono adottare per garantire la dignità dei menzionati lavoratori.
(4-30553)

Risposta. - Con riferimento alle problematiche inerenti il trattamento economico della magistratura onoraria di Tribunale evidenziate con l'interrogazione in esame si fa presente che è in corso di elaborazione, da parte di un apposito gruppo di studio costituito presso l'Ufficio Legislativo di questo Dicastero, una nuova ed organica disciplina relativa allo stato giuridico ed economico di tutta la magistratura onoraria.
Si segnala comunque che col recente decreto legge 24 novembre 2000, n. 341, si è provveduto ad ovviare a possibili negative incidenze sulla funzionalità degli uffici giudiziari a causa dei ritardi nel completamento delle procedure di conferma e nomina dei giudici onorari.
In sede di conversione del sopra indicato decreto (legge 19 gennaio 2001, n. 3 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio) sono stati altresì apportati (articoli 24-bis e 24-ter) miglioramenti riguardanti le indennità spettanti ai giudici di pace ed ai giudici e procuratori onorari.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

GIORDANO, CANGEMI, NARDINI, VENDOLA e EDO ROSSI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato. - Per sapere - premesso che:
con una drammatica lettera giunta al giornale Liberazione e ad altri organi di informazione i lavoratori dello stabilimento Ilva di Taranto hanno denunciato l'ennesimo sopruso perpetrato dall'azienda nei loro confronti, nell'ambito di un clima di terrore che si è instaurato all'interno dello stabilimento;
in particolare i lavoratori denunciano il fatto che l'azienda obblighi i lavoratori


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ad effettuare qualsiasi tipo di straordinario senza che questo venga retribuito;
i lavoratori hanno chiesto con la lettera, inviata anche al Presidente della Repubblica, l'intervento di tutti i soggetti competenti affinché in un clima di democrazia sia rispettato quanto stabilito dal contratto nazionale;
agli interroganti appare indegno di un Paese civile che i lavoratori dell'Ilva di Taranto siano costretti in forma anonima a chiedere l'applicazione dei propri diritti contrattuali e costituzionali -:
se siano a conoscenza dei fatti citati in premessa;
quali iniziative intendano intraprendere allo scopo di ripristinare la democrazia nonché i diritti e le tutele dei lavoratori dell'Ilva di Taranto.
(4-27747)

Risposta. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con riferimento all'interrogazione in esame, si fa presente, in via preliminare, che l'attività ispettiva nello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto è sempre stata svolta con pressante puntualità sia per verificare l'osservanza delle vigenti norme della legislazione sociale, sia per perseguire le situazioni lesive della dignità dei lavoratori e delle libertà sindacali.
Ciò premesso si comunica che, sulla base degli accertamenti svolti, la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto ha adottato provvedimenti amministrativi e redatte note informative alla Magistratura per le ipotesi di reato connesse a comportamenti discriminanti, minacciosi e di violenza privata e di mancato rispetto delle norme dello statuto dei lavoratori.
Per quanto concerne, in particolare, le indagini svolte per verificare il rispetto delle norme che disciplinano l'orario di lavoro, sono già stati notificati agli autori degli illeciti le sanzioni previste dall'articolo 5/bis del regio decreto-legge n. 692/23, come sostituito dall'articolo 2 del Decreto legislativo n. 758/94, per non aver comunicato all'Ispettorato del Lavoro il lavoro straordinario non meramente saltuario entro 24 ore dall'inizio e per non avere versata al Fondo per la disoccupazione il contributo del 15 per cento da aprile 1995 a dicembre 1997 per un importo pari a lire 3.169.664.000.
Si ritiene al riguardo di precisare che il ricorso al lavoro straordinario molto spesso è dovuto al mancato cambio-turno, all'assenza cioè del lavoratore di turno (per malattia o altro) che costringe il collega del turno precedente a coprire in parte o
in toto l'orario di lavoro del collega assente.
Circa la denuncia presentata dai lavoratori dell'ILVA S.p.A. con la quale lamentano i soprusi perpetrati dall'azienda ed in particolare che viene loro imposto di effettuare il lavoro straordinario, senza ricevere la corrispondente retribuzione, giova precisare che quei lavoratori corrispondono ad una precisa categoria professionale, alla quale, ai sensi della declaratoria dei livelli prevista dal CCNL delle imprese metalmeccaniche a partecipazione statale, competeva l'ottavo livello.
Ai sensi dell'articolo 3 - comma 2 - del regio decreto n. 1955/23, agli impiegati inquadrati nel predetto livello non si applicano le limitazioni alla durata massima dalla prestazione lavorativa, essendo assimilabili al personale direttivo, il cui trattamento economico complessivo comprendeva anche quello afferente l'eventuale superamento dell'orario di lavoro (40 ore settimanali), mentre prevedeva emolumenti aggiuntivi per le ore di lavoro prestate nelle giornate di sabato e domenica.
È indubbio, in ogni caso, che per il personale inquadrato in quel livello esiste la necessità di tutela dell'integrità psico-fisica e pertanto occorre delimitare la prestazione lavorativa entro un limite temporale globale.
Il suddetto limite può essere individuato dal giudice in relazione alla natura delle funzioni esercitate, alle esigenze di servizio ed al tipo di impresa, come stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 101 del 24.4.75.
Si fa presente, infine, che sulla base della verifica effettuata da funzionari della sede INPS di Taranto, sono state accertate omissioni riguardanti le competenze non corrisposte da parte dell'ILVA per il lavoro


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straordinario prestato dal personale inquadrato nell'ottavo livello.
Dette competenze riguardano, in particolare, il mancato pagamento dal 1994 al 1998 delle maggiorazioni dovute dal datore di lavoro su monte ore di lavoro straordinario pari a n. 49421 e delle retribuzioni relative a n. 49222 ore di straordinario rese nello stesso periodo.
Il totale complessivo delle competenze non corrisposte e non denunciate all'Istituto assicuratore è di lire 1.682.848.000.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

ALBERTO GIORGETTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
le elevate barriere tariffarie imposte dagli Stati Uniti alle importazioni europee stanno oltrepassando ogni ragionevole limite;
più di 200 prodotti hanno infatti tariffe oltre il 18 per cento e abbastanza di frequente tra il 25 ed il 30 per cento;
per alcuni indumenti in lana, le tariffe doganali raggiungono anche il 27 per cento mentre per i tessuti in lana si registrano picchi superiori al 33 per cento;
dazi supplementari si aggiungono su certe categorie di prodotti, calcolati in dollaro per unità di peso;
i dazi sui tessuti di lana hanno raggiunto livelli talmente elevati tanto da far sollevare la protesta degli stessi imprenditori Usa dell'abbigliamento, i confezionisti che importano i tessuti italiani per farne capi di vestiario;
tutto ciò avviene anche a causa del «carousel», il sistema di rotazione dei prodotti inseriti nelle liste delle merci da colpire: gli Usa infatti, per danneggiare il più possibile l'Europa, cambiano ogni sei mesi la lista dei prodotti sottoposti ai terribili dazi del 100 per cento;
il peggio deve ancora venire perché gli Stati Uniti si stanno apprestando a lanciare un pesantissimo attacco commerciale contro l'Europa con sanzioni per 308,2 milioni di dollari, quasi 700 miliardi di lire;
a farne le spese più di ogni altro potrebbe essere proprio l'Italia: dazi punitivi del 100 per cento e del 200 per cento potrebbero infatti essere applicati entro un mese sul prezzo al dettaglio del prosciutto, del pecorino, dell'acqua minerale, dei biscotti e delle conserve vegetali, prodotti tipici dell'industria italiana che hanno conquistato negli ultimi anni quote molto significative del mercato alimentare americano;
coinvolti in questa penalizzazione risultano anche i produttori di alcuni comuni di Arcole, Cologna Veneta, Pressana, Roveredo di Guà, Veronella, Zimella, facenti parte del Distretto 2 - Tessile e abbigliamento dell'area meridionale del Veneto;
complessivamente, le sanzioni contro i soli prodotti italiani mettono a rischio un export valutato in oltre 200 milioni di dollari, l'equivalente di più di 400 miliardi di lire;
le imprese italiane esportano negli Stati Uniti pecorino per un totale di 93,3 milioni di dollari, l'equivalente di oltre 180 miliardi di lire -:
quali provvedimenti immediati ed urgenti si intendano adottare per giungere in tempi brevi ad un accordo anti-sanzioni con gli Stati Uniti, possibilmente prima di ogni dichiarazione ufficiale americana finalizzata a rendere operativi i nuovi ed incredibili dazi commerciali così come minacciati dagli Usa nei confronti dell'Europa ed in particolare modo dell'Italia.
(4-31328)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata sulla base degli elementi forniti a questo Ufficio dalla Direzione Generale per la Politica Commerciale e per la gestione del regime degli Scambi, si precisa quanto segue.


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L'interrogazione in esame pone l'accento su due problemi diversi: i pesanti dazi di importazione imposti dagli Stati Uniti su alcuni nostri prodotti e le misure tariffarie di carattere straordinario, che l'Organizzazione Mondiale del Commercio ha autorizzato quale indennizzo per i danni causati dal mancato adeguamento del regime comunitario di importazione, quale ad esempio quello delle banane.
In merito al primo problema occorre osservare che gli attuali livelli di protezione derivano da negoziati svoltisi in sede GATT-OMC, il cui obiettivo principale è sempre stato prevalentemente quello della riduzione dei dazi, piuttosto che della loro armonizzazione. I differenti livelli di protezione che ancora sussistono anche tra Paesi industrializzati, derivano dalle situazioni di partenza diversificate. Si può comunque rilevare una importante riduzione, al 25 per cento, dei dazi americani nel settore della lana (citato nella presente interrogazione), a seguito dei negoziati dell'Uruguay Round, conclusi nel 1994.
Nella piattaforma negoziale dell'Unione Europea prevista per il nuovo
round è inserito il principio di una maggiore armonizzazione tariffaria. Allo stato attuale risulta comunque difficilmente ipotizzabile che si possa pervenire a riduzioni tariffarie di dazi al di fuori di un negoziato multilaterale. Occorrerà quindi attendere il nuovo round per l'auspicata riduzione dei dazi, soprattutto di quelli più elevati, come quelli statunitensi.
In merito invece al secondo punto, e cioè le misure tariffarie di carattere sanzionatorio, e cioè il sistema di rotazione ogni sei mesi dei prodotti soggetti ai pesanti dazi del 100 per cento, il cosiddetto
carousel, votato nel giugno del 2000 dall'Amministrazione USA, va precisato che, a tutt'oggi, esso non è mai stato applicato.
Consapevole dei gravi danni fino ad oggi provocati dai dazi americani, e non solo nel settore tessile, ma anche su altre importanti produzioni italiane ed europee, la Commissione europea ha richiesto, nel giugno scorso, agli Stati Uniti formali consultazioni in sede Organizzazione Mondiale del Commercio, contestando la legittimità delle disposizioni americane ed avviando la procedura prevista per i casi di contenzioso commerciale. Da parte italiana, questa Amministrazione si e attivata, anche mediante l'intervento diretto del Ministro
pro-tempore On. Fassino, sia nel quadro delle relazioni bilaterali con gli Stati Uniti, per scongiurare quelle misure, sia per sollecitare la modifica del regime di importazione delle «banane», per il quale, come noto, è stato recentemente raggiunto un accordo che potrebbe contribuire a migliorare il clima delle relazioni, ridurre la portata delle misure americane e favorire la soluzione degli altri contenziosi.
Il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero: Mauro Fabris.

GRAMAZIO. - Al Ministro della sanità. - Per sapere - premesso che:
davanti al caos ormai permanente delle strutture sanitarie di Roma, della provincia e del Lazio l'interrogante ritiene necessario che il Ministro della sanità disponga una indagine sulla reale situazione sanitaria ed invii con la massima urgenza nelle strutture sanitarie che ormai sono allo sbando il proprio servizio ispettivo per riferire quindi in Parlamento sulla reale situazione della sanità a Roma e nel Lazio, dopo i gravi fatti avvenuti al policlinico Umberto I dove al pronto soccorso è stata trattata in modo inurbano e vergognoso un'anziana suora che doveva esser ricoverata -:
se sia vero che la direzione generale ha aperto un'indagine amministrativa per colpire i responsabili e se sia vero che i primari responsabili del Dipartimento emergenza accettazione e del pronto soccorso dell'Umberto I abbiano con propria lettera rassegnato le dimissioni dai propri incarichi come ampiamente riportato da alcuni quotidiani romani;
quali iniziative abbia intrapreso il direttore generale del policlinico dottor Riccardo


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Fatarella per nominare i nuovi responsabili dei reparti in oggetto e se sia altresì vero che il primario del pronto soccorso ha dichiarato di non aver mai rassegnato le dimissioni dall'incarico come riportato da alcuni quotidiani romani.
(4-27248)

Risposta. - Dalle notizie acquisite a cura del Commissariato del Governo nella Regione Lazio, di recente pervenute a questo Ministero, risulta che la paziente indicata nell'atto parlamentare in esame si è presentata al Pronto Soccorso del Policlinico Umberto I di Roma alle ore 18,45 del 20 novembre 1999 ed è stata classificata dal triage come codice «verde».
La paziente è stata visitata solo alle ore 21,00, dal medico subentrante nel turno notturno (dopo un sollecito da parte della persona che accompagnava la paziente e dopo l'episodio denunciato dal quotidiano
La Stampa), che ne ha deciso il ricovero presso la II Clinica Medica, dove nel frattempo era stata inviata, sempre dal Pronto Soccorso, un'altra paziente che occupava l'unico letto disponibile.
A questo punto, l'anziana suora veniva riportata al Pronto Soccorso e trascorreva la notte in barella.
La paziente veniva ricoverata solo alle ore 11,45 del giorno seguente.
In base alle testimonianze raccolte presso il personale in servizio, non e stato possibile accertare l'episodio denunciato né, tanto più, sono stati in grado di ricostruire l'episodio il Coordinatore del D.E.A. e il Responsabile dell'attività del Pronto Soccorso.
Al contrario, sono emersi altri inconvenienti gestionali che possono determinare negativi rapporti con i cittadini, quali la mancanza dei cartellini di riconoscimento del personale, l'arbitrario utilizzo del «tu» nei confronti dei cittadini, la disinformazione dei pazienti e dei loro congiunti in merito al tipo di colore loro assegnato ed al relativo significato in termini di gravità e tempi di attesa, l'assenza di coordinamento operativo.
Il coordinatore del D.E.A, ed il responsabile del Pronto Soccorso hanno rassegnato le proprie dimissioni al Direttore Generale del Policlinico Umberto I, che ha provveduto a nominare nuovi responsabili.
Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Grazia Labate.

GRAMAZIO. - Al Ministro della sanità. - Per sapere - premesso che:
in data 20 dicembre 1999 l'interrogante si è recato, unitamente al consigliere regionale Tommaso Luzzi, presso l'autoparco centrale della Croce Rossa Italiana sito in via Pacinotti a Roma;
in tale autoparco vi sono ben tredici ambulanze, sulle venti disponibili, inutilizzate a causa di guasti vari;
le matricole delle suddette vetture sono le seguenti: 14252, 14297, 13474, 14300, 13255, 13157, 12911, 13913, 13538, 11975, 14296, 14298, 13358;
le ambulanze in questione sono, di fatto, sottratte al servizio di emergenza che risponde al numero telefonico 06.5510 -:
quali siano i motivi che rendono inutilizzabili tali mezzi di soccorso;
in quali ruoli vengano impiegati gli autisti delle ambulanze non operanti;
se risponda al vero che gli autisti «disoccupati» siano posti alla guida di auto blu;
se risponda, inoltre, al vero che numerosi «alti esponenti» della Croce Rossa Italiana si rivolgano all'autoparco di via Pacinotti per avere a disposizione auto blu con autista sottraendo, in tal modo, personale preposto ai servizi di emergenza;
se non ritenga, infine, di dover adottare urgenti provvedimenti per porre fine non solo alla cattiva gestione del personale e delle vetture destinate alle emergenze ma anche per evitare che abbiano a verificarsi ulteriori disservizi che, negli ultimi tempi, hanno caratterizzato tragicamente la vita di molti cittadini.
(4-27662)


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Risposta. - A seguito dell'atto parlamentare in esame, l'Associazione italiana della Croce Rossa ha inteso precisare di aver espletato gli opportuni accertamenti presso il Comitato provinciale C.R.I. di Roma.
A seguito di tali accertamenti si è, purtroppo, dovuto rilevare che diverse disfunzioni evidenziate nell'interrogazione stessa si sono in passato verificate.
Al riguardo, è stato sollecitato un intervento del Presidente del Comitato provinciale CRI di Roma, al fine di eliminare le problematiche in questione.
Quanto alla vetustà di diverse ambulanze in dotazione; viene garantito che si sta procedendo alla loro sostituzione, ai sensi della Ordinanza Presidenziale n. 171 del 24 ottobre 2000.
L'Associazione italiana della Croce Rossa ritiene che, in esito agli sviluppi di un programma di riorganizzazione, le disfunzioni lamentate non dovrebbero più riproporsi.
Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Carla Rocchi.

GRAMAZIO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della solidarietà sociale. - Per sapere - premesso che:
il dramma pedofilia è ormai esteso a livello mondiale per l'utilizzo della moderna tecnologia che con l'avvento di internet ha permesso lo sfruttamento fisico e sistematico di migliaia di bambini;
che le recenti polemiche suscitate dalla messa in onda delle immagini dei siti di porno-pedofilia sui telegiornali del TG1 e TG3 hanno evidenziato ancora una volta l'interesse sociale sul problema;
che l'attività dell'associazione Laut (Libera associazione telecomunicazioni) ha evidenziato sul piano strettamente tecnico e sociale l'importanza della missione dell'associazione «telefono Arcobaleno» con cui don Fortunato di Noto ed i suoi collaboratori hanno svolto per tanti anni un'attività di lotta telematica senza precedenti ai siti web di pedofilia oscurandone e quindi decretandone la chiusura di ben 29.000;
che le dichiarazioni di don Di Noto di sospendere l'attività per un tempo indeterminato per le minacce ricevute e per una mancanza di colloquio diretto con le istituzione - ivi inclusa la figura istituzionale del Presidente della Repubblica - denotano un disinteresse totale di questo Governo al problema legato alla porno-pedofilia;
che l'apporto fornito da telefono Arcobaleno alle istituzioni rappresenta l'unica risorsa di speranza per milioni di bambini e ragazzi in tutto il mondo, unitamente alla sicurezza di un futuro meno grigio per le decine di milioni di familiari e persone care che lottano ogni giorno per una società migliore;
che lasciare disperdere un simile patrimonio di tecnologia e di capacità professionale in difesa delle classi più a rischio in assoluto come quella dei bambini e dei ragazzi è quanto di più inverosimile e vergognoso possa fare questo Governo;
che il comprovato disinteresse di questo Governo equivale ad una vera e propria «complicità di regime» con i porno-pedofili -:
quali provvedimenti intenda adottare il Presidente del Consiglio dei ministri per salvaguardare dai porno-pedofili la costruttiva socializzazione messa in atto dalla moderna rete telematica di Internet;
quali provvedimenti intenda adottare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro competente per collaborare attivamente con le associazioni che da anni si occupano di tutela dei minori e lottano contro la pedofilia come telefono Arcobaleno e la associazione Laut;
quali provvedimenti intenda adottare il Presidente del Consiglio dei ministri per fare fronte alla impellente emergenza scatenata dall'improvvisa cessata attività di telefono Arcobaleno.
(4-32744)


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Risposta. - È opportuno, innanzi tutto, premettere che il Governo non ha mai sotto valutato, né tantomeno manifestato «disinteresse» nei confronti del problema pedo-pornografico; ha, infatti attuato, e sta attualmente operando, azioni di gran forza volte a contrastare il fenomeno.
La legge 3 agosto 1998, n. 269 recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù» rappresenta lo strumento legislativo più innovativo ed incisivo nel quale sono, per la prima volta, previsti reati quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la detenzione di materiale pornografico, anche commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica, ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico.
In base all'articolo 14, comma 2, della citata legge n. 269/98, il Servizio di Polizia Postale e delle Telecomunicazioni del Ministero dell'interno, è l'organo preposto alla prevenzione ed al contrasto dei delitti in questione, commessi mediante l'impiego dei sistemi o mezzi di comunicazione telematica.
Presso questo Dipartimento, poi, con decreto 20 gennaio 1999, in applicazione all'articolo 17 della già citata legge 269/98, è stato istituito il Comitato di Coordinamento che, essendo organo di collaborazione interistituzionale, promuove studi ed attività atti a prevenire il fenomeno dell'abuso sui minori.
Con decreto 30 novembre 2000, il medesimo Dipartimento per gli affari sociali ha designato, quale componente del Comitato di Coordinamento, il Prof. Ernesto Caffo, presidente dell'Ente Morale Telefono Azzurro, nota associazione che lotta contro l'abuso e lo sfruttamento dei minori.
Successivamente alla riunione tenutasi a Palazzo Chigi il 16 ottobre 2000, volta a programmare nuove misure di contrasto al fenomeno, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha espresso la volontà di portare al prossimo
summit del G8 il problema dell'infanzia violata.
Infine, con decreto 17 gennaio 2001, il Dipartimento per gli affari sociali ha nominato don Fortunato Di Noto componente del Comitato di Coordinamento
ex articolo 17, 1. 2669/98.
Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

LANDI DI CHIAVENNA. - Al Ministro della sanità. - Per sapere - premesso che:
l'istituto tecnico commerciale «Carmine» di San Vittore Olona (Milano), Via XXIV maggio 28, stante comunicazione diffusa dalla emittente radiofonica Radio Reporter, organizza «un corso privato di laurea in fisioterapia»;
il citato corso ha durata di tre anni, frequenza serale, propone un tirocinio espletabile presso strutture sanitarie pubbliche, viene offerto al costo di sei milioni su base annua ed infine è inquadrato in una non meglio specificata attività di «libera università»;
l'articolo 6 comma 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni definisce i rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le università al fine di regolare la formazione del personale sanitario infermieristico tecnico e della riabilitazione;
gli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 229 del 1999 determinano le modalità e le procedure per la individuazione delle strutture sanitarie da accreditare per la formazione e l'espletamento dei diplomi universitari del personale sanitario;
per accedere ai corsi di diploma universitario di fisioterapista risulta necessario espletare le prove selettive del numero programmato dal Ministero per l'università e la ricerca scientifica -:
se l'istituto «Carmine» di S. Vittore Olona sia abilitato ad espletare corsi privati di laurea in fisioterapia;
quale istituzione pubblica abbia autorizzato detto Istituto tecnico commerciale ad organizzare i predetti corsi sotto l'egida di una libera università non meglio definita;


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se il diploma rilasciato dalle istituzioni private quali Il Carmine siano riconosciuti legalmente;
quali e quanti siano i terapisti della riabilitazione e fisioterapisti che esercitano, pur se privi di un titolo di laurea riconosciuto;
quali iniziative, in presenza di violazione di legge, il ministro intenda assumere a tutela della categoria dei fisioterapisti;
quale sia l'orientamento del Governo in proposito al corso di laurea specializzante previsto dalla legge n. 251 del 2000.
(4-32607)

Risposta. - Com'è noto, l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ha riservato al Ministro della Sanità il compito di individuare le figure professionali, con i relativi profili, che operano nel comparto sanitario.
Dal 1994 ad oggi risultano individuate, con vari decreti ministeriali aventi natura regolamentare, ventidue figure professionali, per sedici delle quali sono stati definiti anche gli Ordinamenti Didattici dei relativi corsi di formazione in ambito universitario (Diploma Universitario triennale).
Con decreto del Ministro della Sanità n. 741 del 14 settembre 1994 è stata individuata la figura professionale del fisioterapista ed il relativo profilo.
Il titolo che si consegue a compimento del relativo corso universitario è abilitante all'esercizio della professione sanitaria di fisioterapista.
Il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 24 settembre 1997, emanato di concerto con il Ministro della Sanità, ha stabilito i requisiti d'idoneità delle strutture per i diplomi universitari dell'area medica.
Si rammenta che l'accreditamento delle strutture come sedi di corso universitario compete ai singoli atenei, per il tramite di apposite convenzioni e che gli atenei sede di formazione universitaria sono individuati, a norma di legge, dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
Con decreto del Ministro della Sanità emanato di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 27 luglio 2000, pubblicato sulla G.U. della Repubblica italiana n. 190 del 16 agosto 2000, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 42/99, sono stati individuati i titoli conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, da considerare equipollenti al diploma universitario di fisioterapista di cui al decreto ministeriale n. 741/94, ai fini dell'esercizio professionale e della formazione post-base.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 251 del 10 agosto 2000, il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica di concerto con il Ministro della Sanità, individua con uno o più decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti delle professioni sanitarie.
Allo stato attuale i competenti Dipartimenti dei Ministeri implicati nell'emanazione di detto provvedimento sono impegnati nell'attuazione della citata norma, anche alla luce della riforma più generale dei corsi universitari, specializzanti e non, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Grazia Labate.

LUCCHESE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere:
in dettaglio i finanziamenti concessi dal Commissario governativo del Giubileo, Rutelli, alle Associazioni, club, diocesi, conventi, ed altre organizzazioni di varia natura.
(4-32045)

Risposta. - In merito all'interrogazione indicata, cui si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
I finanziamenti, previsti dalla legge n. 65 1/96 in ragione di complessive lire 3.500.000.000.000 e finalizzati al «Piano degli interventi connessi alle celebrazioni per il Grande Giubileo dell'anno 2000 a


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Roma e nel Lazio», sono stati assegnati dalla Commissione istituita ex L. 651/96 per la realizzazione degli interventi inclusi nel Piano ai fini della ottimizzazione dell'accoglienza in occasione del Giubileo e composta da:
1) Ministro dei Lavori Pubblici con delega per Roma Capitale e Giubileo 2000, presidente della Commissione;
2) Ministro per l'Ambiente;
3) Ministro dei Trasporti;
4) Ministro per i Beni e le Attività culturali;
5) Sindaco di Roma, on. Francesco Rutelli;
6) Presidente della Regione Lazio;
7) Presidente della Provincia di Roma;
8) Presidente della Provincia di Latina;
9) Presidente della Provincia di Rieti;
10) Presidente della Provincia di Viterbo;
11) Presidente della Provincia di Frosinone;
12) dott.ssa Daniela Barbato - Coordinatore dell'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi - Presidenza del Consiglio dei Ministri, segretario della Commissione.

I finanziamenti, pertanto, non sono stati concessi dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento operativo degli interventi e dei servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000 nell'ambito del territorio comunale di Roma, nominato nella persona del Sindaco di Roma, con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1997, ma dalla Commissione competente.
Il Sindaco Commissario, sulla base di tale decreto, aveva esclusivamente potere di proposta di riparto delle risorse, proposta che in sede di Commissione è stata valutata ed armonizzata sulla base delle diverse esigenze che i singoli soggetti istituzionali competenti hanno di volta in volta rappresentato.
Nessuna associazione o club o organizzazione di varia natura è presente nel Piano.
Viceversa «diocesi e conventi», in quanto enti ecclesiastici segnatamente previsti dalla L. 651/96, proprietari di beni immobili di pregio storico-artistico, sono risultati assegnatari di finanziamenti per la realizzazione di restauri o di strutture finalizzate all'accoglienza giubilare. Senza allocazione di alcuna risorsa finanziaria, ma solo con il beneficio di procedure acceleratorie, sono stati inclusi nel Piano taluni soggetti privati per l'adeguamento funzionale di strutture ricettive a basso costo.
Il Ministro dei lavori pubblici: Nerio Nesi.

MALENTACCHI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
nella mattina di domenica 1 ottobre 2000, nell'azienda di produzione di funghi champignon «Valfungo» di San Sepolcro (Arezzo), Lucia Biasi, un'operaia di 48 anni, è rimasta travolta ed uccisa dal cedimento delle vasche di coltivazione ricolme di terriccio e funghi;
l'incidente poteva assumere le proporzioni della tragedia: nell'azienda in quel momento erano a lavoro 15 operai, di cui sei sono rimasti bloccati e feriti nel crollo;
secondo fonti sindacali le vasche di terriccio non erano a norma ed i rischi per i lavoratori facilmente prevedibili, ma nessuna autorità di sarebbe mossa per imporre all'azienda la messa in sicurezza della stessa;
l'ennesimo «omicidio bianco» rende indifferibile la riorganizzazione ed il potenziamento sul territorio delle strutture preposte alla prevenzione degli infortuni, non essendo più tollerabile che il mondo del lavoro versi un così alto tributo di sangue all'economia del Paese -:
quali siano la dinamica dei fatti e le ragioni del mancato intervento preventivo delle autorità preposte;


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se non intenda emanare disposizioni ad hoc per la sicurezza degli impianti adibiti alla produzioni dei funghi coltivati, con la particolare attenzione alla struttura delle vasche, alla presenza e praticabilità di vie di fuga e di uscite di emergenza.
(4-31718)

Risposta. - In ordine al suindicato atto parlamentare, che solleva la scottante questione della sicurezza sui luoghi di lavoro si intende sottolineare subito che il Governo presta da sempre una particolare attenzione a questo tema. Come è stato reso noto, recentemente, nella «conferenza stampa sulla campagna contro gli infortuni», il Governo e il Parlamento negli ultimi diciotto mesi hanno assunte molte decisioni e adottato importanti strumenti normativi, tutti finalizzati a combattere le morti bianche, gli infortuni sul lavoro le malattie professionali e il lavoro nero. Oggi, comunque, si ha la consapevolezza che la battaglia contro queste tragedie quotidiane deve ricorrere a più strumenti, primo tra tutti, la prevenzione e la repressione di comportamenti illegali ed illeciti. A tale riguardo, si sottolinea il sensibile aumento, registrato nell'anno appena trascorso, dell'azione di vigilanza operata dagli ispettori e dalla task force dei Carabinieri. Tale aumento sarà ancora maggiore a partire da quest'anno, grazia ai mille ispettori in più che la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) consentirà di assumere. Si ritiene, comunque, necessario un salto culturale, capace di far comprendere il disvalore profondo della violazione delle regole di tutela della sicurezza del lavoro e la sproposizione tra costo delle misure per la sicurezza ed il valore dell'integrità fisica dei lavoratori.
Sul piano normativo, si ricorda, poi, l'impegno assunto con la «Carta 2000», nel convegno internazionale di Genova, che prevedeva l'adozione di 24 atti normativi secondari, tutti già definiti, fatta eccezione per 3 che sono in fase di elaborazione, (allo scopo è stato costituito un coordinamento interministeriale di cui fanno parte i Sottosegretari e i funzionari dei diversi Ministeri interessati). Si aggiunge a ciò, il «Piano d'Azione contro gli infortuni sul lavoro», approvato il 5 maggio 2000 dal Consiglio dei Ministri. Si ricordano, poi, di seguito una serie di misure adottate:
l'approvazione di un piano di ispezioni congiunte INAIL. Ministero Lavoro,
l'approvazione della legge contro le offerte anomale negli appalti pubblici per rendere incomprimibili, nelle gare, i costi contrattuali del lavoro e quelli legati alla sicurezza del cantiere,
l'approvazione del regolamento che consente la concessione di 600 miliardi da parte dell'INAIL per investimenti nelle piccole e medie imprese a favore dei piani aziendali per la sicurezza e la formazione,
le disposizioni per regolamentare e rendere certo il diritto di informazione sui piani di sicurezza ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
l'inserimento della materia «sicurezza sul lavoro» nella forma dell'obbligo formativo: si intende altresì, destinare una quota significativa delle risorse dei piani formativi a progetti aziendali, territoriali o settoriali rivolti alla sicurezza nei luoghi di lavoro,
l'aumento della base di calcolo per le rendite INAIL,
i nuovi criteri per la rivalutazione annuale delle rendite INAIL sulla base dell'aumento del costo della vita,
le misure per favorire l'emersione del lavoro nero e i contratti di riallineamento,
l'emanazione del decreto ministeriale 19 maggio 1999 sui lavori maggiormente usuranti.

In particolare, per rispondere al quesito specifico posto dall'interrogante inerente all' infortunio che si è verificato l'1/10/2000, nell'azienda agricola di «Valfungo di Lorenzo Montesi», si rappresentano gli esiti degli accertamenti effettuati dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Arezzo.
L'azienda occupa 44 operai agricoli a tempo indeterminato e 63 operai agricoli avventizi, nonché 7 impiegati ed 1 dirigente.


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L'infortunio plurimo, nel quale sono stati coinvolti 14 lavoratori, uno dei quali purtroppo mortale, si è verificato all'interno di due grandi capannoni in muratura, utilizzati per la coltivazione dei funghi. Ciascun capannone è suddiviso da tramezzi, anch'essi in muratura, in ampi spazi dette «celle». All'interno di queste ultime, si trovano tre grandi scaffalature metalliche larghe circa 150 cm, lunghe 30 m. e alte circa 4 m., che su sei ripiani posti ad altezze diverse, su un apposito terriccio, permettono la coltivazione dei funghi.
Gli accertamenti sulla dinamica e sulle responsabilità dell'infortunio sono stati delegati dalla Procura della Repubblica al Servizio di Prevenzione della A.S.L. n. 8 di Arezzo e ai Carabinieri di San Sepolcro e le indagini sono ancora in corso.
Dalla verifica dei rapporti di lavoro è risultato che tutti i lavoratori infortunati, compresi 3 cittadini extracomunitari, erano regolarmente assunti. Il personale occupato è prevalentemente femminile, di fatto dei 14 infortunati, 13 (compresa la deceduta) sono donne.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

MAMMOLA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
la normative attualmente in vigore prevedono che soggetti ed aziende interessati ad avere rapporti di lavoro, di natura diretta o indiretta, con settori riservati della Pubblica amministrazione, debbono ottenere preventivamente il nulla osta di segretezza;
tale nulla osta è richiesto quale elemento vincolante anche per la partecipazione alle gare di appalto che la stessa pubblica amministrazione bandisce per la fornitura di beni o servizi legati ad aree riservate o coperte dal segreto militare;
in talune situazioni a soggetti che hanno chiesto il nulla osta è stato preventivamente comunicato che i tempi necessari per il rilascio non erano né certi né tantomeno brevi e che si sarebbero potuti protrarre persino per un anno -:
se la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai cui uffici è attribuita la competenza per il rilascio dei nulla osta di segretezza, sia a conoscenza delle circostanze riportate in premessa;
quali siano effettivamente i tempi medi occorrenti per il rilascio dei «nos»;
se non si ritenga necessario attivare meccanismi (tempistica celere e certificazioni temporanee o provvisorie eccetera) che non consentano fenomeni di esclusione «mirata» di potenziali fornitori che non abbiano la disponibilità dei tempi tecnici necessari per ottenere l'abilitazione nel periodo intercorrente fra la data di pubblicazione dei bandi di gara e la data di scadenza delle offerte, con evidente lesione dei principi della libera concorrenza e del mercato e con quasi certo danno alle casse dello Stato.
(4-29763)

Risposta. - Il Comitato Esecutivo per i servizi di Informazione e di Sicurezza (CESIS), ha fatto presente che le cosiddette «abilitazioni di sicurezza», che vengono rilasciate a società e ditte che partecipano a gare per l'acquisizione di commesse classificate, rappresentano l'atto conclusivo di un'articolata istruttoria, diretta a verificare l'affidabilità di persone che, in ragione degli specifici incarichi che sono chiamate a svolgere, devono prendere cognizione di documenti e materiali classificati.
La natura del procedimento, cui partecipano organi di più Amministrazioni dello Stato, chiamati a svolgere oltre ai descritti accertamenti di sicurezza soggettivi, anche altri di carattere oggettivo, comporta necessariamente il decorso di tempi tecnici non facilmente comprimibili.
Occorre comunque precisare che alcuni riflessi negativi, evidenziati nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto, potrebbero essere attenuati laddove gli enti appaltanti limitassero le richieste di abilitazioni ai soli casi di effettiva necessità, relativamente a quelle gare le cui attività siano riferibili concretamente


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agli interessi tutelati dall'articolo 12 (atti, documenti e notizie da ritenere coperti dal segreto di Stato) della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e dall'articolo 6 (persone da escludere da incarichi che comportano la conoscenza di notizie segrete) del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161.
Per quanto riguarda, infine, la possibilità di attribuire abilitazioni temporanee o provvisorie, si fa presente che le disposizioni vigenti ne prevedono il rilascio per i Nulla Osta di Segretezza (NOS) individuali e, in ogni caso, sulla base di una dichiarazione di affidabilità e garanzia fornita da persone già abilitate.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Enrico Micheli.

MANTOVANO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 58 del 1992 ha soppresso l'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici, e all'articolo 4 elencava le disposizioni per l'opzione del personale dipendente, consentendo i scegliere liberamente se conservare la qualifica di pubblico dipendente, transitando in altra pubblica amministrazione in ambito provinciale, o passare con contratto privato alle dipendenze dell'Iritel spa, e qui di in Telecom Italia spa;
nell'agosto 1993 il Ministro per la funzione pubblica ha emanato un decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66-bis del 20 agosto 1993, con il quale, in applicazione del suddetto articolo 4 della legge n. 58 del 1992, doveva fissare termini, modalità e posti nella pubblica amministrazione per l'opzione del suddetto personale Asst. Tale decreto non ha garantito l'opzione per tutti i dipendenti, anzi è stata rilevata una sperequazione fra i dipendenti delle diverse aree geografiche del Paese: infatti i posti messi a disposizione per i dipendenti del meridione sono stati individuati per le basse qualifiche professionali e in numero insufficiente a garantire un utile collocazione in ambito pubblico in sede provinciale, come contemplato nell'articolo 4 della già citata legge n. 58 del 1992;
in considerazione di ciò i dipendenti A.S.S.T. di Lecce, non potendo optare per la permanenza nel pubblico impiego, hanno effettuato ricorso al Tar di Lecce con richiesta di sospensiva. Tale richiesta è stata rigettata sia dal Tar di Lecce che dal Consiglio di Stato, in quanto non ricorrerebbero i presupposti di urgenza e il danno immediato. Il ricorso è stato successivamente deciso nel merito dal Tar Lazio sezione I, con sentenza negativa (sentenza n. 2175/1999). Nelle motivazioni della sentenza il Tar riconosce il diritto dei ricorrenti a permanere pubblici dipendenti come previsto dalla legge n. 58 del 1992, ma nell'esaminare le situazioni personali ha ritenuto il ricorso inammissibile, perché è stata liquidata la buonuscita da pane dell'Enpas (Inpdap). Tuttavia tale buonuscita doveva essere erogata ai ricorrenti semplicemente in quanto transitati come dipendenti privati in Iritel/Telecom, anche se contro la loro volontà in quanto, come precedentemente ricordato, i posti messi a disposizione dal Ministro per la funzione pubblica per poter esercitare il diritto di opzione erano relativi alle sole basse qualifiche funzionali;
nel frattempo sono stati presentati altri ricorsi al Tar da parte di ex dipendenti Asst. delle regioni Sardegna, Sicilia e Lazio per casi analoghi a quelli denunciati dai ricorrenti di Lecce; tali ricorsi sono stati accolti, nonostante la buonuscita Enpas fosse già stata liquidata ai ricorrenti della Sicilia e della Sardegna, e quest'ultimo fossero già transitati nel pubblico impiego (Università di Cagliari);
fra gli altri ricorrenti, il signor Fuso Paolo (VII qualifica funzionale nell'A.S.S.T.) quando era ancora pubblico dipendente, essendo i posti messi a disposizione dal Ministro della funzione pubblica per esercitare il diritto di opzione relativi alle sole basse qualifiche, in data 22 ottobre 1993 ha presentato allo stesso Ministero


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per la funzione pubblica la richiesta nominativa dell'Università agli studi di Lecce in applicazione dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 per il passaggio ad altra amministrazione dello Stato. Il Ministero per la funzione pubblica non ha consentito il passaggio (in conseguenza di ciò è stato presentato ricorso al Tar Lazio - ricorso n. 7493 del 1996). Viceversa i ricorrenti della Sardegna sono già transitati nei ruoli dell'università agli studi di Cagliari, in applicazione del medesimo articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 1957, con decreto del Ministro per la funzione pubblica del 14 novembre 1996;
nel passaggio forzato in Iritel/Telecom i ricorrenti hanno perduto la possibilità di carriera, anzi sono stati degradati a mansioni esecutive pur avendo superato per l'accesso nell'Asst un concorso pubblico nella carriera di concetto, compresi i dipendenti che nell'Asst avevano già la qualifica di coordinamento (revisori tecnici coordinatori VII qualifica funzionale). In aggiunta le ferie sono passate da 32 giorni a 26 giorni l'anno, si è perduto il congedo straordinario e l'orario di servizio settimanale è passato da 36 ore a 38 ore e 20 minuti con orario spezzato -:
quali provvedimenti intenda adottare per dare piena ed effettiva attuazione al decreto del Ministro per la funzione pubblica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66-bis del 20 agosto 1993, in applicazione dell'articolo 4 della legge n. 58 del 1992, relativamente al personale dell'Asst, in particolare della provincia di Lecce, ovviando alle succitate disparità di trattamento.
(4-31736)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione indicata dalle indagini esperite dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Lecce, è emerso quanto segue.
Effettivamente, come rappresentato dall'interrogante, risulta che tutto il personale della soppressa Azienda di Stato per i servizi Telefonici della provincia di Lecce, con una sola eccezione, è transitato in Intel/Telecom in quanto i posti disponibili presso la P.A., individuati dal Ministero per la Funzione Pubblica, con decreto del 7.8.1983, erano per qualifiche professionali ritenute non soddisfacenti dagli interessati.
A seguito di un accordo con le OO.SS., il personale suddetto è stato inquadrato negli organici della nuova Società in profili professionali equivalenti a quelli attribuiti dall'Azienda di provenienza; alcuni lavoratori, però, si sono rivolti al Giudice chiedendo un diverso inquadramento e sono in attesa dell'esito della causa.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

MANTOVANO. - Al Ministrodella sanità. - Per sapere - premesso che:
la legge 19 luglio 2000 n. 203 stabilisce all'articolo 1 che, in caso di comprovata utilità, i medicinali classificati nella fascia c) di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 sono a totale carico del servizio sanitario nazionale nei confronti dei titolari di pensione di guerra diretta vitalizia, poiché le leggi 15 luglio 1950 n. 539 e 3 aprile 1958 n. 474, unitamente alle pronunce del Consiglio di Stato, equiparano la condizione degli invalidi di guerra a quella degli invalidi per servizio, il beneficio prima ricordato dovrebbe intendersi esteso anche a costoro: tuttavia l'esplicita esclusiva menzione dei titolari di pensione di guerra indurrebbe a non ricomprendere anche i mutilati per servizio, se quest'ultima fosse l'interpretazione corretta, ci si troverebbe di fronte a una evidente disparità di trattamento, rilevante sotto il profilo della legittimità costituzionale -:
se il ministro interrogato intenda esteso il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000 n. 203 anche agli invalidi per servizio, ovvero, se cosi non fosse, quali urgenti iniziative intenda adottare per eliminare l'anomalia segnalata.
(4-33267)


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Risposta. - La legge 19 luglio 2000, n. 203, che garantisce l'erogazione gratuita dei farmaci classificati nella fascia c) prevista dalla L. n. 537/93, agli invalidi di guerra, è di iniziativa parlamentare e su di essa il Governo non ha espresso parere contrario solo in considerazione del numero estremamente ridotto dei beneficiari e del limitato impegno finanziario che ne consegue.
D'altro canto, la stessa formulazione della legge 19 luglio 2000, n. 203, non consente interpretazioni estensive volte a riconoscere il beneficio della gratuità dei medicinali di classe C) anche agli invalidi per servizio.
Questo Ministero non è a conoscenza di iniziative che vadano in tale direzione; comunque, queste ultime dovrebbero essere supportate da adeguata copertura finanziaria, atteso che lo stanziamento attualmente previsto dalla Legge n. 203/2000 è rapportato al numero dei soli invalidi di guerra.
Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Grazia Labate.

MATACENA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il giorno 8 febbraio 2000, il signor Ficara Giovanni, nato a Reggio Calabria il 23 agosto 1944, già detenuto presso la casa circondariale di Spoleto ed affetto da neoplasia polmonare, con metastasi locoregionali epatiche e surrenali, su disposizione della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria e del Magistrato di Spoleto, veniva trasferito dal centro clinico della casa circondariale di Pisa all'ospedale civile della stessa città, dove decedeva, immediatamente, dopo un giorno di chemioterapia (9 febbraio 2000);
il signor Ficara già nel mese di ottobre 1999 segnalava agli agenti della casa circondariale di Spoleto, ove si trovava sottoposto al regime di cui all'articolo 41-bis O.P., di avere dei disturbi intestinali, per cui, dopo alcuni accertamenti, in data 8 gennaio 2000, lo stesso venne trasferito d'urgenza presso il C.D.T. della casa circondariale di Pisa;
i sanitari di quel centro diagnosticavano una «gastralgia e dispnea da sospette metastasi epatiche e polmonari da probabile tumore primario gastro-intestinale»;
in data 14 gennaio 2000 i sanitari del C.D.T. della casa circondariale di Pisa trasmettevano una prima relazione alla Corte di Assise di Reggio Calabria con la quale si certificava che il Ficara versava in condizioni generali di salute seriamente compromesse e che il protrarsi della detenzione creava pregiudizio alla salute e, pertanto, risultava incompatibile;
la Corte di Assise di Reggio Calabria, presieduta dal dottor Franco Greco, in data 17 gennaio 2000 disponeva, dietro deposito di istanza di scarcerazione dei legali del Ficara, di doversi procedere con perizia nominando quale C.T.U. il dottor Giuseppe Strati, medico della polizia di Stato, per accertare se le condizioni di salute del Ficara fossero o meno compatibili con il regime della detenzione;
il dottor Strati nella perizia, depositata il 27 gennaio 2000, concludeva nel modo seguente: «stato ansioso depressivo reattivo in soggetto con microcitoma polmonare apicale destro con metastasi epatiche e gravi alterazioni bioumorali, accertato clinicamente e strumentalmente presso il centro clinico penitenziario di Pisa. L'affezione tumorale in diagnosi anche se è da ritenersi di una certa gravità risponde generalmente bene alla chemioterapia specifica, che dovrebbe essere attuata urgentemente in divisione oncologica ospedaliera. Al quesito posto, si può concludere che le attuali condizioni di salute del periziando sono da ritenersi temporaneamente incompatibili con lo stato di custodia cautelare in carcere»;
il dottor Greco convocava la Corte per il pomeriggio dello stesso 27 gennaio ma, invece di attenersi a quelli che erano i risultati clinici della perizia e delle diverse missive inviate dal responsabile del centro clinico penitenziario di Pisa, trasmetteva il


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tutto al Magistrato di sorveglianza di Spoleto per i provvedimenti d'urgenza ex articolo 11 O.P.;
in data 30 gennaio 2000 il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, dottoressa Matilde Carpinella, informava il Presidente Greco di non poter adottare il provvedimento ex articolo 11 comma 2 O.P. perché «ne difettano i presupposti» in quanto la relazione a firma del professor Francesco Ceraudo, dirigente del C.D.T. di Pisa «evidenziava: a) da un lato, che il recluso versa in gravissime condizioni di salute, assolutamente incompatibili con la detenzione; b) dall'altro, che le uniche cure di cui il medesimo allo stato necessita consistono in cicli di chemioterapia che possono essere eseguiti, oltre che presso un ospedale civile, presso lo stesso C.D.T. dove è ricoverato e, che, tuttavia, tali cure non vengono concretamente apprestate a causa del rifiuto espresso per iscritto dal Ficara, anche rispetto ad un suo trasferimento in ospedale»;
invece, la relazione del professor Ceraudo concludeva testualmente: «in queste condizioni psicofisiche la carcerazione perde addirittura persino la sua funzione e si traduce in un atto di tortura. Si esprime la valutazione di assoluta incompatibilità con lo stato di carcerazione, con l'assicurazione che verrà perpetrato ogni tentativo di convincimento per la necessità di un'immediata ospedalizzazione»;
considerato che:
il Presidente della Corte d'Assise di Reggio Calabria, dottor Franco Greco, invece di decidere sull'istanza di revoca avanzata dai legali del Ficara, emetteva un provvedimento ad avviso dell'interrogante abnorme, non rispondendo a quelle che erano state le richieste difensive e a quello che era stato il quesito posto al C.T.U. e, cioè, se le condizioni del detenuto fossero o meno compatibili con il regime carcerario;
le conclusioni cui era arrivato il dottor Giuseppe Strati non erano sicuramente esatte, atteso che il signor Giovanni Ficara è deceduto il giorno successivo al suo ricovero presso l'ospedale civile di Pisa e dopo solo un giorno di chemioterapia;
le conclusioni cui era giunta la dottoressa Carpinella, Magistrato di sorveglianza di Spoleto, erano diametralmente opposte a quelle, prese a giustificazione del suo provvedimento, del Direttore del C.D.T. di Pisa, professor Ceraudo;
ritenuto che:
vani sono risultati tutti i tentativi e gli appelli, a tutti i livelli istituzionali, della famiglia Ficara acché il loro congiunto potesse avere una terapia adeguata tale da consentirne la sopravvivenza per qualche tempo ancora;
addirittura, ad una persona che aveva le ore contate, è stato, perfino, impedito di vedere i familiari, atteso che la moglie e la figlia, negli ultimi otto giorni prima del decesso, sono state lasciate dietro la porta del centro clinico, prima, e dell'ospedale, poi, ed avvisate, e fatte entrare, solo due ore dopo la morte del congiunto -:
se non intenda disporre una immediata ispezione ministeriale presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria propedeutica ad una eventuale azione disciplinare in relazione alla serie di irregolarità sopra esposte, soprattutto a carico del dottor Franco Greco presidente della Corte d'Assise di Reggio Calabria;
se analoghe iniziative non si intendano avviare a carico della dottoressa Matilde Carpinella, Magistrato di Sorveglianza di Spoleto;
se il comportamento professionale tenuto dal C.T.U., dottor Giuseppe Strati, sia conforme alla vigente normativa in tema di consulenza o non sia viziato da negligenza, imprudenza ed imperizia, atteso che dopo appena diciotto giorni della visita il Ficara è deceduto, e se lo stesso sia, o meno, in possesso di specializzazione oncologica;
quali provvedimenti di propria competenza si intendano adottare nei confronti di tutti coloro che, in un accanimento


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incredibile ed indegno per il genere umano, che ha nella Pietà uno tra i primi valori e segni di distinzione dalle bestie, hanno concorso a far agonizzare e morire da detenuto un uomo, che, ironia della sorte, proprio in questi giorni sarebbe stato, comunque, scarcerato per decisione della Suprema Corte di Cassazione, che ha annullato, senza rinvio, opposta determinazione del Tribunale della Libertà di Reggio Calabria.
(4-29426)

Risposta. - L'atto di sindacato ispettivo indicato si riferisce al decesso del detenuto Giovanni Ficara, affetto da neoplasia polmonare, avvenuto il 9.2.2000 presso l'Ospedale Civile di Pisa, ove il medesimo era stato trasferito dal Centro clinico della locale casa circondariale. L'interrogante si duole dell'asserito ritardo con cui sarebbe stato disposto il trasferimento del detenuto in un centro attrezzato per la somministrazione della terapia adeguata alla grave malattia da cui era affetto, ritardo ascrivibile, a suo avviso, ai provvedimenti assunti, secondo le rispettive competenze, dal presidente della Corte di assise di Reggio Calabria e del magistrato di sorveglianza di Spoleto.
In merito alle vicende le competenti articolazioni ministeriali, sulla base di tutti gli acquisiti elementi di conoscenza e ricostruzione dei fatti hanno concordemente rassegnato conclusioni ampiamente liberatorie nei confronti dei magistrati suddetti. Ciò considerato che dalle risultanze istruttorie è emersa la corretta e tempestiva trattazione, sotto il profilo processuale, delle istanze relative allo stato di salute del detenuto, avuto riguardo ai tempi necessari per accertare, con il massimo scrupolo, le effettive condizioni del Ficara cui peraltro erano ascritti delitti particolarmente gravi (associazione per delinquere di stampo mafioso, più omicidi pluriaggravati, un tentato omicidio, nonché altri reati minori quali detenzione abusiva di armi, ricettazione, estorsioni). Occorre anche tener conto del fatto che lo stesso Ficara aveva già subito condanna all'ergastolo in primo grado ed era altresì sottoposto allo speciale regime detentivo previsto dall'articolo 41-
bis O.P.
Alla stregua di quanto sopra e salvi ovviamente i rimedi endoprocessuali previsti dal codice di rito, non si ravvisano profili di censurabilità in sede amministrativa dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza di Spoleto che, sulla base delle relazioni del sanitario dell'istituto penitenziario prima e del Direttore sanitario della Casa circondariale di Pisa, poi, ebbe a rigettare l'istanza di ricovero del Ficara in una struttura sanitaria pubblica ex articolo 11 O.P.; allo stesso modo si sottraggono a rilievi le decisioni della Corte di assise di Reggio Calabria che, in conformità alle conclusioni rassegnate dal perito d'ufficio, ha respinto la richiesta del Ficara di conversione della misura della detenzione in carcere in quella degli arresti domiciliari presso un luogo esterno di cura.
I suddetti provvedimenti, infatti, certamente insindacabili nel merito in questa sede, risultano adeguatamente motivati con riferimento sia alle disposizioni di legge applicate, sia ai pareri sanitari richiesti e acquisiti e non presentano quindi quei profili di abnormità, macroscopica illegittimità o strumentale esercizio delle funzioni in presenza dei quali soltanto si potrebbe dar corso alle iniziative di competenza del Ministero della Giustizia sollecitate dall'interrogante.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

MENIA. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
numerosi comandanti di marina mercantile, prepensionati a 55 anni nel 1987 dalle rispettive compagnie di navigazione, riuscirono per via giudiziale a farsi riconoscere il diritto al lavoro per altri due anni e furono pertanto messi in pensione nel 1989;
successivamente, il decreto interministeriale dei Ministri del lavoro e del tesoro del 2 febbraio 1999 ha disposto la rivalutazione delle pensioni Inpdai aventi decorrenza anteriore al 1988, concludendo così


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l'iter procedurale della travagliata questione delle pensioni cosiddette «d'annata», riguardanti il 40 per cento circa dei pensionati Inpdai;
la vicenda aveva avuto inizio nel 1993, anno in cui fu approvata la legge n. 573 che, a far data dal 1 luglio 1994, riconosceva ai pensionati ante 1988 il diritto ad un adeguamento della propria pensione, da stabilirsi in misura compatibile con l'equilibrio finanziario dell'Inpdai;
tale legge faceva seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 57/93 che richiamava esplicitamente il legislatore ad attuare «un intervento di razionalizzazione complessiva volta a ripristinare la legittimità del tessuto normativo», con conseguente armonizzazione dell'andamento dei trattamenti pensionistici, in particolare di quelli ante 1988 fortemente penalizzati a causa del mancato aggiornamento, per lungo tempo, del massimale pensionistico;
il decreto interministeriale in questione ha escluso dal riallineamento coloro che sono andati in pensione dopo il 1988 e, pertanto, anche i succitati comandanti di marina mercantile (in pensione dal 1989) che, pur con un maggior numero di anni di lavoro e contributi versati, percepiscono attualmente una pensione annua inferiore di circa 10 milioni lordi rispetto a quella dei loro colleghi prepensionatisi nel 1987;
nonostante l'Inpdai abbia più volte garantito un intervento per eliminare tale ingiustificata sperequazione, a tutt'oggi nulla è avvenuto -:
quali iniziative intenda intraprendere per estendere la rivalutazione prevista dal decreto-legge 2 febbraio 1999 anche agli ex comandanti di marina mercantile andati in pensione nel 1989.
(4-28181)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione indicata, riguardante la sperequazione fra le prestazioni pensionistiche INPDAI decorrenti in data antecedente o successiva al 1988, si fa presente che l'inflazione ed il sistema di calcolo introdotto dalla legge n. 160/88 hanno comportato, a suo tempo, l'erosione del valore delle pensioni erogate antecedentemente al 1988 (le cosiddette pensioni d'annata).
Pertanto, al fine di riallineare i due trattamenti pensionistici - antecedente e successivo al 1988 - sono stati emanati alcuni provvedimenti legislativi, quali le leggi n. 544/88 e n. 537/93.
Le modalità di calcolo dettate dalle predette normative hanno evidenziato incongruità in alcune prestazioni, che sebbene liquidate successivamente al 1988, non hanno di fatto usufruito dei benefici della L. 160/88, in quanto riferite a retribuzioni effettive che non superavano neppure i massimali vigenti anteriormente al 1988 e, pertanto, seppure liquidate inizialmente in misura maggiore di quelle concesse in epoca anteriore, si sono viste superare nel tempo da queste ultime.
L'INPDAI, interpellato in merito, ha precisato che la disparità di trattamento ha carattere di generalità ed è dovuta esclusivamente alla diversa incidenza, sul calcolo delle pensioni, delle retribuzioni percepite.
L'Istituto ha fatto poi presente che, su tale fattispecie, la Corte Costituzionale si è già pronunciata due volte, respingendo in entrambi i casi l'eccezione di incostituzionalità delle norme impugnate (ultima sentenza 27 novembre-11 dicembre 1997, n. 386).
Si precisa, comunque, che la problematica connessa alla rivalutazione delle cosiddette pensioni d'annata è oggetto di discussione del Tavolo Tecnico istituito presso questo Ministero.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

MESSA. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere:
se corrisponda al vero, come evidenziato ultimamente dagli organi di informazione, che in Italia ogni giorno si verificano, in media, tre morti per incidenti sul posto di lavoro;


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in caso di risposta affermativa, quali siano le cause scatenanti di questa elevata mortalità;
quanti siano stati gli infortuni sul lavoro verificatisi negli ultimi tre anni;
quali siano i settori produttivi più «a rischio»;
quali iniziative intenda assumere per garantire una maggiore sicurezza ai lavoratori sul posto di lavoro.
(4-29859)

Risposta. - In ordine al suindicato atto parlamentare si rappresenta che la sicurezza sui luoghi di lavoro è una questione scottante che riveste un particolare rilievo per l'Esecutivo. Come è stato reso noto, recentemente, nella «conferenza stampa sulla campagna contro gli infortuni», il Governo e il Parlamento negli ultimi diciotto mesi hanno assunto molte decisioni e adottato importanti strumenti normativi, tutti finalizzati a combattere le morti bianche, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e il lavoro nero. Oggi, comunque, si ha la consapevolezza che la battaglia contro queste tragedie quotidiane deve ricorrere a più strumenti. Brevemente si ricordano i tre filoni di intervento verso i quali convogliare gli sforzi: migliorare l'efficacia dell'attività ispettiva, adottare una vigilanza congiunta tra il Ministero del Lavoro e l'INAIL, approfondire l'analisi delle cause ricorrenti di rischio sanitario e di incidenti sul lavoro, grazie all'ausilio dei ricercatori del DINCE dell'università la Sapienza di Roma. Dalla pubblicazione del «Primo rapporto annuale sugli incidenti sul lavoro» dell'INAIL, si è potuto approfondire lo studio del fenomeno infortunistico ma si è potuto, anche, apprezzare una diminuzione degli incidenti mortali, tra il 1998 ed il 1999. Certo, è evidente che tali dati devono necessariamente essere collegati con l'andamento occupazionale e, pertanto, ancora molto intensa deve essere l'attività di contrasto verso tale fenomeno sociale. Infatti, come ribadito recentemente, oggi si ha la consapevolezza che la battaglia contro queste tragedie quotidiane deve ricorrere a più strumenti, primo tra tutti, la prevenzione e la repressione di comportamenti illegali ed illeciti. A tale riguardo, si sottolinea il sensibile aumento, registrato nell'anno appena trascorso, dell'azione di vigilanza operata dagli ispettori e dalla task force dei Carabinieri. Tale aumento sarà ancora maggiore a partire da quest'anno, grazie ai mille ispettori in più che la legge 23/12/2000, n. 388 (finanziaria 2001) consentirà di assumere.
Sul piano normativo, si ricorda, poi, l'impegno assunto con la «Carta 2000», nel convegno internazionale di Genova, che prevedeva l'adozione di 24 atti normativi secondari, tutti già definiti, fatta eccezione per 3 che sono in fase di elaborazione (allo scopo è stato costituito un coordinamento interministeriale). Si aggiunge a ciò, il «Piano d'Azione contro gli infortuni sul lavoro», approvato il 5 maggio 2000 dal Consiglio dei Ministri. Si ricordano, poi, di seguito una serie di misure adottate:
l'approvazione di un piano di ispezioni congiunte INAIL. Ministero Lavoro;
l'approvazione della legge contro le offerte anomale negli appalti pubblici per rendere incomprimibili, nelle gare, i costi contrattuali del lavoro e quelli legati alla sicurezza del cantiere;
l'approvazione del regolamento che consente la concessione di 600 miliardi da parte dell'INAIL per investimenti nelle piccole e medie imprese a favore dei piani aziendali per la sicurezza e la formazione,
le disposizioni per regolamentare e rendere certo il diritto di informazione sui piani di sicurezza ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
l'inserimento della materia «sicurezza sul lavoro» nella forma dell'obbligo formativo: si intende altresì, destinare una quota significativa delle risorse dei piani formativi a progetti aziendali, territoriali o settoriali rivolti alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
l'aumento della base di calcolo per le rendite INAIL;
i nuovi criteri per la rivalutazione annuale delle rendite INAIL sulla base dell'aumento del costo della vita;


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le misure per favorire l'emersione del lavoro nero e i contratti di riallineamento;
l'emanazione del decreto ministeriale 19 maggio 1999 sui lavori maggiormente usuranti.

Sull'infortunio mortale occorso al sig. Liborio Gruppuso, il 2/10/2000, presso il cantiere Nautico della ditta ACT S.r.l. di San Michele di Moldavio, sono stati effettuati gli accertamenti dalla Direzione provinciale del Lavoro di Pesaro Urbino. Dagli stessi è emerso che all'interno della ACT S.r.l. operano prevalentemente due aziende: FIBER GLASS 2000 e FANO NAUTICA S.n.c.; con le quali sono stati stipulati diversi contratti di subfornitura per lavori di resinatura e falegnameria. Il sig. Gruppuso il 2/10/2000, era al suo primo giorno di lavoro presso la ACT, per eseguire un lavoro di falegnameria, sulla base di un contratto siglato con la FANO NAUTICA. Per la presenza di vapori tossici ed infiammabili, derivanti dalle operazioni di resinatura, è stata accesa una ventola di aspirazione, ma proprio l'azionamento dell'interruttore di accensione ha causato una scintilla e conseguentemente l'esplosione, che ha provocato l'infortunio mortale. Sono state riscontrate violazioni sia all'articolo 4, che all'articolo 6, del decreto legislativo 626/94, perché non è stato valutato il rischio specifico delle lavorazioni di resinatura all'interno di un ambiente ristretto come lo scafo di una imbarcazione e perché non è stato promosso un coordinamento tra i lavoratori delle ditte coinvolte, per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi. Inoltre sono stati violati gli articoli 329, 330, 332 e 358 del Decreto del presidente della Repubblica n. 547/55, per il mancato uso di apparecchiature elettriche di tipo antideflagrante e adeguatamente isolate. Inoltre, da un attento esame dei rapporti di lavori intercorrenti tra la ACT S.r.l. e le ditte subappaltatrici è emerso che quest'ultime non possiedono né una struttura amministrativa né tantomeno produttiva. Inoltre, non hanno attrezzature proprie, non effettuano lavori complementari o sussidiari rispetto a quelli dell'impresa appaltante e i lavoratori prestano la propria opera non in stretta dipendenza dalla propria ditta ma a seconda delle esigenze e delle priorità della produzione, annullando di fatto l'autonomia gestionale delle singole aziende terziste, per cui l'intera organizzazione del lavoro rimane in capo all'impresa committente.
Pertanto, emerge chiaramente che la azienda committente ACT S.r.l., attraverso l'affidamento di singole fasi lavorative del proprio ciclo produttivo ad aziende esterne, ha di fatto realizzato un decentramento produttivo, in vista di una maggiore flessibilità della propria struttura organizzativa e di un minor costo del lavoro. Ciò ha comportato per i lavoratori delle ditte subappaltatrici, una minore garanzia nella tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro. Questi stessi lavoratori, dipendenti di aziende che non raggiungono i 15 dipendenti, non trovano la tutela della legge 300/70 e della legge 108/90. Inoltre, per gli stessi la legge 223/91 non prevede, in caso di licenziamento, l'indennità di mobilità. Infine, è stata riscontrata l'impossibilità per le aziende appaltatrici di predisporre gli opportuni interventi di protezione e prevenzione dai rischi, proprio perché non ha capacità decisionali sull'acquisto, installazione e manutenzione degli impianti e dei mezzi antinfortunistici.
Per tutto quello sopra rappresentato, i responsabili della ditta committente e di quelle appaltatrici sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria, per la violazione dell'articolo 1 della legge 23/10/1960, n. 1369, che vieta agli imprenditori di affidare in appalto o in subappalto, o in qualsiasi altra forma, l'esecuzione di prestazioni di lavoro mediante manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore.
Infine, poiché l'articolo 1, comma 5, della legge 1369/60, considera tali lavoratori, a tutti gli effetti alle dipendenze dell'imprenditore che ha utilizzato le loro prestazioni, le maestranze (12 lavoratori), dipendenti delle ditte appaltatrici, compreso il sig. Groppuso, si possono considerare a tutti gli effetti dipendenti della ditta committente.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.


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MESSA. - Al Ministro dei lavori pubblici - Per sapere:
se corrisponda al vero, come pubblicato su Il Tempo del 15 aprile 2000, che il breve tratto di strada della statale Appia a ridosso dello svincolo dell'autostrada del Grande raccordo anulare sia particolarmente insidioso per gli automobilisti;
se corrisponda al vero che l'uscita che dal Gra immette sull'Appia sia oltremodo pericolosa in quanto chi deve dirigersi verso l'aeroporto di Ciampino, o verso la città, è costretto ad attraversare l'arteria tagliando la strada alle altre vetture che la percorrono nella stessa direzione;
quali iniziative urgenti intenda assumere per garantire una maggiore sicurezza nel tratto di strada indicato.
(4-30572)

Risposta. - In merito ai quesiti proposti, con l'interrogazione indicata, sono stati richiesti elementi all'Ente Nazionale per le Strade che riferisce quanto segue.
I lavori di adeguamento dell'Autostrada del G.R.A. e dei relativi svincoli hanno avuto corso in costante presenza di traffico.
Le aree di cantiere, peraltro segnalate nel rigoroso rispetto di tutte le norme «disposte dal Codice della Strada, hanno creato disagi sia agli esecutori delle opere che all'utenza, alla quale veniva richiesta particolare attenzione nell'attraversamento delle aree di cantiere.
La situazione, segnalata dall'interrogante, alla data del 15 aprile u.s., era da imputarsi al suddetto stato di lavori all'epoca in corso.
L'ANAS riferisce che con l'avvenuto completamento di tali lavori l'utenza non avrà ulteriore disagio, ferma restando la necessità di adeguare il comportamento di guida alle indicazioni e prescrizioni fornite dai dispositivi segnaletici orizzontali e verticali posti in opera in un tratto di strada che è pur sempre zona di scambio con traffico canalizzato, ricadente su viabilità urbana a velocità limitata ai 50 Km/h.
Il Ministro dei lavori pubblici: Nerio Nesi.

MESSA. - Al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere:
quali iniziative urgenti intenda assumere per procedere al potenziamento della strada statale Tiburtina, nel tratto compreso tra l'autostrada del grande raccordo anulare e Tivoli;
se sia a conoscenza del quotidiano stato di congestionamento dell'arteria e bei disagi che questo determina ai residenti nei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli;
se non ritenga che la prossima apertura dei mercati generali porterà alla quasi paralisi della circolazione lungo la consolare in mancanza di valide alternative viarie;
per quale motivo, ad oggi, non siano state assunte iniziative atte a decongestionare la statale.
(4-30933)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata, l'Ente Nazionale per le Strade comunica che la SS. n. 5 «Tiburtina Valeria», nel tratto compreso tra il Grande Raccordo Anulare e Tivoli, è attraversata da numerosi centri abitati ed insediamenti industriali che provocano, sia per i ripetuti accessi sulla statale, sia per le intersezioni a raso semaforizzate, continue interferenze con il flusso veicolare transitante sull'arteria e di conseguenza lo interrompono e lo rallentano.
Tale situazione ha fatto assumere al citato tratto della statale stessa le caratteristiche di viabilità urbana.
Pertanto, l'ANAS intende consegnare al Comune di Roma il tratto dal Km. 12+000 (intersezione con il G.R.A.) al km. 15+800 (Setteville di Guidonia), mentre ha già consegnato al Comune di Tivoli le pertinenze dal Km. 21+600 al km. 23+100 e l'intera sede dal km. 26+300 al km. 27+900 e dal km.30+000 al km. 34+700.
L'Ente precisa, inoltre, che i flussi transitanti sull'intera statale potrebbero essere ridotti con la realizzazione degli svincoli del Polo Tecnologico e del Centro Alimentare Romano che permetteranno il collegamento della SS. 5 con la A24.


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Il primo al Km. 15+400, ricompreso nel tratto che verrà consegnato al Comune di Roma, è attualmente in corso di realizzazione. Per quanto concerne lo svincolo del Centro Alimentare Romano al km. 16+800, i cui lavori non sono ancora iniziati, l'ANAS fa presente di aver in atto una convenzione con il Comune.
L'Ente rammenta infine che, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21.02.00, la Statale in questione è fra le infrastrutture che verranno trasferite al Demanio regionale.
Il Ministro dei lavori pubblici: Nerio Nesi.

MIGLIORI. - Al Ministro della sanità, al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
la costruzione del nuovo ospedale di Empoli (Firenze) è stata inopinatamente bloccata dalla rescissione del contratto tra Asl locale e ditta GEPCO, aggiudicatoria dell'appalto, stante addirittura la non collaudabilità della struttura rispetto ai fini della progettazione;
in particolare, non sarebbero stati rispettati i parametri antisismici specifici per l'edilizia ospedaliera e che l'area si trova in zona prospiciente all'Arno con notevoli problemi di stabilità e rischio di inondazione;
il nuovo progetto dovrebbe comportare una spesa circa di 140 miliardi, pertanto risultando necessario un ulteriore finanziamento di circa 50 miliardi per opere realizzabili entro i prossimi cinque anni;
aldilà di evidenti gravi responsabilità omissive pregresse che è auspicabile si intendono appurare tramite apposita Commissione d'inchiesta da parte della regione Toscana, oggi risulta essenziale assegnare certezze finanziarie al prosieguo ed al completamento dell'opera in questione;
risulta incerta la disponibilità finanziaria in materia di edilizia ospedaliera da parte della regione Toscana -:
se non si reputi opportuno assegnare alla regione Toscana, affinché li destini alla realizzazione del completamento dell'ospedale di Empoli (Firenze), 50 miliardi, da prelevare all'interno della capienza complessiva di 2.209 miliardi per interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica oppure - in via straordinaria - dai 707 miliardi previsti dall'articolo 71 comma 1 della legge n. 448 del 1998 «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» che prevedono interventi sanitari nei grandi centri urbani, così come previsto dalla Pdl «finanziaria» all'attenzione del Parlamento.
(4-32299)

Risposta. - La costruzione del nuovo ospedale di Empoli è fra gli interventi inseriti nel programma di investimenti di cui all'articolo 20, legge n. 167/1988.
Nel primo triennio è stato autorizzato, con delibera CIPE del 16 marzo 1994, un finanziamento di lire 19.000 milioni e nella II fase, con delibera CIPE 6 maggio 1998, è stato autorizzato un finanziamento di lire 66.975 milioni per il completamento dell'opera.
Dal rilevamento sullo stato di attuazione dei progetti risulta che le opere, relative all'intervento finanziato nel primo triennio, sono completate all'87 per cento, mentre le opere relative all'intervento finanziato nella seconda fase sono avviate al 7,8 per cento.
In data 16 novembre 2000, la Regione Toscana ha comunicato che essendo stata dichiarata la non collaudabilità delle stesse opere, l'Azienda ASL di Empoli, con delibera n. 360 del 19 luglio 2000, ha proceduto alla risoluzione in danno del contratto con l'impresa appaltatrice ed ha avviato le procedure di risarcimento danni.
Conseguentemente, l'Azienda ASL di Empoli ha verificato la fattibilità di una nuova proposta progettuale, sia da un punto di vista degli spazi necessari che della copertura finanziaria, sulla base della quale ha trasmesso alla Regione le delibere di approvazione dello studio di fattibilità e di richiesta di proroga.
Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Grazia Labate.


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MORSELLI. - Al Ministro dei lavori pubblici, al Ministro dei trasporti e della navigazione. - Per sapere - premesso che:
la strada statale 12 tra Mirandola e Poggio Rusco in provincia di Modena versa da anni in condizioni gravemente dissestate;
questo è causa di numerosi incidenti e genera una situazione di costante reale pericolo per le migliaia di automezzi che quotidianamente transitano sull'importante arteria;
il perdurare di questa situazione di pericolo ha indotto i sindaci di Mirandola e di Poggio Rusco a scrivere all'Anas la seguente lettera: «le amministrazioni comunali di Mirandola e Poggio Rusco segnalano il grave stato di dissesto sul tratto di statale 12 tra le località Mirandola nord e Poggio Rusco. Tali dissesti pregiudicano gravemente la circolazione veicolare con reale pericolo per l'incolumità degli utenti. Si prega di intervenire con sollecitudine all'esecuzione dei necessari ripristini. Le amministrazioni comunali, non ricevendo assicurazioni in merito provvederanno alla temporanea sospensione della circolazione per la tutela degli utenti» -:
se siano al corrente di quanto sopra esposto e quale sia la sua opinione in merito;
quali urgenti provvedimenti intendano adottare per superare questa grave situazione che genera pericoli e incidenti mortali;
se intendano convocare il direttore del compartimento Anas al fine di accertare ragioni e responsabilità della mancata manutenzione della strada statale 12 e se sussistano altre gravi ed analoghe situazioni nella regione Emilia Romagna.
(4-32182)

Risposta. - In merito all'interrogazione indicata in oggetto, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
L'Ente Nazionale per le Strade comunica che i lavori di risagomatura della sede stradale della statale n. 12 «dell'Abetone e del Brennero», nei tratti citati nell'atto ispettivo, sono stati ultimati il 6 novembre scorso.
Il Ministro dei lavori pubblici: Nerio Nesi.

ORTOLANO. - Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro del commercio con l'estero, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
giovedì 9 novembre 2000 i dirigenti Fiat, nel corso di un incontro con le organizzazioni sindacali dei lavoratori metalmeccanici, hanno annunciato circa 1.000 esuberi di impiegati e tecnici, il 90 per cento dei quali a Torino, scelti tra i 3.450 impiegati degli enti centrali, i 500 della direzione commerciale ed i 400 della Sava e il rimanente 10 per cento ad Arese e Pomigliano e tra i restanti 400 dipendenti della direzione commerciale e della Sava occupati fuori Torino;
tale decisione si colloca al culmine di un lungo processo di ristrutturazione che ha visto scendere il numero di occupati agli enti centrali della Fiat Mirafiori dai 10.000 del 1993 ai 7.700 del 1995, ai 6.600 del 1998, ai 5.900 del 1999, per giungere, nell'aprile del 2000, all'accordo Fiat-General Motors in seguito a cui sono nate 2 nuove società per la gestione degli acquisti e la produzione dei motori, con l'assegnazione alla società degli acquisti di 340 dipendenti degli enti centrali ed alla società di produzione dei motori e dei cambi di altri 600, rimanendo dipendenti di Fiat-Auto 4.650 addetti (3.450 impiegati e 1.200 operai);
i nuovi esuberi, se ad essi si darà attuazione come da intenzioni preannunciate, colpirebbero il cuore dell'azienda, gli uffici di progettazione e, ancora una volta, l'area torinese, con una non eludibile successione temporale con l'accordo Fiat-General Motors, suscitando preoccupazione sia per i 1.000 posti di lavoro a rischio sia per possibili successive ristrutturazioni a risparmio di manodopera -:


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quali iniziative, il Governo, intenda intraprendere per impedire che i processi di ristrutturazione che coinvolgono un'importante area industriale del Paese si risolvano in una perdita secca di posti di lavoro, anziché preludere ad una diversificazione produttiva in grado di promuovere nuovo sviluppo ed occupazione.
(4-32559)

Risposta. - In merito ai quesiti posti dall'interrogante con l'atto di sindacato ispettivo indicato si fa presente quanto segue.
Da informazioni fornite dal Ministero del Lavoro si è venuti a conoscenza che negli ultimi 18 mesi, a seguito di una politica di alleggerimento e aggiornamento del personale ed attraverso accordi sindacali e forme di terziarizzazione di alcune attività produttive, sono uscite dal gruppo FIAT circa 2000 unità di personale appartenenti a qualifiche non più aderenti alle nuove esigenze produttive; a fronte di queste sono state invece assunti 200 giovani con professionalità tecniche più specifiche.
Sul fronte contrattuale l'Amministrazione suddetta ha comunicato che le trattative per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale sono attualmente in fase di stallo a seguito delle divergenze tra l'Azienda e le OO.SS. sul «consolidamento» del premio di produttività ; queste ultime hanno comunicato di non essere disposte a firmare nessun altro accordo fino a che non si raggiungerà l'intesa su quello integrativo. Nel contempo la FIAT ha fatto presente che è suo intendimento procedere ad un ridimensionamento del personale impiegatizio assegnato allo staff AUTO, ubicato principalmente presso l'Ente Centrale di Mirafiori e marginalmente in altre unità produttive; il ridimensionamento dovrebbe riguardare circa 1000 dipendenti, forse anche meno, che peraltro, con la mobilità corta, dovrebbero essere accompagnati fino al pensionamento.
Le OO.SS. non vogliono lasciare all'Azienda la gestione unilaterale delle procedure di mobilità, ma non vogliono neppure venir meno alla posizione di rifiuto di trattare altre questioni prima della stipula del contratto integrativo per cui hanno chiesto una pausa di riflessione.
La FIAT da parte sua ipotizza anche la possibilità di ricorrere alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base di richieste volontarie incentivate.
In merito alla situazione congiunturale in generale nonché alle cause ed alle motivazioni delle scelte attuate dalla FIAT, gli ambienti interessati pongono l'attenzione sul fatto che l'industria automobilistica è caratterizzata, a livello mondiale, da un notevole sviluppo della concorrenza evidenziato dalla proliferazione di modelli e varianti nonché dall'impegno dei produttori per una maggiore efficienza dell'organizzazione ed una migliore qualità del servizio.
Secondo informazioni fornite dalla FIAT Auto la stessa, per raggiungere tali obiettivi, ha messo a punto interventi concreti sui meccanismi di funzionamento, volti principalmente allo snellimento ed alla semplificazione dei processi operativi, all'eliminazione di alcune duplicazioni di attività, al maggiore utilizzo delle opportunità offerte dall'
Information Technology. L'azienda fa presente che il processo di reingegnerizzazione articolato su tali iniziative è stato avviato prima ed indipendentemente dall'accordo con la GM e mira ad una riduzione dei costi ed una maggiore snellezza delle fasi operative necessari all'azienda per mantenere la competitività sul mercato.
Una revisione delle strutture e dei processi organizzativi di tale portata mette in evidenza un sovradimensionamento dell'organico che non è, al momento, quantificato né quantificabile tanto è vero che non si parla ancora di esuberi e non è stata avviata la procedura di cui alla legge 223/91.
Le conseguenze occupazionali derivanti dal processo di modernizzazione e riorganizzazione in atto comunque non potranno, secondo quanto rilevato dalla FIAT, essere interamente supportate dall'Azienda stessa la quale peraltro, se da una parte non potrà accollarsi nel tempo i costi derivanti dal sovradimensionamento che si sta concretizzando in determinate aree, avrà, d'altro canto, necessità di potenziare quelle strutture collegate al ridisegno tecnologico ed alle strumentazioni informatiche favorendo


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la crescita professionale dei giovani assunti negli ultimi anni (circa 500 unità) e prevedendo la possibilità di inserire altri giovani.
La FIAT fa presente inoltre che la
joint venture realizzata con la G.M. è indipendente dal quadro fin qui illustrato, ma si colloca nell'ambito della medesima strategia volta a consolidare la presenza sul mercato, in particolare in Europa ed in America Latina, attraverso intese che consentano una diversificazione della gamma produttiva, una maggiore sinergia tecnologica ed una più incisiva riduzione dei costi.
L'accordo, perfezionato in data 25 luglio 2000, prevede la creazione di due
joint ventures paritetiche nelle aree degli acquisti (fornitura di componenti per auto) e della produzione di motori e cambi, che saranno effettivamente operative dopo il conferimento di risorse, dipendenti ed attività previsto nel corso di quest'anno per dar vita ad una riorganizzazione su base coordinata delle attività dei due gruppi in Europa ed in America Latina.
La
joint venture relativa agli acquisti avrà sede in Germania, a Russelsheim, e vi confluiranno circa 1.400 dipendenti GM e 800 FIAT Auto. La joint venture operante nell'ambito della produzione di motori e cambi avrà sede a Torino e vi faranno capo 13.000 dipendenti GM e 14.000 FIAT Auto.
Le attività delle due
joint ventures saranno gestite congiuntamente da un comitato paritetico composto da rappresentanti del management del gruppo FIAT e di quello GM.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero: Enrico Letta.

CARLO PACE e RASI. - Al Ministro del commercio con l'estero. - Per sapere - premesso che:
il giorno 17 dicembre 1999 l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale n. 100, fra l'altro, il bando di concorso a cinquantaquattro posti nel profilo amministrativo nell'ambito dell'area C, posizione C3 per candidati in possesso di diploma di laurea;
il ministero del commercio con l'estero nel corso di quest'anno (gennaio e ottobre 1999) ha bandito ben due concorsi Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale n. 1 del 5 gennaio 1999 e n. 80 dell'8 ottobre 1999) per l'assunzione di esperti (posizione economica C2, ex ottava qualifica funzionale) economico-finanziari: economia internazionale, economia, marketing e di diritto commerciale internazionale: contrattualistica internazionale, per i quali era richiesto come requisito per l'ammissione, oltre ai diplomi di laurea indicati nel dettaglio, anche il requisito del possesso del titolo attestante il superamento di corsi postlaurea della durata di almeno un anno accademico in discipline economico-commerciali o statistiche presso università italiane o estere ovvero, in alternativa, del Cor.C.E., - Corso di specializzazione in Commercio estero, riservato a laureati;
come noto, i corsi di formazione dell'ICE (Cor.C.E.), altamente qualificati anche all'estero, sono certificati internazionalmente dalla Iatto di Londra (International Association of Trade Training Organizations) ed hanno formato, in oltre trenta anni di vita (1962-1999), due generazioni di professionisti impegnati nello sviluppo del commercio estero italiano, che rappresentano, senza ombra di dubbio, il fiore all'occhiello del «Sistema-Paese»;
se il Ministro del commercio con l'estero non ritenga di dover urgentemente intervenire, nel precipuo interesse delle imprese italiane, al fine di assicurare l'inserimento, nei ruoli dell'ICE, di personale qualificato in questo settore grazie a diplomi di laurea in discipline espressamente indicate ed attinenti alla materia nonché alla formazione acquisita con specifici corsi post-laurea ovvero, in alternativa, con i Cor.C.E. che lo stesso Istituto svolge su incarico del Ministero del commercio con l'Estero;
se non ritenga di dover comunque spiegare il motivo per cui, contrariamente


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a quanto sinora avvenuto, è stato considerato quale valido requisito per l'ammissione un diploma di laurea non meglio specificato e non è stato previsto, dalla Commissione che ha predisposto il bando di concorso dell'ICE, il riconoscimento di una specifica formazione post-universitaria ed in particolare dei corsi Cor.C.E., a differenza di quanto fatto dal Ministero del commercio con l'estero;
quale sia la posizione che assumono a tale riguardo il Presidente Onida, il direttore generale Gabbuti ed i quattro Consiglieri di amministrazione dell'ICE che, meglio di chiunque sanno che l'Istituto impegna, da oltre trenta anni, svariate risorse, umane ed economiche, nella formazione di personale altamente qualificato destinato a ricoprire, in Italia e all'estero, incarichi di tutela e di rappresentanza del «sistema-Italia» e che, perciò, necessita di una specifica preparazione che non è certo quella generica, fornita dal sistema scolastico ed universitario italiano.
(4-27685)

Risposta. - Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare indicata.
Si premette innanzi tutto che le modalità di espletamento, di concorsi rientrano nell'ambito dell'autonomia gestionale dell'ICE, sulla quale questo Ministero non esercita poteri di vigilanza, essendo questi ultimi, sulla base della Legge n. 68/1997, limitati all'approvazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione concernenti l'adozione del Regolamento organico del personale e del Regolamento di contabilità, l'approvazione dei bilanci, l'organizzazione degli uffici in Italia e all'estero (questi ultimi di concerto con il Ministero degli Affari Esteri) ed infine l'istituzione e la verifica dell'operato delle società costituite con altri soggetti giuridici o in compartecipazione.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi forniti a questo Ufficio dall'Istituto Nazionale per il commerciò estero si precisa quanto segue.
Il concorso pubblico a cinquantaquattro posti nel profilo amministrativo, nell'ambito dell'area C, posizione C3, oggetto della presente interrogazione parlamentare, è stato bandito dall'Istituto Nazionale per il commercio estero in base alla normativa in vigore sulle procedure concorsuali.
Tale normativa, negli ultimi tempi, si è orientata verso prove selettive, atte a verificare principalmente il bagaglio formativo e professionale del candidato e non, come invece avveniva in precedenza, in base al possesso di titoli, ai quali può non corrispondere automaticamente una significativa professionalità. Tale procedura è stata seguita anche per i recenti concorsi per l'accesso alla carriera dirigenziale e per la carriera direttiva.
Per quanto riguarda lo specifico concorso in questione, l'ICE non ha ritenuto di limitare la partecipazione a concorrenti in possesso di lauree economico/giuridiche, né di attribuire un punteggio suppletivo a particolari specializzazioni post-universitarie, trattandosi di concorso per un profilo amministrativo e non economico-finanziario. In effetti l'Istituto ha inteso privilegiare un approccio di tipo interdisciplinare per l'accesso alla carriera direttiva, e ciò in linea con quanto previsto da tempo anche dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per i corsi-concorsi per il reclutamento di funzionari nelle amministrazioni pubbliche. Peraltro, le prove concorsuali su materie specialistiche ruotanti intorno all'economia, al
marketing ed altri scambi ha consentito all'ICE di pervenire ad una selezione dal profilo altamente qualificato.
I concorsi banditi dal Ministero del commercio estero prevedevano invece l'assunzione di esperti economico-finanziari Per il concorso di cui trattasi, non prevedendo lauree specifiche, l'ICE non ha ritenuto di richiedere ai candidati il possesso di titoli aggiuntivi, quali corsi di formazione Cor.CE o altri corsi specialistici, anche se fra i 54 vincitori del concorso, 13 avevano svolto i corsi Cor CE, 10 avevano avute esperienze diversificate presso l'Istituto (in qualità di stagisti, collaboratori a progetti ed i in qualità di impiegato locale); la quasi totalità dei rimanenti concorrenti aveva avuto significative esperienze di collaborazione a vario titolo presso organismi internazionali.


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Occorre, infine, specificare che, attraverso i corsi Cor.CE, l'ICE prepara i giovani ai fini di un loro inserimento presso le aziende e non nell'amministrazione dell'Istituto.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero: Enrico Letta.

PITTINO. - Al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che:
il paese di Dogna, in provincia di Udine, versa in un profondo stato di degrado a seguito di una serie di eventi bellici e calamitosi che nell'ultimo secolo hanno gravemente ferito il territorio comunale e soprattutto a causa dell'intervento insensato dell'uomo che, nella ricostruzione delle opere pubbliche, ha dimostrato una scarsa sensibilità ambientale ed un comportamento totalmente irrispettoso per le qualità paesaggistiche delle montagne friulane;
il territorio comunale, a soli trenta chilometri dal confine austriaco, è percorso da una serie di infrastrutture che hanno profondamente mutato il paesaggio montano, quali la vecchia linea ferroviaria della Pontebbana, la nuova linea ferroviaria, l'autostrada A23 e la strada statale n. 13;
Dogna è «famosa», oltre che per la bellissima «Val Dogna» ancora incontaminata e di altissimo pregio, anche per le opere di cementificazione selvaggia che negli anni della ricostruzione hanno consumato irrimediabilmente il territorio, producendo una serie di ponti, di strade, autostrade e ferrovie che hanno impoverito il paesaggio senza apportare beneficio alcuno agli abitanti locali;
tale cementificazione ha inevitabilmente diminuito il valore degli immobili, ha devastato le attività economiche ed ha prodotto un vistoso calo demografico riducendo ad un terzo la popolazione residente;
in particolare, il viadotto dell'Anas, costruito alla fine degli anni settanta dopo il disastroso terremoto del 1976 quale tangenziale alla strada statale n. 13, rappresenta un esemplare scempio ambientale che ha distrutto definitivamente il paese di Dogna;
si tratta di un «serpentone» di cemento lungo ottocento metri che, contro qualsiasi legge di salvaguardia dell'ambiente, sovrasta i tetti delle case proprio nel centro del paese e obbliga i residenti a «godere» lo spettacolo unico ed allucinante delle montagne al di sotto dei piloni -:
quali interventi urgenti il Ministro interrogato intenda attuare, almeno in termini di arredo o di rivestimento del viadotto dell'Anas sulla strada statale n. 13, allo scopo di mitigare l'agghiacciante impatto visivo e limitare, per quanto possibile, il disastro paesaggistico che l'uomo è stato in grado di commettere nel territorio comunale di Dogna;
se il Ministro non ritenga opportuno lo studio di un percorso alternativo che possa permettere l'abbattimento del citato viadotto sulla strada statale n. 13.
(4-31099)

Risposta. - In merito all'interrogazione indicata, e da notizie fornite dall'Ente Nazionale per le Strade, si riferisce quanto segue.
Il viadotto di Dogna è stato realizzato alla fine degli anni 70 sulla base di un progetto predisposto dall'ANAS che prevedeva l'abbattimento di alcune abitazioni e l'adeguamento di una galleria naturale già esistente.
Tale progetto venne appaltato il 5 maggio 1976 nonostante l'opposizione del Comune di Dogna che aveva richiesto l'adozione di una variante in fregio al torrente Fella.
A seguito dell'evento sismico del 6 maggio dello stesso anno, il Comune di Dogna aveva avanzato l'ulteriore richiesta di non procedere alla sistemazione in sede optando, piuttosto, per una soluzione esterna.
Tale richiesta è stata accolta dall'ANAS che ha provveduto quindi a redigere una


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perizia di variante tecnica al progetto originario che prevedeva la realizzazione del viadotto per motivi plano-altimetrici.
L'Ente stradale riferisce che non risultano attuabili, allo stato, rimedi atti a mitigare l'impatto visivo del viadotto né è possibile individuare tracciati alternativi che prevedano la demolizione dell'opera considerati i costi elevati per l'attuazione di qualsiasi altra soluzione.
Il Ministro dei lavori pubblici: Nerio Nesi.

ROSCIA e FORMENTI. - Al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che:
nel febbraio 1992 l'ente Anas ha affidato in appalto i lavori di ammodernamento della strada statale n. 237 del Caffaro, nella provincia di Brescia, progetto n. 8855, 1 lotto Vobarno Sabbio Chiese, perizia suppletiva n. 11097 (variante di Vobarno);
il progetto di tale tratto di strada ha riscontrato una notevole ostilità da parte della popolazione locale, per gli oggettivi pericoli che comportava la previsione di un viadotto e per l'incompatibilità ambientale dell'opera, che avrebbe deturpato una vasta area boschiva;
il servizio per i beni ambientali della regione Lombardia ha accolto le istanze dei cittadini verbanesi, sospendendo l'esecuzione del progetto stesso;
il compartimento Anas di Milano, per risolvere il contenzioso, ha incaricato la ditta vincitrice dell'appalto, Gico Costruzioni spa di predisporre un nuovo progetto che, prevedendo la realizzazione di un tratto del medesimo lotto in galleria, risolvesse le questioni di carattere urbanistico e ambientale, accogliendo le legittime richieste dei cittadini;
la Gico Costruzioni spa, ottemperando all'incarico ricevuto, ha predisposto un nuovo progetto, approvato successivamente il 17 marzo 1997, in sede di conferenza di servizi, ottenendo la consegna dei lavori il 27 gennaio 1998 (la prima consegna dei lavori risale al 12 gennaio 1995);
la ditta appaltatrice ha effettuato la nuova progettazione, senza tenere conto né delle esigenze urbanistiche del comune di Vobarno né delle osservazioni preliminari atte ad evitare ulteriori contestazioni di singoli o di gruppi di cittadini, privilegiando esclusivamente le ragioni, seppure legittime, di natura economico-aziendale;
la soluzione proposta ha avuto il sostegno degli enti interessati, solo perché la realizzazione dell'opera è in forte ritardo -:
per quali motivi non siano state accolte le osservazioni preliminari, fatte dai cittadini vobarnesi per evitare ulteriori ritardi, visto che, in seguito al ricorso al Tar di Brescia avanzato dal proprietario di una vasta zona a destinazione produttiva, i lavori si sono fermati nell'area contesa, proprio a causa della «sospensiva» concessa dal Tar stesso;
perché, malgrado gli avvertimenti, si sia scelto un tracciato che, nella prima parte del lotto, intercetta un metanodotto della Snam per una lunghezza di circa 700 metri, dove è praticamente certo che i lavori resteranno fermi per anni, come del resto è già avvenuto sul 2 lotto della stessa strada, tra Sabbio Chiese e Barghe;
per quale motivo la Gico Costruzioni spa, benché obbligata per legge, non abbia ancora liquidato i proprietari dei terreni espropriati, nella misura dell'ottanta per cento, come previsto;
se non ritenga opportuno accertare nell'ambito dei controlli sulle modalità di pagamento, la disponibilità finanziaria dell'impresa esecutrice, dato che quest'ultima è in forte ritardo anche per quanto riguarda i pagamenti alle ditte subappaltatrici e ciò comporta una lentezza esasperante nella esecuzione dei lavori, con il rischio esplicito che l'opera non possa essere terminata per insolvenza della Gico Costruzioni spa;


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se non ritenga necessario l'avvio di una inchiesta amministrativa per verificare la regolarità dell'istruttoria degli atti, accertando che non vi siano, nelle pieghe della vicenda, inadempienze o vizi di forma procedurali - anche in considerazione della percentuale notevole di lavori concessi in subappalto - e per chiarire la sussistenza di un eventuale strano rapporto tra la Gico Costruzioni spa e i continui rinvii, ritardi e intoppi nei quali è incorsa l'opera stessa.
(4-21148)

Risposta. - In merito all'interrogazione citata e sulla base di notizie acquisite dall'Ente Nazionale per le Strade, si riferisce che la perizia di variante tecnica e suppletiva n. 11067 del 20.11.1995 è stata predisposta nelle sue fasi dal Compartimento ANAS di Milano sulla base di un progetto originario elaborato a cura della Provincia di Brescia e dalla Comunità montana competente che ha tenuto conto delle esigenze urbanistiche del Comune di Vobarno.
La nuova progettazione, così come rielaborata secondo le intese con il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, con la Soprintendenza di Brescia e con il Comune di Vobarno stesso, è stata approvata dalla Conferenza dei Servizi in data 17 marzo 1997.
Per quanto concerne la sospensiva ordinata dal TAR della Lombardia - Sezione di Brescia a seguito dell'istanza presentata dalla Ditta FONDITAL S.p.A., riferisce l'Ente Stradale, la stessa è stata accordata sul presupposto del presunto mancato rispetto dell'Articolo 7 della Legge 241/90, non avendo l'ANAS provveduto a dare comunicazione agli espropriandi in merito al progetto esecutivo da realizzare e non, invece, sulla base del mancato accoglimento delle osservazioni preliminari dei cittadini vobarnesi.
In relazione alla interferenza delle condotte SNAM con parte del tracciato stradale che si immette nella galleria «Carpeneda» dal lato di Vobarno, si rende noto che il tracciato prescelto nel progetto di variante fu ritenuto obbligato per una serie di fattori quali il tracciato stradale a monte dell'imbocco lato Clibbio, la presenza dell'abitato di Vobarno e l'esigenza di non aumentare ulteriormente la lunghezza della galleria al fine di contenerne la spesa.
Per quanto riguarda la liquidazione dell'ottanta per cento dell'indennità di esproprio alle Ditte occupate, si precisa che i proprietari delle aree occupate nel 1995 sono stati regolarmente liquidati dall'ANAS che ha provveduto a sostenere direttamente l'onere di pagamento delle relative indennità.
A tutte le Ditte espropriate a seguito dei lavori del 2o e 3o, lotto della variante è stata liquidata l'indennità pari all'80 per cento di legge.
Infine, relativamente alle disponibilità finanziarie dell'Impresa appaltatrice, l'Ente fa presente che le autorizzazioni al subappalto sono state concesse nel pieno rispetto della normativa vigente.
Il Ministro dei lavori pubblici: Nerio Nesi.

ROSSIELLO. - Al Ministro della sanità. - Per sapere - premesso che:
nel Bollettino n. 19 della Regione Puglia del 24/2/1999 è stato pubblicato il Piano di riordino della rete ospedaliera della regione Puglia, in cui a pagina 1045 viene illustrata la dotazione in posti letto dell'Ospedale Civile di Bitonto, che risulta così distribuita: 30 posti di Chirurgia Generale; 24 posti di Ortopedia e Traumatologia; 24 posti di Medicina Generale; 20 posti di Ostetricia e Ginecologia; 6 posti di Neonatologia; 18 posti di Pediatria; in totale 122 posti letto;
nella Rete dell'emergenza-urgenza «118» viene inoltre individuato come Pronto soccorso attivo il Servizio autonomo di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza dell'Ospedale Civile di Bitonto;
tra i Servizi vengono inoltre assegnati all'Ospedale di Bitonto il Servizio di dialisi, di cardiologia, di laboratorio analisi, di radiologia, di anestesiologia, di diagnostica chirurgica endoscopica, di direzione sanitaria e di farmacia;


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nel Piano di riordino è stato previsto il trasferimento al presidio ospedaliero del San Paolo di Bari delle Unità operative, con posti letto, di gastroenterologia, urologia, otorinolaringoiatria e chirurgia laparoscopica e chirurgia mininvasiva;
la Direzione generale della ASL Bari/4 aveva però formalmente preso l'impegno, dinanzi al Sindaco ed al Consiglio comunale di Bitonto, di mantenere presso l'Ospedale i Servizi di gastroenterologia, urologia, otorinolaringoiatria e di chirurgia laparoscopica e mininvasiva, in sostituzione della perdita delle divisioni con posti letto, al fine di mantenere gli stessi standard quali-quantitativi, sia nei confronti delle Unità operative, che devono rimanere in sede, e sia, soprattutto, della popolazione, cui ci si impegnava di continuare ad assicurare l'attività specialistica ambulatoriale delle divisioni trasferite;
ad oggi è stato già effettuato nel dicembre 1999 il trasferimento al San Paolo delle Unità operative di gastroenterologia e di chirurgia laparoscopica e mininvasiva, ma non è stato attivato il promesso Servizio ambulatoriale per entrambe;
è imminente il trasferimento anche delle Unità operative di urologia ed otorinolaringoiatria, tanto che sono stati bloccati i ricoveri presso l'Ospedale di Bitonto a far data dal 1 giugno 2000, ma non è stata definita l'attivazione dei relativi Servizi, sia in termini di distribuzione oraria settimanale e sia, soprattutto, in termini di personale dedicato (medici ed infermieri);
persiste l'emergenza del personale medico, paramedico, tecnico ed ausiliario, notevolmente inferiore numericamente a quello previsto in pianta organica (nell'ordine di circa il 30 per cento in meno);
non è stato attivato il trasferimento della TAC dal dismesso CTO di Bari, né è stato previsto l'acquisto di una TAC nuova, anche se a costi contenuti, nell'ordine dei 400 milioni, mentre notevoli risorse, anche in termini di personale, vengono sprecate in trasporti, talora pericolosi nei casi urgenti, presso il presidio del San Paolo o, talvolta, di Triggiano;
non sono state acquisite apparecchiature indispensabili per l'ottimizzazione di taluni Servizi (come l'ortopantomagrafo ed il necessario corredo di sonde e stampanti per il nuovo ecografo multifunzionale del Servizio di radiologia), né è stato ancora reso disponibile il densitometro destinato allo screening per l'osteoporosi nell'attività ginecologica di «day-hospital» per la menopausa, che dovrebbe rappresentare un sicuro incremento dell'attività per tale Unità operativa;
non sono stati ancora avviati i lavori di adeguamento dei locali destinati al nuovo Servizio di pronto soccorso ed accettazione, per renderlo conforme agli standard di legge, come pure di quelli destinati al Servizio di emodialisi;
non sono disponibili per l'Ospedale le specialità ambulatoriali, allocate presso il vicino Poliambulatorio di distretto (dermatologia, oculistica, neurologia ed odontoiatria) per carenza di idonea convenzione, che impedisce quindi il relativo sussidio diagnostico per i pazienti che afferiscono all'Ospedale -:
se sia a conoscenza della situazione descritta;
quali iniziative o provvedimenti di propria competenza intenda assumere, nell'ambito dei propri poteri di controllo, al fine di assicurare il diritto alla salute dei cittadini di Bitonto e l'operatività del suo Ospedale Civile.
(4-31130)

Risposta. - Si risponde all'atto ispettivo in esame sulla base degli indispensabili elementi di risposta acquisiti dalle Autorità Sanitarie della Regione Puglia, le quali hanno comunicato che il trasferimento delle UU.OO. di Gastroenterologia, Urologia, Otorinolaringoiatria, Chirurgia Laparoscopica, dal P.O. di Bitonto al P.O. «San Paolo» di Bari è stato effettuato per adempiere a quanto previsto dal piano sanitario regionale.


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D'altro canto, la distanza tra il P.O. di Bitonto ed il P.O. «San Paolo» è soltanto di 4-5 chilometri, per cui non si sono verificati gravi disagi assistenziali, tenuto conto che presso il P.O. di Bitonto, nelle suddette discipline, sono state conservate le attività ambulatoriali.
Nell'ambito del P.O. di Bitonto i citati reparti funzionavano in condizioni di grave disagio, per la situazione strutturale esistente e per gli impianti assolutamente non a norma.
Le UU.OO. in parola sono ora regolarmente funzionanti presso il P.O. «San Paolo», e si è pienamente realizzata anche la prevista integrazione con le altre UU.00. già presenti.
In merito al problema delle urgenze e del Servizio di Pronto Soccorso del P.O. di Bitonto, viene riferito che l'Azienda USL BA/4, d'intesa con la Regione Puglia, ed in sintonia con il Piano Sanitario Regionale, ha istituito l'organico del citato Servizio di Pronto Soccorso, che è stato pienamente attivato come Pronto Soccorso attivo.
Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Grazia Labate.

ROSSO. - Ai Ministri dei lavori pubblici e per la solidarietà sociale. - Per sapere - premesso che:
la legge 30 marzo 1971, n. 118, ha stabilito all'articolo 27 che «gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione devono essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 5 giugno 1968, riguardante l'eliminazione delle barriere architettoniche, anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore della presente legge»;
questa normativa, che ha lo scopo di migliorare la vita di relazione dei soggetti mutilati ed invalidi civili non ha invece trovato una generale applicazione ed anzi risulta praticamente inapplicata proprio nella gran parte di quei locali aperti al pubblico che sono da considerarsi centri di aggregazione sociale e dove avviene più facilmente la piena integrazione del soggetto disabile con la società che lo circonda;
ciò determina quindi un'ingiustificata esclusione di questi cittadini da una parte importante della vita di relazione e li condanna inesorabilmente a muoversi in assai ristretti spazi di vita sociale -:
quali provvedimenti intendano assumere affinché i cittadini invalidi siano garantiti nel loro diritto di frequentare i luoghi che ritengono più opportuni in condizioni di piena autonomia e senza dover ricorrere ad alcun ausilio esterno.
(4-22539)

Risposta. - In merito ai quesiti proposti con l'atto ispettivo indicato, si evidenzia che la fonte normativa per gli interventi di ristrutturazione ed adeguamento delle strutture pubbliche per l'eliminazione delle barriere architettoniche è individuabile nel decreto del Presidente della Repubblica 27/04/78 n. 384, come modificato e integrato dalla L. 104/92, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 24/07/96 n. 503. Detta normativa si riferisce alle strutture pubbliche, con particolare riguardo a quelle di carattere collettivo-sociale, intendendo tutte le costruzioni aventi interesse amministrativo, culturale, giudiziario, economico, Sanitario e, comunque, edifici in cui si svolgono attività comunitarie e nei quali vengono previsti servizi di interesse generale.
Pertanto, per quanto riguarda il particolare aspetto delle barriere architettoniche, le norme in vigore sono di per sé sufficienti.
I Provveditorati regionali alle OO.PP. competenti per territorio, sulla base delle esigenze evidenziate e delle risorse messe a loro disposizione da questo Dicastero, predispongono un programma d'interventi che, una volta approvato, è attuato dagli istituti medesimi.
Il Ministro dei lavori pubblici: Nerio Nesi.


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ROTUNDO. - Al Ministro della sanità. - Per sapere - premesso che:
legge 19 luglio 2000, n. 203, ha posto a carico del Servizio sanitario nazionale i farmaci di classe C a favore dei titolari di pensione di guerra diretta;
di fatto e per legge (legge n. 539 del 15 luglio 1950, legge 474 del 3 aprile 1958), nonché per decisione del Consiglio di Stato, gli invalidi per servizio istituzionale sono equiparati ai mutilati di guerra;
appare del tutto ingiustificabile escludere dal beneficio coloro i quali hanno profuso ogni sforzo per la difesa dello Stato democratico e per la tutele dei cittadini -:
se il Governo non ritenga di dover provvedere alla equiparazione dei mutilati per servizio ai mutilati di guerra, estendendone i benefici di cui alla legge n. 203 del 2000.
(4-32363)

Risposta. - La legge 19 luglio 2000, n. 203, che garantisce l'erogazione gratuita dei farmaci classificati nella fascia c) prevista dalla L. n. 537/93, agli invalidi di guerra, è di iniziativa parlamentare e su di essa il Governo non ha espresso parere contrario solo in considerazione del numero estremamente ridotto dei beneficiari e del limitato impegno finanziario che ne consegue.
D'altro canto, la stessa formulazione della legge 19 luglio 2000, n. 203, non consente interpretazioni estensive volte a riconoscere il beneficio della gratuità dei medicinali di classe C) anche agli invalidi per servizio.
Questo Ministero non è a conoscenza di iniziative che vadano in tale direzione; comunque, queste ultime dovrebbero essere supportate da adeguata copertura finanziaria, atteso che lo stanziamento attualmente previsto dalla Legge n. 203/2000 è rapportato al numero dei soli invalidi di guerra.
Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Grazia Labate.

PAOLO RUBINO. - Ai Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo n. 314 del 1997 (armonizzazione e semplificazione misure fiscali) ha modificato radicalmente il trattamento della trasferta ai fini fiscali e previdenziali;
in precedenza sul 50 per cento delle quote di trasferta si pagava la contribuzione previdenziale (8,89 a carico del lavoratore, il doppio a carico dell'azienda);
in seguito all'abolizione della contribuzione previdenziale, la quota del 50 per cento di trasferta non fa più parte della retribuzione pensionabile, con una grave perdita per i lavoratori sulle future pensioni;
la predetta abolizione della contribuzione determina un minor introito per l'Inps;
si mantiene in atto una sperequazione con altre categorie di lavoratori (marittimi, trasporto aereo, eccetera) -:
se non si ritenga opportuno ripristinare la predetta contribuzione sul 50 per cento delle trasferte per i lavoratori ex articolo 12 della legge n. 153 del 1969, cioè per gli addetti che svolgono in modo esclusivo o prevalente attività di montaggio e installazione di impianti, senza una sede fissa di lavoro, ma che si spostano da cantiere a cantiere.
(4-22515)

Risposta. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In relazione alla interrogazione indicata si fa presente che l'attuale regime fiscale e previdenziale, ex articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 314/97, che ha dettato norme volte ad armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente ed i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro, dispone che non concorrono a formare il reddito, e quindi non sono suscettibili di imposizione fiscale e contributiva, le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio


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comunale fino a lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero.
Si fa presente, poi, che il successivo comma 6 ha stabilito che per i lavoratori tenuti per contratto all'espletamento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi da quello della sede aziendale (cosiddetti trasformisti) sono imponibili al 50 per cento le indennità e le maggiorazioni spettanti in funzione delle particolari caratteristiche dell'attività di lavoro.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

SAIA. - Al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che:
il Consorzio di bonifica della Valdichiana Romana e Val di Paglia, con sede in Chiusi stazione (provincia di Siena), è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria dei fiumi e torrenti ricadenti nel territorio della Valdichiana ubicato a cavallo delle regioni Umbria e Toscana e della Val di Paglia orvietana;
tra le funzioni attribuite allo stesso Ente rientra anche il settore di manutenzione ordinaria comprendente lo sfalcio delle erbe infestanti ed il mantenimento costante delle sponde dei torrenti al fine di garantire la pulizia degli argini ed il miglior deflusso possibile delle acque meteoriche raccolte;
in particolare, lo sfalcio delle erbe, si rende necessario - oltre che al fine di mantenere il più agevole possibile il deflusso delle acque - per garantire sane condizioni igienico sanitarie dei torrenti in prossimità dei centri abitati;
contrariamente ai principi di cui sopra accade invece che nel territorio dell'Orvietano, in particolare dell'Alto Orvietano, la pulizia delle erbe infestanti, viene programmata in modo alquanto bizzarro, senza una precisa e dettagliata programmazione e calendarizzazione degli interventi e, quel che è peggio, che alle richieste di intervento promosse da cittadini ed istituzioni locali, dal Consorzio di bonifica della Valdichiana Romana e Val di Paglia arrivano risposte incomplete, parziali ed alquanto generiche;
appare evidentemente sproporzionato il rapporto tra dipendenti interni - degli uffici - ed esterni - addetti ai lavori di manutenzione - drasticamente a puro svantaggio di questi ultimi che rappresentano, invece, la vera forza lavoro necessaria per poter curare gli interventi di manutenzione ordinaria dei torrenti e dei fiumi -:
quanti e quali interventi di manutenzione ordinaria siano stati effettuati direttamente dal Consorzio di bonifica della Valdichiana Romana e Val di Paglia negli ultimi cinque anni;
quali siano stati i fondi economici destinati alle manutenzioni ordinarie di fiumi e torrenti e quanti, invece, alla copertura dei costi di personale negli ultimi cinque anni;
in quale rapporto siano, nella copertura del bilancio, i fondi derivanti al Consorzio di bonifica della Valdichiana Romana e Val di Paglia da entrate dirette (imposte ai contribuenti frontisti) e da finanziamenti statali e/o regionali;
se non ritenga opportuno intervenire direttamente al fine di verificare complessivamente l'operato, i costi di gestione e le scelte tecnico amministrative del Consorzio di bonifica della Valdichiana Romana e Val di Paglia con sede in Chiusi Stazione (provincia di Siena) allo scopo di verificarne la congruità rispetto ai dettati legislativi ed istituzionali nonché allo statuto dello stesso ente;
quali provvedimenti ritenga opportuno adottare al fine di garantire la massima efficienza e trasparenza nell'operato del Consorzio di Bonifica della Valdichiana Romana e Val di Paglia con sede in Chiusi Stazione (provincia di Siena).
(4-25370)

Risposta. - In merito all'interrogazione indicata, si forniscono i seguenti elementi di risposta.


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Si fa presente che, a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 616/77, le competenze dei Torrenti Tesa, Rio Maggiore, Moiano e Maranzano sono stati trasferiti alla Regione Umbria.
Tuttavia pur di fornire una risposta, sono stati acquisiti elementi di conoscenza presso le Regioni Toscana ed Umbria.
Si fa presente che il Consorzio di bonifica della Val di Chiana romana e Val di Paglia, con sede in Chiusi Stazione (SI), costituito con regio decreto 5 dicembre 1935, n. 8891, è un Ente di diritto pubblico, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'articolo 862 del codice civile.
Il comprensorio su cui il Consorzio opera, per effetto del provvedimento di costituzione e dell'ampliamento disposto con decreto n. 242 del 1990 della Regione Umbria, ha una superficie di circa 90.000 ettari di cui 75.250 ettari in Umbria e per 14.668 in Toscana, interessando i Comuni di Chiusi, Chianciano Terme, Montepulciano, Pienza, Sarteano, Cetona e San Casciano dei Bagni, in Provincia di Siena.
Come Consorzio Interregionale, il Consorzio di bonifica Val di Chiana Romana Val di Paglia opera sulla base dello schema d'intesa promosso fra le due Regioni per l'applicazione dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 in materia di bonifica, adottato dal Consiglio regionale con delibera n. 80 del 14 marzo 1978. In particolare, in base a tale accordo, alla Regione in cui ricade la maggior parte del territorio di operatività del Consorzio, competono tutte le funzioni in materia di bonifica trasferite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 616/77 ivi comprese le funzioni di vigilanza e di controllo.
La Regione Umbria - Servizio Bonifica e miglioramenti fondiari - in ossequio a quanto disposto dalla L.R. n. 4/90, affida, tra l'altro, al Consorzio di bonifica sopracitato l'esecuzione della manutenzione ordinaria delle opere di bonifica nel comprensorio di competenza, così come definito dalla stessa legge.
Le esigenze manutentorie vengono individuate annualmente dal Consorzio mediante apposito programma proposto alla Regione per il finanziamento. In relazione alle disponibilità finanziarie recate dal bilancio annuale, la Regione autorizza il Consorzio alla redazione del progetto esecutivo delle opere il cui importo risulti contenuto nell'ambito di quello realmente disponibile e che verosimilmente non può soddisfare tutte le esigenze rappresentate con il citato programma.
Il Consorzio, sulla base della puntuale conoscenza del territorio, opera una selezione dei lavori manutentori ritenuti più urgenti e conseguentemente propone all'approvazione ed al finanziamento il progetto esecutivo.
Il servizio Bonifica e Miglioramenti Fondiari verifica, in corso d'opera ed allo stato finale, la corretta e completa esecuzione dei lavori in conformità del progetto approvato.
Gli interventi manutentori finanziati dalla regione Umbria ed eseguiti dal Consorzio in predicato negli ultimi cinque anni sono i seguenti:
Manutenzione ordinaria opere di bonifica nell'anno 1995: lire 300 milioni;
Manutenzione ordinaria opere di bonifica nell'anno 1996: lire 350 milioni;
Manutenzione ordinaria opere di bonifica nell'anno 1997: lire 180 milioni;
Manutenzione ordinaria opere di bonifica nell'anno 1998: lire 150 milioni;
Manutenzione ordinaria opere di bonifica nell'anno 1999: lire 200 milioni.

Inoltre, si precisa che le competenze dei consorzi di bonifica sono quelle definite dalla legge che ne ha disciplinato la istituzione (R.D. 13.02.1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni) e quelle successivamente attribuite agli stessi in virtù di specifiche norme, ai sensi dell'articolo 2 del citato R.D. n. 215, sono di competenza dello Stato, nei comprensori soggetti a bonifica ed in quanto necessari ai fini generali della bonifica, le opere e gli interventi ivi individuati, rimanendo di competenza dei proprietari privati ed obbligatorie per essi le opere giudicate necessarie ai fini della bonifica. Quanto agli oneri finanziari, è la stessa normativa ad individuare il soggetto


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all'origine tenutovi e le relative entità (articolo 7).
A seguito della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24.07.1977, n. 616, le funzioni esercitate dallo Stato sul Consorzio di bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia il cui comprensorio si estendeva su territori ricadenti nelle regioni Toscana e Umbria - sono state trasferite alla competenza regionale (articolo 43) e le funzioni di controllo e vigilanza sullo stesso sono esercitate, sulla base di specifiche «intese» intervenute al riguardo tra le Regioni suddette (deliberazione n. 1367 del consiglio regionale dell'Umbria in data 05.11.1979), dalla Regione Umbria, la quale vi provvede mediante applicazione delle previsioni recante dalle «intese» di cui sopra, dalla propria legge 25.11.1986, n. 44, e dai criteri attuativi di questa.
Con legge 25 gennaio 1990, n. 4, Regione Umbria ha disciplinato «gli interventi in materia di bonifica, finalizzati al razionale utilizzo ed alla tutela del territorio e dell'ambiente...» (articolo 1) disponendo in particolare:
a) «per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la regione provvede alla programmazione degli interventi di bonifica, nonché di tutela ed utilizzazione delle risorse idriche, mediante piani comprensionali di bonifica». (articolo 2);
b) la ridefinizione dei comprensori di bonifica, con integrazione territoriale significativa di quello ridefinito al Consorzio in argomento;
c) che i Consorzi di Bonifica «predispongono, entro due anni dalla approvazione dei piani di bacino di cui all'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, i piani di bonifica...» (articolo 5) e che «fino alla approvazione dei piani di bonifica... le esigenze di intervento in materia sono individuate dalla giunta regionale e la esecuzione delle opere relative è affidata in concessione ai Consorzi di bonifica ove esistenti...» (articolo 25);
d) in ordine ai consorzi di bonifica, prevedendone natura giuridica, compiti, statuto ed organi (articoli da 13 a 21).

Le finalità, le attribuzioni ed i compiti del Consorzio di bonifica con sede in Chiusi Scalo - armonizzate con le previsioni del R.D. n. 215/1933 e con quelle della sede della regione Umbria n. 4/1990 - sono definiti agli articoli 2 e 3 dello Statuto del Consorzio stesso (in particolare l'articolo 2, comma 2, lett. c).
La legge regionale dell'Umbria 25 novembre 1986, n. 44 individua sia le categorie di atti che i tipi di controllo esperibili (articoli da 3 a 5), nonché le decisioni adottabili in sede di controllo (articolo 7). Al controllo ispettivo e sostitutivo la legge in esame destina la specifica previsione dell'articolo 10.
L'esame degli atti degli Organi del Consorzio, condotto in conformità delle disposizioni che disciplinano la materia, ha messo in luce il rispetto, in linea generale e specifica, delle norme sostanziali e procedurali nei diversi campi di attività; gli Organi hanno operato regolarmente e senza ritardi od omissioni, ragion per cui non è stata mai ravvisata la esigenza di attivare i procedimenti di cui all'articolo 10 della L.R. n. 44/1986.
Sempre a parere della Regione, la logica che denota le scelte, anche di priorità, nella esecuzione degli interventi di manutenzione, con riferimento particolare a quelli sui corsi d'acqua esistenti nel Comprensorio, risulta da esigenze che possono qualificarsi ineludibili allorché concretizzanti ipotesi di effettive ed oggettive necessità di interventi manutentori ed in quanto correlate a programmi che, oltre ad essere informati a tali principi, debbono avere precisi riferimenti nelle poste finanziarie destinatevi, con esclusione, ovviamente, degli interventi di somma urgenza.
La sproporzione denunciata tra il numero dei dipendenti assegnati alle strutture deputate al funzionamento della macchina burocratica del Consorzio e quelli individuati come «forza necessaria» (ma lo sono parimenti anche i primi) non appare sussistere, vuoi perché il numero degli addetti al funzionamento istituzionale del Consorzio è davvero ridotto e, per quanto risulta,


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solo il senso di abnegazione dei medesimi riesce a sopperire alle esigenze d'istituto del Consorzio, vuoi perché il personale addetto più propriamente alle attività di intervento operativo sul territorio appare sufficiente, anche nei periodi di maggiore intensità dei lavori, rispetto ai mezzi meccanici in dotazione al Consorzio e finalizzati a tanto.
Relativamente all'incremento del numero del personale operaio auspicato dall'interrogante, la Regione fa presente che i dipendenti suddetti operano dipendentemente dagli interventi da realizzare espletabili direttamente dall'Ente e già finanziati, e che il loro numero va correlato agli interventi programmati e finanziati e, dunque realizzabili, onde non porre in essere la costituzione di rapporti di lavoro inutili e dispendiosi, con l'effetto di sottrarre ulteriori risorse destinate alla manutenzione o ad altri scopi.
Eccezion fatta per i casi di specie normativamente previsti, la Regione reputa, inoltre, non attuabile un intervento volto a verifiche od indagini sul Consorzio che si risolverebbe di fatto nell'esame dell'attività degli Organi di amministrazione dello stesso e delle strutture funzionali loro necessario, esame ritenuto lesivo della autonomia riconosciuta al Consorzio stesso.
In merito alla legge regionale n. 44/1986, la sua verifica della conformità a legge è posta in essere attraverso il controllo sugli atti del Consorzio.
Infine, la Regione Umbria ritiene che la medesima non possa né debba attivare alcuno dei procedimenti di cui all'articolo 10 della propria legge n. 44/1986 riguardo agli organi ed alle attività del Consorzio di Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, per carenza dei necessari presupposti.
Tanto si rappresenta in base alle informazioni comunicate dall'ente regionale e nulla si può aggiungere limitatamente alle specifiche competenze istituzionali di questa Amministrazione.
Il Ministro dei lavori pubblici: Nerio Nesi.

SAIA. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
nei giorni scorsi le RSU dello stabilimento Magneti Marelli di Sulmona (Aquila) hanno indetto un'azione di protesta contro l'azienda per il fatto che tre operai, assunti con contratto di lavoro interinale e che attendevano di essere stabilizzati, non sono stati confermati;
la ferma protesta delle RSU si fonda sui seguenti motivi:
a) a detta dei sindacati i tre lavoratori facevano parte di un gruppo di trenta che l'azienda aveva previsto di stabilizzare;
b) le comunicazioni relative alla mancata conferma del posto di lavoro sono state date ai tre lavoratori, senza preavviso, all'inizio dell'ultimo turno di lavoro;
c) i tre lavoratori avevano lavorato come tutti gli altri per cui il loro licenziamento oltre che ingiusto configurerebbe un vero e proprio atto antisindacale;
d) l'azienda non avrebbe fornito spiegazioni in merito alle mancate conferme dei tre lavoratori -:
se il Ministro non ritenga opportuno ed urgente intervenire per conoscere quali sono i motivi per cui la Magneti Marelli di Sulmona non ha stabilizzato i tre lavoratori e per fare in modo, ove ne esistano le condizioni, che la direzione dell'azienda riveda le proprie decisioni procedendo all'assunzione a tempo indeterminato dei tre lavoratori.
(4-31958)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, dagli accertamenti effettuati dalla Direzione Provinciale del Lavoro di L'Aquila presso lo stabilimento in Sulmona della Ditta Magneti Marelli - Sistemi Sospensioni S.p.A. con sede legale in Milano, è emerso quanto segue.
In via preliminare, si fa presente che solo due dei tre lavoratori, oggetto dell'interrogazione, hanno prestato la propria opera dal 7.10.99 e per tre mesi a seguito di contratto


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di fornitura di lavoro temporaneo stipulato tra la Società Magneti Marellii e la soc. Adecco per un numero complessivo di 30 lavoratori.
Successivamente, alla scadenza dei contratti suddetti, la ditta ha stipulato con 31 lavoratori, 24 dei quali già lavoratori interinali, contratti a tempo determinato dal 12.1.2000 e per la durata di nove mesi.
Scaduto tale termine, in data 11.10.2000 i tre lavoratori, oggetto dell'interrogazione parlamentare, sono cessati dal lavoro per naturale esaurimento dei contratti a tempo determinato, mentre i restanti lavoratori hanno continuato ad operare a tempo indeterminato.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

SALES. - Al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che:
con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6738 del 14 luglio 1955, venne concesso all'E.C.A. (Ente comunale assistenza) di Cava de' Tirreni (Salerno) quale amministratore dell'Ipab «Casa di Riposo Asilo di Mendicità», ora «Villa Fiorita», un contributo statale ai sensi della legge 2 luglio 1949 n. 408 per la costruzione di case popolari da locare ai propri dipendenti;
il ministero dei lavori pubblici, con nota dell'1 luglio 1977 prot. 1281, chiarì che gli alloggi costruiti dall'Ipab ai sensi della legge n. 408 del 1949 rientrano nel novero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a tutti gli effetti, come previsto dalla legge n. 560 del 1993, e dalla successiva circolare concernente «Disposizioni esplicative della legge n. 560 del 1993»;
con la stessa nota n. 1281/93 venne altresì chiarito che, sotto il profilo oggettivo, le case popolari di cui alla legge n. 408 del 1949 sono da considerarsi a tutti gli effetti di edilizia residenziale pubblica e che l'organo deputato ad esprimersi in merito alla effettiva applicazione della normativa è la regione Campania;
in adempimento alla direttiva ministeriale e a seguito di contatti avuti con funzionari della regione Campania, i conduttori degli alloggi hanno rivolto specifica istanza al suddetto Ente per l'inclusione nel piano di vendita degli alloggi in fitto;
a tale istanza il Dirigente responsabile del settore edilizia abitativa della regione Campania, con nota del 31 gennaio 2000 prot. 531, ha fatto presente che il piano di vendita va proposto dal Commissario regionale dell'Ipab, secondo le prescrizioni e le modalità previste dalla legge n. 560 del 1993 in materia di alienazione degli alloggi di edilizia pubblica;
il Commissario regionale dell'Ipab ha replicato, a seguito dell'istanza dei conduttori degli alloggi - con nota 20 marzo 2000 n. 104 - che le finalità della cennata normativa, avente quali obiettivi inderogabili il reperimento di risorse per l'esecuzione di ulteriori interventi costruttivi, non è conciliabile con gli scopi istituzionali dell'Ente di natura essenzialmente assistenziale perché i proventi dell'alienazione sono posti in contabilità speciale da destinare, in massima parte, in reinvestimenti per la riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico; che non possono legittimamente procedere alla vendita del patrimonio gli Enti che non hanno formulato, a suo tempo, proposte di vendita; che, essendo in corso di definizione un contenzioso giudiziario, è opportuno attendere gli esiti delle vertenze -:
quali provvedimenti intenda adottare per sollecitare il Commissario regionale dell'Ipab - ex Eca di Cava de' Tirreni a proporre alla regione Campania il piano di vendite degli alloggi del fabbricato popolare, considerato a tutti gli effetti dal ministero lavori pubblici di edilizia pubblica residenziale, realizzato con il contributo statale di cui alla legge 2 luglio 1949 n. 408, consentendo l'eventuale acquisto ai conduttori, aventi i requisiti previsti dalla legge n. 560 del 1993, così come è stato possibile a tutti gli affittuari di alloggi compresi nella suddetta legge e nella successiva circolare esplicativa;
se non ritenga opportuno intervenire (come preannunciato nella circolare 31/95)


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con l'emanazione di un'altra circolare che faccia chiarezza definitiva in tale materia, eliminando, in tal modo, ulteriore contenzioso con altri carichi di lavoro per la già oberata macchina della giustizia e notevoli esborsi sia da parte dei cittadini che da parte di Enti.
(4-29419)

Risposta. - In risposta all'interrogazione indicata, si rappresenta che l'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica pur dovendosi svolgere nell'ambito della normativa quadro contenuta nella legge n. 560/93 è attribuita alle Regioni.
Pertanto, questa Amministrazione non ha alcun potere di intervento in merito alle problematiche evidenziate.
Tuttavia, al fine di fornire elementi di risposta all'interrogante, sono state acquisite informazioni dal Commissario del Governo nella Regione Campania che, a sua volta, interessati gli enti competenti per territorio, ha fornito le notizie trasmesse dall'Assessorato Regionale all'Urbanistica, Politica del Territorio e Edilizia Pubblica Abitativa, che di seguito si riportano.
Tale Ente comunica di aver sensibilizzato, in più occasioni, il Commissario Regionale dell'IPAB che, dal canto suo, riferiva che le proposte di vendita degli alloggi di proprietà, da sottoporre comunque all'esame del competente Settore Regionale Assistenza Sociale per le prescritte autorizzazioni di cui alla ex legge regionale n. 14/84, era strettamente correlata, in assenza di specifici obblighi di legge alla vendita, alla situazione economica dell'Ente, allo stato assolutamente non deficitaria, nonché alla quantificazione dei presumibili introiti di cessione ed impiego dei relativi proventi.
Per quanto concerne le modalità di cessione degli alloggi in parola, il predetto Assessorato fa presente che la Regione non può che uniformarsi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed a quanto previsto dalle successive circolari esplicative, nei limiti delle competenze ad essa attribuite per la vendita degli alloggi soggetti alla legge 560/93.
Il Ministro dei lavori pubblici: Nerio Nesi.

SALES. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
subito dopo l'alluvione del 5 maggio 1998, che colpì alcuni paesi della Campania causando solo nella città di Sarno 137 morti, il ministero dell'interno sospese, proprio a causa dei tragici eventi, i pagamenti relativi alle tasse di successione;
nell'agosto scorso era stata concessa una proroga dei pagamenti fino a giugno del 2001 in attesa di un decreto di regolamentazione della materia che avrebbe dovuto emanare il Ministro delle finanze;
nonostante questo, il ministero delle finanze ha inviato ai cittadini di Sarno e delle altre zone colpite dalla frana la richiesta di pagamento delle tasse di successione -:
per quale motivo, nonostante la proroga già concessa, il ministero delle finanze abbia chiesto il pagamento delle tasse di successione;
quali iniziative il Ministro intenda adottare per ritirare la richiesta di pagamento.
(4-34177)

Risposta. - Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante lamenta che, malgrado sia stata concessa una proroga nei pagamenti a seguito dell'alluvione che colpì alcuni paesi della Campania il 5 maggio 1998, il Ministero delle finanze avrebbe inviato ai cittadini di Sarno e delle altre zone interessate dall'evento calamitoso la richiesta di pagamento delle tasse di successione.
Al riguardo, in via preliminare, si ricorda che a seguito degli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 è stata emanata l'ordinanza del 21 maggio 1998 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione Civile, riguardante i primi interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi franosi che hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta.
In particolare, l'articolo 17 di tale ordinanza ha previsto, a decorrere dal 5 maggio 1998 e fino al 31 dicembre 1998, la sospensione


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dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, nonché ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, a favore dell'Amministrazione finanziaria e di altri enti pubblici anche locali.
Tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 1999 dall' ordinanza del 30 dicembre 1998, della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione Civile (ordinanza n. 2908) e, successivamente, con l'ordinanza ministeriale 6 luglio 2000 n. 3064, è stato disposto, fra l'altro, il recupero dei tributi di cui trattasi a decorrere dal 1o giugno 2001.
Ciò posto, per quanto concerne lo specifico problema sollevato nella interrogazione, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che, da un monitoraggio eseguito dalla competente Direzione Regionale delle Entrate per la Campania, è risultato che nessuno degli uffici finanziari delle province di Avellino, Caserta e Salerno abbia effettuato richieste di pagamento dell'imposta sulle successioni e donazioni nei territori che beneficiano della sospensione dei termini di pagamento.
La suddetta Direzione Regionale ha precisato, altresì, che soltanto l'Ufficio del Registro - Atti civili e Successioni - di Salerno ha emesso avvisi di liquidazione delle imposte di successione al solo scopo di evitare il decorso dei termini di decadenza (previsti dall'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346), senza effettuare, però, alcuna iscrizione a ruolo.
Ciò posto, non sembra che per i contribuenti interessati possano intervenire ulteriori conseguenze.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

SANTANDREA e COPERCINI. - Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente. - Per sapere - premesso che:
la strada statale «Bazzanese» (n. 569) è fortemente congestionata dal traffico, soprattutto in località «Ponte Ronca» dove termina la variante alla «Bazzanese», proveniente dai comuni di Zola Predosa, Crespellano, Bazzano, Savigno (Bologna);
i lavori per la costruzione del prolungamento della variante alla «Bazzanese», dalla località «Ponte Ronca», nel comune di Zola Predosa, al comune di Crespellano si sono interrotti nel luglio scorso per permettere le valutazioni sulla perizia suppletiva necessaria a definire alcuni inconvenienti di ordine tecnico intervenuti;
il 5 ottobre 1999 l'Anas ha sbloccato il cantiere, ma i lavori non sono ricominciati nonostante l'assenso alla perizia, che aumenta i costi della cifra non indifferente di 6 miliardi e mezzo -:
se siano al corrente dei fatti sopra descritti;
se non sia opportuno verificare l'effettiva necessità della variante in corso d'opera (metodo metodicamente usato per gonfiare i costi delle opere pubbliche nel recente passato di questo settore) ed altresì quantizzare il prezzo, pagato dalla collettività, per questi ritardi nella realizzazione;
se sussistano responsabilità della pubblica amministrazione o di chicchessia, nelle varie procedure dell'appalto e quali provvedimenti si intendano intraprendere.
(4-27357)

SANTANDREA. - Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente. - Per sapere - premesso che:
la strada statale «Bazzanese», (n. 569), è fortemente congestionata dal traffico, soprattutto in località «Ponte Ronca» dove termina la variante alla «Bazzanese», proveniente dai comuni di Zola Predosa, Crespellano, Bazzano, Savigno (Bologna);
i lavori per la costruzione del prolungamento della variante alla «Bazzanese» dalla località «Ponte Ronca», nel comune di Zola Predosa, al comune di Crespellano, sono iniziati nel giugno/luglio


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scorso, per poi interrompersi dopo alcune settimane per permettere le valutazioni sulla perizia suppletiva che ne aumenta i costi di 6.5 miliardi, da parte dell'Anas, necessaria a definire alcuni inconvenienti di ordine tecnico intervenuti;
il 4 ottobre 1999 il sindaco di Zola Predosa (Bologna) si è incontrato a Roma con i vertici nazionali dell'Anas, per chiedere ed ottenere da questi, l'autorizzazione della perizia di variante resasi necessaria per far fronte ad una serie di modifiche progettuali introdotte dall'Anas su richiesta dell'impresa;
il 5 ottobre 1999 l'Anas/compartimento dell'Emilia-Romagna (Bologna), committente e responsabile dell'esecuzione dell'opera pubblica in questione, ha formalmente riconsegnato all'impresa aggiudicataria dei lavori, i quali erano fino a quel momento sospesi, nonché prescritto, sempre alla medesima impresa, la ripresa immediata degli stessi;
il 27 ottobre 1999 l'amministrazione comunale di Zola Predosa, non avendo visto i lavori riprendere, ha inviato un ulteriore e circostanziato sollecito alla direzione compartimentale di Anas (Bologna), contenente la richiesta del programma dei lavori aggiornato;
il 12 novembre 1999 il sindaco di Zola Predosa ha nuovamente incontrato, presso la provincia di Bologna, i vertici nazionali di Anas ai quali ha chiesto conto di questa situazione. Questi si sono impegnati, in coerenza con il verbale di riconsegna dei lavori sopra citato, ad ordinare all'impresa l'immediata riapertura del cantiere -:
se siano al corrente dei fatti sopra descritti;
se non sia opportuno verificare l'effettiva necessità della variante in corso d'opera (metodo di cui si è abusato per gonfiare i costi delle opere pubbliche nel recente passato di questo settore) ed altresì quantificare il prezzo, pagato dalla collettività, per questi ritardi nella realizzazione;
se sussistano responsabilità della pubblica amministrazione o di chicchessia, nelle varie procedure dell'appalto e quali provvedimenti si intendano intraprendere.
(4-27963)

SANTANDREA. - Al Ministro dei lavori pubblici, al Ministro dei trasporti e della navigazione. - Per sapere - premesso che:
in data 13 giugno 2000 la scrivente aveva già avuto modo di occuparsi del blocco dei lavori per il prolungamento della variante alla strada statale n. 569, «Bazzanese», oltre l'abitato di «Ponte Ronca», in località Zola Predosa (Bologna), e fino al comune di Crespellano (Bologna) senza ricevere a tutt'oggi alcuna risposta;
in data 6 marzo 2000 l'Anas procedeva all'approvazione definitiva della perizia suppletiva di variante che veniva presentata ai cittadini durante pubbliche assemblee svoltesi in data 23 e 31 maggio 2000, presso la frazione di «Ponte Ronca» del comune di Zola Predosa (Bologna);
in data 26 luglio 2000 durante un consiglio comunale straordinario avente ad oggetto: «Comunicazioni dell'Anas - Compartimento dell'Emilia-Romagna - in ordine allo stato di avanzamento dei lavori di costruzione della variante alla strada statale n. 569 oltre l'abitato di Ponte Ronca», alla presenza di rappresentanti dell'Anas e della ditta «Bonatti spa» veniva presentato il cronogramma-programma dei lavori;
secondo informazioni pervenute di recente alla scrivente, ed aggiornate alla data dell'11 settembre 2000, pare che:
a)sia stato eseguito il cantieramento dell'impresa, (Bonatti), e la direzione lavori dell'Anas abbia approvato i progetti esecutivi relativi alle opere della perizia di variante tecnica ed esecutiva;
b)lo stato dei lavori alla data del 13 giugno 2000 pare essere il seguente:
sono stati eseguiti i lavori di bonifica bellica;


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è stata eseguita l'apertura del tracciato dell'intero lotto, mediante disboscamento e scotico;
è iniziata l'apertura del cassonetto e la formazione dei rilevati tra le progressive Lotto 0+00 e 0+500;
sono stati eseguiti i pali di fondazione del cavalcavia ferrovia «Vignola-Bologna»;
siano iniziati i pali di fondazione del cavalcavia «Podice»;
siano stati eseguiti gli scavi di sbancamento e fondazione dello scatolare «Ghironda»;
tutti i lavori dello scatolare «Ghironda» sono di prossima ultimazione;
la percentuale dei lavori eseguiti rispetto quelli appaltati è del 5 per cento;
l'ultimazione degli stessi pare essere prevista entro fine marzo 2002;
c) i lavori, da parte della ditta «Bonatti» di Parma che si è aggiudicata l'appalto, sono iniziati solamente nel mese di luglio 2000 dopo oltre due anni di fermo cantiere a causa della mancanza dell'autorizzazione, da parte dell'Anas, ad una perizia di variante in corso d'opera e, a causa di tale blocco, la ditta ha avanzato riserva e ha respinto la proposta di accordo bonario avanzata dal responsabile del procedimento previsto dall'articolo 31/bis della legge n. 109 del 1994;
a causa di tale controversia tra l'Anas e la ditta «Bonatti spa», nonostante quest'ultima si sia assunta l'impegno ad ultimare i lavori entro marzo 2002, vi è il fondato sospetto che anche in futuro possano insorgere ulteriori blocchi, senza considerare il fatto che anche allo stato dell'arte attuale, in riferimento al cronogramma di cui sopra, le opere non procedono secondo la tabella di marcia prevista -:
se siano al corrente dei fatti in oggetto, e quali provvedimenti siano intenzionati a prendere per rassicurare i cittadini e gli enti locali coinvolti circa il rispetto dei tempi previsti, per la realizzazione ditale opera viaria non più rinviabile.
(4-32091)

Risposta. - In merito alle problematiche evidenziate con gli atti ispettivi cui si risponde, l'Ente Nazionale per le Strade riferisce che il progetto alla variante all'abitato di Ponte Ronca lungo la S.S. n. 569 fu redatto a cura dell'Amministrazione Comunale di Zola Predosa negli anni 90/91.
Nel luglio 1998, quando già la variante era in corso di realizzazione, la suddetta Amministrazione Comunale ha richiesto alcuni adeguamenti progettuali finalizzati a ridurre il danno alle realtà produttive locali attraverso un organico ricollegamento dei fondi agricoli.
Il Compartimento ANAS competente per territorio ha autorizzato una sospensione parziale dei lavori al fine di redigere una perizia di variante che, oltre a soddisfare le esigenze manifestate dal Comune di Zola Predosa, adeguasse nel contempo il progetto e prevedesse l'inserimento di opere di mitigazione dell'impatto ambientale.
In data 9 marzo 2000 è stata approvata la suddetta perizia di variante e data l'autorizzazione alla immediata consegna dei maggiori e variati lavori.
I lavori sono stati quindi consegnati all'Impresa esecutrice il 28 marzo 2000 e, assicura l'ANAS, stanno procedendo secondo il programma con adeguato impiego di operai e mezzi. Pertanto, è presumibile che la data contrattuale di ultimazione delle opere (comprese quelle ausiliarie), stabilita per il marzo 2002, possa essere rispettata.
Ad oggi sono stati ultimati i pali di fondazione e completati gli scatolari Ghironda - Sez. 17 (compreso l'80 per cento degli attraversamenti - tombini) - e Casella, per un avanzamento lavori pari al 20 per cento del totale.
Per completezza di informazione, l'ANAS aggiunge che sulla
Gazzetta Ufficiale n. 297/21.12.2000 - Foglio inserzioni - II parte, è stato pubblicato il bando di gara relativo ai lavori del nuovo ponte di Vignola sulla S.S. 569, per un importo pari a lire 39,7 miliardi. Tale opera fa parte del Programma Stralcio ANAS 2000, approvato il 21 dicembre 2000 dalla Conferenza stato-Regioni.


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Si fa infine, presente che la strada in questione rientra tra la viabilità che passerà al demanio regionale
ex decreto legislativo n. 112/98.
Il Ministro dei lavori pubblici: Nerio Nesi.

SAONARA. - Al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che:
i canali Sottobattaglia, Bagnarolo, Cagnola e Pontelongo per buona parte del loro corso noti come «Vigendone», dichiarato navigabile dal decreto-legge gr 31 maggio 1917 n. 1536, fanno capo all'amministrazione dello Stato e quindi del Magistrato delle acque (Nucleo operativo di Padova); alla data del 27 maggio 2000 tale Autorità era competente della manutenzione del corso d'acqua in questione, e ciò in virtù della legge istitutiva del Magistrato delle acque, Legge 5 maggio 1907 n. 257, che decretava l'istituzione dell'ufficio adibito «al buon governo delle acque pubbliche»;
in particolare (articolo 14), tale legge assegna alla competenza del presidente del M.d.A. «la gestione tecnica, economica ed amministrativa dei lavori concernenti le opere di navigazione interna» di cui al regio decreto 11 luglio 1913, n. 959, nonché «anche le attribuzioni assegnate in precedenza ai prefetti dalla legge sulle opere idrauliche» di cui al testo unico 25 luglio 1904 n. 523, che riguardano «il regime delle acque, la pulizia delle acque pubbliche, le darsene, ecc...»;
il richiamato regio decreto 11 luglio 1913 n. 959 precisa inoltre un significativo concetto di opere di manutenzione: esse sono «tutti i lavori occorrenti: a) per conservare nelle vie navigabili l'attitudine all'esercizio della navigazione, mantenendo le dimensioni e forme delle vie stesse, nonché i porti e scali, gli edifici, le conche, gli ascensori, i piani inclinati ed altri simili mezzi; b) per rendere sicura la navigazione col segnalamento in conformità alle norme da stabilirsi col regolamento».
il presidente del Comitato «Remada a Seconda», professor Giancarlo Turato, ha stilato la seguente nota: dichiarando che nei giorni precedenti domenica 28 maggio 2000 aveva preso contatto con il Genio Civile di Padova per l'apertura della Conca di Battaglia gli era stato assicurato che per tale operazione non vi era alcun problema, cosa che infatti avvenne alle ore 9.00 di domenica. Ciò per quanto riguarda il Genio Civile.
Per quanto concerne invece il Magistrato alle Acque di Padova, era venuto a conoscenza, il 26 sera, dall'operatore dell'Arco di Mezzo di Battaglia che questi non aveva ricevuto nessun ordine di aprire l'acqua per domenica, anzi era stato diffidato dal signor Pavan (credo operatore del Magistrato) dal compiere alcuna operazione a riguardo.
Il giorno 27 si è subito attivato per avere delucidazioni dal Magistrato alle Acque e dopo diverse telefonate è riuscito a parlare con il geometra Scanu (dirigente del Magistrato) esponendo la situazione, per cui se non vi fosse stata acqua a sufficienza, la remada non si sarebbe potuta svolgere. Verso le 15.00 di sabato il geometra gli assicurò che aveva dato ordine al manovratore di Battaglia perché facesse defluire, dal mattino del 28, almeno venti cm. d'acqua.
Domenica 28 molte imbarcazioni, già verso le 6.30 erano in acqua, poca, a dire il vero, come gli altri anni. Alle 7.00 venne aperto l'Arco di Mezzo e l'acqua defluì aumentando un po' il livello del canale.
A questo punto tutto sembrava tranquillo e normale: acqua poca, come spesso era accaduto, ma si pensava che con il passare del tempo e con l'apertura dei Roncajette il livello aumentasse.
Purtroppo niente di tutto ciò, nemmeno un filo d'acqua dal Roncajette che, come si sa, avrebbe dovuto con la sua acqua far da muro a quella proveniente da Battaglia. Si può ben immaginare cosa successe quel giorno; in alcuni tratti c'era solo fango, barche impantanate, sommozzatori impossibilitati ad agire ed andare in soccorso di chi poteva averne bisogno. Fortunatamente non si è verificato alcun incidente. Solo


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vivaci proteste e da parte di molti il sospetto di sabotaggio della manifestazione. Alle nostre richieste verbali e scritte, che furono presentate nei giorni seguenti al Magistrato, a tutt'oggi nessuna risposta scritta;
l'Assessore all' Ambiente del Comune di Battaglia Terme ha fatto pervenire al Nucleo Operativo di Padova dal Magistrato alle Acque la seguente nota dichiarando che: per la manifestazione «Remada a Seconda», del 28 maggio 2000, al Comitato Organizzatore nella persona del Professor Gianfranco Turato, era stata assicurata, da parte dell'Ente in indirizzo, la navigabilità del fiume Vigenzone, da Battaglia Terme a Bovolenta/Pontelongo, con un significativo afflusso di acqua tramite il Canale Roncajette che doveva avvenire di conseguenza utilizzando l'Arco di Mezzo del Canale della Battaglia; (l'acqua di questo corso superiore era ai livelli massimi).
Questa navigabilità è stata praticamente inesistente, come è stato riportato dagli organi di stampa locali (il Mattino del 31 maggio 2000) e da testimonianza diretta del sottoscritto a bordo di una imbarcazione sino al Museo della Navigazione Interna, pochi centimetri d'acqua, non permettevano nemmeno l'uso dei remi alle oltre 100 imbarcazioni presenti; numerosi sono stati gli inconvenienti e le proteste, come si può facilmente immaginare.
Come Comune di Battaglia Terme, luogo di partenza della manifestazione ed in forme varie, da sempre, patrocinatore della Remada, chiediamo di accertare le responsabilità di quanto avvenuto, per poter essere in grado di rispondere ai cittadini coinvolti nei fatti accaduti ed a quanti ne fanno richiesta -:
a)quali risposte ha fornito il Magistrato alle Acque-Nucleo Operativo di Padova alle richieste fatte da enti e comitati;
b)quali assicurazioni intende fornire - in una logica di cooperazione interistituzionale con la regione Veneto - alle legittime attese degli Enti Locali interessati e dei cittadini, del Comitato Organizzatore in ordine alla programmazione della «Remada a Seconda» del 2001.
(4-30977)

Risposta. - In merito all'interrogazione indicata, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
Le competenze del Ministero dei Lavori Pubblici in ordine ai lavori di manutenzione delle opere idrauliche di 2a categoria sono riferite solo al profilo della sicurezza idraulica e non anche alla navigazione che è di competenza dell'Ufficio del Genio Civile della Regione Veneto ai sensi della Legge 616/77.
Per quanto attiene specificatamente alla manifestazione «Remada a Seconda» si precisa quanto segue. Il Comitato organizzatore non ha presentato alcuna istanza di autorizzazione all'Ufficio del Magistrato alle acque di Venezia. Tale Ufficio precisa che nei contatti telefonici avuti con gli organizzatori della manifestazione, non si è garantito di mantenere un livello idrometrico particolare del canale, bensì, la sola disponibilità a mantenere vivificato l'alveo.
L'Ufficio predetto ha riferito che, la mattina del 28 maggio u.s., come da accordi, ha provveduto all'apertura di cm. 40 della porta centrale del sostegno Arco di Mezzo. Il giorno prima della manifestazione, tuttavia, su richiesta dei Carabinieri di Limena, l'Ufficio stesso si è visto costretto a chiudere totalmente la paratoia del sostegno superiore sul canale Brentella a causa dell'avvistamento di un residuato bellico. Ciò ha impedito anche il modesto afflusso di questo canale che, tramite il Roncajette, arriva a Bovolenta.
Si precisa, inoltre, che l'effetto tappo, addotto dagli organizzatori della manifestazione, si verifica solamente in regime di piena e non di magra.
Per quanto attiene, infine, alle manifestazioni future, si fa presente che, a datare dal 1o giugno 2000, tutte le competenze, sia in materia di sicurezza idraulica che di navigazione del nodo idraulico Battaglia Terme, sono passate interamente alla Regione Veneto.
Il Ministro dei lavori pubblici: Nerio Nesi.


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SCALIA. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
a Livorno esiste un deposito costiero di Gpl di proprietà della società Costiero Gas Livorno con attracco nel canale industriale del Porto di Livorno, costituito da tre caverne scavate in terreno argilloso, rivestite di bentonite, originariamente delle seguenti capacità: n. 1 di metri cubi 11.131,640, n. 2 di metri cubi 15.664,710, n. 3 di metri cubi 19.937,753, per un totale di metri cubi 45.734,103, pari a circa 19 mila tonnellate. La loro costruzione risale a oltre 35 anni fa, per cui quasi sicuramente il rivestimento interno non è più integro e non si è quindi in grado di stabilire la loro attuale esatta capacità;
non vi sono strumenti di misura per accertare la quantità reale di Gpl contenuta in ogni singola caverna, la cui esatta cubatura non sarebbe neppure determinabile. A causa di ciò non si conosce la quantità di prodotto contenuta complessivamente nelle caverne, per cui, non potendo accertare la giacenza reale, viene utilizzato come giacenza il dato contabile;
la giacenza contabile è comunque anch'essa inattendibile poiché mentre il prodotto in uscita è determinato sommando i dati ricavati dalla pesatura delle autobotti e delle ferrocisterne, il prodotto in entrata è ricavato da un misuratore che non risulta dare garanzie fiscali e reali di attendibilità. Logicamente non potendo determinare il prodotto realmente giacente non è possibile calcolare i cali quadrimestrali fiscalmente ammessi, che pertanto non vengono calcolati;
si verifica comunque che il prodotto contenuto nelle caverne, nonostante non vengano calcolati i cali, anziché mancare, ecceda rispetto alla giacenza contabile per cui è necessario monitorare in continuazione la giacenza contabile onde evitare che esca più prodotto di quello che risulta contabilmente;
le norme fiscali prescrivono che l'accertamento del prodotto in arrivo venga effettuato misurando il prodotto giacente nel serbatoio (in questo caso caverna) prima di effettuare lo scarico e successivamente dopo la discarica del prodotto. Per le ragioni sopra dette non è possibile determinare in tali caverne la quantità giacente prima di iniziare le operazioni di discarica e neppure quella esistente terminate le operazioni, per cui per calcolare in entrata viene utilizzato un misuratore;
la norma ministeriale prevede però che per la misurazione volumetrica siano installati due misuratori in linea e non un solo misuratore e che questi siano dotati del recipiente campione e di apposite apparecchiature per le verifiche. Il Costiero Gas Livorno utilizza un solo misuratore, senza recipiente campione e apparecchiature per la verifica e da qui deriva l'imprecisione della misurazione e quindi la possibilità di avere prodotto in eccedenza o in deficienza (caso quest'ultimo che, stranamente, non si verifica mai);
l'impossibilità di accertare il prodotto contenuto nelle caverne può causare la tracimazione del prodotto in fase di riempimento, come già avvenuto, senza che fortunatamente il prodotto fuoriuscito da una caverna provocasse un incidente -:
se non intenda intervenire, poiché la mancanza di un idoneo sistema di accertamento, oltre che rendere fiscalmente inagibile il deposito ai sensi delle leggi vigenti in materia, non consente di effettuare i necessari controlli e lascia quindi la parte libera di corrispondere o meno le imposte dovute.
(4-23067)

SCALIA. - Al Ministro delle finanze, al Ministro dell'ambiente. - Per sapere - premesso che:
dal 1996 ad oggi l'interrogante ha presentato almeno cinque interrogazioni aventi ad oggetto il deposito costiero di GPL della Spa Costiero Gas Livorno, situato proprio nella città toscana. Nelle predette interrogazioni si chiedevano chiarimenti sulla sicurezza del deposito e su una questione dalla quale sembrano emergere


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irregolarità fiscali. Nessuna risposta, alla data odierna, è pervenuta all'interrogante;
quanto all'aspetto fiscale si segnalava che detto deposito non era dotato delle apposite tabelle di ragguaglio indispensabili per l'accertamento del prodotto esistente e quindi per impedire di evadere impunemente l'accisa. Al riguardo si ritiene opportuno aggiungere che la verifica di un deposito di prodotti petroliferi può essere effettuata solo se vi è la possibilità di determinare la quantità reale di prodotto giacente a verifica della giacenza contabile risultante dai registri di scarico e carico, mentre risulta che fin dall'origine le caverne costituenti lo stoccaggio del deposito costiero non sono mai state tarate, per cui il deposito in base alle leggi fiscali vigenti non avrebbe mai dovuto essere posto in esercizio. Risulta, inoltre, che il ministero anziché consentire l'esercizio dopo averle fatte ricostruire in modo adeguato, onde poter ottenere la prescritta taratura, ha consentito dapprima per dodici anni l'esercizio provvisorio semestrale e poi l'esercizio definitivo;
l'autorizzazione all'esercizio definitivo in tali condizioni è stata concessa da un direttore generale che è stato più volte sospeso dalle proprie funzioni per irregolarità e che anche in questo caso parrebbe non aver tutelato gli interessi dell'amministrazione finanziaria. L'autorizzazione è stata condizionata all'accorgimento di fare rinunziare l'azienda ai cali legali, ma è chiaro che tale accorgimento non sana l'illegalità consentita dalla mancata taratura delle caverne;
per quanto riguarda la sicurezza risulta all'interrogante che nonostante il parere della Commissione consultiva sostanze esplosive ed infiammabili (CCSEI) del 17 dicembre 1991 fatto proprio dal Ministero della marina mercantile, le decisioni del TAR del Lazio e del Consiglio di Stato e quelle della Commissione interministeriale istituita dal Ministro dei trasporti e della navigazione, il deposito in questione non solo ha continuato e ampliato la movimentazione, ma ha ottenuto grazie all'appoggio del SIAR un Piano d'area che ne autorizza l'esercizio, trascurando la situazione di pericolo, con l'avallo del Comitato per la zona critica di Livorno. Detto Comitato, infatti, pare abbia previsto lo spostamento del terminal in zona di gran lunga più pericolosa perché vicina all'abitato autorizzando l'utilizzo di buona parte dei 20 miliardi stanziati per la zona critica di Livorno, per effettuare lo spostamento;
tutto ciò è stato reso possibile per la particolare attenzione al riguardo posta dall'ingegner Caroselli, allora vice direttore del SIAR, che risulta abbia successivamente ottenuto la nomina a Direttore generale dell'Assogasliquidi;
la concessione del deposito costiero è scaduta il 2 marzo 1997 e fino al 25 agosto 2000 il deposito ha funzionato con esercizio provvisorio semestrale. Da tale data non è stato più rinnovato l'esercizio provvisorio, per cui attualmente il deposito parrebbe funzionare senza concessione, in attesa di poter ottenere il rinnovo ventennale che, peraltro, nelle attuali condizioni non dovrebbe assolutamente essere concesso -:
se in queste condizioni non sia necessario revocare l'esercizio, in quanto il deposito è privo dei requisiti indispensabili per poter correttamente funzionare, anche tenuto conto della disparità di trattamento esistente con gli altri depositi;
se non si ritenga opportuno, tenuto conto del particolare incarico attualmente assunto dall'ingegner Caroselli, verificare gli atti che hanno consentito fino ad ora l'esercizio del deposito, nonché quelli che hanno portato alla stesura del Piano d'area.
(4-33099)

Risposta. - Con le interrogazioni cui si risponde l'interrogante evidenzia la particolare conformazione del deposito costiero di G.p.l. di proprietà della società Costiero Gas Livorno, costituito da tre caverne scavate in terreno argilloso, che rende difficoltosa la misurazione a fini fiscali del prodotto sottoposto ad accisa, e, al riguardo, sollecita


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l'adozione di misure dirette a porre rimedio ad una situazione di potenziale evasione fiscale.
Al riguardo, la competente Agenzia delle Dogane ha comunicato che, dall'istruttoria espletata nei confronti del deposito della società Costiero Gas Livorno, gestito quale deposito doganale privato ed abilitato anche al regime di deposito fiscale, a suo tempo autorizzato con provvedimento di concessione del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, di concerto con i Ministri delle Finanze e della Marina Mercantile (Decreto Ministeriale n. 8506 del 2 marzo 1967), è emersa la regolarità della conduzione del suddetto deposito.
La particolare conformazione di tale deposito, unico in Italia del tipo cosiddetto a «caverna», è stata a suo tempo debitamente ed attentamente esaminata, anche sotto l'aspetto fiscale, costituendo, tra l'altro, oggetto della nota (n. 9335/XI) del 18 novembre 1978 della soppressa Direzione Generale delle Dogane e delle Imposte Indirette.
Con la predetta nota, preso atto della impossibilità tecnica di procedere, malgrado i reiterati tentativi, alla taratura delle gallerie costituenti le caverne, come evidenziato dall'interrogante, è stata accolta la richiesta, avanzata dalla società, di rinuncia al riconoscimento dei cali legali, spettanti agli operatori in ragione della conduzione dei propri impianti e calcolati periodicamente, assumendosi quindi la stessa società, sin da allora e in misura intera, il gravame fiscale relativo alle quantità assunte in carico.
Alla rinuncia ai cali è strettamente connessa l'impossibilità di eseguire l'inventario fisico del prodotto contenuto nelle caverne; ciò ha comportato, di converso, l'esigenza dell'adozione di idonei strumenti per l'accertamento del gas di petrolio liquefatto in entrata ed in uscita, a tutela degli interessi erariali.
Attualmente, l'accertamento si effettua con le seguenti modalità:
a) in entrata, mediante una stazione contatometrica, posta a valle del punto di discarica delle navi gasiere, sul molo del canale industriale del Porto di Livorno, al quale il deposito è collegato con due tubazioni; detta stazione, regolarmente corredata del recipiente campione per le previste verifiche periodiche, è costituita da quattro contatori volumetrici, utilizzati due alla volta, in parallelo. Pertanto, ad avviso dell'Agenzia delle Dogane, non risultano esatte le informazioni circa l'assenza del recipiente campione ed il numero dei misuratori, per i quali viene avanzato il sospetto di dubbia attendibilità fiscale.
Sempre in entrata, risulta installato un dispositivo di blocco e di allarme in caso di guasto o di irregolare funzionamento dei misuratori, nonché un termodensimetro collegato ad un elaboratore elettronico, per l'indicazione diretta del peso di gas di petrolio liquefatto accertato dai misuratori.
b) in uscita, il prodotto viene avviato ad undici punti di carico (otto per autocisterne e tre per ferrocisterne) ed accertato mediante tre pese automatiche a ponte, ugualmente collegate con il sistema computerizzato che gestisce entrate ed uscite; dette pese, come del resto le apparecchiature di accertamento in entrata, sono sottoposte a verifica periodica da parte del competente Ufficio metrico, organo tecnico del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato.
Per tutti i predetti punti di carico è realizzato il collegamento con un impianto di denaturazione in linea, alla quale viene sottoposto il gas di petrolio liquefatto destinato all'uso combustibile, meno tassato rispetto all'uso autotrazione, cosi realizzando un continuo controllo fiscale.
Inoltre, la predetta Agenzia ha specificato che la concessione dell'impianto, assentita al deposito in questione, scaduta il 2 marzo 1997, è stata oggetto di numerose proroghe di autorizzazione per l'esercizio provvisorio - ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994 n. 420, recante il regolamento per la semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali - da parte del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e da ultimo fino al 25 luglio 2001 (come risulta dal telescritto del 27 dicembre 2000), fermo restando l'obbligo di osservanza della vigente normativa fiscale e di sicurezza.


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In particolare, il Ministero dell'Industria, condividendo l'avviso formulato al riguardo dal soppresso Dipartimento delle Dogane, ha riportato nel provvedimento di rinnovo dell'esercizio provvisorio dell'impianto le seguenti, specifiche, prescrizioni formulate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ai fini del rispetto di quanto stabilito sul Piano di risanamento dell'area critica di Livorno:
deve essere escluso l'impiego di gasiere pressurizzate, che comportano un elevato rischio in caso di incidenti;
devono essere impiegati esclusivamente navi gasiere refligerate di stazza non inferiore alle 3000 tonnellate.

Pertanto, ad avviso dell'Agenzia delle Dogane le condizioni e le prescrizioni di carattere fiscale all'epoca dettate sono ancora valide e coerenti con le modalità di movimentazione del G.p.l. adottate dalla Società interessata; e ciò anche in considerazione del fatto che fino ad oggi non sono stati segnalati inconvenienti di carattere tributario e che, anche per un deposito di tale natura, i controlli fiscali sono sempre possibili, non lasciando quindi libera di corrispondere o meno le imposte dovute una società che, essendo anche titolare di deposito fiscale, è oltretutto responsabilizzata nella propria veste di depositario autorizzato.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

SCANTAMBURLO, MOLINARI, POLENTA, CASINELLI, REPETTO, RIVA, CIANI e CASTELLANI. - Al Ministro della sanità, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
i cittadini che chiedono di essere sottoposti ad accertamento sanitario, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e del relativo regolamento, per il riconoscimento/aggravamento dell'invalidità, quale invalido civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 113, cieco civile ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, sordomuto, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, persona handicappata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, allo scopo di ottenere i benefici che la legge prevede in relazione allo stato di invalidità civile o alla minorazione che verrà riconosciuta, sono sottoposti a una procedura che, a causa delle modalità di svolgimento, dei criteri di applicazione della normativa e soprattutto della durata della stessa, appare gravemente lesiva dei diritti delle persone e perciò del tutto inaccettabile;
in particolare, a decorrere dalla data di invio della domanda alla Commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili, operante presso l'Asl di appartenenza del richiedente, inizia a decorrere un tempo di parecchi mesi, che spesso superano un anno, prima che l'interessato venga convocato per la visita medica di accertamento delle condizioni descritte nel certificato del medico di base e negli altri certificati sanitari allegati. Avvenuta la visita, intercorrono ancora alcuni mesi, e spesso un anno, fino alla data di trasmissione della pratica all'ufficio provinciale per le pensioni di invalidità e di guerra. Questa Commissione, non prima di almeno tre ulteriori mesi, fornisce la risposta sia all'interessato, sia alla prefettura. Successivamente, quest'ultima provvede a richiedere all'interessato dei documenti integrativi alla domanda presentata inizialmente. Dopo che la Commissione esistente presso la prefettura avrà verificato la regolarità dei documenti presentati, il prefetto emanerà il decreto di riconoscimento dell'invalidità e di concessione dei benefici economici stabiliti dalla legge;
è in via di applicazione in qualche provincia la norma che prevede che INPS rilasci il documento di riconoscimento, recapitandolo direttamente al domicilio del richiedente;
la complessiva durata delle operazioni varia da più di un anno fino anche a tre o quattro anni e si differenzia in misura anche sostanziale nelle varie realtà


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regionali e provinciali, sia per la durata, sia per i criteri che vengono seguiti nel definire e riconoscere le effettive invalidità e l'entità delle stesse;
tra i richiedenti ci sono moltissime persone anziane o gravemente ammalate ed è normalmente accertato che, a seguito della procedura sopra descritta, per molte di esse l'attesa del riconoscimento e del conseguente beneficio non viene soddisfatta se non dopo che esse sono decedute, privandole perciò della fruizione di un diritto soggettivo fondamentale collegato al soddisfacimento dei bisogni derivanti dalle condizioni di salute, di non autosufficienza, di gravi limitazioni alla mobilità, di bisogno continuativo di essere accompagnate per l'espletamento degli atti necessari alla vita quotidiana. Le indennità di accompagnamento vengono poi assegnate agli eredi, i quali molte volte non ne hanno alcun bisogno -:
quali siano le cause effettive della disfunzione gravissima che si ripercuote sulla salute e sulla negazione dei diritti delle persone, nella fase di particolare debolezza e fragilità della loro vita;
a quali enti si debbano imputare le lungaggini e i ritardi assolutamente ingiustificati;
se sia la stessa procedura prevista che nel suo dipanarsi rende complesso, oltremodo burocratizzato e necessariamente di tempi lunghi e comunque imprevedibili il completamento dell'iter di ciascuna pratica;
se non ritenga di intervenire con la determinazione necessaria ed entro tempi brevissimi per esaminare compiutamente la questione, per riordinare l'iter amministrativo rendendolo sollecito, ordinato e funzionale, per non lasciare assolutamente nulla alla tradizionale e scontata rassegnazione o alla presa d'atto, dolorosa ma anche realistica delle difficoltà che specie in alcuni uffici di regioni e province, costituiscono l'atteggiamento purtroppo più vero del modo di affrontare varie pratiche amministrative;
se non ritenga urgente intervenire coordinando l'INPS, l'INAIL e le ASL, affinché abbia termine la sconcertante diversità dei criteri adottati per il riconoscimento delle invalidità;
se non convenga sul fatto che, modificando sostanzialmente la procedura e rendendola davvero efficiente, oltre a soddisfare correttamente il diritto dei cittadini, si restituisce a loro un po' di fiducia sul funzionamento della pubblica amministrazione, che deve essere sempre a loro servizio e utilità.
(4-33755)

Risposta. - Dal 1988 al 1992 si è verificata in ambito di invalidità civile, una intensa attività normativa resasi necessaria per monitorare l'incremento del numero degli invalidi riconosciuti ed ostacolare fenomeni patologici come quello dei falsi invalidi.
Sono state pertanto emanate una serie di norme con l'intento di razionalizzare i criteri dell'accertamento e verificare i riconoscimenti (L. n. 291/1988, L. n. 508/1988, L. n. 509/1988 e decreto ministeriale n. 5.2.1992). In particolare la legge n. 509/88 ha istituito l'attività di controllo del Ministero del Tesoro sui verbali delle Commissioni medico legali delle ASL, che formulano il giudizio sulla base della Tabella delle percentuali di invalidità di cui al decreto ministeriale n. 5.2.1992 (Decreto del Ministro della Sanità pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta Ufficiale 26.2.1992, n. 43).
Di seguito all'emanazione della Legge quadro sull'Handicap (L. n. 104/1992) che ha introdotto il principio della valutazione della capacità globale della persona disabile e non della riduzione della capacità lavorativa, con indicazione percentuale, come sancito per l'invalidità civile, valutazione affidata alle stesse Commissioni mediche delle ASL, integrate da operatori sociali e da un esperto nei casi da esaminare, è maturata l'esigenza di un riordino di tutta la materia, eccessivamente stratificata, non più organica né rispondente alle esigenze dei disabili.
L'accertamento della menomazione (deficit funzionale esprimibile in percentuale


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che si manifesta a livello di organo od apparato) deve completarsi con l'indicazione della disabilità (limitazione dello svolgimento di attività a livello di persona) che impediscono o limitano l'estrinsecarsi della persona stessa nella società (scuola, lavoro, integrazione sociale), come richiamato dall'OMS ormai da un ventennio.
Nel precisare che la L. n. 104/1992 attribuisce al Dipartimento per gli affari sociali il coordinamento in materia di handicap e che da detto Dipartimento è stata formulata una proposta di azione governativa, scaturita dalla prima Conferenza nazionale sull'handicap (prevista dalla L. n. 162/1998 che integra la L. n. 104/92) e tenutasi a Roma nel dicembre 1999, si fa presente che nella suddetta proposta, il Ministero della Sanità, per la propria competenza ha fortemente sostenuto la necessità di riordinare la materia, superando il concetto di invalidità civile riconducendolo a quello di handicap.
Nel riferimento organico ai principi sanciti dalla legge n. 104/92, è auspicabile e realizzabile porre termine alla «sconcertante diversità dei criteri adottati» per il riconoscimento dei vari tipi di invalidità esistenti nel vigente contesto normativo: infatti è noto che oltre all'invalidità civile è prevista l'invalidità pensionabile dell'INPS e l'invalidità per infortunio o malattia professionale dell'INAIL (entrambe su base contributiva; diversamente da quella civile che è assistenziale) ciascuna con «criteriologia» distinta e con proprie e distinte procedure di accertamento.
Si conviene sulla necessità di introdurre modifiche sostanziali all'accertamento delle persone disabili, definendo criteri di accertamento uniformi ed utilizzabili negli ambiti assistenziale e previdenziale, tali da rispondere alle attuali esigenze di tutela della disabilità sia nei tempi (coordinando l'attività dell'INPS, INAIL ed ASL) tramite l'informatizzazione del sistema e la messa in rete, sia nei contenuti (grazie alla elaborazione di criteri che facciano riferimento ai principi della legge n. 104/1992).
Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Ombretta Fumagalli Carulli.

SCARPA BONAZZA BUORA e COLLAVINI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
Duilio Loi, una leggenda del pugilato italiano, campione europeo e mondiale dei pesi welter e welter junior, è gravemente malato e versa in difficili condizioni economiche;
il grande campione (al quale quattro mesi fa è stato infatti diagnosticato il morbo di Alzheimer) vive con la sola pensione sociale di 670 mila lire -:
se non ritenga attivarsi al fine di consentire che il grande campione possa beneficiare della cosiddetta legge Baccelli, istituita, appunto, per aiutare cittadini che abbiano illustrato il nome dell'Italia e versino in gravi condizioni economiche.
(4-33178)

Risposta. - Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in argomento si fa presente che questa Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto ad attivare l'istruttoria di rito al fine di accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge n. 440/85 a favore del pugile Duilio Loi.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Enrico Micheli.

SPINI. - Al Ministro dei lavori pubblici, al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il rione di Brozzi in Firenze ha particolare necessità di strutture culturali e sociali di aggregazione e di incontro, posto com'è al confine tra il capoluogo toscano e il comune di Sesto Fiorentino, lontano dal centro storico e per di più interessato da notevoli fenomeni di immigrazione;
in via di Brozzi vi è un edificio pubblico, il cosiddetto «Torrione» costantemente chiuso e scarsamente utilizzato, essendo a disposizione del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche e adibito a deposito di sacchi di sabbia contro eventuali inondazioni del fiume Arno;


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tale edificio, in effetti una torre, risale al XIII secolo e che al suo interno si dovrebbero trovare anche degli affreschi -:
se non ritenga che gli edifici di grande valore storico-artistico debbono essere utilizzati in modo conforme alle disposizioni delle leggi che tutelano il patrimonio storico-artistico dello Stato.
(4-33323)

Risposta. - In riferimento alle problematiche evidenziate nell'atto ispettivo cui si risponde, si fa presente che l'edificio pubblico «Torrione» fa parte di un complesso immobiliare adibito a Casello idraulico, con continuità temporale, dall'anno 1926.
In particolare nell'anno 1995 è rientrato negli immobili di competenza del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Toscana nell'ambito del relativo passaggio di competenze sulla materia idraulica.
Il suddetto complesso immobiliare è costituito sostanzialmente da un edificio il cui impianto originario potrebbe risalire ad alcuni secoli fa, che include il «Torrione» in argomento, nonché da un altro corpo di fabbrica indipendente dal precedente, collocato sull'altro lato del terreno di pertinenza del complesso stesso ed adibito specificatamente a magazzino idraulico.
Nel corpo edilizio più importante sono invece collocati ed utilizzati i due alloggi assegnati rispettivamente ai titolari del I e del V tronco di Custodia del Circondario Idraulico di Firenze, in accordo con la funzione istituzionale propria del «Casello Idraulico», mentre nella Torre si trovano gli ambienti destinati all'Ufficio di pertinenza del Casello e del Magazzino.
Attualmente, al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni cui il personale è preposto, sono in corso i lavori di ordinaria manutenzione degli alloggi stessi, nonché interventi di ristrutturazione del tetto della torre stessa che si trovava in condizione di precaria stabilità.
Solo in tali occasioni i locali al piano terra del «Torrione» sono stati provvisoriamente utilizzati per deposito di materiali.
Si fa presente, inoltre, che nel piazzale compreso tra l'edificio ed il magazzino, a cui si può accedere solo tramite opportuno cancello direttamente dalla via di Brozzi, trovano collocazione i veicoli di Polizia Idraulica in dotazione al personale che svolge anche compiti attinenti al servizio di piena.
Il piazzale compreso tra i corpi edificati consente anche di poter manovrare con mezzi per il carico e lo scarico dei materiali e delle attrezzature necessarie al corretto svolgimento del Servizio di Piena. È opportuno, anzi, porre l'accento sul fatto che il suddetto casello è attualmente l'unico, situato in destra idraulica del fiume Arno, nella zona di Firenze, al cui magazzino sia adiacente il necessario piazzale.
Allo stato attuale lo stesso ha quindi un importanza strategica per il corretto svolgimento del Servizio di Piena cui il Provveditorato alle OO.PP. di Firenze è preposto, sia per la localizzazione che per le caratteristiche intrinseche del complesso immobiliare.
La valenza storico-artistica dell'edificio, peraltro, non subisce alcun nocumento dalla destinazione e dall'uso di Casello idraulico, destinazione ed uso che risalgono all'inizio del secolo scorso.
Si fa, comunque, presente che negli anni scorsi il Comune di Firenze, per le vie brevi, ebbe a fare richiesta delle strutture in argomento per utilizzarle a scopi sociali.
A seguito di tali richieste, d'intesa con il suddetto Provveditorato, si delinearono delle possibilità di accordo secondo le quali il Comune si sarebbe preoccupato di trovare una struttura alternativa dove poter allocare il Casello Idraulico.
Di fatto la questione non ha avuto più seguito e l'edificio ha continuato a svolgere le funzioni di Casello Idraulico alle quali è ancora oggi preposto.
Il Provveditorato da tempo, quindi, è a conoscenza dell'aspirazione del Comune ad entrare in possesso del complesso immobiliare in argomento, al fine di dare alla Città un immobile che sia un punto di riferimento storico per la vita sociale di un quartiere popolare quale quello di «Brozzi».
Tuttavia, a tutt'oggi, non risulta formulata alcuna proposta formale nel senso auspicato dal Comune verso il quale, come


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accennato, il Provveditorato aveva dichiarato la propria disponibilità ad iniziare una pratica per la cessione dell'immobile.
Per completezza di informazione si comunica che la struttura in oggetto dovrà essere a breve ceduta alla Regione nell'ambito del passaggio agli Enti locali, attualmente in atto, delle competenze relative alla materia idraulica.
Si rappresenta che per la diversa utilizzazione della struttura dovrà essere comunque individuata una appropriata soluzione alternativa per le attività connesse alla sicurezza idraulica del Circondario Idraulico di Firenze.
Il Ministro dei lavori pubblici: Nerio Nesi.

STRADELLA, RADICE, PAROLI e DI LUCA. - Ai Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione. - Per sapere - premesso che:
su elaborazione della Fai le differenze medie delle spese di gasolio sulla percorrenza annuale di un autotreno tra l'Italia ed i paesi europei considerati è la seguente:
a) per la Germania lire 12.342.857 il 12 aprile 1999, lire 16.555.102 il 10 dicembre 1999, lire 9.746.939 il 19 marzo 2000; la differenza media annuale nel periodo di un anno è di lire 12.881.633 mentre la differenza media mensile è di lire 1.171.058;
b) per la Francia lire 8.816.327 il 12 aprile 1999, lire 8.277.551 il 10 dicembre 1999, lire 4.163.265 il 19 marzo 2000; la differenza media annuale nel periodo di un anno è di lire 7.085.714 mentre la differenza media mensile è di lire 644.156;
c) per l'Austria lire 4.359.184 il 12 aprile 1999, lire 16.751.020 il 10 dicembre 1999, lire 12.881.633 il 19 marzo 2000; la differenza media annuale nel periodo di un anno è di lire 11.330.612 mentre la differenza media mensile è di lire 1.030.056;
d) per il Belgio lire 12.146.939 il 12 aprile 1999, lire 13.224.490 il 10 dicembre 1999, lire 18.122.449 il 19 marzo 2000; la differenza media annuale nel periodo di un anno è di lire 14.497.959 mentre la differenza media mensile è di lire 1.317.996;
e) per la Spagna lire 14.351.020 il 12 aprile 1999, lire 22.138.776 il 10 dicembre 1999, lire 19.738.776 il 19 marzo 2000; la differenza media annuale nel periodo di un anno è di lire 18.742.857 mentre la differenza media mensile è di lire 1.703.896;
f) per l'Olanda lire 8.816.327 il 12 aprile 1999, lire 10.089.796 il 10 dicembre 1999, lire 8.081.633 il 19 marzo 2000; la differenza media annuale nel periodo di un anno è di lire 8.995.910 mentre la differenza media mensile è di lire 817.810;
osserva che mediamente per un autotreno un autotrasportatore italiano, nel periodo di un anno, rispetto a ciascun paese considerato, ha speso in più la cifra indicata nella differenza media annuale e mensilmente la cifra indicata nella differenza media mensile -:
se non ritengano urgente un intervento che operando sia sul prelievo fiscale che nella normativa specifica, renda il nostro sistema dell'autotrasporto competitivo con quello degli altri paesi dell'Ue.
(4-29407)

Risposta. - Con l'interrogazione cui si risponde si chiede di conoscere se si intendano porre in essere interventi fiscali e normativi per rafforzare la competitività del settore dell'autotrasporto nazionale rispetto agli altri Paesi della unione europea.
Come è noto, con il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 sono state dettate le disposizioni attuative del beneficio fiscale previsto, per gli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, dall'articolo 8, comma 10, lett.
e) della legge 1998, n. 448 (come modificato dall'articolo 7, comma 15, della legge 1999, n. 488), che stabilisce che le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni del medesimo articolo 8, commi


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5 e 6, sono destinate, tra l'altro, a compensare la riduzione degli oneri gravanti sui predetti esercenti.
Tale riduzione, che ha effetto dal 16 gennaio 1999, è determinata in un ammontare pari agli incrementi dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione disposti in attuazione della normativa sulla «Carbon tax» ed è rapportata ai consumi di tale prodotto in ciascun anno solare.
Inoltre, al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per automazione derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, il decreto legge 26 settembre 2000, n. 265 (convertito nella legge 23 novembre 2000, n. 343) ha stabilito a favore degli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate, per il periodo dal 1o settembre 2000 al 31 dicembre 2000, una riduzione dell'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione, nella misura di lire 100.000 per mille litri.
La predetta riduzione di accisa sul gasolio per autotrazione è stata nuovamente prevista dall'articolo 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 488 (legge finanziaria per il 2001) per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2001.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

SUSINI. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
è stata sottoposta all'attenzione del sottoscritto la questione relativa ai corsi di riqualificazione del personale del Ministero delle finanze ed in particolare le procedure che hanno determinato l'esclusione di alcune centinaia di dipendenti che avevano superato le prove selettive, motivandola con l'appartenenza alla «qualifica non immediatamente inferiore»;
rilevato che i corsi di riqualificazione erano stati previsti dall'articolo 3 commi 205, 206 e 207 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e sono stati oggetto di ulteriori interventi legislativi, finalizzati ad adeguare la normativa alla pronuncia della Corte Costituzionale, che con sentenza n. 1/1999 aveva dichiarato l'illegittimità dei citati commi;
a seguito della decisione della Suprema Corte ed al fine di rendere compatibili le procedure effettuate, con la pronunzia costituzionale, il legislatore è intervenuto con l'articolo 22 della legge 13 maggio 1999 n. 133, che ha apportato modifiche all'articolo 3, commi 205, 206 e 207 della legge 549/95;
in particolare il provvedimento legislativo rimuoveva l'ostacolo dell'incostituzionalità, disponendo che non fosse attribuito mediante le procedure di riqualificazione un numero di posti vacanti superiore al 70 per cento e, contemporaneamente, sopprimeva l'inciso contenuto nel precedente testo «salvo che per l'accesso alla VII qualifica funzionale» che non poneva limiti di «qualifica» per l'accesso alle prove selettive;
in tale contesto assume particolare rilievo il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 che ha innovato il rapporto del pubblico impiego e l'entrata in vigore del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Ministeri, la cui applicazione decorre dal 1 gennaio 1998, che comporta la diretta regolamentazione da parte dei contratti collettivi degli aspetti economici, dell'orario di lavoro e, principalmente, del sistema di classificazione del personale;
come è facile intuire si tratta di un quadro complessivo che offre spunti di dibattito, non solo perché attiene ad argomenti molto «sensibili», ma soprattutto perché l'assenza di un reale coordinamento tra i procedimenti e le norme soprarichiamate, ha determinato il formarsi di situazioni contrastanti;
un ulteriore elemento distorsivo è rappresentato da un uso impreciso dei termini con i quali vengono definite le posizioni dei dipendenti pubblici, per cui,


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talvolta, si attribuisce lo stesso significato alle dizioni di «qualifica funzionale» - «Livello» - «Profilo professionale» - «Fascia Funzionale»;
poiché l'ordinamento per qualifiche funzionali non fa più parte del sistema di classificazione dei pubblici dipendenti, in quanto l'articolo 74 della legge 3 febbraio 1993 n. 29 ha stauito la disapplicazione dell'articolo 17 della legge 29 marzo 1983 n. 93, (legge-quadro del pubblico impiego - ordinamento per qualifiche) il Consiglio di Stato ha opportunamente utilizzato quest'ultima definizione (Fascia Funzionale) impiegandola nell'ordinanza 646 bis/98 relativa alla questione di cui trattasi;
lo stesso Consiglio di Stato nella citata ordinanza n. 646 bis/98, con la quale dichiarava non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 205, 206 e 207 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, pone in evidenza che la legge 312/80, che stabiliva l'ordinamento per qualifiche, non è più in vigore;
in tale contesto il riferimento alle qualifiche funzionali formulato nel Decreto del Direttore Generale delle Dogane, per negare la partecipazione ai corsi di riqualificazione, suscita perplessità e merita un approfondimento, perché il sistema delle qualifiche non è più previsto nell'ordinamento di classificazione del personale;
il nuovo sistema di classificazione istituito dal CCNL risponde a più evoluti modelli organizzativi del pubblico impiego, nel rispetto della legge 29/93, articolo 2 comma 2 e 3 ed i profili e le mansioni sono quelli distinti per aree ed indicati nelle declaratorie dei cui all'allegato A del citato CCNL 1998/2001, lasciando alle posizioni interne di ciascuna area una valenza di tipo esclusivamente economico;
in tale ambito la motivazione di esclusione indicata dal decreto 5120 del 3 novembre 1999 del Direttore Centrale delle Dogane e II.II, che fa riferimento al sistema delle qualifiche funzionali, potrebbe contenere aspetti di illegittimità, anche in considerazione che i processi di riqualificazione sono stati fatti salvi da una precisa contrattuale (articolo 15) e dalla dichiarazione congiunta n. 1;
nella misura in cui l'articolo 22 della legge 13 maggio 1999 n. 133 ha fatto salve le procedure effettuate che risultassero compatibili con la cennata pronunzia della Corte Costituzionale, appare legittima la partecipazione ai corsi del personale appartenente all'area B in quanto collocato nell'ambito dell'ordinamento del personale nella posizione immediatamente inferiore a quella messa a concorso, per cui l'ammissione ai corsi avviene nel pieno rispetto della decisione della Corte Costituzionale;
venuto meno per disposizione normativa l'ordinamento per qualifiche funzionali il personale dell'ex V qualifica è inquadrato dal 1 gennaio 1998 nella posizione B2 dell'area B, per cui l'ammissione alla procedura di riqualificazione per l'accesso alla posizione iniziale dell'area immediatamente superiore (area «C») è compatibile con la sentenza 1/99 della Corte Costituzionale;
considerato che si pone l'esigenza di un riesame ed approfondimento, sulla legittimità dell'esclusione -:
quali iniziative intenda adottare affinché la questione trovi ulteriori approfondimenti, anche in relazione a casistiche precedenti che sono state sapientemente affrontate e risolte, in quanto il rischio conseguente all'applicazione dei decreti di esclusione, non è più soltanto quello dell'annullamento dell'atto, ma quello, ben più temibile, della condanna dell'Amministrazione Finanziaria al risarcimento del danno, che potrebbe essere in ogni caso richiesto, dal momento che l'ammissione alle prove avvenne con il pieno consenso dell'amministrazione.
(4-32030)

Risposta. - Con l'interrogazione cui si risponde viene evidenziata la situazione dei dipendenti esclusi dai corsi di riqualificazione del personale del Ministero delle Finanze (banditi ai sensi dell'articolo 3, commi 205, 206 e 207, della legge 28 dicembre


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1995, n. 549, come modificato dall'articolo 22 della legge 13 maggio 1999, n. 133), a causa dell'appartenenza alla qualifica non immediatamente inferiore a quella prevista per l'ammissione alle procedure stesse, che, nel caso in esame, sono relative alla settima qualifica funzionale.
In particolare, si chiede all'Amministrazione Finanziaria di rivedere la posizione assunta in ordine alla esclusione in questione, anche in considerazione della circostanza che il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, relativo al periodo 1998-2001, ha espressamente previsto che alla classificazione del personale in qualifiche funzionali subentri un nuovo sistema basato sulle aree di inquadramento.
Come è noto, le procedure di riqualificazione traggono il proprio fondamento giuridico nei commi dal 205 al 207 dell'articolo 3 della legge 20 dicembre 1995, n. 549.
In particolare, il comma 206, alla lettera c), prevedeva l'ammissione alla prova selettiva preordinata ai corsi di riqualificazione degli impiegati appartenenti alle qualifiche professionali immediatamente inferiori a quella cui sono indirizzati i corsi, fatta eccezione per gli aspiranti alla riqualificazione verso profili della settima qualifica funzionale. Nel corso dello svolgimento delle suddette procedure, proprio questa deroga è incorsa nell'esplicita censura di incostituzionalità, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 4 gennaio 1999, a cui il legislatore ha posto rimedio con l'articolo 22 della legge 13 maggio 1999, n. 133, facendo tuttavia salvi gli atti emanati e i procedimenti svolti nelle procedure di selezione già avviate.
Pertanto, tenuto conto della modifica apportata alla citata lettera c) del comma 206 (per effetto del articolo 22, comma 1, della predetta legge n. 133 del 1999) l'allora Dipartimento delle Dogane e Imposte Indirette (ora Agenzia delle Dogane) aveva l'obbligo di escludere quanti, alla data di presentazione della domanda di ammissione alle selezioni, fossero inquadrati in profili professionali di qualifiche funzionali inferiori alla sesta.
Né, peraltro, alcun aspetto di illegittimità appare ravvisabile nella motivazione del decreto di esclusione laddove si fa espresso riferimento al sistema delle qualifiche funzionali, se si considera la data da assumere per la valutazione del possesso dei requisiti da parte dei candidati.
In proposito, il bando di concorso, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1997 e mai impugnato sul punto, prescriveva che il possesso dei requisiti dovesse essere valutato con riferimento alla predetta data di pubblicazione, data alla quale erano incontestabili tanto l'inquadramento dei candidati in qualifiche funzionali quanto l'inesistenza di un ordinamento per aree, introdotto soltanto nel 1998.
D'altra parte, le innovazioni ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dell'articolo 39 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Ministeri - anni 1998/2001 - hanno effetto a decorrere dalla stipula del contratto, senza possibilità di retrodatazioni.
Da parte sua, la competente Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale ha precisato che l'articolo 16, comma 4, del medesimo contratto collettivo prevede che vengano portate a compimento tutte le procedure selettive e concorsuali interne alle singole amministrazioni, in corso o già programmate alla data di entrata in vigore del contratto medesimo.
La stessa dichiarazione congiunta n. 1 (allegata al contratto collettivo) stabilisce al comma 2 che sono fatti salvi i processi di riqualificazione del personale delle amministrazioni in fase di riforma e di riorganizzazione.
Peraltro, ad avviso della predetta Direzione Generale, seppure si volesse applicare il nuovo sistema di classificazione del personale, previsto dal più volte citato contratto collettivo, alle procedure di riqualificazione in questione, i dipendenti appartenenti alla quinta qualifica funzionale verrebbero ad essere inquadrati (in applicazione dell'articolo 14, comma 4 del contratto collettivo) nell'area B, posizione economica B2, mentre per poter essere ammessi alle procedure di riqualificazione in parola (finalizzate all'inquadramento nella posizione economica C1) è richiesto l'inquadramento nella posizione B3.


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Inoltre, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera B del contratto collettivo, i passaggi di dipendenti all'interno dell'area, da una posizione ad altra, avverranno mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con esame finale, conformemente ad appositi criteri che saranno determinati dall'Amministrazione finanziaria con le procedure indicate nell'articolo 20, lettera A (contrattazione integrativa).
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

TABORELLI e GAZZARA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
le condizioni di lavoro dei lavoratori socialmente utili in provincia di Como, ma si presuppone non solo in questa parte del Paese, sono da ritenersi insostenibili e ai limiti dei criteri adottabili in paese civile ed economicamente avanzato come l'Italia;
il contratto previsto per questa categoria non assicura alcuna tutela; non sono previste ferie retribuite, non vi è alcuna tutela su malattie e infortuni, non vengono versati loro i contributi e sono pagati solo sulla presenza;
i lavoratori socialmente utili percepiscono 850 mila lire lorde al mese, che, tolte le tasse, diventano 650 mila lire nette erogate dall'Inps; dovrebbero percepire poi altre 350 mila lire dal ministero del tesoro, ma questi fondi non arrivano da sei mesi;
lavorano 20 ore a settimana, ma dalla fine di aprile, secondo quanto affermato da fonti sindacali, i 18 lavoratori socialmente utili distaccati al catasto di Como, con alcuni straordinari, ovviamente non retribuiti, fanno 7 ore in più rispetto all'orario standard;
un altro dato che fa riflettere è quello in merito alle mansioni loro affidate; assunti per fare gli arretrati, ora sono occupati in funzioni di ogni livello, da manutentori ed archivisti;
lo sciopero di lunedì 5 giugno da parte di circa 1800 lavoratori socialmente utili fa presupporre che il malcontento e le perplessità di fronte a una tale situazione non sono circoscritte alla sola provincia di Como, ma sono sentite e diffuse in tutto il Paese;
se fin dalla creazione della figura del lavoratore socialmente utile furono espresse dal sottoscritto e dal gruppo politico di Forza Italia grossi dubbi sulla validità di tale iniziativa, ora di fronte all'esame della situazione sopra descritta, altro non si può fare se non esprimere nuovamente un forte dissenso rispetto alle condizioni subite dai lavoratori socialmente utili che purtroppo, è realmente triste a doversi dire, appaiono come «schiavi» dello Stato, mal pagati, costretti a lavorare in condizioni assurde -:
se non ritenga opportuno porre rimedio a una situazione tanto incresciosa quanto offensiva, nei confronti dei lavoratori e di tutti i cittadini italiani;
per quali motivi il ministero delle finanze bloccato da mesi l'erogazione della retribuzione, per la parte di sua competenza, nei confronti dei lavoratori socialmente utili;
se ritenga che la figura del lavoratore socialmente utile sia lo strumento più efficace per creare posti di lavoro per i nostri giovani o appaia più verosimilmente come il tentativo dello Stato di sfruttamento di una categoria, quella dei disoccupati, che aspetta da tempo risposte serie e concrete, che attende il rilancio economico del Paese, e che è drammaticamente stanca di essere illusa e sfruttata dallo Stato centrale.
(4-30190)

Risposta. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In ordine alla interrogazione in oggetto, con la quale si chiede di conoscere le condizioni in cui esplicano la loro attività i lavoratori socialmente utili impegnati presso l'Ufficio del Territorio di Como ed in altri Uffici si fa presente quanto segue.


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Al riguardo, si premette, che la materia delle attività di lavori socialmente utili è regolamentata, in particolare, dai decreti legislativi n. 468/1997 e n. 81/2000.
L'articolo 8 del Decreto legislativo n. 468/97 - commi 10 e 11 - dispone che le attività di lavori socialmente utili sono organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo durante il quale continua ad essere corrisposto l'assegno e che le giornate di assenza per malattia, purché debitamente documentate, non comportano la sospensione dell'assegno.
Anche nel caso di assenze per infortunio o per malattia professionale al lavoratore viene corrisposto l'assegno per le giornate non coperte dall'indennità erogata dall'INAIL e viene riconosciuto il diritto a partecipare alle attività progettuali al termine del periodo di inabilità (comma 14).
Premesso ciò, si comunica l'esito degli accertamenti effettuati dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Como.
I lavoratori socialmente utili interessati al progetto «Catasto Urbano» nella provincia di Como, percepiscono dall'INPS «l'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili», che per l'anno 2000, è stato pari a lire 860.710 al lordo dell'IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale.
I lavoratori in parola sono utilizzati, come previsto dal decreto-legge 81/2000, per n. 20 ore settimanali con possibilità di effettuare un maggior numero di ore lavorative, fino ad un massimo di n. 7 ore settimanali, per le quali viene corrisposto un compenso orario integrativo di lire 15.897 lorde, il cui onere è a totale carico del Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze.
Per quanto riguarda il ritardo con cui si è proceduto al pagamento dell'importo integrativo spettante ai L.S.U. per il periodo dall'1.1.2000 al 30.4.2000, il Ministero delle Finanze riferisce che lo stesso è stato determinato dalla complessa procedura necessaria per avere la disponibilità della relativa somma occorrente.
In relazione alle effettive mansioni svolte, sono stati interpellati alcuni dipendenti, i quali hanno dichiarato di averle effettuate secondo quanto indicato nel progetto originario.
Si fa presente, infine, che sostanzialmente, durante gli accertamenti, non sono emerse condizioni di espletamento delle attività LSU e trattamento dei singoli soggetti non conformi alle disposizioni vigenti ed in difformità al progetto in questione.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

TABORELLI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
Villa Giovio, bellissima struttura architettonica circondata da un ampio parco, affacciato su via Varesina a Como, risultante di proprietà dell'Inail, giace oggigiorno in uno stato di precaria manutenzione e risulta inaccessibile al pubblico;
è intenzione dell'amministrazione comunale di Como recuperare l'area, aprendo il parco al pubblico, attraverso la messa a disposizione di un contributo straordinario per il restauro e un contributo annuale per la manutenzione dell'area verde;
per poter avviare i lavori vi è ovviamente la necessità dell'autorizzazione da parte dell'ente proprietario, Inail, e il benestare affinché l'area verde possa essere accessibile al pubblico -:
se il Ministro non ritenga tale iniziativa lodevole e si interessi pertanto affinché l'autorizzazione ai lavori e all'apertura del parco al pubblico da parte dell'Inail venga rilasciata nel minor tempo possibile.
(4-30929)

Risposta. - In ordine al suindicato atto parlamentare concernente l'apertura al pubblico del Parco di Villa Giovio di Como, si rappresenta quanto comunicato al riguardo dall'Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.


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In data 20 ottobre 2000, si è svolto un incontro tra i rappresentanti del Comune ed i dirigenti della Sede INAIL di Como, per definire alcuni aspetti inerenti alla possibilità di apertura diurna al pubblico di una parte del parco che attornia Villa Giovio e, precisamente l'area verde che si affaccia sulla Via Varesina.
In tale sede, è stata manifestata da parte dell'Amministrazione comunale l'intenzione di dare all'INAIL un contributo iniziale di circa 50/60 milioni da destinare alla progettazione ed esecuzione ambientale del parco (panchine, camminamenti, ecc.) ed ulteriore apporto annuo di lire 20 milioni per le spese di manutenzione.
L'INAIL, a sua volta, per aprirla al pubblico, dovrà realizzare un progetto di riqualificazione ambientale, procedere alla recinzione ed alla manutenzione dell'intera area verde.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

TABORELLI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
nello scorso mese di marzo sono iniziati i lavori di ristrutturazione della dogana di Ponte Chiasso, in provincia di Como, tali lavori prevedono una serie di interventi negli uffici ai due lati del passaggio stradale e il recupero della pensilina centrale;
tale pensilina è soggetta a una serie di vincoli da parte della Sovrintendenza; fu infatti costruita durante il ventennio fascista e dovrà ripresentarsi dopo i lavori così come era in origine;
inizialmente la conclusione dei lavori era stata fissata per il mese di settembre; per quella data nulla era stato ultimato, ma giunsero dall'amministrazione doganale rassicurazione che i lavori sarebbero stati comodamente ultimati per il mese di ottobre, per poi essere nuovamente prorogati al mese di novembre;
ad oggi si sta ancora lavorando e la data di consegna dei lavori non è ancora ben chiara;
se la permanenza costante all'esterno dell'edificio non ha causato grossi disagi al personale in servizio durante il periodo estivo, in questi rigidi giorni invernali, giorni nei quali i lavori dovevano già essere stati ultimati; la permanenza per ore al gelo del personale in servizio qualche disagio lo crea inevitabilmente;
per sostituire gli uffici doganali è stato posto in prossimità della dogana un container, dall'aspetto di certo non gradevole, e privo del telefono, ma cosa ancor più grave privo persino dei servizi igienici, tanto che gli agenti di polizia e della finanza in servizio, in caso di bisogno, sono costretti ad approfittare dell'ospitalità dei colleghi elvetici;
lo stesso progetto di ristrutturazione della pensilina centrale desta delle perplessità poiché i progettisti evitando di chiudere completamente lo spazio sotto la tettoia hanno lasciato inutilizzati metri quadri utili alle forze di polizia -:
se il Ministro non intenda intervenire per assicurare che i lavori possano essere ultimati nel mese di gennaio, così da ridare un ambiente di lavoro accettabile al personale in servizio e rimuovere quel container che ormai da troppi mesi fa brutta mostra di sé nel lato italiano della dogana;
se non sia possibile accettare le richieste del personale di polizia in servizio presso la dogana, chiudendo lo spazio sotto la tettoia, così da guadagnare metri preziosi per gli uffici doganali.
(4-33332)

Risposta. - In merito alla problematica sollevata dall'interrogante riguardante gli interventi di ristrutturazione presso la Dogana di Ponte Chiasso, la Direzione Compartimentale delle Dogane di Milano ha comunicato che i lavori di ristrutturazione degli uffici destinati all'Amministrazione doganale italiana sono stati ultimati in data 12 gennaio 2001. In particolare, la pensilina ha mantenuto la forma e stile originari, così


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come previsto dai vincoli artistici e archeologici posti dalla Sovrintendenza.
Ha precisato la medesima Direzione Compartimentale che il Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Regione Lombardia, a seguito di sopralluogo del 17 gennaio 2001, ha autorizzato l'occupazione dei locali ristrutturati con riserva di procedere in tempi brevissimi alla formale consegna definitiva; di conseguenza il trasloco degli uffici dal container è già avvenuto.
Inoltre, per quanto riguarda i servizi igienici, l'amministrazione italiana, nell'ambito degli accordi con la Dogana Svizzera, occupa un ufficio dove svolge le operazioni doganali in uscita dallo Stato presso la pensilina svizzera, detto ufficio è dotato di servizi igienici in comune con i funzionari doganali svizzeri. Analogamente i funzionari svizzeri hanno a disposizione presso i nostri locali un ufficio di controllo viaggiatori in entrata nello Stato avente i servizi igienici in comune con i nostri funzionari.
Pertanto, risulta che la situazione sia stata ripristinata in maniera ottimale.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

TARADASH. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il ministero delle finanze, attraverso la direzione generale delle entrate del Lazio, intende attivare l'Ufficio unico delle entrate del comune di Cassino entro il corrente mese di maggio;
per la sede del nuovo ufficio, è stato individuato un immobile sito in via Ausonia Vecchia il cui proprietario, il signor Mario Morra, nei confronti del quale il 17 giugno 1996 è stato depositato il decreto di citazione in giudizio dalla Procura della Repubblica di Cassino (N. 6156/94/B RG.) per il reato previsto dall'articolo 644 bis codice penale (usura impropria);
il cambio di destinazione d'uso dell'immobile da civile abitazione ad uso ufficio non è stato deliberato dal consiglio comunale, come prescritto dalla legge, ma è stato effettuato dall'ufficio urbanistico del comune;
l'immobile, in difformità con quanto disposto dalla legge n. 626 del 1994, è sprovvisto di uscite di sicurezza;
nel decreto di citazione in giudizio si sottolinea che l'imputato si è fatto promettere interessi usurari dalla vittima, «approfittando della situazione di difficoltà economica in cui si trovava» -:
se i fatti riferiti siano veri e, in tal caso, in base a quali criteri e sulla base di quali procedure è stato scelto l'immobile di proprietà del signor Morra;
se l'amministrazione sia a conoscenza della pendenza di un procedimento penale nei confronti del proprietario dell'immobile e se ritenga opportuno che l'amministrazione medesima concluda rapporti contrattuali con persone accusate di un reato della gravità di quello di cui è imputato il signor Morra;
quali iniziative o provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare al fine di salvaguardare l'amministrazione finanziaria da eventuali inadempienze che possono derivare dalla situazione processuale del signor Morra.
(4-29651)

Risposta. - Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante ha manifestato talune perplessità in merito ai criteri adottati per l'individuazione dell'immobile, sede dell'Ufficio delle Entrate di Cassino, in quanto non in possesso dei requisiti richiesti dalle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori durante il lavoro (decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626).
Inoltre, nei confronti del proprietario di detto immobile, signor Mario Morra, risulterebbe «depositato il decreto di citazione in giudizio dalla Procura della Repubblica di Cassino (N. 6156/94/B RG.) per il reato previsto dall'articolo 644-
bis codice penale (usura impropria)».
Al riguardo, l'allora Dipartimento delle Entrate (ora Agenzia delle Entrate) ha preliminarmente evidenziato che il signor


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Morra Mario, proprietario dell'immobile in questione, è stato assolto dal reato di usura dal Tribunale di Cassino, con sentenza n. 6156, resa nell'udienza del 7 giugno 2000; pertanto, non sussiste la necessità di adottare provvedimenti atti a salvaguardare l'Amministrazione Finanziaria da eventuali inadempienze derivanti dalla situazione processuale di questi.
Relativamente ai criteri che hanno determinato la scelta dell'immobile risulta che il reperimento della sede dell'Ufficio delle Entrate di cui trattasi è avvenuto nel rispetto delle procedure previste dalle disposizioni normative vigenti in materia.
Infatti, in mancanza di immobili demaniali idonei all'uso, è stata indetta una gara pubblica dalla competente Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio e l'apposita commissione, costituita presso la medesima Direzione Regionale, dopo aver effettuato una adeguata selezione delle offerte pervenute, ha ritenuto opportuno locare l'immobile di proprietà del Sig. Mario Morra, giudicandolo il più rispondente alle esigenze dell'Amministrazione.
In ordine alla rilevata difformità dell'immobile con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, risulta che il Comune di Cassino, Settore 9o - Servizio Urbanistica - con certificato del 17 aprile 2000, ha ritenuto i locali in argomento agibili e ne ha autorizzato l'occupazione con destinazione a Pubblici Uffici, Archivi ed accessori; nella fattispecie, infatti, il cambio di destinazione d'uso, da civile abitazione ad ufficio, rientra fra le competenze del Dirigente del Comune trattandosi del rilascio di un'autorizzazione senz'opera e non di una concessione.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

TURRONI. - Ai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che:
da anni è in costruzione il centro intermodale di Guasticce - Livorno;
per iniziativa dell'autorità portuale di Livorno sono previste realizzazioni quali il molo Italia, opera già finanziata e di prossimo appalto, e il futuro raddoppio dei piazzali della darsena toscana con il procedimento della cassa di colmata;
per iniziativa dell'autorità portuale di Livorno è prevista la prossima redazione del piano regolatore generale del porto che dovrà indicare destinazioni d'uso, funzioni, nuovi interventi infrastrutturali;
si sente parlare di trasformazione del centro intermodale in piattaforma logistica o logistico-portuale assieme ad altre infrastrutture presenti nell'area metropolitana della Toscana occidentale;
sussiste la proposta di realizzazione in altro sito sempre localizzato nella piana alluvionale tra Pisa e il canale scolmatore d'Arno, in area già inondata nel 1992, di un autoporto tramite l'urbanizzazione di oltre 60 ettari di campagna bonificata ed in gran parte asciutta per via di scolo meccanico;
tale progetto di autoporto ancorché previsto dallo strumento urbanistico del comune di Collesalvetti negli anni passati, per volere della regione Toscana su richiesta della commissione regionale tecnica amministrativa, è stato cassato dalle previsioni del piano regolatore generale;
tale progetto è stato comunque inserito nel patto territoriale di Livorno anche se di incerta ed improbabile realizzazione o comunque di realizzabilità in tempi lunghi e tali da annullare i benefici per i quali sono stati concessi i finanziamenti nell'ambito del patto territoriale;
tale progetto insiste, come il centro intermodale, in una piana alluvionale e di bonifica per scolo meccanico, gravata anche da fenomeni di subsidenza registrati nell'ambito del monitoraggio della stabilità della Torre di Pisa, piana ove sono frequenti allagamenti e ove il crescere del carico urbanistico rischia di aggravare giorno dopo giorno le condizioni di sicurezza da rischio idraulico, senza contare che tutte queste attività andrebbero a prelevare


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acqua dalla falda sotterranea che si dice unica da Livorno a Filettole in provincia di Lucca, cioè per tutto il delta dell'Arno e del Serchio, impedendo peraltro un corretto filtraggio negli strati geologici profondi in virtù delle rilevanti superfici impermeabilizzate -:
quale sia l'ammontare dei finanziamenti concessi per la realizzazione del centro intermodale sia in sede nazionale che in sede comunitaria tramite la regione Toscana;
quale sia lo stato di avanzamento dei lavori;
quali siano le previsioni di completamento dell'intervento in termini di costi, di tempi funzioni a cui saranno destinati i 140 ettari eccedenti gli 80 ora in fase di realizzazione;
quali siano le previsioni di trasformazione e sviluppo del porto di Livorno in ragione del Pot e del piano regolatore generale portuale;
se corrisponda al vero quanto illustrato sommariamente circa il finanziamento assegnato nell'ambito del patto territoriale di Livorno ad opere non previste dagli strumenti urbanistici quali l'autoporto localizzato in località Il Faldo - Lavandone;
se non ritengano di revocare le previsioni del patto per quelle parti non conformi agli strumenti urbanistici anche in considerazione che il progetto dell'autoporto andrebbe ad aggravare la già precaria situazione della pianura alluvionale sopra descritta ove rischio idraulico e subsidenza sono una realtà quasi quotidiana;
se non sia doveroso riconsiderare completamente lo stato del sistema ambientale dell'area, che strumenti urbanistici, quali il piano strutturale di Livorno, e la regione Toscana, sembrano considerare una pianura disponibile per qualsiasi iniziativa di urbanizzazione ed infrastrutturazione anche pesante, ovvero se non ritengano utile affidare a professionalità di sicuro prestigio ed alta competenza scientifica, esterne alla realtà socio-economica e istituzionale locale, un monitoraggio sul sistema ambientale, ovvero uno studio finalizzato a stabilire le capacità di carico ambientale di questo territorio e quindi a proporre eventuali limiti e salvaguardie da assumere a tutela dell'interesse pubblico rappresentato dal patrimonio ambientale - le aree peraltro confinano con il parco naturale di S. Rossore Migliarino e Massaciuccoli - e dalla sicurezza idraulica.
(4-27262)

Risposta. - In risposta all'interrogazione indicata, si comunica quanto riferito in merito dall'Autorità Portuale di Livorno. In relazione alle nuove opere portuali, è stata autorizzata la pubblicazione del bando di gara per la costruzione del nuovo Molo Italia opera finanziata con i fondi di cui alla legge 413/98, articolo 9, per un importo di Lit. 43 Miliardi.
L'Autorità prevede che la consegna dei lavori possa avvenire entro la fine del corrente anno.
Il tempo di ultimazione dell'opera è previsto in 25 mesi.
In merito al raddoppio dei piazzali Darsena Toscana si fa presente che in data 08.10.1999 sono stati consegnati all'impresa aggiudicataria i lavori per la costruzione in Darsena Toscana della Vasca di contenimento dei fanghi di escavo dei fondali del Porto di Livorno. L'ultimazione dell'opera è prevista per Gennaio 2001. Ad opera ultimata si potrà procedere all'utilizzazione della vasca, la cui capacità è di circa 1,5 milioni di mc., per lo sversamento dei fanghi provenienti dall'escavo dei fondali del porto di Livorno. Completato il riempimento, e previo aggiornamento al vigente Piano Regolatore portuale, si potrà procedere alla sistemazione dell'area (circa 300.000 mq) per fini operativi.
Per quanto riguarda le problematiche relative alla realizzazione del Centro Intermodale la Società Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A, - società partecipata dall'Autorità Portuale di Livorno Interporto - fa sapere che l'interporto di Livorno - Guasticce


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nell'ambito del Piano Nazionale dei Trasporti è finanziato dalla legge 4 Agosto 1990 n. 240.
Con convenzione del 16-04-1992, stipulata con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, sono stati concessi alla Società sopracitata, a fronte di un programma di investimenti di L. 49 miliardi (comprendente acquisizione e bonifica geologica dei terreni, magazzino con ribalta, centro direzionale, strade, urbanizzazioni, piazzali, parcheggi e sistemazioni a verde), contributi per L. 49 miliardi erogati posticipatamente in 30 semestralità di L. 2.450 milioni, per un'erogazione complessiva di L. 73.500 milioni.
L'Unione Europea, sulla base del Regolamento U.E. 2081/93 Obiettivo 2 Azione 5.2, ha finanziato sul DOCUP 94/96 il 40 per cento di un investimento ammontante a L. 46 miliardi (comprendente magazzini gomma/gomma, piazzali e gru transtainer con vie di corsa), con un contributo pari a L. 18 miliardi. Parte di questi investimenti sono stati trasferiti sul DOCUP 97/99 a causa di procedimenti giudiziali sugli appalti risoltisi poi positivamente a favore della Società Interporto.
Sempre sul DOCUP 97/99, a fronte della realizzazione della viabilità di collegamento tra la prima fase interportuale e lo svincolo est della S.G.C. Firenze, sono stati concessi contributi per L. 1.300 milioni su un investimento di L. 3.200 milioni.
Il progetto interportuale si realizza altresì con la sistemazione idraulica che va ad interessare anche la Piana di Guasticce (circa 600 ettari) sulla base di un progetto acquisito attraverso una Conferenza dei Servizi indetta dalla Regione Toscana nel 1994, a cui è seguito un accordo di programma tra Regione, Provincia di Livorno e Comune di Collesalvetti attraverso il quale sono state stabilite modalità di finanziamento e di realizzazione degli interventi relativi al progetto approvato.
La prima fase di tali interventi (impianto idrovoro per un investimento di circa L. 12 miliardi) è stata finanziata al 75 per cento dalla Regione ed al 25 per cento dalla Società Interporto, nominata concessionaria dalla Regione stessa.
La seconda fase (canali acque alte e basse per un investimento di circa L. 10 miliardi) è stata invece finanziata direttamente dalla Società Interporto.
All'inizio dei lavori (1995), la Società Interporto disponeva di un capitale sociale di L. 5 miliardi.
Il contributo dello Stato previsto per l'Interporto di L. 49 milioni non era erogabile per il mancato inizio dei lavori. Poiché gli impegni contrattuali richiedevano un'immediata disponibilità di risorse, la Società si è attivata per trovare nuove possibilità finanziarie.
Con l'impegno della Regione e della Fidi Toscana si è realizzato un project financing per oltre L. 70 miliardi con il Mediocredito Toscano nelle vesti di capo-pool.
Successivamente, sono stati acquisiti nuovi contributi da parte dello Stato per un investimento di L. 8 miliardi e da parte dell'Unione Europea per altri L. 20 miliardi di investimenti.
La Società è in fase di ricapitalizzazione ed il capitale sociale sottoscritto ammonta a circa L. 12 miliardi, persistendo un prestito obbligazionario di L. 5 miliardi convertibile in azioni.
Per quanto riguarda la realizzazione del sistema infrastrutturale, si sono posti i problemi del completamento degli svincoli della Firenze-Porto da anni bloccati e l'acquisizione di un chiaro e definito impegno delle F.S. per il terminal interportuale. Attualmente si ha il completamento dei due svincoli e la loro attivazione, nonché l'acquisizione del progetto definitivo delle Ferrovie con un investimento di oltre L. 30 miliardi. Nei tempi che separano dalla realizzazione del raccordo e del terminal, la Società Interporto, d'intesa con le Ferrovie e in virtù di un accordo con la SPIL e con il Comune di Collesalvetti, ha realizzato un provvisorio terminal ferroviario nella piana di Guasticce adiacente alla CMF.
Si informa che, attualmente, la situazione realizzativa del progetto è la seguente:
a) i terreni del progetto interportuale (circa 2.200.000 mq) al 90 per cento sono stati acquisiti in proprietà e solo per una contenuta parte è stato attivato lo strumento dell'esproprio;


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b) la sistemazione idraulica si sta completando. Con l'impianto di idrovora, sono state realizzate gran parte delle opere connesse alla sua messa in funzione che avverrà entro la prossima estate;
c) la bonifica e la sistemazione geotecnica dei terreni per 600.000 mq è completata, con l'aggiudicazione degli ultimi lavori si arriverà entro giugno a circa 900.000 mq;
d) le infrastrutture di primario interesse quali i collegamenti con gli svincoli e con la s.s. n. 555 sono attivi;
e) il terminal ferroviario con dotazione anche della gru transtainer è stato realizzato e quindi è consegnabile a Ferrovie per i lavori di loro competenza;
f) i primi 30.000 mq. di magazzino sono in fase di completamento e saranno consegnati entro la metà dell'anno per circa 10.000 mq. e per la fine dell'anno per gli altri 20.000 mq.;
g) le prime piattaforme per lo stoccaggio e movimentazione delle merci varie sono già operative con la gestione diretta degli operatori privati, così come è stato attivato il raccordo provvisorio delle ferrovie.

La Società Interporto Toscano ha realizzato lavori per circa L. 80 miliardi, appaltati per L. 28 miliardi ed in fase di appalto per L. 10 miliardi. Contestualmente, sono stati predisposti progetti di seconda fase che prevedono attraverso i finanziamenti U.E. 2000/2006 un investimento di L. 40 miliardi per nuovi magazzini e L. 20 miliardi per piattaforme logistiche. A questi si devono aggiungere gli investimenti realizzati direttamente dai privati, dalle F.S. e dalla Esso per la stazione di servizio, ammontanti complessivamente a circa L. 50 miliardi.
Si rappresenta, inoltre, che gli indirizzi di sviluppo del progetto interportuale sono:
1) la revisione del progetto che era originariamente concentrato prevalentemente nell'ottica retro portuale e, quindi, su una previsione di sviluppo del trasporto containerizzato, è stata assunta la scelta strategica di promuovere e realizzare un sistema logistico integrato con la realtà economica, produttiva e territoriale del suo bacino di riferimento;
2) Il progetto si è concentrato sulla integrazione con i vari modi di trasporto, principalmente con il Porto e con le piattaforme logistiche, in particolare con l'Interporto di Prato;
3) L'interporto è stato quindi collocato nella rete interportuale con una centralità nella direttrice tirrenica e nel Centro Italia.

Infine, le opzioni definite e assunte dall'Assemblea degli Azionisti e ritrovate nella nuova Convenzione con il Ministero dei Trasporti, si possono così definire:
1) un interporto dotato di servizi logistici integrati quale supporto alle merci, ai mezzi e alle imprese;
2) una scelta per insediamenti omogenei e funzionali ai fini della loro integrazione e di una maggiore qualità ed efficienza. Tutto ciò con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari, alle merci e ai prodotti manifatturieri, allo stoccaggio di merci varie e rifuse.

Relativamente alla localizzazione dell'Autoporto in località il Faldo-Lavandone, si fa presente, infine, che il progetto è stato inserito nel Patto territoriale di Livorno. La sottoscrizione del Patto prevedeva, ai fini della realizzazione di tale investimento, un accordo di pianificazione per adottare la variante degli strumenti urbanistici del Comune di Collesalvetti per poterne prevedere la realizzazione. L'Autorità Portuale di Livorno fa conoscere che, al momento, tale percorso è in itinere poiché il Comune di Collesalvetti ha deliberato l'adozione dell'atto di variante al Piano Regolatore e sta procedendo a convocazione della Conferenza dei Servizi.
Il Ministro dei lavori pubblici: Nerio Nesi.

VALPIANA. - Ai Ministri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione


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economica. - Per sapere - premesso che:
in data 27 ottobre 1999 presso la Cancelleria del Tribunale di Como è stata depositata la sentenza n. 289/99 emessa dal giudice dottor Beniamino Fargnoli, in funzione di giudice del lavoro e che tale sentenza afferma: «Rigettata ogni altra istanza, eccezione, deduzione;
revoca i decreti ingiuntivi emessi dal Presidente del Tribunale di Como in data 12 gennaio 1995 su istanza dell'USSL 11, poi USSL 5 Gestione Liquidatoria e poi ASL di Como nei confronti di B.S. ed altri 26 ricorrenti: dichiara che il ricovero nel già ospedale psichiatrico di via Castelnuovo di Como dei ricorrenti è gratuito e per l'effetto, sospende incidenter tantum, la delibera dell'USSL n. 275/83. Condanna, l'USSL-ASL (ora Azienda Ospedaliera Sant'Anna) al pagamento delle spese processuali in lire 3.000.000 più IVA addizionale)»;
tale sentenza è stata confermata in seconda istanza dalla Corte d'Appello di Milano;
l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna a tutt'oggi non ha ancora liquidato i ricorrenti;
la delibera che dal 1983 imponeva le rette è sospesa e gli effetti di tale sospensione devono valere per tutti coloro cui sono state indebitamente trattenute (o che hanno versato) le rette;
al di là del puro diritto, l'Assemblea dei famigliari e dei tutori, organizzati nella Associazione ASVAP 5 di Como, nell'Assemblea dell'11 dicembre 1999 presso la Biblioteca di Como, ha deliberato all'unanimità (presenti 118 persone) di costituire una Fondazione al fine di utilizzare i denari delle rette a favore dei degenti loro congiunti e per la ricerca e l'informazione nel campo della salute mentale -:
quali misure intendano assumere al fine di indurre nel più breve tempo possibile l'Azienda Ospedaliera a restituire i denari delle rette a tutti gli aventi diritto, anche in considerazione della lettera inviata in data 10 aprile 1996 dal Ragioniere Generale dello Stato, dottor Andrea Monorchio, alla regione Lombardia e tenuto anche presente che nel frattempo maturano interessi che potrebbero configurarsi come danno erariale, attribuibili al Direttore Generale.
(4-30577)

Risposta. - La questione della restituzione delle somme accantonate dalla ex USSL di Como, attualmente Azienda Ospedaliera «Sant'Anna» di Como, in esito all'acquisizione delle rette corrisposte dai famigliari e tutori dei pazienti ricoverati presso l'ex Ospedale Psichiatrico «San Martino» costituisce, ormai da tempo, materia di contenzioso giurisdizionale.
Pertanto, questo Ministero si è rivolto, per il tramite del locale Commissariato del Governo, alle competenti Autorità Sanitarie della Regione Lombardia, al fine di acquisire gli indispensabili elementi di risposta.
In base ai dati pervenuti, risulta che la Regione Lombardia, nel corso degli anni, ha più volte contattato l'Azienda Ospedaliera «Sant'Anna» di Como, detentrice delle somme in questione, richiedendo, in particolare, alla Direzione Generale dell'Azienda di fornire l'aggiornamento della situazione verificatasi a seguito della sentenza n. 289/99 del Pretore del Lavoro di Como, confermata dalla Sezione Lavoro della Corte di Appello di Milano, con cui viene accolta la richiesta di un gruppo di pazienti che si erano opposti ai decreti ingiuntivi di pagamento delle rette emessi in precedenza dal Tribunale di Como.
In risposta, l'Azienda Ospedaliera «Sant'Anna» ha comunicato, in data 3 ottobre 2000, l'intenzione di dare corso ai rimborsi dovuti ai singoli ricorrenti, pur riservandosi di considerare l'opportunità di proporre ricorso in Cassazione.
Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Grazia Labate.

VALPIANA. - Al Ministro dei lavori pubblici, al Ministro per la solidarietà sociale. - Per sapere - premesso che:
il decreto del ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 «Prescrizioni


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tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche», prevede la istituzione di una commissione permanente con le funzioni di studio e di proposta finalizzata all'aggiornamento ed alle modifiche delle prescrizioni per una miglior soluzione dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa (articolo 12, punto 12.1.);
la commissione di cui trattasi è stata istituita con decreto interministeriale (ministero dei lavori pubblici e ministero per gli affari sociali) 8 luglio 1989, n. 2440;
il citato decreto n. 236 del 1989 prevede che la commissione di studio possa utilizzare soluzioni tecniche eventualmente proposte da enti locali, istituti universitari e da singoli professionisti, in caso di riconosciuta idoneità (articolo 12, punto 12.2.);
il comitato regionale della Lombardia per l'abolizione delle barriere architettoniche, quale organismo di collegamento di numerose e significative formazioni sociali di tutela delle persone con disabilità, ha elaborato numerose schede contenenti delle proposte di varianti al decreto ministeriale n. 236 del 1989, nonchè al decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, ugualmente riguardanti la disciplina dell'accessibilità urbana;
il comitato regionale di cui sopra ha trasmesso alla commissione di studio ministeriale, in data 27 maggio 2000 e 8 giugno 2000, le proposte di varianti;
la commissione di studio ministeriale non si è mai riunita negli ultimi due anni -:
se intenda adottare provvedimenti affinché la commissione di studio di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale n. 236 del 1989 esplichi nelle forme dovute le proprie funzioni.
(4-32599)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata, si rappresenta quanto segue.
La Commissione di studio ministeriale, come è noto, è stata istituita con D.I. 8/7/1989 n. 2440 per l'espletamento delle funzioni stabilite all'articolo 12 del decreto ministeriale 14/6/1989 n. 236.
In particolare, dal dicembre 1999 ad oggi, tale Commissione ha svolto una intensa attività di studio, debitamente documentata, riunendosi regolarmente ogni mese.
La Commissione sta attualmente valutando le schede predisposte dal Comitato Regionale della Lombardia per l'abolizione delle barriere architettoniche e le relative proposte di variante al decreto ministeriale 236/89 e decreto del Presidente della Repubblica 503/96, ai fini dell'aggiornamento o dell'eventuale modifica del decreto stesso, che si prevede possa essere ultimato entro il primo trimestre del 2001.
Si evidenzia, infine, che l'attività della Commissione, oltre che all'aggiornamento del citato decreto, è rivolta anche alla definizione dei problemi derivanti dall'applicazione pratica della normativa tecnica, attraverso risposte ai numerosi quesiti in merito formulati dai vari soggetti pubblici e privati.
Il Ministro dei lavori pubblici: Nerio Nesi.

VASCON. - Al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che:
l'interrogante, già in data 15 aprile 1998 si rivolgeva con analogo atto ispettivo al Ministro interrogato, portandolo così a conoscenza della pericolosissima situazione in cui versa la strada statale n. 247 «Riviera Berica», in particolare, nel tratto interessato dalla intersezione con la spn nr. 6 e la spn nr. 7, al km. 27,800;
tale luogo è ormai diventato ben noto a tutti gli abitanti dell'area ed oltre, per i continui incidenti stradali mortali che vi accadono e che malauguratamente si ripetono con sempre più preoccupante frequenza;


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in detto tratto, al fine di proteggere la viabilità sia dal canale che fiancheggia la strada statale, sia per la curvatura della medesima, all'epoca, l'ente nazionale per le strade pose in opera delle barriere di sicurezza, anche chiamate «guardrail», che danno e forniscono funzionalità solo nelle ore diurne, in quanto per chi proviene dalla spn. nr. 6 e dalla spr. nr. 7 emerge solo la parte superiore del mezzo in transito;
contrariamente alla funzionalità delle ore diurne, nelle ore notturne le barriere in argomento producono uno scudo o mascheratura artificiale ai fari degli automezzi che transitano da ambo i sensi di marcia della strada, impedendo così a chi si trova dover transitare per l'incrocio la vista dei veicoli in transito che sopraggiungono;
inoltre la presenza di parecchi canali e corsi d'acqua in loco, per circa cinque o sei mesi all'anno l'area in argomento è interessata da fitte nebbie permanenti, presenti sia di giorno che di notte;
come nel precedente atto ispettivo, si torna a sollecitare una ormai improrogabile risoluzione del problema, che, come detto in premessa, è causa purtroppo sempre più frequentemente di incidenti stradali mortali -:
quali siano a tutt'oggi le reali volontà del ministro interrogato, che, a suo tempo, rispondendo al precedente atto si era limitato a riferire quanto acquisito a sua volta dall'Anas compartimentale;
stando a quanto comunicato per iscritto dal Sottosegretario ai lavori pubblici al precedente atto in risposta ispettivo, quali siano, alla data odierna, i risultati raggiunti dal confronto, che lo stesso Sottosegretario indicava, tra le amministrazioni interessate, il comune di Agugliaro e la provincia di Vicenza, ricordando che la strada in argomento è una strada statale.
(4-28019)

Risposta. - In risposta all'interrogazione indicata, si forniscono gli elementi di risposta comunicati dall'Ente Nazionale per le Strade.
Il Compartimento della Viabilità Anas di Venezia, competente per territorio, ha rappresentato al Comune di Agugliano (VI), che lo aveva interessato in merito alla presunta pericolosità dell'intersezione tra la s.s. n. 247 e le SS.PP. nn. 6 e 7, che le attuali condizioni piano-altimetriche della statale n. 247 «Riviera» al Km. 28+800, unitamente all'esistente limite di velocità di 70 km/h ed al divieto di sorpasso, garantiscono il transito veicolare in piena sicurezza. Il Compartimento ha comunque provveduto ad installare l'impianto di lanterne a luce gialla lampeggiante così come concordato con il predetto Comune.
L'installazione, infatti, di un semaforo in prossimità dell'incrocio avrebbe creato un potenziale pericolo per la circolazione, specialmente durante le frequenti giornate invernali di nebbia.
L'Ente precisa, poi, che le barriere metalliche poste in opera dall'Ufficio Periferico, oltre ad essere sistemate a norma di legge, servono ad evitare la fuoriuscita dei veicoli nei canali consorziali esistenti e non ostacolano affatto la visibilità.
Al fine di dare soluzione alle problematiche sollevate dall'interrogante, il Compartimento ha individuato, proponendole alla Provincia di Vicenza, alcune ipotesi alternative.
Una prima soluzione prevede la deviazione del traffico all'intersezione della S.P. «Mediana» al km. 27+100, che è collocata a circa 700 metri dal citato incrocio, in un tratto rettilineo e con ampia visibilità.
In alternativa è stato proposto alla Provincia di istituire un senso unico sulla provinciale n. 6 con direzione Agugliaro-Campiglia.
Il Ministro dei lavori pubblici: Nerio Nesi.

VELTRI. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il mondo delle professioni contabili è oggi rappresentato dagli ordini dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti del lavoro e dell'associazione dei consulenti tributari italiani;


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dal quarto rapporto di monitoraggio del Cnel risultano essere 25.200 i consulenti tributari, realtà quindi tutt'altro che marginale, organizzati in quattro associazioni professionali, Ancot, Ancit, Int, Lapet, che svolgono la propria attività professionale con il Codice IVA 7412/c;
detti consulenti hanno l'obbligo di iscriversi presso la gestione speciale professionisti istituita presso l'Inps con legge n. 335/95;
le quattro associazioni di consulenti tributari italiani, oltre ad essere state inserite, previa verifica di determinati requisiti, nella consulta delle professioni istituita presso il Cnl, hanno sottoscritto con l'Inps (ottobre 1999) una convenzione per la redazione dei Red dei pensionati italiani e un protocollo di intesa in base al quale i propri associati possono accedere a tutte le agenzie Inps d'Italia per rappresentare i propri clienti; hanno definito con la dirigenza dell'Inail un protocollo di intesa che consente agli associati l'accesso a tutti gli uffici Inail d'Italia al fine di rappresentare le proprie aziende;
i soggetti iscritti alla Cciaa al 30 settembre 1993 sono una esigua minoranza (circa 1500) rispetto alla totalità degli associati delle quattro associazioni di consulenti tributari italiani;
i soggetti abilitati alla trasmissione telematica sono: dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, periti ed esperti tributari iscritti alla camera di commercio al 30 settembre 1993 in possesso del diploma di laurea in economia e commercio o giurisprudenza o del diploma di ragioniere;
i consulenti tributari italiani stanno subendo una profonda ingiustizia in quanto non sono stati inseriti tra i soggetti abilitati a trasmettere telematicamente le dichiarazioni dei redditi -:
se, alla luce dei fatti descritti, il Ministro non ritenga opportuno ricondurre ad equità una tanto palese discriminazione;
se e quale soluzione il Ministro intenda adottare, in riferimento anche alla normativa vigente (articolo 3 D.D. del 18 febbraio 1999 a firma del direttore generale Romano), nei confronti della richiesta sottoscritta dalle quattro associazioni già citate, per l'inserimento dei propri iscritti tra i soggetti abilitati alla trasmissione telematica.
(4-32511)

Risposta. - Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, premesso che i consulenti tributari starebbero subendo una profonda ingiustizia in quanto non sono stati inseriti tra i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi, ravvisa l'opportunità che venga eliminata tale discriminazione.
Al riguardo si ricorda che il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ha individuato i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542).
In particolare, ai fini della presentazione delle dichiarazioni dei redditi si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

Successivamente con il decreto direttoriale 18 febbraio 1999, e con il decreto del Ministro delle finanze 12 luglio 2000, sono stati individuati altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, in quanto risultanti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.


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Ciò posto, appare chiaro che i consulenti tributari, indipendentemente dalle attività che gli stessi svolgono nei confronti dei propri clienti e delle convenzioni stipulate con l'INPS, l'INAIL ed eventuali altri enti, non sono compresi tra i soggetti ammessi alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Tuttavia, essendo interesse dell'Amministrazione finanziaria consentire e facilitare l'invio telematico delle dichiarazioni, si sta valutando l'opportunità di estendere tale modalità di invio anche ad altre categorie di soggetti, purché siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ed in grado di offrire adeguate garanzie in merito agli adempimenti che sono chiamate ad assolvere.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

VELTRI. - Al Ministro della sanità, al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
la signora Diana Maselli ha subìto l'asportazione della parotide in quanto affetta da tumore maligno;
a causa della malattia è stata sottoposta a cobaltoterapia;
detta terapia ha causato gravi danni all'apparato dentario per la riparazione dei quali sono necessarie ingenti somme di denaro delle quali la signora non dispone;
l'attuale legislazione contempla il sostegno economico da parte della sanità pubblica per protesi, cure funzionali, estetiche, eccetera, per riparare i danni causati dalle terapie attualmente in uso per la cura di detta patologia;
la signora Maselli si è vista negare ogni tipo di sostegno pubblico -:
se sia legalmente accettabile e moralmente condivisibile negare sostegno a chi versa in tale drammatica situazione;
se non sia compito primario delle istituzioni pubbliche, in uno stato di diritto, quale dovrebbe essere il nostro, prendersi cura delle fasce più deboli e disagiate di cittadini;
se e quali provvedimenti intendano prendere per la risoluzione positiva del caso concreto.
(4-32517)

Risposta. - In riferimento alla interrogazione parlamentare in esame, occorre ricordare che l'erogazione di protesi e di apparecchi protesici dentari non rientra nei livelli di assistenza del Servizio Sanitario Nazionale e, pertanto, la fornitura degli stessi è a carico dell'assistito.
Vengono garantite, invece, le cure odontoiatriche.
Del pari, non sono comprese nei livelli di assistenza le cure estetiche, né il Servizio Sanitario Nazionale può, in base a quanto previsto dalla legge n. 407 del 1990, fornire assistenza economica in forme non espressamente previste da leggi dello Stato.
Si fa presente, tuttavia, che con l'avvio dei Fondi integrativi previsti dall'articolo 9 del Decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, l'assistenza protesica potrà essere fornita in tal modo a condizioni più favorevoli di quelle attuali.
Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Grazia Labate.

VENDOLA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
nella notte del 20 giugno 1997 a Messina perdeva la vita la studentessa diciassettenne, Valeria Mastrojeni, in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale verificatosi in una via del centro cittadino e causato dalla condotta spericolata del conducente di una «Lancia Delta Integrale»;
il relativo processo per omicidio colposo, iscritto con il n. 5188/97 R.G.N.R. dell'allora procura circondariale, fin dall'inizio è stato caratterizzato da indicibili anomalie;
la contestazione dell'omicidio colposo raggiunse, fin dalla notte dell'incidente, il


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proprietario dell'auto investitrice, tale Luca Gozzi. Questi nell'immediatezza, con dichiarazioni spontanee rese al pubblico ministero, negò ogni sua responsabilità, accreditando la tesi del furto della propria auto (come da formale denuncia che venne altresì proposta), circostanza, secondo la sua versione, riferitagli telefonicamente subito dopo l'incidente da un amico, Roberto Carrabba, figlio dell'avvocato Giuseppe Carrabba, che contestualmente veniva nominato quale difensore di fiducia del Gozzi. La mattina successiva proprio Roberto Carrabba, sentito dal pubblico ministero smentì Gozzi. Più precisamente, il Carrabba si limitò a negare di essere stato lui a telefonare al Gozzi nella notte dell'incidente, affermando, viceversa di aver ricevuto una telefonata con la quale il suo amico gli riferì di aver subito il furto della propria auto e di averla casualmente ritrovata coinvolta in un incidente;
nel pomeriggio del 20 giugno 1997, il pubblico ministero dottor Emanuele Crescenti, nel verbale di nomina del consulente tecnico dell'autopsia, nominava al Gozzi un difensore d'ufficio, attesa «la sopravvenuta incompatibilità ad accettare la nomina di difensore di fiducia dell'avvocato Giuseppe Carrabba». È da ritenersi che il pubblico ministero ricollegasse alla testimonianza del figlio dell'avvocato Carrabba la sopravvenuta incompatibilità difensiva di questi. Sennonché, in violazione dell'articolo 106 del codice di procedura penale, il pubblico ministero agì in proprio, anziché sottoporre, come era suo obbligo, al Gip la questione relativa all'asserita incompatibilità difensiva. Tanto più, infatti, fu ambiguo quel comportamento (e motivato probabilmente dall'intenzione di dimostrare platealmente un apparente distacco dalle posizioni del Carrabba), laddove si osserva che il 21 giugno 1997 il Gozzi si presentò spontaneamente innanzi al pubblico ministero revocando la nomina dell'avvocato Carrabba e contestualmente nominando quale difensore di fiducia l'avvocato Maria Falbo, collaboratrice dell'avvocato Carrabba, sulla cui assistenza, tuttavia, il dottor Crescenti nulla ebbe da obiettare. Ciò forse perché in quell'occasione il Gozzi, ritrattando le precedenti dichiarazioni ed autoaccusandosi dell'omicidio colposo, appianava ogni questione, fornendo la possibilità, dopo 36 ore di assoluta confusione, di dare un nome al responsabile della morte di Valeria Mastrojeni;
tuttavia l'identità del sedicente responsabile contrastava con quella indicata dalle voci che si diffondevano con sempre maggior vigore e che indicavano invece il nome di Roberto Carrabba. E, a dire il vero e soprattutto, la confessione di Gozzi contrastava anche con la testimonianza resa qualche ora dopo la spontanea ammissione di Gozzi dall'unica testimone oculare dell'incidente. Ciò che aveva visto quella studentessa era un guidatore con la camicia bianca che non corrispondeva alle sembianze di Gozzi e che, viceversa, somigliava moltissimo a Roberto Carrabba e che, soprattutto, era fuggito subito dopo l'incidente;
tale testimonianza rimase chiusa nel cassetto del comando dei vigili urbani per circa tre mesi e mezzo e fu acquisita al fascicolo del pubblico ministero solo quando ormai il quadro dell'accusa era stato incardinato sulle responsabilità del Gozzi. Vale la pena, tuttavia, osservare come l'impostazione del pubblico ministero, pur indisponibile a valutare soluzioni diverse da quella della responsabilità del Gozzi, si sia mantenuta, nella qualificazione giuridica dei fatti, il più possibile favorevole nei confronti dello stesso. Ad esempio, la simulazione di reato relativa al falso furto denunciato nell'immediatezza fu contestata a Gozzi non al momento della pseudoconfessione, allorché aveva ammesso la falsità della denuncia, bensì solo dopo molti mesi e dietro formale richiesta, a quel punto impossibile disattendere, dei familiari della vittima;
ancora, il pubblico ministero non ha mai contestato a Gozzi la circostanza aggravante della colpa cosciente di cui all'articolo 61 n. 3 del codice penale, nonostante in sede di incidente probatorio il perito rilevò una velocità di 111,2 Km/h


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per l'auto investitrice, velocità raggiunta in una viuzza del centro di Messina la cui intera estensione non supera i 300 metri. Ulteriormente, il pubblico ministero non ha mai contestato a Gozzi l'aggravante del nesso teleologico di cui all'articolo 61 n. 2 del codice penale con riferimento alla simulazione di reato, nonostante Gozzi avesse confessato di aver inventato la storia del furto per declinare le sua responsabilità nell'incidente. Anche su ciò il pubblico ministero ha disatteso le reiterate sollecitazioni rivoltegli dai familiari della vittima;
l'impostazione poco chiara del pubblico ministero si è manifestata nuovamente alla chiusura delle indagini preliminari. In quel frangente, infatti, il dottor Crescenti prestava il proprio consenso ad una istanza di patteggiamento formulata dalla difesa del Gozzi che prevedeva una qualificazione giuridica dei fatti a dir poco abnorme. Non solo si riconoscevano all'indagato le attenuanti generiche ma, all'evidente scopo di calmierare la pena finale, si applicava la disciplina del reato continuato fra l'omicidio colposo e la simulazione di reato. Come a dire che il Gozzi, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, aveva già in mente di denunciare il furto della propria auto prima ancora che si verificasse l'incidente. Ma le stranezze di quel patteggiamento non finiscono qui. È infatti accaduto che, quel giorno prima dell'udienza fissata per il giorno 26 novembre 1998 al Gip per il patteggiamento, veniva proposta dalla difesa di Gozzi una seconda istanza di patteggiamento, contrabbandata sotto forma di correzione di errore materiale di computo della pena della prima istanza, sulla quale il pubblico ministero, imperterrito, prestava per la seconda volta il consenso «facendo, peraltro, seguito al consenso già precedentemente manifestato». L'errore materiale nel computo, atteneva, guarda caso, proprio al vincolo della continuazione fra l'omicidio colposo e la simulazione di reato, fatto scomparire nella seconda istanza dal momento che, evidentemente, i proponenti si erano resi conto dell'impossibilità dell'accoglimento della prima istanza, Comunque, il Gip rigettò il patteggiamento e ordinò al pubblico ministero l'emissione del decreto di citazione a giudizio;
all'udienza del 14 dicembre 1998, il Pretore dottor Cosimo D'Arrigo, dichiarò di astenersi, attesi i «rapporti di pregressa amicizia e conoscenza con una sorella della vittima». I familiari della vittima smentirono il giudice perfino per interviste pubblicate dalla stampa locale. Tuttavia, ad aumentare la dose di ambiguità che connota la vicenda è un'altra circostanza. Infatti, se nelle vicende relative all'incidente stradale in cui trovò la morte Valeria Mastrojeni vi sono persone amiche del dottor D'Arrigo, queste appartengono alla famiglia Carrabba. Successivamente all'astensione del dottor D'Arrigo si astennero altri due giudici togati, la dottoressa Nastasi e il dottor Conti. Anche queste astensioni sono state accolte dal presidente del tribunale;
per effetto di tali astensioni a catena, fu incaricato un vice pretore onorario, l'avvocato Adalgisa Bartolo, che tuttora dirige il processo, aggiornato all'udienza del 15 giugno prossimo, data in cui si celebrerà l'udienza con le forme del giudizio abbreviato e sarà probabilmente emessa sentenza;
la presenza dell'avvocato Bartolo quale giudice onorario non appare opportuna, considerata la sussistenza degli interessi personali dell'avvocato Carrabba e del figlio di questi nel processo in questione. A tal fine, occorre segnalare che Roberto Carrabba nel 1999, a seguito di formale denuncia, fu effettivamente indagato quale presunto responsabile dell'omicidio colposo, anche se successivamente archiviato, di guisa che una eventuale assoluzione del Gozzi, giustificata dalle numerose assurdità emerse nel processo, comporterebbe nuovamente l'automatica incriminazione di Roberto Carrabba;
a pronunciare la sentenza sarà il giudice onorario avvocato Adalgisa Bartolo, la quale nel medesimo torno di tempo in cui ha presieduto il processo ha collaborato professionalmente con l'avvocato Giuseppe


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Carrabba, insieme al quale, ad esempio, ha eseguito in difesa congiunta un processo penale innanzi alla Corte di appello di Messina;
di recente, della vicenda si sono interessati anche gli ispettori del ministero della giustizia, nella relazione ispettiva avente ad oggetto i fatti del noto «caso Messina». In seno a quella relazione gli ispettori hanno dovuto soffermarsi sul patologico fenomeno delle astensioni (invocando un freno per «l'abuso dell'istituto dell'astensione»), facendo riferimento proprio al caso in questione: «un esempio di astensioni a catena (descritto dai dottori Alì, Croce e Venuto) è quello che ha riguardato il processo per l'omicidio colposo Mastrojeni. Dopo la successiva astensione di tre magistrati togati (per motivi di «conoscenza»), l'impegnativo e complesso processo, nel quale la parte civile sostanzialmente afferma che il vero responsabile sarebbe non l'attuale imputato ma il figlio di un avvocato messinese, sarà trattato da un giudice onorario, con evidente diffidenza da parte della stessa parte civile» -:
quali siano stati gli esiti della relazione degli ispettori per la parte relativa al processo per l'omicidio colposo Mastrojeni;
quali siano le iniziative che intende assumere al fine di porre freno all'abuso dell'istituto dell'astensione del tribunale di Messina, rilevato anche dagli ispettori ministeriali;
se non ritenga opportuno esercitare l'iniziativa disciplinare in capo ai magistrati coinvolti nei fatti esposti in narrativa.
(4-30259)

Risposta. - In merito alla vicenda segnalata con il presente atto di sindacato ispettivo, si comunica che sono state interessate le competenti articolazioni ministeriali al fine di acquisire i necessari elementi di conoscenza e le valutazioni di competenza.
Va anzitutto segnalato che ancora non si conosce l'esito del processo, poiché la pena concordata dalle parti non è stata ritenuta congrua dal Gip. In esito a tale pronunzia, l'imputato ha richiesto il giudizio abbreviato la cui udienza era stata fissata per il giorno 15.6.2000.
Il Procuratore della Repubblica Aggiunto di Messina ha comunicato che il processo ha poi subito diversi rinvii a causa della necessità, ritenuta dal Giudice, di procedere ad un supplemento di attività istruttoria, ed è stato rinviato all'udienza del 12.3.2001.
L'attuale pendenza del procedimento penale relativo alla morte di Valeria Mastrojeni rende, pertanto, quanto mai problematico un intervento in sede amministrativa da parte del Ministro considerato che qualsiasi giudizio o valutazione potrebbe comportare, attesa la delicatezza della situazione, interferenze sull'attività svolta dall'Autorità Giudiziaria.
Ogni valutazione relativa alla condotta tenuta dai magistrati deve perciò essere differita, dovendosi attendere la conclusione del procedimento penale. Deve però evidenziarsi, al riguardo, che le competenti articolazioni ministeriali non hanno ravvisato, allo stato, alcuna delle ipotesi estreme (di abnormità, negligenza, errore inescusabile ovvero strumentale esercizio delle funzioni giurisdizionali per scopi contrari a giustizia), che possono consentire il sindacato dell'attività giurisdizionale in sede amministrativa.
L'interrogante censura in primo luogo una serie di scelte operate dagli inquirenti che è difficile non ritenere il frutto di una legittima e comprensibile ricerca della verità storica dell'evento (con la conseguente richiesta di applicazione di una sanzione severa nei confronti del responsabile dell'uccisione di Valeria Mastrojeni).
Quanto alla lamentata astensione nella trattazione del processo da parte di tre magistrati togati, le motivazioni da questi addotte appaiono frutto solo di una rigorosa applicazione della legge che li ha indotti a ritenere fondatamente sussistenti i presupposti legittimanti la richiesta astensione. In ordine poi alla assegnazione del processo ad un magistrato onorario, è stato osservato come la stessa sia avvenuta nel pieno rispetto della legge e comunque previa verifica delle capacità attitudinali del magistrato onorario cui il Dirigente dell'Ufficio ha


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espressamente riconosciuto doti professionali elevate e sufficiente esperienza in considerazione dell'incarico ricevuto.
Si deve comunque ribadire che sulla complessiva vicenda in parola è in corso un procedimento nel cui ambito le questioni sollevate saranno chiarite e trattate nella dialettica processuale delle parti e con la possibilità di esperire i rimedi previsti dall'ordinamento.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

ZACCHERA. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
già in passato l'interrogante ha richiesto un intervento sulla caserma della guardia di finanza di Borgomanero (Novara), sottolineando come le attuali strutture siano insufficienti rispetto alle necessità del territorio;
a tali sollecitazioni non è stata data risposta -:
quali iniziative abbia in animo il Governo di voler predisporre per una maggiore disponibilità di uomini, mezzi e soprattutto strutture alla guardia di finanza della provincia di Novara e particolarmente nell'area interessante il comando di Borgomanero, che raccoglie molti comuni limitrofi con una forte presenza commerciale ed industriale;
se non si ritenga opportuno provvedere ad un immediato intervento al fine di migliorare le strutture esistenti e quali siano, in questo senso, gli eventuali finanziamenti previsti.
(4-28810)

ZACCHERA. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la tenenza della Guardia di finanza di Borgomanero (Novara) ha una «giurisdizione» su 27 comuni ed una dotazione di circa 20 «effettivi»;
le attività commerciali ed industriali della zona sono intensissime e l'area borgomanerese è considerata, fortunatamente, uno dei punti di sviluppo non solo della provincia di Novara ma di tutto il Piemonte;
le strutture della tenenza della Guardia di finanza sono oggi insufficienti ad assicurare i compiti di istituto sia a causa del personale che per i locali e da tempo si avverte l'assoluta necessità sia di trasformare la «tenenza\u» in «compagnia» - con conseguente aumento di personale - sia costruendo una nuova caserma -:
se non ritenga che questa necessità sia effettiva e motivata da obiettive esigenze di servizio;
quali iniziative si intendano predisporre sia per la realizzazione di una nuova caserma che per trasformare l'attuale in un presidio di maggiore importanza e dimensione;
se le attuali autorità comunali della città di Borgomanero abbiano dimostrato sensibilità sul problema, se abbiano offerto locali idonei per accogliere la nuova caserma od indicato aree dove potrebbe realizzarsi la nuova struttura.
(4-22547)

Risposta. - Con le interrogazioni cui si risponde l'interrogante nel lamentare le insufficienze strutturali della caserma della Guardia di finanza di Borgomanero (Novara), chiede di conoscere se si stiano predisponendo iniziative atte ad incrementare la disponibilità di uomini e di mezzi nonché a migliorare le strutture esistenti.
Al riguardo, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha comunicato che il dispositivo territoriale del Corpo prevede, nella Provincia di Novara, un Comando Provinciale con alle dipendenze un Nucleo di polizia tributaria, una Compagnia, due Tenenze e una Brigata, per dotazioni organiche complessive pari a 225 unità.
Il Comune di Borgomanero rientra nelle competenze operative della Tenenza nella cui sede la forza organica ammonta a 25 unità.
Inoltre, il medesimo Comando Generale, nell'evidenziare che non risultano pervenute proposte riguardanti la revisione organizzativa


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del Comando Provinciale di Novara e più specificatamente l'elevazione di rango della Tenenza di Borgomanero, ha precisato che la componente Anti Terrorismo e Pronto Impiego è presente, nell'ambito del Comando Provinciale di Novara, in seno alla Compagnia di Novara la quale dista dal Comune di Borgomanero circa 33 Km.; mentre, il contrasto alla criminalità organizzata è assicurato, nella provincia in argomento, da un apposito Reparto (G.I.C.O.) operante nell'ambito del nucleo Regionale di polizia tributaria del Piemonte.
Per quanto riguarda la carenza di strutture lamentata nelle interrogazioni, il citato Comando Generale ha evidenziato che gli immobili che attualmente ospitano i Reparti del Corpo nella Provincia di Novara sono, nel complesso, idonei al soddisfacimento delle esigenze logistico-operative.
Ciò posto, al fine di assicurare, comunque, una migliore sistemazione alla Tenenza di Borgomanero, sono in corso di espletamento le procedure propedeutiche all'acquisizione in locazione, compatibilmente con i fondi disponibili sull'apposito capitolo di bilancio, di un immobile di proprietà comunale.
Inoltre, avvalendosi delle risorse stanziate per il potenziamento del patrimonio immobiliare in uso al Corpo (articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28), sarà realizzata o acquistata, per sopperire alla carenza di alloggi di servizio nella sede di Novara, mia palazzina dalla quale ricavare 10 unità abitative.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

ZACCHERA. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
già nella scorsa primavera l'interrogante aveva presentato un'interrogazione in merito alla soppressione della nostra ambasciata ad Antananarivo (Madagascar) cui è stato risposto che il ministero non riteneva sussistere la necessità della nostra sede diplomatica, che comunque era operante in loco un vice-console e che la nostra ambasciata a Pretoria sarebbe stata in grado di seguire comunque le necessità della nostra comunità dell'isola;
da avvenuta visita personale in Madagascar, invece, le cose non sembrano assolutamente funzionare come assicurato dal ministero, tanto che la locale, numerosa comunità italiana ha presentato in dati 7 giugno 2000 addirittura una denuncia alla procura della Repubblica di Roma per «interruzione di pubblico servizio» ritenendosi completamente abbandonata dal Governo italiano e fornendo copiosa documentazione su disservizi ormai diventati prassi dopo la chiusura dell'ambasciata;
la vice-console onoraria nominata non aveva avuto, ancora recentemente, l'accredito e il gradimento delle autorità malgasce e, comunque, i commenti dei nostri connazionali - raccolti dall'interrogante direttamente sul posto - non erano certo positivi sulle effettive possibilità operative della persona nominata come nostra rappresentante onoraria (tra l'altro moglie di cittadino non italiano) per motivi caratteriali e logistici, aldilà dell'indubbio prestigio personale;
sono emersi problemi incredibili per i contatti pratici con l'ambasciata di Pretoria, ora delegata anche per il Madagascar, quale il fatto - ad esempio - che ogni onere di ambasciata deve essere pagato in rands sudafricani, moneta non convertibile in Madagascar, con ciò creando ulteriori disagi, documenti respinti, carenza di documentazioni eccetera;
appare sempre più assurda la avvenuta chiusura della nostra sede diplomatica (che risultava essere tra l'altro in un immobile di proprietà), tenuto conto della progressiva crescita numerica ed economica della nostra comunità, del numero dei turisti italiani in visita, delle interessanti prospettive che le aziende italiane hanno in un'area francofona e che guarda con attenzione ai rapporti con l'Italia, oltrechè del fatto che sull'ambasciata di Antananarivo gravava anche la cura di altri stati dell'oceano indiano;


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molti cittadini italiani là residenti si trovano ora perfino nella impossibilità di rinnovare il passaporto e - nel caso, ad esempio, di un avvenuto decesso di un connazionale - è stato impossibile il sollecito trasporto della salma in Italia;
nella decisione della Farnesina non si è evidentemente tenuto conto che l'isola del Madagascar è amplissima, che i nostri residenti sono sparsi sul territorio immenso - soprattutto nel nord del paese - e che solo raggiungere la capitale malgascia richiede un giorno di viaggio e si possono (o dovrebbero) immaginare le ulteriori difficoltà per contattare l'ambasciata di Pretoria -:
quale riscontro si sia dato alle proteste (riprese anche dalla stampa) dei nostri connazionali abbandonati dalle nostre autorità («Sequestrati in Madagascar» titolava con grande risalto La Sicilia del 25 luglio 2000);
se, alla luce dei fatti, non si ritenga di dover comunque riesaminare la situazione e prevedere in tempi rapidi di riaprire la nostra ambasciata ad Antananarivo con giurisdizione anche su Mauritius e le Isole Comore;
come sia stato intanto risolto il problema del rinnovo dei passaporti e dei rapporti valutari ed organizzativi con l'ambasciata in Sudafrica.
(4-31636)

Risposta. - La chiusura dell'Ambasciata d'Italia ad Antananarivo è stata disposta, con Decreto del Presidente della Repubblica, con decorrenza 1o giugno 2000.
Questo provvedimento si è inserito nel programma di ristrutturazione e razionalizzazione della rete diplomatico-consolare avviato a partire dal 1990, che riflette la necessità di adeguare la presenza istituzionale italiana all'evoluzione degli interessi politici e culturali del paese nel nuovo contesto internazionale ma soprattutto risponde ai noti vincoli imposti dal programma di risanamento del bilancio pubblico che hanno comportato negli ultimi anni sensibili decurtazioni nelle risorse disponibili per la gestione della rete diplomatica.
Le conseguenti linee di intervento sono state impostate attenendosi a criteri di estrema selettività e operando in larga misura mediante compensazioni interne.
Pertanto, mentre si sono istituite nuove sedi diplomatiche nei Paesi dell'Europa centrale ed orientale, secondo gli stessi orientamenti espressi dalle competenti istanze parlamentari, contemporaneamente si è dovuto provvedere alla chiusura di quelle sedi di cui per le ragioni predette non poteva essere garantita l'operatività.
Più in particolare, già alla fine del 1998, è emersa l'ipotesi di chiudere la Rappresentanza in Madagascar che, svolgeva la sua attività con un rapporto costi-rendimenti comparativamente meno favorevole rispetto alle altre sedi diplomatico-consolari.
Le relazioni con il Madagascar sono state affidate successivamente all'Ambasciata d'Italia a Pretoria. Rispetto ad altre ipotesi di accreditamento secondario, questa soluzione è apparsa la più funzionale dati i collegamenti aerei nell'area e la maggiore efficienza del sistema di telecomunicazioni. In ogni caso, la sede di Pretoria è sufficientemente equipaggiata in termini di risorse umane e strumentali per far fronte al nuovo carico di lavoro.
Naturalmente, al fine di sottolineare la volontà del Governo italiano di mantenere le ottime relazioni bilaterali da sempre esistenti fra i due Paesi e di assicurare ad Antananarivo la continuità di una importante presenza istituzionale, è stato creato un ufficio consolare onorario con il più alto rango di Consolato Generale.
In virtù delle funzioni assegnate al suo titolare con apposito decreto, il Consolato Generale onorario nella capitale malgascia non è solo un punto di riferimento o un semplice appoggio logistico per la nostra Ambasciata a Pretoria, ma altresì un ufficio capace di erogare direttamente tutti i più importanti servizi consolari ai connazionali, ad esclusione del rilascio di nuovi passaporti.
Infatti, secondo il diritto internazionale (Convenzione sulle Relazioni Consolari di


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Vienna del 24 aprile 1963) il titolare di un Ufficio consolare onorario detiene uno status che gli consente di intervenire presso le Autorità locali per la difesa e la tutela degli interessi di cittadini italiani.
Si ricorda inoltre che in Madagascar operano già altri due uffici onorari, il Vice Consolato Onorario a Tamatave e il Vice Consolato onorario a Nosy Be. Si precisa che l'Ambasciatore in Madagascar era accreditato presso l'isola di Mauritius e non anche presso le Comore, che dipendono invece dalla nostra Ambasciata in Tanzania. A Mauritius è stato accreditato il Capo Missione a Pretoria e vi opera un Consolato Onorario.
La ricerca di un candidato di cittadinanza italiana all'incarico di Console Generale Onorario era stata avviata prima della chiusura dell'Ambasciata e dell'istituzione del Consolato Generale Onorario, a decorrere dal 1o giugno 2000. Dopo una precedente designazione per la quale non si era ottenuto l'exequatur al nominato da parte del Governo del Madagascar, si è deciso di affidare l'incarico alla Signora Cinzia Catalfamo, cittadina italiana da lungo tempo residente nel Madagascar, che, come confermatoci dall'Ambasciatore del Madagascar a Roma, risulta essere molto ben introdotta negli ambienti locali, come peraltro ella stessa ha subito saputo dimostrare attraverso contatti ai più alti livelli per la trattazione di varie questioni fin dal momento della sua nomina.
Nel periodo di transizione precedente all'apertura del nuovo Consolato Generale Onorario, l'Ambasciata a Pretoria ha proceduto relativamente al Madagascar al rilascio di visti, rinnovi e rilasci di passaporti, pratiche di adozione internazionale, rimpatri di salme, prestiti consolari per rimpatrio.
Per quanto riguarda l'aspetto valutario, considerate le difficoltà oggettivamente esistenti per il pagamento dei servizi consolari, si è ritenuto di ricorrere al rilascio a titolo gratuito degli atti più urgenti, al fine di ridurre le difficoltà per gli utenti.
Né all'Ambasciata a Pretoria, né a questo Ministero, risulta che sia stata presentata una denuncia alla Procura della Repubblica di Roma per interruzione di pubblico servizio. Ove peraltro il Magistrato intenda di dover procedere, sarà cura di questo Ministero degli Esteri fornire gli elementi eventualmente richiesti.
All'Ambasciata del Madagascar in Italia è stato comunque in ogni occasione fatto presente che la ristrutturazione della nostra rete diplomatico-consolare è avvenuta e avviene per esigenze di razionalizzazione e di contenimento della spesa, come sopra accennato, e non incide certo sulla volontà del Governo italiano di mantenere e sviluppare le ottime relazioni di collaborazione e di amicizia esistenti con il suo Paese. Si è anche sottolineato come con un efficiente Consolato Generale Onorario e con la nostra Ambasciata a Pretoria si cercherà di assicurare un'efficace trattazione dei rapporti con il Madagascar.
L'Ambasciatore del Madagascar in Italia ha convenuto che la soluzione da ultimo prospettata non dovrebbe pregiudicare le ottime relazioni esistenti.
È comunque auspicabile che il Governo possa quanto prima rivedere questa decisione, grazie all'intervento del Parlamento attraverso un ampliamento della disponibilità finanziaria di questa Amministrazione, sulla base delle preoccupazioni espresse dall'interrogante.
Il Sottosegretario di stato per gli affari esteri: Rino Serri.