1. Il decreto-legge 11 gennaio 2001, n.1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
1. Il materiale specifico a rischio, così come definito dal decreto del Ministro della sanità in data 29 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.263 del 10 novembre 2000, e successive modificazioni, nonché le proteine animali trasformate ed ottenute da materiali ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, sono obbligatoriamente distrutti mediante incenerimento o coincenerimento. I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare il predetto materiale e le predette proteine animali salvo che, nell'ipotesi di materiale specifico a rischio tal quale, siano esonerati dalle regioni o province autonome competenti per riconosciuta inidoneità degli impianti stessi.
1. L'Agenzia provvede all'ammasso pubblico delle proteine animali trasformate e ottenute da materiali a basso rischio, così come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.508, prodotte nel territorio dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001. Sono altresì ammesse all'ammasso pubblico, nel limite massimo complessivo di 30.000 tonnellate, quelle prodotte nel territorio dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. L'Agenzia può avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie e agroalimentari per l'effettuazione dei controlli sulle operazioni di incenerimento, di cui all'articolo 1, e sulle operazioni di stoccaggio, di cui all'articolo 2.
1. Il commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina può promuovere l'attivazione del potere di ordinanza, spettante ai competenti organi dello Stato anche in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di fronteggiare situazioni di eccezionale emergenza.
1. L'Agenzia presenta, ogni trenta giorni, al commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 4 ed ai Ministri delle politiche agricole e forestali, della sanità e dell'ambiente, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente decreto.
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 2001, si provvede:
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001;
2. I proventi derivanti dall'eventuale vendita, da effettuare a seguito di specifica autorizzazione dell'Unione europea, delle proteine animali di cui all'articolo 2, comma 1, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel limite degli importi utilizzati per la copertura dell'onere di cui al comma 1, lettere a) e c), rispettivamente allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica U.P.B. 20.2.1.3 ed allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, ai fini del reintegro della citata autorizzazione di spesa recata dalla legge 17 maggio 1999, n.144.
1. Per gli interventi previsti dal presente decreto il Dipartimento della protezione civile si avvale dell'Agenzia, che provvede agli interventi medesimi.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
2. È abrogato il decreto-legge 14 febbraio 2001, n.8. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n.8 del 2001.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio).
2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata Agenzia, riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei prodotti, di cui al comma 1, una indennità di lire 726.000 per ogni tonnellata. Tale indennità copre i costi relativi alla raccolta, al trasporto, al trattamento preliminare, all'incenerimento o coincenerimento, effettuati da imprese riconosciute o autorizzate, nonché ogni altra spesa connessa. L'indennità è corrisposta solo per i prodotti trasformati, ottenuti da macellazioni effettuate nel territorio dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001.
3. Il soggetto beneficiario della indennità non può percepire alcun altro compenso per lo svolgimento delle attività previste dal comma 2.
(Ammasso pubblico per le proteine animali a basso rischio).
2. L'Agenzia provvede all'ammasso dei prodotti, di cui al comma 1, utilizzando, nel rispetto della disciplina sanitaria in materia, magazzini pubblici o privati da reperire con procedure d'urgenza.
3. L'Agenzia corrisponde ai depositari dei magazzini di stoccaggio gli importi per le spese di magazzinaggio, entrata e uscita del prodotto, così come stabiliti in attuazione del regolamento (CEE) n.1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, e successive modificazioni, con riferimento all'ammasso pubblico del latte scremato in polvere.
4. L'Agenzia corrisponde ai soggetti interessati un prezzo di lire 490.000 per ogni tonnellata di prodotto, di cui al comma 1, conferita all'ammasso pubblico. Tale prezzo è maggiorato di lire 245.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico, documentato da apposito certificato rilasciato da laboratori pubblici, uguale o superiore al 70 per cento, e di ulteriori lire 165.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico uguale o superiore all'85 per cento. A copertura delle spese di trasporto è inoltre corrisposto l'importo di lire 200 per ogni tonnellata di prodotto, moltiplicato per i chilometri esistenti tra il luogo di produzione e il magazzino di ammasso pubblico.
5. I soggetti interessati, di cui al comma 4, non possono percepire alcun altro compenso per la raccolta dei relativi materiali.
(Controlli).
(Poteri di ordinanza).
(Relazione periodica).
(Copertura finanziaria).
a) quanto a lire 50 miliardi, a carico delle disponibilità dell'U.P.B. 20.2.1.3 «Fondo per la protezione civile» cap. 9353 dello stato di previsione del Ministero del
b) quanto a lire 50 miliardi, mediante l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 64, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.342; conseguentemente nel medesimo articolo 64, comma 1, ultimo periodo, le parole: «150 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «200 miliardi»;
c) quanto a lire 50 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n.144.
(Disposizioni finali).
2. Fatto salvo quanto previsto dal presente decreto, rimangono fermi i divieti di cui alla decisione n.2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000.
(Entrata in vigore).