Allegato A
Seduta n. 872 del 7/3/2001


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(A.C. 7570 - sezione 8)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
esaminato il disegno di legge n. 7570 recante revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore;
premesso che:
l'articolo 6 stabilisce che le cooperative, nelle quali il rapporto mutualistico abbia per oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, definiscono un regolamento approvato dall'assemblea, disciplinante i rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori;
il succitato articolo non specifica il quorum necessario per l'approvazione del medesimo regolamento;
il consenso che sostiene decisioni importanti deve essere garantito in relazione alla composizione dell'organo deliberante e dunque con l'assenso della effettiva composizione dell'assemblea;

impegna il Governo

ad intraprendere le necessarie iniziative affinché il regolamento sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori delle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio venga approvato dall'assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
9/7570/1 Giancarlo Giorgetti.

La Camera,
esaminato il disegno di legge n. 7570 che disciplina il rapporto di lavoro dei soci delle cooperative;
premesso che l'intera legislazione non tiene conto dei differenti modelli teorici e storici delle cooperative nei suo tre filoni: cooperative di produzione lavoro, cooperative di consumo e cooperative sociali,


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schiacciandole sul modello della produzione lavoro;
premesso che in ogni esperienza cooperativa di qualsiasi settore è sempre e comunque un'impresa economica e la caratteristica fondante del socio è quella di essere contemporaneamente imprenditore di sè stesso e lavoratore di sè stesso; e non c'è delega a nessuno del proprio futuro;
considerato che la dottrina cooperativistica internazionale e nazionale dai principi di Rochdale a oggi è fondata sul superamento della contrapposizione del capitale e del lavoro per sperimentare una via di cooperazione fra il capitale e il lavoro, fra l'imprenditore e il lavoratore, nella stessa persona del socio;
considerato che, soprattutto le cooperative sociali, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381, cosiddette cooperative di tipo B, concretizzano maggiormente un progetto economico e un progetto comunitario di vita e di solidarietà fra soci, in cui è prioritaria la figura della persona umana svantaggiata considerata alla pari rispetto a tutti i soci;
considerato che la legislazione cooperativa vigente è viziata dal modello capitalistico e antagonistico dell'economia che non coglie appieno il progetto cooperativo non antagonistico, tanto che i soci lavoratori svantaggiati sono erroneamente assimilati ai lavoratori subordinati e/o ai lavoratori autonomi;
considerato che il disegno di legge non intende modificare l'assetto legislativo delle cooperative sociali;

impegna il Governo

in sede di applicazione della legge sul socio lavoratore ad adottare ogni iniziativa di propria competenza affinché le disposizioni che disciplinano più coerentemente il rapporto di lavoro delle persone svantaggiate di cui alla legge n. 381 del 1991, siano considerate, a tutti gli effetti, norma speciale rispetto alla disciplina centrale introdotta con l'approvazione definitiva del disegno di legge n. 7570.
9/7570/2. Ruggeri.

La Camera,
esaminato il disegno di legge n. 7570, che disciplina il rapporto di lavoro dei soci delle cooperative;
premesso che le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, cosiddette cooperative di tipo B, potrebbero incontrare difficoltà nell'applicazione della disciplina prevista nel disegno di legge n. 7570;
tenuto conto della meritevolezza sociale delle cooperative di tipo B;
ricordata la particolare posizione lavorativa delle persone svantaggiate di cui tiene conto la citata legge n. 381 del 1991, che non possono essere assimilate né ai lavoratori subordinati, né ai lavoratori autonomi;
considerato che il disegno di legge non intende in alcun modo modificare l'assetto legislativo delle cooperative in questione, come espressamente chiarito nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione lavoro;

impegna il Governo

in sede di applicazione della legge sul socio lavoratore, ad adottare ogni iniziativa di propria competenza affinché le disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro delle persone svantaggiate di cui alla legge n. 381 del 1991, siano considerate a tutti gli effetti norma speciale rispetto alla disciplina generale introdotta con l'approvazione definitiva del disegno di legge n. 7570.
9/7570/3. Duilio, Riva, Voglino.