...
1. Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n.300, con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo. Si applicano altresì tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge n.300 del 1970, nonché le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni, e quelle previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa. In relazione alle peculiarità del sistema cooperativo, forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.
Sopprimerlo.
Sostituire gli articoli 2, 3 e 4 con il seguente:
Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: con rapporto di lavoro subordinato fino alla fine del terzo periodo con le seguenti: si applicano tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. Si applicano altresì gli articoli 1, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ai sensi degli articoli 2526 e 2527 del codice civile.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: altresì.
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché quelle relative alla tutela dell'ambiente.
Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro nella forma di collaborazione coordinata non occasionale si applicano l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'articolo 51, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 5,del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'articolo 69, comma 9, e l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Al comma 1, sopprimere il terzo ed il quarto periodo.
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: con le modalità aggiungere la seguente: specifiche.
Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
Al comma 1, quarto periodo, sostituire la parola: peculiarità con le seguenti: esigenze specifiche.
Al comma 1, quarto periodo, sopprimere la parola: specifiche.
Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: del movimento cooperativo con le seguenti: delle cooperative.
Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: comparativamente più rappresentative.
Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: comparativamente più rappresentative.
Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; tali forme specifiche devono essere tassativamente coerenti con la legislazione vigente in materia.
(Diritti individuali e collettivi del socio lavoratore di cooperativa).
(Diritti individuali e collettivi del socio lavoratore di cooperativa).
2. 7. Gazzara.
Art. 2. - 1. Ai soci lavoratori di cooperativa si applicano tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, nonché gli articoli 1, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Si applicano, altresì, i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, nonché le vigenti disposizioni in materia previdenziale e di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
2. Nella disciplina generale dei rapporti tra socio lavoratore e società cooperativa, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al libro V, titolo VI, capo I, del codice civile.
2. 8. Covre, Michielon.
2. 9. Taborelli.
2. 5. Michielon, Covre.
2. 10. Michielon, Covre.
2. 1. Gazzara.
2. 11. Taborelli.
2. 12. Michielon, Covre.
2. 13. Gazzara.
2. 2. Gazzara, Prestigiacomo.
2. 3. Gazzara.
2. 6. Michielon, Covre.
2. 15. Taborelli.
2. 16. Taborelli.
2. 17. Taborelli.
2. 18. Taborelli.
* 2. 4. Gazzara.
* 2. 19. Michielon, Covre.
2. 20. Taborelli.