Allegato A
Seduta n. 872 del 7/3/2001


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(A.C. 7351 - sezione 3)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
in occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 7351/A, recante disposizioni per lo sviluppo, valorizzazione e utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato;
premesso che:
con la normativa in esame si intende dismettere immobili dello Stato, non utilizzati o abbandonati, affinché possano essere oggetto di progetti utili da parte degli enti locali ed altri soggetti;
per realizzare tempestivamente il riutilizzo di tali beni sono previste procedure più rapide, rispetto a quelle previste dalle norme di contabilità vigenti;
al confine tra Bergamo e Azzano S. Paolo è stata costruita dal Ministero delle finanze una struttura da diecimila metri


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quadrati, da destinare a centri di servizi, mentre in realtà, la costruzione, iniziata nell'anno 1983, non è stata completata, né mai utilizzata;
alla data di oggi la struttura risulta abbandonata, nonostante una precedente segnalazione della sottoscritta, mediante l'interrogazione parlamentare 4/00372, a cui ha risposto l'allora Ministro delle finanze Vincenzo Visco;
considerato che ormai sono oltre diciassette anni che la costruzione è inservibile;

impegna il Governo

in occasione della futura attuazione della presente legge, in caso di presentazione di progetti sul complesso immobiliare sopracitato, ad accelerare le procedure di esame e di assegnazione, mediante dismissione, della costruzione del Ministero delle finanze.
9/7351/1. Frosio Roncalli.

La Camera,
premesso che:
nel disegno di legge n. 7351, recante disposizioni in materia di immobili pubblici, è stata introdotta una norma interpretativa in materia di alloggi di edilizia pubblica residenziale con l'articolo 2, comma 4;
tale norma prevede che, in merito alla facoltà di riscattare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, se il soggetto avente titolo muore, gli eredi subentrano nel diritto, anche se il deceduto non aveva confermato la richiesta nei termini previsti;
la dizione della norma non specifica se gli eredi siano conviventi dell'avente diritto; solo in tal caso, infatti, si condivide la ratio della norma, che dovrebbe essere intesa ad evitare che il coniuge ed i figli dell'avente diritto, residente nell'abitazione relativa al diritto, debbano essere costretti ad abbandonare l'immobile senza possibilità di riscattarlo, in caso di decesso dell'intestatario della facoltà di riscatto;
considerato che l'acquisto di un alloggio di edilizia residenziale pubblica interessa una parte cospicua di cittadini,

impegna il Governo

ad emendare la norma in questione, affinché si eviti che il diritto di riscatto, che comunque costituisce un privilegio, possa essere trasmesso per eredità, nel caso di decesso del soggetto avente titolo al riscatto, che abbia presentato la domanda nei termini previsti, a qualunque erede non convivente, in caso di non conferma della domanda stessa da parte dell'avente diritto, erede che potrebbe non avere nessuna necessità di assicurarsi una continuità nell'abitare un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ma acquisterebbe solo un vantaggio economico ingiustificato rispetto ad altri cittadini.
9/7351/2. Molgora, Frosio Roncalli.

La Camera,
esaminato il provvedimento in titolo;
valutato che il presente disegno di legge interviene sulla disciplina della valorizzazione, oltre che della gestione, del patrimonio immobiliare pubblico;
considerata l'esistenza di un'arca, presso il comune di Moriago della Battaglia (Treviso), di proprietà del Ministero delle finanze classificata come bene di interesse storico culturale ai sensi della legge n. 1089 del 1939, in quanto progettata e realizzata nel primo dopoguerra per scopi celebrativi, legati alle vicende della Prima guerra mondiale, che necessita di urgenti interventi finalizzati alla salvaguardia ed al risanamento;
ricordato che detta area, consistente in un lembo estremo di terra che si protende verso il greto del fiume Piave, è denominata «Isola dei Morti» in memoria


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dei giovani soldati caduti in combattimento nella tristemente famosa battaglia di Vittorio Veneto;
tenuto conto della graduale erosione che colpisce la suddetta area, a causa del grave dissesto idrogeologico del fiume Piave;
riscontrato, infatti, che le piene dell'autunno 1996 hanno provocato l'erosione di un'ampia fascia di terreno larga 15 metri per una superficie di 5000 metri quadri e la recente alluvione nei mesi di novembre e ottobre scorso ha registrato nuove gravi erosioni, con ulteriore perdita di fascia di territorio e relativa vegetazione locale;
ritenuto inaccettabile l'indifferenza verso un bene demaniale di interesse storico-culturale e di notevole importanza nell'ambito del quartier del Piave;

impegna il Governo

ad adottare, in tempi brevi, concrete misure atte a salvaguardare l'«Isola dei Morti» dall'inesorabile destino di scomparire.
9/7351/3. (Testo così modificato nel corso della seduta) Michielon, Luciano Dussin.

La Camera,
premesso che:
il comma 5 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 7490 prevede che i beni immobili appartenenti allo Stato ed adibiti a luoghi di culto e le relative pertinenze vengano concessi, gratuitamente e senza applicazione di tributi, agli enti ecclesiastici che ne hanno l'uso;
sono emerse situazioni in cui vi sono immobili di proprietà dello Stato che costituiscono semplici pertinenze di immobili adibiti a luoghi di culto di proprietà di enti ecclesiastici. In particolare le Parrocchie S. Maria di Veggiano, Brugine e Campagnola di Brugine risultano usuarie rispettivamente di piccole case parrocchiali appartenenti al demanio dello Stato. Le citate case parrocchiali - con o senza ricreatorio - costituiscono pertinenze di immobili adibiti a luoghi di culto di proprietà di enti ecclesiastici;
certamente è anche intenzione del legislatore concedere in uso gratuito gli immobili appartenenti allo Stato che costituiscano semplici pertinenze di immobili adibiti a luogo di culto di proprietà di enti ecclesiastici cui, da tempo immemorabile, siano asserviti, essendo questo lo spirito declarato nella stessa relazione di accompagnamento al disegno di legge secondo la quale la norma in questione dovrebbe riguardare le chiese con annesse case canoniche, costruite a carico dello Stato nel quadro delle opere pubbliche realizzate nelle aree oggetto di bonifica integrale, ubicate in diverse regioni;

impegna il Governo

a ritenere ricompresa nello spirito della disposizione approvata anche la concessione in uso gratuito di immobili dello Stato che siano pertinenze di immobili adibiti a luogo di culto di proprietà di enti ecclesiastici.
9/7351/4. Scantamburlo, Saonara.

La Camera,
premesso che:
il comma 4 dell'articolo 2 del disegno di legge esaminato introduce ancora una volta una interpretazione autentica della legge 8 agosto 1977, n. 513 dalla quale si evince e nella quale si rinnova l'intenzione del legislatore - più volte manifestata nel corso degli ultimi anni - di procedere alla dismissione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica rispettando e preservando in primo luogo i diritti dei soggetti che vi abitano e dei loro aventi causa;
purtroppo, allo stato, continuano ad essere segnalate situazioni di incertezza interpretativa, soprattutto da parte


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delle amministrazioni periferiche dello Stato in ordine alle procedure relative alla dismissione e cessione di codesti immobili;
ribadito ancora una volta che gli alloggi di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640 sono da considerarsi a tutti gli effetti alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513, così come implicitamente stabilito dall'articolo 15, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 136, laddove si prevede la possibilità di cessione agli stessi conduttori degli alloggi loro assegnati in locazione di cui alla legge n. 640 del 1954, secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 560;
inoltre l'articolo 15 della legge n. 136 del 1999, al comma 2, facendo espressamente salva la validità ed efficacia di tutti i contratti preliminari e definitivi di trasferimento in proprietà degli alloggi di edilizia pubblica residenziale di proprietà statale gestiti dagli Istituti autonomi per le case popolari, stipulati entro il 31 maggio 1991 ai sensi del sesto comma dell'articolo 28 e dell'articolo 29 della legge 513 del 1977, ha certamente inteso e voluto confermare la validità ed efficacia dei medesimi contratti relativi agli alloggi edificati ai sensi della legge 640 del 1954, in quanto alloggi di edilizia pubblica residenziale come riconosciuto nel successivo comma 3;
centinaia di famiglie sono interessate a quanto avrebbero già dovuto disporre in ossequio alle citate disposizioni di legge gli uffici centrali e territoriali del demanio al fine di concludere - dopo anni di attesa - le questioni relative alle acquisizioni di alloggi costruiti in base alle leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche;
gli assegnatari di questi alloggi hanno costantemente chiesto, negli ultimi venti anni, informazioni certe alle Aziende Territoriali Edilizia Residenziale, in quanto ente gestore;
quanto disposto non è certamente suscettibile di ulteriori interpretazioni ufficiose o affidate a fonti minori quali circolari ministeriali o pareri di organi consultivi, centrali o periferici, dello Stato, né tantomeno può leggersi in combinato con quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 449del 1997, in tema di trasferimento degli immobili statali agli enti che ne facciano richiesta, in quanto la validità dei contratti preliminari e definitivi di cui all'articolo 15, comma 2, della legge n. 136 del 1999 sostanzialmente ha confermato il trasferimento della proprietà degli alloggi ai contraenti assegnatari;

impegna il Governo

ad adottare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, atti amministrativi chiari, efficaci e vincolanti per tutti gli uffici territoriali dell'amministrazione finanziaria - centrali e periferici - affinché questi procedano alla definitiva regolarizzazione ed ultimazione delle procedure relative al trasferimento degli alloggi di edilizia pubblica residenziale - fra i quali sono certamente compresi anche quelli realizzati ai sensi della legge 640 del 1954 - oggetto dei contratti preliminari e definitivi stipulati ai sensi della legge 513 del 1977, di cui all'articolo 15 comma 2 della legge n. 136 del 1999.
9/7351/5. Saonara, Voglino.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge n. 7351, recante disposizioni per lo sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato;
premesso che:
con la istituenda normativa si ha la determinazione finalmente di dismettere immobili dello Stato, non utilizzati, in stato di degrado o che versano in condizioni di abbandono, affinché gli stessi possano essere oggetto di progetti utili da parte di enti locali ed altri soggetti e creare le condizioni per un ritorno degli stessi ad


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una fruizione eco-compatibile e che porti alla produzione di reddito attraverso la creazione di attività varie;
per riutilizzare in tempi reali tali beni immobili sono previste procedure abbastanza rapide, oltre allo snellimento di quelle procedure e norme di contabilità vigenti;
sull'intero territorio pugliese e particolarmente lungo le coste della regione ci sono miriadi immobili che avrebbero dovuto essere baluardi di difesa e di avvistamento di orde di invasioni e tali immobili - come le torri aragonesi, classificati come beni di interesse storico culturale ai sensi della legge n. 1089 del 1939, e le caserme dismesse costruite agli inizi del 1900 - necessitano di interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia e al risanamento;
dette aree e quelle immediatamente circostanti, consistenti in lembi estremi di terra, sono ricche di reperti archeologici e storici;
non si può accettare, oltre tale limite, l'indifferenza ed il degrado in cui versano tali beni, i quali, se restaurati, sarebbero un elemento del paesaggio garganico, in particolare pugliese, in generale di eccellente fruizione e di altrettanta valorizzazione dell'ambiente circostante,

impegna il Governo

ad accelerare le procedure di assegnazione ad enti locali o ad altri soggetti di tali immobili mediante dismissione degli stessi, con l'impegno che l'ente locale o altri soggetti ristrutturino gli immobili sopra citati nell'arco di tempo di due anni dal momento dell'entrata in possesso e che i fondi da cui l'ente locale deve attingere per restaurare gli immobili in questione siano per il 75 per cento a carico dello Stato e per il restante 25 per cento a carico del bilancio dell'ente a carico del bilancio dell'ente che acquisisce l'immobile. Restano a carico dell'ente locale le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.
9/7351/6. Marinacci, Divella, Cuccu, Ricci.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge n. 7351, che detta nuove disposizioni finalizzate allo sviluppo, valorizzazione ed utilizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato;
premesso che:
con la costituenda normativa si ha l'obiettivo di dismettere, finalmente, immobili dello Stato non utilizzati, che versano in condizioni di degrado ovvero abbandonati, affinché gli stessi possano essere oggetto di progetti utili da parte sia di enti locali che di soggetti privati, in modo da creare le condizioni per un loro impiego ecologicamente compatibile, produttivo di reddito mediante la creazione di attività varie;
oltre lo snellimento di quelle in vigore, sono previste altre procedure amministrative e contabili molto rapide, che consentirebbero il riutilizzo, in tempi brevi, di tali beni immobili;
sul territorio della Sardegna, soprattutto lungo le coste, diversi immobili, come le torri aragonesi, che avrebbero dovuto essere utilizzati come punti di avvistamento di nemici invasori, classificati dalla legge n. 1089 del 1939 come beni di interesse storico-culturale, e le fortificazioni militari costruite nei primi anni del 1990, necessitano di interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia ed alla ristrutturazione;
dette aree e quelle immediatamente circostanti sono ricche di reperti archeologici e storici;
il degrado in cui versano di tali beni, accompagnato dall'indifferenza per il loro valore, non sono accettabili: se restaurati, infatti, questi immobili sarebbero


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ottimi elementi di valorizzazione paesaggistica nonché di fruizione dell'ambiente circostante,

impegna il Governo

a rendere effettiva l'assegnazione ad enti locali o ad altri soggetti di tali immobili mediante dismissione degli stessi, con l'impegno che l'ente locale o gli altri soggetti sopracitati ristrutturino gli immobili nell'arco di tempo di due anni dal momento dell'entrata in possesso e che i fondi da cui gli assegnatari devono attingere per restaurare gli immobili in questione siano per il 75 per cento a carico dello Stato e per il restante 25 per cento a carico dell'ente che acquisisce l'immobile. Restano a carico dell'ente locale le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.
9/7351/7. Massidda, Cuccu, Cicu, Aleffi, Marras.