...
1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e concessi in uso alle università statali per le proprie necessità istituzionali sono trasferiti a titolo gratuito alle università medesime, anche ai fini della eventuale attuazione di progetti di valorizzazione dei beni trasferiti, salvo che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il comune sul cui territorio insiste l'immobile manifesti la volontà di presentare apposito progetto per lo sviluppo, la valorizzazione o l'utilizzo dell'immobile ai sensi dell'articolo 1. In tale ipotesi non si fa luogo al trasferimento in favore dell'università e si applica l'articolo 1, ove entro i due anni successivi alla manifestazione di volontà del comune venga presentato il progetto di cui all'articolo 19, comma 01, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge. I suddetti termini sono perentori; il loro inutile decorso importa l'obbligo del trasferimento alle università ai sensi del primo periodo del presente comma.
l'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono da intendere esclusivamente quelle presentate, sulla base di discrezionali valutazioni in ordine alla convenienza economica o al perseguimento di pubblici interessi, dagli enti locali destinatari dei beni stessi.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: salvo che entro novanta giorni fino alla fine del comma.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro centocinquanta giorni.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro centoventi giorni.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il comune aggiungere le seguenti: o i comuni.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il comune aggiungere le seguenti: o i comuni, di comune intesa,
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il comune aggiungere le seguenti: o i comuni, preferibilmente di comune intesa,
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: l'immobile aggiungere le seguenti: o gli immobili.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: presentare apposito aggiungere le seguenti: e dettagliato.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: apposito progetto aggiungere le seguenti: , che dovrà essere valutato prioritariamente per gli aspetti di salvaguardia ambientale e di messa in sicurezza del territorio,
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: apposito progetto aggiungere le seguenti: , che dovrà essere valutato prioritariamente per gli aspetti di salvaguardia ambientale,
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: apposito progetto aggiungere le seguenti: , che dovrà essere valutato nelle sue finalità e nei suoi aspetti operativi,
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: lo sviluppo,.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per lo sviluppo, aggiungere le seguenti: il recupero, l'effettiva.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per lo sviluppo, aggiungere le seguenti: la salvaguardia, l'effettiva.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per lo sviluppo, aggiungere le seguenti: l'effettiva.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: la valorizzazione aggiungere le seguenti: , la messa in atto di interventi di tutela ambientale.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: la valorizzazione aggiungere le seguenti: , la messa in atto di interventi di recupero ambientale.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: la valorizzazione aggiungere le seguenti: , l'eventuale messa in sicurezza del territorio.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: l'utilizzo dell'immobile aggiungere le seguenti: o degli immobili.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: In tale ipotesi non si fa luogo fino alla fine del comma.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: in favore dell'università aggiungere la seguente: statale.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: , ove entro i due anni successivi fino alla fine del periodo.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: trentasei mesi.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: trenta mesi.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: venti mesi.
Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il progetto presentato dal comune, nel caso in cui riguardi aree costiere, fluviali, lacustri, o aree tutelate dalla vigente normativa in materia ambientale, deve comunque prevedere l'acquisizione del nulla osta del Ministero dell'ambiente.
Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il progetto presentato dal comune, nel caso in cui riguardi aree costiere, fluviali, lacustri, deve comunque prevedere l'acquisizione del nulla osta del Ministero dell'ambiente.
Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il progetto presentato dal comune, nel caso in cui riguardi aree tutelate dalla vigente normativa in
materia ambientale, deve comunque prevedere l'acquisizione del nulla osta del Ministero dell'ambiente.
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: I suddetti termini fino a: inutile decorso con le seguenti: Il decorso inutile dei suddetti termini.
Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole da: ; il loro inutile decorso fino alla fine del comma.
Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: l'obbligo del con la seguente: il.
Sopprimere il comma 3.
Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole da: I beni immobili di cui al presente comma, in quanto non destinabili a con le seguenti: Le saline ed i beni immobili di cui al presente comma, non rientranti nella.
Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: i beni immobili aggiungere le seguenti: compresi nelle saline, e le saline medesime.
Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: , in quanto non destinabili a riserva naturale,
Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: non destinabili a con le seguenti: non rientranti nella.
Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: ai comuni aggiungere le seguenti: o al comune.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
(Disposizioni in materia di beni immobili concessi in uso a università statali, di trasferimento di beni immobili dello Stato ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, di razionalizzazione delle procedure di dismissione delle saline, di riscatto di alloggi residenziali pubblici, di concessione in uso di beni dello Stato adibiti al culto e di realizzazione di immobili del Ministero delle finanze).
2. Ai fini della definizione dei procedimenti di trasferimento di beni immobili statali, iniziati nella vigenza e ai sensi delle disposizioni della legge 31 dicembre 1993, n. 579, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le domande introduttive dei rispettivi procedimenti, alle quali fa riferimento
3. I beni immobili compresi nelle saline già in uso all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e all'Ente tabacchi italiani, non più necessari, in tutto o in parte, alla produzione del sale, costituiscono aree prioritarie di reperimento di riserve naturali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante la disciplina delle aree protette. I provvedimenti istitutivi delle aree protette e gli atti di concessione concernenti beni compresi nei predetti territori sono emanati di concerto con il Ministro delle finanze. Tali concessioni possono essere rilasciate, anche a titolo gratuito, a favore delle regioni o degli enti locali nel cui territorio ricadono i predetti beni. I beni immobili di cui al presente comma, in quanto non destinabili a riserva naturale, sono trasferiti a titolo gratuito, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, ai comuni sul cui territorio i medesimi insistono.
4. L'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e tutte le disposizioni di legge che prevedono facoltà di riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica, si interpretano nel senso che, in caso di decesso del soggetto avente titolo al riscatto che abbia presentato la domanda nei termini prescritti, l'Amministrazione ha comunque l'obbligo di provvedere nei confronti degli eredi, disponendo la cessione dell'alloggio, indipendentemente dalla conferma della domanda stessa.
5. I beni immobili appartenenti allo Stato, adibiti a luoghi di culto, con le relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici, sono agli stessi concessi gratuitamente al medesimo titolo e senza applicazione di tributi. Per gli immobili costituenti abbazie, certose e monasteri restano in ogni caso in vigore le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le modalità di concessione in uso e di revoca della stessa in favore dello Stato. Le spese di manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili concessi in uso gratuito sono a carico degli enti ecclesiastici beneficiari.
6. All'articolo 28, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, in materia di risorse per la realizzazione del programma per la costruzione, l'ammodernamento o l'acquisto di immobili da destinare a sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze, la parola: «banche», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «imprese».
(Disposizioni in materia di beni immobili concessi in uso ad università statali, di trasferimento di beni immobili dello Stato ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, di razionalizzazione delle procedure di dismissione delle saline, di riscatto di alloggi residenziali pubblici, di concessione in uso di beni dello Stato adibiti al culto e di realizzazione di immobili del Ministero delle finanze).
2. 2. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.
2. 4. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.
2. 3. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.
2. 5. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.
2. 8. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.
2. 6. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.
2. 7. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.
2. 9. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.
2. 10. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.
2. 11. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.
2. 12. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.
2. 13. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.
2. 14. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.
2. 15. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.
2. 16. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.
2. 17. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.
2. 18. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.
2. 19. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.
2. 20. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.
2. 21. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.
2. 22. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.
2. 23. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.
2. 24. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.
2. 25. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.
2. 26. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.
2. 27. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.
2. 28. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.
2. 30. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.
2. 31. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.
2. 32. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.
2. 33. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.
2. 34. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.
2. 35. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.
2. 60. La Commissione.
(Approvato)
2. 43. La Commissione.
2. 36. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.
2. 37. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.
2. 38. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.
2. 39. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.
5-bis. Il primo periodo del comma 10 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
«10. Sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, gli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle confessioni religiose aventi personalità giuridica, nonché agli enti religiosi riconosciuti in base alle leggi attuative delle intese stipulate dallo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.»
2. 1. (nuova formulazione) Governo.
(Approvato)
7. Sono altresì trasferiti a titolo gratuito ai consorzi di bonifica costituiti ai sensi dell'articolo 59, del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le aree ed i fabbricati demaniali sui quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti costituito il diritto di usufrutto a favore dei consorzi stessi.
2. 40. (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 2. 5, seconda versione) Borrometi, Repetto, Contento, Conte.
(Approvato)
Art. 3. - (Disposizioni riguardanti immobili della difesa). - 1. L'amministrazione della difesa è esonerata dalla consegna all'acquirente dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene immobile ceduto nonché alla regolarità urbanistica e a quella fiscale, producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale.
2. Al fine di consentire l'espletamento delle attività inerenti all'accatastamento delle infrastrutture dell'amministrazione della difesa, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la medesima amministrazione può affidare a tecnici liberi professionisti, attraverso apposite convenzioni stipulate dalla direzione generale competente secondo la normativa vigente, gli incarichi concernenti l'attuazione degli atti afferenti l'accatastamento degli immobili, la loro assunzione in consistenza, nonché la redazione delle tabelle millesimali concernenti gli alloggi di servizio. La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata nel limite delle disponibilità finanziarie derivanti dalle riassegnazioni disposte ai sensi degli articoli 19 e 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 200, n. 388.
3. L'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 febbraio 1992, n. 217, è sostituito dal seguente:
«3. Il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro della difesa, individua, all'atto della proposta di cui al comma 1, le opere e le realizzazioni immobiliari da considerarsi destinate alla difesa militare dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, dandone comunicazione al Ministro dei lavori pubblici, ed inserisce nel programma di cui all'articolo 8 anche le opere e le realizzazioni immobiliari di privati, quali fabbricati, ultimati o in corso di costruzione, ovvero aree edificabili, anche se prive del relativo progetto, destinate alla difesa militare con apposito atto del Ministro della difesa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
2. 01. Governo.
(Approvato)