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GIULIANO PISAPIA. Il provvedimento che ci accingiamo a votare riveste una notevole importanza nell'agevolare la cooperazione giudiziaria tra l'Italia e la Svizzera.
paese con la Svizzera il 10 settembre 1998, sulla cui ratifica siamo oggi chiamati a pronunciarci.
La Svizzera, nonostante abbia ratificato la convenzione n.30 del Consiglio d'Europa del 20 aprile 1959 - strumento chiave della cooperazione giudiziaria internazionale in materia di mutua assistenza penale nell'area europea -, ha introdotto una serie di limiti e di condizioni che restringono di molto l'ambito di applicazione della convenzione stessa. L'articolo 26 della convenzione, però - che consente di ricorrere al meccanismo delle intese bilaterali per completarne le disposizioni e facilitarne l'applicazione -, ha reso possibile un accordo del nostro
L'accordo firmato nel 1998 ha esteso alla Svizzera le disposizioni innovative introdotte dagli accordi di Schengen, ed ha contenuto sensibilmente la portata delle riserve che tale Stato aveva posto alla convenzione del 1959. Ha stabilito altresì meccanismi di cooperazione più rapidi e snelli, eliminando molti inconvenienti verificatisi per le rogatorie richieste dalle autorità giudiziarie italiane.
Particolare rilevanza ha l'obbligo delle parti alla concessione dell'assistenza giudiziaria nei casi di truffa in materia fiscale. A tale proposito va segnalato che la Svizzera, non avendo ratificato il protocollo aggiuntivo alla convenzione del 1959, non ha l'obbligo di prestare assistenza nei casi di infrazioni fiscali. Inoltre, in linea con altri accordi internazionali vigenti per l'Italia, vengono limitati i casi di rifiuto dell'assistenza alle ipotesi di assoluzione definitiva nel merito o di condanna nello Stato richiesto per un reato corrispondente, a condizione che sia in corso di esecuzione o sia già stata eseguita la sanzione penale pronunciata.
Una fondamentale innovazione è rappresentata dalla modifica delle modalità di esecuzione delle rogatorie: lo Stato richiedente potrà ricevere assistenza in tempi ragionevoli e utilizzare nei procedimenti nazionali le prove raccolte all'estero. È inoltre previsto che si possa dare esecuzione ad una rogatoria per mezzo di collegamento audiovisivo. Viene ampliata, rispetto alla convenzione europea, la possibilità di partecipazione di persone e autorità dello Stato richiedente all'esecuzione della rogatoria in territorio estero.
Sempre nell'ottica di rendere più snelle e rapide le procedure, è stabilita in via generale, la trasmissione diretta delle rogatorie e dei relativi atti di esecuzione, eliminando così il passaggio intermedio delle autorità centrali, pur rimanendo di competenza degli organismi centrali la trattazione di rogatorie in caso di pratiche penali complesse o di particolare importanza per fatti di criminalità organizzata, corruzione o altri gravi reati. Si modificano, inoltre, con specifiche disposizioni - tese a rendere più celeri e a sburocratizzare le procedure - le norme relative alle notifiche all'estero e si prevede la irrevocabilità del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria.
Con l'articolo 394-bis del codice di procedura penale, si prevede la punibilità per i reati di false informazioni al pubblico ministero, di falsa testimonianza e di falsa perizia rese in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero. Perplessità - che non possono indurci ad un voto negativo - deriva dall'articolo 205-ter, che rischia di limitare il diritto di difesa, che deve essere inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Con la ratifica dell'accordo e le conseguenti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, sarà possibile rendere più celere ed efficiente la cooperazione giudiziaria con la Svizzera, e quindi rendere più celere la giustizia nei casi in cui sono necessari accertamenti all'estero. Per questi motivi annuncio il voto favorevole dei deputati di Rifondazione comunista.


