Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 870 dell'1/3/2001
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(Esame degli articoli - A.C. 6499)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica, nel testo delle Commissioni, e del complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso presentati.
Avverto che la Presidenza non ritiene ammissibili, ai sensi degli articoli 86, comma 1, e 89 del regolamento, alcuni emendamenti ed articoli aggiuntivi.
Ricordo che sono ammissibili tutti gli emendamenti che costituiscono una scelta discrezionale del legislatore che si colloca nell'ambito delle disposizioni contenute nell'accordo e non contrasta con esso.
Sono invece inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che contrastano con le disposizioni dell'accordo oggetto di ratifica e che pertanto risultano «palesemente incongrui rispetto al contesto logico e normativo».
Si tratta dei seguenti:
articolo aggiuntivo Pecorella 1.03, che estende il divieto di utilizzazione delle informazioni nell'ambito di procedure amministrative connesse a procedimenti penali; il terzo periodo del paragrafo 2 dell'articolo IV dell'accordo, invece, prevede tale divieto per le sole procedure amministrative di natura fiscale;

emendamento Pecorella 2.2, in base a cui le informazioni di cui all'articolo 4 dell'accordo possono essere utilizzate esclusivamente in relazione al procedimento per cui sono state richieste. L'articolo IV, paragrafo 1, dell'Accordo, invece, fissa il limite di utilizzabilità in relazione al tipo di reato e non in relazione allo specifico procedimento;
emendamenti Pecorella 6.1 e 6.6, volti a prevedere che, quando lo Stato richiesto ha comunicato di accettare il procedimento penale, il giudice, «su richiesta del pubblico ministero» dispone con ordinanza la sospensione del procedimento pendente. L'articolo XXVI, paragrafo 1, dell'Accordo non subordina la sospensione del procedimento penale da parte delle autorità competenti ad alcuna condizione di procedibilità, se non all'avvenuta accettazione dello stesso procedimento da parte dello Stato richiesto;
emendamento Saponara 6.3, per analoghe ragioni, volte a prevedere che la sospensione venga disposta «su richiesta delle parti».

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