Allegato A
Seduta n. 870 del 1/3/2001


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(A.C. 6499 - Sezione 14)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO III
Disposizioni finali

Art. 14.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.050 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo III
(Disposizioni finali).

ART. 14.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.050 milioni


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annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede:
a) per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b)
a decorrere dall'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
14. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)