Allegato A
Seduta n. 870 del 1/3/2001


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(A.C. 6499 - Sezione 13)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 384 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 384-bis. - (Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero). - I delitti di false informazioni al pubblico ministero, di falsa testimonianza e di falsa perizia o interpretazione, rese in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato italiano e sono puniti secondo la legge italiana».