...
1. Dopo l'articolo 384 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 384-bis. - (Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero). - I delitti di false informazioni al pubblico ministero, di falsa testimonianza e di falsa perizia o interpretazione, rese in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato italiano e sono puniti secondo la legge italiana».