Allegato A
Seduta n. 870 del 1/3/2001


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(A.C. 6499 - Sezione 12)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 205 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:
«Art. 205-bis. - (Irrevocabilità del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria). - 1. Quando è previsto dal codice o da accordi internazionali, per l'espletamento di determinati atti, che l'interessato esprima il proprio consenso in una procedura di cooperazione giudiziaria, il consenso espresso non può essere revocato, a meno che non siano modificati i presupposti a conoscenza dell'interessato.
Art. 205-ter. - (Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero). - 1. La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell'articolo 146-bis.
2. Quando la disciplina processuale prevede la partecipazione necessaria dell'imputato all'udienza, la detenzione dell'imputato all'estero non può comportare la sospensione od il rinvio dell'udienza, quando è possibile la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo e l'imputato non dà il consenso».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

Al comma 1, sopprimere il capoverso Art. 205-bis.
12. 1. Pecorella.


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Al comma 1, capoverso Art. 205-ter, premettere le parole: Quando si procede per uno dei delitti indicati dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice .
12. 5. Pecorella.

Al comma 1, capoverso Art. 205-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Non può procedersi a collegamento audiovisivo se lo Stato estero non assicura la presenza del difensore nel luogo in cui viene assunto l'atto.
12. 2. Pecorella.

Al comma 1, capoverso Art. 205-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano se è in corso la procedura di estradizione.
12. 3. Pecorella.

Al comma 1, capoverso Art. 205-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma : Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai delitti indicati dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
12. 4. Saponara, Rivolta, Niccolini.