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1. Dopo l'articolo 205 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:
ART. 12.
Al comma 1, sopprimere il capoverso Art. 205-bis.
Al comma 1, capoverso Art. 205-ter, premettere le parole: Quando si procede per uno dei delitti indicati dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice .
Al comma 1, capoverso Art. 205-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 205-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma:
Al comma 1, capoverso Art. 205-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma : Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai delitti indicati dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
«Art. 205-bis. - (Irrevocabilità del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria). - 1. Quando è previsto dal codice o da accordi internazionali, per l'espletamento di determinati atti, che l'interessato esprima il proprio consenso in una procedura di cooperazione giudiziaria, il consenso espresso non può essere revocato, a meno che non siano modificati i presupposti a conoscenza dell'interessato.
Art. 205-ter. - (Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero). - 1. La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell'articolo 146-bis.
2. Quando la disciplina processuale prevede la partecipazione necessaria dell'imputato all'udienza, la detenzione dell'imputato all'estero non può comportare la sospensione od il rinvio dell'udienza, quando è possibile la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo e l'imputato non dà il consenso».
12. 1. Pecorella.
12. 5. Pecorella.
1-bis. Non può procedersi a collegamento audiovisivo se lo Stato estero non assicura la presenza del difensore nel luogo in cui viene assunto l'atto.
12. 2. Pecorella.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano se è in corso la procedura di estradizione.
12. 3. Pecorella.
12. 4. Saponara, Rivolta, Niccolini.