...
1. Dopo l'articolo 204 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
«Art. 204-bis. - (Comunicazioni dell'autorità giudiziaria che ha ricevuto la rogatoria dall'estero). - 1. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, la richiesta è ricevuta direttamente dalle autorità indicate dagli articoli 724, 726 e 726-ter del codice, le quali ne trasmettono senza ritardo copia al Ministero della giustizia».