Allegato A
Seduta n. 870 del 1/3/2001


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(A.C. 6499 - Sezione 9)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 9.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 727 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Quando, a norma di accordi internazionali, la domanda di assistenza giudiziaria può essere eseguita secondo modalità previste dall'ordinamento dello Stato richiedente, l'autorità giudiziaria, nel formulare la domanda di assistenza, ne specifica le modalità tenendo conto degli elementi necessari per l'utilizzazione processuale degli atti richiesti».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

Al comma 1, capoverso 5-bis, dopo le parole: dello Stato richiedente, aggiungere le seguenti: sempre che esse non siano in conflitto con i principi di diritto dello Stato richiesto.

Conseguentemente, al medesimo capoverso 5-bis, sostituire le parole: tenendo conto con le seguenti: dando conto.
9. 1. Saponara, Rivolta, Niccolini.

Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole: tenendo conto con le seguenti: dando conto.
9. 2. Pecorella.

Al comma 1, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, le parole: ed in conformità ai principi generali del nostro ordinamento ed in particolare all'articolo 111 della Costituzione.
9. 4. Saponara, Rivolta, Niccolini.

Al comma 1, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso non può darsi esecuzione alla rogatoria se, per le modalità indicate, non sono rispettati i principi del giusto processo.
9. 3. Pecorella.