Allegato A
Seduta n. 870 del 1/3/2001


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(A.C. 6499 - Sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

CAPO II
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale

Art. 7.

1. Al comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura penale, le parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 726,» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi previsti dagli articoli 726 e 726-ter,».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura penale, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:
«1-bis. Quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti di corte d'appello, la stessa è trasmessa, direttamente dall'autorità straniera, o tramite il Ministero della giustizia o altra autorità giudiziaria italiana eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che determina con sentenza la corte d'appello competente, tenuto conto della dislocazione delle sedi giudiziarie interessate, del numero di atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli stessi. La Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte d'appello designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia».


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EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo II
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale).

ART. 7.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: o altra autorità giudiziaria italiana eventualmente adita.
7. 3. Saponara, Rivolta, Niccolini.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo la parola: sentenza aggiungere le seguenti: , in camera di consiglio secondo le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale, in quanto compatibili,

7. 4.
Saponara, Rivolta, Niccolini.

Al comma 2, capoverso, dopo il primo periodo, il seguente: La Corte di cassazione decide in camera di consiglio secondo le modalità previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale.
7. 2. Saponara, Rivolta, Niccolini.

Al comma 2, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: trasmette fino alla fine del periodo, con le seguenti: , sentite le parti nelle forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale, trasmette gli atti alla Corte d'appello designata comunicando la decisione al Ministero della giustizia.
7. 1. Pecorella.