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1. Quando lo Stato richiesto ha comunicato di accettare il procedimento penale a norma dell'articolo XXVI dell'Accordo, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del procedimento pendente.
o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice verifica lo stato del procedimento penale in corso all'estero.
Al comma 1, dopo le parole: il giudice aggiungere le seguenti: , su richiesta del pubblico ministero, .
Al comma 1, dopo le parole: il giudice aggiungere le seguenti: , su richiesta delle parti, .
Al comma 2, sostituire le parole: o anche prima quando se ne ravvisi l'esigenza con le seguenti: e anche prima su richiesta delle parti.
Al comma 2, sostituire le parole da: il giudice verifica fino alla fine del comma con le seguenti: il pubblico ministero verifica lo stato del procedimento penale in corso all'estero ed informa il giudice senza ritardo.
Al comma 3, dopo le parole: La sospensione aggiungere le seguenti: , su richiesta del pubblico ministero,
2. Ogni sei mesi dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento,
3. La sospensione è revocata con ordinanza quando risulta che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.
4. Nelle ipotesi di cui al paragrafo 2 dell'articolo XXVI dell'Accordo, il giudice dichiara con sentenza la rinuncia all'esercizio della giurisdizione.
6. 1. Pecorella, Saponara, Rivolta, Niccolini.
6. 3. Saponara, Rivolta, Niccolini.
6. 4. Saponara, Rivolta, Niccolini.
6. 5. Pecorella.
6. 6. Pecorella.