Allegato A
Seduta n. 870 del 1/3/2001


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(A.C. 6499 - Sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 6.

1. Quando lo Stato richiesto ha comunicato di accettare il procedimento penale a norma dell'articolo XXVI dell'Accordo, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del procedimento pendente.
2. Ogni sei mesi dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento,


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o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice verifica lo stato del procedimento penale in corso all'estero.
3. La sospensione è revocata con ordinanza quando risulta che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.
4. Nelle ipotesi di cui al paragrafo 2 dell'articolo XXVI dell'Accordo, il giudice dichiara con sentenza la rinuncia all'esercizio della giurisdizione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

Al comma 1, dopo le parole: il giudice aggiungere le seguenti: , su richiesta del pubblico ministero, .
6. 1. Pecorella, Saponara, Rivolta, Niccolini.

Al comma 1, dopo le parole: il giudice aggiungere le seguenti: , su richiesta delle parti, .
6. 3. Saponara, Rivolta, Niccolini.

Al comma 2, sostituire le parole: o anche prima quando se ne ravvisi l'esigenza con le seguenti: e anche prima su richiesta delle parti.
6. 4. Saponara, Rivolta, Niccolini.

Al comma 2, sostituire le parole da: il giudice verifica fino alla fine del comma con le seguenti: il pubblico ministero verifica lo stato del procedimento penale in corso all'estero ed informa il giudice senza ritardo.
6. 5. Pecorella.

Al comma 3, dopo le parole: La sospensione aggiungere le seguenti: , su richiesta del pubblico ministero,
6. 6. Pecorella.