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1. Gli atti di indagine compiuti congiuntamente con l'autorità straniera, o a norma dell'articolo XXI dell'Accordo, hanno la stessa efficacia processuale degli atti corrispondenti, compiuti secondo le norme del codice di procedura penale.
Sopprimere il comma 1.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , salvo il rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 111 della Costituzione.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le regole di nullità ed inutilizzabilità previste dal nostro ordinamento.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tuttavia, tali atti sono inutilizzabili se compiuti in violazione dei principi del giusto processo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Al comma 2, sostituire le parole: Gli atti con le seguenti: Le informazioni.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , sempre che risultino conformi alla normativa italiana attinente alle essenziali esigenze dei diritti di difesa.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che non siano acquisiti in violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dall'ordinamento italiano.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , solo qualora le modalità procedurali adottate in sede d'indagini congiunte siano tali da assicurare il rispetto dei principi che presiedono, in tema di acquisizione della prova, l'ordinamento costituzionale italiano, soprattutto in riferimento all'articolo 111 della Costituzione.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. All'articolo 696 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
2. Gli atti trasmessi a norma dell'articolo XXVIII dell'Accordo sono acquisiti nei modi e con le forme stabiliti dall'articolo 78 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
4. 1. Pecorella.
4. 3. Saponara, Rivolta, Niccolini.
4. 5. Saponara, Rivolta, Niccolini.
4. 2. Pecorella.
1-bis. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'insussistenza di condizioni che costituiscono vizi di nullità ed inutilizzabilità per gli atti corrispondenti compiuti dalla nostra autorità giudiziaria.
4. 4. Saponara, Rivolta, Niccolini.
1-bis. Gli atti sono utilizzabili solo se conformi ai principi generali vigenti nel nostro ordinamento in ordine alla formazione degli atti processuali.
4. 6. Saponara, Rivolta, Niccolini.
4. 7. Pecorella, Saponara, Rivolta, Niccolini.
4. 9. Saponara, Rivolta, Niccolini.
4. 10. Saponara, Rivolta, Niccolini.
4. 11. Saponara, Rivolta, Niccolini.
3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono efficaci solo se compiuti nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 111 della Costituzione.
4. 12. Saponara, Rivolta, Niccolini.
3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 ai fini dell'efficacia devono essere acquisiti attraverso le modalità e nel rispetto delle forme previste per i corrispondenti atti compiuti dall'autorità giudiziaria italiana.
4. 13. Saponara, Rivolta, Niccolini.
«1-bis. La violazione delle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato italiano, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione dei mezzi di prova, deve intendersi sanzionata a pena di inammissibilità.»
4. 01. Pecorella.