Allegato A
Seduta n. 870 del 1/3/2001


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(A.C. 6499 - Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.

1. Il Ministro della giustizia ha facoltà di non dare corso alla rogatoria nei casi previsti dal paragrafo 2 dell'articolo III dell'Accordo, quando lo Stato richiedente non dà idonee garanzie di reciprocità.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: ha facoltà di non dare corso con le seguenti: non dà corso.
2. 1. Pecorella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Le informazioni di cui all'articolo IV dell'Accordo possono essere utilizzate esclusivamente in relazione al procedimento per cui sono state richieste.
2. 2. Pecorella.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. All'articolo 279 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Se lo Stato richiesto dà esecuzione alla rogatoria con modalità diverse da quelle indicate dallo Stato richiedente, ovvero dalle convenzioni di assistenza giudiziaria, gli atti compiuti dall'autorità straniera sono inutilizzabili.»
2. 01. Pecorella.