Allegato A
Seduta n. 870 del 1/3/2001


Pag. 9


...

(A.C. 5003-B - Sezione 2)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Promozione dei diritti del turista).

1. La Carta dei diritti del turista, redatta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico, nonché le associazioni nazionali di tutela dei consumatori contiene:
a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione di servizi turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica da diporto, comunque effettuata, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori dell'offerta turistica;
b) informazioni sui contratti relativi all'acquisizione di diritti di godimento a tempo parziale dei beni immobili a destinazione turistico-ricettiva, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994;
c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;
d) informazioni sui diritti del turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;
e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;


Pag. 10


f) informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza sanitaria, sulle norme valutarie e doganali;
g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per contattare le relative competenti associazioni;
h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico nazionale e dei beni culturali;
i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello locale e ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del sistema turistico.

2. Ad integrazione di quanto stabilito alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, di attuazione della direttiva 94/47/CE, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:
«d) "bene immobile": un immobile anche con destinazione alberghiera, o parte di esso, per uso abitazione e per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto»;
b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7. - (Obbligo di fidejussione). - 1. Il venditore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a lire 10 miliardi e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
2. Il venditore è in ogni caso obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.
3. Delle fidejussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullità.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente la preventiva escussione del venditore».

3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, singolarmente o in forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, costituiscono le commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici. È fatta salva la facoltà degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie con le imprese turistiche, di avvalersi delle associazioni dei consumatori.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.
(Promozione dei diritti del turista).

Al comma 2, sopprimere la lettera a)
4. 1. Turroni.